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Introduzione al diritto civile: contratti e proprietà - Prof. Senatori, Appunti di Diritto Privato

Una panoramica generale dei contratti e della proprietà nel diritto civile. Vengono esplorati diversi aspetti del contratto, come la forma, gli elementi essenziali, la cessione e le cause di nullità. Inoltre, vengono presentati i modi di acquisizione della proprietà e le cause di annullabilità. Utile per chi vuole acquisire una conoscenza generale dei contratti e della proprietà nel diritto civile.

Tipologia: Appunti

2023/2024

Caricato il 02/04/2024

angelica-ughi
angelica-ughi 🇮🇹

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Scarica Introduzione al diritto civile: contratti e proprietà - Prof. Senatori e più Appunti in PDF di Diritto Privato solo su Docsity! Lezione 1 Diritto o In senso oggettivo; descrive tutte le regole che vigono in determinato contesto/ordinamento giuridico. Es. In un determinato contesto perchè in Italia c’è diritto italiano (emette norme che valgono dentro confini entro stato italiano), in Germania c’è quello tedesco. - Possiamo considerare determinati settori di un ordinamento giuridico che trattano materia specifica e omogenea (es. diritto privato, diritto del lavoro, diritto specifico, …). - Al centro di tutto ci deve essere sempre una norma di legge :infatti il diritto è uno strumento di razionalizzazione della realtà, ciò che esiste nella realtà naturale, potrebbe non esistere nella realtà giuridica (es. io sono figlio naturale di B, ma giuridicamente sono figlio di C), se non c’è una norma che la riconosca come rilevante a fini giuridici. - Quello di giuridicità è un concetto molto relativo, cioè che per il diritto italiano non è riconosciuto come illecito, magari in un altro paese può avere una ricaduta. Ci sono paesi il cui diritto segue un impronta morale molto forte.>> La relatività del diritto oggettivo. o Diritto in senso soggettivo (per lo più parliamo di questo). Si intende una situazione giuridica disciplinata dalla legge. : E’ un complesso o un «sistema» di norme giuridiche Potere di azione o pretesa che uno ha verso qualcun altro. Es. diritto di proprietà (legge che conduce a determinati presupposti la costituzione di una situazioe giuridica in capo al proprietario di un certo bene), diritto di risarcimento danni, …. Fra i due elementi c'è peraltro una connessione molto stretta, nel senso che i diritti soggettivi dipendono dal diritto oggettivo: è il diritto oggettivo che stabilisce quali sono, a chi spettano e in che cosa consistono i diritti soggettivi. La norma giuridica Esempio norma giuridica: art. 2043 c.c. Risarcimento per fatto illecito “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. “ • Qui c’è elemento di diritto oggettivo (insieme delle regole giuridiche): la norma stessa, invece il diritto soggettivo è il contenuto della norma. (es. ricevere il risarcimento). L'elemento base che costituisce la struttura del diritto oggettivo è rappresentato dalle norme del diritto, o norme giuridiche. La norma giuridica funziona attraverso la combinazione di tre elementi: regola, sanzione, apparato. • Fattispecie: “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona danno” , descrizione di un fatto costruito in modo astratto, cioè se si verifica questo presupposto, allora per legge devono conseguire determinati effetti. Ad ogni fattispecie è legato un effetto. - La situazione di fatto a cui la norma giuridica ricollega una conseguenza • Effetto: “obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”, regola di comportamento/ obbligo di fare qualcosa. Diritto al risarcimento del danno. La fattispecie attraverso l’Interpretazione: procedimento logico tramite cui l’interprete del diritto (=giudice è quello principale; lo siamo anche tutti noi, quando cerchiamo di capire il significato di una norma). Il fatto concreto viene ricondotto alla fattispecie astratta (sussunzione). Ordinamento giuridico Norma (al centro) + istituto giuridico(formato da più norme giuridiche) + Ordinamento o Norma o Istituto: insieme di norme giuridiche che disciplina una materia omogenea. Es. unico istituto per disciplinare norma di proprietà, o il fatto illecito. o Ordinamento: insieme di norme e istituti che vivono in un det. Contesto/ ambito. Es. ordinamento italiano, ordinamento europeo, ordinamento sportivo,…. (nell’ordinamento sportivo ci sono norme specifiche diverse da quelle dell’ordinamento generale) Quando si parla di tutto questo, si parla di sistema; è importante perché le norme sono legate da rapporti e connessioni, che devono essere note agli interpreti, per poter capire correttamente il significato di una norma. Rami del diritto: o Diritto privato: ha come oggetto la disciplina dei rapporti tra i soggetti privati (=individui che agiscono privatamente, ma anche enti pubblici possono utilizzare diritto privato). • La funzione è quella di dare ai cittadini un quadro di regole, tramite cui possiamo regolare i nostri specifici interessi. Sono norme abilitanti (non è un diritto impositivo), che impongono doveri solo al fine di garantire a tutti i cittadini di essere tutelati. E i cittadini dispongono dei propri diritti su basi di autonomia, libera volontà e uguaglianza. • È un diritto abilitante, cioè presuppone che i soggetti siano autonomi (fare da se le proprie leggi); autonomia come espressione della volontà libera dei soggetti. (Es. ho un libro, decido se tenerlo o venderlo e se regalarlo o venderlo). • Eguaglianza tra soggetti, sul piano formale. Tutti i soggetti considerati uguali quanto entrano in relazione tra loro. Non sempre si realizza, come nel diritto del lavoro. Può correggere le disuguaglianze. Quindi: autonomia, libera volontà e eguaglianza. o Status: insieme di situazioni giuridiche derivanti da un determinato ruolo sociale o familiare. Es figlio, lavoratore subordinato, imprenditore. Nel codice civile ci sono delle situazioni giuridiche che mi determinano un determinato status o Aspettativa: posizione del titolare di un diritto a formazione progressiva. Nell’ambito del diritto privato i soggetti giuridici possono creare le loro norme, entro i limiti stabiliti dalla legge. E’ possibile che un soggetto dica a un altro “ti donerò questo bene solo se tu conseguirai un diploma di laurea entro il 2025”, quindi si ha l’aspettativa nei confronti di un soggetto. L’aspettativa si può avere anche per discendenza, se il nonno muore colui che deve ereditare compie un passo avanti. Progressiva, perché è un diritto che viene assegnato solo se compiono passaggi intermedi. Es condizione sospensiva, in certe situazioni il titolare di un’aspettativa rilevante giuridicamente può già esercitarne gli atti a tutela di quel bene, anche se non è perfezionato il diritto su quel bene. o Interesse legittimo: condizione debole rispetto a quella del diritto soggettivo ed è una situazione ricorrente a quando c’è di mezzo la pubblica amministrazione, protetta indirettamente nei limiti della coincidenza con l’interesse pubblico a cui è direttamente funzionale l’azione amministrativa. Es concorso pubblico, hanno l’obiettivo di essere garantiti dalla pubblica amministrazione. Le graduatorie sono tutte in funzione dell’interesse pubblico. Questo diritto rileva solo quando coincide con l’interesse della PA. Le situazioni individuali sono protette solo indirettamente e solo nella misura in cui coincidano con l’interesse pubblico. La richiesta deve essere anche funzionale all’interesse della PA Il rapporto giuridico E’ una relazione tra due o piò soggetti, che si esplica(attua)sulla base della situazione giuridica di cui ciascun soggetto è investito in base ad una norma. E’ la relazione che deriva dalla combinazione di più situazioni giuridiche. Es art 1470 c.c.: la vendita è il contratto che ha per oggetto il (1 obbligo) trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un (2 obbligo) prezzo. o I soggetti del rapporto sono detti “parti” o I soggetti estranei al rapporto sono detti “terzi” Spesso oltre alle parti, vengono presi in considerazioni gli interessi dei terzi, infatti non in tutte le situazioni rimangono indifferenti a un certo rapporto giuridico. Esistono norme che garantiscono la posizione dei terzi. Categorie di diritti soggettivi I diritti soggettivi, intesi come poteri attribuiti dalla legge ad un soggetto per la tutela dei propri interessi (interessi privati sono al centro del diritto privato) si distinguono in base alla loro estensione (raggio di applicazione) tra: 1. Diritti assoluti: danno luogo a pretese esercitabili nei confronti di chiunque (modello dei diritti reali, es proprietà ovvero se questo libro è mio nessuno può insediare il mio libro, ed è opponibile nei confronti di chiunque , personalità, come il diritto alla salute e alla vita, valgono nei confronti di tutti) 2. Diritti relativi: danno luogo a pretese esercitabili nei confronti di soggetti determinati (modello dei diritti di credito es nel contratto di compravendita, c’è una relazione che lega solo un certo numero di soggetti). L’instaurazione delle situazioni giuridiche Come nasce il diritto alla salute.. • La fonte della instaurazione di una situazione giuridica in capo a un soggetto (potere, obbligo,…) è detta “titolo”(presupposto per l’instaurazione delle situazioni giuridiche) e il soggetto a cui essa è imputata è detto “titolare”. • I modi di acquisto di una situazione giuridica si distinguono in: 1. Titolo originario: manca un precedente titolare o non si trasferiscono i vincoli o condizioni rispetto al precedente titolare. (es. usucapione, la proprietà di un bene immobile abbandonata, quindi di nessuno, può essere acquisita attraverso l’occupazione/possesso. Con l’occupazione una persona può acquisire un immobile a titolo originario. So che c’è un proprietario, ma trascorso un tot di anni quella cosa diventa di mia proprietà.) 2. Titolo derivativo: trasferimento da un precedente titolare, il diritto di trasferisce nei limiti in cui era goduto dal precedente titolare, al quale il nuovo succede. La cosa ci arriva con i vincoli e le condizioni già presenti, es se c’era un’ipoteca la acquistiamo con quella. (es vendita). L’estinzione delle situazioni giuridiche Una situazione giuridica o un rapporto giuridico posson venir meno al ricorrere di uno dei fatti estintivi previsti dall’ordinamento (dalla legge): • Morte del titolare (es. diritto alla vita, diritti della personalità, in particolare il diritto all’immagine di una persona può sopravvivere anche se uno è morto. Non si estinguono prima, perché sono diritti indisponibili) Altri diritti sono disponibili (il titolare può disporne e operare affinché la sua situazione giuridica si estingua): • Rinuncia del titolare (es abbandono della cosa) • Adempimento dell’obbligazione (es. diritti di credito, il diritto a ricevere il prezzo si estingue con l’esecuzione delle prestazioni, è un fatto fisiologico) • Scadenza del termine o avveramento di una condizione risolutiva (scade il termine e scade quindi il contratto di locazione, si estingue) • Recesso, annullamento o scioglimento per mutuo consenso (es contratti, se le parti decidono di anticipare la scadenza del contratto questo è un atto valido) • Prescrizione e decadenza (inerzia del titolare nell’esercizio del diritto, salvo che sia imprescrittibile. Se un titolare di un diritto di credito, la legge prevede termini di prescrizione e se il titolare non esercita o compie atti per riscuotere questo diritto per un certo numero di anni. Con la decadenza il periodo è più breve. Il concetto è lo stesso, al decorrere del tempo se non vengono fatti atti il diritto si estingue). Nel diritto privato una delle relazioni che si instaurano è la certezza nei confronti della sussistenza in un rapporto in bilico. Il passare del tempo fa perdere la memoria delle cose. Ma il debitore di una somma di denaro rimane lì e aspetta che il creditore bussi, ma se non si presenta più può pensare che il creditore abbia rinunciato. I soggetti di diritto I soggetti di diritto sono i centri di imputazione (titolari) delle situazione giuridiche e dei rapporti giuridici “parti”. Il Codice civile li suddivide nella categoria di: o Persone fisiche (c.c. Libro I, Titolo I) o Persone giuridiche (c.c. Libro I, Titolo II; libro V) Ad es un’impresa, un’associazione… quindi organismi collettivi Capacità giuridica e capacità di agire Le funzioni giuridiche fondamentali delle persone si definiscono capacità, ed esse esprimono il modo in cui la legge riconosce i soggetti di diritto. Se il diritto non riconosce capacità a un soggetto quella cosa non esiste. Si distinguono in 1. Capacità giuridica, attitudine ad essere titolari di diritti o obblighi giuridici, quindi deve essere centri di imputazioni di applicazioni giuridiche. (Un soggetto che ha capacità giuridica ha soggettività giuridica) 2. Capacità di agire, attitudine a compiere validamente atti dotati di efficacia giuridica (attività giuridica) La capacità giuridica e la soggettività giuridica sono situazioni statiche e passiva quindi è una situazione più basica e ne sono titolari tanti soggetti, mentre la capacità di agire è una situazione dinamica e attiva, quindi più avanzata della capacità giuridica. a quali condizioni è possibile revocare spogliando il rappresentante della leggittimazione. La rappresentanza volontaria • E’ conferita, nasce dalla volontà, dall’interessato (non incapace) mediante un atto unilaterale diretto a terzi: la procura (atto con cui il rappresentato conferisce al rappresentante il potere di compiere atti giuridici per suo conto) - Non rileva il rapporto sottostante tra rappresentante e rappresentato. - La legge si deve occupare degli interessi dei terzi e impone l’esistenza di un atto in cui il titolare di una situazione giuridica comunica ai terzi che possono far affari con quella persona che non sono io ma è come se fossi io. - Per questo motivo è revocabile, posso togliere la rappresentanza - Ci può essere a onte un rapporto economico, commerciale, tra un rappresentante e rappresentato • La procura prevede che il rappresentante agisca in nome e per conto del rappresentato (gli effetti dell’atto ricadono immediatamente sul rappresentato) - Se il rappresentante agisce per conto del rappresentato ma in nome proprio, gli effetti ricadono su rappresentante (rappresentanza indiretta o interposizione gestoria). Il