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appunti completi di tutto il corso di diritto UE prof Borraccetti, Appunti di Diritto dell'Unione Europea

appunti completi e integrati di tutto il corso di diritto dell'unione europea del prof Marco Borraccetti. corso di laurea SVIC A.A. 2022/2023. gli argomenti principali sono istituzioni dell'UE, atti, procedure legislative, corte di giustizia, rinvii e ricorsi, cittadinanza. Sono presenti nel documento anche le esercitazioni fatte in vista degli esami parziali.

Tipologia: Appunti

2022/2023

In vendita dal 25/05/2023

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Scarica appunti completi di tutto il corso di diritto UE prof Borraccetti e più Appunti in PDF di Diritto dell'Unione Europea solo su Docsity! Prof Marco Borraccetti LEGENDA: PE= parlamento europeo CE= consiglio europeo HR= alto rappresentante CDF= carta dei diritti fondamentali TUE= trattato sull’unione europea TFUE= trattato sul funzionamento dell’unione europea GU= gazzetta ufficiale / GUUE= gazzetta ufficiale dell’unione europea CDG= corte di giustizia CDGUE= corte di giustizia dell’unione europea CI= carta d’identità LEZIONE 1 22/02 ISTITUZIONI DELL’UNIONE EUROPEA Le nostre disposizioni di riferimento sono il trattato di funzionamento dell’UE e il trattato dell’UE, e la Carta dei diritti fondamentali. TRATTATO DELL’UNIONE EUROPEA Trattato sull’UE: all’art 13 individua le disposizioni relative alle istituzioni sull’unione, poi continua spiegando la composizione e le funzioni di tali istituzioni. Art 13 comma 1 Noi vediamo quali sono le istituzioni dell’unione  le istituzioni sono: - Parlamento europeo - Consiglio europeo - Consiglio (modi impropri di definirlo sono: consiglio dell’UE o Consiglio dei ministri) - Commissione europea - Corte di giustizia dell’UE - Banca centrale europea - Corte dei conti Quattro sono politiche: i due consigli, commissione, parlamento Una economica: la banca Due di controllo: corte di giustizia e Corte dei conti Le istituzioni originarie sono Parlamento Europeo, Commissione, Consiglio, Corte di giustizia. Ad esse, col trattato di Amsterdam, si è aggiunta la Corte dei conti, infine il trattato di Lisbona ha qualificato come istituzione anche la Banca Centrale europea e il Consiglio Europeo. Le istituzioni esercitano le loro competenze in base al principio di attribuzione, ossia esclusivamente nei limiti di quelle espressamente conferite dai Trattati per realizzare gli obiettivi stabiliti e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Qualsiasi competenza non attribuita all’Unione resta agli stati membri. Il Trattato di Lisbona ha conferito maggiore organicità e chiarezza alla materia e ha ripartito in tre categorie le competenze dell’UE: - Competenza esclusiva: unione doganale, definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno, politica monetaria, conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca, politica commerciale comune (TFUE art 3). Queste sono competenze esclusive dell’Unione, in cui solo essa può legiferare. - Competenza concorrente: mercato interno, politica sociale, coesione economica, sociale, territoriale, agricoltura e pesca, ambiente, protezione dei consumatori, trasporti, reti transeuropee, energia, spazio di libertà, sicurezza e giustizia, problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica. Quando la competenza è concorrente, sia gli Stati membri che l’Unione possono legiferare, ma gli stati possono farlo solo nella misura in cui l’Unione non abbia esercitato effettivamente la propria competenza. (art. 4 TFUE) - Competenza per azioni di sostegno: salute umana, industria, cultura, turismo, istruzione, gioventù, sport e formazione professionale, protezione civile, cooperazione amministrativa (art sei TFUE). Sono materie in cui l’UE può apportare un valore aggiunto attraverso uno specifico sostegno e assistenza alla loro azione, senza con questo sostituirsi alla competenza degli Stati Membri. Differenze tra consiglio e consiglio europeo Il consiglio europeo è composto dai capi di stato o di governo degli stati membri, il consiglio è composto dai rappresentanti degli stati membri di rango ministeriale. Il consiglio europeo ha un presidente che sta in carica due anni e mezzo e può essere rinnovato solo un’altra volta, il consiglio ha una presidenza a rotazione semestrale. Hanno anche compiti differenti, il consiglio europeo dà gli indirizzi generali da seguire, il consiglio ha la funzione legislativa, partecipa alla formazione degli atti. Il parlamento europeo rappresenta i diritti dei cittadini e da loro viene direttamente eletto. Il consiglio rappresenta gli interessi dei governi degli stati membri, è l’istituzione in cui i governi possono far sentire la propria voce. LA COMMISSIONE EUROPEA (Art 17 TUE) La commissione europea è composta da un numero di commissari pari al numero di stati membri, pari a 27, prima erano 28 ma sono scesi con la Brexit. I commissari sono dunque 27. ( trattati: articolo 17, al paragrafo 4 e 5). 4. La Commissione nominata tra la data di entrata in vigore del trattato di Lisbona e il 31 ottobre 2014 è composta da un cittadino di ciascuno Stato membro, compreso il presidente e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che è uno dei vicepresidenti. 5. A decorrere dal 1° novembre 2014, la Commissione è composta da un numero di membri, compreso il presidente e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, corrispondente ai due terzi del numero degli Stati membri, a meno che il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, non decida di modificare tale numero. significativo di Stati membri, possono prendere l'iniziativa di chiedere alla commissione di presentare una proposta su materie per le quali ritengono necessario un atto giuridico dell'unione ai fini dell'attuazione dei trattati. La procedura di adozione degli atti dell’Unione inizia quindi con la proposta della Commissione, tale potere, quasi esclusivo, viene giustificato dalla funzione attribuita alla Commissione dai Trattati, ai sensi dell’art 17 TUE, di promuovere l’interesse generale dell’Unione, nonché dall’indipendenza di cui gode nell’esercizio delle sue funzioni. Ricordiamo che la Commissione NON ha alcun potere di iniziativa in materia di politica estera e di sicurezza comune.  Potere decisionale Un limitato ma incisivo potere autonomo di decisione è riconosciuto alla commissione in alcune ipotesi specificate dal trattato e in particolare nell'ambito della politica della concorrenza: controllo sulla disciplina delle imprese pubbliche, constatazione delle infrazioni con decisione motivata… Inoltre, il trattato di Lisbona prevede che la commissione possa adottare atti a portata generale su delega di un atto legislativo, al fine di modificare o integrare determinati elementi non essenziali dell'atto stesso.  Potere di esecuzione I poteri di esecuzione attribuiti alla Commissione riguardano il fine di precisare il contenuto di un atto legislativo e adottare gli atti necessari per assicurare l’esecuzione uniforme degli atti normativi. Spetta invece agli SM adottare le misure di diritto necessarie per l’attuazione degli atti vincolanti dell’Unione. Alla commissione inoltre incombe l'esecuzione del bilancio sotto la propria responsabilità e in modo conforme al principio di buona gestione finanziaria, nei limiti dei crediti stanziati e alle condizioni fissate dai regolamenti finanziari adottati dal Consiglio secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione della Corte dei conti. La competenza di esecuzione del bilancio spettante alla commissione non è tuttavia tale da modificare la ripartizione dei poteri derivanti dalle diverse disposizioni dei trattati che abilitano il Consiglio e la commissione ad adottare degli atti a portata generale o a portata particolare in settori determinati.  Potere di gestione Alla commissione spetta poi la gestione amministrativa dei programmi e strumenti finanziari europei e degli stanziamenti destinati agli interventi pubblici dell'unione, nonché, in collaborazione con le autorità interessate, dei fondi a finalità strutturale  fondo europeo di orientamento e iniziativa in agricoltura, fondo europeo di sviluppo regionale, fondo sociale europeo… La gestione di questi strumenti finanziari si inquadra nella competenza di esecuzione del bilancio spettante alla commissione sotto la propria responsabilità e nei limiti dei crediti stanziati (art 274 TFUE). In tale ambito essa dispone di ampi poteri di controllo al fine di garantire il corretto utilizzo dei contributi concessi. Esercita varie competenze nella gestione amministrativa delle politiche settoriali.  Potere di controllo Oltre l’attività normativa c’è anche un’attività esecutiva da parte della commissione, di controllo, la commissione è il “guardiano dei trattati”, è il soggetto che vigila sull’applicazione e sul rispetto del diritto dell’unione da parte degli stati membri, delle istituzioni e delle persone giuridiche, fa da controllore. Qualora controllasse che un soggetto abbia un comportamento che non sia rispettoso del diritto dell’unione, allora la commissione non ha solo un potere di verifica, ma anche il potere di segnalare e ricorrere alla corte di giustizia affinché essa si pronunci sul caso. Alla commissione spetta il compito di sorvegliare sulla corretta applicazione del diritto dell’Unione, assicura anche la rappresentanza esterna dell’unione, fatta eccezione per politica estera e di sicurezza comune, dà esecuzione al bilancio, esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione (art 17 TUE). L’istituzione che decide e accerta la sussistenza o meno della violazione del diritto dell’unione è la corte di giustizia. In primo luogo, la commissione orienta l'operato degli Stati membri e dei privati in modo conforme alle norme dell'unione, utilizzando tale scopo il potere di raccogliere informazioni e procedere alle verifiche necessarie per l'esecuzione dei suoi compiti (art 337 TFUE). Essa può esercitare poi il suo potere di accertamento e di verifica anche all'interno degli ordinamenti statali nei confronti di privati o imprese, e può procedere ad inchieste e comminare sanzioni. La commissione ha il potere di perseguire nei confronti degli Stati membri ogni violazione degli obblighi derivanti dal diritto dell'unione al fine di assicurarne l'osservanza, può quindi promuovere la procedura per infrazione dinanzi alla Corte di giustizia, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro. In determinati settori, come nel quadro della politica della concorrenza, la commissione dispone del potere di emanare sanzioni pecuniarie nei confronti delle imprese o dei privati che abbiano violato gli obblighi loro imposti dalle norme dell'unione. Art 47 della carta dei diritti fondamentali: ogni soggetto ha diritto a difendersi La commissione in tutte queste funzioni non ha mai l’obbligo di rivolgersi alla corte di giustizia, ne ha solo la facoltà. Da un lato c’è l’interesse generale, ma dall’altro esso non passa solo per l’adempimento di un ordine specifico, ma può passare attraverso dei negoziati.  Funzione di rappresentanza esterna Un importante, seppur ridimensionato, ruolo svolto dalla Commissione è quello nel quadro delle relazioni internazionali, essa infatti si occupa di rappresentare all’estero l’Unione (fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune). Inoltre, essa negozia gli accordi tra Unione e stati terzi o organizzazioni internazionali nell’ambito delle direttive stabilite dal Consiglio. L’alto rappresentante (Art 18) L’alto rappresentante è il vicepresidente della commissione, il consiglio europeo può porre fine al suo mandato mediante la medesima procedura. L’alto rappresentante è anche al capo degli affari esteri. Il commissario, su richiesta del presidente, deve dimettersi (trattato di Lisbona). Cosa succede se la commissione viene censurata o si dimette? L’alto rappresentante seguirà i suoi lavori in carica di vicepresidente, per quanto riguarda i lavori della commissione, si limiterà all’ordinaria amministrazione fino alla formazione della nuova commissione. LEZIONE 2 23/02 L’alto rappresentante viene eletto in maniera diversa rispetto ai commissari perché c’è un voto a maggioranza qualificata, il consiglio europeo con l’accordo del presidente della commissione, chi viene individuato per primo è il presidente della commissione, poi il consiglio europeo delibera a maggioranza con l’accordo della commissione. Il consiglio europeo può porre fine al mandato mediante la medesima procedura, quindi con voto a maggioranza qualificata e presidente della commissione favorevole. Se anche il consiglio europeo ritiene che una persona debba essere tolta dal titolo di alto rappresentante ma il presidente della commissione è contrario, questa animazione non può aver luogo, ci deve essere l’accordo del presidente della commissione. Nel caso in cui ci fosse la cessazione della commissione allora si porrebbe la questione del ruolo dell’alto rappresentante, che rimarrebbe in carica come presidente del consiglio affari esteri. La commissione si riunisce dietro convocazione del suo presidente, almeno una volta alla settimana e ogni volta che sia necessario, le riunioni non sono pubbliche e i dibattiti sono riservati. a ciascun commissario è attribuito dal presidente la responsabilità di uno o più settori di attività della commissione, i portafogli. le deliberazioni sono adottate a maggioranza del numero dei suoi componenti, anche se normalmente sono espressione di un consenso unanime. IL PARLAMENTO EUROPEO (Art 14 TUE) Cos’è il PE? Il parlamento europeo è espressione massima dei cittadini, è eletto direttamente dai cittadini dell’unione, questa rappresentanza c’è sempre stata ma si è rinforzata dal ‘99 con l’elezione diretta dei parlamentari europei. (Art 10.2 e 14.2). Originariamente il Parlamento Europeo era formato dai delegati designati dai parlamenti nazionali tra i propri membri, come segnale di svolta circa la natura e la concezione di questa istituzione, il trattato di Maastricht enunciò che i suoi componenti sono i rappresentanti dei popoli degli Stati membri nella Comunità, in ragione della loro elezione con il sistema di suffragio universale diretto. È l’istituzione che rappresenta gli interessi dei cittadini europei. Il Trattato di Lisbona afferma che i parlamentari europei sono rappresentanti dei cittadini dell’Unione. Gli Stati non sono ancora riusciti a convenire sull’adozione di una procedura elettorale uniforme, ogni Stato segue proprie regole circa i requisiti di eleggibilità, i modi di scrutinio, la presentazione delle candidature. In Italia si segue lo scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale in cinque circoscrizioni regionali. (Nord Est, Nord Ovest, Centro, Sud, Isole) Composizione Il parlamento europeo fino al trattato di Amsterdam era di 626 membri, tale trattato stabilì che il numero dei membri del PE non potesse essere superiore a 700, ma nessuna regola fu regola fu indicata per definire i criteri di distribuzione dei seggi. Trattato di Nizza  732, poi 736 con l’annessione di Bulgaria e Romania nel 2005 Col Trattato di Lisbona si è deciso che il PE è composto per un max di 750 membri + il presidente, questo consente di non aver un numero fisso, e ogni volta che si aggiunge uno stato membro permette di non dover modificare ogni volta il mandato. Max 750 + 1 è subentrata dopo il trattato di Lisbona  c’era un problema di rappresentanza per l’Italia, che aveva un seggio in meno rispetto a UK e Francia. Criteri di assegnazione per stato e numero minimo e max per stato: - Minimo 6 per stato membro massimo 96 C’è un numero diverso di seggi per stato, logica basata sulla popolazione. Non ci si può basare solo sulla proporzione matematica perché non garantirebbe la rappresentanza delle minoranze. Si una un metodo degressivamente proporzionale  la proporzione tra elettori ed eletti va a modificarsi in funzione del numero di abitanti, ovvero per gli stati piccoli per eleggere un parlamentare c’è un numero di cittadini sensibilmente inferiore rispetto ai cittadini rappresentati dai parlamentari eletti nei grandi stati. il rapporto si differenzia a seconda del numero di abitanti. parte degli atti, prevede un’eguale partecipazione di consiglio e parlamento, entrambe le istituzioni possono emendare le proposte della commissione ed emendare i lavori emendati dall’altra istituzione. Ci deve essere l’accordo sul testo finale, se questo non c’è allora l’atto non viene approvato, se l’atto potrebbe non essere approvato e c’è pari dignità tra le due istituzioni allora vuol dire che consiglio e parlamento sono allo stesso livello. La commissione seguirà la propria sensibilità politica, negli ultimi anni ha sempre di più avuto un ruolo di attenzione verso gli interessi degli stati, di natura più politica che giuridica. Il TUE attribuisce il diritto di proposta normativa solo alla Commissione, ma il Parlamento già da tempo aveva insistito nell’attribuirsi, sulla base del proprio regolamento interno, un potere di iniziativa almeno indiretto. A partire dal trattato di Maastricht l'articolo 225 TFUE riconosce al Parlamento la facoltà di chiedere alla commissione, deliberando a maggioranza assoluta dei suoi membri, di presentare adeguate proposte legislative su ogni questione per la quale ritenga necessaria l'adozione di un atto dell'unione ai fini dell'attuazione dei trattati. Un reale potere di iniziativa legislativa del Parlamento è previsto in casi limitati: ad esempio quando si tratta di elaborare un progetto volto a stabilire le disposizioni necessarie per permettere le elezioni dei suoi membri a suffragio universale secondo la procedura uniforme in tutti gli stati membri. Su un piano più generale, il Parlamento, su richiesta di un gruppo politico o di almeno 40 deputati, può aprire una discussione straordinaria su un argomento di notevole rilevanza connesso alle politiche dell'unione europea, che si conclude senza l'approvazione di una risoluzione, oppure su una questione avente carattere di urgenza accompagnando tale richiesta da una proposta di risoluzione su cui si apre un dibattito che si conclude con una votazione. La Corte di giustizia ha riconosciuto la competenza generale del Parlamento a deliberare su ogni questione che interessi la comunità. I trattati istitutivi includevano sin dall'origine il Parlamento nel procedimento normativo comunitario, sia pur limitatamente ai casi espressamente previsti. Riservavano tuttavia ad esso un ruolo marginale, cioè solo consultivo e non deliberativo. Da ciò le rivendicazioni avanzate con insistenza dal Parlamento, che non ha mancato occasione per cercare di imporre un suo maggior peso politico all'interno del sistema istituzionale. tale processo è culminato con l'introduzione delle procedure di cooperazione e del parere conforme, nonché dalla nuova procedura di codecisione stabilita dal trattato di Maastricht: il Parlamento ha visto così attribuirsi poteri certamente più incisivi nel procedimento normativo comunitario ma non generali, nel senso che poteva esercitarli solamente nelle ipotesi espressamente previste. Il trattato di Lisbona provvede a sancire definitivamente in via generale il ruolo fondamentale e paritario del Parlamento nel procedimento normativo, stabilendo che esso esercita, congiuntamente al consiglio, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. (art 16 TUE) Permane tuttavia la anacronistica esclusione del Parlamento dalla fase dell'iniziativa legislativa. nel quadro della politica estera di sicurezza comune oltre il Parlamento continua a vedersi attribuito un ruolo solo marginale di semplice consultazione.  Funzione di controllo politico e consultive La funzione di controllo politico è strettamente legata all’elezione del presidente della commissione, la funzione di controllo politico significa anche la possibilità di organizzare delle audizioni parlamentari, controllo politico vuol dire anche poter interrogare la commissione in forma scritta o orale. Il controllo consultivo riguarda l’obbligo che hanno le istituzioni, al di là della procedura legislativa, di consultare il parlamento europeo in determinati casi come, ad esempio, prima di firmare un accordo internazionale. Il controllo parlamentare trova la sua legittimazione già nei trattati istitutivi, dove operava sostanzialmente nei confronti della sola commissione, ma la sua funzione di controllo si è progressivamente estesa al di là del dettato dei trattati. La commissione è tenuta a presentare annualmente al Parlamento una relazione generale sull'attività dell'unione che pubblica almeno un mese prima dell'apertura della sessione del Parlamento e che viene discussa in seduta pubblica, essa costituisce l'occasione per un esame critico retrospettivo della sua azione. presenta inoltre un rapporto annuale sull'applicazione del diritto dell'unione negli Stati membri. dibattiti parlamentari possono svolgersi sui rapporti specifici che la commissione è tenuta a presentare al Parlamento relativi determinate materie. il controllo del Parlamento si è poi esteso nella prassi anche al consiglio, che presenta, tramite il suo presidente di turno, il programma di lavoro ogni sei mesi all'inizio di ciascuna Presidenza e sul quale si apre un dibattito che si conclude con una votazione. altro efficace strumento politico di controllo sono le interrogazioni alla commissione: quelle con richiesta di risposta orale possono essere presentate da una commissione, da un gruppo politico o da almeno 40 deputati. ciascun deputato può rivolgere interrogazioni con richiesta di risposta scritta al presidente del consiglio europeo, al consiglio, alla commissione o all'alto rappresentante dell'unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, e anche alla banca centrale europea. le interrogazioni prioritarie devono ricevere una risposta entro tre settimane, le altre entro sei settimane. interrogazioni e risposte scritte sono pubblicate sul sito Internet del Parlamento europeo. La censura è uno strumento di controllo politico più radicale, presenta scarse possibilità di utilizzazione concreta per le gravi conseguenze che comporta, nella prassi la mozione di censura e stata presentata otto volte, ma mai formalmente approvata. Tuttavia, nel caso della commissione Santer, la sua sicura approvazione è stata preceduta dalle dimissioni presentate dal collegio dei commissari. Sulla mozione di censura il Parlamento si pronuncia a scrutinio pubblico ma non prima che siano trascorsi tre giorni dal suo deposito, in modo da consentire un periodo di riflessione. se approvata, con la maggioranza dei 2/3 dei voti espressi e a maggioranza dei membri che compongono il Parlamento, provoca la dimissione collettiva di tutti i membri della commissione. anche l'alto rappresentante dell'unione per gli affari esteri si dimette alle funzioni che esercita in seno alla commissione, potendo però continuare a svolgere le sue funzioni di Presidenza del consiglio degli affari esteri. Per quanto riguarda le competenze in materia internazionale, il Trattato di Roma attribuiva alla Comunità, nei settori di competenza, il potere di concludere accordi internazionali secondo una procedura che vedeva coinvolto in una certa misura anche il Parlamento e che nella prassi ha subito di versi aggiustamenti. La consultazione del Parlamento avveniva di solito dopo la firma del progetto di accordo e prima soltanto della conclusione definitiva. Tuttavia, il Parlamento di è sforzato progressivamente di accrescere la sua influenza nel procedimento decisionale in materia internazionale. Il trattato di Lisbona prevede ora la previa approvazione del Parlamento per gli accordi di associazione e di adesione, mentre in altri casi è prevista in via generale la consultazione obbligatoria del Parlamento prima della conclusione degli accordi internazionali, ad eccezione degli accordi commerciali e di quelli riguardanti la politica estera e di sicurezza comune. Chi ha diritto di voto? I cittadini europei sulla base della residenza per libera scelta, gli stati membri non devono ostacolare quei cittadini residenti all’estero che voteranno per una circoscrizione diversa. In passato ci fu la proposta per estendere il diritto di voto per i cittadini non europei che hanno vissuto almeno cinque anni in uno stato membro  mai approvata. I cittadini hanno diritto di voto attivo e passivo per il parlamento europeo e per le elezioni locali (municipali ma non regionali). Per il parlamento europeo ci sono circoscrizioni nazionali, ad esempio per l’Italia Nord-Est, Nord- Ovest, Centro, Sud, Isole. Gli italiani residenti all’esterno in Europa devono informare se desiderano votare in Italia o se vogliono votare nella circoscrizione nazionale del paese in cui si trovano. Vi è da notare che ci sono dei parlamentari non eletti nel paese d’origine, ad esempio Monica Frassone, italiana eletta in Belgio. Da un lato in parlamento europeo siedono i rappresentanti dei cittadini europei, ma nel calcolo dei seggi si prendono in considerazione tutti i residenti. IL CONSIGLIO EUROPEO (Art 15 TUE) Composto dai capi di stato o di governo dei paesi membri, dal suo presidente (che non può essere capo di stato o di governo) e dal presidente della commissione. L’alto rappresentante partecipa ai lavori. 