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Regole competenza giudiziale e procedura penale: separazione e riunione processi, Appunti di Diritto Processuale Penale

Questo documento tratta delle regole di competenza giudiziale in materia penale, con particolare riferimento alla separazione e riunione dei processi. Vengono discusse le regole generali che regrediscono conflitti di competenza, la riunione e separazione dei processi, casi di riunione, il potere discrezionale del giudice, l'accordo delle parti, questioni pregiudiziali, la garanzia presunzione di non colpevolezza, l'assunzione delle prove e i limiti alla utilizzabilità della prova. Una base solida per comprendere i principi fondamentali della competenza giudiziale e del procedimento penale.

Tipologia: Appunti

2010/2011

Caricato il 30/05/2011

lexastella
lexastella 🇮🇹

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Scarica Regole competenza giudiziale e procedura penale: separazione e riunione processi e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! 1.1: concetti del D.P.P. D.P.P: - complesso di regole giuridiche - disciplina attività con cui si applica la norma pen. Sost. - nei singoli casi concreti accertamento e liceità pen: - accertamento del fatto storico, comportamento e della sua attribuzione ad una persona - rilevanza penalistiche del fatto/ qualificazione del fatto accertato N.B: il D.P.P: - insieme di norme - disciplina accertamento illiceità pen. - applicazione della sanzione connessioni D.P.P. e D. pen. Sost.: - D.P.P: mezzo x accertare illiceità secondo parametri del D. pen. Sost. - nn sono ammessi automatismi nell'accertamento dell'illiceità pen., punibilità e sanzione - è il G. che condanna o assolve, nn la L. N.B: le norme sostanziali (giudizio di valore: funzione di orientamento dei comportamenti umani)sono strumento di quelle processuali nulla poena, sine judicio 1 2 spaziali: art. 27 disposizioni: “la competenza e la forma del processo sono regolate 5 dalla L. del luogo in cui processo si svolge”. locus regit actum, se x il reato x il quale si procede sia stato eventual_ commesso all'estero. - eccezioni: attenuanti e deroghe subite dalle relazioni internazionali fra stati esteri (ES: l'immunità). 6 7 10 2.2: il G. G: sogg. “organo ed espressione della giurisdizione” al quale viene richiesta la pronuncia di una decisione indipendenza: - libertà dell'organo giudiziale; - ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere; - impossibilità che il parlamento, attraverso la funzione di legislatore, influenzi la libera formazione del giudizio decisorio; - indipendenza dal potere esecutivo. imparzialità: estraneità del G. rispetto alle diverse situazioni che animano l'agire delle parti G. organo terzo: figura in cui si simbolizza il disinteresse nella ricerca pura e semplice della verità; il disinteresse del G. in mezzo agli interessi del contratto della crisi Art. 25 Cost: “nessuno può essere distolto dal G. naturale precostituzioneituito x L.” G. naturale: il G. del luogo dove è stato commesso il delitto/ contravvenzione, o il G. competente. possono nn coincidere, bisogna vedere le regole di competenza precostituzione: - istituzione del G.; - operata dall'ordinamento; - sulla base di criteri generali (norme di L.); - fissati in anticipo:ante factum e nn su un fatto già verificatosi duplice significato precostituzione: - G. istituito solo con L. (riserva di L.) prima che sia stato commesso il fatto che dovrà giudicare; - nn è possibile creare una competenza ad hoc su un determinato fatto, neppure x un G. che è già stato istituito naturalità: qualifica Sost. del G. precostituzione: qualifica temporale della sua istituzione Art. uno C.P.P: “ la giurisdizione pen. è esercitata dai G. previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario” Art. 106 Cost: “la nomina ha luogo in seguito concorso, al fine di evitare scelte discrezionali incompatibili con l'esigenza di indipendenza dei G.” requisiti capacità: capacità in astratto: - di tipo generale o assoluta; - x poter esercitare legittima_ la funzione giurisdizionale in ordine a qualsiasi processo capacità in concreto: - di tipo specifico o relativa; - x il legittimo esercizio della funzione giurisdizionale in ordine ai processi ben determinati N.B: è sempre prescritta, a pena di nullità, l'osservanza delle disposizioni concernenti le condizioni di capacità del G. Art. 178 C.P.P. Art. 33 C.P.P. :“le condizioni di capacità del G. sono stabilite dalle leggi dell'ordinamento giudiziario”, a pena di nullità concetto legislativa di capacità dell'organo giurisdizionale: calibrato su prescrizioni rintracciabili solo in ambito di ordinamento giudiziario, indifferente ai precetti di altra provenienza, anche processuale capacità sogg: valuta l'esistenza stessa dell'organo della giurisdizione, ancora prima che la sua capacità N.B: esistenza e capacità del G., sono diverse dalla competenza. sono tre cose diverse. esistenza= giurisdizione capacità in astratto: - attribuzione: successiva la nomina - della qualifica - successiva conferimento delle funzioni - 11 12 sua sfera tipica, nn accerta se qualcuno debbano essere punito secondo le figure legali vigenti, ma serve un fine amm.vo G: - ordinari: fa parte dell'organizzazione giudiziaria con carattere di normalità e stabilità - straordinari: istituiti in viola straordinaria e temporanee - comuni: organi della giurisdizione, esercitano la loro potestà in rapporto alla generalità dei reati degli imputati (Trib., C. d'assise, G.I.P.) - speciali: esercitano in rapporto a particolari categorie di reati e imputati (C. Cost., Trib. x i minorenni) - di merito: accertamento relativo alle questioni di fatto di D. - di legittimità: valutazione di carattere stretta_ giuridico (C. di Cass.) Competenza: limite che circoscrive l'area di giurisdizione entro cui il G. è tenuto a procedere in ordine uno specifico caso. È limite perché nasce dalla molteplicità di organi che esercitano la giurisdizione, e la ripartizione della potestà Competenza x territorio: rapporto tra il reato e la sede giudiziaria entro la quale luogo ricompreso. Reato permanente: è competente il G. dove ha avuto inizio la consumazione. Se c'è morte di una persona, la competenza è del G. del luogo dove si è verificato il momento finale (morte di tizio). Tentativo:È competente il G. del luogo ove è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il tentativo. Eccezioni: - provvedimenti in cui siano coinvolti magistrati; - reati commessi dai ministri è presidente consiglio dei ministri= competenza al Trib. del capoluogo del distretto di C. d'appello competente x territorio; - reati societari contestati a persone indiziate di appartenere ad associazioni mafiose; - Reati commessi a mezzo di rappresentazione cinematografico teatrale; - reati commessi da minore; - reati previsti dal codice della navigazione consumati a bordo di navi o aerei Civ. Competenza x connessione: - reato commesso da più persone, in concorso, o cooperazione oppure le condotte sono indipendenti ma producono il medesimo evento. L'univocità del fatto → univocità del giudizio. Se concorso di cause indipendenti nella produzione dell'evento, la competenza è x territorio dove l'evento è venuto; - Individuo è imputato di più reati commessi con una sola azione/ omissione o x reati commessi con più azioni/ omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso: sìa il concorso formale che la connessione Sost. di reati danno vita a un processo simultaneo, utile anche x stabilire la personaletà dell'imputato ai fini della pena; - Reati commessi allo scopo di seguirne/ occultarne altri; conseguirne profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità:Se un sogg. come suo reato x eseguirne un altro, deve essere imputato x entrambi; - reato commesso in occasione di un altro: vincolo temporale della contemporaneità o breve successione, di cui il fatto successivo trova spiegazione nel precedente. Deve esserci collegamento rilevante, prova, ricostruzione/ valutazione del fatto. È importante x una Acquisizione unitaria delle prove I criteri di assegnazione competenza: - x materia: il G. con competenza superiore; - il G. competente x il reato più grave, se di pari gravità è competente il G. del luogo del primo; - secondo te computer più persone in luoghi diversi: è competente il G. del luogo ove si verifica l'evento N.B: la regola generale che redime conflitti di competenza è che il G. superiore è colui che è competente N.B: nn si crea connessione fra imputati minorenni maggiorenni, né x i reati commessi prima e dopo i diciott'anni Riunione e separazione dei processi: - connessione: pluralità di G. astratta_ competente a conoscere diversi processi collegati da particolari vincoli - Riunione: diversi processi appartengono alla competenza dello stesso G. che, x spedite e semplificazione, può ritenere di trattarli congiunta_ Casi riunione: - quando opera la connessione; - reati competenza dello stesso G., di cui alcuni sono stati commessi x eseguirne/ occultarne altri o assicurarne al colpevole il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità; - Reati di competenza dello stesso G., commessi da più persone in danno reciproco; - la prova di un reato influisca su un altro reato, così da rendere più agevole l'accertamento 15 16 N.B: la riunione nn si fa quando la trattazione congiunta nn ne determini un ritardo 17 2.3: P.M. P.M: - sogg. processuale; - organo dell'apparato statuale; - organo che esercita, sotto la vigilanza del ministero di grazia e giustizia, i poteri che la L. gli attribuisce; - rappresentante del potere esecutivo presso gli organi del potere giurisdizionale; - ha natura amministrativa. N.B: nn ha la potestà di emettere una decisione di colpevolezza o l'innocenza P.M. sogg: è un sogg. che è riconosciuto come parte pubblicazione incompatibilità:stesse cause esistenti x i G., le violazioni comportano la nullità delle azioni compiute in violazione ripartizione attribuzioni fra gli uffici del P.M: - criterio funzionale: se primo grado, secondo grado o Cass.; - criterio territoriale; - criterio materiale: se competenza del G. di pace, Trib. ordinario o C. d'assise contrasti tra uffici del P.M: riguarda le attribuzioni. - contrasto negativo: tra due P.M., ognuna ritiene sia di competenza dell'altro. si informa il procuratore generale presso la C. d'appello se appartenenti allo stesso distretto; la C. di Cass. se di distretti diversi; - contrasto positivo: ogni P.M. ritiene di essere competente. stesso iter del contrasto negativo. avocazione: possibilità riconosciuta al P.M. di grado superiore di far proprie le attribuzioni di un P.M. di grado inferiore. si ha avocazione anche quando il titolare dell'Uff. abbia omesso di provvedere alla sostituzione di un magistrato del P.M. in corso di udienza. delegazione: nei casi previsti dalla L., si ha quando un Uff. del P.M. trasferisce determinate funzioni ad un altro Uff.. l'Uff. delegato agisce nei limiti della delega, agendo come se fosse un suo caso. è revocabile dal delegante che ritenga cessato l'opportunità. può avvenire anche tra uffici di pari grado. unità e impersonaletà: tutti i magistrati che compongono un Uff., costituiscono un unico Uff.. sostituzione: un magistrato si astiene. il P.M. nn può essere ricusato. può astenersi qualora sussistano gravi ragioni di convenienza, grave impedimento personale (malattia), necessità di servizio o motivi di opportunità legati alla posizione personale del P.M. (ES: coinvolto nel procedimento, grave inimicizia). esercita azione pen: quando formula l'imputazione. 