Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli

Appunti di Diritto Dell'unione Europea - ordinamento Dell'unione Europea, Appunti di Diritto dell'Unione Europea

l'ordinamento dell'Ue

Tipologia: Appunti

2011/2012

Caricato il 18/07/2012

cocci87
cocci87 🇮🇹

4.2

(6)

2 documenti

1 / 58

Toggle sidebar

Documenti correlati


Anteprima parziale del testo

Scarica Appunti di Diritto Dell'unione Europea - ordinamento Dell'unione Europea e più Appunti in PDF di Diritto dell'Unione Europea solo su Docsity! Capitolo 4. L'ordinamento dell'Unione Europea. 1.Dalle comunità Europee all'unione europea. L'Unione Europea nacque 1 novembre 1993 a seguito dell'entrata in vigore del Trattato sull'Unione europea (vi si fa spesso riferimento, col nome di Trattato di Maastricht). L'Ue è frutto di un processo durato oltre 40 anni, è al tempo stesso unione di stati e un'unione di popoli. Tale processo prese le mosse con l afirma del trattato di Parigi, ch enel 1951, istituì la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (ceca) fra Belgio,Francia, Germania,Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi (i 6). Da allora, l'idea di una crescente integrazione dell'Europa è stata perseguita dalle classi dirigenti con tenacia e continuità. La seconda guerra mondiale, aveva lasciato l'Europa in ginocchio. Fun in quegli anni che naque una strategia politica, volta a dare basi solide alla riconciliazione tra Francia e Germania il cui contrasto era stato all'origine delle due guerre mondiali. Si pensò così, per risolvere i contrasti tra i due paesi, di mettere in comune le principali risorse strategiche dell'epoca: carbone e acciaio. La nascita della Ceca fu seguita dall'istituzione , fra gli stessi Paesi dell 'Euratom (per sviluppare l'industria nucleare) e della Comunità Economica Europea (Cee). Ciò avvenne a seguito del Trattato di Roma.Il trattato della comunità economica europea puntava a creare un'area di libero scambio con tariffe doganali esterne comuni, ad attuare una politica comune per agricoltura e trasporti, a istituire un Fondo sociale europeo e una Banca europea degli investimenti, nonché in generale a sviluppare relazioni più strette fra gli stati membri. Il trattato prevedeva anche che le istituzioni della Comunità fossero dotate di un potere normativo di tipo legislativo. Nel 1965 si arrivò ad una totale fusione degli organi istituzionali: le tre Comunità ebbero in comune anche la Commissione e il consiglio e un unico Bilancio, mentre assumeva crescente importanza la Comunità economica. I progressi dell'integrazione europea, sono stati a volte lenti e a volte veloci: -La Comunità si è occupata di numerose materie e l'ordinamento giuridico è cresciuto senza soluzioni di continuità. Nel 1970 la Comunità è dotata di un sistema di risorse proprie che ne garantiscono l'autonomia finanziaria. -Le istituzioni Comunitarie si sono progressivamente rafforzate nel loro complesso; 1979 il Parlamento Europeo è direttamente eletto; è nato un vero e proprio organo di indirizzo politico, il Consiglio europeo (dal 1974). -La corte di giustizia, ha garantito e interpretato sempre più estentivamente l'applicazione del diritto delle Comunità. -La Comunità si è allargata nel 1973 entrano Danimarca, Irlanda, Regno Unito; 1981 la Grecia; nel 1986 Spagna e Portogallo; nel 1995 Austria, Firlandia e Svezia;nel 2004 Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria; nel 2007 Bulgaria e Romania. Quattro Paesi sono oggi candidati membri: Croazia, Islanda, Macedonia, Turchia. Nel corso degli anni ottanta, furono poste le basi per modifiche incisive del Trattato di Roma, e si iniziò a parlare dell'Unione Europea. Conseguiti gli obiettivi del 1986, dopo la riunificazione delle due Germanie, nel 1992 fu firmato il trattato di Maastricht, il quale non solo modificò il trattato della Cee, rinominato Trattato dell' Unione europea (Tue), ponendo le basi alla moneta unica (l'euro €, entrato in circolazione del 2002), ma aggiunse ad esso un nuovo trattato, chiamato Trattato dell'Unione europea (Tue). Il Tue, dette vita a una struttura organizzativa peculiare, definita Unione a tre pilastri: a) il primo era costituito dalle preesistenti 3 comunità (Ce, Cee, Euratom). b)il secondo dalla Politica estera e sicurezza comune c)il terzo dalla cooperazione di polizia e giudiziaria in materiale penale, entrambi disciplinati dal Tue. Inizialmente, siccome non tutti i paesi erano d'accordo nell'affidare politica estera e giustizia, si decise che per il momento dentro l'Unione, tutto ciò che ricompreso nel primo pilastro sarebbe stato gestito, secondo le normative del diritto comunitario; mentre, tutto ciò che faceva parte degli altri due pilastri sarebbe restato affidato alla cooperazione intergovernativa fra stati, secondo le regole del diritto internazionale. La struttura a tre pilastri è stata superata con il Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, entrato in vigore 1 dicembre 2009, il quale ha profondamente innovato l'ordinamento dell'Unione Europea. «L' Unione sostituisce e succede alla Comunità europea». Il Trattato della Comunità europea, ha assunto il nome di Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ( Tfue). Scomparsa la Comunità, risulta superata l'espressione diritto comunitario e si deve parlare di Diritto dell'Unione europea. 2. Alle origini del Trattato di Lisbona. Nel dicembre 2001 i capi di stato e di governo dell'Unione europea presero atto della necessità di adeguare assetto organizzativo e funzionamento dell'Ue al notevole allargamento già deciso e poi effettivamente verificato (dell'Europa dei «15» all' Europa dei «27» ). Nella dichiarazione di Laeken affermarono che l'Unione doveva cambiare se voleva interpretare un ruolo di spicco nel mondo. Invece di affidare la revisione dei trattati alle sole diplomazie degli stati, si decise di costituire un organo speciale, chiamato Convenzione sul futuro dell'Unione europea. Composta da un rappresentante per ogni governo, due rappresentanti della commissione, 16 rappresentanti del Parlamento europeo, 2 rappresentanti per ogni Parlamento nazionale. La Convenzione, approvò un Progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa. Esso doveva essere firmato il 29 ottobre 2004 ma 2 dei Paesi fondatori (Francia e Paesi Bassi) non lo ratificarono e la Costituzione per L'Europa dovette essere abbandonata.Nel 2007 con una conferenza intergovernativa si giunse alla firma del Trattato di Lisbona. Il processo di ratifica ebbe una battuta d'arresto per l'esito negativo del referendum irlandese del giugno 2008, poi superato 2009 con un secondo referendum. Il Trattato di Lisbona modifica e non abroga i trattati preesistenti. Il Trattato costituzionale dotava l'Unione di un suo apparato simbolico, volto a delineare, « a nome dei cittadini e degli stati d'Europa», un identità comune; nel Trattato di Lisbona poco o nulla è rimasto di tutto ciò. Si può dire dunque che la sostanza del Trattato Costituzionale resta quasi integra, ma ne è cambiata la forma (sono scomparsi solo 5 articoli su 448). conservare e promuovere i valori dell’Unione europea nel resto del mondo e adoperarsi per la pace, la sicurezza, lo sviluppo sostenibile del pianeta, la solidarietà e il rispetto fra i popoli, un commercio libero ed equo e l’eliminazione della povertà; • contribuire alla protezione dei diritti dell’uomo, segnatamente dei diritti dei bambini, all’applicazione rigorosa e allo sviluppo del diritto internazionale, ivi compreso il rispetto per i principi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite. Sono questi i principali obiettivi e il trattato di Lisbona intende dotare l’UE degli strumenti necessari per poterli realizzare. DISPOSIZIONI PRINCIPALI DEL TRATTATO DI LISBONA. Più democrazia, maggiore apertura. Il trattato permette ai cittadini una partecipazione più ampia al processo decisionale. Con la nuova iniziativa popolare, un milione di cittadini da più Stati membri su 500 milioni di abitanti dell’UE potranno invitare la Commissione a presentare nuove proposte politiche.Per la prima volta, i cittadini potranno quindi influenzare direttamente il processo legislativo dell’Unione.Affinché i cittadini possano comprendere meglio come l’UE prende le sue decisioni, le sessioni del Consiglio dei ministri relative all’esame e alla votazione dei progetti di legge saranno pubbliche. Il Parlamento europeo condivide con il Consiglio dei ministri le decisioni comuni in un maggior numero di casi. I membri del Parlamento europeo eletti dai cittadini a suffragio universale avranno in questo modo un’infl uenza molto maggiore sul processo legislativo e sul bilancio comunitario. Nei vari paesi, i parlamenti nazionali avranno maggiori occasioni di partecipare direttamente al processo decisionale comunitario. Grazie ad un sistema di mobilitazione rapida, i parlamenti nazionali disporranno degli strumenti per commentare i progetti di legge in una fase iniziale e di verifi care che l’UE non vada oltre i suoi poteri pronunciandosi su questioni che dovrebbero essere trattate invece a livello nazionale ovvero locale.Processo decisionale più rapido ed efficace. Razionalizzazione delle procedure decisionali dell’UE. A livello del Consiglio dei ministri, il voto a maggioranza qualifi cata si sostituirà più spesso al voto unanime; ciò permetterà di accelerare l’adozione dei provvedimenti rendendoli quindi più efficaci. A decorrere dal 2014, la maggioranza qualifi cata verrà raggiunta con il voto favorevole di almeno il 55 % degli Stati membri rappresentante almeno il 65 % dei cittadini dell’Unione. Le decisioni godranno così di una doppia legittimità. Ogni proposta volta ad applicare il voto a maggioranza a nuove politiche verrà valutata secondo norme rigide. Tale cambiamento dovrà essere approvato