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02- Titolo esecutivo e precetto - Appunti di Procedura Civile II, Appunti di Diritto Processuale Civile

Procedura Civile II - Titolo esecutivo e precetto<br />

Tipologia: Appunti

2011/2012

Caricato il 22/10/2012

ylenia-86
ylenia-86 🇮🇹

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Scarica 02- Titolo esecutivo e precetto - Appunti di Procedura Civile II e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! Capitolo II TITOLO ESECUTIVO E PRECETTO Il titolo esecutivo, condizione necessaria e sufficiente dell'azione esecutiva Il comma 1 dell’art. 474 afferma che l'esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile. Il titolo esecutivo legittima il creditore ad esercitare l'azione esecutiva che è processualmente valida se ed in quanto quel titolo esecutivo e esiste all'inizio dell'esecuzione e permane fino alla sua conclusione; se, poi, dovesse essere accertata l'inesistenza del diritto per cui è stata iniziata e compiuta l'esecuzione forzata, il creditore procedente che ha agito senza normale prudenza, sarà tenuto a risarcire i danni provocati alla controparte (art. 96, comma 2). La certezza del diritto può essere intesa in due sensi; secondo una prima interpretazione della certezza del diritto non significa che il diritto debba essere previamente accertato con una sentenza passata in giudicato; ecco che allora la certezza è quella che l'ordinamento ritiene sufficiente quando prevede che un certo atto costituisca titolo esecutivo; secondo una seconda interpretazione, l'espressione diritto certo si riferirebbe soltanto all'esecuzione per consegna o rilascio e consisterebbe nell'individuazione del bene da consegnare o rilasciare ovvero del fare che deve essere compiuto. La liquidità è caratteristica dei diritti di credito ad una somma di denaro; il titolo esecutivo dovrà quantificare numericamente il credito ovvero dovrà contenere tutti i dati affinché quella somma possa essere calcolata con una semplice operazione matematica. Un diritto, infine, è esigibile quando, al momento dell'esecuzione forzata, non è sottoposto a termine o condizione sospensiva. I titoli esecutivi di natura giudiziale e stragiudiziale Il comma 2 dell’art. 474 individui i titoli esecutivi che, tradizionalmente, vengono raggruppati in due categorie: i titoli esecutivi di formazione giudiziale e quelli di formazione stragiudiziale. I primi sono: le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva. Costituiscono titolo esecutivo soltanto le sentenze di condanna e non quelle di mero accertamento e costitutive; inoltre non è necessario che la sentenza sia passata in giudicato perché il creditore possa procedere in via esecutiva. Tra i provvedimenti giurisdizionali cui la legge attribuisce efficacia esecutiva, possiamo ricordare le ordinanze anticipatorie, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, la convalida di licenza o di sfratto, il decreto di repressione della condotta antisindacale. Con l'espressione “altri atti” il legislatore ha voluto risolvere il problema della qualificazione del verbale di conciliazione giudiziaria che, quindi, deve essere ritenuto titolo giudiziale e legittimante sia l'espropriazione forzata che l'esecuzione degli obblighi di fare.
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