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Aggiornamenti di Diritto Amministrativo processuale - Diritto Amministrativo II, Appunti di Diritto Amministrativo

aggiornamento diritto amministrativo processuale

Tipologia: Appunti

2012/2013

Caricato il 23/04/2013

speriamobene
speriamobene 🇮🇹

5

(1)

3 documenti

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Scarica Aggiornamenti di Diritto Amministrativo processuale - Diritto Amministrativo II e più Appunti in PDF di Diritto Amministrativo solo su Docsity! ATTENZIONE Agli studenti che prossimamente dovranno sostenere l’esame di Diritto amministrativo processuale, si segnala il d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160, che ha modificato il Codice del Processo Amministrativo. Di seguito, si riportano le norme ed una breve disamina per ognuna di esse. Art. 1 Modifiche al codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 1. Al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 4 e' sostituito dal seguente: " 4. La competenza di cui al presente articolo e all'articolo14 e' inderogabile anche in ordine alle misure cautelari."; 2) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere attrae a se' anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza."; Una delle maggiori novità introdotte dal Codice del processo amministrativo è proprio l’inderogabilità della competenza territoriale e funzionale. Il nuovo comma 4 estende ex lege detta inderogabilità alla competenza del TAR anche in ordine alle misure cautelari, sempre nell’ottica, presente in tutto il Codice, di limitare il c.d. “turismo cautelare”. Conseguentemente, l’incompetenza territoriale non è più sollevabile dalla sola parte ma anche d’ufficio. Peraltro, giova ricordare che maggioritaria dottrina era già pervenuta a ritenere inderogabile anche la competenza territoriale cautelare (si veda, ad esempio, Ferrari, Il nuovo codice del processo amministrativo, Roma, 2012, p. 97). Il comma 4bis è attuazione concreta del principio di concentrazione e di effettività della tutela, principio generale ai sensi dell’art. 1 Codice del Processo. Pertanto, gli atti connessi al provvedimento impugnato sono censurabili dinanzi allo stesso TAR adito, tranne i casi di atti normativi o generali, per cui è sempre competente il TAR Lazio. ************* b) l'articolo 15 e' sostituito dal seguente: "Art. 15 (Rilievo dell'incompetenza) - 1. Il difetto di competenza e' rilevato d'ufficio finche' la causa non e' decisa in primo grado. Nei giudizi di impugnazione esso e' rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla competenza. 2. In ogni caso il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare Ovviamente, in tutti i casi, non può sollevare il difetto di competenza la parte ricorrente, neanche nel giudizio di impugnazione, dal momento che, secondo ormai pacifica giurisprudenza, la parte che ha adito un organo giudiziario non può poi censurare la sua competenza. Ulteriore novità è la previsione di un procedimento preliminare alla (eventuale) pronuncia del Consiglio di Stato sulla competenza, procedimento avente effetto deflativo rispetto al contenzioso del Consiglio di Stato. Infatti, in breve, una volta che sia stata eccepita dalle parti o sollevata d’ufficio la questione di competenza, il giudice decide con ordinanza. Il giudice potrà dichiararsi competente: il giudizio, dunque, proseguirà di fronte allo stesso. Al contrario, il giudice potrebbe dichiararsi incompetente: in questo caso dichiarerà il giudice ritenuto competente (ad esempio: il TAR Cagliari potrebbe dichiarare competente il TAR Lazio per provvedimenti aventi ad oggetto un determinato concorso pubblico). Le parti avranno l’onere di riassumere la causa di fronte al giudice dichiarato competente, altrimenti la causa di estinguerà ed ogni eventuale pronuncia del giudice incompetente perderà ogni effetto. Al fine di chiarire al meglio, appare opportuno prospettare i casi: 1) è proposta domanda cautelare e viene sollevato o eccepito il difetto di competenza: il giudice si pronuncerà con ordinanza. Se si ritiene competente pronuncia sulla domanda cautelare ed il giudizio proseguirà dinanzi a lui. Se si dichiarerà incompetente indicherà il giudice competente, dinanzi al quale le parti dovranno riassumere il giudizio entro trenta giorni e riproporre eventualmente, ai sensi del comma 8, la domanda cautelare non decisa. Se il giudice ha pronunciato sull’istanza cautelare e le parti eccepiscono il difetto di competenza (in questo caso bisogna ricordare che solo la parte potrà sollevare il difetto, dal momento che il giudice, qualora si ritenesse incompetente, non avrebbe dovuto pronunciare sull’istanza cautelare, come esposto precedentemente), il giudice dovrà pronunciarsi sulla competenza con ordinanza, in cui si dichiarerà competente o incompetente, ed il provvedimento cautelare emesso sarà efficace fino ai trenta giorni successivi dalla pubblicazione dell’ordinanza che decide sulla competenza, trenta giorni necessari per riassumere la causa nanti il giudice competente. 2) non è stata proposta domanda cautelare: Il giudice si pronuncia sul punto con ordinanza. Se si ritiene competente il giudizio proseguirà dinanzi a lui. Se si dichiarerà incompetente indicherà il giudice competente, dinanzi al quale le parti dovranno riassumere il giudizio entro trenta giorni. 