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Appunti di Storia Del Diritto Medievale E Moderno - mappa concettuale, Schemi e mappe concettuali di Storia Del Diritto Medievale E Moderno

storia del diritto medioevale e moderno

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2011/2012

Caricato il 05/08/2012

lovechloe88
lovechloe88 🇮🇹

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Scarica Appunti di Storia Del Diritto Medievale E Moderno - mappa concettuale e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Storia Del Diritto Medievale E Moderno solo su Docsity! STORIA DEL DIRITTO IN EUROPA Quadro normativo - dal V al XI secolo (dal 401 al 1100), fine età tardo antica ed inizio alto medioevo - dal XII al XV secolo (dal 1101 al 1500), fine alto medioevo ed inizio basso medioevo - dal XVI al XVIII secolo (dal 1501 al 1800), fine basso medioevo e inizio età moderna. BASSO MEDIOEVO: L'ETA' DEL DIRITTO COMUNE (SEC XII - XV) La fase delle consuetudini si esaurisce, la nuova società esigeva metodi nuovi per disciplinare i rapporti giuridici sia pubblici che privati e questo si effettuò con l'università e con i giuristi di professione. La nuova scienza del diritto che si formò fu il diritto comune (diritto comune civile e diritto comune canonico, entrambi universali e comuni perche costituiti da norme generali e superiori rispetto a quelle dei tanti diritti particolari e speciali). I glossatori e la nuova scienza del diritto Origini della nuova cultura giuridica Un aspetto fondamentale della nuova cultura giuridica fu la rinascita del Corpus iuris civilis, quale unica risposta alle esigenze della nuova società e alla necessità di un nuovo tessuto normativo, rispetto alla leggi medioevali prettamente cosuetudinali. Il Corpus giustinianeo venne reso comprensibile e utilizzabile in maniera corretta da alcuni giuristi operanti a Bologna capostipiti della scuola del diritto soprannominata dei Glosatori (XII sec). I meastri bolognesi: da Irnerio ad Accursio Il fondatore della scuola fu Irnerio che interpretò il Digesto, il Codice, le Istituzioni e le Novelle con la sola capacità critica, con la sola intelligenza e applicando al testo le glosse (note esplicative per meglio comprendere il significato di alcuni passi e frammenti. - la prima generazione di glossatori fu rappresentata dagli allievi di Irnerio che sono Bulgaro, Martino, Jacopo e Ugo - Bulgaro divenne maestro della seconda generazione di glossatori e sono Rogerio e Bassiano - la terza generazione vide invece Pillio da Medicina, Piacentino e Alberico - La quarta generazione di glossatori comprende Azzone allievo di Bassiano Accursio fu un glossatore di estrema importanza per la sua Glossa ordinaria dove riunì la opere di quattro generazioni di glossatori. Metodi utilizzati dai glossatori: - metodo didattico che si sviluppa a sua volta in varie fasi ( lettura del testo e formulazione di esempi a cui seguiva la spiegazione dettagliata, si rapportava il frammento in esame con altri passi paralleli perchè spesso c'erano discordanze – distinctio, il maestro metteva in evidenzia altre proposizioni di portata generale, infine il frammento in esame veniva posto come spunto per porre soluzioni ipotetiche e concrete e il professore affidava tale compito agli scolari che poi esponeva la sue soluzioni risolutive se quelle degli alluni erano errate) - metodo scientifico si attua con lo studio delle retorica (arte del parlare e dello scrivere secondo precise regole) e della dialettica (arte del ragionare e dell'argomentare), ma soprattutto con le tecniche di interpretazione e combinazione delle fonti romanistiche costituite essenzialmente da 3 operazioni ( interpretazione estensiva, interpretazione restrittiva, interpretazione travisata). - Distinctio , per i glossatori le contraddizioni non potevano essere ammesse in virtù di un'accetazione Il governo del comune era affidato al Consiglio generale cittadino che eleggeve i consoli. Gli altri cittadini che godevano di determinati diritti urbani entravano a far parte del Parlamento. Venne istituito anche il comune rurale. Nacque in seguito la figura del podestà che era un soggetto che sostituì e affiancò i