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Il Processo Esecutivo: Titoli Esecutivi, Pignoramento e Quiescenza, Appunti di Diritto Processuale Civile

Il processo esecutivo, il titolo esecutivo, il pignoramento e la quiescenza. Il processo esecutivo è un procedimento legale volto a far recuperare un credito, che presuppone una resistenza del debitore. Il titolo esecutivo è un atto giuridico che consente al creditore di eseguire i beni del debitore per coprire il debito. Il pignoramento è un atto che consente al creditore di prendere in custodia i beni del debitore come garanzia del debito. La quiescenza è una sospensione del processo esecutivo che può essere richiesta dai creditori muniti di titolo esecutivo. in dettaglio i procedimenti legali associati a questi concetti.

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 28/10/2021

Anna-mazzo
Anna-mazzo 🇮🇹

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Scarica Il Processo Esecutivo: Titoli Esecutivi, Pignoramento e Quiescenza e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! 7/05 PROCESSO ESECUTIVO Il corso verte sul processo esecutivo a cui è dedicato interamente il libro terzo del codice di procedura civile benché le norme che concernono il processo esecutivo siano contenute anche all'interno del codice civile e in questo caso facciamo particolare riferimento agli articoli dal 2930 al 2933. Queste norme del codice civile si riferiscono al processo esecutivo sotto il profilo: - della funzione - del risultato e di fatto sono volte a denunciare l'esigenza di attuare nelle forme previste dal codice di procedura civile la tutela in forma specifica in quanto questa tutela sia possibile. Un'altra norma a cui possiamo fare riferimento è l’articolo 2740 che sancisce la responsabilità del debitore e che stabilisce che il debitore debba adempiere alle obbligazioni assunte per mezzo dei suoi beni presenti e futuri. Perché parliamo di debitore? Perché il processo esecutivo, che è un processo a tutti gli effetti, vede la presenza fondamentale ma non unica di due parti che, rispetto al processo di cognizione nel quale vengono definite attore e convenuto, nel processo esecutivo sono definite come creditore e debitore. Quindi all'interno del processo esecutivo non si parla più di attore e convenuto ma di creditore e debitore. Che cos'è la tutela esecutiva? Prima di parlare della tutela esecutiva dobbiamo trarre le mosse dal processo di cognizione. Nel processo di cognizione attore e convento chiedono l'accertamento dell’assistenza di un diritto, voi ricordate le azioni previste nel processo di cognizione, ovvero l'attore chiederà l'accertamento e la condanna del convenuto e il convenuto, salvo che non si costituisca dicendo non mi oppongo, formulerà una domanda di contenuto contrario rispetto a quella dell’attore. Di fatto il processo di cognizione si concluderà con una sentenza che ipoteticamente darà ragione all'attore e, previo accertamento, condannerà il convenuto all’adempimento di quella che è l'obbligazione che l'attore assume inadempiuta. Nel migliore dei mondi possibili il convenuto adempirà spontaneamente all’obbligazione contenuta nella sentenza emessa a conclusione del processo di cognizione. Nell'ipotesi in cui il convenuto non adempia spontaneamente, l'attore che in forza della condanna contenuta nella sentenza è diventato creditore, dovrà ottenere in via coattiva l'esecuzione dell'obbligo contenuto nella sentenza di cognizione e non spontaneamente adempiuto dal debitore. Quindi il processo esecutivo, per buona parte, e lo precisiamo subito perché poi quando parleremo dall'articolo 474 vediamo il senso di questa buona parte, per buona parte è funzionalmente collegato ein parte dipendente da un procedimento di cognizione che si sia chiuso con una sentenza di condanna, che quindi ha vocazione esecutiva. Non tutte le sentenze di primo grado hanno vocazione esecutiva, quindi se il processo di cognizione si conclude con una sentenza di accertamento accerto che tizio è figlio di caio, non c'è bisogno di un processo di esecuzione perché è un dato di fatto che non necessita di essere eseguito. Quindi il processo di esecuzione è collegato alle sentenze che contengono una condanna che può essere: - condanna al pagamento di una somma di denaro - condanna ad un facere L'attore dal processo di cognizione vittorioso è in possesso di un titolo esecutivo ha diritto di ottenere soddisfazione e quindi l'adempimento di quanto contenuto nel titolo esecutivo. Per cui: nel processo di cognizione si ha l'accertamento del diritto e la condanna al pagamento, all'adempimento; il processo esecutivo trae le mosse da un accertamento contenuto nel titolo esecutivo che poi vedremo può essere di natura giudiziale o stragiudiziale. Quindi l'inizio del processo esecutivo presuppone l’esistenza di un diritto accertato in un processo di cognizione, ovvero contenuto in un documento cui la legge attribuisce un'efficacia particolare, ovvero quella della certezza dell'esistenza di questo diritto. Quindi il processo di cognizione accerta l'esistenza di un diritto e obbliga la parte nei confronti della quale questo diritto è stato accertato ad adempiere: il processo esecutivo trae le mosse dall'esistenza di questo accertamento e in sostanza rappresenta la possibilità per il creditore di ottenere l'adempimento forzoso manu militari, quindi adempimento forzoso anche contro la volontà di un debitore di un diritto accertato come esistente in altra sede per mezzo dell’uso della forza. Nel nostro ordinamento è l’autorità giudiziaria, il giudice dell’esecuzione, che stabilisce il se, ho diritto a riavere i soldi che ho prestato al signor tizio, processo di cognizione, come faccio per recuperare questi soldi? Me lo dice il processo esecutivo. Quindi: e nonesiste esecuzione senza titolo ® esiste processo di esecuzione anche senza giudizio di accertamento, quando il titolo esecutivo è stragiudiziale * puòesistere il processo di cognizione senza processo esecutivo quando il debitore adempie spontaneamente Il processo esecutivo suppone una resistenza del debitore, resistenza nei confronti della quale il processo esecutivo ci dà ragione e cerca di vincerla, non vuol dire che dal processo esecutivo il creditore ricaverà tutto il dovuto la possibilità ma, dice Chiovenda, il processo esecutivo è volto proprio ipoteticamente a fare ottenere al creditore tutto quello che egli ha diritto di ottenere. Abbiamo citato l'articolo 2740 prima perché l'adempimento del diritto contenuto nel titolo è possibile ovviamente se il debitore avrà dei beni su cui rivalersi però, ipoteticamente, a conclusione del processo esecutivo, il creditore troverà soddisfacimento pieno delle proprie ragioni. Abbiamo detto che nel processo esecutivo è contemplato l'uso della forza che suppone l'intervento di organi deputi all’esecuzione dell'ordine esecutivo contenuto nel titolo, per esempio, l'ufficiale giudiziario pignora i beni del nostro debitore, si tratta di una forza consentita e lecita purché realizzata con determinate modalità. L'esecuzione forzata trae le mosse dall'accertamento del diritto, io tizio devo ricevere da Caio €10000, e giunge all'attuazione materiale coattiva attraverso un procedimento lungo e laborioso di questo diritto, io Tizio finalmente ricevo da Caio, per mezzo del pignoramento beni mobili, immobili e crediti quanto già originariamente dovevo ricevere oltre agli interessi e spese. Rispetto al processo di cognizione abbiamo visto che le figure attive e passive vengono definite creditore e debitore, creditore colui che agisce, debitore colui che subisce il processo esecutivo. C’è un giudice dell'esecuzione di cui tratteremo la prossima volta che per la dottrina e la giuri viene assimilato alla funzione del giudice istruttore all'interno del processo di cognizione, questo giudice dell'esecuzione in realtà non emette provvedimenti aventi vocazione, natura e forma di sentenza perché è privo del potere decisionale in quanto si occupa della realizzazione pratica di un diritto già B. La legittimazione ad agire è implicita nella corrispondenza tra soggetto vittorioso del processo di cognizione che diventa creditore e soggetto perdente del processo di cognizione che diventa debitore. ATTENZIONE: potrebbe essere anche il contrario cioè l'attore potrebbe aver perso il processo di cognizione, essere stato condannato alla rifusione delle spese legali nei confronti del convenuto, quindi avremo una sentenza che dice “respingo la domanda attorea, l'attore viene condannato alla rifusione delle spese legali nei confronti del convenuto’ e nel titolo esecutivo quindi il convenuto diventa creditore mentre l'attore diventa debitore. Es: io che ho perso la causa contro il signor C. il signor C ha diritto di agire in forza del titolo esecutivo ma nel processo esecutivo non è necessario che il giudice individui la legittimazione. È pacifico perché dal titolo esecutivo risulta che lei ha vinto e io ho perso. Ed è per quello che il giudice dell'esecuzione non compie accertamenti . Quando diciamo che il titolo esecutivo è condizione necessaria e sufficiente per iniziare un'azione esecutiva vuol dire anche che gli organi dell'esecuzione sono esentati da ogni compito diverso da quello di eseguire il titolo (lo vedremo quando parleremo dell'ufficiale giudiziario in particolare). Quindi nel momento in cui definiamo il titolo esecutivo come fotografia di quel momento di quel contesto eventuali mutamenti successivi a questa fotografia sono irrilevanti per l'esecuzione, fatti salvi quelli che abbiamo definito prima parentesi di cognizione all'interno del processo esecutivo che sono i giudizi di opposizione nei quali si contesta il se e il come dell'esecuzione. In questi casi trattandosi di parentesi cognitive funzionalmente collegate al processo esecutivo quindi sono di competenza del giudice dell'esecuzione, ma lo vedremo in che termini, gli unici modi per contestare il titolo esecutivo perché non più corrispondente alla realtà per esempio sono costituite dalle opposizioni. Esempio pratico: la signora R ha vinto una causa contro di me, il titolo esecutivo dice che io le devo 10.000 € oltre gli interessi e le spese. L'altro ieri sono andata nel suo studio e ho portato un assegno da 5.000 € alla sua impiegata. La signora Roncalli non ne ha avuto conoscenza e mi giunge in casa l'ufficiale giudiziario che mi dice che deve pignorare beni per 10.000 €. Io so che ho pagato 5.000 € e presento la fotocopia del mio assegno sotto il quale l'impiegata della signorina R ha scritto “per ricevuta” ma l’ufficiale giudiziario mi dice che non può far nulla perché agisce in forza di un titolo esecutivo che basta a se stesso. Quindi mutamenti sostanziali della situazione accertata dal titolo sono ininfluenti per gli organi delle esecuzioni. L'ufficiale giudiziario pignorerà beni presso la mia abitazione per 10.000 €. Io potrò proporre un opposizione per trattenere i miei beni e far si che non vengano vendute all’asta ma dovrò proporre un' opposizione nel frattempo questi beni resteranno lì in custodia prima a casa mia e poi verranno portate all'ufficio vendite giudiziarie che la custodirà. Questa è l'efficacia incondizionata del titolo anche se io rappresentassi l'esistenza di una situazione diversa, è un giudice che mi deve accertare che rispetto al titolo esecutivo la situazione è cambiata. Altrimenti se io mi dimenticassi di fare opposizione in termini di legge la signorina R manderà all’asta le borse e se nessuno le comprerà se chiederà che le vengano assegnate. Possiamo dire che il titolo esecutivo è la prova legale dal diritto dell'istante a procedere ad esecuzione forzata. Domanda: mi sono persa nell’interesse ad agire. A cosa è implicito? È sempre tutto implicito nel titolo esecutivo nel senso che tutte le condizioni dell'azione sono state accertate dal giudice dell’esecuzione quindi la fattispecie oggetto del giudizio ovvero la possibilità giuridica e l'interesse ad agire sono implicite nel titolo perché sono state accertate nel processo esecutivo. Quindi c'è identità di soggetti con riferimento al titolo esecutivo cioè chi ha vinto è creditore chi ha perso è debitore e le altre comunque condizioni dell'azione cioè questa azione è meritevole di tutela? sì perché nel processo di cognizione è stato accertato che era meritevole di tutela. Quali sono i titoli esecutivi ce lo dice l'ART 474 La dottrina interpreta questo articolo dicendo che si possono dividere in due macroaree: - iltitolo di natura giudiziale. Sono: A. le sentenze e B. tutti quegli atti a cui la legge riconosce efficacia esecutiva. Quest’ultimi sono : * i decreti ingiuntivi immediatamente esecutivi perché nati come immediatamente sentivi. E quando studierete il decreto ingiuntivo mi dovrete dire quali solo gli elementi che possono far sì che questo decreto ingiuntivo nasca come immediatamente. Quindi perché è fondato su una prova che io definisco qualificata cioè cambiali e assegni oppure perché è stato dichiarato immediatamente esecutivo per timore di pericolo nel ritardo nella realizzazione del diritto oppure i decreti ingiuntivi nei confronti dei quali sia stata proposta all'opposizione ma l'opposizione sia stata respinta o quelli nei confronti dei quali sia scaduto il termine per proporre l'opposizione * le ordinanze- ingiunzione emessa nel processo esecutivo ai sensi degli articoli 186- bis/ter/quater quindi per somme non contestate, per somme riconosciute dovute, per somme fino alla all' esaurimento delle attività istruttorie * iprovvedimenti ovviamente per quanto riguarda le considerazioni di carattere economico emessi dal presidente del tribunale in materia di separazione, divorzio e affidamento di figli nati al di fuori del matrimonio dei quali si stabilisce che il padre deve alla madre un importo mensile per il mantenimento dei figli per il suo mantenimento a titolo di assegno divorzile sono immediatamente esecutivi. Quindi provvedimenti temporanei e urgenti emessi nei procedimenti separazioni, divorzi e affidamento dei minori * iverbali di conciliazione nei procedimenti del rito del lavoro, mediazione e negoziazione ovviamente quando contengono pattuizioni di carattere economico * iprovvedimenti di convalida di sfratto sono titoli esecutivi anche quando il procedimento prosegue con riserva di eccezioni della parte convenuta p - ititoli di natura stragiudiziale -> il titolo esecutivo è creato sulla base della natura questi atti prescindendo dal giudizio di cognizione quindi le caratteristiche che noi abbiamo detto essere precipue e particolari del titolo esecutivo la legge le attribuisce ai titoli esecutivi di natura stragiudiziale in ragione della loro funzione. Questi titoli quindi sono titoli qualificati, ART 474 N.2, e sono: * lescritture private autenticate quindi al di sotto delle quali la sottoscrizione delle parti sia stata autenticata relativamente, però, alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute. Cioè ad esempio se io e la signora F facciamo una scrittura privata nella quale io mi impegno a portarle a spasso il cane per 4 volte a settimana ma non è previsto denaro lo faccio perché sono un'amante degli animali e facciamo autenticare la nostra sottoscrizione dal notaio, non è un titolo esecutivo.Se io e l'istituto bancario San Paolo sottoscriviamo un contratto di mutuo e la mia sottoscrizione viene autenticata dal notaio e io devo rispondere nei confronti dell'istituto bancario e pagare 500€ tutti i mesi, è un titolo esecutivo * lecambiali * Gliassegni * nonché glialtrititoli di credito a cui la legge riconosce espressamente efficacia esecutiva. ® Parimenti costituiscono titoli esecutivi gli atti ricevuti dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli Individuati i titoli esecutivi l'art 474 con una formulazione non particolarmente felice ci dice: “L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtu' di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.” Cosa significa diritto certo, liquido ed esigibile? e CERTO: vuol dire che è stato accertato. Accertato all'interno del processo di cognizione o comunque contenuto in un documento (N. 2 e 3 art 474) a cui il legislatore attribuisce un grado di certezza che potremmo definire assoluta. È certo che l'assegno che io ho consegnato in pagamento di un'obbligazione indica me come debitore e il prenditore come creditore. Se l'assegno non è contraffatto è certo che io debba quella somma. L'obbligo è certo. * LIQUIDO: vuol dire che l'entità economica contenuta nel titolo è identificata. Il titolo non dice ti devo “la somma che voglio” ma “ti devo 10.000 €”. Eventualmente quando si tratta di un titolo giudiziale la liquidità è comunque presente anche se nella sentenza di condanna venga indicato “Tizio deve corrispondere a Caio la somma capitale di 10.000 € oltre gli interessi dal dovuto al saldo”. Il giudice non calcola mai gli interessi perché dal dovuto può essere individuato rispetto agli atti di causa quindi dalla data della domanda, dalla data in cui doveva essere effettuato il pagamento se ho dimostrato quale sia questa data. Il saldo non è certo perché ho davanti tutto il processo esecutivo quindi io notificherò un precetto indicando gli interessi fino a quella data ma poi gli interessi continueranno a crescere fino al momento del pagamento. Quindi la formula è dal dovuto al saldo, il titolo è comunque liquido perché interessi sono: in misura legale o in misura convenzionale o si parla di interessi moratori per le operazioni commerciali tra imprenditori che hanno un tasso particolare, ogni anno viene indicato questo tasso quindi sono calcolabili. * ESIGIBILE: significa che il titolo non è sottoposto a termine o a condizione ovvero questa condizione si è avverata. Poniamo una sentenza che dica art 2932 dispongo che l'immobile venga trasferito a favore di Tizio e che Caio paghi entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza l'importo di tot. I 30 giorni sono passati, il termine cui l’avvertimento contenuto nel titolo era soggetto si è avverato quindi il mio titolo è esigibile. Accantoniamo un attimo il codice e facciamo un piccolo passo in avanti e ci addentriamo in quelli che sono gli atti preparatori. ATTI PREPARATORI vengono definiti così all'inizio del processo esecutivo. Innanzitutto, abbiamo detto che il titolo esecutivo è sia il diritto che il documento quindi viene inteso sia come diritto sia come documento nel quale il diritto è esplicitato. Per far sì che il processo esecutivo possa iniziare è necessario che questo titolo sia, ai sensi del 475, spedito in forma esecutiva cioè al titolo esecutivo deve essere l'abbiamo studiato in diritto processuale civile uno che nel momento in cui una parte promuove l'azione e si costituisce in giudizio, elegge domicilio presso il proprio difensore. Le notifiche quindi degli atti vengono effettuate nel domicilio eletto presso il difensore. L'atto di precetto contenendo l'intimazione diretta personalmente alla parte ad adempiere a quanto risultante dal titolo esecutivo deve essere notificato alla parte personalmente e non alla parte presso il domicilio eletto al difensore costituito. All'interno dell'atto di precetto come vedrete nei modelli di atti che vi ho mandato è contenuta: ® l'indicazione espressa del titolo esecutivo ® l'indicazione della data dell'apposizione della formula esecutiva cioè della spedizione in forma esecutiva del titolo ® l'invito al debitore ad adempiere in un termine di 10 giorni -> viene definito un termine di moratoria cioè dal momento della notifica dell'atto di precetto il debitore ha ulteriori 10 giorni per adempiere spontaneamente. Ciò significa che l'esecuzione forzata non può iniziare prima che siano decorsi questi ulteriori 10 giorni salvo che, ci dice l'art 482, sussistendo un pericolo nel ritardo, su istanza del creditore, il presidente del tribunale o giudice da lui delegato autorizzi l’esecuzione prima della scadenza di questo termine. Quindi qualora il creditore in possesso di un titolo esecutivo munito di formula esecutiva quindi spedito in forma esecutiva che viene notificato contestualmente all'atto di precetto ovvero prima dell'atto di precetto assuma l’esistenza di un pericolo del ritardo facendone apposita indicazione al presidente del tribunale e avendo dallo stesso ottenuto specifica autorizzazione, l'esecuzione forzata può iniziare prima del decorso di questi 10 giorni di moratoria. In mancanza di questa autorizzazione il creditore prima di procedere all'instaurazione del processo esecutivo che si istaura per tramite del pignoramento come vedremo deve attendere 10 giorni. In questi 10 giorni il debitore provvederà spontaneamente all'adempimento al contrario se non provvede questo termine è scaduto quindi il creditore può iniziare le azioni esecutive. Il precetto quindi da luogo alla possibilità di iniziare l'esecuzione ma non ha durata illimitata. Quindi alla domanda: il precetto ha dei termini? Si ha questo termine di 10 giorni ma c’è né uno ulteriore perché il precetto non ha efficacia imperitura: se entro 90 giorni dalla notifica dell'atto di precetto non vengono compiuti quindi gli atti esecutivi che sia un pignoramento mobiliare immobiliare presso terzi il precetto si prime. Vuol dire che il creditore non potrà utilizzare quest'atto di precetto per iniziare il procedimento esecutivo, il titolo esecutivo invece è ancora valido. Per cui questo atto preliminare invece all'esecuzione che è l'atto precetto non verrà più e quindi il creditore dovrà notificare il cosiddetto precetto in rinnovazione cioè notificare un atto, il precetto, nel quale invita nuovamente il debitore ad adempiere spontaneamente. Quindi entro 90 giorni, lo ribadiamo, dalla notifica dell'atto di precetto il creditore deve dar luogo all'inizio dell'azione esecutiva quindi per esempio consegnare il titolo esecutivo in originale, l'atto di precetto in originale all'ufficiale giudiziario, affinché provveda al pignoramento mobiliare. Poco importa che l'ufficiale giudiziario trattenga poi i titoli un mese e esegue l'accesso presso la residenza del debitore nel mese successivo, l'importante è che la consegna e quindi l' avvio del procedimento esecutivo il creditore la faccia entro 90 giorni dopodiché anche l'ufficiale giudiziario deve agire entro i 90 giorni ma potrebbe agire al 85esimo giorno. GLI ORGANI DEL PROCESSO ESECUTIVO 10 Abbiamo già visto che le posizioni sostanziali all'interno del processo esecutivo sono occupate dal creditore che quando compie gli atti dell'esecuzione, quindi dà impulso alla procedura esecutiva, viene definito creditore procedente e dal debitore che è colui che subisce gli effetti del processo esecutivo. In realtà noi parliamo sempre di creditore procedente ma all'interno del processo esecutivo un rilievo particolare ha anche la figura dei creditori intervenuti cioè di soggetti ovviamente diversi dal creditore procedente che vantino comunque un diritto di credito nei confronti del debitore. Perché ho detto diritto di credito e non titolo esecutivo? perché in realtà, e lo vedremo, i creditori intervenuti possono intervenire nel processo esecutivo in forza di un titolo che sarà diverso da quello del creditore procedente ma quando con determinate caratteristiche vantino un diritto di credito risultante da scritture contabili possono