terzo è fuori dallo schema. • La procura può essere revocata (cancellata) o modificata (es delego un rappresentante a vendere, ma la procura ha una scadenza che posso modificare) , ma le modifiche e la revoca sono opponibili ai terzi solo se portate a loro conoscenza o da essi conosciute (rappresentanza apparente, art. 1396 c.c.). Quindi In sintesi la procura un atto con cui un soggetto titolare di una situazione giuridica comunica ai terzi, che quel rappresentante è provvisto di tutti i poteri necessari per trattare un affare a suo nome. A quel punto i terzi acquisiscono un affidamento che a trattare con quel soggetto sono in grado di concludere un atto giuridicamente efficace. La tutela del terzo muove il legislatore a dire una modifica, della procura si può opporre al terzo solo se quella modifica è stata portata a conoscenza dei terzi. • Per la validità dell’atto compiuto dal rappresentante (colui che è presente fisicamente) è sufficiente la capacità di agire del rappresentato (colui che è titolare della situazione giuridica), purché́ il rappresentante sia capace di intendere e volere (art. 1389 c.c.) Tuttavia, diverso, qui entra in gioco il rappresentante Nella rappresentanza di cui stiamo parlando c’è una trattativa vera (condizioni dettate dal rappresentato), quindi c’è una volontà da parte del rappresentante che è un attivo. • I vizi della volontà (nell’ambito della gestione di un affare) che possono determinare l’annullamento del contratto (es. errore, rappresentante non si accorge che all’automobile ha troppi chilometri, dolo, violenza, consenso estorto con vilenza) e gli stati soggettivi rilevanti (es. mala fede, è il rappresentante a essere a conoscenza del vizio e non lo rileva nei confronti di un terzo) sono quelli del rappresentante - A meno che non riguardino elementi già determinati dal rappresentato (es. prezzo standard, se quella valutazione è stata fatta dal rappresentato, un suo errore, è un vizio rilevante). - Bisogna capire dove si è verificata la volontà La rappresentanza volontaria • L’atto compiuto dal rappresentante in conflitto d’interessi può essere annullato solo se conflitto conosciuto o riconoscibile dal terzo (art. 1394 c.c.). Es tizio mi da una procura a vendere un’automobile che è un catorcio, perché poi mi venderà l’auto nuova. Tutela del terzo, solo se il terzo non conoscesse quella situazione. • Il contratto con sé stesso, in quanto sottospecie di (potenziale) conflitto d’interessi, è annullabile a meno che non sia stato autorizzato dal rappresentato o non sia comunque escluso il conflitto di interessi (art. 1395 c.c.). Io sono il rappresentante e secondo la procura devo acquistare per conto del rappresentato una Ferrari, io a caso sono proprietario di una Ferrari e gli vendo la mia. Se il rappresentato non vuole comprare una Ferrari qualsiasi, ma proprio quella e io gli faccio da rappresentate e gli presento esattamente quel bene a quel prezzo (è escluso ci sia un conflitto di interessi). Rappresentanza senza potere • L’atto concluso da un rappresentante senza potere (es. assenza di procura o atto eccedente i limiti della procura, es c’è scritto di non vendere il bene a una cifra inferiore di 20000 mila euro e viene venduto a 15 mila euro) non è efficace ma il rappresentante è responsabile per il danno subito dal terzo che confidava senza colpa nell’esistenza di una procura valida (art. 1398 c.c.). Il danno che deriva dall’aver concluso un contratto con una persona che non aveva titolo per concluderlo. Es banche che si appoggiano ai broker, allora il terzo u risparmiatore, conosce il broker sa che lavora con quella banca e il broker gli fa credere di poter vendere un pacchetto che però la banca non gli ha mai dato modo di trattare. Per quello specifico prodotto non è abilitato • L’atto può però essere ratificato dal rappresentato, con efficacia retroattiva (art. 1399 c.c.). Il rappresentato può intervenire con un atto ratifica, atto con cui un soggetto titolare di una certa situazione giuridica conferma a posteriori un atto compiuto su un bene particolare da un soggetto che non aveva - Siamo una situazione in cui un rappresentante falso ha concluso un contratto con un terzo su un bene di un rappresentato, questa trattativa svolta al di fuori di una procura per cui l’atto non produce effetti al rappresentato. Può succedere che il rappresentato dica mi va bene lo stesso e quindi ratifico e lo riconosco valido e accetto di rispondere all’atto compiuto dal rappresentante a posteriori. (ha un effetto sanante) La rappresentanza organica Gli organi di una persona giuridica sono i soggetti che hanno il potere di compiere atti in nome e per conto dell’istituzione. • Riguarda le persone giuridiche (in natura non esiste, sono enti e istituzioni) • E’ esercitata dai soggetti (uno o più individui) provvisti del potere di compiere atti giuridici in nome e per conto dell’ente. LE INCAPACITA’ -La rappresentanza legale opera quando il soggetto titolare, di una situazione giuridica è incapace. -Si tratta di figure giuridiche poste a garanzia di soggetti che la legge considera “deboli” (vulnerabili) e quindi incapaci (gradazioni di incapacità diverse) di provvedere da sé ai propri interessi. Per tutelare gli interessi degli stessi incapaci, rappresentati. -I soggetti devono agire negli interessi degli incapaci, se un giudice accerta che un rappresentante di un incapace non sta agendo nei suoi interessi il giudice può revocare (il potere di rappresentare il soggetto) DIVERSI TIPI DI INCAPACITA’ 1. Il minore: o Fino al compimento dei 18 anni è soggetto alla potestà (incarna un significato di autorità, rapporto verticale di comando, non è ciò che vuole la legge)/responsabilità (la rappresentanza genitoriale, non costituisce un potere assoluto ma un compito di agire nell’interesse del minore tenendo in considerazione del punto di vista del minore) , che comporta in capo ad essi (di comune accordo: art. 316 c.c.): 1. Il diritto-dovere di mantenimento ed educazione 2. Il potere-dovere di amministrazione dei beni (soggetto ad autorizzazione giudiziale per atti di straordinaria amministrazione, non attengono alla gestione quotidiana es vendita immobile, devono essere autorizzati dal giudice tutelare. E ordinaria amministrazione, come la gestione quotidiana di un patrimonio. Ciò che si fa ordinariamente es. affitto.) 3. La rappresentanza legale, i genitori possono firmare atti nel nome del figlio 4. L'usufrutto legale sui beni del figlio, devono poter utilizzare i beni del figlio. • Presupposto è un’infermità non così grave da determinare un’interdizione o altre situazioni patologiche (eccessiva prodigalità, regalare o spender denaro, o abuso di alcool o stupefacenti che espongano a gravi pregiudizi economici, sordomutismo o cecità congenite non tali da determinare interdizione). • L’inabilitato può compiere direttamente gli atti personali (es. matrimonio) e quelli di ordinaria amministrazione. - Per gli atti di straordinaria amministrazione non è sostituito, ma solo assistito dal curatore, che deve dare il suo assenso. (lo affianca, l’atto viene compiuto dal diretto interessato) - La sentenza di inabilitazione può consentire all’inabilitato di compiere alcuni atti di straordinaria amministrazione senza l’assistenza del curatore (art. 427 c.c.). si tratta, però, sempre e solo di assistenza da parte del curatore. 5. Amministrazione di sostegno • Presupposto: impossibilità anche temporanea o parziale di provvedere ai propri interessi, a causa di infermità o menomazione. Situazioni ancora meno gravi • La procedura opera in modo analogo all’interdizione o all’inabilitazione (soggetti legittimati a proporre istanza ecc.) e si conclude con la nomina di un amministratore di sostegno. • La sentenza individua solo gli atti per i quali è necessaria la rappresentanza o l’assistenza dell’amministratore di sostegno. Per gli atti (residuali) l’interessato conserva integra la capacità di agire (art. 409 c.c.). Solo per atti puntualizzati, es per le condizioni fisiche non è in grado di andare in Francia, c’è bisogno di un amministratore. • Può avere una durata temporanea. 6. Emancipazione (il soggetto si libera da un’autorità altrui) o È la condizione giuridica che acquisisce di diritto il minorenne che contragga matrimonio (art. 390 c.c.). o Comporta la capacità di compiere gli atti di ordinaria amministrazione, dopo i 16 anni (art. 394 c.c.). o Gli atti di straordinaria amministrazione possono essere compiuti dall’emancipato con il consenso del curatore e del giudice tutelare (condizione simile a quello dell’inabilitato). Il curatore del minore sposato/emancipato è il coniuge, se abbiamo una coppia di minorenni vengono scelti dal giudice tutelare. o Se il minore è autorizzato all’esercizio di un’impresa commerciale, può compiere qualsiasi atto di straordinaria amministrazione. o Il curatore è il coniuge, se maggiorenne, oppure un soggetto scelto dal giudice tutelare, di norma tra i genitori. 7. Incapacità di intendere e di volere (si differenzia tra tutte le altre, non c’è un controllo giudiziale) § Ipotesi residuale, riguarda gli atti compiuti da persona che per qualsiasi causa, anche transitoria, fosse incapace d’intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti (8 art. 428 c.c.). (es persona drogata, anche momentaneamente) § Manca previa dichiarazione giudiziale (non c’è un vaglio del giudice, l’atto c’è stato e si deve intervenire sugli effetti, rilevanza del mero fatto). L’ordanimento giuridico si preoccupa maggiormente di tutelare il terzo. § Condizione di annullabilità: - Atti unilaterali: se ne risulta un grave pregiudizio all’autore. (es. iscrizione a un partito politico, es decido di donare un organo ma sono in condizioni di incapacità di intendere e volere) - Contratti: se risulta la malafede del contraente, riguardo al pregiudizio derivante al contraente o al tipo di contratto. Un terzo che stipuli un contratto con un soggetto interdetto o inabilitato non potrà mai dire non lo sapevo. In questo caso è una situazione in cui non è prevedibile, non sapeva che fosse incapace di intendere e di volere nella situazione data. Allora il contratto è annullabile solo se c’è malafede del contraente. § L’azione di annullamento si prescrive in cinque anni dal giorno di compimento dell’atto. CAMBIAMO ARGOMENTO I DIRITTI DELLA PERSONALITA’ questa tutela è un conseguimento recente e in divenire della costituzione. Più vicino alla tutela degli interessi patrimoniali. Sono diritti che vivono nelle dinamiche sociali, si accentua l’identità della persona. o L’ordinamento non ne dà una definizione unitaria, dobbiamo ricostruirla nell’ordinamento o Sono disciplinati da varie fonti. o La base giuridica primaria è l’art. 2 della costituzione: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Inviolabili perché nessuno può scalfire o mettere in discussione. o Sono quindi diritti assoluti, possono estesi nei confronti di chiunque (vedi lezione 1 categorie di diritti soggettivi) e tendenzialmente indisponibili. (proprio perché inviolabili) o Titolari sia le persone fisiche sia le persone giuridiche (se consentito dalla natura del diritto). Una società commerciale non si pone il problema della sua salute fisica, ma del suo nome e reputazione si. TIPI DI DIRITTI ALLA PERSONALITA’ 1. Diritto alla salute e all’integrità fisica o La lesione della salute costituisce un danno ingiusto risarcibile (danno biologico). Secondo articolo 32 della Costituzione. (fine del corso responsabilità civile su danno ingiusto) o Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente (si vuole impedire che una persona in condizioni di bisogno economico venda i propri organi e vada a ledere la sua salute) dell’integrità fisica (art. 5 c.c.). Quindi è un diritto indisponibile (le norme vietano queste disposizioni) - Ma la legge può stabilire eccezioni per atti dispositivi motivati da solidarietà (es. donazione di sangue, consenso al trapianto di organi tra viventi). La legge non permette scopi di lucro, non posso vendere il sangue (può avvenire solo a titolo gratuito). o La legge tutela la volontà del paziente rispetto al suo percorso terapeutico, valorizzando i principi di consensualità e proporzionalità (comunicazione e informazione, diritto di rifiutare specifici trattamenti, perché magari non credono nei vaccini o rifiuto trasfusione sangue perché va contro un’etica, disposizioni anticipate di trattamento, atto pubblico che ogni persona è abilitata a redigere con disposizioni di dichiarazioni di volontà rispetto a ricevere o meno determinate cure.) - consensualità:i trattamenti terapeutici devono essere svolti dal medico tenendo sempre presente il consenso e la volontà del paziente e i famigliari devono sempre essere informati delle terapie (comunicazione e informazione) - proporzionalità: la legge vieta l’accanimento terapeutico (somministrazione medicinali e qualunque tentativo di salvare una persona destinata a morire, diventa un accadimento) • Le persone giuridiche hanno soggettività giuridica autonoma rispetto ai singoli componenti (persone fisiche) (in misura variabile a seconda della tipologia di p.g. a cui appartengono). - L’autonomia si esercita su aspetti come il patrimonio (sicuramente rischio una quota, ma nessuno può andare a intaccare il mio patrimonio. Il mio patrimonio è autonomo. Nel caso in cui la persona fisica si indebita, non si può andare a prendere i soldi nel patrimonio dell’azienda), la capacità di stare in giudizio (se viene citata un’associazione davanti un giudice, questo processo non ricade su tutti i membri dell’ente, le persone sono titolari di situazioni giuridiche proprie). LE PERSONE GIURIDICHE CLASSIFICAZIONI: PRIVATE PUBBLICHE Costituzione con atto di autonomia privata (statuto, atto costitutivo) Costituzione per legge o atto amministrativo (es. province, comuni e altri enti pubblici riconosciuti come p.g. : art. 11 c.c.) Finalità: perseguimento di interessi particolari (ciò non significa perseguire interessi egoistici, infatti ci sono persone giuridiche private con scopi al bene comune, persona giuridica che vuole garantire la pulizia in un determinato quartiere = privato con interessi generali = principio di sussidiarietà, anche ai privati è consentito perseguire interessi generali Finalità: perseguimento di interessi generali. Può perseguire solo questo tipo di interesse e peculiari, riguardanti