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Analisi del contratto: significato e tipologie, Appunti di Diritto Privato

Diritto commercialeDiritto delle obbligazioniDiritto civile

Le base del contratto, i suoi elementi costituenti e i suoi tipi. Il contratto è un accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale economicamente valutabile. Le parti possono concludere qualsiasi tipo di contratto a meno che non sia illecito e non riconosciuto nell'ordinamento giuridico. il concetto di causa, oggetto e condizione di un contratto, i loro significati specifici in termini di contratto, e i loro effetti. Vengono inoltre discusse le regole sulla recessione unilaterale, la nullità e l'inesistenza del contratto, e le scelte che una parte può fare quando la controparte non adempie le sue obbligazioni.

Cosa imparerai

  • Che tipi di contratti esistono?
  • Che accadere se una parte non adempie le sue obbligazioni?
  • Che cos'è un contratto?
  • Qual è il significato di causa e oggetto in un contratto?
  • Che cosa costituiscono le base di un contratto?

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 14/03/2022

paolo-imperiali
paolo-imperiali 🇮🇹

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Scarica Analisi del contratto: significato e tipologie e più Appunti in PDF di Diritto Privato solo su Docsity! DIRITTO PRIVATO È finestra aperta sul mondo. Salvo in vuol dire oltre che il -Argomenti Fonti e formanti del diritto italiano 1-Persone fisiche e persone giuridiche 2-Famiglia e successioni 3-Proprietà, diritti reali e beni 4-Obbligazioni e contratti 5-Responsabilità civile 6-Tutela dei diritti - obiettivi formativi: conoscenza del diritto privato italiano (è una parte del diritto internazionale privato). il compito del diritto internazionale privato serve a trovare le leggi per concludere accordi con stranieri, quello italiano solo tra italiani. Terminologia e sistema di ragionamento di concetti. Comprendere la funzione degli istituti. INIZIO. 1-IL DIRITTO IL DIRITTO è un fenomeno connaturato all’uomo come essere sociale. Il diritto serve a coesistere con gli altri individui nella società e non farla comandare dalla famosa legge del più forte. Le leggi possono non essere scritte (tranne in nel diritto penale). Nel diritto privato da valore anche alle consuetudini partendo da fonti scritte. Nel passato esisteva il diritto muto ovvero orale. Le NORME GIURIDICHE possono non coincidere con le NORME MORALI/SOCIALI. (ex matrimonio omosessuali uomini moralmente dicono che si dovrebbe fare e che la società deve evolvere mentre le norme giuridiche riconoscono soltanto il matrimonio tra uomo e donna). CARATTERISTICHE norme giuridiche: ha comandi aventi natura generale ovvero rivolto a tutti i consociati che si trovino in una determinata situazione (a tutta la collettività). Ci sono invece anche COMANDI AVENTI NATURA PARTICOLARE (ex sentenze del Tribunale) la sentenza condanna ed impone al soggetto x di comportarsi in un certo modo. CARATTERISTICHE GENERALI delle norme giuridiche sono la generalità ed astrattezza: essa si applica un numero indefinito di casi e impone e impedisce la discriminazione tra soggetti e posizioni giuridiche identiche al momento della sua applicazione. C’è Infine la certezza del diritto e la prevedibilità (non sempre) delle decisioni giudiziarie. Se violi una norma giuridica ci sarà una sanzione giuridica (a differenza con le norme morali). Possono essere sanzioni giuridiche: sanzioni penali come il carcere mentre se compi una sanzione civile dovrò risarcire del danno. Si può provvedere alla forza pubblica per sfratto per resistenza o per mancato risarcimento. Per evitare la sanzione giuridica ci sono dei rimedi come impedire il compimento di un illecito ossia la coazione diretta che non è altro per spiegarlo con un esempio la chiamata alle forze pubbliche come può essere la polizia per evitare che tizio compi l’illecito di violazione di domicilio. Un altro rimedio è l’esecuzione forzata, importante nel diritto civile. Ci sono anche norme che sono giuridiche ma che non sono collegate a una sanzione (ex. Art 315 bis c.c. il figlio deve rispettare i genitori, però se non lo fa però non è prevista una sanzione pratica). Esistono norme giuridiche scritte e norme giuridiche non scritte (USI NORMATIVI) e insieme formano l’ordinamento giuridico. DIRITTO può essere oggettivo o soggettivo. Quello oggettivo si intende l’insieme di tutte le regole che esistono in una determinata società (ovvero l’ordinamento giuridico). Per diritto soggettivo si intende la zona di potere entro cui il titolare può muoversi. Esempi di diritti soggettivi possono essere i diritti di proprietà ovvero il potere di disporre e di godere della cosa. Diritto di credito ovvero il potere di richiedere la prestazione dal debitore. 2-FONTI DEL DIRITTO Le norme giuridiche si trovano nelle leggi, nelle consuetudini. Si definiscono invece FONTI DEL DIRITTO gli atti o luoghi che sono idonei a produrre diritto. Le fonti del diritto italiano oggi sono la costituzione, le leggi ordinarie dello stato, leggi regionali, i regolamenti e infine gli usi. (art.1 c.c. delle disposizioni sulla legge in generale chiamate anche preleggi da integrare in quanto posta nel 1942 prima della costituzione del 1947). LA COSTITUZIONE ITALIANA è la fonte del diritto più importante nella gerarchia delle fonti del diritto (art.2 c.c. disposizioni sulla legge in generale) al primo posto c’è la Costituzione e le leggi costituzionali. (ricordiamo che la costituzione italiana è stata Promulgata il 22 dicembre del 1947 ed entrata in vigore il primo Gennaio 1948). C’è poi la legislazione ordinaria che sono leggi dello stato emanate dal parlamento (abbreviate con L.) e proprio il codice civile è una legge del parlamento. Il primo codice civile emanato più importante nella storia fu il codice Napoleone nel 1804 durante l’impero napoleonico e proprio in Italia il primo codice civile fu nel 1865 e derivava proprio dal codice napoleonico. Oggi invece il nostro codice civile attuale risale al 16 marzo 1942 con la formula regio decreto emanato da re vittorio Emanuele III e adottato dal consiglio dei ministri e prende spunto soprattutto dal codice civile tedesco che risale al 1900. Ci sono codici/legislazioni speciali. QUANDO PARLIAMO DI CODICI intendiamo il codice civile, penale e di procedura (civile e penale) e sono leggi emanate dal parlamento che raccolgono tutte le regole di una particolare branca del diritto. IL CODICE CIVILE EUROPEO verso fine anni ’90 e anni 2000 si è cominciato a sviluppare in quanto c’erano ordinamenti che non erano uguali per tutti gli stati e quindi È NATA LA NECESSITÀ DI CREAR E UN CODICE CIVILE EUROPEO per permettere per esempio gli scambi commerciali. Ma gli stati europei hanno rifiutato questo progetto in quanto eliminava l’identità degli stati e dei singoli codici civili. Ma comunque questo modello è servito per conoscere i codici civili europei per tutti gli stati. Le fonti europee del diritto italiano sono per esempio nelle fonti primarie i trattati europei, la carta di Nizza e i principi generali del diritto ma anche regolamenti europei direttive e decisioni delle fonti secondarie. Codice civile emanato il 16 marzo 1942 e ufficialmente in vigore dal 21 aprile ed è la fonte principale del diritto privato italiano ed è ispirato dal codice civile tedesco del 1900. È diviso in VI libri: persone e famiglia, successioni, proprietà, obbligazioni e contratti, lavoro impresa e società, la tutela dei diritti. secondo il l’art. 357 c.c. di curare il minore e di rappresentarlo in tutti gli atti civili e ne amministra anche i beni. L’EMANCIPAZIONE è uno strumento con il quale un minorenne può avere la capacità di agire. Per esempio l’art.84 c.c. dice che per gravi motivi specifici può compiere matrimonio anche una persona che ha raggiunto i 16 anni. Art. 390 c.c. inoltre cita proprio che il minore è di diritto emancipato col matrimonio. Infine secondo l’art 394 c.c. l’emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che non eccedono l’ordinaria amministrazione. I rappresentanti legali del minore emancipato e del minore sono i genitori o i tutori. Primo obbligo del rappresentante è di soddisfare le necessità e interessi del minore. Nel caso di incapacità giuridica non è possibile parlare di rappresentanza del soggetto in quanto non potrà averlo. LA CAPACITÀ NATURALE è diversa della capacità di agire infatti colui che acquisisce la capacità naturale è colui che è capace di intendere e di volere. Nei casi in cui è ridotta o manca la capacità di intendere e di volere ovvero la capacità naturale anche la capacità di agire può essere esclusa o limitata. Questa incapacità può essere transitoria o permanente e può essere determinata da una malattia per esempio che può renderti incapace di intendere e di volere per un breve periodo o permanentemente. Esempi di capacità transitoria sono coloro che sono minori ma anche coloro che hanno alterazioni a livello mentale ma non permanenti. Per questi soggetti ci sarà il bisogno di soggetti che sostengano l’incapace che possono essere per esempio la figura del tutore o di una figura di sostegno. L’incapacità potrà essere o parziale ovvero che richiede riabilitazione mentre l’incapacità totale comporta l’incapacità di intendere e di volere. (interdizione) L’INTERDIZIONE è il procedimento indirizzato a coloro che hanno perso totalmente la capacità di intendere e di volere (capacità naturale) e di conseguenza anche la capacità di agire. L’INABILITAZIONE è invece il procedimento indirizzato a coloro che hanno una capacità di intendere e di volere parziale che però limita la capacità di agire e deve essere seguito da una figura chiamata CURATORE che lo dovrà accompagnare in tutte le questioni legali come può essere un atto di vendita di un immobile. L’inabilitazione si ha secondo c.c. se comporta rischi economici e può avvenire nei casi di prodigalità ovvero quando spendi senza conoscere il valore dei soldi (l’opposto di avaro/taccagno) oppure quando si abusa di alcol (che sia temporaneo o dipendente). Art.404 del c.c. riguarda L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO che è stato introdotto il 9 gennaio del 2004 con l’istituzione dell’amministratore di sostegno che vada ad aiutare l’incapace senza fargli perdere la capacità di intendere e di volere. Esso è determinato dal giudice del luogo cui ha residenza o domicilio che stabilirà quali atti il nostro incapace potrà compiere autonomamente e in quali avrà bisogno dell’amministratore di sostegno. Questa figura per richiederla non basta altro che il soggetto abbia una incapacità di intendere e di volere che sia temporanea o totale (lo può essere per esempio un anziano). L’amministratore di sostegno viene dettato dal giudice in quale area può operare nell’assistito incapace. L’amministrazione di sostegno è inoltre disposta dal tribunale in particolare su ricorso ai coniugi, ma anche dello stesso futuro beneficiario anche se minore, interdetto o inabilitato o anche dalla persona stabilmente convivente o dai parenti. INCAPACITÀ DEL SOGGETTO può essere legale come per esempio nel prendere gli alcolici da parte dei minorenni ovvero quindi il minorenne non può, è incapace di stipulare un qualsiasi contratto legale. PERSONE GIURIDICHE sono soggetti titolari di obblighi e diritti. Sono costituite da persone fisiche. Sono organizzazioni collettive di soggetti per il raggiungimento di un determinato scopo. Le persone giuridiche possono essere pubbliche o private (fondazioni per ex.). I TRE ELEMENTI FONDAMENTALI PER DEFINIRE UNA PERSONA GIURIDICA e che siano FORMATI DA PERSONE FISICHE, SEGUONO UNO SCOPO E SONO TITOLARI DI PATRIMONIO. Le persone giuridiche possono o non possono avere scopo di lucro (ex. Fondazioni no profit). PUÒ CAPITARE CHE PER RAGGIUNGERE LO SCOPO PREFISSATO SI GIUNGA A DEBITI. In questi casi dobbiamo citare L’AUTONOMIA PATRIMONIALE l’ente, persona giuridica ha un patrimonio, un fondo autonomo ossia che il patrimonio giuridico è separato dai sui collaboratori. Quando parliamo di AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA vuol dire che si potrà risarcire il debito solamente ricorrendo al fondo della persona giuridica (fondo comune, art.37 c.c.). Nel caso non ci sia l’autonomia patrimoniale perfetta ossia che non basti il fondo delle persone giuridiche (fondo comune) accadrà che gli amministratori che hanno determinato impegno nella persona giuridica si troveranno a risarcire i debiti del determinato atto (autonomia patrimoniale imperfetta). L’art 38 c.c. ne descrive l’autonomia patrimoniale e dice che ogni cittadino inabile al lavoro e che è sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale ossia ha diritto alle obbligazioni specifiche che rispondono a tali richieste. Esempi di autonomia patrimoniale perfetta sono le società di azioni ma anche associazioni e fondazioni. Per avere personalità giuridica occorre avere il riconoscimento. Quindi il riconoscimento comporta l’autonomia patrimoniale perfetta. ASSOCIAZIONI sono organizzazioni collettive private formate da persone fisiche che mirano al raggiungimento di un determinato scopo comune diverso dall’esercizio di un’attività economica e A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DIVENTERANNO PERSONE GIURIDICHE mentre se non lo richiedono rimarranno enti giuridici. Esse nascono da un accordo tra persone che decidono di associarsi ossia l’ATTO COSTITUTIVO e tra coloro che stabiliscono le regole di funzionamento dell’associazione ossia lo STATUTO. Scopo raggiungimento di un fine non lucrativo. (associazioni sportive, culturali ma anche sindacati e partiti politici ex.). Inoltre stabiliscono come funzionerà che compongono lo statuto ovvero contratto che contiene gli elementi che terranno in vita la associazione. (Art 18 costituzione dichiara la libertà di associazione per i cittadini a meno di associazioni segrete). Esse si costituiscono attraverso un contratto ovvero un accordo tra più persone e l’accordo può essere orale o scritto per la formazione dell’associazione (a meno che non si chieda riconoscimento in quel caso dovrà essere sempre definito da un atto pubblico scritto sia nelle associazioni che nelle fondazioni come descritto nell’art.14 c.c.) Associazioni non riconosciute non hanno quindi un’autonomia patrimoniale. LE FONDAZIONI sono un’organizzazione collettiva senza scopo di lucro creata da un fondatore per attuare la destinazione di un patrimonio ad un determinato scopo (tutela della disabilità per ex.). la fondazione è un’istituzione e ha lo scopo stabilito nell’atto costitutivo ed è relativamente immutabile e questo ente è VINCOLATO DA QUESTO SCOPO (può avere attività secondarie ma che mira sempre allo stesso scopo). Una fondazione si può costituire in due modi