20 21 2.4:P.G. P.G: - sogg.; - ausiliario del P.M.; - funzioni analoghe a quelle del P.M.; - preordinate a rendere possibile l'esercizio di una potestà principale riconosciuta a quell'organo; - sogg. con funzioni complementari rispetto a quelle del P.M. P.M./ P.G: - prendono o ricevono la notizia di reato; - svolgono le indagini necessarie x le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione pen.; - successiva_ alla notizia di reato la P.G. continua a svolgere le proprie funzioni e, anche dopo l'intervento del P.M., continua a svolgere di propria iniziativa tutte le indagini x accertare reati. compiti: - prende le notizie dei reati; - impedisce che ne vengano commessi altri; - ricerca degli autori; - copie gli atti necessari x assicurare le fonti di prova e quant'altro sia utile x l'applicazione della L. pen. compiti complementari: - assistere agli atti del P.M.; - cura la documentazione; - esegue le notificazioni differenze P.G./ polizia di sicurezza: - la polizia di sicurezza interviene ante delictum; - funzione preventiva; - operazioni di vigilanza. 22 25 2.6: imputato e persona sottoposta alle indagini imputato: sogg. fondamentale caratterizzatore del processo pen.. è una parte del processo N.B: l'indagato assume la qualità dell'imputato nel momento in cui il P.M. promuove l'azione pen., formulando un'imputazione individuazione: della persona alla quale viene attribuito il reato. se ignoto, il P.M. ha sei mesi dalla registrazione della notizia di reato x presentare al G. richiesta di archiviazione o di essere autorizzato a continuare le indagini identificazione: successiva_ all'individuazione fisica, lo si individua anagrafica_. l'imputato è tenuto a collaborare. la nn collaborazione nn pregiudica il compimento degli atti dell'autorità, basta che la persona sia stata individuata fisica_. so che è mr. per, anche se nn conosco il suo nome. N.B: in caso di errore delle generalità attribuite al vero imputato, si rimedia in camera di consiglio alla mera correzione dell'errore dubbio sull'identità fisica: nel corso del processo c'è dubbio sull'identità fisica contro cui si procede sia diversa da quella individuata. in ogni stato è grado, il G., sentiti P.M. e Dif.,pronuncia sentenza di nn luogo a procedere nei confronti dell'imputato. è un procedimento a contenuto processuale. fine di D., nn in merito. fino ad allora c'è processo pen.. dubbio su età: se sorge il dubbio che l'imputato sia minorenne, l'A.G. trasmette, in ogni stato e grado, gli atti al procuratore della repubblica presso il Trib. x i minorenni. questo verifica l'età e, se maggiorenne, ritrasmettere gli atti al Trib. comune. (il Trib. x i minori è speciale) morte imputato: - Art. 69 C.P.P: “con la morte dell'imputato, in ogni stato e grado del processo, il G. sente P.M. e Dif., pronuncia sentenza di estinzione del reato” - Art. 129 C.P.P: “se ricorre una causa di estinzione (ES: morte) ma risulta evidente che: - a) il fatto nn sussiste; - b) l'imputato nn lo ha commesso; - c) il fatto nn costituisce reato; - d) la L. nn lo prevede come reato - il G. pronuncia sentenza di assoluzione o di nn luogo a procedere. sentenza pen. irrevocabile ed efficacia epertra pen: è N.B: avere una sentenza irrevocabile, di condanna o assoluzione del defunto, in quanto questa ha valore nei procedimenti epertra penali. ES: x risarcimenti Civ. nei confronti degli eredi. legittimazione: idoneità ad essere parte di un processo. anche i penal_ nn imputabili possono assumere la qualità di imputato(ES: < 14 anni, infermi di _) perché: - tale causa emerge nel corso del processo; - sono passibili di misure di sicurezza eccezione: immunità carenza assoluta:il G. nn può mai valutare alcun comportamento del sogg. nn legittimato, al fine di verificarne liceità/illiceità carenza relativa: l'A.G. può e deve verificare che il fatto integri integral_ il reato x il quale la perseguibilità è esclusa oppure se integri anche reati perseguibili. nn è una vera e propria esenzione dalla giurisdizione capacità processuale dell'imputato: attitudine ad esercitare nel processo tutti poteri ad essa connessi. di norma coincide con la legittimazione eccezione infermità mentale:tale da nn permettergli di partecipare cosciente_ al processo. il G. dispone una perizia. il Dif. può richiedere di assumere prove che possono portare a sentenze di proscioglimento. - possibilità di compiere atti probatori favor rei; - evitare che, elementi di prova difficil_ recuperabili, si dissolvano. se dalla perizia risulta uno stato mentale alterato, il G. sospende il processo e nomina un curatore con funzione di rappresentante speciale con poteri di iniziativa e di partecipazione al processo. N.B: nn si dispone sospensione qualora ci siano elementi che legittimano una pronuncia di sentenze di proscioglimento o di nn luogo a procedere 26 27 2.7: le parti eventuali: parte eventuale: - quando un'accertamento giurisdizionale investe anche altri ambiti (ES: civ.), con l'applicazione di sanzioni penali ed epertra penali; - quando la decisione può coinvolgere anche sogg. diversi dal Resp. diretto del comportamento processual_ valutabile parte civ: sogg. che afferma di aver ricevuto un danno dal reato e ne chiede il risarcimento o restituzione. può anche essere diverso dal titolare del bene giuridico protetto dalla norma pen. (ES: eredi). presupposti legittimazione: della parte civ: - danno diretto ed immediato all'azione/ omissione del sogg. attivo del reato; - lesione di una situazione personale classificabile come D. sogg.vo. sono escluse le situazioni di mero interesse e di interesse legittimo soluzione x parte civ: - costituirsi parte civ. nel processo pen.; - richiedere il risarcimento restituzione nn processo civ.. in tal caso vincolante la sentenza irrevocabile del processo pen. esclusione parte civ. dal processo pen: - contestata la titolarità del sogg. e la sua capacità d'agire; oppure l'osservanza delle forme e dei termini prescritti; - decadenza se la proposizione della richiesta nn rispetta i termini imposti N.B: la parte civ. esclusa dal processo pen. può comunque procedere civil_ in modo autonomo costituzione di parte civ: deve avere capacità d'agire, riconosciuta unica_ ai sogg. che hanno libero esercizio dei D.. coloro che ne sono privi possono agire solo se rappresentati/ autorizzati/ assistiti nei modi prescritti x l'esercizio dell'azione civ.. manca il rappresentante/ assistente del danneggiato privo di capacità e c'è urgenza, oppure c'è conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato, il G. nomina un curatore speciale. intervento speciale del P.M. a tutela dei sogg. incapaci sino nomina del curatore speciale. costituzione fatta con dichiarazione generalità di parte civ., imputato, del Dif., esposizione delle ragioni e sottoscritta dal Dif.. resta nel processo pen. fino a sentenza irrevocabile. la semplice costituzione nn vincola il G. a riconoscere il risarcimento/restituzione. revoca: il danneggiato ritiene che la sede pen. nn sia la più idonea e rinuncia al pen.. espressa: in ogni stato e grado, con dichiarazione resa personal_ o tramite procuratore con mandato, durante l'udienza preliminare o dibattimentale; oppure con atto scritto depositato in cancelleria. tacita: nel corso della discussione finale del dibattimento in primo grado, nn presenta le conclusioni con la richiesta. oppure quando ripropone azione civ. x restituzione e risarcimento. Resp. civ: sogg. diverso dall'autore del fatto, chiamato però a risponderne. ha responsabilità x fatto altrui. la sua individuazione avviene su disposizioni Civ.stiche (ES: genitori, tutor, precettori nei confronti degli apprendisti). può essere l'imputato qualora venga prosciolto dalla responsabilità pen. a seguito di sentenza di nn luogo a procedere perché, se riconosciuto penal_ Resp. all'obbligo delle risarcimento dei danni. citazione: richiesta del P.M. o della parte civ. che richiedono la presenza del Resp. civ. x il fatto dell'imputato; nei casi in cui si eserciti l'azione di risarcimento o di restituzione, nell'interesse del danneggiato incapace. la citazione del Resp. è possibile dal momento in cui è costituita la parte civ. fino a quando il G. nn abbia verificato la regolare costituzione delle parti. oltre decade tale D. e un'eventuale sentenza di condanna del Resp. civ. (chiamato in ritardo) nn viene considerata valida perché il Resp. civ. nn ha avuto il tempo x un'efficace partecipazione in giudizio. la citazione è pronunciata dal G. dopo una veloce verifica dell'ammissibilità della richiesta. il decreto contiene: generalità parte civ., Dif., domanda di restituzione o risarcimento, l'invito a costituirsi, data e sottoscrizione del G. copia notificata a interessato, P.M. e imputato. nullità citazione: si omette o è errata l'indicazione di un elemento essenziale o la notifica è nulla, e il Resp. civ. nn viene posto in condizioni di esercitare i suoi D. nell'udienza preliminare o in giudizio. la nullità è sanata se il Resp. civ. si presenta o rinuncia comparire. se si presenta x contestare la nullità, ha 5 gg. di tempo x prepararsi. se c'è revoca o l'esclusione della parte civ., la citazione pen. perde efficacia. intervento volontario: il Resp. civ. può intervenire x contrastare la responsabilità dell'imputato per: - impedire manovre collusive fra imputato è parte civ. sui danni; - escludere la propria responsabilità. deve rispettare le forme prescritte x l'inammissibilità. 30 31 se l'intervento avviene almeno 7 gg. prima del dibattimento, il Resp. civ. può 32 2.8: persona offesa e enti rappresentanti interessi lesi persona offesa: titolare del bene giuridico la cui lesione o messa in pericolo costituisce l'essenza della condotta pen. illecita. il termine persona offesa comprende qualsiasi sogg. titolare di un interesse protetto e aggredito dal comportamento criminoso. è sogg. ma nn parte: nn ha gli stessi poteri e D. riconosciuti alle parti. persona offesa: opera x il riconoscimento ufficiale di un interesse del privato alla persecuzione pen. dell'autore del reato. ha ruolo di accusa pen. privata, sussidiaria e accessoria rispetto alla pubblica. parte civ: opera x la tutela della sfera patrimoniale e del D. al risarcimento. là persona offesa può essere estromesso su istanza delle parti o ex officio, qualora il G. accerti la carenza di legittimazione o di capacità processuale (esempio: convivente di persona uccisa, nn è legittimato) D. e facoltà: articolo 90 C.P.P: - D. di ricevere informazioni di garanzia; - D. di partecipare ad accertamenti tecnici nn ripetibili disposti dal P.M. e di assistere ad incidente probatorio; - sollecitare il procuratore generale alla vocazione delle I.P.; - facoltà di suggerire le domande in dibattimento; - presentare memorie in ogni stato e grado; - indicare elementi di prova, sempre eccetto Cass.; - può, nn è obbligato, a nominare un Dif.. enti rappresentativi di interessi lesi: enti ed associazioni portatori di interessi lesi dal reato, quando nn sono stati diretta_ danneggiati (altrimenti parte civ.). stessi D. e facoltà della persona offesa. requisiti x essere considerati tali: - finalità riconosciute in forza di L.; - adeguata_ rappresentativi di una collettività. limiti: - enti preesistenti con garanzie di serietà; - consenso della persona offesa consenso della persona offesa: - atto scritto o scrittura privata autenticata; - revocabile, ma la persona offesa nn lo può più concedere nello stesso ente, né ad altri atto di intervento: - indicazione ente/ associazione; - riferimento al procedimento a cui si vuole partecipare; - generalità Dif. e procura; - motivi partecipazione; - dichiarazione senza persona offesa. requisiti essenziali a pena di inammissibilità. termini: atti introduttivi dibattimento opposizione ed estromissione: opposizione: - legittimato ad opporsi: parte escluso l'offeso (basta la revoca del consenso); - d'Uff. se nn ci sono i requisiti estromissione:il G. può verificare, in qualunque stato e grado, la sussistenza dei requisiti e, se mancano, può estrometterli. 