consoli ed era una persona che non apparteneva alla città che doveva governare per evitare coinvolgimenti personali. Il comune entrò in crisi nel '300 per i contrasti tra le grandi famiglia e per la nascita delle Signorie cittadine. La giustizia 1 i giudici/consoli avevano ampia discrezionalità nel decidere ma la loro giurisdizione non era considerata fonte di diritto 2 nei regni invece a giustizia del re e dei suoi funzionari operò diversamente: vennero istituite le Corti superiori di utlima istanza che esercitavano un controllo sulle giurisdizioni inferiori ed emanavano regole nuove che si affermavano in tutto l'impero, inoltre il re poteva intervenire di persona nelle cause giudiziarie svolgendo il ruolo di giudice. In Francia c'era: - il Parlamento come corte di utlima istanza; - la Corte dei Conti per il controllo della contabilità dello stato e venivano utilizzati i seguenti principi: - concorrenza istituzionale: affiancando ai poteri tradizionali come per esempio la giustizie signorili, degli ufficiali del re (balivi e senescalchi) dotati di mezzi di intervento privilegiati; - principio gerarchico, operante con l'avocazione ( con cui il re e le sue magistrature potevano intervenire direttamente) e l'appello ( con il quale si poteva fare ricorso ai balivi e ai senescalchi avverso le sentenze dei giudici signorili); - specializzazione, con il moltiplicarsi delle competenze regie e consistente nella ramificazione e nella ripartizione delle attività giudiziarie. Università e professori Nascitaà delle Università (XII sec)> nationes studentesche> collecta ai professori> corsi ordinari e corsi straordinari>Collegio dei dottori giuristi (consiglio di facoltà) che con l'esame pubblico (conventus) confermava il titolo di doctor iuris con la venia legendi (abilitazione ad insegnare nelle università. Professioni legali e giustizia Il notariato In passato era la presenza dei testimoni o la testimonianza del notaio e conferire all'atto notarile valore probatorio, ma in seguito furono le formalità previste per l'atto (instrumentum) e la sottoscrizione autografata del notaio rogatario che davano all'atto valore di prova, in quanto era unatto pubblico redatto da un pubblico ufficiale. Anche l'imbreviature (registro nel quale il notaio raccolgieva ogni negozio redatto) assunse valore di prova. La formazione del notaio avveniva con la pratica e con i formulari (modelli di atti). I notai furono importanti anche nel diritto commerciale con il documento guarentigiato. In Francia i notai svolsero un ruolo importante anche se i loro atti erano considerati pubblici solo con la presenza di un giudice regio. Collegi dei giudici e avvocati - Collegio dei giudici = composto da giuristi o esperti di diritto, scelti fra colo che erano ritenuti più idonei ad operare nelle città (per loro era il importante il requisito della cittadinanza per entrare a far parte di questo collegio e anche adeguate competenze che erano richieste per il loro ingresso), venivano chiamati a redigere il Consilium sapientis iudicale ( con il quale i giudici affidavano ad avvocati l'istruzione dell'intera causa e la formulazione della sentenza in forma di parere legale; - collegio dei dottori (giuristi) = è l'organi principale delle università per la concessione del titolo accademico (vi rientravano anche i forestieri) Processo romano canonico: - civile: un breve rescritto,libello, dell'attore indicava la controparta, l'oggetto delle lite (petitum) e la ragione della sua pretesa (causa petendi), si fissava la litic contestatio e si imponeva ad attore e convenuto il giuramento di calunnia. Il tribunale pronunciava la sentenza. Più tardi in Italia venne istituito un procedimento più snello, quello sommario. - Penale: inizialmente si basava sul principio accusatorio (dove la vittima del reato o i suoi familiari presentavano al giudice l'accusa fornendo le prove, ma se la prova non veniva fornita l'accusatore rischiava una forte pena pecuniaria), in seguito i basò sul principio inquisitorio ( secondo cui era il giudice che raccoglieva le prove, comportanto per il denunziante sentenze meno aspre). Venna abolito la pena del bando e fu istituita la pena