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Appunti di diritto privato (corso Bianca), Appunti di Diritto Privato

Appunti del corso di diritto privato della prof.ssa Bianca

Tipologia: Appunti

2016/2017

Caricato il 20/06/2017

bonlor
bonlor 🇮🇹

4.4

(45)

12 documenti

Anteprima parziale del testo

Scarica Appunti di diritto privato (corso Bianca) e più Appunti in PDF di Diritto Privato solo su Docsity! DEONTOLOGIA Il diritto è un complesso di regole che hanno l’attributo di norme giuridiche e che si differenziano dalle altre regole del vivere sociale. La regola giuridica prende il nome di “norma”. Ci sono alcune regole la cui violazione non determinano alcuna violazione giuridica, mentre nel caso delle norme si ha una sanzione: civile (l’obbligo di risarcimento del danno) o penale (come l’arresto), in caso di inosservanza. Seconda caratteristica della norma giuridica è la generalità. Non detta mai una regola, ad hoc per un caso specifico e per una persona specifica, bensì per una fattispecie. Terza caratteristica strettamente collegata alla seconda è l’astrattezza. Vi è poi l’applicazione del principi di uguaglianza. Una delle essenze del diritto è quella di fare giustizia. Un diritto ingiusto non serve a nessuno. Le norme giuridiche passano attraverso un processo di emanazione da parte degli organi deputati ad emanare le norme giuridiche, ovvero il parlamento e il governo. Il diritto privato serve a risolvere situazioni di conflitti di interessi tra privati. Il giornalista è un privato che esercita la sua libertà e che può ledere diritti fondamentali di altre persone (come la dignità o l’onore di altre persone). LIBERTA’ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO 1942 viene proclamato il Codice Civile, 1928 la Costituzione. La Costituzione si divide in due parti. La prima parte intoccabile riguarda i diritti fondamentali, la seconda parte più costituzionale sul referendum, obblighi, istituzioni ecc. il giudice costituzionale giudica la conformità alla Costituzione delle leggi ordinarie. La Costituzione rappresenta l’architettura della società civile di tutti i principi fondamentali (art.1, art.2, art.3, principio di uguaglianza formale e sostanziale). La libertà di manifestazione del pensiero è la conquista delle società democratiche. È infatti la prima libertà che viene soppressa dai regimi totalitari. Il comma è il primo capoverso di un articolo. ART.21 “Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente i proprio pensiero con la parola, con lo scritto o con ogni altro mezzo di diffusione”. Nel primo comma dell’art.21 emerge il concetto di diritto. Con ogni altro mezzo di diffusione si intende la stampa, la radio, la televisione e internet. Vi è un diritto a informare, a manifestare il proprio pensiero e ad essere informati, ricevere informazioni. Si pone il problema della professionalità di chi manifesta il proprio pensiero, anche sotto il profilo delle responsabilità. Questo problema è emerso ancor più con ‘avvento di Internet. Il giornalista esercita il diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero attraverso la cronaca (nera, d’opinione, giuridica, critica). CRONACA RICOSTRUZIONE DEI FATTI CRITICA OPINIONE SU QUESTI FATTI La cronaca nera, quella giudiziaria, è quella più delicata, che probabilmente richiederebbe più professionalità e meno spettacolo. 2° COMMA la stampa non può essere soggetta a limitazioni o censure; 3° COMMA il sequestro da parte dell’autorità giudiziaria; 4° COMMA casi urgenti, sequestro da parte degli ufficiali di polizia. Sequestro che deve essere convalidato dall’autorità giudiziaria entro le 24h altrimenti sarà revocato 5° COMMA mezzi di finanziamento della stampa pubblica 6° COMMA buon costume, principio di carattere generale del nostro ordinamento. (Es. immagini pedopornografiche). Questa norme scaturiscono da alcuni atti che si chiamano fonti di diritto. Vi è una gerarchia, una piramide di fonti che identifica l’efficacia di una fonte rispetto a un’altra. La Carta di Nizza del 2000 enuncia tutti i diritti fondamentali dell’uomo. Art.6 Trattato UE i diritti enunciati nel trattato di Nizza sono fondamentali per tutti i cittadini dell’UE DIRITTO INNATO non acquisito, naturale. UE organizzazioni di stati non solo a carattere economico ma anche giuridico, normativo e politico. CORTE DI GIUSTIZIA E CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DI STRASBURGO organi giudicanti dell’UE Carta fondamentale dei diritti dell’uomo risale agli anni 50 (CEDU) Oltre ai tre gradi di giudizio vi è una sorta di quarto giudizio internazionale ovvero la Corte Europea, a cui si può fare ricorso qualora non venga rispettato un diritto della CEDU. DIRITTO ALL’OBLIO 2012, leading case a partire dal 2012 grazie a un giudice di Cassazione è stata affermata l’esistenza del diritto all’oblio. GOOGLE VS SPAIN sentenza corte di Giustizia Europea sul diritto all’oblio applicata anche in Italia. Nel 2007 si è detto che il giudice italiano è tenuto a conformarsi all’orientamento della Corte Europea dei diritti dell’uomo, fonte integrativa del diritto italiano. Questo vale anche per le unioni civili. L’Italia è inadempiente perché non prevede una regolamentazione, non da nessun diritto a queste coppie. L’Italia, insieme a Romania e Slovacchia, è l’unico stato Europeo a non avere una regolamentazione sulle unioni civili. Il Italia vi è un sistema formale delle fonti del diritto. CIVIL LAW VS COMMON LAW In Italia la giurisprudenza non è fonte formale del diritto. Al vertice di questa piramide abbiamo con pari merito la Costituzione Italiana e i Regolamenti Comunitari, che vanno distinti rispetto alle direttive comunitarie, entrambi fonti comunitarie. Il regolamento è legge, si applica per tutti gli Stati. La direttiva enuncia dei principi cardine che per diventare legge necessitano di una norma dello Stato che attui la direttiva. Il regolamento è già legge, la direttiva no (direttiva sul commercio elettronico, sul commercio, sul consumatore, sulla privacy). Se uno Stato non attiva una direttiva in tempo c’è una causa di risarcimento del danno. Se lo Stato attua male una direttiva vi sono due opzioni, una di queste due sono le DIRETTIVE SELF EXECUTING, direttive sui principi generali, vengono paragonate ai regolamenti comunitari. Nel secondo gradino della piramide vi sono le leggi ordinarie e le leggi non costituzionali, come il Codice Civile, codice penale, procedura civile, procedura penale e codice del lavoro. Vi è poi il CODICE DELLA PRIVACY, legge 96 e poi legge196 del 2006. Codice del consenso che nasce come attuazione di una direttiva comunitaria, è stata incluso nel codice civile e poi creato nel 2005. Codici in senso formale e codici privacy o consumo sono entrambi leggi, ma il codice formale si distingue in quanto è un complesso divisi in libri (inteso come settore di argomenti connotato da due caratteristiche: unità e sistematicità) 1° LIBRO CODICE CIVILE “delle persone e delle famiglie”; 2° LIBRO CODICE CIVILE “della successioni (disposizione del patrimonio attraverso il testamento). LE FONTI DEL DIRITTO quei fatti o quegli atti deliberati da appositi organi e secondo particolari procedure che producono norme giuridiche. Esistono dunque due tipi di fonti: 1. FONTI DI FATTO comportamenti spontanei chiamati consuetudini dai membri di una collettività, ai quali viene attribuito rilievo giuridico da parte dello stato (usi e consuetudini); 2. FONTI ATTO sono le norme scritte emanate da organi dello Stato. A loro volta possono essere divise i fonti di produzione (atti o fonti di produzione giuridica) e fonti di