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Appunti di legislazione della prima infanzia - slide prese in classe., Slide di Diritto Di Famiglia

Introduzione, leggi e articoli del diritto di famiglia e tutela dei minori

Tipologia: Slide

2022/2023

Caricato il 29/01/2024

Lindina13
Lindina13 🇮🇹

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Scarica Appunti di legislazione della prima infanzia - slide prese in classe. e più Slide in PDF di Diritto Di Famiglia solo su Docsity! LEGISLAZIONE PER LA PRIMA INFANZIA Lez.1 Il diritto minorile XX secolo – Hellen Key lo definisse "secolo del bambino". Anni 60' nascita e autonomia del diritto minorile: insieme di norme che prendono in considerazione la figura del soggetto minorenne: - controllo dei casi di devianza del minore. (origine 1934 orfani della guerra in stato di abbandono si dedicano in attività legali ) Intervento penale nei confronti del minore autore del reato. - tutela dei diritti del minore. Attenzione verso lo sviluppo psico-fisico, alla sua educazione ed al suo benessere. Minore soggetto autonomo rispetto ai genitori, titolare di diritti. il Diritto di Famiglia tende a diventare sempre più “paidocentrico”. Il minore non è un soggetto in condizione di inferiorità e incompiutezza che diviene persona solamente dopo essere stato formato ed educato. Il minore è un soggetto debole che deve essere tutelato, quale soggetto titolare di diritti soggettivi, autonomi ed azionabili, membro a tutti gli effetti della comunità sociale e protagonista del suo progressivo inserimento in essa. I diritti dei minori nelle dichiarazioni e convenzioni internazionali: A seguito della I guerra mondiale: • Dichiarazione del 1924 sui diritti del fanciullo approvata dalla Società delle nazioni (dichiarazione di Ginevra). • Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo, approvata il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il cui articolo 25, punto 2, proclamava che “La maternità e l’infanzia hanno diritto a un aiuto e ad un’assistenza speciali. Tutti i minorenni, nati dal matrimonio o fuori di esso, godono di identica protezione sociale“. • in ambito europeo, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 enumera una serie di diritti inviolabili destinati a diventare la divisa dell’uomo europeo, riconosciuti ad ogni persona « senza distinzione alcuna, fondata particolarmente sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche... l’origine nazionale o sociale... ecc. » (articolo 14). - l’approvazione da parte dell’Assemblea dell’O.N.U., il 20.11.1959 della Dichiarazione dei diritti del fanciullo. - le Nazioni Unite approvarono la Convenzione sui diritti del fanciullo (Convenzione di New York del 1989). Gli Stati riconobbero che il minorenne è titolare di numerosi diritti della personalità. Lo scopo generale di essa, chiaramente espresso nel 6 Considerando, è lo sviluppo armonioso e completo della personalità del fanciullo. Art. 3 della convenzione di N.Y. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente. Articolo 6. 1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita. 2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo. Articolo 7. 1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi. Articolo 9. 1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell’interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in alcuni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo oppure se vivono separati ed una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo. Articolo 12. 1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. 2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale. concezione diversa del minore: quale soggetto che deve necessariamente essere reso partecipe di quelle decisioni che lo riguardano e che andranno ad incidere sulla sua persona, condizionando il suo futuro. Il minore non è più un mero “oggetto” della decisione, destinato a subire scelte che altri fanno per lui, ma inizia ad assurgere a vera e propria parte del procedimento con il diritto di esprimere la propria opinione e interesse, in modo che il giudice ne tenga debitamente conto al momento della decisione. EUROPA CONVENZIONE EUROPEA SULL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI MINORI Adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996 art. 1, comma 2, Oggetto della presente Convenzione è promuovere, nell'interesse superiore dei minori, i loro diritti, concedere loro diritti azionabili e facilitare l'esercizio facendo in modo che possano, essi stessi o tramite altre persone od organi, essere informati e autorizzati a partecipare ai procedimenti che li riguardano dinanzi ad un'autorità giudiziaria. Articolo 6 Processo decisionale Nei procedimenti che riguardano un minore, l'autorità giudiziaria, prima di giungere a qualunque decisione, deve: a) esaminare se dispone di informazioni sufficienti ad fine di prendere una decisione nell'interesse superiore del minore e, se necessario, ottenere informazioni supplementari, in particolare da parte dei detentori delle responsabilità genitoriali; b) quando il diritto interno ritiene