2. Il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato o di governo degli Stati membri, dal suo presidente e dal presidente della Commissione. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza partecipa ai lavori. Dà gli impulsi necessari allo sviluppo dell’UE, non esercita funzioni legislative, a differenza del consiglio. Non può adottare atti legislativi attraverso la procedura legislativa. Si riunisce almeno due volte a semestre. Se necessario, ci sono le riunioni straordinarie, recentemente avvenute per la guerra in Ucraina. Metodo di lavoro: consenso  dunque unanime (art 15 TUE comma 4) ( comma 5): Ci sono dei casi in cui non ci si pronuncia per consenso: il consiglio europeo elegge il presidente a maggioranza qualificata per un mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una sola volta. In caso di impedimento o colpa grave, il consiglio europeo può porre fine al suo mandato con la maggioranza qualificata. Se invece si dimette volontariamente allora egli garantisce la normale amministrazione e svolgimento delle funzioni finché non salirà il nuovo presidente, diverso invece se il presidente viene “sfiduciato”. Il presidente del consiglio europeo non può essere allo stesso tempo il presidente di commissione: gli interessi perseguiti sono diversi, il primo dà gli impulsi generali dall’UE, la commissione ha un compito per lo più esecutivo. Il presidente del consiglio europeo non può esercitare un mandato nazionale. L'origine del consiglio europeo si deve all'iniziativa politica di alcuni governi che decisero di riunirsi al massimo livello, a titolo di conferenza intergovernativa, al di fuori dunque degli schemi istituzionali comunitari, per affrontare i nodi principali dell'integrazione comunitaria e dare l'impulso necessario al suo sviluppo. il trattato sull'unione europea, nella sua prima versione approvata a Maastricht, contemplava espressamente il consiglio europeo, pur non figurando esso tra le istituzioni, riconoscendogli il compito di dare l'impulso necessario allo sviluppo dell'unione e ridefinire gli orientamenti politici generali, prevedeva inoltre che esso presentasse al Parlamento una relazione dopo ciascuna delle sue sedute nonché una relazione scritta annuale sui progressi compiuti dall'unione. Una svolta decisiva circa la configurazione del ruolo e la determinazione della natura del consiglio europeo sia indubbiamente col trattato di Lisbona: pur mantenendo alcuni caratteri specifici, la sua natura di vera e propria istituzione non può più essere messa in dubbio, figurando infatti Questo organo ha assunto nel tempo un posto di primo piano nel processo decisionale, svolgendo una funzione di mediazione tra le posizioni dei governi e rappresentando una sede stabile di dialogo e di confronto. Esso inoltre dirige e controlla i lavori dei numerosi gruppi di lavoro, formati di esperti dei governi nazionali, che operano presso il consiglio. Il COREPER è presieduto dal rappresentante permanente dello stato che esercita la presidenza del Consiglio. La proposta della commissione viene trasmessa dal consiglio al COREPER per il suo esame. Il presidente di questo, di solito, ne affida l’istruzione e lo studio a un comitato o ad un gruppo di lavoro competente. Il COREPER poi passa alla sua discussione e se si raggiunge l’unanimità dei consensi, lo si iscrive al punto A del Consiglio, il quale approva la decisione senza passare alla discussione. In sostanza il COREPER è divenuto l’interlocutore principale e diretto della commissione. LEZIONE 3 06/03 GLI ATTI LEGISLATIVI Atto legislativo= è stato adottato con una procedura legislativa Esistono due tipi di procedura legislativa: quella ordinaria e quella speciale, la prima vede la pari partecipazione di parlamento e consiglio, mentre la speciale la pari partecipazione e dell’adozione dell’atto da parte di una con il parere dell’altra. Non vi è possibilità di emendamento: in alcuni casi c’è la consultazione e in altri no. Secondo il trattato esiste la differenza tra direttive, regolamenti e decisioni che sono atti vincolanti (producono obbligo in capo ai destinatari dell’atto), mentre raccomandazioni e pareri sono atti non vincolanti (non creano obblighi) I regolamenti e le direttive sono gli atti che maggiormente vengono usati dalle istituzioni per esercitare le proprie competenze e vi sono due tipi di competenze: - A monte dell’unione di disciplinare a un determinato atto - Competenza delle singole istituzioni a adottare l’atto: nel caso in cui un atto sia adottato senza una competenza, l’atto è annullabile. All’interno della direttiva 2011/36/UE del parlamento europeo e del consiglio Dalla pubblicazione dell’atto in gazzetta ufficiale decorrono gli effetti e la sua entrata in vigore, senza di essa manca il requisito della pubblicità e quindi il fatto che l’atto sia nuovo. La direttiva 2011/36/UE del parlamento europeo e del consiglio, viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE. A destra vi è la serie (L, numero e pagina), a sinistra la data. Vediamo che la proposta viene della commissione europea e vengono coinvolte altre istituzioni. Fondamentale la pubblicazione dell’atto perché da questa decorre la sua entrata in vigore: senza la pubblicazione in gazzetta ufficiale, manca il requisito della pubblicità (che l’atto sia noto), quindi qualunque misura adottata sulla base di un atto non pubblicato in GU è destinata a non avere effetti. È una direttiva legislativa perché è del parlamento europeo e del consiglio e sostituisce una decisione quadro [atto proprio del terzo pilastro quando ancora l’architettura istituzionale dell’unione era in 3 pilastri (prima del trattato di Lisbona del 2009, quando questi vengono meno, e si usano il TUE e TFUE): politica estera, affario interni e giustizia, comunitario. A questo punto tutti i pilastri rientrano nei trattati e gli atti sono armonizzati, sempre gli stessi]. Normalmente l’atto viene adottato su proposta della Commissione Europea ma c’è l’ambito della sicurezza e politica estera in cui la decisione può essere congiunta con HR e stati membri. La proposta è una competenza della Commissione Europea e vengono coinvolti il comitato economico e sociale europeo e comitato delle regioni: c’è scritto previa consultazione, quindi si è obbligati a consultare, ma il parere del Comitato economico e sociale europeo non è obbligatorio (anche se potrebbe, potenzialmente, viziare l’atto). Quando vi è una consultazione o pareri non vincolanti (anche nel caso di vincolanti), si attende il parere per un termine ragionevole: nella prassi si segue un determinato tempo o iter, per evitare che un’istituzione blocchi gli altri. L’atto è stato trasmesso ai parlamenti nazionali: nel momento in cui la commissione ha trasmette l’atto al parlamento e al consiglio, questo sarà già stato trasmesso ai parlamenti nazionali che hanno otto settimane per eccepire sul rispetto del principio di sussidiarietà. Principio di sussidiarietà (uno dei principi di attribuzione della competenza dell’UE, sono sussidiarietà e proporzionalità), la ratio è che i parlamenti nazionali, qualora valutassero che la proposta di atto non rispetta il principio di sussidiarietà, possono trasmettere questa posizione contraria alla commissione, un numero minimo di nove stati potrebbe portare all’interno della commissione le modifiche richieste. Il principio di sussidiarietà è un principio regolatore ma riguarda i casi in cui la competenza a disciplinare un determinato ambito è concorrente tra UE e stati membri: se ha un valore aggiunto, valgono le competenze dell’UE, sennò la competenza spetta agli stati membri. È una materia di competenza concorrente (una delle tre competenze): a disciplinare sono competenti tanto UE che SM, ma qualora l’UE abbia iniziato ad esercitare la competenza, fino a che questa non sarà esaurita, gli SM dovranno astenersi da ogni misura. Quindi una volta che l’UE ha disciplinato, gli SM si astengono. Qualora non disciplinasse più, gli SM amministrano ma si devono astenere dal mettere in discussione il raggiungimento di obiettivi disciplinati da atti già emessi o gli obiettivi di un trattato. Gli SM si devono quindi astenere da porre in essere atti al fine di disciplinare un determinato ambito e possono adottare disposizioni solo se richieste da atti dell’unione. TRE TIPI DI COMPETENZE 1) Competenza esclusiva dell’Unione: ad esempio conservazione risorse biologiche del mare, mercato interno, una volta anche l’agricoltura ora non più. 2) Competenza concorrente: se l’unione ha iniziato a disciplinare, gli stati si devono astenere e anche se questa non ha iniziato gli stati non possono disciplinare azioni che mettono in discussione obiettivi dei trattati. 3) Competenze di sostegno: le politiche in cui l’unione non può armonizzare le legislazioni, ma può sostenere lo sviluppo per gli stati membri. L’unione può incoraggiare gli stati ad intraprendere queste scelte e può sostenerli. PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO DERIVATO: - Principi regolatori di attribuzione delle competenze I Trattati istitutivi non contenevano alcun criterio generale per regolare l’esercizio delle competenze della Comunità o per definire l’ampiezza e l’intensità dell’azione che essa poteva esercitare. Il Trattato di Maastricht ha introdotto alcuni criteri destinati a regolamentare l’esercizio delle competenze ai vari livelli, poi rafforzati dal Trattato di Lisbona. I due principi regolatori di attribuzione competenze sono: sussidiarietà e proporzionalità - Sussidiarietà: nell’atto unico europeo tale principio ha trovato esplicito riconoscimento solo nell’ambito della politica ambientale  “la Comunità agisce … nella misura in cui gli obiettivi … possano essere meglio realizzati a livello comunitario piuttosto che a livello dei singoli Stati membri”.  in questo caso il principio tende a giustificare l’intervento comunitario, senza fornire criteri più precisi al fine di valutare quando l’azione comunitaria risulti necessaria effettivamente. Già il Parlamento Europeo nella risoluzione sul principio di sussidiarietà del 12 luglio 1990, sottolinea l’importanza di tale principio come “guida politica” per definire l’ambito di esercizio delle competenze comunitarie nei settori oggetto di competenze concorrenti. Il principio ha trovato formale consacrazione del TUE ed è ora ripreso nel Trattato di Lisbona, ma con chiaro significato restrittivo: è configurato più come limite all’ampliamento delle competenze dell’Unione che come principio generale sulla cui base legittimarne l’espansione.  art 5 TUE paragrafo 3: in virtù di tale principio, nei settori che non sono di sua esclusiva competenza, l’Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere conseguiti dagli SM (né a livello regionale, locale o centrale) in maniera sufficiente.  occorre dunque dimostrare non solo che l’azione dell’UE realizza meglio le finalità perseguite, ma anche che gli SM non siano in grado di farlo al loro livello. Ne consegue che gli SM mantengono la competenza primaria nelle materie di competenza concorrente, rispetto all’azione dell’Unione. In virtù di tale principio, dunque, le competenze dell’Unione possono essere sviluppate solo in ragione di esigenze obiettive, alla luce dei criteri di necessità, di maggiore efficacia e di proporzionalità dei mezzi d’azione. Il principio di sussidiarietà rappresenta il criterio fondamentale chiamato a regolare la ripartizione dell’esercizio delle competenze tra Unione e SM nei settori di competenza concorrente. Tale principio non attribuisce nuove competenze ma innesta una procedura di controllo sullo sviluppo delle competenze dell’Unione. Se intesa correttamente la sussidiarietà opera come criterio di smistamento dell’esercizio di determinate competenze. D’altra parte, non si può parlare di violazione del principio di sussidiarietà quando l’Unione interviene in materie oggetto di competenza concorrente mediante atti che non risultano lesivi o invasivi delle competenze statali  ad esempio attraverso raccomandazioni agli SM o comunicazioni. Trattandosi infatti di competenze condivise, non può ritenersi precluso all’Unione di occuparsene quando ritenga necessario fornire agli SM certi indirizzi e far sentire le proprie esigenze. Il rispetto del principio concerne per lo più le azioni, gli interventi normativi capaci di vincolare la condotta degli SM. Nel rispetto di tale principio, nella fase di produzione legislativa il trattato di Lisbona dispone che i parlamenti nazionali degli SM sono chiamati a vigilare sul rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle istituzioni secondo la procedura prevista dal Protocollo, che prevede il diretto coinvolgimento dei parlamenti nazionali. Ogni progetto di atto legislativo debba essere trasmesso anche ai parlamenti nazionali degli SM. La proposta della commissione deve essere motivata con riguardo al principio di sussidiarietà oltre che a quello di proporzionalità e accompagnata da una scheda contenente elementi circostanziati che consentano di valutare il rispetto di tali principi. Irregolare: nel diritto anglosassone la detention è un provvedimento del corpo di polizia; in quello continentale europeo la detenzione la stabilisce il giudice, quindi si chiama trattenimento. Vi sono i casi in cui le versioni linguistiche differiscono a causa di falsi amici, ad esempio, e tutto questo accade perché non esiste una versione linguistica prevalente. Il rischio di errore è poi aumentato all’aumentare delle lingue ufficiali: il sistema di lavoro prevede che vi siano delle lingue pivot di traduzione (es. da inglese a italiano e poi da italiano a sloveno ® gli errori si trasmettono). Quindi la corte ha il compito di garantire le riforme al fine di evitare gli errori. LEZIONE 4 08/03 Come si adotta un atto nell’UE? Ci sono diverse procedure decisionali all’interno dei trattati. Nella gerarchia delle fonti i trattati sono la fonte primaria, quella che decide come si svolge l’attività dell’unione. All’interno dei trattati ci sono varie procedure normative o decisionali per l’adozione di specifici atti di diritto derivato in determinate materie. Se volessimo dividerle possiamo vedere dove sono collocate, ad esempio la PESC è contenuta nel TUE, se guardiamo invece a un argomento come la migrazione o la circolazione, andiamo a cercare nel TFUE. Altre differenze sono quelle per oggetto (stipulare un accordo internazionale, cooperazione rafforzata. Le istituzioni sono il punto di equilibrio, istituzioni che ruotano attorno alle procedure decisionali sono il consiglio, il parlamento e la commissione, che rappresentano interessi diversi, il consiglio rappresenta la parte più governativa, sono rappresentanti di rango ministeriale, il parlamento rappresenta i cittadini, la commissione rappresenta l’interesse europeo. All’interno sempre in generale ci sono vari principi e idee che si applicano dappertutto nelle procedure decisionali: - Inderogabilità delle misure previste a causa della rigidità dei trattati: la procedura indicata è inderogabile, non è prevista eccezione o deroga, si devono seguire così come sono scritte. L’unica opzione in cui una procedura potrebbe essere cambiata è attraverso una revisione dei trattati, che prevede una procedura aggravata - Rispetto dell’equilibrio istituzionale: se è prevista la presenza di tot istituzioni, di un’istituzione rispetto a un'altra ecc. la loro presenza è dovuta a garantire che la loro funzione e obiettivo venga garantito per tutta la procedura. - Ci deve essere per forza base giuridica: articolo che legittima la competenza di legiferare dell’unione, oltre quindi a dirci che l’unione ha diritto a emanare un atto in quella materia, ci dice anche la procedura che serve per emanare quel determinato atto. Nella pratica, come facciamo a capire e scegliere quale procedura applicare in una determinata materia? È una scelta libera e discrezionale quale base giuridica applicare? No. La scelta della base giuridica è una questione di rilevanza costituzionale, è quell’elemento che ci permette di confermare la presenza della competenza dell’unione in quella materia e il procedimento dell’adozione dell’atto come corretto. Criteri “oggettivi” per scegliere la base giuridica: - Criterio relazionale: noi dobbiamo guardare a qual è lo scopo e il contenuto dell’atto che vogliamo adottare rispetto alla base giuridica che è stata ipotizzata essere corretta. Scopo e contenuto dell’atto rispetto alla base giuridica scelta + prevalenza della norma speciale su quella generale. - Criterio della sufficienza e idoneità della base giuridica: la base scelta è idonea e ricalca l’obiettivo dell’atto, è sufficiente allo scopo - Criterio delle basi giuridiche plurime o alternative che prevedono procedure differenti: nel caso in cui ci troviamo davanti due basi giuridiche diverse, per cui i primi due criteri non ci aiutano, il problema che si pone è che una base giuridica prevede una procedura legislativa e l’altra ne prevede un’altra. La corte di giustizia ha deciso che si predilige la base giuridica che prevede un maggiore coinvolgimento del parlamento.  tra ordinaria e speciale si predilige l’ordinaria.  