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Procedura di impugnazione e opposizione in materia penale: ordinarie e straordinarie, Appunti di Diritto Processuale Civile

La procedura di impugnazione e opposizione in materia penale, inclusi i tipi ordinari e straordinari, le competenze della Corte di Appello e i termini e effetti dell'appello e della revocazione. Viene inoltre discusso sui mezzi di impugnazione, la scoperta del dolo e la decisione della causa nel merito.

Tipologia: Appunti

2021/2022

Caricato il 27/01/2022

rita-zacchia
rita-zacchia 🇮🇹

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Scarica Procedura di impugnazione e opposizione in materia penale: ordinarie e straordinarie e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! PROCEDURA CIVILE 27/01/2022 Marzocco LE IMPUGNAZIONI tassativamente indicati all’articolo 323 c.p.c.: 1. Il regolamento di competenza 2. L’appello 3. Il ricorso per cassazione 4. Revocazione 5. Opposizione di terzo - Ordinarie: proponibili solo se la decisione non è passata in giudicato  Appello  Revocazione - Straordinarie: proponibili anche se la sentenza impugnata sia già passata in giudicato.  Opposizione di terzo o Ordinaria o Revocatoria  Revocazione IMPUGNAZIONI si dividono in: - A CRITICA VINCOLARA  Ricorso per cassazione (5 motivi di impugnazione)  La revocazione (art.395) - A CRITICA LIBERA  Opposizione di terzo Sono principi di carattere generale la legittimazione ad impugnare, l’interesse ad impugnare, la soccombenza ecc che prescindono dal mezzo di impugnazione. RAPPORTI TRA I MEZZI DI IMPUGNAZIONE CHE ESAMINIAMO Chi è il giudice cui si ricorre? - La Corte di Appello, ove vengano impugnate le sentenze di primo grado stabilite dal Tribunale - Tribunale, ove vengano impugnate sentenze di primo grado emesse dal Giudice di Pace Rispetto alla Corte di Appello vi è una competenza funzionale per determinate controversie, a prescindere di una sentenza di primo grado: - Impugnazione del lodo riturale (senza passare dal tribunale). Si tratta di una funzione di controllo rispetto ad un procedimento di rito ordinario che quindi si assume come fosse una pronuncia Quali sono le sentenze impugnabili per REVOCAZIONE? - Appello - Sentenze emesse in unico grado - Sentenze di primo grado non più appellabili. - Decreto ingiuntivo - Convalida di sfratto Art.395 c.p.c. Casi di revocazione: le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione: 1. Se sono l’effetto del dolo di una delle parti in danno dell’altro; 2. Se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza; 3. Se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario; 4. Se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondato sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro casose il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare; 5. Se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché abbia pronunciato sulla relativa eccezione; 6. Se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato. Art.396 c.p.c. Revocazione delle sentenze per le quali è scaduto il termine per l’appello: Le sentenze per le quali siano scaduti i termini di appello possono essere impugnate per revocazione nei casi dei numeri 1,2,3 e 6 dell’articolo precedente, purché la scoperta del dolo o della falsità o il recupero dei documenti o la pronuncia della sentenza di cui al n6 siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto. Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il corso del termine per l’appello, il termine stesso è prorogato dal giorno dell’avvenimento in modo da raggiungere i trenta giorni da esso. ..purché la scoperta del dolo ecc siano intervenuti dopo la scadenza del termine per proporre appello. Art.391 ter ha avuto un merito particolare. Ci si era chiesto perché limitare i motivi di decisione della Cassazione. La quale può decidere nel merito (art.384 c.p.c.) quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto. La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e non ritiene di compiere ulteriori accertamenti di fatto. Quando l’enunciazione della corte di un principio di diritto non onera il compimento di ulteriori accertamenti di fatto che richiedano l’assunzione di mezzi di prova, la corte non ha motivo di rinviare la decisione dal giudice di parigrado che ha emesso la sentenza senza violare il suo ruolo di giudice di legittimità. Questa non necessità di accertamenti di fatto determina che la corte possa decidere nel merito. MEZZO DI IMPUGNAZIONE A CRITICA VINCOLATA RICORSO PER CASSAZIONE La corte di Cassazione italiana è un giudice centralizzato con sede a Roma ed è un organo investito di molteplici funzioni istituzionali, quali in particolare il controllo della giurisdizione e la c.d. funzione nomofilattica. Con questa espressione si è voluta sintetizzare la funzione che si da alla corte di Cassazione ovvero quella di garantire la corretta osservanza delle leggi e la uniformità della interpretazione e dell’applicazione del diritto oggettivo secondo la formula dell’articolo 65 del testo unico sull’ordinamento giudiziario. Art.360 c.p.c.: Sentenze Impugnabili e motivi di ricorso: Le sentenze pronunziate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione: 1) per motivi attinenti alla giurisdizione; 2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza; 3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro; 4) per nullità della sentenza o del procedimento; 5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tal caso l'impugnazione può proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3. Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze può essere proposto, senza necessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio. Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge. - CASSAZIONE SENZA RINVIO  Difetto assoluto di giurisdizione . Quando nessun giudice statale è fornito di giurisdizione. Art. 382 c.p.c. Decisione delle questioni di giurisdizione e competenza: La Corte, quando decide una questione di giurisdizione, statuisce su questa, determinando, quando occorre, il giudice competente. Quando cassa per violazione delle norme sulla competenza, statuisce su questa. Se riconosce che il giudice del quale si impugna il provvedimento e ogni altro giudice difettano di giurisdizione, cassa senza rinvio. Egualmente provvede in ogni altro caso in cui ritiene che la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito. Esempio: la materia è della PA. Oppure la controversia riguarda una posizione che l’ordinamento statale non ritiene rilevante. Come, ad esempio, violazioni delle regole del calcio, che hanno rilevanze nel campo di gioco e nel regolamento sportivo.  La causa non poteva essere proposta. Si pensi a casi in cui è previsto l’assolvimento di una condizione di proponibilità, ad esempio, il tentativo di conciliazione.  Il processo non poteva essere continuato. Si è verificato un evento tale per cui non si poteva andare avanti, se si verifica una causa di estinzione del processo.  Revocazione. Quando la corte decide nel merito e non ritiene necessari ulteriori accertamenti di fatto. Art. 384 c.p.c. Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito: La Corte enuncia il principio di diritto quando decide il ricorso proposto a norma dell'articolo 360, primo comma, n. 3), e in ogni altro caso in cui, decidendo su altri motivi del ricorso, risolve una questione di diritto di particolare importanza. La Corte, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte, ovvero decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto. Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, la Corte riserva la decisione, assegnando con ordinanza al pubblico ministero e alle parti un termine non inferiore a venti e non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla medesima questione. Non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto; in tal caso la Corte si limita a correggere la motivazione. DOPO LA CASSAZIONE SENZA RINVIO DI FORMA IL GIUDICATO DI MERITO - CASSAZIONE CON RINVIO (tutti gli altri casi)  Nullità della sentenza o di atti della causa. La cassazione rinvia allo stesso giudice che dovrà ripetere gli atti a partire dall’atto che la Corte ha rilevato come nullo.  Violazione o falsa applicazione della norma  La corte decide sul motivo 3, ma per questione di particolare importanza. La corte accoglie il ricorso e rinvia ad altro giudice che dovrà uniformarsi al principio enunciato dalla corte. Il giudice del rinvio dovrà applicare alla controversia il principio di diritto così enunciato. Art.383 c.p.c. Cassazione con rinvio: La Corte, quando accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli richiamati nell'articolo precedente, rinvia la causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata [disp. att. 125, 126, 129bis]. Nel caso previsto nell'articolo 360 secondo comma, la causa può essere rinviata al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello al quale le parti hanno rinunciato. La Corte, se riscontra una nullità del giudizio di primo grado per la quale il giudice d'appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice, rinvia la causa a quest'ultimo. Nelle ipotesi di cui all'articolo 348 ter, commi terzo e quarto, la Corte, se accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli indicati dall'articolo 382, rinvia la causa al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello e si applicano le disposizioni del libro secondo, titolo terzo, capo terzo, sezione terza. CASI PARTICOLARI - Porre a fondamento della decisione una questione rilevabile d’ufficio, fissa un termine perché le parti possano depositare memorie circa detta questione (principio del contradditorio anche nel giudizio di cassazione) per evitare le c.d. sentenze di terza via viziando la stessa. Diretta applicazione del principio del contraddittorio. - Sentenze motivate erroneamente in diritto, in questo caso la corte si limita a correggere la motivazione ma non cassa (art.384 co.1) L.69 del 2009 il giudice deve assegnare un termine per il contraddittorio se rileva d’ufficio una questione, per evitare pronunce di terza via. BISOGNA APPLICARE UNA DISCIPLINA SPECIFICA NELL’AMBITO DEL GIUDIZIO PER CASSAZIONE CON RINVIO. RIASSUNZIONE: - Non oltre entro 3 mesi (perentorio)  Non rispettato il termine  Si estingue il giudizio di rinvio SI ESTINGUE L’INTERO PROCESSO! La sentenza conserva l’effetto anche nel processo instaurato con nuova domanda. Il giudizio di invio è peculiare anche dal punto di vista delle regole. - Nel giudizio di rinvio le parti conservano la posizione originale - Le parti possono sempre definire il giuramento decisorio - Le parti non posso prendere conclusioni nuove e modificare quelle del precedente grado di merito, salvo che questa modifica sia determinata dalla decisione assunta dalla Corte di Cassazione. Art.360 bis Inammissibilità del ricorso: Il ricorso è inammissibile: 1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa; 2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei princìpi regolatori del giusto processo. REGOLAMENTO DI COMPETENZA: - NECESSARIO: vi è sola doglianza in tema di competenza. - FACOLTATIVO: doglianze sia relative alla competenza che al merito. È possibile ricorrere anche mediante mezzo di impugnazione ordinario.
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