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ABORTO, Appunti di Filosofia del Diritto

 storia dell'aborto, etica della cura, etica della fiducia, etica della responsabilità

Tipologia: Appunti

2009/2010

Caricato il 29/12/2010

ballare
ballare 🇮🇹

3.3

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Scarica ABORTO e più Appunti in PDF di Filosofia del Diritto solo su Docsity! UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA Facoltà di Giurisprudenza Laurea magistrale L’ABORTO E LE SUE IMPLICAZIONI. Professori: SUSANNA POZZOLO -GIULIO ITZCOVICH TESINA DI Cristian Gatti MATRICOLA 63724 1 UN PO’ DI STORIA L’aborto è una piaga sociale fin dalla notte dei tempi; anche nell’antichità le maternità indesiderate erano spesso oggetto di decisioni “estreme”, mai semplici da prendere. Tuttavia, solo nel Novecento si è affacciata, e poi diffusa, la tesi che lo Stato debba garantire alla donne che si ritrovano in questa situazione di poter decidere (da sole) se interrompere la propria gravidanza. Molti sono i motivi che giustificano la legalizzazione dell’aborto, tra questi:  il vietarlo non ne impedisce la pratica, la rende invece clandestina, costosa e pericolosa;  la vita di una madre ha più valore di quella di un feto;  la maternità deve essere una scelta responsabile e consapevole, e non il frutto, ad esempio, del malfunzionamento di un contraccettivo;  la vita per un bambino non desiderato, specialmente se gravemente malato, potrebbe non essere la soluzione migliore. Fino al 1975 l’aborto era in Italia ancora una pratica illegale: uno degli ultimi Paesi europei a considerarlo un reato. Ciò non significava, ovviamente, che di aborti non ne avvenissero: anzi, le donne italiane, già svantaggiate da una legislazione punitiva nei confronti della contraccezione, quando incappavano in una gravidanza non voluta si dovevano rivolgere clandestinamente alle famigerate “mammane”, praticone senza scrupoli che, con mezzi assolutamente non idonei e in cambio di un lauto compenso, “risolvevano il problema”, talvolta al prezzo della vita della donna stessa. Nel 1975 una sentenza della Corte Costituzionale stabiliva finalmente la «differenza» tra un embrione e un essere umano e sanciva la prevalenza della salute della madre rispetto alla vita del nascituro. Il 22 maggio 1978 veniva approvata la “storica” legge 194, con la quale si riconosceva il diritto della donna ad interrompere, gratuitamente e nelle strutture pubbliche, la gravidanza indesiderata. In essa venivano stabilite 2 La cooperazione formale a un aborto costituisce una colpa grave. La Chiesa sanziona con una pena canonica di scomunica questo delitto contro la vita umana. "Chi procura l'aborto, se ne consegue l'effetto, incorre nella scomunica latae sententiae" (Canone 1398), "per il fatto stesso d'aver commesso il delitto" (Canone 1314) e alle condizioni previste dal diritto. La Chiesa non intende in tal modo restringere il campo della misericordia. Essa mette in evidenza la gravità del crimine commesso, il danno irreparabile causato all'innocente ucciso, ai suoi genitori e a tutta la società. (2272 - CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA) «"[...] Sento che oggigiorno il più grande distruttore di pace è l'aborto, perché è una guerra diretta, una diretta uccisione, un diretto omicidio per mano della madre stessa. [...] Perché se una madre può uccidere il suo proprio figlio, non c'è più niente che impedisce a me di uccidere te, e a te di uccidere me. [...]"» (da "Nobel lectures", "Peace" 1971-1980, 11 dicembre 1979) "Noi combattiamo l’aborto con l’adozione. Se una madre non vuole il suo bambino, lo dia a me, perché io lo amo". (BEATA MADRE TERESA DI CALCUTTA) L’ESTREMISMO CATTOLICO ANTIABORTISTA Nel dicembre del 1991 il movimento aquilano Armata Bianca, col beneplacito del sindaco ed il pieno avallo dell’arcivescovo, eresse nel cimitero un monumento ai «bambini mai nati». Sembrò allora quasi una scena folkloristica (ed in seguito i suoi vertici furono anche perseguiti per turpi reati quali violenza sessuale e truffa), fu invece il primo segnale di una escalation antiabortista che negli ultimi tempi è diventata impressionante. Nel 1997 l’assessore regionale piemontese alla Sanità autorizza un’associazione antiabortista di Novara ad organizzare un macabro «funerale dei feti», ogni fine mese. Il 16 dicembre 1999 il giudice tutelare, sotto le pressioni della stampa e delle gerarchie cattoliche che ne hanno fatto un caso nazionale, decide di revocare la 5 decisione precedentemente presa dal tutore di far abortire una tredicenne psicolabile di Pozzallo, violentata dal padre. Nella notte tra il 28 e il 29 dicembre, al pronto soccorso dell’ospedale S. Camillo di Roma due sacerdoti entrano nel nosocomio, facendosi largo con la forza tra il personale, allo scopo di bloccare un intervento urgente per l’interruzione della gravidanza di un’altra tredicenne, regolarmente ricoverata con l’autorizzazione