Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli

1 Cenni Storici sulla Costituzione Riassunto dal Manuale "DIRITTO PUBBLICO COMPARATO", Appunti di Diritto Civile

Riassunto dal Manuale "DIRITTO PUBBLICO COMPARATO"

Tipologia: Appunti

2017/2018

Caricato il 11/09/2018

Bearbaloo
Bearbaloo 🇮🇹

4.7

(3)

13 documenti

1 / 4

Toggle sidebar

Documenti correlati


Anteprima parziale del testo

Scarica 1 Cenni Storici sulla Costituzione Riassunto dal Manuale "DIRITTO PUBBLICO COMPARATO" e più Appunti in PDF di Diritto Civile solo su Docsity! CENNI STORICI SULLA COSTITUZIONE Il termine Costituzione può assumere, a seconda dei vari punti di vista che si identificano principalmente nei vari periodi storici, diversi significati, motivo per il quale in questo senso si definisce polisensa. La nozione giuridica che si attribuisce alla Costituzione, la identifica come il complesso delle regole fondamentali di una determinata organizzazione sociale (POPOLO) riferita ad una determinata organizzazione politica (STATO). La costituzione secondo questa moderna definizione è considerata la legge che costituisce lo Stato che detta sia le regole di convivenza che l’uso dei poteri pubblici. Come detto la Costituzione nelle sue varie sfaccettature va analizzata seguendo il suo percorso storico. Essa si affaccia nella società già prima dell’epoca rivoluzionaria francese, ma senza andare troppo indietro con il tempo è confermato che già nel 1700 alcuni stati Europei si dotano di una propria Costituzione, intesa come corpo organico di leggi e quindi con un significato ben diverso da quello che abbiamo appena analizzato. Infatti è necessario che affinché la Costituzione sia considerata una Legge fondamentale essa abbia una posizione ben precisa nella gerarchia legislativa. Infatti la Costituzione deve avere una superiorità sulle altre leggi e sulla manifestazione dei poteri dello Stato (normativo, esecutivo e giudiziario). Seppur, sia Aristotele nella politeia e Cicerone nella res publica, abbiano indicato nella Costituzione una legge sovraordinata, esse non riuniscono i connotati che contraddistinguono il concetto moderno di Costituzione ovvero di legge superiore, che è possibile invece individuare nell’epoca medioevale, dove l’idea di legge fondamentale trova oltre che una legittimazione divina (in quanto espressione di coincidenza tra le leggi dell’uomo e le leggi di Dio), spazio grazie anche all’assestamento dei vari poteri ed i ceti sociali. Un esempio lo troviamo nella Magna Charta Libertatum del 1215. In tale contesto la superiorità segue il principio teocratico in quanto segue il rispetto delle leggi divine e delle tradizioni. Sempre per quanto riguarda la nozione di lex fundamentalis, esaminandola sotto una chiave politica, alcuni studiosi vedono nella Summa di San Tommaso una chiara forma di governo Costituzionale. L’analisi sotto il profilo istituzionale, vedono nei Regni di Francia e di Inghilterra rispettivamente di Enrico IV e Giacomo I, un modello costituzionale. È doveroso rilevare come tali leggi fondamentali e superiori siano il frutto di una importante evoluzione storica come se tali leggi fossero nate da tale evoluzione. Vale a dire che sono il frutto della volontà popolare (e non da chi detiene il potere) resasi conto della necessità di avere regole e di imporre delle regole da far rispettare anche al proprio sovrano. Tra le leggi fondamentali si possono individuare quelle che regolavano l’investitura del Sovrano le quali stabilivano che “il RE aveva Dio sopra di se e le leggi che lo avevano proclamato”. La formalizzazione e giuridicizzazione della Legge fondamentale si consolida durante il periodo storico investito dai principali movimenti politici del XVII e del XVIII secolo. Da una parte si assiste ad una evoluzione delle istituzioni inglesi attraverso un processo che portò