se invece ho consultazione speciale vs approvazione, si predilige la seconda, perché nella consultazione il parlamento viene solo consultato e non importa che esso approvi o meno l’atto, mentre nell’approvazione l’atto dovrà essere modificato dal consiglio sulla base delle considerazioni del parlamento. L’obiettivo è quello di adottare un atto legislativo da parte del consiglio e del parlamento europeo  deve basarsi su una proposta legislativa della commissione europea. È espressione di un modello di bicameralismo perfetto: l’adozione dell’atto richiede il consenso di entrambe le camere, in questo caso di entrambi parlamento e consiglio. La cosa particolare è che non è sempre stato così, inizialmente il parlamento europeo non aveva la funzione legislativa, anzi si prevedeva che in estremi casi avesse un parere semivincolante, nella maggior parte dei casi veniva solo consultato, solo col trattato di Maastricht si è modificata la procedura di codecisione (legislativa ordinaria). A seconda della materia in cui si adotta un atto potrebbe essere necessario il coinvolgimento di altre istituzioni come la BCE, il comitato economico e sociale, il comitato delle regioni… Come funziona la proposta della Commissione? Art 17 TUE: un atto legislativo dell’UE può essere adottato solo su proposta della CE, salvo che i trattati non dispongano diversamente. Gli altri atti (non legislativi) sono adottati su proposta della commissione se i trattati lo prevedono. La commissione rappresenta l’unione nel suo insieme, non rappresenta i singoli stati membri, incorpora l’idea europea, i commissari sono indipendenti rispetto ai governi. Perché l’art 17 ci dice “salvo che i trattati non dispongano diversamente”? il potere d’iniziativa della commissione non è dunque esclusivo né discrezionale  ci sono una serie di altri soggetti che incidono nella proposta legislativa, un primo soggetto è il consiglio europeo. Prima del trattato di Lisbona il consiglio non aveva la stessa valenza di oggi, era previsto che alle riunioni del CE partecipasse il presidente della commissione e quindi era implicito che questi capisse da subito quali erano gli obiettivi del CE. La commissione adesso ha l’obbligo vero e proprio di prendere in considerazione il CE. Altri soggetti sono Parlamento e consiglio  potere dell’iniziativa “di iniziativa”: è possibile per i due emanare degli atti in cui si fa presente alla commissione, con maggioranze diverse, che a seguito di riunioni plenarie, è emersa la necessità di adottare determinate norme o direttive. La commissione è sollecitata, ma non ha l’obbligo di proposta. Un’altra proposta è ECI, iniziativa europea dei cittadini: la facoltà di almeno un milione di cittadini degli stati membri dell’unione di proporre alla commissione di presentare una proposta legislativa, è anche un modo di far sentire i cittadini più coinvolti all’interno della procedura legislativa dell’unione. Altra proposta può venire direttamente dagli stati membri, solo in determinate materie che sono: - Cooperazione in materia penale - Cooperazione di polizia - Cooperazione amministrativa La macro-eccezione è la PESC, politica estera e di sicurezza comune, dove l’iniziativa è dell’Alto rappresentante. Il potere di fare la proposta non si esaurisce nel solo presentare la proposta legislativa. È un potere incisivo, finché il consiglio non ha deliberato, la commissione può sempre modificare la proposta in ogni fase delle procedure che portano all’adozione dell’atto. Questo avviene di solito per evitare la non adozione dell’atto o gli eccessivi emendamenti. L’altro potere importante è che la commissione può ritirare la proposta: questo potere non è scritto in un articolo, ma è riconosciuto implicitamente dalla corte di giustizia leggendo l’art 17 TUE par 2. È possibile un ritiro della proposta anche quando vi sia stato un accordo informale tra il consiglio e il parlamento. Chiaramente non è un potere arbitrario, il limite è dato dall’obbligo in capo alla commissione di motivare perché sta ritirando la proposta. Nel caso in cui non ci sia stata una motivazione della commissione si può procedere all’annullamento dell’atto, ovvero annullamento della richiesta di ritiro della commissione, si può censurare il comportamento della commissione in quel caso specifico. LA PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA La procedura di codecisione diviene con il trattato di Lisbona la procedura legislativa ordinaria, essere disciplinata dall'articolo 294 TFUE, e consiste nell'adozione congiunta di un atto normativo dell'unione da parte del Parlamento europeo e del consiglio. I PROCEDIMENTI: Essa inizia, come di consueto, con la presentazione della proposta della commissione tanto al Parlamento europeo quanto al consiglio al fine di consentirne un esame parallelo, la prima lettura. La prima istituzione a leggere la proposta della commissione è il Parlamento, il quale è chiamato ad adottare la sua posizione e a trasmetterla al consiglio. Il parlamento può o approvare la proposta senza emendarla, o adotta delle modifiche alla proposta. Che la approvi in un modo o nell’altro si invia la posizione del parlamento al consiglio, che fa la sua prima lettura a sua volta. Questi o approva la posizione del Parlamento, e allora l'atto è definitivamente adottato, o non l'approva e adotta la sua posizione che trasmette al Parlamento per la seconda lettura. In quest’ultimo caso il Consiglio fa a sua volta degli emendamenti che devono essere mandati al Parlamento. PRIMA LETTURA: La commissione manda la proposta  il parlamento legge l’atto per primo e dice cosa ne pensa  il consiglio risponde Nella procedura legislativa ordinaria sono possibili massimo tre letture. Se il consiglio approva l'atto, che sia esso privo di emendamenti del Parlamento o con gli emendamenti, si dice che esso è stato approvato in prima lettura. SECONDA LETTURA: Entro tre mesi dalla comunicazione della posizione del consiglio al Parlamento, esso può: - approvare la posizione del consiglio - respingere tale posizione a maggioranza dei suoi membri, l'atto non viene adottato e il Parlamento ha il potere di bloccare definitivamente l'adozione dell'atto - È possibile che il parlamento adotti degli emendamenti alla posizione del consiglio In quest'ultimo caso, se entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione il consiglio, in seconda lettura, approva a maggioranza qualificata tutti gli emendamenti del Parlamento, l'atto è adottato. se invece non li approva, il presidente del consiglio, d'intesa con il presidente del Parlamento, convoca entro sei settimane il comitato di conciliazione. Dunque, le direttive, a differenza dei regolamenti, non sono direttamente applicabili negli ordinamenti interni, in quanto richiedono un intervento di attuazione da parte del legislatore nazionale, ne hanno a portata generale, avendo come destinatari formali solo Stati membri. le direttive sono la fonte normativa di diritto derivato che si è rivelata come la più complessa e problematica. in effetti nel modello prefigurato dal trattato, le direttive si presentano come uno strumento di legislazione indiretta, o a due stadi, mediante il quale non si vogliono porre in essere regole uniformi in sostituzione di quelle del diritto interno, con le direttive si preferisce piuttosto attivare una collaborazione tra il livello normativo dell'unione e quello nazionale. Rivolgendosi solo agli Stati membri, le direttive non sono dotate di diretta applicabilità; dunque, solo a seguito dell'adozione di atti interni di attuazione possono derivare dalla direttiva obblighi e diritti per i soggetti degli ordinamenti nazionali, salvo casi particolari. Abbiamo detto precedentemente che la discrezione degli Stati membri non è piena né completamente effettiva, infatti dalla direttiva, una volta entrata in vigore, possono derivare degli obblighi precisi di comportamento. Inoltre, gli Stati membri devono comunque rispettare le prescrizioni e i principi derivanti dai trattati, in particolare il dovere di leale cooperazione (art 4 par 3 TUE) e devono scegliere nell'ambito discrezionale da loro attribuito all'articolo 189, le forme e i mezzi più idonei per il conseguimento migliore e totale del risultato prescritto, e garantire piena efficacia alle direttive, conformemente allo scopo che esse perseguono. Gli Stati membri hanno il dovere di astenersi dall'adottare, nel periodo intercorrente tra le entrate in vigore della direttiva nei loro confronti e il termine assegnato per il suo recepimento, qualsiasi misura che possa compromettere il conseguimento del risultato prescritto, pena un ricorso per infrazione. Lo stato ha l’obbligo di comunicare alla commissione lo strumento del testo con cui recepiscono quanto stabilito dalla direttiva. La mancata comunicazione alla commissione è sufficiente a condannare lo stato al pagamento di una somma di natura economica. La non comunicazione si presuppone che sia come la non attuazione (norma recente che arriva col trattato di Lisbona, l’unico caso che portava prima a un pagamento monetario era se l’inadempimento fosse stato consistente e perpetuato, questo metteva in discussione la normale attuazione del diritto dell’unione). L’obbligo in capo allo stato membro implica un riconoscimento di diritto dei cittadini.  se da un lato c’è il rapporto stato-istituzione, una seconda domanda sarebbe “cosa succede nel rapporto tra stato e cittadino?”. Se lo stato non dà attuazione alla direttiva vuol dire che non riconosce il diritto dei cittadini (ad esempio la vittima di tratta e il supporto psicologico, che non può essergli negato). La corte di giustizia ha deciso che il giudice (il primo giudice dell’unione europea) dovrà votare se è riconoscibile il così detto effetto diretto della direttiva. La corte riconosce l’effetto diretto della direttiva quando la norma è chiara (nel contenuto), precisa (nell’interpretazione) incondizionata (il diritto previsto dalla norma non richiede disposizione di attuazione da parte dello stato affinché venga riconosciuto quel diritto  per il riconoscimento del diretto contenuto nella direttiva, il giudice può riconoscerlo in quel momento perché il diritto non ha bisogno di altre disposizioni possono riconoscersi effetti diretti alle direttive al verificarsi delle seguenti condizioni: - pongano obblighi con un contenuto precettivo sufficientemente chiaro e preciso, tale da non lasciare margine di discrezionalità agli Stati; - abbiano carattere incondizionato, tale cioè da non richiedere l'adozione di ulteriori atti di diritto interno - creino diritti a favore dei singoli chiaramente individuabili nel loro contenuto Gli amministratori avranno dunque il diritto di farle valere dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato che non abbia emanato nel termine le misure di attuazione prescritte o l'abbia recepita in modo inadeguato (  effetti diretti verticali). Specularmente lo Stato membro non potrà imporre alle persone obblighi previsti dalla direttiva non recepita, o non recepita correttamente (  divieto di effetti diretti verticali inversi). ESEMPIO: la direttiva 2011/36 sulla protezione della vittima prevede che si riconosca l’assistenza psicologica e l’assistenza legale alla persona che si ipotizza sia vittima di tratta, norma chiara e precisa, è incondizionata? Non esiste una disposizione interna allo stato che garantisca assistenza perché la direttiva non è stata ancora attuata, se la persona chiede di essere assistita psicologicamente, la persona si rivolge al giudice, egli non può dire che ciò non è possibile per via della mancata attuazione, ma il giudice legge la direttiva e riconosce il diritto a quella persona, allora la persona viene intimata ai servizi sociali di avere un supporto psicologico.) Esempio di norma condizionata  norma Francovich  riguarda il risarcimento del danno per violazione del diritto dell’unione. Viene adottata una direttiva che impone agli stati membri l’istituzione di un fondo di cui possano beneficiare i lavoratori che perdono il lavoro a causa del fallimento del datore di lavoro.  l’Italia non dà attuazione, due donne, Francovich e Bonifaci, in Veneto perdono il lavoro per questo motivo, loro si rivolgono all’INPS per accedere al fondo, ma il fondo non è stato istituito, si va dal giudice, che si appella alla corte di giustizia: la norma è chiara e precisa ma non è incondizionata. Perché? Perché il diritto è quello di accedere a un fondo economico che però io giudice non posso istituire, dunque se la norma non gode di effetto diretto come posso tutelare il cittadino rispetto all’inadempimento statale rispetto agli obblighi che derivano dalla direttiva? La corte di giustizia afferma che in questo caso (inadempimento da parte dello stato e norma condizionata) dovrà essere riconosciuto al cittadino interessato un risarcimento economico del danno per violazione del cittadino dell’unione.  la priorità per il giudice è il riconoscimento del diritto del cittadino, e il risarcimento lo si ottiene solo in ultima spiaggia quando il diritto del cittadino non è in alcun modo garantito.  Effetto diretto verticale tra cittadino e stato. Non può essere riconosciuto invece l’effetto diretto orizzontale. (ovvero rapporto tra cittadini) In ogni caso qualora la direttiva non abbia avuto attuazione, ma anche nell’ipotesi in cui non sia ancora scaduto il tempo della direttiva, se di fronte al giudice c’è una causa che rientra nel caso della direttiva, esso dovrà interpretare la causa alla luce della direttiva, la sua decisione non può andare contro la decisione della direttiva. Effetti verticali e orizzontali Le direttive possono produrre effetti diretti solo verticali, ossia le disposizioni di una direttiva non attuata, o attuata in maniera non corretta, possono essere fatte valere dai privati solo nei confronti dello Stato inadempiente. lo scopo è quello di evitare che lo Stato membro possa avvalersi della propria inadempienza per negare ai privati i diritti loro derivanti dalla direttiva non attuata. l'effetto diretto verticale comporta che il privato ha diritto di chiedere al giudice e all'amministrazione sia di tutelare direttamente i diritti conferiti da una direttiva, sia di non applicare una normativa interna incompatibile con una direttiva. L'effetto diretto verticale comporta che il privato ha il diritto di chiedere al giudice e all'amministrazione sia di tutelare direttamente i diritti conferiti da una direttiva, sia di non applicare una normativa interna incompatibile con una direttiva. Devono essere esclusi gli effetti verticali inversi, ovvero non è consentito che la direttiva non o male recepita nell'ordinamento interno possa essere utilizzata da un'autorità pubblica per imporre a un singolo un determinato comportamento. In definitiva risulta evidente la natura o l'intento sanzionatorio nei confronti dello Stato inadempiente di simile impostazione. essa esclude gli effetti orizzontali, ossia la possibilità per il singolo di far valere le disposizioni della direttiva anche nei confronti di altri soggetti privati. Secondo quanto affermato nella sentenza Marshall, tale conclusione deriva dalla considerazione che la direttiva vincola solo lo stato cui è diretta e dunque non può di per sé imporre obblighi a carico dei singoli in assenza di misure di attuazione, dato che certamente non potrebbe loro imputarsi la violazione dell'obbligo di conformarsi alla direttiva e dato che essi non sono tenuti ad essere a conoscenza di una norma dell'unione che subordina la sua efficacia al proprio recepimento da parte di uno stato. I REGOLAMENTI I regolamenti costituiscono l'espressione più tipica dell'esercizio del potere normativo dell'unione, essi hanno le seguenti caratteristiche: - A portata generale (e astratta): non ci sono destinatari precisi ma porta ad obblighi che riguardano tutti i soggetti giuridici. Si tratta dunque di atti a portata generale con valore erga omnes, ossia non si rivolgono a destinatari ben precisi e individuabili a priori, ma a categorie di soggetti determinate in astratto e nel loro insieme. C’è comunque un controllo della Corte al riguardo, essa afferma che per determinare in concreto la natura di ciascun atto, la verifica non deve arrestarsi alla forma e alle modalità della sua adozione, ma deve attribuire rilevanza, in primo luogo, al contenuto e agli effetti giuridici da esso prodotti. La Corte ha dunque affermato che, per determinare in concreto la natura di ciascun atto, la verifica non debba q arrestarsi alla forma e alle modalità della sua adozione, bensì attribuire rilevanze in primo luogo al suo contenuto e agli effetti giuridici da esso prodotti. Di conseguenza ha ritenuto che il carattere regolamentare di un atto non viene meno solo perché “sia possibile determinare, con maggiore o minore precisione, il numero o anche l'identità destinatari in un determinato momento, purché la qualità di destinatario dipenda da una situazione obiettiva di diritto o di fatto, definita dall'atto, in relazione con la sua finalità”. - Obbligatorio in tuti i suoi elementi: il testo del regolamento crea degli obblighi in capo ai destinatari. Non è dunque consentita un’applicazione parziale, incompleta o selettiva del regolamento, né qualsiasi modifica che incida sul contenuto o la portata dell’atto. D’altra parte, il suo carattere vincolante non viene meno per il solo fatto che necessiti di ulteriori provvedimenti di attuazione o di specificazione per consentire la sua effettiva applicazione (art 291 TFUE  Gli Stati membri adottano tutte le misure di diritto interno necessarie per l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione.). - Direttamente applicabile in tutti gli stati membri: una volta entrato in vigore produce effetti negli stati membri senza la necessità che gli SM utilizzino delle disposizioni interne di attuazione, anzi gli SM devono infatti astenersi da ogni atto riconducibile all’ambito di disciplina del regolamento salvo che non sia il regolamento stesso a richiedere l’intervento dello stato  si metterebbe sennò a rischio l’uniforme applicazione e interpretazione del diritto UE. I regolamenti, dunque, si integrano nei sistemi giuridici statali e producono effetti immediati nei confronti di tutti i soggetti di diritto interno, senza interposizione nazionale, e d’altra parte gli SM non possono avanzare alcuna scusante, come le Non può neanche dirsi però che tali atti siano del tutto privi di effetti giuridici, almeno indiretti: basti pensare ai pareri motivati emanati dalla commissione nella procedura di infrazione, la cui inosservanza può comportare il deferimento nello stato alla Corte di giustizia. La Corte di giustizia ha anche affermato che i giudici nazionali sono tenuti a prendere in considerazione le raccomandazioni per la soluzione delle controversie loro sottoposte, quando contribuiscono a chiarire l'interpretazione di disposizioni interne o hanno per oggetto quello di completare atti dell'unione a carattere vincolante. È poi evidente che l'emanazione di una raccomandazione rivolta agli Stati comporta un'aspettativa che essi facciano il possibile per conformarvisi. NEL CASO DI DECISIONI INDIVIDUALI, RACCOMANDAZIONI E PARERI LA LINGUA A CUI SI FA FEDE È UNICA, ED È QUELLA DI CORRISPONDENZA!!!! LEZIONE 7 20/03 SEMINARIO: LA TRASPARENZA DELLE ISTITUZIONI  De Capitani Il tema del seminario è quello della trasparenza delle istituzioni, ancora oggi un tema fondamentale per lo sviluppo e la legittimità dell’UE, chiedere trasparenza in un’organizzazione pubblica in cui i membri sono diplomatici, politici è difficile. Il tema della trasparenza c’è dall’antica Roma. L’evoluzione della trasparenza va in parallelo con il crescere dell’importanza del cittadino nel corso della storia, almeno sulla carta. Logica del non subire abusi da parte del potere m adi poter controllare ciò. Nell’istituzione tedesca c’è da un lato l’obbligo della trasparenza del potere e dall’altro il diritto del cittadino di essere protetto dal potere.  nucleo della maturità della democrazia tedesca. Il processo di democratizzazione, che ha richiesto secoli e secoli, ha preso almeno una trentina di anni all’interno della comunità europea. Le misure prese a livello centrale erano misure comunicate agli interessati, la GUUE esisteva ma aveva un max di 20000 copie. Dopo l’emergere della trasparenza della commissione si sono avute le elezioni dirette del parlamento, che ha iniziato a pretendere il rispetto delle proprie prerogative. Anche se la consultazione non è vincolante è obbligatoria, e così la Corte riconobbe il diritto del Parlamento id essere riconsultato ogni volta che il Consiglio cambiava il testo sottoposto a consultazione  prefigurazione del lavoro legislativo  all’inizio del ’97 si inizia a parlare di un programma legislativo. La procedura diventa più trasparente. Si approva il trattato di Maastricht  con esso si istituisce il diritto di accesso ai documenti 1992: primo referendum sull’UE. Nel novembre ’92 si approva la prima dichiarazione sulla migliore legislazione  i cittadini dovevano avere accesso ai documenti a mano a mano che proseguivano i negoziati Trattato di Amsterdam (firmato nel 1997 ed entrato in vigore nel 1999): negoziato appena tre anni dopo l’entrata in vigore di Maastricht. I diritti fondamentali solo citati a Maastricht diventano qui uno dei temi fondamentali. Si parla per la prima volta una carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Passa l’idea dell’uguaglianza dei cittadini, non più dei consumatori, ci sono le prime basi giuridiche contro la lotta alle discriminazioni.  contro il razzismo e contro le discriminazioni sul luogo di lavoro. Le istituzioni dell’UE devono agire il più possibile vicino ai cittadini, si istituiscono i principi di sussidiarietà e proporzionalità e si dà la possibilità agli SM e ai soggetti giuridici di potersi pronunciare se l’UE prende troppo spazio. Direttiva sulla protezione dei dati, adottata con una base giuridica legata al fatto che siccome gli enti di telecomunicazione fanno parte dello stesso mercato e hanno obblighi diversi (es in Italia possono tenere i dati x 4 anni, in Francia x 3, in Polonia x 30), e si stabilisce che deve essere uguale e della durata di due anni  la direttiva viene adottata e gli SM sono contenti. Direttiva negoziata in trasparenza, questo permise alla Corte di giustizia di riesaminare la questione e le possibili derive che poteva avere il lavoro legislativo all’interno dell’UE. Art 255 trattato di Amsterdam: prevedeva che entro due anni si dovessero adottare delle norme che definissero i principi della trasparenza delle attività delle istituzioni del triangolo legislativo e gli eventuali limiti di essi. I Triloghi possono durare anche più di un anno, sono molto efficienti ma poco trasparenti, non si sa come si è raggiunto l’accordo, io da cittadino non posso esercitare il mio diritto di controllo. LEZIONE 8 22/03 I TRATTATI Il sistema delle fonti del diritto dell’UE è costituito dai Trattati istitutivi, dalla CDF, dagli accordi internazionali conclusi dall’Unione, dal diritto derivato emanato dalle istituzioni, da una fonte non scritta di diritto giurisprudenziale rappresentata dai principi generali dell’ordinamento dell’UE. Al vertice dell’ordinamento si pongono le norme dei Trattati su cui si fonda l’Unione: TUE e TFUE, e da dopo Lisbona, anche la CDF. Non esiste una gerarchia tra fonti di diritto primario, l’art 6 TUE fa riferimento al fatto che la carta dei diritti fondamentali ha pari rango rispetto al TUE e TFUE, la carta dei diritti inoltre è quindi esterna ai trattati. Le fonti di diritto primario vincolano unione e SM in modi diversi. Si potrebbe pensare che il TUE prevalga sul TFUE ma non è così, perché uno sembra più ridotto e l’altro più operativo, ma non esiste alcun tipo di subordinazione. Sono entrambi atti che disciplinano le competenze e le procedure di funzionamento, i principi e le regole di base sulle quali è modellata l’azione delle istituzioni di competenza. Essendo norme di diritto primario sono sovraordinate rispetto a quelle di diritto derivato. Ma le norme di diritto derivato sono tra loro di pari rango, l’unico apporto gerarchico sussiste quando vi è un rapporto di delega tra atto delegante e atto delegato, che non può adottare un atto che vada al di fuori dei confini della delega (uguale al rapporto tra parlamento e governo nazionale). I trattai sono il punto d’arrivo di un lungo processo evolutivo che ha portato a integrare e modificare i trattati istitutivi originari. I trattati sono accordi internazionali, i principi internazionali NON sono modificabili, ma i trattati in sé lo sono  art 48 TUE. Il primato dei trattati deriva dal fatto che essi sono appunto accordi internazionali e dunque la loro superiorità è dovuta al fatto che sono frutto del volere congiunto degli SM. Breve storia dell’UE in relazione ai trattati L’UE come Comunità economica europea (CEE) nasce nel 1957 con i trattati di Roma, negli anni successivi sono intervenuti molti trattati che hanno modificato quello di Roma (atto unico europeo, Maastricht, Amsterdam, Nizza, Lisbona), ad eccezione dei primi, che sono fondativi, gli altri sono trattati modificativi dell’atto che era allora in vigore. Alla CEE fu assegnato il compito di promuovere, mediante l’instaurazione di un mercato comune e il graduale ravvicinamento delle politiche economiche degli SM, uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell’insieme della Comunità. Trattato di Roma: ha come obiettivo immediato l’instaurazione di un mercato comune e il ravvicinamento delle politiche economiche degli SM come mezzo per ottenere un’espansione equilibrata e stabile. Atto unico europeo: ha introdotto rilevanti modifiche di carattere