che il minore abbia una capacità di discernimento sufficiente: assicurarsi che il minore abbia ricevuto tutte le informazioni pertinenti, nei casi Riforma dello status filiationis - l. 2012, n. 219 D.Lgs. 2013 n. 154 - Unicità dello status di figlio. (tutti i figli sono uguali) Rimozione delle disparità di trattamento ancora sussistenti (tranne disciplina sull'accertamento). Abrogazione dell'istituto della legittimazione. Parificazione dei vincoli di parentela. La potestà diventa responsabilità genitoriale. ( cambiamento di responsabilità) Il garante dei diritti sull'infanzia L'Italia con legge 12 luglio 2011, n.112 ha istituito il Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, con l'intento di tutelare i diritti e gli interessi dei minori e di dare attuazione a una serie di convenzioni internazionali in materia (v. Convenzione di N.Y.). Autorità che emana carte ed elementi. compito specifico tutelare i diritti degli umani, creato per rispettare gli impegni assunti con la convenzione di New York ( carta fondamentale per il diritto minorile. Competenze art. 3 Ascolto e partecipazione promozione e sensibilizzazione (compiti più tipici e caratterizzanti dell’autorità - sensibilizzare e fornire informazioni per tutelare i minori -) collaborazione (collaborare con altre autorità nell’ambito della sua competenza) elaborazione di proposte, pareri e raccomandazioni (creare nuovi strumenti di tutela per cambiare il sistema e gli interventi volti a tutelare i minori) -common law (america ) il precedente fa legge- - ? (Italia) la sentenza attuale ha un'efficacia- vincolante corte istituzionale, autorità chiamata a valutare se le nostre leggi sono coerenti con la nostra costituzione, potrebbe arrivare a diversi esiti: favorevole per la legge o quell’articolo non è conforme con la costituzione, quella norma incostituzionale potrebbe essere conforme o accettata se interpretata in un certo modo, quindi vincolato. IL MINORE E I MINORI Il minore come soggetto Il minore è un soggetto, titolare di diritti e obblighi (traguardo) Non sempre l’essere umano in quanto tale è stato considerato soggetto. In passato veniva considerato oggetto di potere altrui. Il termine soggetto è diverso da quello di individuo, inteso quale essere umano: il soggetto è una entità assunta nell’ordinamento utile per individuare il titolare di una situazione soggettiva. Il nostro ordinamento contiene le tre capacità: giuridica, agire e intendere e di volere (capacità naturale o di discernimento riferita per un minore) Capacità giuridica Idoneità a essere titolare di diritti o obblighi; si acquista con la nascita. Art. 3 della costituzione: siamo tutti uguali (per il nostro stato tutti gli individui hanno la capacità giuridica). La legge tutela con alcune prerogative anche chi deve ancora nascere (legge sull’aborto tutela del concepito e riconoscere la tutela della donna di interrompere la gravidanza). Si potrà perdere solo con la morte. Capacità immanente con l’essere umano, si acquista con la nascita e si perde con la morte. Rappresenta l’idoneità a essere titolari di diritti e di doveri e, secondo quanto è stabilito dall’art. 1, si acquista al momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita. Chi ha la capacità giuridica? L’art. 1 c.c. riconosce la capacità giuridica al momento della nascita, ma nulla è detto con riferimento a chi acquista la capacità giuridica. Non è specificato dalla legge che spetta a tutti gli individui, ma lo si ricava dagli art. 2 e 3 Cost. La Capacità di agire Esercitare o far valere i nostri diritti e i nostri obblighi. Si acquista ai 18 anni, salvo per alcuni atti per età diversa, (a volte minore riconoscere il figlio) - (adottare anche superiore). Alcuni soggetti ai 18 anni non hanno i requisiti giusti o la consapevolezza per poter agire e far valere i diritti ( es. con il denaro o per un contratto non sono in grado di comprendere il vero valore). Si può perdere per alcuni motivi di protezione in caso di impossibilità ma si può riottenere. L’unico che non ne può beneficiare è il minore. ( solo il minore emancipato può ottenerla). Con la capacità di agire l’ordinamento attribuisce al soggetto la possibilità di svolgere le attività giuridiche che attengono alla propria sfera di interessi, attribuisce al soggetto il potere di esercitare quelle situazioni. Si acquista alla maggiore età. Il minore emancipato Solo se ha compiuto 16 anni e autorizzato al matrimonio. ( evitare lo stigma sociale di far nascere un bimbo al di fuori del matrimonio) Il minore che abbia compiuto il sedicesimo anno di età, infatti, può essere ammesso al matrimonio con provvedimento del Tribunale per i minorenni quando il giudice abbia accertato la sua maturità psico-fisica e la presenza di gravi motivi (art. 842). Con il matrimonio il minore diviene di diritto emancipato. A seguito dell’emancipazione il minore può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, conservativi del patrimonio. Per gli atti di straordinaria amministrazione, invece, deve essere assistito da un curatore. Si può essere privati della capacità di agire • Sanzione (interdetto legale). • Protezione del soggetto debole: interdizione giudiziale, inabilitazione e amministrazione di sostegno. La capacità naturale (intendere e di volere) Valutazione nel caso concreto della consapevolezza da parte del soggetto delle conseguenze dell'atto che compie. parallelismo con la capacità di agire; esatto opposto, non si ha una valutazione astratta, si ha una valutazione del singolo individuo, ci si pone delle domande in quanto intende uno specifico atto. (es. uno di 25 anni ha la capacità di agire, sta male e non è lucido, arriva qualcuno che ti intorta a concludere un contratto che non hai compreso perché non eri nelle condizioni adatte in quel momento aveva una incapacità naturale di intendere e di volere, se si protrae nel tempo si attua un salvataggio per incidere sulla capacità naturale. La capacità di discernimento (per il minore) Il minore ha la capacità giuridica. se il minore è in grado di discernere gli si dà lo spazio di azione per concludere alcuni contratti (es. andare a prendere il pane). Difficoltà capire se il minore è in grado di discernere e capire cos’è meglio fare per la tutela del minore. Fa la sua comparsa nel nostro sistema attraverso l’art. 7 della L. adoz. (Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha un'età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento). E’ legata al tema dell’ascolto del minore. Si configura nel fanciullo a prescindere dall’età anagrafica. Viene determinata in base al suo grado di maturità. Diritti del minore Diritti della personalità art. 2 Cost. - catalogo aperto Diritto alla vita Diritto alla salute - all'integrità fisica e psichica Diritto all'onore Libertà Diritto a una famiglia Diritto alla bigenitorialità e ai rapporti con gli avi Diritto all’ascolto Diritti della personalità (o diritti fondamentali) Nessuno può privarci di questi diritti Assoluti e non patrimoniali. (interesse di natura personale) Imprescrittibili. Immanenti l'individuo. (non ci si può liberare di questi diritti) Categoria aperta art. 2 cost. Tutela del valore persona in quanto tale. Indisponibili. Diritto alla vita Situazione esistenziale per eccellenza. Il codice penale punisce l'omicidio (anche quello del consenziente). L'ascolto del minore 315 bis, comma 3, c.c. prevede che il figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Art. 336 bis c.c. Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell’ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l’ascolto è in contrasto con l’interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all’adempimento dandone atto con provvedimento motivato. L’ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari. I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero, sono ammessi a partecipare all’ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell’inizio dell’adempimento. Prima di procedere all’ascolto il giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell’ascolto. Dell’adempimento è redatto processo verbale nel quale è descritto il contegno del minore, ovvero è effettuata registrazione audio video. Art. 337 octies c.c. Poteri del giudice e ascolto del minore Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 337 ter, (..). Il giudice dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove sia capace di discernimento. Nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non procede all'ascolto se in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo. Art. 473 bis 6 RIFIUTO DEL MINORE A INCONTARE UN GENITORE Quando un minore rifiuta di incontrare uno o entrambi i genitori, il giudice procede all’ascolto senza ritardo, assume sommarie informazioni sulle cause del rifiuto e può disporre l’abbreviazione dei termini processuali. Allo stesso modo il giudice procede quando sono allegate o segnalate condotte di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un …………. Ascolto Modalità dell'ascolto – ascolto diretto (effettuato dal giudice affiancato da esperti) e ascolto indiretto (effettuato da un consulente tecnico o un operatore dei servizi). Luoghi dell'ascolto e partecipazione di soggetti terzi. I tempi dell'ascolto. L'accertamento delle capacità di discernimento Cambia la visione del minore Da visione protettiva Evoluzione partecipativa, dinamico relazionale Criticità nei riguardi del coinvolgimento del minore all'interno dei contesti conflittuali L'interesse del minore potrà essere attuato anche disattendendo le opinioni espresse da quello. L'interesse del minore È affermato all'interno delle convenzioni internazionali. Le prime leggi che fanno cenno all’interesse del minore sono il Nuovo diritto di Famiglia del 1975 e la legge sull’affidamento e l’adozione del 1983. Il best interest of the child Rappresenta il principio informatore della disciplina posta a tutela del fanciullo. I diritti degli adulti cedono di fronte all'interesse del minore, in quanto la salvaguardia di questo è prevalente. I diritti degli adulti vengono tutelati solamente se coincidono con quelli del fanciullo. Criterio interpretativo guida delle decisioni. Ma che cosa è il migliore interesse del