intervenire nel processo esecutivo anche senza titolo esecutivo. L'intervento è loro consentito ma la mancanza di un titolo impedisce loro di compiere atti esecutivi in sostituzione del creditore procedente. Quindi il creditore procedente è colui che ha dato il via a quel processo esecutivo e che da impulso alla procedura compiendo gli atti di parte che il codice individua. Quindi che nell’ipotesi di pignoramento mobiliare consegna i titoli all’ufficiale giudiziario quindi fa domanda orale di provvedere al pignoramento mobiliare perché la domanda del pignoramento mobiliare è orale oppure nell’ipotesi di pignoramento immobiliare o presso terzi materialmente redige l'atto di pignoramento che ai sensi del 492 è un atto di intimazione dell'ufficiale giudiziario ma che nella prassi viene redatto dal creditore e notificato dall’ufficiale giudiziario. Esistono altri soggetti che non sono ricompresi tra le parti, quindi il creditore e debitore del processo esecutivo, e in quanto tali vengono definiti terzi la cui presenza però concorre a completare e anzi a legittimare il processo esecutivo. Pensiamo al pignoramento presso terzi che è un procedimento particolare nel quale appunto il terzo che non è parte ma è componente necessaria di quello specifico pignoramento e quindi si richiede al terzo una collaborazione, in particolare lo vedremo appunto quando ne parleremo ai fini della regolarità del processo esecutivo specifico. Quindi ricordatevi: a. creditore procedente, b. creditori intervenuti, c. debitore e d. terzo In realtà concorrono alla formazione del processo esecutivo altri soggetti estremamente importanti con funzioni diverse: *. GIUDICE DELL'ESECUZIONE -> con questa espressione intendiamo: - sial'ufficio giudiziario competente a trattare del processo esecutivo -> dobbiamo ricordare che il giudice di pace non ha competenza esecutiva, salvo le modifiche che si vogliono apportare. Quindi anche un procedimento esecutivo di valore inferiore ai 5.000 euro appartiene alla competenza del tribunale monocratico in funzione di giudice dell’esecuzione. Monocratico perché l’esecuzione non rientra nel disposto dell’art 50-bis. Bisogna individuare la competenza materia, valore e territorio: materia giudice dell’esecuzioni comunale ordinario, valore comunque tribunale ordinario e territorio. Gli art 26 e 26 bis parlano della competenza territoriale e ci dicono che la competenza per territorio spetta: > al giudice del luogo dove le cose si trovano se si tratta di beni mobili o immobili fanno eccezione a questa regola i processi esecutivi in materia di esecuzione su autoveicoli 11 motoveicoli e rimorchi che sono di competenza del giudice del luogo della residenza dimora o domicilio del debitore. > Per quanto riguarda l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo di residenza dimora o domicilio del debitore salvo che il debitore sia una pubblica amministrazione ai sensi dell'art 26 bis > Per gli obblighi di fare o non fare invece è competente il giudice del luogo dove l'obbligo deve essere adempiuto. Quindi quando vi troverete di fronte ad un titolo esecutivo voi dovrete individuare l’oggetto dell’obbligazione, in base all'oggetto del titolo individuerete il giudice competente per territorio sulla base dei criteri indicati dalle art 26 e 26 bis. - sia il giudice persona fisica incaricato del singolo processo esecutivo. Quindi abbiamo detto si parla di giudice nel senso di giudice persona fisica e ufficio giudiziario l'art 484 ci dice che il processo esecutivo è diretto da un giudice. Alla scorsa lezione abbiamo spiegato che anche il processo esecutivo ha i caratteri giurisdizionali ma abbiamo detto che dal momento che il processo esecutivo trae le mosse da un titolo esecutivo che suppone contiene all'interno di sé l'esistenza dell'accertamento del diritto, abbiamo anche detto che il giudice dell'esecuzione non emette sentenze ma dirige, e l'articolo 484 se lo sta dicendo, il processo esecutivo emanando prevalentemente ordinanze e decreti. Gli unici momenti in cui il giudice dell'esecuzione provvede con l'emanazione di una sentenza è in quelle parentesi di cognizione che sono i procedimenti di opposizione. In tutti gli altri casi i provvedimenti del giudice hanno natura ordinatoria e non decisoria perché abbiamo detto il processo esecutivo come funzionalmente collegato a un processo di cognizione concluso ma comunque strutturalmente condizionato dall'accertamento contenuto nel titolo esecutivo non deve risolvere controversie, non deve dire quale delle parti ha ragione o torto perché questa indicazione ce la fornisce già il titolo esecutivo. Quindi il giudice dell'esecuzione compie delle operazioni e anche con riferimento al principio del contraddittorio gli artt. 484 e seguenti ci dicono che se il giudice ha bisogno di sentire le parti, le sente senza formalità tant'è che nel pignoramento per esempio presso terzi viene fissata un'udienza ma non è nemmeno necessario che al debitore vengano notificati gli atti ma il debitore non deve nemmeno comparire. Nel momento in cui insorgano controversie per esempio ai sensi del 512 tra i creditori intervenuti, il giudice le risolve senza necessità di particolari formalità del resto ove il debitore un terzo e l'abbiamo si sentissero in qualche modo pregiudicati dalle operazioni relative alle esecuzioni o dal processo esecutivo comunque avrebbero necessità di fare ricorso ai procedimenti oppositivi e in quel caso il giudice dovrà pronunciare un provvedimento, una sentenza per risolvere i problemi connessi alle eccezioni formulate dal debitore o da un terzo. Quindi continuando come avevamo già accennato il codice ci dice che si applicano al giudice dell'esecuzione le disposizioni degli art 174 e 175 che sono quelle che si riferiscono al giudice istruttore, di fatto il giudice dell'esecuzione assume la funzione che nel processo di cognizione spetta al giudice istruttore. L'art 485 ci dice che il giudice quando lo ritiene necessario o è la legge ad imporlo sente le parti previa fissazione di un'udienza e lo fa tramite decreto. L’art 486 ci dice che: “Le domande e le istanze che si propongono al giudice dell'esecuzione, se la legge non dispone altrimenti, sono proposte oralmente quando avvengono all'udienza, e con ricorso da depositarsi in cancelleria negli altri casi” 12 in presenza e in considerazione della circostanza che l’ufficiale giudiziario deve cercare quei bene che garantiscano un concreto soddisfacimento delle ragioni debitorie. Quindi in presenza di oggetti d'argento e di rame ricercherà l'argento. L’ufficiale giudiziario dovrà dare precedenza a denaro, oggetti preziosi, titoli. Può chieder anche al debitore di aprire la cassaforte se sa che esiste. Deve redigere processo verbale: dare contezza di tutte le operazioni effettuate anche se non trova nulla, il processo potrebbe essere negativo. Deve dare atto della collaborazione o non collaborazione del debitore e la legge dice che dovrebbe fotografarli perché sono beni mobili e quindi deve dare la descrizione ma ovviamente la fotografia rende una contezza diversa. Che fine fanno questi beni? Tra i compiti dell'ufficiale giudiziario c'è quello di effettuare il pignoramento nel senso di intimare al debitore, una volta individuati questi beni, di non disperdere, sottrarli o deteriorarli. L’ufficiale giudiziario in prima battuta non asporta i beni dalla casa del debitore, salvo il denaro e gli oggetti preziosi (se trova una bella borsa con €10000 in contanti ovviamente se la lasciasse al nostro debitore per quanto possa essere onesto, la tentazione di farli sparire potrebbe esserci anche perchè pur avendo €10000 in contanti non si è degnato di provvedere all'adempimento di quanto risultante dal titolo). Quindi i beni come il denaro, i gioielli, i beni di facile dispersione vengono prelevati e consegnati in cancelleria del Tribunale, previa indicazione e descrizione, delle quantità, del tipo di beni. Gli altri beni, esempio un bellissimo divano, non viene esportato ma l’ufficiale giudiziario, dopo aver intimato di disperdere, deteriorare e sottrarre il bene, nomina custode il debitore con gli obblighi derivanti dalla custodia, il bene resta lì e il debitore può continuare ad usarlo fino a che questo bene non verrà, prima della vendita all’asta o non si ritenga opportuno farlo con anticipo, verrà asportato e custodito in altro luogo. La mucca verrà lasciata lì fino all'ultimo, perché l’Istituto Vendite Giudiziarie non custodisce la mucca. In realtà il debitore può adempiere anche nelle mani dell’ufficiale giudiziario, per cui l’ufficiale giudiziario bussa alla porta e dice che è lì con un atto di precetto e una richiesta di pignoramento per un importo di 7500€, il debitore ha proprio lì 7500€, non si può perché i pagamenti in contanti non si possono fare sopra i 2000, però può fare un assegno circolare intestato al creditore. L'ufficiale giudiziario se ne va portando via quei beni tipo preziosi tipo il denaro, li lascia in custodia al cancelliere del tribunale, intima al debitore di non sottrarre e disperdere i beni e ricordate che queste intimazioni hanno anche un risvolto penale connesso alla dispersione, sottrazione e danneggiamento dei beni pignorati. Quindi: > ingresso > stima > descrizione dei ben > redazione delle fotografie Domanda: quante volte può presentarsi l’ufficiale giudiziario? In realtà fino a che non scade l'atto di precetto potrebbe presentarsi. Nella prassi il pignoramento mobiliare molto spesso si riduce in nulla perché bisogna contemperare le esigenze creditorie con il fatto che i beni mobili utilmente pignorabili generalmente non vengono tenuti in casa o vengono 15 occultati per cui se il credito del creditore procedente è molto consistente il pignoramento mobiliare non viene preso in considerazione, salvo che il mio debitore non sia per es un gioielliere per cui entrando io possa pignorare diamanti. Se stiamo parlando di un debitore ordinario con una casa e un'impresa modesta è difficile trovare beni utilmente pignorabili, anche perché appunto sono beni che non saranno nuovi, io posso pignorare il divano, i quadri, no gli animali di affezione, per un credito molto alto generalmente si opta per il pignoramento immobiliare o il presso terzi previo esperimento del procedimento ex art 492 bis. Potrebbe risolversi in nulla? Molte volte si. Io racconto sempre che assistevo ad un fallimento è questo fallimento aveva diversi crediti nei confronti di soggetti. L'attività era una sartoria che confezionava abiti da sposa a Bari e questi abiti erano stati valutati €100 o €200 quindi li abbiamo poi messi in vendita ma non abbiamo ricavato niente. Domanda: l’ufficiale giudiziario deve cercare per l'ammontare della cifra aumentata della metà per coprire le spese, se si tratta di una somma elevata può essere che si opti dal principio che il creditore procedente scelga quella immobiliare perché gli dà più garanzie, ma mettiamo che abbia scelto quella mobiliare e l'ufficiale giudiziario si rechi e deve magari ricercare beni per 10 mila quindi 10 + 5 e li trovi per ottomila, che cosa fa lì ferma lo stesso? L’ufficiale giudiziario potrebbe trovare anche beni per €500 e darne atto. La scelta poi è del creditore procedente: avendo trovato beni per 500, a livello economico mi conviene proseguire nella trafila e quindi chiedere la vendita di questi beni che sono a garanzia del mio credito? Come abbiamo detto nella prima lezione nell'ipotesi di espropriazione forzata, quindi in forma specifica ma in forma generica, i beni vanno monetizzati quindi di fatto i beni che l'ufficiale giudiziario pignora verranno messi in vendita e il creditore avrà diritto di richiedere l'assegnazione delle somme derivanti dalla vendita ma è una scelta. A livello pratico questo verbale di pignoramento viene reso disponibile al creditore procedente, quindi il creditore procede si rende conto di quali sono i beni pignorati e deve depositare un'istanza di vendita, entro 15 giorni dal momento in cui il creditore ha condizione del contenuto del verbale di pignoramento deve depositare l'istanza di vendita e quindi si apre un procedimento che porterà alla vendita di questi beni, vengono fissate due o tre vendite e un’udienza di assegnazione nella quale il creditore chiede l’assegnazione del ricavato della vendita, per cui l'ufficiale giudiziario deve cercare, ed è questa la sua responsabilità, beni che abbiano il più possibile un valore atto a consentire il soddisfacimento delle ragioni creditorie ma poi non è detto che li trovi oppure non è detto che il creditore, a fronte di un credito di 10.000 e di pignoramento di 5000, di comunque insistere per la vendita di questi beni e acquisire poi il ricavato in acconto sul maggior dovuto. Tenete conto che il creditore ha un titolo esecutivo che ci dice che il debitore mi deve €10000, quindi può iniziare tutti i processi esecutivi anche contemporaneamente, cioè il creditore può iniziare il procedimento esecutivo mobiliare, immobiliare e presso terzi con lo stesso titolo esecutivo. Ovviamente poi si parla della riduzione del pignoramento quando il creditore abbia pignorato tutto il possibile esorbitando di molto quel principio del totale più la metà e quindi abbia pregiudicato il debitore. Quindi è una questione di valutazione di opportunità, poi può anche darsi, pensiamo alla nostra gioielleria, l'ufficiale giudiziario pignora solo oggetti d'argento, in gioielleria vendono diamanti quindi chiederemo un altro accesso dell’ufficiale giudiziario. Tenete conto che il creditore può sempre accompagnare l’ufficiale e può indirizzarlo. 16 L’uff. deve nominare un custode e non può nominare custode il creditore senza l'autorizzazione del debitore e non può nominare custode il debitore o i suoi familiari senza l'autorizzazione del creditore. Art 494 cpc: Pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario “Il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese, con l'incarico di consegnarli al creditore. All'atto del versamento si può fare riserva di ripetere la somma versata. Può altresì evitare il pignoramento di cose, depositando nelle mani dell'ufficiale giudiziario in luogo di esse, come oggetto di pignoramento, una somma di danaro eguale all'importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi.” L’uff giudiziario non può esimersi dal compito previsto al COMMA 1, deve ricevere queste somme. Domanda: questo è sempre riguardo all'adempimento del debitore in occasione del pignoramento. L'unico momento in cui il debitore e l’uff entrano in contatto, il momento determinante perché non è l'unico, è proprio quello del pignoramento perché l’uff si reca in casa del debitore mentre nel pignoramento presso terzi o in quello mobiliare, salvo che non venga richiesta la notifica degli atti a mano. In tutti gli altri casi però l’uff non entra in contatto con la parte quindi l'unico momento in cui una parte può adempiere spontaneamente a mano è il momento in cui l’uff bussa alla porta dalle 7 alle 21. Il debitore potrebbe avere dei beni che non si trovano presto casa sua ma sono custoditi presso un terzo ma di questi beni egli ha comunque la disponibilità. Es della gioielleria: ho un bellissimo Cartier io debitore e l'ho portato a riparare e il mio creditore lo sa quindi io debitore ho anche il compito di informare l’ufficiale giudiziario del luogo in cui si trovano i beni che lui potrebbe pignorare. In questo caso il bene è mio l'ufficiale giudiziario può recarsi lì e chiedere alla commessa della gioielleria di mostrare, con la ricevuta del nostro debitore che di sicuro ha conservato, l'ufficiale giudiziario può recarsi presso questo terzo e individuare il bene da pignorare. Diversa è l'ipotesi in cui questi beni di proprietà del mio debitore non siano direttamente acquisibili: pensiamo alle cassette di sicurezza o al conto corrente. I soldi sul conto corrente sono miei ma perché questi soldi possano confluire nella disponibilità del creditore è necessario che il terzo, la banca, dica quante e quali somme sono a disposizione a favore del creditore, indicando anche se queste somme appartengono tutte a me o a mia figlia che ha la sventura di essere cointestata sul mio conto. In questo caso non è un pignoramento mobiliare ma quando il terzo deve collaborare facendo una dichiarazione, si tratta di un pignoramento presso terzi. Non confondiamo: i beni a diretta disposizione del debitore, anche se conservati in un altro luogo, la bicicletta è dal gommista per la riparazione, il gommista correttamente intimato può consegnargliela, Il debitore ha l'obbligo di collaborare comunque. Domanda: sarebbe comunque pignoramento presso terzi qualora l'ufficiale giudiziario trovasse la chiave della cassetta di sicurezza in casa e non gli fosse consegnata dal debitore? Se il debitore consegna la chiave della cassetta di sicurezza, i beni contenuti nella cassetta di sicurezza si presume siano a diretta disposizione del debitore, ovviamente la chiave da sola non basta nel senso che il debitore deve indicare dove si trovi quella cassetta ma quei beni sono sicuramente del debitore, salvo non esista un contratto di deposito che indichi come titolare di quei beni la moglie del debitore, per es, a quel punto la presunzione non c'è più. 17 e occorrenti per conseguirne la disponibilità. Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta è formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non può essere resa nota a persona diversa dal custode. La disamina dei beni si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro. Tra gli obblighi previsti ci sono: - rendere il conto della gestione - acquisire i frutti a favore della procedura ovviamente, non a favore del custod - ricevere un compenso I custodi vengono pagati. Sono un peso notevolissimo, imposto alla procedura, con costi notevolissimi imposti alla procedura, costi che supporta il creditore procedente. Assistevo un fallimento e il bene oggetto di procedimento esecutivo era una villa stupenda con una azienda, valore spaventoso, il custode ha presentato una richiesta di compenso per €9000, alla domanda “ma l'immobile è libero o occupato?” Non lo sapeva. Oppure c’è questo immobile che fa parte di un condominio, ovviamente non ci sono molti amministratori che hanno le chiavi di casa di tutti i condomini, questo custode aveva mandato la pec all'amministratore di condominio dicendo attendo le chiavi dell'immobile, l'amministratore l'ha ignorata, ha fatto l'istanza al giudice dell'esecuzione dicendo il creditore procedente non collabora. La collaborazione vuol dire che io ti posso dare il cellulare del condomino, quindi è stata fissata udienza il giudice dell'esecuzione ha disposto la comparizione in udienza dicendo che noi creditori procedenti dovevamo assolutamente recuperare le chiavi dal debitore è un compito del custode e se l’accesso gli viene impedito lo può fare previa autorizzazione del giudice per mezzo della forza pubblica. I custodi sono stati introdotti per evitare che l’attività di custodia fosse in capo al debitore creando problemi alla procedura, in realtà si sono riciclati come custodi professionisti che non professavano in altri campi e quindi la procedura è gravata anche di costi non indifferenti per attività che non corrispondono al costo che poi viene sostenuto. * IL DELEGATO ALLA VENDITA Nel momento in cui il creditore chiede che i beni pignorati in danno del debitore, beni immobili, vengano posti in vendita, fino a qualche anno fa le operazioni di vendita venivano effettuate così come doveva essere dal giudice dell'esecuzione. Attualmente nessun giudice dell’esecuzione, tranne il tribunale di Lecco e Como, vuole occuparsi delle operazioni di vendita. Quindi l'articolo 591 bis cpc ci dice che le operazioni di vendita possono essere delegate a un professionista che possono essere notai, avvocati, commercialisti o associazioni di questi che si occupano del procedimento di vendita immobiliare. Quindi il giudice, raccolta la volontà del creditore procedente del pignoramento immobiliare di procedere alla vendita, nomina un professionista che hai i compiti indicati nel 591 bis. Questi sono tutti i professionisti e gli organi del processo esecutivo. Da vedere da soli Art 591 bis: DELEGA DELLE OPERAZIONI DI VENDITA 20 Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalità della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 571 e il luogo ove si procede all'esame delle offerte, alla gara tra gli offerenti e alle operazioni dell'eventuale incanto.((Si applica l'articolo 569, quarto comma)). Il professionista delegato provvede: 1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, terzo comma, tenendo anche conto della relazione redatta dall'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'articolo 569, primo comma, e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell'articolo 173-bis, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del presente codice; 2) agli adempimenti previsti dall'articolo 570 e, ove occorrenti, dall'articolo 576, secondo comma; 3) alla deliberazione sull'offerta a norma dell'articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574; 4) alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazione dell'immobile a norma dell'articolo 581; 5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583; 6) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma; 7) sulla istanza di assegnazione di cui all'articolo 590; 8) alla fissazione del nuovo incanto e del termine per la presentazione di nuove offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 591; 9) alla fissazione dell'ulteriore incanto nel caso previsto dall'articolo 587; 10) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508; 11) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonchè all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586; 12) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596; 13) ad ordinare alla banca o all'ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari. La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate. 21 Nell'avviso di cui all'articolo 570 è specificato che tutte le attività, che, a norma degli articoli 571 e seguenti, devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell'ordinanza di cui al primo comma. All'avviso si applica l'articolo 173-quater delle disposizioni di attuazione del presente codice. Il professionista delegato provvede altresì alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario. Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579, secondo comma. Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne da' tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo. Avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo comma, il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale. 13/05 La struttura del procedimento di espropriazione forzata e le forme e gli effetti del pignoramento in generale Abbiamo già accennato che parte delle norme fondamentali del processo esecutivo sono contenute nel codice civile. L'art 2910 c.c. oggetto dell’espropriazione ci dice: “Il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può far espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile [474 c.p.c. ss.]” Questo art rimanda al contenuto dell'art 2740 ovvero ci richiama la circostanza che il debitore risponde delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri e ci spiega che il creditore ha il potere di fare espropriare i beni del debitore per raggiungere il soddisfacimento delle proprie ragioni. l'articolo prosegue dicendo: “Possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore” Quindi l'effetto finale del processo esecutivo è quello di sottrarre al debitore beni che facciano parte del suo patrimonio e che verranno coattivamente trasformati in denaro per soddisfare le ragioni creditorie. A questo fine è più agevole per il creditore rivalersi sul denaro del debitore o su beni che siano facilmente vendibili, quindi devono essere beni che abbiamo contenuto e valenza di carattere economico. Quindi la disciplina delle espropriazioni indica il tipo di attività che deve essere compiuta per sottrarre questi beni dal patrimonio dal debitore e consentire su questi beni la realizzazione delle ragioni creditorie. Questo meccanismo, preceduto come abbiamo visto alla prima lezione dalla 22 soggetto abilitato a svolgere le funzioni di custode in attesa della vendita, la bicicletta viene ceduta a un terzo in buona fede, questo acquisterà il diritto quindi poi si aprirà un contenzioso relativo alla attività illecita posta in essere dal debitore ® mentre per quanto riguarda gli immobili o mobili registrati al fine di risolvere eventuali conflitti valgono le norme sulla trascrizione. ES: io venditore ho venduto un immobile quindi sono andato dal notaio, è stato redatto un atto di compravendita ma nel momento intercorrente tra la redazione dell'atto e la trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari viene notificato e trascritto un atto di pignoramento su quell’immobile, la trascrizione del pignoramento prevarrà sulla vendita. Guardare: ART 2913 e ART 2914 che sono volti a risolvere il conflitto nell’ipotesi di cessione e vendita dei beni e pignoramento. E Un occhiata veloce all’art 2917 Quindi il pignoramento come atto dell'ufficiale giudiziario, la norma base è costituita dall'ART 492 forma del pignoramento: “Salve le forme particolari previste nei capi seguenti ©, il pignoramento consiste in una ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi.” ci dice tante cose: Che il credito deve essere esattamente individuato, come abbiamo detto viene individuato nel dal titolo esecutivo esplicitato nel precetto quindi il pignoramento trarrà le mosse dal credito indicato nell'ultimo atto che il creditore procedente ha posto in essere ovvero il precetto. Per il tramite del pignoramento l'ufficiale giudiziario intima al debitore di non sottrarre alla garanzia del credito proprio quei beni individuati nell'atto di pignoramento, quindi non altri beni ma quelli che l'ufficiale giudiziario nelle forme che vedremo ha individuato: - Sesitratta di pignoramento mobiliare quei beni che l'ufficiale giudiziario ha ricercato, descritto e valutato nel verbale di pignoramento - Sesitratta di pignoramento presso terzi saranno i beni e i crediti che il debitore vanta nei confronti del terzo si si tratta e della fattispecie particolare a quello di Cremona lezione successiva - Sesi tratta di pignoramento immobiliare, il pignoramento riguarderà esattamente ed esclusivamente il bene immobile, le pertinenze e i frutti indicati nell'atto di pignoramento. Vuol dire che se il debitore ha più immobili e il creditore ne ha individuato uno solo e ha chiesto all'ufficio giudiziario di pignorare quell’immobile e solo quello, degli altri mobili il debitore potrà fare quello che vuole perché l'ingiunzione riguarda i beni esattamente individuati nell'atto di pignoramento. Quindi quella garanzia generica che abbiamo visto essere costituite dall'art 2740. “il debitore risponde dell' adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri” all’atto del pignoramento diventa una garanzia concreta, quei beni esattamente individuati e non quelli non ricompresi nell’ingiunzione dall'ufficiale giudiziario. Quindi il requisito base del pignoramento è l'intimazione dopodiché il 492 che è un articolo lunghissimo ci dice quali sono gli altri contenuti del pignoramento. Quindi l'atto di pignoramento deve contenere CO. 2: “Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione 25 Abbiamo visto nella scorsa lezione qual è l'ufficio giudiziario competente per territorio, abbiamo detto il tribunale è l'unico ad avere competenza esecutiva l'individuazione territoriale del tribunale competente viene fatta sulla base del disposto degli art 26 e 26 bis. ..con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice” Quindi il debitore potenzialmente non ne verrà mai a conoscenza perché se non ha eletto domicilio non c'è l'obbligo di notificare gli atti alla sua residenza. Vedremo poi in materia di pignoramento immobiliare che il decreto che fissa udienza per la vendita del bene deve essere notificato al debitore quindi in mancanza di dichiarazione di elezioni di domicilio il creditore procedente la risolve facendo la notifica in cancelleria. Un altro requisito fondamentale del pignoramento è il fatto di informare il debitore che può chiedere la sostituzione dei beni pignorati offrendo ai sensi art 495 una somma di denaro CO. 3: “Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. Ascoltatemi bene qui il 495 che analizzeremo più avanti consente al debitore di sostituire i beni oggetto di pignoramento con il versamento di una somma di denaro. Quindi se io vi facessi la domanda: come fai il debitore a esimersi dal pignoramento? o pagato tutto e abbiamo visto che a mani dell'ufficiale giudiziario il debitore lo può fare oppure il nostro debitore può chiedere di sostituire e nelle modalità e nelle forme che vedremo perché non è una sostituzione immediata nel senso che quando l'ufficiale giudiziario pignora casa mia e tutte le pertinenze io non posso dire ti do questa cifra e siamo posto perché c'è tutto un procedimento perché la conversione del pignoramento deve essere autorizzata dal giudice dell'esecuzione. Ci sono determinate condizioni da realizzare come il versamento di un importo corrispondente al sesto del valore del credito del creditore procedente, dei creditori intervenuti e delle spese dell'esecuzione. Quindi è un procedimento complicato però all'interno del pignoramento si informa il debitore di questa possibilità. Domanda: nel caso in cui si debba fare questa conversione prendendo in considerazione il pignoramento immobiliare, l'immobile ha un valore effettivo di 500.000 euro dopo la conversione di solito gli viene dato un valore inferiore rispetto al valore effettivo. A me debitore non conviene, in caso io abbia una somma di denaro da sostituire e di aspettare la conversione? No perché la conversione del pignoramento può essere richiesta solamente prima che venga proposta l’istanza di vendita cioè nel momento in cui il creditore procedente dice io voglio venderlo questo immobile quindi ai sensi del 569 cioè l'udienza deputata alla vendita non è più possibile procedere con la richiesta di conversione del pignoramento anche per evitare gli effetti strumentali di questo meccanismo. E a livello di pignoramento immobiliare conviene peraltro al debitore che abbia a 26 disposizione una somma di denaro che possa procurarsela e ottenere la conversione del pignoramento perché può pagare in 48 rate l’importo delle spese dell'esecuzione del credito del creditore precedente e degli intervenuti. Quindi anziché appunto proseguire nell'esecuzione quindi nella vendita nell'assegnazione dell'immobile il debitore può offrire di pagare il proprio debito complessivo, determinato in forza del provvedimento del giudice che fa i calcoli, in 48 rate. La conversione di pignoramento riguarda tutte le forme di pignoramento quindi anche il pignoramento mobiliare ovvero il pignoramento presso terzi. È capitato una volta che per fare il debitore che in realtà voleva semplicemente fare un dispetto al creditore procedente, gli era stato bloccato il conto corrente quindi era un pignoramento presso terzi presso l'istituto bancario, e lui ha chiesto di convertire questo importo che era lì e quindi noi potevamo avere assegnato subito in rate quindi il conto è rimasto bloccato perché l'effetto della conversione è che non libera i beni oggetto di pignoramento originario ma invece di prendere tutto e subito abbiamo preso tutto a rate. Quindi si può sostituire anche denaro con denaro. Però appunto la facilitazione della conversione è che il denaro viene sostituito a rate. Domanda: ma la sostituzione può avvenire anche quando si tratti di esecuzione in forma specifica o no? No nell’esecuzione in forma specifica no. Noi stiamo sempre parlando di espropriazione generica perché in forma specifica l'unico sistema che vedremo è l'ottenimento della prestazione oggetto del titolo esecutivo in difetto c’è il risarcimento del danno. Abbiamo detto che l’UG fa questa intimazione e poi cosa succede se si rende conto che i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti a garantire il soddisfacimento delle ragioni creditorie l’UG CO. 4: invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione. Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive.” Perché ovviamente tutte le dichiarazioni che attengono al processo esecutivo devono essere fatte per iscritto. L’ufficiale giudiziario deve dare contezza delle operazioni che ha effettuato e quindi di quanto il debitore gli abbia eventualmente riferito sull’esistenza di questi beni. Nel momento in cui però il debitore faccia una dichiarazione dell'esistenza di questi beni, indichi il luogo dove questi beni si trovino e se siano in possesso di terzi c'è un'estensione del pignoramento e si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato nel momento della dichiarazione con la nomina del custode. CO.6: Parimenti nel momento in cui nel procedimento esecutivo intervengano altri creditori e quindi il compendio e i beni pignorati risultino insufficienti, il creditore procedente può chiedere all’UF di estendere il pignoramento richiedendo al debitore le indicazioni che abbiamo appena visto. Quindi il creditore procedente può richiedere all’uff. di stendere il pignoramento richiedendo al debitore le informazioni che abbiamo appena visto, quindi: e inuncaso giudiziario l’uff. può farlo direttamente quando si rende conto che i beni pignorati non sono sufficienti 27 - quella senza incanto: le offerte sono segrete, la vendita viene effettuata a favore del sogg che ha fatto l’offerta di vendita più alta. La base del prezzo di vendita viene determinato sulla base del verbale di pignoramento per cui se l'ufficiale giudiziario ha dichiarato che l’autovettura vale €5000 verrà venduta a partire dall'importo di €5000 Una volta effettuata gli incanti di vendita stabilti nel numero di 1 o più nei l'ordinanza che dispone la vendita dei beni, venduto il bene si apre la fase della distribuzione del ricavato e dell'assegnazione delle somme. Articoli 530, 531 e 532 per la vendita e agli articoli 541 e 542 per la distribuzione del ricavato (da guardare). importante è ricordare che il processo di vendita si svolge con queste modalità, che la distribuzione del ricavato avviene in proporzione dei rispettivi crediti. Questo anche per il creditore procedente, è la par condicio creditorum, tutti i creditori sono uguali. Il creditore procedente riceverà in prededuzione le spese dell’esecuzione che ha sostenuto (uff giudiziari, spese per l’iscrizione a ruolo del procedimento, notifica atto di pignoramento) ma non quelle del titolo esecutivo cioè gli onorari. Nell'ipotesi in cui i creditori dovessero litigare tra di loro esporranno al giudice del ricorso le ragioni del litigio che esporrà i provvedimenti relativi risolvendo le controversie. Quindi per il pignoramento mobiliare: - il creditore dà impulso alla procedura chiedendo il pignoramento - una volta ottenuto il verbale di pignoramento deve dare impulso al procedimento depositando nella Cancelleria del giudice competente l'istanza di vendita per i beni pignorati dall'ufficiale giudiziario - dopola vendita il giudice dell'esecuzione provvede all'assegnazione delle somme ricavate dalla vendita in ragione ai creditori tenuto conto delle legittime cause di prelazione C'è la possibilità questi beni non vengano venduti e quindi il creditore può chiedere l'assegnazione in proprio favore dai beni pignorati. Se ci sono più creditori la legge invita a trovare un accordo: se tutti vogliono i beni pignorati, devono trovare un accordo tra di loro perché ovviamente l'assegnazione suppone, se poi il bene è uno. Quindi o si trova l'accordo o decide il giudice. L'assegnazione quindi viene chiamata assegnazione-vendita quindi è un mezzo però residuale nel senso che il legislatore da la prevalenza alle operazioni di vendita e quindi alla cessione dei beni a favore di un terzo e l'assegnazione diretta è il procedimento che viene ritenuto residuale. Domanda: assegnazione vuol dire che il procedimento di espropriazione è concluso, che invece del denaro il credito riceve in assegnazione il bene che nessuno ha voluto in vendita e quindi diventa suo. Siccome il regime delle vendite nell'esecuzione forzata e anche nella procedura concorsuale è improntato al criterio della competitività, l'assegnazione è uno strumento residuale perché il legislatore ha nella sua idea che più sono gli offerenti più si alza il prezzo di vendita e quindi l'assegnazione pregiudica un po' le ragioni creditorie, mentre se c’è una gara tra gli offerenti il prezzo tende ad alzarsi e quindi c'è più possibilità di soddisfacimento per il creditore procedente e peri creditori intervenuti. ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI È importante perché è il procedimento con più aspetti particolari perché suppone un procedimento articolato al quale partecipano: ® il creditore procedente * il debitore 30 ® unterzo che in quanto tale non diviene parte del processo esecutivo ma la cui presenza è fondamentale per realizzare gli interessi creditori perché, per tramite del meccanismo della dichiarazione, consente al creditore di realizzare il proprio credito su beni o denaro che il terzo deve al debitore, quindi il terzo viene definito debitor debitoris. La particolarità dell’espropriazione mobiliare presso terzi è che l'ufficiale giudiziario rivolge l'intimazione del 492, quindi non disperdete i beni non deteriorateli, sia al debitore che al terzo, al terzo però rivolge un'intimazione ulteriore che è quella di non provvedere all'adempimento delle sue obbligazioni nei confronti del debitore. Dalla data della notifica del pignoramento il terzo non può adempiere le obbligazioni che ha noi confronti del debitore ma le deve sospendere in attesa che il giudice dell’esecuzione gli dica a chi deve pagare e quindi assegni le somme oggetto di pignoramento al creditore procedente. Es. io ho un credito nei confronti di X, X lavora per Y. Ogni mese la Y paga a X uno stipendio. Io so che X lavora per Y quindi chiedo all’uff giudiziario di fare questo atto di pignoramento presso terzi. L'ufficiale giudiziario notifica l'atto contestualmente al debitore al terzo, attenzione la legge dice contestualmente in realtà l’uff giudiziario notifica sempre prima al terzo per evitare che il debitore avvisi il terzo dicendo sta per arrivarti un pignoramento pagami subito. Nel momento in cui l'ufficiale giudiziario notifica l’atto a Y e le dice Io so che il giorno 27 è il giorno di paga e X dovrebbe ricevere lo stipendio ma in forza della notifica dell'atto di pignoramento tu non puoi pagarla ed è una causa legittima di esclusione dell'adempimento delle obbligazioni cioè Y non è responsabile nei confronti di X se il 27 non le paga lo stipendio perché è la legge che le impone di non pagare ma per evitare un pregiudizio troppo consistente nei confronti di X, Y non dovrà omettere il pagamento dell'intero stipendio ma solo della percentuale indicata nell'atto di pignoramento che è 1/5, quindi quando Y riceverà la mia intimazione contenuta nell'atto di pignoramento presso terzi, dalla data della notifica avrà l'obbligo di accantonare la somma di 1/5. Dal momento che è una busta paga regolare andrà all’ufficio paga e dirà che 1/5 va trattenuto. Tutti i mesi a decorrere dalla notifica del pignoramento fino a che il giudice non pronuncerà ordinanza di assegnazione questo quinto verrà trattenuto da Y che si chiamerà terzo pignorato e quando il giudice all’udienza di assegnazione dirà assegno all'avvocato Baracca l'importo di totale nell'atto di precetto e delle spese del pignoramento, quindi poniamo €10000 più spese €12000 il giudice me lo assegna tutto, Y ogni mese fino alla concerrenza che il giudice indicherà nell'ordinanza di assegnazione, quindi ogni mese della notifica all'esaurimento dall'importo, Y tratterà 1/5 dello stipendio e anziché versarlo a Y lo versa al creditore procedente sulla base di un provvedimento di assegnazione, un’ordinanza di assegnazione fatta dal giudice. Tutte le operazioni vengono dirette dal giudice. Come faccio io creditore procedente a sapere quant'è lo stipendio di X? me lo dirà Y perché entro 10 giorni dalla notifica dell’atto pignoramento ha due incombenze: - trattenere immediatamente 1/5 o 1/3 in caso di crediti alimentari ma è una autorizzazione che dà il giudice (è una causa legittima di non adempimento integrale delle obbligazioni) - entro 10 giorni effettuare una dichiarazione, la dichiarazione di terzo, con la dice dichiaro che la signora ha questo stipendio netto per tot mensilità, se ha premi o mensilità aggiuntive vanno dichiarate, che su questo stipendio non sono state operate altre trattenute e che attualmente X ha maturato un trattamento di fine rapporto pari a... Perché se X dà le dimissioni a mezzo PEC tramite un centro per l'impiego, Y dovrà trattenere un quinto del trattamento di fine rapporto perché il pignoramento si estende a tutte le voci retributive. ESPROPRIAZIONE DEI BENI INDIVISI Può essere che i beni su cui decidiamo di operare il pignoramento appartengano a più sogg diversi. Vuol dire che il pignoramento è improcedibile? NO. Il legislatore impone dai meccanismi di tutela dei soggetti cointestati, parliamo di beni immobili, per i beni mobili registrati e per i mobili non 31 registrati abbiamo detto che nell'ipotesi in cui ci siano diritti di terzi devono essere fatti valere con il meccanismo delle opposizione di terzo all'esecuzione, mentre per i beni immobili può capitare che per esempio T è sposato C, io ho un diritto di credito nei confronti di T ma lui e C sono comproprietari di un immobile. Cosa posso fare? Devo pignorarlo per la quota dell'intero pur sapendo che ho un diritto di credito sono nei confronti della metà. Quindi ho l’onere, visto che l'atto di pignoramento lo notifico al solo T, di comunicare a C che ho iniziato un’esecuzione afferete un immobile di cui lei è comproprietaria e quindi sulla base della risposta dell’articolo 599 devo avvisarla del fatto che ho intenzione di procedere e quindi teoricamente di mettere in vendita un immobile del quale lei è comproprietaria. Il meccanismo consente appunto di mettere in vendita questo immobile, di fatto ove possibile l'immobile deve essere diviso. Se la divisione risulta impossibile e si tratta di una comunione, prima di mandare a vendita il bene è necessario instaurare un giudizio divisionale ai sensi del 784. Quindi il processo esecutivo può essere iniziato ma di fatto viene sospeso in attesa dell'esito del giudizio di divisione. Un regime particolare di comunione è la comunione legale, particolarissima per cui ci sono sentenze che dico che in ipotesi di beni in comunione legale, ove il pignoramento non sia nei confronti di entrambi i coniugi, è impignorabile. C’è una sentenza del tribunale di Monza. L'importante è che il pignoramento colpisca il bene nel suo complesso per cui non posso pignorare la quota di metà se il bene è indiviso devo pignorare l'intero bene e poi azionare questo meccanismo divisionario. 14/04 ART 492 BIS: RICERCA CON MODALITÀ TELEMATICHE DEI BENI DA PIGNORARE ART 492 bis è stato introdotto dal legislatore nell'intento di velocizzare il procedimento di pignoramento e di consentire all'UG attraverso i fantastici strumenti telematici di reperire i beni da sottoporre a pignoramento. Ora, noi abbiamo parlato dell’innegabile diritto stabilito dall'art 2910 del creditore di espropriare i beni del debitore. Quando ne abbiamo parlato tuttavia non abbiamo specificato come il creditore viene a conoscenza dell'esistenza di questi beni perché: * sesitratta di beni mobili, quindi di pignoramento mobiliare, il creditore può non sapere quali beni il debitore possieda. Però nell'ipotesi di pignoramento mobiliare come abbiamo visto l'UG si reca presso la casa del debitore, la sua residenza, nei luoghi che comunque si presuma ci possano essere beni del debitore e utilizzando i poteri che il codice gli conferisce, quindi il potere di ricerca e di valutazione, individua questi beni. * Quandosi tratta di bene immobile il creditore può venirne a conoscenza perché esiste nel nostro ordinamento la possibilità di effettuare delle visure ipocatastali ovvero telematicamente di consultare la conservatoria dei registri e verificare se al nome e cognome del nostro debitore corrisponda la proprietà di uno o più beni immobili. * Parimenti abbiamo visto si può fare per i beni mobili registrati: le autovetture, le moto, le vetture, motocicli, motocarri. Tutti i beni targati. Perché il Pubblico Registro automobilistico ci dice facendo un'ispezione il nostro debitore risulta proprietario di questi beni. Ma com'è possibile per il creditore vincere il segreto bancario per esempio o trovare informazioni circa eventuali rapporti che legano il debitore ad altri soggetti nei confronti dei quali il nostro debitore vanti un credito quindi per esempio gli istituti bancari. Oppure come è possibile per il nostro creditore sapere dove lavora il debitore? in modo tale da provvedere al pignoramento dell'eventuale stipendio del nostro debitore. Queste informazioni sono riservate e prima dell'introduzione del 492 bis non era possibile per il creditore reperirle. 32 In questo caso, nel verbale che andrà a redigere dovrà intimare al debitore di indicare, entro il termine di quindici giorni, il luogo in cui si trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione è punita a norma del sesto comma dell’art. 388 del c.p.. Quando l'UG si accorge che una cosa individuata attraverso l'accesso alle banche dati non viene rinvenuta presso il debitore intima al debitore di comunicargli entro 15 giorni il luogo in cui si trovi questa cosa e il debitore deve collaborare per cui se non collabora comunicando all'UG dove sia sparita questa cosa oppure fa comunicazioni false è punibile a norma dell'art 388 comma 6 cp violazione di un ordine dell'autorità giudiziaria perché in questo caso l'UG agisce come pubblico ufficiale. Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest'ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio, ove possibile a norma dell'art. 149 bis del c.p.c. o a mezzo telefax, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo 546. Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest'ultimo riferibili. Se l’UG attraverso queste banche dati viene a sapere che una cosa ignorabile appartenenti al debitore sia nella disponibilità di terzo provvede subito alla notifica del terzo del titolo, del precetto, dell' intimazione e di fatto intima al terzo di non disporre di questi beni che ha reperito. In realtà di tutto questo lunghissimo articolo voi dovete ricordare solo: che il creditore ha diritto a ottenere delle informazioni circa beni, crediti, cose da sottoporre a pignoramento ovvero ha diritto di ottenere informazioni circa l'esistenza di rapporti di credito intrattenuti dai debitore con un terzo che può essere un datore di lavoro. Prima abbiamo fatto l’esempio del contratto di locazione anche gli importi che dovrebbero pervenire al nostro debitore in forza di un contratto di locazione sono pignorabili. È un terzo il conduttore dell'immobile che ha un debito nei confronti del nostro debitore quindi se riesco a reperire i dati di questo terzo posso pignorare, alla fonte, l'importo del contratto di locazione. Quindi con pignoramento presso terzi il conduttore non dovrà più pagare al nostro debitore ma direttamente a me. A fronte del rilascio di questa autorizzazione ad assumere informazioni quindi tutta questa attività che la norma riferisce all'UG in realtà la compie il creditore. Rispetto a questo articolo che ci fa supporre l'esistenza di un pignoramento diretto cioè l'UG pignora direttamente quello che trova in realtà come ho già precisato non avviene così. Il creditore, una volta ottenute dall'agenzia delle entrate, dall INPS ecc le informazioni relative all'esistenza di questi rapporti, dovrà provvedere a scegliere che tipo di pignoramento effettuare e in particolare in base a quali rapporti ritiene di poter essere maggiormente soddisfatto. Tutto il resto non esiste e dal 2015 ad oggi sono passati sei anni nessuno ha fatto sì che questa norma venisse attualizzata. Domanda: non avendo notizie circa la consistenza di questi rapporti come fa il creditore a decidere quale sia il tipo di pignoramento più conveniente? Generalmente quando l'inps fornisce informazioni circa la posizione lavorativa del debitore indica anche l'importo dello stipendio o della pensione perché come vedremo quando parleremo di pignoramento presso terzi esiste una soglia minima di impignorabilità di pensioni e stipendi che è il triplo dell'assegno sociale, al di sotto di questa soglia che mi pare sia 672€ non è possibile pignorare. L'agenzia delle entrate quando ci fornisce la copia della dichiarazione dei redditi del nostro debitore ci dà un'informazione molto rilevante perché se il reddito da lavoro dipendente e ipotizziamo 15.000 35 € l'anno significa che il nostro debitore ha uno stipendio superiore ai 672€ e quindi gode di una somma che in parte può essere pignorata cosa vuol dire? Io posso pignorare, poniamo che il nostro debitore abbia uno stipendio di 1.200 € al mese, la differenza tra 1200 e 672 quindi tolgo 672 che è la somma al di sotto della quale non si può pignorare e sulla differenza potrò pignorare l’importo di 1/5. Quindi queste informazioni ci consentono di capire dove presumibilmente andrò a parare anche se non ci dicono ancora se su questo stipendio esistano altri pignoramenti a differenza della pensione ce lo dicono. Queste informazioni invece non sono indicative per quanto riguarda i rapporti di conto corrente bancario cioè l'agenzia delle entrate ci informa che esistono dei rapporti di conto corrente bancario o postale che hanno come soggetto il nostro debitore ma non potendo spiegarci né dirci qual è la consistenza patrimoniale di questi rapporti potrebbero essere anche rapporti debitori e quindi sarà solo effettuando il pignoramento direttamente all'istituto bancario o postale e ricevendo in risposta dalla banca quella che è l'importantissima dichiarazione di terzo che il creditore avrà cognizione di aver fatto un buco a vuoto. Quindi del 492 bis voi dovete ricordare le due cose che abbiamo detto: di fatto non esistono le banche dati in cui l’UG debba accedere. Se guardate le istanze vedrete che si da atto dell'esistenza di questo art 492 bis e della norma 155 quinquies disposizioni di attuazione che autorizza appunto a ottenere informazioni. Il passaggio è che appunto il creditore procedente comunichi semplicemente all'agenzia delle entrate a mezzo pec dell'esistenza di questo provvedimento di autorizzazione . INTERVENTO DEI CREDITORI NEL PROCESSO ESECUTIVO Abbiamo detto che sulla base del disposto dell'art 2910 il creditore ha diritto di far espropriare i beni del debitore per soddisfare le proprie ragioni. La realtà potrebbe essere quella dell'esistenza, ed è frequente, di più creditori nei confronti di tutti i quali vale il disposto dell'art 2740 cioè la circostanza che il debitore risponda dell'adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i beni presenti e futuri. La scelta del legislatore avrebbe potuto, in presenza di più creditori, essere duplice. Il legislatore avrebbe potuto scegliere: ® chiarriva prima nel tempo è preferito nella realizzazione del diritto * oppure legislatore avrebbe potuto scegliere la par condicio creditorum cioè considerare tutti i creditori allo stesso modo il nostro legislatore ha dato prevalenza a questo concetto della par condicio creditorum ma come risulta leggendo l'art 2741 c.c ha inserito un correttivo ovvero tutti i creditori hanno uguale diritto di soddisfare le proprie ragioni sui beni del debitore ma bisognerà tener conto delle cause legittime di prelazione perché non tutti i creditori sono uguali. Esistono nel diritto concorsuale, che è quello dove la par condicio creditorum si applica in ogni modo, categorie di creditori privilegiati e di categorie di creditori che vengono definiti chirografari. La legge attribuisce al privilegio il diritto di essere soddisfatto in forme diverse rispetto ai creditori chirografari per quanto riguarda le procedure concorsuali il diritto di essere soddisfatto prima e in percentuale maggiore; per quanto riguarda il processo esecutivo le legittime cause di prelazione sono il pegno, l’ ipoteca ovvero l'esistenza di un sequestro che sia precedente al pignoramento. Quindi venendo specificamente alle norme del cpc l’intervento dei creditori viene disciplinato in via generale dall'art 499 che ci dice che i creditori possono intervenire in un processo esecutivo: - quando abbiano un credito fondato sul titolo esecutivo che vuol dire che il creditore intervenuto si trova nella stessa posizione del creditore procedente quindi è dotato di un titolo esecutivo con 36 le caratteristiche indicate dall'art 474 e non ha ancora autonomamente iniziato il procedimento esecutivo ma entra nel processo esecutivo promosso da un altro creditore (creditori intervenuti) - oppure possono intervenire i creditori che hanno eseguito sui beni pignorati un sequestro o avevano su questi stessi beni un diritto di pegno o di prelazione risultante dai pubblici registri. Questi interventi si chiamano interventi titolati posto che il diritto di credito degli intervenuti è contenuto in un titolo esecutivo o in un altro atto qualificato quindi trascritto ipoteca, pegno, sequestro. Quindi ci sono degli atti che evidenziano la particolarità del credito. Consapevole del fatto che queste categorie di beni escludessero però tutti gli altri creditori, il legislatore ha stabilito che sia consentito intervenire nell'esecuzione anche a quei creditori che pur essendo privi di un titolo esecutivo siano titolari di una somma di denaro risultante dalle scritture contabili commerciali. ES: io faccio l’idraulico quindi ho provveduto ad effettuare una fornitura di lavandini e box doccia a questo soggetto che voleva realizzare un bed and breakfast, ho emesso delle fatture. Nel frattempo questo soggetto non mi ha pagato e non ha pagato altri creditori, uno di questi creditori ha pignorato il bed and breakfast quindi tutto l'immobile. Io idraulico non ho ancora avuto tempo di ottenere dal tribunale un decreto ingiuntivo (dovete sapere che cos'è il procedimento che consente di ottenere un decreto ingiuntivo per il quale vanno presentate ai sensi del 633 seguenti le scritture contabili da cui risulta l’esistenza del credito) però ho delle fatture registrate da cui risulta che il titolare di questo bed and breakfast mi è debitore dell'importo di 20.000 €. Scopro perché porto la pratica al mio avvocato facciamo un' ispezione in cancelleria e scopriamo che esiste un procedimento esecutivo un pignoramento sull’immobile. Per partecipare alla distribuzione del ricavato della vendita di questo immobile è necessario che l'intervento sia tempestivo quindi avvenga prima dell'udienza che dispone la vendita o l'assegnazione, questa udienza e di lì a poco l’avvocato mi consiglia di effettuare un intervento senza titolo. vuol dire che io provvederò a depositare in giudizio quindi all'interno del processo esecutivo già pendente un'istanza d’intervento nella quale darò atto dell'esistenza del mio credito che sia: - portato da un titolo esecutivo e in questo caso sarò un interveniente con titolo o - credito indicato nelle scritture contabili commerciali quindi si tratta di quelle scritture che potrebbero dar luogo all'emissione di un decreto ingiuntivo e in questo caso abbiamo un intervento senza titolo. La differenza a livello procedurale è che nell'ipotesi di intervento con titolo il debitore non può opporre contestazioni perché il mio titolo esecutivo mi consentirebbe di iniziare un’autonoma esecuzione e le contestazioni relative al titolo devono essere effettuate mediante l'opposizione all’esecuzione. Per quanto concerne l’intervento senza titolo, invece, il debitore ha diritto di contestare il credito, quindi il legislatore ha inventato questo meccanismo endoprocessuale, cioè all’interno del solo processo esecutivo di quello in cui il creditore interviene, in forza del quale il creditore deposita un ricorso nel quale dà atto dell’esistenza di questo credito e della volontà di partecipare all'esecuzione ai fini e alla distribuzione del ricavato dell’esecuzione. Questo ricorso deve essere notificato entro 10 giorni al debitore. Il giudice all'udienza deputata alla formulazione dell'istanza di vendita, ovvero in udienza apposita, invita il debitore a prendere posizione su questo credito. Il debitore può bellamente disinteressarsi di questo udienza e quindi il credito, se non vengono mosse opposizioni, si considera riconosciuto solo all'interno di questo processo esecutivo, ai soli fini endoprocessuali il riconoscimento non costituisce titolo esecutivo, mi consente solo di partecipare alla distribuzione del ricavato come se avessi un titolo esecutivo, ma se questo processo esecutivo si estinguesse l’implicito riconoscimento del titolo non potrebbe essere usato per iniziarne un altro. Se il creditore riconosce parzialmente il credito o se lo disconosce del tutto, il creditore può chiedere al giudice che gli venga concesso un termine per munirsi di titolo esecutivo e quindi deve presentare richiesta di ricorso per l'emissione di un decreto ingiuntivo nel termine di 30 giorni da cui giudice gli ha concesso questo termine, deve presentare ricorso ma non è detto che ottenga il titolo. 37 Dopo questi 10 giorni, una volta ricevuta notifica dell'atto di pignoramento che quindi può essere 10 giorni decorsi dalla notifica dell'atto di precetto e fino a 90 giorni dopo perché il termine di durata del precetto è 90 giorni, il debitore ha ulteriori 10 giorni per provvedere allo spontaneo pagamento ma a quel punto non dovrà solo pagare le spese dell'atto di precetto ma le ulteriori spese dell'esecuzione, quindi chiamerà all'avvocato del creditore procedente chiedendo le somme dovute e l’avvocato gli imputerà le spese relative alla fase iniziale del pignoramento perché nel momento in cui io abbia notificato un atto di pignoramento presso terzi, immobiliare o abbia chiesto all'ufficiale giudiziario pignoramento mobiliare avrò avuto delle ulteriori spese. C'è questo sito che si chiama Andreani e che è un sito che indica tutti i compensi professionali e dal momento che dal 2014 sono stati aboliti i compensi vecchi e sono introdotte queste fasi, se andate a cercare Andreani parametri, è diviso per scaglioni di valore o per materia, se digitate materia vedete che c’è esecuzione, pignoramento mobiliare, presso terzi indicando il valore della causa, poniamo una causa che vale da 5002 a 26000 euro, vedete la fase introduttiva che è l'avvocato che redige l'atto di pignoramento immobiliare o presso terzi o consegna i titoli all’ufficiale giudiziario perché provveda al pignoramento mobiliare. La fase introduttiva è già andata per cui Il debitore che vuoi pagare entro 10 giorni tra inizio del pignoramento e il deposito dell'istanza di vendita mi deve pagare la fase introduttiva, per cui se mi paga solo quello che piace a lui, solo l'importo del decreto ingiuntivo perché lui gli altri non li vuole pagare, io ho tutto il diritto di proseguire nell'esecuzione, ricordatevi i criteri di imputazione delle obbligazioni, nell’adempimento delle obbligazioni il creditore, esiste la mora del creditore, il creditore non può rifiutarsi di ricevere un pagamento ma può rifiutarsi di ricevere un pagamento parziale oppure nel momento in cui lo riceve può imputarlo al credito meno garantito. In questa ipotesi il credito meno garantito è quello delle spese legali perché il capitale dovuto dal nostro debitore è contenuto nel titolo esecutivo, quello è iper-garantito, le spese legali del pignoramento non sono garantite perché non sono state liquidate ancora da nessuno, quindi io posso dire imputo questo credito alle spese legali e tu mi devi ancora il capitale e quindi posso portare avanti tranquillamente il mio procedimento esecutivo. Torniamo ai nostri creditori intervenuti l’intervento è possibile ma potrebbero verificarsi casi in cui non risultano creditori intervenuti. In questo caso nell'ipotesi in cui non ve ne siano, il creditore procedente ha diritto a trattenere tutto il ricavato della vendita sufficiente a coprire il credito per capitale, interessi e spese legali. Queste voci interessi e le spese vengono liquidate dal giudice dell'esecuzione, quindi serve un provvedimento ulteriore, mentre il capitale è pacifico perché è portato dal titolo esecutivo, mediante una ordinanza. La facoltà del creditore di trattenersi il tutto ha come contrappunto la possibilità per il creditore di chiedere l'assegnazione, ai sensi dell'articolo 505 il creditore pignorante può chiedere l'assegnazione dei beni pignorati secondo le norme stabile nel capo seguente. Come abbiamo accennato la scorsa volta, se sono più i creditori intervenuti devono ritrovare un accordo tra di loro e se ci sono più beni potrebbero accordarsi perché ciascuno si veda assegnato un certo bene. L'attribuzione diretta del bene al creditore può essere fatta solo per un valore non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto a prelazione. Se il valore eccede quello indicato, sull'eccedenza concorrono l'offerente e gli altri creditori. Anche l'assegnazione viene effettuata, così come la liquidazione delle somme e delle spese, per tramite di un'ordinanza. Quando il credito è incapiente il giudice dispone sempre l'assegnazione a copertura immediata delle spese del processo esecutivo perché c'è tutta una polemica sul fatto che questa liquidazione delle spese costituisca titolo esecutivo, per alcuni Tribunali non lo è perché è un atto privo dei caratteri, per quanto riguarda la determinazione delle spese, di esecutività e quindi non consente al creditore procedente di utilizzare questa ordinanza di assegnazione per recuperare le spese in altri procedimenti. Quando il ricavato del procedimento esecutivo è inferiore ai crediti dei creditori procedenti e dei creditori intervenuti, viene imputato, prima di tutto, alle spese dell'esecuzione che sono quelle meno garantite e che comunque vengono tutte liquidate dal giudice. Nell'ipotesi in cui dalla vendita dei beni residuasse un importo e quindi tutti i creditori intervenienti e procedenti fossero soddisfatti questo importo va restituito al debitore. Quindi anche nell'ipotesi in cui venisse venduto un immobile del valore di €100000 ci sono crediti per 50.000 l'immobile viene venduto lo stesso e al debitore viene consegnata la somma residua di €50000. Un accenno all'art 512 che ci ricorda che nell'ipotesi in cui sorgano controversie tra i creditori in ordine alla sussistenza, all'ammontare di uno o più crediti o la sussistenza di diritti di prelazione il giudice dell'esecuzione provvede all'istruzione della causa se è competente, quindi dipende dal valore, altrimenti rimette le rimette le parti davanti al giudice competente fissando un termine perentorio per la riassunzione. È facoltà del giudice di sospendere la distribuzione della somma ricavata nell'ipotesi in cui sorga una controversia tra le parti che non sia possibile risolvere in via bonaria perché ovviamente il senso è che il giudice possa con l'accordo delle parti risolvere la controversia. Rispondiamo a dei quesiti: ® cosa significa inefficacia relativa, con riferimento al pignoramento? Quando la legge definisce un atto assolutamente inefficace vuol dire che questo atto non ha effetto per nessuno né per i terzi né per le parti che anno contribuito alla formazione di questo atto. Poniamo una vendita effettuata in frode ai creditori che non abbia effetto per nessuno. Il pignoramento è un vincolo giuridico posto sui beni. È costituito dall’intimazione al debitore di non sottrarre questi beni alle garanzie creditorie. Dal momento che è un vincolo giuridico, non un vincolo di fatto e che questi beni restano comunque a disposizione per un certo periodo del debitore, quando si tratta di immobili restano per molto tempo alla disposizione del debitore e lasciando perdere per il momento l'efficacia o meno della trascrizione e la risoluzione dei conflitti tra pignoramento e trascrizione di eventuali ulteriori atti, inefficacia relativa vuol dire che gli atti compiuti dal debitore sono inefficaci nei confronti del creditore pignorante ma sono validi tra debitore e terzo acquirente, quindi vuol dire che nell'ipotesi in cui il pignoramento per qualsivoglia ragione venisse interrotto perché, per esempio, divenisse inefficace, il creditore ha l'onere di depositare l'istanza di vendita entro un determinato periodo, non la deposita, il pignoramento diventa inefficace, quindi l'atto di disposizione tra debitore e terzo torna ad essere efficace, tra di loro è valido perché il vincolo giuridico viene a cadere ® Abbiamo parlato al pignoramento presso terzi, nell'ipotesi in cui io sappia che il mio debitore lavora ma che non ha un regolare compenso, cosa posso fare? Posso fare un pignoramento anche nei confronti del datore di lavoro presso cui il mio debitore lavora ma so che non è assunto regolarmente? in teoria sì, in pratica come faccio a dimostrare l'esistenza di un passaggio di denaro tra il mio debitore e un terzo? Posso chiamare il 117 mandare la Guardia di Finanza a verificare, ma al giudice dell'esecuzione cosa posso dire? In teoria si, in pratica se non esiste una busta paga è difficile. È anche vero che c'è una presunzione per cui se invece io ho accertato tramite il 492 bis che il mio debitore lavora lì perché dalla dichiarazione dei redditi risulta che lavora lì ma il terzo non mi fa nessuna dichiarazione, il credito si presume accertato nei limiti in cui io ho dimstrato l’esistenza. Da lì a capire come il terzo faccia ad accantonare le somme e il quinto dello stipendio venga conferito a me ogni mese ce ne corre, tenete conto che la prova nel processo esecutivo assume delle caratteristiche diverse rispetto al processo di cognizione perché nel titolo esecutivo c'è già la prova dell'esistenza di un credito ma il terzo, quindi nell'ipotesi pignoramento presso terzi, non fa parte del processo esecutivo, quindi al giudice dell'esecuzione un'idea più che fondata di un rapporto intercorrente tra il terzo e il debitore, quindi una parte fuori dal processo esecutivo, io la devo fornire. Quindi il giudizio di accertamento che una volta si chiamava accertamento suppone che certe prove debbano essere acquisite ® Quando abbiamo parlato dell'assegnazione del bene non ho capito il rapporto tra istanza di vendita e assegnazione. Mi sembra di ricordare che l'altra volta avessimo detto che prima si procedeva con la vendita. 41 Esatto il codice le mette così, la prassi è che la richiesta di assegnazione si può fare solo quando i tentativi di vendita non sono andati a buon fine perché la vendita in teoria garantisce il maggior soddisfacimento delle ragioni creditorie perché si suppone che ci siano migliaia di persone che vogliono lo stesso bene e quindi siano disposte a pagarle di più, mentre l'assegnazione tutela in realtà sono il creditore a favore del quale è fatta e magari non del tutto perchè può essere che il creditore lo chieda per disperazione. Una volta assistevo questa cartolibreria, erano state pignorate delle agende dell'anno 2018-2017 venivano poste in vendita a quasi fine 2017, la cartolibreria aveva chiesto di chiedere l'assegnazione perché potevano essere vendute anche forse era all'inizio dell'anno e quindi la vendita poi era prevista a inizio anno e nessuno avrebbe più preso le agende. La cartolibreria mi aveva chiesto di poter avere l'assegnazione per venderla a prezzo ribassato non c'è stato niente da fare, nessuno le ha volute e la mia dopo i tentativi di vendita andati a vuoto non ha chiesto l'assegnazione perché il giudice mi ha respinto l'istanza. Quindi il codice dice che si può chiedere la vendita o l'assegnazione la prassi è che la vendita viene preferita alla richiesta, la richiesta di assegnazione viene disincentivata a favore della vendita pensando che il meccanismo della vendita consenta con l'eventuale offerte a rialzo di ottenere un risultato economicamente più vantaggioso. 17/05 LE VICENDE ANOMALE DEL PROCESSO ESECUTIVO vicende anomale nel senso di non necessarie o accidentali che possono appunto occorrere all'interno del processo esecutivo la prima di queste è: I. LA CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO disciplinata dall'art 495 consente al debitore che voglia evitare gli effetti del pignoramento di sostituire ai beni pignorati una somma di denaro quindi per aversi conversione del pignoramento è necessario che il pignoramento sia già stato notificato. Quindi sia che si tratti di un pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi. L'ufficiale giudiziario deve aver già compiuto l'intimazione al debitore ovvero al terzo nell'ipotesi in cui si tratti di un pignoramento presso terzi di astenersi dal disperdere, sottrarre e deteriore le cose e i beni o il denaro oggetto di pignoramento. Attraverso la conversione il debitore ottiene la sostituzione delle cose pignorate con il denaro, come abbiamo detto la scorsa volta anche denaro con denaro. In che modalità può avvenire questa sostituzione? ovviamente la somma di denaro che il debitore offre in sostituzione deve essere pari: ® alcredito del creditore pignorante e unitamente al credito dei creditori intervenuti ® e comprendere sia il capitale, gli interessi e le spese dell'esecuzione Quindi quando all'interno del processo esecutivo sono intervenuti altri soggetti, il debitore che voglia evitare il pignoramento dei beni deve ricomprendere le ragioni creditorie di tutti mentre abbiamo visto che il pignoramento ordinario potrebbe non soddisfare le ragioni creditorie di tutti perché abbiamo detto che i creditori sui beni pignorati, salve le legittime cause di prelazione, si soddisfano in proporzione dei rispettivi crediti. Se il debitore, invece, vuole porre fine al pignoramento quindi non adempiendo direttamente ma passando attraverso un procedimento che endoprocedimentale perché il giudizio di conversione del pignoramento si instaura all'interno del processo esecutivo ed è diretto dal giudice dell'esecuzione. In questo caso dunque il debitore deve soddisfare integralmente quindi non in misura proporzionale ma per l'intero il creditore procedente e i creditori intervenuti tenendo conto altresì della somma quindi non solo capitale ma degli interessi commisurati al tasso legale o convenzionale a seconda del titolo da cui derivino e delle spese dell’esecuzioni. Chi stabilisce questa somma? 