argomenti relativi a altri paesi. Uso esclusivo di strumenti di diritto privato Possibile uso di strumenti di diritto privato e/o di strumenti pubblicistici. Es enti pubblici economici attraverso strumenti di diritto privato, es cassa depositi e pestiti è una società per azioni caratterizzata per essere di mano pubblica. PROFIT NO-PROFIT Perseguono scopo di lucro (ripartizione dell’utile) Es. Società (Libro V) – non le vedremo Non perseguono scopi di lucro - -quindi perseguono scopi dI tipo ideale. Es. associazioni, comitati, fondazioni (Libro II) – non li trattiamo Con personalità giuridica (associazioni riconosciute) Senza personalità giuridica Es. associazioni, comitati, fondazioni (Libro II) Scopo di lucro: ricavare utili per poterli distribuire ai componenti della persona giuridica (ad esempio tra i soci di una società). Ma anche un’associazione no profit può esercitare un’attività economica, ma è secondario al perseguimento dello scopo. Una società per finanziarsi ha bisogno di soldi, anche un’associazione a scopo di non lucro può esercitare un’attività economica per autoalimentarsi. La differenza è che lo scopo NON deve essere la ripartizione degli utili Le persone giuridiche – classificazioni ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE(come persone giuridiche) • Possiedono piena soggettività giuridica e capacità di agire: (possono compiere qualsiasi atto giuridico, non è sempre stato così.) - Capacità generale: (la legge autorizza l’associazione riconosciuta a compiere qualsiasi atto giuridicamente lecito) non limitata ad atti o materie specifici. Consente una piena separazione. - Piena autonomia patrimoniale. Il patrimonio è totalmente separato dai patrimoni altrui. • Opera attraverso le persone fisiche, agiscono attraverso la rappresentanza organica (si esercita nell’ambito delle persone giuridiche, lo strumento fisico con cui avviene questa rappresentanza è la procura). Bisogna distinguere due funzioni della rappresentanza: essa comporta poteri di gestione e il rappresentante ha la funzione di rappresentare l’associazione nei suoi rapporti con l’esterno. Parla all’esterno a nome dell’associazione. Ciò che dice il presidente lo dice l’associazione stessa. - Gli atti compiuti dai rappresentanti vincolano solo nel perimetro della rappresentanza conferita ( v. caso del falso rappresentante). Ci possono essere figure con una rappresentanza più generale oppure rivolte a uno spedico perimetro. Le associazioni riconosciute hanno capacità generale e quindi possono compiere qualsiasi atto lecito, ma questo spetta secondo la legge a qualsiasi persona giuridica. - Gli amministratori sono responsabili verso l’ente per i danni procurati da un atto, salvo che non vi abbiano partecipato (art. 18 c.c.) - Le limitazioni al potere di rappresentanza sono opponibili ai terzi solo se conoscibili (un terzo non potrà opporre) o conosciute da essi (art. 19 c.c.) • L’atto costitutivo (le persone firmano e danno vita all’associazione) e lo statuto (sono due atti diversi, lo statuto contiene le norme di una determinata associazione) devono indicare tra gli elementi necessari (lo dice il c.c.): - lo scopo (è l’obiettivo, può essere di interesse generale, etico, pratico... ma non vuol dire che siano le uniche attività consentite quelle definite negli obiettivi. Un’associazione per promuovere uno scopo può organizzare una sagra… ) - il patrimonio (costituito dalle quote associative versate dai singoli componenti), - le norme di governo e amministrazione (chi sono gli organi e quali potere hanno, il contenuto della rappresentanza) - le condizioni di ammissione degli associati (non sempre un’associazione accoglie chiunque, specie quando persegue attività politiche fa una verifica dei requisiti) - i loro diritti e obblighi (anche le cause di esclusione, se l’associato compie atti incompatibili con gli obblighi associati) Sono invece contenuti facoltativi le regole sull’estinzione dell’ente e sulla devoluzione del patrimonio (se l’associazione ha un patrimonio di 50 mila euro, cosa succede al patrimonio? Questo si decide nell’atto costitutivo.) Quindi le associazioni riconosciute hanno un ampio margine di autonomia relativamente alle scelte. • Costituzione con atto pubblico (il riconoscimento come persone giuridica va ottenuto)(art. 14 c.c.) - Il riconoscimento della personalità giuridica si ottiene con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche (presso la prefettura. L’equivalente è il registro delle imprese, presso la camera di commercio) e comporta la soggezione a controllo governativo ( da parte della pubblica amministrazione. Il governo si può inserire negli atti di amministrazione dell’associazione). Es i sindacati sono associazioni on riconosciute in prevalenza, perché hanno scelto uno schema giuridico che garantisce maggiore autonomia e distanza dal controllo del governo. • La deliberazione è assunta dall’assemblea degli associati, l’assemblea decide con maggioranze variabili a seconda dell’oggetto (normalmente la regola è quella della maggioranza semplice, ma possono esserci decisioni delicate per le quali si richiede una maggioranza qualificata) . (ha funzioni di indirizzo generale e gli organi di amministrazione sono quelli che hanno la funzione di gestire) - L’annullamento delle deliberazioni ( es. per contrarietà allo statuto. La minoranza potrebbe richiedere una delibera per contrarietà allo statuto.) non pregiudica i diritti dei terzi in buona fede. Il codice civile tutela i terzi. - La persona giuridica si estingue per le cause previste nell’atto costitutivo e nello statuto, o quando lo scopo associativo è stato raggiunto o è diventato impossibile (associazione che si propone di tutelare un animale, che muore e quindi è impossibile) FONDAZIONI Hanno una disciplina simile a quella della associazioni riconosciute (sono soggette a controllo governativo), ma si differenziano per: o Modalità costitutive: possono essere costituite anche da un solo individuo, il fondatore che destina un patrimonio al perseguimento di un fine determinato. o Immutabilità della destinazione originaria della fondazione, infatti opera con delle modalità più rigide. La causa per cui la fondazione nasce, c’è una maggiore rigidità nella vita della fondazione. o Maggiore controllo governativo: vigilanza sull’amministrazione, potere di nomina e sostituzione amministratori e potere di annullamento delle delibere contrarie a norme imperative. Lezione 6 I BENI I beni Art. 810 c.c.: “Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritto”. Le cose sono definite beni. Il concetto di bene come cosa che può formare di oggetto di diritto, esclude tutte le cose che esistono in natura ma che non possono formare oggetti di diritti (qualsiasi tipo di diritto) • La definizione esclude quindi le cose comuni, di cui esiste una disponibilità illimitata (mare, aria, …). Perché nessuno può esercitare un atto di appropriazione su cose comuni. Poi ci sono delle cose che possono essere oggetto di appropriazione e quindi diventano oggetto di diritti in capo ad alcuni soggetti. • Non deve trattarsi necessariamente di cose tangibili (materiali): es. energie (c’è norma specifica del c.c. sui diritti di energie--> art 814 c.c.) (sono trattate come cose se hanno un valore economico, cioè quando c’è qualcuno disposto a pagare un prezzo per averla; quando esiste un costo, si tratta di un bene scarso. (non a disponibilità illimitata). Si paga quel passaggio che trasforma il vento in energia / elettricità: art. 814 c.c. • Anche le cose immateriali (es. invenzioni, opere dell’ingegno; es. canzone, libro, opera teatrale che possono avere una destinazione economica, come i diritti d’autore) e i diritti di credito (es. hanno come oggetto una prestazione che un soggetto debitore deve a un creditore, es. lavoro) possono essere considerati beni (art. 813 c.c.: le diposizioni sui beni mobili; diversi da quelli immobili, si applicano a tutti i diritti diversi da quelli reali, salvo che la legge non disponga altrimenti).> bipartizione fra beni mobili (si applica una disciplina specifica) e beni immobili Nel diritto Espressione beni: si può utilizzare l’espressione bene anche per i diritti fondamentali (es. bene della salute = diritto alla salute). Classificazione dei beni art. 812 Immobili Mobili Suolo, sorgenti e corsi d’acqua, alberi, edifici, altre costruzioni anche se unite solo transitoriamente al suolo. (Ha detto che non chiederà l’elenco, ma ci farà scegliere in una lista di beni quali sono immobili e quali mobili) Categoria residuale: “sono mobili tutti gli altri beni”. In generale, “tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo” Sono reputati immobili anche gli edifici galleggianti assicurati saldamente e in modo permanente alla riva. Altre classificazioni dei beni: o Generici versus specifici; • Per le cose generiche viene rilevata (è un oggetto di interesse) la loro appartenenza ad un genere (es. denaro). -Necessità di una successiva individuazione (atto attraverso cui da un insieme di cose generiche si estrapola quell’oggetto specifico di quel contratto). Quindi si passa da oggetto generico a oggetto specifico. • Per le cose specifiche, è importante la loro identità particolare; se volessi una Ferrari di uno specifico anno e modello, allora è ritenuto bene specifico. o Presenti versus futuri; si può disporre anche di un bene in futuro. Es. ho una gatta che sta per partorire e prometto a mio cugino che gliene venderò uno. o Fungibili versus infungibili; le cose fungibili sono sostituibili con altre (es. scarpe). Es denaro, va bene qualsiasi mazzetto di denaro, non vuole le specifiche banconote. La registrazione dei beni - La distinzione tra beni mobili e immobili si riflette in diverse regole e livelli di formalità relativi alla loro circolazione. - Per i beni mobili prevale il principio della celebrità (richiedere un atto scritto o delle forme di pubblicità dell’atto stesso, sono fattori che ritardano / che scoraggiano la circolazione di un bene) e della libertà delle forme (per vendere un libro non è necessario stipulare un atto scritto, basta il trasferimento cosa-prezzo). Tuttavia anche per alcune categorie di beni mobili è prevista la registrazione degli atti di circolazione che li riguardano (“beni mobili registrati”; es. atto di trasferimento di un’auto è valido anche senza contratto scritto, ma sì richiede comunque un’annotazione, nel registro così da tener traccia di chi sia e sia stato il proprietario. Per saper a chi dover dare la multa ad esempio) (art. 815 c.c.). - I beni immobili invece sono assistiti da maggiori formalità (es. forma scritta, per provare la possibilità di disposizione dell’oggetto e la validità del contratto, registrazione = pubblicità tramite iscrizione in pubblici registri, serve perché questo atto sia opponibile a un terzo). Queste formalità sono necessarie per la tutela delle parti e dei terzi e per prevenire successive controversie. Relazione tra beni o Pertinenze; - sono le cose destinate in modo durevole a servizio o ornamento di un’altra cosa (es. casa- parcheggio): art. 187 c.c. questo bene agevola o è a servizio di un altro bene. - I diritti seguono quelli della cosa principale se non è disposto diversamente. In questo caso occorre precisarlo nel contratto. La cosa principale e quella secondaria possono funzionare anche se divisi. - La “cosa composta”, diversamente dalla pertinenza, perde la sua integrità se staccata dalle altre componenti. o Universalità di mobili - Pluralità di cose aventi destinazione unitaria (es. enciclopedia, biblioteca, collezione di fumetti) --> il proprietario può scegliere se disporne come bene unico o come pluralità di singoli beni. - L’azienda (art. 2555 c.c.) può essere considerata una particolare universalità (“complesso”) di beni (mobili e immobili) e rapporti giuridici organizzato per destinarli a una specifica finalità, che è l’attività di impresa. - L’universalità di diritto è il complesso unitario di beni e rapporti giuridici attivi e passivi (crediti-debiti): es. patrimonio (complesso di attività e passività), eredità. o Frutti; art. 820 c.c. che li distingue in: - Naturali provengono direttamente dalla cosa, con o senza il concorso dell’uomo (es. prodotti agricoli, animali) --> sono parte della cosa finché non ne vengono separati --> appartengono al proprietario della cosa che li produce. - Civili: il corrispettivo del godimento di una cosa da parte degli altri (es. corrispettivo delle locazioni, interessi sui capitali --> maturano giorno per giorno). I beni pubblici (art. 822 e seguenti c.c.) § Sono beni di proprietà dello stato o di altri enti pubblici, e destinati a pubblica utilità. § Sono sottoposti ad un regime giuridico diversi dai beni privati (ma lo stato può anche essere titolare di beni secondo le norme sulla proprietà privata). § Si distinguono in beni del demanio pubblico e beni del patrimonio dello stato, delle province e dei comuni. Demanio Patrimonio (indisponibile) Patrimonio (disponibile) Ne fanno parte i beni elencati all’art. 822 c.c.: lido del mare, spiaggia, acqua pubblica, opere di difesa nazionale, strade e ferrovie, immobili di interesse storico e altri beni secondo leggi speciali (possono appartenere a Stato, province e comuni). Inalienabili: Possono formare oggetto di diritti altrui solo nei limiti stabiliti con legge (es. concessioni) Non possono essere sottratti alla loro destinazione se non con legge. Circolano secondo le norme del c.c. se non diversamente disposto da norme particolari. Soggetti a tutela da parte dell’autorità amministrativa. Vi rientrano i beni di proprietà dello Stato, delle province e dei comuni non classificati come beni demaniali. Es. patrimonio indisponibile: foreste, miniere, cose di interesse storico e artistico ritrovate nel sottosuolo, beni della presidenza della Repubblica, caserme, sedi di uffici pubblici. e Disporre: compiere atti giuridici sulla cosa (diritto di disporre della cosa) [Potere in senso stretto] delle cose in modo Pieno: salvo espliciti vincoli legali. Ci sono limiti fissati dalla legge (godere disporre in modo pieno, non è vero che se una cosa è mia ci faccio quello che voglio!!!!! la proprietà è sacra ma è un diritto ambiguo, da luogo a conflitti) - imprescrittibile (salvo effetti dell’inerzia). ed Esclusivo: Diritto assoluto (escludere altri dal godimento) entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico» il