minore? Interesse del minore e affidamento Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. ISTITUZIONI A TUTELA DEI MINORI Soggetti istituzionali giudiziari (contesto del meccanismo giustizia) Soggetti istituzionali amministrativi ( servizi ) Funzioni differenti ma entrambe svolgono compiti importanti per la tutela dei minori. Soggetti istituzionali giudiziari Riforma in atto → in mutamento Tribunale per i minorenni (sua procedura, e una fondamentale giudicare i minori autori di reato) Procura della repubblica presso il tribunale per i minorenni ( venezia) Tribunale ordinario (uno per provincia tendenzialmente, si occupa di separazione familiare) Procura della repubblica presso il tribunale ordinario Giudice tutelare (vigilanza) competenze e caratteristiche ( convocazioni informali, non si ha bisogno dell’avvocato) Soggetti istituzionali amministrativi operatori del settore servizi sanitari servizi sociali Vi sono due opzioni: ● Il riconoscimento ● La dichiarazione giudiziale di maternità e paternità (azione che altri compiono a livello giudiziario per il riconoscimento del figlio se il papà non diventa titolare della responsabilità genitoriale, ma gli obblighi genitoriali sarà comunque sempre chiamato a rispondere). Il riconoscimento del figlio può essere attuato anche dopo anni dalla nascita del figlio, però le regole diventano differenti, bisogna considerare delle variabili: il figlio che ha compiuto 14 anni dev’essere sentito e avere il suo consenso. Non può avvenire senza il consenso dell’altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento. Il consenso non può essere rifiutato se risponde all’interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell’altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente. ( Ad oggi possibilità di aggiungere due cognomi al figlio anche a distanza di tempo, però con un patto: socialmente si hanno delle conseguenze, tutti i documenti nuovi. Si deve chiedere il consenso del minore in atto formale. Se non sono stati compiuti i 14 anni si richiede il consenso del genitore che ha riconosciuto il bambino ma può essere anche negato. Non determina chiusura. l’altra persona può chiedere all'autorità del tribunale dei minori il consenso di riconoscere il figlio, se l’autorità coinvolta in seconda battuta valuta che questo mancato consenso non sia ritenuto per la mancata tutela del figlio, agendo nell’interesse del minore ma al contrario mossa per ragioni personali lontani dall’interesse della prole acconsente al “ papà” il riconoscimento della prole - solo per l’interesse del minore -) Un caso in cui non si può riconosce il figlio o solo in casi peculiari: IL FIGLIO INCESTOSO Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all’interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio. Il riconoscimento di una persona minore d’età è autorizzato dal giudice. LE AZIONI DI STATO Si tratta di azioni tese a ottenere un determinato status filiationis (positive - creano) o a farlo venire meno.(negative - rimuovono). Prima devi distruggere uno stato e poi costruirne un altro. AZIONE DI DISCONOSCIMENTO DELLA PATERNITA’ - PER CONTESTARE LO STATO DI FIGLIO NATO NEL MATRIMONIO - MIRA A SUPERARE LA PRESUNZIONE DI PATERNITA’ (dentro al matrimonio) RECLAMO DI STATO DI FIGLIO NATO NEL MATRIMONIO ART.239 (dentro al matrimonio) Qualora si tratti di supposizione di parto o sostituzione di neonato il figlio può reclamare uno stato diverso. Il figlio può richiedere di fare accertare il suo stato di figlio nato nel matrimonio. E’ ammesso ogni mezzo di prova ammessi subito alla prova genetica. AZIONE DI CONTESTAZIONE DI STATO: E’ RESIDUALE 240 C.C. (dentro al matrimonio) Lo stato di figlio può essere contestato nelle seguenti ipotesi: supposizione di parto (la presunta madre non aveva partorito). sostituzione di neonato L’IMPUGNAZIONE DEL RICONOSCIMENTO PER DIFETTO DI VERIDICITA’ (fuori dal matrimonio) IMPUGNAZIONE PER VIOLENZA (morale, psichica) (fuori dal matrimonio) Il riconoscimento può essere impugnato per violenza dall'autore del riconoscimento entro un anno dal giorno in cui la violenza è cessata. Se l’autore del riconoscimento è minore, l’azione può essere promossa entro un anno dal conseguimento dell’età maggiore. (entrambi i soggetti, chi ha subito la violenza). IMPUGNAZIONE PER INTERDIZIONE GIUDIZIALE (infermità mentale sottoposto a mezzi che gli impongono l’incapacità di agire) (fuori dal matrimonio) Il riconoscimento può essere impugnato per …………… DICHIARAZIONE GIUDIZIALE (di paternità o maternità)(fuori dal matrimonio) Azione positiva ……… LEGITTIMAZIONE ATTIVA Azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità (naturale) è imprescindibile riguardo al figlio. Eccezionalmente può agire anche il genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore. PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA E SURROGAZIONE DI MATERNITA’ Procreazione medicalmente assistita : prima legge regolamentata in Italia la n.40 del 2004 limiti iniziali molto rigidi. prima si faceva di tutto già dagli anno ‘80 tutto era lecito (surrogazione di maternità) Art.1 FINALITA’: Prima di sottoporre ad una pma si svolgono delle analisi non invasive per assicurarsi della possibilità di ottenere una gravidanza. 