35 36 2.9: Dif. Dif: ausiliario, sogg. che esiste in virtù di una relazione con altri sogg.. allo scopo di consentire che le parti private, l'offesa dal reato, gli enti rappresentativi... possono interloquire nel processo nel modo più efficace possibile Dif. dell'imputato: risponde all'esigenza di assicurare il contraddittorio. ha carattere essenziale. articolo 24 Cost: “la difesa è D. inviolabile in ogni stato è grado del procedimento” il Dif. garantisce il D. all'autodifesa che si realizza con la possibilità di : - effettiva presenza alle attività processuali; - conoscenze opinioni, argomentazioni conclusioni; - indicazione di elementi di fatto e di D.; - presentazione di richieste, istanze, conclusioni e opposizioni articolo 65 C.P.P: impone all'A.G. di contestare, a chi sia sottoposto a indagini, in forma chiara e precisa, rendendo noto gli elementi di prova esistenti contro di lui, comunicandone eventual_ le fonti ed invitandolo a esporre quanto ritiene utile x la sua difesa. autodifesa: semplice facoltà di spiegazione garantita la parte difesa tecnica: è collegata a una funzione pubblica, fa sì che la difesa si effettuata nella maniera più efficace possibile assistenza: collaborazione prestata, durante l'intero iter processuale, all'imputato presente, dal Dif. in quanto sogg. fornito di particolari requisiti di idoneità tecnica rappresentanza: consentito o imposto a seconda dei casi, il Dif. si sostituisce all'imputato nell'esercizio di determinati D. o facoltà. esempio: ricusazione del G. tramite imputato o Dif.. ha le stesse facoltà e D. riconosciuti all'imputato. salvo determinate facoltà o D. riservati all'imputato e che può compiere solo con il mandato come procuratore speciale, è sempre legittimato. l'imputato può rendere inefficaci gli atti compiuti dal Dif., salvo che il G. abbia emesso un Provv. al riguardo. Dif. di altre parti: parte civ., Resp. civ., persona civil_ obbligata. in giudizio con il ministero di un Dif. che può compiere, nell'interesse delle parti, tutti gli atti del procedimento. oltre che operare nell'interesse del rappresentato (come il Dif. dell'imputato) è anche destinataria degli atti nn espressa_ indirizzati alla parte. salvo espressa autorizzazione, nn può compiere gli atti stretta_ personale. la sua presenza comporta la domiciliazione delle parti presso di lui. ha solo potere di assistenza tecnica, nn di rappresentanza. enti esponenziali: possono stare in giudizio solo con un Dif. munito di procura speciale. nota bene: la persona offesa ha la facoltà di partecipare con un Dif. perché la sua titolarità ad essere presente ha parametri naturalistici (esempio: titolarità del bene colpito dal comportamento criminoso). nota bene: l'ente deve essere assistito da un Dif. perché la sua presenza risponde a parametri normativi che richiedono un tecnicismo che un Dif. può garantire. nomina: atto formale del conferimento della qualità di Dif.. può essere nominato x designazione fiduciaria o d'Uff. fiduciaria: dichiarazione destinata all'autorità precedente, resa personal_ ed oral_ o consegnata tramite raccomandata. formalità estrema_ semplici. se la persona si trova in stato di fermo, di arresto o di custodia cautelare, alla nomina del suo Dif. può provvedere anche un prossimo congiunto. valida ed efficace sin dal momento in cui stata fatta dall'imputato secondo le modalità prescritte, nn da quando l'A.G. ne ha avuto conoscenza. mantiene efficacia x tutta la durata del procedimento, salvo che nn sia espressa_ circoscritta a quella fase o nn sopraggiunga una diversa decisione di dell'imputato, comunicata ritual_ l'Uff. giudiziario precedente x effetto della quale il Dif. perde tale sua qualità. massimo due difensori x imputato. l'accettazione del Dif. dell'incarico, nn prevede forme particolari, è sufficiente un'accettazione tacita attraverso il compimento di atti tipici del ministero difensivo. rinuncia: nessuna giustificazione o motivazione è richiesta x l'atto abdicativo, la sua eventuale arbitrarietà potrà essere sindacata sotto sotto il profilo deontologico. revoca: potere attribuito all'imputato di revocare l'incarico al Dif. precedente senza richiedere particolare motivazioni o giustificazioni. deve essere portata a conoscenza dell'organo investito del procedimento. 37 rapporto tra due sogg. comincia ad avere effetto dal momento in cui l'imputato risulti assistito da un nuovo Dif. e sia trascorso il termine eventual_ richiesto x prendere visione degli atti e informarsi sui fatti oggetto del procedimento (minimo 7 gg, salvo eventuale consenso a termini inferiori, o specifiche esigenze processuali che possono determinare la scarcerazione dell'imputato o la prescrizione del reato). nota bene: l'inosservanza delle regole è produttiva di nullità Dif. d'Uff: la difesa, più che un D. della parte privata è una condizione di irregolarità del processo. il Dif. d'Uff. all'obbligo di prestare patrocinio, tranne che nn ricorrono giustificati motivi x astenersene. incompatibilità Dif.-imputato: - gli imputati possono essere difesi da un unico Dif., a condizione però che le diverse posizioni nn siano tra loro incompatibili; - l'incompatibilità nn sorge x una semplice diversità di posizioni giuridiche o di interessi, neppure x una dichiarazione di un imputato sfavorevole ad un altro; - incompatibilità: interdipendenza di posizioni processuali in seno alla quale l'imputato abbia la convenienza a sostenere una tesi difensiva sfavorevole ad un altro imputato, rendendo inefficiente la comune difesa; - nn può essere assunta da uno stesso Dif. la difesa dei più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di un altro imputato nel medesimo procedimento laddove si tratti di reati di cui alcuni siano stati commessi in occasione di altri, x conseguire o assicurare il colpevole o ad altri profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità; o siano stati commessi da più persone in danno reciproco, o se la prova di un reato o di una circostanza influisca sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza; - l'incompatibilità, realizzata affidando imputati diversi al medesimo Dif., viola il D. di difesa, realizzando una causa di nullità; - l'A.G. che riconosce una situazione di incompatibilità deve segnalarla all'imputato, indicando i motivi e il termine entro il quale rimuoverla; - se entro il termine nn si è provveduto alla rimozione,il G. di sua iniziativa o su richiesta del P.M. o delle parti private provvede alla sostituzione del Dif. incompatibile con uno d'Uff.. nomina Dif. delle altri parti private: Dif. della parte civ., Resp. civ. e civil_ obbligato: - tramite procura speciale conferita con atto pubblico scrittura privata autenticata, anche dal Dif. stesso; - in alternativa la procura può essere rilasciata in calce o a margine delle dichiarazioni di costituzione o di interventi in giudizio della parte interessata, l'autografia della sottoscrizione da esso apposta viene certificata dal Dif.; - la nomina del Dif. delle altre parti nn è sorretta dal principe di immanenza durante tutto l'iter processuale; è limitata a un determinato grado del processo; - limite di un solo Dif. nota bene: il Dif. della persona offesa si può accennare che la nomina va fatta nelle forme previste x quella del Dif. di fiducia dell'imputato, il Dif. degli enti e delle associazioni rappresentative di interessi lesi va nominato seguendo le regole stabilite x il Dif. delle parti private diverse dall'imputato. sostituzione: il sostituto esercita i D. e assume di avere del Dif.. nn è un rappresentante, ma un sogg. che, abilitato a pieno titolo alla difesa, la esercita in completa autonomia. titolare dell'Uff. rimane il Dif. originario, il quale può in qualsiasi momento di assumere le proprie funzioni. la L. nn richiede presupposti perché il Dif. nomini un sostituto, tuttavia una sostituzione nn giustificata da plausibili esigenze è censurabile sotto l'aspetto deontologico, che potrebbe tradire il rapporto fiduciario. la sostituzione, consentita unica_ x il giudizio di merito che nn potrebbe legittima_ formularsi senza che il Dif., all'esito del dibattimento, abbia esposto oral_ le proprie argomentazioni e le proprie richieste, nn è ammissibile x il giudizio in Cass. la designazione del sostituto va fatta con dichiarazione resa all'A.G. procedente oppure adesso consegnata dal Dif. o trasmessa con raccomandata. abbandono o rifiuto della difesa: prevede l'applicazione di sanzioni disciplinari nei confronti del professionista che se ne sia reso Resp.. ogni comportamento che possa integrare tali ipotesi deve essere segnalato all'A.G. che abbia rilevato, il consiglio dell'ordine forense al quale compete che valuta l'attivazione di un eventuale procedimento di natura disciplinare. articolo 105 C.P.P: “nei casi di abbandono o di rifiuto motivati da violazione dei D. della difesa, quando il consiglio dell'ordine li ritiene comunque giustificati, la sanzione nn è applicabile, anche se la violazione dei D. della difesa è esclusa dal G.. è una affermazione della libertà e dell'autonomia di valutazione e di giudizi che vanno garantite al Dif., nell'attuazione dei propri compiti e nei confronti di chiunque, anche del G.. 40 conseguenze: - 41 x l'imputato: si determina una stasi processuale in attesa che venga ripristinato il 42 2.10: consulente tecnico, investigatore, interprete. consulente tecnico: sogg. ausiliario delle parti pubblica e privata. interviene x integrare le attività che compiono, nelle operazioni che richiedono una conoscenza tecnica, scientifica, artistica. nn sono imposte regole particolari, i sogg. devono essere affidabili professional_, possibil_ iscritti negli albi dei periti. casi di incompatibilità: sogg. che abbiano rivestito o rivestono nello stesso procedimento o in un procedimento connesso determinati ruoli (ES: coimputati dello stesso reato, imputati in un procedimento connesso, Resp. civ. e civil_ obbligato x la pena pecuniaria, testimone, interprete, congiunto dell'imputato..). il Dif. ha facoltà di svolgere investigazioni x cercare di individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, su incarico dello stesso Dif., attività investigative possono essere anche svolte, quando sono necessarie specifiche competenze, da consulenti tecnici. investigatore privato: abilitato ad attività legislativa_ circoscritte nell'ambito di operazioni nn implicanti un servizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale. è indispensabile la presenza qualora, riconoscendo alle parti il D. alla prova e autorizzando quindi la parte privata a difendersi provando, le garantisce ogni iniziativa che possa rendere quanto più efficace la realizzazione di quel D.. le attività dell'investigatore privato, nel contesto della funzione difensiva, sono coperte dalle garanzie di libertà riconosciute ai difensori e ai consulenti tecnici, con la garanzia del segreto professionale opponibile anche agli organi di polizia. solo l'autorità di pubblica sicurezza può compiere interferenze sulla sfera sogg.va individuale, attraverso le quali sono praticabili attività di fondamentale importanza ai fini investigativi (ES: perquisizioni, ispezioni, sequestri), sottraggono quindi tali attività all'area di investigazione privata. ciò a garanzia del rispetto dei principi costituzional_ protetti. interprete: opera come ausiliare della parte privata, sia in funzione delle esigenze di comprensione linguistica legata tutto il contesto processuale e nn solo la posizione difensiva della parte. l'imputato che nn conosce la lingua italiana ha D. di essere assistito gratuita_ da un interprete al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa. N.B: condizione fondamentale x l'esercizio del D. ad essere assistito da un interprete è che l'imputato dichiari, espressa_ o dimostrandolo, di nn comprendere o di nn sapersi esprimere in italiano. nn è obbligatorio fornire l'assistenza di un interprete, la parte ha la facoltà di richiederla. incompatibilità: testimoni, coimputati, Resp. civ. ed il civil_ obbligato x la pena pecuniaria. ciò x garantire un obiettivo espletamento dell'Uff. dell'interprete, nell'interesse della situazione difensiva dell'imputato. ricusazione ed astensione: qualora ricorrano le stesse cause determinateci dell'incapacità e dell'incompatibilità. 