istituzionale, tra cui la formalizzazione del Consiglio Europeo e il rafforzamento del potere del Parlamento. Se si parla del TUE non si parla del trattato di Lisbona ma dell’insieme di due trattati che sono il risultato del trattato di Lisbona, esso inoltre modifica i trattati precedenti, elimina i pilastri e rinomina i trattati. Anche il trattato di Maastricht è modificativo  grazie a esso il trattato sulla CEE perde la connotazione economica e nasce il TUE. TUE/Maastricht: Fino a Maastricht non esiste l’UE, quindi il trattato di Maastricht è anche innovativo, grazie ad esso nasce l’architettura a tre pilastri dell’UE e il TUE  i tre pilastri sono: - Comunità europee: di cui mantiene l’acquis, si fonda su un ordinamento comunitario - la politica estera e di sicurezza comune (PESC): L'Unione aveva il compito di stabilire e attuare, con metodi intergovernativi, una politica estera e di sicurezza comune. Gli Stati membri erano tenuti a sostenere tale politica attivamente e senza riserve in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca. - la cooperazione in materia di giustizia e affari interni (GAI): L'Unione aveva il compito di elaborare un'azione comune in questi settori in base a metodi intergovernativi, al fine di realizzare l'obiettivo di fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Esempi  politica comune in materia di asilo, cooperazione giudiziaria in materia penale e civile, lotta al terrorismo e al traffico di droga, lotta all’immigrazione clandestina. Nasce anche la cittadinanza europea. In quel periodo l’UE viene rappresentata come un tempio a tre colonne. Cambiano i metodi e gli strumenti, nella parte comunitaria è il metodo comunitario, nel trattato sull’UE è il metodo intergovernativo, il primo va a maggioranza, il secondo all’unanimità. Particolarmente significativa è l'istituzione della cittadinanza dell'unione, non tanto per i suoi contenuti quanto per il valore ideale simbolico che essa contiene, comporta il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri e il diritto per ogni cittadino dell'unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino, di votare e di essere eletto alle elezioni comunali e a quelle per il Parlamento europeo alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato ospite. Una novità rilevante e l'instaurazione dell'unione economica e monetaria da realizzarsi con l'istituzione di organi specifici, tra cui la banca centrale europea. Amsterdam: Il trattato di Maastricht è stato poi ampliato il trattato di Amsterdam, discusso a partire dal 1997 ed entrato in vigore nel 1999. Tra le innovazioni volte a salvaguardare la fluidità del sistema decisionale nell'unione, assume rilevanza la possibilità per alcuni Stati membri di istituire una cooperazione rafforzata. Altro aspetto importante del trattato di Amsterdam e il principio di trasparenza, indicato tra i principi delle disposizioni comuni (articolo 1 TUE: le decisioni sono prese nel modo più trasparente possibile), e l'articolo 255 CEE, ora art 15 TFUE sancisce il diritto dei cittadini dell'unione di accedere ai documenti del Parlamento, del consiglio e della commissione secondo i principi e le condizioni definite dal consiglio. Comunitarizzazione del terzo pilastro GAI e parte delle materie che erano nel terzo passano al primo pilastro: visto, asilo e immigrazione passano nello spazio di sicurezza e libera circolazione. Nizza (firmato nel 2001 entrato in vigore nel 2003) entrerà in vigore solo previa approvazione degli SM conformemente alle rispettive norme costituzionali. 2) La seconda procedura di revisione del trattato semplificata prevede che qualora il CE decida di far passare le deliberazioni del consiglio dall’unanimità alla maggioranza qualificata secondo quanto previsto dal TFUE e dall’articolo del TUE, oppure qualora decisa di passare da legislativa speciale a legislativa ordinaria  in questi due casi l’iniziativa del CE che vuole modificare va trasmessa ai parlamenti nazionali che hanno sei mesi di tempo per eccepire, se anche un solo SM si oppone, la decisione non può essere adottata. Vale il principio del silenzio assenso e la contrarietà deve essere manifesta. Il consiglio europeo delibera all’unanimità previa approvazione del parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono. NON c’è la ratifica da parte dei parlamenti nazionali. L’art 49 e 50 disciplinano adesione e recesso dall’UE. LEZIONE 9 23/03 Tornando alla procedura legislativa, per quanto riguarda le basi giuridiche plurime, si può avere il dubbio su quale sia la base giuridica applicabile  ordinaria vs speciale  il criterio utilizzabile è quello che prevede il maggior coinvolgimento del parlamento  ordinaria Un secondo problema lo si può avere quando si hanno due basi giuridiche applicabili che presentano entrambe la procedura speciale, ma una prevede la consultazione e una l’approvazione, cosa si fa? Lo vediamo LA PROCEDURA LEGISLATIVA SPECIALE La regola generale è l’applicazione di quella ordinaria, sono residuali le speciali, inoltre i Trattati non le disciplina compiutamente, e soprattutto quando utilizzare quella di consultazione e quando quella di approvazione lo si ricava caso per caso guardando i trattati. L’altro nodo centrale per quanto riguarda le speciali riguarda le istituzioni  quella ordinaria è di codecisione, nel caso delle speciali non è totalmente un rapporto tra pari tra le istituzioni, il rapporto cambia. A seconda che una sia effettivamente titolare del potere legislativo e l’altra è di “supporto”, che può essere o consultata o ha il potere di apporre un veto. Art 289 TFUE Perché “speciale”? la specialità di questa procedura legislativa deriva dal fatto che si crea un disequilibrio tra i due rami del potere legislativo a favore di uno dei due, nella maggior parte dei casi è a favore del Consiglio, che esercita il vero potere decisionale, mentre il PE si limita ad esprimere un parere. Inoltre nella procedura speciale il Consiglio delibera all’unanimità. Questo è il così detto metodo intergovernativo. A) CONSULTAZIONE Proposta della Commissione  decisione del Consiglio previa consultazione del PE (o viceversa) Il Consiglio quindi prima di approvare l’atto dovrà consultare il PE, quindi il PE deve rilasciare un parere, parere che è obbligatorio ma non vincolante, cosa significa? Obbligatorio nel senso che affinché l’atto venga adottato vi è la necessità che il parlamento emetta questo parere, non vincolante perché ciò che interessa non è che il PE sia effettivamente d’accordo sull’atto che voglia adottare il consiglio, il parere del PE deve anche essere effettivo, cioè nel caso in cui al PE non sia dato un termine entro cui inviare un parere e il PE usi questa cosa come ostruzionismo, essendo inerte nel mandare il parere, allora solo e soltanto il quel caso il Consiglio può adottare in ogni caso quell’atto anche se il PE non ha dato il parere, questo perché il PE non ha rispettato il principio di leale cooperazione. Nella prassi succede che la Commissione invia la proposta, il Consiglio che si riunisce con i suoi rappresentanti, possono avere già un’idea sulle modifiche che voglio apportare alla proposta, allora formalizza la sua posizione e fa capire che tipo di atto adotterà e con quale contenuto, e lo fa pubblicando gli orientamenti del Consiglio  gli orientamenti di per sé non possono essere di per sé identici alla posizione che poi il consiglio adotterà una volta che ha sentito il PE, lo step del Parlamento deve rimanere importante. Tutte le volte il cui l’atto del Consiglio viene adottato senza consultazione del PE, l’atto finale del consiglio è censurabile e portabile davanti alla corte di giustizia attraverso un ricorso per annullamento, contestando un vizio delle forme sostanziali, che è lo stesso che si trova anche in relazione alla mancanza della base giuridica o di un’eventuale mancanza delle motivazioni nell’atto. Nel caso in cui il Consiglio aspetta il parere del parlamento ed esso si esprime con una prima posizione, il Consiglio può decidere di cambiare idea  nel caso in cui il Consiglio adotti un atto che è completamente diverso nel suo scopo rispetto a quello su cui si era espresso il PE nel suo parere, vige l’obbligo di riconsultare il PE, e se ciò non avviene, anche questo è un vizio delle forme sostanziali e l’atto è annullabile. Tutti i rapporti tra le istituzioni devono essere valutati in base all’obbligo di leale cooperazione, nel momento in cui si dovesse censurare un comportamento scorretto sarebbe censurato anche la violazione del principio di leale collaborazione e anche del principio dell’estoppel  di derivazione anglosassone, sono i paesi di common law dove la giurisprudenza sono funti del diritto, per noi è simile al principio di certezza del diritto e al principio del rispetto dell’affidamento altrui  in relazione alla violazione del principio di leale cooperazione, potrà dire che una delle due istituzioni non potrà usare il comportamento scorretto dell’altra per giustificare un suo inadempimento. B) APPROVAZIONE La commissione invia la proposta al Consiglio, ma il consiglio deve ottenere l’approvazione del parlamento o il così detto veto  prima di Lisbona l’approvazione del parlamento era il parere conforme, in questo caso il parere del parlamento è non solo obbligatorio ma anche vincolante. Se il parere del parlamento è negativo l’atto NON può essere annullato. Qual è la differenza con la legislativa ordinaria? Che il parlamento non può negoziare, non può fare emendamenti, deve solo essere d’accordo. Quando si usa la legislativa speciale con approvazione? Per la conclusione di accordi internazionali e per l’adesione di nuovi stati membri. Le procedure legislative speciali possono essere sostituite da quelle ordinarie a seguito di una decisione unanime del Consiglio Europeo in tal senso: in questo caso l’iniziativa presa dal CE deve essere trasmessa ai parlamenti nazionali, e in caso di anche un solo parlamento nazionale contrario la decisione NON può essere adottata. (art 48 par 7 TUE) ATTI DELEGATI E ATTI ESECUTIVI 1) delegati Art 290 TFUE par 1  un atto legislativo può delegare alla commissione il potere di adottare atti non legislativi a portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell’atto legislativo. Sono atti non legislativi che attuano atti legislativi. L’atto legislativo dà la competenza alla commissione ad adottare un atto non legislativo modificandolo o integrandolo. Come funziona l’esercizio della Commissione al riguardo? Non si parla di una delega legislativa poiché la commissione adotta un atto non legislativo. Abbiamo l’atto di base, che è quello legislativo, al cui interno devono essere espressi gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega dell’atto delegato. Al suo interno l’atto di base può prevedere che il PE o il consiglio possano decidere di revocare la delega, e può prevedere che l’atto delegato entri in vigore solo entro un certo limite di tempo fissato. Limiti alla delega non legislativa della commissione: - non è possibile la delega sugli elementi essenziali dell’atto legislativo (base giuridica, motivazioni...)  un elemento ha carattere essenziale se la sua adozione richiede scelte politiche rientranti nelle responsabilità proprie del legislatore dell’Unione, in quanto implica una ponderazione dei divergenti interessi in gioco in base sulla base di molteplici valutazioni, o se permette ingerenze talmente incisive nei diritti fondamentali delle persone coinvolte da rendere necessario l’intervento del legislatore dell’UE, o che vada a incidere su diritti fondamentali dei soggetti che vengono colpiti dalla delega specifica (LIMITE NEGATIVO), - gli atti legislativi devono delimitare esplicitamente obiettivi, contenuto (…) della delega del potere (LIMITE POSITIVO). - Limite procedurale  L’adozione di questo atto delegato può essere interrotta perché si può prevedere che il parlamento e il consiglio decidano di revocare la delega come si può vedere che l’atto delegato entri in vigore solamente passato il limite di tempo concesso 2) di esecuzione Gli atti di esecuzione invece sono regolati dall’art 291 par 1-2 TFUE 1.   Gli Stati membri adottano tutte le misure di diritto interno necessarie per l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione. 2.   Allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione, questi conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi specifici debitamente motivati e nelle circostanze previste agli articoli 24 e 26 del trattato sull'Unione europea, al Consiglio. Che atti può adottare la Commissione? Sia legislativi che non, lo scopo è che devono eseguire il contenuto degli atti derivati. Ad esempio: il Consiglio e il PE adottano un atto che regola l’esame delle domande visto, al suo interno come si fanno i controlli viene fatto effettivamente il controllo è compito della Commissione, quindi essa deve dare esecuzione.  nella procedura il legislatore (PE o consiglio) con un atto di base conferisce alla commissione la competenza di adottare l’atto esecutivo, l’atto esecutivo contiene tutte le regole e le modalità con cui gli SM possono esercitare un controllo sull’operato della commissione nell’adozione dell’atto esecutivo, questo controllo degli SM si chiama formalizzazione della comitologia. L’atto di base specifica che all’interno di quel determinato atto esecutivo, la commissione dovrà essere controllata da dei comitati, composti dai rappresentanti degli stati membri e presieduti dalla commissione stessa. La commissione può nell'ordinamento comune. Le modalità della loro designazione non sono specificate, ma la prassi è che almeno uno sia indicato dai grandi stati (Francia, Germania, Italia, Spagna, Polonia) mentre per i restanti si applica un sistema di rotazione tra gli altri Stati. Al termine del mandato l’avvocato generale che non proviene dai grandi stati viene sostituito da un avvocato di un altro stato (non grande stato). Gli avvocati generali possono essere rinnovabili ma questo non può avvenire per gli avvocati generali che fano parte del gruppo a rotazione. Qual è il compito degli avvocati generali? Art 252 TFUE: Hanno l’ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulla causa che richiedono il suo intervento.  il presidente della Corte, al momento dell’elezione, verrà eletto presso i giudici, gli avvocati generali non partecipano. L’avvocato generale presenta le conclusioni che sulla base dello statuto necessitano un suo intervento. A livello generale sono quelle cause in cui è più compromessa l’interpretazione o l’applicazione del diritto UE. Col tempo si è deciso di circoscrivere le possibilità di intervento degli avvocati. gli avvocati generali non partecipano alle elezioni del giudice della Corte (solo i giudici); l'avvocato generale scrive sempre nella propria lingua e poi quanto scritto viene tradotto. Le conclusioni motivate sono una proposta alla corte per la conclusione della causa: la Corte non è vincolata, ma statisticamente parlando, la Corte tende a seguire tali conclusioni. RICORDARE CHE: - L’avvocato generale è membro della corte ma non giudice - È previso che assista il giudice nell’esercizio della funzione di giustizia - Nei casi previsti dallo statuto presenteranno delle conclusioni motivate per la soluzione della causa, la corte però non è vincolata da questa proposta *l’obbligo di indipendenza implica il diritto di essere tutelati come indipendenti e quindi di non essere soggetti a pressioni da parte dello stato membro di loro cittadinanza. Una volta nominati infatti non c’è il potere di revoca nei loro confronti da parte degli SM che li hanno eletti (non è rappresentanza diretta). Tra gli avvocati generali la Corte nomina il primo avvocato generale, che distribuisce le cause tra gli avvocati e ha il compito di proporre alla Corte il riesame delle pronunce del tribunale, se adottati in secondo grado o seguito di rinvio pregiudiziale, ove ritenga sussistere gravi rischi per l'unità e la coerenza del diritto dell'unione. Il presidente della Corte di giustizia viene eletto dai giudici per tre anni a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei voti espressi ed è rinnovabile. Esso dirige i lavori della Corte, designa le sezioni competenti e il giudice relatore per ogni causa, fissa le date delle udienze, presiede le udienze plenarie. ART 19.3: precisa che l’azione di tutta l’istituzione si pronuncia conformemente ai trattati: - Sui ricorsi presentati da SM, istituzione o persona fisica o giuridica: TUTTI i soggetti possono appellarsi alla corte (con condizioni) - In via pregiudiziale: rinvio pregiudiziale (non è un ricorso  I ricorsi sono diretti e presentati dai soggetti giuridici) In questo caso invece occorre la questione pregiudiziale: non c’è un ricorrente o un convenuto quando il giudice si rivolge alla corte, perché saranno all’origine della causa del giudice nazionale. Il rinvio pregiudiziale è un rivolgersi alla corte di giustizia, prima della sentenza di questa e se avviene il giudice dovrà sospendere la causa e NON potrà pronunciarsi. Questo perché il rinvio pregiudiziale ha origine quando il giudice ritiene che la pronuncia della corta sia necessaria ai fini della soluzione della causa: in questo caso è ovvio che questa, per essere finita, deve attendere la pronuncia della corte. - In altri casi previsti dai trattati (  gli accordi internazionali, in cui è disciplinato che il giudice competente a giudicare del rispetto dell’accordo è la Corte di Giustizia dell’Unione Europea) Art. 13 TUE: individua la corte tra le istituzioni TRIBUNALE: almeno 1 giudice x SM (MINIMO 27). Attualmente vi sono 2 giudici per stato membro,  dovuto alla confluenza del tribunale della funzione pubblica: sono aumentate le competenze, ma anche il numero e le tipologie di cause che gravano sul tribunale. Quest’anno si è completata la modifica delle competenze del tribunale che ha acquisito la competenza pregiudiziale. La parte relativa al tribunale non fa riferimento agli avvocati generali Le personalità sono quelle che offrono TUTTE le garanzie di indipendenza. Requisiti per nomina:  capacità per l’esercizio di alte funzioni giurisdizionali (non le più alte come per la C.)  rimane l'obbligo dell'indipendenza Nomina di 6 anni proveniente dai governi degli stati membri, previa consultazione del Comitato di cui all’art. 255 e rinnovo parziale ogni 3 anni. I membri uscenti possono essere nuovamente nominati. I giudici designano tra loro, sempre per tre anni, il presidente del Tribunale, il cui mandato è rinnovabile. Il tribunale stabilisce il proprio regolamento di procedura con la corte di giustizia per poi essere sottoposto all’approvazione del Consiglio. Ciò che c’è in più per la corte è che si può essere nominati giudici anche se si è giureconsulti di notoria competenza: anche se non vi è la competenza specifica, sono famosi, quindi è nota alla loro competenza giuridica. Ciò aggiunge la possibilità che possano essere nominati esperti di materie giuridiche, ma non laureati in giurisprudenza, quindi che non hanno le competenze di svolgere le più alte funzioni giurisdizionali, ma che vengono nominati comunque. Art. 254 TFUE: non esiste l’avvocato generale nel TRIBUNALE ma lo statuto della corte può prevedere che anche nel tribunale, in caso di cause complesse, ci possa essere l’assistenza di avvocati generali. In quel caso uno dei giudici, non coinvolto nel collegio giudicante in quel caso e solo per quella causa, svolge la funzione di avvocato generale. In questo caso sono richiesti requisiti diversi: l’obbligo di scegliere i membri del tribunale tra chi offre garanzie di indipendenza ma devono possedere l’idoneità a svolgere funzioni giurisdizionali, non le più alte, che sono le facoltà.  corte e tribunale si riuniscono in sezioni e grandi sezioni. Ci sono casi in cui la corte decide in sezioni e casi in cui lo fa in grandi sezioni. Ormai la corte non si riunisce più in sessione plenaria salvo per il giuramento della Commissione europea che appunto giura davanti a questa. Il tribunale specializzato non esiste più: nei ricorsi diretti (annullamento e carenza) la competenza è del tribunale, ma questo è competente se i ricorsi sono proposti da persone fisiche o giuridiche, mentre la Corte è competente se i ricorsi sono proposti da SM o istituzioni. Solo i ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche potrebbero vedere un ricorso d’appello, non quelli proposti da istituzioni e stati membri e questo significa: - Maggiore tutela per persone fisiche e giuridiche - Le impugnazioni delle sentenze del tribunale dinnanzi alla corte possono avvenire solo per motivi di diritto (corretta applicazione della norma), non per ragioni di fatto (corretta ricostruzione degli eventi). Condizioni e limiti previsti dallo statuto: -Tempo entro il quale l’appello può essere presentato -Individuazione dei motivi di appello: un tempo il tribunale era anche giudice d’appello viene anche individuata la competenza pregiudiziaria del tribunale: questo è il primo anno in assoluto in cui c’è. Il tribunale può essere competente a conoscere i rinvii pregiudiziali, ma lo statuto non determinava materie specifiche. Quest’anno lo è. Il rinvio pregiudiziale è lo strumento principale di dialogo tra giudici nazionali e corte di giustizia: quando il giudice nazionale ha una causa per cui reputa necessaria una presentazione sull’interpretazione del diritto o sulla validità di questo, si rivolge alla corte che è garante dell’interpretazione uniforme del diritto dell’unione. Con una competenza pregiudiziaria devoluta al tribunale, il rischio è che avvengano pronunce difformi da parte del tribunale o che questo decida su questioni particolarmente rilevanti. Il primo comma del 256 afferma che il tribunale “Il Tribunale, ove ritenga che la causa richieda una decisione di principio che potrebbe compromettere l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione, può rinviare la causa dinanzi alla Corte di giustizia affinché si pronunci.” Le decisioni emesse dal Tribunale su questioni pregiudiziali possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto, ove sussistano gravi rischi che l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione siano compromesse. Colui che si rivolge alla corte per un riesame della proposta del tribunale può essere un primo avvocato generale o la stessa corte. Comunque quando è riconosciuta una competenza al tribunale, sono previsti due meccanismi che consentono di prevenire e intervenire qualora l‘unità e la coerenza del diritto dell’unione possano essere compromesse o siano compromesse. Due casi:  rinvio alla corte di giustizia da parte del tribunale  su decisioni del tribunale su questioni pregiudiziali possono essere oggetto di riesame da parte della Corte, a condizioni e limiti dello statuto poi non può più essere impugnato secondo le norme di diritto interno. Ci sono stati casi in cui le corti supreme non hanno rinviato alla CDG e ci sono poi state o: - Azioni della commissione con procedure di infrazione  violazioni diritto UE - Casi nati da ricorsi dei singoli avverso la giurisdizione di ultima istanza (stato) per violazione del diritto dell’unione, chiedendo un risarcimento del danno: rinvio pregiudiziale e la corte sostiene che un comportamento del giudice di ultima istanza che non rispetta l’obbligo di rinvio, può far sorgere in capo allo stato una responsabilità extracontrattuale per violazione del diritto dell’unione  dolo e colpa grave: è forte la negligenza dei giudici che hanno posto in essere il comportamento. È responsabile lo stato (giudici indipendenti) e non serve una legislazione interna sulla responsabilità personale del giudice: viene riconosciuta la responsabilità dello stato x la violazione del diritto dell’unione. Si parla di responsabilità del giudice quando c’è un caso particolare di mala giustizia o un caso rilevante dove si tocca uno o più persone con responsabilità politica. La responsabilità è per “fatto della giurisdizione”.  