o secondo art.14 c.c. attraverso un atto pubblico davanti a un notaio mentre sei in vita o per testamento ovvero una fondazione che si crea nel momento in cui muore la persona. Secondo art.16 c.c. l’atto costitutivo deve contenere lo scopo e il patrimonio che sono gli elementi fondamentali per la formazione ma anche deve contenere la denominazione dell’ente e della sede. Fondamentale è quindi per le fondazioni il riconoscimento perché gli permette di acquistare la personalità giuridica e diviene persona giuridica in senso proprio. Le DIFFERENZE TRA associazioni e fondazioni sono che nelle associazioni l’assemblea degli associati è organo dominante che incide sulla vita delle persone al contrario delle fondazioni che hanno finalità esterne e sono vincolate allo scopo determinato dal fondatore. Inoltre gli organi dominanti nelle fondazioni non ci sono. Tutto dipende dalla volontà del fondatore. Sono quindi servienti ossia servono lo scopo del fondatore. Non esiste un’assemblea dei consociati. Gli amministratori delle associazioni sono scelte dall’assemblea degli associati. Mentre nelle fondazioni gli amministratori sono nominati secondo criteri prescritti dall’atto di fondazione o scelti dall’autorità amministrativa. Infine l’attività amministrativa nella associazione è controllata dall’assemblea degli associati mentre nella fondazione è controllata dall’autorità amministrativa. LA PUBBLICITÀ è contenuta nel libro sesto del codice civile. La pubblicità dei fatti giuridici è lo strumento che il diritto privato offre per rendere noti ai terzi gli accadimenti giuridici su un determinato bene. (Ex ho comprato una casa e voglio che si sappia pubblicamente che il proprietario non sia più quello precedente ma che sono io). Ci sono diversi tipi di pubblicità: PUBBLICITÀ NOTIZIA è la forma più basica di pubblicità ossia che riguarda i fatti che devono essere portati per forza a conoscenza (ex se ci sposiamo, 15gg prima dobbiamo fare le pubblicazioni matrimoniali che permette di rendere a conoscenza ai terzi del matrimonio) PUBBLICITÀ DICHIARATIVA ha la funzione di rendere opponibili ai terzi i fatti resi pubblici (ex per immobili prima che acquista il possesso avrà la proprietà). PUBBLICITÀ COSTITUTIVA che determina l’esistenza del diritto. Non esiste il diritto senza la pubblicità (ex per quanto riguarda l’ipoteca di un bene immobile per esempio se non esistesse la pubblicità costitutiva non potresti ipotecare la casa.) Per i beni immobili si applicano le regole di trascrizione. Per i beni mobili non registrati la pubblicità si attua con il possesso. Per i beni mobili registrati si applica la regola della trascrizione. (ex autovetture) Per i diritti di credito la pubblicità si attua con la notificazione della cessione al debitore. Per le imprese e società la pubblicità si attua con l’iscrizione nel registro delle imprese. Per i fatti attenenti lo stato e capacità delle persone la pubblicità si attua attraverso i registri dello stato civile. Scopo pubblicità è rendere chiari i rapporti dell’ordinamento. Almeno i terzi possono vedere con i loro occhi come stanno le cose e evitare conflitti tra i soggetti. LA TRASCRIZIONE è lo strumento di pubblicità predisposto dall’ordinamento giuridico per rendere certi e opponibili i fatti che riguardano i beni immobili ossia tutte quelle strutture ed edifici attaccati al suolo con rilevanza economica (art.2643 c.c.) e beni mobili registrati ossia quei beni che hanno una rilevanza economica tale da essere inseriti in un registro pubblico come per esempio le automobili, aeromobili e navi (art 2683 c.c.). La trascrizione quindi si attua attraverso degli appositi registri dove sono riportate le notizie essenziali. Non ha inoltre condizione di validità o efficacia del contratto. Infatti ESSA SERVE PER RENDERE IL CONTRATTO OPPONIBILE A TERZI. Inoltre le conseguenze in caso di mancata trascrizione perché il contratto non sarà opponibile ai terzi che abbiano acquistati diritti sul bene. Una mancata trascrizione può portare a perdere per ex una casa che un giorno la compri ma il giorno dopo scopri che è stata acquista da un altro. Si può chiedere in quel caso il risarcimento. Le trascrizioni per avere effetto devono essere continue cioè trovarsi di seguito e collegate con i precedenti atti di acquisto (art. 2650 c.c.) PRINCIPIO DI CONTINUITÀ DELLE TRASCRIZIONI. (ovvero ex. Se io compro immobile da una persona fisica ma successivamente lo vedo a un terzo ci dovrà essere continuità di trascrizione). Forma usucapione (art.2689 c.c.) dice che dopo 20 anni se uso quel bene e se nessuno rivendica l’immobile, esso diventerà mio. Gli atti che possono essere trascritti li troviamo nell’art. 2643 c.c. e sono i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili o di diritti reali di godimento sulla proprietà. La comunione costituita per tali diritti. I contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore ai 9 anni. Quindi tutti gli atti che producono gli effetti dei contratti previsti secondo art.2643c.c. sono ad esempio la sentenza che costituisca la servitù coattiva (ex. art. 1032 c.c.). un altro atto che deve essere trascritto è il contratto preliminare (art 2645 bis c.c.) le due parti si sono accordati nel concludere un contratto di compravendita preliminare ma ALTRI un danno ingiusto. La risposta la troviamo nell’art.1223 c.c. che comprende anche per responsabilità extra-contrattuale perché confermato dal art.2056. l’art.1223 c.c. dice quindi che il risarcimento del danno per responsabilità extra-contrattuale avviene per conseguenza immediata e diretta tra fatto e danno in modo tale da garantire la regolarità causale. (ex. Se investi quella persona dovrai risarcire al danno sia nel caso di frattura immediata sia che non immediata ovvero che vada in ospedale e scoprano frattura). L’art.1227 risarcimento non è dovuto al danneggiato (sarebbe creditore ma anche per il danneggiato sempre per art.2056 c.c.) se deriva da un mancato rispetto della normale diligenza da parte del danneggiato stesso. Andando avanti con art.2043 c.c. cagiona ad altri un DANNO INGIUSTO. Ovvero per DANNO INGIUSTO intendiamo quando è protetta da un ordinamento l’azione compiuta. (rompo vetro della macchina a una persona è contro ordinamento giuridico ed è quindi protetta da esso e quindi un danno ingiusto ma se fosse un fatto come un amico che non passa a prendere a prendere un altro non è un danno ingiusto in quanto non protetto essendo non presente nell’ordinamento giuridico). Ci sono anche casi in cui non sempre un danno ingiusto comporta un risarcimento. Infatti per esempio l’art.844 c.c. titolato “immissioni” definisce che il proprietario di un fondo privato non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino SE NON SUPERANO LA NORMALE TOLLERABILITÀ. Invece tre criteri per compiere bilanciamento di interesse nel diritto di cronaca sono la veridicità della notizia, la continenza espositiva ossia la descrizione in modo obiettivo la notizia per evitare false rappresentazioni nei destinatari e infine la utilità sociale dell’informazione ossia ci deve essere l’interesse del pubblico sulla determinata notizia. (chiaramente rispetto ai toni utilizzati fatto eccezione a quelli avvenuti sui social). Se non rispetti questi tre criteri di bilanciamento di interesse nel diritto di cronaca rispetto a un danneggiato compirai un danno ingiusto. Ma chi è soggetto a queste notizie non può fare causa per aver violato la privacy? A volte c’è il consenso da parte dei diretti interessati altre volte no ma è determinato dall’importanza del soggetto interessato anche se volendo potrebbero fare causa al quotidiano per privacy a quel punto si deve verificare dove è stata scattata la foto se in luogo pubblico allora si tenderà verso il giornale e i soggetti saranno nel torto mentre se fossero stati fotografati in un posto privato allora in quel caso si potrebbe far causa e avere risarcimento dal giornale per i soggetti interessati (ex. Cena a mezzanotte tra diletta e Ibra). ATTO diventa giuridico quando secondo l’ordinamento giuridico comporta determinati effetti sempre secondo ordinamento giuridico. IL FATTO invece corrisponde a qualsiasi evento che comporta effetti rilevanti all’ordinamento giuridico. QUALI SONO I DIRITTI PROTETTI DALL’ORDINAMENTO e che provocano quindi illeciti se li violi. Primi fra tutti sono I DIRITTI INVIOLABILI DELL’UOMO. Li troviamo nell’articolo 1 della costituzione la quale riconosce che i diritti non valgono solo per il singolo di per sé ma anche come membro di una collettività. Questi diritti inviolabili dell’uomo non sono solo quelli menzionati espressamente dalla costituzione ma anche tutti quei diritti considerati moralmente essenziali e quindi inviolabili nel periodo storico in cui si vive (ex. Quello alla privacy che 20anni fa non si sapeva neanche cosa fosse). CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo) è un organo istituito dalla corte europea a cui si può far ricorso dopo tutte le sentenze interne che hanno portato ad aver violato diritto inviolabile. I tre gradi interni di giudizio ricordiamo sono il tribunale, la corte di appello e infine la cassazione. C’è la possibilità di portare la sentenza definitiva ossia quando è stata condannata in tutti i tre gradi di appello interni al CEDU ma solo se viola i diritti inviolabili. Primo diritto inviolabile dell’uomo è il diritto alla vita, riconosciuto anche nella carta europea. QUANDO SORGE IL DIRITTO ALLA VITA? Quando si nasce. considerando l’art.1 c.c. il nascituro ha diritto di nascere secondo i terzi da cui è tutelato ma può cadere questo diritto per il volere della madre se rispetta determinate condizioni per ex nei primi tre mesi di gravidanza la madre può scegliere autonomamente alla decisione di abortire compiendo colloqui con medico competente e successivamente scatto un periodo di 7 giorni di riflessioni per la decisione definitiva con medico che indica tutte le possibili strade alla madre e opportunità del bambino (diritto all’aborto). Dopo la fine dei 3 mesi di gravidanza vi è possibilità di aborto solo se ci sono anomalie o malformazioni del nascituro o se la gravidanza porta a gravi problemi fisici della madre. Il concepito ossia il feto non ha capacità giuridica e quindi titolare di diritti in quanto si acquista nel momento in cui si nasce secondo art 1 c.c. e quindi tanti si attaccano a questo. Ma qui sorge l’art. 462 c.c. secondo cui anche il concepito può succedere se concepito all’apertura della successione. Ma quel diritto diventa diritto solo se rispetta l’art.1 c.c. ossia la nascita. Può ESITERE UN DIRITTO AL NON NASCERE? Ex. Alcuni medici durante la gravidanza non avevano notato dei gravi problemi del figlio. Questo danno porta a non aver notato in tempo la malformazione entro il tempo a disposizione ed è nato lo stesso. I genitori possono quindi instaurare una causa di risarcimento contro il medico per l’errore e considerando anche la vita del figlio il quale è stato costretto a vivere una vita di sofferenze a causa dell’errore del medico. Quindi viene richiesto risarcimento della madre e del figlio. La Cassazione appoggia richiesta di risarcimento del danno colposo del medico in quanto ha impedito alla madre di utilizzare il diritto all’aborto. Ma la madre deve dimostrare in giudizio che se avesse notato la malformazione avrebbe esercitato l’aborto che è una dimostrazione non banale. Per quanto riguarda il risarcimento dei genitori per conto del figlio la Cassazione risponde che il nostro ordinamento tutela il diritto alla vita e non alla non vita perciò non prevede risarcimento perché se no significherebbe che in alcune situazioni esista il diritto alla non vita. Perciò non prevede risarcimento per conto del figlio. IL DIRITTO ALLA VITA È TUTELATO NEI CONFRONTI DI SÉ STESSI? Il suicidio non scaturisce responsabilità al suicida e ben che meno del patrimonio. Ma solo nel caso di eutanasia ossia di accelerare la propria morte. Art.5 c.c. dice che gli atti di disposizione del nostro corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica o quando siano altrimenti contrari alla legge. Nella costituzione nell’art.32 comma 2 della costituzione secondo cui nessuno è obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge però non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. (ex. Green pass). Quando parliamo di eutanasia invece però parliamo di un soggetto che volontariamente decide di porre fine alla propria vita e di rifiutare tutte le cure. Le DAT (disposizioni anticipate di trattamento) secondo legge 219 del 2017 che non è altro che un testamento biologico descrive il rifiuto di trattamenti sanitari da parte del soggetto nel momento dovessero presentarsi e deve essere rilasciato da un notaio o se fatte in scrittura privata deve essere descritta dalle autorità di competenza sotto consulto del medico che confermi le sue dichiarazioni. Il medico potrà disattendere le DAT del soggetto solo nel caso in cui le condizioni specifiche del paziente non coincidono le DAT ossia alle stesse condizioni in cui sta in quel momento ma può disattendere le DAT anche se sono sopravvenute delle cure che prima non c’erano per quel determinato problema descritto nel DAT. (caso cappato in Italia) La norma del codice penale che prevede suicidio assistito non prevede sanzione SE IL SOGGETTO È LIBERO DELLA SCELTA ED È QUINDI CAPACE DI INTENDERE E DI VOLERE, SE E SOLO SE LA SITUAZIONE È IRREVERSIBILE, SE IL SOGGETTO È TENUTO IN VITA DA UNA MACCHINA VITALE E INFINE SE C’È UNA STRUTTURA SANITARIA CHE APPROVA CONDIZIONE IRREVERSIBILE. Se questi casi sono certificati allora si potrà procedere al suicidio assistito. La Corte costituzionale della Repubblica Italiana il 25 settembre 2019 ha espresso un parere rispetto alla illegittimità costituzionale dell'art 580 del Codice Penale, prevedendo una deroga all'applicazione dello stesso (non punibilità) in casi simili a quello posto in giudizio. ALTRI DIRITTI ALLA PERSONALITÀ: DIRITTO ALLA LIBERA MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO (libertà di parola, opinione, culto per ex. sono tutelati dall’art.19 e 22 c.c. la lesione di queste libertà può portare conseguenze penali ma in particolare (per noi) in campo privatistico porta a un obbligo di risarcimento del danno. (lavoratore licenziato dal proprio datore di lavoro per situazioni discriminatorie, il lavoratore a questa ingiustizia può far ricorso per risarcimento del danno chiaramente avendo fatti certi del danno alla libertà personale). LIBERTÀ DI MOVIMENTO altro diritto fondamentale dell’uomo e ci sono cose che il soggetto può fare e cose che non può fare, l’ordinamento giuridico quindi non accetta vincoli perpetui. (ex. Contratto a tempo indeterminato per essere accettato legittimo dall’ordinamento deve contenere diritto di recesso per