capitale. Consiulium sapientis iudicale e Cosiulium Pro Veritate Consiulium Pro Veritate = cioè lo scopo di allegare alla propria difesa il parere di un giuresperito di una certa fama, era quello di indurre la corte a riconoscere le proprie ragioni. E la speranza era in effetti ben riposta in quanto chi la sottoscriveva dichiarava che, nel caso fosse stato lui il giudice di quella causa, la sue decisione sarebbe stata esattamente quella contenuta nel parere. I Commentatori (chiamati anche Postaccursiani) La scuola di Orleans L'università di Orleans affrontano lo studio dei testi con un metodo nuovo e lontano dalla glossa accursiana. Con il metodo del commento viene con precisione ricercata la ratio della norma, ovvero il principio che sta alla base di essa, così da rendere possibile la sua concreta applicazione anche a casi simili non direttamente esplicati. Venne data molta attenzione ai casi concreti e al mondo delle consuetudini. In Italia il metodo del commento ebbe come maggiori esponenti: - Cino da Pistoia che con la Lectura Codicis espone gli stessi punti già esposti dal metodo didattico dei glossatori, ma dove la proposizione e la risoluzione di questioni agli studenti era più notevole delle altre. - Bartolo da Sassoferrato, si dedice alle problematiche degli statuti cittadini e del conflitto fra leggi ( il metodo di distinguere e suddistinguere permetteva infatti di ripartire in sottocategorie una materia complessa, inserendo la svariate questioni nascenti dalla pratica). - Baldo degli Ubaldi (tra '300 e '400), si dedicò ad illustrare il Corpus iuris, il diritto canonico, il diritto feudale e anche il diritto commerciale e si distinse per la sua feconda attività di consilia. Nacque la forma letteraria della Repetitio che consentiva di dedicare una legge del Codice o del Digesto una trattazione approfondita e dettagliata, e che contemporaneamente rappresentava un mezzo di affermazione e di concorrenza con cui veniva misurata la capacità di un professore, in un ambiente universitario nel quale le sedi lottavano per accaparrarsi i docenti migliori. Diritti particolari - diritto longobardo - il rapporto tra legge e consuetudini (anche qui furono espresse diverse tesi in particolare Bulgaro, il Piacentino e Alberico e si pervenne alla conclusione che fu la tesi di Bulgaro a prevalere, ovvero che una consuetudine generale ed efficace ovunque poteva aborgare la legge, invece una consuetudine locale o speciale non possedeva efficacia abrogativa ma era valida ed applicabile nel luogo in cui si era affermata; questo dibsttito venne ripreso anche dalla scuola dei commentatori). I diritti universali: utrumque ius e aequitas canonica La glossa accursiana scolpì tale rapporto con una doppia negazione incrociata: “nè il Papa nelle questioni secolari, nè l'imperatore nelle questioni spirituali”. Se da un lato la distinzione delle 2 sfere era abbastanza netta, dall'altro qualora l'applicazione delle leggi civili, sia nel campo temporale che a maggior ragione, avesse indotto al peccato esse dovevano essere derogate preferendo l'applicazione delle leggi canoniche e permettere cosi la salvezza dell'anima. Molti canonisti, come già molti legisti, sostennero il principio di escludere che in nome dell'aequitas si potesse negare l'applicazione di una norma scritta legalmente valida, per costoro il ricorso al criterio dell'equità era legittimo allorchè la norma scritta mancava; invece per altri canonisti l'equità costituiva un criterio operante anche nella concreta applicazione della legge canonica e dicevano che il giudice canonico deve preferire la misericordia al rigore. La formazione del Common law Con l'avvento dei Normanni in Inghilterra con Guglielmo il Conquistatore (1066) nacque il Common law (che era un diritto comune) e prevedeva la non codificazione del diritto ne costituzione scritta, indistinzione tra diritto pubblico e privato, ruolo marginale della dottrina e dei professori di diritto, ruolo autorevole dei giudici e sistema penale accusatorio e non inquisitorio. Il Regno normanno Il regno Normanno nacque ad opera di Guglielmo il Conquistatore. Molto importante fu la distinzione che il re volle introdurre tra giurisdizione