Docsity
Docsity

Prépare tes examens
Prépare tes examens

Étudies grâce aux nombreuses ressources disponibles sur Docsity


Obtiens des points à télécharger
Obtiens des points à télécharger

Gagnz des points en aidant d'autres étudiants ou achete-les avec un plan Premium


Guides et conseils
Guides et conseils

le sucsessions droit italien, Notes de Droit privé

les successions , derniere partie du code civile, en italien,

Typologie: Notes

2022/2023

Téléchargé le 16/01/2024

ludovica-actis
ludovica-actis 🇫🇷

1 document

Aperçu partiel du texte

Télécharge le sucsessions droit italien et plus Notes au format PDF de Droit privé sur Docsity uniquement! *PENULTIMO CAPITOLO: SUCCESSIONE PER CAUSA DI MORTE PRINCIPI GENERALI premesse - successione = fenomeno per cui un soggetto subentra ad un altro nella titolarità di uno o più diritti o rapporti giuridici, attivi o passivi (Libro II - Delle successioni) - sorte del patrimonio ereditario è lasciata anzitutto alle decisioni discrezionali dello stesso ereditando = dispone dei propri beni tramite testamento: → in caso al de cuius sopravvivono stretti congiunti → libertà testatore limitata, in quanto riserva a favore di costoro una quota del patrimonio del defunto (“legittima” o “quota indisponibile”), variabile secondo il numero e la qualità degli aventi diritto e determinata tenendo in conto anche delle donazioni effettuate in vita del de cuius => nb: la natura cogente della “riserva” , non opera rendendo invalide ( nulle o annullabili) le eventuali disposizioni testamentarie lesive delle quote di legittima, ma soltanto mediante l’attribuzione a ciascun legittimario del diritto, irrinunciabile prima della morte del de cuius di impugnarle, chiedendone la “ riduzione”. → per la parte disponibile, il de cuius provvede come vuole ● SE - manca testamento - pur essendovi dispone soltanto legati - il testamento contiene un’istituzione di erede che non esaurisce l’asse ereditario, ⇒ ALLORA : la legge detta i criteri di devoluzione del patrimonio => SUCCESSIONE LEGITTIMA = regolata dalla legge → i successibili ex lege: coniuge, discendenti, ascendenti, collaterali (fratelli, cugini), altri parenti, e solo in assenza di questi lo Stato (art 565) → stato individua i trasferimenti di ricchezza mortis causa come occasione per un prelievo tributario che realizza la nascita di un credito tributario nei confronti dei beneficiari - eredità si devolve allo stato solo in assenza di successibili e solo al fine di gestire le sorti di rapporti giuridici che altrimenti resterebbero senza titolare eredità e legato - eredità = complesso dei rapporti patrimoniali trasmissibili, attivi e passivi, facenti capo al de cuius al momento della sua morte - patrimonio = insieme dei rapporti giuridici, attivi e passivi, dei quali il defunto era titolare, indipendentemente dal valore economico => patrimonio sussiste anche quando l’eredità è economicamente modesta o negativa 1. successione mortis causa può essere “a titolo universale”→ si parla di eredità/erede/coeredi ( in caso di pluralità di successori) → la vocazione comprende complessivamente la situazione patrimoniale del soggetto venuto a mancare, ponendo il beneficiario nella condizione di poter subentrare in TUTTI i rapporti trasmissibili, attivi e passivi, facenti capo al de cuius al momento della morte, ad eccezione di quelli per i quali sia diversamente disposto dalla legge o dal testamento, ma compresi anche quelli di cui neppure il defunto conosceva l’esistenza o che sono sorti in un momento successivo a quello in cui il de cuius abbia redatto il proprio atto di ultima volontà → erede succede nel possesso del defunto senza necessità di una materiale apprensione dei beni → erede è tenuto ipso iure al pagamento dei debiti e pesi ereditari → all’erede è concesso la hereditatis petitio per ottenere la restituzione dei beni ereditari posseduti da altri a titolo di erede o senza titolo → solo erede subentra in ogni rapporto come se ne fosse stato parte ab initio e solo lui subentra nel processo in cui era parte il defunto nb ; in termini impropri l’erede si può considerare come il “ continuatore della personalità “ del suo dante in causa 2. “a titolo particolare”→ si parla di legato/legatario → la chiamata concerne solo uno o più diritti o rapporti giuridici determinati → per il legatario si ha solo il fenomeno dell’accessio possessionis ( = consiste nella facoltà per il successore a titolo particolare di unire il proprio possesso a quello del proprio dante causa, allo scopo di goderne gli effetti (ossia, ai fini dell'usucapione). → il legatario risponde esclusivamente degli oneri a lui imposti o dei debiti inerenti alla cosa legata, nei limiti del valore del bene attribuito. ● quando successione è regolata per testamento => interpretazione della dichiarazione del testatore - il compito dell'interprete è facile quando al chiamato siano attribuiti tutti i beni del testatore o una quota del complessivo patrimonio ereditario ,inteso come frazione dell’intero - Le difficoltà sorgono quando la disposizione contenga : “ l’indicazione di beni determinati o di un complesso di beni” ; cio infatti non esclude che la successione sia a titolo universale . In effetti, la determinazione della quota può essere fatta non solo mediante l’attribuzione di funzioni aritmetiche dell’asse ereditario ma anche attraverso l’assegnazione di determinati beni, qualora il testatore abbia inteso assegnare e ripartire i singoli cespiti fra i beneficiari come quota del tutto, considerando i beni quale proporzione del patrimonio; ( si parla di istitutio ex re certa, in quanto la volontà di istruire l’erede é espressa mediante l’attribuzione di beni individuati, ma considerati come promozione del patrimonio) in questo caso la determinazione della quota ereditaria avverrà a posteriori =/= ● successione legittima = vocazione è configurata dal legislatore come chiamata a “titolo universale” → anche se pluralità di successibili ex lege, chiamata è comunque a titolo universale per ciascun coerede, poiché hanno tutti la capacità di succedere - può esercitare azioni possessorie in caso di spoglio o turbativa del possesso; si parla di una difesa possessoria di carattere interinale o cautelare (ben diversa dall’istituto della successione nel possesso che presuppone l’accettazione del chiamato all’eredità in cui l’erede subentra e continua il possesso con le stesse qualificazioni di buona o malafede del suo dante causa) - atti conservativi di vigilanza, di amministrazione temporanea capacità di succedere =idoneità ad acquistare diritti che derivano dalla successione → che spetta a qualsiasi persona fisica già nata e ancora in vita al momento dell’apertura della successione → capacità di succedere anche al concepito ; presumono, salva prova contraria, che fosse gia concepito chi sia nato “ entro 300 giorni dalla morte della persona di cui la successione si tratta” ( naturalmente la chiamata è subordinata alla nascita) → nella successione testamentaria: anche figli non ancora concepiti di una persona in vita al momento dell’apertura hanno la capacità di succedere (chiamata deve essere disposta a favore di tutti i figli non solo del primogenito, ad es.) → se alla successione è chiamato un concepito, l’amministrazione dei beni spetta ai genitori, il periodo di incertezza circa la definitiva attribuzione dei beni a lui devoluti é breve ( non puo durare piu di 300 giorni) → se alla successione sono chiamati nascituri non ancora concepiti, l'amministrazione è affidata a coloro cui l’eredità sarebbe devoluta se i nascituri non venissero ad esistenza - persone giuridiche e enti non riconosciuti sono capaci di succedere con beneficio di inventario e non hanno bisogno di nessuna autorizzazione come accadeva prima dell'abrogazione dell’art 600 cc con l’art 1 della L192/2000. indegnità = si basa sull’ incompatibilità morale del successibile → ripugna alla coscienza collettiva che chi si è reso colpevole di atti gravemente pregiudizievoli verso il de cuius possa succedergli (pronuncia del giudice, che ha carattere costitutivo e si prescrive in 10 anni), può essere rimossa con riabilitazione (da parte del de cuius) totale o parziale =/= incapacità = inidoneità di un soggetto a subentrare nei rapporti che facevano capo al defunto (imprescrittibile), radicale assenza di un effetto acquisitivo , l’incapacità del soggetto comporta la nullità dell’ eventuale accettazione => l’azione per far dichiarare l’incapacità di succedere è imprescrittibile, e non ammette rimedi di sorta → atti di indegnità (463) ● atti compiuti contro la persona fisica/personalità morale del de cuius/coniuge/discendente/ascendente ● atti diretti