da ogni Stato membro ed i parlamenti nazionali disporranno di un diritto di veto. Per contro, il voto all’unanimità verrà mantenuto per questioni politiche di grande importanza quali la fi scalità e la difesa. Modernizzazione delle istituzioni dell’UE. Uno dei principali obiettivi del trattato di Lisbona è quello di modernizzare e di rendere più democratiche le istituzioni che presiedono all’attività dell’UE.Un Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica per la sicurezza, nonché vicepresidente della Commissione, verrà nominato per promuovere l’azione dell’UE sulla scena internazionale e per tutelare meglio gli interessi e i valori comunitari al di fuori dell’Unione. Per garantire continuità e coerenza ai lavori, il Consiglio europeo eleggerà un presidente per non più di cinque anni. Ciò migliorerà la visibilità e la coerenza delle azioni comunitarie. Il presidente della Commissione verrà eletto dal Parlamento europeo, su proposta del Consiglio europeo. Il trattato di Lisbona riprende e attualizza numerose disposizioni economiche già presenti nei precedenti trattati. Esso aggiunge del pari un certo numero di nuovi importanti settori indicati in appresso. Politica economica Il trattato ribadisce l’impegno a costituire un’Unione economica e monetaria avente l’euro come moneta unica. L’euro è attualmente la moneta di 16 Stati membri. L’Unione economica e monetaria è un obiettivo essenziale dell’UE. Si tratta dell’elemento chiave per garantire il ritorno della prosperità e dell’occupazione in Europa. L’UE e i suoi Stati membri hanno impegnato 200 miliardi di euro per stimolare l’economia dell’Unione in esito alla crisi finanziaria. Il trattato ufficializza la funzione della Banca centrale europea, la quale diviene un’istituzione dell’Unione. L’Unione europea nel mondo: L’UE si impegna a promuovere i suoi valori nel mondo e a garantire: • la pace e la sicurezza, • lo sviluppo sostenibile del pianeta, • la solidarietà e il rispetto reciproco fra i popoli, • un commercio libero ed equo, • l’eliminazione della povertà, • la protezione dei diritti dell’uomo, • il rispetto e il miglioramento del diritto internazionale così come è definito, in particolare, nella Carta delle Nazioni Unite. L’UE è la prima potenza commerciale del mondo e il primo donatore e fornitore di aiuti ai paesi in via di sviluppo. La nomina di un Alto responsabile dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, nonché vicepresidente della Commissione, garantirà ulteriore coerenza alle azioni svolte dall’UE all’esterno e consentirà all’Unione europea di parlare con un’unica voce fuori dal suo territorio. La persona nominata a tal fine si gioverà dell’assistenza di un servizio europeo per l’azione esterna. personale, diritto d’asilo, uguaglianza davanti alla legge e non discriminazione, uguaglianza fra uomini e donne, diritti del bambino e delle persone anziane, diritti sociali importanti quali la tutela dal licenziamento arbitrario e l’accesso alla previdenza e all’assistenza sociale.Il trattato permette del pari all’UE di aderire alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La Convenzione, così come la Corte europea dei diritti dell’uomo che garantisce il rispetto di tale Convenzione, costituiscono le fondamenta della protezione dei diritti dell’uomo in Europa. Il schematico cammino verso Lisbona: Il trattato di Lisbona è stato fi rmato dopo sei anni di dibattiti fra gli Stati membri sulle riforme necessarie al fi ne di poter affrontare le sfide del ventunesimo secolo. 1952: trattato di Parigi che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio 1957: trattati di Roma che istituiscono la Comunità economica europea e la Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) 1986: Atto unico europeo 1992: trattato di Maastricht 1997: trattato di Amsterdam 2001: trattato di Nizza 29 ottobre 2004: trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, firmato dagli Stati membri a Roma maggio-giugno 2005: Francia e Paesi Bassi respingono il trattato attraverso referendum 13 dicembre 2007: fi rma del trattato di Lisbona da parte dei 27 Stati membri 2007-maggio 2009: il trattato di Lisbona riceve l’approvazione parlamentare in 26 Stati membri su 27 12 giugno 2008: il referendum in Irlanda ha un esito sfavorevole per la ratifica 19 giugno 2009: il Consiglio europeo conferma che la Commissione europea avrà sempre fra i suoi membri un cittadino per ogni Stato membro. I capi di Stato e di governo hanno dato all’Irlanda garanzie giuridicamente vincolanti in alcuni settori particolari come fi scalità, diritto alla vita, all’istruzione e alla famiglia, tradizionale politica di neutralità militare. Tali garanzie verranno integrate nei trattati dell’UE tramite un protocollo, dopo che il trattato di Lisbona sarà entrato in vigore. È stata del pari adottata una dichiarazione solenne sull’importanza dei diritti dei lavoratori e dei servizi pubblici. 2 ottobre 2009: secondo referendum in Irlanda. Le istituzioni e gli organi dell’UE Le principali istituzioni dell’UE sono: • Il Parlamento europeo, • Il Consiglio europeo, • Il Consiglio dell’UE (Consiglio dei ministri), • La Commissione europea, • La Corte di giustizia dell’Unione europea, • La Banca centrale europea, • La Corte dei conti. Ad esse si affiancano: • Il Comitato delle regioni, • Il Comitato economico e sociale europeo, • La Banca europea per gli investimenti. ·Il consiglio europeo Il Consiglio europeo è composto dai più alti responsabili politici eletti negli Stati membri, segnatamente dai primi ministri e dai presidenti dotati di potere esecutivo. Il Consiglio europeo si riunisce almeno due volte ogni 6 mesi a Bruxelles. Il Consiglio definisce gli orientamenti politici e stabilisce le priorità dell’Unione. Secondo il trattato di Lisbona il Consiglio europeo è un’effettiva istituzione comunitaria chiaramente definita.Viene creata una nuova funzione: il presidente del Consiglio europeo. Il presidente del Consiglio europeo verrà eletto dai membri del Consiglio europeo e rimarrà in carica per non oltre 5 anni. Il presidente del Consiglio europeo presiederà le riunioni, garantirà la continuità dei lavori e rappresenterà al massimo livello l’UE sulla scena internazionale.Questo rappresenta un cambiamento rispetto al sistema attuale nel quale gli Stati membri assumono la presidenza dell’Unione e del Consiglio europeo ogni sei mesi.Il presidente del Consiglio europeo garantirà maggiore trasparenza e coerenza alle azioni dell’Unione. ·Il Consiglio proposte di legge. La Commissione esercita i suoi compiti nel quadro degli ordinamenti del presidente, il qual edecide l'organizzazione interna e ripartisce le competenze fra i componenti. La sede è a Bruxelles. La Commissione fa applicare le politiche dell’Unione, si assicura dell’attuazione del bilancio,, ha iniziativa degli atti legislativi, vigila sull'applicazione del diritto dell'Unione, gestisce i programmi dell’UE, rappresenta l’UE nei negoziati internazionali e si assicura del rispetto dei trattati. In occasione del Consiglio europeo del dicembre 2008, i capi di Stato e di governo hanno stabilito che la Commissione continuerà ad essere composta da un rappresentante di ogni Stato membro. ·La Corte di giustizia E' composta da 27 giudici, assistiti da almeno 8 avvocati generali che sottopongono alla Corte le loro proposte di conclusione. Sono tutti nominati dai governi per 6 anni fra personalità di indiscussa indipendenza e competenza; i giudici eleggono al proprio interno il presidente. La Corte ha un proprio statuto, un proprio regolament. Ha sede in Lussemburgo. Il suo compito è quello di assicurare « il rispetto del diritto dell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati ». Essa giudica le controversie: fra stati membri, fra l'Unione e uno stato membro, fra le istituzioni dell'Unione. Si tratta, dei ricorsi per inadempimento contro le infrazioni compiute dagli Stati membri e dei ricorsi di annullamento contro gli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione in violazione dei trattati. Di fondamentale importanza è, la competenza in via pregiudiziale: la Corte di giustizia si promuncia in via pregiudiziale, cioè prima che le norme dell'Unione trovino applicazione in un processo, ogni volta che le norme dell'Unione trovino applicazione in un processo, ogni volta che la questione di interpretazione dei trattati sia e degli atti delle istituzioni sia sollevata davanto al tribunale di uno stato membro e il tribunal eritenga necessaria una decisione della Corte di giustizia. In base all'art 267 Tfue, il tribunale nazionale, se è giudice di ultima istanza, deve rivolgersi alla Corte. Alla Corte di giustizia si affianca il Tribunale, competente per le azioni intraprese da persone fisiche e giuridiche, nonché per le controversie fra l'Unione e i propri funzionari. ·La Banca centrale europea . E' dotata di personalità giuridica propria e di un elevato grado di indipendenza rispetto alle altre istituzioni e ai governi, dal quale non può accettare o ricevere istruzioni; il presidente della Bce è nominato per 8 anni, dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata, insieme ad altri 5 membri del comitato esecutivo. La Bce ha un ruolo fondamentale in materia di politica monetaria, dispone « diritto esclusivodi autorizzare l'emissione in euro all'interno dell' Unione ». ·La Corte dei Conti. E' composta da 27membri nominati per 6 anni dal Consiglio. La sua funzione è assicurare il controllo dei conti, attraverso l'esame delle entrate e delle spese dell'Unione e da ogni organo da essa istituito; di esse controlla la legittimità e regolarità e accerta la sana gestione finanziaria. Sono previsti due organi consultivi che assistono Parlamento europeo, Consiglio e Commissione. 