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La Giurisdizione Amministrativa: Giudici Speciali, Origini, Ruoli e Caratteristiche, Sintesi del corso di Procedimento Amministrativo

Una panoramica della giurisdizione amministrativa in Italia, dai giudici speciali come Consiglio di Stato e Corte dei Conti, alle loro origini e ruoli. Viene inoltre discusso il diritto del cittadino di ricorrere contro le scelte amministrative e la progressiva estensione del controllo pubblico su attività private.

Tipologia: Sintesi del corso

2019/2020

Caricato il 01/12/2022

Danilo.Cubadda
Danilo.Cubadda 🇮🇹

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Scarica La Giurisdizione Amministrativa: Giudici Speciali, Origini, Ruoli e Caratteristiche e più Sintesi del corso in PDF di Procedimento Amministrativo solo su Docsity! 1 – Il processo amministrativo ed il giudice amministrativo Il processo amministrativo è il giudizio che si svolge davanti al giudice amministrativo. Diciamo che, affianco al giudice ordinario, che è appunto competente per tutte le controversie che coinvolgono i privati cittadini tra loro, vi sono i giudici speciali: alcuni sono stati configurati dopo l’entrata in vigore della Costituzione (come ad es. le Commissioni tributarie), mentre altri sono stati previsti dalla stessa Costituzione (sono ad es. il Consiglio di Stato e i Tribunali Amministrativi Regionali da un lato, e la Corte dei Conti dall’altro lato). Diciamo che, sia il complesso T.A.R. – Consiglio di Stato che il complesso Corte dei Conti sono gestiti da giudici amministrativi, e cioè da componenti di un ordine giudiziario diverso dalla magistratura ordinaria. I giudici amministrativi si distinguono al loro interno, tra giudici amministrativi appartenenti al complesso T.A.R. – Consiglio di Stato e giudici amministrativi appartenenti al complesso della Corte dei Conti, inoltre sono articolati anche in sezioni regionali e sezioni centrali, oltre che in sezioni regionali per i compiti di controllo. 2 – Le origini del sistema L’origine della giurisdizione amministrativa così come oggi la conosciamo, è paradossalmente, nella legge abolitrice del contenzioso amministrativo del 1865 (legge n. 2248). Diciamo che questa legge dispose la soppressione di numerosi giudici amministrativi, attribuendo al giudice ordinario tutte le controversie, di un qualche valore, tra l’amministrazione ed i cittadini. La legge del 1865 era ispirata ad un intento di carattere liberale, e cioè alla volontà di attribuire alla tutela del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, la stessa rilevanza ed efficacia riconosciuta per la tutela dei cittadini in generale. Per questo motivo, diciamo che vengono attribuite alla giurisdizione ordinaria le controversie aventi come oggetto un diritto civile o politico di un cittadino nei confronti della pubblica amministrazione. In questo modo si garantiva al cittadino il rispetto dei suoi diritti e si consentiva allo stesso tempo all’amministrazione il perseguimento dei suoi obiettivi. Lo schema di riferimento è la legge fondamentale per l’espropriazione per pubblica utilità, che è anch’essa una legge del 1865 (la n. 2359). Diciamo che il cittadino ha diritto di ricorrere davanti al Tribunale ordinario per ottenere la determinazione dell’indennità di espropriazione, ma diciamo che deve rivolgersi all’autorità amministrativa per contestare la scelta dell’amministrazione per la realizzazione dell’ipotetica opera pubblica con la conseguente espropriazione della sua proprietà. Quindi, si garantisce al cittadino il diritto alla consistenza economica, e allo stesso tempo si garantisce il potere dell’amministrazione di realizzare l’opera. Però, diciamo che questo schema è entrato in crisi per una pluralità di ragioni. La ragione principale è quella della progressiva estensione del controllo da parte della pubblica amministrazione sulle attività dei cittadini (quindi l’azione di un singolo cittadino ha delle conseguenze sugli altri, per questo motivo l’amministrazione è stata costretta ad intervenire per disciplinarla). Inoltre, l’aumento delle autorizzazioni, delle concessioni, il controllo dell’amministrazione sulle associazioni, sulle fondazioni ecc .. fa sì che vi siano dei settori sempre più ampi di attività dei cittadini, sia come singoli che come gruppi organizzati, che vengono assoggettati all’intervento della pubblica amministrazione.  