Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli

Appello mezzi di impugnazione, Appunti di Diritto Processuale Civile

Appunti di lezione su appello prima parte

Tipologia: Appunti

2022/2023

Caricato il 14/06/2023

ludovica-bora
ludovica-bora 🇮🇹

3.7

(3)

7 documenti

Anteprima parziale del testo

Scarica Appello mezzi di impugnazione e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! Lez.REGISTRATA. APPELLO SECONDNA PARTE Il divieto di ius novorum, cioè della previsione dell’art.345 cpc. Ritorniamo a parlare del sistema delle preclusioni nel passaggio dal primo grado al secondo grado di giudizio nel merito, perché il legislatore processuale stabilisce in modo specifico dei limiti alle attività difensive delle parti in questo ambito particolare. Cioè, dopo la decisione da parte dei giudici di primo grado e con l'apertura e l'instaurazione del giudizio di secondo grado. Art.345 cpc: “nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, devono essere dichiarati inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti, gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa. Non possono porsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d’ufficio". I primi due punti: si riferiscono alla definizione del thema decidendum in appello. Ius novorum si riferisce appunto alle nuove difese: significa “divieto di difese nuove”, innanzitutto dal punto di vista delle difese preordinate alla fissazione del thema decidedum. L’aspetto molto importante nell'appello è che questa disposizione viene messa in relazione alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità dell’impugnazione, cioè quando viene proposta una difesa nuova - sotto il profilo delle domande nuove, delle eccezioni non rilevabili d'ufficio nuove - non può ritenersi sussistente un vero e proprio diritto a ottenere una decisione da parte del giudice dell'appello. ➡ Quindi si tratta di una conseguenza molto grave che il legislatore ricollega alla violazione di un divieto che è perfettamente comprensibile nella logica del doppio grado, nel senso che la domanda nuova introduce un nuovo giudizio, cioè una nuova causa; questo non è ammissibile perché in qualche maniera la funzione dell'appello è preordinata all'accertamento di un’ingiustizia della decisione e presuppone una pronuncia non corretta su delle difese già proposte, Nella misura in cui si introducono delle attività difensive nuove, oggetti nuovi o un thema decidendum nuovo, evidentemente si può parlare magari di una ingiustizia dal punto di vista astratto dal punto di vista del senso comune ma non dal punto di vista giuridico processuale. Questo tema ci riporta un po’ al tema di come viene attuato anche il principio dispositivo, del principio della corrispondenza del chiesto e pronunciato (ci riportano al tema generalissimo della identificazione della causa). ECCO il divieto ius novorum è applicato in senso ampio, nel senso che si ritiene che costituisca un comportamento processuale contrario. Il divieto di ius novorum non solo ogni tentativo di introdurre una causa del tutto nuova, ma anche il tentativo di introdurre nel processo fatti costitutivi nuovi e fatti giuridici nuovi, posti anche soltanto alla base di eccezioni (soprattutto se in senso stretto). Si discute molto sulla possibilità di introdurre in appello, per la prima volta, fatti su cui è possibile dedurre la sussistenza di eccezioni in senso lato, per es. fatti non allegati da nessuno in primo grado che, ove accertati, porterebbero alla possibilità di un accertamento di una eccezione in senso lato che il giudice non ha potuto prendere in considerazione in quanto non era presente il fatto costitutivo delle eccezioni. Per es. un motivo di nullità di un contratto sulla base del quale il giudice si è fondato per accertare l'esistenza di un diritto. Integrando i fatti messi a disposizione allegati in primo grado al fine di consentire al giudice di rilevarne la nullità. Quindi, qui l'ingiustizia dovrebbe conseguire ad un'integrazione difensiva. Sulle domande e le eccezioni: rientra nel ius novorum anche i tentativi di introdurre fatti giuridici non allegati precedentemente con certezza, almeno quando questi fatti si riferiscono a domande, magari