Rinvio: ha un carattere non contenzioso, non vi è un ricorso di un attore contro un convenuto, ma un rinvio del giudice dello SM interessato. Il rinvio pregiudiziale consta di domande sull’interpretazione o validità, queste domande possono essere poste solo dal giudice. Le parti possono chiedere al giudice di rivolgersi alla CDG? E nel caso lo facessero, il giudice è vincolato? Le parti possono invitare il giudice a rinviare MA il giudice NON è obbligato a seguire l’invito delle parti, ma qualora decidesse di non rinviare e non seguire la richiesta, è tenuto a motivarlo. La motivazione potrebbe semplicemente essere che l’interpretazione del diritto UE non è rilevante ai fini della soluzione della causa, oppure è rilevante ma il giudice ritiene possibile la pronuncia seguendo la giurisprudenza esistente consolidata. Oppure potrebbe dire che non è necessario il rinvio, nonostante sia necessaria l’interpretazione, perché l’atto è un atto chiaro nella formulazione, individuazione destinatari e contenuto (no dubbi). Anche il giudice di ultima istanza potrebbe non rinviare, ma solo se segue la giurisprudenza consolidata e l’atto deve essere chiaro sennò procedura d’infrazione.  Se viene rinviato alla corte: si avvia una riunione generale della corte, viene assegnato il caso alla sezione competente e questa valuta il rinvio. È un obbligo del giudice fornire alla corte tuti gli elementi necessari alla risoluzione della causa: non è sufficiente il rinvio, bisogna specificare il contesto della causa, per quali ragioni è rilevante il diritto dell’unione e perché ne serve un’interpretazione, oltre che ad ipotizzare una soluzione (sono tutti elementi di causa). La corte poi decide se basta la base scritta o è necessaria una pronuncia orale ai fini della risoluzione della causa. La corte non si pronuncia sulla causa nazionale: fornisce gli elementi per risolverla. Nel momento in cui si legge la sentenza della corte, si può intuire la conclusione della causa, ma questa non avviene da parte della corte. Una volta che la corte si è pronunciata, il giudice è OBBLIGATO a seguire la sentenza della corte (l’ha richiesta ritenendola necessaria  vincolato alla sentenza). Se la corte risponde in senso opposto, affermando tipo che il diritto UE non è contrario ad una disposizione nazionale, il giudice rigetterà il ricorso  quindi la CDG fornisce gli elementi per risolvere il caso, ma non risolve il caso essa in persona. Il giudice è vincolato alla sentenza: se ritiene che vi sia un errore nell’interpretazione della norma, oppure non rispondendo a tutte le questioni o altro, l’unico strumento nelle sue mani è sempre il rinvio pregiudiziale, dovrà di nuovo rivolgersi alla corte di giustizia, non potrà ignorare la sentenza.  Il cuore è la sentenza della corte funzionale a rispondere al rinvio del giudice: la sentenza produrrà effetti anche nei confronti degli altri giudici dello stesso SM che sono chiamati a decidere su cause simili  La giurisprudenza della CDG ha quindi un valore di precedente, che si ricava dalla giurisprudenza consolidata un principio che può essere applicato al caso di specie.  Se per esempio la corte ha già deliberato ed emesso sentenze su casi simili a quelle del rinvio del giudice nazionale, la cancelleria della corte chiederà al giudice se vuole ritirare il rinvio o meno, data la giurisprudenza ormai consolidata (post-sentenza) sul caso simile  Il giudice può sempre ritirare il rinvio, prima che la Corte si pronunci (quindi prima della sentenza): può informare la corte che intende ritirare la questione e non deve motivarlo. Normalmente il giudice spiega alla corte le motivazioni, ma non sono necessarie  viene emessa un’ordinanza di radiazione, quindi la causa viene cancellata e rimossa  La corte non può rifiutarsi di decidere: la regola generale è che non può rifiutarsi perché è il giudice di rinvio ad essere sovrano rispetto al rinvio pregiudiziale stesso  solo e soltanto il giudice può proporre il rinvio e revocarlo, quindi la corte è tenuta a decidere. Vi sono dei casi in cui la corte NON decide: - Caso in cui la questione è ipotetica: questione non ancorata alla realtà, con riferimento al caso di specie - Caso in cui il caso è ipotetico: non c’è un contenzioso ma c’è un accordo tra le parti di far finta che vi sia un contenzioso per andare davanti alla CDG per far sì che questa si pronunci su di una norma - Caso che NON ha rilevanza unisonale (europea): la questione si risolve con l’applicazione del diritto interno e non ci sono elementi che fanno pensare all’applicazione del diritto dell’unione - Caso riguardante una questione indeterminata: manca descrizione di contesto, mancano elementi per il giudice per decidere, no riferimento a norme d’interesse - Caso riguardante un caso in cui non vi è competenza della corte a decidere: la corte si pronuncia sul diritto dell’Unione. Ad esempio, il caso della perdita della cittadinanza europea significa perdere il diritto o il beneficio di tutti i diritti propri dei cittadini europei: qui ha rilevanza il diritto dell’unione, anche se non sulla norma in sé, ma sugli effetti  sentenza Rottmann RINVIO PREGIUDIZALE DI VALIDITÀ È sempre un rinvio pregiudiziale ad opera del giudice nazionale, che però usa questo strumento per, una volta valutata necessaria la pronuncia della corte ai fini dell’assoluzione della causa, opera un rinvio pregiudiziale per chiedere alla corte di pronunciarsi sulla validità o meno di un atto del diritto dell’unione. La CDG è l’unico giudice competente ad esprimersi sulla validità dell’atto, quindi si può riflettere anche sulla distinzione tra giudici di prima o ultima istanza rispetto a questi obblighi  se il giudice ha un dubbio sulla validità del diritto dell’unione che applicherà per risolvere la causa, è sempre necessario rivolgersi alla corte: può sempre rivolgersi a questa ma non può mai risolvere una causa pronunciando l’invalidità di un atto. Quindi nel momento in cui vi è un dubbio, anche se non è un giudice di ultima istanza, deve rivolgersi alla corte. Effetti di annullamento: l’atto dichiarato viziato è nullo ed è come se non fosse mai avvenuto e la nullità di questo travolge i negozi giudici che si fondano su di esso. Quindi non solo l’atto è annullato, ma se richieste dall’atto, anche le norme nazionali di esecuzioni, verranno meno. Il caso di eccezione è che la corte precisi gli effetti di atto annullato: dichiara che gli effetti prodotti fino a quel momento rimangono validi. SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)  ANALISI DI UNA SENTENZA È grande sezione: rilevanza particolare, questione mai trattata prima. È la seconda volta che la corte si pronuncia sulla relazione tra il diritto dell’unione e la cittadinanza ed è rilevante perché quest’ultima è di competenza esclusiva degli stati. Qui, secondo giurisprudenza rottmann, la corte si pronuncia sulla perdita della cittadinanza perché se si perde quella nazionale, si perde anche quella europea, quindi una serie di diritti. Il procedimento è Tjebbes, Koopman, …  procedimento principale o dinnanzi al consiglio di stato olandese. Viene scritta l’indicazione della sezione La presenza dell’avvocato generale C’è una fase scritta del procedimento e c’è stata un’udienza Due fasi: - Scritta: inizia nel momento della registrazione, vengono raccolti i documenti inviati dal giudice nazionale e dalle parti nel tempo concesso dalla cancelleria della corte. Poi si chiude la fase scritta - Orale: può comportare l’apertura dell’udienza se la corte ritiene che possa risultare funzionale  la corte ritiene importante sentire le parti perché ci sono versioni controverse e la lettura delle memorie non è sufficiente Il governo partecipa perché si tratta di una propria legge Intervengono altri due governi: i rinvii vengono tradotti nelle lingue dell’Unione e notificate agli SM che possono sempre partecipare all’udienza  il loro interesse è presunto in quanto SM, anche le altre istituzioni potrebbero intervenire e il loro interesse è presunto in quanto istituzioni europee  qui ha partecipato la commissione La lingua di procedura in questo caso è il neerlandese (olandese)  si sceglie sulla base della lingua utilizzata dal giudice di rinvio: ci sono stati con + lingue ufficiali. Deve essere una delle lingue ufficiali dell’unione Al termine dell’udienza, l’avvocato generale precisa la data delle sue conclusioni, che saranno motivate, con le quali presenterà alla corte una risoluzione della causa  la corte non è vincolata a seguirle. Le conclusioni sono l’ultimo atto della fase orale, poi inizia la fase in cui il presidente della sessione dichiara chiusa la fase orale e inizia la fase di deliberazione che porterà alla sentenza. Fase della sentenza: viene espressa nella sentenza la questione su cui si dibatte. Viene espresso il contesto e il fatto che il consiglio abbia sospeso il procedimento per ottenere una sentenza della corte. abrogata o modificata, in caso contrario, quando si dichiara che il diritto dell’Unione NON è contrario, la disposizione non è confliggente col diritto dell’unione e quindi valida. ANALISI SENTENZA Causa c-638/22 PPU Domanda tipo: Dedurre qual è lo strumento utilizzato e preso in considerazione e descriverne le caratteristiche A) Lingua processuale: polacco LINGUA: Esce in tutte le lingue ufficiali UE, in alcuni casi di particolare complessità, la corte fa uscire la sentenza e le ordinanze nella lingua di procedura, scelta dal giudice di rinvio, non è necessariamente quella considerata principale in uno stato, ma dipende dall’organizzazione di uno stato, e in francese. B) C vuol dire corte. 638 è il numero registrato dalla segreteria della corte. 22=2022 C) PPU: procedura pregiudiziale di urgenza PPU= bisogna agire velocemente, è prevista in caso di soggetti in stato di detenzione, o anche nei casi di affidamento dei minori D) Procedimento: T.C., Rzecznik Praw Dziecka, Prokurator Generalny, con l’intervento di: M.C., Prokurator Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, E) Considerate le osservazioni presentate  le prime tre sono quelle del procedimento principale (le parti in causa), poi il governo polacco, il governo belga, francese, dei paesi bassi  loro non hanno i cittadini coinvolti ma gli SM possono intervenire in quanto il loro interesse è presunto, interviene poi in questo caso la commissione europea, guardiano dei trattati. F) Conclusioni: 12 gennaio 2023 G) Sentenza: nei primi due paragrafi inquadra la questione e il contesto normativo (parti rilevanti del diritto internazionale, dell’unione e del paese interessato, in questo caso quello polacco) Da cosa capiamo che i bambini in questo caso non hanno cittadinanza irlandese? Il bimbo più grande è del 2011 e l’Irlanda ha cambiato la legge per la cittadinanza prima del 2011, inoltre NON prende parte alle osservazioni il governo irlandese. H) C’è la richiesta di applicazione del procedimento pregiudiziale d’urgenza  prevale l’interesse superiore del minore, il focus è sui bambini I) Sentenze Quali sono gli effetti delle sentenze? 1) Il giudice di rinvio è obbligato, in caso di difficoltà di applicazione della sentenza o nel caso di dubbi di correttezza/completezza della risposta della corte, l’unica possibilità è che ci si rivolga di nuovo alla corte con un rinvio pregiudiziale. Il giudice di rinvio deve decidere alla luce della sentenza, la corte ha fornito le informazioni necessarie all’assoluzione della causa, e se il giudice ha dei dubbi potrà rivolgersi di nuovo alla corte. 2) Sono vincolati i giudici dello stesso SM che si trovano a decidere su una causa simile, oltre che la PA di quello stato che potrebbe essere chiamata ad applicare quella norma, sono vincoli più attenuati. 3) Ci sono obblighi in capo allo SM? Sì. Obbligo dello SM e delle istituzioni competenti sarà rimuovere la causa di inadempimento. Non è sufficiente la pronuncia della corte e l’assoluzione della causa, l’obbligo sarà di rimuovere quella norma. In caso contrario ci sarà un processo per inadempimento, perché rimarrebbe nell’ordinamento una norma che contrasta col diritto dell’Unione, non importa se quella norma non viene mai applicata per prassi, essa deve essere rimossa dall’ordinamento. Vi è un limite entro l’entrata in vigore di un atto entro il quale proporre il rinvio pregiudiziale di validità? No. La pregiudiziale di validità può riguardare la validità di un atto anche in un tempo successivo alla sua entrata in vigore. Nel ricorso di annullamento va comunque misurata la legittimità ad agire dei ricorrenti (presunta o da dimostrare). Nel momento in cui il giudice di rinvio abbia dubbi sulla validità di un atto del diritto dell’unione, è tenuto a rivolgersi alla CDG, anche se non è di ultima istanza l’alternativa è di pronunciare sentenza con il dubbio che l’atto sia viziato o meno. Il giudice non è vincolato il che significa che da un lato un giudice può accogliere la richiesta, ma dall'altro negarla, poi, non essendo le parti del procedimento principale ma essendo un rinvio pregiudiziale la questione prescinde status di ricorrenti privilegiati e prescinde dal tempo nel quale viene proposto questo rinvio. La Corte può pronunciarsi in tre modi: 1) la Corte non ravvisa vizi nell'atto  questo significa che l'atto continua ad essere valido e continua a produrre effetti, potrà essere oggetto di nuovi pregiudiziali di validità ma per motivi diversi 2) L’atto potrebbe essere parzialmente annullato  questo significa che una parte dell'atto viene annullato, però se la parte dell’atto che viene annullato è una parte fondamentale per l'architettura dell'atto stesso, la sua annullità travolge tutto l’atto 3) L’atto può essere considerato viziato  quindi nullo, la corte ne dichiara la nullità, nullo e come mai avvenuto. Tutti i rapporti giuridici creati su quell’atto vengono meno. Tuttavia se in nome della certezza del diritto ci sia il rischio di gravi ripercussioni economiche, la corte può fare salvi gli effetti prodotti dall’atto fino a quel momento, la corte dichiara nullo l’atto ma poi precisa che la nullità avrà effetto dalla data della sentenza salvando quanto stato prodotto fino a quel momento, in alcuni casi precisa anche l’obbligo per le istituzioni di sostituire o modificare l’atto entro un periodo di tempo preciso, perché potrebbe crearsi un vuoto normativo. L’unico limite è che non potranno esserci casi di eccezione come nella pregiudiziale di interpretazione.  la pregiudiziale di interpretazione ha effetti “a cerchi concentrici”, in questo caso la pronuncia della sentenza della corte per la pregiudiziale di validità, essa ha valore erga omnes. Secondo l’art 267 il giudice nazionale può o deve rivolgersi alla CDG, c’è un obbligo in capo ai giudici di ultima istanza. Gli effetti della sentenza di invalidità sono erga omnes, se l’atto è ritenuto viziato la norma può essere annullata, come mai avvenuta. LEZIONE 13 13/04 La CDG ha individuato varie caratteristiche cumulative (devono essere presenti tutte) per quanto riguarda una nozione comune di giudice: A) Origine legale dell’organo giurisdizionale  il giudice è stabilito per legge. Gli arbitri, fissati dalle parti, non sono giudici. Dunque un collegio arbitrale non può rivolgersi alla CDG, salvo che le parti interessate non siano obbligate a rivolgersi a degli arbitri e non possano appellarsi alla CDG B) Abbia carattere permanente C) Giurisdizione obbligatoria D) Con riferimento all’applicazione della legge, quell’organo nello svolgere le sue f(X) applichi norme giuridiche  un organo è giurisdizionale se nel pronunciarsi applica norme giuridiche E) Il procedimento dovrà avere una natura contraddittoria  ci deve essere un contraddittorio, le parti sono poste sullo stesso piano e potranno far valere i propri diritti alla pari di fronte a un giudice che poi andrà a decidere F) Indipendente rispetto alle parti e alle altre istituzioni statali, non può essere soggetto al potere politico ma solo alla legge, e imparziale rispetto alle parti in causa nel procedimento G) La pronuncia deve avere carattere giurisdizionale  soggetta a revisione esclusivamente alle condizioni previste dall'ordinamento dell'unione, ha effetti in quanto sentenza Gli arbitri non sono giudici, sono scelti dalle parti in causa o dal presidente del Tribunale, salgono in casi in cui per legge siano obbligate a rivolgersi a un arbitro e non possano appellarsi a un giudice. Ad esempio vuol dire anche però che alcune giurisdizioni, alcune istituzioni che appaiono, giurisdizioni come la Corte dei conti o la Corte costituzionale, quando esse emettono un parere non stanno svolgendo un'azione riproducibile a un'attività giurisdizionale. Per avere carattere giurisdizionale ci deve essere un contenzioso tra due soggetti. Ultima istanza: di solito sono giurisdizioni superiori, corte di cassazione e consiglio di stato, ma possono esserci dei casi in cui il giudice di ultima istanza è di livello inferiore. In un ordinamento un'impugnazione di un atto amministrativo possa essere fatto di fronte a un giudice individuato e che questo sia l'unica possibilità per legge, quindi non ci siano poi possibilità di ricorsi successivi, allora quel giudice, anche se l'organizzazione generale della giurisdizione non è la corte suprema, quel giudice sarà tenuto al ricorso, perché conta il provvedimento in quel procedimento. Articolo 267 La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale: a)  sull'interpretazione dei trattati; b)  sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione. Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione. Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte. Art 258 La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea. primo comma fa riferimento a una fase precontenziosa, il secondo a una fase contenziosa: la procedura di infrazione nel suo complesso è caratterizzata da una fase contenziosa e una precontenziosa. La prima è caratterizzata dalla dialettica tra commissione e SM  la commissione emette un parere motivato con riferimento alla mancanza dello SM solo se lo stato è in condizione di presentare le sue osservazioni. La contestazione dell’inadempimento deve avvenire prima del parere motivato, attraverso una formalizzazione delle accuse, il parere motivato potrà essere adottato dopo che lo stato avrà risposto. La fase contenziosa avviene dopo, se lo stato non si conforma al parere motivato, e interviene la CDG. C’è una valutazione discrezionale. Che caratteristiche ha la mancanza rispetto agli obblighi del trattato? Potrebbe esserci un’omissione o un’azione, ed entrambe possono essere parziali o totali, soprattutto attuali. Principalmente le contestazioni riguardano la mancata attuazione delle direttive, il mancato recepimento di una direttiva, ma anche la comunicazione rispetto alle misure nazionali ecc., la mancata attuazione o comunicazione hanno lo stesso rilievo. Azione: potrebbe dare attuazione in modo parziale o errato alla direttiva, oppure potrebbe adottare una disposizione in conflitto con la direttiva, o potrebbero esserci delle prassi o norme che violano gli obblighi di diritto dell’unione. L’esistenza di prassi o norme interne non può consentire eccezioni, non è una causa giustificativa di diritto dell’unione. Se una prassi va in contrasto essa va rimossa, le norme vanno rimosse dall’ordinamento, anche se esse non ricevono mai attuazione. Una delle caratteristiche più importanti del sistema europeo è che l’infrazione di altri SM non giustifica l’infrazione dello SM. Ciò che riconosce è che i diritti previsti siano effettivamente riconosciuti. Dunque l'attuazione del diritto dell'unione da parte degli Stati membri non può essere sottoposta ad alcuna condizione di reciprocità. 