regia e giurisdizione ecclesiastica. Lo strumento della monarchia per acquisire effettiva supremazia sull'intero territorio fu la progressiva estensione della giurisdizione regia (la giustizia tradizionale era amministrata dalle Corti di Contea dove gli sherif erano nominati dal re, mentre il Consiglio de re si occupava anche di casi giudiziari perchè spesso i sudditi si rivolgevano al re per cause che la giustizia ordinaria non aveva affrontato o non aveva risolto in modo soddisfacente (assise). I writ Con Enrico II si estese la giurisdizione regia con i writ emessi dalla Cancelleria (writ of right) e sempre lo stesso concesse al convenuto (signore) di potersi difendere con il ricorso alla testimonianza di 12 vicini (erano solo testimoni – Giuria nel Processo). Le corti regie e le decisioni giudiziarie L'aumento dei casi sottposti al re lo indusse ad inviare nelle province periodicamente alcuni giudica viaggianti e cio determinò nel XIII sec una suddivisione della Corte del re in tre diverse corti: - Corte dei processi comuni che giudicava i casi tra privati - corte dello scacchiere che si occuava di giustizia fiscale ed amministrativa - corte del banco del re che si occupava di casi criminali e alla quale partecipava il sovrano L'insieme di queste decisioni adottate dai giudici del re sulla base dei writ emessi dalla Cancelleria diede vita ad un vero e proprio sistema normativo dando vita ai Reports (redazione di dibattimenti processuali da parte di giovani aspiranti avvocati). Professioni legali - gli attorneys o sollicictors (rappresentanza processuale della parte) - I narrator- serjeants (difensori a cui spettava il compito di esporre in giudizio il caso controverso che aveva indotto l'attore a rivolgersi al giudice) I giuristi di Common law si formavano presso le corti centrali di giustizia dove i giuristi erano incaricati di simulare processi per imparare le tecniche del diritto e annotare le discussioni svolte nei processi. La giuria sia nelle cause civile che nelle cause penali Nelle cause civili il ruolo dei giurati veniva svolto da 12 cavalieri appartenenti all'esercito del re (grandi assise), invece nelle cause penali l'accusa poteva essere avanzata dalla vittima del reato o dai suoi familiari o con la procedura dell'indictment cioè attraverso l'interrogazione di un gruppo di uomini del luogo che venivano interrogati dai giudica viaggianti del re sui reati che erano stati commessi nel territorio. La Magna Carta (1215 e riveduta nel 1225) Prevedeva: - ribadiva la libertà della Chiesa dalla città di Londra - riconosceva le prerogative dei Lords nei confronti dei loro sottoposti - nell'assemblea generale del regno venivano ora inclusi oltre ai rappresentanti delle contee e i feudatari del re anche I rappresentanti di borghi e città che vennero a far parte del Parlamento con una procedura elettiva e non più per scelta discrzionale dello scheriff ((la loro delibera vincolava tutti). L'ETA' MODERNA (XVI – XVIII SEC) Si mantenne ancora saldo il binomio diritti particolari e diritto comune e con questo le vaste discipline dei Glossatori e Commentatori. Quest fu l'epoca dell'assolutismo( anche se in raltà il potere del monarca non era assoluto perche c'erano le grandi magistrature il patriziato, la chiesa, ecc; e l'aristocrazia assunse il monopolio di molte cariche pubbliche grazie ai privilegi di ceto). Si aggiunsero alle altre fonti normative già esistenti le normazioni dei sovrani e le decisioni delle grandi corti di giustizia. Chiese e stati assoluti Riforma protestante e diritto Il protestantesimo e la Controriforma del '500 ebbero grandi ricadute nel mondo del diritto, infatti da questo nacquero molte teorie come quella della doppia persona del principe (tale per una delega divina secondo alcuni, per concessione imperiale secondo altri). La Chiesa e gli stati cattolici Il Concilio di Trento (1545) sancì il distacco dalla chiesa dalle posizioni protestanti e stabilì che le decisioni adottate da quel momento in poi acquistavano valore normativo per la Chiesa sol ocon l'approvazione del Papa. In Spagna ci fù l'Inquisizione spagnola (1492). In Francia, il re Carlo VII aveva limitato con la Prammatica