Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli

Appunti del ciclo proff. demis bessi, Appunti di Turismo

appunti del Ciclo 2021-22 del professore demis bessi

Tipologia: Appunti

2021/2022

Caricato il 14/08/2022

fredmax
fredmax 🇮🇹

1 documento

1 / 32

Toggle sidebar

Documenti correlati


Anteprima parziale del testo

Scarica Appunti del ciclo proff. demis bessi e più Appunti in PDF di Turismo solo su Docsity! LEGISLAZIONE DEL TURISMO NELLO SPAZIOGIURIDICO EUROPEO Prof Bessi (Lezione 24/09/21) Art. 97 della costituzione, comma 1  “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”. Esso ci indica 3 principi fondamentali della pubblica amministrazione: - Principio di legalità (secondo disposizione di legge)  significa che l’attività amministrativa deve essere sempre conforme alla legge, secondo quanto la legge prescrive. La legge indica quali sono gli interessi pubblici che la pubblica amministrazione deve tutelare, ma è anche la legge ad indicarci in quali ambiti la pubblica amministrazione deve intervenire disponendone le linee fondamentali dell’azione amministrazione. La legge è la base dell’azione amministrativa. In alcuni casi la pubblica amministrazione non dispone di alcuna discrezionalità cioè è vincolata alla legge, ad esempio un ufficio anagrafe deve rilasciare un certificato obbligatoriamente. Tuttavia, ci sono varie situazioni: DISCREZIONALITA’ AMMINISTRATIVA  sempre vincolato alla legge, ma ha un potere più ampio e si svolge su 4 fronti diversi: 1) la discrezionalità può essere sull’an cioè sul se = l’organo amministrativo decide se è opportuno intervenire o meno. 2) la discrezionalità sul quando = l’organo ha la possibilità di scegliere il momento in cui l’atto amministrativo deve essere emesso. 3) la discrezionalità sul quantum = la pubblica amministrazione sceglie il contenuto che l’atto amministrativo deve contenere. 4) la discrezionalità sul quomodo = l’organo ha il potere di scegliere la modalità in cui porre in essere la propria azione amministrativa. DISCREZIONALITA’ TECNICA  in molti casi la pubblica amministrazione è chiamata ad adottare atti che richiedono conoscenze tecniche scientifiche ecc. è improntata a valutazioni di ordine tecnico scientifico - Principio del buon andamento della pubblica amministrazione  la pubblica amministrazione dovrebbe essere efficiente ed efficace. Efficiente, cioè il rapporto tra i risultati conseguiti e le risorse finanziarie impiegate deve essere positivo. Per rispettare il buon andamento, la pubblica amministrazione deve ben impiegare le risorse per raggiungere gli scopi, con il minor sforzo possibile. Efficace, cioè il rapporto tra gli obiettivi da raggiungere e il risultato effettivamente raggiunto, nel miglior modo possibile, deve essere positivo. - Principio dell’imparzialità dell’amministrazione pubblica  l’azione amministrativa deve essere imparziale e significa che la pubblica amministrazione deve perseguire gli interessi pubblici della legge riuscendo a modulare il rapporto tra questi interessi pubblici con gli interessi dei privati. Quindi l’interesse del privato non deve mai sovrastare quello pubblico e l’interesse di un privato non deve mai prevalere su quello di un altro privato. Il soggetto privato che subisce gli effetti negativi degli interessi pubblici che prevalgono, esso viene tutelato in qualche modo dalla pubblica amministrazione. Gli organi agiscono nel rispetto di questi principi costituzionali. L’azione amministrativa si concretizza attraverso atti amministrativi che sono atti giuridici. Dobbiamo fare delle distinzioni: ATTO AMMINISTRATIVO = contengono regole di condotta che si concretizzano in qualcosa di specifico, ad esempio il certificato anagrafico, la multa di velocità… riguardano un caso specifico e appunto concreto. L’efficacia non è erga omnes, ma solo per quel caso; qui il giudice controlla la regolarità dell’atto amministrativo. ATTO NORMATIVO = contengono regole di condotta generali e astratte, ad esempio leggi, regolamenti, la costituzione… esso produce effetti erga omnes, cioè nei confronti di tutta la collettività. Qui il giudice è chiamato a rispettare e ad applicare l’atto normativo, egli decide secondo la legge. Altra distinzione: ATTI AMMINISTRATIVI IN SENSO STRETTO = sono i tipici atti amministrativi, cioè caratterizzati dall’imperatività, dall’obbligo che si impone al destinatario di rispettarlo, ad esempio il vigile che fa la multa a chi supera il limite di velocità. ATTI AMMINISTRATIVI DI DIRITTO COMUNE = in questi casi la pubblica amministrazione esercita la propria azione ricorrendo ai tipici strumenti del diritto privato, ad esempio si possono concludere dei contratti con altri enti pubblici o privati. Negli atti amministrativi troviamo i provvedimenti amministrativi: il provvedimento è un atto amministrativo che produce effetti verso l’esterno rispetto alla pubblica amministrazione, quindi verso la collettività. ELEMENTI COSTITUTIVI DI UN ATTO AMMINISTRATIVO: sono 5 1) Il soggetto  è l’organo amministrativo competente ad adottare l’atto amministrativo. 2) L’oggetto  è la situazione giuridica su cui si andrà a produrre effetti, è la cosa destinataria. 3) La forma  il modo attraverso il quale l’atto amministrativo si concretizza, cioè diventa esteriore. 4) La causa  è l’interesse generale, pubblico che attraverso quell’atto amministrativo deve essere soddisfatto. 5) La motivazione (introdotto da una legge del 1990)  gli atti amministrativi devono contenere la motivazione per cui l’atto viene adottato, così che la comunità capisca il motivo e serve per garantire appunto trasparenza dell’azione amministrativa. Si reputa invalido e nullo se manca anche uno dei requisiti. ELEMENTI DEL PROVEDDIMENTO AMMINISTRATIVO: soggetto, oggetto, forma, causa, motivazione e forma. 1) Unilateralità  il provvedimento amministrativo produce effetti sul destinatario di quel provvedimento senza che quest’ultimo ne esprima il consenso. Ad esempio, se supero il limite di velocità, prendo la multa che mi piaccia o no. 2) Autoritatività  il provvedimento amministrativo produce effetti sulla sfera giuridica del destinatario, anche in maniera sfavorevole. 3) Tipicità  i provvedimenti amministrativi sono tipico, cioè sono quelli che la legge prevede. È la legge che decide il tipo di provvedimento da adottare. 4) Esecutività  i provvedimenti amministrativi sono immediatamente esecutivi, cioè producono immediatamente i loro effetti senza la necessità di ricorrere all’autorizzazione di un giudice. TIPOLOGIE DI ATTI AMMINISTRATIVI: sono 4 - ATTI AMMINISTRATIVI FAVOREVOLI  sono capaci di produrre effetti in senso positivo, favoriscono la sfera giuridica del destinatario. Rientrano in questa categoria le autorizzazioni e le concessioni, ma anche i nulla osta e le abilitazioni. L’autorizzazione è un atto amministrativo che consente al suo destinatario di esercitare un diritto di cui il destinatario è già titolare, ad esempio il permesso a costruire dove è già tuo il terreno. In quel caso la pubblica amministrazione interviene con un’autorizzazione, elimina l’ostacolo consentendo il libero esercizio dell’atto. La concessione è un atto amministrativo che produce effetti favorevoli. Essa attribuisce al destinatario un diritto giuridico di cui il destinatario non era titolare. Possono essere traslative o costitutive. È costitutiva quando la pubblica amministrazione costituisce un diritto verso il destinatario, ad esempio il diritto di cittadinanza. Si definisce traslativa invece se la concessione trasferisce un diritto dalla pubblica amministrazione ad un privato. - ATTI AMMINISTRATIVI SFAVOREVOLI O RESTRITTIVI  l’atto amministrativo, in questo caso, produce effetti negativi sul destinatario. Possono differenziarsi in base al diritto del privato su cui incidono; pertanto, l’atto sfavorevole incide: all’inizio degli anni ’60 con il “Memorandum d’Intesa”. Inghilterra, Italia, Stati Uniti e Jugoslavia raggiungono un accordo che prevede che l’Italia perda il territorio di Istria ma mantenga la zona di Trieste e dovrà riconoscere a questo territorio una particolare forma di autonomia motivata dalla presenza di una comunità linguistica slava. Per quanto riguarda le altre 15 regioni a statuto ordinario -> durante i lavori dell’Assemblea costituente si era dibattuto fortemente se fosse il caso di riconoscere o meno le regioni ordinarie. Da una parte la Democrazia Cristiana spingeva per il riconoscimento e quindi per il decentramento amministrativo e dall’altra i Socialisti, Comunisti e liberali erano contrari. La situazione si sblocca nel 1947 quando si riesce a raggiungere un compromesso tra Democrazia Cristiana e sinistra che consentiva di riconoscere anche le regioni ordinarie con forma di autonomia ridotta. La differenza storica risiede nel fatto che per vedere le regioni ordinarie funzionare si devono aspettare gli anni ‘70. Questo era in contrasto con quanto disposto dalla Costituzione che disponeva dovessero funzionare immediatamente. Sul finire degli anni ‘60 i governi di centro sinistra riportano alla luce il problema delle regioni. Nel ‘68 si approva la legge elettorale dei consigli regionali a cui segue nel ’70 un’altra legge che indice le votazioni regionali. (nel ’63 si introduce la quindicesima regione ordinaria, il Molise) Tra 1971 e 1972 anche le regioni ordinarie sono funzionanti e attive a livello Costituzionale. A questo punto lo stato inizia a trasferire le proprie funzioni amministrative alle regioni e lo fa con una serie di decreti legislativi (1972). Questo trasferimento è importante sulla carta ma di fatto si riduce a ben poca cosa; lo stato adotta la tecnica del ritaglio (trasferisce la funzione amministrativa ma allo stesso tempo si riserva proprie competenze in alcuni settori, mantiene una certa autorità sulla funzione trasferita). Le regioni iniziano a reclamare la loro competenza acquisita e nel 1975 lo stato interviene adottando altri decreti che trasferiscono funzioni amministrative dallo stato alle regioni. Questa volta il trasferimento è effettivo (si abbandona il ritaglio) e si valorizza il ruolo delle regioni. Le regioni iniziano la loro produzione normativa per la cui efficacia si dovranno aspettare gli anni ’80. Il dibattito sul ruolo delle regioni emerge all’inizio degli anni ‘90 (la situazione politica è complessa, inizia il periodo di Tangentopoli). Si afferma sulla scena politica una forza indipendentista, la Lega Nord, che fa proprio dell’autonomia regionale uno dei propri portabandiera. Si pongono in evidenza le differenze tra regioni e molte di queste spingono per il riconoscimento di una maggiore autonomia. Sia nel 1993 che nel 1997 si prova a modificare la Costituzione senza portare a dei risultati. Sulla fine degli anni ’90 sono approvate le Leggi Bassanini. Tra 1997 e 1998 queste leggi attuano un ulteriore trasferimento di funzioni da stato a regioni ed enti locali con lo scopo di rendere più autonome le regioni (disegno quasi federalista). Sulla base di questo disegno si susseguono tre leggi costituzionali importanti: la prima del 1999, la seconda del 2001, la terza del 2001 (che riforma il titolo V della Costituzione): 1. Riguarda le regioni a statuto ordinario; viene rafforzato il ruolo dello statuto regionale e quindi l’autonomia e il ruolo del presidente della regione. 