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Diritto Commerciale II: Crisi d'Impresa, Appunti di Diritto Commerciale

Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza e le relative fonti legislative, definizioni e strumenti per regolare la crisi e l'insolvenza. Vengono inoltre descritte le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa e l'iniziativa per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale. utile per gli studenti di giurisprudenza e di economia che studiano il diritto commerciale e la gestione delle crisi aziendali.

Tipologia: Appunti

2022/2023

In vendita dal 05/02/2024

sara-novello-7
sara-novello-7 🇮🇹

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Scarica Diritto Commerciale II: Crisi d'Impresa e più Appunti in PDF di Diritto Commerciale solo su Docsity! 1 DIRITTO COMMERCIALE II CRISI D’IMPRESA Fonti legislative ▪ [D.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 in attuazione della legge-delega n. 155 19 ottobre 2017, Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza CCII]: disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, consumatore, professionista o imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici. ▪ [D.lgs. n.270/1999 e leggi successive]: disciplina l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d’insolvenza. Definizioni [Art. 2 CCII]: a. Crisi = stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, per le imprese inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate; b. Insolvenza = stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, dimostranti che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; c. Sovraindebitamento = stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dalla legge; d. Strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza = misure, accordi e procedure volte al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, o volte alla liquidazione del patrimonio o delle attività. Ordinamento concorsuale: 1. Strumenti per regolare la crisi [Titolo IV CCII] I. Accordi ▪ Strumenti negoziali stragiudiziali = accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento; ▪ Strumenti negoziali stragiudiziali soggetti ad omologazione = accordi di ristrutturazione dei debiti (accordi agevolati, ad efficacia estesa e convenzione di moratoria); II. Procedure di composizioni delle crisi da sovraindebitamento ▪ Ristrutturazione dei debiti del consumatore; ▪ Concordato minore; III. Concordato preventivo 2. Strumenti per regolare l’insolvenza [Titolo V CCII] IV. Liquidazione giudiziale (ex fallimento); V. Liquidazione controllata del sovraindebitato. Iniziativa per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale [Art. 37 CCII] La domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta con ricorso del debitore. La domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso del debitore, degli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, di uno o più creditori o del pubblico ministero. NB: Previste misure premiali per l’imprenditore che propone tempestivamente l’istanza di composizione assistita o la domanda di accesso agli strumenti di regolazione ES. non punibilità per bancarotta, riduzione degli interessi e delle sanzioni per debiti tributari e fiscali, proroga del termine per il deposito del concordato preventivo, etc. Strumenti di regolazione della crisi (1) Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi Ambiti applicativi Il sistema non si applica a: ▪ Grandi imprese e grandi gruppi, SPA aperte; ▪ Banche e simili; ▪ Intermediari finanziari iscritti ad albo; ▪ Istituti di moneta elettronica e di pagamento; ▪ SIM, SGR, SICAV, SICAF; ▪ Fondi comuni di investimento, depositari centrali, etc.; ▪ Cassa depositi e prestiti; ▪ Fondi pensione; ▪ Imprese di assicurazione e riassicurazione; ▪ Società fiduciarie. Sistema di allerta 2 Presenza di segnali early warning, indicatori della crisi e della necessità di attivarsi con urgenza (squilibri reddituali- patrimoniali e finanziari). Due tipologie di allerta: a. Allerta interna = organo di controllo veglia sullo svolgimento dell’attività dei gestori, segnalando a questi l’esistenza di fondati elementi di crisi. In assenza di adozione di misure necessarie, l’organo di controllo segnala all’Organismo di composizione della crisi (OCRI *); b. Allerta esterna = avviso al debitore di esposizione debitoria in misura rilevante da parte di Agenzia delle Entrate, Agenzia della Riscossione e INPS. In assenza di intervento del debitore, segnalazione all’OCRI. * Organismo professionale pubblico collettore delle segnalazioni del malessere economico-finanziario dell’impresa, ausilio all’imprenditore per accedere alla composizione assistita, istituito presso ciascuna Camera di commercio. Procedura (preconcorsuale) di composizione assistita i. Istanza del debitore di apertura della procedura; ii. Il collegio fissa un termine di 3 mesi per la ricerca di una soluzione concordata; iii. Acquisizione di una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa; iv. Stipulazione di accordo segreto non giudiziale con effetti solo tra le parti (imprenditore-creditori aderenti); v. Se conclusione negativa del procedimento, possibile accedere ad altri strumenti di regolazione. Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa [D.l. n. 118/2021, Art. 12 ss CCII] Strumento stragiudiziale (non avviene di fronte a tribunale), procedura snella e relativamente veloce realizzata da soggetti esperti di crisi d’impresa iscritti in elenco della Camera di commercio, accordo tra imprenditore in difficoltà, esperto imparziale e creditori. Originariamente pensata in risposta alle esigenze della crisi pandemica di COVID-19. Caratteristiche: ▪ Nomina del soggetto esperto richiesta al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nell’ambito territoriale della sede legale dell'impresa, nel momento di probabile crisi o insolvenza e perseguibile risanamento dell'impresa; ▪ Presentazione da parte dell’imprenditore di istanza con piano di risanamento e riepilogo dei debiti mediante piattaforma della Camera di commercio tramite Unioncamere (possibilità di rigetto dell’istanza); ▪ Soggetto esperto nell’ambito di procedure concorsuali, indipendente ed imparziale, mediatore tra imprenditore e creditori/soggetti interessati per il superamento della condizione di squilibrio; Nel caso di raggiungimento di soluzione idonea al superamento della crisi, possibilità: i. Conclusione di contratto con i creditori; ii. Conclusione di convenzione di moratoria = dilazione o rateizzazione di pagamento; iii. Conclusione di piano di risanamento (atti esenti da azione revocatoria). In caso di non raggiungimento di una soluzione, è possibile accedere a proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (concordato preventivo senza voto dei creditori, proposta di pagamento fatta dall’imprenditore senza parere dei creditori) o ad altri strumenti di regolazione della crisi dell’insolvenza. Accordi a. Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento [Art. 56 CCII] ▪ Ambito applicativo: imprenditore (commerciale e agricolo) individuale e collettivo, gruppo d’impresa; ▪ Piano: atto con data certa predisposto unilateralmente dall’imprenditore su base di negoziazione tra debitore e creditore, attestato da professionista iscritto ad Albo dei gestori della crisi e dell’insolvenza e al Registro dei revisori contabili con requisiti di indipendenza; ▪ Indicazioni del piano: situazione economica-patrimoniale, cause della crisi, strategie e tempi d’intervento, creditori e ammontare di creditori, strumenti da adottare in caso di scostamento. b. Accordi di ristrutturazione dei debiti [Art. 57 ss CCII] ▪ Ambito applicativo: imprenditore (commerciale e agricolo), non impresa minore; ▪ Accordo stragiudiziale imprenditore-creditori (rappresentanti almeno il 60% dei crediti totali della platea di creditori), successivamente omologato dal Tribunale per l’idoneità a soddisfare i creditori non aderenti all’accordo; ▪ Domanda, provvedimento e accordo attestato da professionista indipendente iscritti nel Registro delle imprese; ▪ Possibilità di convenzione di moratoria: riscadenziamento del debito, rinuncia o sospensione di azioni esecutive-conservative, misura non comportante la rinuncia al credito efficace anche per i creditori non aderenti. Requisiti: maggioranza di aderenti rappresentanti il 75% dei crediti totali. Concordato preventivo Procedura concorsuale giudiziaria preventiva per soddisfare i creditori. Modelli possibili: ▪ Concordato in continuità aziendale = conservazione del complesso aziendale, soddisfacimento dei creditori in misura prevalente tramite ricavato prodotto o Continuità diretta = prosecuzione dell'attività d'impresa da parte