45 46 3.1 profili generali atto giuridico: atto idoneo a produrre effetti giuridici. fatto: avvenimento che si verifica nella realtà e che consiste in un fenomeno naturale o in un comportamento umano, di solito positivo ma anche negativo. l'omissione costituisce un nn avvenimento. con atto giuridico si identifica un comportamento umano con rilevanza giuridica, il fatto giuridico identifica un evento naturale produttiva di conseguenze giuridiche. l'atto si distingue dal fatto a seguito di una componente psichica, la cui M. minima è la volontarietà. atto giuridico è solo il comportamento umano volontario. fatto giuridico in senso stretto include anche il comportamento umano che l'ordinamento valuta senza accertare che lo accompagni il requisito della volontarietà. N.B: l'imputazione è la linea di confine tra il procedimento istituzional_ inidonee a formare la prova utilizzabile nel dibattimento, ed il processo. N.B: il procedimento esaurisce la sua funzione con l'imputazione, qui si colloca l'inizio del processo. procedimento: serie di atti funzional_ e struttural_ collegati, a carattere giurisdizionale. procedimento (struttura):serie di atti compiuti dal P.M. ed altri sogg. che partecipano le I.P.. atto iniziale: notitia criminis. nullità: nn è conseguente ad omissione della formalità dell'atto, la formalità nn è ritenuta di tale rango da meritare la salvaguardia di una nullità. gli atti contenenti la notitia criminis, pur essendo dotati di rilevanza processuale, nn sono essi stessi atti del procedimento. a) la L. x la sospensione dei termini nel periodo feriale nn è applicabile al termine x proporre querela; b) x lo stesso termine nn è consentita la restituzione; art. 109 e 122 C.P.P. nn sono applicabili agli atti nei quali viene prodotta la notitia criminis, x quello necessario l'uso della lingua italiana x la loro redazione, né il rispetto delle formalità tipiche x conferire mandato speciale. atti di P.G: appartengono al procedimento, sono riconosciuti nella relazione al progetto preliminare. l'attività della P.G. costituisce il momento iniziale del procedimento, il cui primo atto va individuato fra quelli posti in essere nel tempo intercorrente tra l'acquisizione della notizia di un reato e l'informativa indirizzata il P.M. c'è procedimento prima ancora che sulla scena processuale facciano il loro ingresso l'imputato, il p.m, il G. atto finale: momento in cui diventano irrevocabili ed esecutivi le sentenze di decreti penali. è possibile una reviviscenza del processo in epoca successiva alla irrevocabilità: impugnazione straordinaria (ES: revisione). divieto di pubblicazione di atti e di immagini: - atti coperti dal segreto: divieto assoluto di pubblicazione, anche parziale o x riassunto o anche solo del loro contenuto. sono gli atti di indagine compiuti dal P.M. e dalla P.G. fino a quando l'imputato nn può avere conoscenza e comunque nn oltre la chiusura delle I.P.; - atti nn più coperti da segreto: il divieto di pubblicazione è circoscritto al massimo possibile e viene fatto cadere man mano che, in relazione allo svolgersi del processo, nn ha più ragione d'essere. è vietata la pubblicazione anche parziale degli atti fino a che nn siano concluse le I.P. ovvero al termine dell'udienza preliminare. nn essendo possibile conoscere a priori i riferiti esiti, nn si può consentire la pubblicazione di atti che po3bbero essere inserite nel fascicolo del P.M. e come tali essere conosciuti dal G. del dibattimento solo mediante la contestazione. - è sempre consentita la pubblicazione di quegli atti utilizzati x le contestazioni; - x la pubblicazione di tutti gli atti bisogna aspettare la pronuncia di sentenza d'appello; - dibattimento a porte chiuse: divieto di pubblicazione anche parziale degli atti del dibattimento. il g, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione degli atti o di parti di esse utilizzati x le contestazioni. scadenza divieto: - scadenza dei termini fissati dalla L. sugli archivi di stato: settant'anni; - 10 anni dalla sentenza irrevocabile e pubblicazione autorizzata dal ministro di grazia e giustizia. 47 - 50 nn opera durante la fase delle I.P. - la deroga è motivata dalle situazioni previste nell'art. 129, determinano l'archiviazione x infondatezza della notizia di reato... ovvero x altri casi previsti... - caso particolare: ricorre causa di estinzione del reato “ma dagli atti risulta evidente che il fatto nn sussiste o con l'imputato nn ha commesso o che il fatto nn costituisce reato o nn è previsto dalla L. come reato” il G. pronuncia sentenza di assoluzione o di nn luogo a procedere con la formula prescritta - stessa situazione qualora manchi, insufficiente, sia contraddittoria la prova - l'evidenza deve risultare dagli atti, le prove che giustificano il procedimento nel merito devono essere state già acquisite nel momento in cui interviene fatto istintivo correzione di errori materiali: art. 130 C.P.P: affida l'incarico allo stesso G. che ha emesso il Provv. o, qualora sia impugnato, e l'impugnazione nn è dichiarata inammissibile, al G. competente a conoscere l'impugnazione. condizioni: - le situazioni rimediabili sono quelle che si traducono in errori od omissioni che nn determinano nullità - ove sia presente nullità, dovrebbero essere i rimedi intesi ad eliminarla - entità dell'errore o dell'omissione: la sua eliminazione è possibile purché nn comporti una modificazione essenziale dell'atto - x errore deve intendersi una difformità pura_ esteriore tra il pensiero del G. e la sua formulazione esterna - x omissione è quella riparabile con un'operazione sostanzial_ meccanica, limitata alla giunta di elementi che dovevano necessaria_ far parte del procedimento - vale solo x i provvedimenti del G. poteri coercitivi: art. 131 C.P.P. attribuisce al G. il potere di chiedere l'intervento della P.G. e della forza pubblica. nel silenzio della L: - nn è richiesta una formalità particolare, richieste x i casi in cui il G. ritenga di disporre l'accompagnamento coattiva dell'imputato o di altre persone - accompagnamento coattivo dell'imputato: art. 132 C.P.P. prevede che il G. con decreto motivato possa ordinare che l'imputato venga cond8 alla sua presenza anche con l'uso della forza. x la sua finalità di diretto contributo positivo all'attività di indagine di accertamento, nn può inquadrarsi nell'ambito delle misure di coercizione, pur comportando una restrizione della libertà personale - l'accompagnamento coattivo è possibile solo nei casi previsti dalla L. - x il compimento dell'atto, deve essere necessaria la presenza dell'imputato, e che questi nn sia comparso e nn abbia addotto un legittimo impedimento - criptocustodia: l'accompagnamento coattiva dell'imputato nn può durare “oltre il compimento dell'atto previste di quelli conseguenziali x i quali perduri la necessità della sua presenza”; nn può essere trattenuto oltre ventiquattr'ore - accompagnamento coattiva di altre persone:le altre persone sono il testimone, il perito, il consulente tecnico, l'interprete o il custode delle cose sequestrate. - tali sogg. devono essere stati regolar_ citato convocati che abbiano messo, senza legittimo impedimento, di comparire nell'uovo, giorno e ora stabiliti - il g, con ordinanza, può anche condannarli “al pagamento di una somma nnché alle spese alle quali la mancata comparizione dato causa” - si applicano le disposizioni relative all'accompagnamento coattiva dell'imputato atti del P.M: - decreto: in tema di convalida del sequestro ha proceduto alla P.G. - invito a presentarsi: il P.M. in vita la persona sottoposta alle indagini a presentarsi - richieste: atti di stimolo ad ulteriori atti del procedimento di esclusiva competenza del G. - conclusioni: il P.M. a formulare il proprio convincimento sul merito della causa, suggerendo quale debba essere il contenuto della decisione del G. - rinuncia: il P.M. rinuncia al proseguimento della causa - consenso del P.M: in tema di applicazione della pena su richiesta dell'imputato - dissenso del P.M: in tema di richiesta di applicazione della pena da parte dell'imputato - informativa o informazione: impone al P.M. di informare, senza ritardo, il G. civ. o amm.vo, che ha redatto la denuncia di reato. il P.M. deve informare: - a) l'autorità da cui dipende l'imputato che si impiegato dello stato o di altro ente pubblico - b) l'ordinario della diocesi a cui appartiene l'imputato che siano ecclesiastico - c) il procuratore generale presso la C. dei conti, o che si proceda x un reato che ha cagionato un danno x l'erario atti dell'imputato, parti private e persona offesa: nn assumono forme esclusive, rivestono forme comuni agli atti del P.M. la più diffusa è la richiesta (ES: richiede il giudizio abbreviato; la parte civ. richiede la restituzione e il risarcimento; promuovere un incidente probatorio). le parti richiedono l'attuazione di una facoltà in ogni stato è grado del procedimento, sulle richieste di tal_ formulate il G. provvede senza ritardo entro 15 gg.. analoga facoltà riconosciute ai difensori nella fase delle I.P., nn c'è a carico del P.M. alcun obbligo di provvedere alle richieste 51 52 mancanza sull'originale dell'atto notificato della sottoscrizione della persona 55 indicata; - inosservanza delle modalità prescritte dal G. nel decreto. 