1) il Comitato economico e sociale, composto dai rappresentanti delle categorie economiche e produttive; 2) il Comitato delle regioni, composto di rappresentanti degli enti regionali e locali; i loro membri, fino a 350, sono nominati dal Consiglio. 4.Il funzionamento dell'Unione Europea L'ordinamento dell' Unione si fonda sui trattati, i quali sono stati conclusi per una durata illimitata e costituiscono, nella forma vigente, le fonti originarie del diritto dell'Unione, sul complesso di norme adottate sulla base dei primi dalle istituzioni dell'Unione, nel rispetto dei procedimenti di produzione fissati nel Tfue. Sono queste ultime le fonti derivate le quali, devono essere compatibili così trattati sotto il profilo formale sia sotto quello sostanziale. Insieme costituiscono il sistema delle fonti dell'Unione. 4.1.Fonti originarie dell'Unione Se il Tue consta 55 articoli, suddivisi in 6 titoli, il Tfue consta 358 articoli, suddivisi in sette parti per un totale di 34 titoli. Valori, obiettivi e principi dell'Unione si ritrovano in entrambi i trattati. I principali sono: il rispetto della dignità umana, libertà, democrazia, stato di diritto e diritti umani , copresi quelli delle minoranze; la pace e il benessere per i popoli; il rispetto dell'uguaglianza degli stati membri e della loro identità nazionale e il principio di leale collaborazione; i principi di attribuzione, di sussidiarità, di proporzionalità; il riconoscimento dei diritti dell'uomo; l'uguaglianze dei cittadini e la comune cittadinanza dell'Unione; il buon funzionamento dell'Unione e delle sue istituzioni, etc. Il principio di attribuzione, riguarda il riparto di competenze fra l' Unione e stati membri. L'Unione esercita solo le competenze che gli stati hanno ad essa attribuito coi trattati: tutto il resto resta agli stati, cui appartiene. L e competenze attribuite in base all'art 2 Tfe sono: competenze esclusive;competenze concorrenti; competenze di sostegno, coordinamento o completamento delle azioni degli stati, nei settori nei quali l'Unione non ha competenza prevalente; L'Unione esercita le competenze che le spettano applicando i principi di sussidiarietà e proporzionalità: l'Unione interviene solo se e in quanto i suoi obiettivi non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli stati e possono essere meglio conseguiti in misura sufficiente dagli stati e possono essere meglio conseguiti dall'Unione ; l'azione dell'Unione non deve andare al di là di quanto necessario al conseguimento dell'obiettivo. La cittadinanza europea, non sostituisce , ma si aggiunge a quella nazionale ed è riconosciuta di diritto a tutti i cittadini di uno stato membro.Il diritto di iniziativa dei cittadini dell'Unione, consiste nella richiesta alla Commissione, da parte di almeno un milione di cittadini che appartengano ad una pluralità di stati, per presentare una proposta appropriata per la quale si richiede la decisione dell'Unione. Ai trattati quali fonti originarie va aggiunta la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, lettura da parte del Parlamento e trasmissione al Consiglio; prima lettura da parte del Consiglio, con approvazione dello stesso testo trasmesso dal Parlamento e adozione dell'atto oppure approvazione con emendamenti e trasmissione al Parlamento; il Consiglio deve motivare e la Commissione illustra la sua posizione al Parlamento; seconda lettura da parte del Parlamento e Consiglio entro 3 mesi; conciliazione da parte di un comitato paritetico Consiglio-Parlamento, ai suoi lavori partecipa la Commissione con compiti di mediazione; se il comitato di conciliazione ha approvato un progetto comune , terza lettura da parte del Parlamento e del Consiglio, i quali hanno altre 6 settimane pe pronunciarsi sul testo dell'accordo senza ulteriori modifiche;Le procedure legislative speciali sono indicate nei trattati via via: nella maggior parte dei casi prevedono che l'atto sia adottato dal Consiglio previa consultazione oppure previa approvazione del Parlamento europeo. Gli atti sono firmati dal presidente del Parlamento europeo e dal presidente del Consiglio e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea , nelle ventitré lingue dell'Unione. Entrano in vigore alla data stabilita dall'atto stesso o, in mancanza, il ventesimo giorno dalla pubblicazione. 5.Ordinamento dell'Unione e ordinamento Italiano. Sin dalla prima Comunita(1951) l'Italia ha avuto un ruolo sempre propulsivo, dell'ordinamento dell'Unione europea: ha assunto una serie di obblighi, impegnandosi ad adottare ogni misura di carattere generale e particolare per assicurarne l'esecuzione.I trattati e la giurisprudenza della Corte di giustizia stabiliscono che non solo lo stato, ma tutte le persone fisiche e giuridiche siano direttio e destinatari del diritto dell'Unione, che determinano nei confronti di esse situazioni giuridiche di vantaggio e svantaggio. Inoltre le istituzione dell'Unione adottano anche decisioni rivolte a soggetti italiani specificamente individuati. 6. Peculiarità dell'ordinamento dell'Unione. L' Unione si fonda sui trattati, cioè sui diritti internazionali che hanno durata illimitata. Il trattato viene affermato dalla Corte di giustizia già dal 1991, benchè sia concluso in forma di accordo internazionale, costituisce la carta costituzionale di una comunità di diritto. I trattati danna vita a un complesso diritto derivato, sicchè l'ordinamento dell'Unione possiede autonomi meccanismi per la produzione di norme, queste hanno come destinatari tutti i soggetti degli stati membri, a partire dai giudici che applicano direttamente, il suo unico interprete legittimo è la Corte di giustizia dell'Unione;esiste una cittadinanza europea, sia pure a contenuto relativamente limitato e integrativo; va sviluppandosi un sistema partitico europeo, disciplinato da norme dell'Unione; gli organi legislativi dell'Unione, da una parte rappresentano i governi degli stati, dall'altra i cittadini e i popoli dell'Unione; gli organi che hanno l'obbligo giuridico di agire nel solo interesse dell'unione e non possono accettare, sollecitare, istituzioni dai singoli governi; importanti, ma sempre più ristretti, ambiti decisionali sono soggetti a decisioni prese all'unanimità, ma tutto il resto è soggetto a decisioni prese a maggioranza; dal 2014 la maggioranza sarà calcolata non solo sulla base del numero degli stati pro o contro, ma anche sulla base del numero dei cittadini che essi rappresentano; l'Unione gode di un'autonomia finanziaria, nel senso che il suo bilancio è finanziato tramite risorse proprie, e non da contributi degli stati membri; è prevista una procedura che può sfociare nella sospensione dei diritti di uno stato membro in caso di violazione dei valori fondamentali dell'Unione; l'Unione, è aperta all'adesione di altri stati europei purchè rispettosi dei suoi stessi valori; l'ammissione è deliberata dagli organi dell'Unione , le condizioni e l'adattamento dei trattati è oggetto di un accordo tra stati richiedenti e stati membri che ciascuno di essi deve ratificare; è ora regolato anche il recesso, le cui modalità sono negoziate con lo stato membro recedente dagli organi dell'Unione. Cos'è l'Ue? Sin dai primi anni delle Comunità europee, si era parlato di Comunità sovranazionali: una nuova dimensione del diritto pubblico, a cavallo tra diritto interno e internazionale. Di fronte alla grande evoluzione dell'integrazione europea, altri hanno parlato di ordinamento pre- federativo, con riferimento al suo carattere di ordinamento in trasformazione, non ancora federale, ma in procinto di diventarlo in un futuro non prestabilito. Più di recente, se è parlato di federazione di stati nazione; formale di un atto fonte comprende due profili: 1)profilo attivo: cioè la capacità di innovare al diritto oggettivo subordinatamente alla Costituzione; 2)profilo passivo: cioè la capacità di resistere all'abrogazione o modifica da parte di atti fonte che non siano dotati della medesima forza, in quanto espressione del medesimo processo di produzione normatica; Così, l'efficacia formale di una legge del Parlamento designa al contempo la capacità di abrogare o modificare di successivi atti subordinati alla legge stessa. Il sistema costituzionale delle fonti secondarie è invece aperto. L'individuazione degli atti fonte secondari, è lasciata alla disponibilità dei soggetti titolari di disponibilità dei soggetti titolari di potestà normative primarie, sia pur nel rispetto dei limiti costituzionali esistenti, tra cui, la gerarchia e competenza delle fonti, nonché il principio di legalità, secondo il quale tutti gli atti secondari devo essere deliberati sualla base di una previa norma di legge. 4.Unità, coerenza e completezza dell'ordinamento. Ogni ordinamento è un sistema. La pluralità delle fonti del diritto e, al pluralità delle norme giuridiche che mediante le fonti sono prodotte richiedono che siano predeterminati i criteri attravero i quali l'ordinamento possa mantenere le caratteristiche di unità, coerenza e completezza. Unità: tutte le norme possono farsi risalire, al potere costituente, cioè al momento fondamentale dell'ordinamento e all'atto che con esso viene posto, la Costituzione. Coerenza: significa che l'ordinamento, non tollera contraddizioni tra le parti che lo compongono. La continua produzione di nuovo diritto rende inevitabile il formarsi di antinomie, nonché il contrasto tra le norme, ossia casi in cui due norme qualifichino un medesimo comportamento in modo tale che l'osservanza dell'una comporta l'inosservanza dell'altra. Completezza: assenza di lacune o vuoti normativi, ossia di casi non previsti dal diritto positivo: l'ordinamento predispone determinati rimedi per colmarli, e permette all'interprete, anche quando sembri mancare qualsiasi disciplina giuridica, di rinvenire la norma applicabile al caso concreto. 