1. inizialmente si poteva sottoporre solo coppie con problemi riproduttivi di sterilità o infertilità dichiarata da un medico - oggi resa illegittima, sentenza che amplia la possibilità anche per altre coppie. Art. 4 accesso alle tecniche : pma omologa procreazione medicalmente assistita che richiede l’utilizzo dei gameti della coppia richiedente. (fornire valido materiale biologico.) - inizio legge 40 - pma eterologa si ricorre al materiale genetico esterno alla coppia. in Italia dal 2014 è consentito. (tanti tipi di pma: più utilizzata fibet). Art. 5 requisiti soggettivi possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi stabili, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi. ( durante tutta la procedura bisogna essere in vita, dopo aver prestato il materiale biologico l’uomo muore?) La tutela del nato Art. 8 Stato giuridico del nato i nati a seguito dell’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli. Art. 9 divieto del disconoscimento della parentela dell’anonimato della madre Perché si deve tutelare il minore, il donatore di gameti resta anonimo, quindi se si vuole disconoscere il bambino lo si lascia privo di figura genitoriale. la donna le viene vietato la possibilità di partorire in anonimato. Art. 12 Divieti e sanzioni LEGGE VIETA LA SPERIMENTAZIONE SUGLI EMBRIONI UMANI Art.14. Limiti all’applicazione delle tecniche sugli embrioni Che cos’è la "SURROGACY" Una donna dietro corrispettivo o a titolo gratuito, mette a disposizione il proprio utero per una coppia e si impegna a portare a termine la gravidanza ed infine a consegnare ai committenti il figlio così concepito. PRIMA DELLA LEGGE N.40 Tribunale di Salerno, 15 novembre 1991 e appello di Salerno 25 febbraio 1992: illiceità della surrogazione di maternità ma accoglimento dell’adozione della madre committente e non rimozione dello status di un padre. DOPO LA LEGGE 40 - Condanna CEDU S.Paradiso Campanelli. TRIBUNALE GENOVA SEZ. MINORI 13/06/2019 Art.44 comma 1 lettera D della L.n. 184 del 1983 sentenza di adozione in casi particolari, quando rientrati in italia, dopo aver trascritto gli atti di nascita per il riconoscimento degli .. biologici, si deve andare a Roma per riconoscere dell’efficacia di un riconoscimento giurisdizionale straniero per riconoscere il rapporto di filiazione del bambino come figlio proprio. CASSAZIONE CIVILE SEZIONI UNITE SENT. ( UD. 06.11.2018) 08.05.2019, N.1219 CORTE COSTITUZIONALE 33 2021 Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità dell’art. 12 della legge 40, che prevede, per contrasto con l’ordine pubblico, il riconoscimento dell’efficacia nell’ordinamento italiano del provvedimento giurisdizionale straniero per accertamento del rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero. ● uno dei genitori con le sue cure eccessive, sottopone il bimbo ad uno stress continuo, non consentendogli una vita armonica e serena. ● I genitori con “personalità manipolativa” e con condizionamento programmato allontanano fisicamente e psicologicamente i figli dall’altro genitore realizzando un alienazione parentale. ● costante violenza fisica psicologica sessuale e assistita, non è interesse del minore essere affidato al genitore. ● in caso di abitazione lontana ( paesi diversi) scelta da parte del genitore per facilità di organizzazione in caso di scelte per rallentamento. Si tratta di una tecnica più veloce in caso di allontanamento del minore. Provvedimento per seguire l’interesse del minore, non per punire il genitore nel torto. Si può richiedere una modifica dell'affidamento esclusivo in affidamento condiviso in caso di un cambiamento e richiesta da parte del genitore ● risulta di cattiva condotta morale e civile sia stato condannato per omicidio o reati non lievi. Escluso l'affidamento esclusivo: a fronte della relazione omosessuale di uno dei gentori, non incide sul rapporto genitori/figli e sull’equilibrato sviluppo psicofisico dei minori. nel caso in cui uno dei genitori aderisca ad una confessione religiosa diversa da quella cattolica, se entrambi i genitori risultino legati ai figli e capaci di accudirli nella quotidianità, in caso di lavori non consoni come la prostituzione, solo se ciò incide direttamnete sul minore. in caso di distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, incide soltanto sulla disciplina e i tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore. Esercizio della responsabilità genitoriale nell’affidamento La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Affidamento super esclusivo o rafforzato Figura che il tribunale di milano ha inventato per inciso di un art. 337 quarter c.c. porta a ritenere sussistente la derogabilità giudiziaria del regime di affidamenti esclusivo, in favore di uno ancora più stringente. Significa che il genitore non affidatario non contribuisce neppure ad assumere le decisioni di maggior interesse ( diversamente da ciò che accade nell’affidamento esclusivo, nel quale rimarrebbero - da impostazione tradizionale - vigilanza e decisioni di maggior interesse concernente). - il tribunale dei minori doveva disporre la decadenza genitoriale - Mantenimento dei figli I genitori sono tenuti proporzionalmente al proprio reddito, al mantenimento dei figli eseguendo, direttamente nei loro confronti, quanto necessario alle loro esigenze e alla conservazione del tenore di vita goduto in precedenza. Il giudice, nondimeno, può anche prevedere la possibilità che il dovere di mantenimento venga adempiuto anche con un assegno periodico. Assegno periodico (mantenimento indiretto) Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: ● Le attuali esigenze del figlio. ● Il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.