il lavoratore perché non possono esserci vincoli perpetui per l’ordinamento giuridico perché l’individuo deve avere la libertà di movimento e non può essere vincolato). ALTRO DIRITTO FONDAMENTALE è il DIRITTO AL NOME, art.6 c.c. dice che ogni persona ha diritto al nome che le è per legge stabilito formato da pre nome e nome. Inoltre il c.c. secondo l’art. 7 tutela il diritto al nome e quindi può chiedere risarcimento nel momento in cui si contesti il diritto all’uso del proprio nome. È possibile però concedere ad altri l’uso del proprio nome però ci deve essere sempre il consenso dell’interessato. (usurpazione abusiva del nome). In questi tre casi rispetto al diritto al nome si può chiedere oltre che al risarcimento anche l’inibitoria ossia c’è la possibilità da parte dell’ordinamento di ordinare di cessare la sua condotta illecita da parte del danneggiante. Per quanto riguarda gli pseudonimi (sfera Ebbasta- Gionata Boschetti) anche in questo caso c’è la tutela dello pseudonimo in tutti e tre i casi come fosse il nome secondo art.9 c.c. però esplicita anche che lo pseudonimo deve avere la stessa importanza del nome. Ci sono inoltre però situazioni in cui il consenso non è necessario (diritto al nome ma anche diritto all’immagine) secondo art.10 infatti dice che nel momento in cui l’abuso del nome fosse stata usata, esposta e pubblicata al di fuori dei casi stabiliti dall’art.7 allora si può fare (ex. Pubblicare foto sui social di una persona) ma comunque il danneggiato facendo ricorso potrà richiedere anche in questo caso il risarcimento da parte del danneggiante. La tutela dell’immagine riguarda anche la maschera scenica (ossia l’usurpazione dell’immagine da parte di un attore durante spettacolo teatrale. Diritto d’autore è un altro aspetto importante infatti per esempio se l’autore di un determinato libro muore egli avrà di diritto perpetuo che la paternità dell’opera rimanga a sé ma cambia nel momento si parla di diritto allo sfruttamento economico della sua opera o del libro che solitamente per prassi va ai figli ma che volendo possono vendere. Tornando ai casi in cui secondo art.10 è consentito abuso nome o immagine anche se non consentito dall’interessato sono per esempio nel caso di giustificazione con ufficio pubblico ricoperto oppure per scopi scientifici didattici ma anche per il collegamento per fatti o eventi che accadono in pubblico ma anche la notorietà del personaggio può portare all’abuso del nome, il collegamento quindi che la giurisprudenza fa in questo caso è che visto che tu hai compiuto quella determinata azione in pubblico allora e consentito l’utilizzo della tua immagine. Ma nel momento in cui fai abuso di un’informazione personale del nome allora in quel caso sarà abuso della privacy. Altro diritto alla personalità è il diritto all’onore cui fa fondamento negli art.594 e 595 del codice penale il cui il primo abrogato nel 2017. Il 594 ossia quello abrogato faceva riferimento alla pena del soggetto per chiunque offesa a onore o decoro per la persona danneggiata anche se non c’erano altre persone a confermarlo. Le condizioni in cui si offendono onore e decoro sono quelle che sono offensive per tutta la collettività anche nel caso in cui siano vere le affermazioni (come per esempio il diritto alla reputazione io tifoso Milan altro va in giro che sono tifoso dell’Inter ma invece se una persona offende professore perché boccia tutti agli esami anche se è vero lede l’onore ma non la reputazione). Dal 2017 ha depenalizzato e quindi abrogato il 594 ma è rimasta la legge nel caso offesa sia in presenza di testimoni. Il 595 invece riguarda la diffamazione secondo cui si introduce la necessità che la condotta diffamatoria ossia che leda alla REPUTAZIONE (non onore essa ha valore solamente nel campo civile) altrui avvenga in presenza di altri individui (ne basta uno anche se più sono più aumenta l’incidenza del danno e il risarcimento). Il Diritto alla satira fa parte della libera manifestazione del pensiero ricoperto da art.19 e 22 e se rientra nei casi definiti nell’ordinamento giuridico è accettato e cambia con l’evoluzione della società (ex. Crozza se si sofferma ad analizzare difetto fisico di una persona è a rischio in quanto lede all’onore della persona). UN ALTRO DIRITTO È QUELLO ALLA RISERVATEZZA O MEGLIO NOTA DELLA PRIVACY e trova fondamento nell’art. 15 della costituzione. Al fine di tutelare la riservatezza il legislatore italiano nel 2003 aveva introdotto il codice privacy che regolava il trattamento di questi rispetto alle libertà dell’individuo infatti qualsiasi informazione relativa alla persona fisica avvenga previa informazione all’interessato e poi che questo eventuale utilizzo di dati che rientri nei limiti per evitare un utilizzo illecito e entro il tempo stabilito con il soggetto stesso. Per i dati sensibili e quindi personali dell’individuo per raccoglierli non basta solo il consenso dell’interessato ma deve esserci un’autorità garante che acconsenta all’utilizzo della privacy. Oggi si parla di GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati) per descrivere il regolamento europeo della privacy e sono utilizzabili in tutti gli stati dell’unione europea e prevale anche rispetto a norme interne circostanti. Molto simile alla legge del 2003 della privacy ma l’ha implementata con nuove casistiche. INFINE PARLIAMO DEL RISARCIMENTO DEL elaborando teoria del contatto sociale ossia quando persona fisica entra in contatto con medico non sarà un rapporto da ricondurre al 2043 c.c. bensì la responsabilità sarà contrattuale cioè come se tra medico e paziente sorgesse un contratto che serve ad agevolare il paziente e quindi sarà il medico a dover smentire la prova e non il paziente a imputare il medico. Ma si andrà quindi in contro al fenomeno di medicina difensiva (prescrivere più esami possibili anche se non strettamente necessari al fine di evitare qualsiasi responsabilità). Allora il legislatore ha fatto un passo indietro a quella del 1999 ha stabilito con la legge 2017 (Gelli bianco) ha degradato nuovamente la responsabilità del medico a quella dell’art. 2043c.c. e quindi extra contrattuale ma allo stesso tempo al paziente danneggiato dovrà rispondere sempre oltre al medico anche il luogo dove lavora il medico per tutelare quindi equamente entrambe le parti. RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE Per CONTRATTO dobbiamo riferirci al art.1321 c.c. ossia l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico PATRIMONIALE. Il contratto è lo strumento con cu il soggetto può manifestare una volontà destinata a produrre effetti giuridici. Analizzando l’articolo parola per parola partiamo con la parola che per contratto si intende un ACCORDO il quale è fondamentale per far sì che ci sia il contratto e quindi ci deve essere il permesso da parte del contraente a meno che per i casi descritti nell’art.1333 c.c. ossia il contratto con obbligazioni del solo proponente in cui l’altra parte non deve per forza accettare ma basta che non rifiuti (ex. Se ho debito giuridico di tot euro e quindi patrimoniale con una persona e gli prometto che andrò a tagliargli il prato per risarcirlo li basta che il contraente non rifiuti per l’ordinamento). Infine un accordo per definirsi tale deve essere DI DUE O PIÙ PARTI ossia ci devono essere almeno due soggetti fino a un numero infinito. Non rientrano quindi le promesse unilaterali (ti prometto che domani verrò a tagliarti il prato ex.) nel nostro ordinamento se non nei casi che rientrano nella legge (ossia della promessa che entra a far parte di un contratto e anche art.1989c.c. “promessa al pubblico”). Invece le promesse unilaterali che non rientrano nei casi specifici della legge non producono effetto in quanto non sono vincolanti. ANCHE LA DONAZIONE È UN CONTRATTO in quanto ci deve essere l’accettazione del donatario. Però in questo caso viene proprio esplicitato che ci deve essere il consenso per forza non basta il non rifiuto come nelle altre casistiche analizzate. Possiamo rispondere dicendo che qui la causa dell’attribuzione è qualcosa che rimane nella sfera soggettiva nel donante e quindi richiede esplicitamente l’accettazione con l’atto pubblico. Tornando al art.1321 c.c. il contratto si forma con un accordo tra due o più parti per COSTITUIRE, REGOLARE O ESTINGUERE ossia i contratti si possono creare ma se c’è il consenso da entrambe le parti si può anche modificare e quindi regolare ma anche estinguere, anche in questo caso è necessario sempre il consenso da ambo le parti a meno che non ci sia il diritto di recesso all’interno del contratto stesso per esempio. ANDANDO AVANTI CON L’ARTICOLO 1321c.c. il contratto si ha se c’è accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere TRA LORO è importante sottolinearlo perché riguarda unicamente i due o più soggetti specifici del contratto e i loro interessi patrimoniali e non produce quindi né effetti giuridici né crea obblighi nei confronti dei terzi quindi nello stesso modo esistono anche i contratti a favore di terzi purché preveda diritti a terzi esclusivamente di vantaggio e mai obblighi. Infine concludendo l’art.1321 c.c. il contratto è determinato da un accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro UN RAPPORTO GIURIDICO PATRIMONIALE in quanto deve essere sempre economicamente valutabile la determinata prestazione a livello patrimoniale anche se è sottintesa nel contratto e RAPPORTO DEVE SEMPRE ESSERE GIURIDICO cioè la prestazione inserita nel contratto deve avere sempre rilevanza giuridica. La tutela dell’AUTONOMIA PRIVATA invece è determinata dal fatto che le parti interessate possono determinare liberamente il contenuto del contratto nei limiti imposti della legge secondo l’art.1322c.c. ma sempre secondo questo articolo le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico, cioè puoi usare qualsiasi tipologia di contratto a meno che non sia illecito e non riconosciuto nell’ordinamento giuridico. Se contratto è atipico si può far ricorso ad analogia con casi simili confrontandolo con le disposizioni generali di legge. L’accordo però nonostante sia un elemento fondamentale per costituire un contratto non è l’unico elemento essenziale per concludere contratto, questi requisiti li troviamo nel l’art.1325 c.c. tra cui c’è l’accordo tra le parti ma anche la causa, l’oggetto e infine la forma quando risulta che è prescritta dalla legge secondo pena di nullità. Quindi la forma non è sempre essenziale. Contratto è valido nei confronti di terzi se assume la forma scritta negli atti definiti nell’art.1350c.c. ma in casi non rilevanti in questo articolo e non rilevanti a livello giuridico non c’è bisogno di contratto scritto. Prima di analizzare gli aggettivi per costituire un contratto, analizziamo COME SI CONCLUDE UN CONTRATTO. Normalmente si può considerare costituito un contratto quando derivano obblighi per entrambi i contraenti ma per legge bisogna far riferimento all’art.1326 infatti un contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte (il consenso). Ci sono però delle variabili come vediamo nell’art.1335 titolato PRESUNZIONE DI CONOSCENZA secondo cui l’accettazione o revoca a una determinata persona è CONOSCIUTA nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario a meno che destinatario non dimostra di essere stato impossibilitato di aver ricevuto notizia. Per esempio luca mi ha mandato una mail di accettazione via mail ma non l’ho accettata perché ero in vacanza. In questo caso non c’era un’impossibilità di non rispondere alla accettazione del contratto e quindi non potrai usare l’art.1335c.c. ma se invece non hai potuto accettare perché hai fatto un incidente e non eri in grado di intendere e di volere allora in quel caso potrai utilizzare questo articolo. Ci sono la maggior parte delle volte delle tempistiche dell’accettazione e se non le si rispetta e non riesci a dimostrare la tua impossibilità per cui non hai accettato nei tempi pre determinati il contratto non può concludersi. Inoltre sempre nell’art.1326c.c. comma 5 leggiamo come un’accettazione non conforme alla proposta equivale a una nuova proposta ossia per esempio se telefono di luca costa 50 e io do 45 euro per comprarlo la mia offerta vale come nuova proposta ma sarà il proprietario a scecgliere se accettare o meno. (se non l’ho scritto prima, Categoria del negozio giuridico sono tutte quelle manifestazioni di volontà idonee a produrre effetti per l’ordinamento giuridico. Categoria puramente descrittiva infatti non è presente nel codice). Ma questa conformità deve intendersi in senso assoluto e letterale? Il legislatore non ha approfondito il concetto di CONFORMITÀ in quanto la considerava scontato in quanto influenzata dall’ottica illuminista deve essere una conformità assoluta e quindi anche letterale cioè totale. Il Contratto come fusione di volontà. Se differisce anche di una virgola non avremo volontà e conformità e quindi non avremo contratto. Quindi analizzando art.1326 comma 5 c.c. il CONTRATTO NON SALTERÀ se il proprietario accetta nuovamente la controfferta tornando al concetto di CONFORMITÀ. A meno che la modifica sia non sostanziale cioè se compro telefono a 99 invece che 100 non ci sarà conformità in quanto irrilevante e marginale. Se il contratto viene infranto tra due stati europei? Le parti di solito quando stipulano un contratto pongono all’interno di esso nel caso di non conformità se bisognerà tenere in considerazione ordinamento giuridico italiano o francese per esempio ma per arrivare alla soluzione si può trovare un compromesso sui principi unidrua ossia principi dei diritti europei sui contratti. Ma tornando alla modifica non sostanziale e marginale è un po’ rigida come aspetto in quanto per qualcuno può essere marginale mentre per l’altro no. Questo serve per permettere di limare al meglio tutti i dettagli del contratto e creare incertezze ancora più grandi che la tesi più flessibile potrebbe generare. Questo è il modello fondamentale ma ci sono altri modi di disciplinare il contratto come abbiamo visto l’art.1333 c.c. ma c’è anche l’art.1327 c.c. Dobbiamo perciò fare riferimento all’art.1327c.c. ossia L’ESECUZIONE PRIMA DELLA RISPOSTA DELL’ACCETTANTE secondo cui non è necessaria l’accettazione della proposta ma basta l’inizio dell’esecuzione che vale come accettazione della proposta per concludere contratto. Ma non sempre, infatti occorre che sia autorizzato dal proponente o dalla natura dell’affare o dagli usi. Il pagamento della merce per esempio ossia l’esecuzione porta alla conclusione dell’affare. Pago biglietto sul pullman, l’esecuzione comporta l’accettazione della proposta di contratto. Quando invece nella trattativa i soggetti hanno lo stesso potere contrattuale (ex. Imprenditore con imprenditore per determinata merce) normalmente in quel genere di affari