sanzione il potere del Papa sulla chiesa affermando la superiorità del concilio ecumenico rispetto all'autorità pontificia e in seguito Luigi XIV che aveva affermato la superiorità del re di Francia (quindi la sua) dicendo che il clero doveva essere fedele alla monarchia, solo quando il Papa Innocenzo XI si rifiutò di nominare i vescovi proposti dal re, il re dovette cercare un accordo con Roma. Teorie della sovranità - Macchiavelli ( il Principe) sostiene che la politica è fondata sulle nozioni di virtù, fortuna e necessità - Jean Bodin dice che il potere del re è assoluto e indivisibile Assemblee rappresentative In Spagna c'erano le Cortes, in Germania le assemblee erano composte dai ceti, in Inghilterra il Parlamento (che solo con il Bill of Right del 1689 acquistò maggiore autonomia) era composto della Camera dei Comuni e da quella dei Lord. Il diritto dei domini coloniali e l'ordine internazionale La scuola culta Umanesimo giuridico Un nuovi indirizzo della dottrina dell'età moderna fu quello della Scuola Culta, un filone delle cultura dell'umanesimo fiorita nel '400, che prestava attenzione alla riscoperta di testi antichi greci e romani, all'arte, alla cultura letteraria, alla poesia del mondo antico, con uno spirito del tutto nuvo ma soprattutto libero dalle interpretazioni e delle dottrine delle scuole medioevali. Il metodo dei Culti e Alciato - metodo filologico storico ( ricerca della formulazione originaria dei tasti studiati senza l'utilizzo di glosse e commenti, alla luce delle fonti greche e latine) - indirizzo critico nei confronti degli autori antichi in quanto non si poteva adottare la normativa giustinianea senza discussioni dato che era stata più volte modificata anche nell'età antica. - Indirizzo sistematico, utilizzano lo studiio di sceinze umane come le filosofia, per esigenze di chiarezza analitica espositiva pe rendere più agevole l'apprendimento del corpus iuris. - Indirizzo teorico, che considera le persone e le cose come concetti e categorie, invece che “fatti” come sostenevano i classici e Gaio. Pratici e professori I giuristi del “mos italicus” - giuristi del mos italicus sono quelli che aderiscono al metodo del commento - giuristi del mos gallicus sono quelli che aderiscono al metodo della scuola culta I Trattati (monografie giuridiche dedicate a singole sezione del diritto o a singoli istituti) ebbero larga diffusione nell'età mderna. Furono rilevanti in questà età anche il diritto penale e il diritto commerciale. La scuola di Salamanca in Spagna Erano studiosi di teologia morale (erano domenicani gesuiti), miravano ad analizzare le norme romane con quelle del diritto divino e naturale. La scuola elegante olandese Usano il metodo storico-filologico della scuola culta, che ne indica appunto lo stile preciso e conciso. “Usus modernum pandectarum” Limitano il ricorso allo studio filologico- storico dei testi antichi perchè vogliono conservare nella sua integralità il coprus iuris, che però integrano con i diritti locali e le consuetudini (germaniche). Dottrina giuridica e professioni legali Ruolo della dottrina e stampa giuridica Il corpus iuris continua a rappresentare la rpincipale fonte del diritto. Dalla fine del '400 nacque la stampa Nei secoli dell'età moderna la giurisprudenza assunse sempre più importanza tra le fonti del diritto, si fa riferimento alla pronunce e ai giudicati dei Tribunali Supremi di ogni Stato, che presero il nome di Corti Supreme e le cui competenze e decisioni erano di ultima istanza, cioè non erano subordinabili nè da altre magistrature nè dal monarca. In Italia c'erano le seguenti corti supreme:Sacro Real Consiglio di Napoli, Senato milanese, Senati di Piemonte e Savoia, la Rota roamana (tribunale ecclesiastico dell'intera cristianità cattolica) e le Rote (nuovi tribunali superiori). In Francia, il Parlamento fu ristrutturato come Corte di giustizia suprema della monarchia e col tempo si aggiunsero altre corti supreme. In Germania c'erano: - il tribunale imperiale di corte (presieduto dall'imperatore ma poi riformato e composto dai giudici formati nelle università) - tribunale camerale ( corte di ultima istanza per gli appelli presentati contro