5. I criteri per ordinare le fonti del diritto. I criteri per ordianre le norme giuridiche prodotte dalle fonti del diritto, e per risolvere i contrasti tra norme, si traggono dalla costituzione e da disposizioni contenute nelle preleggi al codice civile del 1942. La risoluzione di antinomie è un operazione essenzialmente pratica, essendo svolta non tanto in sede di produzione del diritto, quanto in sede di applicazione del diritto. I criteri sono: • criterio cronologico; • criterio gerarchico; • criterio della competenza; Il criterio cronologico regola la successione degli atti normativi nel tempo: in caso di contrasto tra norme stabilite da fonti aventi il medesimo rango gerarchico e la medesima competenza da fonti equiparate, prevede e deve essere applicata quella posta nel tempo. In base al criterio cronologico, la norma precedente nel tempo è abrogata da quella successiva: l'abrogazione deriva dall'applicazione di tale criterio. Gli atti normativi, completato il procedimento di formazione per essi prescritto, entrano in vigore e iniziano a produrre la propria efficacia, diventando obbligatori per tutti e suscettibili di applicazione in concreto. Valgono di norma solo per il futuro, per i fatti e i rapporti sorti successivamente alla loro entrata in vigore: non hanno di regola, efficacia retroattiva. Il divieto di efficacia retroattiva, essendo stabilito in un atto legislativo,è derogabile secondo lo stesso criterio cronologico, per effetto di una legge successiva che disponga diversamente. La legge retroattiva si applica anche a fatti e rapporti sorti prima della sua entrata in vigore, sottraendoli così alla disciplina previgente. La retroattività della legge, non è mai assoluta, riguarda i rapporti pendenti, ossia insuscettibili di ulteriore regolazione, e quindi, irretrattabili. Il limite della retroattività della legge si giustifica per garantire i diritti quesiti, cioè le situazioni che perfezionatasi sulla base di una determinata disciplina, non possono essere messe in discussione da una legge successiva, e quindi per garantire la certezza del diritto. Il divieto di retroattività, è assoluto e inderogabile per le leggi in materia penale, essendo previsto l'art. 25.2 Cost. Gli atti normativi, cessano di essere efficaci a seguito dell'abrogazione da parte di successivi atti equiparati. L'effetto abrogativo, presuppone un contrasto tra 2 norme valide, non elimina la norma precedente, bensì circorscrive nel tempo l'efficacia dell'atto normativo abrogato. Distinata l'abrogazione e la deroga, che si ha allorchè si mantiene una disciplina, ma si circoscrive l'efficacia nel tempo, nello spazio o nei destinatari. L'abrograzione, secondo l'art.15 può esseredi 3 tipi: • abrogazione espressa: disposta direttamente dal legislatore quando in un testo di una legge vengono indicate le disposizioni preesistenti specificatamente abrogate; all'interprete in sede di applicazione, non resta che prendere atto dell'avvenuta abrogazione; • abrogazione per imcompatibilità: chiamata anche tacita, non è disposta direttamente dal legislatore, ma viene accertata per via interpretativa quando l'interprete rileva il contrasto tra 2 norme dal contenuto incompatibile, per cui deve scegliere tra l'una e l'altra; • abrogazione per nuova disciplina all'intera materia: già regolata da una legge anteriore, per cui la nuova disciplina si sostituisce alla precedente. Le clausole di abrogazione espressa: con tale espressione si fa riferimento ai casi in cui la legge stessa prevede che la disciplina da essa dettata non possa essere abrogata, derogata o comunque modificata se non in modo espresso, Capitolo 6. I diritti fondamentali. 1.Le libertà e i diritti fondamentali nello stato moderno. La formazione dello stato moderno è stata accompagnata da una serie di dichiarazioni dei diritti: la Petition of Rights del 1628 al Bill of Rights del 1698 in Inghilterra, dalla Dichiarazione di Indipendenza americana il 4 luglio 1776 al Bill of Rights della Costituzione degli Stati Uniti. Tuttavia, il primo riconoscimento delle libertà fondamentali si ha con la Dichiarazione dei diritti e dell'uomo e del cittadino, con la quale i rappresentanti del popolo francese proclamarono 1789 «i diritti naturali, inalienabili e sacri dell'uomo». L'importanza di tale Dichiarazione fu rafforzata dal valore giuridico che ne derivò dall'inserimento nella Costituzione del 3 settembre 1791. Si affermarono in seguito, i diritti civili , quelle libertà fondate sulla rivendicazione per l'individuo di una sfera propria, autonomo e indipendente ripetto allo Stato: libertà personale, libertà di domicilio, le libertà economiche e diritto di proprietà, le libertà di manifestazione del pensiero, la libertà religiosa. La prima generazione di diritti ad affermarsi fu quella rappresentata dalle libertà dello stato o libertà negative. Con l'emergere delle rivendicazioni del proletariato urbano le libertà civili si rafforzarono nella seconda metà dell'800, ed iniziaro ad affermarsi i diritti politici, il diritto di voto, il diritto di associazione in partiti e sindacati. L'affermazione di questa seconda generazione di diritti coincise con l'evoluzione dello Stato liberaldemocratico: caratterizzato non più dall'egemonia di un'unica classe. Nella prima metà del 900, dopo la I guerra mondiale e la crisi economica degli anni 30, si reclamò sempre più intervento statale e diritti sociali: diritti d'istruzione, diritto al lavoro, diritto alla salute, diritto di previdenza sociale, diritto al lavoro e diritto all'abitazione. I diritti fondamentali indicano i diritti civili,politici, sociali nonché diritti di ultima generazione che rappresentano il fondamento dell'assetto costituzionale della Repubblica. I diritti umani sono quei diritti che l'ordinamento internazionale, attraverso le Nazioni Unite e altre organizzazioni si sforzano di riconoscere a tutti i popoli e a tutte le persone. 2. Le situazioni giuridiche soggettive. Al fine di tutelare i diritti fondamentali sono state utilizzate le tecniche che la scienza giuridica aveva elaborato per il diritto di proprietà. Tali tecniche mantengono la loro utilità,ma non sempre riescono a cogliere la complessità dei diritti sociali, legati all'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, o dei diritti di nuova generazione, e soprattutto esse non riescono a esaurire le forme di tutela necessarie per garantire le libertà fondamentali. Sono Soggetti di diritto coloro che godono della capacità giuridica, coincidente con l'attitudine ad essere titolari di situazioni giuridiche. Il nostro ordinamento riconosce come soggetti di diritto sia le persone fisiche e sia le persone giuridiche. In base art.1 e 2 del codice civile, la capacità giuridica si acquista, per quanto c oncerne le persone fisiche, al momento della nascita. Le situazioni giuridiche nelle quali un soggetto può venirsi a trovare si dividono in : • situazioni giuridiche favorevoli: i poteri, i diritti soggettivi, gli interesse legittimi; • situazioni giuridiche non favorevoli: gli obblighi, i doveri, le soggezioni; Il potere giuridico: è una situazione potenziale e astratta che consiste nella possibilità di ottenere determinati effetti giuridici; Il diritto soggettivo:è, a differenza del potere, una situazione a tutela di un interesse attuale e concreto. Il titolare esercita il diritto soggettivo in via diretta ed immediata:l'ordinamento giuridico gli riconosce non solo determinate facoltà, ma anche la pretesa di condizionare il comportamento degli altri soggetti. I Diritti si dividono in: diritti assoluti e diritti relativi. Si definisce assoluto il diritto che obbliga tutti gli altri soggetti dell'ordinamento a non intralciare il godimento. Vi sono inclusi i diritti fondamentali : assoluti i diritti della persona che impongono a soggetti pubblici e privati di astenersi da comportamenti che possano lederli; è relativo il diritto la cui soddisfazione dipende da un comportamento prescritto a un soggetto determinato. L'Interesse legittimo designa una situazione soggettiva di vantaggio il cui titolare gode di poteri strumentali in vista della tutela di un proprio interesse. Mentre chi è portatore di un diritto soggettivo può farlo valere direttamente e immediatamente, chi è portatore di un interesse legittimo ha bisogno che esso coincida con un interesse pubblico. La distinzione tra diritto soggettivo e interesse legittimo, che richiama art. 24 e 113, si traduce nella ripartizione della tutela giurisdizionale tra giudice ordinario e amministrativo; Le tipiche situazioni giuridiche non favorevoli sono: • gli obblighi ovvero i comportamenti che un soggetto deve tenere per rispettare un diritto altrui; • i doveri comportamenti dovuti indipendentemente dall'esistenza di un corrispettivo diritto altrui, in funzione di uno specifico interesse; • le soggezioni la situazione di chi è soggetto ad un potere giuridico. La dicotomia situazioni giuridiche favorevoli e non favorevoli non esaurisce tutte le figure soggettive: l'ordinamento riconosce anche pretese da esercitare nell'interesse altrui. 3. Condizione giuridica del cittadino e dello straniero. Al concetto di cittadinanza e delle nozioni di cittadino e di straniero. Fu con la Rivoluzione francese che il concetto di cittadino acquistò una nuova valenza: non è cittadino soltanto chi appartiene alla comunità in contrapposizione a chi non vi appartiene, ma piuttosto colui che, aboliti i titoli nobiliari e affermato lo stato di diritto, è , diversamente dal suddito, titolare di diritti civili e politici , nonché di doveri. La legge 5 febbraio 1992 n.91 disciplina il modo come si acquista, come si perde e si riacquista la cittadinanza. La cittadinanza: è cittadino italiano il figlio di un cittadino italiano, madre o padre, ma anche chi nasce nel territorio a mezzo della forza pubblica. Lo straniero irregolare può essere trattenuto in un centro di identificazione ed espulsione, con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità, in attesa di accompagnamento alla frontiera. Altra cosa è il respingimento alla frontiera, disposto dalla polizia di frontiera nei confronti degli stranieri che si presentano privi dei requisiti per l'ingresso. 