56 57 se nn è stato ancora esercitata l'azione pen. è competente il G. x le I.P.. se è stata pronunciata sentenza decreto di condanna la decisione spetta al G. che sarebbe competente sulla impugnazione l'opposizione. il procedimento si conclude con l'emanazione di un'ordinanza ricorribile x Cass., ove rigetti la richiesta di restituzione. la L. nn la dice riguardo a una generale impugnabilità dell'ordinanza che accoglie la richiesta di restituzione (in base al principio di tassatività), ma congiunta_ alla sentenza che decide sulla impugnazione o opposizione, solo l'ordinanza che concede la restituzione nel termine x là proposizione dell'impugnazione o della opposizione, nei limiti dell'art. 175 C.P.P. se la restituzione è concessa dalla C. di Cass., all'incombenza della rinnovazione degli atti è deputato solo G. di merito. atti: gli atti del processo, x i quali la L. nn richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo. atto a forma vincolata: costituiscono la regola nel C.P.P. atto perfetto: è solo quello che riproduce esatta_ lo schema predisposto in astratto dal legislatore. tipi di invalidità riconosciuta dal C.P.P: decadenza: il principio di conservazione e di economia processuale nn la considera; nullità: tipica specie di invalidità. gli atti nulli nn hanno una fine prestabilita consistente nella declaratoria di annullamento, possono vivere una diversa vicenda processuale. tutte le unità sono sanabili. l'atto sanato avrà la stessa efficacia dell'atto perfetto. tra l'atto nullo, la declaratoria di nullità e la sanatoria l'atto integra una differente fattispecie caratterizzata dalla precarietà degli effetti. tale precarietà cessa con l'annullamento o con la sanatoria, che normalizza ex tunc gli effetti provvisoria_ collegati all'atto viziato. causa di nullità: l'inosservanza delle disposizioni stabilite x gli atti del procedimento è causa di nullità solo nei casi previsti dalla L. ciò esclude un'estensione analogica. nn nullità degli atti causati da vizi della volontà: l'atto compiuto da un sogg. x errore, dolo, violenza nn è eliminabile attraverso un'eccezione di nullità. nullità di ordine generale: - condizioni di capacità del G. e numero dei G. necessario; - iniziativa del P.M.; - intervento, assistenza, rappresentanza dell'imputato e delle altri parti private, inclusa persona offesa e querelante. le nullità di ordine generale hanno lo scopo di tutelare le situazioni processual_ rilevanti. è recuperabile una nullità tutte le volte in cui l'inosservanza di una disposizione, pur nn essendo sanzionata in via specifica, sia riconducibile nell'ambito delle situazioni tutelate. tipi di nullità: - relativa: - assoluta: - relativa_ assoluta: date due norme delle quali una prevista esplicita_ la pena di nullità e l'altra no, nn è consentito parlare di differenza di trattamento fra le stesse se nn quando riesca a mano nel tentativo di agganciarle. resterà la nullità relativa x l'ipotesi di trasgressione della disposizione espressa_ prevista la pena di nullità e la mera irregolarità x l'ipotesi che ad essere violata sia disposizione sprovvista di espressa previsione di nullità . N.B: la mancata notifica della richiesta di archiviazione alla persona offesa che aveva richiesto di esserne avvertita si traduce nella violazione del D. di intervento e del principio del contraddittorio e comporta la nullità del decreto di archiviazione. N.B: le nullità nn sono tutto sullo stesso piano: solo le assolute sono insanabili e rilevabili di Uff. in ogni stato è grado del procedimento. insanabilità: - riferite alle nullità assolute; - sono rilevabili di Uff. in ogni stato è grado del procedimento; - dura sino a quando nn si conclude il procedimento; - la rilevazione nn può superare la barriera della irrevocabilità della sentenza; - le condizioni di capacità del G. e il numero dei G. 60 61 necessario x costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario 62 rinnovazione: potrà essere ritenuta nn necessaria, qualora gli elementi che doveva fornire l'atto nullo siano stati acquisiti, o qualora l'evolversi del processo abbia dimostrato l'inutilità dell'atto stesso; potrà essere ritenuto impossibile quando nn esistono più gli elementi indispensabili x la sua ripetizione effetti nullità: la nullità di un atto rende invalidi di atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo. un atto di x sé valido, diventa invalido in via derivata perché dipende da un atto nullo dipendenza: intesa in senso restrittivo, in rapporto con gli atti necessari del procedimento l'uno dei quale condizione del valido compimento dell'altro. bisogna distinguere gli atti propulsivi del procedimento da quelli di acquisizione probatoria: solo la nullità dei primi comporta la nullità dei successivi. x i secondi deve escludersi un'automatica propagazione della nullità, in quanto, l'invalidità di una prova nn pregiudica gli atti successivi. ipotesi: nullità venga dichiarato in una fase o in 1° diversi rispetto a quelli in cui essa si è verificata. la dichiarazione di nullità comporta la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui si è compiuto l'atto nullo, salvo che sia diversa_ stabilito, ma nn si applica alle nullità concernenti le prove. inesistenza: scaturisce dal contemporaneo operare il principio di tassatività delle cause di nullità e del principio della generale stabilità delle nullità. tecnica_ inconcepibile è lasciare senza tutela le imperfezioni dell'atto più gravi di quelle x le quali è prevista la nullità assoluta. sarebbe una forzatura sul piano formale e un'ingiustizia sul piano Sost., estendere il regime di sanatoria delle nullità assolute agli atti che risultano viziati in maniera più grave. l'inesistenza giuridica è insanabile e rilevabile in qualsiasi momento, anche dopo giudicato, l'inesistenza dell'atto impedisce modo irrimediabile il prodursi degli effetti dell'atto perfetto e quindi il trasformarsi del giudicato. N.B: caso si cura di inesistenza è la sentenza pronunciata contro sogg. penal_ incapaci, perché esenti dalla giurisdizione. l'inesistenza nn è riferibile solo la sentenza, l'inesistenza di un atto anteriore finisce x travolgere la stessa sentenza, ma ciò nn esclude che il vizio, in via diretta, colpisca un atto anteriore ad essa inammissibilità: colpisce gli atti compiuti nnostante la decadenza, causandone l'invalidità. il compimento di un atto dopo la scadenza del termine nn esaurisce il terreno su cui attecchisce l'inammissibilità. altre cause: - mancato rispetto di un requisito di forma dell'atto; - mancanza di contestualità dell'atto con un altro atto; - mancato adempimento successivo di un atto o comportamento. il profilo della nn omogeneità delle cause di inammissibilità richiede di accertare se esso possa incidere, negandolo, sul principio di tassatività principio di tassatività: dice x l'inammissibilità, dal momento che il codice aggancia la sanzione sempre a cause tipiche e ben individuabili, nn lascia spazio x interpretazioni di questa specie di invalidità. il fatto che si abiliti il G. a dichiarare inammissibile la richiesta di revoca della sentenza di nn luogo a procedere senza aver prima indicato specificata_ quali tra i componenti richiesti al P.M. siano previsti a pena di inammissibilità, può solo significare che tutti gli adempimenti affidati al P.M. sono sanzionati x i casi in cui nn vengano rispettati. l'inammissibilità è rilevabile d'Uff. sino al formarsi del giudicato. pur nn essendo prevista alcuna sanatoria dell'inammissibilità, il sistema anticipa ad una fase anteriore al giudicato limite temporale x la rilevazione del vizio. ES: cause di inammissibilità che concernno la dichiarazione di ricusazione con la richiesta di rimissione, che nn possono essere più rilevate dopo la chiusura del relativo procedimento incidentale; cause di inammissibilità che riguardano la costituzione di parte civ. che possono essere rilevate dal G. fino a che nn si sia dichiarato aperto di dibattimento di primo grado. domanda: è proponibile l'atto colpito da declaratoria di inammissibilità? la richiesta dichiarata inammissibile x motivi diversi dalla manifesta infondatezza può essere sempre riproposta, purché sia fondata su elementi nuovi. 65 66 4.1: prove, procedimento, processo prove: strumenti impiegati x verificare il tema secondo le regole del giusto processo. è il mezzo con cui si avvalgono le parti ed il G. x rappresentare un episodio compreso in un tema, ipotizzato quale oggetto di prova, ricostruito in vario modo nel corso delle I.P. e perciò rappresentare nel processo. le prove sono a sostegno di una verità processuale, nn a ricostruire nessi causali. tema: ipotesi da cui partire x le indagini. la l. regola i tempi ed i modi, disciplina il procedimento probatorio, dall'ammissione all'utilizzazione del mezzo di prova, in sequenza: tema di prova, fatti principali, enunciati nell'imputazione, successivi temi di prova. fissa le condizioni x l'ammissione del perito o del testimone e detta le regole che disciplinano il relativo esame. il procedimento probatorio approda a un risultato. è prova il fatto rappresentativo o mezzo di prova, quanto il fatto rappresentato o risultato probatorio. è prova la testimonianza o la perizia, ma sono anche prove le definitive acquisizioni processuali circa la sussistenza del fatto ipotizzato nel tema. oggetto di prova: fatti che si riferiscono all'imputazione. l'assunzione della qualità di imputato avviene nel processo, prima nn v'è posto né x la specificazione dei fatti nell'imputazione né x la verifica di questi fatti. limite: fatti dell'imputazione, oltre il quale la verifica processuale nn può andare. è una garanzia x tutte le parti, al pari di ogni altra norma sulla prova. ad apprestarla è sempre G. termini a difesa: nel caso di modifica dell'imputazione riconosce all'imputato il D. ad organizzare la propria difesa x una verifica che deve andare oltre l'iniziale tema di prova. fattispecie: a forma libera consente adattamenti del tema di prova, inimmaginabili nei casi di scomposizione della fattispecie norma vincolata. lo stesso x le specificazioni successive. sia x i casi in cui venga modificata l'imputazione, sia x i casi in cui l'immodificata contestazione esiga verifiche di fatti, nn compresi nell'originario tema di prova. verifica chiesta dal p.m: può proporre una rappresentazione in via immediata degli stessi, può elaborare la prova diretta. es: caso del teste che, presente il fatto dell'omicidio, racconta l'episodio in ogni suo particolare. circostanze indizianti: altri fatti, che nn riproducono la realtà storica fissata nel tema, la cui verifica è essenziale: solo dopo averli accertati è possibile spingere l'indagine fino a rappresentare in via indiretta il fatto contenuto nel tema. prova: - diretta: quando il fatto rappresentativo da dedurre con il mezzo di prova coincide in tutto o in parte con il fatto da rappresentare, indicato nel tema di prova; - indiretta: il fatto rappresentativo da introdurre nel processo nn è destinato ad operare una piena verifica del fatto da rappresentare, ma impone ulteriori e più approfondite valutazioni; - la richiesta di prova dell'imputato può puntare alla diretta rappresentazione di un alibi o della legittima difesa, attraverso un'articolata deposizione di un teste. mezzi di prova: servono la verifica del tema di prova, operano la verifica attraverso modalità di assunzione, prestabilite maniera rigorosa dalla L.. esclusiva_ nel processo davanti al G., nell'immediato rapporto tra il G. la prova. si caratterizzano x l'attitudine ad offrire al G. risultanze probatorie diretta_ utilizzabili in sede di decisione. mezzi di ricerca della prova: servono indiretta_ alla verifica del tema di prova e sono utilizzabili x la verifica del tema di prova. nn sono di x sé fonte di convincimento, ma rendono possibile acquisire cose materiali, tracce o dichiarazioni dotate di attitudine probatoria. l'esame dei testimoni, della parte o del perito instaura un rapporto immediato tra il G. è la fonte di prova e serve, in quanto esame, x la verifica del tema: l'esame forma la prova. l'intercettazione spiana la via alla prova, ma è la perizia la sua prova utilizzabile ai fini della decisione. prove atipiche: va M.to in concreto l'idoneità all'accertamento ed in relazione alle quali vanno sperimentate specifiche modalità d'assunzione. l'Art. 189 del C.P.P., riguardo alle prove nn disciplinata della l., dispone chiara_ che l'elaborazione probatoria vada continua_ allineata allo sviluppo tecnologico. ammissibilità dei mezzi atipici di prova e dei media tipici di ricerca della prova: di questa prova nn deve essere appurata solo la rilevanza nel momento in cui il G. procede alla valutazione delle complessive acquisizioni probatorie; deve essere valutata l'ammissibilità al momento della richiesta del mezzo di prova o del mezzo di ricerca della prova. 