42 a. o non provveda all'adempimento b. o versi in ritardo c. o non versi anche una sola delle rate del piano di conversione viene dichiarato decaduto dal giudice dell'esecuzione. Quindi il processo esecutivo che era in fase di quiescenza riprende e quindi sarà onere per il creditore procedente o per i creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo dare impulso al procedimento depositando l'istanza di vendita o di assegnazione perché abbiamo detto che la conversione è possibile solo prima che questa istanza sia depositata quindi l’impulso per la prosecuzione del procedimento verrà dato dal creditore procedente o dai creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo. Se il debitore abbia provveduto solo al versamento di determinate rate e quindi sia dichiarato decaduto all’udienza successiva quindi dai 6 mesi successivi all'istanza di conversione, le somme che non siano state ancora assegnate possono essere assegnate o trattenute e verranno distribuite insieme alla somma ricavata poi dalla vendita dei beni pignorati. Come ho già detto è possibile depositare una sola istanza di conversione per ciascun processo esecutivo. Vedrete poi che vi ho indicato alcune sentenze della Cassazione dove c'è stata una discussione sulla dottrina sul fatto che la dichiarazione di procedibilità dell'istanza di conversione non dovesse riguardare le istanze di conversione che presentassero devi vizi di carattere formale. In realtà qualunque sia il vizio che inficia l'istanza l’improcedibilità va dichiarata comunque e impedisce la presentazione di un'ulteriore istanza perché il debitore per esempio potrebbe tentare di depositare un istanza di conversione con dei vizi formali sapendo che comunque verrà dichiarata improcedibile ma nel frattempo ritardare gli effetti del processo esecutivo perché abbiamo detto che l'istanza di sospensione comporta una quiescenza degli atti dell'esecuzione che quindi non possono essere compiuti. Tenete conto prima della riforma del 2009 non era prevista una udienza interlocutoria per verificare il regolare adempimento delle obbligazioni da parte del debitore. Quindi passavano anni senza che nessuno potesse fare niente, adesso ovviamente le ragioni del debitore sono state contemperate con quelle del creditore che appunto non può attendere anni per il soddisfacimento del proprio credito. Il numero delle rate possibili per l'adempimento è un massimo di 48 ma poi a semplice richiesta viene sempre, nel procedimento immobiliare, concesso. In realtà il giudice potrebbe discrezionalmente anche indicarne meno ma trattando su pignoramento immobiliare 48 è il numero che viene concesso. Ricapitolando l’istanza di conversione è un elemento accidentale del processo esecutivo nel senso che può esserci se il debitore la propone, 1’UG nel momento in cui compie il pignoramento informa il debitore di questa possibilità ma il debitore è libero o meno di accoglierla. Nel momento in cui l'istanza viene proposta per iscritto (in questo senso richiamo gli atti che vi ho mandato) il debitore ha l'onere di depositare unitamente all’istanza questa somma di denaro e per far sì che l’istanza giunga a buon fine ha ovviamente l'onere di rispettare il piano di rateizzazione che viene imposto dal giudice per tramite di ordinanza all'udienza deputata all'accoglimento dell'istanza quindi: ® all'indicazione della somma esatta * eall'accoglimento dell'istanza L'effetto dell'istante è quello della sospensione degli atti del processo esecutivo perché i creditori non possono dare impulso all'esecuzione sino a che è pendente il giudizio di conversione nel senso dell’iter di pagamento rateale. Nel momento in cui il debitore non provvedesse al pagamento rateale degli importi e venisse quindi dichiarato decaduto da questo beneficio temporale di pagamento rateale il processo esecutivo su impulso dei creditori muniti di titolo esecutivo riprende vigore e le 45 somme eventualmente non già assegnate al creditore procedente e ai creditori intervenuti vengono trattenute dal giudice dell'esecuzione e verranno distribuite successivamente. Benché l'istanza di conversione sospenda il processo esecutivo, non sospende il vincolo pignoratizio gravante sui beni oggetto di pignoramento che non vengono liberati se non ad avvenuto esaurimento del procedimento di conversione. Quindi vi sarà di fatto un'ultima udienza nella quale il giudice dell'esecuzione dato atto del regolare adempimento dell'obbligo statuito nella precedente ordinanza e quindi della regolare esecuzione di questo programma di rientro rateale da parte del direttore dichiarerà estinto il processo esecutivo e ordinerà la liberazione dei beni o delle cose mobili o immobili quindi porrà fine al procedimento esecutivo e decadrà il vincolo pignoratizio posto su questi beni. Vi ho girato un provvedimento del dottor Fiengo del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Milano che dichiarava appunto adempiuto l'obbligo del debitore e quindi assegnava le ultime somme al creditore precedente in una conversione lunghissima durata perché all’epoca il vincolo era di 3 anni. Lo ripetiamo un'ultima volta, è possibile presentare una sola istanza di conversione per ciascun processo esecutivo, diverso ovviamente se il nostro debitore a diversi processi esecutivi che non siano stati riuniti in un unico procedimento potrà presentare una istanza in ogni procedimento. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere all'interno di questo procedimento esecutivo vi rimando all'art 512 in ordine alla determinazione degli importi dei creditori quindi se sorgono controversie in ordine alle distribuzione delle somme che vengano risolte dal giudice dell’esecuzione. II. SOSPENSIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO un processo esecutivo ordinario inizia, si svolge e termina senza che debba esserne in qualche modo disposta la sospensione. La sospensione quindi essendo un provvedimento anomalo è rigorosamente disciplinata dal codice che agli artt 623 ss. ci informa che: “Salvo che la sospensione sia disposta dalla legge o dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo, l'esecuzione forzata non può essere sospesa che con provvedimento del giudice dell'esecuzione” Questo articolo ci dice che la sospensione può essere: ® determinata dalla legge ® dal giudice innanzi al quale il titolo esecutivo è stato impugnato quindi nell'ambito delle opposizioni di cui agli art 615 ss. e intuttigli altri casi non è possibile sospendere il processo esecutivo se non per un provvedimento preso dal giudice dell'esecuzione -> quindi è competente ad emanare un'ordinanza di sospensione In quali casi può essere emanata un'ordinanza di sospensione? Ci viene detto dagli art 624 e 624 bis. “Se è proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi ®, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza” Quindi a livello teorico la sospensione del processo esecutivo può avvenire nel momento in cui a seguito di presentazione delle opposizioni, ai sensi del 615 co. 2 e 619 quindi nell'ipotesi di opposizione e di opposizione di terzo, sussistano gravi motivi e che vi sia un' istanza di parte quindi non d'ufficio. 46 Il giudice può quindi provvedere alla sospensione con cauzione o senza quindi chiedendo alla parte che fa l’istanza della sospensione che quindi sarà il debitore opponente ovvero un terzo di depositare una cauzione a sostegno diciamo delle proprie ragioni. “Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'art 669 terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all'articolo 512, secondo comma.” Dal momento che l'ordinanza di cui si discute ha natura cautelare il codice ci precisa che avverso tale ordinanza è possibile proporre il reclamo previsto dall'art 669 terdecies del codice quindi il reclamo previsto per il procedimento cautelare uniforme. L’ordinanza di sospensione comporta una quiescenza del processo esecutivo così come avviene per la conversione del pignoramento. Il processo esecutivo è sospeso. È sospeso per quanto? dipende dalla fattispecie concretamente sottoposta all'attenzione del giudice perché se la sospensione è fatta per l'impugnazione per esempio del titolo esecutivo posto a base del processo, quello specifico processo, il giudice potrà sospendere il processo esecutivo in attesa che venga pronunciata una sentenza che ci dica se il titolo esecutivo è o meno idoneo, valido e sufficiente per proseguire il processo esecutivo. Quello specifico processo esecutivo. Quindi dal momento che il processo esecutivo entra in una fase di quiescenza per quanto durerà questa fase di quiescenza dipende dalla fattispecie che ha dato origine alla sospensione, in ogni caso l'art 624 ci dice: “Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi co.1, se l’ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell’articolo 616, il giudice dell’esecuzione dichiara, anche d’ufficio, con ordinanza, l’estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell’articolo 630, terzo comma.” Co.1: quindi in ipotesi di applicazione del 615 co.2 e del 619. Questo articolo avrebbe dovuto essere scritto in un altro modo perché ci mette surrettiziamente un'indicazione del fatto che nell'ordinanza di sospensione deve essere indicato un termine per la riassunzione. Cioè il giudice dice sospendo il processo e assegno alla parte che mi ha chiesto la sospensione, ovvero all’altra parte, il termine di 6 mesi, 3 mesi o 60 giorni per la riassunzione al momento in cui la causa che ha dato luogo alla sospensione sia definitivamente risolta, accertata o non esista più. Nel momento in cui questa riassunzione non avviene, e quindi ragionando a livello pratico, se la sospensione del giudizio è stata chiesta dal debitore che ha proposto opposizione o dal terzo e le istanze del debitore e il terzo sono state reiette chi ha interesse a riassumere il giudizio di esecuzione che è rimasto sospeso? Il creditore. Se il creditore non lo riassume pur avendo necessariamente partecipato ai giudizi di opposizione, perché il giudizio di opposizione è promosso dal debitore o dal terzo nei confronti del creditore, quindi se il creditore non riassume il giudizio nel termine indicato dal giudice, il giudice dell'esecuzione anche d'ufficio con ordinanza dichiara l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Quindi il processo esecutivo si estingue, che non vuol dire che non si possa iniziare un nuovo processo se il titolo ce lo consente, ma quel processo esecutivo nei confronti del quale è subentrata l'ordinanza di sospensione viene dichiarato estinto. L’art ce lo teniamo così ma lo interpretiamo nel modo corretto. L'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione dichiara l'estinzione del processo esecutivo è reclamabile ai sensi dell’art 630 co. 3. 47 interessata, quindi il creditore procedente o intervenuto munito di titolo, depositare un ricorso per la riassunzione del procedimento. In difetto di riassunzione del procedimento nei termini indicati dagli articoli che abbiamo visto il processo esecutivo si estingue e il giudice deve dichiarare l'estinzione del processo, anche d'ufficio, e ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento ove trascritto. ESTINZIONE In realtà l'estinzione di per sé non è anomala perchè la prima causa di estinzione del processo esecutivo è il raggiungimento del suo scopo. In uno degli atti che vi ho inviato il giudice dell'esecuzione quando dispone per esempio l'assegnazione delle somme dichiara estinto il processo esecutivo perché ha raggiunto il suo scopo: abbiamo ottenuto la vendita delle azioni pignorate, assegniamo questa somma al creditore procedente e dichiariamo estinto il processo sia che il creditore procedente sia stato soddisfatto integralmente sia parzialmente. Quindi la prima causa di estinzione del processo esecutivo è il raggiungimento dello scopo. Articolo 629: rinuncia “Il processo si estingue se, prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti. Dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti. In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell’articolo 306.” Prima causa di morte artificiale del processo è la rinuncia agli atti del processo esecutivo e non vuol dire morte naturale per soddisfacimento delle ragioni creditorie, è una causa completamente diversa. Il creditore procedente e i creditori muniti di titolo esecutivo perché sono gli unici a poter dare impulso all'esecuzione, quindi se tutti colori i quali possono dare impulso all'esecuzione rinunciano agli atti del processo esecutivo, il processo esecutivo si estingue. Quindi questa richiesta deve avvenire prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione. Successivamente alla vendita il processo esecutivo si estingue se tutti i creditori concorrenti vi rinunciano perché noi sappiamo che anche i creditori non muniti di titolo o con un titolo contestato possono partecipare alla distribuzione del ricavato, anche i creditori intervenuti tardivamente, che ecceda l'importo dei creditori concorrenti. Quindi dopo che all’attivo del processo esecutivo c'è un importo, la rinuncia deve riguardare tutti quei creditori che potrebbero soddisfarsi legittimamente su questo importo, mentre prima della vendita questi creditori nulla possono non avendo la possibilità di dare impulso all’esecuzione. Altra causa di estinzione per morte artificiale è la mancata riassunzione o la mancata prosecuzione del processo esecutivo nell'ipotesi in cui i creditori non lo riassumano o non lo proseguono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice, ne abbiamo visti prima i casi di sospensione a cui non faccia seguito, nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice, la riassunzione del processo esecutivo sospeso. In questi casi l’estinzione è dichiarata anche d'ufficio con ordinanza dal giudice dell'esecuzione non oltre la prima udienza successiva al verificarsi dell’estinzione. Avverso questa ordinanza di estinzione è ammesso reclamo essendo un’ordinanza a carattere cautelare nelle forme di cui all’articolo 178 quindi al collegio perché abbiamo detto che il giudice dell'esecuzione è paragonabile al giudice istruttore. Il collegio provvede in camera di consiglio ed emette sentenza con la quale conferma o revoca l'ordinanza di estinzione del giudizio. Nel corso del processo esecutivo è possibile che le parti non compaiano a due udienze successive: in questo caso, per omologia come accade con l'articolo 309 del processo di cognizione, in esito alla seconda mancata comparizione delle parti all'udienza, ai sensi dell'articolo 631, il giudice dichiara l'estinzione del processo esecutivo. Quindi la doppia fissazione di un’udienza, dopo la mancata comparizione alla prima udienza il giudice dispone 50 la comunicazione di una nuova udienza per tramite del meccanismo della PEC inviata dal cancelliere alle parti del processo esecutivo se anche alla seconda udienza le parti non si presentano il processo esecutivo si estingue. L’art 632 ci dice che nel momento in cui il giudice dispone l’estinzione del processo esecutivo, parimenti dovrebbe disporre la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Quindi il pignoramento viene trascritto nell’ipotesi di processo esecutivo immobiliare e quindi quando il giudice dichiara l’estinzione di questo tipo il processo esecutivo deve ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento, se non lo ordina è un problema. La giurisprudenza dice che possiamo fare un ricorso ex articolo 702 bis cpc. Nel momento in cui il giudice emette ordinanza di estinzione del processo esecutivo deve liquidare le spese sostenute dalle parti se queste vi facciano richiesta e parimenti liquidare le spese, se ne facciano richiesta, del professionista delegato alla vendita immobiliare ex articolo 591 bis. Gli effetti dell’estinzione sono diversi a seconda del momento in cui l'estinzione si verifica: - sesi verifica prima dell'aggiudicazione o della assegnazione tutti gli atti compiuti diventano inefficaci - sesi verifica dopo, quindi dagli atti del processo esecutivo è stata ricavata una certa somma per cui la casa è stata posta in vendita, l'aggiudicatario ha provveduto a pagare il prezzo, il processo esecutivo si estingue dopo il versamento del prezzo e dopo l'emissione del decreto di trasferimento dell'immobile. La vendita così avvenuta è regolare quindi il debitore non può riavere in restituzione la casa che è stata venduta ma ha diritto ad avere consegnata la somma ricavata dalle attività esecutive fino a quel momento compiute L’art 632 prosegue dicendo che il custode rende al debitore il conto dalla gestione e sul conto presentato dal custode si apre una fase davanti al giudice dell'esecuzione, quindi la discussione del rendiconto del custode è sempre effettuata in l'udienza fissata davanti al giudice dell'esecuzione. Queste sono le cause ordinarie, esistono ulteriori 2 cause di estinzione del processo esecutivo: 1. La prima introdotta dalla riforma del 2015 che ha previsto nell'ipotesi di pignoramento immobiliare l'estinzione del processo esecutivo nell'ipotesi di omessa pubblicità sul portale delle vendite telematiche dell'avviso di vendita dell'immobile. Se il creditore procedente o i creditori intervenuti munito di titolo esecutivo non provvedono all’effettuazione di questa pubblicità sul portale delle vendite telematiche senza giustificato motivo il processo esecutivo si estingue. C'era un giudice dell'esecuzione a Bergamo che estingueva tutto, quando hanno introdotto il portale delle vendite telematiche non funzionava, come spesso succede, e quindi io all'epoca ero domiciliatario di questo avvocato dei Monte dei Paschi di Siena, questo avvocato non riusciva puntualmente a far funzionare il portale delle vendite e il giudice estingueva tutto. In realtà collegare l'estinzione a un adempimento simile ha creato notevoli problemi e io ho dei dubbi sul fatto che sia rispettoso di tutti i requisiti costituzionali perché si tratta di un adempimento pubblicitario quindi della pubblicazione di un avviso di vendita non di un adempimento connesso alla regolarità del processo esecutivo. In ogni caso è una causa di estinzione 2. Un'altra causa di estinzione del processo esecutivo immobiliare è prevista dall'articolo 164 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. L’art 164-bis è una cosiddetta norma aperta nel senso che il contenuto di questa norma è eterointegrato da quelle che sono le prassi applicative dai tribunali. Di fatto il 164 bis ci dice che il processo esecutivo si estingue, io lo chiamo eccesso di ribasso, il giudice estingue il processo quando in relazione alle condizioni di vendita il prezzo di vendita dell'immobile è divenuto così basso da ritenere non confacente la prosecuzione del giudizio del processo esecutivo. L'articolo 164 bis non fornisce parametri predeterminati, quindi l'applicazione è lasciata alla 51 prassi dei Tribunali che tramite decretazione interna individuano i parametri tali che facciano ritenere non confacente la prosecuzione del procedimento. È rubricato “infruttuosità dell'espropriazione forzata” ART 164 BIS: “Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.” Quindi sempre d'ufficio, per cui nella prassi avviene che ogni tentativo di vendita comporti la riduzione di 1/4 del valore del bene messo a vendita, se il valore base dell' immobile è poniamo €30000 nel giro di 3 incanti questo valore si riduce notevolmente, quindi il giudice dell'esecuzione su richiesta del professionista delegato alla vendita che è colui il quale si occupa delle operazioni di vendita, effettua gli avvisi di vendita e indica nell'avviso di vendita pubblicato sul portale delle vendite telematiche l'importo base della vendita, dopo il terzo tentativo questo professionista rimette gli atti al giudice dell’esecuzione evidenziando l’infruttuosità della vendita a causa dei reiterati tentativi non andati a buon fine. La prassi è che il giudice dell'esecuzione fissa udienza nella quale convoca i creditori affinché si esprimano in merito all' eventuale prosecuzione del giudizio. In questa udienza il giudice da atto di questi presupposti indicati dall'articolo 164 cioè dice ci sono probabilità di vendita del compendio immobiliare oppure no? Qual è l'importo del credito totale del creditore procedente e dei creditori intervenuti? Ci sono probabilità che fissando un’ulteriore vendita il bene venga venduto oppure no? Se si, quante spese del processo esecutivo copriremmo? Nella maggior parte dei casi prima di fissare questa udienza il giudice dell'esecuzione chiede ai creditori di indicare esattamente l'importo del loro credito delle spese relative al processo esecutivo perché nell'udienza fissata ex articolo 174 bis dichiara, se ne ricorrano i presupposti, l'estinzione anticipata del provvedimento per infruttuosità della vendita su richiesta del creditore e procede alla liquidazione delle spese. Perché la spesa che io creditore procedente ho sostenuto non è in alcun modo liquidate nè identificate se non lo fa il giudice col procedimento con cui dichiara l'estinzione Ciascun tribunale ha una prassi applicativa e delle indicazioni, generalmente al tribunale di Bergamo l'estinzione avviene quando l'importo del bene che andrà vendita è inferiore ai €10.000 che è l'importo totale delle spese del processo esecutivo. Quindi se dalla vendita non si ricavano nemmeno gli importi necessari per provvedere alla copertura delle spese il processo viene estinto con gravissimo pregiudizio delle ragioni del creditore procedente che comunque recupererebbe almeno parte delle spese. Il problema dell'estinzione anticipata è che restano a carico comunque del creditore procedente il pagamento del custode e dal professionista delegato alla vendita per le operazioni fino ad ora compiute quindi doppio pregiudizio perché ovviamente questi soggetti del processo esecutivo devono essere pagati e quindi li paga il creditore procedente. C'è tutta una parte che vedrete negli appunti che vi manderò relativa alla domanda che si pone la dottrina circa il fatto che un procedimento esecutivo estinto possa o meno essere ricominciato, cioè un procedimento immobiliare che si è estinto per infruttuosità oppure per altri motivi, può essere o meno ricominciato nei confronti del debitore? Parte della dottrina sostiene di no dicendo che si tratterebbe di abuso del diritto ad opera del creditore procedente. Se il creditore procedente non è stato soddisfatto di alcunché e anzi ha dovuto suo malgrado anticipare quantomeno le spese del quale non riuscirà a recuperare in nessun modo perché non dovrebbe cominciare un nuovo processo? Dov'è l'abuso del diritto? È l'esercizio di un diritto, il debitore non è stato in alcun modo vessato nel senso che con ogni probabilità è rimasto ad abitare a casa sua dove abitava prima perché nessun decreto di allontanamento è stato emesso e non ha provveduto a pagare nulla, quindi al massimo c’è l’abuso dello strumento processuale, non del diritto. 