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Distribuzione onere prova nelle obbligazioni: analisi diritto contrattuale, Appunti di Diritto Civile

Diritto contrattualeDiritto privatoOnere probatorio

La regola del riparto dell'onere probatorio nelle obbligazioni contrattuali, in particolare quando il debitore non esegue la prestazione dovuta. Il concetto di presunzione legale relativa e il ruolo della prova nel diritto sostanziale. Vengono anche analizzati gli esempi dell'articolo 1218 e 1453 e la sentenza delle sezioni unite del 2001.

Cosa imparerai

  • In cosa consiste il riparto dell'onere probatorio nelle obbligazioni contrattuali?
  • Come il diritto sostanziale e la prova sono correlati?
  • Che cos'è una presunzione legale relativa?

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 29/09/2021

federica-simonelli-3
federica-simonelli-3 🇮🇹

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Scarica Distribuzione onere prova nelle obbligazioni: analisi diritto contrattuale e più Appunti in PDF di Diritto Civile solo su Docsity! LEZIONE 7 NOVEMBRE Novità in materia di vendita. La sentenza del luglio scorso delle sezioni unite sull’interruzione della prescrizione pone n problema relativo all'esercizio della tutela..decisone del maggio scorso che riguardava l'onere della prova. Onore della prova nell’ordinamento art.2697 codifica regola che è di significato elementare vede l'attore che reclama l’esistenza di un proprio diritto verso la controparte è tenuto a dimostrare il fatt costitutivo della sua pretesa. Deve dimostrare il perché dinanzi a giudice, deve dimostrare la prestazione. È onere del convenuto dare la prova contraria, di un fatto impeditivo o estintivo del diritto richiamato dall'attore. La regola sul riparto dell'onere probatorio è prima ancora buonsenso che debba provarne esistenza prima di far valere la pretesa. Il problema è che fatta questa ripartizione la legge non provvede a individuare nel dettaglio quale sia il fatto costitutivo e quale sia il fatto estintivo. Sono circoscritti i casi ne quali il legislatore costruisce una fattispecie attribuendo un diritto a un soggetto e al tempo stresso individua il riparto dell'onere probatorio. Art. 2043 recita che “qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha compiuto il fatto a risarcire il danno”. Il danneggiato deve provare il fatto costitutivo del danno e il nesso causale tra il pregiudizio subito e quel fatto. Nell’art.2043 traspare in maniera evidente. Art. 1218 norma generale in tema di responsabilità contrattuale del debitore. Art. 1318: Il debitore che non esegue la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non trova nell'adempimento o il ritardo è stato determinato dall'impossibilita della prestazione a lui non imputabile. In caso di inadempimento i un contratto, l'onere della prova ai fini della tutela risarcitoria non è ripartita dalla legge , l'art. 1318 ci dice che è il debitore a dover dimostrare che l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento si sono si verificati ma per ragioni a lui non imputabili . Quindi il creditore nell'art 1318, il danneggiato nell’art.2043 , hanno due oneri probatori ma profondamente diversi. Perché se nell’2043 il creditore della somma di denaro( il danneggiato) deve dimostrare che il fatto è imputabile alla controparte : nell'art. 1318 il creditore si trova in una condizione più agevole, è il debitore a dover dimostrare che l'inadempimento o il ritardo non è a lui imputabile. Nell’art.2043 il danneggiato anche se è stato danneggiato, la legge gli accolla un rischio. nel diritto non conta aver ragione ma dimostrare di averla.l riparto dell'onere della prov realizza un risultato ce se chi ha la prova del fatto costitutivo ha l'onere di provare il fatto costitutivo non riesce a farlo, il rischio della mancata prova è a suo carico. L'ordinamento è composto da una pluralità di disposizioni, o disposizioni di diritto sostanziali nelle quali la legge attribuisce un diritto a