proposte, ma non sulla base di quei fatti o eccezioni in senso stretto, ma non sulla base dei fatti che sono stati allegati nel primo grado. La centralità della teoria della identificazione della causa, ma anche l'impossibilità di tentare di introdurre nuove cause o comunque nuovi fatti giuridici in precedenza non allegati. Significa che le possibilità di manovra sono limitate, perché in definitiva, quello che vuole evitare il legislatore è di rimescolare, di introdurre nuovi temi di discussione e ottenere giudizi radicalmente nuovi. In questo senso, la giurisprudenza afferma che l'appello - dopo le riforme che sono intervenute nel senso di rendere più rigoroso un divieto che esisteva sin dalla versione originale del codice e che però, per molto tempo è stato assai più blando. Sostanzialmente questa novità si esprime dicendo che: l’appello non è più un nuovo giudizio, ma è una revisio prioris instantiae, cioè è un controllo su come la domanda di primo grado è stata già decisa. Questo in linea tendenziale, perché se è stato deciso, per es., una questione in rito che è risultata decisiva per la definizione del giudizio di primo grado, se una parte ottiene una revisione di quella decisione della questione in rito in modo diverso, magari il giudizio di merito in concreto sarà un giudizio che per la prima volta decide su una causa già introdotta. Qui il punto di riferimento centrale non è tanto l'oggetto della decisione, quanto il thema decidendum un definito dalle difese delle parti in primo grado. Comunque rimarrebbe una revisio prioris instantiae, nel senso che la decisione sarebbe limitata esclusivamente sulla base delle difese svolte in primo grado. Un aspetto che prende in considerazione il divieto di ius novorum riguarda le difese che si riferiscono ai mezzi di prova. Non c'è nessun riferimento diretto ai fatti secondari. Anche su questo aspetto il legislatore non interviene espressamente, come per quanto riguarda i fatti su cui si può fondare una pronuncia, di una eccezione in senso lato, ma il legislatore limita in modo molto rilevante la possibilità di introdurre nuovi mezzi di prova e i nuovi documenti. Quindi, rientrano divieto di ius novorum anche le difese relative alle richieste di prove nuove. Qui il legislatore limita non solo la possibilità di chiedere nuove prove costituende, ma anche la possibilità di introdurre nel processo nuovi documenti. Questo non è scontato. Peraltro, nella versione riformata negli anni 95 questa equiparazione non c’era dal punto di vista espresso. Ci è arrivata però la giurisprudenza a questa equiparazione dal punto di vista del divieto di ius novorum, di prove costituende e prove precostituite. Non si tratta di una equiparazione scontata, perché non è la stessa cosa: le prove costituende implicano lo svolgimento dell'attività processuale, quindi l'ammissione di una prova nuova implica l'utilizzo di nuova attività processuale. E quindi, nell'ottica della concentrazione di rendere più rapido e sollecito il giudizio è chiaro che il divieto ius novorum ha una sua logica più evidente. Nel caso invece del divieto di produzione di nuovi documenti è meno scontato, perché tutto sommato si dice che l'attività di produzione documentale è un’attività che implica una semplice iniziativa volta a mettere a disposizione il documento del giudice. E quindi questa estensione degli elementi di convincimento è meno impattante sulle attività che devono essere compiute nel processo e in più, dà un quadro complessivo migliore al giudice che magari un quadro migliore che magari in una logica di eventuale superamento di ragioni di ingiustizia, può essere giustificata. Tramite l'acquisizione di nuovi documenti, c’è la possibilità di introdurre nel processo fatti nuovi, fatti secondari nuovi :fatti nuovi sotto il profilo delle eccezioni rilevabili d'ufficio, delle eccezioni in senso lato. Producendo un documento nuovo in maniera quasi surrettizia, introducono nel processo anche nuovi fatti. Quindi questo irrigidimento sul piano delle prove va visto anche e soprattutto da questo punto di vista: impedire che il quadro fattuale su cui il giudice ha avuto modo di pronunciarsi venga stravolto. L’ottica è di rendere il giudizio d'appello più