67 - è la tecnica dell'esame dei testimoni delle parti private a dare il giusto risalto all'atto delle I.P 70 .. le acquisizioni preliminari possono spingere a pertinenti domande durante l'esame 71 diretto; - il silenzio mantenuto dal testimone o la rilevazione della persistente difformità tra le due dichiarazioni nn può determinare l'automatica acquisizione del fascicolo x il dibattimento dell'atto delle I.P.. - silenzio e facoltà di nn rispondere circoscrivono i casi entro i quali il legislatore ordinario può disciplinare la formazione della prova senza contraddittorio. la colpevolezza dell'imputato nn può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, x libera scelta, si è sempre volontaria_ sottratto l'interrogatorio da parte dell'imputato del suo Dif.. ogni eventuale deroga deve essere disciplinata dal legislatore ordinario seguendo tassative indicazioni. limiti del D. alla prova: nei procedimenti x gravi delitti di criminalità organizzata, sfruttamento della prostituzione, pornografia.. il D. alla prova subisce una rilevante limitazione. quando è richiesta l'esame di un testimone o di una persona imputata in un procedimento connesso che ha già reso una o più dichiarazioni, l'esame è ammesso in particolari circostanze: se riguarda fatti e circostanze nn compresi nelle precedenti dichiarazioni o se è necessario sulla base di specifiche esigenze. lo stesso vale in relazione all'esame del testimone minore di anni 16. alla base di tale scelta vi è il timore dell'erosione di una prova, già elaborate in contraddittorio, ed a rielaborare in nuove esperienze processuali, attraverso sempre più complicati esami e controesami. la ripetizione della prova nel corso di molteplici istruzioni dibattimentali può finire x danneggiare l'originario tessuto, la continua ricerca di maggiori specificazioni di ulteriori dettagli può portare conseguenze intuibili e in ordine all'attendibilità di un teste incostante nelle sue dichiarazioni. gli stessi limiti sono previsti x l'esame di un testimone minore degli anni 16, nei processi x i più gravi delitti contro la personalità dei minori o contro la libertà personale. acquisizione della prova: nn è subordinata al consenso delle parti, che possono chiederne la riassunzione. nn perdono il D. alla prova, ma nn possono opporsi all'acquisizione della prova se lavorate in un incidente probatorio o nel dibattimento. l'utilizzabilità contro l'imputato dei verbali di dichiarazioni sono circoscritti ai soli casi in cui l'imputato ha partecipato l'assunzione della prova. è ammessa l'acquisizione della documentazione di atti nn ripetibili x l'impossibilità di natura oggettiva, dipendente da fatti o circostanze imprevedibili al momento dell'atto. sentenze penali irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato. problema: la parte, magari estrana la vicenda giudiziaria conclusasi, può alla fine intervenire solo x dibatterne il significato nell'ambito delle complessive acquisizione probatoria. ammissione della prova: le prove sono ammessi a richiesta della parte, il G. provvede senza ritardo con ordinanza, escludendo le proprie vietate dalla L. e quale manifesta_ superflue e rilevanti. x l'ammissione il G. deve verificare in chiave negativa: - la legalità della prova richiesta: nn sono ammesse le prove illegali; - utilità: sono inammissibili le prove manifesta_ superflue; - rilevanza: sono inammissibili le prove manifesta_ irrilevanti. utilità e rilevanza possono cambiare nel corso del processo, possono diventare inutili o irrilevanti. nessuna revoca è possibile se le parti nn sono preventiva_ sentite. l'imputato ha D. all'ammissione delle prove indicate a discarico si fatti costituenti oggetto della prova a carico; lo stesso D. spetta al P.M. prova documentale: scomponibile in tre fasi: - deposito, produzione, trasmissione di cose, documenti o verbali: l'acquisizione delle cose, dei documenti o di verbali implica la valutazione positiva in ordine all'ammissibilità della prova; - questio sull'ammissibilità della prova depositata, prodotto trasmessa: si inserisce in un'operazione complessa, dopo l'introduzione al processo di cose, documenti e verbali è prima della loro utilizzazione; - ordinanza con la quale viene decisa l'acquisizione o l'esclusione della prova; un'ordinanza che, al pari della questio che l'ha provocata, è differita rispetto al momento in cui è avvenuto un determinato deposito o produzione, ma che è comunque precedente l'utilizzazione della prova. procedimento probatorio: - l'atto delle I.P. può trasmigrare dal fascicolo del P.M. al fascicolo del dibattimento solo eccezional_; - l'eventuale introduzione dei verbali di prova di altro procedimento pen. nn condiziona il D. alla prova, resta il D. delle parti di ottenere l'esame delle persone di cui vengono acquisite le dichiarazioni. la parte deve innanzitutto chiedere l'acquisizione del verbale della dichiarazione resa in altro procedimento, se si tratta di verbali di persone delle quali la parte stessa o altra parte chiede la citazione, questo è autorizzato solo che dopo in dibattimento il G. ha messo l'esame. fatto notorio: fatto che appartiene al normale patrimonio di conoscenze di una determinata cerchia sociale in un dato tempo in un dato luogo, conosciuta nella sua distinta identità storica, dal G. senza la necessità di uno specifico accertamento. esclude la necessità di ulteriori verifiche in punta di prova 72 del fatto affermato, e nn impone l'ammissibilità del mezzo di prova, x la superfluità di nuove acquisizioni massime di esperienza: regole ipotetiche formulate x astrazione generalizzazione sulla base di una ripetuta esperienza, ma autonoma rispetto ai casi dalla conservazione sono state dedotte, ed oltre i quali dovranno valere x i nuovi casi. se la relazione dei due fatti tali che al primo segua necessaria_ secondo, il quale nn possa seguire che da nient'altro che dal primo, la prova dell'uno implica che esista l'altro fatto pacifico: fate legati da una delle parti, quando siano riconosciuti dall'altra parte possono essere considerati pacifici e quindi tali da nn richiedere una prova specifica. N.B: il fatto pacifico nn è sinnimo di valutazione pacifica e nn controversa dell'episodio sottoposto all'attenzione del G. P.M. imputato potranno consentire sul fatto dell'omicidio sull'autore dello stesso, potranno magari convenire in ordine all'inutilità di chiedere accertamenti, ma ciò nn implicherà una concorde valutazione sulla responsabilità o su un eventuale causa di giustificazione N.B: il giudizio abbreviato nn sbarra la via a queste alternative: la valutazione o la qualificazione del fatto restano comunque pregiudicate applicazione della pena a richiesta delle parti il consenso incide oltreché sul fatto ricostruito nel corso delle I.P., anche sulla valutazione che intendono darne le parti. duplice funzione: - il consenso serve a cristallizzare il fatto nelle dimensioni fissate dalle I.P.; - il consenso determina alcun accordo sul merito dell'imputazione, sulla qualificazione del patto sulla comparazione tra le circostanze allegazione: molto l'interesse della parte trasferire al G. un'informazione. le dichiarazioni rese dalla parte del G. dell'udienza preliminare e dal G. del dibattimento possono valere x l'assenza della prova decisiva e possono determinare l'introduzione di temi nuovi o più ampi. le indicazioni fornite dalla parte nel predibattimento o nel dibattimento possono rivelarsi indispensabile ai fini dell'acquisizione della prova del dibattimento. onere della prova: onere dell'indicazione della produzione del mezzo di prova, con riferimento alle possibili iniziative da parte nel predibattimento N.B: l'onere dell'allegazione sta alla posizione del tema di prova, come l'onere della prova sta la verifica del tema l'onere della prova può incombere sull'imputato e nn sul indagato, in quanto la prova deve essere elaborata solo nel corso del processo, in una fase in cui la posizione delle parti è stato formal_ definita; - l'onere dell'allegazione può incombere su imputato e indagato; - l'onere dell'allegazione e l'onere della prova sono incompleti: la posizione del tema di prove l'acquisizione della prova possono venire d'Uff., prescindendo l'eventuale allegazione o dalla possibile richiesta probatoria della parte; - l'onere della prova è un onere esclusiva_ formale inutilizzabilità della prova: qualora sia stata acquisita in violazione dei D. stabiliti dalla L.. può colpire a ogni tipo di prova: i mezzi di prova come i mezzi di ricerca della prova casi: - nn sempre il codice enuncia in modo esplicito ad l'esistenza del divieto, tramite l'espressa previsione esige il divieto in forma indiretta, attraverso l'indicazione delle tassative situazioni che consentono di utilizzare la prova; - nn autorizza a limitazioni in ordine alla tipologia dei divieti: esempio prove sanzionate dall'inutilizzabilità quelle formate acquisite in violazione dei D. sogg.vi tutelati in modo specifico dalla costituzione; - l'esistenza del divieto può dipendere dalla stessa separazione delle due fasi delle I.P. del dibattimento N.B: un atto delle I.P., ancorché conforme al modello normativo, nn può essere utilizzato quale prova del dibattimento - regola di esclusione, collegata alle matrici accusatorie del nuovo processo. nel fascicolo x il dibattimento vanno inseriti solo gli atti che il G. potrà riutilizzare ai fini della decisione. nel fascicolo del P.M. vanno inseriti tutti gli atti delle I.P., anche quelli nn utilizzabile ai fini delle decisioni, e a disposizione delle parti x l'uso che potranno farne nel corso dell'istruzione dibattimentale; N.B: la violazione del divieto di acquisizione della prova determina l'invalidità dell'elaborazione probatoria e viene sanzionata con la rilevazione dell'inutilizzabilità della prova. l'inutilizzabilità è la sanzione tipica del procedimento probatorio - l'inutilizzabilità nn è sanabile e può essere rilevata anche d'Uff.; - la nullità prevale su ogni altra sanzione sono gli effetti dell'atto nullo a determinare l'inutilizzabilità della prova; - l'inutilizzabilità nn può essere superata dalla necessità: se la prova dovesse risultare decisiva, ma ci sia il divieto di acquisirla, ciò la renderebbe ugual_ inutilizzabile 75 76 potere ex officio: ipotesi in cui, terminata l'acquisizione delle prove, risulta assoluta_ necessario disporre l'assunzione di nuovi mezzi di prova domanda: è un potere mera_ integrativo da coordinare con l'onere incompleto spettante le parti o è un potere suppletivo ad esercitare anche