2. Riguarda le regioni a statuto speciale; viene valorizzata la loro forma di autonomia. 3. Riforma del Titolo V in cui si modificano buona parte delle disposizioni regionali. Questa spinta federalista nel tempo si è attenuata (si tende a un ritorno del ruolo centrale dello Stato). Le regioni sono enti autonomi e l’autonomia consiste in quattro forme: 1. Autonomia politica: la regione è portatrice di un proprio indirizzo politico che potrebbe non coincidere con quello dello stato o con quello delle altre regioni. 2. Autonomia organizzativa: la Costituzione fissa i capisaldi dell’organizzazione e nel rispetto di questi le regioni sfruttano la propria autonomia. L’organizzazione interna si fonda su quattro organi principali: 1) Consiglio regionale: organo rappresentativo della singola comunità regionale ed è elettivo (la comunità elegge i propri rappresentanti). È una sorta di “Parlamento Regionale”. Ha varie funzioni: a. esercita il potere statutario e quindi approva gli statuti regionali; b. esercita la funzione legislativa e quindi approva le leggi regionali; c. esercita la funzione di indirizzo e di controllo su Giunta e presidente. 2) Presidente della Giunta Regionale: è eletto dalla Comunità Regionale. È un organo dotato di legittimazione popolare al pari del Consiglio e hanno la stessa forza. Nel Presidente si riuniscono funzioni svolte a livello statale dal Capo dello Stato e dal Presidente del Consiglio dei ministri (sorta di parallelismo). Dopo il 1999 si ha una normativa statale sulle elezioni regionali che detta i principi generali, si ha una legge quadro in materia elettorale e all’interno di questo quadro le regioni sono autonome nel dettare la propria legge elettorale. Il presidente è come se fosse capo dello stato e presidente del consiglio. Ha funzioni di rappresentanza della regione: promulga le leggi regionali, emana i regolamenti, indice le elezioni e i referendum (a livello statale queste funzioni vengono svolte dal capo dello stato). Il presidente della Giunta regionale è espressione di un indirizzo politico mentre il capo dello stato è un organo superpartes. Ha funzioni di coordinamento della Giunta, la dirige: convoca la Giunta, fissa l’ordine del giorno, dirige le discussioni all’interno della Giunta, dirige ed esprime l’indirizzo politico della Giunta. Il presidente è assimilabile al Consiglio dei ministri (la differenza risiede nel fatto che il presidente del Consiglio non gode della legittimazione popolare; inoltre, il presidente del consiglio è Primus Inter Pares, politicamente ha un ruolo prioritario ma dal punto di vista giuridico occupa lo stesso livello degli altri ministri. Quando si forma il governo il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri che a sua volta indica quali possono essere i ministri ma i ministri vengono poi nominati dal Presidente della Repubblica. Il Presidente del Consiglio dei ministri non può nominare né revocare i propri ministri. (esempio  Trump è a capo del governo statunitense che nomina e revoca in continuazione i suoi ministri, infatti lui ha il potere di scegliere i propri ministri). La sua nomina dipende dal presidente della repubblica e il singolo ministro viene meno solo perché o si dimette o il Parlamento lo sfiducia individualmente. A livello regionale il Presidente della Giunta regionale non è Primus inter pares ma è solo primus. È lui che nomina e revoca gli assessori regionali. Ha funzioni di rappresentanza, rappresenta la regione e poi funzioni amministrative, lo stato gli delega l’esercizio di specifiche funzioni amministrative. 3) Giunta Regionale: è un organo esecutivo della regione. È composta dal Presidente della Giunta e dagli assessori. Il numero degli assessori varia da regione. Le sue funzioni sono di approvare i bilanci, i rendiconti e a partire dal 1999 approva i regolamenti regionali (potere normativo), decide sull’impugnazione di fronte alla Corte costituzionale. 4) Consiglio delle autonomie locali: è un organo regionale di rappresentanza degli altri enti locali, è espressione dei comuni e delle province presenti all’interno di quella regione. È espressione delle autonomie presenti all’interno delle singole regioni. È un organo istituito a partire dal 2001 e che ha solo funzioni consultive, viene chiamato a esprimere il proprio parere su atti o disegni di legge regionali che interessano gli enti locali o su approvazione o modifica degli statuti regionali. Quando fu introdotto, agli inizi del millennio, venne percepito come una novità quasi come se si dovesse dar vita a una seconda camera regionale. A livello statale abbiamo Camera dei deputati e Senato, a livello regionale abbiamo un’unica camera legislativa che è il Consiglio regionale. Questa idea del Consiglio delle autonomie locali doveva rappresentare un secondo organo espressione della volontà popolare, idea che un po’ si è persa. Questo consiglio ha assunto un ruolo estremamente limitato. Qual è il rapporto tra questi organi? Qual è la forma di governo della regione? Aunt simul stabunt aut simul cadent  si può sintetizzare con questa formula latina che significa “O entrambi stanno o entrambi cadono” si fa riferimento ai due organi dotati di legittimazione popolare, ovvero il Presidente della Giunta e il Consiglio regionale Parallelismo tra Stato e Regione  a livello statale il rapporto è tra Parlamento e Governo che è un rapporto di fiducia, il Governo sta in piedi fino a quando ha la fiducia del Parlamento. Quando il Parlamento toglie la fiducia il Governo cade ma non cade il Parlamento. Questa situazione non può verificarsi a livello regionale perché quando viene meno uno trascina con sé anche l’altro. Tra Consiglio Regionale e Presidente della Giunta non vi è rapporto di fiducia perché sono stati scelti dal corpo elettorale però dispongono di un coltello a doppia lama nel senso che l’uno può controllare l’operato dell’altro e viceversa. Il Presidente della Giunta può trascinare con sé il Consiglio regionale. Il Consiglio regionale può approvare una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente. Gli organi regionali restano in carica cinque anni. 3. Autonomia normativa: è il potere di approvare proprie norme giuridiche. Questo potere si concretizza attraverso una potestà statutaria, una potestà legislativa e una potestà regolamentare. speciali a favore delle regioni che hanno maggiori difficoltà. 3) Lo stato ha la possibilità di destinare delle risorse aggiuntive a favore dei territori di maggiori difficoltà finanziaria. 4) La Costituzione prevede che le regioni non possano ricorrere a forme di indebitamento per sostenere le spese correnti ma possono farlo solo nel caso si tratti di spese di investimento. 49:00 da inserire L’ultimo comma dell’art.116 prevede la possibilità di un regionalismo a specialità diffusa. Le regioni ordinarie possono richiedere per alcune materie una maggiore forma di autonomia. Questo può avvenire sulla base di un accordo Stato-Regione e con Legge dello stato. La maggiore autonomia può riguardare le materie di potestà concorrente del I comma e altre del II comma come ambiente, istruzione e organizzazione dei giudici di pace e materie del III comma. (Differenza tra regione speciale e ordinaria riguarda la potestà statutaria cioè gli statuti regionali perché per le regioni ordinarie gli statuti regionali sono sempre approvati dal consiglio regionale con una legge regionale seppur rinforzata aggravata per le regioni speciali invece per Le 5 regioni speciali ad oggi le gli statuti sono comunque contenuti in una legge costituzionale e quindi in una legge approvata dal Parlamento con la procedura che abbiamo visto articolo 138 della costituzione è però consentito alle regioni di recuperare di poter incidere sul proprio statuto attraverso una legge regionale rinforzata come abbiamo detto e che però può toccare soltanto alcuni aspetti dello statuto la forma di governo il sistema elettorale l'iniziativa legislativa quindi le regioni speciali recuperano attraverso proprie leggi una propria autonomia statutaria ma comunque limitata ad alcuni ambiti) Interventi normativi turistici da parte dello Stato e comportamento delle regioni L’interesse che lo Stato manifesterà nei confronti del settore turistico si manifesta a partire solo del XX secolo. Nel corso del XIX secolo l’interesse per il settore turistico è presente ma rimesso a iniziative di soggetti privati e infatti nella seconda parte del XIX secolo si formano nel 1863 il CAI (Club Alpino Italiano) e nel 1894 il TCI (Touring Club Italiano) ovvero delle associazioni di privati che nascevano per promuovere il turismo. Nascono in questo periodo anche le Pro Loco che erano sempre associazioni di privati che promuovevano il turismo di una certa località. Anche in Italia il turismo diventa di interesse dello Stato e del settore pubblico agli inizi del XX secolo. Il settore pubblico diventa più importante del settore privato. Negli ultimi decenni del secolo si cercherà di rivalorizzare l’iniziativa privata. Prima tappa. Agli inizi del XX secolo il confine tra pubblico e privato si sfuma a favore del pubblico. Saranno quelli di seguito elencati i primi interventi in campo normativo per il turismo: 1910  istituzione della tassa di soggiorno. Lo Stato vuole approfittare del settore turistico. Nasce in località di strutture terapeutiche ma di lì a poco (1919) sarà estesa a tutti i comuni 1919  istituzione dell’ENIT, lo Stato si fornisce di una vera e propria struttura organizzativa, un ente pubblico competente solo per il settore turistico. L’acronimo è significativo “Ente nazionale per l’incremento delle industrie turistiche”, infatti fa capire che da parte dello Stato il turismo è percepito come un settore economico. L’ENIT è alle dipendenze del Ministero dell’Industria. 