funzionale a un'ottica di sindacato sull’attività tendenzialmente già svolta. Dal punto di vista funzionale è più proiettato a consentire una verifica di problemi e di statuizioni in astratto già adottate rispetto a un giudizio diverso, sostanzialmente nuovo, in relazione alla necessità di definire questioni del tutto nuove che il giudice di primo grado non aveva avuto nemmeno la possibilità di conoscere, in mancanza di produzioni documentali e dell'acquisizione di nuovi fatti. Le decadenze previste a queste disposizioni sono riferibili al principio di preclusione. Abbiamo un'applicazione del sistema delle preclusioni nel giudizio d’appello. NB: viene limitata l'applicazione del divieto di ius novorum proprio in considerazione del fondamento del principio di preclusione, cioè in riferimento al sistema delle preclusioni ci spiega meglio perché comunque, nonostante il divieto, siano consentite innanzitutto, anche laddove non sia stato esplicitato, il compimento di quelle difese il cui mancato svolgimento è dipeso da una causa non imputabile all’appellante. In particolare per le prove viene esplicitato che è possibile chiedere nuove prove e produrre nuovi documenti quando non è stato possibile svolgere questa attività per causa non imputabile: è un limite di carattere generale, non si riferisce solo alle prove tema delle prove nuove, ma a qualunque attività difensiva. L’appello Con la riforma Cartabia si è introdotta la figura del consigliere istruttore, almeno quando il giudizio di appello si svolge davanti alla Corte d'Appello. Quindi, abbiamo una distinzione nell'ipotesi in cui il giudizio di appello si svolga davanti alla Corte d'Appello (e cioè si tratta nell'ipotesi in cui la sentenza di primo grado è pronunciata dal Tribunale e quindi il giudice gerarchicamente sovraordinato è la Corte d’Appello), ma non sempre il giudice d'appello è la Corte d'Appello perché può essere anche il tribunale per le sentenze appellabili proposte contro le sentenze del giudice di pace. In questi casi, e quindi per la stragrande maggioranza degli appelli, sono proposti contro le sentenze del Tribunale: la fase di trattazione e la fase di istruttoria si può svolgere davanti a un unico magistrato, che rappresenta ciò che incorpora le funzioni del giudice d'appello in quel momento del giudizio. Questo non è previsto sempre: dipende da una valutazione del presidente, il presidente è normalmente il presidente del collegio che è anche presidente della sezione a cui viene affidata la decisione della causa. — NB: La complicazione introdotta dalla riforma Cartabia è data dal fatto che ci sono alcune funzioni anche preliminari del collegio e ci sono poi alcune funzioni che possono essere devolute a un magistrato singolo che si chiama “consigliere istruttore”. Le funzioni del collegio: sono le funzioni che riguardano la decisione sulla causa di qualunque tipo, quindi anche decisioni sull'ammissibilità, sulla procedibilità nel merito dell'impugnazione. Non solo, ma anche un altro aspetto: quello che riguarda la decisione sull’inibitoria. La decisione sull’inibitoria sono decisioni sempre riservate al collegio: l’inibitoria deve essere decisa subito, nella prima udienza e quindi questa prima udienza, se c'è una inibitoria, dovrebbe essere un'udienza chiamata davanti al collegio. Solo dopo l’inibitoria il presidente dovrebbe disporre eventualmente la nomina di un giudice davanti quale far svolgere la fase di trattazione e istruttoria. PERO' la riforma Cartabia lascia anche la possibilità che si nomini il consigliere istruttore prima, il quale dovrebbe fare una prima valutazione di fondatezza dell'istanza, per poi rimandare la decisione al collegio. [ Una complicazione che rischia di rendere più gravoso il comportamento a difesa delle parti, soprattutto nei casi in cui effettivamente l'esecuzione provvisoria del provvedimento rischia di creare gravi pregiudizi, che è un po il presupposto delle inibitorie. E chiaro che più è complessa la decisione inibitoria, più si sarà possibile che la parte appellate sconti un’applicazione provvisoria, per ragioni anche banalmente di tempo, nell'attesa che il collegio si pronunci finalmente sulla propria richiesta di sospensione. E