Scarica 3 srl semplificata e più Dispense in PDF di Diritto Commerciale solo su Docsity! Srl: tipo e sottotipi Il modello «base» di s.r.l. - Capitale sociale minimo di euro 10.000,00 - Possibilità di conferire denaro, beni, crediti, opera o servizi - Versamento minimo iniziale (se in denaro): 25% del conferimento - Deposito del denaro presso un istituto di credito (conto vincolato) - Nessun limite particolare alla distribuzione di utili (applicabili le regole della s.p.a.) La «nuova» s.r.l. dopo la l. 9 agosto 2013, n. 99 I commi 15-bis e 15-ter dell’art. 9 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, introdotti dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99, hanno apportato una serie di modifiche agli articoli 2463 e 2464 del Codice civile che disciplinano la s.r.l. Di seguito, scritte in verde le modifiche in aggiunta, e tra parentesi in [rosso barrato le parti soppresse]. Art. 2463 c.c. - Costituzione 1. La società può essere costituita con contratto o con atto unilaterale. 2. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare: [omissis] 3. Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni degli articoli 2329, 2330, 2331, 2332 e 2341. 4. L’ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro. In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l’amministrazione. 5. La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall’articolo 2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l’ammontare di diecimila euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita per qualsiasi ragione. Art. 2464 c.c. - Conferimenti 1. Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale. 2. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. 3. Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro. 4. Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato [presso una banca] all’organo amministrativo nominato nell’atto costitutivo almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro e l'intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. I mezzi di pagamento sono indicati nell’atto. Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fidejussione con il versamento del corrispondente importo in danaro. [omissis] Le novità portate dalla l. 9 agosto 2013, n. 99 I commi 13, 14 e 15 dell’art. 9 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, introdotti dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99, hanno apportato una serie di modifiche alla disciplina della s.r.l. semplificata. Di seguito, scritte in verde le modifiche in aggiunta, e in tra parentesi in [rosso barrato le parti soppresse]. Art. 2463-bis del Codice civile: S.R.L. semplificata 1. La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche [che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione]. 2. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare: [1)-5) omissis] 6) gli amministratori [, i quali devono essere scelti tra i soci]. 3. Le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili. Il modello standard si può modificare? Opinioni diverse espresse inizialmente: A) è assolutamente rigido sicchè in caso di lacuna del modello si attinge alla corrispondente disciplina codicistica della srl B) È integrabile, ma solo per aspetti marginali legati a lacune del modello C) È generalmente integrabile e persino modificabile Oggi l’art. 2463 bis precisa che le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili (ma ancora non chiarisce i limiti all’integrabilità) Conseguenze sul tipo srl della disciplina della srl semplificata Oggi il nuovo minimo legale di capitale per la srl è di 1 euro sia in fase di costituzione che per la prosecuzione dell’attività La soglia di 10mila euro rappresenta il limite per l’applicazione della specifica disciplina in tema di conferimenti e riserva legale Pertanto, le srl semplificate non sono un distinto tipo societario e gli aumenti e riduzioni di capitale che portano a superare o scendere sotto la soglia dei 10mila euro non hanno carattere di operazioni di trasformazione. Nella denominazione sociale non figura alcun riferimento alla natura di srl semplificata. La disciplina applicabile Alle srl semplificate si applicano le disposizioni comuni in tema di denominazione, circolazione delle partecipazioni sociali, organi della società, recesso ed esclusione, modifiche statutarie E’ mancato il coordinamento con le norme generali in tema di aumento e riduzione del capitale, sicchè si generano gravi dubbi interpretativi. Altro dubbio riguarda la possibilità di nominare amministratori non soci, in quanto con la modifica del 2013 si è eliminata la norma che espressamente imponeva di scegliere tra i soci gli amministratori nominati nell’atto costitutivo, ma non si esclude una clausola integrativa del modello standard.