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La legittima difesa e lo stato di necessità: elementi chiave della responsabilità civile, Apuntes de Derecho Civil

Legittima difesaResponsabilità CivileDiritto civileStato di necessità

Sulla legittima difesa e lo stato di necessità, due istituzioni chiave della responsabilità civile. Viene esplorata la differenza tra il sistema penale e civile, gli elementi costitutivi di queste figure giuridiche e le loro conseguenze. Una valida base per capire le situazioni in cui si applicano queste regole.

Qué aprenderás

  • Quali sono le differenze tra la legittima difesa e lo stato di necessità?
  • Quali sono le condizioni per cui si può invocare la legittima difesa?
  • Quali sono gli elementi costitutivi del fatto dell'art 2045 c.c.?

Tipo: Apuntes

2017/2018

Subido el 02/01/2018

jusandlaw
jusandlaw 🇪🇸

4.5

(23)

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¡Descarga La legittima difesa e lo stato di necessità: elementi chiave della responsabilità civile y más Apuntes en PDF de Derecho Civil solo en Docsity! Sezione I: La legittima difesa La legittima difesa L'art 2044: “Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri” è una norma di recente introduzione. In base a questa non vi sarà responsabilità, quando il danno è arrecato in situazione di legittima difesa, perché chi agisce ha in questo caso il potere di difendere il proprio diritto, a costo di recare danno a chi lo aggredisce, e il danno prodotto non può qualificarsi come ingiusto. L'esigenza di autodifesa prevale sul divieto di farsi giustizia d a sé, quando la situazione non consente un pronto intervento degli organi dello Stato a ciò preposti. Il danno cagionato da legittima difesa esiste,ma non può essere risarcito essendo stato causato secundum ius. L'art 2044 richiama la forma della norma penale art 52 c.p. Le lacune del 2044 vengono colmate con una interpretazione estensiva, integrata dalla disciplina penale; tutto questo sebbene il sistema penale riguardo legittima difesa non esclude l'antigiuridicità del fatto, mentre nel sistema civile rende giustificato il fatto, ossia il danno cagionato. L’aggressione ingiusta e la reazione necessaria Perché possa operare la legittima difesa occorre che vi sia stata un'aggressione altrui, che sia causa di una lesione di un diritto o di un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico. L'aggressione è ingiusta se: proviene da una condotta che contrasti con i principi dell'ordinamento giuridico, e che non riguardi l'adempimento di un dovere o di un obbligo o l'esercizio di un diritto. E' sufficiente che l'aggressione sia oggettivamente ingiusta, lo stato di legittima difesa è invocabile anche se l'aggressione proviene da soggetto incapace di intendere o di volere, o Capitolo 9 Le esimenti dalla responsabilità derivi dal fatto della cosa,dell'animale, del veicolo, dell'edificio. Il pericolo dell'aggressione deve essere attuale, non un'offesa già in atto, cessata o futura, altrimenti chi reagisce lo fa a proprio rischio e commette un illecito, se dal fatto deriva danno. Non occorre invece che l'aggressione sia violenta per invocare la legittima difesa. L'aggressore non può a sua volta invocare la legittima difesa nei confronti del reagente, in ogni caso la reazione dell'aggredito deve essere necessaria per salvaguardare il diritto minacciato, inevitabile, e proporzionata all'offesa, il giudice di merito valuta se l'aggredito avrebbe potuto fare altrimenti. Il criterio della proporzionalità tra l'offesa e la reazione è influenzato dal bene o dal diritto in concreto minacciato. I casi di estraneità alla legittima difesa Gli elementi della legittima difesa ossia: l'attualità dell'aggressione, la necessità, la inevitabilità della reazione consentono di determinare quando il fatto della vittima sia fuori dalla norma. Es: il danno cagionato da chi provoca una rissa è fuori dalla legittima difesa, poiché l'azione non è diretta a salvaguardare la persona o il patrimonio, ma è causata da un impulso collerico ed emotivo, seppure occasionato da fatto altrui. La reazione deve essere proporzionata all'offesa e va stabilita in relazione alle circostanze del caso, comprendendo i mezzi impiegati rispetto alla natura dei degli interessi in conflitto. Spesso è diminuito l'ammontare del danno dovuto dall'aggredito che risponda eccedendo nei mezzi o nel risultato, infatti qualora il fatto dell'aggredito sia causa efficiente della reazione eccessiva, la sua condotta concorre all'evento dal quale deriva il danno, pertanto una quota di questo deve rimanere a suo carico. La legittima difesa putativa Il danno grave alla persona Gli elementi costitutivi del fatto dell'art 2045 c.c. sono: il pericolo attuale, che crea una situazione di necessità involontaria, gravemente lesiva della persona. Comportamento del necessitato che crea un evento dannoso. L'oggetto di tutela della norma è la lesione di un diritto della persona offesa, la norma comprende tutti i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali considerate quale ambito nel quale il singolo svolge la sua personalità secondo l'art 2 cost. In sede civile lo stato di necessità, risponde ad una logica equitativa che consente al giudice di ridurre il risarcimento ad un indennizzo. Il danno alla persona deve essere grave, solo cosi si comprende l'atto