un determinato soggetto a cui non corrisponde n obbligo di un altro , nell'art. 1218 e nell’art.2043 troviamola costruzione di norme di diritto sostanziale perché si attribuisce al creditore o al danneggiato il diritto soggettivo al risarcimento dei danni. La fattispecie normativa individua u soggetto e attribuisce un diritto. Questa norma di diritto sostanziale però è abbinato a un diritto sulla prova. Le norme sulla prova incidono sul diritto sostanziale perché il riparto dell'onere probatorio implica attribuire ad un soggetto che ha quell’onere il rischio di non dare la prova con | conseguenza di non ottenere tutela. Nell’art. 1218 in realtà abbiamo una PRESUNZIONE LEGALE RELATIVA: nel momento in cui attesta al debitore l'onere di provare che è incolpevole a monte ha presunto che l'inadempimento gli sia imputato. Questa presunzione non ci sarebbe se fosse costruita come quella tedesca. Nel 2043 non c'è una presunzione eh il fatto dannoso sia imputabile a dolo o colpa del danneggiato , è il danneggiato a dover dimostrarlo.a responsabilità contrattuale 1218 e responsabilità extracontrattuale hanno un riparto della prova molto diverso. In base a come s ripartisce si pone in essere una disciplina penale a favore di una o dell'altra parte. È come se si stabilissero le regole del gioco. Si tratta di stabilire a chi spetta il diritto e come questo possa operare. L'onere della prova va a incidere sulla tutela di quel diritto . | due esempi no fotografano ciò che esattamente accade, raramente la legge codifica in maniera così chiara il riparto dell'onere probatorio. Art. 1453: nei contratti a prestazioni corrispettive quando uno dei contraenti non adempie alle sue prestazioni l’altro può chiedere a sua scelta l'adempimento o la risoluzione salvo il risarcimento dei danni. È sicuramente norma di diritto sostanziale poiché a legge riconosce al contraente fedele il diritto all'adempimento, alla risoluzione salvo il risarcimento dei danni. Questi diritti sono associati a quale onere della prova? Nell'articolo no c'è scritto! Nell’art. 1218, che è la regola generale in materia di obbligazioni, stesso per il 1453, c'è scritto che è onere del debitore provare che l’ inadempimento è a lui non imputabile. Il diritto sostanziale riconosciuto dal 1218 è soltanto il diritto al risarcimento del danno, per cui contempla l'onere a carico del debitore ma se il creditore chiede | risarcimento dei danni! Quel tipo di riparto è associato non a qualunque pretesa del creditore ma solo pretesa di risarcimento del danno. Nell’art. 1453 la pretesa riconosciuta al contraente fedele non è soltanto alla tutela risarcitoria ma è anzi e prima di tutto di adempimento coattivo ( condanna all'adempimento) ovvero risolutoria . Nel 1453 non viene neanche lontanamente impostato il discorso su chi gravi l'onere probatorio. Se il creditore chiede la risoluzione del contratto, quale onere della prova ha? Perché se quel creditore( contraente fedele) chiede risarcimento dei danni ,in forza di quanto si legge nel 1218 ,che cosa deve provare? Deve provare il fatto costitutivo del suo diritto cioè il contratto, deve allegarlo. Se quella somma di denaro non gli è stat consegnata , deve provare che è dovuta a causa imputabile al debitore? È il debitore in ragione dell'art. 1218 a dover dimostrare che quell’inadempimento non è a lui imputabile. Combinando l'art. 1453 e il 1218 abbiamo che quando la vicenda riguarda un rapporto obbligatorio l'onere della prova vede il creditore premiato, perché deve semplicemente provare il fatto costitutivo del suo diritto, il contratto. Visto che l'inadempimento è presunto l'onere della prova incombe il debitore, deve dimostrare la non imputabilità dell’inadempimento. | processuali sti utilizzano un'altra terminologia: TEORIA DELLA PRESUNZIONE DELLA PERMANENZA DEL DIRITTO. = se il contratto viene allagato si presume che quel diritto non sia stato ancora soddisfatto. Questo però se stiamo parlando di un rapporto obbligatorio. Perché già