le sentenze dei giudici locali). Nei Paesi Bassi c'era il Gran Consiglio di Malines ( istanza giudiziaria superiore per unificare il diritto comune). Giudici, competenze e procedure delle corti Tra le diverse corti non c'era uniformtà di disciplina, ma vi erano degli elementi comuni che erano: - accrescimento dei poteri sovrani attraverso le strumento delle giurisdizioni regie - le competenze delle corti, che non conoscevano la moderna tripartizione dei poteri, per cui esse esercitavano anche funzioni di natura legislativa - il valore di legge degli ordini emanati direttamente dalle corti aveva efficacia generale e non limitata al caso singolo - le funzioni anche esecutive delle corti supreme. Tuttavia il compito primario comune a tutte le corti supreme risiedeva nell'esercizio della giurisdizione. Il sovrano sceglieva i componenti delle corti, consentiva ai candidati provenienti da famiglie facoltose di acquistarsi la carica e l'ereditarietà riconosciuta alle cariche consentiva ai membri del collegio un'autonomia sostanziale di fronte anche al potere monarchico, che a questo punto espressione di un potere assoluto lo era solo in teoria. In merito alle procedure delle corti vi erano delle alternative: - la Rota roamana prevedeva le redazione scritta di uno schema di decisione. - Anche le Rote dovevano motivare, ma questo si riferiva solo alla sentenza - il senato milanese e le altri corti giudicavano senza dover motivare. In ogni caso le corti potevano prendere decisioni con molta discrzionalità, sciolte dall'osservanza della legge. Anche il Senato milanese poteva giudicare secondo coscienza, secondo equità e considerando soltanto la verità dei fatti, perciò addirittura contrastare con il diritto comune o con gli statuti. Dunque era un sistema penale definito arbitrale differente da quello tradizionale di antico regime dove i giudici erano tenuti a giudicare secondo prove legali e regole predeterminate. Raccolte di decisioni In Francia ma anche in Italia giuristi di spicco iniziarono a selezionare e integrare decisioni giurisprudenziali dì su determinate questioni, in apposite raccolte dette appunto Raccolte di decisioni. Diritti locali e legislazione regia Diritti locali Nei primi tre secoli dell'età moderna, sino alla fine del '700, una componente fondamentale del sistema delle fonti del diritto rimase, in tutta l'Europa continentale, il complesso dei diritti particolari e locali. In Germania sopravvissero accanto al diritto comune gli statuti delle città, i brevia dei consoli, le per lui era fondamentale anche il principio che diceva di osservare i patti (pacta sunt servanda) - bisognava individuare una legge comune tra le nazioni che potesse porre un limite alla violenza delle guerre senza freno. Hobbes Dice che partendo da uno status naturale dell'uomo in cui si trova a lottare con gli altri uomini per soddisfare i propri bisogni vitali, è possibile uscirne soltanto rinunciando ad ogni diritto ed affidando la somma di tutti i poteri ad un sovrano che per cio era assoluto. Locke - contratto sociale cioè gli uomini si accordavano pe evitare e correggere gli abusi di potere e le iniquità, affidando ad un'autorità riconosciuta i poteri di governo e di giudizio. - Sovranità popolare, cioè lui riteneva che il potere legislativo doveva essere esercita da un organo rappresentativo (cioè al popolo che bensì l'affidava ad un organo rappresentativo da loro scelto), diverso dal potere di governo che spettava al sovrano. Pufendorf Sostiene che il diritto naturale è comune a tutti gli uomini perchè fondato sulla ragione e che la legge consiste in un comando superiore (un comando di Dio per le leggi naturali, un comando del sovrano pe le leggi positive). Leibniz La sua aspirazione fu quella di dimostrare come sulla base di pochi principi, attraverso un metodo matematico, fosse possibile concepire un sistema di norme applicabili in ogni caso concreto, con la collaborazione dei giuristi di professione. Domat Per lui il diritto si basava sulle seguenti regole: - la natura imperfetta dell'uomo, derivante dal peccato originale che lo condanna al lavoro e alla fatica vincolandone le attività entro le regole “naturali” che