con violenza o dolo contro la libertà di testare del de cuius (es. aver indotto il testatore a redigere testamento, aver distrutto/ occultato/ modificato il testamento) ● decadenza della responsabilità genitoriale (=escluso dalla successione del figlio, il genitore che sia stato dichiarato decaduto dalla potestà genitoriale) ⇒ ove invece i fatti costitutivi delle cause di indegnità non rientrino nella fattispecie criminose di cui l’art 463 , oppure quando non si proceda penalmente l’indegnità del chiamato può essere accertata dal giudice civile su istanza della parte interessata. → indegnità non si comunica ai figli dell’indegno, dato il carattere di pena che é commesso; TUTTAVIA all’indegno non spettano né potere amministrativo né usufrutto legale sui beni che sono pervenuti ai suoi figli dalla successione dalla quale egli è escluso → indegnità pronunciata con sentenza retroattiva: considerato come se non fosse mai stato erede e deve restituire i frutti che gli sono pervenuti dopo l’apertura della successione → L’indegno può essere riabilitato dal de cuius. La riabilitazione può essere : - totale : in forza di una specifica espressa contenuta in atto ad hoc, in forma di atto pubblico - parziale : se l’indegno viene contemplato nel testamento come destinatario di una disposizione, in questo caso è ammesso a succedere nei limiti della disposizione, non può ricevere nulla come successore legittimo e neppure agire per lesione di legittima se quanto ha avuto é inferiore alla quota di riserva. → diseredazione = disposizione testamentaria con cui il de cuius dichiara di non voler che alla sua successione abbia a partecipare un certo soggetto che di base avrebbe titolo a parteciparvi. Quest’azione ha carattere personale e non colpisce l’intera stirpe dell’escluso rappresentazione ( da rivedere) = istituto tramite il quale i discendenti subentrano al loro ascendente nel diritto di accettare un lascito qualora il chiamato non possa o non voglio accettare l’eredità o il legato → i possibili rappresentati sono figlio (anche adottivo) , fratello o sorella (nati dentro e fuori dal matrimonio) del defunto → esclusa rappresentazione nel caso di successione testamentaria quando il testatore ha già provveduto con una sostituzione del destinatario del lascito (perché primo chiamato non voleva accettare) e quando si tratta di attribuzioni strettamente legate alla persona indicata dal testatore → discendenti che succedono per rappresentazione devono essere almeno concepiti al momento dell'apertura → rappresentazione opera sia quando la chiamata a favore del rappresentato non si può verificare, sia quando vi sia stata una prima vocazione caduta però per indegnità o rinuncia accrescimento = quota devoluta al chiamato che non abbia potuto o voluto accettare si devolve a favore degli altri beneficiari di una chiamata congiuntiva, con la conseguenza che la quota spettante a questi ultimi si accresce → niente accrescimento se ricorrono le condizioni per la rappresentazione o se il testatore abbia disposto una sostituzione → accrescimento richiede una chiamata congiuntiva, che si verifica se: 1. si tratta di istituzione di erede, chiamati con un testamento (coniunctio verbis) e il testatore non abbia fatto determinazione di parti o che abbia chiamato i coeredi in parti uguali (coniunctio re); => per l’accrescimento delle quote ereditarie é necessaria la coniunctio re et verbis => nb: qualora manchino i presupposti dell’accrescimento, la porzione dell’erede mancante si devolve agli eredi legittimi. 2. se si tratta di legato, basta la coniunctio re, ossia che sia stato legato lo stesso oggetto ( bene o diritto) a più persone => nb; in mancanza di accrescimento la porzione del legato non attribuita va a profitto dell’onerato , e cioè di colui a carico del quale è stato posto il legato. → accrescimento opera di diritto, senza accettazione perché l’acquisto consegue all’espansione dell’originario diritto all’eredità gia sussistente in capo al subentrante. per quanto riguarda il caso di successione legittima quando piu persone sono chiamate ex lege a concorrere alla successione e uno dei chiamati rinuncia alla propria quota => si verifica effetto accrescitivo della quota di coloro che avrebbero concorso con lui. é discusso che si tratti di “accrescimento” in senso tecnico perché manca nella successione ad intestato una vera e propria chiamata “congiuntiva”. sostituzioni = testatore può aver preveduto che il chiamato non voglia o possa accettare eredità o legati e designa quindi altra persona in sua vece: clausola sostituzione ordinaria o volgare La legge ammette che più persone possano sostituirsi ad una sola persona e viceversa => la sostituzione può operare anche tra soggetti chiamati come coeredi , qualora uno di essi non possa o non voglia accettare. => il sostituto subentra anche nelle obbligazioni poste a carico del primo istituto ,a meno che il testatore abbia disposto che si tratti di obbligazione a carattere personale. sostituzione ordinaria =/= da quella fedecommissaria (non valida)=testatore istituisce erede il figlio, vincolando i beni ereditari affinché la morte di questo possono automaticamente passare ad un’altra persona indicata dal testatore → fedecommissaria se ricorrono le seguenti condizioni: ● doppia istituzione ( il testatore nomina caio proprio erede e vuole che alla morte di caio l’eredità passi a sempronio) ● ordo successivus ( il passaggio del primo istituto al secondo si verifichi in conseguenza della morte del primo ) ● vincolo di conservare per restituire ( il primo chiamato non ha piena titolarità dei beni trasmessogli e non può disporre , dovendo poi trasmettere i beni al successivo istituto) = > la disciplina vigente esclude la validità di una sostituzione fedecommissaria in tutti i casi ad eccezione che sia disposta dai genitori, dagli ascendenti in linea retta, dal coniuge dell’interdetto o dal minore incapace a favore della persona o degli enti che sotto vigilanza del tutore , hanno avuto cura dell’istituto. - diritto di accettare l’eredità è soggetto alla prescrizione ordinaria (decorre dall’apertura della successione), termine non suscettibile di interruzione - ricorso all’azione interrogatoria per limitare lo spazio di tempo per dichiarare se si intende accettare o meno: autorità giudiziaria fissa un termine, trascorso il quale il chiamato per il diritto di accettare (può fissarlo anche il testatore) => accettazione può essere impugnata per dolo, violenza, MA non per errore - all’erede si trasmette anche il potere di disporre dei beni ereditari => vendita di eredità quando erede aliena il complesso dei beni che fanno parte dell’eredità (richiesta forma scritta, a pena di nullità) accettazione con beneficio di inventario - erede conserva diritti e obblighi che aveva verso il defunto ma impedisce la confusione del suo patrimonio con quello del de cuius . - Infatti , non deve pagare debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti ( x evitare che egli risponda ultra vires dei debiti ereditari) - creditori del defunto ed i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario rispetto ai creditori dell’erede, ma questi ultimi hanno l’onere di domandare la separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede L’accettazione beneficiata é : ● una facoltà per ogni chiamato, nonostante eventuali divieti del testatore ( art 470) ● un obbligo per alcuni soggetti determinati dalla legge = incapaci, assoluti e relativi, persone giuridiche, enti non riconosciuti (escluse società) → esige ad substantiam una forma particolare (dichiarazione ricevuta da notaio o cancelliere del tribunale del circondario dove si è aperta la successione) → è sottoposta ad un regime particolare di pubblicità a. inserzione nel registro delle successioni conservato presso tribunale b. trascrizione entro 1 mese nei registri immobiliari del luogo dove si é aperta la successione ⇒ deve essere preceduta o seguita dall’inventario, da redigere secondo le forme previste,e la cui data di compimento deve essere indicata nel registro delle successioni i termini per l’accettazione beneficiata: ● il chiamato in possesso di beni ereditari, deve fare l’inventario entro 3 mesi dall'apertura (se non viene portato a termine è considerato erede puro e semplice ● chiamato non in possesso: può fare dichiarazione con beneficio fino a quando non è prescritto il diritto e poi redigere l'inventario nei 3 mesi successivi, ( in caso di omissione diventa erede puro e semplice) ● chiamato non in possesso contro il quale si fa valere actio interrogatoria, nel termine fissato il chiamato deve fare l’inventario e la dichiarazione (senza inventario, ma con