1926  vengono istituite le AACST (Aziende Autonome di Cura Soggiorno e Turismo), aziende pubbliche competenti per la promozione del turismo a livello locale. La promozione turistica è rimessa anche a strutture pubbliche. S econda tappa: Gli anni 30 del XX secolo sono una fase storica in cui l’Italia si trova nel pieno Regime Fascista. Questa fase storica porta ad un intervento statale massiccio e a tanti interventi normativi. Viene portata avanti una regolamentazione sulle strutture ricettive, sulle agenzie, sulle professioni turistiche. Il fascismo vede nel turismo un modo per fare propaganda. Manca una politica del turismo, un progetto politico. Ci sono degli interventi ma sono sganciati gli uni dagli altri. 1931  istituzione del Commissariato del turismo. è il primo organo di governo competente specificamente per il turismo. Le funzioni del Commissariato saranno assorbite dal Ministero della Cultura Popolare. 1934  istituzione degli EPT (Enti Provinciali del Turismo) che sono degli enti competenti per la promozione turistica ma di rilievo provinciale. Svolgono le stesse attività di cui si occupano le AACST ma le aziende le svolgono a livello locale, di singola località. Questa struttura governativa incide su tutto il territorio attraverso gli EPT e a livello locale attraverso le AACST. Terza tappa: 01/01/1948 data in cui entra in vigore la costituzione. L’art.117 della Costituzione prevede che il turismo spetti alla competenza concorrente Stato-Regione. La Costituzione parla di Turismo e Strutture Alberghiere, dicitura che fa emergere che l’attenzione per il turismo è ancora di carattere economico. Com’è già stato detto le regioni ordinarie saranno operative solo a partire dagli anni 70. In questa fase di stallo è lo Stato a intervenire sul settore turistico e sull’organizzazione turistica e lo fa con alcuni interventi: - viene soppresso il Ministero della Cultura Popolare. - Si riforma quindi il Commissariato come organo competente per il turismo. - Si mantengono EPT e AACST. - La situazione è di estremo fermento perché l’Italia a partire dagli anni 50 fino ai 60 vive il Boom Economico. - Si presenta sulla scena internazionale come una delle società che tendono al maggiore sviluppo, anche nel settore turistico. - L’Italia diventa una meta attraente per i turisti stranieri. Questa nuova realtà fa si che lo Stato si attivi e infatti viene approvata una legge importante, la 617/1959 che è una legge delega che dovrà essere seguita da alcuni decreti legislativi che riorganizzeranno l’intero settore turistico. La prima novità introdotta dalla legge è l’istituzione del Ministero del Turismo e dello Spettacolo. La nascita del Ministero doveva rappresentare una realtà temporanea perché siamo in attesa che le regioni inizino a funzionare. Quando queste inizino a funzionare il Ministero dovrà cessare la sua attività essendo il turismo materia di competenza delle regioni. Nel 1960 viene approvato il D.lgs. 1041/1960 che interviene e riorganizza l’ENIT. Cambia la denominazione e diventa Ente Nazionale per il Turismo. È il segno di una percezione nuova del turismo a cui non viene data importanza solo per la sua valenza economica. Il turismo viene inteso con un’accezione più ampia. L’ENIT è posto alle dipendenze del Ministero del Turismo. Seguono tre decreti: 1. 1042/1960: riorganizza le AACST; 2. 1043/1960: istituisce il Consiglio Centrale per il Turismo concepito come organo consultivo del Ministero; 3. 1044/1960: riorganizza gli EPT. Quarta tappa: la situazione si modifica a partire dagli anni 70. È in questi anni che si dà attuazione alle regioni ordinarie. Vengono trasferite le funzioni dallo Stato alle Regioni. Il primo trasferimento si ha nel 1972, è presente solo sulla carta perché di fatto è vanificato dalla tecnica del ritaglio. Nel 1975 avviene il secondo trasferimento di funzioni, si abbandona la tecnica del ritaglio e il trasferimento è effettivo anche per quanto riguarda il settore turistico. Le funzioni passano dallo Stato alle Regioni. Lo Stato conserva due ruoli: 1. Indirizzo e coordinamento delle regioni, sovrintende alle attività delle regioni, le coordina e le indirizza; 2. Attività di rilevanza internazionale (rapporti con l’estero, promozione). In questi anni l’intervento delle singole regioni nel settore turistico è modesto per due motivi: 1. Le regioni sono in una fase di rodaggio, stanno iniziano a funzionare. 2. Il turismo è una materia di potestà concorrente Stato – Regioni. Lo stato deve intervenire con la legge quadro per fissare i principi generali della materia e all’interno di questo quadro ciascuna regione potrà intervenire con la propria legge di dettaglio. Tuttavia, per avere questa legge si dovranno aspettare gli anni 80. Negli anni 80 il Parlamento approva la I Legge Quadro in materia di turismo. Legge 287/1983 con cui lo Stato interviene per fissare i principi generali. Di seguito gli aspetti essenziali: 1. La struttura organizzativa a livello statale operante nel settore turistico rimane inalterata. È confermata la presenza del Ministero del Turismo e quella dell’ENIT. La legge costituisce soltanto un Comitato Consultivo per il Turismo. 2. La legge individua nelle Regioni il nuovo centro propulsore della promozione turistica attribuendo alle regioni due compiti importanti a) individuare nel proprio territorio ambiti turisticamente rilevanti; b) in ciascuno di questi ambiti devono essere istituite delle APT (Aziende di Promozione Turistica) che sono delle aziende pubbliche dipendenti dalla regione e dotate di una certa autonomia. Le APT devono rappresentare la struttura organizzativa pubblica che a livello locale si a disposizione un budget finanziario che gestiscono in autonomia mentre quelli senza hanno elle competenze, fanno parte del governo ma non sono a capo di un ramo della pubblica amministrazione e quindi non rientrano nel bilancio dello stato come il ministro per le pari opportunità per esempio). Nel 2009 rinasce la figura del ministro per il turismo (on Brambilla). Questo dipartimento subisce delle vicende travagliate e termina all’interno del ministero dei beni culturali e infatti negli ultimi anni il ministro dei beni culturali è anche quello del turismo. Esiste anche una conferenza nazionale per il turismo, istituzione che viene convocata una volta ogni due anni e vi partecipano sia i rappresentanti delle istituzioni sia i rappresentanti delle categorie che operano nel settore turistico sia imprenditoriali che non. Ha il compito di approvare delle linee guida della politica turistica per i successivi due anni. Nel 2011 ultimo intervento normativo in materia turistica è il d.lgs. 79/2011 che va sotto il nome di codice del turismo con il compito di raccogliere tutta la normativa statale in materia turistica già vigente e sistemarla. Tuttavia, è vero che il decreto è approvato dal governo che non si era limitato a sistemare la normativa vigente ma era andato oltre nel senso che aveva introdotto regole nuove. Le regioni impugnano il decreto di fronte alla Corte costituzionale e questa volta la corte da ragione alle regioni e quindi buona parte del decreto è dichiarata incostituzionale per eccesso di delega. Si chiude il capitolo sugli interventi normativi dello stato in materia turistica. Storia dell’ENIT Prima tappa: 1919 viene istituito l’ENIT e nasce come ente nazionale per l’incremento delle industrie turistiche. La denominazione indica che in questa fase il turismo rileva solo sul piano economico tant’è che è posto alle dipendenze del ministero dell’industria. È il primo intervento organico, è il primo soggetto pubblico a essere istituito per una competenza specifica nel turismo. resta il soggetto pubblico principale per il turismo almeno fino all’istituzione del ministero per il turismo. nasce con due categorie di funzioni: 1) funzione di studio, di raccolta dati e info. Analisi del fenomeno del settore turistico. 2) funzioni propositive, è competente a presentare al governo proposte di riforma o intervento in materia turistica. Seconda tappa: 1960, nel 59 viene istituito il ministero del turismo e l’anno successivo viene approvato un decreto 1041/1960 che riordina l’ENIT. Cambia la denominazione e diventa ente nazionale per il turismo, modifica formale dal contenuto anche sostanziale si vuole sottolineare che il turismo non è solo un fenomeno economico. Il suo campo d’azione viene limitato a favore del ministero del turismo e infatti l’ENIT è posto alle dipendenze del ministero del turismo. nell’ENIT si inizia a concentrare tutte le funzioni che riguardano i rapporti internazionali e la promozione turistica internazionale. Diventa l’ente pubblico che valorizza l’immagine turistica all’estero. Terza tappa: Nel 1981 l’ENIT viene nuovamente riordinato. Nel frattempo, hanno iniziato a funzionare le regioni ordinarie e le regioni stesse reclamano un loro ruolo anche all’interno dell’ENIT. Il risultato è una composizione dell’ENIT basata su una forte partecipazione regionale. Questo nuovo riordino ben presto fa emergere i propri limiti. Il fatto che l’ente venga gestito da questa assemblea riduce l’efficienza dell’ente e da queste problematiche nel 1990 si arriva a una nuova riorganizzazione e per effetto di questa l’ENIT sarà composto al suo interno sempre da un’assemblea generale composta da rappresentanti di stato e regioni ma accanto a questa si prevede un CDA ovvero un consiglio d’amministrazione composto da 12 membri, si inserisce un modello aziendale. Nel 1995 si ha un ulteriore riordino dell’ENIT con l’obiettivo di renderlo più efficiente, scompare l’assemblea e l’unico organo che compone l’ENIT è il consiglio