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Diritto Amministrativo e Costituzionale: Commissioni Parlamentari e Procedura Legislativa, Appunti di Diritto Costituzionale

Una panoramica dettagliata sul diritto amministrativo e costituzionale in italia, con un focus particolare sui ruoli delle commissioni parlamentari e sulla procedura legislativa. Il testo copre argomenti come la revisione costituzionale, i poteri di direzione e di nomina, le fonti primarie del diritto e gli atti con forza di legge, i limiti espliciti e impliciti della costituzione, il problema degli emendamenti e la composizione e le funzioni della corte costituzionale.

Tipologia: Appunti

2022/2023

Caricato il 27/12/2023

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giorgia-carnovali-1 🇮🇹

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Scarica Diritto Amministrativo e Costituzionale: Commissioni Parlamentari e Procedura Legislativa e più Appunti in PDF di Diritto Costituzionale solo su Docsity! Il fenomeno giuridico Che cos’è il diritto? - non esiste senza l’uomo = è un suo prodotto, perciò la scienza giuridica è una scienza umana e rientra nell'ambito delle scienze sociali, ossia è fine a se stesso. - Affinché l'uomo produca regole, è necessario che sia in un gruppo di individui e nasce dai rapporti che si instaurano fra gli uomini. - Ovunque nel mondo c’è un gruppo di persone, ci sono delle regole = universalità. Le regole non sono però uguali tra tutti i gruppi di individui. Le origini del fenomeno giuridico - teoria normativa = esso ha origine con le regole di condotta, ossia prescrivono, consentono e vietano un comportamento. Il diritto è un insieme di regole di condotta. Le regole di condotta vengono prima dell'organizzazione, ovvero prima gli uomini si danno delle regole di condotta/convivenza, poi si organizzano per definire chi ha il potere. Esse sono definite regole giuridiche. Non tutte le regole di condotta sono giuridiche (es: le regole della buona educazione). Esse prendono il nome di regole sociali, ovvero non sono punite da una sanzione (spesso nella storia è accaduto che si seguissero di più le regole sociali che quelle giuridiche). Le caratteristiche delle regole giuridiche: una regola è giuridica se può dirsi esistente, ovvero i consociati la riconoscono come esistente e con valore obbligatorio = effettività. Devono esistere gli strumenti per renderla conoscibile, le strutture (oggi gli ordinamenti giudiziari) e gli istituti per renderla applicabile, ovvero attraverso la sua applicazione. Inoltre una regola è giuridica se esiste una sanzione collegata al non rispettare quella regola. La sanzione non è sociale, ma giuridica = certezza. Una regola è giuridica quando vale per la comunità di riferimento, che può essere statale o nazionale = relatività. Se una regola non possiede tutte e tre queste caratteristiche, non è giuridica ma o sociale o naturale. - teoria dell'istituzione = essa pone all’origine l’istituzione. Il diritto è un insieme di regole che la società già organizzata si dà. È una teoria più recente, e lo si spiega con il fatto che essa viene elaborata al di fuori della teoria statualista (teoria secondo cui il diritto è un fenomeno dello stato: sbagliato perché non tutte le regole sono prodotte dallo stato). Sono le istituzioni che danno quindi origine al fenomeno giuridico, non lo stato. Che cos’è un’ istituzione? Un gruppo di individui che ha un’organizzazione più o meno complessa, stabile e duratura. Esistono istituzioni semplici (famiglia, gruppo di briganti, comitiva di amici, dove ognuno ha un ruolo specifico), ed istituzioni complesse (comunità religiosa, Stato, comunità internazionale). Chi sono i destinatari delle regole? Tutti coloro che sono sottoposti alla giurisdizione italiana. - Teoria del rapporto giuridico = il fenomeno originario del diritto è il rapporto intersoggettivo. Il diritto è un insieme di regole che gli individui si danno mediante un contratto, ovvero una composizione delle diverse volontà. Dopo aver creato il contratto si creano le regole e l’organizzazione. Ad essa si collegano le teorie del contratto sociale (nascita dello Stato mediante contratti sociali). Comporre la nostra volontà con quella altrui e arrivare ad un accordo significa che qualcuno è in posizione di vantaggio (diritti assoluti e relativi) e qualcun altro di svantaggio (obblighi e doveri). Esso vale per tutte le