dichiarazione: erede puro e semplice) ⇒ il fondamento di questa rigorosa disciplina di termini é data dal fatto che l’erede é nel possesso dei beni per cui sarebbe facile eludere i controlli e appropriarsi di alcuni beni ereditari sottraendoli ai creditori. La legge impone di redire l’inventario, che accerta con precisione la consistenza degli stessi. poteri e obblighi dell’erede beneficiato: - chi accetta con beneficio diventa amministratore del patrimonio ereditario, anche nell’interesse dei creditori del defunto e dei legatari (se versa in colpa grave, incorre per cattiva amministrazione) ai quali deve rendere conto - dopo accettazione, pagamento creditori del defunto può avvenire così: ● erede paga legatari e creditori qui primi veniunt - a misura di chi si presenta ● mediante il procedimento di liquidazione che é organizzato sullo schema del processo esecutivo concursuale ed ha finalità di assicurare la parità di trattamento fra creditori e legatari ● mediante il rilascio dei beni ai creditori ed ai legatari: l’erede consegna i beni ad un curatore e si libera cosi da ogni responsabilità per i debiti ereditari La decadenza dal beneficio dell’inventario La decadenza dal beneficio dell’inventario ha come effetto la trasformazione dell’accettazione beneficiate in accettazione pura e semplice con conseguenza che l’erede risponde all’eventuale passivo ereditario anche con il proprio patrimonio ( ultra vires) casi di decadenza: - dolose omissioni di beni o inclusioni di debiti dell’inventario - alienazione di beni o costituzione di garanziere reali su di essi senza l’autorizzazione giudiziale - inosservanze procedurali, in occasione della liquidazione separazione del patrimonio del defunto Qualora l’erede sia oberato dai debiti, la confusione del patrimonio ereditario col suo patrimonio personale rappresenta un’evento pregiudizievole per i creditori del defunto, i quali sono costretti, sui beni ereditari la concorrenza dei creditori personali dell’erede. Per tutelare le ragioni, dei creditori del defunto e dei legatari , il cc prevede come rimedio la separazione del patrimonio del de cuius da quello dell’erede. => L’utilità pratica si rileva quando l’erede indebitato accetti l’eredità puramente e semplicemente, decada dal benificio dell’inventario o vi rinunci => i soggetti legittimati a chiedere la separazione ( separtisti) sono i creditori del defunto e i legatari => separazione consente, quindi, ai creditori ereditari (preferiti a legatari) e ai legatari di soddisfarsi sull'eredità, a preferenza dei creditori personali dell'erede nb: separazione ha carattere particolare : non opera sull’intera massa del patrimonio ereditario, ma sui singoli beni per i quali sia stata fatta valere specificamente => La separazione non crea patrimoni separati , a differenza dell’accettazione beneficiata ma attribuisce ai separatisti un diritto reale di garanzia sui beni separati diritto alla separazione esercitato entro un breve termine di decadenza (3 mesi dall’apertura) ● separazione riguardo agli immobili : occorre una domanda giudiziale ● per quella degli immobili : occorre l’iscrizione del credito o del legato sopra ciascuno dei beni ereditari per i quali il creditore o legatario separatista faccia valere il suo diritto parentesi storica: istituto della separazione deriva dalla separatio bonorum del diritto romano , che dava luogo a due patrimoni distinti nel diritto vigente la separazione non é assoluta - i creditori dell’erede si possono anche essi soddisfare sui beni del defunto dopo che sono stati soddisfatti i creditori del defunto medesimo - i creditori e legatari possono soddisfarsi anche sui beni propri dell’erede azione di petizione ereditaria = azione con cui l’erede chiede il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o in parte i beni ereditari, a titolo di erede o senza titolo alcuno, con lo scopo di ottenere la restituzione dei beni stessi. - acquistata l’eredità, erede può rivolgersi contro chiunque possieda, a titolo di erede o senza (= usurpatore ) , beni ereditari per: ● farsi riconoscere la qualità di erede ● per farsi consegnare o rilasciare i beni =hereditatis petitio: tuttavia: ● attore deve dimostrare la propria qualità di erede ● dimostrare che i singoli beni reclamati appartengono all’asse ereditario - legittimazione passiva di tale azione può essere proposta contro chi possiede tutti o parte dei beni ereditari affermando di essere erede - azione è imprescrittibile: una volta acquistata la qualità di erede, non si perde più, ma non assorbe quella di annullamento del testamento, che deve essere proposta nel relativo termine di prescrizione ( 5 anni dall’apertura del testamento) => quindi per esperire l’azione di petizione ereditaria bisogna che venga riconosciuta la qualità di erede ma se un terzo si reclama erede immettendosi nell’eredità, il testamento é annullabile,e deve essere tempestivamente impugnato altrimenti la prescrizione dell’azione di annullamento impedisce l’accoglimento della petizione di eredità ( perché non sarà piu possibile dimostrare la sua qualità di erede) MA se azione è accolta, qualità di erede dell’attore non può più essere messa in discussione =>c’e distinzione tra le ipotesi in cui il possessore sia in buona fede o in mala fede comunque essere di entità superiore a quella della prestazione alimentare precedentemente goduta (art. 585 c.c.). ⇒ In caso di divorzio l'ex coniuge non ha titolo per partecipare alla successione. prevede però un'attribuzione a titolo particolare, se all'ex coniuge che avesse goduto dell'assegno divorzile, qualora versi in stato di bisogno, può essere attribuito dal giudice un assegno periodico a carico dell'eredità, commisurato all'importo dell'assegno goduto a carico del de cuius, dell'entità del bisogno, del numero e della qualità degli eredi Tra gli altri successibili possono distinguersi diversi ordini: 1. Figli, anche adottivi, che succedono tutti in parti uguali tra loro ed escludono dalla successione sia ascendenti che collaterali. Da ricordare che, in caso di premorienza dei figli, a loro succedono per rappresentazione i discendenti, che pure escludono dalla successione gli altri potenziali eredi legittimi, in quanto si collocano, nella successione, nella posizione del rappresentato. 2. i genitori, i fratelli e sorelle (nonché i discendenti di questi ultimi), gli ascendenti. Tutti questi soggetti succedono soltanto se il de cuius muoia senza lasciare prole. Il padre e la madre succedono in eguali porzioni, fratelli succedono in parti uguali. I fratelli e le sorelle unilaterali, consanguinei (figli dello stesso padre, ma di diversa madre) o uterini (figli della stessa madre, ma di padre diverso), conseguono la metà della quota che di fatto conseguono i fratelli germani 3. Collaterali dal terzo al sesto grado, che hanno diritto di venire alla successione solo quando non vi siano altri suscettibili. => La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado. ⇒ Il convivente more uxorio del defunto non è contemplato tra coloro che possono succedere ex lege; La successione dello Stato. In mancanza di altri suscettibili l’eredità è devoluta allo Stato. Caratteristiche: ● L’acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a denuncia. ● Lo stato non risponde mai dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati: e ciò ipso iure, senza che occorra alcuna particolare iniziativa per ottenere quel risultato che ogni altro successibili può ottenere soltanto mediante l’accettazione con beneficio di inventario. ● La finalità della successione dello Stato non è quella di conseguire arricchimenti a favore dell’Erario, bensì quella di assicurare la gestione dei rapporti giuridici riferibili a persone defunte che non abbiano lasciato eredi. SUCCESSIONE NECESSARIA fondamento e natura = insieme di istituti che riguardano la determinazione delle categorie dei legittimari, le quote che gli spettano, i mezzi dalla legge concessi - quota di legittima/indisponibile/di riserva quando vi sono determinate categorie di successibili (565), detti legittimari, riservatari, successori necessari => finalità: tutelare vincoli familiari, andando a limitare la libertà di disporre del testatore categorie di legittimari ● legittimari sono: 1. coniuge:spetta una quota di piena titolarietà dell’eredità => quota di metà dell’eredità in assenza di figli e ascendenti → gli è riservato il diritto di abitazione nella casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni (diritti garantiti anche al coniuge separato a cui non sia stata addebitata la separazione) → il coniuge separato a cui si addebita la separazione ha diritto ad un assegno vitalizio se al momento dell’apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto (figli non riconoscibili pure hanno diritto all’assegno) ⇒ IMPORTANTE: a differenza di quello che accade nel caso di successione legittima, nella vocazione necessaria i suddetti diritti non si aggiungono alla quota dell’eredità riservata al coniuge, bensi gravano sulla porzione disponibile, e qualora questa non sia sufficiente , sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente su quella spettante ai figli. 