4.I diritti inviolabili dell'art.2 Cost. L'art.2 della costituzione, «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale». L' ordinamento tutela i diritti fondamentali, riconoscendo loro una priorità nel sistema dei valori costituzionali, che li rende inviolabili sia dai potri pubblici sia dai privati. Ai diritti inviolabili sono riconosciute le seguenti caratteristiche: • assolutezza possono essere fatti valere nei confronti di tutti; • inalienabilità e indisponibilità non possono essere trasferiti per atto di volontà del titolare; • imprescrittibilità il mancato esercizio di essi, non comporta la perdita da parte del titolare; • irrinunciabilità il titolare non vi può rinunciare neppure volendo; • L'art 2, sottolinea come la persona sia portatrice non di valori preesistenti allo stato, ma di valori tutelati da uno specifico ordinamento giuridico, storicamente dato. I diritti inviolabili sono riconosciuti a tutti gli uomini in quanto tali, non ai soli cittadini; alcuni di essi competono anche al nascituro. Quanto al riferimento che l'art.2 fa alle formazioni sociali , i diritti del singolo sono tutelati anche all'interno delle formazioni sociali, la titolarità dei diritti inviolabili spetta anche alle formazioni sociali. Sono affermati due dei principi fondamentali della Costituzione: Il principio personalista, in base al quale esiste una sfera della personalità fisica e morale di ogni uomo che non può essere lesa da alcuno , il principio pluralista, tutelando homme situé, ossia l'uomo delle relazioni sociali, garantisce alle formazioni sociali i medesimi diritti degli individui. Il principio pluralista, trova specificazione negli articoli dedicati alle formazioni sociali che hannop immediata rilevanza : la famiglia, le minoranze linguistiche, le comunità religiose, le organizzazioni sindacali e i partiti politici. La Corte Costituzionale, considera quella espressa dall'art. 2 una disposizione a fattispecie aperta, che assicura tutela costituzionale a nuovi diritti considerati come inviolabili dal corpo sociale, e perciò riconosciuti dal legislatore o dalla giurisprudenza o anche da dichiarazioni internazionali. La lettura dell'art.2 quale disposizione a fatttispecie aperta ha permesso alla corte costituzionale di ritenere costituzionalmente protetti importanti diritti: diritto alla vita, diritto alla libertà sessuale, diritto del minore ad essere inserito in una famiglia, il diritto alla privacy, il diritto all'identità personale, il diritto all'abbandonare il proprio paese, il diritto alla libertà sociale. 5. I diritti della personalità. Accanto ai diritti della personalità, che trovano espresso riconoscimento in costituzione, come il diritto alla capacità giuridica, il diritto alla cittadinanza, il diritto al nome, sono stati individuati: • il diritto alla vita e all'integrità fisica pur non essendo previsto in Costituzione, è tutelato da leggi civili che consentono la donazione di sangue e il trapianto degli organi, vietando gli atti di disposizione del proprio corpo che cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica del soggetto e che siano contrari alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume, nonché dalla legge penale che punisce i delitti contro la vita e l'incolumità individuale. Il diritto alla vita si può trarre dall'art.27.4 Cost, che vieta la pena di morte. L'eccezione in tempo di guerra è stata abolita con protocollo n.13 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, entrata in vigore nel 2003, giungendo all'abolizione totale della pena di morte. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, afferma il divieto di pratiche eugenetiche dirette, attraverso la selezione dei caratteri genetici considerati più favorevoli, a migliorare la specie umana. La battaglia civile e politica pro e contro l'aborto ha messo in evidenza il tema della titolarità, della garanzia del diritto di vita del nascituro: anche colui che è ancora nato gode di tale diritto. • Il diritto all'onore ovvero la tutela dell'integrità morale della persona, del decoro, del prestigio, della repuzazione, indipendentemente dai comportamenti attribuiti al soggetto, è garantito penalmente. La Corte costituzionale definisce come diritti inviolabili: il diritto al proprio decoro, al proprio onore, alla propria rispettabilità e reputazione, alla propria immagine pubblica. • Il diritto all'identità personale, ovvero il diritto ad essere se stesso, inteso come rispetto all'immagine di partecipare alla vita associata, con le acquisizioni di idee ed esperienze , con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali, che differenziano e qualificano l'individuo. Il diritto all'identità personale trova riconoscimento legislativo parziale nel diritto alla rettifica, cioè il diritto di ciascuno a che il mezzo di informazione corregga eventuali affermazioni non veritiere sul proprio conto. • Il diritto alla libertà sessuale, inteso come diritto di disporre liberamente della propria sessualità, è uno dei modi essenziali di espressione della persona umana, definito dalla Corte costituzionale «un diritto soggettivo assoluto che va ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che l'art.2 impone di garantire». Collegato ad esso è il diritto al libero orientamento sessuale, che si aggancia all'obiettivo del pieno sviluppo della persona. • Il diritto alla riservatezza cioè alla segretezza e all'intimità della vita privata, concerne una delle richieste di protezione più acute emerse nella società contemporanea. Inoltre l'orientamento italiano riconosce il diritto alla riservatezza in base all'art.8 della Cedu e alla Convenzione di Strasburgo del 1981. Nel 1996, è stato istituito il Garante per la protezione dei dati personali. Infatti il diritto alla privacy, ormai è entrato a far perte del linguaggio quotidiano, è minacciato dallo sviluppo delle nuove tecnologie e mezzi di comunicazione. Per questo si parla anche del diritto all'autodeterminazione informativa, ovvero il diritto di controllare la circolazione delle informazioni personali. Fra i dati meritevoli di protezione vi sono soprattutto quelli di legge chiamati dati sensibili, capaci di rivelare l'origine raziale ed etnica, le convizioni religiose e politiche, lo stato di salute, etc. Particolarmente delicata è la questione dei limiti al diritto alla riservatezza: la legge opera un bilanciamento tra il diritto alla riservatezza e la libertà di manifestazione del pensiero, il dirritto all'informazione, il diritto di cronaca e libertà di stampa. 6. I doveri costituzionali. La seconda parte dell'art.2 collega alla garanzia dei diritti inviolabili l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,economica e sociale, senza alcuna priorità dei diritti sui doveri o viceversa, ma ammettendo il reciproco bilanciamento in concreto. Fra i doveri costituzionalmente previsti vi sono: il dovere di svolgere un lavoro utile alla società; il dovere dei genitori di mantenimento, istruzione e educazione nei confronti dei figli; il dovere sacro del cittadino è la difesa della Patria; il dovere di tutti di concorrere alle spese pubbliche; il dovere di tutti di fedeltà alla Repubblica, di osservare la Costituzione e le leggi e il dovere dei cittadini cui siano affidate funzioni pubblichee di adempierle con disciplina e onore. 7. La protezione internazionale dei diritti e l'ordinamento italiano. Il novecento è stato caratterizzato dall'internalizzazione della tutela dei diritti umani, attraverso la positivizzazione e giurisdizionalizzazione. Ai trattati ricognitivi di diritti umani si collegano due discusse problematiche: • l'azionabilità dei diritti in essi previsti nell'ordinamento interno; • la loro posizione nel sistema delle fonti; La Corte di cassazione ha escluso ogni operatività interna di queste convenzioni, mentre in altre ha distinto tra norme di tipo percettivo, azionabili sul piano interno, e norme più generiche, a ciò idonee. Le convenzioni internazionali sui diritti, essendo recepite sull'ordinamento interno con leggi di esecuzione, hanno formalmente il rango di na legge ordinaria, per cui in un applicazione del criterio cronologico sarebbero abrogabili da leggi successive che dispongano diversamente. La Corte affermò che la legge di esecuzione di un trattato relativo alla tutela dei diritti umani è fonte riconducibile a una competenza atipica e ,come tale, insuscettibile di abrogazione o di modificazione da parte di disposizioni di legge ordinaria. Le norme di esecuzione verrebbero identificate come leggi atipiche, aventi la forza attiva di una legge ordinaria, ma una particolare forza passiva, che permette loro di resistere all'abrogazione da parte di norme primarie successive in cui la Corte affermò che le convenzioni internazionali integrano il catalogo costituzionale dei diritti in virtù del collegamento con l'art.2 della Costituzione. Le norme della Cedu funzionano come norme interposte, grazie al rinvio ad esse rivolto dal 10. La libertà di circolazione e soggiorno. La libertà di espatrio. L'art. 16.1 Cost. Tutela la libertà, per ogni cittadino, di muoversi sul territorio italiano e di fissare, la propria dimora o la propria residenza. Un regime particolare compete ai cittadini dell'Unione europea , i quali godono del diritto di stabilimento, ossia della Facoltà di scegliere liberamente dove svolgere sul terrirorio comunitario la propria