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Procedure concorsuali schema riassuntivo, Schemi e mappe concettuali di Diritto fallimentare

appunti procedure concorsuali campobasso volume terzo

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2014/2015
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Caricato il 27/08/2015

Marcociccio1
Marcociccio1 🇮🇹

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Scarica Procedure concorsuali schema riassuntivo e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto fallimentare solo su Docsity! Le Procedure Concorsuali Il dissesto economico di un debitore comune, ossia di un non imprenditore, ha limitate ripercussioni: di regola è circoscritto alla sfera dei suoi creditori, e perciò la legge si limita a considerare l'inadempimento come fatto isolato. Il processo esecutivo che riguarda costui ha carattere disponibile. D'altro canto, il dissesto di un impresa non ha ripercussioni limitate, potendo ingenerare una reazione a catena cioè il tracollo di altre imprese che sono creditrici dei creditori dell'imprenditore. Di qui la necessità di un procedimento esecutivo azionabile anche su impulso di un organo a tutela dell'interesse pubblico nei confronti degli imprenditori in stato di insolvenza, per sottoporlo all'esecuzione del suo intero patrimonio. Le procedure concorsuali, per questo, si caratterizzano per due caratteri fondamentali: 1. Universalità: viene eseguito l'intero patrimonio del debitore, compreso dei beni personali dell'imprenditore; 2. Concorsualità: sono coinvolti tutti i debitori del fallito, che concorrono per il soddisfacimento del rispettivo credito in proporzione alla sua entità ed al grado di privilegio di cui gode il credito (par condicio creditorum). Esistono 6 procedure concorsuali per gli imprenditori commerciali non piccoli: 1. Fallimento (art.5ss.L.Fall); 2. Concordato preventivo (art.160ss.L.Fall); 3. Liquidazione Coatta Amministrativa (art.2545terdecies c.c.); 4. Amministrazione controllata (D.Lgs.270/1999); 5. Accordi di ristrutturazione dei debiti; 6. Amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi. Esistono 3 procedure concorsuali, introdotte dalla L.3/2012, per i debitori diversi dall'imprenditore commerciale non piccolo: 1. Procedura di liquidazione dei beni (procedura giudiziaria analoga al fallimento); 2. Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (affine con il concordato preventivo e con gli accordi di ristrutturazione dei debiti); 3. Piano del consumatore (riservata soltanto a consumatori incolpevoli del proprio sovraindebitamento). Il fallimento - Presupposti soggettivi del fallimento Sono soggetti al fallimento solo gli imprenditori commerciali non piccoli: ne sono per cui esclusi gli imprenditori agricoli, i professionisti intellettuali, gli altri comuni debitori. Sono altresì esclusi da tale procedura concorsuale gli imprenditori commerciali che abbiano qualifica di ente pubblico, sia individuali che collettivi, od altrimenti che dimostrino il possesso congiunto dei requisiti indicati dall'art.12 L.Fall: 1. Attivo patrimoniale, nei tre esercizi precedenti l'istanza di fallimento, non superiore ad euro 300.000 annui; 2. Ricavi lordi, nei tre esercizi precedenti l'istanza di fallimento, non superiori ad euro 200.000; 3. Ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore ad euro 500.000. La ratio dell'esclusione di costoro, risiede nella considerevole marginalità degli effetti del dissesto di questi imprenditori. Può essere dichiarato fallito anche chi ha cessato l'attività (art.10L.Fall), entro un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese, salvo la possibilità di dimostrare che l'attività di impresa sia continuata anche a seguito della cancellazione; nonché il defunto (art.11L.Fall) entro l'anno dalla sua morte e finquando il patrimonio del de cuius non si sia confuso con quello degli eredi. - Presupposti oggettivi del fallimento Sono soggetti al fallimento, i soggetti di cui ante, che si trovino: 1. Stato di insolvenza: impossibilità soddisfare regolarmente e puntualmente con mezzi normali di pagamento le proprie obbligazioni; 2. Esposizione debitoria: avere debiti non inferiori a 30.000 euro. Lo stato di insolvenza non va confuso con l'inadempimento, infatti può esserci