Scarica 1 Processo decisionale Ue e più Appunti in PDF di Sociologia Dei Fenomeni Partecipativi solo su Docsity! Il processo decisionale europeo: attori e istituzioni Maria Cristina Marchetti Università di Roma “La Sapienza” 1. LE ISTITUZIONI 2. GLI ORGANI FINANZIARI 3. GLI ORGANI CONSULTIVI 3. Gli organi consultivi Comitato economico e sociale europeo (CESE) Comitato delle Regioni (CoR) La Commissione europea Rappresenta gli interessi dell’Europa nel suo complesso Ha il potere d’iniziativa legislativa e di sorveglianza sull’attuazione delle norme europee È composta da 27 membri, uno per ogni Stato. Il presidente della Commissione è scelto dai governi dell’Unione e approvato dal Parlamento europeo. Gli altri commissari sono nominati dai rispettivi governi nazionali in consultazione con il presidente e devono essere approvati dal Parlamento. Non rappresentano i governi dei loro paesi e ciascuno di essi è responsabile di uno specifico settore UE. Potere d’iniziativa legislativa della Commissione “Un atto legislativo dell'Unione può essere adottato solo su proposta della Commissione, salvo che i trattati non dispongano diversamente. Gli altri atti sono adottati su proposta della Commissione se i trattati lo prevedono” (Art. 17, comma 2 Trattato di Lisbona) Gruppo politico Numero di seggi Dati in % EPP 265 36 S&D 184 25 ALDE 84 11.4 GREENS/EFA 55 7.5 ECR 54 7.3 GUE/NGL 35 4.8 EFD 32 4.3 NA 27 3.7 TOTALE 736 EPP : Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici-cristiani) S&D : Gruppo dell'Alleanza progressista dei Socialisti e dei Democratici al Parlamento europeo ALDE : Gruppo dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa GREENS/ EFA : Gruppo Verde/Alleanza libera europea ECR : Conservatori e Riformisti europei GUE/ NGL : Gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra verde nordica EFD : Gruppo Europa della Libertà e della Democrazia NA : Non iscritti http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/004a50d310/Composition-of-Parliament.html Democrazia rappresentativa (Art. 10 Trattato di Lisbona) 1. Il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa. 2. I cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo. Gli Stati membri sono rappresentati nel Consiglio europeo dai rispettivi capi di Stato o di governo e nel Consiglio dai rispettivi governi, a loro volta democraticamente responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazionali o dinanzi ai loro cittadini. 3. Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione. Le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini. 4. I partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione. Democrazia partecipativa (Art. 11 Trattato di Lisbona) Le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione. 2. Le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile. 3. Al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni dell'Unione, la Commissione europea procede ad ampie consultazioni delle parti interessate. 4. Cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati. Ripartizione dei voti in seno al Consiglio UE 15 UE 25-27 Germania, Francia, Italia, Regno Unito 10 29 Spagna, Polonia 8 27 Romania - 14 Paesi Bassi 5 13 Belgio, Grecia, Portogallo, Repubblica ceca, Ungheria 5 12 Austria, Svezia, Bulgaria 4 10 Danimarca, Finlandia, Irlanda, Lituania, Slovacchia 3 7 Lussemburgo, Estonia, Cipro, Lettonia, Slovenia 2 4 Malta - 3 TOTALE 87 345 Modalità di voto in seno al Consiglio (Trattato di Nizza) La maggioranza qualificata si raggiunge con: 255 su 345 la decisione dovrà essere approvata dalla maggioranza degli Stati membri (in taluni casi, dai due terzi) Ciascuno Stato membro potrà esigere la conferma che i voti a favore rappresentino il 62 % della popolazione totale dell’UE. Modalità di voto in seno al Consiglio (Trattato di Lisbona) La maggioranza qualificata e il principio della doppia maggioranza. 55% degli Stati membri (attualmente 15 dei 27 paesi europei) che rappresentino almeno il 65% della popolazione dell'UE. Per evitare che le decisioni vengano bloccate da un numero ristretto di paesi molto popolosi, la minoranza che si oppone ad un provvedimento deve essere composta da almeno quattro Stati membri, altrimenti la maggioranza qualificata viene considerata raggiunta anche qualora il criterio della popolazione non sia stato rispettato. Il nuovo sistema entrerà in vigore nel 2014. Nei primi tre anni, cioè fino al 2017, uno Stato membro potrà richiedere che un atto venga adottato secondo il sistema di maggioranza qualificata previsto dal trattato di Nizza. Il Comitato delle Regioni (CdR) Istituito dal Trattato di Maastricht È attualmente composto da 344 membri, rappresentanti politici eletti di enti locali o regionali, spesso presidenti di regioni o sindaci di grandi città. Sono nominati su proposta dei governi dell’UE ma esercitano le loro funzioni in piena indipendenza politica. Il Consiglio dell’Unione europea li nomina per quattro anni e il loro mandato è rinnovabile. Essi devono anche avere un mandato dalle autorità che rappresentano, o devono rispondere politicamente dinanzi a loro. Le tappe del processo d’integrazione 1957: I “soci fondatori” - Belgio, Olanda, Lussemburgo, Repubblica federale tedesca, Francia, Italia 1973: 1° allargamento – Danimarca, Irlanda, Regno Unito 1981: 2° allargamento - Grecia 1986: 3° allargamento – Spagna, Portogallo 1995: 4° allargamento – Austria, Svezia, Finlandia 2004: 5° allargamento – Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Repubblica ceca, Slovacchia, Polonia, Slovenia, Malta, Cipro 2007: 5° allargamento (bis) – Romania, Bulgaria I Trattati dell’Unione 1951: Trattato di Parigi che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) 1957: Trattati di Roma che istituiscono la Comunità economica europea (CEE) e la Comunità europea dell’energia atomica (CEEA o Euratom) 1986: Atto unico europeo 1992: Trattato di Maastricht 1997: Trattato di Amsterdam 2001: Trattato di Nizza 2004: Adozione a Roma della Costituzione europea 2009 (1 dicembre): Trattato di Lisbona