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81) LA TRASCRIZIONE, Appunti di Istituzioni di Diritto Privato

diritto pivato torrente

Tipologia: Appunti

2012/2013

Caricato il 27/06/2013

stella887
stella887 🇮🇹

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58 documenti

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Scarica 81) LA TRASCRIZIONE e più Appunti in PDF di Istituzioni di Diritto Privato solo su Docsity! LA PUBBLICITA’ IMMOBILIARE CAP 81. LA TRASCRIZIONE: Sappiamo già che la Trascrizione è un mezzo di pubblicità che si riferisce agli immobili o ai mobili registrati (navi, aeromobile, automobile). Del tutto genericamente possiamo affermare che essa serve a far conoscere ai terzi le vicende giuridiche di un immobile o di un mobile registrato, ovvero serve a dirimere il conflitto tra due persone che hanno acquistato un medesimo diritto, con atti distinti, nei confronti di uno stesso titolare. La trascrizione, infatti, rappresenta un atto di prudenza per evitare di essere pregiudicato nell’ipotesi che il mio alienante venda ad altri, e il secondo acquirente trascriva prima di me. Tuttavia, tale istituto non si ferma a una così vaga generalizzazione: infatti, la trascrizione ha nell’ordinamento vigente varie funzioni. FUNZIONE ORIGINARIA: La funzione originaria della trascrizione è quella di strumento per la soluzione di conflitti tra più soggetti acquirenti di diritti reali su determinati beni. Pertanto, il diritto reale acquistato su un bene immobile diventa opponibile ai terzi soltanto per effetto della trascrizione. Se a questo mondo tutti fossero galantuomini, sarebbe sufficiente il seguente principio: A e B si accordano nel senso che l’uno vende, l’altro acquista la proprietà dell’immobile X per il prezzo convenuto, e l’accordo produce i suoi effetti non appena venga tradotto per iscritto. Tuttavia, come potrebbe chi intende acquistare diritti reali su un bene sapere se l’alienante non li abbia già trasferiti ad altri? Egli non sarebbe mai sicuro e, a voler essere prudente, si dovrebbe astenere dall’acquistare. Per offrire delle validi risposte, bisogna sapere che; per i Beni mobili, il conflitto tra più acquirenti dal medesimo titolare è risolto a favore di quello che per primo ed in buona fede abbia conseguito il possesso della cosa; per i Diritti personali di godimento prevale colui che per primo ha materialmente conseguito il godimento della cosa: in ogni caso, la trascrizione è dunque presupposto dell’Opponibilità ai terzi dei diritti acquistati in forza degli atti trascritti (la data in cui viene eseguita la trascrizione – e non la data in cui avviene l’atto - è determinante ai fini della soluzione dei conflitti tra i plurimi acquirenti). ATTI SOGGETTI A TRASCRIZIONE: Gli atti rispetto ai quali la trascrizione svolge la funzione di dirimere il conflitto tra i plurimi acquirenti dal medesimo titolare sono indicati all’art. 2643 del codice civile. La conseguenza è che la notizia di un atto del quale sia stata omessa la trascrizione, e quindi fornita con qualsiasi altro mezzo, rimane priva di qualsiasi effetto ai fini della disciplina in esame: inoltre, un eventuale erronea trascrizione di un atto che la legge non prevede come soggetto a trascrizione non produce gli effetti tipici della pubblicità dichiarativa. I beni che costituiscono oggetto di trascrizione sono gli Immobili e i Mobili registrati. ATTI DI DESTINAZIONE: La legge ammette che un soggetto, con un atto che deve necessariamente avere la forma di atto pubblico, possa destinare beni immobili o mobili registrati, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell’art. 1322 del codice civile. Questi beni e i loro frutti possono essere impiegati Solo per la realizzazione del fine di Destinazione. In linea generale nulla vieta che un soggetto possa decidere di utilizzare propri beni o i loro redditi per soddisfare le esigenze di un familiare disabile o di un ente, ma questo di regola non comporta né l’imposizione di un vincolo reale di destinazione sul bene, né la separazione dello stesso dal patrimonio di colui che ha deciso una tale destinazione. LA TRASCRIZIONE DELLE DOMANDE GIUDIZIALI: Il legislatore assoggetta all’onere della trascrizione anche numerose domande giudiziali. In questi casi, la trascrizione serve a mettere in grado i terzi di conoscere che in ordine a quel bene è stata proposta una domanda giudiziale il cui esito, a seguito della trascrizione, diventa opponibile pure agli aventi causa dal convenuto. In questi casi la trascrizione esplica una funzione di prenotazione, nel senso che se la domanda trascritta verrà successivamente accolta, la stessa sentenza di accoglimento verrà considerata opponibile ai terzi aventi causa dal convenuto. Quindi, dopo la trascrizione dell’atto introduttivo del processo, la sentenza di accoglimento della domanda proposta dall’attore pregiudica i diritti eventualmente acquistati dai terzi sul bene oggetto della lite, in forza di atti provenienti dal convenuto in giudizio, ove trascritti successivamente alla trascrizione della domanda giudiziale. MODALITA’ PER ESEGUIRE LA TRASCRIZIONE: La trascrizione deve essere richiesta presso l’ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione si trova il bene. Si può ottenerla soltanto in forza di sentenza oppure di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
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