d’amministrazione ulteriormente ridotto in quanto sono presente 7 membri. Dei 7 membri 4 sono esperti del settore turistico designati dal presidente del Consiglio dei ministri. I restanti tre sono designati dalle regioni. La carica è di durata quinquennale. Le funzioni dell’ENIT si sono concentrate sul piano internazionale, la promozione dell’immagine italiana all’estero è di sua competenza. Può istituire all’estero delle dislocazioni estere. Ultima tappa: nel 2005 ultimo riordino dell’ENIT e la novità risiede nel fatto che cambia denominazione e modello organizzativo. Diventa agenzia nazionale per il turismo e non è più un ente pubblico ma un’agenzia nazionale dotata di maggiore autonomia sganciata dagli enti pubblici nonostante resti pubblico. Il modello dell’agenzia. La principale funzione dell’ENIT è quella di promuovere, sviluppare e mantenere i rapporti internazionali nonché la promozione internazionale. Una struttura che in realtà riflette ciò che il turismo ha vissuto nel nostro ordinamento. Fino ad oggi abbiamo visto gli interventi normativi a livello statale e adesso vediamo gli interventi e l’organizzazione a livello regionale. Questo percorso considera due fasi diverse: la prima è quella che riguarda l’attuazione della prima legge quadro (1983 prima legge quadro-2001 seconda legge quadro). Vediamo se e come hanno dato attuazione alla prima legge quadro. La seconda fase riguarda la fase che va dal 2001 in poi e quindi come e se le regioni hanno dato attuazione alla seconda legge quadro ma soprattutto ci si sofferma sugli STL e su come sono stati attuati e organizzati. In che modo le regioni sono intervenute nel settore turistico e in che modo hanno dato attuazione alle leggi quadro. Punto di partenza Legge 217/1943 legge cornice, fissa i principi generali in materia turistica. La legge fissa un primo obiettivo che le regioni devono perseguire ovvero l’individuazione nel proprio ambito territoriale di territori turisticamente rilevanti. Il secondo obiettivo è che all’interno di ciascun ambito turisticamente rilevante saranno istituite le APT che a loro volta potranno istituire gli IAT. Gli EPT e le AACST avrebbero dovuto sciogliersi e confluire nelle APT. Come si sono comportate le regioni? Possiamo distinguere tre differenti gruppi di regioni: il primo comprende quelle regioni che non daranno attuazione alla legge quadro; il secondo che darà attuazione alla legge quadro approvando una propria legge regionale ognuna che fedelmente riprodurrà il modello della legge quadro, un’attuazione della legge senza particolarità; il terzo gruppo approverà anche nel corso del tempo più leggi regionali in materia turistica e che si spingono oltre i confini della legge quadro o meglio partendo dal modello delineato dalla legge quadro introdurranno degli elementi di novità.  Primo gruppo di regioni: rientrano in questo gruppo Molise, Campania e Sardegna. In queste regioni continueranno a essere operative le strutture preesistenti: EPT e AACST. La Campania in realtà prevede una legge regionale relativa alle APT che non troverà mai concreta attuazione.  Secondo gruppo e terzo gruppo: prima una panoramica generale  la legge quadro fissa un primo obiettivo (ambiti turisticamente rilevanti). Su questo piano le regioni fanno due scelte differenti: la prima è quella di considerare tutto il territorio nazionale turisticamente rilevante e quindi tutto il territorio viene ripartito in zone e per ciascuna di esse risulta operativa una APT. Tutti i territori della regione sono coperti da APT. L’altra scelta prevede di individuare solo alcuni territori come turisticamente rilevanti e l’individuazione di questi ambiti è effettuata sulla base del prodotto turistico offerto. L’Emilia-Romagna individua quattro ambiti turistici che sono la fascia adriatica, il crinale appenninico, le città d’arte e infine i comuni termali. In queste regioni abbiamo la conseguenza che ci sono territori nella regione non considerati turisticamente rilevanti e poi questi ambiti non corrispondo esattamente a territori delimitati ma la loro delimitazione è effettuata in funzione della tipologia di offerta turistica prevalente. Le città d’arte non fanno parte di un territorio contiguo e sono sparse nella regione ma sono accomunate dalla tipologia di offerta turistica proposta. Analoga situazione per i comuni termali, sempre realtà sparse nel territorio ma unificate in un’unica APT in base alla tipologia di prodotto turistico che è omogeneo. L’individuazione dell’APT è in base alla tipologia di prodotto turistico. Le regioni che ripartiscono tutto il territorio: la Toscana ripartisce tutto il territorio in ambiti turisticamente rilevanti che corrispondono sostanzialmente a ciascuna provincia, quella di Lucca, ha un turismo di mare della costa tirrenica ecc. Nella scelta Toscana avremmo un’APT per la zona di Lucca ma che si occupa di promuovere prodotti turistici anche diversi. In altre regioni come l’Emilia l’APT è individuata sulla base del prodotto turistico. In tutti questi ambiti turisticamente rilevanti viene poi istituita l’APT. Sul profilo dell’organizzazione interna delle APT è un tipo omogeneo in tutta l’Italia: le leggi regionali concepiscono le APT come un’azienda dipendente dalla regione con una propria autonomia gestionale e amministrativa con il compito principale di occuparsi della promozione turistica di quel determinato ambito territoriale nel rispetto delle direttive dei programmi regionali. Lo scheletro base di queste APT è sostanzialmente analogo in tutte le regioni ed è uno scheletro tripartito, sono tre gli organi principali delle APT che sono CDA (consiglio d’amministrazione che dura in carica cinque anni e tendenzialmente tutte le regioni prevedono una composizione partecipata ovvero fanno parte del consiglio di amministrazione sia rappresentanti istituzionali sia esperti sia rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali del settore turistico di zona. I componenti sono scelti diversamente in ogni regione. Compiti  delibera sugli atti fondamentali dell’APT e quindi sia sulla programmazione sia sugli impegni finanziari sia sull’organizzazione dell’APT); Presidente dell’APT (il presidente restava in carica 5 anni e omogenea scelta sul ruolo del presidente che ha il compito di rappresentanza dell’APT in tutti i rapporti verso l’esterno, ha il compito di dirigere il CDA e controlla l’esecuzione dei provvedimenti da parte del CDA. Anche in questo caso è disomogenea la modalità di nomina del presidente da regione a regione. In alcune regioni è scelto tra i membri del CDA stesso, altre volte è nominato dal consiglio regionale), Collegio dei revisori è concepito come un organo di controllo composto da tre membri che durano in carica sempre cinque anni, la scelta cade su esperti di contabilità pubblica proprio perché è un ruolo di controllo sul piano della contabilità. Sono previsti anche altri organi che integrano questo sistema, ad esempio in alcune regioni si introduce il Comitato esecutivo che è un po’ il braccio operativo del CDA. In altre regioni invece si introduce una conferenza permanente del turismo come succede nel Veneto. Sono previsti dei controlli sulle APT da parte della regione, tutte le regioni prevedono sia controlli ispettivi (la regione invia un proprio dirigente ad ispezionare il regolare funzionamento interno dell’APT) sia controlli sostitutivi (la regione può intervenire su una APT che rimanga inattiva, in sostanza se la singola APT non funzione la regione interviene con un proprio dirigente che si sostituirà agli organi dell’APT). Inoltre, le leggi regionali sono pressoché omogenee sul ruolo e funzione degli IAT. Tutte le leggi regionali fano riferimento alla possibilità che le singole APT istituiscano localmente degli IAT. Le regioni però non forniscono un’autonomia agli IAT e quindi questi dipendono dalle APT. Le APT possono istituire gli IAT solo se hanno l’approvazione regionale.  Regioni del terzo gruppo: presentano delle particolarità rispetto a questo sistema generale di cui si è parlato. La prima delle regioni è l’Emilia-Romagna che sul profilo turistico ha rappresentato la regione locomotiva cioè è una regione dove il turismo rappresenta un settore importante dell’economia regionale e che la regione ha cercato di sfruttare al massimo introducendo spesso delle particolarità che poi hanno fatto dell’Emilia un sistema turistico di riferimento anche per le altre regioni. Questo modello si delinea con vari decreti legislativi tra anni 80 e 90. Gli aspetti fondamentali di questo sistema: il primo aspetto riguarda il ruolo della regione nel settore turistico, la regione deve avere un ruolo importante ma non troppo invasivo proprio perché devono essere valorizzate le iniziative locali sia delle istituzioni ma anche dei soggetti privati. In sostanza alla regione Emilia-Romagna sono attribuiti tre compiti fondamentali: 1) programmazione, cioè la regione ha il compito di elaborare un programma pluriennale della durata di tre anni con il quale la regione fissa gli obiettivi e le linee di sviluppo da seguire per la promozione turistica. Su questa programmazione si inseriscono gli enti locali, ciascuna provincia acquisito il parere dei comuni elabora un programma di promozione turistica annuale cioè si realizza un sistema di programmazione-concertazione cioè tutti i livelli di governo vengono coinvolti nella programmazione turistica. 2) organizzare, raccogliere e diffondere info e statistiche in ambito turistico. A questo compito l’Emilia-Romagna assolve attraverso un osservatorio regionale. 