si arriva attraverso testo condiviso dove dopo si procede alle firme e si chiama FORMAZIONE PROGRESSIVA DEL CONTRATTO. Ma in questo caso quando può definirsi in questo caso il contratto concluso? In questi tipi di contratti per la loro complessità prima vengono stilati bozze preliminari non vincolanti prima del contratto definitivo e quel contratto diventerà vincolante solo nel momento in cui le parti avranno entrambe voglia di farlo diventare vincolante, prima saranno solamente bozze preliminari senza alcun valore vincolante. Dopo 6 mesi di trattativa già tre bozze preliminari una parte decide di uscire dalla trattativa e la vende a un terzo. La parte abbandonata dalla trattativa seguendo art. 1337 c.c. se l’altra parte non si è comportata in buona fede sta cagionando danno ingiusto e quindi si ritorna all’art. 2043 e comporterà risarcimento al danno provocato. Ma cosa vuol dire violare la buona fede del contratto? Bisogna vedere sempre tutta la situazione. Anche dopo 6 mesi di trattativa e tre bozze preliminari potrebbe non esserci bisogno di risarcimento. In questo caso si fa riferimento all’art.1328 c.c. secondo cui la proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso ma se l’accettante ne ha intrapreso in buona fede l’esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l’iniziata esecuzione del contratto. Primo caso di irrevocabilità della proposta per volontà del proponente per un certo periodo di tempo per esempio propongo ad Antonio di comprare macchina a 10 mila e ha tempo 7 giorni per accettare ma anche che in quei 7 giorni io non potrò revocare quella proposta. Ci vuole quindi sempre l’impegno del proponente. Secondo caso di irrevocabilità di proposta è per il patto di opzione con cui una delle due parti si impegna a tener ferma una proposta contrattuale per un certo periodo di tempo. Ex. Io ti offro le mie azioni per 100mila euro e mi impegno a tenere ferma la proposta contrattuale per un anno in cambio richiedo un indennizzo per avere tenuto fermo per un anno le azioni e quindi la proposta. Terzo caso di proposta irrevocabile se è imposta direttamente dalla legge ex art.1333 c.c. ma anche se muore il proponente in quanto per legge la morte del proponente distrugge la proposta tranne nel caso in cui la proposta contrattuale sia stata dall’imprenditore a esercizio dell’impresa in quanto anche nel caso morisse ci sarà sempre l’impresa vincolante con il successivo erede. Ma si seguirà anche comma 2 dell’art.1329 ossia della proposta irrevocabile cioè che nell’ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacità del proponente non toglie l’efficacia alla proposta salvo che la natura dell’affare o altre circostanze escludano tale efficacia. Tornando all’esempio dei 6 mesi di trattativa e poi la mancata conclusione del contratto. In realtà di per sé non viola nessuna norma quella di abbandonare la trattativa. C’è solo da verificare se violi le modalità previste dall’art.1327 c.c. cioè se lede al proseguimento delle trattative. Se invece la parte è sempre stata trasparente sul possibile abbandono e abbandona non violerà nessuna norma. Quindi tornando all’art. 1337 c.c. si rientrerà in responsabilità extra-contrattuale che richiederà risarcimento. Fino al 2016 quando ha dato all’art.1337c.c. responsabilità contrattuale. Nel caso di conoscenza delle cause di invalidità del contratto secondo art.1338 c.c. se non le comunichi all’altra parte la mia condotta è fonte di responsabilità ed è tenuta a risarcire il danno. È un’esplicitazione dell’art.1337 c.c. per ex. acquisto opera del 1300 e la pago tanto con lo scopo di portare quest’opera all’estero e nel contratto di compravendita scrivo che c’è la mia volontà di portare quest’opera in Svizzera. Se non viene specificata non sarà rilevante. Ma se sono preciso e inserisco lo scopo di portarlo in Svizzera il proprietario alzerà il prezzo ma inoltre non rispetterai nemmeno la legge che prescrive che non puoi trasferire beni artistici all’estero e quindi contratto si estinguerà. Se l’acquirente ossia il cliente non sa nulla in perfetta buonafede e in malafede del gallerista allora il cliente potrà richiedere il l’art.1338 c.c. e quindi richiedere il risarcimento in quanto ha compiuto fatto senza sua colpa. Ci sono altre esplicazioni dell’art.1337 è sul recesso. Terzo caso di violazione del 1337 è sulla conclusione di un contratto di per sé valido ma pur sempre dettato da condotta contraria in malafede art.1440c.c. se vendi automobile con conta chilometri contraffatto l’acquirente può richiedere risarcimento. ALTRI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO oltre l’accordo, LA CAUSA Sono descritti nell’art.1325 c.c. sono requisiti del contratto l’accordo, LA CAUSA, l’oggetto e la forma quando risulta prescritta dalla legge sotto pena di nullità. LA CAUSA secondo il codice è la sintesi degli effetti giuridico economici prodotti dal contratto. Secondo il legislatore e secondo il codice del 1942 la causa è una nozione astratta perché riferita a tutti i contratti di un determinato tipo cioè prescinde dalle peculiarità del singolo caso concreto. In altri ordinamenti per esempio nel common law non esiste descritto nell’art.2702c.c. secondo cui la scrittura privata avrà piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni di chi l’ha sottoscritta se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta. Ci sono però atti specifici della legge che richiedono l’obbligo di atto pubblico come. Tornando all’art.1350c.c. allora tutte le persone dovrebbero usare tutti scrittura privata. INVECE NO, perché il problema è quello della pubblicità immobiliare perché senza l’atto pubblico l’atto non può essere descritto nei pubblici registri e quindi non sarà visibile a terzi (cioè il proprietario sarà ancora quello precedente per i terzi). Il motivo per cui le compravendite immobiliari si fanno con notaio è perché non sarebbe se no opponibile ai terzi. In realtà si possono fare anche con una scrittura privata ma non sarà opponibile ai terzi quella compra vendita. Quando invece parliamo di CONTRATTO PRELIMINARE lo troviamo nell’art.1351c.c. che ne regola i requisiti di forma. Non viene descritta esplicitamente dal legislatore la definizione di contratto preliminare ma possiamo comunque definirlo come quel contratto che obbliga le parti alla stipulazione di un futuro contratto. Riguarda quasi sempre le compravendite immobiliari. È quindi l’impegno di stipulare il contratto entro un certo tempo specifico. Le cause principali della stipulazione di questo contratto possono riguardare per esempio l’acquirente che vuole acquistare l’immobile ma gli servono per esempio 3 mesi per il mutuo. Stipulando questo contratto che sarà scritto allora permetterà all’acquirente ad avere i soldi entro quel tempo e il proprietario a aspettare a venderla per 3 mesi per l’atto di compravendita dell’immobile. Se però dopo i mesi una delle parti si rifiuta di concludere il contratto definitivo per motivazioni specifiche come non l’ottenimento del mutuo da parte dell’acquirente e quindi non per causa sua ma della banca allora non dovrà versare i soldi definiti dal contratto preliminare e non avrà responsabilità particolari. Se invece una delle due parti si rifiuta di concludere il contratto definitivo dopo questo contratto preliminare per mero capriccio quindi per esempio perché ne ha trovato uno più conveniente, a fronte di questo inadempimento si potrà richiedere la risoluzione del contratto e richiedere risarcimento oppure anche secondo l’art.2932c.c. ottenere dal giudice una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso. Per esempio se tizio non rispetta i tempi del contratto preliminare posso richiedere al giudice, con una prestazione chiaramente da pagare, una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso. Il contratto preliminare però bisogna ricordare che per essere valido deve avere forma di atto pubblico o scrittura privata come per il contratto definitivo se no sarà nullo come descritto nell’art.1351c.c. Se parliamo invece della COMPRAVENDITA DI IMMOBILI FUTURI ossia un accordo tra le parti di un bene immobile in costruzione per esempio, nel caso quell’immobile dopo aver versato la cifra senza garanzia fallisce allora si utilizzerà la par condicio creditorum, ossia letteralmente “parità di trattamento dei creditori" in cui si dovrà risarcire il danneggiato o i danneggiati con parità di trattamento cioè per esempio se Tizio ha un debito di 1.000€ dal 2010 con Mevio, di € 3.000 dal 2014 con la Banca di Cartagine (garantito da ipoteca) ed infine, un debito di € 200 dal 2008 con Sempronio. Cosa succede se il ricavato di un’eventuale azione esecutiva nei confronti del debitore non è sufficiente a coprire tutti i debiti? Si utilizza proprio la par condicio creditorum cioè verranno risarciti in modo equo rispetto alle finanze disponibili i creditori come descritto nell’art.2741c.c. Nel 2005 è stato stabilito che però l’impresa deve dare nel contratto una garanzia chiamata fideiussione ossia una dichiarazione da parte dell’impresa o della banca rappresentate all’acquirente che stabilisce una garanzia di solidità all’acquirente del contratto preliminare. La novità però del 2019 anche il contratto di compravendita di immobili da costruire dovrà essere fatto solo per atto pubblico perché così il notaio si farà garante della fideiussione e verificherà che essa sia valida. Il contratto preliminare non ha però un valore reale di compravendita ma è solo un impegno tra le parti di stipulare un successivo contratto di compravendita. Infatti per esempio nella costruzione di un immobile si rompe un qualsiasi cosa del bene immobile la responsabilità non sarà del compratore ma in quanto ancora contratto preliminare la responsabilità sarà dell’impresa costruttrice. La giurisprudenza ritiene invece che il contratto preliminare del preliminare per compravendita di immobili futuri avviene dove il processo della stipulazione del contratto risponde a un interesse economico delle parti meritevoli di tutela. Quello invalido potrà essere invece il contratto preliminare se sarà uguale al primo e potrà chiedere la parte la stipulazione del definitivo. Ma i patti sulla forma sono leciti? Per esempio io e tizio stiamo stipulando un contratto di appalto e vogliamo stipulare contratto scritto e non orale anche se volendo si potrebbe. Io però voglio imporre a tizio che tutti gli accordi che si faranno siano sempre in forma scritta per evitare il rischio che una volta ci fosse una controversia tra noi si vada in tribunale e tizio dicesse che avevamo già un accordo verbale. Per questo si fa un patto sulla forma. Questo patto di forma può avvenire anche sui contratti definitivi in cui si descrive che tutti i cambiamenti sul contratto dovranno essere attuati in forma scritta. Quindi i patti sulla forma sono leciti? Assolutamente sì ed è descritto secondo l’art.1352c.c. in quanto forma convenzionale infatti se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo. Altre volte il legislatore utilizza requisito di forma non sempre per validità ma anche per prove in giudizio ed è necessario che il contratto sia scritto. Per esempio il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto come descritto nell’art.1888c.c. È quindi la prova che deve rivestire una certa forma per essere provato. Il patto di forma può anche essere però richiesto in modo unilaterale. CONDIZIONE DI UN CONTRATTO LA CONDIZIONE come termine giuridico può avere tanti significati ma se ne parliamo in termini di contratto lo utilizziamo in un senso più specifico ed è quell’evento futuro e incerto a cui le parti possono subordinare l’inizio o la fine della produzione degli effetti del contratto. Il contratto è valido, l’unico aspetto sospeso è l’efficacia. Condizione del contratto → elemento non essenziale, ma un elemento accidentale del contratto. Le Condizioni possono essere di tipo sospensivo e risolutivo. Condizione sospensiva = si ha quando gli effetti del negozio giuridico ad essa sottoposto non si producono immediatamente, ma solo qualora la condizione espressa si avveri. Il contratto con condizione è già valido, è solo l’efficacia ad essere sospesa. Condizione risolutiva = condizione che determina la cessazione di un contratto. La condizione può essere indipendente dalle parti (dipendere da un terzo) o dipendere da quest’ultime. L’art 1359; stabilisce che se la condizione sia mancata a causa dalle parti: ‘’La condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa (1)’’ Talune condizioni potrebbero dipendere in parte o in tutto dalla volontà delle parti. È nulla l’assunzione di un diritto o di obbligazioni che corrisponde a una condizione meramente potestativa. Non è nulla se la condizione potestativa è ordinaria/semplice. (La potestativa semplice è la condizione rimessa alla volontà dell'obbligato; quella meramente potestativa è quella rimessa al capriccio dell'obbligato.) Art: 1355 ‘’ (1)È nulla [1418] l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell'alienante o, rispettivamente, da quella del debitore [645] (2).’’ Art. 1356 c.c.: ‘’In pendenza della condizione sospensiva l'acquirente di un diritto può compiere atti conservativi (1). L'acquirente di un diritto sotto condizione risolutiva può, in pendenza di questa, esercitarlo, ma l'altro contraente può compiere atti conservativi (2).’’ Atti conservativi = Nel periodo di pendenza della condizione se l'attuale proprietario non si prende cura del bene, l'altra parte potrà chiedere la cessazione di comportamenti che stanno comportando dei danni. La condizione sospensiva impossibile è nulla, la condizione risolutiva di un contratto potrebbe essere impossibile (è come se non ci fosse). IL TERMINE E IL MODO O ONERE SONO ALTRI DUE ELEMENTI DEL CONTRATTO DA GUARDARE NELLA MANUALISTICA. INTERPRETAZIONE DI UN CONTRATTO. Contratto non sempre è scritto in maniera chiara ed esaustiva indipendentemente dalla mano che l’ha scritto. Quando il giudice è chiamato a interpretare le regole della clausola come deve fare? Il primo criterio cui il giudice deve indagare è quale sia la comune volontà delle parti del contratto. In questa comune ricerca può arrivare poi a concludere che è giusta l’interpretazione di a o di b o una sua terza. IL PRESUPPOSTO DELL’INTERPRETAZIONE È CHE LA CLAUSOLA SIA DUBBIA, SE IL SIGNIFICATO È INEQUIVOCABILE NON È NECESSARIA L’INTERPRETAZIONE. Gli indici che servono a indagare le volontà delle parti servono a verificare il loro comportamento complessivo ed è descritto nell’art. 1362c.c. Art.1363c.c. ci dice invece che le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto. Questo permette di indagare la Comune intenzione dei contraenti che è la prima finalità dell’interprete. Le espressioni generali usate dalle parti nel contratto per quanto generali siano non comprendono gli oggetti suoi quali le parti si siano proposte di contrattare. Non bisogna mai sottovalutare le espressioni generali usate dalle parti. C’è proprio una gerarchia nell’interpretazione del contratto e deve essere interpretato secondo buona fede secondo art.1366c.c. ma nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto anziché in quello secondo cui non ne avrebbero senso alcuno. Le regole finali quindi sono descritte nell’art.1371c.c. secondo cui qualora nonostante l’applicazione delle norme contenute in questo capo il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l’obbligato. Se la clausola è invece chiara non va interpretata (in clari non fit interpretatio). EFFETTI DEL CONTRATTO (contratto come rapporto e non più come atto come visto fino ad ora). Art.1372c.c. ci ricorda che il contratto ha forza di legge tra le parti. Ci dice che non solo produce effetto tra le parti ma tra le parti hanno anche valore di legge e comporta quindi delle conseguenze se non rispettate. Una volta che si decide di terminare gli effetti di un contratto si può attuare mutuo dissenso, cioè che le parti del contratto sono d’accordo nel terminare gli effetti. Se non sono d’accordo il contratto può terminare solo nei casi previsti dalla legge. Il primo regolato dal art.1373c.c. attraverso il recesso unilaterale secondo cui il contratto stesso o la legge ci permette di recedere unilateralmente dal contratto cioè senza bisogno di approvazione dell’altra parte. Questa tipologia di recessi avviene generalmente nei contratti indeterminati secondo cui esiste sempre obbligatoriamente il diritto di recesso. Per quelli non a tempo indeterminato il diritto di recesso avviene solo se nel contratto è presente. Un altro contratto che si può recedere secondo legge è la risoluzione contrattuale la quale opera secondo inadempimento, l’impossibilità sopravvenuta oppure per eccessiva onerosità sopravvenuta. Un altro contratto che per legge si può recedere è per la scadenza del contratto stesso. Infine l’integrale produzione dei suoi effetti è un altro motivo per cui cessa l’effetto del contratto e un esempio è un tassista che ti porta in aeroporto e cessa quando ti lascia all’aeroporto in quanto ha portato a termine l’effetto de contratto. Tornando alla prima causa di estinzione del contratto ossia la recessione unilaterale, l’effetto che comporta il diritto di recesso sarà “ex tunc” “da allora” ossia che produce gli effetti del diritto di recesso dal momento antecedente ossia quando il contratto è stato stipulato o “ex nunc” gli effetti si producono da quando la dichiarazione è ricevuta? Di regola il recesso opera con ex nunc ossia smette di avere il suo effetto il contratto dal momento in cui viene esercitato e non antecedentemente ossia quando il contratto è stato stipulato. Gli effetti del contratto realizzano solo la volontà delle parti? No infatti basandoci sull’art.1374c.c. il contratto obbliga le parti non solo agli obblighi che hanno espressamente voluto nell’accordo contrattuale ma anche a tutte le conseguenze previste dalla legge ma anche nell’art.1375c.c. Un esempio possiamo farlo se stipuliamo contratto di locazione di un immobile che è detto in malo modo affitto, esso è soggetto a una durata imposta dalla legge, in quanto definisce dei limiti precisi di durata che non possono essere inferiori ai 4 anni per i contratti liberi (nel gergo sono i contratti 4+4). Eccezioni si fanno nei casi si fosse studente universitario il quale potrà stipulare un contratto preciso della durata onerosità. Per esempio il recesso non è un rimedio in quanto è una facoltà che prevede uno scioglimento del rapporto tra le parti. I rimedi invece derivano da alterazioni del rapporto. I rimedi contro i vizi genetici ossia che sopravvengono dalla nascita del contratto sono come abbiamo detto precedentemente tre. La nullità è il primo rimedio contro i vizi genetici del contratto la quale non è soggetta a prescrizione e non ha quindi limiti temporali proprio perché segue situazioni e vizi più gravi. Le cause di nullità del contratto prescritte dalla legge sono descritte nell’art.1418c.c. e il primo caso è la nullità testuale decritto nel comma 3 ossia per esempio in un DPR ossia decreto del presidente della repubblica, talvolta sono esecutivi delle norme di legge, una di queste materie riguarda gli immobili abusivi ossia il divieto di costruzione di immobili in determinati luoghi, il problema che si è posto nella pratica è che se io sono proprietario di un terreno agricolo io non posso costruire per legge in quanto abusivo ma io costruisco lo stesso, posso vendere quell’immobile lo stesso? Dipende in quanto di per sé la condotta di compravendita non ha un atteggiamento illecito, a essere illecito è il presupposto precedente ossia che sia stato creato abusivamente, queste normative del DPR del 1980 e 2001 stabiliscono la nullità di compravendita nei casi in cui non venga descritto il titolo edilizio di riferimento nel contratto. Gli unici in cui possono non essere presenti sono per quelli anteriori alla legge del 1980 ma deve essere descritto nel contratto. I tutti gli altri casi il contratto è nullo. Può capitare che il titolo edilizio ci sia ma che l’immobile sia stato creato in modo abusivo cioè per esempio in un terreno se secondo il comune il mio immobile che voglio costruire deve essere di max 2 piani e io lo faccio di 4, in questo caso se non rispetto i parametri del titolo edilizio, posso lo stesso venderla? Riprendendo la norma del DPR in realtà il titolo edilizio c’è e quindi l’atto di compravendita posso farlo, però la cassazione nel 2020 ha proprio definito in questi casi la nullità testuale che operano solo nei casi da essa specificamente descritti e contemplati dalla legge. Continuando nel comma 2 del 1418c.c. il contratto sarà nullo se manca dei requisiti fondamentali del contratto descritti nell’art.1325c.c. cioè per esempio se manca l’accordo, anche se in realtà la mancanza di esso dovrebbe portare alla inesistenza del contratto cioè che non esiste il contratto, il contratto sarà solo nullo e non inesistente se per esempio Michele compra telefono a 40 invece che a 50 ma nonostante io non abbia accettato proposta manda lo stesso bonifico e io non ridò i soldi allora in quel caso il contratto sarà nullo per mancanza di accordo ma perché il contratto è inesistente. La giurisprudenza dice che c’è anche la nullità del contratto per simulazione in cui L’atto di compravendita non è illecito, lo è lo scopo della simulazione ad esserlo. La simulazione è la finzione messa in atto dalle parti per simulare l’esistenza di un contratto di cui in realtà non vogliono gli effetti. Per esempio il debitore pieno di debiti e proprietario di immobile rischia il fallimento, l’opzione che il proprietario usa è proprio quella della simulazione cioè di fare una finta compravendita che sulla carta è reale ma il proprietario dell’immobile sono sempre io, così che quando avrò recuperato dai debiti rimetteremo a posto il contratto. Qui la condotta illecita è nei confronti dei creditori ed è una SIMULAZIONE ASSOLUTA in quanto entrambe le parti non vogliono nessun effetto da quel contratto. C’è però anche la SIMULAZIONE RELATIVA in cui fingono di fare la compravendita per fare una donazione le parti vogliono la produzione degli effetti di un contratto diverso rispetto a quello stipulato. A questi due casi rientra l’art.1414c.c. comma 1 per il contratto di simulazione assoluta secondo cui il contratto simulato non produce effetto tra le parti e il comma 2 per la simulazione relativa. Ma sui terzi che effetto comporta la simulazione in tutte e due i casi? Materia regolata dagli art.1415 e 1416c.c. esempio, se a vende b per finta, il giorno dopo a che è rimasto il vero proprietario vende a c e b che è il finto proprietario vende a d. in questo quadro a livello logico la realtà dovrebbe prevalere sull’apparenza. Ma in realtà secondo il codice all’art.1415c.c. l’apparenza prevale sulla realtà. Ciò che conta per i terzi è l’apparenza, cioè ciò che sembra la realtà. Quindi gli atti compiuti dal titolare apparente prevalgono su quelli del titolare reale. (simulato alienante o acquirente). Queste regole cedono però se parliamo della trascrizione di beni immobili. Per esempio se a simula di vendere a b ma b non trascrive acquisto simulato, poi a vende a c e b vende a d, la situazione in questo caso vede aver ragione a in quanto b non ha trascritto l’acquisto apparente del bene immobile. Quindi la trascrizione sui beni immobili è l’unico caso che fa cadere la regola generale della simulazione. Per i beni mobili invece non ci sono regole sulla trascrizione ma sono regolati dall’art.1153c.c. per gli acquisti a non domino. Ci dice che indipendentemente da ciò che stabiliscono i contratti quando un soggetto acquista un bene mobile da un soggetto che non è il proprietario, ne acquista la proprietà con il possesso purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà. Quindi la regola centrale dei beni mobili riguarda questo articolo, cioè che se non ho alcuna ragione per cui la persona da cui sto comprando il bene non sia il proprietario non ho alcuna responsabilità a meno che chiaramente non sono nel torto cioè per ex. Compro rolex a 100 euro da tizio che probabilmente o è falso o è rubato, in quel caso saresti nel torto in quanto avresti dovuto capirlo dal prezzo. C’è poi anche il problema dei creditori di una o dell’altra parte della simulazione che riguarda l’art.1416c.c. secondo cui la simulazione non può essere opposta dai contraenti ai creditori del titolare apparente che in buona fede hanno compiuto atti di esecuzione sui beni che furono oggetto del contratto simulato, per esempio a vende a b quadro con simulazione. B è un giocatore incallito e ha debiti con il casinò e scoprendo che b ha quel quadro gli pignorano il quadro per risarcire i debiti. Si tutela sempre l’apparenza che hanno i creditori che in questo caso dimostra che il proprietario è b in quanto quella è l’apparenza. Ma se tutti e due sia a che b hanno debiti con il casinò e entrambi vogliono pignorare il quadro. Chi prevale il simulato alienante o quello acquirente? Prevale il simulato acquirente ossia b se avevano già iniziato l’esecuzione del contratto di simulazione cioè se il loro credito è anteriore all’atto simulato. Solo laddove i creditori di B non abbiano iniziato atti di esecuzioni o diritti di garanzia come il pegno sul bene, sono semplici creditori chirografari —> CREDITORI SPROVVISTI DI GARANZIE (creditori chirografari). In questo caso nel conflitto tra i creditori di B e di A, prevarrebbero i creditori di A e quindi la realtà prevale sull’apparenza secondo il SECONDO COMMA ART 1416c.c. C’è poi la dimostrazione dell’esistenza della prova della simulazione. Come fa a che vuole indietro bene da b perché contratto di simulazione? In quanto non descritto nel contratto. Corre in aiuto art. 1417c.c. ossia che ci debbano essere testimoni per far valere contratto di simulazione salvo che la prova sia diretta a far valere l’illiceità del contratto dissimulato. la prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato, anche se è proposta dalle parti. La prova testimoniale nella simulazione non è ammessa se non nel caso in cui serva a far valere l’illiceità del contratto simulato. Il contratto simulato non produce effetti tra le parti, ma nemmeno il contratto nullo, motivo per cui la categoria applicata alla simulazione è quella della nullità, e quindi essa può essere applicata senza limiti di tempo. Se no si segue art.2722c.c. L’elenco dei casi di nullità del contratto prescritti dall’art.1418 allora non è esaustivo. Sono quindi tassativi ossia quando assumono rilevanza nella norma? Sì ma devono essere riempiti da altre norme e il 1418 è quindi una tassatività relativa cioè solo sulla carta. L’articolo 1418 non è esaustivo, i casi di nullità devono essere ricercati altrove, come nel DPR. I casi di nullità sono quindi tassativi (elenco tassativo = solo le fattispecie elencate assumono rilevanza ai fini della norma). Il contratto è nullo solo nei casi previsti dal 1418, ma siccome stabilisce dei casi che devono essere riempiti da altre norme, esso non basta, è solo una tassatività relativa. La nullità opera anche nei casi di illiceità della causa e per l’illiceità dei motivi descritti nell’art.1345c.c. e infine per illiceità dell’oggetto secondo requisiti descritti nell’art.1346c.c. Anche queste in realtà sono nullità testuali perché specificamente descritte dalla legge. Arrivando al comma 1 dell’art.1418c.c. dice che il contratto è altresì nullo se contrasta norme imperative, cioè l’interprete può rendere nullo il contratto se in concreto esso va contro norme imperative ossia contro una norma di legge. La norma violata però ha valore fiscale difficilmente porta concretamente alla nullità del contratto. NULLITÀ VIRTUALE il codice non è chiaro nell’individuare la singola fattispecie che determina la nullità del contratto. L’interprete deve valutare se le norme del contratto contrastano con le norme imperative. È una nullità che deve essere valutata nello specifico dall’interprete, l’individuazione concreta della nullità spetta all’opera dell’interprete. Le nullità virtuali sono quelle più dibattute, infatti non sempre si capisce se una norma imperativa è valida a rendere un contratto nullo. es. compravendita in cui si dichiara un prezzo inferiore rispetto a quello pagato (applico le tasse solo sulla parte dichiarata e l’altra la pago in nero per pagare meno tasse). Siccome il contratto elude la norma imperativa dovrebbe essere nullo, ma non lo è, espone solamente a norme fiscali. La norma violata è fiscale, non ha natura privatistica o impone vincoli sulla circolazione dei beni, perciò la violazione di una norma che ha natura fiscale non porta a rendere il contratto nullo. I casi di annullabilità del contratto sono invece da ricercare nel codice come i vizi del consenso cioè l’errore, la violenza e il dolo che rendono contratto annullabile ma anche l’incapacità legale rendono contratto annullabile e anche rispetto al conflitto di interesse. LEZIONE 10.11.2021 DIFFERENZE TRA NULLITÀ E ANNULLABILITÀ La prima differenza è che I soggetti legittimati alla nullità vengono descritti nell’art.1421 secondo cui salvo a disposizioni di legge la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata dal giudice, quindi volendo la NULLITÀ DI UN CONTRATTO PUÒ ESSERE RICHIESTA DA ENTRAMBE LE PARTI DEL CONTRATTO. Per l’annullabilità si segue l’art.1441c.c. secondo cui l’annullabilità del contratto può essere domandata solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge e non dall’altro contraente. INOLTRE L’art.1421 dice che la nullità può essere anche rilevata d’ufficio dal giudice cioè il giudice quando gli viene sottoposta una