attività lavorativa e, in base agli Accordi di Schengen, del diritto al libero ingresso nei paesi aderenti. La garanzia della riserva di legge rinforzata: essa, può essere soggetta solo alle limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o sicurezza. Provvedimenti tipici sono i cordoni sanitari, istituiti per prevenire pericoli per la salute pubblica. In Costituzione, la specificazione del divieto di ogni restrizione per ragioni politiche. Non è sempre chiara la differenza tra la libertà di circolazione e libertà personale: la loro diversa titolarità, richiede una precisa definizione del campo di applicazione delle due libertà. E' necessario distinguere i casi in cui un'apparente limitazione della libertà di circolazione concretizzi una violazione della libertà personale, imponendo il rispetto delle più ampie garanzie richieste dall'art.13. La giurisprudenza della Costituzionale riducendo, l'accompagnamento della frontiera dello straniero irregolare non tra le misure di mera restrizione della libertà di circolazione e soggiorno, bensì tra quelle incidenti anche sulla libertà personale. L'art.16.2 garantisce la libertà di espatrio, ossia la libertà di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge. Vicino alla libertà di espatrio troviamo la libertà di emigrazione, si differenza dalla prima per motivi che stanno alla base. La Corte costituzionaleha riconosciuto, in simmetria con l'art.13 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che proclama: il diritto di ogni uomo di lasciare qualsiasi paese, compreso il proprio e di ritornare nel proprio paese. 11. La libertà di domicilio. L'art.14 Cost, tutela la libertà di domicilio, quale prolungamento della libertà personale, come proiezione spaziale della persona, indipendentemente dal titolo giuridico che lega il domicilio al soggetto. Il costituente ha esteso alla libertà di domicilio le garanzie previste dall'art.13 , prescrivendo così che le limitazioni tipizzate nella norma costituzionale possano avvenire solo nei casi e modi previsti dalla legge. La nozione penale di domicilio , quale privata dimora, è tutelato dalla costituzione un qualunque luogo, isolato dall'ambiente esterno, in cui la persona, in base a qualunque titolo giuridico, abbia diritto di rinchiudersi per coltivare i propri interessi, affetti o anche la propria attività professionale. Tuttavia, per tutelare altri interessi costituzionalmente preminenti, quali la salute o la riscossione dei tributi, il terzo comma dell'art. 14 introduce deroghe alle garanzie di cui sopra: così gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali. Permane, la garanzia della riserva di legge: ciò che può venire meno è la necessità di un atto motivato dell'autorità giudiziaria. 12. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. L'art.15 Cost, garantisce a tutti la libertà di comunicare con una o più persone determinate, escludendo gli altri: chi, comunichi con un acollettività indeterminata, senza la volontà di escludere terzi, non è tutelato dall'art.15, bensì dal art.21 Cost, che riconosce la libertà di manifestazione del pensiero. La Costituzione, introduce accanto alla garanzia della segretezza anche l'affermazione della libertà di ogni comunicazione, dichiarando inviolabili e differenziandosi dalle costituzioni di diversi altri paesi che non garantiscono la libertà di comunicazione in modo autonomo rispetto alla libertà di manifestazione del pensiero, né prevedono la tutela di tutte le forme di comunicazione. L'ampia tutela costituzionale comporta, la duplice garanzia della riserva di legge e della riserva di giurisdizione, con l'esclusione di qualunque intervento dell'autorità di pubblica sicurezza. La legislazione vigente in materia di sequestro di corrispondenza e intercettazioni di conversazioni o comunicazioni prevede che sia sempre necessario l'intervento preventivo dell'autorità giudiziaria, nell'ambito dell'esercizio della giurisdizione penale, vale a dire il giudice delle indagini preliminari su richiesta del pubblico ministero. Le intercettazioni sono consentite solo per determinati reati, qualora ricorrano gravi indizi di reato e siano indispensabili ai fini della persecuzione delle indagini, per una durata di 15 gg, prorogabili fino alla fine delle indagini preliminari. Diverso, il caso dei tabulati, ovvero dei dati esteriori delle comunicazioni telefoniche. Una disciplina particolare sulle intercettazioni (anche ambientali), come misura per contrastare il terrorismo internazionale, è prevista dall'art 5 per acquisire informazioni volte a prevenire la commissione di reati. Problemi sorgono in relazione all'applicabilità delle garanzie ex art.15 alle nuove forme di comunicazione tramite reti informatiche. 13. La libertà di manifestazione del pensiero e del diritto dell'informazione. L'art.21 Cost, riconosce a tutti il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di comunicazione. Il riconoscimento della libertà di espressione sarebbe parziale se ad esso non vi accompagnasse la libertà di scelta del mezzo attraverso cui esprimersi. In base all'art.21, chiunque può far conoscere a uno o più destinatari indeterminati le proprie idee, opinioni, sentimenti, nel solo rispetto degli altri valori costituzionali, attraverso i più vari mezzi e comportamenti: dalla parola scritta, a quella orale, alla musica, etc. Tale libertà ricomprende anche il diritto del silenzio, il diritto cioè a non esprimere il proprio pensiero, che peraltro rappresenta quella libertà di non fare che è insita nel riconoscimento di ogni libertà. La libertà di manifestazione del pensiero incontra due tipi di limiti: • un unico limite espicito, previsto dall'art.21 Cost, il buon costume; • una serie di limiti impliciti, derivanti dall'esigenza di tutelare altre libertà costituzionali o altri beni di rilevanza costituzionale. biologici della materia vivente in corpo umano, animale e vegetale, intervenedo sul patrimonio genetico. Tra le varie tecniche che tentano di ridefinire le caratteristiche della struttura biologica della vita e della natura troviamo la procreazione assistita. Problemi etici e giuridici pongono la questione sulla clonazione, nelle due forme della clonazione riproduttiva e terapeutica. La legge 40/2004 prevede il divieto di qualsiasi sperimentazione sugli embrioni umani a fini terapeutici che non siano collegati alla tutela della salute e dello sviluppo degli embrioni stessi, e vieta interventi di clonazione. Per gli OGM (organismi geneticamente modificati) , la lavorazione e commercializzazione , a livello europeo, è improntata al principio di precauzione, per evitare rischi in caso di effetti dannosi. 16. Le libertà della e nella scuola. Diritto all'istruzione e diritto allo studio. L'art. 33 Cost, oltre a garantire la libertà dell'arte e della scienza, ne garantisce il libero insegnamento. La libertà di insegnamento come attività finalizzata alla diffusione della cultura e all'educazione, attiene mezzi sia ai contenuti all'insegnamento stesso e gode di una tutela specifica rispetto alla libertà di manifestazione del pensiero. La Costituzione affida allo Stato il compito non solo di stabilire norme generali sull'istruzione, ma di istituire «scuole statali per tutti gli ordinamenti e gradi» prevedendo un esame di stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi. Accanto alla libertà nella scuola è prevista la libertà della scuola: non solo nel senso che possono coesistere scuole private e pubblira che, ma anche che l'alunno è libero di scegliere tra scuola pubblica e privata. In base all'art. 33.3, il diritto di istituire scuole private deve essere esercitato senza oneri per lo Stato. Nel creare le scuole publiche lo Stato deve seguire i criteri indicati nell'art.34: la scuola deve essere aperta a tutti e obbligatoria per almeno otto anni. Il diritto all'istruzione non comprende solo il diritto per tutti di essere ammessi alla scuola, ma deve essere inteso come diritto a ricevere un'adeguata istruzione ed educazione per la formazione della personalità e l'assolvimento dei compiti sociali della persona, ed è strettamente legato al mondo in cui il sistema scolastico è organizzato in concreto. Il diritto allo studio , i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi, significa che devono essere garantiti i mezzi finanziari necessari per rendere effettivo, anche in relazione agli obiettivi di cui l'art.3.2 Cost., il diritto allo studio per coloro che pur avendo le attitudini, non sono in grado di proseguire gli studi. L'università in base all'art. 33.6 ha il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. 17. La libertà di riunione. La libertà di riunione è garantita dalla Costituzione ai soli cittadini; la ratio di questa limitazione va cercata nel legame storico tra il riconoscimento della libertà di riunione e la tutela del diritto di esercitare legittime pressioni sui piccoli poteri. La libertà viene riconosciuta per la prima volta nella rivoluzione di fine 700. Proprio nel Bill of rights statunitense e nella legge francese viene introdotto il limite del necessario svolgimento della riunione in modo pacifico e senz'armi, tuttora presente in Costituzione. Per riunione si intende il radunarsi volontario in luogo e tempo predeterminati di una pluralità di persone che perseguono uno scopo comune prestabilito. Non sono quindi tutelati gli assembramenti, cioè le confluenze casuali di persone che non perseguono uno scopo prestabilito. Sono invece i cortei, le processioni, da considerarsi riunioni in movimento. La Costituzione adotta la tradizionale distinzione tra riunioni che si svolgono in luogo privato, riunioni in luogo aperto al pubblico e riunioni in luogo pubblico. Per i due primi tipi di riunione non è previsto il preavviso all'autorità di pubblica sicurezza. La riunione in luogo pubblico potrà essere vietata solo per comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica. Il preavviso, diverso dalla richiesta di autorizzazione, prevista in altri ordinamenti , non è condizione di legittimità della riunione. Un regime di particolare favore è previsto per le riunioni elettorali, impropriamente definiti comizi, per le quali non è previsto l'obbligo di preavviso e il cui svolgimento è garantito dalla legislazione penale che punisce come reato l'impedimento o la turbativa di una riunione elettorale. 