quindi, purtroppo questa riforma Cartabia da questo punto di vista sicuramente rischia di introdurre degli elementi di complicazione non in linea con gli obiettivi della semplificazione. Sembra un modo più che altro per scoraggiare, a prescindere da valutazioni anche di merito. la proposizione degli appelli]. - In ogni caso, la prima udienza può essere quindi un'attività in realtà complessa, con la partecipazione anche di magistrati diversi; un consigliere istruttore con un “ritorno indietro” al presidente perché venga nominato un collegio. Poi finalmente un collegio che si pronunci sull’inibitoria e magari anche addirittura a quel punto un ritorno indietro al consigliere istruttore. Se la prima udienza avviene davanti al collegio, il collegio può subito procedere alla decisine nel merito, anche disponendo la trattazione orale; soprattutto se si tratti di appelli ritenuti inammissibili e non manifestamente infondati. Da questo punto di vista siamo di fronte a una disciplina che in concreto può essere assai simile a quella che in realtà era applicabile quando esisteva il filtro in appello. QUINDI, il filtro è venuto meno. Però che cosa rimane del filtro? Rimane un percorso accelerato per la definizione degli appelli inammissibili e non manifestamente infondati . Il che, da una parte la dottrina è sempre stato criticato perché c'è un percorso accelerato e possibilmente anche che si traduce in un maggior lavoro che si concentra sui rigetti degli appelli che anche sul piano del linguaggio comune non meriterebbero di essere tanto presi in considerazione. Inevitabilmente questo porta a lasciare minor tempo per per qualcos'altro e qualcos’altro, ossia gli appelli magari fondati o in ogni caso meritevoli di essere presi in considerazione. QUINDI: l'effetto paradossale è che abbiamo una accelerazione finalizzata al rigetto e un una minore importanza lasciata a quegli appelli che meriterebbero di essere presi in considerazione, esaminati e magari decisi in senso favorevole a chi propone l'impugnazione. Questa è un po’ la critica che si faceva per il filtro che tutto sommato forse si può ancora fare riguardo queste modalità accelerate, che comunque sono eventuali di fatto perché il procedimento d'appello può anche prescindere da queste modalità accelerate e comunque concludersi con il rigetto. Poi abbiamo un ultimo aspetto che in passato si riferiva alla disciplina del filtro. Oggi non più, perché il filtro è venuto meno, ma è uno degli aspetti volti a rendere più celere l'attività del giudice d’appello di fronte a appelli inammissibilie manifestamente infondati. Qui la rapidità è data dal fatto che la sentenza di rigetto (in precedenza il giudice sul filtro si pronunciò con ordinanza, essendo venuto meno il filtro, il giudice si pronuncia sempre con sentenza). Però, quando l'appello è inammissibile o manifestamente infondato, la sentenza può essere motivata in forma sintetica, anche mediante l'esclusivo riferimento al punto di fatto o questioni di diritto ritenuti risolutivi o rinvio precedenti conformi. Questo sempre nell'ottica dell'accelerazione semplificazione, qui anche addirittura sotto il profilo dell'attività decisoria. Rimessione della causa in primo grado sulle ragioni per cui la riforma è intervenuto su questo aspetto della disciplina dell'appello la remissione della causa. La rimessione della causa al primo giudice è una figura eccezionale. Si tratta di una figura che si riconduce ad alcune ipotesi tassative in cui il giudizio di appello si può concludere puramente e semplicemente come se l'appello fosse un giudizio rescindente, cioè la pronuncia di fondatezza dell'impugnazione è una pronuncia di accertamento circa la sussistenza di un vizio. Si tratta sempre di vizi processuali particolarmente gravi che idealmente sono talmente gravi da richiedere un “ritorno indietro” davanti al giudice di primo grado, quindi rimessione della causa in primo grado fa riferimento a questa logica per cui, una volta accertato il vizio, i vizi specifici indicati dal legislatore all’art.354, il giudice di appello si astiene da ogni altro provvedimento per rimettere la causa al giudice di primo grado affinché questi svolga l'attività processuale necessaria dopo aver