cognizione (come la Gazzetta ufficiale e i codici). Non tutte le fonti hanno lo stesso valore, sono organizzate in una scala gerarchica per ordine di importanza. Abbiamo dunque una piramide gerarchica che vede al primo posto la Costituzione e all’ultimo usi e costumi. PIRAMIDE GERARCHICA DELLE FONTI DEL DIRITTO: 1. FONTI PRIMARIE, Costituzione e leggi costituzionali, regolamenti comunitari, leggi ordinarie e leggi sostanziali, leggi regionali; 2. FONTI SECONDARIE, regolamenti, usi e consuetudini IL CODICE CIVILE fa parte delle leggi ordinarie, regola i rapporti tra i cittadini. Esso fu approvato con regio decreto del 16 marzo 1942 e comprende 2969 articoli distribuiti in 6 libri, preceduti dalle “disposizioni sulla legge in generale” o “preleggi” che constano di 31 articoli. Seguono le “disposizioni di attuazione e ART 2047 “DANNO CAGIONATO DALL’INCAPACE” L’incapacità di intendere e di volere è transitoria e provvisoria. Tocca un soggetto legalmente capace di intendere e di volere che diventa incapace per motivi estremi. Ci sono dei diritti che non si estinguono con la morte del cagionato. Come per esempio il diritto d’autore, che sopravvive 20 anni dopo la morte del soggetto e può essere utilizzata dai suoi eredi. Vi è poi il diritto al nome, il diritto all’immagine e il diritto all’identità personale, anch’essi utilizzabili dagli eredi post mortem. La nascita si ha con l’inizio della vita così detta extrauterina. È necessario che il feto nasca vivo anche solo per un istante in modo tale da acquisire la capacità giuridica. Se per esempio un uomo fa una donazione a un bambino che deve nascere e subito dopo la nascita l bambino muore, i genitori potranno ereditare il lasciato dell’uomo. Se è stata attestata almeno una respirazione del bambino, esso è nato vivo e di conseguenza ha conseguito la capacità giuridica. Prima della maggiore età la persona è incapace di agire, cioè non può compiere un atto giuridico che modifica il suo status. Se compie atti giuridici essi verranno annullati. INCAPACITA’ LEGALE incapacità ridotta o limitata dalla legge (18 anni, minore età, interdizione, ridotta capacità di agire, inabilitazione, emancipazione) INCAPACITA’ NATURALE non fa riferimento a una situazione giuridica ma di fatto la situazione concreta in cui il soggetto si viene a trovare. L’incapacità di intendere e di volere per cause permanenti o transitorie va dimostrata. Mentre nell’incapacità legale c’è un provvedimento di legge che dimostra tale incapacità, nel caso di incapacità naturale essa va dimostrata di volta in volta. Prima della maggiore età il minore è incapace di agire. I genitori o in loro mancanza il tutore si prenderanno cura di tutti quegli atti che il minore non può compiere. INCAPACITA’ NEGOZIALE, DI GIUDIZIO PROCESSUALE DEL MINORE EMANCIPAZIONE DEL MINORE situazione in cui il minore su autorizzazione acquista una ridotta capacità di agire. Il minore anticipato non può compiere gli atti di straordinaria amministrazione (come la vendita di una cosa). Per prendere tali decisioni e compiere tali atti deve essere coordinato da un curatore. INTERDIZIONE E INABILITAZIONE INTERDIZIONE GIUDIZIALE, quello stato giuridico della persona determinato da un giudizio, un provvedimento giudiziale che comporta l’infermità mentale della persona. Prima di questo provvedimento che dichiara l’interdizione giudiziaria, se la persona commette reati essi possono essere annullati. Dopo questo provvedimento del giudice tutti questi atti compiuti dalla persona con infermità mentale saranno automaticamente annullati. INTERDIZIONE LEGALE riguarda tutti quei soggetti colpevoli di un delitto colposo e la cui pena non sia inferiore a 5 anni. Riguardano solo casi penali. Qui il giudice dichiara che il soggetto ha una ridotta capacità di agire. Può compiere gli atti di normale amministrazione ma non di straordinaria amministrazione. Il soggetto è inabilitato. L’inabilitazione rappresenta comune una patologia così come nel caso di chi assume alcolici o sostanze stupefacenti. I casi in cu si può dichiarare l’inabilitazione sono 4: 1. Infermità mentale non grave; 2. Prodigalità (vizio che attiene a chiunque non sappia curare il proprio patrimonio); 3. Far uso a livello patologico di sostanze stupefacenti o alcolici; 4. Chi è affetto da cecità o sordità dalla nascita. In questo caso bisogna verificare se il soggetto ha o meno una sua autonomia. AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (richiamo all’art. 411 CC) la figura è stata introdotta con la legge 9 gennaio 2004 n.6. Si tratta di un soggetto nominato dal giudice che potrà compiere determinati atti non in base a ciò che dice la legge bensì in base al provvedimento del giudice. È una figura flessibile in modo tale da limitare ad hoc la sua capacità all’essenziale, al minimo, valutando caso per caso. È il caso dell’anziano che sta bene mentalmente ma non fisicamente e che quindi necessita di un amministratore di sostegno che non intacca la sua capacità di agire, per prevedere la pensione piuttosto che fare la spesa. L’amministratore di sostegno può curare anche la morale della persona, motivo per il quale spesso sono i parenti ad essere nominati amministratori di sostegno. La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi su una questione di legittimità dell’art. 411 C.C sotto il profilo della ancata indicazione dei criteri selettivi per distinguere l’istituto dell’amministratore di sostegno da quelli preesistenti dell’interdizione e dell’inabilitazione, con una sentenza interpretativa di rigetto ha affermato che il giudice può ricorrere ad interdizione ed inabilitazione soltanto se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare adeguata protezione dell’incapace, ed ha fondato la decisione sulla considerazione del menzionato potere di estensione del giudice tutelare, affermando che ciò indica che i poteri dell’amministratore di sostegno non possono mai coincidere integralmente con quelli del tutore o del curatore (Corte Costituzionale sentenza interpretativa di rigetto 9 dicembre 2005 n. 440). La necessità di tracciare una linea di demarcazione tra i due istituti è stata poi ribadita dalla Corte di Cassazione in occasione della prima pronuncia resa sull’istituto dell’amministratore si sostegno (Cassazione 12 giugno 2006 n. 13.584). Dunque la legge del 2004 sull’amministratore di sostegno non è anticostituzionale perché non c’è una sovrapposizione con inabilitazione e interdizione. Esse hanno un carattere residuale e quindi la sovrapposizione non sussiste. Ciò ha dato risalto alla figura dell’amministratore di sostegno e una maggiore tutela alla sfera di autodeterminazione della persona. Le leggi raziali oltre ad aver determinato grandi ingiustizie, toglievano la capacità giuridica. Per quanto riguarda l’atto illecito il soggetto inabile è capace di intendere e di volere. Nel caso di minori l’art. 2048 CC “responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte” prevede che: “il padre e la madre, o il titolare sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o dalle persone soggette alla tutela che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all’affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprenditi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai comuni precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”. DIRITTI FONDAMENTALI E SITUAZIONI OGGETTIVE “Sentenze decalogo della corte di cassazione del 1948” sull’attività di giornalista che ha stabilito quali debbano essere i limiti dell’attività giornalistica. Limiti che andrebbero riveduti con l’evoluzione della figura del