52 tranquillamente pignorano perché un gioiello anche se il soggetto che ce l'ha è un rappresentante del culto. Domanda: ma anche quando si presenta una molteplicità di oggetti tipo debitore il compra 7 bibbie dal valore considerevole. Lì si può discutere secondo me ma è una discussione che viene fatta sempre tramite il meccanismo dell'opposizione perché il debitore potrebbe dire mi servono tutte. Ad esempio se il nostro debitore è una casa editrice, la Bibbia è un libro che viene stampato come le edizioni paoline la signora che gestisce il negozio dice mi oppongo sono oggetti sacri. Bisogna vedere perché sono funzionalmente collegati all'attività di vendita quindi non vengono utilizzati per l'esercizio del culto dalla signora proprietaria del negozio delle azioni Paolini quindi se il nostro debitore avrà 6 o 7 bibbie può essere che una dal particolare valore possa essere pignorata. Ovviamente teniamo conto che comunque se l'ufficiale giudiziario deve ricercare beni di valore considerevole saranno oggetti più simili ai gioielli che non al semplice Corano poniamo perché ovviamente vale per tutti i culti ammessi. 2) l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico anche per accertato pregio artistico o di antiquariato; L'anello nuziale perché ha un valore evidentemente affettivo. “gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli” quindi quelli cioè i cucchiai di legno, i coltelli di ceramica non si possono toccare perché sono considerati indispensabili al debitore e alle persone della sua famiglia con lui conviventi Questi mobili di rilevanza pregio artistico o di antiquariato possono comunque essere pignorati fatta eccezione per i letti. Se il nostro debitore ha un albergo oppure a un palazzo meraviglioso e ha 18 stanze da letto ecco non dormirà una sera in ogni stanza quindi è probabile che in questo caso si possa fare un'eccezione, è probabile ma la norma ci dice i letti li lasciate stare, però dice anche se servono al debitore alla sua famiglia quindi la prima parte della norma e la seconda vanno coordinate tra di loro. Domanda: i tavoli ad esempio sono impignorabili ad esempio l' imprenditore di turno che ha un tavolo di design da 16.000 €? E la cucina ? Glielo pignoriamo il tavolo se non gli serve per consumare i pasti oppure se non è un tavolo, e lo vediamo dopo, per cui il nostro imprenditore è un architetto e quel tavolo gli serve per disegnare perché è un bene che utilizza per esercitare la propria professione. Ci sono determinati beni che non possono essere pignorati tutto il resto come ad esempio una vetrinetta che contiene beni che mi sono stati regalati per il matrimonio ma che non utilizzo mi verranno pignorati. Gli oggetti di stretto uso quotidiano necessario per il debitore e la sua famiglia. 3) i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente; Ad esempio, se faccio scorte per più mesi queste potrebbero essere pignorate. “Ei combustibili” a cosa si riferisce pensate al codice del 42 quindi adesso il gas combustibile viene inserito nelle caldaie direttamente da imprese ad hoc e certificati. Per esempio, ci sono le bombole nelle cucine vecchie, quelle non potevano essere pignorate che avevano un valore perché una volta il gas nella bombola aveva un determinato valore. 55 [A) gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore ©]; dal 2006 è stato spostato nelle cose relativamente impognorabili quindi non assolutamente ma relatvamente. 5) le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio; quindi un'eventuale guardia giurata o un poliziotto che abbia un'arma per l'adempimento del proprio servizio non può vedersi pignorata l'arma. Certo che se questo debitore invece ha una collezione di armi perché è un appassionato allora è diverso, anche se poi le armi hanno una disciplina particolare per cui non possono essere nemmeno cedute agli eredi che non abbiano il porto d'armi ecc. domanda: ad esempio le sue camere di foto? Quelle in teoria se gli servono per il mestiere non le possiamo ignorare tutte. Certo che se lui però avesse delle camere particolari che risalgono nel tempo e che fanno parte di una collezione ma che non sta usando in teoria quelle potremmo pignorarle. L’UG arriva e dice “a me non interessa se lei è studenti giurisprudenza oppure un fotografo allora mi sta mentendo, via pignoriamo tutto” deve fare opposizione. 6) le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione; In questo caso la impignorabilità assoluta è collegata al valore affettivo di questi beni quindi il diario che mia figlia teneva quando era alle elementari è uno scritto di famiglia io lo voglio conservare non può essere pignorato. Se però questi beni formano parte di una collezione, quindi di una entità con un pregio, questi beni possono essere pignorati ovviamente sempre il meccanismo delle opposizioni. 6-bis) gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali; devo dimostrare che quella mucca è un animale d’affezione. La norma non dice “animali domestici” ma “animali d’affezione”. 6-ter) gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli. è una norma molto moderna. Ad esempio, i cani guida cioè animali impiegati a fini terapeutici o di assistenza del debitore quindi i cani guida per esempio che non sono animali da affezione ma sono utilizzati per l'assistenza al debitore anche in molti casi cani di razza. Si ha l'estensione dell'impignorabilità agli animali non solo del debitore ma anche dal convivente che rappresenta una estrema modernità. Anche gli animali impiegati a fini terapeutici per cui poniamo che il nostro debitore abbia un bimbo con dei problemi, che sia autistico, sapete che con questi soggetti aventi particolari fragilità la pet therapy funziona. La ratio è quella di contemperare le esigenze economiche del creditore con il rispetto della dignità e della persona del debitore che per quanto sia pacificamente inadempiente va rispettata e tutelata. Quindi questa norma spazia dalle questioni di carattere affettivo alle questioni di carattere religioso alle armi. La ratio è proprio quella di non sottoporre a pignoramento beni che siano di prima necessità, essenziali per la vita del debitore e delle persone con questo conviventi ovvero oggetti che rivestano un particolare valore affettivo o morale per il debitore e anche per i suoi familiari. Domanda: ma la norma dell'affettività non è comunque un modo per aggirare cioè potenzialmente io ho la collanina della cresima d'oro e dicono ci sono affezionato perché me l'ha regalato mia nonna. 56 No, perché non è tra i beni non pignorabili. I gioielli abbiamo tranne l'anello ed essendo uno stato confessionale rimanda alla celebrazione del matrimonio ecclesiastico. E c’è differenza tra l’anello nunziale e l’anello di fidanzamento. Per quanto riguarda l'art 515 e 516 non impignorabili in maniera assoluta. Questi beni quindi sono pignorabili o impignorabili in presenza di circostanze oggettive o temporali. ART 515 beni relativamente impignorabili “Le cose, che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo ©, possono essere pignorate separatamente dall'immobile soltanto in mancanza di altri mobili; tuttavia il giudice dell'esecuzione , su istanza del debitore e sentito il creditore, può escludere dal pignoramento, con ordinanza non impugnabile, quelle tra le cose suindicate, che sono di uso necessario per la coltura del fondo, o può anche permetterne l'uso, sebbene pignorate, con le opportune cautele per la loro conservazione e ricostituzione. Le stesse disposizioni il giudice dell'esecuzione ® può dare relativamente alle cose destinate dal coltivatore al servizio o alla coltivazione del fondo Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attivita' del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro.” ART 516 Cose pignorabili in particolari circostanze di tempo “I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati separatamente dall'immobile a cui accedono, se non nelle ultime sei settimane anteriori al tempo ordinario della loro maturazione, tranne che il creditore pignorante si assuma le maggiori spese della custodia. I bachi da seta possono essere pignorati solo quando sono nella maggior parte sui rami per formare il bozzolo” Non possono essere pignorati: * ibeniadibiti al servizio e alla coltivazione del fondo che possono essere però pignorati se non vi sussistano altri beni mobili utilmente pignorabili * ifruttioiraccolti separati dal suolo che possono essere pignorati separatamente dall'immobile al quale accedono soltanto nelle ultime sei settimane precedenti alla naturale maturazione degli stessi. Ad es: i bachi da seta che si trovano sui rami a formare il bozzolo. Perché sono produttivi e se li pignorate senza il ramo perché il ramo resta lì e i bachi da seta non producono la seta. ® lecose che il proprietario del fondo tiene per i servizi alla coltivazione del fondo. Il giudice delle esecuzioni tuttavia può su istanza del debitore e sentito il creditore escludere il pignoramento con ordinanza non impugnabile di quelle cose su indicate che sono necessarie assolutamente alla coltivazione del fondo del tipo: il trattore mi serve perché non riesco a dissodare il campo, ne ho tre uno me lo lascerete. Il giudice dell'esecuzione può anche permettere l'uso di queste cose quando siano necessarie per la coltivazione del fondo stabilendo con ordinanza le opportune cautele per la loro conservazione. Gli strumenti quindi le macchine fotografiche, il tavolo dell’architetto, la macchina particolare che serve a stampare le copie. Tutti questi strumenti che servono per la professione l'arte o il mestiere del 57 indicando il lordo, il netto, la busta paga media. Il 27 potrà pagarmi? No, o meglio può pagarmi la somma eccedente quindi 1/5 dello stipendio lo deve accantonare perché ha ricevuto l'atto di pignoramento. Questa operazione, l'accantonamento, lui la deve compiere e tenerlo lì e così farà nei mesi a venire perché in un mondo meraviglioso entro 20 giorni dalla data di pignoramento dovrebbe essere tenuta l'udienza, nel mondo normale non è così, passa molto più tempo. Il giorno dell’udienza il giudice dell'esecuzione mi assegnerà non solo quella somma, il quinto della retribuzione a copertura di tutto il mio credito, quindi il datore di lavoro darà al nostro debitore uno stipendio inferiore nella busta paga ci sarà scritto “cantonamento di 1/5 per pignoramento”. Se all'udienza prevista per l'assegnazione il giudice su mia richiesta farà presente che io assisto la moglie del debitore e che quindi stiamo procedendo per un credito alimentare e quindi il pignoramento andasse fatto di un terzo, il giudice ordinerà che mi venga trattenuta la somma di un terzo e io dirò quindi fino adesso mi hanno trattenuto il quinto, cosa facciamo? Dipenderà dal giudice dell’esecuzione perché in realtà non è corretto che il provvedimento proceda alla data della notifica perché questo debitore si vedrebbe decurtata anche la somma del pregresso. Domanda: il TFR può essere pignorato nella misura di 1/5 tant'è che nell’ordinanza di assegnazione delle somme il giudice dà già ordini al datore di lavoro, nell’ipotesi in cui dovesse cessare il rapporto di lavoro mentre è ancora in corso il pignoramento di trattenere anche 1/5 dell'importo relativo al trattamento fine rapporto o di fine servizio se si tratta di dipendente pubblico. Quindi il pignoramento si estende a tutte le voci retributive utilmente pignorabili. È possibile pignorare anche la pensione nel limite di 1/5 e tenuto conto del triplo dell'assegno del valore sociale eccetera eccetera. L'Inps è una fonte bellissima di pignoramento, perché salvo che non intervenga il decesso della parte, il pignoramento prosegue ad oltranza fino ad esaurimento del credito mentre coni datori di lavoro ordinari, pignorato lo stipendio, il debitore interrompesse il rapporto di lavoro. Nell'ultimo caso che mi è capitato la signora lavorava da 2 anni, il TFR era 1/5 di 600euro e adesso farò il pignoramento immobiliare perché il debito continua a crescere. La dichiarazione del terzo è fondamentale, ha valore confessorio ma il terzo resta terzo infatti non viene chiamato parte, resta terzo. La dichiarazione ha valore confessorio ma solo nei limiti del giudizio in corso, io non la posso utilizzare per altri fini. Nel momento in cui il terzo mi dichiara per esempio l'esistenza di un credito o di un rapporto di lavoro, io creditore procedente che ricevo questa dichiarazione entro 10 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento dovrò provvedere entro 45 giorni a iscrivere la causa a ruolo perché fino ad allora non c'è un giudice dell'esecuzione individuato perché l'ipotesi potrebbe anche essere negativa, cioè il terzo non ha mai visto il mio debitore e quindi il pignoramento non è andato a buon fine. Quindi dal momento che il giudizio esecutivo è un giudizio ad impulso del creditore iscriverà la causa a ruolo depositando il contributo unificato, la marca deposito all'udienza già indicata nell'atto di pignoramento presso terzi, l’udienza è già indicata lì. All'udienza, atteso il contenuto della dichiarazione del terzo, il creditore chiederà l'assegnazione delle somme e il giudice provvederà come abbiamo detto cioè farà un'ordinanza nella quale dice “vista la dichiarazione del terzo, visto lo stipendio assegno 1/5 dello stipendio fino alla concorrenza dell'importo di €12000 oltre spese, avvertendo il terzo che dovrà trattenere anche 1/5 dell'eventuale TFR o di altre forme di retribuzione eventualmente spettanti al debitore”. Per effetto dell'assegnazione il terzo verserà direttamente, l’ordinanza di assegnazione viene comunicata a mezzo PEC in copia autentica e il terzo verserà gli importi pignorati direttamente al creditore, quindi verranno tolti dalla busta paga, fino alla concorrenza dell'importo complessivo di capitale, interessi e spese che viene determinato dal giudice. Le somme possono essere anche cumulative? Se il debitore chiede un anticipo del TFR, come è possibile per esigenze familiari, e lo chiede dopo il pignoramento deve essere accantonato 1/5, altrimenti lo stipendio, nell'ipotesi in cui il TFR venga attribuito perché il rapporto di lavoro è cessato, ci sarà l'ultima busta paga in cui 1/5 verrà trattenuto a favore del creditore e 1/5 del TFR. Nell'ipotesi di di più pignoramenti sulla stessa busta paga fatti da creditori eventualmente non concorsuali cioè intervenuti in questo unico processo esecutivo, il giudice assegnerà le somme ad un eventuale successivo pignoramento che andranno in coda, cioè esaurito il primo partirà il pignoramento del quinto ulteriore. Quindi finché rimane in azienda il TFR non viene toccato, solo nel momento in cui il rapporto di lavoro cessa, il TFR è un accantonamento virtuale cioè il datore di lavoro sa che alla cessazione del rapporto di lavoro quella è la somma che deve al prestatore d’opera ma gli viene data solo nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro o per esigenze familiari, l'acquisto della casa per sé o per il figlio può essere chiesto l’anticipo dell’80% della somma accantonata, anche questa somma è soggetta a pignoramento. Quindi nel momento in cui il terzo nei 10 giorni previsti dall'articolo 543 non faccia la dichiarazione e il creditore abbia comunque interesse ad accertare l'esistenza del rapporto che gli assume esserci tra il debitore e il terzo, all'udienza fissata e indicata nell'atto di pignoramento presso terzi, il giudice ha due ipotesi: * sevièun dubbio circa il fatto che il pignoramento non sia stato regolarmente ricevuto il giudice può disporre la rinnovazione dalla notifica dell'ordinanza di fissazione di una nuova udienza con l'invito al terzo a rendere la dichiarazione nei 10 giorni antecedenti a questa udienza, è una fase preliminare che spesso i giudici fanno ® seinvece non vi siano dubbi circa la regolare notifica dell’atto di pignoramento, in mancanza di dichiarazione da parte del terzo, su istanza del creditore procedente, il giudice può procedere all’accertamento dell’esistenza del rapporto intercorrente tra debitore e terzo. Così pure il giudice può fare, sempre su istanza del creditore, nell'ipotesi in cui il terzo renda una dichiarazione negativa, cioè dica io non l’ho mai visto oppure dica non devo niente a questo soggetto. Nel caso in cui il terzo faccia una dichiarazione che secondo me è falsa perché per attestare la falsità bisogna che sia il giudice poi accertare l'esistenza del rapporto, io creditore procedente ho interesse ad accertare, benchè sia un accertamento dal valore endoprocedimentale, ho interesse a far accertare l'esistenza di questo rapporto quindi chiedo al giudice di poter assumere, eventualmente per tramite di un attività istruttoria, le informazioni necessarie per accertare l'esistenza di questo rapporto. Come possiamo fare? Ci sono vari strumenti. Quello che dobbiamo dire di questo giudizio, che una volta veniva definito giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, adesso è ancora la stessa cosa ma non viene più definito così è che è un giudizio endoprocedimentale quindi si svolge di fronte allo stesso giudice dell'esecuzione deputato all'assegnazione delle somme che quindi è competente qualunque sia il valore del credito per cui si procede, e all'interno di questo giudizio il creditore procedente può chiedere l'assunzione delle prove ritenute necessarie per accertare l'esistenza di questo rapporto. Caso pratico: tra gli atti che vi ho mandato c'era un’istanza di intervento in un processo esecutivo immobiliare fatta da un fallimento GOMMA EXPRESS che interveniva in questo giudizio esecutivo in forza di una sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità degli amministratori e dei soci della società per mala gestio sociale e per aver causato un danno di €1000000. Il giudice della cognizione aveva riconosciuto una certa quota di responsabilità nei confronti di tutti questi soggetti, uno di questi soggetti che era socio in questa società aveva un’attività insieme ai fratelli, una SNC dallo stesso oggetto sociale, si occupavano di gomme e copertoni. Facendo una visura camerale a nome di 61 questo signore tizio ho scoperto che era socio di quest'altra società.Cosa succede nella società? Si distribuiscono gli utili e oltretutto questo tizio era amministratore della società, quindi gli amministratori hanno diritto ad un compenso sulla base di gran parte degli statuti sociali anche perché era una SNC con autonomia patrimoniale imperfetta ma pur sempre con vocazione imprenditoriale. Quindi per il fallimento ho effettuato un pignoramento presso terzi dicendo io pignoro gli utili che questo soggetto deve trarre, ha tratto o trarrà dalla società. La società si è costituita in giudizio con lo stesso avvocato del debitore, quindi l'avvocato difendeva il debitore e il terzo dicendo che loro non distribuivano utili perchè erano in una condizione economica tale per cui i soggetti che lavoravano lì, lavoravano senza prendere nulla. Io ho chiesto al giudice di accertare se effettivamente non vi fosse la corresponsione di utili. Il pignoramento era stato notificato ad agosto 2016, su mia istanza ho richiesto l'esibizione in giudizio dei libri contabili, del bilancio provvisorio ovviamente si riferivano al periodo precedente al pignoramento perché ovviamente le dichiarazioni dei redditi vengono effettuate l'anno successivo per l'anno precedente. Dalla documentazione allegata risultava che fino all'anno prima il signor tizio avesse ricevuto gli utili, l'avvocato continuava a dire di no. Dai bilanci provvisori che questo avvocato aveva depositato risultava che la società avesse pagato per conto dei soci le tasse non societarie ma personali dei soci per cui il mio tizio non avevo preso gli utili da quando aveva notificato il pignoramento ma quell'anno lì a partire da giugno la società aveva pagato per conto del signor tizio €17000 di tasse e di iscrizione alle imprese artigiane perché lui era anche un artigiano fregandosene dell'esistenza di un pignoramento. La causa è andata avanti 2 anni ma si è conclusa poi con un'ordinanza (gli unici provvedimenti che si concludono con sentenza sono quelli di opposizione), anche questo accertamento durato 2 anni si è concluso con ordinanza, il giudice in sostanza dice che il vincolo pignoratizio si estende a tutte le somme che per qualsivoglia natura il terzo paghi al debitore o per conto del debitore, in questo caso specifico, nelle attestazioni di pagamento delle tasse, c'era il codice fiscale del debitore persona fisica, non quello della società quindi il giudice ha ritenuto pacifico che quelle somme che la società ha corrisposto a titolo di tassazione quindi non le ha date direttamente al mio tizio in acconto utili ma fossero di fatto un acconto utili non versato direttamente ma versato ad un terzo, l’agenzia delle Entrate, che ha preso prima di me una somma che in realtà spettava a me perché l'atto di pignoramento era già stato notificato. Dal momento che i versamenti effettuati in violazione del pignoramento sono inefficaci nei confronti del creditore procedente, ricordate che abbiamo detto inefficacia relativa ma pur sempre inefficacia, in questa ordinanza il giudice ha dichiarato inefficace il versamento della somma di €15000 quindi ha disposto a me l'assegnazione di quella somma che già mi doveva essere accantonata e in più ha disposto in mio favore l'assegnazione degli utili futuri perché è possibile effettuare l'assegnazione anche di una somma non determinata ma che si ha ragione d'essere esistente. Finchè lui resta socio di questa società prima o poi la società dovrà distribuire gli utili, il vincolo pignoratizio c'è adesso in futuro. L'ordinanza è stata reclamata al giudice ordinario il quale giudice ordinario ha detto all'avvocato già che lei mi difenda debitore e terzo parla per uno o parla per l’altro non si capisce ma in ogni caso questa la dovete chiudere perché da qua non andate lontani e quindi abbiamo chiuso una disonorevole somma molto inferiore alle centinaia di migliaia di euro ma il fallimento accetta tutto e subito perché doveva chiudere. In questo caso erano somme che non erano entrate nella disponibilità diretta del debitore ma che avrebbero dovuto essere assegnate a me. Cosa succede se non è possibile fare questi accertamenti? Esiste una presunzione di esistenza del rapporto, presunzione di non contestazione dell'esistenza di questo rapporto in capo al terzo che si disinteressa completamente delle sorti del pignoramento presso terzi e quindi se il creditore fornisce elementi sufficienti per attestare l'esistenza di questo rapporto, il credito si considera riconosciuto, nei limiti in cui il creditore ne abbia fornito l'indicazione. 