dell'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato; o Continuità indiretta = gestione o ripresa dell'attività da soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda; 5 g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti dal debitore alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza. Termine di decadenza ▪ Decadenza triennale decorrente dalla data di apertura della liquidazione giudiziale; ▪ Decadenza quinquennale decorrente dalla data di compimento dell’atto. Effetti sui rapporti giuridici pendenti Contratti pendenti: contratti a prestazioni corrispettive, posti in essere dal debitore antecedente alla procedura, perfezionati, ma non ancora eseguiti o ineseguiti alla data della sentenza. Regola generale di sospensione: liquidazione giudiziale sospesa fino al subentro del curatore nel contratto o allo scioglimento dello stesso. Possibilità di deroga con norme specifiche per particolari contratti. Liquidazione giudiziale nelle società Società con soci a responsabilità illimitata [Art. 256 CCII] Fallimento in estensione: La sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di una società produce l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili (es. soci illimitatamente responsabili di SNC, soci accomandatari di SAS e SAPA, soci accomandanti che abbiano violato il divieto di immistione). In caso di non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale: liquidazione controllata [Art. 268 ss CCII], procedura più snella e meno costosa della liquidazione giudiziale. Procedure concorsuali applicabili solo ex lege o in presenza di presupposti ▪ Liquidazione coatta amministrativa = procedimento concorsuale amministrativo applicato in casi tassativi ex lege; ▪ Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza [D.lgs. n. 270/1999] = solo per grandi o grandissime (di dimensioni rilevanti *) imprese commerciali insolventi, finalità conservative del patrimonio produttivo mediante prosecuzione, riattivazione, riconversione delle attività imprenditoriali. Requisiti: Soglie dimensionali e requisiti di accesso: a. Non meno di 200 dipendenti da almeno un anno; b. Debiti per ammontare complessivo non inferiore a 2/3 sia del totale dell’attivo che dei ricavi; c. In stato di insolvenza; d. Con concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico. Inoltre possono accedere le imprese soggette a confisca ai sensi del cd codice antimafia. * Variante Parmalat-Alitalia [D.l. 347/2003 “Decreto Marzano”] Amministrazione straordinaria speciale delle imprese di grandissime dimensioni, soglie dimensionali: a. Non meno di 500 dipendenti da almeno un anno; b. Debiti per ammontare complessivo non inferiore a 300.000.000 di euro. MODIFICAZIONI STATUTARIE Modifiche dell’atto costitutivo sia per SPA che per SRL oggetto inderogabilmente (salvo eccezioni) di deliberazioni maggioritarie. Per SPA competenza dell’assemblea straordinaria [Art. 2365 CC]. Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni [Art. 2436 CC] Iter valido per tutte le tipologie di modificazione statutarie con oggetto lecito, ad esclusione delle modificazioni della compagine sociale delle società da pluripersonali. a. Notaio verbalizzante la deliberazione di modifica, entro 30gg, verificato l'adempimento delle condizioni per legge (variabili in base alla tipologia di modificazione), richiede iscrizione nel registro delle imprese e deposito. Modifiche in forma di atto pubblico (come l’atto costitutivo), pena nullità. b. Ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale, iscrive la delibera nel registro. c. Se non adempiute le condizioni, notaio lo comunica agli amministratori (entro 30gg). Essi nei trenta giorni: ▪ Convocazione dell’assemblea per provvedimenti; ▪ Ricorso al tribunale (competente in base alla sede legale della società); In mancanza deliberazione definitivamente inefficace. d. Verificato l'adempimento e sentito il pubblico ministero, il Tribunale ordina l'iscrizione con decreto soggetto a reclamo. La deliberazione non produce effetti se non dopo l'iscrizione. Dopo ogni modifica dello statuto deve esserne depositato nel registro delle imprese il testo integrale nella sua redazione aggiornata. AUMENTO DI CAPITALE — modificazione statutaria Atto costitutivo con indicazione dell’ammontare di capitale sottoscritto (variazione = modificazione statutaria di competenza dell’assemblea straordinaria, delegabile agli amministratori). Tipologie: 1. Aumento di capitale gratuito = entità imputabili a capitale già presenti nel patrimonio sociale; 2. Aumento di capitale a pagamento = incremento patrimoniale mediante conferimenti di soci o terzi. 6 1. Aumento di capitale gratuito [Art. 2442 CC] L'assemblea può aumentare il capitale (aumento nominale, non alterazione patrimoniale), imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio disponibili. ▪ Riserve disponibili: riserve facoltative, sovrapprezzo azioni, riserve a fondo perduto, etc. ▪ Riserve escluse: riserva legale (solo in caso di perdite ingenti), riserve statutarie (a meno di liberazione mediante deliberazione assembleare). Modalità: a. Emissione di azioni di nuova emissione = con stesse caratteristiche di quelle in circolazione (no azioni speciali), assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi già possedute; b. Aumento del valore nominale delle azioni in circolazione. 2. Aumento di capitale a pagamento [Art. 2438 CC] Aumento di capitale non eseguibile fino a che le azioni precedentemente emesse non siano interamente liberate (esecuzione vietata, ma non adozione della delibera). In caso di violazione, gli amministratori sono solidalmente responsabili per i danni arrecati ai soci ed ai terzi. Disciplina dei conferimenti — modellata su quella in sede di costituzione Sottoscrizione e versamenti [Art. 2439 CC] ▪ Conferimenti in denaro = versamento alla sottoscrizione del 25% del valore nominale delle azioni. ▪ Sovrapprezzo = interamente versato all'atto della sottoscrizione. ▪ Conferimenti di beni in natura-crediti = stesse disposizioni in sede di costituzione. Se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte (se espressa previsione della deliberazione). Diritto di opzione [Art. 2441 CC] — aumento a pagamento Diritto di sottoscrivere con preferenza le azioni di nuova emissione. Conservazione della partecipazione in misura pari a quella antecedente all’aumento, salvaguardia di diritti amministrativi-patrimoniali degli azionisti originari. Regola generale: a. offerta in opzione di azioni di nuova emissione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute; b. offerta in opzione di obbligazioni convertibili agli obbligazionisti convertibili in base del rapporto di cambio. Offerta depositata e resa nota mediante avviso pubblicato sul sito della società o deposito presso la sede. Esercizio del diritto entro quattordici giorni dalla pubblicazione. In caso di azioni-obbligazioni convertibili non optate (non sottoscritte): ▪ Società non quotate: Diritto di prelazione degli esercenti del diritto di opzione su richiesta per l'acquisto di azioni e obbligazioni convertibili non optate; ▪ Società quotate: diritti di opzione non esercitati offerti nel mercato regolamentato entro il mese successivo alla scadenza dei 14gg. Situazioni di compressione del diritto di opzione: 1. Azioni liberate mediante conferimenti in natura = prevalenza dell’interesse sociale (integrità del complesso aziendale di cui iniziano a far parte i conferimenti in natura) sul diritto di opzione dei singoli soci; 2. Esigenza dettata dall’interesse della società ES. accesso ad un nuovo mercato mediante ingresso di nuovi soci (con conseguente aumento di capitale); 3. Offerta in sottoscrizione ai dipendenti della società (o controllate-controllanti) = mediante deliberazione dell'assemblea presa con la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie; 4. In società quotate esclusione del diritto di opzione tramite statuto nei limiti del dieci per cento del CS preesistente, con prezzo di emissione corrispondente al valore di mercato delle azioni (conferma in relazione di revisore legale). NB: Ragioni di esclusione/limitazione e criteri per la determinazione del prezzo di emissione indicate da relazione degli amministratori comunicata agli organi di controllo e al revisore legale 30gg prima dell’assemblea. Entro 15 gg, parere dell’organo di controllo-revisore legale sulla congruità dei prezzo di emissione, depositato per 15gg nella sede sociale per la visione dei soci. Prezzo di emissione in base al valore del patrimonio netto. Per le azioni quotate, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre. All’interno del patrimonio netto troviamo riserve alimentate da utili non distribuiti (sacrificio dei soci originari) pertanto rappresentano il reale valore della partecipazione per