3) cofinanziare, deve sostenere finanziariamente programmi di promozione turistica elaborati da enti locali o imprese turistiche. Secondo aspetto fondamentale L’Emilia individua 4 ambiti turisticamente rilevanti (citati sopra). L’individuazione non viene fatta sulla base territoriale bensì sul prodotto turistico che quell’ambito può fornire. La novità introdotta è che in ciascuno di questi 4 ambiti turistici rilevanti posso formarsi quelle che si chiamano unioni di prodotti (aggregazioni tra soggetti pubblici e privati per la realizzazione di specifici progetti di promozione turistica. Sostanzialmente il concetto di unione di prodotto è corrispondente a quello di STL con la precisazione però che l’idea emiliana di unione di prodotto è antecedente a quella di STL. Questa aggregazione può assumere una sua forma precisa che in Emilia si chiama Unione di prodotto. Altro aspetto significativo di questo sistema regionale è la cancellazione delle APT e lasciano il posto ad una APTR (agenzia di promozione turistica regionale) non più azienda ma agenzia di rilievo regionale e sganciata dalla burocrazia dell’amministrazione pubblica. Nell’APTR si concentrerà tutta l’attività di programmazione del turismo. Ultimo aspetto significativo di questo sistema è l’istituzione della APT servizi S.r.l., la regione istituisce una vera e propria società, un soggetto di stampo privato che agisce per la realizzazione di progetti innanzitutto a una destrutturalizzazione dell’organizzazione turistica, sono soppressi tutti i soggetti istituzionali competenti per il turismo. Non sussistono soggetti pubblici che abbiano competenze per il turismo. Esiste soltanto un cosiddetto tavolo istituzionale che rappresenta una sede di concertazione delle politiche turistiche regionali a cui partecipano l’assessore al turismo e gli assessori al turismo delle città capoluogo. Questo momento istituzionale serve per coordinare le politiche turistiche a livello regionale. Anche nel caso Lombardia si ha una forte valorizzazione della progettualità dell’STL. Anche in Lombardia la legge riconosce gli STL ma non fissa il territorio, i parametri, i soggetti, la forma che deve avere l’STL. Per quanto riguarda il Veneto anche questa regione introduce una propria normativa che riconosce gli STL. In questo caso è la legge stessa a individuare il territorio in cui gli STL possono formarsi. Il territorio regionale viene suddiviso in 14 ambiti ed è la legge stessa a stabilire i parametri da rispettare per la formazione degli STL, quali i soggetti che possono farne parte, quali le forme associative (es società, consorzio o associazione) che i soggetti possono realizzare. Si valorizza la territorialità più che la progettualità dell’STL. Il procedimento di riconoscimento è dall’alto verso il basso (top-down). Altre regioni che riconoscono gli STL sono Umbria e Sicilia. In Sicilia si parla di distretto turistico e si prevede la possibile formazione dei centri commerciali naturali che sono dei piccoli STL a livello urbano per la valorizzazione dei centri storici. La Puglia riconosce gli STL. Le ultime regioni a intervenire sono Lazio con una legge del 2007, la regione Calabria nel 2008. Resta fuori da questo sistema la Campania. Panoramica riassuntiva: tabella 3 elenco di regioni e una seconda colonna in cui si specifica chi dà attuazione alla seconda legge quadro e che riconoscono gli STL. È presente un consistente numero di regioni che da un punto di vista normativo le regioni riconoscono STL o strutture analoghe. Una legge per essere operativa ha bisogno di altri interventi normativi come per esempio regolamenti che diano attuazione a quelle leggi. Delle 14 regioni solo una parte prevede anche un regolamento attuativo di quella legge. L’ultima fase è l’effettiva realizzazione degli STL (ultima colonna). Regioni che hanno proprie leggi regionali che riconoscono STL o forme analoghe (prima colonna) Regioni che non solo hanno una legge ma hanno anche introdotto regolamenti attuativi di quella legge (seconda colonna) Regioni in cui risultano operativi gli STL (terza colonna). Compaiono 6 regioni. In Lombardia ci sono 4 STL. In Veneto sono 14 STL. In Umbria 8 STL di cui quattro sono operativi. In Basilicata sono 5. In Liguria 5. In Sardegna 8 STL. La realizzazione degli STL è limitata alle sei regioni dell’ultima colonna. Nella tabella 4 in cui si considerano solo le regioni in cui gli STL sono operativi ovvero l’ultima colonna. Ci sono due direttrici, una riguarda il concetto di STL ed è la direttrice orizzontale. Quella verticale invece è la modalità di costituzione. Se ci concentriamo sul concetto di STL gli elementi da considerare sono territorialità o progettualità, ovvero nel modo in cui l’STL viene percepito dalla regione si dà importanza al territorio o al progetto? La seconda direttrice riguarda il modo in cui l’STL viene costituito. Alto verso il basso (top-down) o basso verso l’alto (bottom up). L’individuazione di chi fa parte dell’STL spetta alla legge (alto verso il basso) o ai soggetti che promuovono l’STL (basso verso l’alto)? Veneto, Basilicata e Umbria  sono le regioni in cui si realizzano gli STL dando rilevanza al territorio più che al progetto e in cui la modalità di costituzione è top-down. Sardegna  regione in cui si valorizza la territorialità dell’STL e modalità di costituzione bottom up. Lombardia e Liguria  bottom up, le leggi non danno indicazioni precise sui requisiti dell’STL. Non si danno indicazioni su dove devono essere costituiti gli STL. È più importante il progetto. Se si ritorna alla definizione di STL in realtà tra i quattro quadranti quello che più si avvicina al concetto di STL è quello di Lombardia e Liguria che sono quelle che hanno rispettato il principio originale che era alla base dell’STL. Tabella 1 Sguardo d’insieme sull’intera organizzazione regionale. Mettendo a confronto regioni e modalità d’organizzazione si possono individuare 3 livelli: quello regionale, intermedio, locale. locale  Ci sono delle strutture pubbliche competenti per il turismo che operano a livello locale? La risposta è tendenzialmente sì. Questa presenza si realizza attraverso Pro Loco e/o IAT (uffici d’informazione e accoglienza) intermedio  possono operare gli STL. Buona parte delle regioni li prevede ma solo alcune li realizzano. Sempre a livello intermedio e in alcune regioni operano anche altre strutture pubbliche che hanno forme diverse e che si riconducono alle APT o a forme più vecchie come gli EPT. Regionale  Possono essere presenti le APTR (Agenzie regionali di promozione turistica). Tabella 2 riguarda il processo decisionale  chi decide sul settore turistico? Troviamo 2 direttrici, verticale e orizzontale. La verticale indica in quale struttura si concentra il potere decisionale turistico; questo può accadere nelle agenzie regionali o negli organi della regione stessa. La direttrice orizzontale ci indica se questo processo è formalizzato o non formalizzato. primo quadrante processo decisionale tradizionale, questa modalità si concentra negli organi della regione e senza la necessità di una regolamentazione specifica. secondo quadrante processo decisionale accentrato, le decisioni a livello turistico sono prese a livello regionale però non più dagli organi della regione ma da una specifica agenzia del turismo terzo quadrante processo decisionale partecipato, operano delle agenzie regionali per il turismo ma il processo decisionale prevede la partecipazione di altri soggetti quarto quadrante processo decisionale tradizionale con delega le funzioni turistiche si concentrano negli organi della regione che delegano l’esercizio di queste funzioni ad altri soggetti. Ruolo che gli enti locali (comuni e province) possono svolgere nell’ambito turistico: lo stato ha attuato un trasferimento di funzioni a questi enti  per esempio la competenza sulla formazione delle professioni turistiche demandata direttamente alle province così come l’autorizzazione per l’apertura delle agenzie di viaggio. Altre funzioni sono demandate ai comuni come il rilascio delle licenze per alcune professioni turistiche. Nel corso degli anni anche gli enti locali si sono organizzati per la promozione turistica locale. Come accade a livello regionale anche a livello locale si sono creati dei soggetti che promuovono il turismo di queste località come ad esempio a Bologna che istituisce un’Agenzia per il turismo della città di Bologna o Rimini che istituisce la Rimini Turismo. Treviso una provincia intorno che è la denominazione di un’agenzia provinciale. Un altro esempio è il Network turistico territoriale che comprende 10 città d’arte di Emilia-Romagna e Lombardia. Si associano per realizzare congiuntamente una promozione turistica dell’area territoriale. Cos’è l’Unione Europea? Secondo dopoguerra: a seguito del conflitto alcuni paesi decidono di unirsi al fine di evitare la conflittualità che aveva caratterizzato i decenni precedenti. Questa collaborazione si concretizza nella formazione di tre organizzazioni internazionali: - la CEE (Comunità Economica Europea) - l’Euratom (organizzazione per l’energia atomica) - la CECA (Comunità Europea per il Carbone e l’Acciaio). La funzione di queste tre organizzazioni è quella di creare un mercato che sia più omogeneo e libero. Nel corso del tempo queste tre tendono sempre più a unirsi e rafforzare il loro ruolo e questa unione diventa effettiva con l’Atto Unico europeo del 1986. Si pongono le basi per la formazione dell’UE (Unione Europea) in cui la collaborazione non è più soltanto sul piano economico. Nel 1992 nasce con il Trattato di Maastricht, si forma l’UE e si individuano i 3 pilastri su cui questa si fonda. - Primo: unione sul piano economico. - Secondo: relativo alla politica estera. - Terzo: relativo a Giustizia e Affari Interni. Il trattato pone anche le basi per la moneta comune e il primo passo sta nell’istituzione della Banca Centrale Europea nel 1992. Questo processo di rafforzamento continua e nel 1997 si arriva al Trattato di Amsterdam e si istituisce la cittadinanza europea. Nel frattempo, i componenti dell’Unione Europea tendono ad ampliarsi e da 6 paesi fondatori degli anni 50 si arriva progressivamente agli attuali 28. Crescita non solo di potere ma anche numerica. Abbiamo quasi le basi per un futuro Stato Federale, quasi degli Stati Uniti d’Europa e infatti nel 2001 con il Trattato di Nizza si prevede la possibilità di redigere una Costituzione dell’UE. Questo progetto naufraga perché alcuni paesi non erano d’accordo. Queste spinte d’aggregazione trovano una battuta d’arresto. Alcune delle novità previste dal Trattato di Nizza sono in parte recuperate nel 2009 con il trattato di Lisbona che rappresenta un momento di svolta per quanto riguarda il turismo. Parliamo degli organi dell’UE. Parlamento europeo: l’unico organo a elezione diretta. Ciascuno stato ha un numero di seggi all’interno del Parlamento e questi