Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli

13- La sospensione del processo esecutivo - Appunti di Procedura Civile II, Appunti di Diritto Processuale Civile

Procedura Civile II - La sospensione del processo esecutivo<br />

Tipologia: Appunti

2011/2012

Caricato il 22/10/2012

ylenia-86
ylenia-86 🇮🇹

4.3

(27)

13 documenti

1 / 2

Toggle sidebar

Documenti correlati


Anteprima parziale del testo

Scarica 13- La sospensione del processo esecutivo - Appunti di Procedura Civile II e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! XIII LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO La sospensione del processo esecutivo La sospensione può essere definita come quel periodo di tempo durante il quale, ai sensi dell’art. 626, nessun atto esecutivo può essere compiuto, salva diversa disposizione del giudice dell'esecuzione. Salvo che la sospensione non sia disposta dalla legge o dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo, l'esecuzione forzata non può essere sospesa se non con provvedimento del giudice dell'esecuzione (art. 623). L’art. 624-bis prevede che il processo esecutivo possa essere sospeso in presenza di accordo delle parti. Le ipotesi di sospensione legale Il primo caso si ha quando nel corso dell'espropriazione presso terzi, a seguito della mancata o contestata dichiarazione del terzo (art. 548), sia stato instaurato il giudizio di cognizione volto ad accertare l'esistenza dell'obbligo del terzo; la sospensione trova la propria ragione nel fatto che, senza la sentenza che definisce il giudizio sull'esistenza dell'obbligo del terzo, il pignoramento sarebbe privo di oggetto. Il secondo caso è previsto dall’art. 601 in base al quale se si deve procedere alla divisione, l'esecuzione è sospesa finché sulla divisione stessa non sia intervenuto un accordo fra le parti o pronunciata una sentenza avente requisiti dell'articolo 627; anche in questo caso la sospensione è necessaria per individuare il bene oggetto del diritto del debitore esecutato. La sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo L’art. 623 individua nel giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo il soggetto munito del potere di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo stesso; una volta che il giudice che conosce dell'impugnazione del titolo avrà sospeso la provvisoria esecutività dello stesso, il creditore procedente non potrà più iniziare l'esecuzione ovvero la potrà proseguire se nel frattempo era stata già intrapresa. Il comma 1 dell’art. 615 prevede che il giudice dell'opposizione a precetto possa, concorrendo gravi motivi, sospendere su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo. Se il debitore precettato non avesse in questa fase la possibilità di chiedere ed ottenere la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo sarebbe costretto a subire, in ogni caso, il pignoramento dei suoi beni in attesa di ottenere una sentenza. La sospensione per opposizione all'esecuzione L’art. 624 prevede un'ulteriore ipotesi di sospensione: se è proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte il processo contro cauzione o senza. Per poter invocare questo potere del giudice, il debitore o il terzo devono proporre un'opposizione. Il provvedimento ha l'effetto di sospendere il processo esecutivo e non già
Docsity logo


Copyright © 2024 Ladybird Srl - Via Leonardo da Vinci 16, 10126, Torino, Italy - VAT 10816460017 - All rights reserved