( finchè i genitori stavano insieme il tenore di vita: a volte si mette in discussione il tenore di vita in tempo di crisi, si cerca di tagliare le spese per il cambio di vita dei figli. durante il matrimonio tante spese, nel momento di crisi si chiede di abbassare le spese dei figli perché il genitore portatore dell’assegno periodico vuole farsi una vita sua). ● I tempi di permanenza presso ciascun genitore. ( quando si provvede al mantenimento indiretto) ● le risorse economiche di entrambi i genitori ( punto di equilibrio rispetto a ciascuna forza economica e ai compiti domestici) ● la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Il figlio maggiorenne potrebbe scegliere e richiedere di ricevere direttamente lui l’assegno di mantenimento. mantenimento indiretto tramite l’assegno periodico che uno dei due genitori ( con stato economico più alto) versare all’altro genitore per stabilire la proporzionalità e far fronte al mantenimento indiretto, non sempre corrisposto. Inadempimento dei provvedimenti concernenti l'affidamento pre cartabia art. 709 ter c.p.c. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente, adottare ulteriori provvedimenti. 1. ammonire il genitore inadempiente; 2. disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; 3. disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro; 4. condannare il genitore inadempiente al pagamenti di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5000 euro a favore della cassa delle ammende. ( somma non pagata all’altro genitore o al figlio ma allo stato. criticata perché spesso si tratta di famiglie con una stabilità economica non molto alta, quindi la critica va al dire che in casi di problemi economici la somma va allo stato… Post cartabia art 473 bis 39 c.p.c. contenuto simile ma con una differenza: individuare ai sensi dell’articolo 614 - bis la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento: il giudice attua una somma che per ogni giorno di mancanza di responsabilità genitoriale la cifra si somma. Piano genitoriale (nuovo documento appena introdotto, non si sa ancora se funzionante) occasione per confrontarsi per ogni inconvenienza e organizzarsi. (fare presente le risorse che si possono/ si vogliono sfruttare, in questo modo ci si può confrontare con questi temi). si può intervenire e cambiare in caso di esigenze (non è definitivo e vincolante). ci si può confrontare per possibili scelte scolastiche future.( per evitare litigi in poco tempo). documento complesso, in una situazione già complessa di suo. Art. 437-bis.10. Mediazione familiare c.p.c. soggetto terzo (non prende le parti ne prende decisioni) che si relaziona con i due soggetti in crisi di coppia per aiutarli a trovare un accordo; comporta delle spese periodiche. strumento utile ma impegnativo a livello economico. Art. 473-bis.26. Nomina di un esperto su richiesta delle parti c.p.c. il giudice su istanza congiunta delle parti può nominare ai sensi dell’articolo 68, un consulente tecnico Coordinatore genitoriale ● origine nord americana ● si muove nel post accordo/attuazione dei provvedimenti del giudice ● coppie altamente conflittuali ● diversità rispetto al mediatore (non è sempre terzo e imparziale. prende posizioni). ● costi ● durata dell’incarico ● compiti: occorre analizzare il provvedimento/ accordo che è fonte dei suoi poteri. possono attenere non solo controllo, ma eventualmente anche assunzione di decisioni. Violenza LA VIOLENZA NEL CONTESTO FAMIGLIARE Due tematiche : violenza di genere ( nei confronti delle donne) diverso dalla violenza domestica ( a subire le condotte domestiche è l’uomo, l’anziano, il minore..) violenza assistita ( minori presenti in caso di violenze - legge del 2018 che tutela i figli ) punti di contatto: donna sposata che subisce violenze - violenza domestica e di genere; Fenomeno sempre esistito e caratterizza tutti gli stati sociali, comporta un allarme sociale. Negli ultimi anni se ne parla di più perché è più facile che venga fuori. in passato chi era vittima di violenza domestica comportava ad una remora sociale. chi subiva comportava ad una vergogna sociale famigliare, significava avere uno stigma sociale e fallimento della famiglia. Questione arginata perchè non c’era un riscontro da parte della vittima in passato; negli ultimi anni è cambiato l'atteggiamento nei confronti della famiglia, luogo di promozione e tutela dei diritti. Violenza