insolvenza anche se il debitore è adempiente (datio in solutum), ottenendo liquidità con operazioni disastrose; e allo stesso modo può esserci inadempienza anche se il debitore è solvente, quando ritenga che non sia in debito o per negligenza. Dunque per insolvenza si intende una condizione generale e non momentanea dell'imprenditore, situazione tale da renderlo inidoneo a far fronte regolarmente ai propri debiti. Ciononostante un complesso di inadempimenti può essere indice rivelatore di insolvenza. - Fasi organi e procedura L' iniziativa per la dichiarazione del fallimento può essere presa mediante istanza proposta presso il tribunale dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa da parte del debitore medesimo, dei creditori o del PM (ove risulti da procedimento penale, irreperibilità, vendita ingiustificata di beni o fraudolenta) (artt.6-7L.Fall). Competente è il tribunale del luogo dove ha sede l'impresa (art.9L.Fall). Il tribunale, ricevuta l'istanza, convoca il debitore che deposita i bilanci degli esercizi precedenti e la propria situazione economia aggiornata; svolge la fase istruttoria volta a verificare la ricorrenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento. Il fallimento è dichiarato con sentenza da annotare nel registro delle imprese. La sentenza, oltre la pronunzia di fallimento contiene la nomina del giudice delegato, i termini entro i quali sono da svolgersi le successive fasi, l'elenco dei creditori, conferma o revoca i provvedimenti cautelari presi durante la fase istruttoria. Il fallimento si articola nelle seguenti fasi: • Fase di apprensione dei beni spettanti al fallimento (spossessamento del fallito); • Fase di accertamento dello stato passivo; • Fase di liquidazione dell'attivo; • Fase di ripartizione del ricavato della liquidazione. Tali fasi sono svolte dagli organi dei fallimento: • Il tribunale fallimentare; • Il giudice delegato; • Il curatore del fallimento (pubblico ufficiale); • Il comitato dei creditori (rappresentanza di tutti i creditori). Il curatore è un organo pubblico che agisce per la realizzazione dei fini di giustizia che sono propri della procedura fallimentare, costui non rappresenta né il debitore fallito né i creditori. E' un organo che media tra i primi due, al fine di curare il corretto svolgimento e la liquidazione dell'attivo, nonché il soddisfacimento dei creditori. sperequazione del sinallagma), per altri residui atti invece vale la regola generale per cui grava sul curatore che agisce in revocatoria l'onere di provare la mala fede del terzo, la conoscenza cioè dell'insolvenza del debitore. 6. La revocatoria ordinaria ha natura costitutiva, mentre la fallimentare dichiarativa: comporta che gli atti a titolo gratuito, pagamenti anticipati, sono inefficaci automaticamente in conseguenza della dichiarazione di fallimento e non necessitano di pronuncia giudiziale. Occorre distinguere comunque tra atti a titolo gratuito: sono privi di effetti gli atti a titolo gratuito compiuti dal fallito nei due anni precedenti la dichiarazione di fallimento. Ed inefficacia dei pagamenti anticipati di debiti scadenti dopo la dichiarazione di fallimento: il creditore soddisfatto anticipatamente dovrà senz'altro restituire la somma. Revocatoria di atti anormali: revocabili solo gli atti a titolo oneroso compiuti un anno prima del fallimento, tali atti devono comportare un significativo squilibrio del sinallagma (max ¼) che si evince dall'atto stesso, a danno del debitore. Revocatoria dei pagamenti effettuati con mezzi anormali: sono revocabili gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con denaro od altri mezzi di pagamento normali compiuti sempre nell'anno anteriore la dichiarazione di fallimento. Revocatoria di atti costitutivi di garanzie reali: sono revocabili pegni ipoteche volontarie, senza limiti di tempo per debiti non ancora scaduti, o se scaduti, nei sei mesi anteriori alla dichiarazione. Revocatoria atti normali: sono altresì revocabili gli atti normali compiuti dal fallito nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento, il curatore è tenuto a provare la mala fede del terzo. Revocatoria ordinaria: il curatore può far valere in sede fallimentare anche la revocatoria ordinaria nei casi in cui un qualsiasi creditore avrebbe potuto