regole di condotta. Un diritto assoluto è una posizione di vantaggio erga omnes ovvero nei confronti di tutti. Un dritto relativo è una posizione di vantaggio verso un altro individuo. Ai diritti assoluti corrispondono i doveri, ovvero le posizioni giuridiche di svantaggio di un individuo nei confronti di un altro individuo. Ai diritti relativi corrispondono gli obblighi, ovvero posizioni di svantaggio di tutti nei confronti di qualcuno o qualcosa. Tre criteri di valutazione delle regole giuridiche - Giustizia (la regola è giusta o ingiusta). Una regola è giusta o ingiusta sulla base dei principi e valori su cui l'ordinamento si trova, non sulla base dei miei valori morali. Una norma di legge è giusta se compatibile della costituzione, ovvero la traduzione normativa dei valori della comunità italiana. - Validità (valida o invalida). Per capire che sia valida o invalida bisogna accertare che sia stata accettata e messa in atto o meno. - Efficacia (efficace o inefficace). Bisogna chiedersi se la regola è efficace chiedendosi se essa aiuta a raggiungere gli obiettivi prefissati e se si raggiungono davvero o meno. Bisogna evitare di cadere nel riduzionismo = percorso mentale per cui se una regola è giusta la riteniamo anche valida ed efficace ecc…. Una regola può essere giusta ma inefficace. È importante tenere separati questi 3 criteri di valutazione. I riduzionismi - Il diritto naturale = teoria secondo cui una regola è valida se fa parte di un sistema di valori naturali e universali. La regola giuridica è valida se è giusta, ovvero conforme al sistema universale. Si finisce nell’idealismo giuridico, che conduce all’intolleranza rispetto a chi ha un sistema di valori diverso da quello universale = idealismo. - Il positivismo giuridico= teoria che riduce la giustizia alla validità. Se una legge è valida è anche giusta, perché è prodotto della ragione umana, e quindi anche efficace. Se tu ti opponi alla regola sei irrazionale,e quindi un nemico della nazione = positivismo. - Il realismo giuridico = se una regola è efficace non importa se è valida o meno, giusta o meno. È una reazione all’idealismo e al positivismo. Il realismo non si è sviluppato perché viviamo in un’epoca in cui l'intelligenza artificiale, ovvero il prodotto della matematica, supera l’intelligenza naturale, mentre in possessione di un nome, una bambina, un emblema, un inno nazionale, ossia elementi unificanti e caratterizzanti quello stato. Gli stati moderni hanno personalità giuridica, ovvero la capacità di essere un centro di imputazioni di obblighi e diritti ai cittadini. Gli elementi costitutivi dello Stato: - territorio = lo spazio entro cui lo Stato esercita la sua sovranità, è composto dalla terraferma e dalle acque che stanno dentro i confini dello stato, dallo spazio aereo (fino all’inizio della stratosfera) e dal sottosuolo (fin dove è possibile scavare). La convenzione di Montego Bay definisce le acque territoriali quelle entro 12 miglia dalla costa. È bene precisare che non è detto che tra le coste degli stati vi siano 12 miglia: in questo caso le acque territoriali finiscono alla mediana. Oltre le 12 miglia si apre il mare non territoriale, ovvero le acque internazionali. In queste acque nessuno stato ha la sovranità. Se una barca si trova qui la sovranità sulla barca è quella del suo paese di origine. Se il salvataggio avviene nelle acque di un paese, chi salva segue le regole di quel paese. Quando si è in acque internazionali può essere un problema su quali regole da seguire. Occorre poi decidere dove concludere il salvataggio in mare, ossia nel porto più vicino, che non è quello di provenienza ma quello di arrivo. Lo stesso problema si ripresenta per ciò che c’è oltre la stratosfera, che non è più territorio dello Stato, quindi tutti i satelliti possono entrare in orbita. Non tutti i satelliti in orbita sono degli stati, bensì commerciali, ovvero di soggetti privati, che però seguono le regole del loro paese. Per quanto riguarda il sottosuolo, di che paese sono le risorse scavate? In particolare nei mari internazionali, esse sono di chi prima le trova. - Popolo = insieme delle persone che è sottoposto in modo permanente all’autorità di un governo. Queste persone sono i cittadini. Per popolazione s’intendono tutte le persone che si trovano fisicamente in un dato territorio, cittadini e non cittadini. Il popolo italiano è l’insieme dei cittadini italiani