nei casi di assoluta inerzia delle parti? risposta: è un potere integrativo perché punta sul carattere residuale dell'intervento giudiziale sui risvolti eccezionali di questa iniziativa probatoria il G. può intervenire ex officio terminata l'acquisizione delle prove. solo l'elaborazione della prova autorizzate da messa parrebbe legittimare l'iniziativa del G. del dibattimento. riguardo all'ipotesi del potere suppletivo nn considera l'iniziativa del G. del dibattimento residuale rispetto all'attività della parti, ovvero eccezionale in ordine alle situazioni ancora da verificare C. costituzionale: prevale l'ipotesi del potere suppletivo perché: - esclude che l'effettiva acquisizione delle prove ad opera delle parti sia un presupposto del potere istruttorio del G. il G. può disporre pertanto l'assunzione di nuovi mezzi di prova pure nei casi in cui nn sia avvenuta prima alcuna acquisizione probatoria. la L. riconosce al G. la possibilità di assumere i mezzi di prova relativi agli atti acquisiti al fascicolo x il dibattimento sull'accordo delle parti in seguito all'attività dell'impostazione difensiva; - valorizza il valore degli atti a disposizione del G. pen.; - il presidente ha il potere di indicare le parti temi nuovi e incompleti utili alla ricerca della verità, e al G. il potere di disporre l'assunzione dei mezzi di prova N.B: fine primario ed ineludibile del processo pen. nn può che rimanere quello della ricerca della verità, che deve comunque venire nei modi è con le forme stabilite dal codice N.B: posto il tema sul fatto principale oggetto dell'imputazione, il risultato raggiunto in punta di prova mutua le conoscenze di cui dispone il G. a conclusione della complessiva elaborazione probatoria. nn attiene all'acquisizione di questo o di quel mezzo di prova, ma il coordinamento tra tutte le acquisizioni in prodotti nel processo. prova nn designa i veicoli ma l'esito conoscitivo prova diretta: prova che pertiene al fatto reato e consente in via mediata la conclusione sussistenza o insussistenza del fatto prova indiretta: attiene ad un fatto diverso da quello oggetto di prova e, si isolato, nn determina alcuna premessa rilevante ai fini della decisione Art. 192 C.P.P: l'esistenza di un fatto nn può essere desunta da indizi, cioè possibile solo qualora essi siano gravi, precisi e concordanti la pluralità degli indizi costituisce l'indispensabile premessa x la verifica del fatto oggetto dell'imputazione gravità: grave perché è consistente e quindi attendibile e convincente la circostanza, dotata di una rilevante contiguità logica con il fatto ignoto precisione: nn occorre che i fatti su cui si basa l'indizio siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati, secondo legame di necessità assoluta ed esclusiva. si valuta su un canne di probabilità con riferimento alla connessione verosimile degli accadimenti concordanza: collegamento nn occasionale, occorre che l'operazione logica della coordinazione globale degli indizi nasca dalla loro oggettiva confluenza in un'unica direzione N.B: pluralità di concordanza degli indizi costituiscono un insostituibile momento della propria logica, sono un connotato essenziale della prova indiziaria prova complessa: nell'elaborazione di questa prova in porta nn solo la verifica del fatto da rappresentare ma anche la verifica dell'attendibilità di chi è chiamato rappresentarlo. - x completare la prova è indispensabile coordinare gli elementi di prova, relativi ai contenuti della chiamata in correità, con altri elementi di prova, esterni a questa chiamata e necessarie x confermare l'attendibilità del dichiarante; - le dichiarazioni contenute nel fascicolo del P.M. sono valutate come prova dei fatti in esse affermati quando, anche x le circostanze emerse nel dibattimento, vi sono elementi concreti x ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minacce, l'offerta o promessa di denaro o di altra utilità, finché nn depongo deponga il falso. la verifica del primo tema avviene attraverso l'esame, il controesame e l'eventuale contestazione delle dichiarazioni precedente_ rese; la verifica del secondo avviene selezionando alcune circostanze emerse al dibattimento libero convincimento del G: il G. 77 80 4.2:mezzi di prova mezzi di prova: nn include l'interrogatorio. sono la testimonianza, la perizia, l'esame delle parti o il confronto, devono essere informati sulle regole del contraddittorio. testimonianza: narrazione di un fatto appartenente all'esperienza di chi è informato dell'avvenimento. x essere utilizzabile ai fini del giudizio, deve essere acquisita in presenza di contraddittorio. salvi i casi di acquisizione dei verbali di prove o altro procedimento pen. nn seguita dall'ammissione del testimone. una volta ammessa possono variare solo le condizioni x l'esame del testimone. durante l'udienza preliminare è il G. a condurre l'esame. nell'incidente probatorio e nell'istruzione dibattimentale spetta al P.M. e ai difensori. testimonianza come prova complessa: oggetto della prova testimoniale: possono essere i fatti principali che si riferiscono all'imputazione, o i fatti secondari idonei a qualificare la personaletà dell'imputato della persona offesa. il G. può procedere solo attraverso l'esame puntuale, i fatti principali su cui deve vertere l'esame del testo vanno coordinati al tema. i fatti secondari inerente la personaletà dell'imputato e della persona offesa possono essere introdotti nel processo a talune rigorose condizioni. il teste nn può: - deporre sulla moralità dell'imputato, salvo che nn si tratti di fatti idonei a qualificarne la personaletà in relazione al reato ed alla pericolosità sociale; - deporre sui fatti che servono a definire la personaletà dell'offesa dal reato, salvo che il fatto dell'imputato debba essere valutato in relazione al comportamento di quella persona; i fatti principali quanti fatti secondari devono essere determinati specifici; il testimone nn può deporre sulle voci correnti nel pubblico, né esprimere apprezzamenti personale salvo che sia impossibile scinderli dalle deposizioni dei fatti. elemento della prova: è preso in considerazione in alcune disposizioni che regolano l'oggetto della testimonianza e la capacità del testimone, ma trova un'articolata disciplina nei disposizione relativa all'istruzione dibattimentale. l'esame può estendersi ai rapporti di parentela fra il testimone e le parti o altri testimoni. x valutare le dichiarazioni del testimone il G. può ordinare gli accertamenti opportuni a verificare l'idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza. in caso di minore le domande e le contestazioni sono di solito poste dal presidente. nel corso dell'esame sono vietate le domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte. nel controesame sono ammesse le domande screditanti, volta screditare la credibilità del teste. dopo le contestazioni e il G. può valutare la dichiarazione precedente_ resa x stabilire la credibilità della persona esaminata testimonianza indiretta: il teste riferisce la narrazione altrui, filtra un'esperienza che nn gli è propria, delimita x questo verso l'area dell'oralità. limiti (riguardo nn all'ammissibilità della prova, ma alla sua utilizzabilità): - il G. nn può escludere la testimonianza, una volta ammessa deve( se richiesto dalle parti) o può ( se nn richiesto) disporre l'esame del testo di riferimento; - quando l'audizione delle persone richiamate dal teste costituisce un atto dovuto, diventa inutilizzabile la disposizione nn seguita dal secondo esame; - è inutilizzabile la testimonianza di chi si rifiuta o nn è in grado di indicare la persona da cui appreso la notizia dei fatti oggetti dell'esame; - è da escludere la testimonianza diretta su fatti apprese da persone vincolate da segreto professionale od Uff.. il testimone ha l'obbligo di presentarsi al G. e di attenersi alle indicazioni date nel Provv., il G. può ordinare l'accompagnamento coattivo del testimone divieti probatori: garanzia contro l'auto incriminazione o di incompatibilità con l'Uff. del testimone o nei casi in cui la testimonianza coperta da segreto d'Uff. o dal segreto di stato. - il testimone nn può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità pen.; - nn possono essere assunti come testimoni i coimputati del medesimo reato e le persone imputate in un procedimento connesso; - nn possono essere assunti come testimone le persone imputate di reati teleologica_ connessi o collegati; - è incompatibile come testimone il Resp. civ. e la persona civil_ obbligata x la pena pecuniaria; - pubblici ufficiali, pubblici impiegati incaricati di pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal tepore su fatti conosciuti in ragione del loro Uff., che devono rimanere segrete. eccetto quando hanno obbligo di riferire il fatto all'A.G.; - i pubblici ufficiali, pubblici impiegati e incaricati di pubblico servizio all'obbligo di astenersi da deporre su fatti coperti da segreto di stato; - nessun tipo di segreto può coprire fatti, nozione o documenti concernenti reati rivolti all'evasione dell'ordinamento costituzionale; 81 82 ricognizione personale: mezzo di prova basato su un ricordo e sulla precedente esperienza. del sogg. chiamato ad effettuare il riconoscimento. disposta controllata dal G., affida le sue chances alla puntuale osservanza di talune condizioni, che dovrebbero eliminare i rischi di erronei ricordi e di distorte esperienze. gli atti preliminari alla ricognizione sono costituiti da una serie di informazioni provenienti da chi deve eseguire il riconoscimento è rivolta al G., che è tenuto ad effettuare, a pena di nullità , una precisa verbalizzazione. la ricognizione implica la mimetizzazione della persona da riconoscere tra almeno altre due persone in somiglianti, nn esige normal_ l'occultamento della persona chiamata a riconoscere. verbalizzato la pena di nullità. ricognizione di cose: ha ad oggetto il corpo del reato le altre cosa pertinente al reato. riguarda le cose che sono state il mezzo o lo strumento x commettere il reato oppure ne rappresentano il prodotto, il profitto o il prezzo. le cose pertinente reato nn sono incluse, anche se sono essenziale ai fini dell'accertamento. la ricognizione del corpo del reato segue l'assicurazione della fonte di prova, operata di solito dalla polizia giudiziaria, e fa di questa fonte di prova un vero mezzo di prova. N.B: la ricognizione delle cose pertinente reato segue alla loro individuazione e consente al P.M. di proseguire l'indagine senza soluzione di continuità. l'inosservanza delle disposizioni relative agli atti preliminari alla ricognizione, e dalle verbalizzazioni circa questi atti e a quelle successive, rende invalida l'acquisizione probatoria nel suo complesso. ipotesi atipiche di ricognizione: hanno ad oggetto persone o cose. nn può vietarsene l'ammissibilità “quando dispone la ricognizione di voci, suoni o di quanto altro può essere oggetto di percezione sensoriale, il G. procede applicando le disposizioni riguardo la ricognizione di persone. N.B: valgono le regole di nullità previste x l'acquisizione probatoria, funzionano le relative sanatorie. esperimento giudiziale: viene riprodotta una situazione, collegate ai fatti dell'imputazione. è ammesso quando occorre accertare se un fatto sia o possa essere avvenuto in un determinato modo e consiste nella ripetizione delle modalità di svolgimento del fatto stesso. l'esperimento va svolto in modo