farla valere. Atti tra coniugi: l'esperimento della revocatoria è particolarmente agevole quando si tratta di atti compiuti tra coniugi. La legge presume che il coniuge fosse a conoscenza dello stato di insolvenza (presunzione muciana). Non vi sono limiti temporali per tali atti: ogni atti all'inizio d'impresa, grava sul coniuge l'onere di provare che ignorava lo stato di insolvenza. Alcuni atti sono però esclusi dalla revocatoria: allo scopo di favorire la prosecuzione dell'ordinaria attività di impresa (normali pagamenti, pagamenti per prestazioni già effettuate); allo scopo di non ostacolare intese con i creditori finalizzate alla conservazione od al risanamento di impresa (atti pagamenti e garanzie rientranti in un piano idoneo a risanare l'esposizione debitoria dell'impresa); allo scopo di tutelare alcune categorie di soggetti, ritenuti meritevoli di tutela che possono venire a contatto co l'imprenditore (vendita o preliminare conclusi a giusto prezzo, aventi ad oggetto immobili destinati a costituire l'abitazione principale). L'azione revocatoria fallimentare deve essere promossa dal curatore entro 3 anni dalla dichiarazione di fallimento, ed entro 5 dal compimento dell'atto da revocare. - Effetti della dichiarazione sui rapporti giuridici pendenti Sono gli effetti riferiti a quei rapporti che al momento della dichiarazione di fallimento sono rimasti ineseguiti o non ancora completamente eseguiti. In particolare trattasi di contratti. Gli effetti riservati loro variano a seconda del tipo di atto di cui si tratti: alcuni proseguono secondo l'originaria regolamentazione con il solo mutamento della parte soggettiva del fallito nel curatore (contratto preliminare di vendita trascritto che abbia ad oggetto immobile destinato ad uso abitativo principale); altri proseguono con il curatore con rettifica dell'originaria regolamentazione (recesso anticipato da locazione con equo indennizzo); altri ancora proseguono con i fallito, per quegli atti strettamente personali (contratti di lavoro subordinato, somministrazione a suo carico); altri si sciolgono automaticamente (conto corrente, mandato). La regola generale è che la dichiarazione di fallimento congela i rapporti pendenti rimettendo la loro sorte nelle mani del curatore, il quale potrà scegliere se subentrare ove ravvisi convenienza od altrimenti sciogliere il vincolo contrattuale. Per una maggior sicurezza dei contraenti in bonis, in caso di incertezza delle sorti del contratto è apponibile un termine di scelta superato il quale il contratto si intende sciolto. - Il fallimento delle società commerciali Il punto nodale del fallimento di società commerciali sono gli effetti che si producono in capo ai soci. Fondamentale come discriminante a tal uopo è la responsabilità limitata o illimitata per le obbligazioni sociali del socio. Partendo dunque dal presupposto che l'impresa è nella forma gestita dalla società, ma nella sostanza dai soci illimitatamente responsabili; L'art. 147L.fall. Stabilisce che la sentenza che dichiara il fallimento della società, produce altresì il fallimento dei soci illimitatamente responsabili. Anche quando il rapporto sociale si scioglie limitatamente ad un socio, il fallimento di questi può essere dichiarato contestualmente a quello della società se l'insolvenza attiene a debiti già esistenti alla data di scioglimento, ed entro l'anno dallo scioglimento o della cessazione della responsabilità illimitata. Se dalle indagini del curatore emergono altri soci illimitatamente responsabili (soci occulti), il fallimento può essere esteso anche a loro su richiesta del curatore di un creditore o di uno dei soci dichiarato fallito. Allo stesso modo si procede quando nella dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti l'attività di impresa imputabile ad una società occulta della quale il fallito è socio illimitatamente responsabile. Il fallimento della società si estende anche ai soci, ma il fallimento dei singoli soci non si estende alla società. Il fallimento di una società di capitale non si estende mai ai soci, in quanto responsabili nei limiti del conferimento sottoscritto. La messa in stato di liquidazione non esclude l'esistenza della società (se non dalla cancellazione dopo un ano), per cui la società può essere dichiarata fallita