a limitare i poteri alla Corona a favore dell’emergere dei principi democratici in special modo di democrazia rappresentativa che portò all’affermazione di un Parlamento Bicamerale. Non solo. Vennero anche riconosciute delle libertà civili fondamentali che erano sancite in documenti ufficiali tra le più importanti sono da ricordare la Magna Cartha Libertatum (1215) e la Bill of Rights (1689). Proprio attraverso il Bill of Rights (carta dei diritti) venne escluso il potere al Re nel sospendere l’esecuzione di leggi o dispensare la loro osservanza senza il parere del parlamento, andando così affermare il principio di supremazia e di sovranità parlamentare. Altro testo normativo inglese di degna importanza è il Act of Settlement attraverso il quale venivano gettate le basi per rendere indipendenti i giudici ed estromettendo il Re dalla funzione giurisdizionale. Il processo evolutivo della società aveva quindi portato a privare con atti legittimi quei poteri che tempo prima erano prerogativa solo ed esclusiva del Sovrano. In tale contesto sono state portate avanti diverse teorie che hanno aiutato gli studiosi a fornire quella che per noi è la definizione empirica di Costituzione. Ad esempio la Teoria del Contratto sociale, portata avanti da Thomas Hobbes, la quale prevedeva che l’ordine sociale, nonché lo stesso Stato e tutto ciò che ruota intorno ad esso (svolgimento, vita ecc. ecc.) trovava origine da un patto stipulato tra il popolo ed il Sovrano. Il Sovrano veniva investito di tale carica dal popolo (quale detentore della sovranità). Si assisteva quindi ad una trasmissione di poteri che vedeva il popolo detentore della Sovranità cedere il potere al proprio Re designato il quale doveva contrarre gli obblighi contrattuali di amministrare con scienza e coscienza. In tal caso il Contratto Sociale stipulato tra popolo e Sovrano da origine a quella che è considerata una Costituzione pattizia ovvero nata da un patto tra contraenti. In quel contesto storico venne elaborata da sia dallo stesso Hobbes che da Jhon Locke la teoria del Diritto Naturale o Giusnaturalista, la quale prevedeva che determinati diritti quali la libertà, l’uguaglianza e proprietà, fossero diritti universali acquisiti e non concessi dalle massime autorità dello Stato perché appartenenti di natura all’uomo. Quest’ultima teoria, venne riconosciuta in modo formale nel contesto del contratto sociale e quindi nel patto di soggezione tra sudditi e Sovrano. Vi è pertanto una reciprocità del rispetto sia dei ruoli che delle attribuzioni nonché dei diritti. Da una parte il rispetto dei diritti fondamentali da parte del Monarca che doveva essere a sua volta rispettato dal popolo attraverso il rispetto del contratto. Come già ribadito in precedenza tale patto esprimeva anche i limiti di potere imposti al sovrano. Un altro grande pensatore dell’era moderna fu Jhon Locke il quale oltre a sposare entrambe le teorie sopra citate formulò attraverso due suoi trattati il pensiero che poi diede vita al Bill of Rights che è alla base del costituzionalismo inglese. Nelle sue opere Locke, esprime per primo il concetto di “gloriosa rivoluzione”. Egli infatti teorizza che il contratto sociale si configura come fondamento di legittimazione del potere e dal quale ne deriva che la legge ha la funzione di positivizzare i diritti naturali che sono preesistenti e che fanno parte dell’accordo sociale, e per il quale i cittadini hanno il diritto di resistenza (Quando lo Stato non rispetta il patto che l’ha fatto nascere e perde il consenso popolare, che lo legittima, si apre una crisi che, nei casi più gravi, può risolversi solo con quello che Locke, richiamando un episodio biblico, chiama “appello al cielo”. In
Docsity logo


Copyright © 2024 Ladybird Srl - Via Leonardo da Vinci 16, 10126, Torino, Italy - VAT 10816460017 - All rights reserved