seggi sono attribuiti attraverso un sistema di elezioni attribuito a ciascuno stato membro. Ogni stato ha la propria legge elettorale. Il suo ruolo è cresciuto nel corso degli anni. Il Parlamento ha acquisito soltanto nel corso degli anni delle funzioni legislative, partecipa agli atti normativi. Nel corso degli anni si è cercato di accentuare il potere del parlamento rispetto agli altri organi. Il parlamento controlla l’operato della Commissione Europea e autorizza la formazione della Commissione Europea  organo formato da un rappresentante per ciascuno stato membro ciascuno con una competenza specifica. Questa commissione è l’organo esecutivo dell’UE. Gli spetta il compito di garantire l’esecuzione degli atti comunitari. Consiglio dei ministri: la composizione varia in base all’argomento su cui il consiglio deve decidere. È l’organo che esercita prevalentemente la funzione legislativa. Consiglio europeo: costituito da capi di stato o di governo degli stati membri. È l’organo di indirizzo politico, fissa le linee delle politiche comunitarie. Organi giurisdizionali che esercitano le funzioni di giudice che sono la Corte di Giustizia a cui possono ricorrere i singoli stati membri qualora si contesti un atto comunitario, può ricorrere l’UE per sanzionare i singoli stati e possono ricorrervi anche i singoli cittadini europei qualora si ritengano lesi da un atto comunitario. Costituita da esperti. Banca centrale: organo monetario. Gli atti normativi dell’UE assumono la forma: o del regolamento o della direttiva: La direttiva è l’OBIETTIVO che l’UE impartisce ai singoli stati membri. Il modo con cui viene raggiunto il risultato non è dell’interesse dell’UE. La direttiva è no self executive (non direttamente applicabile)  ciascuno stato membro deve recepirla e individuare il mezzo con cui raggiungere il risultato fissato nella direttiva. Diverso è il regolamento comunitario perché è una norma comunitaria self executive (direttamente applicabile) i destinatari non sono gli stati ma i cittadini europei. Il cittadino che vede inattuato il regolamento unitario può ricorrere a un giudice che deve applicare il regolamento comunitario. Settore turistico a livello comunitario: anche qui troviamo una linea temporale di demarcazione che è il 2009. Entra in vigore il trattato di Lisbona. Abbiamo due diversi momenti pre e post 2009. Pre 2009: fino a quel momento a livello europeo non c’è una base giuridica che attribuiva agli organi comunitari competenze in materia turistica. L’UE comunque interviene in qualche modo nel settore turistico. Questo avviene in due modalità: 1. attraverso le clausole di flessibilità  l’UE interviene nei settori in cui ha espressa competenza ma di fatto va ad incidere anche sul settore turistico. 2. attraverso il ruolo che è stato svolto dalla Corte di Giustizia che è chiamata a interpretare le norme comunitarie e in questo processo delinea alcuni principi comunitari che hanno i loro riflessi anche sul settore turistico. 3. a partire dagli anni 70 il settore turistico diventa rilevante a livello europeo e si avverte l’esigenza di istituire un organo europeo specifico per il turismo. Nel 1986 viene istituito il Comitato del Turismo, organo consultivo che non avrà mai una significativa rilevanza. Clausole di flessibilità Libera circolazione di persone e servizi: nel 1984 la Corte di Giustizia emette una sentenza, “Sentenza Luisi e Carbone”, in cui spiega in cosa debba consistere il principio di libera circolazione. La Corte spiega che questo principio deve realizzarsi in tre modi: 1) l’UE deve garantire la libera circolazione del prestatore da uno stato membro all’altro  si pensi a un avvocato italiano che ha il diritto di svolgere la sua professionalità anche in un altro paese. 2) Il prestatore del servizio resta in uno stato membro e chi usufruisce del servizio resta in un altro stato membro e ciò che si sposta è il servizio  operazione bancaria, io cittadino italiano ho un conto corrente nella banca spagnola. 3) il principio di libera circolazione deve anche garantire il caso in cui a spostarsi sia il prestatore del servizio e i destinatari di quel servizio (guida turistica italiana con turisti italiani). Questi principi vengono chiariti ulteriormente nella “Sentenza Cowan” del 1989 che contiene un ulteriore chiarimento rispetto al principio già elaborato e riguarda il settore turistico. Quel concetto di libera circolazione deve essere garantito a livello europeo alle agenzie di viaggio, alle strutture alberghiere o comunque all’attività di ristorazione e assimilabili. L’Unione Europea interviene nel settore turistico utilizzando alcuni settori solo di sua competenza sia regionali (top-down). Nel caso spagnolo il procedimento di formazione delle regioni o meglio delle comunità autonome avviene dal basso verso l’alto (bottom up), è la comunità territoriale che decide di formarsi in comunità autonoma. Un’altra differenza riguarda gli ambiti di competenza delle comunità autonome; in Italia la costituzione a stabilire in quali materia le regioni esercitano le proprie competenze mentre in Spagna è la singola comunità autonoma che formandosi stabilisce le materie di propria competenza. Questo deve avvenire nel rispetto del cosiddetto blocco di costituzionalità, cioè la comunità autonoma approverà un proprio statuto, stabilirà in quali materie essere competente purché ciò avvenga nel rispetto sia della costituzione sia delle leggi fondamentali dello stato ovvero le leggi organiche. Tendenzialmente vi è la possibilità che le comunità siano una diversa dall’altra. Le competenze possono variare da comunità a comunità. Di fatto questo non accade, le comunità si sono allineate sulle medesime scelte ovviamente in alcune le caratteristiche locali sono state maggiormente valorizzate. Si pensi al bilinguismo catalano o della comunità valenziana. La costituzione prevede poi un differente processo di formazione delle comunità autonome. Sostanzialmente prevede due percorsi di riconoscimento perché al momento in cui entra in vigore la costituzione alcune comunità erano già pronte a un riconoscimento facendo sì che si delineino nella costituzione due percorsi uno più rapido e uno più lento che fornisce un riconoscimento più rapido a quelle comunità già formatisi. Sia la costituzione sia l’elaborazione della corte costituzionale pongono alla base del regionalismo un principio importante che è quello della leale collaborazione, cioè chiariscono che i rapporti tra stato e singole comunità autonome e i rapporti tra le comunità autonome devono essere improntati su una leale collaborazione. Cosa accade nel settore turistico?  Art.148 della costituzione spagnola dice che la materia turistica spetta alle singole comunità autonome se le singole comunità individuano tale materia all’interno del proprio statuto se ciò non accade è lo stato a occuparsi del settore turistico ad occuparsene. Tutte le comunità autonome hanno inserito nei propri statuti la propria competenza in materia turistica ciò però non ha completamente privato lo Stato delle sue competenze sul settore turistico. Di fatto si è delineata una ripartizione di competenze e questo in base anche al principio di leale collaborazione. Lo stato continua a esercitare proprie funzioni in materia di agenzie di viaggio, di promozione all’estero del turismo e si occupa di un’attività di coordinamento tra le varie comunità autonome. L’attività di programmazione turistica o ad esempio la disciplina delle professioni è riservata alla comunità. A livello statale quali sono gli organi competenti per il turismo? Troviamo una struttura ministeriale che è il ministero dell’industria, turismo e commercio ma il ministero si avvale di un altro organo competente per il turismo che è l’Istituto di turismo della Spagna che è in nostro analogo ENIT. Questo si deve occupare di cooperazione turistica tra le varie comunità autonome, si occupa di sostenere specifici progetti di promozione turistica, si occupa della promozione estera del turismo spagnolo e infine di raccolta ed elaborazione di dati e informazioni statistiche del settore turistico. Ciascuna comunità si organizza nella piena autonomia e le strutture competenti variano da comunità autonoma a comunità. La particolarità è che proprio in ragione della leale collaborazione la Spagna prevede la possibile istituzione delle cosiddette Conferenze settoriali cioè luogo di incontro istituito in cui partecipano il rappresentante dello stato e delle singole comunità autonome. Questa conferenza può essere istituita per ciascun ambito. La prima a istituirsi è proprio quella del settore turistico e partecipano il ministro del turismo e i ministri regionali del turismo. inizialmente le decisioni prese avevano una validità esclusivamente politica cioè non erano giuridicamente vincolanti e potevano essere disattese dalle singole comunità autonome. Proprio per questo si è prevista la possibilità che all’interno della conferenza siano approvati i cosiddetti Convenios ovvero degli accordi giuridicamente rilevanti e quindi vincolanti. Vi partecipano i dirigenti amministrativi con la finalità di garantire un equilibrio delle prassi amministrative nelle varie comunità. Questa pratica delle conferenze ha anche spesso portato lo stato a raggiungere accordi con la singola comunità autonoma, cioè oltre alla conferenza si sono verificate situazioni bilaterali. Diritto internazionale  rilevanza del turismo a livello internazionale. Che cos’è l’ordinamento internazionale? È un ordinamento giuridico i cui soggetti principali sono i singoli stati. Si parla di comunità internazionale, un livello di governo dato dall’interazione tra Stati. In quest’ordinamento il diritto ha due distinte forme: 1) è un diritto consuetudinario, cioè la regola si fonda su di una consuetudine ovvero un comportamento che in maniera costante si è ripetuto nel tempo. A livello internazionale questo comportamento riguarda il rapporto tra stati che si è ripetuto nel tempo diventando una norma giuridica. 