anche se in stato di liquidazione. - La chiusura del fallimento L'art. 118L.Fall. Prevede i casi di chiusura della procedura fallimentare: 1. Se non risultino proposte domande di ammissione allo stato passivo; 2. dopo il pagamento ed estinzione di tutti i debiti; 3. quando l'attivo non risulti sufficiente al soddisfacimento dei creditori. Il fallimento si chiude con decreto motivato del tribunale. L'art.143 L.Fall. Prevede inoltre la possibilità dell'esdebitazione, per cui i crediti non soddisfatti integralmente divengono, per il residuo, inesigibili nei confronti del debitore (non dei coobbligati, fideiussori o obbligati di regresso). La ratio risiede nella volontà della legge di reinserire l'ex fallito in una nuova attività produttiva senza il peso dei debiti pregressi. Esistono dei presupposti di buona condotta per concedere l'esdebitazione, i quali devono congiuntamente ricorrere durante tutta la procedura: cooperazione con gli organi della procedura, che il fallito non abbia ritardato la procedura, che abbia effettuato consegne regolari al curatore, che non abbia beneficiato di altre esdebitazioni nel 10 anni prima, che non abbia distratto l'attivo, che non sia stato precedentemente condannato per bancarotta. - La chiusura del fallimento con concordato fallimentare La chiusura del fallimento può avvenire anche mediante concordato fallimentare, con provvedimento del tribunale, quando debitore e creditori (od assuntore in caso di acquisto del fallimento da parte di terzi) si accordino formando una domanda di concordato per trovare una soluzione di comune accordo allo stato di insolvenza. Il contenuto è ampiamente rimesso all'autonomia privata, il tribunale controlla e vigila sulla correttezza formale e sostanziale del concordato. Esistono degli schemi di concordato: Concordato per garanzia: pagamenti parziali dilazionati entro un certo termine + concessioni di garanzie da parte di terzi. Concordato per cessione dei beni ad un assuntore: cessione dei beni del fallito ad un terzo che si assume l'impegno di soddisfare i creditori concorsuali. Concordato per cessione dei beni ai creditori: cessione dei beni del fallito ai creditori. Il rispetto della par condicio creditorum prevede che i creditori possano essere suddivisi in classi, a seconda della loro posizione giuridica e secondo interessi economici omogenei (piccoli grandi creditori). Ogni classe avrà il trattamento differenziato in misura all'entità quantitativa e qualitativa del loro soddisfacimento. Non è un discriminazione la creazione di classi, ma è un criterio che privilegia l'entità della categoria e l'interesse economico che all'interno di una stessa categoria può essere diverso. Il concordato è sottoposto ad approvazione ed omologazione: I creditori votano in merito all'approvazione del concordato (il comitato), che verrà successivamente omologato dal tribunale. Se il concordato viene eseguito il debitore è esdebitato anche nel silenzio del concordato. Se però non viene eseguito si continuerà con la procedura fallimentare. Il concordato preventivo Il concordato preventivo è un accordo anteriore alla dichiarazione di fallimento al quale possono accedervi coloro cui è riservata la procedura fallimentare (imprenditori commerciali). Presupposto oggettivo del concordato preventivo è invece lo stato di crisi dell'impresa (nozione più ampia e meno grave dello stato di insolvenza). Versano in stato di crisi quegli imprenditori che si trovano in: • Temporanea difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni; • rischio di caduta in stato di insolvenza; • sovraindebitamento per le società; • riduzione del capitale netto al di sotto del minimo legale L'iniziativa è riservata solo al debitore, il quale propone con presentazione di una domanda al tribunale. Con la presentazione di tale domanda è precluso ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutivi individuali sul patrimonio del debitore, così come è precluso acquistare diritti di prelazione in merito al soddisfacimento di alcuni crediti. Il piano di questo concordato preventivo può essere volto al risanamento dell'impresa, conservazione complesso produttivo con trasferimento eventuale a terzi, liquidazione atomistica del patrimonio.
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