accertato il vizio, per eliminare il vizio processuale e poter poi decidere nel merito; nel merito nel senso che il tutto è finalizzato a una pronuncia sul diritto fatto valere. Qui il giudice d'appello si pronuncia sul “merito dell’impugnazione", cioè il vizio fatto valere, ma rinvia per decisione del merito vero e proprio alla pronuncia da parte del giudice di primo grado. Perché ridurre questa ipotesi in un'ottica di semplificazione? Per dar modo di riespandersi ad una delle funzioni tipiche del giudizio d'appello, cioè la funzione sostitutiva che si accompagna a quella devolutiva; abbiamo visto che il giudizio di appello è un giudizio che normalmente si conclude non solo con l'accertamento del vizio fatto valere, ma con l'eliminazione di questo vizio e nei limiti del possibile, quando è possibile, con una pronuncia anche di merito sulla causa. La remissione della causa al primo giudice sostanzialmente non c'è, perché va proprio nel senso contrario a quella che è la logica sostitutiva del giudizio di appello. La logica sostitutiva i sacrifica l'idea che il doppio grado riguardi proprio una doppia decisione di merito. E però è funzionale a una più rapida decisione della causa perché quando, per ragioni processuali, non c'è stata del tutto una decisione di merito, la decisione da parte del giudice d'appello potrebbe essere la prima volta in cui un giudice si pronunci su quella su una determinata difesa, su una determinata richiesta di tutela. - Il legislatore qui sacrifica la logica del doppio grado di giudizio dal punto di vista “sostanziale” e dal punto di vista interno della disciplina dell'appello non fa altro che consentire una maggiore espansione della regola generale, cioè quella del carattere sostitutivo del giudizio di appello. - Le uniche ipotesi in cui il giudice d'appello rimette la causa al primo giudice. - (art.354) “Se dichiara nullità della notificazione dell'atto introduttivo”, abbiamo visto che è un vizio particolarmente grave perché si riconduce all’attuazione del contraddittorio. Ma si tratta solo di uno dei casi in cui la contumacia era involontaria perché qui non c'è un richiamo all’ipotesi - che invece in altri casi è stata assimilata - della nullità relativa alla citazione. - “Se riconosce che nel giudizio di primo grado - si riferisce sempre al giudice d’appello - deve essere integrato il contraddittorio”: ancora una volta qui si fa riferimento all'applicazione del contraddittorio nella disciplina dellitisconsorzio necessario; - “o non doveva essere estromesso una parte”, qui ci si riferisce alla mancanza dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti di estromissione. - “Oppure di nullità della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161, 2° comma”, cioè inesistenza della sentenza per mancanza di una sottoscrizione da parte del giudice. Queste sono le uniche ipotesi in cui ad oggi è possibile rimettere la causa al giudice di primo grado. Sono state eliminate nel tempo prima i vizi che riguardavano la competenza del giudice di primo grado e poi i vizi che riguardavano la giurisdizione nell’uno quanto nell'altro caso, nell'ipotesi in cui il giudice avesse evidentemente ritenuto la propria competenza in modo errato. Qui si tratta di un vizio che, una volta accertato, non ha come conseguenza quella di consentire una decisione nel merito da parte del giudice di primo grado, perché già da subito il giudizio viene affidato sempre al giudice d'appello (e la rilevanza può essere casomai una rilevanza sulla condanna delle spese e quindi una rilevanza più ridotta rispetto a quanto originariamente era). Questo si verifica anche nel caso dell’erroneità della pronuncia sulla giurisdizione che rileva soprattutto quando il giudice di primo grado si sia ritenuto carente di giurisdizione e abbia perciò rigettato in rito; oggi questo può comportare una decisione nel merito da parte del giudice ordinario, nell'ipotesi però escluso una rimessione alla causa primo giudice. Quindi: il tutto è funzionale solo a ottenere una decisione di merito immediato da parte del giudice dell'appello.
Docsity logo


Copyright © 2024 Ladybird Srl - Via Leonardo da Vinci 16, 10126, Torino, Italy - VAT 10816460017 - All rights reserved