indipendentemente da dove si trovino fisicamente. Il concetto di nazione allude a un’unità di tipo etnico, religioso, razziale, ovvero quella parte di popolo che si riconosce in alcuni particolari segni distintivi diversi rispetto agli altri. Come si acquisisce la cittadinanza? A seconda dello stato si può acquisire per ius sanguinis (sulla base dell’appartenenza familiare) o ius soli (sulla base del paese dove si nasce), molto spesso una combinazione dei due. In Europa prevale lo ius sanguinis, negli USA entrambi (gli USA sono nati da immigrati). - Governo = insieme delle istituzioni e organi che compongono lo stato. Le regole dell’ordinamento giuridico statuale: distinzione tra regole relative ai rapporti tra apparato statuale e cittadino o comunità, regole relative all'organizzazione dell’apparato statuale e regole relative ai rapporti intersoggettivi (diritto privato). Il diritto pubblico si occupa delle regole dei rapporti tra stato e cittadino/comunità ( definiscono la forma di stato) e delle regole relative all’organizzazione dello stato (ripartizione del potere tra gli organi. Definiscono la forma di governo). Le forme di stato sotto il profilo del rapporto tra cittadino e autorità: 1. stato patrimoniale: periodo di passaggio tra medioevo e l’evo moderno, l’autorità dell’imperatore si sta affievolendo ma non del tutto dissolta, i regni si stanno affermando come sovrani rispetto all’imperatore. L’evoluzione può essere traumatica (rivoluzione) o progressiva (trasformazione progressiva). In Europa lo stato patrimoniale sorge progressivamente. Lo stato è però ancora patrimonio del re e permane forte il legame tra re e sudditi. Non è ancora emersa la differenza tra diritto pubblico e privato (il legame di vassallaggio è privato ma viene messo nel pubblico). 2. stato assoluto: (inizio XVI e fine XVIII secolo con il crollo degli stati assoluti grazie alla rivoluzione francese e americana): viene meno il vincolo imperiale, mentre prevale quello del papa. Lo stato si basa sul monarca. Le strutture amministrative sono stabili, ci sono istituti finanziari e fisco per riscuotere le imposte e per la presenza di un esercito fisso. È necessario un forte controllo sociale affinché il monarca diventi importante: i cittadini si chiamano sudditi perché sono sotto il potere del re. Sorge però il problema della legittimazione del potere sovrano: è di tipo trascendente ovvero il sovrano è sovrano per grazia di Dio. L’incoronazione del re prevede anche il dono di simboli religiosi. Questo potere donato da Dio non può essere discusso, perchè discutere significherebbe discutere il volere di Dio. 3. Stato di polizia: fase di passaggio tra lo stato assoluto e quello liberale. Si afferma come variante dello stato assoluto in Austria e Prussia nel XVIII secolo con Francesco Giuseppe. L’elemento di novità è il riconoscimento di posizioni soggettive ai singoli tutelabili anche contro i pubblici poteri. 4. stato liberale: riduce l’interventismo dei poteri pubblici secondo una concezione liberale. Si sviluppò in tempi diversi, prima in Inghilterra, poi in USA e in Europa dopo la rivoluzione francese. Si caratterizza per il fatto che le regole fondamentali sono scritte nella costituzione. La legittimazione del re non è più divina ma terrena, quindi può essere messa in discussione. È in questo periodo che nasce lo stato italiano. Il regno d’Italia adotta la costituzione dello stato piemontese, ovvero lo statuto albertino. I sudditi diventano regnicoli (ne sudditi perché sarebbe offensivo, ne cittadini perché richiama alla rivoluzione francese). Lo stato liberale è lo stato dopo la restaurazione dei re, dove c’è un re ma con una costituzione. È anche fondato sul principio di legalità, ossia la soggezione alla legge dei cittadini dei pubblici poteri. 5. Stato totalitario (fine prima guerra mondiale). C’è un crollo di alcuni stati liberali (Italia, Germania,Spagna). Il potere non è fondato sulla legittimazione popolare o divina, ma sulla figura del capo, duce (Fuhrer), guida suprema (Caudillo). È uno stato interventista con l’obiettivo di conformare la società e migliorarla attraverso unico partito, controllo dell’informazione, sindacati di stato. Gli esempi sono il fascismo, nazismo, franchismo. Si caratterizza per la negoziazione dei diritti liberali. 