di una certa entità c’erano gli strumenti del diritto penale ( svolgimento del processo penale, molto lunghi, difficile provare la violenza soprattutto nelle violenze domestiche, soggetti all’esterno non sembrano persone violente, dimostrano affetto e dolcezza. violenza fisica difficile da dimostrare, altre tipologia di violenze come quella psicologica difficilissima da dimostrare ). Definizione l’Organizzazione mondiale della Sanità che delinea la violenza come “l’utilizzo intenzionale della forza fisica o del potere, minacciato o reale, contro se stessi, un’altra persona, o contro Durata: Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a un anno e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario. Critiche al contenuto dell'ordine di protezione Il giudice prima di ordinare provvedimenti penalistici richiede tante prove specifiche; il giudice civilistico è più immediata l’adozione di provvedimenti. Le misure sono state contestate poiché - a tacer d'altro, senza le garanzie previste dal processo penale – sono in grado di incidere notevolmente su: -Libertà personale – art. 13 cost. - Libertà di domicilio – art. 14 cost. Con l'art. 1, L. 4.4.2001, n. 154 è stata introdotta una nuova misura coercitiva che obbliga l'imputato ad allontanarsi dalla casa familiare, ovvero ne impedisce il rientro e l'accesso in mancanza dell'autorizzazione del giudice il quale può, se del caso, regolare le modalità di visita. Rimedi penalistici Adottata dal giudice penale • Allontanamento dalla casa e divieto di farvi ritorno. • Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa (es. luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti). • Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Strumento contro la violenza di genere ( gli strumenti si possono intersecare) legge contro il femminicidio: La l. 15.10.2013, n. 119, di conversione del d.l. 14.8.2013, n. 93 (legge che anticipa la tutela penalistica per il fine di tutelare la vittima in queste condotte), costituisce un’ulteriore tappa nel percorso che il legislatore nazionale sta intraprendendo al fine, da un lato, di porre un argine al susseguirsi di «eventi di gravissima efferatezza in danno di donne» e, dall’altro, di predisporre un sistema finalizzato alla anticipata tutela delle donne e di ogni vittima di violenza domestica. L’allontanamento d'urgenza dalla casa familiare (art. 384-bis c.p.p.) Questa misura, introdotta dal decreto-legge n. 93 del 2013, consente alla polizia - previa autorizzazione (anche per le vie brevi) del pubblico ministero - di disporre per l'autore di violenza l'allontanamento urgente dalla casa familiare. Si aggiunge il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa se vi sia pericolo di una reiterazione delle condotte. Polizia è alla conoscenza dei fatti, interviene, e appurata la violenza si dà il potere di anticipazione avendo semplicemente l’autorizzazione dal Pm (pubblico ministero) senza aspettare il giudice. Convenzione di Istanbul ( vedi) prima che ha posto l’attenzione sulla violenza assistita Elemento fondamentale: - Convenzione di Istanbul (Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica attuata dalla legge n. 119/ 2013 cd. sul femminicidio. Prima legge che ha posto l’attenzione sulla violenza assistita: - protezione della vittima; - prevenzione; - ha introdotto la circostanza aggravante della “violenza assistita; - ha ampliato la sfera d’applicazione delle aggravanti dello stalking; - è stata introdotta la misura cautelare dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare. Il codice rosso (Legge n. 69/2019) Inasprisce le pene di fronte ai reati di violenza: Si tratta di un provvedimento volto a rafforzare la tutela delle vittime dei reati di violenza domestica e di genere, inasprendo la repressione tramite interventi sul codice penale e sul codice di procedura penale. Linee percorse • Velocizzare le indagini. • Velocizzare l'instaurazione del processo penale. • L’allungamento dei tempi per quanto concerne la possibilità di denunciare. • Inasprimento per le pene per alcuni delitti. • Introduzione di nuovi reati. ↓ Nel codice penale la legge in questione inserisce ben 4 nuovi reati: - il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (cd. revenge porn), punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5mila a 15mila euro. - il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, sanzionato con la reclusione da otto a 14 anni. Quando, per effetto del delitto in questione, si provoca la morte della vittima, la pena è l’ergastolo; - il reato di costrizione o induzione al matrimonio, punito con la reclusione da uno a cinque anni. La fattispecie è aggravata quando il reato è commesso a danno di minori e si procede anche quando il fatto è commesso all’estero da o in danno di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia; - violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, sanzionato con la detenzione da sei mesi a tre anni. Braccialetto elettronico Tra le novità procedurali emerge la modifica della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, per consentire al