2. figli: quota mobile a seconda del numero dei figli e secondo l’esistenza o meno del coniuge → se coniuge manca: la riserva a favore dei figli è di metà del patrimonio se il genitore lascia un solo figlio, di ⅔ se i figli sono di più → ciascun legittimario ha diritto ad una propria quota (anche se nella stessa categoria vi sono più soggetti) → in caso di riserva non equilibrata tra i figli: quello più svantaggiato può agire nei confronti dell’altro per la reintegrazione della quota a lui spettante 3. ascendenti: riserva a loro favore opera solo se il defunto non lascia figli e corrisponde ad ⅓ o ad ¼ se vi concorre il coniuge IN SINTESI: - con coniuge e 1 figlio: a ciascuno ⅓ , il residuo è disponibile liberamente - con coniuge e 2 o più figli: al coniuge spetta ¼, ai figli complessivamente la metà e il residuo quarto è liberamente disponibile - con coniuge e ascendenti: coniuge metà e agli ascendenti ¼ , il quarto residuo è liberamente disponibile NB: i figli nati al di fuori del matrimonio non riconoscibili hanno diritto allo stesso assegno vitalizio visto a proposito della successione legittima ( art 580; 594) quota legittima Quando vi sono dei legittimari, si distinguono nel patrimonio ereditario due parti : ● quota disponibile, della quale il testatore é libero di disporre ● quota indisponibile della quale il testatore non poteva disporre perché spetta ai legittimari per legge La legittima pertanto é intangibile , nel senso che : ● il de cuius o altri soggetti non possono attentare alla legittima dell’avente diritto. - legittimario ha diritto di ottenere la propria quota in natura ● il testatore non può imporre alcun peso o alcuna condizione sulla legittima → testatore può disporre il soddisfacimento della legittima tramite denaro esistente nell’asse o beni determinati, corrispondenti al valore della legittima (facoltà del testatore di dettare norme e criteri per la divisione e di dividere i suoi beni tra gli eredi - art 733-734) - legato in sostituzione di legittima (o vice legitimae o a soddisfazione o a tacitazione di legittima): se al legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli può richiederla - può se vuole scegliere il legato ma poi non ha più il diritto di supplemento se il valore del legato è inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualità di erede - si ottiene automaticamente all’apertura, senza bisogno di accettazione => atto di rinuncia deve farsi per iscritto (x beni immobili) => questo legato deve risultare da una manifestazione chiara del testatore, sennò si considera “in conto di legittima” =/= - legato in conto di legittima = testatore fa al legittimario un’attribuzione che deve essere calcolata ai fini della legittima, ma che non si pone in alternativa ad essa, con la conseguenza che il legittimario può chiedere il supplemento Effetti della rinuncia del legittimario: ( art 552) => legittimario decide di rinunciare all’eredità: - può ricevere legati - trattenere donazioni → che vengono imputati alla quota disponibile => se per reintegrare la legittima spettante agli eredei accettanti bisogna ridurre le disposizioni testamentarie e le donazioni, rimangono salve quelle fatte dal testatore sulla disponibile riunione fittizia = operazione per stabilire se il de cuius abbia leso i diritti spettanti a qualcuno dei legittimari : si calcola l’entità del suo patrimonio all’epoca dell’apertura della successione. Questa operazione é meramente contabile e viene detta : riunione fittizia consta di piu operazioni : ● formazione della massa erditaria: si calcolano i valori dei beni appartenenti al defunto al momento della successione ( relictum) , detraendone i debiti La ratio della norma è che siccome durante la vita del de cuius l’azione di riduzione non è proponibile, qualora il donante sopravvivesse per venti anni alla donazione, i suoi legittimari rimarrebbero privi di qualsiasi possibilità di tutela contro l’acquirente del bene donato. => Il diritto dell’opponente è personale e rinunciabile; deve essere rinnovato prima che siano trascorsi 20 anni dalla sua trascrizione pena la perdita di efficacia. Il terzo acquirente oggetto dell’azione di restituzione ha la facoltà di pagare in denaro l’equivalente dei beni anziché restituirli in natura. patto di famiglia (deroga alle disposizioni sui patti successori) Si propone di consentire a colui che sia titolare un’attività economica di dare, essendo ancora in vita, una destinazione stabile all’impresa a favore dei propri discendenti, prevenendo eventuali dispute successorie e, soprattutto, il rischio che queste conducano ad una frammentazione della titolarità del complesso aziendale, con la conseguente disgregazione della struttura produttiva, o il pericolo di una crisi dell’impresa a causa di una gestione litigiosa da parte dei contitolari. Il patto di famiglia è un contratto con il quale, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce in tutto o in parte le proprie quote ad uno o più discendenti. Dunque gli assegnatari del complesso produttivo possono essere esclusivamente i discendenti dell’imprenditore ( no coniuge) => nb; contratto deve essere redatto per atto pubblico a pena di nullità. Al contratto devono comunque partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari, per neutralizzare le pretese degli altri legittimari, in modo che questi non possono rimettere in discussione l’attribuzione dopo la morte del disponente. Costoro possono radicalmente rinunciare ai loro diritti relativi all’impresa; qualora non vi rinuncino, i partecipanti al patto non assegnatari hanno diritto di essere liquidati dagli assegnatari con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dal codice. Inoltre i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura. Gli eventuali beni assegnati ai non assegnatari sono imputati alle quote di legittima loro spettanti, secondo il valore attribuito in contratto. La legge ammette che l’assegnazione dei beni ai partecipanti non assegnatari possa avvenire con un successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purchè vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti. Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o riduzione. =>I legittimari sopravvenuti (non partecipanti al contratto) possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal codice. I beneficiari sono sì gli assegnatari dell’azienda, ma anche gli altri partecipanti al patto che abbiano ricevuto la liquidazione. ⇒ È ammessa l’impugnazione per vizi del consenso. => Il termine di prescrizione dell’azione di annullamento è di 1 anno. Il patto può essere anche sciolto in due casi: 1) per un successivo contratto, concluso dalle medesime persone che hanno partecipato al patto di famiglia,avente le medesime caratteristiche e i medesimi presupposti (applicazione del mutuo dissenso); 2) per effetto di recesso, che deve però essere previsto dal contratto stesso. Il recesso deve essere esercitato mediante una dichiarazione destinata agli altri contraenti certificata da un notaio. SUCCESSIONE TESTAMENTARIA testamento - testamento = atto con cui taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, delle proprie sostanze (587), ed è revocabile fino all’ultimo momento di vita del testatore → ha contenuto patrimoniale e contiene l’istituzione di uno o più eredi, o anche soltanto legati → può anche contenere disposizioni di carattere non patrimoniale (es. designazione di un tutore o il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio) nb: il riconoscimento a differenza di disposizioni di carattere patrimoniale, é irrevocabile. - = è un tipico negozio unilaterale, non recettizio, espressione della volontà del solo testatore - = negozio solenne: compiuto ad substantiam secondo forme determinate dalla legge - atto strettamente personale: a. non è ammessa la rappresentanza ( né legale, né volontaria) b. non è consentito il testamento congiuntivo fatto da 2 o più persone nel medesimo atto, né a vantaggio di un terzo, né con disposizione reciproca (es. 2 coniugi, nello stesso atto, stabiliscono che quello di loro che sopravviverà succederà all’altro) - testamenti simultanei = 2 atti distinti, ciascuno sottoscritto da una sola persona, ma scritti