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ambito penale minorile USSM, Appunti di Metodi E Tecniche Del Servizio Sociale

messa alla prova, concetto di imputabilità, organi e attori competenti, principi e misure di sicurezza

Tipologia: Appunti

2021/2022

Caricato il 08/03/2023

ludovica-giustozzi
ludovica-giustozzi 🇮🇹

4.2

(33)

55 documenti

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Scarica ambito penale minorile USSM e più Appunti in PDF di Metodi E Tecniche Del Servizio Sociale solo su Docsity! Messa alla prova > è diventato un istituto fondamentale per chi è ammesso alla misura alternativa alla detenzione e serve per verificare la volontà della persona che ha una misura di restrizione alla libertà nel comprendere le reali motivazioni e verificare nell‘eventualità una riduzione di pena. La misura della messa alla prova non può essere richiesto da tutti, ma va in base alla pena complessa, agli anni di pena. Al fine di definire la messa alla prova, dobbiamo attuare sempre le fasi del processo di aiuto, arrivando a proporre noi una valutazione se la messa alla prova può essere proposta a no. La richiesta deve giungere almeno 30 giorni prima della data di udienza dal Tribunale di Sorveglianza competente. Nell’area del servizio sociale, il responsabile apre un fascicolo con un codice, individua un assistente sociale referente (allo stesso modo della richiesta socio ambientale). Per arrivare alla messa alla prova, quindi, dobbiate aprire prima un fascicolo, effettuate una richiesta socio ambientale attraverso i colloqui con la persona, con la famiglia, con un eventuale datore di lavoro. Durante la fase di valutazione si effettuano anche visite domiciliari per poi capire se la messa alla prova può essere efficace. In base alle informazioni assunte durante svariati colloqui, alla disponibilità, all’atteggiamento, all’osservazione della personalità in generale del condannato, alla disponibilità della famiglia e del datore di lavoro, si provvede a redigere la relazione socio-familiare (in equipe parte sociale-psicologica) da inoltrare al Tribunale di Sorveglianza, concludendo con un parere tecnico-scientifico sulla possibilità di “affrontare la Misura Alternativa con senso critico e responsabilità”. Il tempo dalla messa alla prova è molto variabile: non abbiamo una tempistica predefinita e varia in base al caso e anche in base all’obiettivo. In questo frangente si verifica il senso di responsabilità, il senso critico della persona e se veramente la persona abbia capito che tipo di errore ha commesso. L’esito della messa alla prova da esiti differenti: per gli adulti, se da esito positivo, non estingue la pena, ma si affievolisce; per i minorenni, se la messa alla prova da esito positivo, c’è l’estinzione del processo in corso e la fuoriuscita da circolo penale. Ma l’impostazione è comunque la stessa > è una sorta di banco di prova e si cerca di una giustizia riparativa. AMBITO PENALE MINORILE Nell’ambito della giustizia abbiamo sempre una differenziazione tra adulti e minori. CONCETTO DI IMPUTABILITA’ > quella fascia di età che va dal compimento del 14esimo anno di età ai 17, in cui il minore è imputabile > per poter procedere penalmente nei confronti di un minore è necessario che questi sia imputabile, ovvero che sia stata valutata la capacità del minore per essere dichiarato responsabile di un reato ed essere sottoposto a una pena. Fino ai 13 anni, le risorse rieducative sono differenti. PRINCIPIO DI IMPUTABILITA’ ● L’art. 97 del codice penale indica che il minore infraquattordicenne non è mai imputabile, non può essere svolto un processo; ma ciò che si compie rimane comunque nel casellario giudiziario. ● L’art. 98 del codice penale indica che "è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto 14 anni ma non ancora i 18, se aveva capacità di intendere e di volere." ● Quindi, ai sensi dell’art. 98 del c.p., per i minori dai 14 ai 17 anni la capacità di intendere e di volere in relazione al reato compiuto deve essere sempre accertata, mentre per gli adulti autori di reato è presunta. Capacità di agire capacità di intendere e di volere capacità di giuridica si acquisisce al 18esimo anno di età si acquisisce (presuppone) a 18 anni si acquisisce con la nascita, i diritti fondamentali Organi competenti dell’apparato della giustizia minorile - Tribunale per i Minorenni che è competente per i reati commessi dai minori degli anni diciotto; - Magistrato di sorveglianza che collabora con il tribunale per i minorenni esercitando le loro competenze fino al compimento del 25° anno di età del ragazzo (che ha commesso il reato da minorenne). Il Tribunale per i Minorenni è un organo collegiale specializzato, in quanto composto da quattro giudici: due togati (magistrati) e due onorari (scelti tra i cultori delle scienze umane > biologia, psichiatria, antropologia, sociologia). - Procura per i minorenni, presso il tribunale per i minorenni, che è l’organo di indagine ed è l’organo che dà all'ente locale il compito di svolgere l’inchiesta. All’interno della procura abbiamo il pubblico ministero (P.M.) > svolge le indagini e sostiene l’accusa a seguito della commissione di reati. Le sue funzioni sono: conduzione delle indagini e, in caso ci siano elementi per sostenere l’accusa, formulazione dell’imputazione. Ciò che è sempre fondamentale è mettere al centro il minore, creare una collaborazione con la famiglia a tutela del minore e avere come obiettivo di fare capire quali conseguenze ha creato il fatto commesso. Attori dell’autorità giudiziaria > oltre al P.M. abbiamo: ● Giudice per le Indagini Preliminari - G.I.P. > fase fondamentale dove avvengono le prime indagini, dove si assumono prove, elementi e dove c’è una condizione in cui capire se si archivia il caso o assumere delle misure relative alla libertà ed è in questa fase che si cerca di capire se il minore può essere messo alla prova. Si cerca sempre di interrompere il processo in questa fase. ● Giudice nell’Udienza Preliminare - G.U.P. > in questa fase c’è il processo puro con la fase di dibattimento, vengono raccolte testimonianze, c’è l’udienza che poi portano ad una misura. ● Magistrato di Sorveglianza > ha il compito materia di vigilare sull’esecuzione delle condanne e delle misure di sicurezza, di autorizzare permessi e licenze ai detenuti e di fissare le modalità di esecuzione delle sanzioni sostitutive (libertà controllata, semidetenzione). ● Tribunale di Sorveglianza > stesse funzioni dello stesso Tribunale per i minorenni. Provvede in particolare, verificare le misure alternative alla detenzione (affidamento in prova al Servizio Sociale, detenzione domiciliare, semilibertà). Nell’ambito della procedura pia le dei minorenni, il riferimento normativo più importante in assoluto è il D.P.R.448 del 1988 che stabilisce che le disposizioni in esso contenute si osservano nei procedimenti a carico di minorenni e che, per quanto in esso non previsto, si applicano quelle del codice di procedura penale. Con il codice di procedura penale si intende garantire una modalità processuale che riconosca che il processo penale minorile sia un evento delicato e importante nella vita del minore che deve essere adeguato alle esigenze di una personalità in fase evolutiva: ciò determina la previsione di un processo che, pur mantenendo le garanzie del processo penale ordinario, limita, per quanto possibile, gli effetti dannosi che il contatto con il circuito penale necessariamente determina sul soggetto coinvolto. Viene così a delinearsi un sistema di giustizia differenziato, con il passaggio del minore da oggetto di protezione a soggetto titolare di diritti specifici, che necessitano di specifica tutela: per la prima volta, nel nostro ordinamento, il D.P.R. parla di interesse del minore, esigenze educative e tutela del minore.
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