giudice di garantire il il rispetto della misura coercitiva attraverso procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (c.d. braccialetto elettronico). Sanzioni Si accrescono le sanzioni già previste dal codice penale: - il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, da un intervallo compreso tra un minimo di due e un massimo di sei anni, passa a un minimo di tre e un massimo di sette; - lo stalking passa da un minimo di sei mesi e un massimo di cinque anni a un minimo di un anno e un massimo di sei anni e sei mesi; - la violenza sessuale passa da sei a 12 anni, mentre prima andava dal minimo di cinque e il massimo di dieci; - la violenza sessuale di gruppo passa a un minimo di otto e un massimo di 14, prima era punita col minimo di sei e il massimo di 12. Con la legge 11 gennaio 2018, n. 4 «Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici → in ragione dei fatti che giustificano questa legge, (omicidio di un genitore) potrebbe trovarsi privo di figure genitoriali, la vittama ( mamma ) e magari il papà ( carnefice) non necessariamente autore e vittima sono i genitori dellla vittima dei crimini domestici. i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall’altra parte dell’unione civile, anche se questa è cessata, ovvero dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza. Misure diversificate: • riconoscimento del patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito; • viene, poi, sancita la facoltà di cambiare il cognome, ove coincidente con quello del genitore condannato in via definitiva; • assistenza gratuita di tipo medico-psicologico, a cura del Servizio sanitario nazionale, per tutto il tempo occorrente al pieno recupero dell’equilibrio psicologico; • l’attenzione sul profilo dell’affidamento del minore rimasto orfano, privilegiando la continuità delle relazioni affettive tra il minore e i parenti fino al terzo grado e, in presenza di fratelli o sorelle, la continuità affettiva tra gli stessi. (nostro ordinamento tendenza a tutelare le relazioni affettive tra fratello e sorella, per salvaguardare il minore soprattutto in caso di affidamento). Art.332 c.c reintegra Il giudice può reintegrare nella responsabilità genitoriale il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente. Situazione Temporanea di abbandono; Art. 2 affido temporaneo Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo ( affido temporaneo se le misure di sostegno e aiuto si sono presentate fallimentari, laddove necessario all’interesse del minore perché ha conseguenze forti per la famiglia e condanne da parte della cedu) in caso si , nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell’articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno. Situazione di affido potrebbe durare a seconda del recupero della famiglia originaria, per legge massimo 2 anni, ruolo delicato quello della famiglia affidataria, l’obiettivo è l'aiuto con il recupero della famiglia originaria, mantenendo i contatti e aiutare il minore sostenendolo con l’educazione non pensando di tenersi il minore ma con lo scopo di riportarlo in futuro alla famiglia originaria. Dichiarazione di adottabilità Art. 8 Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano i minori in cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedimenti purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio. Affido a una comunità Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1 , è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza , in un istituto di assistenza pubblico o privato , che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza . Per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare . I FRATELLI NON ANDREBBERO DIVISI in caso negativo importante cercare comunque di tenere le relazioni tra i fratelli. Chi dispone l'affido l'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la responsabilità genitoriale, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto. Durata massima 24 mesi. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile Affido ai servizi sociali (in caso di non collaborazione con la famiglia d'origine) È possibile che il minore sia affidato dal T.M. ai servizi sociali i quali scelgono poi dove inserirlo. Non ha limite temporale, ma deve essere inteso come altamente residuale. Inizialmente era teso a una rieducazione. In questo caso I servizi sono affidatari e la famiglia/comunità sarà collocataria - delega in bianco di poteri. Entrambi i meccanismi (affido consensuale e giudiziale) 1. Si ispirano alla medesima ratio di sostegno alla famiglia in vista di una difficoltà che, pur significativa, dovrebbe apparire prognosticamente temporanea e reversibile. 2. Vi è un programma di sostegno elaborato dai servizi. Il contenuto del provvedimento Devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell’esercizio dei poteri riconosciuti all’affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l’affidamento con l’obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. La durata. Adozione piena Adozione in casi particolari Affido temporaneo
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