giornalista. L’uomo è il centro dell’ordinamento giuridico nazionale e comunitario, a partire dalla CEDU (convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali) redatta e adatta nell’ambito del Consiglio d’Europa nel 1950. La CEDU è considerata il testo centrale in materia di protezione dei diritti fondamentali dell’uomo perché è l’unico dotato di un meccanismo giurisdizionale permanente che consenta ad ogni individuo di richiedere la tutela dei diritti ivi garantiti, attraverso il ricorso alla Corte Europea dei diritti dell’uomo, con sede a Strasburgo. L’ART 10 CEDU “Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e libertà di ricevere o comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radio diffusione, cinematografiche o televisive. L’esercizio di questa libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alla formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità o l’imparzialità del potere giudiziario”. Ricalca l’art. 21 della Costituzione: “tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”. CASO BEL PIETRO La corte europea dei diritti dell’uomo nel 2013 ha condannato lo Stato italiano a pagare a Maurizio Belpietro 10 mila euro per danni morali e 5 mila per le spesa processuali a causa della condanna a 4 anni di carcere inflittigli dai giudici. L’appello di Milano, per aver ospitato sul suo giornale un articolo del 2004 ritenuto gravemente diffamatorio a firma di Lino Jannuzzi, allora senatore del PDL. La Corte ha ribadito un principio assimilato da tutti i Paesi Europei: il carcere per i giornalisti per il reato di diffamazione previsto dal nostro codice penale, è un abominio giuridico incompatibile con i principi della libertà d’informazione. in generale si ha il cittadino comunitario contro l’ordinamento di appartenenza. La Corte Costituzionale nel 2004 ha sostenuto che le sentenze della Corte Europea rappresentano delle norme interposte tra la Costituzione e la legge ordinaria. Per cui è necessario che i giudici conoscano e applichino anche l’ordinamento europeo. È come se l’Italia fosse diventata un paese a metà tra civic law e common law. Queste decisioni della Corte Costituzionale entrano implicitamente nell’ordinamento. DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA Nel codice civile gli unici diritti fondamentali della persona presenti sono il diritto al nome, allo pseudonimo e all’immagine (art. 6 codice civile, art. 9 e art. 10). Tutti gli altri diritti sono presenti in maniera esplicita o implicita nella Costituzione. I diritti alla personalità sono diritti non patrimoniali. Nascono con la persona quando si acquista la capacità giuridica e terminano con la morte. Fatta eccezione per il diritto d’autore che sopravvive 75 anni dopo la morte della persona titolare. Adesso si parla anche di un diritto alla memoria, un diritto al ricordo (quando ad esempio viene intitolata ad una persona una via, un’aula universitaria ecc). RIGHT OF PUBLICITY diritto alla notorietà che si dica sopravviva alla morte. In alcuni paesi viene brevettato come fosse un’invenzione, un’opera dell’ingegno. CARATTERI DEI DIRITTI FONDAMENTALI: 1. NON PATRIMONIALITA’, i diritti fondamentali sono diritti che appartengono alle persone e non sono suscettibili di una valutazione economica (es. tuttora è d’attualità l’illecita dell’utero in affitto); 2. INTRASMISSIBILITA’ i diritti fondamentali non possono essere ceduti in maniera ereditaria; 3. INDISPONIBILITA; 4. INALLENABILITA’ si tratta di diritti che non possono essere ceduti a terzi a scopo oneroso. DIRITTI SOGGETTIVI posizione di vantaggio che viene conferita dall’ordinamento per realizzare un interesse del titolare. Si distinguono in due categorie: diritti soggettivi assoluti e relativi. La distinzione attiene alla modalità di esercizio del diritto. I diritti soggettivi assoluti sono esercitabili nei confronti di tutta la collettività erga omnes. I diritti soggettivi relativi, sono esercitabili nei confronti di soggetti determinati. DIRITTO DI CREDITO si contrappone all’obbligazione. È un diritto soggettivo relativo, il creditore infatti avrà questo diritto solo nei confronti del soggetto debitore. Sono diritti soggettivi relativi tutti i diritti familiari (come il diritto al mantenimento, il diritto all’educazione) e di credito. Sono diritti soggettivi assoluti tutti i diritti alla personalità e diritti reali, che descrivono il collegamento del titolare con una casa. Il diritto reale più conosciuto è la proprietà. Vi sono anche diritti reali minori, come l’usufrutto, l’uso e l’abitazione. Tutti questi diritti sono connotati dal requisito dell’assolutezza. DIRITTO ALLA VITA diritto soggettivo assoluto che ognuno di noi vanta nei confronti di tutti. È un diritto che può essere leso da un fatto naturale. Bisogna poi capire chi sono i soggetti responsabili a riguardo. Nel web chiunque ormai può ledere questi diritti della personalità. Chiunque può offendere e a nostra immagine può essere utilizzata contro o senza il nostro consenso. Nel mondo anglosassone è nato un diritto vero e proprio allo sfruttamento commerciale della notorietà. Il già citato “right of publicity”, il diritto a che gli altri non possano sfruttare commercialmente la mia immagine. È un diritto nato solamente per i personaggi notori. In Italia si è posto il problema di Lucio Dalla, per cui vi è stata una violazione del diritto all’immagine e dello sfruttamento commerciale della notorietà. Negli USA si sta diffondendo un right of publicity relativo a persone sconosciute o poco conosciute come le modelle, che vantano uno sfruttamento commerciale alla propria immagine. Infatti si usano tutti i termini inglesi in questo ambito come: endorcement, advertising ecc. DIRITTO NEGATIVO DI ASTENSIONE la collettività non deve incidere sul mio diritto. Nell’ambito dei contratti vi sono delle prestazioni personali che derivano da una serie di caratteristiche. Si parla di situazioni giuridiche passive. Nel caso dei diritti soggettivi relativi, la situazione giuridica passiva è l’obbligo (l’obbligo di mantenimento, l’obbligo di educazione). Adesso in caso di violazione degli obblighi familiari è previsto un risarcimento del danno. Vi sono altre situazioni che si affiancano, come ad esempio l’onere, situazione di vantaggio per cui non corrisponde un obbligo dall’altra parte ma per soddisfare un proprio interesse (atto di proprietà). DIRITTO POTESTATIVO il diritto di un soggetto di modificare la sfera giuridica altrui. È un diritto eccezionale in quanto la sfera altrui si tutela ma non si tocca. Il diritto potestativo va distinto rispetto alla potestà. Adesso si parla di responsabilità perché il rapporto padre-figlia non è più un rapporto autoritario. La situazione giuridica passiva del diritto potestativo è lo stato di soddisfazione. Ne è un esempio la comunione forzosa del muro. Un altro esempio è l’opzione di materia societaria. Lo status è la posizione dell’individuo all’interno di una comunità (cittadino, figlio, coniuge). È un complesso di qualità e di diritti che vengono dati ad un soggetto per l’appartenenza ad una comunità. Oggi si parla impropriamente di status, ma esso è in realtà individuato solo per la cittadinanza e per la familiarità. I diritti fondamentali con l’evoluzione della società e del diritto non sono un numero chiuso ma, al contrario, sono sempre in continuo aumento. Es. diritto alla privacy, diritto alla protezione dei dati sensibili, diritto all’oblio, art. 32 della Costituzione (diritto alla salute). La sentenza decalogo riprende tutti quegli orientamenti e principi che erano stati proposti in maniera frammentaria