gli acquirenti: prezzo basato sul valore del patrimonio netto sacrificio dei soci ex-novo. Opzione indiretta: Azioni sottoscritte da banche, enti e società finanziari controllate dalla CONSOB con obbligo di offerta ai soci e obbligazionisti convertibili per l’acquisto entro termine determinato. Fino all’esercizio del diritto di opzione, i medesimi soggetti non possono esercitare il diritto di voto. 7 3. Aumento delegato [Art. 2443 CC] — aumento gratuito e a pagamento Lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale per il periodo massimo di cinque anni dall’iscrizione della società nel registro delle imprese + adozione delle deliberazioni relative all’esercizio del diritto di opzione. [Art. 2444 CC] Nei 30gg dalla sottoscrizione deposito da parte degli amministratori per l'iscrizione di un'attestazione di esecuzione dell’aumento. Fino all’avvenuta iscrizione, aumento non menzionabile negli atti sociali. RIDUZIONE DI CAPITALE — modificazione statutaria ▪ Disciplina generale (riduzioni facoltative e reali): a. Liberazione dei soci per versamenti ancora dovuti; b. Rimborso del capitale ai soci. ▪ Fattispecie specifiche e obbligatorie (riduzioni nominali) a. Riduzione del capitale per perdite; b. Riduzione del capitale per perdite al di sotto del limite legale. Riduzioni effettive: variazione patrimoniale e di CS Riduzione del capitale sociale [Art. 2445 CC] Riduzione del capitale sociale per: a. Liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti (variazione di crediti v/soci per versamenti ancora dovuti nello Stato Patrimoniale Attivo); b. Rimborso del capitale ai soci, nei limiti di Art. 2327 (CS non inferiore a 50.000€) e Art. 2413 (obbligazioni non eccedenti il doppio di CS+riserve); Per società quotate: limite di azioni proprie possedute dopo la riduzione non eccedenti la quinta parte del CS. Caratteristiche: ▪ Ragioni e modalità di riduzione nell’avviso di convocazione dell'assemblea; ▪ Deliberazione eseguita solo dopo 90gg dall'iscrizione nel registro delle imprese (se entro il termine nessun creditore antecedente l’iscrizione abbia fatto opposizione); ▪ Il Tribunale può disporre che la riduzione abbia luogo nonostante l’opposizione (se pericolo per creditori infondato o presente garanzia della società). Riduzioni nominali: variazione non patrimoniale, ma solo del CS Riduzione del capitale per perdite [Art. 2446 CC] Se capitale (+riserve) diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori (o l’organo di controllo in caso di inerzia) devono senza indugio convocare l'assemblea: ▪ relazione sulla situazione patrimoniale della società (cd bilancio infrannuale), depositate in sede societaria 8gg precedenti all’assemblea per la visione dei soci; ▪ fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione. Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza di riduzione, intervento da parte del Tribunale. Per le perdite registrate nel biennio di pandemia COVID il termine legato alla decisione sulla riduzione (un esercizio) è prorogato a 5 esercizi successivi. Riduzione del capitale per perdite al di sotto del limite legale [Art. 2447 CC] Se, per perdita di oltre un terzo, capitale ridotto al disotto del minimo (50.000€ per SPA, 10.000-1€ per SRL), gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per alternativamente: 1. Riduzione del capitale e contemporaneo aumento a cifra non inferiore al minimo (stesso iter come sopra); 2. Trasformazione della società (da società di capitali a società di persone); 3. Scioglimento della società. DIRITTO DI RECESSO — SPA Premessa Nel codice del 1942 il socio recedente veniva liquidato sulla base del patrimonio, senza considerare il valore effettivo (e avviato) delle azioni. Con la riforma del 2003 si sono ampliate le cause di recesso, stabilendo criteri per la liquidazione al valore effettivo delle azioni in modo da tutelare i soci di minoranza. In generale, quanto più difficile è alienare la partecipazione tanto più aumentano le possibilità di esercitare il diritto di recesso. Due distinzioni: ▪ Cause di recesso inderogabili = non escludibili mediante atto; ▪ Cause di recesso derogabili = escludibili mediante atto. Cause di recesso [Art. 2437 CC] 10 Operazioni sulle proprie partecipazioni [Art. 2474 CC] In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, o accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione. SCIOGLIMENTO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI Disciplina comune delle cause di scioglimento per le società di capitali, distinta da quella delle società di persone. Tre fasi: I. Scioglimento della società (pre liquidatoria) = verificarsi delle cause; II. Liquidazione della società = nomina dei liquidatori e procedimento di liquidazione; III. Estinzione della società = cancellazione dal registro delle imprese. I. SCIOGLIMENTO — fase pre liquidatoria Cause di scioglimento [Art. 2484 CC] SPA, SRL, SAPA si sciolgono per: 1) Decorso del termine (se società a tempo determinato); 2) Conseguimento dell'oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo (salvo deliberazione di opportune modifiche statutarie); 3) Impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea (non deliberazione su elementi cruciali per la società ES. approvazione del bilancio annuale); 4) Riduzione del capitale al disotto del minimo legale (salvo ricapitalizzazione o trasformazione); 5) Ipotesi agli Artt. 2437-quater e 2473: accoglimento dell’opposizione dei creditori sociali alla delibera di rieducazione del CS dopo l’esercizio del diritto di recesso; 6) Deliberazione dell'assemblea; 7) Altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto. 7-bis) Apertura della procedura di liquidazione giudiziale e controllata. La società si scioglie per le altre cause previste dalla legge ES. requisiti di capitale per banche. ▪ Scioglimento efficace dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione di verifica della causa di scioglimento viene iscritta nel registro delle imprese dagli amministratori o nel caso 6) alla data di iscrizione della deliberazione; ▪ Competenza di verifica delle cause di scioglimento: organo amministrativo; ▪ Se altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto, competenza di accertamento e adempimenti pubblicitari stabiliti dall’atto costitutivo o dallo statuto. Funzioni degli amministratori Obblighi degli amministratori [Art. 2485 CC] Gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti pubblicitari. Responsabilità solidale: In caso di ritardo od omissione, sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi. Se omissione degli adempimenti, il tribunale, su istanza di singoli soci, amministratori o sindaci, accerta il verificarsi della causa di scioglimento, con decreto iscritto. Poteri degli amministratori [Art. 2486 CC] Gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. Conservazione in prospettiva della definizione dei rapporti pendenti e soddisfacimento dei creditori sociali (non più in prospettiva di continuità aziendale). Responsabilità solidale: Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per violazione del precedente comma. Se accertata responsabilità degli amministratori: ▪ Danno risarcibile = patrimonio netto alla cessazione della carica di amministratore (o data di apertura di procedura concorsuale) — patrimonio netto determinato al verificarsi della causa di scioglimento — costi sostenuti; ▪ Se aperta una procedura concorsuale e assenti/irregolari scritture contabili, danno = attivo — passivo. II. LIQUIDAZIONE — fase liquidatoria vera e propria Nomina e revoca dei liquidatori [Art. 2487 CC] Gli amministratori convocano l'assemblea per: a) Numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio di liquidatori; b) Nomina dei liquidatori (revocabile per giusta causa con delibera assembleare); c) Criteri di liquidazione; d) Poteri dei liquidatori (particolare riguardo a cessione della società, rami, singoli beni) e) Atti per la conservazione del valore dell'impresa, compreso esercizio provvisorio, in funzione del migliore realizzo (soddisfacimento dei creditori). NB: deliberazioni sopra sempre modificabili dall’assemblea a maggioranza. Pubblicità dello stato di liquidazione [Art. 2487-Bis CC] La nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri devono essere iscritte nel registro delle imprese. Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione trattarsi di società in liquidazione. 