2) è un diritto convenzionale, è dato dall’insieme dei trattati internazionali. Il trattato è una norma giuridica, un insieme di regole giuridiche che obbligano/vincolano gli stati che aderiscono al trattato. Se da un lato il turismo ha per sua stessa natura un approccio necessariamente internazionale dall’altro invece possiamo concludere che questo interesse non è mai stato cosi determinante. Pertanto, il rilievo del turismo nel diritto internazionale non costituisce un aspetto significativo. L’aspetto più importante a livello internazionale è costituito dall’OMT (Organizzazione Mondiale del Turismo), un’organizzazione internazionale che rappresenta il livello istituzionale più elevato nel settore turistico, si forma sulla base di una convenzione internazionale che nasce negli anni 70 con sede a Madrid. Attualmente ha al suo interno 154 membri. Questi membri si ripartiscono in differenti categorie : 1) membri effettivi che sono i rappresentanti degli stati sovrani; 2) membri associati, all’interno dell’OMT sono ammessi anche rappresentanti di territori o gruppi di territori pur non costituenti uno Stato (per esempio Aruba); 3) membri affiliati, l’OMT consente la partecipazione anche a rappresentanti privati (rappresentanti di gruppi alberghieri, di agenzie di viaggio o tour operator); 4) osservatori, qualifica riconosciuta alla Santa Sede che ha potere giuridico e rilevanza internazionale. Solo i membri effettivi hanno diritto di voto. È un’organizzazione internazionale autonoma pur legata da un accordo di cooperazione con l’ONU. È dotata di personalità giuridica, è un soggetto giuridico dell’ordinamento internazionale e quini i rappresentanti godono di tutti i benefici diplomatici. Che obiettivi ha l’OMT? Deve occuparsi della promozione a livello internazionale e dello sviluppo turistico. Ma quest’obiettivo generale deve essere perseguito non solo sul piano economico ma anche su quello sociale, culturale. Quali sono gli organi che la compongono? L’organo supremo è l’Assemblea generale. Tutti i membri hanno il diritto di partecipare all’Assemblea generale ma solo i membri effettivi esprimono il loro voto. Tutti gli atti fondamentali dell’organizzazione sono deliberati all’interno dell’Assemblea Generale. Viene convocata una volta ogni due anni in seduta ordinaria oppure in seduta straordinaria ogniqualvolta sia necessario. Altro organo è il Consiglio esecutivo che si occupa di garantire esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea generale. È composto da membri scelti all’interno dell’Assemblea generale garantendo un’equa partecipazione, non può accadere che sia costituito da rappresentanti di un solo continente. Una volta formato si il Consiglio resta in carica quattro anni. Ogni due anni però la composizione viene rinnovata per 1/3. L’ultimo organo è il Segretariato che si occupa dell’organizzazione dell’OMT e del suo funzionamento e che al suo vertice il Segretario generale che ha ruolo di rappresentanza dell’organizzazione. L’atto approvato dall’Assemblea generale può avere forma diversa, può trattarsi di una semplice dichiarazione, di una risoluzione, di una raccomandazione oppure di una decisione. La differenza è che tra tutti questi atti differentemente dal loro nome soltanto le decisioni sono atti vincolanti. Solo quando l’atto approvato assume la veste di decisione significa che ciò che si è deciso vincola tutti i soggetti dell’OMT. Molto spesso gli atti più importanti che sono stati adottati non hanno assunto la veste di decisione. Ad esempio, abbiamo una dichiarazione dell’OMT sul turismo sessuale oppure sul rapporto tra protezione ambientale e sviluppo turistico o ancora è stata approvata la Carta del turista e il Codice del Turista. Ci sono altri aspetti da evidenziare: si devono registrare delle convenzioni internazionali raggiunte in materia turistica. La prima è la Convenzione internazionale sul contratto di viaggio che fu approvata nel 1970 da alcuni stati, nel 1977 l’Italia vi ha aderito ed è entrata in vigore nel 1979. Doveva essere un accordo fondamentale per la tutela del turista. Non rappresenta alla fine un momento importante perché l’adesione a questa convenzione internazionale non ha interessato i principali stati in cui il turismo è fondamentale per l’economia. La seconda convenzione è la Convenzione internazionale sulla responsabilità degli albergatori che disciplina uniformando le regole sul ruolo e responsabilità degli alberghi rispetto al turista, è attualmente in vigore anche in Italia e diversamente dalla precedente ha trovato più adesione da parte degli Stati e ha avuto una maggiore efficacia. Molto frequenti sono gli accordi internazionali bilaterali turistici volti a favorire il collegamento tra due stati favorendo il flusso turistico tra uno stato e l’altro. L’Italia ha concluso diversi accordi bilaterali però anche in questo caso hanno rappresentato un peso moderato e questo perché molti di questi accordi si sono perfezionati con paesi ancora in via di sviluppo turistico.  Professioni turistiche: “Ogni attività svolta in forma professionale che ha per oggetto la prestazione di uno o più servizi a favore dei turisti”. Si tratta di un’attività professionale e questo significa che tale attività per essere tale deve essere un’attività svolta dal soggetto in maniera prevalente, non occasionale, e in maniera autonoma. Professione turistica non significa impresa turistica perché non richiede un complesso di beni aziendali per l’esercizio della professione. Normativa italiana in materia di professioni turistiche: il primo intervento risale al 1888 che faceva riferimento ai cosiddetti mestieri girovaghi e in particolar modo a quella che era la guida turistica. Questa disciplina mirava a garantire l’ordine pubblico, cioè l’esercizio di questi mestieri prevedeva che ci fosse un controllo da parte delle attività di pubblica sicurezza. In realtà questa normativa ha costituito la normativa di riferimento per tutti i decenni successivi o almeno fino al 1931 anno in cui entra il vigore il TULPS (Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza) che fa riferimento alle professioni turistiche solo per quanto riguarda le esigenze di pubblica sicurezza. Questa normativa rappresenterà il riferimento fino agli anni 70. Dagli anni 70 la situazione inizia modificarsi in quanto inizia un fenomeno di regionalizzazione. Lo stato inizia a trasferire le proprie funzioni alle regioni. In questo trasferimento è coinvolta anche la materia turistica e all’interno di questa anche alcuni aspetti delle professioni turistiche. Sostanzialmente si trasferisce alle regioni il compito di rilasciare le licenze per l’esercizio delle professioni turistiche. Il vero momento di svolta è rappresentato dalla prima legge quadro 217 del 1983 che conterrà una normativa più completa sulle professioni turistiche. Legge quadro Primo aspetto: questa normativa disciplina non considera più le professioni come attività da sottoporre al controllo di pubblica sicurezza. Secondo aspetto: la legge fornisce un primo elenco di professioni turistiche rimettendo alle regioni la normativa di dettaglio. Terzo aspetto: compaiono per la prima volta nuove figure professionali turistiche. Quarto aspetto: questa legge da un’elencazione delle professioni ma le leggi di dettaglio sono rimesse alle regioni. Quali sono le professioni turistiche individuate? Sono dieci professioni che per nostra comodità si possono raggruppare in tre gruppi: 1) professioni turistiche tradizionali: guida turistica  “chi professionalmente accompagna singoli o gruppi di turisti illustrando il patrimonio storico, artistico, paesaggistico di un determinato sito”, accompagnatore turistico  “chi accompagna singoli o gruppi in viaggi anche esteri illustrando le info più significative sui siti che si stanno percorrendo”, interprete turistico  “chi fornisce assistenza di interprete/ di traduzione a turisti stranieri”. 2) nuove figure professionali previste dalla legge: animatore turistico  “chi organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive o culturali”, organizzatore congressuale  “chi si occupa dell’organizzazione di manifestazioni congressuali”. 3) professioni che richiedono competenze tecnico sportive che hanno attinenza turistica: maestro di scii, guida alpina, portatore alpino  entrambi accompagnano turisti in scalate con un differente grado di difficoltà, istruttore nautico che si occupa di insegnare la pratica di nuoto”, guida speleologica. Come si sono comportare le regioni? Queste non hanno ritenuto esaustiva l’elencazione fornita. Cioè hanno recepito la legge quadro ma spesso ampliando il numero delle professioni turistiche. Questo avviene anche in base alle caratteristiche di ciascuna regione: la Liguria per esempio riconosce la professione dell’istruttore subacqueo. Molte regioni individuano l’accompagnatore naturalistico o quello di accompagnatore equestre. Altra professione che compare in tutte le regioni è quella del direttore d’albergo. Le leggi regionali non hanno avvertito l’esigenza di limitare la programmazione numerica delle professioni turistiche. Tutte le leggi regionali disciplinano le modalità di accesso alle professioni. Stabiliscono le modalità con cui conseguire il titolo che abilità all’esercizio di quella professione. Questa modalità generalmente si basa sul possesso di titoli e prevede lo svolgimento di un esame abilitante a carattere teorico o teorico/pratico. Oltre all’abilitazione professionale sussisteva un ulteriore requisito che era la licenza rappresentare un ostacolo per l’attività imprenditoriale. Le succursali non possono chiedere un nuovo procedimento autorizzatorio. o 3) secondo l’art.41 della Costituzione l’iniziativa economica privata è libera. Tale libertà sarebbe limitata laddove fosse richiesto un nuovo procedimento autorizzatorio ogni volta che l’impresa voglia aprire una succursale.  Si tratta di una garanzia finanziaria: l’apertura dell’agenzia è condizionata al deposito di somme di denaro in cauzione. Si tratta di un deposito a garanzia del corretto svolgimento dell’attività imprenditoriale. Molte leggi regionali lo sostituiscono con polizze assicurative o bancarie e molte leggi prevedono che queste polizze vadano a costituire un apposito fondo a tutela del consumatore danneggiato dal comportamento dell’agenzia di viaggio.  