62 ® il creditore ha l'onere di scegliere, individuare catastalmente e trascrivere esattamente l'individuazione catastale degli immobili nell'atto di pignoramento. * l'ufficiale giudiziario esegue la notifica dopodiché consegna gli originali degli atti al creditore affinché provveda alla trascrizione. e una volta effettuati questi passaggi il nostro creditore provvederà, nei 15 giorni successivi alla trascrizione, all'iscrizione a ruolo della causa perché ovviamente fino a questo punto non c'è un giudizio pendente ma c'è solo un atto notificato e trascritto ma nessuna autorità giudiziaria sa che esiste quest’atto perché non è stato ancora iscritto a ruolo. e Conl’iscrizione della causa a ruolo il cancelliere forma il fascicolo nel quale, essendo l'iscrizione telematica, verrà inserita: - quello che è una scansione dell'atto di pignoramento che il creditore farà - la nota di iscrizione a ruolo - la nota di trascrizione che forma parte integrante del fascicolo del pignoramento immobiliare cioè il creditore deve dare atto provveduto agli incombenti di legge AI momento della notifica del pignoramento il debitore è costituito custode dell’immobile sino a che il giudice dell'esecuzione nominerà un terzo, ai sensi dell’art 560, come custode dell’immobile. La nomina del custode comunque deve essere effettuata a favore di terzo soggetto quando il debitore non risieda nell’immobile. Sia il debitore che il terzo nominato custode, la vediamo dal punto di vista del custode, hanno degli obblighi e in particolare per quanto riguarda del terzo nominato custode ha l'obbligo di vigilare affinché il debitore e il nucleo familiare del debitore che risiede nell’immobile conservino il bene pignorato nella sua forma migliore con la diligenza del buon padre di famiglia e lo mantengano integro. Per cui il custode ha facoltà e l'obbligo di accedere al bene per verificarne la consistenza. Generalmente il custode vi accede unitamente al consulente tecnico nominato dal tribunale per la valutazione del bene ma proseguiamo con ordine. Quindi iscrizione a ruolo determina la circostanza che viene individuato un giudice dell'esecuzione e dalla data di iscrizione a ruolo decorre il termine per il creditore per integrare la documentazione necessaria ai fini della validità e legittimità del processo esecutivo immobiliare ovvero il creditore ha l'onere di depositare la documentazione ipocatastale relativa all'immobile. Questa trata di un estratto che indica tutti i passaggi di proprietà e la consistenza riferita il bene immobiliare sino al ventennio precedente alla data della richiesta. La documentazione ipocatastale serve a verificare che i passaggi di proprietà del bene antecedenti alla data del pignoramento siano continui e regolari nel senso che da tizio il bene è stato venduto a Caio, da Caio deve passare a Sempronio, da Sempronio a Terzius e occorre che tutti gli atti seguono una consecutio di modo tale che l'ultimo proprietario cioè il soggetto nei confronti del quale il pignoramento è stato posto in essere sia proprietario per una serie consecutiva e regolarmente trascritta di atti. Altrimenti il pignoramento non sarebbe possibile perché l'effetto del pignoramento, non dimentichiamocelo, è quello di disporre la vendita coattiva del bene. In forza di questo lunghissimo procedimento chi acquista, acquista bene e può acquistare solo se acquista dall'effettivo proprietario che sia divenuto proprietario regolarmente. Quindi per una serie di atti regolari per cui il creditore procedente ha l'onere di dimostrare che questo bene verrà venduto in conformità con le disposizioni relative alla trascrizione degli atti che riguardano i beni immobili. La presentazione della documentazione ipocatastale è una condizione di procedibilità del pignoramento per cui se il creditore, che ha 60 giorni per depositarla, omette la presentazione ovvero se questa documentazione fosse incompleta e quindi il giudice invitasse il creditore ad integrarla e il nostro creditore non lo facesse nel termine indicato dal giudice il pignoramento si estinguerebbe, diventerebbe improcedibile e il giudice dovrebbe dichiarare l'estinzione della procedura e disporre la cancellazione della trascrizione perché il pignoramento ricordatevelo è già stato trascritto quindi se 65 io notifico un pignoramento e lo trascrivo chiunque voglia sapere se quel bene è libero da pesi o iscrizioni e faccio un ispezione ipotecaria troverebbe la trascrizione del mio pignoramento. Quindi io creditore depositando la documentazione ipocatastale sono in grado anche di sapere se su questo bene pignorato esistano precedenti trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli. Es: ipoteca iscritta sull'immobile perché il mio debitore ha ottenuto da banca Intesa un mutuo fondiario per acquistare questo immobile. Ovviamente Banca Intesa ha conferito l'importo richiesto dal mio debitore ma ha parimenti trascritto un'ipoteca sull’immobile. Il pignoramento è ammissibile. Che sorte avrà l'ipoteca di Banca Intesa? Banca Intesa nei confronti del mio pignoramento è un soggetto che vanta un diritto specifico nei confronti di questo stesso bene, un diritto specifico la cui evidenza è data dall'iscrizione ipotecaria. Quindi vi ricordate quando abbiamo parlato del sistema degli avvisi? come faccio io ad avvisare eventuali creditori dell'esistenza del mio pignoramento? Nel momento in cui io ottengo la documentazione ipocatastale vedrò se su questo bene ci siano altri soggetti che abbiano iscritto o trascritto atti pregiudizievoli per il debitore e quindi io creditore pignorante ho l'obbligo di avvisare questi creditori tramite il sistema degli avvisi quindi notificando un atto nel quale evidenzio a questi creditori iscritto, abbiamo detto Banca Intesa, che ho iniziato un pignoramento immobiliare e quindi l'invito nell'ipotesi in cui il debitore fosse insolvente anche nei loro confronti ma comunque io invito a eventualmente partecipare a questo pignoramento quindi a intervenire diventando un creditore intervenuto. Li invito a intervenire perché lo vedremo alla fine nel momento in cui il bene pignorato viene venduto quindi un terzo ne diventa proprietario il bene viene venduto libero da pesi, iscrizioni e trascrizioni quindi se Banca Intesa non si interessa del nostro pignoramento sono affare suoi. Se non interviene verrà dichiarata cancellata la trascrizione ipotecaria di Banca Intesa a prescindere dal fatto che Banca Intesa abbia preso o no tutti i soldi che doveva dal mio debitore. Equitalia, Agenzia delle entrate, trascrive di tutto sugli immobili tantissime volte non interviene nelle procedure esecutive quindi una volta che sia stata avvisata dell’esistenza della procedura esecutiva il bene viene venduto e Equitalia non riceve nulla. Non decade dal suo diritto di recuperare le somme salvo gli effetti della prescrizione. Ma il sistema degli avvisi 498 seguenti serve a consentire ai soggetti creditori del mio debitore di essere informati dell'esistenza di questo procedimento e quindi contestualmente esercitare il diritto, che non è un dovere, di intervenire al fine di essere soddisfatti delle proprie ragioni. Perché tornando sempre a Banca Intesa se è ipotizzabile che fino al momento del mio pignoramento il debitore abbia regolarmente adempiuto gli obblighi di restituzione dal mutuo, nel momento in cui la casa che ha tanto voluto e per la quale ha stipulato il contratto di mutuo gli viene portata via non continuerà a rimborsare alla banca l’importo quindi lui è già debitore della banca diventerà un debitore moroso perché lui è già debitore della banca: ha un obbligo di restituzione rateale di una somma che gli è stata conferita. Quindi c'è un rapporto debitorio che può essere regolarmente o meno adempiuto ma nel momento in cui portiamo via la sua casetta non credo che continuerà a rimborsare la banca. Quindi la nostra Banca Intesa ha tutto l'interesse ad intervenire nell'esecuzione per vedere come andrà a finire e cosa prenderà. Se è creditore fondiario quindi si tratta di un mutuo fondiario praticamente tutto perché è una causa di prelazione in questo caso esistenza di un mutuo fondiario blocca quel principio di ripartizione proporzionale del ricavato della vendita. Quindi documentazione ipocatastale ci serve per capire chi altro è interessato a questa esecuzione. Una condizione per proseguire è che questi altri soggetti siano stati informati della esistenza del processo esecutivo, della volontà quindi di vendere questo bene per soddisfare le ragioni del creditore procedente e che siano stati informati per tramite degli avvisi e che questi avvisi siano stati 66 notificati prima dell'udienza cui all'art 569 cioè quella nella quale il creditore procedente o un'eventuale creditore intervenuto munito di titolo esecutivo chieda che questo bene venga posto in vendita prima di arrivare alla vendita però prima di arrivare all' udienza. Ripetiamo tutti i passaggi: 1) redazione e individuazione dei beni 2) redazione atto di pignoramento 3) notifica dell'atto 4) trascrizione e iscrizione a ruolo 5) formazione del fascicolo d'ufficio 6) deposito documentazione ipocatastale 7) avvisi 7 formalità e non c'è stata neanche la prima udienza. Il creditore ha individuato questo bene o più beni perché può riguardare tutti i beni del nostro debitore o uno solo l'importante che sia considerato il vincolo pertinenziale per cui io se pignorano la casa pignorerò il garage che ai sensi della legge tonioli è collegato funzionalmente alla casa, se pignoro la casa pignorerà il giardino ecc Chi valuta la consistenza patrimoniale di questo bene? serve ovviamente una valutazione da parte di un terzo che non sia il debitore e che non sia il creditore chi è l'esperto estimatore il cosiddetto CTU (consulente tecnico d'ufficio). Quindi una volta che la causa è stata iscritta a ruolo, io ho adempiuto a produrre tutta la documentazione richiesta dal giudice quindi non sono stata dichiarata decaduta, il pignoramento è ben instradato il giudice nomina con ordinanza un esperto estimatore iscritto a un apposito albo tenuto da tutti i tribunali e la nomina avviene a rotazione il quale dovrà rispondere a determinati quesiti contenuti nell'atto di nomina previ prestazione di giuramento in cancelleria cioè va firma e penso che il cancellare gli dica giuri, lo giuro. Quindi il consulente scarica nel fascicolo telematico tutta la documentazione ipocatastale che il creditore procedente ha depositato e deve verificare che tutti i passaggi indicati nella documentazione ipocatastale siano corretti quindi deve fare un' ispezione ipotecaria ulteriore ma deve anche accedere al bene se necessario previa autorizzazione anche con l'ausilio della forza pubblica per questo per esempio e fosse un bene non abitato da nessuno di cui nessuno ha le chiavi può entrare previa autorizzazione del tribunale oppure se il debitore e i suoi familiari si incatenano le porte non lo fanno entrare può chiamare la forza pubblica. Generalmente questo accesso avviene alla presenza del custode che può accedere quando vuole ma si cerca generalmente di effettuare un solo accesso in modo tale che anche il custode che poi deve redigere la sua relazione verifichi lo stato dell'immobile perché a differenza del CTU che accede una volta sola il custode può accedere regolarmente per verificare che il debitore e la sua famiglia non incidano graffiti alle pareti o distruggano l'immobile. Quindi il CTU valuterà, misurerà quello che c'è da misurare, verificherà l'atto di proprietà per verificare la corrispondenza catastale dell’atto di proprietà con l’effettivo stato dell'immobile e non possono essere venduti manufatti abusivi c’è un divieto assoluto di vendita quindi dovrebbero essere distrutti a spese del debitore e non possono essere posti in vendita beni che abbiano difformità catastali salvo che non siano difformità sanabili e in quel caso il CTU nella valutazione dell' immobile dovrà indicare l'esistenza di questi difformità e il denaro necessario per sanarle perché ovviamente se l'immobile vale 100 e le difformità catastali sanabili eliminabili comportano la necessità per chi acquista di spendere 20 il valore dell'immobile sarà 80 e non sarà più 100. 67 che fino a un certo periodo le operazione di vendita venivano effettuate in forma mista cioè in presenza o con collegamento telematico, il legislatore in teoria vuole che la vendita sia fatta solo telematicamente L’avviso di vendita deve indicare: - il prezzo al quale viene posto in vendita l'immobile - le modalità di presentazione dell'offerta - il termine entro il quale l'offerta deve essere depositata - la data delle effettuazioni delle operazioni di vendita 1 - le condizioni a cui è soggetta questa vendita Si invitano gli offerenti a presentare le offerte in busta chiusa e generalmente entro le ore 13 del giorno precedente la data di effettuazione della vendita, in caso di vendita telematica fino alla mattina del giorno in cui avviene la vendita. Si indica il prezzo di vendita perché nella vendita senza incanto sono valide le offerte che contengano la volontà di acquistare ad un prezzo inferiore di 1/4 rispetto al valore di vendita del bene, vuol dire che se il bene va a vendita 100 io posso offrire 80 e se ci sono solo io il bene è mio. Tutti possono fare offerte tranne il debitore, i figli si ma lui persona no perché se hai i soldi per comprare il bene perché non ce li da? Nell'avviso di vendita deve essere indicato anche che le eventuali offerte al rialzo dovranno essere nella misura non inferiore a X perché anche se non c'è più l’incanto la una c'è lo stesso. Insieme a queste condizioni viene indicato all’offerente che deve depositare un assegno o effettuare un bonifico di un importo che viene definito cauzionale, è una sorta di caparra, di 1/10, 1/5, 1/6... del valore di vendita del bene e gli viene altresì indicato che il saldo dell'eventuale prezzo di aggiudicazione dovrà essere effettuato con determinate modalità nel termine massimo di 120 o fino a 12 mesi in ipotesi particolari. Gli si precisa che il deposito cauzionale verrà trattenuto nell'ipotesi in cui lui si dimentichi di comparire, mentre se alla data prevista per la vendita ci sarà una lotta feroce per accaparrarsi la mia villetta e io non mi aggiudicherò un bel niente questo deposito mi verrà restituito. Arriviamo al giorno delle offerte: - il professionista delegato apre le buste o clicca e apre le offerte telematiche - gli offerenti devono essere personalmente presenti, muniti di documento d'identità - sec’è un solo offerente e non c'è gara gli viene aggiudicato provvisoriamente il bene - se fossero più offerenti il professionista delegato apre la gara quindi invita a effettuare offerte al rialzo, con un termine di 3 minuti con il timer gli offerenti pubblicamente le dicono - nel momento in cui non ci sono più lotte fratricide per ottenere la mia casa a schiera il professionista delegato dichiara chiusa la gara e verbalizza l'aggiudicazione a favore dell’offerente che ha tautologicamente offerto l’importo maggiore Si tratta di un atto provvisorio, una aggiudicazione, una sorta di preliminare. Quando acquistate c'è il preliminare e il definitivo: nel preliminare io verso un importo, la caparra confirmatoria che conferma la mia volontà di arrivare al definitivo e nel preliminare mi viene detto quando verrà effettuato il definitivo. L'aggiudicazione è una sorta di preliminare ma solo una sorta perché suppone che io acquisti da uno che non me lo vuole vendere perché il debitore non me lo vuole vendere, è esecutato ma la volontà del debitore è sostituita dal pignoramento. 70 In forza del provvedimento di aggiudicazione l'offerente diventa aggiudicatario e deve provvedere all'adempimento del pagamento dell'importo come offerto da lui se c'è stata la gara o altrimenti indicato nel bando di vendita e attenersi scrupolosamente ai termini indicati perché si decade se non si rispettano i termini. Domanda: gli offerenti sanno il numero di offerenti che presentano un'offerta? No, perché le offerte non sono pubbliche, sono in busta chiusa. Domanda: l'assegnazione al creditore è possibile? Si, solo quando tutti questi esperimenti di vendita che possono essere fino a 4 si esauriscono senza che il bene sia stato venduto, quindi il creditore può chiedere per sé o per un terzo l'assegnazione del bene solo dopo che di fatto tutto questo procedimento sia diventato infruttuoso perché, al fine di rendere più appetibile la vendita del bene, nell'ipotesi in cui il primo esperimento di vendita non vada a buon fine e nella maggior parte delle volte è così, il valore che il CTO ha indicato e che abbiamo riportato nell'avviso di vendita che viene pubblicato sul portale delle vendite telematiche, sui quotidiani. Chi è interessato a vendere il bene su aste.it viene caricata anche la perizia di stima del bene, alcuni custodi i video e in ogni caso si può sempre chiedere di essere accompagnati dal custode per vederlo. Se il primo incanto è infruttuoso viene disposto l'effettuazione di altri almeno altri 3 incanti e il prezzo base di vendita viene ridotto di 1/4 da un incanto all'altro. Prima del 2016 non c'era la limitazione sul numero degli incanti ma era dato al creditore procedente di richiedere di ridurre solo del 5% o del 10%. La riduzione di 1/4 del valore di vendita di case normali è altamente pregiudizievole. Mi è capitato un professionista che dopo il quarto incanto di vendita di un complesso che valeva 4 milioni quindi valeva ancora 1 milione secondo lui dovevamo annullare tutto cioè dovevamo estinguere il procedimento perché valeva 1 milione. La logica del legislatore è che era comunque sufficiente quel prezzo per coprire ampiamente le spese dell'esecuzione e in parte anche quelle dei creditori procedenti e intervenuti. Quindi ipoteticamente dopo il quarto incanto, ovvero quando il prezzo del bene è diventato vile tanto da ritenersi un’ipotesi di applicazione di quella causa di estinzione che abbiamo visto 164 bis disposizioni di attuazione, il professionista delegato alla vendita deve rimettere il fascicolo al giudice dell'esecuzione che: * disporrà l’estinzione del procedimento ® O fissa l'udienza in cui deve sentire il debitore e il creditore può disporre, quando ne ricorrano le condizioni, un ulteriore ultimissimo incanto per verificare, magari senza riduzione, se l'ultima possibilità di rimetterla Se tutto questo meccanismo non funziona il creditore può chiedere l'assegnazione. Quindi, decreto di aggiudicazione: provvisorio, obbligo del debitore di provvedere all'adempimento di quanto previsto, quindi versamento del prezzo di vendita. Una volta che il debitore abbia adempiuto e quindi nelle casse dell'associazione notarile sia pervenuto un assegno o un bonifico con l'importo. Quando il debitore ha adempiuto il giudice o il professionista delegato alla vendita provvede all'emissione di un decreto di trasferimento. Col decreto di trasferimento il soggetto aggiudicatario diviene proprietario del bene, vengono cancellate tutte le trascrizioni e le iscrizioni pregiudizievoli e 71 il bene viene acquisito libero da pesi. Dal momento in cui c’è il decreto di aggiudicazione il debitore deve lasciare la casa, se non la lascia spontaneamente col decreto di trasferimento il nuovo proprietario della casa può fare un precetto perché il decreto di trasferimento è un titolo esecutivo e ottenere il rilascio dell'immobile. Dopo tutta questa trafila che può durare anni, i nostri creditori se non sono tutti defunti, sono pronti finalmente a ricevere quanto spetta loro. Il nostro professionista delegato alla vendita li invita a depositare un atto nel quale il creditore, che sia uno o che siano più, indichino esattamente: ® l'importo del loro credito ® delle spese vive connesse all'esecuzione e delle spese di assistenza legale assegnando alle parti un termine per provvedere Quindi tutti i creditori che vogliano, non è detto magari sono rimasti lì e poi non interessa più, che vogliano ottenere qualcosa devono adempiere a quanto contenuto in questo invito, invitando i creditori il professionista non ha esaurito il suo compito perché una volta ricevute queste note di precisazione del credito nel quale ciascun creditore da atto delle spese sostenute che devono essere documentate, per cui fatture, pagamento del consulente. Il consulente dovrà essere pagato e quindi esporrà una nota che il giudice dell'esecuzione dovrà liquidare con ordinanza, parimenti il custode verrà fatto il conto della gestione del custode. Una volta ricevute tutte queste note, il professionista delegato alla vendita, fa un progetto di distribuzione tenendo conto delle spese ancora gravanti sulla procedura, ovvero le spese del professionista, della tenuta del conto corrente intestato alla procedura, le spese eventuali di pubblicazione o dell'utilizzo, le spese del custode dovrà liquidare e quindi sulla base del ricavato di vendita distribuirà, in ragione delle cause di prelazione, ovvero se nessuno ha il creditore ipotecario o ha causa di prelazione, in ragione della proporzionalità o in considerazione del fatto che i creditori sono intervenuti tempestivamente o tardivamente proporrà la distribuzione delle somme ricavate dalla vendita contestualmente fissando una udienza e comunicando in questo atto che in mancanza di opposizione che i creditori possano fare, il progetto diventerà definitivo e passeranno ancora circa un mese o due. Le eventuali opposizioni al progetto di distribuzione che di fronte al professionista delegato non abbiamo trovato l'accordo dei creditori verranno risolte dal giudice dell'esecuzione che fino adesso è rimasto lì, non ha fatto quasi niente. È difficile che vi sia il soddisfacimento integrale di tutte le ragioni dei creditori. I portali delle vendite telematiche alla modica cifra di €100 a pubblicazione, pubblica tutte le vendite di tutt'Italia, in più la pubblicazione degli avvisi di vendita viene effettuata, a livello telematico, indicate dal professionista a pagamento cioè pubblicare un avviso di vendita può costare dai 300 ai €400 più 100 del portale delle vendite telematiche. Un processo di esecuzione immobiliare dall'inizio alla fine non costa meno di €10.000 perché la documentazione ipocatastale ci vogliono circa €900, per trascrivere l'atto di pignoramento 276, il notaio professionista delegato alle vendite costa duemila/tremila euro, il custode riceve un compenso proporzionale al valore dell'immobile, ciascun avviso di vendita costa 300/€400 la pubblicazione con le modalità individuate dalla vita diventa più €100 il portale delle vendite telematiche, per iscrivere a ruolo il pignoramento si versa un contributo unificato il cui importo è indicato dal dpr 115/2002 e successive modificazioni a seconda del valore dell'importo per cui si procede, l'avvocato, il consulente si paga. Questi soldi li anticipa sempre il nostro creditore procedente quindi capite che questo procedimento è veramente macchinoso, non vi spiegherà di ricordare tutti i termini ricordatevi però la trascrizione, che il pignoramento si trascrive. 