necessitato che riflette una speciale forma di autodifesa, legittimata eccezionalmente proprio perché gli effetti della reazione si riflettono su di un terzo incolpevole. Il pericolo attuale di danno Nella situazione necessitata sul soggetto minacciato deve incombere un pericolo attuale di danno grave alla persona. Il pericolo deve essere attuale o effettivo, se è stato creato volontariamente o frutto di un errore non è invocabile lo stato di necessità. L'attualità del pericolo fa si che sia impossibile fronteggiare la situazione in altro modo se non con un comportamento pregiudizievole per i terzi; se il pericolo fosse altrimenti evitabile non sarebbe invocabile lo stato di necessità. Oltre questo lo stato di pericolo non deve essere causato da chi lo reagisce se no si esclude lo stato di necessità. Normalmente tutti i danni ingiusti devono essere risarciti, lo stato di necessità e la condanna ad un indennizzo costituiscono una eccezione, data dall'esigenza di risolvere un conflitto secondo un principio equitativo e redistributivo, anziché propriamente compensativo. L'onere della prova circa l'esistenza di un pericolo attuale di danno grave alla persona incombe sul soggetto necessitato. Il danneggiante potrà eccepire la mancanza di attualità, di inevitabilità, di fortuità della situazione necessitata. Se chi ha prodotto il pericolo è terzo rispetto a colui che subisce il danno, per effetto del fatto necessitato si ha una pluralità di responsabili, con conseguente nascita dell'obbligazione solidale in favore della vittima. Si valuta s una volta provato il pericolo attuale di un danno grave alla persona, questo sia sempre sufficiente per invocare l'esimente, ovvero se sempre il necessitato abbia dovere di esporsi al pericolo; la questione va affrontata caso per caso, valutando si all'importanza del bene minacciato, circostanze concrete dalle quali desumere se la vita del necessitato sarebbe stata davvero perduta, se erano ipotizzabili altre soluzioni anche senza l'atto del necessitato da quale è derivato danno. Lo stato di necessità putativo Riguarda chi si ritiene minacciato per l'effetto di una falsa rappresentazione della realtà e assuma un comportamento necessitato fonte di danno, ma in mancanza di una oggettiva situazione conforme. La giurisprudenza ha affermato che l'erronea valutazione dello stato di necessità non giova a chi compie l'azione di presunto salvataggio, così che il responsabile del danno deve rispondere secondo le regole ordinarie. Lo stato di necessità che comporta il pagamento di un indennizzo costituisce un'eccezione alla regola, questa deve essere applicata in modo restrittivo con la conseguenza che lo stato di necessità putativo non fa nascere l'obbligazione indennitaria. Il fatto necessitato dannoso Occorre che tra il pericolo attuale e la reazione del necessitato vi sia uno stretto rapporto di causa ad effetto, altrimenti non sarebbe invocabile l'art 2045. La reazione richiede la coscienza e la volontà del fatto. In quanto illecito civile, il fatto necessitato deve cagionare un danno ingiusto, ossia la lesione di un interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico. Pertanto non può essere ritenuto illecito il fatto del necessitato che per evitare lo scontro frontale con un altro veicolo, abbia frenato bruscamente così da provocare il ferimento di del proprio trasportato, se l’evento si sarebbe verificato ugualmente, a causa della condotta dell’investitore. Sul piano della causalità del fatto, l’evento dannoso prodotto dalla frenata non ha una rilevanza autonoma riconducibile al fatto necessitato, ma va condotto alla situazione di pericolo creata dal terzo. Il soccorso necessitato L’ 593 c.p. il quale impone un dovere giuridico al soccorso a carico di chi rinvenga un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo. Chi agisce nell’ipotesi contenuta da questa norma non commette un fatto rientrante nell’art 2045, poiché adempie ad una vero e proprio dovere giuridico, che esime l’agente da qualsiasi responsabilità nei limiti in cui tale dovere sia correttamente adempiuto. Diverso dal soccorso di necessità che espone il soccorritore al rischio di dover corrispondere l’indennità. Poiché sia invocabile il soccorso necessitato, occorre che siano presenti tutti gli elementi caratterizzanti lo stato di necessitò, deve esservi un periodo attuale che minacci gravemente la persona; chi reagisce non è la vittima, ma un terzo e la proporzionalità tra bene minacciato e bene offeso con l’atto di soccorso. Infatti non sorgono questioni qualora il danno cagionato riguardi la lesione di un bene patrimoniale; in tal caso il valore della persona in pericolo è certamente superiore. Per effetto dell’attività di soccorso, è possibile che a subire danno sia anche la persona soccorsa, il danno prodotto alla persona non è causalmente imputabile al soccorritore, pertanto non può essere valutato in termini di ingiustizia. Quando sia il soccorritore a subire danno in seguito all’attività di salvataggio prestata, la questione si risolve con un’interpretazione analogica dell’art 2031 1° comma nella parte in cui dispone il rimborso in favore del gestore di tutte le spese necessarie o utili; equiparando il pregiudizio subito dal soccorritore al costo delle spese necessarie o utili, ammettendo cosi
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