diritto di proprietà non può essere vincolato da limiti e espressioni che non siano espresse dalla legge. E’ pieno Godere e disporre: prerogative che il diritto di proprietà attribuisce al proprietario. Pieno e esclusivo: - Caratteristiche principali: o Assolutezza, erga omnes o Imprescrittibilità (art. 948 c.c., l’azione di tutela della proprietà, rivendicazione, non si prescrive). I diritti normalmente si prescrivono, con il tempo. La proprietà non si prescrive mai!! Salvo l’usucapione. o Elasticità (si comprime quando sorge un diritto reale limitato sulla medesima cosa, e si rispande quando tale diritto si estingue). Es se concedo il diritto di abitazione a un terzo, non potrò più entrare in casa. (si comprime). Ma si riespande quando il patto è cessato. Limiti al diritto di proprietà (1) § Esiste una base costituzionale per questi limiti, non esisteva ai tempi del codice civile. Art. 42 Cost.: limiti diretti ad assicurare la funzione sociale della proprietà (idea che la proprietà avvenga senza contrastare gli interessi della collettività) e l’accessibilità universale (riserva di legge). Gli obiettivi che la costituzione si pone sono intanto fare sia che la proprietà sia un diritto a cui tutti possono aspirare. Sviluppo umanistico e ugualitario che incarna la costituzione del 1948, prima quest’idea non c’era. Quindi la costituzione porta con sé quest’idea di sviluppo sociale, e stabilisce dei limiti che permettano di accedano universalmente alla proprietà. Es la legge può vincolare la destinazione d’uso. Norme che riguardano la possibilità di intervenire e limitare l’esercizio dell’esterno da parte dello stato o Espropriazione (art. 42 Cost., art. 834 c.c.) - Acquisizione coattiva (di autorità) della proprietà (di un terreno) da parte dello Stato o di enti pubblici - Solo se giustificata da motivi di interesse generale (è un limite rilevante, una cosa è fare una ferrovia, mentre un comune vuole costruire un resort per incentivare il turismo, individua dei terreni agricoli per turisti, non si sa se c’è un interesse generale, o nel caso piscina comunale) e previo pagamento di una giusta indennità, (lo stato può toglierti il bene ma ti deve dare un indennità, che non è il corrispettivo economico) ovvero una somma che (non arriva a ripagare il proprietario espropriato del bene, il valore reale) contribuisce a soddisfare l’interesse del proprietario espropriato del bene. (Non arriva a ripagarlo). Es se devo costruire una ferrovia, l’opera si può bloccare per anni finché i proprietari non cedono la proprietà, ci sarà un conflitto fra interesse privatistico e generale (in questo caso lo stato può espropriare un bene privato, solo se esistono motivi di interesse generale) Simile all’espropriazione ● Requisizione (art. 835 c.c.): ha carattere temporaneo e può essere motivato da gravi e urgenti necessità pubbliche, requisisce un terreno o un qualsiasi bene. Dopo il bene viene restituito(dietro indennità) Es requisisce terreni o alberghi per alluvionati e metterci le persone ● Divieto di atti emulativi (art. 833 c.c.): espressione del principio per cui non si può utilizzare la proprietà̀ allo scopo esclusivo di danneggiare gli altri. Utilizzo la proprietà solo per danneggiare qualcun altro, non traggo utilità dalla cosa. Es. Atto di emulazione: si costruisce un muro alto per impedire al vicino di vedere il panorama. ● Relativi alla funzione del diritto (trarre utilità dalla cosa): inopponibilità̀ ad atti di terzi che non interferiscono con l’interesse della proprietà pur se compiuti in uno spazio in cui il proprietario potrebbe vantare un diritto di proprietà. Es spazio sovrastante e sottostante al suolo. Il proprietario non può opporsi ad atti di terzi, che si svolgono nel sottosuolo, da non interferire con i suoi interessi (altezza, profondità): art. 840, c. 2 c.c. . Es se qualcuno scava un tunnel e io non sono leso, non posso impedirlo. Se un aereo vola, io non posso opporlo. Se succede con un drone si. ● Relativi ai rapporti di vicinato (proprietà fondiaria): ← molto soggettivo ma il diritto lo valuto sul piano oggettivo. ○ Garanzia di accesso al fondo del vicino in caso di necessità: art. 843 c.c. il proprietario non può opporsi all’accesso del vicino per recuperare una cosa finita nel suo fondo (fa parte sempre dei limiti) ○ Limiti al divieto di immissioni, che si ricevono sul proprio fondo dall’esterno. (tollerabilità, contemperamento): art. 844 c.c. - Tolleranza di immissioni che si ricevono sul proprio terreno dell’esterno (es. Rumore dei vicini, odore da parte di un ristorante...) Le condizioni dei luoghi sono diverse, infatti serve un contemperamento, se vivo in una zona di movida avrò una tollerabilità diversa del rumore, se invece arriva una discoteca in una zona tranquilla. Contemperare esigenze della produzione con quelle della proprietà, tenendo conto anche della zona. La tollerabilità soggettiva viene indirizzata con criteri oggettivi. ○ Distanze minime tra fondi: luci e vedute: comunione forzosa di edifici: art. 873 ss. C.c. Distanza minima di 3 metri ○ Rimedi: riduzione in pristino (si rimuove ciò che è stato fatto e riportare il tutto in stato di legittimità), risarcimento del danno Ultimo limite: Attinenti all’interesse generale: es. Edilizia: rispetto di norme urbanistiche (procedure, permessi di costruire), piani regolatori (atti con i quali i comuni regolano l’attività edificatoria ed espansione immobiliare, es. Edificio 2 piani, locazione, ecc.) : art. 869 c.c. → richiedere un permesso per costruire MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETA’ Sono elencati all’art. 922 c.c. ● A titolo derivativo: contratti, successioni mortis causa → (per trasmissione) nei limiti del contenuto del diritto di colui che ha venduto il bene o da colui che l’ho ereditato. Io che acquisto, mi arriva la cosa nelle condizioni giuridiche di quando stava nelle mani di un altro proprietario, con gli stessi vincoli. ( Dell’alienante) ● A titolo originario: (la proprietà si acquisisce integralmente, pienamente, indipendentemente da vari vincoli che gravavano su essa, bene nuovo che prima non esisteva) ○ Occupazione (cose mobili abbandonate) → se trovo una cosa abbandonata me ne approprio e divento il nuovo proprietario es. bicicletta, scooter elettrico... Le cose di “nessuno” sono gli animali selvatici (non sia possibile identificare identità specifica) e si possono “occupare” (se qualcuno se ne impossessa è a titolo originario). Non si sa chi fosse il precedente proprietario. ○ Invenzione (cose mobili smarrite) → bisogna valutare se sia abbandonata o smarrita, c’è una procedura da seguire e consiste nel consegnare l’oggetto al comune che la conserverà per un certo periodo di tempo trascorso il quale chi l’ha trovato potrà appropriarsene ○ Accessione (es. alluvione, avulsione) → modo di acquisto della proprietà che viene costruito o che nasce sul suolo di proprietà di qualcun altro (se sul mio terreno nasce una pianta diventa di mia proprietà oppure se decido di costruire una casa essa diventerà di mia proprietà. Può anche succedere che qualcun altro costruisca sul mio terreno, ad esempio un “vicino” occupa Lezione 8 Diritti reali Sono diritti su cose altrui e numericamente limitati, solo quelli stabiliti dal Codice civile. Si approssimano al diritto di proprietà, ma non hanno la pienezza del diritto di proprietà. Titolo III: SUPERFICIE o Contenuto del diritto: diritto di edificare sopra o sotto il suolo altrui (eccezione alle regole in materia di accessione, inverte questo meccanismo. Acquistando il diritto di superficie il terzo, non il proprietario, può edificare e diventa proprietario dell’edificio, può esercitare un diritto pieno.). Ha come oggetto il suolo, limitato alla possibilità di edificare. Non posso acquistare il diritto su quel suolo e poi farci un terreno da pascolo. -Il diritto può essere costituito anche su una costruzione già esistente (separazione). Es il terreno è dello stato e non vuole privarsene. o Il superficiario acquista la proprietà dell’edificio e può esercitare su di esso un diritto pieno (godere, disporre) o Si estingue alla scadenza del termine (se prevista). Il termine è un elemento fondamentale, perché permette al proprietario originario del suolo, di diventar prima o poi proprietario del tutto. Chi acquista il diritto di superficie può avere un’utilità economica, si può aspettare che si possa costruire un edificio a costi inferiori. Io acquisto a tempo limitato un diritto pieno su un edificio che ho costruito senza essere proprietario del suolo, in questo modo riesco a contenere i costi, ma ottengo comunque un risultato conveniente. - Effetti sui diritti costituiti dal superficiario sulla cosa: es. locazione, i contratti di locazione costituiti su un bene possono durare entro la fine dell’anno in cui vi è la scadenza del diritto di superficie. Non c’è una decadenza automatica. Un appartamento preso in affitto dal superficiario scade il diritto di superficie, il bene torna nelle mani del proprietario del suolo e il contratto di locazione non termina subito ma alla scadenza dell’anno in corso. (art. 954 c.c.) Enfiteusi • Contenuto del diritto: godimento di un fondo (agricolo o urbano) a fronte dell’obbligo di migliorarlo e pagare un canone di utilizzo. Da un lato ho un proprietario e il rischio è che questo fondo cada in abbandono, quindi con l’enfiteusi posso cedere a qualcun altro(enfiteuta) il diritto di godere di questo fondo, purchè si impegni a migliorarlo e valorizzarne la destinazione economica. -Può trattarsi di un fondo agricolo o urbano (es costruire un palazzo…) -L’enfiteuta ha un diritto pieno, esteso al godimento dei frutti. Può percepire anche i frutti, es canoni di locazione. Acquista tutti i diritti del proprietario. (art. 959 c.c.) • Durata: perpetua o a tempo determinato, minimo 20 anni -Può estinguersi per prescrizione ventennale ( si spiega con il fatto che il proprietario si aspetta un miglioramento del fondo che richiede tempi lunghi) o per perimento totale del fondo. Il proprietario senza spogliarsi della proprietà del fondo, può concedere l’enfiteusi e ottiene che il bene non deperisca e ottiene un canone (rimane produttivo di un reddito), allo scadenza dei 20 anni è ancora proprietario di un bene migliorato. L’enfiteuta ottiene la proprietà su un fondo e la possibilità di valorizzarlo. • Affrancazione: diritto (potestativo, che comporta un’imposizione e il soggetto non può sottrarsi) dell’enfiteuta di acquistare la piena proprietà del fondo. Se l’enfiteuta vuole fare il grande passo e acquistare la proprietà, può esercitare questo potere. Contrario affrancazione • Devoluzione: diritto del concedente di riacquistare la piena proprietà del fondo nel caso in cui l’enfiteuta sia in mora nel versamento del canone (non lo paga) o sia responsabile del deperimento del fondo (il fondo va in malora). E’ nel mio interesse fa valere il mio diritto. • Ci può essere estinzione per prescrizione, se il fondo perisce totalmente, l’enfiteusi si estingue. TITOLO IV: USUFRUTTO (1) Comprende anche diritto di uso e di abitazione § Contenuto del diritto: godimento della cosa (mobile o immobile) nel rispetto della sua destinazione economica (art. 981 c.c.). Es una casa, automobile, biblioteca… il proprietario costituisce il diritto di godere della cosa nel rispetto della sua destinazione economica, se ti concedo una casa non puoi farci un albergo. -A cui è funzionale il diritto di immissione nel possesso della cosa, compiere atti che siano funzionali all’usufruttuario di poter esercitare i suoi diritti (possibile attraverso il possesso). Se il diritto consiste nell’utilizzare la cosa, è chiaro che il proprietario deve mettere l’usufruttuario nelle condizioni di poter utilizzare la cosa (mettere nel possesso). (art. 982 c.c.) - Include il godimento dei frutti (art. 984 c.c.) e il potere di cedere il diritto,(di alienare il diritto di usufrutto, ma non sempre. Nel caso di usufrutto legale, i genitori non possono concedere l’usufrutto dei figli. Non possono sottrarsi della responsabilità genitoriale) se permesso dal titolo costitutivo (art. 980 c.c.). La possibilità di godere del bene è piena. § Obblighi dell’usufruttuario: diligenza nel godimento della cosa, restituzione alla scadenza, .). Funzionali alla restituzione del bene nelle mani del proprietario in futuro (art. 1001 c.c.), inventario dei beni (se ci sono più beni, faccio l’inventario per sapere tutti cosa sto prendendo) e garanzia (art. 1002 c.c). Il termine dell’usufrutto è un elemento necessario. -Se la cosa è consumabile, l’usufruttuario deve pagarne il valore al termine dell’usufrutto (quasi- usufrutto, non si può restituire perché è un bene deperibile. Se viene consumato integralmente, l’usufruttuario deve pagarne il valore). Usufrutto • Modalità di costituzione: legge (cioè nel caso dei genitori, che però non possono alienare l’oggetto di proprietà del figlio, senza il suo consenso) o per volontà privata (le ragioni per cui il proprietario decide di alienare il bene possono essere molteplici). • Titolo oneroso: dare un corrispettivo economico o si può trattare anche nel prendersi l’impegno di fare una certa cosa. • Titolo gratuito: può essere un gesto di amicizia o un favore nei confronti di un parente. Es. presto automobile a mio cugino. Oppure se ho un appartamento che non uso potrei farlo usare da qualcuno che so che ha bisogno, cosicché lo tenga anche pulito e funzionante. • Nuda proprietà: io nominalmente sono proprietario, ma in realtà la casa è usata da qualcun altro. Es. mia nonna mi regala un appartamento, però fa accordo che lei fino alla sua morte rimane al suo interno. Quindi, io ho istituito un usufrutto del caso di nuda proprietà nei confronti di mia nonna. Usufrutto in questo caso diventa anche una fattispecie di una compravendita immobiliare. ESTINZIONE: - Termine: elemento necessario, non può eccedere la vita dell’usufruttuario. - Prescrizione (non uso ventennale). Se un padre muore, l’usufrutto per legge si proscioglie, e il figlio appena raggiunto la maggior età ne prenderà la piena proprietà. Anche perché se passo l’usufrutto a un mio socio molto più giovane di me e lui a sua volta farà lo stesso, l’usufrutto sarà infinito. Per questo la legge prevede che il bene dopo la morte del proprietario dell’usufrutto, ritorna alla piena proprietà. - Riunione di proprietà e