e li organizza in maniera sistematica. ART. 48 DELLA LEGGE N°69 1963 dispone il procedimento disciplinare per gli iscritti all’albo che si rendono colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionale o di fatti che compromettono la propria reputazione o il buon nome dell’ordine dei giornalisti. Il caso riguardava una serie di articoli pubblicati tra il 72 e il 73 aventi come oggetto la gestione economico finanziaria di un fondo di investimento immobiliare comune (Europrogram international 1969) da parte di alcune società italo-svizzere. Questi articoli vengono ritenuti lesivi e denigranti in quanto venivano mosse delle critiche. Le due società si appellavano all’art. 2043 del codice civile e al secondo comma dell’articolo 2598 (atti di concorrenza sleale) del codice civile. In appello viene riformulata parzialmente la sentenza di primo grado. L’ipotesi non fu più l’art. 2598 bensì il più generale 2043 che comporta il risarcimento del danno, in quanto i due soggetti sarebbero dovuti essere in concorrenza tra loro, mancava il presupposto della concorrenza e quindi l’ipotesi non poteva essere applicata. Le società non contente dl giudizio della Corte di appello fecero ricorso alla Cassazione da qui la celebre sentenza Decalogo del 1984. I tre elaborati punti furono i seguenti: 1. Utilità sociale della notizia; 2. Verità pubblica dei fatti esposti; 3. Forma civile dell’esposizione. La Cassazione specificò ulteriormente il requisito della verità dicendo che non viene rispettato nel caso delle così dette “mezze verità”, quando viene esportata solo una parte della notizia. Si parla anche di verità incompleta. Quest’ultima è più pericolosa rispetto all’esporre singoli fatti falsi in quanto è più facile smentire la notizia falsa per intero e chi la dice è inevitabilmente il responsabile. Contestare o smentire la notizie incompleta è più difficile e di conseguenza è più difficile l’insorgere della responsabilità di chi dice la mezza verità (es. il caso Veronesi). L’oncologo Umberto Veronesi era stato intervistato in merito alle sigarette leggere. Veronesi aveva detto di essere contrario ad esse ma che comunque esse fossero meno dannose dal punto di ista tumorale. L’azienda produttrice di sigarette estrapolò solo la frase in cui Veronesi affermava che le sigarette erano meno dannose e si fece pubblicità. Quindi una mezza verità. Veronesi fece causa e vinse. La seconda condizione quella della forma civile è quella su cui la Cassazione si sofferma di più facendo un elenco di casi in cui essa viene a mancare. Bisogna avere una esposizione chiara e leale. Non c’è forma civile quando si fa uso di: 1. Sottointeso sapiente (uso di determinate espressioni che il pubblico andrà a interpretare in maniera diversa o contraria al significato letterale delle parole) ad esempio la parola “perdita di bilancio” per far intendere frodi; 2. Accostamenti suggestionanti (che consistono nell’accostare determinati fatti che coinvolgono la persona coinvolta con la vicenda con altri fatti estranei negativi. Ad esempio le due aziende erano state accostate a cause di bancherotte fraudolente. Altro esempio di accostamento suggestionale è quello di accostare una frase fatta generica con il fatto in questione; 3. Utilizzo di un tono sproporzionatamente sdegnato o scandalizzato (accentuare la drammaticità del fatto per accattivare l’interesse del lettore, utilizzando ad esempio un semplice punto esclamativo quando non vi è bisogno); 4. Insinuazioni (quando si vuol far passare un’idea in maniera subdola senza avere alcuna prova. Ad esempio quando si utilizza l’espressione “non si può escludere che…”. Queste condizioni non devono sussistere sempre ma solo quando vi è un conflitto tra due diritti: da un lato l’art. 21, dall’altro l’art. 2 della Costituzione, pregiudicando un diritto altrui. Il diritto di cronaca prevale sulla reputazione (bilanciamento tra due valori Costituzionali, di pari rango dignità e rango costituzionale che entrano in conflitto) se sono rispettati i tre requisiti previsti dalla sentenza Decalogo. La prevalenza non è in termini assoluti ma condizionata appunto ai tre requisiti. Dal punto di vista civico, civilista si parla di ESIMENTE DI RESPONSABILITA’ (come ad esempio la legittima difesa). ESERCIZIO DI UN DIRITTO commetto un danno mentre sto esercitando un diritto (come il diritto di cronaca o di critica o art. 21 cost) per cui vado esente da responsabilità. Si parla di esercizio legittimo di diritto di cronaca, critica quando soddisfo le suddette tre condizioni. ART 137 COMMA 3 DELLA LEGGE SULLA PRIVACY “devono restare fermi i limiti del diritto di cronaca per rispettare i diritti altrui” riferimento al decalogo. Sentenza della cassazione del 1996, bilanciamento tra diritto di cronaca e diritto dell’identità personale. Caso di Rececconi, giocatore della Lazio, che era entrato in una gioielleria verso l’orario di chiusura per fare uno scherzo a un amico col volto coperto dicendo “fermi tutti questa è una rapina”. L’amico esplode un colpo mortale verso Rececconi, non avendo intuito dello scherzo. Si parlò di legittima difesa putativa perché l’aggressione era fittizia. Si trattava di uno scherzo e non di una rapina. Dal punto di vista civilistico questa vicenda aveva scaturito un forte clamore mediatico ed era stata fatta una fiction. Il gioiellieri e i familiari avevano citato in giudizio gli autori della fiction perché emergeva che il gioielliere fosse un soggetto burbero per cui veniva leso il suo diritto all’identità personale e richiedeva la rimozione della fiction. La Cassazione non diede ragione al gioielliere poiché comunque si trattava di un fatto di cronaca e rispettava i tre requisiti della sentenza decalogo. VERITA’ PUTATIVA la verità putativa sussiste non solo quando è oggettiva ma anche quando ripota fatti di se falsi ma che nel momento in cui li riporto, in base a un criterio di normale diligenza, svolgendo un lavoro serio di ricerca delle fonti, per poi scoprire che la notizia è falsa non posso essere ritenuto colpevole di notizia falsa. Nella critica e nella satira il requisito della verità putativa può essere non applicato, in quanto si tratta di giudizi e opinioni personali che non possono essere soggetti a verità. La satira si fonda proprio sulla distorsione dell realtà. È anche vero che la verità viene in rilievo se io esprimo la mia critica riportando fatti non veritieri, notizia false, dando un’interpretazione distorta. Nella satira bisogna distinguere tra contenuto satirico e contenuto informativo. L’interesse sociale varia con il variare del tempo. Esso deve esserci nel momento in cui riporto la notizia. A questo proposito si parla di diritto all’oblio. Non bisogna utilizzare critica o satira per offendere le persone. Il problema è la finalità. Se essa è diffamatoria e non critica né politica viene in gioco questa forma civile. Si potrebbe richiamare la nozione di “abuso del diritto” perché si lede un altro diritto. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata sul diritto all’oblio, un diritto fondamentale. La sentenza è composta dal fatto e dal diritto, relativo ai principi che la Corte di Giustizia ha espresso. La controversia giudiziaria aveva ad oggetto una vicenda che si è svolta in Spagna e riguarda l’uso di dati personali da parte di un motore di ricerca telematico. Il signor Gonzales chiede all’agenzia spagnola garante dei dati personali di ordinare la soppressione o la modificazione contenente in un articolo di giornale che si riferiscono alla sua vita privata (un pignoramento collettivo). Questa notizia era stata pubblicata al momento del fatto. Ma dopo 20 anni digitando il suo nome su Google, il signor Gonzales trovava ancora collegamenti sul fatto, la vicenda giudiziaria ormai conclusa. Gonzales chiedeva anche che due motori di ricerca non indicizzassero più la notizia perché non aveva più un fine informativo, aveva perso la sua rilevanza sociale. Il garante dei dati spagnoli accoglie parzialmente il riscorso, disponendo che i motori di ricerca non indicizzano più la notizia. La notizia rimane ma viene riservata. Sul giornale, sull’archivio online la notizia aveva una funzione storico documentarista. Google interviene impugnando il procedimento dinanzi all’Audencia Nacional spagnole, che sospende il procedimento e rimette la questione davanti alla Corte di Giustizia europea per poi applicare la sentenza di quest’ultima alla normativa sui dati personal, normativa di origine comunitaria poi recepita e applicata da ogni ordinamento nazionale. Quali obblighi incorrono sui gestori dei motori di ricerca in materia di protezione dei dati personali? Questo è ciò che chiede l’Audencia Nacionale alla Corte di Giustizia Europea. Google e gli altri motori di ricerca sono responsabili delle notizie dai motori stessi indicizzate. Per cui è riconosciuto un diritto all’oblio ogni qualvolta il soggetto titolare di quei dati vuole che la notizia sia rimossa poiché gli causa un pregiudizio, o quando vuole che determinati dati siano pubblicizzati, a meno che sia un personaggio che ricopre una carica pubblica, perché prevale il diritto all’informazione. Dunque la notizia è soggetta a una disponibilità più ristretta di utenti. Il diritto all’oblio è un diritto alla deindicizzazione da parte di un motore di ricerca di una determinata notizia e non solo il “diritto ad essere dimenticati”. Il diritto all’oblio non è la soppressione della notizia, quella è l’extrema ratio. Infatti la notizia deve essere aggiornata, con la modifica. Devo essere ricordato per tutto ciò che è accaduto. Non essere ricordato solo per un eventuale arresto ma anche per una eventuale successiva assoluzione. ART. 7-8 CARTA DI NIZZA diretto alla riservatezza e trattamento dei dati personali. Articoli a cui si è rifatta la Corte di Giustizia Europea per pronunciare tale sentenza. CASO PERINCEK CONTRO SVIZZERA Perincek un cittadino turco, laureato in legge, presidente del partito dei lavoratori della Turchia in Svizzera. Aveva affermato nel 2005 che ricondurre a genocidio lo sterminio armeno rappresentava una bugia internazionale. Il genocidio non era vero ma era solo una strumentalizzazione politica. Il tribunale di Losanna lo ritiene colpevole dell’art. 261 bis del codice penale svizzero: “Costituisce reato chiunque incita pubblicamente all’odio e alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, modo di vita, sesso, identità sessuali, orientamento oppure religione. Lo Stato svizzero prevede il reato di negazionismo, la cui pena è l’arresto. Perincek fa ricorso contro questa sentenza. Da un lato abbiamo il diritto alla ricerca storica, dall’altro il negazionismo. La Cassazione respinge il ricorso. P. non si accontenta dei tre gradi di giudizio e fa ricorso alla Corte di Strasburgo appellandosi all’art. 10 CEDU relativo alla libertà di manifestazione del pensiero. La Corte Europea in seconda sezione nel 2013 (17 dicembre) opera un bilanciamento tra gli interessi in gioco. La Corte CEDU si domanda se è legittima l’interferenza dello Stato nella manifestazione di questa libertà. La Corte ritiene che questo primo requisito è legittimo. L’interferenza è proporzionale al fine perseguito? Qui la Corte afferma che ha ragione P. perché si tratta di un intervento statale non professionale, non necessario in una società democratica. Affermare che il genocidio non esisteva non portava a nessun pericolo pubblico per la società poiché non vi era un incitamento alla violenza e al razzismo nei confronti del popolo armeno. Era un’espressione della libera manifestazione del pensiero. Lo Stato svizzero fa ricorso a questa violazione dell’art. 10 alla Corte Europea Grande Camera (ultimissimo grado di giudizio che decide solo in casi gravi di estrema necessità). Nel 2015 la Corte Europea nella sezione Grande Chambre afferma, in applicazione dell’art. 43 CEDU, che non può ritenersi violato l’art. 17 CEDU (che sanziona l’abuso del diritto. Chi è titolare di un diritto ha una posizione di forza nell’ordinamento come gli atti emulativi) ma che è stato violato l’art. 10 CEDU da parte dello Stato svizzera per la sentenza emessa nei confronti di P. ai sensi dell’art. 10 comma 2 CEDU. Astrattamente la Corte riteneva che il reato di P. sia negazionistico ma che la sentenza svizzera non sia proporzionata. La Corte fa un raffronto tra il massacro degli armeni e l’olocausto in quanto il massacro armeno non viene qualificato come genocidio. Nel caso dell’olocausto la sua negazione è la negazione di concreti fatti storici. Nelle parole di P. non c’è odio né violenza. Lui non ha giustificato il genocidio, l’ha solo negato. Non vi è un collegamento tra lo Stato Svizzero e gli eventi che hanno avuto luogo nell’impero ottomano 90 anni fa. Circa il diritto alla memoria dei parenti della vittime, la Corte ammette che la sanzione dello Stato svizzero serviva a tutelarla ma esclude che tale ingerenza sia stata giustificata da un serio rischio per l’ordine pubblico. Se non ci sono questi estremi il reato di negazionismo è sempre limitazione della libertà di manifestazione del pensiero, fondamento di ogni società democratica. I DIRITTI FONDAMENTALI DIRITTO ALL’OBLIO fa parte dei diritti della persona e della personalità. I diritti fondamentali sono beni immateriali immanenti alla persona. Sono tutelati da molte convenzioni sia di carattere internazionale (diritti fondamentali dell’uomo, 1950 Roma, carta di Nizza). CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI E DELLE LIBERTA’ FONDAMENTALI (CEDU ROMA 1950) la cui corte è la corte EDU che giudica su una certa controversia se sussistono o meno delle violazioni dei diritti contenuti nella CEDU. In Italia sono presenti 3 gradi di giudizio (tribunale, appello, cassazione). I primi due gradi sono di merito. Il terzo grado, la cassazione, giudica sulla legittimità, sulla esatta interpretazione della norma applicata nel caso concreto. Si parla di u giudice nomofilachia (ovvero l’esatta e generica interpretazione della norma). Nel civic law, a differenza del common law, le sentenze sono i precedenti vincolanti. Comunque, per la legge italiana le sentenze non sono fonti di diritto. I diritti fondamentali sono riconosciuti nella nostra Costituzione all’art. 13 e successivi. ART. 2 COST è la protezione d tutti i diritti nuovi che necessitano di tutela; ART 3 COST principio di uguaglianza. Il comma uno disciplina il diritto di uguaglianza formale. Il comma 2 il diritto di uguaglianza sostanziale. CINQUE CARATTERISTICHE TIPICHE DEI DIRITTI FONDAMENTALI: 1. ASSOLUTEZZA, erga omnes; ART. 6 (3 COMMI) CODICE DEONTOLOGICO GIORNALISTI, “essenzialità dell’informazione”. Porta i giornalisti ad entrare nei dettagli purché tali dettagli siano sorretti da un’esigenza dell’informazione che dipende dall’interesse sociale e pubblico della notizia. Il diritto di cronaca e il diritto di critica vengono tutelate dalla libertà di manifestazione del pensiero. ART. 10 CODICE DEONTOLOGICO Tutela della dignità delle persone malate. Il limite e l’essenzialità dell’informazione e il rispetto della persona. ART 11 CODICE DEONTOLOGICO “Tutela della sfera sessuale delle persone, limite essenzialità dell’informazione e rispetto della dignità della persona; ART 9 CODICE DEONTOLOGICO “tutela del diritto alla non discriminazione”. CASO SIRCANA (notizia sulle abitudini sessuali di un collaboratore di Romano Prodi”. ART 7 CODICE DEONTOLOGICO “tutela del minore”, non possono essere pubblicati i nomi dei minori in fatti di cronaca, né i particolari in grado di condurre alla loro identificazione. Si può pubblicare solo il fatto del reato. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato primario rispetto al diritto di cronaca e critica. Riferimento alla Carta di Treviso, la carta del fanciullo. La legge è molto limitata per i giornalisti. Il minore nella logica di un giudice prevale sempre. Nel caso di scomparsa di minori prevale l’interesse pubblico della notizia, per cui si possono pubblicare i nomi di minori. CODICE DELLA PARIVACY (DECRETO LEGISLATIVO 196/2003) relativo al trattamento dei dati personali. Il privato può rivolgersi sia al Garante ella privacy, sia alla tutela giurisdizionale. Il trattamento dei dati personali deve avvenire in modo lecito. Per far sì che questo accada ci si basa su varie norme tra cui l’art. 7 “diritto di accesso ai dati personali e altri diritti”. La base di questo codice si ritrova nell’art. 23: “consenso”, “il trattamento di dati personali da parte di privati o enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell’interessato”. Vale per tutti eccetto i giornalisti, per i quali questa forma di consenso non viene richiesta. TITOLO XII CODICE DEONTOLOGICO: Giornalismo ed espressione letteraria e artistica ART. 136 CODICE DEONTOLOGICO: “finalità giornalistica e altre manifestazioni del pensiero”. ART. 137 “Disposizioni applicabili”, il trattamento dei dati personali di cui al comma 1 è effettuato anche senza il consenso dell’interessato previsto dagli articoli 23 e 26. Restano fermi i limiti del diritto di cronaca e l’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. ART. 139, CODICE DI DEONTOLOGIA RELATIVO AD ATTIVITA’ GIORNALISTICA GLI ENTI GIURIDICI Il soggetto di diritto è un centro di imputazione di interessi, di diritti e di doveri. Mentre la definizione si soggetto giuridico attiene a un dato formale della titolarità delle posizioni giuridiche. La nozione di soggetto è un dato astratto, mentre la nozione di persona fa riferimento alla sua natura fisica o giuridica. Le persone si distinguono infatti in: persone fisiche e persone giuridiche. Persona fisica è l’essere umano nella sua corporeità e fisicità. Persona giuridica sono delle organizzazioni stabili alle quali l’ordinamento riconosce la capacità giuridica generale e l’autonomia patrimoniale perfetta. Esempio di persone giuridiche sono le associazioni riconosciute, fondazioni, associazioni di capitale, srl ecc. DIFFERENZA TRA CONTROLLO E AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA, nel diritto privato l’autonomia patrimoniale perfetta è il grado di separazione del patrimonio di un soggetto di diritto, diverso da una persona fisica, rispetto ad altri soggetti e, in particolare, dei suoi associati degli amministratori o del fondatore. Il patrimonio di quel soggetto è detto “patrimonio autonomo”. L’autonomia patrimoniale perfetta riguarda la società di capitali (anche i partiti) in quanto i soci della società in caso di fallimento, rispondono soli ai debiti sociali, prima con il patrimonio della società e poi con il singolo patrimonio dei soci. Quindi nel caso di autonomie patrimoniali perfette per le obbligazioni sociali risponde la società con il capitale della stessa. In quella imperfetta si ricorre al capitale di ogni singolo socio e in caso di mancato pagamento, con l’atto firmato si ricorre al pagamento dei beni (nel caso di enti non riconosciuti). Le conseguenze giuridiche che devono essere soggetto di diritto sono: 1. L’ente non personificato è parte di rapporti giuridici (può contrarre debiti, stipulare contratti, è soggetto a responsabilità); 2. L’ente che ha la soggettività giuridica è titolare di diritti delle personalità che però non richiedono la corporeità, la fisicità (diritto alla privacy, al nome, all’identità personale, all’onore); 3. L’ente può essere proprietario di beni (gestiti da un legale rappresentante dell’ente) Ulteriore differenziazione è quella tra enti amministrativi ed enti associativi. Gli enti associativi sono delle organizzazioni stabili, al cui vertice vi è un gruppo di persone, di soli che hanno un comune interesse, all’esistenza di quel determinato ente e partecipato quindi alle finalità ideali (che perseguono un ideale di benessere, giustizia ecc.) dell’ente, un fine non lucrativo (non suscettibile di valutazione economica). Gli enti amministrativi sono organizzazioni stabili che hanno al loro vertice degli amministratori, ai quali viene attribuito il potere di rappresentanza e il potere di decisione. Quindi gli amministratori sono soggetti terzi che vengono presi e immessi nella compagnia amministrativa al fine di organizzare l’attività dell’ente stesso (ricoprono un ufficio privato, un incarico). Ne è un esempio la fondazioni. La fondazione non ha finalità lucrativa (Fondazione Pupi di Zanetti, Fondazione Simoncelli). Gli organi dell’ente sono come gli arti dell’ente. Tutto ciò che gli organi compiono viene imputato direttamente all’ente (teoria dell’immedesimazione organica). Gli organi, poi, possono essere distinti in organi interni (che non hanno potere rappresentativo all’estero, non possono vincolare l’ente nei confronti di terzi) e organi esterni (che invece possono compiere atti negoziali, contrarre contratti, poiché hanno il potere di rappresentare l’ente). Persone giuridiche ed enti non personificati (i quali non hanno la personalità giuridica a differenza appunto delle persone giuridiche). Tutti gli enti giuridici sia personificati che non personificati hanno la soggettività giuridica. Le persone giuridiche invece hanno anche il riconoscimento da parte della pubblica amministrazione (associazioni, comitati riconoscenti, società di capitale). La capacità giuridica si acquista con l’iscrizione dell’ente presso il registro delle persone giuridiche private, iscritto presso le Prefetture. Per avere il riconoscimento è necessario che lo scopo sia lecito e possibile, e che il patrimonio sia adeguato alla realizzazione dello scopo. Per gli enti lucrativi (quindi società) devono essere iscritti nel registro delle imprese. Enti che non hanno personalità giuridica non possono avere il riconoscimento della capacità giuridica come l’azienda, poiché tutto fa capo all’imprenditore quale persona fisica (per il condominio, alcuni sostengono che sia un ente, altri invece una struttura di fatto, un complesso di beni). La fondazione è un ente amministrativo ha personalità giuridica, dotato di un patrimonio e diretto a realizzare uno scopo non lucrativo. Esistono fondazioni di fatto? No, perché per avere personalità giuridica deve essere il riconoscimento da parte delle persone giuridiche, è necessario il riconoscimento da parte della pubblica amministrazione. Se non si ha riconoscimento al massimo è possibile creare una associazione non riconosciuta. PRESUPPOSTI PER COSTRUIRE UNA FONDAZIONE: 1. Atto costitutivo; 2. Atto di riconoscimento da parte della pubblica amministrazione dell’atto costitutivo stesso. L’atto costitutivo è un negozio unilaterale (manifestazione di volontà predisposta da una sola persona) che ha ad oggetto la costituzione di questo atto costitutivo). L’atto costitutivo è sottoposto a una condizione legale, poiché dipende dalla pubblica amministrazione, dalla legge. Per esplicare efficacia l’atto costitutivo deve aspettare il rilascio dell’atto di