6. Stato socialista: si instaura in Russia dopo la rivoluzione del 1918. Si estende all'europa dell’est dopo la WW2 nell’ambito della spartizione delle zone di influenza (paesi che rimangono nel patto di Varsavia). Sostituisce ai fondamenti e agli istituti dello stato liberale gli strumenti per trasformare la società in senso marxista (proprietà soialista, diritti collettivi, dittatura di classe). Lo stato è estremamente interventista. 7. Stato sociale di diritto: si instaura in Europa occdentale nel secondo dopoguerra. Si estende all'europa orientale dopo la caduta del muro di Berlino, il disfacimento dell’unione sovietica, con la riacquisizione di una piena sovranità da parte degli stati prima membri del patto di Varsavia. Recupera i diritti di stampo libeale ed afferma il principio dell'eguaglianza sostanziale (obiettivo di correggere le disuguaglianze sociali che impediscono ai cittadini di essere davvero uguali). È uno stato interventista, allarga la partecipazione politica con l’instaurazione del suffragio universale. Determina la crescita degli apparati amministrativi. Le forme di stato sotto il profilo del rapporto tra lo stato e le comunità locali: 1. Stato unitario: centralizzazione del potere. 2. Stato regionale: accanto allo stato centrale riconosce le regioni. L’Italia è uno stato regionale. 3. Stato federato: sono le entità federate ad avere poteri rispetto alla federazione. 4. Stato confederale: specie stato che unisce una serie di unità statali sovrane. Gli stati unitario, federale e regionale, in Europa, hanno acquistato da poco l’autonomia: ad esempio nel secondo dopoguerra l’autonomia è affermata nella costituzione tedesca ed italiana, seguita da Spagna e Belgio. L’unione europea è uno stato? Ha un territorio, un popolo (dal trattato di Amsterdam in avanti), ha un governo. Internazionalmente non è riconosciuto come stato perché il suo ordinamento giuridico è un’unione di quelli dei vari stati, pur avendo le caratteristiche di uno stato. È una forma di potere nuova. La forma di governo deriva dal modo in cui il potere è ripartito tra gli organi dello stato Le forme di governo nello stato assoluto: - monarchia assoluta: il sovrano è titolare di una legittimazione trascendente e non può esserci nessun altro titolare del potere politico. Nel re confluiscono tutti i poteri: giudiziario, legislativo, esecutivo. Le costituzioni preunitarie: - costituzione del regno delle due sicilie, una brevissima apparizione nell’italia post napoleonica (da luglio 1820 a dicembre dello stesso anno) - Statuto albertino concesso dal re carlo alberto il 4 marzo 1848 pochi giorni prima delle rivolte di Venezia e di Milano. Il 23 marzo 1848 ha inizio la prima guerra d’indipendenza - Costituzione della repubblica romana del 3 luglio 1849 in vigore solo per un brevissimo periodo ed ispirata direttamente dal mazzini. La prima carta costituzionale italiana: Statuto albertino: è uno statuto, ossia un atto normativo scritto concesso dal re. È una costituzione flessibile, ossia che tollerava una sua modifica sostanziale attraverso il susseguirsi delle leggi ordinarie. Non poneva limiti all’azione politica e per questo non poté contenere le spinte innovatrici che derivano dalle trasformazioni sociali. Non fu infatti in grado di ostacolare l’avvento del fascismo. È breve nel senso che non possiede tutte le regole fondamentali che disciplinano il rapporto tra cittadino ed autorità. È in parte dichiarativa e in parte normativa. La crisi dello Statuto Albertino inizia con l’avvento del fascismo: inizia con la Marcia su Roma e con l'incarico di formare il governo da Vittorio Emanuele III a Mussolini. La rottura costituzionale sostanziale avvenne nel biennio 1925-26 con l’approvazione della legge Acerbo (nuova legge elettorale che assegna un premio di maggioranza al partito che alle elezioni ottiene la maggioranza relativa. Il partito fascista è il partito con la maggioranza relativa, quindi ottiene la maggioranza assoluta), delle leggi fascistissime (limiti di libertà di stampa, fuorilegge i sindacati e i partiti antifascisti) e con la decisione di dichiarare i decaduti deputati antifascisti dopo l’omicidio Matteotti. 