usufrutto. - Totale perimento della cosa. Lezione 9 TITOLO VII: COMUNIONE Definizione: Riguarda il diritto pieno di proprietà o altro diritto reale spettanti in comune a più persone (art. 1100 c.c.). Per far nascere questa comunione posso: Fonti: - Comunione volontaria; chiedere a un amico di condividere questo investimento con me (es. affittare una casa-vacanze) - Comunione incidentale; eredito una cosa in comune con i miei fratelli; ci si può sottrarre - Comunione forzosa; non è scelta dalle parti e non ci si può sottrarre, imposta dalla legge (es. condominio di edifici). • La quota è la frazione del potere spettante a ciascun titolare sulla cosa comune. Il bene, quindi, è scomposto in quote. • Le quote si presumono uguali (anche se non sempre è così); es. se io e il mio socio compriamo una banca, ma io ho investito di più, le quote saranno di 2/3 la mia e 1/3 la sua. • Ciascun partecipante concorre ai vantaggi, alle decisioni e ai pesi della comunione in proporzione alla propria quota (art. 1101 c.c.). Es contributo alle spese art.1104 c.c. Comunione: esercizio dei diritti e amministrazione come si assumono le decisioni § Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne uso a loro volta. (art. 1102 c.c.). La destinazione d’uso non può essere cambiata (es. io uso l’auto per uso personale e il mio amico la usa come taxi), dando anche la garanzia della reciproca conservazione dell’oggetto. Spesso la comunione forzosa prevede un regolamento, che dichiara quali atti possiamo fare e quali no. Atti di disposizione: Il proprietario compie decisioni sulla disposizione giuridica della quota (alinazione…) § Anche il diritto di disporre della propria quota è libero (non bisogna richiedere il consenso) (art. 1103 c.c.), mentre gli atti di disposizione della cosa comune (e non solo della propria quota, che non richiede il consenso, come l’alienazione, la costituzione di diritti reali, la locazione ultra novennale, dopo nove anni)Sono leciti solo se c’è il consenso di tutti) richiedono il consenso d’uso (art. 1108 c.c.). Atti di amministrazione: Può riguardare la semplice gestione e manutenzione § Per gli atti di amministrazione meno definitivi della cosa comune spetta a tutti i partecipanti (art. 1105 c.c.). La regola di base si esercita a maggioranza, gli atti possono essere di amministrazione ordinaria o straordinaria (comportano innovazioni), si distinguono in base alla loro gravità. (semplice o qualificata, a seconda dell’oggetto della deliberazione: voto per quote – chi ha un numero maggiore di quote ha sostanzialmente l’ultima parola e impone le sue decisioni anche alle minoranze). -Ci sono altre norme A tutela delle minoranze (non può bastare la maggioranza) la legge prevede l’obbligo di preventiva informazione (tutti i partecipanti devono riceverla, simmetria informativa, tutti devono essere egualmente informati) sull’oggetto della delibera (art. 1105 c.c.), facoltà di impugnazione della delibera per ottenere una riforma, quindi un annullamento della decisione. Nel caso in cui violi un diritto sostanziale (annullamento) nel caso in cui violi una regola procedurale il giudice potrà richiedere una nuova delibera (art. 1109 c.c.), regola di unanimità per atti di alienazione, costituzione di diritti reali o locazione ultra novennale (locazione per nove anni). Le maggioranze non sempre sono calcolate nello stesso modo, ci sono decisioni di ordinaria amministrazione per le quali è prevista la maggioranza semplice (50%+1) e di straordinaria amministrazione, maggioranza qualificata (per decisioni su innovazioni del bene) (2/3 dei partecipanti della comunione). Si richiede un consenso più alto perché l’innovazione modifica i connotati della cosa e potrebbe anche renderla non più fruibile e ha anche un impatto economico rilevante. - Es si vuole installare pannelli solari, richiede un esborso economico rilevante e si vuole verificare che la decisione sia più legittimata. Potrebbe essere che l’innovazione alteri la disposizione della cosa. - Es prendevo il sole dove devono venire installati, quindi serve una maggioranza più alta.> le innovazioni dirette a migliorare la cosa e il suo godimento, purché ci siano due condizioni (oltre alla maggioranza): non comportino spesa gravosa e non pregiudichino il godimento della cosa altrui. Per alcune decisioni particolarmente importanti serve l’unanimità. Scioglimento della comunione: non si va più d’accordo o si ritiene più redditizio, ritorno pieno ed esclusivo proprietario di una quota non più dipendente dalle altre. Non sempre può accadere ● Può avvenire mediante divisione in natura, solo se le caratteristiche della cosa lo permettono (in modo che anche dopo la divisione si possa continuare ad utilizzare la cosa, es automobile non si può dividere. Si può dividere quella cosa senza pregiudicarne l’utilità, ciascuno si riappropria della sua quota e la rende indipendente es il terreno può essere diviso), oppure per corrispettivo economico (le parti della comunione si devono mettere d’accordo, non potendo sciogliere il bene e le parti decidono di alienarlo (venderla) e dividersi il denaro che si ricava). Quindi in questo caso ci vuole un accordo. ● Può essere chiesto da ciascun partecipante in qualunque momento, il legislatore favorisce lo scioglimento. ○ Eccezione: se la divisione determina l'impossibilità di usare la cosa secondo la sua destinazione (es. condominio di edifici, per la natura e caratteristiche è un caso di comunione forzosa, imposta dalla legge, non si può dividere) Se si dividesse non sarebbe più utilizzabile secondo la sua destinazione. ● Il patto di rimanere in comunione non può eccedere i 10 anni (il patto è un qualcosa non necessario). Se si intesta una durata superiore, automaticamente recede. ● Lo scioglimento può essere volontario (accordo, consenso delle parti) o ordinato dal giudice su istanza di parte. Il legislatore non impedisce lo scioglimento della comunione, anzi lo favorisce, impedisce di stipulare patti di comunione che abbiano una durata superiore ai 10 anni. Ma solo nel caso non si raggiunga un accordo, il giudice ordinerà lo scioglimento su istanza. Situazioni particolari Condominio di edifici: (fai veloce) ● Situazione “mista”, ○ Comunione forzosa (parti comuni: servono a uso comune come il tetto, le scale… elencate all’art. 1117 c.c.) ○ Piena proprietà dei singoli piani o porzioni di piano (es. appartamenti) ● In caso di parti comuni a più edifici, si ha un super condominio , ci sono piccole villette che hanno una piscina in comune(art. 1117-bis c.c.) ● Alle parti comuni si applica la disciplina della comunione (opera attraverso le quote, i millesimili, si risponde dei costi in base alle quote) con eccezioni: es. indivisibilità , non ci si può sottrarre alla proprietà e alle spese(art. 1119 c.c.), indisponibilità (art. 1118 c.c.). Non si può rinunciare alle parti comuni e non se ne può disporne (non posso vendere le scale). A meno che delle persone non ne pregiudichino il godimento, es se sono al 1 piano non devo pagare l’ascensore. ● Regole specifiche su amministrazione (es. innovazioni e ripartizione spese) ○ Obbligo di nomina amministratore e redazione regolamento nei condomini di maggiori dimensioni Multiproprietà: Si usa nelle case di villeggiatura ● Schema contrattuale: vendita di un immobile ad una pluralità di proprietari che ne possono godere in modo esclusivo ma a turno (proprietà turnaria) Nel periodo che mi è assegnato sono solo io il proprietario, in quel determinato periodo ne rispondo solo io delle spese→ es la locazione turistica ● Disciplinata nel “codice del consumo”: racchiude norme di tutela dei consumatori. In modo che non prenda fregature ● Si applicano specifiche norme a tutela dei proprietari/consumatori (es diritto di recesso) 2. Sussista un titolo astrattamente idoneo a conseguire il trasferimento della proprietà (=atto giuridico valido, a prescindere che l’alienante non fosse legittimato. Se il contraente è incapace o consenso estorto con inganno, manca il requisito idoneo.) ● In caso di conflitto tra più acquirenti, prevale chi ha acquisito per primo il possesso di buona fede, anche se ha un titolo posteriore. Anche se l’atto si è compiuto in un momento successivo (art. 1155 c.c.) Possesso e acquisto della proprietà: USUCAPIONE • Beni immobili (art. 1158 c.c.): il possesso prolungato determina l’acquisto della proprietà o di altro diritto reale. Può nascere anche da un usufrutto prolungato. -Prevalenza della situazione di fatto, soddisfa esigenze di certezza del diritto e promuove l’utilizzo produttivo dei beni. -Deve, però, trattarsi di possesso continuativo (ogni interruzione superiore a un anno azzera il computo: art. 1167 c.c.), pubblico e pacifico (no violento e clandestino. Es. se ho occupato segretamente un appartamento e nessuno se ne accorge, questo è un impossessamento clandestino): art. 1163 c.c. • Si possono usucapire anche i beni mobili, in mancanza dei requisiti di cui all’art. 1153 c.c. (possesso di buona fede + titolo idoneo. Guarda cos’è titolo idoneo). • Durata del possesso: 20 anni (ordinaria), 10 anni (acquisto a non domino(guarda cosa significa) di buona fede di immobili o universalità di mobili + titolo idoneo e trascritto; acquisto di buona fede beni mobili senza titolo idoneo). La durata si accorcia a 10 anni, quando si sono verificate una serie di circostanze che i legislatori considerano come la legittimità della buona fede. Vale anche nel caso in cui il bene sia stato acquistato in mala fede. • Interversione del possesso (art. 1164 c.c.): passaggio dalla detenzione o dal possesso di un diritto reale sulla cosa all’acquisto della proprietà per usucapione --> ammesso solo se il titolo del possesso cambia a causa di terzi o per opposizione del possessore contro il proprietario. Spiegazione: se c’è un titolo (es. usufrutto) che legittima il potere sulla cosa come diritto reale limitato / parziale per 20 anni, questo titolo non si trasforma in usucapione una volta trascorso questo periodo; a meno che non ci sia un terzo che cambia questo titolo. • Se, però, il proprietario non compie azioni finalizzate a riacquistare il possesso della cosa, allora si parla di interversione. Es. dico al mio conquilino di andare via di casa, ma poi mi dimentico di far qualcosa di concreto per mandarlo via. Da quel momento in poi nasce l’interversione, cioè da qui partono gli anni da contare, per arrivare all’usucapione. Azioni a difesa del possesso: le esercita il possessore / detentore e il proprietario o Si svolge un’azione di reintegrazione o spoglio (art. 1168 c.c.): opera in caso di sottrazione violenta o occulta della cosa posseduta o detenuta. Es. il proprietario di un appartamento, senza preavvisare il possessore e quando non è in casa, cambia la chiave di accesso e ci si stabilisce. Il proprietario, però, fa questa cosa perché sono 3 mesi che il possessore non paga l’affitto. La legge vuole evitare che ci si faccia giustizia da soli. Il proprietario è nel torto, perché deve avviare le procedure giuridiche giuste, senza farsi giustizia da solo. o -Non si distingue tra possesso in buona o mala fede, pubblico o occulto. -Rimedio: ordine giudiziale di restituzione esercitato da parte del possessore. -Si prescrive entro l’anno dallo spoglio. o Un’altra azione a difesa del possesso è la manutenzione (art. 1170 c.c.): opera in caso di turbative o molestie nel possesso di un immobile, diritto reale su immobile o universalità di mobili. Es.il proprietario mette davanti a casa del possessore una recinzione per impedirgli o ostacolargli il passagio. -Opera solo se il possesso si è protratto oltre 1 anno. -Non richiede che la turbativa avvenga in modo violento o clandestino. Es. Se uso abitualmente la macchina di una mia amica, non lo sto facendo in modo clandestino, perché lo faccio in pubblico. Azioni di nunciazione Un ultimo tipo di azioni è la nunciazione; nasce quando si abbia ragione di temere un danno alla cosa oggetto di possesso o diritto reale. I casi possono essere 2: a)da cosa non terminata: denunzia di nuova opera (art. 1171 c.c.). - Mira a ottenere un ordine giudiziale di interrompere la costruzione, o di continuarla, in entrambi i casi predisponendo le dovute cautele (es. successiva demolizione o risarcimento del danno) b) Da cosa esistente: denunzia di danno temuto (art. 1172 c.c.). - Mira a ottenere un ordine giudiziale di adottare azioni preventive. Entrambe sono azioni cautelari, cioè azioni che mirano a ottenere un provvedimento urgente, per capire se chi sta costruendo o ha già costruito, abbia i diritti a fare ciò. Lezione 10 LE OBBLIGAZIONI • Oggetto: diritto di credito -I diritti di credito si differenziano dai diritti reali per oggetto (prestazione di un debitore versus utilità della cosa, cioè compimento di atti giuridici sulla stessa, come possesso e disposizione) e per estensione (diritti relativi, cioè non sono opponibili a chiunque, ma solo a soggetti determinati versus diritti assoluti). • Come nasce un diritto di credito / le fonti (art. 1173 c.c.): - Contratti - Fatto illecito (es. risarcimento del danno; anche se il risarcimento del danno non vuol dire per forza che sia avvenuto un fatto illecito) - Ogni altro atto o fatto idoneo a produrli secondo l’ordinamento giuridico, cioè dove esiste una norma (sia all’interno del c.c. sia qualsiasi altra fonte normativa) che riconduce espressamente al sorgere di un’obblig Struttura del diritto di credito: Creditore --> pretesa (cioè potere di esigere una prestazione da parte di qualcun altro) --> Debitore. Quindi … Debitore --> obbligo --> Creditore • Rapporto tra persone determinate (2 o più); potrebbe esistere un rapporto tra 1 solo creditore e più debitori e viceversa. • Le caratteristiche essenziali della prestazione (art. 1174 c.c.): - suscettibile di valutazione economica, cioè monetizzabile / esprimibile attraverso un equivalente in denaro. Potrebbe, però, derivare da circostanze prettamente personali. Es. io devo fare delle foto alla mia casa perché voglio metterla in vendita; quindi, chiedo ai vicini di non parcheggiare davanti a casa. Loro acconsentono, ma richiedono 50 €. -Oppure la valutazione potrebbe essere non solo economica patrimoniale. Es. matrimonio è una relazione giuridica che nasce da motivazioni non patrimoniali, ma all’interno della molteplicità di obblighi reciproci che i coniugi assumono con il matrimonio, ci sono anche