riconoscimento da parte della pubblica amministrazione (condizione legale). L’atto costitutivo indica al suo interno la denominazione della fondazione, lo scopo, il patrimonio, l’organizzazione della fondazione (art. 16 codice civile). Una parte dell’atto costitutivo che riguarda le vicende di struttura, attività e il modo di estinzione e trasformazione che viene detto statuto (è la parte normativa). Atto di riconoscimento della pubblica amministrazione presupposto necessario affinché si possa avere le fondazioni. Senza di esso non si ha la personalità giuridica, non si parla neanche di ente (perché consiste in un patrimonio separato. Questo non può avvenire a meno che non ci sia una giustificazione molto alta, in modo tale che il giudice possa permettere che il bene non sia intaccato dai creditori). ART 2740 CODICE CIVILE la fondazione è un caso stabilito dalla legge. “Il debitore risponde dei prorpi debiti presenti e futuri”. CREDITORI PERSONALI DEL FONDATORE E CREDITORI CHE HANNO CONTRATTO IL CREDITO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE i beni personali possono essere aggrediti dai creditori personali. I creditori delle fondazioni non potranno mai aggredire il patrimonio personale del fondatore. La pubblica amministrazione per rilasciare questo atto di riconoscimento della fondazione deve valutare due requisiti: 1. La valutazione dell’adeguatezza del patrimonio rispetto al fine perseguito (carattere economico); 2. Utilità sociale del fine dello scopo perseguito (fine perseguito), se il fine è meritevole di tutela tale da giustificare quel bene per sottrarlo al bene del debitore. Chi emana l’atto di riconoscimento della Fondazione? Il Prefetto. La fondazione deve vere uno scopo non lucrativo. La legge prevede particolari forme di fondazioni: le fondazioni non familiari. La fondazione familiare è destinata a vantaggio di una o più famiglie. Scopo non ideale ma che va a integrare i bisogni dei destinatari (es. fondazione per il diritto allo studio di nipoti). Non lucrativo non vuol dire che la fondazione non può esercitare una attività economica (ad esempio l Fondazione amministra lo stesso patrimonio): la Fondazione non può esercitare in via esclusiva o principale in attività commerciale o imprenditoriale. L’attività imprenditoriale può essere esercitata in via secondaria. FONDAZIONI SPECIALI o fondazioni bancarie, possono svolgere attività bancaria o imprenditoriale esclusiva. C’è una legge particolare che le regola, le fondazioni speciali non sono soggette al Codice civile. GLI ORGANI DELLA FONDAZIONE: Amministrazione organo principale della fondazione, ha potere di rappresentanza e di decisione dell’organo stesso, in riferimento agli atti di ordinaria (acquistare una fotocopiatrice) e straordinaria (vendere un bene) amministrazione. L’organo amministrativo può essere caratterizzato da un amministratore (Presidente o segretario) o più amministratori (CDA, consiglio di amministrazione, consiglio collegiale); Organo di vigilanza e di controllo, dipende dalla volontà del fondatore. EFFICACIA DEGLI ATTI gli atti compiuti dagli amministratori nell’esercizio delle loro funzioni sono imputati alla fondazione. Se gli amministratori compiono atti che eccedono i poteri che possono esercitare gli amministratori sono imputati gli stessi e sono inefficaci rispetto alla fondazione. Tutto dipende dal fatto se i poteri sono pubblicizzati o meno dal registro delle imprese: 1. TEORIA DELLA IMMEDESIMAZIONE ORGANICA gli amministratori sono responsabili sia verso terzi e anche verso la Fondazione. Per quanto riguarda l’autorità governativa può chiedere l’annullamento delle decisioni deliberate dall’autorità amministrativa (delibere contrarie alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume, eccedono i poteri stabiliti dallo Statuto); 2. L’autorità governativa ha il potere di nominare o sostituire gli amministratori quando cioè non è previsto dallo Statuto; 3. L’autorità governativa può nominare un commissario straordinario quando ciò non è previsto dallo Statuto; 4. L’autorità governativa può nominare un commissario straordinario quando gli amministratori violano la legge o lo Statuto. TRASFORMAZIONE ED ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE La fondazione si estingue quando lo scopo viene raggiunto, diventa impossibile o perde l’utilità sociale. La legge preferisce sempre conservare la fondazione piuttosto che farla estinguere, decretando la trasformazione, qualora sia possibile. ART 28 CODICE CIVILE la fondazione può essere trasformata in una fondazione con scopo analogo. InOltre la legge prevede, oltre all’avvenimento di questa trasformazione (da fondazione a fondazione), una trasformazione eterogenea quando una società di capitali viene trasformata in Fondazione (e viceversa). L’estinzione viene dichiarata dall’autorità governativa. Dopo l’estinzione si apre una fase di liquidazione per oi pagare tutte le obbligazioni della Fondazione. Se rimangono dei residui dalla liquidazione essi devono essere devoluti ad enti con fini analoghi. solito i contratti atipici terminano in ing perché sono di derivazione anglosassone) e anche contratti di pubblicità (endorsement, sponsorizzazione, advertising, editing). CONTRATTO ATIPICO IMMERITEVOLE DI TUTELA meritevole è un interesse lecito ai principi costituzionali, immeritevole è ciò che è contrario ai principi costituzionali e ai principi consolidati a livello di giurisprudenza dell’UE. ART 1470 SULLA COMPRAVENDITA La disciplina generale del contratto detta regole per qualsiasi contratto le parti vadano a stipulare (art. 1321 art. 1469 CC). CHE OBBLIGAZIONI NASCONO DAL CONTRATTO? LA FONTI CONTRATTUALI contratti produttivi di obbligazioni possono essere sia quelli disciplinati specificatamente dalla legge, i così detti contratti tipici (es. la vendita) si quelli che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. Nel primo caso anche le obbligazioni derivanti dal contratto saranno determinate dalla legge (ad es. le obbligazioni principali del venditore), mentre nella seconda ipotesi le obbligazioni nascenti dal contratto saranno determinate dall’accordo tra parti. In caso di inadempimento la parte è responabile (responsabilità contrattuale). Vi sono tre tipi di responsabilità: 1. RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE, che nasce da inadempimento delle prestazioni contrattuali; 2. RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE, che nasce dal compimento di un atto illecito che determina un danno ingiusto (nasce al di fuori del contratto); 3. RESPONSABILITA’ PRECONTRATTUALE, che nasce prima della stipulazione del contratto, durante la fase delle trattative (responsabilità contratto concluso e responsabilità extracontrattuale). RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE, IMPEDIMENTO imputabile al soggetto debitore ART 1218 CC “La responsabilità del debitore” “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta (1176, 1181) è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’impedimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione determinante da causa a lui non imputabile” (ART 1229, 1221, 1257, 1307). 