1922-1925: fase autoritaria 1925 in poi: fase totalitaria. In questo periodo lo Statuto albertino è formalmente la costituzione ma le norme costituzionali perdono di efficacia, sostituite da nuove norme promosse dla partito fascista (nuovo parlamento: camera dei fasci e delle corporazioni) senza modifiche a livello statutario. Le vicende più importanti sono: - Nella notte tra il 24 ed il 25 luglio 1943, il Gran Consiglio del fascismo “sfiducia” Mussolini approvando un ordine del giorno (cd. ordine Grandi) con cui chiede al Re di riassumere le sue prerogative regie = riassumere quei poteri che il re ha sulla base dello statuto albertino (nomina e revoca dell’esecutivo). - Il 3 settembre 1943 a Cassibile, l’Italia firma l’armistizio. La formula è quella della resa senza condizioni. - Solo l’8 settembre 1943 il nuovo Presidente del Consiglio, Maresciallo Badoglio, rende noto l’armistizio. La Casa Reale fugge da Ortona e ripara nel Sud Italia sotto il controllo degli Alleati. - L’esercito si sbanda e l’amministrazione crolla venuta meno la linea di comando. Nel frattempo le truppe tedesche occupano l’Italia. - Il 9 settembre 1943 nasce a Roma il CLN presieduto da Ferruccio Parri. - Il 12 settembre 1943 Mussolini, detenuto a Campo Imperatore, è liberato da un aviatore tedesco. - Nell’aprile del 1944 le forze antifasciste rappresentate nel Comitato di Liberazione Nazionale raggiungono a Salerno (cd. Patto di Salerno) un accordo su come gestire la transizione. - L’accordo prevede: a) La luogotenenza di Umberto II invece del Re - Vittorio Emanuele III. b) La decisione di rinviare al termine della guerra la scelta tra Monarchia e Repubblica. c) La decisione di formare – al termine della guerra – un’Assemblea Costituente incaricata di approvare la nuova Costituzione. d) L’adozione del d.l. lgt 151/1944 come “Costituzione provvisoria”. - Nell’aprile del 1945 è istituita la Consulta nazionale con poteri consultivi nei confronti del Governo. Il Governo approva una seconda “Costituzione provvisoria” con il d.l. lgt. 98/1946. Questo atto prevede: che la scelta tra Monarchia e Repubblica spetterà ad un referendum istituzionale contemporaneo all’elezione dell’Assemblea Costituente, che il Governo sarà responsabile di fronte all’Assemblea Costituente, che il Governo eserciterà provvisoriamente il potere legislativo. - Il re Vittorio Emanuele III rompe la tregua istituzionale ed abdica. Sale al trono il figlio Umberto II. - Il 2 giugno del 1946 si tengono le prime elezioni nazionali a suffragio universale. Il corpo elettorale vota per il referendum istituzionale e per l’elezione dell’Assemblea Costituente. - Vince la Repubblica e il 13 Giugno 1946 Umberto II lascia il Quirinale. I deputati da eleggere erano 556, sui 573 previsti mancano quelli di alcune province come Trieste, Bolzano e Zara. La democrazia cristiana vince con il 37,2 % dei voti. Il processo costituente I primi adempimenti dell’assemblea costituente - L’insediamento dell’Assemblea costituente avviene il 25 giugno 1946. Presidente dell’Assemblea è eletto l’On. Saragat, poi sostituito dall’On Terracini. - Il 28 giugno 1946 Enrico De Nicola è eletto Presidente provvisorio della Repubblica Italiana. - Il 15 luglio 1946 è istituita una Commissione composta da 75 membri in proporzione alla consistenza dei gruppi parlamentari. - La cd. Commissione dei 75 si articola in tre Sottocommissioni: a) la prima, sui diritti e doveri dei cittadini, b) la seconda, sull'organizzazione costituzionale dello Stato, c) la terza, sui rapporti economici e sociali - È inoltre istituito un comitato di redazione (detto "Comitato dei 18") formato dall'Ufficio di presidenza della Commissione dei 75 allargato ai rappresentanti di tutti i gruppi politici. - La Commissione dei 75 approva un primo testo condiviso nel febbraio del 1947. L’Assemblea Costituente inizia l’esame del progetto il 4 marzo del 1947. - I lavori in Assemblea si protraggono fino al 22 dicembre 1947, giorno in cui l’Assemblea approva in via definita la nuova Costituzione. - La Costituzione è promulgata dal capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre 1947 e pubblicata il medesimo giorno nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 298, - La Costituzione entra in vigore il 1º gennaio 1948. I principi fondamentali La costituzione italiana è divisa in 2 parti: una dedicata ai diritti e doveri dei cittadini (regole di condotta), una dedicata all'ordinamento della repubblica. L’assemblea costituente scelse fra un elenco di principi fondamentali, oppure come in USA di far precedere le norme costituzionali da un preambolo, con lo scopo di definire l’orizzonte valoriale. I principi fondamentali sono norme giuridiche prescrittive e programmatiche, avere un preambolo