sullo stesso foglio => non nulli, ma fanno sorgere il sospetto di una possibile influenza reciproca - possibile che 2 persone dispongano, in atti distinti, a favore di un terzo o l’uno a favore dell’altro, a meno che non sia intervenuto fra i due testatori un patto successorio testamento come negozio giuridico a. capacità di testare: capacità è la regola, incapacità è l’eccezione (=minorenni, interdetti per infermità mentale, incapaci naturali) ed è annullabile (impugnativa può essere proposta da chiunque vi abbia interesse e si prescrive in 5 anni dall’esecuzione del testamento) b. fondamentale realizzare l’intento del testatore: interpretazione => ricercare la volontà autentica del disponente e il principio di conservazione del negozio c. impugnabilità per errore, violenza, dolo => per quanto riguarda il dolo in materia testamentaria si puo parlare di “captazione” d. errore sul motivo dell’atto è causa di annullamento della disposizione testamentaria a 2 condizioni - il motivo “erroneo” risulti dal testamento, che sia espressamente menzionato - che il motivo erroneo è stato il solo che ha determinato il testatore a disporre e. motivo illecito è causa di nullità quando risulta dal testamento e sia stato il solo a determinare il testatore a disporre f. incapacità di ricevere ossia di essrere istituiti eredi o legatari per testamento puo dipendere: - dall’incapacità di succedere - dalla tutela della libertà testamentaria, che determina l’incapacità assoluta di ricevere per notaio, tutore, protutore, amministratore di sostegno a meno che non sia parente entro il 4 grado o stabile convivente del testatore: => disposizione a favore dell’incapace a ricevere è nulla, non é ammessa la prova contraria g. disposizioni testamentarie rimesse all'arbitrio di un terzo sono nulle => divieto assoluto per l’istituzione di un erede, é invece possibile affidare all’onerato o ad un terzo la scelta del legatario nell’ambito di una cerchia di persone determinate dal testatore. h. la volontà del testatore si deve arrestare di fronte all’ipotesi in cui manchi il minimo indispensabile che valga a fornire la certezza che gli elementi essenziali della disposizione corrispondono alla volontà del testatore. Se beneficiario indicato con solo nome e cognome ( senza data di nascita) e ci sia incertezza , la disposizione non é invalida se risulta possibile rimuovere l’incertezza in via interpretativa mediante dati fattuali esterni all’atto. elementi accidentali del testamento disposizioni a titolo universale o particolare possono essere sottoposte a condizioni sospensive o risolutive ● condizione: - condizione illecita o impossibile si ha per non apposta, salvo che non sia stato l'unico motivo determinante - condizione di reciprocità rende nulla la disposizione - condizione che impedisce le prime nozze o le ulteriori ● termine = si considera come non apposto ad una disposizione a titolo universale, ma può apporsi ai legati ● onere = imposizione all’erede o legatario dell’obbligo di eseguire una determinata prestazione nb: l’erede gravato da onere é erede solo perché abbia accettato l’eredità,indipendentemente dall’adempimento dell’onere; se il testatore non può sottoscrivere o perché analfabeta, o per impedimento, o perché può farlo solo con grave difficoltà deve dichiarare la causa dell'impedimento e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell'atto. La dichiarazione del testatore di non essere in grado di sottoscrivere, in tanto ha valore in quanto egli non sappia o non possa sottoscrivere: in caso contrario la dichiarazione = rifiuto a sottoscrivere e il testamento è invalido; 6. La data che comprende anche l'ora; 7. La menzione dell'osservanza delle formalità enunciate: la menzione è richiesta perché l'atto possa far fede, fino a querela di falso, che le formalità menzionate sono state osservate. => precisazione: chi non sa o non puo leggere puo servirsi soltanto della forma di testamento pubblico testamento segreto vantaggi - testatore puo mantenere completamente riservate il contenuto delle sue disposizioni - rispetto al testamento olografo maggior garanzia di conservazione del documento = testatore consegna al notaio in presenza di 2 testimoni una scheda contenente le sue disposizioni ed il notaio la riceve e la conserva agli atti => il testamento segreto consta di 2 elementi: 1. scheda testamentaria = può non essere autografata, ma deve essere sottoscritta dal testatore 2. atto di ricevimento = viene redatto dal notaio che documenta che il testatore alla presenza di 2 testimoni gli ha consegnato personalmente la scheda e gli ha dichiarati che vi sono scritte le sue volontà testamentarie ed è sottoscritto dal notaio, testatore, testimoni - Il vero momento perfezionativo del negozio, dunque, non è la predisposizione della scheda, ma l’ atto di ricevimento steso dal notaio, rispetto al quale vanno valutate la capacità di agire del testatore, la priorità o meno rispetto ad altri testamenti, ecc. - la scheda può essere scritta da un terzo o con mezzi meccanici in questo caso é prescritta la sottoscrizione in ciascun mezzo foglio - data non deve essere apposta = corrisponde a quella dell’atto di ricevimento - se manca di qualche requisito ma è scritto, datato, sottoscritto di mano del testatore vale come olografo - testamento può essere ritirato dalle mani del notaio => il ritiro importa revocazione del testamento, a meno che il testamento stesso non possa valere come olografo - Giova precisare che anche un testamento olografo può essere consegnato dal testatore ad un notaio o presso un pubblico archivio, per essere custodito: in tal caso l'intervento del pubblico ufficiale si limita al materiale ricevimento del documento. testamento internazionale = rientra nei testamenti per atto di notaio ed è un tipo di testamento prevista in una Convenzione adottata a Washington nel 1973, che é entrata in vigore in italia il 16 nov. 1991 → viene consegnato al notaio un documento dove sono scritte le disposizioni testamentarie e nella dichiarazione resa al notaio, in presenza di 2 testimoni, viene precisato che il documento consegnato è il suo testamento e che è a conoscenza di quanto in esso contenuto nb: Il vero e proprio testamento, dunque, è la dichiarazione resa al notaio da parte del testatore, mentre la scheda testamentaria a lui consegnata rappresenta soltanto il punto di riferimento della dichiarazione del testatore, al pari di quanto abbiamo visto a proposito del testamento segreto. testamenti speciali = forme particolari di testamento riconosciute solo in determinate situazioni o in presenza di determinate circostanze dove non è agevole ricorrere al notaio - testamento redatto in occasione di malattie contagiose, calamità pubbliche, infortuni) - 609 - testamento a bordo di navi - 611 - di aeromobili - 616 - testamenti dei militari ed assimilati - 617 => perdono la loro efficacia 3 mesi dopo la cessazione della causa che ha impedito al testatore di valersi delle forme ordinarie. invalidità del testamento per vizio di forma in caso di vizi di forma ( forma richiesta ad substantiam) , legislatore ci tiene a distinguere tra: - mancanza di elementi senza i quali non c’è certezza della provenienza del testamento dalla persona a cui si vuole attribuirlo (es. olografo: difetto di autografia, sottoscrizione) => nullità assoluta ed imprescrittibile dell’atto - l’inosservanza di tutte le altre formalità prescritte =>annullabilità deducibile d chiunque vi abbia interesse, soggetta a prescrizione quinquennale decorrente dal giorno in cui é stata data esecuzione al testamento. sanatoria del testamento nullo - deroga alla regola per cui la nullità è insanabile per rispettare la volontà del testatore (590) → la conferma o l’esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle sana la nullità, se la conferma stessa proviene da tutti i soggetti legittimati a far valere la nullità ( compreso x il testamento nuncupativo) => sanatoria non applicabile se le disposizioni sono illecite e l’esecuzione volontaria non esclude la possibilità di impugnare il testamento dove se ne assuma addirittura la falsità revoca del testamento = revocabile fino all’ultimo momento di vita del testatore - REVOCA espressa = fatta con atto che ha gli stessi requisiti richiesti per un valido testamento - REVOCA tacita = - nel caso di un testamento posteriore, comporta la revoca tacita di tutte le disposizioni contenute in atti anteriori che siano incompatibili con le nuove volontà del testatore - la distruzione, lacerazione, cancellazione del testamento olografo costituisce un comportamento concludente che fa presumere la revoca delle disposizioni in esso contenute ( salvo, che gli