Quindi quello che si verifica è che l’amministrazione viene ad essere più libera di quanto non fosse prima della legge del 1865 e il cittadino si trova in una condizione di minor tutela di quanto non fosse quando vi era ancora il contenzioso amministrativo. Allora, nel 1889, viene approvata la legge istitutiva della Quarta Sezione del Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato ha quindi assunto il ruolo di quasi giudice dell’amministrazione, soprattutto dove rendeva il parere nel ricorso straordinario al re, che non era altro che un peso in più nei confronti dei provvedimenti amministrativi definitivi. Diciamo che, l’autorevolezza dell’organo, la sua sicurezza e la sua esperienza hanno contribuito ad affidare a quest’organo questa nuova forma di tutela per il cittadino. Era una sorta di tutela di annullamento, che dava la possibilità al cittadino di ottenere, appunto dal Consiglio di Stato, l’annullamento del provvedimento amministrativo, che il giudice ordinario non poteva pronunciare. 3 – La previsione costituzionale Il ruolo del giudice amministrativo è stato consacrato nella Costituzione. Infatti, la Costituzione riconosce come diritto fondamentale del cittadino, il diritto di azione e di difesa, nei confronti della pubblica amministrazione, precisando che quel diritto non può essere negato a nessuno e che la tutela nei confronti della pubblica amministrazione non può essere limitata con riferimento ad atti o con riferimento a determinati vizi deducibili. Gli articoli dove si attribuisce al Consiglio di stato la funzione di organo di tutela della giustizia nell’amministrazione sono: art. 100, art. 24, art. 103, art. 113 e art. 125. 4 – Il codice del processo amministrativo Il codice del processo amministrativo si inserisce nel sistema della giurisdizione amministrativa. Non è altro che un Codice che però non ha una sua assoluta completezza, ma diciamo che, attualmente, non è più concepibile una completezza di un codice, perché con l’evoluzione sociale, è inevitabile che il legislatore intervenga spesso con dei ritocchi. Diciamo che il codice ha individuato dei principi generali:  Il principio di effettività: E’ stabilito dall’art. 1, e prevede che la giurisdizione amministrativa assicuri una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo. Quindi, il giudice amministrativo, pur confrontandosi con la pubblica amministrazione, è titolare di un potere discrezionale, che non le può essere sottratto, e deve garantire al cittadino una tutela adeguata rispetto alla posizione dedotta in giudizio.  Il principio del giusto processo: E’ consacrato dall’art. 111 della Costituzione, ed è richiamato dal Codice, all’art. 2, insieme al principio della parità delle parti ed al principio del contraddittorio. Diciamo che questi principi devono essere applicati tendo conto dell’esigenza di realizzare la ragionevole durata del processo.  L’obbligo di motivazione: E’ previsto dall’art 3, che afferma appunto che il giudice ha l’obbligo di motivazione per ogni provvedimento. La norma diciamo che limita questa previsione ai provvedimenti decisori.  La sinteticità degli atti: E’ stabilito al comma secondo dell’art. 3, e afferma che il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica. Diciamo che, la prescrizione deve essere interpretata in modo da evidenziare qual è il suo significato: il significato non è quello di ridurre i tempi di elaborazione degli atti. Il principio diciamo che è finalizzato a sottolineare la finalità degli atti processuali, e cioè è quella di provocare il contraddittorio tra le parti o risolvere in contraddittorio le questioni.
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