del giudice tutelare: per allontanarli occorre l’intervento delle guardie giurate. Il 7 febbraio 2000 l’abate di Subiaco, dalle colonne dell’Osservatore Romano, chiede di sospendere le interruzioni di gravidanza per tutto il periodo giubilare. Nell’aprile 2000 in una scuola di Bolzano una professoressa di religione porta in classe dei feti di plastica, in presenza di esponenti di un’organizzazione antiabortista, costringendo le alunne a giurare sulla loro castità presente e futura. Il 7 agosto a Battipaglia il sindaco inaugura ufficialmente un «monumento alla vita», definendo il locale ospedale «l’abortificio cittadino». Nel novembre 2001 sponsorizza l’improbabile appello al Parlamento di un ventiquattrenne di Pesaro, affinché l’ex fidanzata non abortisse: in barba al fatto che la decisione fosse stata presa «dopo aver capito che il ragazzo ha dei seri problemi, e aveva raccontato molte cose non vere di sé». Non che all’estero la situazione sia migliore: in Scozia la Chiesa è arrivata a finanziare bambine dodicenni affinché portassero avanti la gravidanza. Negli Stati Uniti i cristiani sono perfino scesi nell’illegalità: i medici abortisti sono oramai vittime di continue intimidazioni (basta dare un’occhiata al sito Operation Rescue, dove se ne vantano pure, per farsene un’idea), e l’equiparazione dell’aborto a un assassinio ha spinto diversi facinorosi ad assaltare le cliniche dove viene, legalmente, praticata l’interruzione di gravidanza. Diversi medici stati addirittura assassinati o feriti in questo modo: i casi sono talmente numerosi che la NAF (National Abortion Federation) redige periodici “bollettini di guerra” nei quali si contano le vittime. Queste statistiche sono disponibili anche on line sul loro sito. Nel febbraio 2003, in Nicaragua, una bambina di nove anni, stuprata e rimasta incinta, ha potuto essere sottoposta a interruzione di gravidanza solo segretamente: l’arcivescovo di Managua - il cardinale Miguel Obando y Bravo - ha prima premuto perché portasse avanti la gravidanza: in seguito ha scomunicato i medici abortisti, chiedendone inoltre l’incarcerazione. 6 Nel 2006, in Colombia, un’undicenne stuprata è stata sottoposta ad aborto in seguito a un provvedimento della Corte Costituzionale. Il cardinale Alfonso Lopez Trujillo, presidente del pontificio Consiglio per la Famiglia, ha immediatamente ricordato in un’intervista che l’articolo 1398 del Codice di diritto canonico stabilisce che qualsiasi persona che pratichi l’aborto, o sia complice in esso, è automaticamente scomunicata. Nel 2009, il vescovo brasiliano Jose Cardoso Sobrinho, saputo che una bambina di nove anni, ripetutamente stuprata dal patrigno e rimasta incinta di due gemelli, aveva abortito, ha scomunicato i medici e la madre della piccola, "colpevoli" di aver "ucciso" un feto: a suo dire, la legge umana non deve sopravanzare la legge di Dio". LA LEGGE 194: CHI VUOLE ABROGARLA E CHI LA DIFENDE Negli ultimi anni le gerarchie vaticane non si limitano a rendere note le proprie opinioni, indirizzandole ai propri fedeli: intervengono, continuamente e deliberatamente, sulla scena politica al fine di ottenere quanto da loro richiesto, affinché sia applicato a tutta la popolazione. All’estero questo interventismo ha già suscitato polemiche: in Germania il Vaticano è intervenuto per vietare ai consultori cattolici il rilascio del certificato necessario per legge per abortire. In Polonia, il governo filo-papale ha nuovamente limitato l’interruzione di gravidanza, ripristinata nel 1993 dal precedente governo. I vescovi sono anche intervenuti affinché la carta dei diritti fondamentali dei cittadini dell’Unione Europea contenesse un articolo sul «rispetto del diritto alla vita dal suo inizio alla sua fine naturale», al fine di rendere illegali le leggi nazionali su aborto ed eutanasia. La legge 194 fu approvata, non a caso, in un momento di transizione e di relativa debolezza del Vaticano (Paolo VI, molto malato, sarebbe morto dopo poche settimane). La strategia cattolica è molto semplice: anzitutto, nell’ambito della legge sulla fecondazione, è stato fatto passare il concetto dei «diritti del concepito». Si è aperto così un conflitto con l’articolato della 194, per cui si potrebbe essere “costretti” a intervenire anche su quest’altra legge, per modificarla in un senso ovviamente più restrittivo, se non per abolirla. 