sono comuni a tutti i popoli. - L'ordine sociale con la sua ripartizione di oneri e status che doveva essere accettata senza obiezioni - l'ordine pubblico e il buon costume, con cui i privati potevano disciplinare liberamente i loro rapporti nel rispetto della buona fede e delle regole conformi al diritto naturale. Thomasius Per lui occorreva distinguere con chiarezza l'ambito del diritto da quello della morale individuale e sociale e quindi distinse tra: - ciò che è giusto che appartiene al mondo del diritto perchè riguarda i rapporti tra soggetti - ciò che è onesto, che appartiene all'etica e non ha rilevanza per il diritto - ciò che è decoroso, che riguarda i comportamenti raccomandabili ma non riguarda il mondo del diritto. Giustizia del '700 Guarda gli autori nei vari stati Il sistema delle fonti Diritti locali e diritto comune 1 leggi regie e norme dello stato 2 diritti locali e particolari 3 diritto comune Italia 1 normativa regia 2 statuli (legislazione locale) 3 diritto comune Francia - si affermò la prassi di chiedere al re delle lettere di rescissione che avevano l'effetto di annullare le clausole contrattuali con cui le parti avevano rinunciato ad avvalersi di norme del diritto romano - Charles du Mulin che all'inizio aveva dichiarato che il diritto romano era usato solo a titolo di ius commune, cambiò orientamento dicendo che, non il diritto romano, ma il diritto consuetudianrio delle grandi regioni della Francia costituisse il diritto comune francese - Secondo una parte della dottrina, neppure la legislazione del re poteva di norma contravvenire alla consuetudini se non per cause della massima importanza. Un ulteriore limite al potere legislativo del re fu costituito da un ristretto numero di principi, chiamati leggi fondamentali del regno che si ritennero inderogabili in quanto tramandati senza posibilità di interruzioni (come la successione dei soli maschi primogeniti secondo la linea di successione e l'inalienabilità dei regni del demanio regio). - Alla luce di ciò il diritto romano venne tenuto presente ma come normativa residuale alla quale il potere poteva ricorrere in caso di bisogno come completamento ed integrazione delle norme consuetudinarie Germania Il Tribunale Camerale dell'impero venne assegnato il compito di giudicare secondo il diritto comune, integrato con la dottrina dei glossatori e dei commentatori e anche le corti minori doverono adeguarsi a ciò per evitare frequenti revisioni delle loro decisioni. 1 diritto delle città 2 diritto del principato territoriale 3 diritto comune Crisi del diritto comune e del diritto patrio La molteplicità delle fonti e il loro difficile coordinamento portò alla crisi del sistema del diritto comune, crisi aggravata dal fatto che compresenza di fonti normative consentivano alla Corti un'ampia discrezionalità di decisione. Ciò infatti determinò alla fine del '700 la grande svolta delle codificazioni. Diritto patrio: - permasero i diritti locali e particolari di origine medioevale, statuti e consuetudini - vigevano norme di legge, le sentenze di grandi tribunali e le principali raccolte di decisioni - il diritto romano comune venne applicato per integrare, correggere, interpretare le normative specifiche. La crisi del diritto comune in Italia avvenne per i seguenti motivi: - da un lato le compresenza di un insieme di fonti molto vasto rendeva difficile se non impossibile l'identificazione di una disciplina univoca, pur se in presenza di una gerarchia di fonti - dall'altro lato l'evidente latitudine che quest condizione delle fonti lesciava aperta, non solo all'interpreta ma anche al giudice ( le corti sovrane andavano perdendo il consenso dei sudditi proprio per la loro potenza incontrollata e si criticavano le procedura di nomina dei giudici dell corti sovrane e la loro durata vitalizia). Così subentra l'esaltazione della legge dello stato cosnsiderato lo strumento restauratrice del certezza del diritto (con l'aafermazione del principio di legalità, della pubblicità dei giudizi, della motivazione delle sentenze). Il diritto inglese (sec XVI – XVIII) da collegare al paragrafo del basso medioevo
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