significa che non si ha più una norma ma una descrizione. I principi fondamentali appoggiano su un sistema di valori condiviso e servono a definirlo. Non sono mai stati testualmente modificati ed è in dubbio che possano essere oggetto di revisione. Si prestano a un'evoluzione interpretativa che tenga conto dei mutamenti sociali e culturali. Articolo 1 “L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione”. Comma 1: la scelta repubblicana non è propria dell’assemblea costituente ma è un vincolo che l’assemblea riceve dal referendum istituzionale = forma istituzionale repubblicana. La forma repubblicana non può essere rivista (art.139) scelto dai costituenti, in quanto la scelta della repubblica fu da parte del popolo. La qualificazione della repubblica come democratica (governata da molti) e fondata sul lavoro rappresenta un compromesso tra i partiti in Assemblea. Ci fu un dibattito: i comunisti proposero di inserire “repubblica democratica dei lavoratori”, ma la democrazia cristiana si oppose perché era la formulazione della costituzione sovietica. Con lavoro non s’intende solo manuale, ma anche intellettuale, in generale. Comma 2: la sovranità appartiene al popolo (elemento costitutivo dello Stato italiano) non alla nazione come nelle forme di stato liberale. La sovranità incontra un limite nella costituzione: il popolo la esercita nelle forme, ovvero attraverso gli organi e gli istituti costituzionali e nei limiti, ovvero senza andare contro la legge. Nel periodo liberale la sovranità non aveva alcun limite. a) Il lavoratore non è nella Costituzione italiana solo colui che produce i beni (es: anche la casalinga) b) Il lavoratore è chiunque svolge un’attività o una funzione lavorativa sia essa manuale, intellettuale, retribuita o volontaria Art 36: retribuzione proporzionata (alla quantità e qualità del lavoro) è sufficiente (a garantire un’esistenza libera e dignitosa) Art 37: uguaglianza uomo donna nell'ambito lavorativo e riconosciuto il diritto alla maturità Art 38: assistenza sociale per gli inabili a lavoro Articolo 5 “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento” Due principi costituzionali: principio di unità (la repubblica è una e indivisibile), principio di differenziazione. Ci fu un mutamento radicale rispetto all’esperienza statuaria post-unitaria di tipo centralista. È il presupposto delle norme che disciplinano i rapporti tra stato ed il sistema costituzionale delle autonomie locali. I comma: è la norma su cui si fonda il principio unitario. L’unità e l'indivisibilità sono caratteristiche irrinunciabili della forma repubblicana italiana. L’ordinamento costituzionale italiano vieta quindi la secessione. Il II comma: Riconoscere le autonomie locali significa che esse preesistono rispetto allo Stato. Promuove il loro sviluppo richiede azioni concrete di decentramento di funzioni. L’ordinamento costituzionale vieta quindi la soppressione delle autonomie locali. III comma: Decentramento ed autonomia vanno di pari passo pur essendo concetti tra loro differenti: Il decentramento è un principio di organizzazione del potere. L’ autonomia è il riconoscimento di una sfera di libertà decisionale ancorché limitata. Articolo 6 “La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche”. Visione un poco datata rispetto all’Italia odierna in quanto rivolta ai cittadini italiani appartenenti ad una minoranza linguistica. - Problemi politico-internazionale del Suedtirol, Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia. Articoli 7 e 8: I rapporti tra l’ordinamento giuridico statuale e le confessioni religiose. Hanno l’obiettivo di risolvere il rapporto da sempre conflittuale del potere temporale e spirituale. I possibili modelli storici: - modello confessionista: lo stato ha una religione ufficiale - Modello laicista: nessuna religione è posta in una specifica posizione prioritaria. Si stabilisce come il fenomeno religioso sia subordinato alle leggi dello stato. - Modello della separazione: l’ordinamento statuale e quello confessionale sono separati. Le costituzioni che aderiscono a questo modello possono dar conto a questa separazione (libera chiesa libero stato) - Modello concordatario: si sviluppano accordi e intese tra stato e le confessioni religiose (modello della nostra costituzioni). Gli accordi sono detti concordati. In una prospettiva storica, l’ordinamento giuridico italiano ha sperimentato