11 Con l’iscrizione della nomina dei liquidatori la società entra effettivamente in liquidazione: cessazione della carica degli amministratori, sostituiti dai liquidatori. Conservazione delle competenze in liquidazione [Art. 2488 CC] Le disposizioni sulle decisioni dei soci (SRL), sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione. Organo di controllo tenuto a vigilare sull’operato dei liquidatori. Poteri e doveri generali dei liquidatori Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori [Art. 2489 CC] I liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società. I liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico (stessa responsabilità della responsabilità degli amministratori [Art. 2394 CC]). Bilancio in fase di liquidazione [Art. 2490 CC] I liquidatori devono redigere il bilancio e presentarlo per l'approvazione all'assemblea o ai soci. Si applicano le norme compatibili del bilancio di esercizio classico. Relazione con andamento, prospettive di liquidazione, principi e criteri adottati (indicati nella nota integrativa). Se prevista continuazione (esercizio provvisorio), relative poste di bilancio con indicazione separata. Poteri e doveri particolari dei liquidatori [Art. 2491 CC] ▪ Fondi insufficienti per il pagamento dei debiti sociali = i liquidatori richiedono ai soci versamenti ancora dovuti (legati alla presenza di azioni sottoscritte, non ancora liberate); ▪ Divieto generale: impossibilità di ripartizione di acconti risultato di liquidazione ai soci. Tuttavia, se dai bilanci risulti che la ripartizione non incide sul soddisfacimento dei creditori sociali, ripartizione di acconti possibile (ripartizione spesso condizionata da garanzie richieste ai soci dai liquidatori). Responsabilità solidale: Liquidatori personalmente e solidalmente responsabili per i danni cagionati ai creditori sociali con la violazione delle disposizioni del comma precedente. Bilancio finale di liquidazione [Art. 2492 CC] — liquidatori liberi nei confronti dei soci, nascita del loro diritto di credito i. Redazione del bilancio finale da parte dei liquidatori = parte-azione spettante a ciascun socio, cd piano di riparto; ii. Sottoscrizione del bilancio dai liquidatori; iii. Relazione dei sindaci e del revisore; iv. Deposito presso l'ufficio del registro delle imprese; v. Nei 90gg successivi al deposito: possibile reclamo dei soci davanti al Tribunale; vi. Entro 5gg dal reclamo: comunicazione del cancelliere all’ufficio del registro delle imprese. Reclami riuniti in unico giudizio, emanazione di sentenza del Tribunale relativa al reclamo. Revoca dello stato di liquidazione [Art. 2487-ter CC] La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea straordinaria con maggioranze richieste per le modificazioni statutarie (Art. 2436 CC). ▪ Tutela ai soci dissenzienti = diritto di recesso dalla società all’approvazione della delibera di revoca; ▪ Tutela ai creditori sociali = revoca efficace solo dopo 60gg dall'iscrizione (o prima se consenso dei creditori sociali), possibile entro il termine opposizione dei creditori (vedi Art. 2445 CC). III. ESTINZIONE Cancellazione della società [Art. 2495 CC] Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese (estinzione definitiva). Dopo la cancellazione, creditori sociali non soddisfatti possono far valere i crediti: ▪ Nei confronti dei soci = relativamente alle somme ricevute in liquidazione dell’attivo sociale residuo; ▪ Nei confronti dei liquidatori = se mancato pagamento imputabile a questi. SOCIETÀ COOPERATIVE Premessa Fenomeno mutualistico (rappresentato dalle cooperative) nasce a metà ‘800 in Inghilterra, vedi probi pionieri di Roachdale, con le prime imprese costituite da gruppi di soggetti (spesso dipendenti) in risposta alla crisi. Disciplina ampiamente descritta dal Codice 1942, modificata a livello organico nel 2003 con la riforma del diritto societario. Sottocategorie dei tipi societari: A. Società ordinarie = società a capitale fisso con scopo di lucro; B. Società cooperative = società a capitale variabile con scopo mutualistico a. Società cooperative a mutualità prevalente; b. Società cooperative a mutualità non prevalente; C. Società consortili = società a capitale fisso o variabile con scopo mutualistico-consortile. 12 Società cooperative [Art. 2511 CC] Le cooperative sono società a capitale variabile * con scopo mutualistico ** iscritte presso relativo albo. * Principio della porta aperta: chiunque presenti le caratteristiche fissate nell’atto costitutivo delle società cooperative può farne parte, senza requisiti di capitale specifici, salvo clausole di gradimento. ** Mediante Relazione ministeriale n. 1025 del CC del 1942 è possibile comprendere il concetto di scopo mutualistico (la cui definizione è assente nel Codice Civile): scopo di fornire beni o servizi o occasioni di lavoro a membri dell’organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che incontrerebbero sul mercato. Sottocategorie di società cooperativa In passato distinzione tra cooperative costituzionalmente riconosciute e non costituzionalmente riconosciute. Oggi, tutte le cooperative sono costituzionalmente riconosciute: [Art. 45 Costituzione] La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. Unica distinzione oggi: a. Società cooperative a mutualità prevalente [Art. 2512 CC] 1) Cooperative di consumo = Attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi (vantaggio di spesa ES. Coop); 2) Cooperative di lavoro = Si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento, di prestazioni lavorative dei soci (vantaggi legati a condizioni lavorative convenienti); 3) Cooperative di produzione = Si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento, di apporti di beni-servizi dei soci; parte dei soci (vantaggi economici del socio-produttore rispetto alla vendita sul mercato ES. Coldiretti). b. Società cooperative a mutualità non prevalente = definizione in negativo rispetto a sopra, assenza del criterio di prevalenza. Criterio di prevalenza [Art. 2513 CC] Tipologia Parametro Percentuale Cooperative di consumo Ricavi dalle vendite-prestazioni verso soci/totale ricavi > 50% Cooperative di lavoro Costo del lavoro/totale costo del lavoro > 50% Cooperative di produzione Costo della produzione per servizi-beni/totale dei costi > 50% Cooperative con scambio misto Media ponderata delle percentuali precedenti - Cooperative con attività agricola Quantità-valore dei prodotti conferiti/quantità-valore totale > 50% * Documentato dagli amministratori e dai sindaci. Se per 2 esercizi consecutivi non viene rispettata la prevalenza si perde la denominazione di cooperativa a mutualità prevalente. Risvolti patrimoniali Tutte le tipologie di cooperative consentono, in linea generale, distribuzione di utili e vantaggi patrimoniali oltre al vantaggio mutualistico. Tuttavia: ▪ Cooperative a mutualità prevalente = distribuzione di utili più limitata, ma protezione normativa (ma vantaggi fiscali maggiori) rispetto a quella a mutualità non prevalente. Legame cooperativa-socio cooperatore: ▪ Rapporto sociale = sottoscrizione di azioni; ▪ Rapporto di scambio mutualistico = vantaggio mutualistico solo al momento dell’effettivo scambio con la cooperativa ES. vantaggio di spesa solo al momento dell’acquisto. Clausole di non lucratività Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente [Art. 2514 CC] Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti (contemporaneamente): a) Divieto di distribuire dividendi superiori all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi + due punti e mezzo; b) Divieto di remunerare gli strumenti finanziari * offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo per i dividendi. Limite non operante nel caso di sottoscrizione di strumenti finanziari da parte di soci finanziatori e altri sottoscrittori non cooperatori. c) Divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; d) Obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento, dell'intero patrimonio sociale (— CS e dividendi maturati), ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (autofinanziamento). Clausole introdotte e soppresse liberamente dalle cooperative mediante delibera di assemblea straordinaria (procedimento per modificazioni statutarie). * Soci finanziatori e altri sottoscrittori di titoli di debito [Art. 2526 CC] L'atto costitutivo può prevedere l'emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per SPA. Per promuovere l’ingresso nelle cooperative nasce l’idea del finanziamento già nel Codice del 1942 con i cd soci sovventori di mutua assicurazione (solo rapporto sociale-diritto patrimoniale e non mutualistico). Oggi i soci sovventori prendono il nome di soci finanziatori, estesi a tutte le tipologie di cooperative. 