Scarica altri mezzi di impugnazione e più Appunti in PDF di Diritto Civile solo su Docsity! ALTRI MEZZI DI IMPUGNAZIONE • REVOCAZIONE La revocazione è un mezzo di impugnazione a carattere eccezionale diretto contro un vizio della volontà del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata ed è fondata sulla esistenza di particolari circostanze che se fossero state conosciute dal giudice, avrebbero portato ad un giudizio diverso. La revocazione può essere: • ordinaria = se impedisce il passaggio in giudicato della sentenza essendo proponibile entro 30 gg dalla notificazione di questa o in mancanza di notificazione, entro 1 anno dalla pubblicazione della sentenza • straordinaria = è proponibile anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza Sono impugnabili x revocazione le sentenze pronunciate in unico grado o in grado di appello, non le sentenze ancora appellabili. X quanto riguarda le sentenze della Cass. originariamente non era ammessa la revocazione successivamente è stata ammessa. Sono impugnabili x revocazione le sentenze della Cass. e le ordinanze pronunciate ai sensi del 375 comma 1 numeri 4 e 5 cpc(si tratta delle ordinanze in camera di consiglio). Oggi è prevista la revocazione anche x errore di fatto. Il provv. con il quale la Corte ha deciso la causa nel merito è impugnabile x revocazione. E’ proponibile la revocazione straordinaria anche nei confronti di altri provv. a contenuto decisorio: decreto ingiuntivo, sentenza arbitrale, ordinanze di convalida di sfratto. I motivi di revocazione sono tassativi (art. 395): • se la sentenza è l’effetto del dolo di 1 delle parti in danno dell’altra • se la sentenza è l’effetto del dolo del giudice • se si è giudicato in base a prove riconosciute o dichiarate false • se dopo la sentenza sono stati trovati 1 o +documenti decisivi • se la sentenza è l’effetto di errore di fatto risultante dai documenti della causa (rev. ordinaria) • se la sentenza è contraria ad altra avente autorità di giudicato (rev. ordinaria) I termini x la revocazione sono: • 30 gg dalla notifica della sentenza • 30 gg dalla scoperta del dolo o della falsità, dal recupero del documento o dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta il dolo del giudice Legittimato attivo nell’impugnazione x revocazione è la parte soccombente. La legge riconosce la legittimazione anche in capo al p.m. (nei casi in cui è obbligatorio il suo intervento) quando la sentenza è stata pronunciata senza la sua preventiva audizione. La domanda si propone con citazione davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. Si propone con ricorso nel caso si tratta di revocazione di sentenza della Cass. o nel processo di rito speciale. La citazione (o il ricorso) deve indicare, a pena di inammissibilità, il motivo della revocazione e le prove relative alla dimostrazione dei fatti, del gg della scoperta o dell’accertamento del dolo o della falsità. La proposizione della revocazione non sospende i termini x il ricorso in cassazione ovvero il relativo giudizio, se già intrapreso. Il giudice della revocazione può sospendere entrambi, su istanza di parte, e fino alla comunicazione della sentenza che abbia deciso sulla revocazione ove ravvisa la non manifesta infondatezza della revocazione. Il procedimento è quello ordinario, si svolge con una fase rescindente (se si valuta l’esistenza o meno del motivo di revocazione) e una fase rescissoria (se si decide il merito della causa) e si conclude con sentenza. Contro la sentenza resa nel giudizio di revocazione sono esperibili gli stessi mezzi di impugnazione cui era assoggettata la sentenza impugnata x tale motivo.