3) il giudice si è pronunciato sulla competenza, dichiarandosi incompetente e indicando il giudice competente e, nelle more, il ricorrente presenta domanda cautelare: la stessa verrà decisa dal giudice indicato come competente. Ma attenzione: la decisione sulla domanda cautelare avrà effetto solamente nei trenta giorni dalla pubblicazione della ordinanza che pronuncia sulla competenza: infatti, qualora una delle parti non riassume la causa dinnanzi al giudice dichiarato competente il processo si estingue e, con esso, anche l’efficacia della pronuncia in sede cautelare. Qualora il giudice indicato come competente si ritenga anch’egli, a sua volta, incompetente, richiede d’ufficio il regolamento di competenza. Con riferimento alle impugnazioni, se il giudice si è pronunciato unitamente sulla competenza ed ha deciso sulla domanda cautelare, il mezzo di impugnazione è quello ordinario (appello cautelare). Qualora, invece, il giudice si sia pronunciato solo sulla competenza ma non sulla domanda cautelare (o perché non proposta o perché il giudice si è ritenuto incompetente) l’ordinanza è impugnabile solo con il regolamento di competenza. ************* c) l'articolo 16 è sostituito dal seguente: "Art.16(Regolamento di competenza) 1. Il regolamento di competenza è proposto con istanza notificata alle altre parti nel termine, perentorio e non soggetto a dimezzamento, di trenta giorni dalla notificazione ovvero di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza che pronuncia sulla competenza ed è depositato, unitamente a copia degli atti utili al fine del decidere, entro il termine di cui all'articolo 45 ridotto alla metà presso la segreteria del Consiglio di Stato. Nel caso di regolamento richiesto di ufficio, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, l'ordinanza è immediatamente trasmessa al Consiglio di Stato a cura della segreteria e comunicata alle parti. 2. Il Consiglio di Stato decide con ordinanza in camera di consiglio, previo avviso della fissazione della medesima, inviato almeno dieci giorni prima ai difensori che si siano costituiti. L'ordinanza provvede anche sulle spese del regolamento salvo il caso di regolamento richiesto d'ufficio. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo la sentenza che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza. Al procedimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, commi da 5 a 8. 3. La pronuncia sulla competenza resa dal Consiglio di Stato, in sede di regolamento o di appello ai sensi dell'articolo 62, comma 4, vincola i tribunali amministrativi regionali. Se viene indicato come competente un tribunale diverso da quello adito, il giudizio deve essere riassunto nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza che pronuncia sul regolamento, ovvero entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. Questa norma prosegue la riforma del rilievo e del regolamento di competenza, iniziato dall’articolo precedente. Infatti, è eliminata la differenza tra regolamento proposto direttamente al Consiglio di Stato e quello proposto mediante impugnazione dell’ordinanza del giudice di primo grado che statuisca in merito alla competenza. Con la modifica, il regolamento di competenza ha la struttura tipica del mezzo di impugnazione. ************* d) all'articolo 26, comma 1, dopo le parole: "codice di procedura civile" sono aggiunte le seguenti: ", tenendo anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all'articolo 3, comma 2” La norma semplicemente estende alla parte della sentenza che statuisce sulle spese del giudizio i principi di sinteticità e chiarezza. In realtà, tale disposizione era implicitamente contenuta nell’art. 3, comma 2 del Codice, il quale sancisce un principio generale vincolante per tutti i provvedimenti 2) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le parti devono riassumere il processo con ricorso notificato nel termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza o dell'ordinanza." La modifica del primo comma è attuata per il coordinamento alla nuova disciplina sul rilievo e sul regolamento di competenza: infatti, il Consiglio di Stato può da ora giudicare, come esposto sopra, sull’ordinanza del giudice di primo grado che si pronuncia sulla competenza. Merita particolare attenzione, invece, la sostituzione del 3° comma. Prima, il legislatore non disciplinava, in caso di annullamento del giudice d’appello con rinvio, la riassunzione del giudizio al giudice di primo grado. Alcuni autori ritenevano si dovesse applicare la disciplina della riassunzione prevista dal Codice di procedura civile (ad es. Gallo, Manuale di giustizia amministrativa, Torino, 2010, p. 345). Oggi, il legislatore ha eliminato ogni dubbio, prescrivendo la riassunzione con ricorso notificato entro novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza o dell'ordinanza. ************* q) all'articolo 111, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Copia dell'ordinanza è trasmessa alla cancelleria della Corte di cassazione." La norma prevede che, in caso di ricorso per Cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato, l’organo di giustizia amministrativa possa sospendere cautelativamente la sentenza, con nuovo obbligo di comunicazione alla Corte di Cassazione. ************* r) all'articolo 119, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) i provvedimenti di scioglimento degli organi di governo degli enti locali e quelli connessi, che riguardano la loro formazione e il loro funzionamento;" Si tratta solamente di una precisazione terminologica per definire una particolare materia in cui si applica il rito abbreviato. ************* s) all'articolo 129 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: "1. I provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali e per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono impugnabili innanzi al tribunale amministrativo regionale competente nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati. 2. Gli atti diversi da quelli di cui al comma 1 sono impugnati alla conclusione del procedimento unitamente all'atto di proclamazione degli eletti."; 2) al comma 3, lettera b), dopo le parole: "che provvede" sono inserite le seguenti: "a pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa e"; 3) al comma 8, lettera c), dopo le parole: "che provvede" sono inserite le seguenti: "a pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa e"; La modifica ha esteso il giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio anche per le elezioni per il rinnovo dei membri del Parlamento Europeo (il sottolineato è stata posto per evidenziare la modifica). I commi 3 ed 8 oggi consentono una maggiore pubblicità del ricorso: infatti è prevista la loro pubblicazione ondine sul sitowww.giustizia-amministrativa.it, secondo i principi generali del Codice dell’Amministrazione digitale. ************* t) all'articolo 133, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
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