controversia e il contratto tra le parti potrebbe essere nullo allora prima invita le parti alla discussione sul punto specifico e poi potrebbe agire al posto delle parti e renderlo nullo. Mentre il giudice non può rilevare l’annullabilità del contratto. La seconda differenza è che la nullità è imprescrivibile cioè non ha limiti temporali mentre l’azione di annullamento secondo art.1442 deve essere prescritta entro 5 anni. Terza differenza la troviamo nell’art.1444c.c. secondo cui il contratto annullabile può essere convalidato dal contraente al quale spetta l’azione di annullamento cioè dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge. Per i contratti nulli invece non ci può essere la convalida ma al massimo è ammessa la conversione disciplinata dall’art.1424c.c. secondo cui a differenza della convalida che è un atto unilaterale, la conversione è operata dal giudice che quando rileva la nullità del contratto e a seconda la volontà delle parti può convertire quel contratto nullo in una forma tale da non renderlo nullo. Quarta differenza è che la nullità è opponibile a terzi sul contratto nullo salvo le regole di trascrizione dei beni. Per l’annullabilità invece nei confronti di terzi si segue art.1445c.c.se il contratto è a titolo gratuito o in malafede il terzo perisce e quindi i suoi interessi non vengono calcolati. Se si tratta a titolo oneroso o in buonafede il terzo viene favorito. ANALIZZANDO ATTENTAMENTE LA PRIMA DIFFERENZA in realtà notiamo che l’art.1421 dice che il contratto può essere reso nullo da tutte le parti salvo a disposizioni di legge. Oggi esistono disposizioni di legge che possono essere fatte valere solo da una parte ossia per le NULLITÀ DI PROTEZIONE generalmente per la tutela del codice del consumo ossia in favore del consumatore. IN QUESTA MATERIA LE NULLITÀ SONO TUTTE RELATIVE, le clausole vessatorie per esempio che sono quelle che avvantaggiano il professionista e portano a danno ingiustificato al consumatore dice che queste clausole saranno nulle di per sé solo dalla parte del consumatore ossia la parte protetta dal rimedio. Quindi oggi è molto ridimensionata l’affermazione codicistica dell’art.1421c.c. perché oggi molto spesso c’è nullità relativa. ALLO STESSO MODO CI SONO ANCHE DISPOSIZONI DI LEGGE CHE PREVEDONO ANNULLABILITÀ PER TUTTE LE PARTI PER CHIUNQUE NE HA INTERESSE E NON SOLO PER LA PARTE PROTETTA. In pratica quindi non c’è tanta differenza tra nullità e annullabilità su questo principio. ANALIZZANDO MEGLIO LA SECONDA DIFFERENZA INVECE ossia per quanto riguarda la prescrizione della nullità e annullabilità. Nel art.1422c.c. ci dice che per esempio se Tizio stipula contratto di compravendita e io pago prezzo pattuito e dopo trent’anni scopro che per un qualsiasi vizio il contratto doveva essere nullo ed essendo imprescrivibile la nullità potrò richiederla al giudice con scopo di riavere in dietro i soldi spesi ma proprio questo articolo dice che le azioni di ripetizione sono soggette invece a prescrizione di 10 anni e del contratto? Ci risponde il Comma 2 dell’art.1453c.c. dice che posso chiedere la risoluzione dopo la richiesta di adempimento ma non posso invece dopo la richiesta di risoluzione richiedere l’adempimento. Non si può cambiare idea perché se inizio giudizio chiedendo risoluzione del contratto vuol dire che non ho più interesse nel contratto con la controparte. Il legislatore dice che sarebbe molto penalizzante nei confronti della controparte. Infatti nel momento in cui si richiede risoluzione del contratto per inadempimento la controparte non può più eseguire da quel momento alcuna prestazione del contratto. Ogni tipo di inadempimento può portare alla risoluzione del contratto? Azienda deve consegnare il 30 di ogni mese la merce al creditore ma dopo 2 anni e mezzo la parte consegna in ritardo di un giorno la consegna. È inadempimento ma lieve e infatti l’art.1455c.c. dice proprio che deve essere grave l’inadempimento per richiedere la risoluzione del contratto. Potrà sempre chiedere però se necessario l’inadempimento. Il secondo presupposto per avere risoluzione per inadempimento è che sia direttamente imputabile alla controparte, perché se dipende da fattore esterni non si può attuare la risoluzione ma si attuerà altri sistemi come la risoluzione per impossibilità sopravvenuta. Per avere la risoluzione del contratto bisogna andare per forza dal giudice? in realtà il codice descrive tre strumenti che possono portare in maniera stragiudiziale ossia senza bisogno del giudice alla risoluzione contrattuale. La clausola risolutiva espressa descritta in art.1456c.c. ossia quelle pattuizioni che i contraenti stipulano prima della formazione del contratto che stabilisce che il mancato rispetto di quella clausola può portare alla risoluzione contrattuale, per ex. Se non realizzi entro la data precisa non sarà raggiunto quello scopo il contratto si risolverà. Tipologia di clausola frequentissima in quanto può dichiarare direttamente la risoluzione del contratto. Infatti la risoluzione del contratto avviene se la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola risolutiva. Deve quindi avvisare la controparte. Questo comporta che non andranno mai davanti al giudice con questa clausola? Non è detto, dipende se la controparte ribatte alla clausola risolutiva non rispettata in quanto secondo egli l’ha rispettata. Il giudice qui si limiterà di verificare che la motivazione della richiesta di clausola risolutiva espressa sia corretta o meno. Questa clausola per essere valida deve avere come oggetto prestazioni determinate. Infatti nel contratto se si inserisce una clausola secondo cui Qualunque inadempimento di tizio porterà caio a risoluzione del contratto sarà una clausola di stile in quanto non produce nessun effetto giuridico. All’interno del contratto la clausola si dirà risolutiva espressa se è un determinato inadempimento specifico. La Diffida d’adempiere art.1454c.c. è lo strumento che può evitarmi nel momento in cui non ha a disposizione clausole risolutive espresse per risolvere il contratto e non voglio passare dal giudice di risolvere il contratto. Qui il creditore diffida la controparte entro 15 o più giorni dalla comunicazione di mandarmi la prestazione e al mancato rispetto dei tempi attuare la risoluzione. Con la diffida d’adempiere aggiungo però più giorni del tempo alla parte e permette di adempiere quindi al contratto. La diffida d’adempiere si usa quindi nel momento in cui la controparte non adempie ma non hai inserito nessuna clausola risolutiva espressa e quindi sottoscrivi un termine ultimo in cui la controparte può pagare la determinata prestazione e se non la rispetta risolvere il contratto. Chiaramente però se l’inadempimento è grave allora possiamo ricondurci direttamente all’art.1455c.c. la diffida d’adempiere inoltre va utilizzata se l’inadempimento è grave. Termine essenziale di una delle parti facciamo riferimento all’Art.1457. Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell'interesse dell'altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all'altra parte entro tre giorni. Occorre quindi che il termine sia essenziale ossia che in mancanza di quel termine non ci possa essere contratto e che fosse il termine essenziale di quello. Indipendentemente da quale sia la situazione di partenza gli effetti seguiti sono definiti nell’art.1458c.c. secondo cui la risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti come per la compravendita, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica ai quali l’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. Cosa succede quando gli inadempimenti sono di entrambe le parti? più è complesso il contratto più potrebbe essere frequente questa situazione di inadempimenti reciproci. Entrambe le parti andranno a giudizio per chiedere la risoluzione del contratto e risarcimento. Il giudice come agirà? Per quanto riguarda la risoluzione è facile perché per mutuo consenso entrambe le parti non vogliono più il contratto e attua così la risoluzione. Per inadempimento è più complicato perché in questo caso il giudice guarda prima l’aspetto cronologico ma non sempre chiaramente a seconda della situazione presentatosi. Terminando l’inadempimento dobbiamo citare ancora alcuni articoli secondo cui il codice predispone strumenti che permettono di mantenere in vita il contratto nonostante l’inadempimento. INADEMPIMENTO MANUTENTIVO L’eccezione di inadempimento definito DALL’ART.1460C.C. dice che se una parte si rifiuta di compiere la prestazione basta che anche l’altra smetta di compiere la prestazione. Se merce è in ritardo allora io non te la pago fino a quando non mi fai arrivare la merce. Si sospende la prestazione fino a quando entrambe le parti non sono pronte ad adempiere. L’ART.1461C.C. completa la lacuna del 1460 secondo cui Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. Tuttavia non può rifiutarsi la esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede. Questi due articoli quindi si completano. L’ART.1462c.c. si separa dai due precedenti ed è la clausola limitativa della proponibilità di eccezioni che è La clausola con cui si stabilisce che una delle parti non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, non ha effetto per le eccezioni di nullità [1418 ss.], di annullabilità [1425] e di rescissione [1447 ss.] del contratto. Se l’eccezione che si vuole sollevare è la nullità, l’annullabilità o la rescissione si può sollevare. Nei casi in cui la clausola è efficace, il giudice, se riconosce che concorrono gravi motivi, può tuttavia sospendere la condanna, imponendo, se del caso, una cauzione. Altri due tipi di risoluzione: 2- impossibilità sopravvenuta è quando durante l’efficacia del contratto una prestazione diventa impossibile. Questo vuol dire che prima della conclusione del contratto quella prestazione era possibile ma che durante l’efficacia di esso la prestazione è diventata impossibile. L’art.1463c.c. descrive l’impossibilità totale. L’impossibilità però può essere anche parziale e la risposta ce la dà l’art.1464c.c. secondo cui la prima regola è che l’altra parte possa richiedere una diminuzione della controprestazione e non la risoluzione del contratto che riequilibri il contratto a meno che il contraente non avesse un interesse nel contratto. Campo di calcio e su metà di quel terreno ritrovamenti di reperti romani. Per il committente che non avrà nessun interesse ad avere metà del campo potrà richiedere la risoluzione contrattuale. Ma se permane l’interesse per la prestazione parziale può rimanere. Ci sono poi i contratti su effetti reali. Avvengono secondo art.1465c.c. Nei contratti che trasferiscono la proprietà di una cosa determinata ovvero costituiscono o trasferiscono diritti reali, il perimento della cosa per una causa non imputabile all'alienante non libera l'acquirente dall'obbligo di eseguire la controprestazione, ancorché la cosa non gli sia stata consegnata. 3- eccessiva onerosità sopravvenuta si Rileva per quei contratti a esecuzione continuata o periodica oppure per quei contratti che dovranno essere eseguiti in un certo periodo. La parte gravata di eccessiva onerosità sopravvenuta può richiedere la risoluzione. Art. 1467c.c. dice che Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'articolo 1458. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra se è un contratto aleatorio. La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto. L’art.1469c.c. invece riguarda questi casi nei contratti aleatori come quelli dell’assicurazione. Con il covid per esempio con i ristoranti che erano chiusi ma dovevano comunque pagare il contratto di locazione, potrebbe risolvere il contratto con l’art.1467c.c. ma se il ristoratore vuole modificare il contratto per i mesi di lockdown, con addirittura la sospensione. Alcuni giudici l’hanno accettato, ma altri no. Art.2 della costituzione è stato importante per ridurre i canoni di locazione per i periodi di chiusura del legislatore. Non c’è quindi un articolo specifico. LEZIONE 17.11.2021 LE OBBLIGAZIONI Contratto è la principale fonte di obbligazione. Per definizione l’obbligazione è un vincolo giuridico disciplinato e tutelato ed è il rapporto tra un soggetto attivo e passivo in cui il soggetto passivo (debitore) è tenuto a compiere una determinata prestazione nei confronti del soggetto attivo (creditore). Questo rapporto è detto obbligatorio. Contratto di compravendita per esempio serve a far capire che uno stesso soggetto che può essere il proprietario o l’acquirente può essere sia creditore che debitore in alcuni casi. Quindi nei contratti non c’è sempre un creditore e basta e un debitore e basta. Quando si parla di obbligazioni dobbiamo fa riferimento all’Art.1173c.c. esordisce proprio definendo che le due fonti fondamentali di obbligazioni sono il contratto e il fatto illecito ma anche ogni altro fatto o atto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico. L’art.1989 c.c. è per esempio è una promessa di pagamento al pubblico se si trova per esempio un cane smarrito quindi se si risolve una determinata situazione. Diventa promessa vincolante nel momento in cui viene rivolta al pubblico. Se alla promessa non è apposto un termine, o questo non risulta dalla natura o dallo scopo della medesima, il vincolo del promittente cessa, qualora entro l'anno dalla promessa non gli sia stato comunicato l'avveramento della situazione o il compimento dell'azione prevista nella promessa. Può cessare anche quando trovato il determinato bene o il cane in considerazione, ma solo se reso pubblico allo stesso modo di quando aveva fatto la promessa, con la stessa modalità. Quindi questa promessa al pubblico prevederà obbligazione. Dagli art.2028c.c. e successivi riguarda i fatti altrui. l’art.2028c.c. dice che, chi senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di un affare altrui, è tenuto a continuarla e a condurla a termine finché l'interessato non sia in grado di provvedervi da sè stesso. L'obbligo di continuare la gestione sussiste anche se l'interessato muore prima che l'affare sia terminato, finché l'erede possa provvedere direttamente. L’indebito oggettivo è un pagamento non dovuto, cioè fatto per errore senza che ci sia stata una causa giustificata. L’indebito oggettivo comporta a restituire il pagamento del fatto che ha compiuto per errore il soggetto come vediamo nell’art.2033c.c. in cui si descrive proprio che chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere (vuol dire in linguaggio giuridico che ha diritto di ottenere la restituzione) ciò che ha pagato. Ha inoltre sempre secondo il 2033c.c. diritto ai frutti e agli interessi con valutazione patrimoniale dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede oppure se questi era in buona fede dal giorno della domanda. L’obbligazione deve essere