1176 DILIGENZA NELL’ADEMPIMENTO “nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia” La diligenza rappresenta un concetto diverso da correttezza o buona fede. La diligenza è un parametro per valutare la qualità dell’inadempimento. È il complesso dell’impegno tecnico del debitore di fare tutto quanto necessario a soddisfare l’interesse del creditore all’esatto adempimento. La diligenza è prudenza (1° parametro). Secondo parametro è la legalità. Terzo parametro è la cura, l’attenzione che il debitore deve tenere nell’eseguire la prestazione dovuta. Il caso di responsabilità contrattuale l’azione di risarcimento del danno si risolve entro 10 anni. Nel caso di responsabilità extracontrattuale l’azione di risarcimento del danno è quinquennale. ART. 20143 RISARCIMENTO PER FATTO ILLECITO, qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. In diritto penale esistono una serie di reati tipici: l’arresto, la detenzione della persona e altri reati depenalizzati (dare una somma di denaro). In diritto civile e privato la sanzione è sempre per equivalente (anche in caso di danno non patrimoniale quando vengono lesi i diritti fondamentali onore, reputazione, salute ecc). ART 7 CC “TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE” “la persona alla quale si contesti il diritto dell’uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall’uso che altrui indebitante ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni”. L’autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali. La pubblicazione della sentenza diminuisce il risarcimento del danno o sono due rimedi distinti?” Riconoscimento per equivalente e riconoscimento in forma specifica. RISARCIMENTO DEL DANNO deve esserci un nesso di casualità tra fatto e danno per rilevare il risarcimento del danno. Il dolo è l’ipotesi residuale, la colpa è l’ipotesi principale. IL DANNO INGIUSTO Un danno ingiusto indica qualunque lesione di interessi tutelati dall’ordinamento giuridico. Non tutti gli interessi sono rilevanti giuridicamente, il risarcimento dei danni è ammesso soltanto per la lesione di interessi altrui che costituiscono un danno ingiusto. Si tratta di diritti relativi e diritti assoluti. DANNO PATRIMONIALE (ART. 2043 CC) E NON PATRIMONIALE, il danno non patrimoniale deve essere risanato solo nei casi determinati dalla legge. I giudici parlavano di danno patrimoniale soggettivo. È la norma più importante in materia di danno extracontrattuale, in quanto è la lesione a diritti della persona coperti dalla Costituzione (danno biologico, danno esistenziale, danno da deterioramento della qualità della vita umana). RESPONSABILITA’ OGGETTIVA, irrilevanza di colpa. ART 2050 CC “responsabilità per l’esercizio di attività pericolose” “Chiunque cagiona dannno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”. La giurisprudenza è particolarmente rigorosa nella prova liberatoria richiesta, per cui si arrivava a sostenere che si tratta di un’ipotesi di responsabilità oggettiva a quantomeno aggravante. Per i danni derivati dal trattamento dei dati personali, si vede il decreto legislativo 30 giugno 2001, 196 (Codice della privacy). LA DIFFAMAZIONE (art. 595 codice penale) “chiunque, fuori dei casi indicati dall’art precedente, comunicando con le persone offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1032 euro. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di u fatto determinato la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero alla multa fino a 2.056 euro. Se l’offesa è recata con nesso della stampa (57-58 bis) o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico (2699), la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro. Se l’offesa è recata a un corpo politico amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una autorità costituita in collegio (342) le pene sono aumentate. DIRETTORE DEL GIORNALE “reati connessi col messo della stampa periodica”, il codice penale prevede la responsabilità diretta del direttore del giornale. ART. 57 “Salva la responsabilità dell’autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice direttore responsabile, il quale ammette di esercitare sul contenuto del periodico da lii diretto il controllo necessario ad impedire col mezzo della pubblicazione siano commessi reati (528, 565, 569 bis, 683, 684, 685) è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo. CASO SALLUSTI E CASO BELPIETRO: (case book) il problema è: è giusto che in una società democratica il direttore di un giornale risponde dell’operato degli altri e che vi sia la sanzione dell’arresto?”. RESPONSABILITA’ OGGETTIVA responsabilità senza colpa che prescinde dall’elemento soggettivo della colpa o del dolo. Art 2050 CC (es. colui che detiene dati personali). DANNO EMERGENTE ipotesi di danno che emergono dall’illecito o dall’inadempimento. LUCRO CESSANTE perdita di guadagno che a seguito del danno la persona subisce. I rimedi penalistici sono la reclusione. Nel diritto civile la sanzione è per equivalente (il risarcimento del danno). Altri in forma specifica sono: rettifica, pubblicazione della sentenza, abbattimento del muto ecc. DANNO TANATOLOGICO è difficile da risarcire il danno per una persona che perde la capacità giuridica. DANNO ESISTENZIALE danno da deterioramento della qualità della vita. DANNO NON PATRIMONIALE DA INADEMPIMENTO (sentenze di San Martino 2008) danno che deriva da una fattispecie contrattuale da inadempimento (es. danno da prestazione medica, contratto di lavoro mobbing). ASPETTATIVA una situazione transitoria in cui il soggetto non ha ancora il diritto ma l’ordinamento tutela questa situazione transitoria. Un diritto in divenire che si acquisterà se si verificherà una determinata situazione. ASPETTATIVA DI DIRITTO tutelato da ordinamento (contratto sottoposto a condizione sospensiva). La condizione è un elemento accidentale del negozio. Gli elementi accidentali possono essere posti ma condizionano il contratto (es. contratto di acquisto case con mutuo art. 1358 CC, bisogna comportarsi secondo buona fede e diligenza. ASPETTATIVA DI FATTO situazione non tutelata dall’ordinamento, è irrilevante per l’ordinamento. IMPERATIVITA’ non rientra tra i concetti essenziali delle norma giuridica. OBBLIGAZIONE DEI MEZZI E OBBLIGAZIONI DI RISULTATO la differenza tra le obbligazioni dei mezi e le obbligazioni di risultato si può osservare e intuire, confrontando tra loro i rapporti di lavoro subordinati e quelli autonomi. Nei primi è dovuta esclusivamente un’attività lavorativa, conforme ai dati standard di diligenza e perizia. Nei secoli si ha riguardo alla produzione di un’opera o di un servizio che rappresentano il risultato dell’attività. Quale diligenza si applica alla professione intellettuale (vale anche per il giornalista). ART. 1176 comma due CODICE CIVILE diligenza dell’adempiente DILIGENZA misura o parametro della qualità della prestazione e dell’inadempimento BUONA FEDE (ART 1175 DEL CODICE CIVILE). La diligenza si esplica in una serie di parametri cura, cautela, legalità e perizia. La buona fede è un principio di solidarietà e correttezza. BUONA FEDE SOGGETTIVA E OGGETTIVA (ART. 1153 CC), (IGNORANZA DI LEDERE L’ALTRUI DIRITTO) Obbligo di lealtà e obbligo di salvaguardia attraverso cui la buona fede si esplica nei contenuti. ART 1173 CC le obbligazioni derivano dal contratto, da fatto illecito o da ogni altro atto o fatto idoneo (2043) a produrla in conformità dell’ordinamento giuridico. Tra gli atti o fatti idonei a produrre obbligazioni si possono richiamare le promesse unilaterali, i titoli di credito, la gestazione d’affari, il pagamento dell’indebito e l’arricchimento senza causa. Tali tipi di fonti sono accomunate dal fatto di produrre l’obbligazione in assenza di un accordo tra due o più parti come avviene invece nel contratto. Le obbligazioni che nascono dalla gestione degli affari altrui sono: l’obbligo per il gestore di continuare l’attività e l’obbligo per il gerito di continuare a sostenere le spese di cui si è preso carico il gestore.
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