tutti e 4 i modelli. Lo statuto albertino era un modello confessionale, perché l’articolo 1 diceva che la religione cattolica era la sola religione dello stato. Esso però non vietava le altre religioni. Lo statuto albertino era una costituzione flessibile: l’articolo cambia nel 1844, la legislazione ordinaria afferma il modello della separazione (es: Legge Casati: riforma scolastica, ossia l’istruzione diventa pubblica sotto il controllo dello stato,mentre prima la scuola era in mano alle organizzazioni religiose. Legge Saccardi: abolisce i privilegi del clero cattolico). Con l’entrata a roma dei bersaglieri nel 1870 si apre la questione romana, Roma entra a far parte dell’Italia. Ma papa Pio IX non si rassegna alla perdita dei suoi territori e si rifiuta di intrattenere alcun tipo di relazione con lo stato italiano, e quindi adotta il non expedit, ossia il divieto dei cattolici a partecipare alla vita politica. Con il patto gentiloni del 1911 i cattolici possono rientrare nella vita politica del paese a condizione che facciano parte del partito cattolico. Successivamente i patti lateranensi (luogo in cui vennero firmati, san giovanni in laterano a roma dal presidente del consiglio benito mussolini e dal cardinale) del 1929 chiudono la questione romana: si tratta di accordi di diritto internazionale tra stato e santa sede. Mussolini accetta i patti lateranensi perché ha la necessità di accreditarsi verso la chiesa cattolica. Esso rappresenta per i partiti antifascisti un sostegno al fascismo. Comunisti e socialisti volevano denunciare i patti lateranensi e riaprire la questione romana per cambiarli. Anche i liberali concordavano con i comunisti, ma improvvisamente Togliatti cambia idea, scrive un articolo insieme a un costituente democristiano, Dossetti, approvato in assemblea costituente grazie a democratici e comunisti contro liberali e socialisti. Togliatti si rende conto che il PCI, partito contrario alle istituzioni religiose, però comprende che esso non potrà mai essere anticattolico perché tutti i comunisti sono cattolici. In particolare i comunisti erano operai e contadini, categorie fortemente cattoliche. Togliatti lascia i socialisti e si allea con la DCI, che arriva a un compromesso sulla norma dei patti lateranensi con i comunisti. Esso è riportato nell’articolo 7. Articolo 7 “ Lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale”. La concessione è quella di far sì che la chiesa rispetta l’indipendenza e la sovranità dello stato, che era opposto al patto gentiloni, dove i cattolici volevano istruire i politici. - L’indipendenza e la sovranità formale dei due ordini, quello statale e quello ecclesiastico: si riconosce la Chiesa come soggetto sovrano e la diversità degli interessi che essa rappresenta. - I rapporti sono regolati dai Patti che sono in parte accordi di diritto internazionale. Non sono però costituzionalizzati, ossia sono modificabili, altrimenti la legge di oggi sarebbe la stessa di quella imposta da mussolini. La confessione cattolica è rappresentata da un vero e proprio Stato. - Il principio concordatario è costituzionalizzato, non il contenuto dei patti. La parola “ripudiare” venne molto dibattuta. Non significa che lo stato sia pacifista, perché la guerra per difesa è accettata,la quale è legittima ed è dovere del cittadino italiano (art. 52), mentre ripudia quelle di offesa. II comma: “(L’Italia) consente in condizioni di parità con gli altri Stati alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la Pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni rivolte a tale scopo”. L’italia fa parte delle organizzazioni internazionali,prima fra tutte l’ONU, con 2 limiti: la condizione di parità tra gli stati che fanno parte dell’organizzazione e l’obiettivo di esso, che dev’essere la pace o la giustizia. La norma affida un compito all’Italia, ossia di promuovere e favorire la nascita delle organizzazioni internazionali. La norma fu utilizzata come fondamento costituzionale dell’integrazione europea per portare alla nascita dell’UE. L'integrazione europea: il fondamento culturale A quali ideali risponde l'integrazione europea? 