15 ▪ Se la società emette strumenti finanziari non partecipativi (es. titoli di debito). Deroga statutaria al principio di voto capitario: diritto di elezione dell'organo di controllo proporzionale alle quote-azioni (rapporto sociale) o in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico (rapporto mutualistico). Possessori di strumenti finanziari: diritto di eleggere non +1/3 dei componenti dell’organo di controllo. Riserve nelle cooperative Riserve legali, statutarie e volontarie [Art. 2545-quater CC] a. Riserva legale = 30% degli utili netti annuali qualunque sia il suo ammontare; b. Riserve statutarie = quota degli utili netti annuali corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (% fissata da leggi speciali); c. Riserve volontarie = l'assemblea determina la destinazione degli utili non assegnati. Diritto agli utili-riserve dei soci cooperatori [Art. 2545-quinquies CC] ▪ % massima di ripartizione dei dividendi tra cooperatori indicata dall’atto costitutivo; ▪ Se patrimonio netto/complessivo indebitamento > ¼ = distribuzione di dividendi, acquisto di quote-azioni proprie, assegnazione delle riserve divisibili ai soci cooperatori. Ristorni [Art. 2545-sixties CC] Criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente rapporto mutualistico nell’atto costitutivo (dati relativi all’attività mutualistica riportati in bilancio). Deliberazione di ripartizione anche mediante aumento proporzionale di quote, emissione di nuove azioni o emissione di strumenti finanziari. Perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente [Art. 2545-octies CC] La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza, di cui all'articolo 2513 (criterio di prevalenza), o quando modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 (clausole di non lucratività). In caso di perdita della qualifica: perdita delle agevolazioni di natura fiscale e perdita del divieto di trasformazione. Modificazioni dell’atto costitutivo. Trasformazione, fusione, scissione Trasformazione (eterogenea) [Art. 2545-decies CC] Le società cooperative a mutualità non prevalente possono deliberare, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci, la trasformazione in una società ordinaria lucrativa o in consorzio. Devoluzione del patrimonio [Art. 2545-undecies] Con la trasformazione si devolve il valore effettivo del patrimonio (— capitale versato/rivalutato e dividendi non distribuiti), ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Vigilanza e controlli Controlli sulle società cooperative [Art. 2545-quaterdecies-quindecies CC] Le società cooperative sono sottoposte alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli sulla gestione previsti dalle leggi speciali. I fatti in violazione possono essere denunciati al tribunale dai soci che siano titolari del 1/10 del CS o da 1/10 del numero complessivo dei soci, e, nelle società cooperative che hanno più di 3000 soci, da 1/20 dei soci. DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO, GRUPPI Gruppo DEF. Forma di organizzazione dell’iniziativa imprenditoriale, caratterizzato da unità del disegno economico e pluralità di soggetti giuridici (ciascun soggetto ha il suo patrimonio autonomo e la sua attività distinta). Motivazioni: ▪ Concentrazione = creazione di sinergie ed economie di scala; ▪ Decentramento = organizzativo-funzionale de segmenti dell’attività (affidati a ciascun soggetto); ▪ Coordinamento finanziario = di più attività eterogenee; ▪ Raggiungimento della dimensione ottimale. Fenomeno carente di una disciplina propria nel CC del 1942 (ad esclusione della fattispecie del controllo *). Con la riforma societaria del 2003, è stato introdotto il capo Direzione e coordinamento di società, con disposizioni sui gruppi. Due tipologie di gruppi: i. Gruppo paritario = posizione paritetica delle imprese facenti parte; ii. Gruppo verticale = vedi fattispecie del controllo. * Fattispecie del controllo Società controllate e collegate [Art. 2359 CC] Società controllate a. Controllo interno di diritto = disposizione della maggioranza dei voti esercitabili ** nell'assemblea ordinaria; b. Controllo interno di fatto = disposizione di voti sufficienti ** per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 16 c. Controllo esterno/contrattuale = influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali (indipendentemente da qualunque partecipazione). Società collegate Società su cui viene esercitata influenza notevole (1/5 dei voti in assemblea ordinaria, 1/10 se società quotata). ** Proprietà transitiva in caso di controllo interno (a controlla b, b controlla c e quindi a controlla c): maggioranza dei voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta (non voti per c/terzi). Disciplina indipendente del controllo Aspetti del controllo presenti indipendentemente dalla prova dell’esercizio di ADC (vedi sotto presunzione relativa). Tutela del CS e della sua effettività ▪ Vietata la sottoscrizione di azioni-quote proprie della controllante; ▪ Acquisto di azioni-quote proprie della controllante con uguali limiti di quello classico; ▪ Sanzioni in prevenzione alla distorsione della volontà assembleare della controllante. Informazione societaria ▪ Partecipazione di controllo nell’attivo dello SP in parte nelle immobilizzazioni finanziarie (controllo), in parte nell’attivo circolante (vendita sul mercato); ▪ Obbligo di indicare rapporti con controllanti e controllate; ▪ Bilancio consolidato = documento informativo obbligatorio per alcune categorie. Governance Ampliamento di poteri e doveri degli organi di gestione e controllo. Mercato delle partecipazioni Se oggetto di scambio partecipazione di controllo soggetta all’ordinamento italiano e con azioni quotate: acquirente promuove entro 30gg un’offerta pubblica acquisto. Procedure concorsuali Se società sottoposta ad amministrazione straordinaria procedura propagata anche su controllanti e controllate. Fusione e scissione Se beneficiaria-incorporante con partecipazione di controllo nella scissa-incorporata, semplificazione del procedimento di fusione o scissione. Tutela della concorrenza Applicazione della relativa disciplina. Attività di direzione e coordinamento ADC ADC introdotta con la riforma societaria del 2003, svolta da un “capogruppo”: ▪ Gruppo paritetico = capogruppo in forza di un contratto; ▪ Gruppo verticale = capogruppo “naturale” soggetto controllante di vertice della catena di controllo. Presunzione relativa [Art. 2497-sexies CC] Soluzione all’interrogativo relativo al rapporto tra fattispecie del controllo e fattispecie dell’ADC (secondo una corrente maggioritaria si parla di gruppo se presente controllo e ADC). Si presume salvo prova contraria (cd protocollo di autonomia) che ADC di società sia esercitata da: a. Società tenute al consolidamento dei bilanci con quello delle controllate (holding); b. Società controllanti; Disposizioni applicabili anche a società esercitante ADC sulla base di un contratto o clausole statutarie [Art. 2497-septies CC]. Attenzione ai profili di responsabilità, esigenza di tutela ai creditori e soci di minoranza (esterni o estranei al controllo). Responsabilità [Art. 2497 CC] Società-enti che, esercitando ADC, agiscono nell'interesse imprenditoriale in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale: Soci di minoranza Creditori sociali Responsabilità per danno alla redditività e al valore della partecipazione. Responsabilità per lesione all’integrità del patrimonio. Responsabilità solidale Di chi abbia preso parte al fatto lesivo e chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio. All’interno di questa categoria troviamo anche gli amministratori. Teoria dei vantaggi compensativi: responsabilità viene meno se danno mancante o eliminato alla luce del risultato complessivo dell’ADC. L’appartenenza della società al gruppo ha comunque comportato un vantaggio nonostante danni alla redditività o all’integrità del patrimonio. Legittimazione all’azione di responsabilità: ▪ Socio e creditore sociale legittimati solo se non soddisfatti dalla società SADC; ▪ Se liquidazione giudiziale-coatta, amministrazione straordinaria: azione dei creditori spettante a curatore, liquidatore o commissario straordinario. Pubblicità [Art. 2497-bis CC] Principio di trasparenza: la società SADC deve indicare la società EADC negli atti- corrispondenza e mediante iscrizione, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese (in sezione apposita). Se omissione: amministratori responsabili dei danni per mancata conoscenza ai soci o ai terzi. Indicazioni: ▪ In sezione della nota integrativa: dati essenziali dell'ultimo bilancio della società EADC; 17 ▪ In relazione sulla gestione degli amministratori: rapporti intercorsi con EADC e altre SADC, effetto di tale attività sull'esercizio e i risultati. Motivazione delle decisioni — definizione di ADC [Art. 2497-ter CC] Le decisioni delle società SADC, quando influenzate (DEF. ADC, Attività influenzante le decisioni delle SADC, affievolimento dell’autonomia societaria), debbono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione, dandone conto nella relazione sulla gestione degli amministratori (potere della EADC limitato dalla valutazione degli amministratori sul compimento di un’azione sulla SADC). Diritto di recesso [Art. 2497-quater CC] Il socio di società SADC può recedere: a) Trasformazione deliberata dalla EADC (mutamento dello scopo sociale) o deliberazione di modifica dell’oggetto sociale (attività che alterino le condizioni economiche e patrimoniali della controllata); b) Decisione esecutiva a favore del socio di condanna della EADC (no recesso parziale solo in questo caso); c) Inizio e cessazione dell'attività di controllo (no società quotate, no alterazione delle condizioni di rischio dell'investimento, no offerta pubblica di acquisto). Si applicano, a seconda dei casi ed in quanto compatibili, le disposizioni previste per il diritto di recesso del socio di SPA o SRL. CONSORZI — FORME DI INTEGRAZIONE TRA IMPRESE Nozioni e disciplina applicabile [Art. 2602 CC] Con il contratto di consorzio (per iscritto pena nullità) più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina/svolgimento di determinate fasi (scopo consortile). Contratto regolato dalle norme seguenti, salve disposizioni delle leggi speciali. Obiettivi della disciplina del consorzio: ▪ Funzione anticoncorrenziale nel rispetto della disciplina antitrust a tutela del consumatore; ▪ Funzione di cooperazione interaziendale anche tra imprese di settori differenti. Distinzione tra: a. Consorzi con attività interna = contratti associativi costituenti rapporti obbligatori ES. patti limitativi della concorrenza e consorzi con tale finalità; b. Consorzi con attività esterna = enti associativi con soggettività giuridica ES. società di capitali consortile. Questa tipologia di consorzio è un soggetto autonomo, centro di imputazioni di interessi. Contenuto del contratto [Art. 2603 CC] 1) Oggetto e durata del consorzio; 2) Sede dell'ufficio (obbligatoria per consorzi esterni); 3) Obblighi assunti e contributi dovuti dai consorziati; 4) Attribuzioni e poteri degli organi (anche rappresentanza in giudizio); 5) Condizioni di ammissione di nuovi consorziati (genericamente principio della porta aperta, ma non necessario); 6) Casi di recesso e di esclusione; 7) Sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati. Trasferimento dell’azienda [Art. 2610 CC] Salvo patto contrario, in caso di trasferimento a qualunque titolo dell'azienda l'acquirente subentra nel contratto di consorzio. Deroga al principio per cui se il contratto è di natura strettamente personale per essere ceduto è necessario il consenso: tutti i contratti di consorzio sono di carattere personale, ma vengono trasferiti senza consenso. Se giusta causa: deliberazione degli altri consorziati, entro 1 mese dal trasferimento, di esclusione dell'acquirente dal consorzio. Società consortili [Art. 2615-ter CC] SNC, SAS, SPA, SRL, SAPA possono avere come oggetto sociale scopo consortile (esercizio di una fase delle imprese dei soci, solo consorzi esterni). Disciplina speciale — SOLO consorzi esterni Consorzi esterni considerati imprenditori commerciali, quindi relativi obblighi e caratteristiche. Iscrizione nel registro delle imprese [Art. 2612 CC] Estratto del contratto depositato per l’iscrizione entro 30gg dalla stipulazione (e successive modifiche). Fondo consortile [Art. 2614 CC] Fondo consortile costituito da: contributi dei consorziati + beni acquistati con i contributi. Caratteristiche: ▪ Non divisione del fondo per la durata del consorzio; ▪ Non soddisfacimento dei creditori particolari dei consorziati sul fondo. Responsabilità [Art. 2615 CC] 20 I. Fase privata = previsioni degli amministratori delle società coinvolte su piani d’impresa, vantaggi, effetti; II. Fase pubblica = a. Preparazione del progetto di fusione * da parte degli amministratori; b. Deposito del pacchetto informativo per i soci (situazione patrimoniale, relazioni). Progetto di fusione [Art. 2501-ter CC] Progetto redatto dall’organo amministrativo delle partecipanti, con contenuto disposto per legge (tra cui rapporto di cambio o conguaglio in denaro, nuovo atto costitutivo, data per l’imputazione a bilancio di tali quote-azioni). Progetto depositato o pubblicato nel sito Internet della società per l’iscrizione (30gg decorrenti tra iscrizione e decisione di fusione, salvo rinuncia dei soci al termine). Pacchetto informativo a. Situazione patrimoniale [Art. 2501-quater CC] ▪ Regola generale: redatta dall'organo amministrativo (osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio) con data non anteriore di oltre 120gg dal deposito o pubblicazione nel sito; ▪ Deroga: sostituita dall’ultimo bilancio d’esercizio, se chiuso non oltre 6 mesi prima del deposito o pubblicazione; Situazione patrimoniale non richiesta se rinuncia all’unanimità di soci e possessori di strumenti finanziari con diritto di voto (di una stessa società, non necessariamente tutti i soci di tutte le partecipanti). b. Relazione degli amministratori [Art. 2501-quinques CC] Relazione sul progetto di fusione e criteri di determinazione del rapporto di cambio di azioni-quote redatto dall’organo amministrativo. Relazione non è richiesta se rinuncia all'unanimità di soci e possessori di strumenti finanziari con diritto di voto. c. Relazione degli esperti [Art. 2501-sexies CC] Redazione di esperti di relazione su congruità del rapporto di cambio (metodo di determinazione, difficoltà, parere sull’adeguatezza del metodo di determinazione). Esperti scelti tra i revisori legali dei conti (o società di revisione), in particolare: ▪ Se risultante SPA-SAPA = esperto designato dal Tribunale; ▪ Se risultante SRL-società di persone = esperto incaricato dalle partecipanti; ▪ Se risultante quotata = esperto scelto tra le società di revisione sottoposte alla vigilanza della CONSOB. Deposito degli atti [Art. 2501-septies CC] Progetto di fusione, relazione degli amministratori e degli esperti depositati in copia nella sede o pubblicati sul sito Internet per 30gg precedenti la decisione di fusione. Decisione in ordine alla fusione [Art. 2502 CC] Fusione decisa da ciascuna delle società partecipanti mediante approvazione del progetto. Salvo diversamente disposto, approvazione: ▪ Società di persone: maggioranza dei soci per quote d’interesse (utili); ▪ Società di capitali: maggioranze dell’assemblea straordinaria. La decisione di fusione può apportare al progetto solo modifiche non incidenti sui diritti dei soci o dei terzi. Decisioni e deliberazioni di approvazione (insieme alla documentazione sopra) + ultimi 3 bilanci di esercizio delle partecipanti depositati per l’iscrizione. Opposizione dei creditori [Art. 2503 CC] Fusione attuata dopo 60gg dall’iscrizione di deliberazione di fusione, salvo consenso dei creditori anteriori o pagamento dei creditori dissenzienti. I creditori entro il termine possono fare opposizione (vedi Art. 2445 CC). Conclusione dell’operazione mediante: Atto di fusione [Art. 2504 CC] Atto redatto per atto pubblico e depositato da notaio rogante per l’iscrizione entro 30gg. Dopo iscrizione, invalidità non pronunciabile, eventuale risarcimento danni per soci-terzi danneggiati dalla fusione. Effetti della fusione [Art. 2504-Bis CC] a. Risultante-incorporante assume diritti e obblighi delle partecipanti, proseguendo in tutti i rapporti (anche processuali) anteriori alla fusione; b. Se disavanzo da fusione = imputato agli elementi dell'attivo e del passivo delle partecipanti o ad avviamento (presente in società solo se sostenuto un costo per realizzarlo, no avviamento auto generato); c. Se avanzo di fusione = iscritto a voce di PN o, se risultati sfavorevoli, in voce fondi per rischi e oneri (in PN). Fattispecie particolari di fusione Incorporazione di società interamente possedute [Art. 2505 CC] Incorporazione di società possedute al 90% [Art. 2505-Bis CC] Non applicabili: ▪ Norme sul rapporto di cambio nel progetto di fusione; ▪ Norme sulla relazione degli amministratori e degli esperti. Non applicabili: ▪ Norme sulla situazione patrimoniale, relazione degli amministratori e degli esperti. Caratteristiche: Caratteristiche: 21 ▪ Fusione possibile se indicata nell’atto costitutivo e deliberata dagli amministratori; ▪ Soci della incorporante con 5% di CS = domanda alla società 8gg prima del deposito del progetto di fusione per decisione di fusione con maggioranze dell’Art. 2502 CC. ▪ Decisione di fusione con deliberazione degli amministratori per atto pubblico; ▪ Stesso principio dei soci con 5% del CS a fianco. Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, cd Merger leveraged by-out [Art. 2501-Bis CC] Prima della riforma del 2003 illecita per caratteristiche simili all’acquisto di azioni della società amministrata, oggi liceità dell’operazione di fusione tra una società che abbia contratto debiti per acquisire il controllo (shell company) e la controllata (target), garantendo il rimborso di tali debiti con il patrimonio della controllata. Condizioni: ▪ Progetto di fusione indicante le risorse finanziarie per il soddisfacimento delle obbligazioni; ▪ Relazione degli amministratori indicante ragioni per l'operazione e piano economico-finanziario; ▪ Relazione degli esperti per la ragionevolezza delle indicazioni del progetto di fusione; ▪ Relazione del revisore legale della target o della shell. Fusione trans-frontaliera Disciplina presente a livello europeo come direttiva (e nel CC del 42) ampliata dal DL 2023/19. Def. Due o più società appartenenti ad ordinamenti giuridici diversi si fondono tra loro o per incorporazione o fusione propriamente detta. Diritto di recesso [Art. DL] Quando dalla fusione trans-frontaliera risulta una società di altro Stato EU, i soci dissenzienti hanno diritto di recedere dalla società italiana partecipante alla fusione. SCISSIONE Disciplina contenuta nel CC e nel DL 19/2023 (introduzione della scissione mediante scorporo). Definizione di scissione [Art. 2506 CC] Separazione integrale o parziale del patrimonio e delle relative azioni-quote di una società (cd scissa) e trasferimento a una o più società (cd beneficiarie). Caratteristiche: ▪ Possibile distribuzione ad alcuni soci di azioni-quote della scissa e non delle beneficiarie se consenso unanime; ▪ Possibilità per la scissa di sciogliersi senza liquidazione (I) o continuare l’attività (II); ▪ Operazione non consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo. Scissione mediante scorporo — introdotta con DL 19/2023 [Art. 2506.1 CC] Con la scissione mediante scorporo assegnazione di: a. Parte del patrimonio alle beneficiarie; b. Relative quote-azioni alla scissa mediante continuazione dell’attività. Operazione non consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo. Progetto di scissione [Art. 2506-Bis CC] Progetto redatto dall’organo amministrativo delle partecipanti con esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare alle beneficiarie e eventuale conguaglio in danaro. Norme applicabili [Art. 2506-ter CC] Redazione della situazione patrimoniale e della relazione dell’organo amministrativo (conformità con gli art. previsti per la fusione). Effetti della scissione [Art. 2506-quater CC] Efficacia della scissione dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del registro delle imprese (dopo l’iscrizione impossibile invalidità dell’atto, eventuale risarcimento danni dei soci-terzi danneggiati). Relazione degli amministratori con valore effettivo del patrimonio della scissa (eventuale) e delle beneficiarie ai fini dell’assunzione della responsabilità: beneficiarie solidalmente responsabili, nei limiti di tale valore effettivo, dei debiti della scissa non soddisfatti. TITOLI DI CREDITO Disciplina contenuta nel CC e integrata da leggi speciali. DEF. Documento (contenente una dichiarazione cartolare) necessario per l’esercizio del diritto letterale e autonomo che incorpora e il trasferimento di quest’ultimo secondo le norme della circolazione dei beni mobili. Tale solo se destinato alla circolazione. Disapplicazione delle norme di diritto comune sulla cessione dei crediti per superare i rischi legati alla circolazione di crediti: si assume che il diritto sia incorporato in un “pezzo di carta”, cd chartula, e pertanto sia disciplinato al pari di un bene mobile ES. principio del possesso vale titolo valevole anche per i titoli di credito. Effetti del possesso di buona fede [Art. 1994 CC] Chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito, nel rispetto della legge di circolazione dello stesso *, non è soggetto a rivendicazione. Cd regola del possesso vale titolo citata in precedenza per i beni mobili. Importante distinzione tra: 22 ▪ Titolarità del diritto cartolare (disciplinata qui); ▪ Legittimazione all’esercizio del diritto (disciplinata dalle leggi di circolazione). * Se non rispetto della legge di circolazione: titolarità irregolare (acquisto a non domino). Adempimento della prestazione [Art. 1992 CC] Norma comune per tutte le tipologie di titoli di credito. a. Legittimazione attiva: Il possessore di un titolo di credito (creditore cartolare) ha diritto alla prestazione (nei confronti di un debitore cartolare) in esso indicata verso presentazione del titolo, se legittimato nelle forme di circolazione ex lege. b. Legittimazione passiva: Il debitore, che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione, è liberato anche se il possessore non è titolare. Distinzione tra titoli di credito e altri documenti indicati al: Documenti di legittimazione e titoli impropri [Art. 2002 CC] Le norme dei titoli di credito non si applicano a: ▪ Documenti di legittimazione = documenti che servono solo a identificare l'avente diritto alla prestazione. Solo legittimazione passiva, titoli non esecutivi ES. biglietti di viaggio; ▪ Titoli impropri = documenti che servono solo a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione (si applicano le norme di diritto comune sulla circolazione dei crediti) ES. polizza di assicurazione all’ordine o al portatore. Tratti caratteristici dei titoli di credito 1. Autonomia = possessore insensibile al difetto di titolarità del trasferente o alle vicende particolari dei possessori precedenti. Autonomia reale, in quanto con l’acquisto del titolo si attribuisce anche la titolarità del diritto, e obbligatoria, in quanto il debitore può opporre al portatore solo particolari eccezioni elencate **. 2. Astrattezza = in qualsiasi titolo il rapporto cartolare “astrae” dal rapporto sottostante, inoltre differenza tra a. Titoli di credito astratti = no causa specifica di emissione, impossibile rilevare il rapporto sottostante ES. cambiale (diritto al pagamento senza conoscere la ragione della transazione); b. Titoli di credito causali = causa di emissione parte della lettera del titolo, possibile rilevare il rapporto sottostante ES. emissione di obbligazione per mutuo, applicabile disciplina dei mutui e disciplina dei titoli di credito. 3. Letteralità = prestazione dovuta determinata esclusivamente dal testo letterale del documento. ** Titoli di credito naturalmente destinati alla circolazione, pertanto necessario facilitare non solo la forma, ma anche la sostanza della cessione mediante aspettativa per l’acquirente di avere meno difficoltà di circolazione utilizzando le norme sulla circolazione dei titoli di credito piuttosto che quelle della disciplina comune. Minori eccezioni opponibili dal debitore al creditore rispetto alla disciplina comune (deroga al principio di acquisto derivativo) e minore tutela del debitore cartolare. Eccezioni opponibili [Art. 1993 CC] Il debitore può opporre al possessore del titolo: a. Eccezioni reali (opponibili a qualsiasi possessore) ▪ Eccezioni di forma = rif. a cambiali e assegni con forma e contenuto stabiliti da leggi speciali; ▪ Eccezioni fondate sul contesto letterale = Principio della letteralità es. se titolo di importo di 1000€, emittente tenuto a restituire esclusivamente tale importo; ▪ Eccezioni dipendenti da falsità della propria firma, da difetto di capacità o di rappresentanza al momento dell'emissione o dalla mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione. b. Eccezioni personali (opponibili al particolare possessore) Eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori, solo se nell'acquisto il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore medesimo. Due tipologie: ▪ Eccezioni personali basate sul rapporto sottostante = eccezioni legate al rapporto premessa per l’emissione del titolo ES. difetto legato al rapporto nascente da contratto di compravendita; ▪ Eccezioni personali basate sul rapporto cartolare = eccezioni legate al rapporto nascente dall’emissione del titolo ES. difetto di titolarità nell’emissione della cambiale legata al contratto di compravendita. Leggi di circolazione Tutte le tipologie di titoli trasferiscono la titolarità mediante mero scambio dei consensi; tuttavia, esistono diverse leggi di circolazione per tipologia al fine di disciplinare le diverse modalità di trasferimento della legittimazione all’esercizio del diritto incorporato dal titolo stesso. Tripartizione in base alla legge di circolazione: 1. Titolo al portatore [Art. 2003-2004 CC] Trasferimento con la consegna del titolo, dalla quale il possessore è legittimato all'esercizio del diritto in base alla sua presentazione del titolo. Limiti all’emissione (titolo al portatore con medesima funzione della moneta): titolo contenente l'obbligazione di pagare una somma di danaro non può essere emesso al portatore se non nei casi stabiliti dalla legge. 