obblighi patrimoniali (es concorrere entrambi al mantenimento della famiglia). - corrispondenza con un interesse del creditore (anche non patrimoniale). Es. se andassi a ascoltare un concerto, la prestazione è suscettibile di valutazione patrimoniale, però il mio interesse è quello di ascoltarli suonare, non di ricevere in cambio una somma. Per esempio, nel caso di un medico che cura una malattia molto complessa o per un avvocato alle prese con una causa complessa. - Obbligazioni di mezzi: rileva l'esecuzione secondo diligenza e correttezza Modalità di adempimento • Esatto v. parziale - L'adempimento parziale è rifiutabile salvo che la legge o gli usi non dispongano diversamente (art. 1180 c.c.). Se il debitore offre un adempimento parziale, es ti devo dare 1000 euro ma ti do 500 euro ora e gli altri più avanti. Con i beni fungibili, la prestazione è divisibile (non si tratta di un paio di scarpe…), c’è la possibilità di un adempimento parziale. Tuttavia, il creditore è tenuto a ricevere quel pagamento parziale? La regola base ci dice che l’adempimento parziale può essere rifiutato. Se il creditore non accetta i 500, ma ne vuole 1000 ora allora va così. Infatti, l’interesse del creditore guida la risoluzione del caso. A meno che non ci siano usi in riferimento a un certo settore. L’impossibilità della prestazione è quando un debitore. Se il debitore offre la parte residua, allora il pagamento paziale estingue l’obbligazione e deve essere accettato dal creditore. Es aspettavo una tonnellata di un materia prima, ma a causa di uno sciopero me ne è arrivata la metà, posso eseguire una prestazione parziale. In quel caso l’adempimento della parte possibile estingue l’obbligazione del circuito. Il creditore non può opporre rifiuto. • Luogo di adempimento. Prevalenza dell'accordo (art. 1182 c.c.). Cioè le parti sono autonome e sovrano nello stabilire dove debba essere eseguita la prestazione. Es. Qundi se la consegna di una somma di denaro deve avvenire in piazza grande avverrà li In mancanza di un accordo, si fa riferimento a: - Usi - Natura della prestazione (es. lavoro, servizio), -Consegna di cosa determinata: nel luogo in cui essa si trovava quando è sorta l'obbligazione -Somma di denaro: domicilio del creditore al tempo della scadenza (debito portabile) -Altri casi: domicilio del creditore al tempo della scadenza (debito chiedibile) rivedi • Tempo dell'adempimento: o Accordo (termine) → il termine si presume a favore del debitore o In mancanza di accordo, esigibilità immediata → ma se un termine è necessario per la natura o il modo o luogo dell'esecuzione della prestazione, in mancanza di accordo lo stabilisce il giudice. o Prestazione in luogo dell'adempimento (datio in solutum): prestazione diversa da quella dovuta, libera solo se accettata dal creditore (art. 1197 c.c.). (Es. prestazione monetaria, una parte può offrire una prestazione alternativa) o Obbligazioni alternative: il debitore si libera eseguendone una a propria scelta, a meno che la scelta non sia rimessa al creditore (art. 1285 c.c.). (Due o più prestazioni che stanno sullo stesso piano ed equivalenti) - Diverse da obbligazioni facoltative: una obbligazione principale, ma il debitore può liberarsi eseguendo un’altra prestazione (diversi gli effetti dell’impossibilità sopravvenuta) (es. prestazione di servizio il lunedì ma il debitore decide di presentarsi un altro giorno della settimana. In casi estremi se non può prestare il servizio il dato giorno deciso dall’obbligazione principale non ci possono essere altre prestazioni alternative) o Quietanza: deve essere rilasciata dal creditore a richiesta del debitore (art. 1199 c.c.) → documento che conferma l’avvenuta di un determinato obbligo (tipo ricevuta) Lezione 11 Soggetti dell’adempimento • Il pagamento eseguito dal debitore incapace non è impugnabile (=non può essere contestato/invalidato) (art. 1191 c.c.). Non è impugnabile nemmeno dal debitore stesso, se esso fa pagamenti in condizioni di alterazione mentale/in stato di incapacità e se si pentisse non avrà la possibilità di impugnare. In caso di pagamento di debito si ha un atto dovuto e non è legata alla volontà del debitore (il pagamento può essere avvenuto anche in stato di alterazione mentale) - Sono invece impugnabili gli atti aventi autonoma rilevanza giuridica che accompagnano l’adempimento, es. proposta pagamento alternativo (es. datio in solutum, al posto di soldi propone un orologio perciò c’è una nuova volontà. In questo caso se il debitore si pentirà potrà impugnare l’atto andando a chiedere la restituzione dell’orologio) • Il pagamento al creditore incapace non libera (art. 1190 c.c.). Atti di volontà che dipendono dalla lucidità del creditore, la legge può prevedere misure specifiche per la tutela dei suoi interessi. In caso di incapacità del creditore, la cessione del credito avviene nel rispetto dei suoi diritti e interessi. • Il pagamento può essere fatto anche da un terzo, contro la volontà del creditore, a meno che questi non abbia interesse all’adempimento personale del debitore (art. 1180 c.c.). Es. aiuto a saldare il debito di un mio parente, in questo caso il pagamento è comunque valido. Il creditore dovrà sottostare alla volontà altrui. Se il creditore ha un interesse personale verso il suo debitore, può rifiutare la prestazione del terzo (non vale nei casi di beni fungibili es. denaro). Se il debitore si oppone al terzo e comunica al creditore di rifiutare il pagamento, il creditore è tenuto a rifiutare questo pagamento? Il creditore può valutare se assecondare la valutazione del debitore, può quindi rifiutare il pagamento del terzo. • Il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante o ad altra persona autorizzata (persona con procura e in questo caso il pagamento sarà valido) - Il pagamento al creditore apparente libera se eseguito in buona fede (art. 1180 c.c.). Ad es. lascio il pagamento ad un familiare del debitore e non il debitore stesso. Obbligazioni plurisoggettive • Sul versante del debitore: ○ Obbligazioni parziarie: ciascuno dei debitori è obbligato a pagare solo la sua parte (il creditore può chiedere a ciascun debitore la sua quota) ○ Obbligazioni solidali: ciascun debitore può essere costretto dal creditore ad adempiere per la totalità (art. 1292 c.c.) § L’adempimento di un debitore libera gli altri, che saranno però soggetti ad azioni di regresso (art. 1299 c.c.). È il potere che il debitore solidale ha per richiedere il rimborso agli altri debitori equivalente alla propria quota. § Il debito si considera solidale se non è stabilito diversamente dalla legge o dal titolo (es. contratto): art. 1294 c.c. § Le obbligazioni indivisibili sono sempre solidali. Es. servizio completo • Sul versante del creditore: o Anche i crediti si distinguono in parziarie e solidali o Tuttavia si inverte la regola “presuntiva”: ciascun creditore ha diritto solo alla propria parte se non è previsto diversamente • La solidarietà non esclude che ogni debitore sia tenuto all’adempimento con modalità diverse (es. termini) o che il singolo debitore sia tenuto con modalità diverse ad adempiere ai diversi creditori • Le eccezioni personali sono opponibili solo dal singolo debitore (solidale) o verso il singolo creditore (solidale) interessato (art. 1297 c.c.). Se una delle parti ha un motivo legittimo per non adempiere agli obblighi contrattuali, queste ragioni potrebbero essere riconosciute come eccezioni personali. Se un terzo acquisisce i diritti derivanti dal contratto in buona fede e senza conoscenza di tali eccezioni personali, potrebbe essere protetto legalmente dalla loro opposizione. Obbligazioni pecuniarie ● Hanno ad oggetto una somma di denaro → bene fungibile e fruttifero o Il debito si estingue per il valore nominale della moneta corrente (debito di valuta: art. 1277 c.c.) ○ Eccezioni: debito di valore, clausole di indicizzazione, clausole di riferimento a valore, clausole di determinazione del debito in valuta straniera o Inoltre non deve essere riconducibile a una causa imputabile al debitore (non imputabilità): questo avviene quando si è davanti a un caso fortuito (che avviene in modo non prevedibile, ad esempio un grave terremoto), forza maggiore (è diverso dal caso fortuito per il grado di imprevedibilità. Un evento può essere anche prevedibile, ad esempio una guerra, ma le conseguenze della guerra possono essere imprevedibili), “fatto del principe” (intervento dell’autorità. Ad esempio durante il covid l’ordine dell’autorità di non uscire rendeva la prestazione impossibile per cause non imputabili al debitore) o L’obbligazione di dare cose determinate solo nel genere non è mai impossibile: ad esempio il denaro. (se non si ha più a disposizione delle banconote, se ne possono procurare delle altre). o C’è però una mitigazione di questo principio che richiama il dovere di correttezza del creditore, ovvero la prestazione può risultare inesigibile in base al dovere di correttezza del creditore. Al creditore può essere impedito di contrastare un inadempimento quando si venga al corrente che il debitore non ha potuto adempiere nella giornata in cui era previsto che lo facesse perché è sopravvenuto un problema personale d’urgenza. (es. ricovero in ospedale) Inadempimento e mora 1.del debitore (art. 1219 c.c.) Se l’inadempimento si verifica in concreto, ovvero non sussistono cause che lo giustificano, il debitore diventa responsabile dell’inadempimento; ma poiché questo accada occorre un atto formale che attesti giuridicamente (non solo fattualmente) che il debitore sia inadempiente → costituzione in mora, che avviene per intimazione o richiesta scritta di adempiere (atto formale che equivale a un sollecito) ovvero automaticamente: • Se il debitore deriva da un fatto illecito: qualcuno mi procura un danno ingiusto • Debitore dichiara per iscritto di non voler adempiere • Scadenza di debito portabile: consistono nel pagamento di una somma di denaro al domicilio del creditore. Effetti della mora sul debitore: la costituzione in mora produce conseguenze giuridiche rilevanti a carico del debitore: • Esso si espone al risarcimento del danno (interessi moratori) • Su di lui grava il rischio dell’impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile. (a meno che non possa approvare che l’oggetto della prestazione sarebbe perito anche nelle mani del creditore) 2.del creditore (art. 1206 c.c.) - È la mancata cooperazione del creditore all’adempimento - Si costituisce con l’offerta formale della prestazione da parte del debitore (art. 1209 c.c.) - La costituzione in mora trasferisce sul creditore il rischio dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore (non più dovuti gli interessi, risarcimento del danno causato dal debitore) - In caso di rifiuto dell’offerta, il debitore si libera con il deposito (obbligazioni di dare, art. 1210 c.c.) o per prescrizione o venir meno dell’interesse alla prestazione. Responsabilità per inadempimento • Art. 2740 c.c.: il debitore risponde all’adempimento con tutti i suoi beni presenti e futuri. • Danno: perdita subita (danno emergente; è il danno immediato / perdita economica concretamente subita dal creditore. Es. il creditore aspettava oggi la consegna delle pesche, ma non arrivano; quindi, non riesce a fare i succhi di frutta e rispettare gli altri contratti che aveva stipulato con altri creditori) e mancato guadagno (lucro cessante; perdita di possibili commesse. Può anche durare per diversi mesi): art. 1223 c.c. - Solo se conseguenza diretta e immediata dell’inadempimento, secondo il parametro della casualità adeguata (normalità). Bisogna dimostrare che se non ci fosse stato l’inadempimento, il danno non si sarebbe verificato o, comunque, sarebbe stato di minore entità. Es. Se non mi vengono consegnati dei macchinari, io non riesco a continuare con la mia produzione o riesco, ma con maggiori difficoltà? Esiste il cosiddetto concorso di causa, perché oltre alla mancata consegna di questi macchinari, ho avuto anche un altro evento fortuito (es. elettricità che non va), che non mi permette di svolgere la mia attività. In questo caso non è totalmente e direttamente colpa del debitore. Principio della casualità adeguata: le regole di valorizzazione (che servono a capire di chi è la colpa) devono essere applicate secondo parametri di normalità. La buona fede è intesa come diligenza media di una persona - Solo il danno prevedibile (art. 1225 c.c.), salvo dolo del debitore. Il debitore deve rispondere a qualsiasi danno che abbia provocato la sua condotta, nel caso l’inadempimento sia stato commesso in modo doloso. - Non va risarcito il danno che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza (art. 1227 c.c.). Esempio: il creditore non riceve i 2 furgoni richiesti al debitore, per cui tarda nella consegna dei suoi beni e deve pagare una penale; però deve cercare di affittare dei furgoni anche più vecchi e meno belli, per cercare di mitigare i potenziali effetti dell’inadempimento. In questo modo il danno viene limitato. Il debitore, quindi, deve rispondere solo di 500 € e non di 500000 €. • Quantificazione: se non è possibile provare l’ammontare esatto del danno, questo è liquidato dal giudice in via equitativa (art. 1226 c.c.). Il giudice può decidere l’ammontare di questo danno in via equitativa. La successione nelle obbligazioni • È la situazione in cui l’obbligazione rimane integra (titolo, oggetto) ma cambia un titolare del rapporto obbligatorio (creditore o debitore). È un passaggio soggettivo, cioè cambia solo il titolare. È un fatto che si verifica molto spesso. - Può avere causa in un diverso e ulteriore rapporto economico che lega il vecchio e il nuovo titolare. • Successione nel CREDITO. A. Surrogazione (art. 1201 ss. c.c.). Può avvenire per impulso / volontà di: - Per volontà del creditore che riceve il pagamento di un terzo (dichiarazione espressa e contestuale). Recap: il pagamento del terzo può liberare il debitore originale. Il creditore deve, quindi, dichiarare espressamente che dato che il terzo ha saldato il debito, il debitore originale non gli deve più nulla. - Per volontà del debitore (verso chi ha concesso un mutuo per il pagamento del debito; non occorre volontà del creditore). Qui il debitore prende in prestito da un terzo il denaro per pagare il suo debito. Se, ad esempio, la banca mi concede un prestito, quando dovrò rimborsare la somma, mi verrà