adempiuta. Ma deve essere sempre integrale l’obbligazione? L’adempimento deve essere svolto sempre subito? La prima premessa, la prima disposizione preliminare, è che sia il creditore che il debitore devono comportarsi secondo le regole della correttezza come descritto nell’art.1175c.c. è quindi una disposizione preliminare fondamentale sia per le obbligazioni che per l’adempimento. Stabilisce quindi lo regola anche nei rapporti contrattuali in quanto ci sono obbligazioni. prestazione a suo favore non sia in grado di soddisfare il suo interesse proprio perché il soggetto è dotato di incapacità. Si segue ART 1191 secondo cui Il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità. Se un soggetto viene dichiarato interdetto legalmente, il bonifico deve essere effettuato secondo le istruzioni che il suo tutore mi lascia. Se l’incapace è il creditore invece cui ricordiamo che lo scopo dell’obbligazione è quello di realizzare l’interesse del creditore, il codice stabilisce che se nel momento della prestazione il soggetto creditore è diventato legalmente incapace allora il pagamento dovrò farlo secondo istruzioni che il tutore mi dà. Se invece tale pagamento era dovuto e l’obbligazione era stata assunta correttamente prima che il creditore diventasse incapace, allora il pagamento non può essere contestato. Si segue ART 1190 secondo cui Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo non libera il debitore, se questi non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell'incapace. Quando il soggetto debitore ha più di un debito nei confronti dello stesso creditore. Tizio ha debito per 100 per una fornitura e di 200 per la stessa fornitura dopo tempo. Se tizio fa bonifico di 100 euro quel pagamento dove andrà? codice dice che la scelta spetta al debitore di quale valore ha quel denaro ossia se per il primo o secondo debito o entrambi. Se debitore non specifica allora può essere imputato al debito scaduto ossia quello scaduto dei due debiti. Se invece sono scaduti entrambi allora il debito andrà al debito meno garantito dei due. Si parla di debito oneroso se nell’esempio usato entrambi i debiti sono scaduti il debito di 100 avrà…. È possibile la Datio in solutum? La datio in solutum (prestazione in luogo di adempimento ma da non utilizzare nella traduzione italiana) vuol dire compiere una prestazione diversa rispetto a quella che era stata pattuita con il creditore, per adempiere all’obbligazione. Per esempio Ho debito di 5k ma non avendo denaro provo a estinguerlo con rolex da 5k. Sarà possibile solo se il creditore lo consente. L’obbligazione si estingue quando il debitore conclude la prestazione che il creditore ha accettato. LEZIONE 19.11.2021 IN SITUAZIONE RISARCITORIA che è un’obbligazione semplice per esempio richiede sempre una cooperazione da parte del creditore. Il creditore è tenuto ad offrire la propria cooperazione per portare a far campiere al debitore l’obbligazione. IN MANCANZA di questa cooperazione si va in contro alla mora.MORA DEL CREDITORE È quella situazione in cui il creditore non ha cooperato con il debitore per far sì di compiere l’obbligazione A MENO CHE NON SI TRATTI DI UN CONTRATTO A FAVORE CREDITORE. Art. 1206c.c considera due ipotesi. Quando il creditore rifiuta senza alcun motivo il pagamento dell’obbligazione dal debitore senza motivo legittimo allora può avvenire la mora. Secondo caso è quando c’è mancata cooperazione con il debitore per concludere l’obbligazione. Conseguenze sono che creditore dovrà risarcire i danni eventualmente dalla mora. Ma comunque il debitore dovrà concludere lo stesso l’obbligazione pattuita. Nel secondo caso la mora del creditore sposta sul creditore il rischio dell’impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore. Tizio creditore porta macchina a casa di caio debitore che però non è a casa. La macchina però perisce per causa a me non imputabile. Essendo il creditore in mora allora il creditore anche in questo caso sarà tenuto a portare a termine l’obbligazione. Dall’1 al 30 novembre tizio deve compiere prestazione a caio nella casa. Caio però quando arriva tizio si rifiuta e così caio se ne va. Ma se il 30 novembre la casa si incendia? Se la prestazione diventa impossibile dopo che il creditore ha già costituito in mora si richiederà contro prestazione. Allora la prestazione diventa impossibile per causa del creditore. Da che momento si verificano questi due effetti della mora? Dal momento in cui il creditore è in mora cioè dal momento in cui l’offerta sia fatta secondo le forme di legge o secondo gli usi al creditore. Art. 1208c.c. rappresenta proprio i requisiti in cui l’offerta fatta al creditore produca mora. Se non si rispetta non si può rendere valida la mora del creditore. Quali sono le conseguenze della condotta inadempiente del debitore. l’art.1218c.c. stabilisce la regola secondo cui il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Quindi analizzando l’articolo descrive prima di tutto che basta che ci sia una inesatta prestazione del debitore e la conseguenza sarà il risarcimento del danno. Ma il debitore deve dimostrare che la prestazione non è avvenuta per cause del creditore. Al creditore basta andare a giudizio con le sue ragioni e il suo contratto. Quindi avviene al contrario di quanto avviene nell’illecito ossia del 2043c.c. in cui è il danneggiato a dimostrare il motivo per cui è avvenuto fatto illecito. Qui invece è il debitore che deve dimostrare il debitore che dimostrare il motivo dell’inadempimento nei confronti del creditore mentre il creditore basta andare in giudizio e portare la prova contro il creditore. Questa inversione risponde a favore del creditore in quanto porta esso unicamente a portare in giudizio l’esistenza del proprio credito nei confronti del debitore. Una volta accertato l’inadempimento imputabile nei confronti del debitore l’altra conseguenza oltre il risarcimento del danno è il rischio che è spostato nel debitore. La mora nel caso del debitore riguarda il ritardo dell’esecuzione rispetto al termine stabilito dalla legge o dall’accordo tra le parti. Il ritardo ha due conseguenze. La prima è lo spostamento del rischio al debitore, mentre la seconda è il danno prodotto dalla mora per il pagamento della prestazione in ritardo a cui dovrà anche gli interessi derivanti dal ritardo. Quando si verifica la mora del debitore automaticamente? Si verifica secondo tre casi. Il primo è quando è scaduto il termine pre stabilito se si tratta di prestazione che deve essere eseguita al domicilio del creditore cioè quella che ha per oggetto il pagamento di una somma di denaro questa porta alla mora del creditore. Secondo caso in cui mora avviene in automatico è quando il debito deriva da fatto illecito, cioè se mi spacchi specchietto macchina e me lo risarcisci immediatamente, ma se avviene in ritardo si attiverà la mora e dovrai aggiungere gli interessi muratori. Terzo caso è quando il debitore ha comunicato che non vuole adempiere alla prestazione dovuta, anche in questo caso si attiverà automaticamente la mora. Negli altri casi in cui la mora non è automatica c’è bisogno di un atto formale(pubblico) di costituzione in mora. Ex. Contratto di appalto di servizi con cui imprenditore ha commissionato alla società alfa un software molto complesso e nel contratto viene pattuito termine entro 15 settembre cui software deve essere realizzato. Alla scadenza del termine non l’ha ancora concluso, quindi rientrerà in mora? No, perché non rientra nei tre casi di mora automatica. Quindi se al 15 di ottobre non è stato ancora completato è il creditore non ha detto ancora nulla non si parla di mora, ma essa scatterà solo quando il creditore richiede il software dopo la scadenza. Quindi fino a quando creditore non si lamenta non si rientra in mora. QUINDI QUAL È LA CAUSA DI ESTINZIONE PRINCIPALE E PIÙ FREQUENTE DI ESTINZIONE DI OBBLIGAZIONE? L’adempimento. Ma non è l’unica infatti ci sono anche altre cause come per impossibilità di conclusione della prestazione. L’impossibilità parziale della prestazione? Seguendo art.1258c.c. esso ci dice che se la prestazione rimane impossibile in parte il debitore rimane obbligato comunque a compiere quella parte di prestazione e quindi non si estingue in modo totale l’obbligazione. Se l’impossibilità è solo temporanea invece? secondo comma art.1256 ci dice che se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla. Quando ritorna possibile va conclusa la prestazione. Ma se l’impossibilità temporale dura così tanto porta a estinguere l’obbligazione in quanto il tanto tempo passato ha portato un cambiamento dei prezzi che non agevola il debitore oppure se il creditore non ha più interesse a conseguirla. Esempio anche delle discoteche con il covid che sono state chiuse un anno, il locale continuavano a pagarlo anche se era chiuso, allora rispetto a quel contratto di locazione posso richiedere una diminuzione del pagamento dei canoni o altre soluzioni? I giudici hanno dato soluzioni varie come per esempio invocare comma 2 del 1256, ma in realtà no perché la prestazione in cui si fa riferimento nell’articolo è una prestazione impossibile mentre nelle situazioni delle discoteche era possibile la prestazione ma ciò che era impossibile era l’utilizzo dei locali per la finalità specifica per i quali sono stati fatti i contratti di locazione. Quindi se non è possibile la realizzazione della causa concreta di quei atti di locazione, il contratto può essere quindi risolto per impossibilità sopravvenuta, se non che sono entrambi rimedi demolitori cioè che pongono fine al contratto, mentre le discoteche non vogliono fare questo perché al momento in cui riaprono vogliono riaprire anche loro li. Il giudice ha dovuto quindi lavorare con la fantasia usando i principi di buona fede nel contratto che se succedesse qualcosa di imprevisto nei confronti del debitore in buona fede il creditore può rinegoziare i termini del contratto. Se il creditore inoltre rifiuta potrà decidere il giudice sulle sorti del contratto. Si usa quindi il concetto di solidarietà. LEZIONE 26.11.2021 ALTRE CAUSE DI ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE oltre l’adempimento. Il codice conosce altre cause di estinzione. La NOVAZIONE che è può essere oggettiva o soggettiva, essa evoca qualcosa di nuovo. In quella oggettiva l’obbligazione viene sostituita con una nuova obbligazione con nuovi termini e oggetti nel contratto. Tizio dopo obbligazione pattuita con caio attiva la garanzia contrattuale per risolvere dei problemi nel contratto sul bene, infine le parti si accordano e il venditore ritira la merce e la sostituisce con una nuova avente sia titolo che oggetto diverso. Ci deve essere consenso di entrambe alle parti con grande attenzione sulle modalità in cui le parti richiedono la novazione e questo è descritto dal comma 2 dell’art.1230c.c. La novazione è soggettiva quando a mutare non sono gli oggetti e i termini dell’obbligazione ma bensì uno dei due soggetti dell’obbligazione ossia in questo caso il debitore. Per esempio la delegazione rientra nella novazione soggettiva ma anche l’espromissione e l’accollo. Si sviluppano seppur con modalità diverse portano al cambiamento della figura del debitore. Se tizio ha debito di 10 mila euro con concessionario e tizio delega adempimento dell’obbligazione a un terzo, se questa delegazione comprende l’accordo con il creditore, il quale accetta l’obbligazione sarà estinta tra tizio e la concessionaria ma si forma poi obbligazione con stesse garanzie tra tizio e terzo. Nella espromissione secondo art.1272c.c. è proprio il terzo che si intromette spontaneamente nell’obbligazione tra tizio e il concessionario. L’accollo invece prevede accordo tra il terzo e il creditore affinché l’obbligazione sia compiuta a quest’ultimo (art.1273c.c.). L’esito di questi tre strumenti è che la figura del debitore originario sia sostituita da un nuovo debitore. La surrogazione è l’effetto, la novazione è l’operazione. Nella pratica imprenditoriale più frequente di novazione soggettiva è la cessione del credito che è operazione economica in cui creditore trasferisce a titolo oneroso o gratuito a un terzo senza avvisare debitore. Tizio mi deve 10 euro, a sua volta io devo 10 a caio allora io dico a caio che do la mia cessazione del mio credito nei confronti di tizio, allora caio andrà direttamente da tizio a ritirare i 10 euro. Permette di saltare passaggi nel risanare debiti. In ambito imprenditoriale avviene con contratto di fectoring. La regola in questi contratti è che il cedente garantisce l’adempimento da parte del creditore. Tornando alla novazione soggettiva ci sono alcuni casi in cui l’ordinamento impedisce la cessione del credito, ciò avviene quando il credito è di natura personale come per esempio il marito divorziato che deve soldi a moglie non può farli arrivare da terzi. In definitiva ogni credito può essere ceduto tranne quando esso è di natura personale o è vietato dalla legge. Art.1264c.c. Quindi quella che causa l’estinzione dell’obbligazione è sicuramente solo la NOVAZIONE OGGETTIVA in quanto è l’unica che cambia il contenuto e il titolo dell’obbligazione mentre in quella soggettiva i termini dell’obbligazione sono gli stessi. LA REMISSIONE è un’altra causa di estinzione dell’obbligazione e consiste nel dichiarare spontaneamente al proprio debitore di non voler più la prestazione. È una dichiarazione unilaterale del creditore. I motivi possono essere vari, in aiuto del debitore oppure per motivi economici, … ma non importa la motivazione e la causa della remissione. Ma il debitore è costretto ad accettare la remissione? Si può far riferimento a eccezioni all’art.1333c.c. in cui il destinatario può rifiutare la proposta. Quindi normalmente l’ordinamento una determinata data a tizio e così decide di recedere il giorno prima della scadenza anche se poteva farlo anche prima ma questo comportamento è un abuso del diritto è quindi si deve far riferimento al principio descritto nell’art.833c.c. Ultimo limite della facoltà di godimento del proprietario sono i rapporti con il vicinato secondo cui il proprietario deve rispettare dei parametri come la distanza tra le costruzioni, le distanze minime di confine (per ex. Per piantare piante o alberi) e infine vedute e prospetti. Esse sono quindi regole che il codice e i regolamenti comunali stabiliscono per limitare la facoltà di godimento del proprietario. Gli obblighi invece che incidono sulle facoltà di godimento del bene sono per esempio l’obbligo dei proprietari di fondi agricoli che ricadano in comprensori di bonifica di eseguire le opere che riguardano i propri fondi in conformità al piano generale di bonifica. Quindi sono obblighi imposti dalla legge che limita la facoltà di godimento del proprietario di un determinato bene. MODALITÀ DI ACQUISTO DI UNA