2. Titolo all’ordine [Art. 2008-2011 CC] Possessore legittimato all'esercizio del diritto in base a una serie continua di girate. Serie continua se ogni girante è stato precedentemente giratario (visibile dalle sottoscrizioni nella dichiarazione). 25 Offerta al pubblico di acquisto o scambio Problemi di tutela e di corretto funzionamento del mercato legate alle offerte pubbliche di acquisto o scambio di azioni di società quotate, le quali attribuiscono diritto di voto ed eventualmente il controllo della società bersaglio. Offerte pubbliche di acquisto obbligatorie Imposte e promosse dai soggetti che intendono conseguire il controllo di una società quotata. Due fattispecie: a. OPA totalitaria [Art. 106 TUF] Se, a seguito di acquisti o di maggiorazione dei diritti di voto, partecipazione o diritti di voto >30% del totale promuove OPA rivolta a tutti i possessori di titoli in un mercato regolamentato (prezzo deciso da CONSOB o altri soggetti esterni). NB: In prossimità del raggiungimento del 30% il soggetto deve disporre di ingenti capitali (il restante 70% potrebbe, infatti, decidere di vendere e il soggetto sarebbe obbligato ad acquistare). Se qualcuno detiene una partecipazione maggiore della mia non sono tenuto all’offerta pubblica di acquisto (sarà questo a lanciarla obbligatoriamente). Norma a tutela dei soci di minoranza (chi non vende al soggetto con il 30%) che non beneficiano del premio di maggioranza: trattative private tra azionisti di controllo e soggetto aspirante a rimpiazzarli, prezzo per conseguire il pacchetto azionario di controllo superiore al valore di quotazione, vantaggio non distribuito a favore dei soci di minoranza. b. Obbligo di acquisto [Art. 108 TUF] ▪ Se dopo OPA totalitaria, offerente con partecipazione =95% del capitale rappresentato da titoli in una società italiana quotata ha l'obbligo di acquistare i restanti (5%) da chi ne faccia richiesta. ▪ Partecipazione >90% del capitale rappresentato da titoli in un mercato regolamentato: obbligo di acquistare i restanti (10%) da chi ne faccia richiesta. Esonero dall’obbligo di OPA totalitaria: OPA volontaria preventiva [Art. 107 TUF] OPA totalitaria non necessaria se promozione di OPA volontaria preventiva avente a oggetto almeno il 60% dei titoli di ciascuna categoria, con determinate condizioni e vantaggi (tra cui non avere vincoli al prezzo di offerta). Diritto di acquisto [Art. 111 TUF] Se dopo OPA totalitaria, offerente con partecipazione = 95% del capitale rappresentato da titoli in una società italiana quotata ha diritto di acquistare i residui (5%) entro 3 mesi dalla scadenza del termine per l'accettazione dell'offerta. Trasferimento efficace alla comunicazione di deposito del prezzo di acquisto presso una banca alla società emittente (conseguente annotazione nel libro dei soci). DIRITTO CONTABILE E BILANCI Estensione soggettiva Obbligati alla tenuta delle scritture contabili: ▪ Imprenditori commerciali non piccoli [Art. 2214 CC]; ▪ Enti pubblici, associazioni e fondazioni con attività commerciale secondaria ed accessoria; ▪ Imprese sociali. Estensione oggettiva Individuazione di: ▪ Libri nominativamente obbligatori (libro giornale, libro degli inventari, fascicolo della corrispondenza) + scritture contabili innominate (obbligatorie in base all’oggetto o dimensione impresa); ▪ Criteri di determinazione e contabilizzazione degli eventi di gestione; ▪ Formalità estrinseche ed intrinseche di tenuta dei documenti. Funzioni ▪ Funzione informativa per azionisti e portatori di interessi, soprattutto se società quotate; ▪ Funzione probatoria a favore o contro lo stesso imprenditore in processo civile. Redazione del bilancio [Art. 2423 CC] Gli amministratori (competenza non delegabile) devono redigere il (progetto) bilancio di esercizio, approvato dall’assemblea, costituito da: 1. Stato patrimoniale = situazione patrimoniale finanziaria; 2. Conto economico = rappresentazione dinamica della redditività 3. Rendiconto finanziario = flussi finanziari; 4. Nota integrativa = funzione esplicativa del bilancio. Clausole generali (obiettivi): bilancio redatto con chiarezza e rappresentante in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria (I) della società e il risultato economico (II) dell'esercizio. Deroga eccezionale: se applicazione di una delle norme seguenti (tra cui i criteri di valutazione *) è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata, motivazione indicata nella nota integrativa. Eventuali utili derivanti dalla deroga: iscritti in riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato (ad es. da vendita del bene al maggior valore iscritto in bilancio). 26 Caso eccezionale inteso nel contesto della singola società ES. Disapplicazione del criterio di iscrizione delle immobilizzazioni al costo storico determinata non da svalutazione monetaria di mercato, ma da cambiamento di destinazione di un bene immobile da edificabile a non. * Criteri di valutazione [Art. 2426 CC] Strumenti attraverso i quali si raggiungono gli obiettivi-clausole generali. Principi di redazione del bilancio [Art. 2423-Bis CC] a. Valutazione delle voci secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività; b. Rilevazione delle voci tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto; c. Indicazione di utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; d. Tener conto dei proventi e oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso-pagamento; Tener conto dei rischi e perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; e. Elementi eterogenei nelle singole voci valutati separatamente; f. Criteri di valutazione non modificabili da un esercizio all'altro (deroghe motivate dalla nota integrativa in casi eccezionali). Principi contabili internazionali basati sul principio del fair value, estremamente diversi da quelli indicati nel CC con funzione prudenziale. Relazione sulla gestione [Art. 2428 CC] Se relazione sulla gestione chiara e bilancio lacunoso, bilancio valido. Relazione degli amministratori analisi fedele, equilibrata ed esauriente di: ▪ Situazione della società, andamento e risultato della gestione nel complesso e nei settori (anche di controllo); ▪ Rischi e incertezze cui la società è esposta. Relazione dei sindaci e deposito del bilancio [Art. 2429 CC] i. Bilancio + relazione comunicato al collegio sindacale e al revisore dei conti 30gg prima dell’assemblea; ii. Collegio sindacale riferisce in assemblea sui risultati e sull'attività svolta + osservazioni-proposte in ordine al bilancio (particolare riferimento all'esercizio della deroga in casi eccezionali [Art. 2423 quinto comma CC]); iii. Bilancio + copie integrali (o riepilogo) dell'ultimo bilancio delle controllate-collegate + relazioni depositati in sede 15gg prima dell’assemblea; Riserva legale [Art. 2430 CC] Dagli utili netti annuali dedotta somma di almeno 1/20 per riserva, fino a che questa non abbia raggiunto 1/5 di CS. Riserva reintegrata se diminuita per qualsiasi ragione. Partecipazione agli utili [Art. 2432 CC] Partecipazioni agli utili eventualmente spettanti ai promotori, ai soci fondatori e agli amministratori = utili netti risultanti dal bilancio — quota di riserva legale. Distribuzione degli utili ai soci [Art. 2433 CC] Deliberazione sulla distribuzione degli utili adottata dall'assemblea che approva il bilancio o, se bilancio approvato dal consiglio di sorveglianza, dall'assemblea del sistema monistico. Disposizioni: ▪ No pagamento di dividendi su azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio; ▪ Se perdita di CS, no ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto. I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti. Acconti sui dividendi [Art. 2433-Bis CC] Distribuzione di acconti sui dividendi consentita solo alle società il cui bilancio è assoggettato per legge a revisione legale dei conti (rif. a società quotate). Caratteristiche: ▪ Distribuzione di acconti prevista dallo statuto; ▪ Deliberata dagli amministratori dopo giudizio positivo sul bilancio da parte del revisore legale; ▪ No distribuzione di acconti se perdite relative all'esercizio o a esercizi precedenti (visibili da bilancio); ▪ Ammontare degli acconti < minor somma tra importo degli utili conseguiti all’es. precedente e riserve disponibili — quote destinate a riserva legale/statutaria; Azione di responsabilità (degli amministratori) [Art. 2434 CC] L'approvazione del bilancio non implica liberazione degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale. Invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio [Art. 2434-Bis CC] Le azioni di annullabilità e nullità delle deliberazioni non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo. Legittimazione ad impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio = soci rappresentanti +5% di CS.
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