1) FASE PRECONTENZIOSA Quando la commissione ritenga che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi derivanti dal diritto dell'unione, può d'ufficio iniziare la procedura per inadempimento. Il potere di attivare una procedura di infrazione nei confronti di uno SM è esclusivo della commissione. Si deduce dal primo comma che per arrivare all’emissione del parere motivato lo stato deve essere posto in condizione di potersi difendere  art 47 della CDF  la commissione dovrà formalizzare la propria contestazione allo SM affinché esso possa presentare le proprie contestazioni. Prima della formalizzazione ci deve essere dialettica ove la commissione chiede informazioni allo SM rispetto a una misura di cui ha preso informazione. L’informazione potrebbe essere data dai media, dalla lettura dei giornali, da delle conferenze, ma potrebbe anche essere che arrivi tramite la segnalazione di alcuni cittadini, oppure tramite interrogazioni parlamentari ecc., la commissione verrà a conoscenza tramite segnalazione o informazione d’ufficio, a quel punto richiederà informazioni. È costretta a farlo una volta ricevuta una segnalazione? No, è una sua facoltà, c’è una valutazione discrezionale da parte della commissione, che contiene una valutazione politica, non c’è poi un temine entro cui essa deve pronunciarsi in qualche modo, non ha un tempi e di scadenza per l’acquisizione di informazioni. Dal momento in cui la commissione viene a conoscenza di elementi che facciano presumere l'esistenza di un'infrazione, essa lo raccoglie tutti gli elementi di informazione e di valutazione necessari. In questa fase può chiedere spiegazioni allo Stato membro coinvolto. La dialettica con lo SM non ha un limite nell’interazione. Non c’è un termine specifico entro cui lo stato deve esprimersi, anche se vige il principio di leale cooperazione  ignorare la commissione potrebbe portare essa a ritenere che ci sia una qualche volontà dietro ciò. Se la commissione ritiene che sia sussistente questa violazione da parte dello SM interessato, invia ad esso una lettera di messa in mora in cui comunica la propria contestazione, e a quel punto spiega allo SM cosa dovrà fare entro un tempo fissato dalla commissione stessa  la lettera è la formalizzazione della contestazione, è dunque il primo atto ufficiale della procedura, e dovrà contenere una esplicitazione del comportamento contestato. Tutto ciò che susseguirà sarà condizionato dal fatto che la commissione abbia contestato formalmente le violazioni che ritiene sussistenti. Nella lettera di messa in mora la commissione comunica allo stato i motivi del suo intervento e invita lo stato a presentare le sue osservazioni entro un termine fissato  concedere allo stato di presentare le sue osservazioni costituisce una garanzia fondamentale per l’esercizio del suo diritto di difesa. A questo punto entro il termine fissato dalla commissione lo SM interessato dovrà dare una risposta, qualora la commissione ritenga inadeguata la risposta o lo SM non abbia risposto, la commissione potrà emettere un parere motivato in cui sulla contestazione formale dell’inadempimento allo SM si accompagnerà un’intimazione a cessare tale comportamento osto in essere e accompagnato dall’intimazione a rimediare alla violazione che viene contestata e posta in essere  anche in questo caso ci sarà un termine, che è pari a due mesi. Anche in questo caso lo SM potrà ignorare il parere motivato, assolvere quanto richiesto dalla commissione, o potrà dar seguito al parere motivato ma con applicazione parziale  la commissione si riterrà soddisfatta solo e soltanto se lo SM rispetterà in toto la richiesta della commissione, in tutti gli altri casi potrebbe non essere soddisfatta. A questo punto la fase precontenziosa è esaurita, in realtà già si esaurisce con l’adozione del parere motivato. È importante sottolineare che il parere motivato deve contenere un'esposizione dettagliata dei motivi che hanno indotto l'istituzione a ritenere l'esistenza dell'infrazione di un obbligo derivante dal diritto dell'unione e gli elementi di fatto e di diritto da prendere in considerazione, nonché eventualmente l'indicazione delle misure ritenute necessarie per porre fine alla violazione. Il parere motivato non può discostarsi dai motivi già enunciati nella lettera di intimazione, e solo questi potranno essere discussi davanti alla Corte. Nuovi elementi di giudizio sono irricevibili, a meno che non abbiano la natura medesima di quelli già enunciati nel parere motivato e configurino uno stesso comportamento. 2) FASE CONTENZIOSA È la commissione a dire se lo stato non si è conformato, ma lo SM può contestare la posizione della commissione, si apre la fase conteziosa, ovvero giudiziaria. Nella scelta della commissione può esserci una componente di opportunità, la CDG è la sola istituzione che ha competenza ad accertare la sussistenza della violazione, ci deve essere un legame tra l’oggetto del ricorso, la contestazione formalizzata del parere motivato e in senso più ampio quanto formalizzato con la lettera di messa in mora.  La commissione non può contestare un inadempimento di fronte alla CDG se lo SM non è stato messo in condizione di difendersi, se ciò non avviene il ricorso non può essere accolto dalla corte. A questo punto ci si chiede entro quando la commissione è tenuta a ricorrere davanti alla CDG? Non esiste un termine. Elencazione tassativa: quando quella disposizione individua le competenze del tribunale e sono soltanto quelle elencate da quella norma. Come potremmo capire che la norma ha contenuto esemplificativo? Quando dalla lettura della norma comprendiamo che l’attuazione del fattispecie potrebbe essere integrata da altre. (se dice “tra gli altri/ad esempio”). FASI: Ricorso presso la CDG, fase scritta, udienza, partecipazione di altri eventuali SM (a sostegno di uno o l’altro), sentenza. Quando la Corte accerta la violazione di un obbligo imposto dal diritto dell'unione, lo Stato membro è tenuto a prendere tutti i provvedimenti atti ad eliminare l'infrazione, che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta, nel più breve tempo possibile. La sentenza natura dichiarativa e non può prescrivere allo stato quali comportamenti tenere per porvi rimedio. La sentenza si impone a tutte le autorità dello Stato, che dovranno garantire l'osservanza e disapplicare, se necessario, le disposizioni interne dichiarate incompatibili col trattato. Se lo stato non si conforma alla sentenza che ha accertato l'infrazione, ciò configura nuovo l'azione che può dar luogo ad una nuova procedura di infrazione rivolta a far constatare l'ulteriore inadempimento nello stato. Articolo 260 1. Quando la Corte di giustizia dell'Unione europea riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù dei trattati, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta. Sorge l’obbligo in capo allo SM di prendere i provvedimenti che l’espressione della sentenza della corte comporta. La CDG potrebbe riconoscere l’inadempimento C’è un termine nella lettera di diffida? No. 2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso le misure che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta‚ la Commissione, dopo aver posto tale Stato in condizione di presentare osservazioni, può adire la Corte. Essa precisa l'importo della somma forfettaria o della penalità, da versare da parte dello Stato membro in questione, che essa consideri adeguato alle circostanze.  la Commissione non dovrà emettere un secondo parere motivato ma dovrà porre lo SM in condizioni di esprimere le proprie considerazioni. sussistenza dell’inadempimento e se lo reputa opportuno infliggere allo stato il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità. È scritto in forma alternativa, ma la corte lo legge in forma cumulativa. Potrebbe essere uno SM a sollecitare la commissione a verificare la recidività dell’inadempimento di uno SM. Ultima ipotesi: nuova norma che emerge col trattato di Lisbona  la possibilità di infliggere una sanzione, comma 3 art 260, somma forfettaria e penalità possono avvenire al primo inadempimento in caso di mancata comunicazione delle disposizioni di attuazione di una direttiva. La richiesta della commissione costituisce limite massimo per la sanzione comminata dalla CDG. L’assenza di comunicazione include qualunque situazione, in primis la mancata attuazione, ma anche le altre forme, ed è molto difficile da dimostrare rispetto ad altre situazioni inoltre il motivo della mancata comunicazione è irrilevante. ESEMPIO: SENTENZA DELLA CORTE C-196/13 Ai sensi del 260.2  causa per inadempimento protratto nel tempo La parte soccombente paga le spese della parte vincitrice quando richiesto Differenza tra penalità e soma forfettaria, una riguarda il ritardo dell’inadempimento, l’altra concerne la gravità dell’inadempimento È un caso partito nel 2005, la sentenza è del 2014. Procedimento precontenzioso  ricevibilità del ricorso  giudizio della corte Ai sensi del 260.2 se lo stato non ha dato attuazione alla sentenza la commissione posto lo stato in condizioni di presentare le proprie osservazioni, può adire. L’inadempimento si calcola dalla sentenza 1, ma l’inottemperanza all’inadempimento della sentenza 1 decorre dalla sentenza 2 40 milioni: ancora al 114 sulla somma forfettaria, somma che ancora alla gravità dell’inadempimento, si colpisce i giorni di inadempimento dalla seconda sentenza rispetto al mancato rispetto della sentenza 1. Queste somme vanno versate o possono essere dedotte da fondi e misure erogate dalla commissione europea nello sviluppo di politiche? La CDG è chiara; nella sentenza impone allo stato di pagare alla voce risorse proprie dell’unione sia penalità che somma, queste sono risorse che vengono prese in considerazione e che derivano dalle sanzioni inflitte agli stati o dai dazi doganali. Ma non sarebbe meglio infliggere una misura punitiva deducendo rispetto a quanto la commissione eroga uno SM? Questo potrebbe avere un maggiore effetto dissuasivo, colpendo le misure di finanziamento ad attività dello SM si potrebbero colpire altri soggetti che nulla hanno a che fare e si potrebbe creare un danno superiore, la responsabilità è dello stato, non del singolo soggetto. - Non verrebbe colpito chi è il responsabile dell’inadempimento - Si colpirebbe chi non è responsabile - Le conseguenze negative non sono dissuasive e il soggetto colpito non è quello che deve dare attuazione alle misure Si potrebbe dire che la questione delle discariche in questo caso non è competenza statale, perché esse finiscono nella competenza regionale, una osservazione del genere non rileva perché di fronte alle istituzioni europee la responsabilità è dello stato, non importa il tipo di articolazione interna di esso. Dal punto di vista interno vuol dire che lo stato, una volta che riconosce delle competenze regionali e non nazionali, deve prevedere delle misure idonee a far sì che l’inadempimento non si verifichi, sia misure successive all’efficacia dell’inadempimento, ma sia misure preventive. Se la gestione di una discarica è regionale, lo stato deve prevedere un sistema tale per cui qualora la regione non dia attuazione alla direttiva nel termine previsto, ci sia una norma nazionale, almeno temporanea, che occupi il vuoto normativo. LEZIONE 16 20/04 IL RICORSO IN ANNULLAMENTO La caratteristica principale dell’annullamento è che si guarda al comportamento delle istituzioni, nell’infrazione invece si guardava al comportamento degli SM. Da un lato l’annullamento garantisce controllo interno: permette di controllare che l’equilibrio tra le istituzioni e gli SM, così come previsto dai trattati, sia rispettato; permette poi ai soggetti giuridicamente lesi di avere un rimedio per far valere le proprie pretese. Art 263 TFUE spiega il ricorso in annullamento e attribuisce agli SM, alle istituzioni e ai soggetti privati il diritto di rivolgersi alla corte per chiedere un controllo sul comportamento delle istituzioni, si tratta di un controllo sulla legittimità dell’atto. Articolo 263 La Corte di giustizia dell'Unione europea esercita un controllo di legittimità sugli atti legislativi, sugli atti del Consiglio, della Commissione e della Banca centrale europea che non siano raccomandazioni o pareri, nonché sugli atti del Parlamento europeo e del Consiglio europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. Esercita inoltre un controllo di legittimità sugli atti degli organi o organismi dell'Unione destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. Il controllo di legittimità degli atti delle istituzioni dell'unione, al fine di ottenerne l'annullamento, è affidato alla competenza esclusiva della Corte di giustizia dell'unione europea, che lo esercita nell'ambito delle regole previste dai trattati. Legittimazione passiva: il soggetto, colui che ha il diritto di essere convenuto in giudizio (di essere chiamato in giudizio). Chi sono? Le istituzioni. (i CONVENUTI) Si tratta di un controllo di legittimità che può chiamare in giudizio la Commissione, il CE, il consiglio, la BCE, il PE. Il primo comma ci dice non solo chi ha la legittimazione passiva, ma dice anche che tipi di atti possono essere impugnati dalle istituzioni. - Atti legislativi in generale  si escludono gli atti NON vincolanti - Atti del consiglio, commissione e BCE, che non siano raccomandazioni e pareri - Atti che devono produrre effetti nei confronti di terzi  l’atto ha una portata tale che ciò che viene stabilito all’interno dell’atto ha delle ripercussioni nei confronti di terzi. L'impugnazione ha quindi per oggetto gli atti vincolanti, adottati congiuntamente dal PE e dal consiglio (atti legislativi), nonché gli atti del consiglio, della commissione e della BCE, e anche le deliberazioni adottate dagli organi direttivi della BEI. Inoltre possono essere oggetto di impugnazione anche gli atti del Parlamento europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi. Dovendo trattarsi di atti presi dalle istituzioni, non sono ricevibili i ricorsi diretti contro atti degli Stati membri adottati in esecuzione di atti dell'unione. NB: l’art 263 non è del tutto esaustivo C’è una categoria di atti che abbia le caratteristiche enunciate e siano impugnabili? Sembra di no, anche perché esiste il principio di libertà delle forme  nei casi in cui alle istituzioni è dato il via libera sul tipo di atto da adottare, è possibile che le istituzioni adottino un atto che di per sé sembri non rientrare nelle categorie di atto legislativo. Come facciamo a capire quali sono effettivamente gli atti sindacabili nella loro legittimità? La CDG ci aiuta:  Essa ribadisce in primis la libertà delle forme, sottolineando che un atto indipendentemente dalla sua denominazione esterna, è necessario sempre guardare al suo contenuto e ai suoi effetti. La CDG dice che deve essere considerato atto impugnabile “l’atto del collegio destinato a produrre effetti giuridici, il quale rappresenti lo stadio finale del procedimento interno all’istituzione e mediante il quale questa statuisca definitivamente, in forma che consenta di identificarne la cattura”  deve essere adottato, ci deve essere dietro una votazione, deve essere firmato e si deve evincere che c’è stata una riunione delle istituzioni.  ATTO DELIBERATO, ADOTTATO O DELEGATO + FIRMA  atto impugnabile è un atto autoritativo capace di produrre unilateralmente effetti obbligatori nella sfera dei suoi destinatari.  PER ESSERE UN ATTO IMPUGNABILE DEVE AVERE EFFICACIA VINCOLANTE  l’atto deve rappresentare la posizione definitiva dell’istituzione su una determinata questione giuridica (NO atti preparatori)  L’ATTO DEVE ESSERE FRUTTO DI UNA RIUNIONE E DEVE ESSERE LA POSIZIONE FINALE E DEFINITIVA  l’atto deve innovare le posizioni giuridiche preesistenti, deve avere carattere di novità  DEVE AVERE CARATTERE DI NOVITÀ RISPETTO AI PRECEDENTI PROVVEDIMENTI il controllo di legittimità significa che in generale per il principio di legalità tutti gli atti dell’unione devono rispettare quanto previsto dai trattati e nel caso in cui non ci sia conformità, questo crea una invalidità e annullabilità, si creano dei vizi, vizi dovuti a una violazione dei trattati, e in quanto tale l’atto deve essere annullato. Art 263 comma 3: La Corte è competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che la Corte dei conti, la Banca centrale europea ed il Comitato delle regioni propongono per salvaguardare le proprie prerogative. Il ricorso in annullamento può essere proposto per: A) Incompetenza : Quei casi in cui un atto eccede, va oltre, i poteri conferiti dall’autorità che lo ha posto in essere. Può essere sia invasione delle attribuzioni di un’altra istituzione sia una fuoriuscita di competenze dell’unione, è un vizio rilevabile d’ufficio, anche se la parte che propone il ricorso non segnala questo vizio, il giudice ha il potere di riguardare l’atto e individuare il vizio di incompetenza. Inoltre è invocabile in qualsiasi momento del procedimento. L’incompetenza può essere: - Assoluta: l’atto non è di competenza dell’UE (materia non prevista dai trattati, violazione della sussidiarietà, violazione della competenza concorrente) L’illegittimità dell’atto comporta il fatto che esso sia come mai esistito: la sentenza di annullamento ha efficacia dichiarativa, che accerta e statuisce  la sentenza statuisce e accerta che l’atto è invalido, non condanna l’istituzione a fare qualcosa di specifico, non agisce oltre il semplice dichiarare l’invalidità. L’altra caratteristica è che la sentenza oltre ad avere natura dichiarativa, ha anche natura costitutiva: dal momento in cui il giudice dichiara invalido quell’atto, esso non esiste più, con effetti retroattivi, la corte dichiara che in data x la decisione y è annullata, questo cambia la realtà giuridica e ha effetti erga omnes . Se il ricorso è accolto, La Corte dichiara l'atto impugnato nullo e non avvenuto (art 264). L'annullamento può essere anche solo parziale se il vizio riscontrato riguarda solo alcune disposizioni dell'atto, purché siano separabili dal resto. Efficacia: - erga omnes - ex tunc - ha l’autorità di cosa giudicata  Sarà irricevibile un nuovo ricorso contro l'atto già annullato. Nel momento in cui vi è la sentenza che dichiara l’invalidità di un determinato atto non è possibile presentare un nuovo ricorso per il medesimo atto per i medesimi motivi, lo si potrà fare sul medesimo atto ma per motivi diversi. Il problema che si pone è che che cosa succede se effetti si sono già prodotti in capo a terzi? La corte ha detto che l’istituzione che ha emanato quel determinato atto ha l’obbligo di ricreare quella situazione a livello normativo come se quell’atto non fosse mai adottato e prendere i provvedimenti necessari, è possibile che la corte decida effetti non sono più recuperabili, ed è possibile che la sentenza, nel dichiarare l’invalidità, specifiche che tipi di effetti l’atto potrà continuare ad avere. È possibile che si richieda all’istituzione che ha emanato l’atto annullato di prendere i provvedimenti necessari affinché la sentenza venga rispettata. L'istituzione, l'organo o organismo che ha emanato l'atto annullato dovrà trarne le conseguenze da adottare provvedimenti che l'esecuzione della sentenza comporta (art 266) entro un termine ragionevole. La pronuncia di annullamento è diversa da quella di rinvio pregiudiziale? Seppure sia diverso gli effetti sono gli stessi, ad eccezione dell’efficacia. Se l’annullamento ha efficacia retroattiva, la pregiudiziale usa un efficacia ex nunc, da ora, cioè non retroattivo. La Corte può riservarsi di precisare gli effetti dell'atto annullato che devono considerarsi come definitivi, tenendo conto degli effetti che questo ha già prodotto e che dovrebbero essere ugualmente eliminati, Dunque può dichiarare, per motivi di certezza del diritto o per ridurre l'incidenza della retroattività su diritti acquisiti, che l'annullamento abbia efficacia ex nunc. LEZIONE 17 24/04 IL RICORSO IN CARENZA Art 265: Qualora, in violazione dei trattati, il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio, la Commissione o la Banca centrale europea si astengano dal pronunciarsi, gli Stati membri e le altre istituzioni dell'Unione possono adire la Corte di giustizia dell'Unione europea per far constatare tale violazione. Il presente articolo si applica, alle stesse condizioni, agli organi e organismi dell'Unione che si astengano dal pronunciarsi. Attori possono essere SM e istituzioni che possono adire alla corte quando le istituzioni espressamente indicate, organi o organismi dell’Unione, si astengano dal pronunciarsi e ciò avviene in violazione del trattati. Nel caso in cui invece l’istituzione che deve pronunciarsi lo faccia e violi il trattato, lo strumento a nostra disposizione è il ricorso di annullamento  ogni comportamento attivo esiste lo strumento per contestare tale comportamento e quello strumento è il ricorso in annullamento. Il comportamento attivo non deve essere necessariamente corrispondente a una determinata forma dell’atto, ma conta la sostanza dell’atto, che deve produrre effetti giuridici. Il ricorso per carenza copre la parte in cui la violazione c’è o si pensa ci sia ma sia causata dall’astensione dal pronunciarsi. Anche nel rapporto tra persone fisiche e giuridiche e istituzioni affinché non si usi tale ricorso per aggirare i termini che sono fissati dal ricorso in annullamento. Guardando il primo comma i convenuti sono le istituzioni in senso ampio (anche organi e agenzie)  tutti quei soggetti riconducibili all’ambito istituzionale dell’UE. Gli attori possono essere questi + gli SM. Se per le istituzioni e gli SM l’interesse ad agire è presunto, ci sono dei ricorrenti semi privilegiati, e l’interesse ad agire ad esempio di un’agenzia è un interesse che si deve valutare se è presunto o se va dimostrato. Come lo dimostrano? Facendo riferimento al fatto che quella mancanza di agire tocca un loro ambito. Passando al terzo comma  Ogni persona fisica o giuridica può adire la Corte alle condizioni stabilite dai commi precedenti per contestare ad una istituzione, organo o organismo dell'Unione di avere omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere. Anche le persone fisiche o giuridiche quindi possono essere attori ma devono dimostrare il loro interesse ad agire, interesse che riguarderà l’omissione di un loro comportamento nei loro confronti. NB: atto che non sia raccomandazione o parere  NON SONO VINCOLANTI E QUINDI NON PRODUCONO EFFETTI GIURIDICI. L’OMISSIONE NASCE DAL NON AVERE EMANATO UN ATTO, OVVERO UN QUALCOSA CHE PRODUCE EFFETTI GIURIDICI. RACCOMANDAZIONI E PARERI SONO ATTI CHE NON PRODUCONO EFFETTI GIURIDICI MA SERVONO ALLE ISTITUZIONI PER MOSTRARE LE LORO POSIZIONI IN DETERMINATI CONTESTI. PROCEDURA 265 comma 2  Il ricorso è ricevibile soltanto quando l'istituzione, l'organo o l'organismo in causa siano stati preventivamente richiesti di agire. Se, allo scadere di un termine di due mesi da tale richiesta, l'istituzione, l'organo o l'organismo non hanno preso posizione, il ricorso può essere proposto entro un nuovo termine di due mesi. Nel caso di ricorso di infrazione stato contro stato, lo stato potrà agire per violazione del diritto dell’UE ma non prima di avere notificato la propria intenzione alla commissione, che avrà tre mesi di tempo per emettere un parere motivato, qualora non lo facesse, lo stato potrà ricorrere alla CDG. Se in un esempio si parla di una procedura di infrazione stato contro stato, e lo stato chiede l’intervento della commissione, ma essa si astiene, in una procedura di infrazione, l’azione dello stato è contro un altro SM, non contro la commissione. Il ricorso in carenza invece ha un invito ad agire da parte dell’attore verso l’istituzione convenuta, se questo comportamento richiesto viene posto in essere allora non c’è più l’astensione dal pronunciarsi, se invece l’istituzione richiesta ad intervenire: - stato VS commissione: lo stato dice alla commissione di pronunciarsi su questione X, la commissione risponde che decide X. - La commissione non dice nulla  se sono passati due mesi dall’intimazione ad agire, ci sono altri due mesi per lo stato per intervenire di fronte alla corte per fare ricorso in carenza. La carenza dell’azione è di una istituzione, l’attore che invita l’istituzione ad agire può essere SM, istituzione, persona fisica e giuridica Affinché il ricorso sia ricevibile quindi, occorre che l'istituzione in causa sia stata preventivamente richiesta di agire con una domanda in cui si erano indicate con precisione il contenuto