interessati provoni che la lacerazione é avvenuta involontariamente) - ritiro del testamento segreto comporta revocazione dello stesso, a meno che non possa valere come olografo - revoca del legato se testatore aliena o trasforma la cosa oggetto del legato - REVOCA di diritto = disposizioni fatte da chi al tempo del testamento non aveva/ignorava di avere figli o discendenti sono revocate di diritto per la sopravvenienza di un figlio/discendente benché postumo o adottivo o per il riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio: si basa sulla presunzione juris et de jure che il testatore non avrebbe disposto cosi dei propri beni se avesse saputo di aver/ poter avere altri figli => revoca della revoca = in caso di reviviscenza delle volontà revocate, ma a condizione che la revoca della revoca sia fatta in forma espressa pubblicazione del testamento - chiunque può richiedere ad un notaio la pubblicazione dopo la morte del testatore ● procedimento: 1. presenza di 2 testimoni 2. verbale redatto nella forma degli atti pubblici e contenente a. descrizione dello stato del testamento b. riproduzione del suo contenuto c. eventuale menzione dell'apertura del testamento se sigillato 3. sottoscrizione della persona che presenta il testamento 4. al verbale di pubblicazione devono essere allegati: a. carta in cui è scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e testimoni b. estratto dell’atto di morte del testatore o la copia del provvedimento che ordina l’apertura degli atti di ultima volontà o della sentenza che dichiara la morte presunta Acquisto del legato - Il legato, a differenza dell'eredità, si acquista di diritto, senza bisogno di accettazione (art. 649 c.c.); il legatario ha però facoltà di rinunciare. La rinuncia può essere espressa o tacita. - Se il legato ha per oggetto beni immobili, poiché questi vengono automaticamente a far parte del patrimonio del legatario, la rinuncia, come ogni atto di disposizione relativo a beni immobili, deve farsi per iscritto - Può darsi che il legatario non si dia cura di far conoscere se intende o meno rinunciare, mentre agli eredi o ad altre persone può interessare eliminare questa incertezza. Perciò il giudice può fissare un termine, trascorso il quale il legatario perde il diritto di rinunciare : actio interrogatoria. - Se il legato è di specie, appunto perché l'acquisto del legato avviene ipso jure, la proprietà o il diritto si trasmettono dal testatore al legatario ipso jure al momento della morte del testatore - Invece, il legatario ha l'onere di domandare alla persona onerata il possesso della cosa legatagli Tipi particolari di legati 1. Legato di cosa altrui: È una figura che può incontrarsi rispetto al legato di specie; presuppone che la proprietà o il diritto reale appartenesse al de cuius e produce un automatico effetto reale a favore del legatario (salvo rinuncia) Se, però, la cosa legata apparteneva a terzi o allo stesso onerato, bisogna distinguere : - se il testatore ignorava che la cosa non era sua, il legato è nullo; - se, invece, dal testamento o da altra dichiarazione il principio scritta del testatore risulta che egli conosceva che la cosa apparteneva ad altri, allora il legato, se non potrà avere, com'è naturale, effetti reali, avrà peraltro effetti obbligatori. La conoscenza, che il testatore dimostra di avere avuto, dell'altruità induce a ritenere che egli voleva che l'onerato acquistasse l'oggetto del legato e lo trasferisse al legatario. Perciò l'onerato è obbligato ad acquistare la proprietà della cosa e a trasferirla al legatario => La legge, tuttavia, in previsione dell'ipotesi che il terzo non voglia alienare la cosa o pretenda un prezzo eccessivo, consente all'onerato di liberarsi dall'obbligazione pagando il giusto prezzo (obbligazione semplice con facultas solutionis). =>SPIEGAZIONE: Fondamento = la presunta volontà del testatore di lasciare solo beni propri o che sa essere di altri. Natura: si tratta di un legato ad effetti reali differiti, dove l’onerato (l’erede) è tenuto a trasferire al legatario la proprietà del bene. MA Essendo la proprietà del bene di un terzo, qualora questi non accetti di trasferire(vendere) il bene all’onerato, quest’ultimo è liberato dall’obbligazione pagando al legatario il giusto prezzo del bene. Si tratta quindi di una obbligazione con facoltà alternativa, in quanto unica è l’obbligazione con possibilità di adempiervi anche pagando il giusto prezzo 2. Legato di genere: esso comporta la nascita di un'obbligazione in capo all'onerato, avente per oggetto una quantità di cose del genere stabilito dal testatore. Quanto all'adempimento di tale obbligazione, la scelta, se non risulta diversamente disposto dal testatore, è affidata all'onerato, il quale è obbligato a dare cose di qualità non inferiore alla media. 3. Legato alternativo: si applicano i principi stabiliti per le obbligazioni alternative; la scelta, salva diversa disposizione del testatore, spetta all’onerato. ( es: lascio a x l’automobile oppure il camion ) 4. Legato di credito legatum nominis. = successione particolare del credito, analogamente a quanto avviene per effetto della cessione con atto intervivos 5. Legato di liberazione da un debito legatum liberationis. 6. Legato a favore del creditore legatum debiti. = Se il testatore, senza fare menzione del debito, fa un legato al suo creditore, il legato non si presume fatto per soddisfare il legatario del suo credito 7. Legato alimentare: in tal caso l’onerato è tenuto alle prestazioni indicate dall’art.438. ( condizionato , salvo diversa volontà del testatore, allo stato di bisogno) LA DIVISIONE DELL'EREDITÀ comunione ereditaria. retratto successorio → eredità può essere acquistata da più persone e si applicano, di base, le regole che riguardano la comunione (art 1100), MA per la comunione ereditaria è opportuno che non si intromettano estranei : => I coeredi sono preferiti agli estranei qualora uno di questi voglia alienare la sua quota o una parte di essa (diritto di prelazione, art 732) deve notificare la proposta di alienazione e segnalarne il prezzo → coeredi entro 2 mesi devono decidersi, sennò l’alienante può vendere liberamente a estranei MA: → in caso venga omessa la notificazione e il coeredi procede lo stesso alla vendita: gli altri coeredi possono riscattare la quota = retratto successorio sostituendosi all’acquirente del negozio di alienazione versando il prezzo pagato da quest’ultimo = diritto ( potestativo) di procedere all’esecuzione coattiva in forma specifica del diritto di prelazione violato. → retratto successorio ha efficacia reale visto che si esercita nei confronti dei terzi acquirenti) : → prelazione opera solo se l’oggetto della vendita è la quota dell’eredità dell'alienante → retratto può essere esercitato fino a che non sia sciolta la comunione divisione - comunione cessa con la divisione = ciascun soggetto che partecipava alla comunione ottiene la titolarità esclusiva su singoli beni o parti di essi, corrispondente per valore alla quota spettante nello stato di indivisione - ogni coerede può domandare la divisione (713) → deroghe: a. parti rimangono nello stato di comunione (non possono rimanere nello stato di comunione per più di 10 anni) b. testatore dispone che la divisione non deve avere luogo prima che sia trascorso 1 anno dal compimento dei 18 anni dell’ultimo nato o prima che sia trascorso dalla sua morte un termine che non ecceda il quinquennio - richiesta di divisione potrebbe pregiudicare gli altri partecipanti alla comunione: giudice ha potere di stabilire una dilazione che non può essere superiore ad un quinquennio - impedimento alla divisione la pendenza di un giudizio sulla filiazione di colui che in caso favorevole sarebbe chiamato a succedere - disposizione particolare = diritto di utilizzazione di un’opera, quando autore non ha disposto diversamente, deve rimanere indiviso tra eredi per 3 anni dalla morte dell’autore natura della divisione → natura dichiarativa + effetto retroattivo = ciascun coerede è considerato solo ed immediato successore nei beni costituenti la sua quota e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari => sezioni unite attribuiscono carattere costitutivo alla divisione → Non corrispettività: se ad uno degli eredi viene assegnato l'unico immobile indivisibile compreso nella comunione ereditaria, ed all'altro erede è attribuito il diritto al conguaglio in danaro, l'acquisto della proprietà a favore dell'uno non è subordinato al pagamento del conguaglio e non sono applicabili la risoluzione per inadempimento e l'exceptio inadimpleti contractus, perché non si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive. → ipoteca su