applicato lo stesso tasso di interesse che la banca ha applicato quando mi ha prestato la somma. - Surrogazione legale: avviene quando il creditore va a pagare un altro creditore dello stesso debitore, perché voglio che il debitore abbia il patrimonio intatto per pagarmi. Esempio acquirente di un immobile sul quale c’è un’ipoteca. Per cui io creditore vado a pagare quell’ipoteca, cosicché il debitore non ha più quell’ostacolo e può pagarmi interamente. In questo modo, tutti questi crediti, che prima erano sparsi, convergono in un unico soggetto. B. Cessione del credito (art. 1260 ss c.c.). - Recettizi (destinatario determinato): producono effetto dal momento in cui giungono a conoscenza del destinatario (la comunicazione è conoscibile) - Non recettizi (destinatario non determinato): di norma producono effetto nel momento in cui si manifesta la volontà dell’autore ● Agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale si applicano le norme sui contratti in quanto compatibili (art. 1324 c.c.). Non sono compatibili gli atti multilaterali. Atto unilaterale = atto che determina effetti giuridici per volontà di una sola persona Principi generali sui contratti ● Art. 1372 c.c.: “Il contratto ha forza di legge tra le parti” → spiega il valore e l’importanza degli impegni delle parti nel contratto e sono inderogabili. Non si può tramite contratto imporre la volontà altrui a terzi. ● Autonomia contrattuale (farsi da sé le proprie regole): ○ Libertà di determinare liberamente il contenuto del contratto (art. 1322.1 c.c.). Ovviamente nei limiti imposti dalla legge. ○ Libertà di concludere contratti “atipici”, purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela (art. 1322.2 c.c.) ○ Limite “esterno”: norme di legge (tutela di interessi generali o di contraenti “deboli”) - Norme imperative: si sostituiscono di diritto alle clausole contrattuali difformi (clausole imposte: art. 1339 c.c.) ● Libertà contrattuale: può essere limitata in via legale o convenzionale (es. obbligo a contrarre, contratto preliminare), le libertà devono essere proprie di tutte le parti. Può essere limitata dalla legge (casi rari) Contratto e buona fede ● Il principio di buona fede opera in tutte le fasi della “vita” di un contratto ○ Fase precontrattuale (trattative e formazione del contratto): art. 1337 c.c. ○ Fase esecutiva: art. 1375 ○ Interpretazione: art. 1366 c.c. Requisiti di contratto ● Elementi essenziali (a pena di nullità): art. 1325 c.c. ○ Accordo delle parti ○ Causa ○ Oggetto ○ Forma (se prescritta dalla legge a pena di nullità) Es. forma scritta del contratto ● Elementi accidentali (non sono necessari ma decidono le parti tra loro se inserirli) ○ Condizione ○ Termine ○ Modo Accordo e conclusione del contratto ● Manifestazione di volontà di ciascuna parte → consenso (principio consensualistico) o Presuppone capacità giuridica e di agire delle parti o Dichiarazione: forma scritta o orale, espressa o tacita (fatto concludente) (può essere anche una forma esteriore es. stretta di mano, verbale...) ● Il contratto è concluso nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte (principio di cognizione) → questo principio garantisce il metodo più veloce di contrazione di contratti o Principio esteso agli atti unilaterali recettizi (art. 1334 c.c.) e ai contratti a efficacia traslativa (che trasferiscono la proprietà o altri diritti) o Eccezione: alcuni contratti si considerano conclusi solo con la consegna di una cosa (contratti reali, es. mutuo) o Si presume la conoscenza quando la dichiarazione giunge all’indirizzo del destinatario, salvo prova di mancata conoscenza incolpevole (art. 1335 c.c.) → incolpevolmente il contraente può dire di non esserne stato a conoscenza (es. ha subito furto, era in ospedale ecc.) ● Il mero silenzio non vale come accettazione (diverso da accettazione per fatti concludenti) ● La proposta deve contenere tutti gli elementi essenziali del contratto da concludere (altrimenti vale come invito a proporre) ● L’accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta ● Proposta e accettazione possono essere revocate finché il contratto non sia concluso (art. 1328 c.c.) → mandando email, chiamando ecc. - Ma la proposta può essere resa irrevocabile per un certo tempo, per dichiarazione del proponente (art. 1329 c.c.) o per accordo delle parti (patto di opzione) ● L’offerta al pubblico (es. proposta commerciale) vale come proposta solo se contiene gli elementi essenziali del contratto: art. 1336 c.c.. Ha un destinatario generico es. gestore telefonico Responsabilità precontrattuale ● Obbligo reciproco di buona fede nelle trattative e nella formazione del contratto (art. 1337 c.c.) → in caso di non correttezza posso imbattermi in problemi ● In particolare: art. 1338 c.c. → La parte che tace una causa a lei nota di invalidità del contratto deve risarcire il danno risentito dall’altra parte per avere confidato senza colpa nella validità del contratto (“interesse negativo”) Miei appunti Contratto preliminare Accordo con cui le parti assumono l'impegno a stipulare un successivo contratto (definitivo) • Contratto preliminare proprio: contiene già tutti gli elementi essenziali del contratto ma non è ancora idoneo a produrne gli effetti - Stessa forma del contratto definitivo, a pena di nullità - In caso di inadempimento al preliminare, il contraente può richiedere l'esecuzione in forma specifica (art. 2932 c.c.). Questo accade nel caso in cui una delle parti non adempia all’obbligo assunto. Il contratto preliminare è solo una promessa e se questa es. Se il fine del contratto è quello di scambio di un bene con una somma di denaro. Allora abbiamo un contratto di compravendita. Se invece il contratto prevede di garantire l’uso per un certo periodo di tempo in cambio di un corrispettivo economico, avremo il contratto di locazione. Se il contratto prevede l’uso di un servizio tempo in cambio di un corrispettivo economico, avremo un appalto. In tutti questi esempi c’è un diverso assetto di interessi che il contratto tipicamente realizza. Ogni contratto deve essere riconducibile a uno schema tipico che corrisponde a degli interessi particolari. Classificazioni: - Contratti a prestazioni corrispettive (scambio fra un dare e avere, fra un fare una cosa e recervene un’altra. Es contratto di compravendita) o unilaterali (es. donazione) - Contratti a titolo oneroso (una parte sopporta anche un sacrificio, da qualcosa in cambio) o gratuito (una parte avrà solo dei vanteggi) - Contratti aleatori (rischio, incertezza della prestazione. Es se gioco alla lotteria non so se vincerò) o commutativi. Per i contratti nominati o tipici sarà semplice ricostruire la causa. Ma anche per i contratti innominati o atipici bisogna essere in grado di ricostruire se quel contratto ha una causa illecita o impossibile • Distinta dal motivo (ragione soggettiva), che non rileva giuridicamente a meno che non sia illecito e comune a entrambi i contraenti (in questo caso rileva) (art. 1345 c.c.) • Rileva invece la causa in concreto (sussistenza concreta di una ragione specifica corrispondente alla causa astratta del contratto). La causa esiste sempre e corrisponde alla funzione del contratto. Ovvero la causa in parte è il motivo, tuttavia è diverso dai motivi specifici perché è un po’ soggettivizzato. La differenza è che la causa è rilevante. Quello che rileva è l’accordo sulla volontà manifestata, non sulla sfera interiore. Rileva tutto ciò che è visibile e riconducibile a sfera… . • Se stipulo un contratto per un motivo illecito (sono dedito al crimine) per pagare questo debito stipulo un contratto. Se quello è il motivo determinante ed è illecito allora può rendere nullo il contratto, ma solo se questo motivo è comune a entrambi i contraenti. Allora acquista rilevanza giuridica e diventa causa di nullità. A tutela di interesse di buona fede la legge non rileva. La causa in concreto è un concetto. Es. Contratto di compravendita di un terreno, la causa in astratto sussiste, ma la causa in concreto è se in concreto per qualche ragione l’interesse non si può realizzare perché c’è un quale fattore che lo impedisce la casa non può costruirla. In astratto è idoneo, ma in concreto non lo è. Se la causa è impossibile, il contratto è nullo. Serve un intervento del giudice che dichiara la nullità del contratto, così è come se non avesse prodotto effetti. Allora la giurisprudenza è che bisogna verificare che l’assetto delle parti in concreto. Causa in astratto: scambio di un bene con un prezzo. Causa in concreto: andiamo a vedere se rispetto all’affare specifico quell’assetto di interessi è da perseguire (è molto vicino al motivo). Il motivo specifico delle parti corrisponde allo schema astratto. E’ una sorta di stratagemma giuridico per tener conto dei motivi soggettivi delle parti. • Deve essere lecita (non contraria a norme imperative, ordine pubblico o buon costume) a pena di nullità del contratto (art. 1343 c.c.) - Es. frode alla legge (art. 1244 c.c.) Ascolta qui L’oggetto del contratto • Le prestazioni a cui si obbligano le parti • Requisiti (art. 1346 c.c.) o Possibilità (attuale o futura, es. vendita di cosa futura: art. 1348 c.c.) o Liceità o Determinatezza o determinabilità → es. in base a dei criteri La forma del contratto - La forma, considerata dal codice civile come elemento essenziale del contratto, è quella richiesta dalla legge a pena di nullità (ad substantiam) - Devono stipularsi in forma scritta (atto pubblico o scrittura privata) a pena di nullità (art. 1350 c.c.) gli atti che trasferiscono la proprietà o altri diritti reali su beni immobili - Altre funzioni della forma (scritta) del contratto: per la prova (ad probationem), per la trascrizione → l’esistenza di un contratto la si può provare se si presenta un atto scritto - La forma scritta si può realizzare anche mediante strumenti informatici (firma digitale) Appunti ire Gli elementi accidentali del contratto; Cioè un elemento che può esserci, ma non è necessario. E sono 3 elementi: 1. Condizione: Esempio: se c’è un imprenditore che deve prevenire un impedimento; stipula, quindi, un accordo / contratto con una persona da me nominata. Tramite questo documento, attesto che questa persona può occuparsi di tutti i compiti, di cui io non posso occuparmi. Viene fatto ciò perché il contratto non perda valore e continui a esistere. Def. Al verificarsi di un avvenimento futuro e incerto al quale le parti possono subordinare l’efficacia (condizione sospensiva; il contratto va a buon fine solo dal momento in cui si verifica la condizione futura e incerta) o la risoluzione (condizione risolutiva; cioè al verificarsi dell’avvenimento il contratto giunge al termine) del contratto (art. 1353 c.c.). Esempio condizione sospensiva: quando un’impresa stipula un contratto di sponsorizzazione con un atleta, a condizione che l’atleta vinca i campionati del mondo. - È nulla la condizione illecita (art. 1354 c.c.) o meramente potestativa (art. 1355 c.c.). è illecita se prevede contrarietà a norma / legge, al buon costume e all’ordine pubblico. Esempio: io ti concedo un aumento, solo se rinunci all’attuale retribuzione. Una condizione potestativa è una condizione subordinata a un evento in cui una delle parti è pienamente in controllo. Esempio: se cambio casa, io ti cedo gli arredi. Questo evento futuro e incerto è sotto il controllo del contraente, che decide se e quando. È legittima, perché l’avverarsi della condizione è legato a un dato oggettivo. La condizione meramente potestativa, è quella che sottopone l’avveramento a un capriccio / arbitrio del contraente. Esempio: quando avrò voglia ti vendo gli arredi; quindi, non c’è un miraggio oggettivo, l’evento è solo legato alla volontà del venditore. Questa condizione è illecita. - La condizione impossibile rende nullo il contratto se sospensiva; si considera non apposta se risolutiva (art. 1354 c.c.). Esempio: se verrò inviato in missione sulla luna, ti cedo gli arredi di casa. Per noi persone normali, non avverrà mai. Se la condizione è sospensiva, allora la mia vera volontà è quella di evitare gli effetti. Quindi il contratto è nullo. Se la condizione è risolutiva, allora la legge considera il contratto “non apposta”. • Gli effetti dell’avveramento retroagiscono alla conclusione del contratto (art. 1360 c.c.). Esempio: gli effetti dell’avveramento si considerano già avvenuti già al momento della stipulazione del contratto. Esempio: io ti vendo l’automobile, se mi paghi. • In pendenza della condizione, operano strumenti finalizzati a preservare le aspettative delle parti: - atti conservativi (art. 1356 c.c.): es. acquirente di diritto sotto condizione sospensiva. Atti di natura cautelare che sono finalizzati a preservare l’adempimento dell’obbligazione da parte dell’altro contraente, nel momento in cui la condizione si avvera. Sono strumenti di cui può usufruire il contraente che ha acquistato un diritto sotto una condizione sospensiva. - Comportamento secondo buona fede (art. 1358 c.c.). La parte che ancora fruisce del bene oggetto del contratto, non deve ledere gli interessi della parte che attende l’avveramento della condizione. - Se la condizione non si avvera per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario, si considerata avverata (art. 1359 c.c.). Art. 1372 c.c.: il contratto produce effetto rispetto ai terzi solo nei casi previsti dalla legge. • Contratto a favore di terzi (art. 1411 c.c.): valido se lo stipulante (=contraente) vi abbia interesse; il terzo acquista il diritto all’atto della stipulazione, ma questa può essere revocata dallo stipulante finché il terzo non lo accetti espressamente. Esempio: assicurazione in caso vita. L’assicurazione deve dare la somma a un terzo, cioè ai parenti del soggetto con cui ha concluso l’accordo. L’interesse è quello di garantire una continuità di somma di denaro, nel caso di morte dell’interessato. Il terzo deve solo esprimere la sua accettazione, anche se non c’è un obbligo. L’accettazione, però, fa nascere una condizione di irrevocabilità. • Contratto con persona da nominare (art. 1401 c.c.): il contraente può nominare successivamente una persona che gli succederà nei diritti e negli obblighi. La nomina deve essere comunicata entro 3 giorni dalla stipula (salvo pattuizione di termine diverso), insieme all’accettazione della persona nominata. Riguarda lezioni La cessione del contratto ● Art. 1406 