dell'obbligo che si prevede violato e le misure richieste per far cessare l'inerzia. Se trascorsi due mesi da tale richiesta l'istituzione non ha preso posizione, il ricorso può essere introdotto nei due mesi successivi. Se le istituzioni invece ha preso posizione il ricorso non è più proponibile, anche se non ha reso soddisfazione al richiedente. Allora la legittimità della posizione assunta non potrà essere contestata che attraverso un ricorso in annullamento. Se il ricorrente ha lasciato decorrere i termini per la proposizione di un ricorso in annullamento contro un atto, non potrà girare la prescrizione dell'azione chiedendo all'istituzione di ritirare o modificare l'atto. focus sulle persone fisiche e giuridiche: un produttore di farmaci può invitare la commissione ad aggiornare la lista dei prodotti farmaceutici utilizzabili nell’UE  la commissione o adotta un regolamento e aggiorna la lista, e cessa la questione del contendere, oppure la commissione lascia passare i due mesi e il produttore può rivolgersi alla corte. Terzo caso: la commissione risponde senza una risposta, cosa succede? (vedi paragrafo dopo) Art 266  L'istituzione, l'organo o l'organismo da cui emana l'atto annullato o la cui astensione sia stata dichiarata contraria ai trattati sono tenuti a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea comporta. Stessa procedura degli altri ricorsi  è sempre la corte a dichiarare la carenza, e tra l’accertamento e l’articolo 266 porta ad avere un obbligo in capo all’istituzione interessata. l’istituzione il cui comportamento è considerato in violazione dei trattati, un non comportamento, in questo caso dovrà assolvere adottando l’atto. Se l’istituzione in merito alla richiesta di agire risponde che è impossibile una risposta in quel momento  cosa succede? Ricorso in annullamento. Perché? - NO PROCEDURA DI INFRAZIONE: non è altro che commissione contro uno SM, in questo caso non c’è lo SM come convenuto, al massimo come attore. UN GRANDE NO!!!!!!! - NO RICORSO PER CARENZA: il trattato dice “che si astengono dal pronunciarsi”, non “nel merito”, dunque una risposta, di qualsiasi tipo, è un pronunciarsi, il ricorso in carenza riguarda solo il NON PRONUNCIARSI, ciò che è comportamento attivo non è carenza - SÌ RICORSO IN ANNULLAMENTO: si va a contrastare un atto guardando alla sostanza e non alla forma che produca effetti nei confronti di terzi, la risposta della commissione porta a degli effetti giuridici verso questo soggetto? Sì. - Fase precontenziosa: Si apre quindi una fase di dialettica, dopo c’è la lettera di messa in mora e il parere motivato, in cui la commissione esprime esplicitamente il comportamento contestato e intima a cessare l’infrazione. Prima dell’emissione del parere motivato l’Italia ha espresso e fatto presente gli ostacoli giudiziari erano stati rimossi. La commissione quindi ha emesso un parere motivato - Fase contenziosa: il 18 gennaio 2018 ha adito alla corte - Gli effetti della sentenza  può respingere il ricorso o accoglierlo, se lo accoglie dichiara la sussistenza dell’inadempimento e (260.1) lo stato è tenuto a dare esecuzione alla sentenza - in caso di una seconda sentenza, la corte può imporre una somma forfettaria o penalità. Una volta che ha adito alla corte, la corte non è vincolata dal parere della commissione, e la corte è l’unica istituzione competente a formalizzare l’inadempimento  la commissione può proporre una somma forfettaria o una penalità di mora  la corte decide indipendentemente da quello che dice la commissione. Una volta che la corte ha deciso lo SM deve cessare il comportamento e attuare l’atto correttamente/fare ciò che dice la sentenza. RECAP: 1) identificare la procedura: ricorso per inadempimento 2) competenza e istituzioni coinvolte: la commissione (guardiana dei trattati, unica ad avere l’iniziativa), CDG (unica istituzione competente che può dichiarare l’inadempimento) 3) fasi: dialettica, lettera di messa in mora, parere motivato, giudizio 4) commissione: lettera di messa in mora, parere motivato, oggetto e correlazione tra essi, altrimenti il ricorso è irricevibile 5) facoltà della commissione  non è obbligata a interrogare lo SM e iniziare la procedura di infrazione, c’è a monte una valutazione discrezionale dell’istituzione 6) effetti della sentenza  carattere dichiarativo + obbligo in capo allo SM di prendere i provvedimenti necessari che scaturiscono dalla sentenza. 7) somma forfettaria e penalità (seconda sentenza)  x direttive legislative in prima sentenza è sufficiente che la commissione ponga lo stato in condizioni di esporre le sue osservazioni, e aspettato il termine posto, può ricorrere di nuovo alla corte  260.2 la corte potrà di nuovo respingere il ricorso o accoglierlo, nel secondo caso affermerà che lo stato risulta inadempiente rispetto agli obblighi che gli derivano dalla sentenza n°1.  principio della leale collaborazione ma se ciò non avviene col secondo ricorso la commissione può richiedere il pagamento di somma forfettaria e penalità di mora  la corte non è vincolata né sul se infliggerle né sulla quantificazione. Una punisce l’inadempimento in sé, l’altra il protrarsi dell’inadempimento.  è con la prima sentenza che sorge l’obbligo degli SM. Qualora il ricorso riguardi la mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva legislativa, la commissione già dal primo ricorso può chiedere alla corte non solo di dichiarare l’inadempimento dello stato, ma anche di condannare lo stato al pagamento di somma forfettaria o penalità, la corte in questo caso è limitata nel massimo la richiesta della commissione. SIMULAZIONE 2 Con lettera del 1º agosto 2022, Banco Cetelem ha informato la Corte, presentando documenti giustificativi, da un lato, che, il 29 aprile 2021, un atto di acquiescenza, con il quale Banco Cetelem aveva accettato tutte le domande della ricorrente nel procedimento principale, era stato depositato dinanzi al giudice del rinvio. Ai sensi di detto accordo, si pone fine al contratto di credito in questione e ciascuna delle parti dichiara di non pretendere più nulla dall’altra. - Rinvio pregiudiziale di interpretazione - Strumento per il giudice nazionale che valuta la necessarietà di interpretazione ai fini della risoluzione della causa - Competenza della corte - Si chiede alla corte un’interpretazione del diritto dell’UE ai fini della risoluzione della causa  dunque c’è una causa in essere - Il rinvio è irricevibile perché è cessato l’oggetto del contendere  la corte viene informata che c’è stato un accordo tra le parti, che dichiarano di non pretendere più nulla l’una dall’altra, quindi non vi è più contesa e viene meno la ragione del contenzioso. - La corte si esprime perché deve chiedere al giudice di rinvio la conferma che non ci sia più interesse SIMULAZIONE 3 OKR ha chiesto al notaio coadiutore la redazione di un testamento notarile contenente una clausola in forza della quale il diritto applicabile alla successione di cui al procedimento principale sarebbe stato il diritto ucraino. Il notaio coadiutore interessato ha rifiutato di redigere un simile atto, sulla base degli articoli 22 e 75 del regolamento Successioni. OKR ha proposto, tramite il notaio coadiutore, un ricorso avverso il diniego di redigere l’atto richiesto dinanzi al Sąd Okręgowy w Opolu (Tribunale regionale di Opole, Polonia), ai sensi dell’articolo 83, paragrafo 1, del codice notarile. Nell’ambito di tale procedimento, il notaio coadiutore sostiene di essere chiamato a controllare, in primo grado, la propria decisione di diniego, con la quale egli ha ritenuto che l’atto richiesto fosse illecito. In tale contesto, il notaio coadiutore ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali. - Rinvio pregiudiziale  caratteristiche: interpretazione/validità, strumento di cooperazione giudice-CDG, valutazione di necessarietà della pronuncia della CDG, competenza della CDG, quando la corte è irricevibile? - Il notaio non può adire la corte  deve essere un soggetto che appartiene a una giurisdizione, il rinvio è irricevibile. Il notaio è un libero professionista. L’unico caso in cui la corte può ricevere il rinvio è quando le parti siano obbligate a rivolgersi al notaio/al soggetto individuato. SIMULAZIONE 4 L’articolo 20 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a tale medesima normativa nazionale in forza della quale la concessione di un permesso di soggiorno viene automaticamente negata, per il solo motivo che egli ha precedenti penali, al cittadino di uno Stato terzo, genitore di minori cittadini dell’Unione, dei quali ha l’affidamento esclusivo, qualora tale diniego produca la conseguenza di costringere detti minori a lasciare il territorio dell’Unione europea. - Rinvio pregiudiziale di interpretazione - Effetti della sentenza: il giudice nazionale è vincolato alla sentenza nell’assoluzione della causa. Sono vincolati anche gli altri giudici dello SM e le PA, oltre che giudici e PA degli altri stati membri, questi ultimi dovranno almeno seguire il principio generale. - nel caso in questione, le autorità dello SM in questione saranno tenute a riconoscere il diritto a riconoscere il diritto a rimanere nello stato, quindi a fornire il permesso di soggiorno. LEZIONE 19 27/04 SIMULAZIONE 1 La Commissione, inviando la sua lettera di diffida al Regno di Spagna il 18 novembre 2016, ha contestato a tale Stato membro un inadempimento di taluni obblighi previsti dalla direttiva 2008/98; ai sensi del suo art.40.1, il termine di recepimento scadeva il 12 dicembre 2010. Secondo la Commissione, l’articolo 30, paragrafo 1, di detta direttiva, ai sensi del quale gli Stati membri provvedono affinché i piani di gestione dei rifiuti siano valutati almeno ogni sei anni e, se opportuno, riesaminati, va interpretato nel senso che quest’ultima disposizione imponeva agli Stati membri di riesaminare tali piani entro i sei anni dalla data di entrata in vigore di detta direttiva, ossia a decorrere dal 12 dicembre 2008. Un parere motivato è stato emesso il 23 giugno 2017; il successivo 8 novembre la Commissione ha adito la Corte. - Procedura di infrazione (NB SE CHIEDE IL TIPO DI RICORSO NON VUOLE SAPERE LO STRUMENTO, OVVERO LA PROCEDURA DI INFRAZIONE, MA IL RICORSO PER INADEMPIMENTO) per inadempimento  commissione vs sm (Spagna) - Lettera di diffida - Interpretazione della direttiva da parte della commissione  Scadenza: 2014 (2008 + 6 anni)  lo stato è inadempiente - Art 258 - Parere motivato - La commissione ha adito alla corte - NB IL TRATTATO DI LISBONA ENTRA IN VIGORE NEL 2011 QUINDI LA QUESTIONE DELLA SOMMA FOFETTARIA VA VALUTATA A SECONDA DELL’ANNO DELLA DIRETTIVA!!!!!!! - LA COMMISSIONE NON PUÒ IMPUTARE L’INADEMPIMENTO PERCHÉ L’OBBLIGO PARTE DA QUANDO SCADE IL TEMPO PER DARE ATTUAZIONE ALLA DIRETTIVA, QUINDI DAL 13 DICEMBRE 2010  SEI ANNI A PARTIRE DA LÌ  È LA LETTERA DI DIFFIDA CHE CONTA PERCHÉ È LA FORMALIZZAZIONE DELL’ACCUSA - Rinvio pregiudiziale di interpretazione (art 267)  il giudice di rinvio chiede una pronuncia della corte perché la ritiene fondamentale ai fini della causa - Il giudice è la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - Se è ultima istanza è obbligato al rinvio, se non lo è non è obbligato - Rinvio pregiudiziale  il giudice sospende la causa e aspetta la pronuncia della corte - La corte dichiara la sua incompetenza  è una questione di diritto interno - La Corte dei conti chiede l’interpretazione di una norma interna collegata ad un’altra norma nazionale. La cdg non è competente. - Effetti della sentenza LEZIONE 21 04/05 SIMULAZIONE 4 In considerazione dell’obbligo imposto dagli Stati Uniti d’America il Parlamento, con risoluzione del 2 marzo 2017, ha richiesto alla Commissione di agire, ai sensi dell’articolo 265 TFUE, adottando un atto delegato previsto all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento n. 539/2001, come modificato dal regolamento n. 1289/2013, diretto a sospendere temporaneamente l’esenzione dall’obbligo del visto per brevi soggiorni per i cittadini statunitensi e canadesi a causa del mancato rispetto del criterio della reciprocità. In risposta a tale richiesta di agire, la Commissione ha preso posizione sulla risoluzione del 2 marzo 2017, ritenendo che l’adozione di un atto delegato che sospendesse temporaneamente l’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini canadesi e statunitensi sarebbe stata controproducente e non avrebbe contribuito a conseguire l’obiettivo di garantire l’esenzione dall’obbligo del visto per tutti i cittadini dell’Unione. Il 22 ottobre 2020 il Parlamento, mediante una nuova risoluzione ha richiesto una seconda volta alla Commissione di agire, ai sensi dell’articolo 265 TFUE, adottando un atto delegato quale previsto all’articolo 7, primo comma, lettera f), del regolamento 2018/1806. Con atto del 4 marzo 2021, il Parlamento ha proposto un ricorso per carenza dinanzi alla Corte, considerando che l’articolo 7, primo comma, lettera f), del regolamento 2018/1806 non consente alla Commissione di non adottare un atto delegato allorché le condizioni per l’adozione di un simile atto sono soddisfatte. - Il parlamento chiede alla commissione di agire  la commissione risponde dicendo che un atto delegato sarebbe controproducente (comportamento attivo) - il parlamento chiede di nuovo alla commissione di agire  ricorso in carenza (parlamento contro commissione) - il secondo invito ad agire non sarà identico al primo, quindi viene considerato come nuovo invito ad agire - secondo il parlamento la commissione non ha potere decisionale nel merito dell’adozione o meno dell’atto delegato - la questione è: la commissione è costretta ad adottare l’atto delegato? - Il ricorso è ricevibile - L’atto delegante dispone che sia la commissione l’istituzione deputata ad adottare un atto delegato RECAP: COSA DEVO SCRIVERE? o Individuare lo strumento: ricorso in carenza  cosa fa? Che caratteristiche ha? o Intimidazione ad agire  se entro due mesi la commissione non fa nulla posso proporre il ricorso in carenza entro altri due mesi o Stesse condizioni per persone giuridiche o Quando cessa l’inerzia? o Non c’è univocità nell’interpretare le prese d’atto, bisogna osservarne la natura. La presa d’atto x il prof è già un pronunciarsi. o Il ricorso in carenza è sulla seconda questione: si deve capire se l’atto delegante obbliga la commissione all’adozione dell’atto delegato SIMULAZIONE 5 Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione della Commissione comunicata alla ricorrente con lettera del 1° aprile 2022 dovrebbe essere annullata. La ricorrente ha presentato alla Commissione una richiesta con lettera del 15 dicembre 2021. In risposta la Commissione, con la lettera summenzionata, ha ritenuto irricevibile la richiesta della ricorrente. Quest’ultima sostiene che la decisione della Commissione è, a tal riguardo, sostanzialmente viziata, e che essa costituisce una violazione del diritto ambientale dell’Unione e del diritto ambientale internazionale nonché dei Trattati. - Procedura di annullamento: ricorrente non privilegiato vs commissione - Annullamento x violazione dei trattati di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione  la lettera è viziata  violazione del diritto ambientale dell’unione e del diritto ambientale internazionale e dei Trattati - La ricorrente deve dimostrare il suo interesse (ricorrenti privilegiati, semiprivilegiati, non privilegiati) SIMULAZIONE 6 La decisione (UE) 2020/245 del Consiglio, del 17 febbraio 2020, (relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio di partenariato istituito dall’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, per quanto riguarda l’adozione del regolamento interno del Consiglio di partenariato e di quelli del comitato di partenariato, dei sottocomitati e degli altri organi istituiti dal Consiglio di partenariato, nonché la fissazione dell’elenco dei sottocomitati per l’applicazione di tale accordo ad eccezione del titolo II dello stesso,) nonché la decisione (UE) 2020/246 del Consiglio, del 17 febbraio 2020, (relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio di partenariato istituito dall’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, per quanto riguarda l’adozione del regolamento interno del Consiglio di partenariato e di quelli del comitato di partenariato, dei sottocomitati e degli altri organi istituiti dal Consiglio di partenariato), nonché la fissazione dell’elenco dei sottocomitati per l’applicazione del titolo II di tale accordo, sono annullate. Gli effetti delle decisioni 2020/245 e 2020/246 sono mantenuti. - Dispositivo finale di una sentenza - Ricorso per annullamento: ricorrente vs consiglio. Art 263. POTREBBE ESSERE ANCHE UNA PREGIUDIZIALE DI VALIDITÀ. - Giudice competente - Vizi - Effetti della sentenza - Si annullano due decisioni del consiglio  tendenzialmente si deve ricreare la situazione e agire come se l’atto non fosse mai entrato in vigore, ma ci sono casi, come questo, in cui (ad esempio per ripercussioni gravi economiche) gli effetti precedenti continuano a valere. Dunque le decisioni sono annullate ma mantengono gli effetti precedenti. CESSANO GLI EFFETTI O EX NUNC O EX TUNC.  ART 264 LEZIONE 22 8/05 SIMULAZIONE 7 1. Individuare la tipologia di ricorso e spiegarlo; 2. analizzare le caratteristiche dei ricorrenti e del convenuto; 3. analizzare i motivi alla base del ricorso (vizi eccepiti); 4. analizzare i motivi alla base della sentenza e chiarire gli effetti della sentenza; TRACCIA 1: Nella causa XXX, avente ad oggetto un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE, proposto il 28 maggio 2014, Parlamento europeo, rappresentato da R. Passos, A. Caiola e M. Allik, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, sostenuto da: Commissione europea, rappresentata da M. Konstantinidis, R. Troosters e D. Gauci, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, interveniente, contro Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da F. Naert, G. Étienne, M. Bishop e M.-M. Joséphidès, in qualità di agenti, convenuto, A sostegno del suo ricorso, il Parlamento deduce due motivi. Con il primo motivo esso fa valere che la decisione impugnata è erroneamente fondata solo sull’articolo 37 TUE e che, di conseguenza, essa non avrebbe dovuto essere adottata conformemente alla procedura specifica degli accordi che riguardano esclusivamente la politica estera e di sicurezza comune (in prosieguo: la «PESC») di cui all’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, prima parte della frase, TFUE, che esclude qualsiasi partecipazione del Parlamento. Siffatta decisione, la cui adeguata base giuridica sarebbe costituita dagli articoli 37 TUE nonché 82 TFUE e 87 TFUE, potrebbe essere adottata solo conformemente alla procedura prevista all’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), v), TFUE, che contempla l’approvazione del Parlamento. Con il secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 218, paragrafo 10, TFUE, il Parlamento contesta al Consiglio di non averlo informato immediatamente e pienamente in tutte le fasi della negoziazione e della conclusione dell’accordo UE-Tanzania. Il ricorso è un ricorso in annullamento, art 263 tfue, ovvero lo strumento con cui si garantisce la collaborazione e la giustizia tra le istituzioni dell’Unione Europea, esso verte infatti a contestare il comportamento delle istituzioni UE, comportamento che può essere contestato se l’atto adottato è impugnabile, ovvero se: produce effetti in capo a terzi, se è adottato da PE e Consiglio tramite procedura legislativa, se è adottato da BCE, commissione o consiglio europeo ed è un atto vincolante. Il ricorrente in questo caso è il Parlamento Europeo, rappresentato da …, ed è sostenuto dalla Commissione Europea: sia il ricorrente (PE) che l’interveniente (commissione) sono istituzioni: il ricorrente in questo caso è un ricorrente privilegiato, ovvero quell’attore il cui interesse ad agire è presunto e che dunque non deve giustificare il suo interesse in alcun modo. Il convenuto è il Consiglio I motivi alla base del ricorso sono fondamentalmente due: - la decisione impugnata è erroneamente fondata solo sull’articolo 37 TUE e che, di conseguenza, essa non avrebbe dovuto essere adottata conformemente alla procedura specifica degli accordi che riguardano esclusivamente la politica estera e di sicurezza comune (in prosieguo: la «PESC») di cui all’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, prima parte della frase, TFUE, che esclude qualsiasi partecipazione del Parlamento. - L’annullamento può accadere sia dopo un rinvio pregiudiziale di validità sia dopo un ricorso in annullamento, dunque possono essere entrambe SIMULAZIONE 2 Completare la risposta della corte motivandola - Rinvio pregiudiziale - È irricevibile  la corte è incompetente: è una questione di diritto interno (soluzione 1) - Il giudice chiede al tribunale amministrativo di essere dichiarato incompetente  se ciò avviene il contenzioso cade  la corte è irricevibile perché cessa di esistere il procedimento principale, la corte dichiara che è venuta meno la questione (soluzione 2) - La corte si dichiara competente e sostiene che è il giudice di rinvio a dover dichiarare la propria competenza (soluzione 3)  se il giudice di rinvio mantiene la causa allora la corte è tenuta a pronunciarsi, l’unico caso in cui la corte non si pronunci nel merito potrebbe esser nel caso in cui prima della sentenza venga informata che quel giudice venga dichiarato incompetente a decidere, quindi la risposta della corte non potrà essere funzionale alla risoluzione della causa. LEZIONE 24 11/05 RIPASSO Chi può essere giudice? Ci sono delle caratteristiche fissate in modo tale che nessuno stato possa avere una giurisdizione diversa. Unica eccezione: se l’attore è costretto a rivolgersi a quella determinata persona, ad esempio un arbitro, allora e solo in quel caso la Corte considererà tale persona un arbitro  quando per legge le persone sono tenute a rivolgersi a quella determinata personalità/collegio. La corte non si pronuncia quasi mai sull’opportunità di rinvio, poiché quella la valuta il giudice di rinvio. Può però non esprimersi in determinati casi: incompetenza e irricevibilità. Gli effetti della sentenza pregiudiziale di validità sono diversi da quelli di interpretazione: è vero che vincola il giudice di rinvio, ma la validità ha sostanzialmente valore erga omnes. Nel momento in cui l’atto è considerato viziato esso è nullo e come mai avvenuto  le istituzioni che hanno adottato quell’atto dovranno provvedere, abrogarlo e sostituirlo, e la Corte, esattamente come nel ricorso per annullamento, potrebbe precisarne gli effetti. Con ex tunc si intende che l’atto cessa di esistere fin dal momento di pubblicazione in GUUE, l’atto è nullo e come mai avvenuto. TERZA PARTE DEL PROGRAMMA LEZIONE 25 18/05 LA CITTADINANZA Cittadini europei  persone con lo status di cittadini europei. Articolo 20 TFUE: è cittadino dell’unione chi ha la cittadinanza di uno SM, la cittadinanza europea si aggiunge a quella nazionale, non si sostituisce. Nel momento in cui si andasse a perdere le cittadinanza dello SM, salvo nei casi di una doppia cittadinanza di due SM, si perderebbe anche la cittadinanza europea. Ci furono in passato tentativi di collegare la cittadinanza europea alla residenza, quindi riconoscere la cittadinanza europea anche a cittadini di stati terzi che fossero residenti da lungo periodo in uno degli SM ma non venne approvata (si collegava anche alla questione del diritto di voto). L’UE non ha competenza sui requisiti sull’individuazione di requisiti sull’acquisizione della cittadinanza  questo può creare distinzioni su situazioni riconducibili allo stesso ambito tra i cittadini a seconda del luogo in cui si trovano. Non si può parlare però di discriminazione in senso stretto. Quando UK era parte dell’UE l’esempio era questo: gli SM hanno sempre individuato i cittadini che per loro erano europei, gli stati con passato coloniale e che hanno territori d’oltremare, nell’area atlantica pacifica o caraibica (  Commonwealth) dovevano individuare quelli che a loro volta erano cittadini europei. Francia (e Olanda) non fa distinzioni, sono cittadini tutti coloro che stanno nel territorio francese (anche la Polinesia francese) e rientrano in determinati caratteri. Territori francesi=ovunque ci sia l’amministrazione francese.  