beni indivisi: ipoteca costituita da uno dei partecipanti alla comunione sulla propria quota produce direttamente effetto sui beni o sulle porzioni di beni che sono stati a lui assegnati in sede di divisione → se coerede ha iscritto un’ipoteca su uno specifico bene ereditario e poi in sede di divisione gli sono stati assegnati beni diversi, l’ipoteca si trasferisce sui beni che gli sono stati effettivamente assegnati => trasporto di ipoteca = deroga al principio di specialità di ipoteca ; purché l’ipoteca sia iscritta entro 90 giorni dalla trascrizione della divisione. → creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti su immobile che fanno parte della divisione devono essere chiamati ad intervenire sulla divisione perché questa abbia effetto nei loro confronti → divisione può essere fatta: - dal testatore - d’accordo tra i coeredi (divisione amichevole o contrattuale) - per opera del giudice ( divisione giudiziale) collazione La collazione ereditaria è l’atto con cui i figli, i loro discendenti e il coniuge del defunto, conferiscono alla massa ereditaria tutti i beni mobili e immobili ricevuti a titolo di donazione dal defunto quando questi era in vita. Le donazioni che il defunto ha fatto in vita, infatti, possano incidere in maniera significativa sul complesso dei beni lasciati al momento del decesso. => La funzione della collazione consiste nel mantenere tra i discendenti e il coniuge del de cuius chiamati a succedergli la proporzione stabilita nel testamento o nella legge. ● Dispensa della collazione: poiché, fondamento dell'istituto è la presunta volontà del donante (o del testatore), la disciplina legislativa a ha carattere dispositivo: alla collazione, perciò, non si fa luogo quando il donante (o il testatore) abbia altrimenti disposto = dispensa dalla collazione ● Attribuzioni soggette a collazione: - non sono soggette a collazione le spese ordinarie fatte dal padre a favore del figlio, che rappresentano l'adempimento di un obbligo e non una liberalità . - soggetto a collazione ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio, per avviarli all'esercizio di un'attività produttiva o professionale…. - Non sono soggette a collazione le donazioni di modico valore fatte al coniuge ● Frutti: - i frutti delle cose donate e gli interessi sulle somme soggette a collazione sono dovuti con decorrenza dal giorno in cui si è aperta la successione - Per quelli anteriori la collazione si esclude, perché si ritiene che sarebbero stati ugualmente consumati dal de cuius, se non avesse fatto la donazione, e, quindi non sarebbero pervenuti agli eredi. ● Soggetti: i soggetti obbligati a conferire sono il coniuge e i figli o altri discendenti, che abbiano accettato puramente e semplicemente o con beneficio d'inventario. Donazione: oggetto della collazione sono le donazioni dirette e indirette -Rapporto con l’azione di riduzione: la collazione si distingue dalla riduzione, perché la collazione serve a mantenere tra gli aventi diritto la proporzione stabilita nel testamento o nella legge; la finalità della riduzione è, invece, quella di salvaguardare la quota di legittima. La collazione si distingue, inoltre, dalla riunione fittizia, perché nella collazione la riunione delle donazioni con il patrimonio esistente alla morte del de cuius è reale e serve a formare la massa da dividere tra i coeredi, nella riunione fittizia, se non risulta lesa la legittima, l'operazione si riduce ad un calcolo che rimaneb sulla carta, senza produrre conseguenza: se vi è lesione, le donazioni non rientrano nella massa ereditaria, ma sono esposte all'azione di riduzione. -Collazione in natura e per imputazione: la collazione degli immobili si fa o cedendo alla massa il bene ricevuto in donazione (collazione in senso stretto, in natura) o mediante l'imputazione del valore, quanto è il valore di quelli donati. Per i mobili la collazione si fa soltanto per imputazione Il valore è quello che il bene aveva al tempo dell'apertura della successione -Donazioni indirette di immobili: un particolare problema si poneva nel caso, frequente, in cui un genitore, in vita, aveva pagato con denaro proprio il prezzo di un bene immobile acquistato dal figlio, attuando in tal modo una donazione indiretta. In caso di apertura della successione, ci si domandava se oggetto della donazione fosse il denaro, pagato per l'acquisto, o l'immobile. => Si deve distinguere: - se risulta che il genitore ha messo a disposizione del figlio una somma di denaro, affinché lo impiegasse per acquistare un immobile, oggetto della donazione sarà il denaro; - se invece si accerta che il genitore ha inteso donare quello specifico immobile, pagando il prezzo con denaro proprio, allora l'oggetto della liberalità deve identificarsi esattamente nell'immobile, che sarà soggetto a collazione LA DONAZIONE Il contratto di donazione La donazione è un contratto. Ha struttura bilaterale e richiede per la sua perfezione il consenso tra la volontà di due parti: è necessaria l’accettazione del donatario. Con la donazione una delle parti, per spirito di liberalità, arricchisce l’altra, o disponendo a favore di questa di un suo diritto ovvero assumendo verso la stessa un’obbligazione. Elementi caraterizzanti del contratto di donazione: ● Spirito di liberalità: costituisce la causa del contratto, che non si identifica con il motivo. Rientra nello schema del contratto di donazione anche la donazione rimuneratoria, ossia la liberalità fatta o per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale remunerazione. La donazione rimuneratoria è irrevocabile, non obbliga a prestare alimenti al donante, ma comporta a carico del donante la garanzia per evizione. Non va qualificata donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi e la liberalità elargite in conformità agli usi. ● L’arricchimento, ossia l’incremento del patrimonio del donatario. L’arricchimento può realizzarsi o disponendo a favore di un altro di un DIRITTO o assumendo un’obbligazione verso il donatario purché non si tratti di un facere ( non rimango vincolato se mi impegno a restaurare senza corrispettivo un edificio ) Rispetto alla donazione è inammissibile la figura del contratto preliminare. Infatti la donazione deve essere SPONTANEA Donazione, negozi gratuiti, liberalità non donative Non bisogna credere che qualsiasi negozio a titolo gratuito costituisca una donazione. La gratuità non implica necessariamente l’arricchimento dell’altra parte, che è elemento essenziale al concetto di donazione. ● negozi gratuti : Contratti tipici diversi dalla donazione che sono o possono essere a titolo gratuito: il mandato, il mutuo, il deposito, il comodato ( = contratto essenzialmente gratuito) ● atti gratuiti atipici : A queste ipotesi si aggiungono figure di negozio gratuito atipico, che comporta l’esecuzione di attribuzioni o di prestazioni non remunerate, ma neppure giustificate da un intento liberale: si pensi alle attività materiali svolte gratuitamente per fini di solidarietà o a favore di organizzazioni politiche, religiose, culturali ecc…. Non si tratta ivi di contratto di donazione. ● Obligazione naturale: A maggior ragione va distinta sia dalla donazione che dalla generale figura dei contratti gratuiti, l’adempimento dell’obbligazione naturale, che comporta un’attribuzione patrimoniale volontaria ma non liberale, in quanto costituente l’adempimento di un dovere morale o sociale ● Liberalità non donative: Dall’altro punto di vista esistono atti di liberalità che non integrano il tipo della donazione: è il caso della donazione indiretta, ossia della liberalità attuata mediante un negozio diverso da un contratto di donazione tipico La donazione indiretta ● L’arricchimento dell’altro si raggiunge con un contratto da una causa diversa, e non con il contratto di donazione. ● La donazione indiretta rientra dunque nella figura generale del negozio o procedimento indiretto: si ha donazione indiretta quando le parti, per raggiungere l’intento di liberalità, anziché utilizzare il contratto di donazione, ne abbiano utilizzato uno caratterizzato da causa diversa. ● Anche la vendita a prezzo inferiore al valore della cosa viene ricondotta alla figura della donazione indiretta. ( = negotium mixtum cum donatione) La donazione mista non ha nulla a che fare con la simulazione perché le manifestazioni di volontà della parti non presentano alcunché di fittizio, né esistono patti occulti o riservati tra le parti contrari o diversi da quelli resi ostensibili. È bene precisare che per aversi negozio misto con donazione non basta che vi sia la sproporzione tra le due prestazioni, ma anche che questa sproporzione sia voluta da colui che la subisce allo