18. La libertà di associazione. La libertà di associazione, fu a lungo osteggiata specie dopo la Rivoluzione francese, ostile a tutto ciò che si interponesse tra cittadino e Stato. Perchè tale libertà fosse garantita ai cittadini italiani si dovette attendere la Costituzione Repubblicana. Per associazione, art.18, si intende un'organizzazione di individui, legati al perseguimento di un fine comune, da un vincolo che, pur non attenendo l'ordinamento statale, presenta natura giuridica. Proprio l'esistenza, di tale vincolo giuridicamente rilevante è l'elemento più caratteristico dell'associazione rispetto alla riunione, nonstante le distinzione tra l'una e l'altra si fondi sulla tendenziale stabilità della prima e temporaneità della seconda. In base all'art.18 è riconosciuta ai cittadini: • libertà di associazione, ossia la possibilità di costituire associazioni senza la necessità di permessi o autorizzazioni; • libertà delle associazioni ossia la possibilità di formare un numero indefinito di associazioni, anche perseguenti lo stesso scopo; • la libertà negativa di associazione per cui nessuno può essere costretto ad aderire ad una associazione; Suscitano problemi le associazioni obbligatorie, l'adesione alle quali è impostata per l'esercizio di determinate attività. Quanto ai limiti, l'art.18.1 vieta l'esercizio della libertà di associazione per il perseguimento di fini vietati ai singoli dalla legge penale, garantendo, implicitamente , per le associazioni limiti di scopo non previsti anche per l'individuo: sono quindi ammesse tutte le associazioni, purchè non aventi fini vietati ai singoli dalla legge penale. Dopo le misure legislative introdotte a seguito degli attacchi terroristici negli Stati Uniti, il codice penale vieta le associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Inoltre art.18.2 vieta: le associazioni segrete e le associazioni che perseguono , anche indirettamente , scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. 19. La famiglia. La Costituzione considera la famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio. La Costituzione , mostra un favor per la famiglia legittima, fondata sul matrimonio e non sulla convivenza di fatto. Per matrimonio deve intendersi sia quello civile che quello concordario, celebrato secondo il diritto canonico. Ma la Costituzione prende in considerazione anche la famiglia di fatto: L'art 30.1 stabilisce il diritto e dovere dei genitori di mantenere , istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio; L'art.30.3, impone alla legge di assicurare ai figli illegittimi ogni tutela giuridica e sociale, purchè compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima; Ulteriore principio in materia di famiglia è quello dell'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi che trovano attuazione con la riforma del diritto di famiglia, la quale ha promosso l'uguaglianza tra i coniugi. 20. Le minoranze linguistiche. Le minoranze linguistiche sono tutelate dall'art.6 Cost, il quale si limita a sancire un principio generale, senza indicare né le popolazioni garantite né gli strumenti di tutela e rinviando alla legge la loro definizione. L'attuazione dell'art.6 si è avuta solo nel 1999. Nel testo vengono indicate le misure di tutela delle lingue di minoranza, prevedendo per esse: • l'utilizzazione e insegnamento nelle scuole; • la possibilità di un uso pubblico; • l'utilizzazione per la toponomastica, per i nomi e nei mezzi di comunicazione di massa; Sul tema è intervenuta la Convinzione Unesco sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni linguistiche. 21. Le comunità religiose. La Costituzione disciplina i rapporti dello Stato con le diverse comunità religiose distinguendo a seconda che si tratti della Chiesa cattolica o delle altre confessioni religiose.In base art.7: • La Chiesa è riconosciuta come ordinamento giuridico originario, non istituito nell'ambito di un altro ordinamento, ma nato per forza propria, traendo da sé la propria validità; • ricostruzione della libertà di iniziativa economica privata deve teenre conto della disciplina a livello dell'Unione europea, fondata sul principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza e caratterizzata da regole comuni riguardante la libera circolazione di capitali,merci, servizi e lavoratori e la concorrenza tra le imprese all'interno del mercato unico. E' stata istituita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato , che opera in stretta cooperazione con la Commissione europea. 23. Le libertà sindacali e il diritto di sciopero. All'art.18 Cost., una disciplina specifica è prevista per i sindacati, chiamati a svolgere compiti di tutela professionale nei confronti degli associati. L'art. 39.2 Cost. Prevede che ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali e centrali, secondo norme di legge. La Costituzione riconosce la possibilità, in capo ai sindacati registrati, di stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali si riferiscono. L'art.40 Cost. Tutela il diritto di sciopero, ovvero l'astensione programmata di uno o più lavoratori dell'attività lavorativa. Diversa è la serrata, cioè la chiusura totale o parziale dell'impresa da parte del datore di lavoro, considerata manifestazione lecita, non penalmente perseguibile, ma non vero e proprio diritto. Del diritto di sciopero possono avvalersi i lavoratori subordinati e, con soluzioni che sono satte contestate , anche quelli autonomi. In tal modo si è afferamata la tutela costituzionale dello sciopero economico, ossia quello posto in essere dai lavoratori per qualsiasi tipo di rivendicazione di natura salariale o lato sensu economica. La Corte ha riconosciuto la legittimità dello sciopero esercitato dai lavoratori anche per la tutela di interessi che esorbitino da finalità strettamente economiche, purchè non comprometta funzioni o servizi pubblici essenziali, volti a tutelare interessi di natura generale, costituzionalmente garantiti. E' stato dichiarato legittimo anche lo sciopero esercitato per finalità politiche,a condizione che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare l'esercizio dei poteri legittimi, espressione, in via diretta o indiretta, della sovranità popolare. Sulla scorta della giurisprudenza ora richiamata lo sciopero deve essere qualificato come un diritto soggettivo dei lavoratori in quanto tali, ovvero della persona umana, poiché, pur condizionato dall'esistenza di un rapporto lavorativo, esso è costituzionalmente legittimo anche se indetto per sostenere le rivendicazioni di altri lavoratori nei confronti dei loro datori di lavoro. I limiti dello sciopero nei servizi pubblici essenziali. La legge prevede anche la possibilità di precettazione, da parte delle autorità di governo centrali e periferiche, dei lavoratori in sciopero in caso di mancato rispetto di tali disposizioni. 24. I diritti dello stato sociale. I diritti sociali traggono fondamento dalla necessità di assicurare prestazioni ei poteri pubblici uguali per tutti e tali da riequilibrare le posizioni dei singoli all'intero della società. Si può parlare di libertà attraverso lo Stato. La differenza tra diritti di libertà e diritti sociali sta nel fatto che quest'ultimi, come diritti di prestazione da far valere nei confronti dello Stato, valgono come pretesa del singolo affinchè la Repubblica intervenga per renderli effettivi, anche mettendo in bilancio le necessarie risorse finanziarie. La prima costituzionalizzazione dei diritti sociali risale alla costituzione tedesca di Weimer (1919); dopo la II guerra mondiale si assistette ad un ampio riconoscimento dei diritti sociali nelle costituzioni europee. I principali diritti sociali contemplati dalla nostra Costituzione sono: • il diritto al lavoro; • il diritto all'assistenza sociale per gli inabili sprovvisti di mezzi e diritto alla previdenza in caso di infortunio,malattia, etc; • il diritto alal tutela della salute; • il diritto all'istruzione e diritto allo studio; 25. Il diritto al lavoro. L'art.4.1 Cost. Afferma: La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto di lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto; il suoinserimento tra i principi fondamentali incide profondamente sulla stessa forma di stato, definita: Repubblica fondata sul lavoro. Il diritto al lavoro, è anche norma promozionale, la quale vincola i pubblici poteri a perseguire una politica di piena o maggiore occupazione. Il diritto di lavoro, sebbene di per non idoneo a garantire al cittadino un'occupazione, è considerato inviolabile ex art.2. Accanto all'accezione del diritto al lavoro quale obiettivo che la Repubblica deve perseguire attraverso interventi da operare sul mercato del lavoro, vi sono poi altri significati di natura percettiva. Vediamo in breve: Il primo è rappresentato dalla libertà del cittadino di scegliere l'attività lavorativa o professionale da esercitare. Il secondo significato è attinente alla fase risolutiva del rapporto di lavoro ed è costituito dal diritto del lavoratore a non essere licenziato in modo arbitrario. Vi è anche il diritto di riposo settimanale ed alle ferie. Il Costituente all'art. 35. aveva affermato che « la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni». Le nuove forme di prestazioni lavorative, caratterizzate da elevata flessibilità. 