nell’art.2043 il discorso è diverso, la responsabilità extracontrattuale, siamo fuori dall’obbligazione, l'onere probatorio è ripartito in maniera opposta , è il danneggiato a dover dimostrare che l’illecito è ascrivibile a dolo o colpa del danneggiante. Il 2043 è norma che premia il danneggiante e non il danneggiato. Perché la tutela risarcitoria del danneggiato è subordinata ad una sua prova. Nel 2001 in una sentenza le Sezioni Unite furono chiamate a dirimere un complotto che andava avanti da più di 30 anni, su come fosse ripartito l'onere della prova in caso di risoluzione del contratto. Per pluralità di ragioni, sentenziarono loro che quando si faccia questione di obbligazione , e di inadempimento di questa, indipendentemente dall’ inadempimento lamentato (ritardo, inesatto di tipo qualitativo o quantitativo , o assoluto) e indipendentemente dalla domanda del creditore( risarcimento del danno, adempimento contatto o risoluzione) l'onere della prova del creditore si limita alla allegazione de contatto, alla dimostrazione del suo diritto. È onere del debitore provare che l’ inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile. Per una ragione di semplificazione. Nell'art. 1453 le pretese riconosciute al contraente fedele sono 3, se lo esponiamo il contraente fedele può chiedere la risoluzione, ma se la domanda non può in un secondo omento chiedere l'adempimento del contratto. Viceversa s domanda l'adempimento si può pentire e sostituire la domanda con una di risoluzione (IUS VARIANDI). Il ragionamento delle Sezioni Unite è pragmatico, non dogmatico, l'onere della prova deve essere sempre ripartito nello stesso modo, non possiamo pensare che il contraente fedele se domanda l'adempimento, il risarcimento dei danni abbai un onere probatorio e se domanda nello stesso processo la risoluzione ne abbia un altro. L'onere probatorio deve essere sempre il medesimo altrimenti fremo il paradosso di un creditore che a seconda del tipo di diritto che fa valere ha onere probatorio diversi nell’ambito del medesimo processo. Lascia qualche dubbio nell’ipotesi dell’ adempimento inesatto , il debitore ha adempiuto ma malamente , non nei termini qualitativi o quantitativi convenuti. Nel caso di compravendita di un'automobile . Questa viene consegnata, una settimana dopo presenta un difetto materiale, un vizio, la circostanza che la cosa sia affetta da un difetto materiale dal punto di vista tecnico-giuridico integra gli estremi dell'inadempimento parziale. L’inesatto adempimento sul piano probatorio com'è regolato ? Stando alla sentenza del 2001, |’ inesatto adempimento della prestazione vede il creditore provare il contratto è il debitore che deve dimostrare: o che l'adempimento non è inesatto o che l'adempimento è inesatto ma non è a lui imputabile. Il bene viziato non ce lo ha più il debitore, dal momento della consegna, una cosa è dire se il bene è nella disponibilità del debitore ancora che il fatto non sia imputabile a lui, altro è dire per un bene che non è più nella sua disponibilità che la sopravvenienza non sia imputabile. Automobile: acquisto autoveicolo da concessionario, corrispondo prezzo, a distanza di sei mesi l'auto si incendia e va distrutta. In qualità di acquirenti cito in giudizio il concessionario in ragione dell'incendio ascrivibile a vizio di fabbricazione vorrei in dietro il prezzo corrisposto e il risarcimento dei danni. Chi prova la causa del danno? L'acquirente o il debitore? Se lo pone il venditore, il compratore che agisce in giudizio nei riguardi del venditore deve provare il contratto di compravendita a seguire che il bene non presentale caratteristiche convenute, prova l'avvenuta distruzione del bene, non ha un vero onere probatorio , perché si limit ad allegare il titolo e alla constatazione . Il venditore dare una prova negativa in quanto il bene è andato distrutto, quindi può provare solo che il bene è andato di strutto non per un vizio latente presente
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