Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli

Procedimenti speciali: Camera di consiglio, Arbitrato, Espropriazione terzi, Appunti di Diritto Processuale Civile

Una panoramica dei procedimenti speciali applicabili in materia di controversie, tra cui il procedimento in camera di consiglio, l'arbitrato e l'espropriazione presso terzi. I requisiti, i tempi e i procedimenti per ciascuna procedura, incluse le modalità di impugnazione e la natura dei provvedimenti emessi. Particolarmente utile per chi sta studiando diritto processuale italiano.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 07/03/2022

francesca-gualtieri-1
francesca-gualtieri-1 🇮🇹

15 documenti

1 / 3

Toggle sidebar

Documenti correlati


Anteprima parziale del testo

Scarica Procedimenti speciali: Camera di consiglio, Arbitrato, Espropriazione terzi e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! Procedimento in camera di consiglio si dovrebbe applicare a materie non contenziose. È un procedimento (dal momento che è in materia non contenziosa) estremamente semplice. Ricorso-> il giudice assume informazioni-> decreto-> reclamo entro 10 giorni al collegio se emesso da giudice singolo o corte d’appello se emesso da tribunale in composizione collegiale. Il provvedimento è modificabile o revocabile a meno che ci siano diritti dei terzi (es affidamento) Col tempo tale procedimento è stato applicato anche in materie contenziose. È un procedimento speciale quindi è necessario avere una norma che ci dica che in quei casi si applica il procedimento in camera di consiglio (737 ss). Ci sono casi in cui la natura del procedimento è dubbia: procedimento volontario x ottenere autorizzazione amministrativa o è un procedimento contenzioso? Assume rilievo con riferimento alla ricorribilità x cassazione ex art 111 cost. il provvedimento diverso dalla sentenza deve avere due requisiti: decisorio (incide su diritti) e definitivo (non modificabile, revocabile o impugnabile). Es liquidatore delle società: società ha perso il capitale, va messa in liquidazione. Se i soci non si mettono d’accordo nella nomina del liquidatore può essere chiesto al giudice. Procedimenti che nascono come volontari ma diventano contenziosi (es altri soci dicono non ci sono i presupposti x la liquidazione), il provvedimento finale deve essere ricorribile x cassazione (opzione preferita dal prof). Altra parte di dottrina dice che in quel caso non si può applicare il procedimento camerale. Il provvedimento che emette di accoglimento o rigetto non è impugnabile per Cassazione. Provvedimenti interinali vengono assorbiti nel provvedimento finale. Quelli in caso di separazione e divorzio non sono autonomamente revocabili. Arbitrato Non è possibile una previsione di arbitrato obbligatorio, la scelta deve essere lasciata alle parti. Corrisponde ad un giudizio a cognizione piena. Esito arbitrato rituale: equivale a sentenza di primo grado, ciò significa che i rapporti tra giudici e arbitri corrispondono alle questioni di competenza. Se il giudice si dichiara incompetente il processo prosegue davanti agli arbitri e viceversa. La decisione del giudice che dichiara l’incompetenza a favore degli arbitri come si impugna? Se oggetto della decisione è la competenza si può usare il regolamento di competenza (42 cpc). Arbitrato irrituale: il risultato equivale ad un contratto e ciò incide sui mezzi di impugnazione. 829: lodo rituale impugnabile x i motivi previsti in questo articolo davanti alla corte d’appello Lodo irrituale: impugnative negoziali (errore, violenza, dolo). Art 808 ter. Perizia contrattuale: le parti possono affidare ad un terzo la determinazione del valore di qualcosa. (es contratti di assicurazione). -> decisione equivale ad un contratto ma solo una parte (quella relativa alla determinazione del valore). Rimedi utilizzabili Impugnazione lodo rituale: a motivi limitati ARBITRATO AMMINISTRATO: esistono camere arbitrali che offrono tale servizio e hanno un proprio regolamento. Le spese si sanno in anticipo. PIGNORAMENTO CONTRO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI p.a equiparata 30 anni fa ad un debitore privato. Ciò ha portato un’ampia aggressione del patrimonio dello stato -> sono stati inseriti correttivi. Si possono pignorare beni che possono essere venduti quindi devono essere beni commerciabili (beni non commerciabili e quindi non pignorabili es beni destinati a pubblica funzione). Si possono pignorare i beni immobili che fanno parte del patrimonio disponibile. Il debitore pubblico deve rispettare l’ordine cronologico delle fatture. Vendita delegata: operazione effettuate da notaio o commercialista Vendita a mezzo commissionario: -> alternativa alla vendita senza incanto-> L’ipotesi normale è che le cose pignorate vengano affidate all’istituto vendite giudiziarie, nel qual caso non è richiesta, per espressa previsione normativa, alcuna motivazione. Diversamente, nel caso in cui la vendita sia affidata ad un soggetto specializzato nel settore di competenza, ma diverso da un istituto giudiziario (ipotesi che si verifica quando la procedura esecutiva ha ad oggetto beni di particolare natura che richiede delle competenze specifiche di cui gli istituti giudiziari sono privi), sarà necessario un provvedimento all'uopo. Vendita a mezzo commissionario: se ne occupa l’istituto di vendita giudiziaria, vendita delegata-> professionista. Il procedimento ingiuntivo europeo è un procedimento monitorio puro. Giudice nazionale competente: non domicilio convenuto (è all’estero) ma giudice del luogo in cui è sorta l’obbligazione o dove deve essere adempiuta. Opposizione: si apre processo a cognizione piena. A seconda del rito applicabile si fissa udienza in cui il creditore deve indicare tutti gli elementi che avrebbe indicato nell’atto introduttivo del processo a cognizione piena e il debitore indicherò tutto ciò che avrebbe potuto indicare nella risposta. 643 : vale solo con riferimento alla litispendenza. Non per gli altri effetti processuali.
Docsity logo


Copyright © 2024 Ladybird Srl - Via Leonardo da Vinci 16, 10126, Torino, Italy - VAT 10816460017 - All rights reserved