I britannici invece prevedono vari tipi di cittadinanza: dividono in cittadini british e british overseas, la di là dei territori europei. Per la Gb quando ci fu la possibilità di individuare chi fossero i cittadini europei stabilì che i british overseas NON rientravano in tale categoria. Non si può parlare di discriminazione quando si parla di soggetti che rientrano in ambiti non di competenza UE, ma sicuramente ha portato a delle differenze. L’UE non può intervenire sulla cittadinanza  le istituzioni europee, al di là di risoluzione del Parlamento europeo con affermazioni di mero principio, è opportuno che siano riconosciuti cittadini europei coloro che hanno studiato un ciclo scolastico, per facilitare l'integrazione delle persone. questa può essere una risoluzione del Parlamento europeo, non è vincolante per gli Stati membri, non crea obbligo in capo alle istituzioni perché non c'è la competenza, però è una affermazione di principio: l'auspicio di consentire il diritto di voto anche ai residenti di lungo periodo è un auspicio. Diversamente, la Corte di giustizia si pronuncia sulla perdita della cittadinanza : ma com'è possibile che la Corte di giustizia si pronunci sulla perdita della cittadinanza se l'unione non ha competenza sull'acquisizione? la perdita della cittadinanza da un punto di vista legislativo (perché l'unione non può intervenire come abbiamo detto sulle modalità di acquisizione e quindi sulle modalità di ritiro della cittadinanza) la corte di giustizia si dichiara competente a decidere perché la perdita della cittadinanza comporta la perdita dei diritti propri dei cittadini europei. (es: elettorato attivo e passivo, libera circolazione e soggiorno)  la libertà di circolazione è prevista per tutti i cittadini europei, unico requisito per il soggiorno breve (max 90 giorni) è il possesso o di una CI o di un passaporto, a prescindere dall’area Schengen. Un cittadino di uno stato terzo nell’area Schengen può circolare se è in posizione regolare, in area extra Schengen avrà bisogno di un visto. (alcuni ruoli lavorativi sono poi riservati solo ai cittadini dello SM). La regola di base è che non c’è discriminazione sulla base della cittadinanza, ma ci potrebbe essere una preferenza del cittadino europeo su quello non europeo. Con la perdita della cittadinanza europea si perde il diritto alla non discriminazione (art 18 TFUE)  Nel campo di applicazione dei trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.  gli SM devono riconoscere la possibilità di impiegare senza discriminazioni sulla base delle nazionalità ma possono individuare una preferenza per coloro che sono cittadini europei. Non ci può essere più una preferenza nazionale rispetto agli altri cittadini dell'unione europea ,ma ci può essere dei cittadini dell'unione europea rispetto ai cittadini di stati terzi, il che significa che se la persona perde la cittadinanza europea perde anche questa cosa. Alcune professioni che prevedono una funzione pubblica di un certo tipo possono essere riservati esclusivamente ai cittadini dello SM, ad esempio in Italia le forze di polizia, la magistratura e l'esercito di protezione civile, vigili del fuoco… i cittadini europei possono essere eletti consiglieri comunali, possono essere ordinati assessori, ma non possono fare i sindaci, che sono funzioni esclusive del dei cittadini italiani. La CDG non interviene in sé sulla disciplina, però interviene sui principi regolatori: - Proporzionalità : cioè che la misura della perdita sia proporzionale alle ragioni della perdita, - Individualità : la seconda è ragionando sulla caratteristica della cittadinanza ribadendone il carattere individuale (pur se la cittadinanza si acquisisce secondo ordinamenti interni e per discendenza, una volta acquisita la cittadinanza è individuale e prescinde dal fatto che i genitori mantengano o perdano la cittadinanza, questo è intuitivo se si parla di maggiorenni, diventa complicato per i minorenni poiché si tende a riconoscere la stessa cittadinanza al nucleo familiare con il minorenne per far sì che negli spostamenti non siano soggetti a regole diverse). La corte dunque non interviene sulla disciplina in senso stretto, poiché essa è competenza degli SM, ma interviene circa questi due parametri, alla luce del fatto che perdere la cittadinanza europea vuol dire perdere i diritti di cittadino europeo e perdere la possibilità di entrare liberamente nei territori dell’unione. Le due sentenze, Tijebbes e Rottman, sono importanti per determinare si alla competenza della corte a pronunciarsi in questi casi sia il perimetro in cui si inserisce la cittadinanza europea. Rottman cittadino austriaco ricercato, dichiara il falso per ottenere la cittadinanza tedesca e scrive che non ha precedenze penali o carichi pendenti  ai sensi della legge austriaca se si chiede un’altra cittadinanza si perde quella austriaca, ai sensi di quella tedesca invece l’acquisizione prevede che le dichiarazioni compiute al momento della richiesta siano vere e chi viene scoperto a dichiarare il falso perde tale cittadinanza, perché viene meno la reciproca fiducia.  Rottman non è più tedesco, ma non è nemmeno austriaco, diventa quindi apolide. Da un lato bisognerebbe capire e verificare se la Germania ha sottoscritto la convenzione internazionale contro l’apolidia e vedere se questo caso vi rientra  dal punto di vista dell’apolidia c’è questa questione nel diritto internazionale. Dal punto di vista del diritto UE è evidente che c’è un cittadino europeo che perde tale cittadinanza, quindi la persona diventa apolide, ovvero per l’unione un cittadino di stati terzi, in una situazione particolare perché essendo privo di un legame con uno stato l’assenza di tale legame prevede anche che non ci sia qualcuno che li possa tutelare in senso assoluto e quindi sarebbe in una posizione particolare poiché non può essere impatriato.  nessuno può cacciarlo da uno SM, ma perde i diritti propri della cittadinanza europea. Si perde la cittadinanza intervenuta sulla base di una decisione di un’autorità amministrativa tedesca, che agisce nel rispetto della legge senza valutare le conseguenze ulteriori oltre alla perdita della cittadinanza. Rottman allora impugna l’atto relativo ala previsione della revoca della cittadinanza tedesca facendo presente che da un lato diventerebbe apolide, e che verrebbe privato dei diritti propri che derivano dalla cittadinanza europea e quindi sostenendo che la misura di privazione della Agli stati è concesso prevedere determinate condizioni per l’esercizio del diritto di voto con riferimento ad esempio all’iscrizione nelle liste elettorali, con riferimento a un periodo minimo d residenza che non può superare i 5 anni.  Per l’Italia i cittadini europei che vogliono votare alle elezioni locali per la prima volta devono iscriversi alle liste elettorali in un intervallo di tempo prefissato e che viene comunicato (non più tardi di 6 mesi prima delle elezioni e in un intervallo fissato dal sindaco secondo la legge italiana, che però non potrà essere tale da ostacolare i cittadini di volersi iscrivere a tale lista). Terzo aspetto: protezione diplomatica e consolare  art 23 TFUE Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie e avviano i negoziati internazionali richiesti per garantire detta tutela. Dimensione di rapporti con lo stato terzo. Questo è un diritto, non è una richiesta che viene soddisfatta su base discrezionale da parte dello SM richiesto dell’assistenza, lo SM deve garantire l’assistenza ai cittadini dell’unione che lo richieda nei casi in cui le autorità consolari dello stato non siano presenti su quel territorio. Diritto a richiedere l’assistenza e dovere a garantirla. Art 24: rapporto tra SM e organi e organismi  diritto di petizione al PE, possibilità di rivolgersi al mediatore, possibilità di scrivere agli organi in una lingua e ricevere risposta nella stessa lingua, possibilità di iniziativa europea dei cittadini al fine di richiedere alla commissione di presentare una proposta legislativa in un determinato tema e al PE e al consiglio di discutere tale proposta. La commissione non ha obbligo di seguire la richiesta ma in caso di rifiuto deve motivarlo. Quali sono i diritti propri esclusivamente dei cittadini europei e quali sono estesi? LEZIONE 26 22/05 All’art 20 TFUE si individuano i diritti del cittadino europeo. La CDF ha al suo interno il titolo V sulla cittadinanza. Abbiamo visto che gli SM hanno competenza esclusiva sull’attribuzione della cittadinanza, la cittadinanza dell’unione si aggiunge a quella nazionale, non la sostituisce, il che significa che la cittadinanza europea deriva dalle decisioni (riguardo le condizioni per l’acquisizione della cittadinanza) degli SM. Per ottenere la cittadinanza: - Nascita sul luogo - Discendenza - Residenza Queste da un pov indipendente, considerando l’individuo. - (+ acquisizione per matrimonio dopo diversi anni e se il coniuge è cittadino di uno SM). Per favorire i cittadini di seconda generazione, nati e cresciuti in uno Sm ma da cittadini non cittadini dell’unione, si prevede in alcuni casi l’acquisizione dal punto di vista culturale. (uno o più cicli di studi per i minorenni o chi fa alti cicli di studi, ad esempio in Belgio) Attualmente in UE non ci sono SM che prevedono la cittadinanza per nascita sul luogo, ma c’è quella per discendenza e le successive (solo nascita sul luogo e discendenza sono fin dalla nascita, gli altri metodi si acquisiscono in un secondo momento) L’art 20 e seguenti del TFUE individuano i diritti propri dei cittadini europei. Attenzione: leggendo il trattato sembra che questi diritti siano propri esclusivamente dei cittadini europei, ma leggendo la CDF si realizza che alcuni diritti sono propri esclusivamente dei cittadini europei, altri sono estesi. Diritto di voto ed eleggibilità al PE e alle elezioni comunali sono diritti propri ESCLUSIVAMENTE dei cittadini europei dal pov di ciò che dicono le fonti di diritto primario. Non è escluso che uno SM preveda che anche i cittadini di stati terzi residenti da molto tempo votino alle elezioni comunali, ma questa è una scelta dello stato nazionale. Mentre il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del PE e comunali del luogo di residenza è un diritto riconosciuto dal TFUE e dalla CDF ai cittadini dell’Unione e quindi è un onere in capo agli SM e qualora non vengano stabilite le condizioni che rendono effettivo questo diritto o fossero tali da ostacolare questo diritto o addirittura scoraggiarlo, vi sarebbe una violazione di diritto dell’unione. Eleggibilità: 39 e 40 CDF Seguendo il trattato  art 43 e 44 della CDF  richiamano il diritto di presentare petizioni al PE e presentarsi al mediatore. “Qualsiasi cittadino dell’Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. “ “Qualsiasi cittadino dell’Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore dell’Unione casi di cattiva amministrazione nell’azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.” Se il Trattato sembra riconoscere questo diritto solo ai cittadini europei, la CDF espande tale diritto a qualsiasi persona fisica o giuridica, a chiunque risieda o abbia la sede sociale in un SM, quindi cittadini anche non in senso formale. Uno dei diritti propri, ma su cui si può discutere, è quello di soggiornare e circolare liberamente nei territori degli SM, art 21 TFUE  Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi. Direttiva 2004/38: prevede che per la circolazione sia necessario e sufficiente il possesso di CI o passaporto, ma per il soggiorno che può essere di breve o lunga durata, ci sono delle condizioni che devono essere rispettate: per quello di lunga durata è necessario CI o passaporto e l’essere in grado di far fronte alle proprie esigenze economiche e all’eventuale necessità di ricorrere a servizi come l’assistenza sanitaria: salvo per chi sia lavoratore dipendente o lavoratore autonomo in uno SM diverso dal proprio, in tutti gli altri casi viene richiesta un’assicurazione sanitaria, e per chi si sposta solo per il gusto di spostarsi è richiesto anche avere risorse proprie (che non si gravi sul sistema sociale e sanitario dello SM in cui si alloggia). Questa verifica da parte delle autorità competenti avviene una volta, non è periodica, sia per il soggiorno di breve che di lunga durata è legittimo che le autorità prevedano l’obbligo per il cittadino che si trova in uno stato membro diverso dal proprio abbia l’obbligo di registrare la propria presenza. Se è un soggiorno di breve durata entro i 90 gg basta CI o passaporto, per il soggiorno di lunga durata servono tutti gli altri requisiti sopra descritti. Nel momento in cui la registrazione ha luogo e si dichiara l’intenzione di rimanere per lungo periodo, le autorità competenti dello SM potranno in quel momento verificare il possesso dei requisiti, ma non dovessero farlo non potranno farlo in momenti successivi, e inoltre una volta fatto non si può ripetere. L’assenza di questi requisiti può portare all’allontanamento dallo SM.  Per i cittadini europei non rileva che lo SM sia parte o meno dell’area Schengen perché il trattato riconosce la libera circolazione nel territorio degli SM. Diritto esteso dall’art 45 CDF: 1. Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. 2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro. Nel momento in cui un cittadino di stato terzo è residente in un paese dell’area Schengen, la sua circolazione e durata è garantita in tutti gli SM dell’area Schengen. Conformemente ai Trattati vuol dire che se è previsto che alcuni stati siano al di fuori dell’area Schengen non è escluso che questo stato richieda degli accertamenti burocratici ulteriori per permettere al cittadino di stato terzo di muoversi verso quel territorio. C’è una categoria di persone che beneficia dei diritti propri dei cittadini europei pur essendo cittadini dell’unione: i familiari dei cittadini europei  I familiari beneficiano degli stessi diritti quando esercitano la libera circolazione in uno SM diverso da quello di cittadinanza del proprio familiare. La direttiva 2004/38 si applica ai cittadini che esercitano la libera circolazione e i familiari siano cittadini di stati terzi, perché se fossero cittadini europei potrebbero beneficiarne individualmente. Perché ai familiari vengono riconosciuti gli stessi diritti dei cittadini europei nell’ambito della libera circolazione? Per eliminare ogni possibile ostacolo alla libera circolazione del cittadino dell’union. Non è funzionale in sé al cittadino dello stato terzo ma almeno nei primi 5 anni sono riconosciuti perché si ritiene che in questo modo si crei una ambiente favorevole all’esercizio della libera circolazione e del soggiorno. Tutela diplomatica e consolare: art 36 CDF Ogni cittadino dell’Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. La libera circolazione non richiede che il familiare sia assieme al cittadino dell’unione, invece per la tutela diplomatica e consolare lo è. Non è previsto che questa assistenza possa essere garantita nel caso in cui il cittadino non viaggi insieme al familiare. Perché questo diritto sia reso effettivo è necessario non solo l’accordo con gli SM ma anche con lo stato terzo, perché le autorità dello stato terzo devono riconoscere che l’autorità diplomatica e consolare di uno SM rappresenti anche dei cittadini europei di un altro SM. Inoltre una questione importanti è la definizione di familiare: si potrebbero porre delle questione per le coppie dello stesso sesso. In molti stati del mondo non viene garantito il titolo di familiare al partner dello stesso sesso (esempio: in Mauritania è punito con la lapidazione). Nel rendere effettivo questo diritto ci si può scontrare con le legislazioni degli stati terzi. Quello che non è previsto sul TFUE ma è previsto dalla CDF è il diritto di accedere ai documenti  proprio dei cittadini europei ma anche dei residenti, o per le persone giuridiche la sede prosegue ma che alcune attività possono essere continuate. Sentenza C-200/02 https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf? text=&docid=49231&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=13930185 Cittadini cinesi che lavorano in un’impresa cinese in Cina, il marito è il direttore di un’impresa e per questioni di lavoro fa frequenti viaggi in UE, in particolare nel Regno Unito. Il primo figlio della coppia nasce in Cina nel ’98, la signora Chen vorrebbe un secondo figlio ma c’è la legge sul figlio unico in Cina  la signora entra nel territorio del regno unito a maggio e fa nascere sua figlia a Belfast nel 2000. Per legge irlandese tutti quelli nati in Irlanda acquisiscono la cittadinanza irlandese per nascita.  pur se ai sensi della legge britannica non ha diritto alla cittadinanza, per la legge irlandese è cittadina irlandese, se non gode di un’altra cittadinanza sostituibile con quella irlandese. La bambina ha dunque un passaporto irlandese. La madre presenta un titolo di soggiorno nel Regno Unito, domanda che viene respinta perché le autorità britanniche sostengono che la cittadina non abbia esercitato la libera circolazione perché nasce e si muove dalla GB e dall’altro lato non le viene garantito il diritto di soggiorno perché questa situazione non rientra nel caso previsto da quello che era l’accordo allora in vigore per la circolazione dei cittadini europei (quello che è previsto ora dalla direttiva 2004/38). In questo caso il rinvio pregiudiziale chiede se la cittadina minorenne abbia diritto di soggiornare in un altro SM e se questo garantisca alla madre il diritto di risiedere in quanto familiare a carico o per il fatto di aver vissuto nel paese d’origine della bambina o per altro motivo speciale. La CDG si pronuncia guardando l’ex art 18 del trattato sulla comunità europea, attuale art 20 TFUE  conferiscono il diritto al minorenne di alloggiare in uno SM, coperto da assicurazione malattie e a carico di un genitore, un diritto di soggiorno a durata indeterminata in tale Sm a condizione che ci siano le determinate risorsi tali per cui il primo non diventi un onere per le finanze pubbliche dello SM, a queste condizioni anche il familiare può alloggiare. Il trattato riconosce il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli SM diversi da quello proprio. La seconda questione è capire sulla base di cosa si possa consentire alla madre di soggiornare nello SM  le richieste sono uguali a quelle dei casi normali. Si consente alla madre di ricongiungersi alla condizione la persona in oggetto abbia le risorse per impedire che tanto la minorenne che la madre non siano un onere per le finanze pubbliche dello SM ospitante  stesso principio che si chiede per le richieste di soggiorno di lunga durata. Il fatto che il rischio sarebbe quello di allontanare il cittadino europeo dall’unione, questo porta la corte a decidere nel senso di interpretare il trattato nel senso di consentire alla madre di rimanere sul territorio dello SM ospitante alle normali condizioni di un ricongiungimento familiare. Successivamente a questa sentenza il parlamento irlandese cambia i requisiti per la cittadinanza, non prevedendola più sulla base della nascita ma per discendenza.  l’Irlanda è l’ultimo paese ad eliminarla. Sentenza C-165/14 https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=802F3AAC8EEED184325AEB46B51A2AB8? text=&docid=183270&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=13928523 Cittadino colombiano con due figli minorenni nati a Malaga, un figlio ha cittadinanza spagnola, l’altra polacca  emerge che i due figli sono affidati in via esclusiva al padre, il domicilio della madre è ignoto. Affidamento esclusivo.  se il padre dovesse essere allontanato dal territorio spagnolo verso uno stato terzo lo stesso accadrebbe per i figli. Marin ha dei precedenti penali, è oggetto di un provvedimento di allontanamento e presenta ricorso che arriva fino alla corte di cassazione in spagna  ci si chiede se sia compatibile con l’art 20 TFUE una norma che esclude la possibilità di concedere il permesso di soggiorno a un genitore di cittadino dell’unione minore a suo carico a causa di precedenti penali nel paese a cui fa richiesta, benché ciò comporti l’allontanamento corposo dal territorio dell’unione e costringa detti minori a lasciare il territorio dell’unione. La pronuncia della corte fa riferimento all’art 21 e alla direttiva 2004/38  vanno interpretati nel senso che ostano questa situazione.  funzionano per la figlia polacca sempre stata in Spagna. Il figlio spagnolo invece? Viene fatta interpretazione sull’art 20 e la corte dice che l’articolo osta la norma nazionale. Affidamento esclusivo  qualora non ci fosse stata questa situazione, ma ad esempio qualora ci fosse stato affidamento condiviso, la corte probabilmente si sarebbe espressa in maniera diversa. Emerge anche la questione della proporzionalità della pena  non c’è proporzionalità tra l’atto commesso e la perdita della cittadinanza. La risposta della corte consente al giudice di rinvio di accogliere il ricorso salvo che i reati da questo commessi non siano reati gravi.
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