7 Inoltre, l’Istituto Superiore di Sanità ha confermato il calo nel numero degli aborti clandestini, ridottisi oramai a 20/25 mila l’anno e limitati, prevalentemente, all’Italia insulare e meridionale (guarda caso le zone dove maggiore è l’obiezione di coscienza). Insomma, un bilancio positivo, dove le ombre nascono proprio dalla non applicazione completa della legge. Il Guttmacher Institute di New York, specializzato nello studio delle politiche riproduttive, confrontando i dati di 46 nazioni è arrivato a commentare «è chiaro che l’atteggiamento pragmatico degli europei sulle attività sessuali dei giovani funziona: l’Europa e l’Italia hanno tanto da insegnarci, le giovani americane meritano di meglio». LA PILLOLA RU 486 È un farmaco abortivo: ha il grande vantaggio di impedire l’ospedalizzazione della donna e il conseguente intervento chirurgico. Più indolore, quindi, e causa di minori traumi e, anche, di minori costi per il Servizio Sanitario. In Italia è stata autorizzata soltanto nel luglio 2009, quando ormai era l'ultimo paese europeo, insieme all'Irlnda, a non permetterne l'uso. Persino in Tunisia è utilizzata da anni senza problemi. La lobby vaticana, onnipresente sulla scena politica italiana, ne ha impedito a lungo la legalizzazione, nonostante i vantaggi evidenti. Un programma sperimentale, avviato presso l’ospedale “Sant’Anna” di Torino, ha trovato ostacoli sia nel Ministero che dalla Procura. Persino il giorno prima del via libera da parte del'AIFA, l'Authority italiana del farmaco, il sottosegretario al welfare Eugenia Roccella (già presentatrice del Family Day) ha fatto dell'autentico terrorismo psicologico, parlando di sedicenti rischi scientifici: rischi che la stessa scienza e l'ampia mole di dati empirici ormai disponibile a livello mondiale smentiscono abbondantemente. Come se non bastasse, come ultimo tentativo di bloccare la commercializzazione, la Commissione Sanità del Senato, con voto bipartisan, ha stabilito di creare una commissione d'inchiesta sul farmaco 10 LA LEGGE 194 La legge italiana sulla INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA è la Legge n.194 del 22 maggio 1978 (detta anche più semplicemente "la 194") con la quale sono venuti a cadere i reati previsti dal titolo X del libro II del codice penale con l'abrogazione degli articoli dal 545 al 555, oltre alle norme di cui alle lettere b) ed f) dell'articolo 103 del T.U. delle leggi sanitarie. La 194 consente alla donna, nei casi previsti dalla legge (vedi sotto), di poter ricorrere alla IVG in una struttura pubblica (ospedale o poliambulatorio convenzionato con la Regione di appartenenza), nei primi 90 giorni di gestazione; tra il quarto e quinto mese è possibile ricorrere alla IVG solo per motivi di natura terapeutica. Il prologo della legge (art. 1), recita: Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. L'interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che l'aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite. L'art. 2 tratta dei consultori e della loro funzione in relazione alla materia della legge, indicando il dovere che hanno della donna in stato di gravidanza:  informarla sui diritti garantitigli dalla legge e sui servizi di cui può usufruire;  informarla sui diritti delle gestanti in materia laboriale;  suggerire agli enti locali soluzioni a maternità che creino problemi;  contribuire a far superare le cause che possono portare all'interruzione della gravidanza. 11 Nei primi novanta giorni di gravidanza il ricorso alla IVG è permesso alla donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito (art. 4). Come risulta dalle amplissime formule usate dalla legge, le possibilità di accedere alla IVG nei primi novanta giorni sono praticamente illimitate. Dunque, la legislazione italiana permette alla donna piena libertà di accedere alla IVG durante il primo trimestre di gravidanza. La IVG è permessa dalla legge anche dopo i primi novanta giorni di gravidanza (art. 6):  quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;  quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna. Le minori e le donne interdette devono ricevere l'autorizzazione del tutore o del tribunale dei minori per poter effettuare la IVG. Ma, al fine di tutelare situazioni particolarmente delicate, la legge 194 prevede che (art.12) ...nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, espleta i compiti e le procedure di cui all'articolo 5 e rimette entro sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera. Il giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere la interruzione della gravidanza. 12 BIBLIOGRAFIA - Maurizio Mori, Aborto e morale, Il Saggiatore, Milano 1996 - Palo Gianangelo,( a cura di)"L'aborto nella discussione teologica cattolica",Queriniana,Brescia 1977 - Botti, Bioetica ed etica delle donne, Zadig, Milano 2000 - M. Gensabella Furnari, Carol Gilligan: una voce differente, in A. Ales Bello - E. Brezzi, Il filo(sofare) di Arianna, Mimesis, Milano 2001, 253-270. -C. Gilligan, In a Different Voice: Psychological Theory and Women's Development, Harvard University Press, Cambridge (MA) 1982 (tr. it. Con voce di donna, Feltrinelli, Milano 1987). -V. Mele, Bioetica al femminile,Vita e Pensiero, Milano 1998. -L. Palazzani (a cura di), Bioetica e differenza di genere, Studium, Roma 2007. 15 -M. Reichlin, Aborto. La morale oltre il diritto, Carocci, Roma 2007. S. Sherwin, No Longer Patient. Feminist Ethics and Health Care, Temple University Press, Philadelphia 1992. 16
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