Presenza di un direttore tecnico : l’agenzia deve assicurare al suo interno la presenza di un soggetto abilitato. Il direttore tecnico tendenzialmente coincide con il titolare dell’impresa. Qualora non coincida l’agenzia deve garantire la presenza continuativa di un direttore tecnico. Le leggi regionali stabiliscono le modalità con cui si acquisisce la qualifica di direttore tecnico.  Denominazione dell’agenzia: l’autorizzazione all’apertura dell’agenzia è subordinata anche a una valutazione sul nome dell’agenzia stessa perché la legislazione richiede che la denominazione non sia già stata usata da altre agenzie operanti sul territorio o che comunque non coincida con il nome di regioni o enti locali.  Riguardava il nullaosta da parte dell’autorità di pubblica sicurezza (non esiste più). Oggi è richiesto solo per le agenzie di viaggio extra comunitarie che vogliono aprire una sede in Italia. Molto spesso le regioni fissano ulteriori requisiti per lo svolgimento dell’attività come per esempio sulle condizioni dei locali in cui l’attività può essere esercitata, sugli orari di apertura o di sospensione dell’attività. Negli stessi locali non possono tenersi per esempio altre attività imprenditoriali. Tutte le leggi stabiliscono dei controlli a cui le agenzie sino sottoposte. Quando si accerta che l’agenzia abbia perso i requisiti o non li rispetta si prevedono delle sanzioni che possono essere pecuniarie (multe) o non- pecuniarie (sospensione dell’attività o decadenza che comporta la perdita dei requisiti in maniera definitiva). Lo Stato predispone un elenco che raccoglie le agenzie di viaggio operanti sul territorio. Questo elenco è accolto e pubblicato dall’ENIT. Anche le regioni prevedono la formazione di un elenco sulle agenzie operanti nel proprio territorio. Cos’è il demanio? L’insieme dei beni che appartengono allo stato. Per i beni demaniali vige una regola dettata dall’art.823 del Codice civile  i beni demaniali sono inalienabili (non possono essere trasferiti a terzi) possono tuttavia formare oggetto di diritti a favore di terzi solo nei casi e nei modi previsti dalla legge. All’interno della categoria ritroviamo il demanio marittimo. Da cosa è costituito? Art. 28 e 29 del Codice della navigazione che ci indicano quali sono i beni che appartengono al demanio marittimo. Quali sono? 1) il lido del mare: la zona della riva bagnata dal mare fino al punto delle mareggiate. 2) la spiaggia, ovvero la terraferma attigua al lido del mare. 3) i porti, ovvero le strutture finalizzate al ristoro delle imbarcazioni. 4) le rade, che costituiscono la terraferma attigua ai porti. 5) le foci del fiume, il punto in cui le acque dolci si riversano nelle acque salate. 6) le lagune, specchi d’acqua comunicanti con il mare. 7) i canali ad uso pubblico marittimo. 8) costruzioni che sono stabilmente connesse a tutti gli altri beni demaniali, le pertinenze. Qual è l’autorità amministrativa che gestisce i beni demaniali? A questo riguardo il litorale italiano è stato ripartito in dodici direzioni e ciascuna di queste è a sua volta suddivisa in compartimenti. Il compartimento fa capo al capo compartimentale e a capo della direzione troviamo il direttore marittimo. Un ulteriore organo è il Ministero dei trasporti e delle strutture. Per questi viene creato un apposito Ente portuale. Qual è la giustificazione per cui questi beni sono sottratti all’iniziativa privata? Il motivo è da ricondurre alle esigenze di trasporto, difesa e pesca. Queste attività richiedono la necessità dell’intervento pubblico e quindi la loro appartenenza allo Stato. A questa finalità tradizionale se ne sono aggiunte altre ricollegabili a esigenze industriali e turistiche. La modalità con cui lo Stato attribuisce ai privati diritti sui beni demaniali è la concessione, un provvedimento dell’autorità amministrativa competente con il quale si attribuiscono sul bene demaniale dei diritti a favore di privati. Se il privato vuole utilizzare per esempio la spiaggia per uno stabilimento balneare deve ottenere una concessione. Le concessioni turistiche, ovvero rilasciate per finalità turistiche erano suddivisibili in tre categorie: 1) concessioni turistiche di durata inferiore a quattro anni e che prevedevano impianti facilmente amovibili. In questo caso la concessione veniva rilasciata dal capo compartimento e si rinnovava di quattro anni in quattro anni senza particolari formalità. 2) le concessioni di durata compresa tra i quattro e i quindici anni oppure di durata inferiore a quattro ma con impianti di difficile sgombero. La concessione veniva rilasciata dal direttore marittimo. 3) le concessioni di durata superiore a quindici anni venivano rilasciate direttamente dal Ministro delle infrastrutture e senza possibilità di rinnovo automatico. La legge prevedeva che queste concessioni potessero essere rilasciate in presenza di esigenze turistiche o ricreative. La legge dà poi (anni 90) una specificazione di che cosa si debba intendere per finalità turistica  1) gestione degli stabilimenti balneari. 2) l’esercizio di ristorazione o somministrazione di bevande e cibi. 3) il noleggio di imbarcazioni e natanti. 4) la gestione di strutture ricettive o sportive. Il privato interessato a svolgere una di queste attività può farlo previo rilascio della concessione turistica. A complicare la situazione sopravviene il ruolo delle regioni che reclamano un loro ruolo. Si realizza progressivamente l’attribuzione alle regioni delle competenze amministrative in materia di concessioni marittime aventi finalità turistiche. Le regioni diventano i soggetti competenti al rilascio delle concessioni marittime aventi finalità turistiche. Il quadro si complica perché entra in azione il principio di sussidiarietà che prevede che l’ente competente all’esercizio della funzione amministrativa sia quello più vicino ai suoi destinatari. Resta un quadro complessivo caotico perché su demanio marittimo lo stato resta competente sulle concessioni non aventi finalità turistica mentre per quelle con finalità turistiche la concessione è rimessa alle regioni. Ma l’esercizio concreto delle funzioni amministrative spetta al comune in base al principio di sussidiarietà. Ancora più caotica è la situazione riguardante il canone delle concessioni. Com’è determinato questo canone? Inizialmente (1961) prevedeva una determinazione del canone individualizzata cioè il canone doveva essere determinato in base a tre fattori: 1) entità della concessione. 2) scopo della concessione. 3) profitto. Questa modalità cambia con una legge del 1993 con cui si passa a un sistema generalizzato, per quanto riguarda le concessioni turistiche le regioni devono classificare i beni del demanio marittimo che rientrano nel territorio regionale in tre categorie: 1) ad alta valenza turistica. 2) a normale valenza turistica. 3) a minore valenza turistica. In base a dove il territorio demaniale rientrava corrisponde un determinato canone di concessione. Il demanio marittimo è costituito da beni che appartengono allo stato, il canone è determinato dalla regione e le funzioni amministrative sono esercitate dai comuni. Il privato a chi deve pagare il canone? La soluzione arriva dalla Corte costituzionale (1995) e stabilisce che il canone demaniale segue la titolarità domenicale. Fintanto che il bene appartiene allo stato, il canone è incamerato dallo stato. Si è cercato di ovviare a questo problema trasferendo la proprietà di alcuni beni demaniali direttamente alla regione. A un certo punto il sistema delle concessioni viene modificato e si prevede che le concessioni aventi finalità turistiche sono diventate di competenza delle regioni. Ora le concessioni hanno durata di sei anni rinnovabili per altri sei. Agriturismo e punti essenziali: 1. Cos’è l’agriturismo? Un’impresa agricola (art.2135 Codice civile). L’imprenditore agricolo è colui che esercita attività di coltivazione del fondo, selvicoltura o allevamento e tutte le attività connesse. Tra le attività connesse vi rientra anche quella di ricezione e ospitalità. Definizione importante perché il principio basilare è che le imprese possono essere o commerciali o agricole, l’impresa agrituristica non è un terzo genere ma resta un’impresa agricola. Questo significa che le attività ricettive e di ospitalità devono essere inferiori e connesse all’attività agricola. Laddove ciò non accadesse non siamo di fronte a un agriturismo. 2. Qual è il quadro normativo? Già negli anni 70 furono le regioni le prime a intervenire sulla disciplina di quest’impresa. Questo porta lo Stato a intervenire nel 1985 a dettare una legge quadro 730/1985. La legge è stata poi sostituita da un’altra legge quadro, la 76/2006. 3. Quali sono i requisiti dell’agriturismo? 1) requisito oggettivo, lo svolgimento da parte dell’impresa agricola di attività ricettive turistiche a condizione che siano connesse e inferiori all’attività principale. 2) requisito soggettivo, l’impresa può essere svolta da imprese individuali sia di società. La gestione dell’esercizio non può essere data a terzi. 4. L’inizio dell’attività agrituristica necessita una DIA presentata nel comune sede dell’attività. il comune potrà verificare se l’impresa ha i connotati dell’agriturismo. Il comune formerà un elenco delle imprese agrituristiche. Il problema che sorge è: qual è il modo con cui si può determinare il rapporto tra attività agricola e attività turistica? Le scelte variano da regione a regione. Alcune regioni standardizzano il numero di posti letto o di pasti somministrabili. Altre leggi stabiliscono un criterio di tempo, qual è il tempo che l’impresa impiega per l’attività turistica e per quella agricola? Altre leggi stabiliscono la distinzione in base all’entità della produzione. Quanto ha prodotto l’attività agricola? E quanto quella turistica? 5. Sono sottoposti ai controlli dei comuni per verificare la sussistenza dei requisiti. Diversamente dalle imprese agricole sono sottoposti ai controlli delle aziende sanitarie. È un settore che ha un sostegno finanziario, dispone di contributi da parte delle autorità e hanno un particolare regime fiscale diverso dalle imprese commerciali e da quelle agricole. La parte agricola è distinta da quella turistica che ha un regime agevolato.
Docsity logo


Copyright © 2024 Ladybird Srl - Via Leonardo da Vinci 16, 10126, Torino, Italy - VAT 10816460017 - All rights reserved