72 Quali possono essere queste contestazioni? Allora il testo dice solo quello quindi tutto quello che io vi dico è frutto dell’interpretazione dottrinale e in parte giurisprudenziale. Innanzitutto, sono opposizione di merito e possono essere: - opposizioni preventive “quando l'opposizione non è ancora iniziata” - opposizioni contestuali “quando l'esecuzione è già iniziata” - opposizioni successive perché può essere che sia tardiva ma giustificata Valutando ancora un attimo le questioni di carattere generale connesse all'opposizione non dimentichiamoci dall'eccezione di giudicato: è possibile che contestualmente vengono esperiti i due procedimenti ma non dimentichiamoci che nelle eventuali contestazioni che il debitore possa fare nei confronti del titolo c'è sempre quella dell'eccezione di giudicato, cioè con riferimento a una data situazione di fatto che non sia stata evidenziata, sulla quale possa essersi formata la quiescenza perché il debitore non ha impugnato quella determinata pronuncia in corte d'appello è difficile poi che possa fondare una richiesta di opposizione legittima. L'effetto dell'opposizione è quello di bloccare il processo esecutivo, non di contestare l'accertamento compiuto in un'altra sede. Di fatto se questo titolo non è idoneo a fondare la procedura esecutiva, la procedura non potrà utilmente proseguire ed è per quello che il giudizio di opposizione richiede un accertamento di carattere cognitivo. Noi sappiamo che questa facoltà è preclusa al giudice dell’esecuzione quindi accertamenti cognitivi gli sono sottratti tant'è che, torniamo al nostro 615, l'opposizione all'esecuzione si propone con atto di citazione davanti al giudice competente per materia, per valore e per territorio facendo riferimento agli articoli 17 e 27. Quando l’esecuzione è già iniziata, invece, il procedimento di opposizione si propone al giudice dell'esecuzione con ricorso, a questa prima fase di competenza del giudice esecuzione serve solo ad emettere un eventuale provvedimento di sospensione perché poi il giudice deve disporre la mia riassunzione nel giudizio, quindi dalla condizione legata alle ragioni dell'opposizione, al giudice competente. Cosa si può eccepire con l'opposizione all'esecuzione? Abbiamo detto la negazione dell'esistenza del titolo che sia originaria o sopravvenuta e in che termini questa negazione. Innanzitutto, si può eccepire la negazione dell'idoneità del titolo a fondare l'esecuzione in due accezioni diverse: ® a fondarel’esecuzione nei confronti di quello specifico debitore, per esempio pensiamo alla successione delle parti e quindi a un debitore che ai sensi del 477 neghi di essere successore del soggetto indicato nel titolo esecutivo, quindi l’esecuzione iniziata nei miei confronti per un titolo esecutivo ottenuto nei confronti del mio dante causa è illegittima perché io ho rinunciato alla qualità di erede. L'UG viene da me e io gli dico no non puoi eseguire il pignoramento mobiliare perché io non sono erede, l’UG se ne può tranquillamente non interessare e sarà questo sogg a promuovere il giudizio di opposizione ® a fondare quella specifica esecuzione, per esempio un titolo stragiudiziale utilizzato per l'adempimento di un obbligo di fare. Non l'abbiamo ancora misti ma vedremo che per gli obblighi di fare gli unici titoli giudiziali consentiti sono i provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Quindi l’UG notificherà il tutto ma il soggetto potrà dire no non hai un titolo esecutivo Un altro elemento che può inficiare la validità del titolo esecutivo è la mancanza di corrispondenza tra la misura richiesta e il contenuto del titolo esecutivo. Del tipo ti chiedo il pagamento di una somma con gli interessi moratori e in realtà erano interessi legali, quindi faccio il pignoramento e ti notifico un atto di precetto con indicazione degli interessi moratori erano interessi legali quindi io posso già opporre l'atto di precetto. 75 Oppure, ancora, con riferimento alle ragioni di merito sottese all'opposizione all'esecuzione può venire opposta la negazione dell'esistenza attuale del diritto, l'esempio classico è dopo la notifica del titolo esecutivo e prima della notifica del precetto, o comunque a prescindere dalla notifica del titolo esecutivo e del precetto, ho adempiuto all'obbligazione di pagamento, nonostante ciò l'UG mi è comparso in casa e ha pignorato i beni. In questo caso sarebbe una opposizione all'esecuzione già iniziata. Quindi io non posso bloccare l'UG sulla porta, impedirgli di entrare perché ho pagato e sventolare la ricevuta di pagamento che il mio creditore ha sottoscritto, quindi l'UG eseguirà il suo compito perché ne è obbligato per leggere perché il titolo esecutivo ha una validità incondizionata per legge. Se io voglio opporre l’esistenza di fatti estintivi, modificativi a questo titolo devo opporla per tramite del meccanismo delle opposizioni. Nel momento in cui si contesta che il titolo esecutivo abbia efficacia ai fini dell'esecuzione c'è la possibilità di instaurare un procedimento di opposizione direttamente con atto di citazione se si impugna il precetto o il titolo esecutivo, il titolo esecutivo può essere notificato a prescindere e prima del precetto. Nel momento in cui esecuzione sia già iniziata, quindi io abbia ricevuto la notifica di un atto di pignoramento o l’UG abbia fatto il pignoramento e il verbale di pignoramento entrando in casa, l’opposizione all'esecuzione viene effettuata per tramite di ricorso. Il primo effetto del ricorso è quello di ottenere eventualmente la sospensione dell’efficacia del titolo esecutivo perché in difetto di sospensione il processo esecutivo prosegue. Anche nel processo esecutivo iniziato con atto di citazione io posso chiedere la sospensione, se l'ordinanza di sospensione non viene emessa il processo esecutivo a prescindere dalla pendenza dell’opposizione prosegue. Nel momento, di contro, il giudice in sede di opposizione emetta ordinanza di sospensione, il processo esecutivo entra in fase di quiescenza non possono essere compiuti atti di nessun genere, esecutivi. Quindi se io oppongo l'atto di precetto e chiedo al giudice di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo e il giudice dispone la sospensione io non posso notificare nessun atto di pignoramento perché l'efficacia esecutiva del titolo sospeso comporta che questo titolo non è idoneo a iniziare l'esecuzione. Se, di contro, introduco giudizio di opposizione all'esecuzione già iniziata con ricorso e chiedo al giudice di sospendere l'efficacia esecutiva degli atti, quindi del pignoramento, il giudice lo sospende nessun’atto ulteriore può essere compiuto. Se mi sospendono il processo e il titolo esecutivo non posso fare nulla, se mi sospendono il pignoramento resta tutto bloccato il giudizio intero di esecuzione. L’una posizione non esclude l'altra, cioè io potrei avere opposto un precetto, avrei potuto vedere respinta la mia opposizione e avere dei motivi per fare un ulteriore opposizione all'atto di pignoramento perché sono delle irregolarità contenute anche nell'atto di pignoramento. Nel momento in cui si apre un giudizio di opposizione ai sensi del 615 co. 1 si tratta di un giudizio ordinario, quindi con le scansioni ordinarie di: - atto di citazione - fissazione dell'udienza col termine di 90 giorni - assegnazione dei termini per le memorie - eventuali attività istruttorie - udienza di precisazione delle conclusioni - sentenza Nel momento in cui l'opposizione sia proposta con ricorso e quindi a giudizio iniziato, il giudice fissa con decreto: 76 - l'udienza di comparizione delle parti - i termini per la notifica dell'atto di opposizione e in questa udienza decide “puro sic et simpliciter” puramente e semplicemente sulla istanza di sospensione Qualunque sia il provvedimento che questo giudice prende, cioè sia che sospenda sia che non sospenda, siccome il giudizio di opposizione apre una parentesi di cognizione il giudice assegna alle parti un termine per iniziare un giudizio di merito, cioè un vero e proprio giudizio di cognizione perché non può deciderlo lui se è competente sarà il giudice che ai sensi del 616 comma 2 “se è competente per la causa l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito”. Se non viene rispettato questo termine e ovviamente sarà il debitore opponente ad avere interesse a rispettarlo, l'opposizione decade il giudizio e il processo esecutivo prosegue perché se il nostro debitore non ha interesse a far evidenziare questa illegittimità del titolo esecutivo, il titolo esecutivo resta efficacemente incondizionato e valido e quindi il giudizio di esecuzione prosegue. TERMINI L'opposizione all’esecuzione in realtà non indica i termini per la presentazione perché se è opposizione a precetto può essere effettuata dopo la notifica del precetto ma ovviamente prima che vengano notificati gli atti esecutivi, quindi il pignoramento, per cui in teoria tra il giorno 10 e il giorno 90 perché non sappiamo che l’atto di precetto ha questi 10 giorni di moratoria, in realtà posso fare opposizione anche al giorno 2 ma sappiamo che per i primi 10 giorni il nostro creditore procedente non può porre in essere atti esecutivi e poi il precetto ha questo termine di validità di 90 giorni perché il nostro credito entro 90 giorni deve iniziare l'esecuzione. Di fatto se vogliono impugnare l’atto di precetto lo devo fare prima che mi giunga la notifica di un atto di pignoramento perché a quel punto l’esecuzione è già iniziata quindi io dovrò fare un ricorso al giudice dell'esecuzione, non un atto di citazione. L'unico termine a cui fa riferimento l'articolo 615 è quello in cui quando è iniziata l'esecuzione l’opposizione non è più ammissibile dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione, nel senso che in questi casi prevalgono i diritti dei terzi perché il nostro debitore è stato informato di tutti gli atti compiuti nel corso del giudizio esecutivo e in particolare gli è stato notificato l'atto di pignoramento perché è una condizione per poter procedere con l'attività di vendita e di liquidazione. Oltre questo termine l'opposizione non è più possibile salvo che il soggetto opponente: - dimostri che siano sopravvenuti dai fatti a giustificazione dell'opposizione - oppure dimostri di non aver potuto proporre tempestivamente l'opposizione per una causa a lui non imputabile il termine ultimo è l'udienza nella quale il creditore procedente chiede la vendita dei beni. Vi ho mandato un decreto che dispone la vendita, quindi quello è il termine ultimo. Al debitore, con atto di precetto, viene chiesto di eleggere domicilio. In difetto di elezione di domicilio nel luogo compreso nel bacino di utenza del tribunale competente per l'esecuzione le notifiche gli vengono effettuate in cancelleria. Anche il decreto di fissazione dell'udienza nella vendita del 569 deve essere necessariamente notificato al debitore, quindi dal momento che si tratta di notifica, non comunicazione, il debitore è posto in condizioni di promuovere tutti i giudizi oppositivi che ritiene opportuni perchè la notificazione è conoscenza legale del provvedimento. Torniamo all'opposizione promossa con ricorso, dopo la fase cautelare perché è quella la natura della prima fase, nella quale il giudice eventualmente sospende oppure l’efficacia esecutiva si apre la fase del merito quindi con la riassunzione davanti al giudice competente con la concessione dei termini di legge ridotti alla metà. In questo caso è un giudizio anche questo di cognizione ordinario. 77 strade diverse. Dopodiché se la Corte d'appello dovesse caducare integralmente il titolo esecutivo caducherebbe ovviamente anche tutti i giudizi connessi e collegati a quel titolo esecutivo. Parimenti non sono soggetti a impugnazioni ci dice 618 “le sentenze pronunciate a norma dell'articolo precedente primo comma” quelle che riguardano la regolarità formale della notifica del titolo esecutivo o del precetto. Se ho sbagliato a notificare il precetto e mi viene detto hai sbagliato l'hai notificato a un indirizzo inesistente. È una notifica irregolare il giudice la dichiara con sentenza e non posso impugnare. Ne notificherò un'altra perché non comportano decadenza mentre le opposizioni all'esecuzione possono caducare il diritto di procedere ad esecuzione forzata perché il titolo per qualche ragione è venuto meno, può venir meno o non è più completamente corrispondente alla situazione di fatto: ho pagato la metà non puoi non puoi eseguire il titolo per intero resta pur salva l'altra metà; nelle opposizioni formali se è una irregolarità formale può sempre essere riproposto l'atto regolare perché noi sappiamo che il titolo esecutivo può essere posto in esecuzione con tutte le obbligazioni dello stesso contenute per 10 anni. Quindi ho sbagliato la notifica dell'atto di precetto non posso iniziare l'esecuzione sulla base di quell’atto precetto ma ho altri 10 anni di tempo per notificartene un altro. Quindi non ha senso impugnare e restare in corte d'appello 4 anni perché nel frattempo ho anche venduto già l'immobile per esempio all'incanto o senza incanto. Vi ricordate il sig sandro purtroppo nella fattispecie si ricorda che io vi ho raccontato che il creditore mi ha notificato due atti di precetto e io ho dovuto instaurare due atti di opposizione differenti perché il primo era stato sospeso in parte e da quell'atto di opposizione è nato un giudizio di cognizione vero e proprio conclusi tutti e due con un'onorevole transazione perché nella sostanza io ero perdente perché il debitore, per quanto agendo con abuso del diritto, azionava un titolo esecutivo che nessuno aveva mai modificato. Nel caso specifico la situazione di fatto era modificata ma il giudice del divorzio mi ha detto chiaramente io solo a sentenza ti dirò che da quella data non era più dovuta la somma per il mantenimento dei minori quindi di fatto queste opposizioni soprattutto quando hanno carattere dilatorio, la mia non lo era, hanno l'effetto di rendere particolarmente pesante sia lo svolgimento dell'esecuzione che lo svolgimento dei processi di opposizione perché sono processi veri e propri che quindi proseguono per una durata minima di un anno e mezzo/due anni a seconda delle date dei rinvii del giudice. Di fatto però in presenza di una sospensione gli atti dell'esecuzione restano bloccati quindi anche la sospensione può essere anche concessa e poi revocata perché il giudice potrebbe concederla in via di estrema urgenza e poi rendersi conto che i presupposti non sono esattamente quelli che erano stati ventilati. Se guardate tra gli atti che vi ho mandato oggi: causa di opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi insieme perché si può fare per problemi connessi sia al difetto sostanziale del titolo o una modifica del titolo che a un difetto di regolarità formale. In questa causa il creditore in forza di una pronuncia di appello, quindi in primo grado eravamo risultati vincitori mentre in appello quel giorno i giudici hanno bevuto quindi hanno fatto anche la parte dell'avvocato a il mio assistito ha perduto. È un atto del 2016 il creditore precedente aveva pignorato diverse quote di immobili ma in particolare la quota di un immobile in comunione dei beni pignorando però solo la metà ma i beni indivisi si pignorano per intero dopo di che si fa eventualmente giudizio di divisione. In questo caso era stata pignorata la quota di metà, ho fatto l'opposizione e l'esecuzione è stata sospesa per una parte perché con l’atto di pignoramento il creditore procedente aveva pignorato anche un altro immobile di proprietà di più parti facendo un errore madornale nel senso che c'era un terreno e una casa. Lui ha pignorato solo la casa che non valeva nulla che è stata valutata 8.000 € perché il giudice dell'esecuzione ha sospeso il pignoramento della casa in comunione dei beni e ha disposto la prosecuzione del pignoramento per l'altro immobile solo che il creditore procedente ha pignorato solo la casa e non il terreno. Giunti dopo la perizia il perito ha dichiarato che il valore del bene della 80 casa valeva 8.000 € quindi il giudice ha detto al creditore io non la mando a vendita perché formalmente dovete rinunciare voi ma questo valore è insufficiente a coprire le spese dell'esecuzione. Quindi quel procedimento è stato dichiarato estinto l'altro avente ad oggetto l'immobile in comunione dei beni è ancora in corso. Di fatto questi meccanismi in parte bloccano il processo esecutivo perché abbiamo detto quando il giudizio è sospeso non possono essere compiuti atti dell'opposizione quindi in questo caso specifico di questo pignoramento la casa è ancora pignorata, l’immobile in comunione dei beni risulta pignorato in ragione della metà e se io facessi un'ispezione catastale vedrei atto di pignoramento quindi io non posso venderla perché c'è un pignoramento sopra, non posso farci nulla ma al contempo il creditore procedente non può compiere altri atti dell'esecuzione perché il processo esecutivo è sospeso. Domanda: sul pignoramento di cui parlavamo prima dei beni impignorabili quindi ci si oppone al pignoramento dei beni impignorabili tramite l'opposizione all'esecuzione ma io mi chiedevo ha senso visto che sono tassativamente previsti dal codice, aprire una parentesi cognitiva cioè cos'è che si accerta? Si accerta che l'UG ha sbagliato e ha pignorato beni che non poteva pignorare. Es; la natura di collezione dei libri che costituiscono una collezione, chi lo dice ? l'UG dice per me questi beni sono pignorabili il giudice dell'esecuzione sulla base delle prove. Non dimentichiamoci che i giudizi di opposizione suppongono gli stessi principi probatori del giudizio di cognizione, quindi onere della prova di ciascuna delle parti ai fini della contestazione reciproca e poi il giudice decide. L'UG non ha questi poteri. Domanda: Può essere il giudice dell'esecuzione? È il giudice dell’opposizione come faccio a rivolgermi al giudice dell'esecuzione. All'interno del giudizio di esecuzione il giudice ha solo poteri ordinatori di organizzazione: fissa le udienze, dispone il versamento della cauzione, dispone gli incanti quando le vendite sono di sua competenza, incarica il professionista delegato alla vendita ecc. Col meccanismo dell'opposizione in realtà entra nel merito e quindi decide sulla bontà delle eccezioni che gli vengono formulate ma tramite le opposizioni cioè se l'UG pignora torniamo alla nostra fede nuziale perché la trova lì e dice no per me non è una fede nuziale ma un anello ordinario che contraddittore ha il debitore? non certo l'UG ma il soggetto nei confronti del quale il debitore si pone ovvero il creditore e chi può decidere? Solo il giudice. OPPOSIZIONE DI TERZI Questo tipo di opposizione è formulabile da un terzo ci dice l'art 619 che pretende di avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati. Vuol dire che è un opposizione che inizia dopo il pignoramento perché il codice ci dice che il terzo ritiene di vantare un diritto di proprietà o un altro diritto reale, quindi dovrebbero essere esclusi i diritti di godimento personali, sui beni pignorati. Quindi può proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni. L’ipotesi più frequente di questa opposizione è quella che ha ad oggetto beni mobili perché se il terzo vanta un diritto reale su un immobile per poterlo vantare deve averlo trascritto. Ipotesi di scuola è quella che riguarda beni non trascritti o iscritti nei pubblici registri come il Pubblico Registro automobilistico per esempio. Potrebbe essere che io ho acquistato la macchina dal mio debitore non ho ancora trascritto il passaggio di proprietà e nel frattempo, con quel meccanismo del 521 bis, UG trascrive il pignoramento dell'autoveicolo. In questo caso io devo dimostrare con un atto avente data certa che io ho acquistato prima della trascrizione del pignoramento. Il problema dell'opposizione di terzo è la data certa. 81 Col giudizio di opposizione di terzo il legislatore ha voluto contemperare le esigenze del terzo e del creditore con un occhio di riguardo però agli accordi collusivi posti in essere dal debitore e il terzo al fine di paralizzare le ragioni creditorie. Es: poniamo il creditore chiede all’UG di effettuare un pignoramento presso la casa della sign Zanotti il suo albero di Natale. Io sono il terzo e la sig. Zanotti dice guarda puoi dire che l’albero è tuo e te lo custodivo solo per il periodo natalizio. L'accordo orale non si può provare. Io devo dimostrare con un atto avente data certa che le ho consegnato l’albero perché ad es è bravissima nel sistemare le palline natalizie quindi mi voleva su mio incarico ristrutturare l'albero. Quindi la facoltà di promuovere opposizione è ovviamente del terzo ma deve tutelare le ragioni creditorie e quindi evitare collusioni tra il debitore e il terzo per tale ragione il legislatore ai sensi del 621 che riguarda i limiti della prova testimoniale dice che il terzo opponente non può provare con testimoni il diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell'azienda del debitore tranne nell'ipotesi in cui l’esistenza del diritto sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore. Es: la sig. Grazioli ha un negozio di oreficeria. È il mio debitore. UG pignora tra questi beni un orologio che la signora Zanotti ha lasciato alla sig Grazioli perché fa anche riparazione. La signora Zanotti magari ha la ricevuta però ha la facoltà di provare mediante l'opposizione ma anche tramite testimoni l'esistenza del suo diritto di proprietà sul bene che lasciato per essere riparato. L’art 621 ci parla di: “Il terzo opponente non può provare con testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell'azienda del debitore, tranne che l'esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore” come si propone l'opposizione? il termine di proposizione è connesso all’udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione. Si propone con ricorso, il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti e il termine perentorio per la notifica dal ricorso del decreto che necessariamente deve essere notificato sia al creditore precedente che al debitore perché nel giudizio necessariamente devono intervenire tutte e tre le parti. La particolarità dell'art 619 è che ci dice prima se le parti raggiungono un accordo il giudice né dato con ordinanza adottando ogni altra decisione idonea ad assicurare la prosecuzione del processo esecutivo, se il processo prosegue ovvero ad estinguere il processo e in questo caso il giudice deve statuire sulle spese altrimenti il giudice provvede ai sensi dell'articolo 616 ovvero al a assegnare alle parti un termine per riassumere il giudizio di merito” ovviamente per i fini che riguardano la tutela dei diritti sia del creditore che del terzo l'accordo non vuol dire che il terzo e il debitore arrivino dicendo sì sì confermo che il bene è suo. L'accordo deve essere visto in un altro modo nel senso che anche il creditore deve essere d'accordo. Se il terzo non propone opposizione nei termini indicati, quindi tempestivamente, e quindi si tratta di opposizione tardiva il giudice non sospende la vendita dei beni e i diritti del terzo, quindi accertati nel giudizio di opposizione, si fanno valere sulla somma ricavata dalla vendita. L'opposizione della moglie del debitore l'art 622 che è stato dichiarato incostituzionale ma se non erro nella 67. Nel codice originario la moglie del debitore non poteva fare opposizione o meglio per dimostrare che i beni presenti nella casa o nell'azienda del debitore fossero suoi doveva rappresentare: ® l'esistenza di beni dotali quindi pervenutigli in dote 82
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