PROPRIETÀ Può avvenire a titolo derivativo o a titolo originario. A titolo derivativo vuol dire che il trasferimento deriva da un immobile di cui era proprietario un altro soggetto, per ex. Tizio vende e caio acquista, oppure tizio muore e caio acquista casa di tizio. Inoltre però il nuovo proprietario avrà le medesime caratteristiche contrattuali sull’immobile che aveva il precedente proprietario. Quando parliamo invece della modalità di acquisto di una proprietà a titolo originario possono presentarsi tantissime possibilità. A titolo originario troviamo l’occupazione ossia la presa di possesso di una cosa mobile che non appartiene a nessuno ad esempio, nei limiti della legge, la caccia di selvaggina. C’è poi l’invenzione cioè se un soggetto trova una cosa mobile smarrita deve restituirla al proprietario oppure se non lo conosce depositarla all’ufficio oggetti smarriti. Se è trascorso un anno il proprietario non si presenta, colui che ha trovato il bene ne diventa proprietario. Se il proprietario si presenta è tenuto a pagare al ritrovatore un premio stabilito dalla legge. Un’altra ipotesi di titolo originario è il ritrovamento del tesoro ossia che ogni bene, nascosto o sotterrato, di cui nessuno può provare la proprietà, appartiene al proprietario del suolo in cui si trova. Se lo scopre un soggetto diverso, appartiene per metà a questo e per metà al proprietario del suolo. Se il bene è di interesse storico o artistico appartiene allo stato che deve pagare un premio al proprietario del suolo e allo scopritore. Altra ipotesi è la specificazione cioè che chi forma una cosa nuova con materia che non gli appartiene, ne diviene proprietario, salvo il pagamento del valore della materia usata. Altre ipotesi è invece L’USUCAPIONE art.1158c.c. che è il modo più importante di acquisto di proprietà a titolo originario e dice che se tizio entra in possesso di un bene di cui non è proprietario ed esercita il possesso in modo continuo e ininterrotto su quel bene, mobile o immobile, per un certo numero di anni ne fa acquistare la proprietà o un altro diritto reale. Chiaramente non la acquisisce subito la proprietà o altri diritti reali ma dovrà dimostrare in sentenza la mancata rivendicazione e interesse da parte del proprietario sul determinato bene. Inoltre importante è dire che l’usucapione non può essere richiesto se il possesso è stato ottenuto violentemente o clandestinamente però se una volta ottenuto il bene violentemente o clandestinamente il vero proprietario non lo rivendica allora si che si potrà usucapire e avrà inizio da quando è cessata la violenza o clandestinità. L’usucapione inoltre può essere ordinario dice che si può richiedere per tutti i beni immobili, universalità di mobili e mobili non registrati dopo 20 anni. Per mobili registrati invece 10 anni. L’usucapione abbreviato invece segue altri parametri. Buona fede cioè l’ignoranza dell’altruità del bene e presenza della trascrizione per i beni immobili. LEZIONE 3.12.2021 DIRITTO DI FAMIGLIA Riguarda il diritto e vincolo di parentela il quale si ha quando si ha uno stipite in comune. Questo avviene anche per adozione. Nel codice del 1942 prima esisteva discriminazione di figli nati all’esterno del matrimonio rispetto ai figli nati all’interno del matrimonio, ma dopo la riforma del diritto di famiglia questa discriminazione è stata eliminata e messi quindi allo stesso piano. Inoltre oggi si possono adottare anche figli che hanno superato la maggiore età, aspetto che era più complicato quando sorse il codice nel 1942. C’è inoltre il grado di parentela che può essere di primo, secondo, terzo fino al sesto grado in verticale o in linea collaterale…. Affianco alla parentela abbiamo l’affinità che sono quindi i parenti del coniuge. Tra affini non ci sono vincoli ereditari. L’obbligo di alimenti può avvenire sia tra diritto di famiglia sia per l’affinità. In base all’art.438c.c. possiamo chiederlo per bisogno o per l’impossibilità di mantenimento………. Come si può determinare la misura degli alimenti? Si segue art.438c.c. il debitore può scegliere come adempiere all’obbligo. Ma ci possono essere più creditori ossia obbligati al mantenimento come possono essere i figli e qui si segue art… Non si può rinunciare o cedere il diritto agli alimenti ed è quindi indisponibile. IL MATRIMONIO è un negozio giuridico non è un contratto ma è un impegno tra due persone di sesso opposto a un vincolo matrimoniale, un’istituzione. Nel nostro ordinamento c’è un matrimonio civile che è celebrato di fronte al sindaco e che ha effetti solo per lo stato, il matrimonio concordatario perché nato da un concordo tra lo stato e la santa sede e ha effetti sia per lo stato e sia per la chiesa. Matrimonio religioso che viene celebrato dal ministro del culto ma avrà valenza e effetti solo per la chiesa e non avrà rilevanza per lo stato. Può succedere che avvenga la promessa di matrimonio. Questa promessa di matrimonio cosa comporta tra i due soggetti di sesso opposto? Non obbliga necessariamente i due coniugi a eseguire il matrimonio, non c’è vincolo, ma il mancato rispetto della promessa di matrimonio si limita al risarcimento delle spese che sono state utilizzate per la promessa e inoltre il fidanzato o la fidanzata può richiedere i beni regalati all’altro coniuge per il matrimonio. Ci sono delle condizioni in cui non è possibile il vincolo matrimoniale, questo dipende dalla parentela ma anche il non avere la maggiore età per esempio. I requisiti sono secondo l’art.84c.c. l’aver raggiunto la capacità di agire ossia aver raggiunto la maggiore età. Può essere derogato questo articolo però con il concetto di minore emancipato in cui per gravi motivazioni un soggetto può entrare nel vincolo matrimoniale anche se ha 16 anni. Non deve avere incapacità di intendere e di volere. Una donna inoltre non può sposarsi un’altra volta se non sono passati almeno 300 giorni e questo dipende dal vincolo del bambino…. In base all’art.87c.c. il nipote non può sposare la zia o la sorella ma il divieto non è assoluto infatti il tribunale in alcuni casi può autorizzare il matrimonio ma non può farlo in cui i legami sono stretti, come tra fratelli. Altro ostacolo è il delitto, secondo art.88c.c. ed è un divieto per gli amanti che uccidono per esempio il marito di tizia e sposarla, in questo caso si dice proprio che chi fa una cosa del genere non potrà effettuare vincolo matrimoniale. Ci sono poi gli impedimenti di matrimonio e gli impedimenti impedienti come l’omessa pubblicazione del matrimonio che non porta all’eliminazione del vincolo ma solo un possibile risarcimento mentre un impedimento può far cessare il matrimonio. La pubblicazione di matrimonio ha la funzione di consentire a terzi di essere a conoscenza del vincolo ed è quindi una pubblicità notizia e non si può celebrare il matrimonio prima di aver superato 4 giorni dalla pubblicazione fino ai 180 giorni, superati i quali dovranno ripetere la promessa come stabilito dall’art.99c.c. La pubblicazione è quella notizia ufficiale che permette una possibile opposizione dei terzi se ci fossero delle determinate motivazioni importanti. È un atto legittimo il matrimonio perché non accetta eventi accidentali, ex. Ti sposo ma entro fine anno dovrai diventare primario all’ospedale. La condizione è invalida. Non si può inserire una condizione di matrimonio e nemmeno termine. Salvo evento dirimente l’ufficiale non può opporsi a concludere il matrimonio. L’art.113c.c. dice che il matrimonio non può essere valido se incorrono certe situazioni. Il matrimonio non può essere effettuato per procura ma anche questo in realtà non vale sempre infatti ci sono delle eccezioni per determinate situazioni come stabilito dall’art.111c.c. Quando il matrimonio dopo averlo celebrato può essere invalidato con ipotesi di annullabilità e nullità. Primo caso di nullità…. secondo caso di nullità del matrimonio è la violazione dell’art.87c.c. a meno che non sia autorizzabile il matrimonio per casi gravi dal tribunale in quei casi si potrà solo annullare e non renderlo nullo. Terza ipotesi di invalidità è di annullabilità relativa e avviene se non abbia la maggiore età a meno che non sia emancipato, però anche se ha 15 anni non potrà essere impugnato se viene reso ufficiale l’anno dopo con emancipazione o da quando diventa maggiorenne. Altro caso di invalidità è se c’è invalidità nel soggetto e viene stabilita dopo un anno dal matrimonio. Altro caso di invalidità è se il consenso è stato viziato ma anche questo non sempre in quanto si estingue se i coniugi hanno già vissuto un anno insieme. Altra ipotesi è la simulazione…………. Diritti e doveri che nascono col matrimonio. Principio di uguaglianza tra i due coniugi e quindi di partecipare in egual modo alle decisioni riguardo la vita familiare, se in disaccordo può intervenire e scegliere il giudice. non si può avere rapporti che possono ledere al vincolo matrimoniale (ex. amanti). Obbligo di responsabilità nei confronti dei figli da parte di entrambi i genitori ossia quindi si ha potestà genitoriale nei confronti nei figli. Questo dovere ha portato come stabilito da art.315c.c. a considerare figli e responsabilità quindi nei loro confronti anche se adottati o in generale se non solo legittimi. Il figlio inoltre però dovrà rispettare il genitore e dovrà contribuire ai bisogni della famiglia se continua a convivere con essa. Inoltre il figlio non può abbandonare la casa dei genitori fino al raggiungimento della maggiore età o fino all’emancipazione. I genitori sono tenuti al contrario a sostenere e istruire i figli chiaramente senza che abbia delle richieste patrimoniali che non possono permettersi. La volontà del figlio deve essere comunque rispettata quindi la scelta della scuola o del lavoro del figlio non deve essere obbligata dai genitori. I genitori non devono vietare la visita al figlio dei parenti. I genitori inoltre devono amministrare il patrimonio del figlio ma chiaramente non potranno agire sul suo patrimonio senza la volontà del figlio e se non mira all’interesse del figlio. Se non rispettato il giudice può nominare un curatore per amministrare il patrimonio del figlio al posto dei genitori. I genitori hanno quindi un usufrutto legale dei beni del figlio che però deve essere usato con la volontà del figlio. Se invece coppia entra in crisi chi ha le responsabilità sul figlio? Il figlio dovrà avere comunque tutti i diritti che spetta anche in caso di divorzio dei genitori ma anche dai parenti di entrambi i genitori, sarà poi il giudice ad affidare il figlio al padre o alla madre mentre il legislatore non prende posizione ma dice che il figlio dovrebbe continuare a vivere con entrambi i genitori. Il giudice può prendere solo le decisioni di ordinaria amministrazione cioè decisioni importanti. Le decisioni di straordinaria amministrazione molto spesso le lascia decidere ai coniugi. Per legge però non esiste affidamento esclusivo a uno dei due coniugi. Il coniuge a cui i figli non sono affidati potrà comunque intervenire quando si parla di istruzione del figlio. Inoltre il giudice nel tempo può anche modificare l’affidamento, per esempio se al tempo era stato come esclusivo l’affidamento dopo qualche anno il giudice può renderlo inclusivo, ma può avvenire anche l’opposto. Ci può essere in caso in esclusività dell’affidamento anche un assegno di sostenimento del figlio da parte del coniuge che non ha affidamento ma anche questo deve essere chiaramente stabilito dal giudice. cosa succede invece quando i figli diventano maggiorenni? Potrebbe aver bisogno ancora di sostentamento da parte della famiglia, in linea di massima i genitori dovranno mantenerlo ma fino a un certo punto e se la situazione è tale da aver bisogno di sostentamento, come può essere l’università ma anche qui dipende perché se sei fuori corso da 10 anni. Questo però cambia quando parliamo della disabilità infatti se figlio è disabile allora anche successivamente al raggiungimento della maggiore età i genitori avranno l’obbligo di sostenerlo economicamente. La separazione è una sentenza del giudice che determina l’attenuarsi di alcuni obblighi matrimoniale. La separazione può essere consensuale cioè presa di comune accordo o giudiziale, quest’ultima che acquista efficacia se stabilita dal tribunale e deriva da un mancato accordo tra i coniugi e ci sarà poi il bisogno di decidere a chi affidare i figli. Questi obblighi che vengono meno con separazione sono la convivenza, guardare le norme della successione legittima. E se nemmeno si può utilizzare successione legittima? Il patrimonio viene devoluto allo stato. FORME DEL TESTAMENTO Il testamento deve avere determinati requisiti formali. Tre forme previste dalla legge. Il testamento per atto pubblico, testamento segreto e testamento olografo. Il testamento pubblico è quello che viene redatto da un notaio alla presenza di almeno due testimoni fino al momento della morte del decuius. Il vantaggio di questo tipo di testamento è che sicuramente sarà valido per legge in quanto redatto da un notaio. Svantaggi sono i costi e la non segretezza del testamento del decuius. Nel Testamento segreto viene consegnato al notaio già scritto dal testatore alla presenza dei due testimoni e il notaio lo conserva in cassaforte. Vantaggi sono la segretezza. Svantaggio è che notaio non validerà il testamento fino alla morte del decuius. Il testamento olografo è quello fatto direttamente dal testatore a condizione che sia scritto dal decuius e deve essere quindi scritto a penna e non stampato e firmato se no sarà testamento segreto per essere validato. Vantaggio è che può essere redatto in qualsiasi momento dal testatore ma gli svantaggi sono che non essendo in una cassaforte diciamo chi lo trova potrebbe distruggerlo a suo vantaggio. Solo un testamento che rispetta una di queste procedure è valido. La legge però descrive anche la forma di testamenti speciali in alcuni casi come descritto nell’art.611c.c. chiamato testamento in mare, ma perde la sua efficacia dopo tre mesi dallo sbarco se il testatore non muore. Ma anche art.609c.c. per malattia contagiosa ma solo se non è possibile farlo con notai. Una volta che il testamento è fatto è revocabile? Si fino al momento della morte perché il decuius deve essere libero di definire il suo patrimonio fino a tale momento. Può essere esplicita o implicita la revocabilità e può cambiarlo anche con un’altra forma rispetto a quello revocato. Coloro che sarebbero i successori necessaria in concreto come intervengono a far valere i propri diritti? Usano l’azione di riduzione con cui il successore necessario interviene a far valere i propri diritti sul patrimonio e sulle donazioni del decuius prima di morire. Nel patrimonio del decuius due terzi sono riservati ai successori necessari.
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