scopo di attuare una liberalità e che questa finalmente sia nota ed accettata dall’altra parte donazione indiretta => duplice valenza all’operazione negoziale, che non da luogo ad un vero e proprio contratto di donazione, é percio soggetta alle norme che regolano la figura negoziale concretamente adottata a fini indiretti e non a quelle stabilite per donazione. => non si estende alla donazione indiretta il requisito di forma richiesto per la donazione. se donazione indiretta lede la quota dei legittimari => soggetta a riduzione e collazione Per quanto riguarda la garanzia per evizione, occorre che essa sia espressamente promessa, altrimenti il donante risponde soltanto se è in dolo o se si tratti di donazioni modali o rimuneratorie. La responsabilità del donante per vizi della cosa sussiste soltanto nel caso in cui sia stata specialmente pattuita o di dolo del donante medesimo. Invalidità della donazione: ● L’errore sul motivo della donazione rende annullabile la donazione, se il motivo risulti dall’atto e sia il solo che ha determinato il donante a compiere liberalità. ● L’illiceità del motivo è rilevante quando il motivo stesso ha avuto valore determinante esclusivo ma non é necessario che sia comune ad entrambe le parti, basta che risulti dall’atto; ● La nullità non è sanabile e non è suscettibile di conferma, con le deroghe riscontrate per il testamento. La conferma espressa o tacita ( esecuzione volontaria) della donazione nulla deve aver luogo dopo la morte del donante ad opera dei suoi eredi o aventi causa. La revoca della donazione: La donazione non può sciogliersi se non per le cause ammesse dalla legge. Tuttavia, in presenza di due gravi ragioni la legge prevede che la donazione possa essere revocata: 1. ingratitudine del donatario ( comportamenti che danno luogo all’indegnità di succedere + ingiuria grave + indebito rifiuto di prestare gli alimenti al donante) 2. Sopravvenienza dei figli (del donante) ( revocazione ammissibile per la sopravvivenza o esistenza di un figlio ( anche gia concepito al momento della donazione)) Le ragioni che giustificano la revoca non ricorrono rispetto alle donazioni rimuneraTorio, dettate da sentimenti di riconoscenza, e alle donazioni obnuziali, effettuate per il benessere di una nuova famiglia. La revoca dipende da un'iniziativa unilaterale: è dunque un diritto potestativo di togliere efficacia alla donazione nei casi da essa previsti; basta che il donante proponga la domanda. La revoca delle donazioni a carattere personale e quindi non può essere proposta dai creditori del donante in sostituzione del donante stesso. La sentenza che pronuncia la revoca condanna il donatario alla restituzione dei beni. Essa non pregiudica i terzi che hanno acquistato diritti anteriormente alla domanda, SALVI GLI EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE DELLA DOMANDA STESSA ULTIMO CAPITOLO: TRASCRIZIONE (2643) premessa = mezzo di pubblicità che si riferisce agli immobili o ai mobili registrati → genericamente, permette di far conoscere a terzi le vicende giuridiche riguardanti un imobile o un mobile registrato - ha varie funzioni: ● funzione originaria = mezzo di pubblicità dei negozi relativi a beni immobili (e ad alcune categorie di mobili) al fine di regolare la circolazione giuridica dei diritti su quei beni funzione della trascrizione e principio del consenso traslativo - la trascrizione = strumento per la soluzione di conflitti tra più soggetti acquirenti di diritti reali su determinati beni: il diritto reale acquistato su un bene immobile diventa opponibile ai terzi soltanto per effetto della trascrizione NB: nel nostro ordinamento, il contratto ha efficacia traslativa della proprietà o dei diritti reali => principio però difficile da rispettare, presenza di problemi per quanto riguarda la circolazione giuridica: chi ti assicura che l’alienante non abbia trasferito diritti reali su quel bene ad altri ? ● SOLUZIONE: - per i beni mobili non registrati: conflitto tra più acquirenti da un medesimo alienante si risolve favorendo l’acquirente in buona fede che ha conseguito il possesso della cosa, anche se il suo titolo è di data posteriore - per i diritti personali di godimento (relativi a mobili o immobili): conflitto viene risolto prevalendo colui che ha materialmente conseguito il godimento della cosa → se nessuno ha conseguito il godimento, allora si applica il principio per cui la legge fa prevalere colui che vanta titolo, di data certa, anteriore - per i diritti reali immobiliari: conflitto si risolve in base all’anteriorità dell’attuazione della formalità pubblicitaria→ colui che ha fatto trascrivere nei pubblici registri il titolo dal quale trae origine il suo diritto è preferito a colui che non ha trascritto o lo ha fatto ma successivamente => il contratto ha immediata efficacia traslativa a favore dell’acquirente, che diviene proprietario già nel momento del perfezionamento del contratto, MA fino a quando non è eseguita la trascrizione, il diritto così acquistato e già attuale nel patrimonio dell’acquirente, soccombe rispetto ai diritti con esso incompatibili che dovessero essere acquistati da altri soggetti in forza di atti trascritti precedentemente - la data determinante è quella della trascrizione, per risolvere conflitti (2644) - la buona fede, per la risoluzione di conflitti che riguardano la circolazione di diritti reali immobiliari, è irrilevante => l’altro contraente (sacrificato) può richiedere il risarcimento del danno all’alienante che è responsabile del pregiudizio subito => il sacrificato può anche agire contro il secondo acquirente (ma il primo ad aver trascritto) per il risarcimento, se quest’ultimo era in mala fede nel momento in cui ha compiuto l’acquisto natura dichiarativa della trascrizione. altri profili di efficacia della trascrizione - trascrizione = attua una forma di pubblicità dichiarativa, dalla quale dipende l’opponibilità ai terzi acquirenti sull’acquisto compiuto =/= regimi di pubblicità in altri paesi che hanno efficacia costitutiva - nel nostro ordinamento, ha carattere costitutivo l’iscrizione dell’ipoteca: l'ipoteca si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari (2808) - trascrizione non ha efficacia alcuna nel rimuovere o superare vizi che affettano il negozio giuridico trascritto (es. se vendita è nulla/annullabile, non basta la trascrizione per renderla valida) → solo in alcuni casi, la trascrizione rende inopponibile gli effetti della sentenza che accoglie la domanda di impugnazione dell’atto: efficacia sanante della trascrizione - i casi principali: ● nullità e annullamento per incapacità legale: se la domanda introduttiva del giudizio è trascritta dopo 5 anni dalla data della trascrizione dell’atto impugnato, la sentenza che l’accoglie non travolge i diritti acquistati a qualunque titolo da terzi in buona fede in base ad un atto trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda ● annullabilità per cause diverse dall’incapacità legale: anche se la domanda è trascritta prima che siano decorsi 5 anni dalla trascrizione dell'acquisto del terzo di buona fede, questo è fatto salvo, purché sia avvenuto a titolo oneroso ● acquisti dall’erede o legatario apparente: se domanda giudiziale volta a contestare il fondamento di un acquisto per causa di morte è trascritta oltre 5 anni dopo la trascrizione dell’acquisto, la sentenza di accoglimento non pregiudica i diritti che i terzi in buona fede abbiano acquistato, a qualunque titolo, da colui che risultava essere erede o legatario; occorre che l’atto di acquisto del terzo sia stato trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda ● riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie lesive della legittima: se domanda dei legittimari è trascritta oltre 10 anni dopo l’apertura della successione, sono fatti salvi i diritti acquistati dai terzi a titolo oneroso in forza di atto trascritto prima della trascrizione della domanda NB - efficacia sanante: espressione impropria, i vizi del negozio non sono rimossi/sanati, MA trascrizione e decorso del tempo impediscono di opporre ai terzi gli effetti della sentenza che accoglie la domanda giudiziale di impugnazione nel negozio stesso - in alcuni casi, trascrizione concorre insieme ad un effetto costitutivo del diritto (il più importante è l’usucapione abbreviata, decennale per gli immobili, triennale per i mobili iscritti): affinché maturi l’usucapione, concorrono buona fede dell’acquirente, un idoneo titolo d’acquisto, trascrizione (=elemento, in questo caso, che conduce all’usucapione)
Docsity logo


Copyright © 2024 Ladybird Srl - Via Leonardo da Vinci 16, 10126, Torino, Italy - VAT 10816460017 - All rights reserved