da nn difendere sentimenti di coscienza e da nn porre in pericolo l'incolumità delle persone e la sicurezza pubblica. può essere eseguito in udienza o fuori dall'aula di udienza, in tal caso il G. può adottare i provvedimenti previsti sulla pubblicità dell'udienza, al fine di assicurare il regolare compimento dell'atto. può essere designato un esperto, ciò nn modifica l'essenza dell'esperimento ma serve a fissare nei particolari esecutivi. perizia: disposta dal G. quando occorre svolgere indagini acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche. nn può essere disposta x la soluzione di una quaestio juris, in quanto normale competenza del G.. N.B: l'esistenza di un particolare tema di prova, x la cui adeguata verifica si rendono indispensabili specifiche cognizioni di natura tecnica, costituisce presupposto x la perizia. l'ammissibilità della perizia preclusa esclusiva_ nei casi in cui nn occorra l'indagine, in detti casi la perizia sarebbe superflua o irrilevante. incarico peritale: indagini di competenza del perito è possibili dati da acquisire. perizia limitata l'effettuazione di un'indagine tecnica. l'ambito delle situazioni in cui sono richieste, è delimitato. la scelta del perito è condizionata da incapacità e incompatibilità. in caso di perizia dichiarata nulla dal G., l'incarico è affidato a un altro perito. il perito ha l'obbligo di prestare soffice, salvo motivo di astensione o ricusazione. astensione e ricusazione possono essere presentate anche successiva_, prima però che il perito abbia dato il proprio parere, nei casi in cui i motivi siano sopravvenute siano conosciuti dopo conferimento dell'incarico. può essere sostituito: - se x cause a lui imputabili nn fornisce il proprio parere nel termine fissato dal G.; - se nn ottiene la proroga del termine, richiesta x rispondere ai quesiti; - se svolge l'incarico con negligenza perizia: disposta con l'ordinanza motivata, contenente la nomina del perito, sommaria enunciazione dell'oggetto dell'incarico peritale, l'indicazione del giorno, dell'ora e luogo fissati x la comparizione del perito. - conferimento dell'incarico: include la dichiarazione del perito di accettazione dell'incarico, corredata dall'impegno di adempiere all'Uff. senz'altro scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere segreto su tutte le operazioni peritali; la posizione dei quesiti interpellò sugli stessi. il G. può autorizzare perita prendere visione degli atti; 85 - 86 attività del perito: dare risposte ai quesiti. in caso di complessità dei quesiti o 87 4.3:mezzi di ricerca della prova mezzi di ricerca della prova: strumenti di cui si serve l'A.G. x individuare ed assicurare il processo cose, tracce, documenti ed ogni altro elemento utile x provare i fatti che si riferiscano l'imputazione, alla punibilità è alla determinazione della pena. sono strumenti indispensabili x la ricerca probatoria, nn sono di x sé strumenti di convincimento. servono la prova ma nn al giudizio. incidono pesante_ sui D. costituzional_ tutelati. problema: riguardo alla normativa sulle prove nn disciplinate dalla L. può comprendere questa normativa i mezzi di ricerca della prova? sono ipotizzabili mezzi atipici di ricerca della prova, fuori dagli schemi predisposti dal legislatore x ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni telefoniche? le condizioni in cui la norma subordina l'ammissione delle prove nn disciplinate forniscono sufficienti indicazioni x una ricerca della prova. il rispetto di tali condizioni vale a compensare adeguata_ il difetto di tipicità del mezzo di ricerca della prova, in concreto richiesto. condizioni: - puntano sull'idoneità del mezzo ad assicurare l'accertamento dei fatti; - escludono iniziative in punto di prova, comunque pregiudizievoli della libertà morale della persona; - implicano l'intervento delle parti x organizzare le modalità di assunzione delle prove N.B: in caso di ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni eseguite in violazione delle prescrizioni, i risultati conseguiti nn sono utilizzabili. i mezzi di ricerca della prova nn hanno una esclusiva valenza processuale, possono funzionare nel corso delle I.P. e servirsene può essere P.M.. N.B: nello studio dei mezzi di prova occorre rifarsi alle regole dettate x l'istruzione dibattimentale;nello studio dei mezzi di ricerca della prova bisogna tener conto delle prescrizioni fissate x le I.P. ispezioni: disposta con decreto motivato quando occorre accertare le tracce di altri effetti materiali del reato. se il reato nn ha lasciato tracce o effetti materiali, o se questi sono scomparsi, sono stati cancellati, dispersi, alterati, rimossi, l'A.G. descrive lo stato attuale dei luoghi se possibile quello preesistente, curando anche di individuare modo, tempo e causa delle eventuali modificazioni. i rilievi e le operazioni tecniche, poste in essere nel corso dell'ispezione, sono dirette la mera osservazione selezione dei dati obiettivi; i rilievi delle operazioni compiute nel corso dell'accertamento tecnico, implicano un'approfondita attività di elaborazione dei dati e valutazione degli stessi. ispezione personale: atto diretto ad osservare la persona parti di esse, onde rilevare le tracce o altri effetti materiali del reato. eseguibile dal magistrato o da un medico. deve essere eseguita nel rispetto della dignità del pudore di chi vi è sottoposto, consentendo all'interessato di farsi assistere da persone di fiducia. l'ispezione locale: ha x oggetto il luogo in cui stato commesso il fatto: tende anche l'accertamento delle tracce degli altri effetti materiali del reato. durante l'ispezione, l'A.G. può ordinare che taluno nn si allontani prima che le operazioni siano concluse, può far ricondurre coattiva_ sul posto il trasgressore. assimilato sopralluogo. se effettuate in fase di I.P., il sopralluogo costituisce atto irripetibile. il Dif. può assistere all'ispezione limitativa della P.G., nn ha il D. di essere preventiva_ avvertito di far ritardare l'operazione x consentire la sua partecipazione. perquisizioni: - quando l'A.G. fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato; - quando ha fondato motivo di ritenere che il corpo del reato le cose pertinenti al reato si trovano in un determinato luogo; - quando ha fondato motivo di ritenere che in un determinato luogo possa eseguirsi l'arresto dell'imputato o dell'evaso. - i fondati motivi nn possono essere coordinati alle congetture dei sospetti, presuppongono l'esistenza di indizi di un certo rilievo. ispezione: ha finalità descrittive perquisizione: ha finalità proprie dei mezzi di ricerca della prova, di ricercare sulla persona o in un determinato luogo il corpo del reato o le cose pertinente reato, mira a scoprire in un determinato luogo la persona da arrestare Provv. della perquisizione: tramite decreto motivato, il Provv. nn è eseguito e la perquisizione nn è effettuata se la cosa ricercata viene volontaria_ consegnata dalla persona che la teneva occultata. se si ritiene utile procedere x la completezza delle indagini, viene comunque effettuata. forme e garanzie x la perquisizione personale: - 90 91 consegnata copia del decreto all'interessato, contenente la facoltà di farsi 92 . può procedere autonoma_ con decreto motivato, che va comunicato immediata_ al G. x le I.P., x l'eventuale convalida. se nn viene convalidato, l'intercettazione nn può essere proseguita e i risultati nn possono essere utilizzati presupposti: - gravi indizi di reato; - assoluta necessità dell'operazione, ai fini della prosecuzione delle indagini; - delitti nn colposi, x il quale è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo cinque anni; - delitti contro la P.A., con pena di reclusione nn inferiore nel massimo cinque anni; - delitti concernenti sostanze stupefacenti psicotrope; - delitti concernenti armi e sostanze esplosive; - delitti di contrabbando; - reati di ingiurie, minacce, molestia o disturba le persone col mezzo del telefono utilizzazione: - utilizzati solo nel procedimento è stato emesso decreto che le ha disposte; - utilizzabili in altri procedimenti quando i risultati dell'intercettazione si palesino indispensabili x l'accertamento dei delitti x i quali è obbligatoria l'arresto in flagranza; - dopo l'acquisizione degli atti depositati, si provvede alla trascrizione delle registrazioni e alla loro successiva inclusione nel fascicolo x il dibattimento; - nessuna preclusione riguardo alle intercettazioni quale notizia di illecito pen. “valida x l'inizio di un diverso procedimento e x l'espletamento di accertamenti volti ad acquisire nuovi elementi e prove”; divieti probatori: - nn siano stati rispettati i limiti di ammissibilità dell'intercettazione; - nn siano state rispettate le regole e le prescrizioni del decreto, o le modalità previste x l'esecuzione delle operazioni; - le intercettazioni siano relative a conversazioni o comunicazioni di persone vincolate da segreto professionale e abbiano ad oggetto fatti conosciuti x ragione del loro ministero, Uff. o professione. N.B: tale divieto nn sussiste qualora le persone vincolate dal segreto professionale abbiano deposto sugli stessi fatti nn gli abbiano in altro modo divulgate nessun divieto di utilizzazione di intercettazione nn autorizzata di conversazione, svoltesi mediante apparecchi ricetrasmittenti, le quali nn sono né consentite, né riservate. 95 96 5.1:introduzione M.C. M.C.:dirette a porre limitazione alla libertà personale e a quella patrimoniale. M.C. personale:l'adozione del Provv. restrittivo è subordinata al soddisfacimento di alcune condizioni di garanzia. Art. 13 Cost: esclude la possibilità di restrizione della libertà personale “se nn x atto motivato dell' A.G.”. e in casi eccezionali di necessità e urgenza, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti restrittivi provvisori da comunicare all' A.G. entro 48 ore. la mancata convalida da parte di questa autorità e dentro le successive 48 ore rende i provvedimenti restrittivi inefficaci. se l'imputato, prima della sentenza definitiva, è da considerare nn colpevole; è evidente che nessuna limitazione della sua libertà personale può disporsi sulla sola base della sussistenza di eventuali elementi di colpevolezza; nessuna protezione di interessi fondati sul giudizio di colpevolezza intervenuto prima dell'accertamento definitivo può legittimare il sacrificio di tale libertà. a finalità esclusiva_ cautelari sono dirette le misure personale e quelle reali. M.C.: includono le misure coercitive, le misure interdittive misure reali: sequestro conservativo e se questa preventiva le misure di sicurezza è considerata tale accompagnamento coattivo: nn costituisce un atto a finalità cautelare e può essere diretto anche contro la persona colpita da indizi nei casi in cui si vuole ottenere da questa un contributo di carattere probatorio ai fini dell'accertamento dei fatti arresti in flagranza e fermo: nn rientrano perché, inerente ad un certo modo di esercitare l'azione pen. producendo solo effetti provvisori legati la convalida, trovano la loro sede più adeguata nell'ambito delle I.P. sequestro pen: nn rientra perché, pur sottraendo il corpo del reato le cose pertinenti al reato a chi detiene, hanno una funzione nn cautelari, bensì essenzial_ probatoria in quanto intesa l'acquisizione del materiale di prova x l'accertamento dei fatti e poi eventual_ la confisca 97
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