26. Il diritto all'assistenza e alla previdenza. L'art.38, garantisce l'assistenza e la previdenza sociale. Il primo comma garantisce l'assistenza socialenei confronti di ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, il secondo comma assicura ai lavoratori la previdenza sociale in caso di infortunio, malattia, invalidità,disoccupazioni involontarie, etc. La giurisprudenza costituzionale considera norme percettive tanto il primo quanto il secondo comma dell'art.38, i quali attribuiscono diritti soggettivi perfetti. Se il diritto all'assistenza attiene il cittadino, il diritto alla previdenza spetta al lavoratore in quanto tale. Si tratta di diritti sociali che hanno oggetto la pretesa di fruire di determinate prestazioni di sicurezza sociale. Apartire dagli anno 90 prorpio per esigenze di bilancio, il sistema pensionistico è stato riformato più volte, hanno introdotto la disciplina delle pensioni complementari e integrative, che possono essere sottoscritte dall'interessato in modo da affiancarle alle forme di previdenza obbligatoria, e modificato il metodo di calcolo della pensione passando dal sistema retributivo a quello contributivo. Il sistema contributivo, appare più equo elimina le distorsioni del sistema retributivo. 27. Il diritto alla salute. Il diritto alla salute è tutelato dall'art.32 Cost.,che lo definisce fondamentale diritto dell'individuo ed anche interesse alla collettività. Pur essendo un tipico diritto sociale, ha natura assimilabile a quella dei diritti di libertà, poiché presuppone la titolariatà di uno status personale e naturale, la salute, che non può essere messo a repentaglio né dai singoli né dai poteri pubblici né da altri soggetti privati. Il diritto alla salute, deve essere considerato un diritto soggettivo assoluto e perfetto, azionabile dinanzi ai giudici senza la necessità dell'intervento del legislatore. La Corte di cassazione ha più volte affermato che la salvaguardia della salute rappresenta un diritto primario della persona, dal quale scaturisce il diritto al risarcimento di eventuali danni; ed ha riconosciuto poi anche la risarcibilità del danno biologico. Il diritto alla salute deve essere tutelato dal giudice civile attraverso provvedimenti della pubblica amministrazione che lo mettano in pericolo. Il legislatore , dopo aver esteso la tutela alla salute dei lavortori, con apposite norme contenute nello statuto dei lavoratori, ha dato attuazione piena al diritto alla salute con l'istituzione del Servizio sanitario nazionale. Il diritto a ricevere i trattamenti sanitari, è desumibile da tre specifiche statuizioni contenuti dall'art.32: in primo luogo, il diritto alla salute, implicando le attività terapeutiche miranti a prevenire e curare la malattia, presuppone il diritto a ricevere trattamenti sanitari necessari; secondamente, è previsto il diritto degli indigenti a cure mediche, gratuite; infine, nel disporre il divieto di trattamenti sanitari obbligatori se non per disposizione di legge e nel rispetto della persona umana. Solo in casi eccezionali sono previsti, possono essere previsti trattamenti sanitari obbligatori a tutela della collettività. Dopo l'approvazione della legge Basaglia, per quanto riguarda le malattie psichice sono stati aboliti i ricoveri coatti di malati di mente nei manicomi, sostituiti da ricoveri volontari o trattamenti ambulatoriali, ma sono state mantenute forme di ricovero coatto in strutture ospedaliere. Anche la legislazione per quanto riguarda le tossicodipendenze prevede, l'obbligo di sottoporsi a programmi e percorsi terapeutici la cui inosservanza può essere sanzionata con misure amministrative. Per quanto riguarda il testamento biologico, un'espressione che richiama alla promozione dell'eguaglianza. Nella Costituzione italiana la tensione tra i due principi di libertà e eguaglianza è risolta negli articoli 2 e 3: le libertà sono riconosciute come presistenti rispetto all'organizzazione statale, in quanto diritti inviolabili dell'uomo, non costituiscono privilegi di pochi, ma devono essere riconosciuti egualmente da tutti; dall'altro, i diritti di libertà possono e devono essere disciplinati nel loro esercizio in nome dell'eguaglianza, ossia per realizzare situazioni di eguale godimento dei diritti. 30.2 I significati di eguaglianza. Dall'art.3.1 è possibile ricavare differenti significati del principio di eguaglianza: • eguaglianza davanti alla legge; • eguaglianza come divieto di discriminazione; • eguaglianza come divieto di distinzione o parificazioni irragionevoli; Eguaglianza davanti alla legge significa che la legge è applicata a tutti. Con il principio formulato dalla Costituzione francese 1971, nel nuovo ordinamento : non c'è più nobiltà, né paria, né distinzioni ereditarie, etc Non c'è insomma, nessuna parte del territorio della Nazione e per nessun individuo, alcun privilegio, né eccezione al diritto comune di tutti i Francesi. Il principio di eguaglianza , costituisce un'altra faccia del principio di generalità della legge. Il principio di eguaglianza riguarda l'efficacia della legge, ossia traduce il principio per cui la legge deve avere medesima forza nei confronti di tutti. Il diritto di eguaglianza riguarda tutti i cittadini e stranieri, al di là della lettera dell'art.3. Concerne il godimento dei diritti fondamentali in relazione ai quali la cittadinanza non costituisce un decisivo criterio di distinzione. Inoltre si deve ritenere che il principio di eguaglianza formale valga nei confronti di tutti i soggetti dell'ordinamento giuridico, siano esse persone giuridiche o fisiche. Il divieto di discriminazioni ciò vale non solo per coloro che sono chiamati ad applicare la legge, bensì, soprattutto il legislatore. Il divieto discriminazione concerne: il sesso, la razza, la lingua, la religione, le opinioni politiche, le condizioni personali e sociali. Eguaglianza come divieto di distinzione o parificazione irragionevole. Il giudizio di costituzionalità in cui si discute della violazione del principio di eguaglianza , ha carattere triangolare, ossia poggia su: la norma impugnata per violazione del principio di eguaglianza; la norma parametro; la norma che fa da termine di paragone. Il principio di eguaglianza formale, significa che tutti devono essere trattati allo stesso modo eguale situazioni ragionevolmente eguali e in modo diverso situazioni ragionevolmente diverse. Il principio di eguaglianza ragionevole, deve essere ragionevolmente giustificata. Il principio di eguaglianza ragionevole vieta leggi ingiustificatamente discriminatorie e ingiustificatamente parificatorie. 30.3. La promozione dell'eguaglianza. La Costituzione richiede che siano poste in essere attività volte a promuovere l'eguaglianza perchèi la sola eguaglianza formale non basta. La struttura logica della disposizione, frutto del compromesso tra le forze politiche presenti nell'Assemblea costituente, è molto complessa. Essa individua: 1 Un compito spettante alla Repubblica, che consiste nella rimozione di ostacoli di ordine economico e sociale di fattolimitando l'estensione di libertà ed eguaglianza a tutti; 2 un fine, che consiste nel pieno sviluppo della persona umana e nell'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Il compito spetta alla Repubblica, e cioè non esclusivamente allo Stato apparato, ma a tutti i soggetti appartenenti allo Stato comunità. Quanto ai destinatari, essi vanno individuati in tutti i soggetti appartenenti allo Stato comunità. Quanto ai destinatari della disposizione, vanno individuati in tutti i soggetti appartenenti allo Stato Comunità. Quanto ai destinatari della disposizione, vanno individuati in tutti i soggetti che versano in condizione di deficit di libertà ed eguaglianza. L'intervento che si richiede non è soltanto diretto alla redistribuzione delle risorse delle risorse secondo i moduli di azione dello stato sociale, ma a legittimare singoli interventi correttivi di diseguaglianze di fatto, riassume le specifiche previsioni costituzionali a favore delle categorie e dei soggetti meno protetti: i figli nati fuori del matrimonio, le famiglie numerose, gli studenti capaci e meritevoli ma privi dei mezzi per raggiungere i più alti gradi negli studi, i lavoratori subordinati. Il legislatore, deve provvedere, mediante misure dirette al riequilibrio delle posizioni, le azioni positive, tra le quali gli interventi diretti a realizzare pari opportunità tra i sessi. Una nota a parte giustifica la giurisprudenza della Corte costituzionale sulle quote elettorali in favore alle donne. Nella sentenza 422/1995 la Corte dichiarò illegittime le disposizioni sia della legge elettorale comunale e regionale. Il legislatore ha modificato due volte la Costituzione proprio al fine di superare quella giurisprudenza della Corte, considerata troppo restrittiva:l'art. 117.5 2001, impone alle regioni il compito di promuovere le parità d'accesso tra donne e uomini alle cariche elettive, L'art. 51 nel 2003, impone l'accesso dei due sessi alle cariche elettive sia assicurato in condizioni di eguaglianza. Nella sent. 49/2003 già la Corte, aveva integrato i principi affermati ribadendo che: le disposizioni costituzionali fanno del riequilibrio della rappresentanza un vero e proprio obbligo; la legislazione elettorale può e deve perseguire tale fine; disposizioni che impongano la presenza nelle liste elettorali di candidati di entrambi i sessi sono ammissibili, ed devono essere tali da incidere sulla realizzazione dell'obiettivo costituzionale del riequilibrio della rappresentanza del sesso. Con questa sentenza la Corte ha legittimato le quote e formule del
Docsity logo


Copyright © 2024 Ladybird Srl - Via Leonardo da Vinci 16, 10126, Torino, Italy - VAT 10816460017 - All rights reserved