c.c.: la sostituzione di una parte con un terzo nei contratti a prestazioni corrispettive è ammessa solo se l’altra parte vi consente → ogni contraente è sia debitore che creditore ● Eccezioni opponibili: solo quelle derivanti contratto ceduto La simulazione del contratto a) Contratto apparente + accordo simulatorio (le parti escludono la produzione di effetti dal contratto apparente) → Simulazione assoluta b) Contratto apparente + contratto dissimulato (es. vendita per donazione; interposizione fittizia di persona) → uso di prestanome per stipulare il contratto ● Effetti tra le parti: solo quelli del contratto dissimulato, se sussistono tutti i requisiti essenziali (oggetto, forma ecc.): art. 1414 c.c. → il contratto apparente non vale, come se non ci fosse → una volta che si scopre la simulazione gli effetti giuridici cadranno su colui che si riparava dallo schermo della simulazione ● Effetti per i terzi: non opponibili ai terzi che hanno acquistato in buona fede dal titolare apparente (art. 1415 c.c.); opponibilità da parte dei terzi pregiudicati dalla simulazione → il terzo acquista in buona fede (non è opponibile), di conseguenza la legge fa prevalere la tutela degli interessi della buona fede. Se si scopre la simulazione fa cadere lo schermo e il creditore che si voleva ingannare potrà andare ad aggredire il bene. → Negozio indiretto: la situazione in cui si stipuli un contratto sapendo effettivamente che è quel contratto li ma perché si vuole perseguire un effetto che non è quello proprio ma quello di un altro schema contrattuale Lezione 16 L’invalidità del contratto Si fa riferimento a situazioni (difetti o vizi) che riguardano il contratto fin dalla sua origine (riguardano l’atto contrattuale). ● È determinata da vizi originari dell’atto ● Va tenuta distinta dall’inesistenza (radicale assenza di uno degli elementi essenziali) La nullità ● È l’ipotesi più grave di invalidità: ○ Comporta l’assoluta inefficacia del contratto fin dall’origine (con obbligo di ripristinare la situazione anteriore) § La nullità parziale (es. una clausola) rende invalido l’intero contratto, salvo che (riferito al secondo punto) (art. 1419 c.c.): - La clausola nulla sia determinante per l’interesse delle parti alla stipulazione - La clausola nulla sia sostituita di diritto da norme imperative (es. art. 1339 c.c.) ○ Può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice e fatta valere da chiunque vi abbia interesse (art. 1421 c.c.) ○ L’azione giudiziale è imprescrittibile ○ L’atto nullo non è convalidabile § Il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso se ne possiede i requisiti, ma solo se questo corrisponde alla volontà delle parti (conversione: art. 1424 c.c.) → non può essere imposta Le cause di nullità (art. 1418 c.c.) ● Contrarietà a norme imperative ● Mancanza di uno degli elementi essenziali ○ Es.: contraente privo di capacità giuridica speciale, manifestazione di volontà estorta con violenza fisica o espressa per gioco, indeterminabilità dell’oggetto ● Illiceità della causa, dell’oggetto, del motivo (se essenziale e comune alle parti) o della condizione ● Altri casi espressamente previsti dalla legge L’annullabilità ● È prevista a tutela del contraente interessato dalla causa di annullamento: ○ Il contraente produce effetti fino all’annullamento § La retroattività dell’annullamento non si estende ai terzi di buona fede a meno che non derivi da incapacità legale: art. 1445 c.c. ○ L’annullamento può essere richiesto solo dalla parte nel cui interesse è stabilito (art. 1441 c.c.) ○ L’azione giudiziale si prescrive in 5 anni (dal giorno della stipula o della scoperta/cessazione del motivo di invalidità) → da quando è nota la causa ○ Il contratto può essere convalidato dall’interessato, con atto esplicito o per fatti concludenti (art. 1444 c.c.) Le cause di annullabilità • Incapacità delle parti (art. 1425 c.c.) - Incapacità legale (di agire), incapacità di intendere e di volere (se l’altro contraente è in malafede e dal contratto può derivare pregiudizio all’incapace) → NB ricordare le regole applicabili in caso di rappresentanza (procura) • Errore (essenziale e riconoscibile) ○ Sia sulle caratteristiche del contratto (errore-motivo, art. 1429 c.c.) che sulla manifestazione del consenso (errore ostativo, art. 1433 c.c.) Errore-motivo → errore di fatto (misunderstanding) Errore di diritto rileva solo quando sia l’unica ragione o la ragione prevalente che abbia portato alla stipulazione del contratto - Totale: restituzione della prestazione ricevuta; esonero da adempimento della controparte - Parziale: il debitore si libera adempiendo la parte rimasta possibile (art. 1258 c.c.); la controprestazione si riduce proporzionalmente; la controparte può recedere se non ha interesse alla prestazione residua (art. 1464 c.c.) c) Eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c.) - Permette la risoluzione solo se causata da eventi straordinari ed imprevedibili - Non se la varianza rientra nell’alea normale del contratto - L’altra parte può evitarla offrendo di modificare proporzionalmente le condizioni di contratto 4. Presupposizione - Situazione di fatto comune a entrambi i contraenti - Oggettiva e non dipendente dalla volontà dei contraenti - Tenuta presente durante le trattative per la conclusione del contratto Lezione 18 Flashback Es. art. 2043 c.c. (Risarcimento per fatto illecito). “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno” ● Norma → diritto oggettivo ● Fattispecie: la situazione di fatto a cui la norma giuridica ricollega una conseguenza – - Attraverso l’interpretazione, il fatto concreto viene ricondotto alla fattispecie astratta (sussunzione) ● Effetto → regola di comportamento, obbligo, diritto (soggettivo) Il fatto illecito. Struttura a) Elementi oggettivi o Fatto (nozione generale e ampia) o Danno ingiusto → lesione di un interesse protetto dalla legge (diritti assoluti e diritti di credito) - Escluso se il fatto è compiuto per legittima difesa o in stato di necessità o Nesso causale: secondo le regole dell’art. 1223 c.c. (conseguenza immediata e diretta, causalità adeguata) b) Elementi soggettivi. L’imputabilità ○ Sussiste laddove vi sia capacità di intendere e di volere (art. 2046 c.c.) → Differenza rispetto alla disciplina dei contratti: non è richiesta capacità di agire ○ L’incapacità non esclude l’imputabilità se è dovuta a colpa dell’incapace c) Elementi soggettivi. La colpevolezza ○ Sussiste in presenza di dolo (effetto voluto e perseguito coscientemente dall’autore) o colpa (negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi) ○ Eccezioni: responsabilità senza colpa § Responsabilità oggettiva (opera in ragione del ruolo ricoperto o dell’attività esercitata: datori di lavoro per fatto illecito del lavoratore, esercente di attività pericolose, custode di cose e animali, proprietario di edifici in rovina, conducente e proprietario di veicoli circolanti, produttore di prodotti difettosi) → assente o limitata la prova liberatoria § Responsabilità indiretta (per fatto di terzi verso cui si abbia dovere di vigilanza: genitori di minori, insegnanti, sorveglianti di soggetti non imputabili) Categorie di danni risarcibili ● Danno patrimoniale (art. 2056 c.c.) → concezione tradizionale: danno emergente + lucro cessante ● Danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) → solo nei casi previsti dalla legge - Successivi interventi legislativi e giurisprudenziali hanno esteso l’area di risarcibilità del danno non patrimoniale al di fuori dei casi in cui il fatto costituisca reato: § Danno biologico (danno alla salute) → lesione dell’integrità psicofisica incidente sugli aspetti dinamico-relazionali della vita quotidiana; deve essere suscettibile di accertamento medico-legale § Danno da lesioni di diritti inviolabili della persona Il risarcimento del danno ● Per equivalente monetario (art. 2056 c.c. rinvia ad art. 1223 s.s.) ○ Danno emergente + lucro cessante; nesso di consequenzialità; riduzione proporzionale in caso di concorso di colpa del danneggiato ○ Responsabilità non limitata al danno prevedibile ○ Possibilità di ricorso a valutazione equitativa o a parametri standardizzati (tabelle) ● In forma specifica (art. 2058 c.c.): ripristino materiale della situazione o pagamento di una somma utile al ripristino 1. La responsabilità patrimoniale del debitore. La tutela del credito Nel libro VI del codice civile, che ha per oggetto «La tutela dei diritti», è dedicato alla responsabilità patrimoniale, alle cause di prelazione e alla conservazione della garanzia patrimoniale. Si tratta di tutti i meccanismi predisposti per la tutela del diritto del creditore di soddisfarsi sui beni del debitore in caso di inadempimento. Naturalmente, i rimedi sono destinati ad operare solo in caso di inadempimento; ma la maggiore o minore sicurezza circa questa estrema possibilità di soddisfarsi rientra tra le valutazioni che inducono un soggetto a dare o non dare credito ad un altro. Debito e responsabilità La regola fondamentale è quella che si legge nell'art. 2740, comma 1°, e che già conosciamo: «Il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri». Della nozione di responsabilità nell'obbligazione si è già parlato (v. sopra, cap. 15, par. 3), sottolineando che il termine ha due significati. In un primo, indica l'obbligo di risarcire il danno derivante dall'inadempi-mento (responsabilità contrattuale: da inadempimento dell'obbligazione) In un secondo significato il termine «responsabilità» indica la soggezione del debitore inadempiente all'azione esecutiva sui beni che fanno parte del suo patrimonio. strumento è l'usucapione. Sono invece prescrittibili i diritti reali su cosa altrui Modo di operare Quanto al modo di operare della prescrizione vanno fissati i seguenti punti: - Decorrenza. Non esiste inerzia se non in rapporto a un'attività possibile. Perciò la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935): se l'acquisto del diritto è sottoposto a condizione, o se è previsto un termine iniziale, la prescrizione non corre finché la condizione non si è verificata o il termine non è scaduto. - Sospensione. Gli artt. 2941 e 2942 prevedono alcuni casi di sospensione del periodo di prescrizione: l'orologio si ferma, e il tempo trascorso finché dura la causa di sospensione non è computato ai fini del decorso del termine. L'art. 2941 dà rilevanza, in questo senso, ad alcuni rapporti tra le parti (cioè tra chi dovrebbe esercitare il diritto, e chi potrebbe subirne l'esercizio): non corre prescrizione tra coniugi, tra le parti di un'unione civile, tra genitori e figli, tra l'erede e l'eredità accettata con beneficio di inventario, ecc.; l'art. 2942, invece, considera come causa di sospensione la condizione del titolare, che impedisce l'esercizio del diritto: non corre la prescrizione contro gli incapaci legali privi di rappresentante e contro i militari in servizio in tempo di guerra. Cessata la causa di sospensione, l'orologio della prescrizione si rimette in moto: al periodo di tempo eventualmente già trascorso prima della sospensione si aggiunge quello trascorso dopo. - Interruzione. Quando cessa l'inerzia del titolare, la prescrizione si interrompe (art. 2943). Ma poiché fondamento della prescrizione è un'esigenza di certezza, che l'inerzia mette in forse, ecco che anche la cessazione dell'inerzia deve avere un certo grado di certezza: occorre, quindi, o la notificazione di un atto con cui si inizia un giudizio, o almeno un atto che valga a costituire in mora il debitore (v. 'art. 1219). Infine, l'interruzione può derivare dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale può essere fatto valere. A differenza della sospensione l’interruzione azzera il periodo di prescrizione. L'orologio non solo si ferma, ma è riportato indietro, e il periodo di prescrizione riparte da zero (art. 2945). - Durata. Il termine ordinario di prescrizione dei diritti è di dieci anni. “Ordinario” significa questo termine si applica ogni volta che la legge non dispone diversamente. Gli art. 2947 e ss prevedono una numerosa serie di prescrizioni brevi in cui il termine è ridotto in varia misura: ad esempio, il diritto al risarcimento derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni e in due anni nel caso di danni derivanti da circolazione di veicoli. I cinque anni valgono anche per le idennità di cessazione del rapporto di lavoro (ivi, n. 5) e per i diritti che derivano dai rapporti di società (art. 2949); un solo anno invece, per i diritti derivanti da contratti di trasporto (art. 2951); un anno dalle singole scadenze per il diritto al pagamento delle rate di premio di assicurazione e due anni, infine, per gli altri diritti derivano dal contratto di assicurazione e riassicurazione, ad eccezione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni (art. 2952). 4. La decadenza. Prescrizione e decadenza Si fatica spesso a cogliere la distinzione tra prescrizione e decadenza. Entrambi sono istituti in cui il decorso del tempo fa perdere la possibilità di esercitare il diritto; entrambi presuppongono l'inerzia del titolare. - Nella prescrizione, l'esigenza di certezza si combina con un riguardo alle ragioni dell'inerzia. - Nella decadenza, invece, l'esigenza di certezza è assoluta: il diritto deve essere esercitato entro un dato termine, in genere molto breve, per rendere la situazione definitivamente chiara. Conseguenza: non hanno rilievo gli impedimenti soggettivi che, nella prescrizione, giustificano l'inerzia: solo l'esercizio del diritto evita la decadenza. Decadenza e autonomia privata Questa particolare necessità di certezza può essere stabilita dalla legge o anche dal contratto: unico limite, che il termine pattuito non renda troppo difficile l'esercizio del diritto. Si è detto che non si tiene conto di nessuna causa di impedimento: il termine di decadenza è inesorabile. Si evita la decadenza solo con il compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto, o - se si tratta di diritti disponibili - con il riconoscimento del diritto da parte della persona contro cui si deve far valere (art. 2966). Ad esempio, è soggetto a decadenza il diritto di far valere l'azione redibitoria o estimatoria per i vizi della cosa venduta: se il compratore non denunzia entro otto giorni dalla scoperta, decade dal diritto alla garanzia (art. 1495).
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