2 ideali: il primo è l’ideale della pace, ossia garantire la pace fra le nazioni. Per provare la sua affermazione torniamo a Kant “Per la pace perpetua” dve lui ritiene che l’unico modo per garantire la pace in europa sia dare orgiine ad un ordinamento giuridico europeo di tipo federale, per evitare i conflitti dell’epoca in cui lui viveva. “Il manifesto per un'europa libera e unita” o “manifesto di ventotene” da Altiero Spinelli (antifascista) scritto nell'isola di ventotene: egli concorda sull’idea di kant. Questo non è ancora avvenuto, ma l'integrazione europa si è sviluppata grazie a due politici europei, ossia Jean Monnet e Robert Schuman. Monnet scrisse dopo la guerra che non ci sarebbe mai stata la pace in europa se non fosse nata la sovranità nazionale fra stati: era necessaria una federazione o un’entità europa che garantisse un’identità economica. Le sue intuizioni furono portate avanti da Schuman che individuò nella risoluzione del conglitto franco.tedesco, il modo per garantire all’europa la pace. Propone di creare un’organizzazione sovranazionale tra francia e germania ma aperta a tutti per mettere in comune la produzione franco tedesca del carbone e dell'acciaio, difatti le guerre erano sempre nate per conquistare il bacino di Uhr, in mezzo tra francia e germania ove venivano prodotti questi materiali. Egli propone di cancellare le barriere doganali e anche gli altri paesi possono beneficiare di questa unione economica, oltre che francia e germania. Nascono Euratom, comunità del carbone e dell’acciaio e altre. 2 modi di studio dell’integrazione europea: 1. L’integrazione: nuovi Trattati si susseguono conferendo maggiori competenze alle Istituzioni europee 2. L’allargamento:nuovi Stati entrano nel progetto di integrazione europea. Fa comprendere come la stagione delle autarchie nazionali sia ormai terminata e come le decisioni degli stati influenzano anche su quelle degli altri stati. Le fasi: integrazione - Negli anni 50 nascono le tre comunità europee (1951 Trattato di Parigi, nasce la Comunità europea carbone ed acciaio – CECA; 1957 Trattato di Roma, nascono la Comunità Economica Europea – CEE - e la Comunità europea dell’energia atomica – CEEA o EURATOM. - 1965 Trattato di Bruxelles: realizza una forma di coordinamento tra le tre Comunità, unificandone gli esecutivi (unificazione Commissione e Consiglio) - 1986 Atto Unico Europeo: significativo liberalizzazione delle merci, delle persone e dei capitali; aumento delle competenze europee; progetto di creazione di una futura Unione - 1992 Trattato di Maastricht: nasce l’Unione Europea; ampliamento area degli interventi; creazione aree di cooperazione in materia di politica estera ed in materia di giustizia; istituzione della BCE ed introduzione virtuale della moneta unica; nozione di cittadinanza europea. - 1997 Trattato di Amsterdam: valorizzazione cittadinanza europea, modifiche alla forma di governo, rafforzamento importante della politica sociale europea. - 2001 Trattato di Nizza: rafforzamento delle competenze in materia di politica estera, di sicurezza e di difesa; elaborazione ed approvazione della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E. - 2007 Trattato di Lisbona: semplificazione delle procedure decisionali e nuovi Trattati: Trattato sull’Unione Europea e Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea; modifiche alla forma di governo. - 2012: Fiscal Compact e Growth Compact. Verso nuova riforma? Allargamento - Anni ’50. I Paesi fondatori delle tre comunità europee : Belgio, Francia, Germania federale, Italia, Lussemburgo e Olanda. - 1973. Il Primo ampliamento : l’adesione di Danimarca, Irlanda e Regno Unito. - 1981. Il Secondo ampliamento: l’ingresso della Grecia. Importante perché c’era la dittatura dei colonnelli, entrando rappresenta una garanzia che non ritorni a essere uno stato non democratico. La sua condizione economica era pessima. - 1986. Il Terzo ampliamento: l’entrata di Spagna e Portogallo. Fino agli anni ‘70 erano sotto le dittature franchiste e salazariane. Stessa cosa della grecia. - 1995. Il Quarto Allargamento: Austria, Finlandia e Svezia. Vi era anche la Norvegia che rinuncia all’ultimo perché ha una caratteristica che la rende unica, ovvero essere un paese produttore di petrolio. Non è un vantaggio entrare nel mercato europeo. Alla fine della WW2 la posizione dell’Austria fu molto discussa perchè venne inglobata nella Germania nazista. Essa è infatti incastrata dal blocco occidentale e orientale. Si decide per la sua neutralizzazione, senza aderire alla NATO o al patto di Varsavia. Dopo l’89 con la caduta del muro di Berlino l’Austria chiede di aderire all’UE. - 2004. Il Quinto Allargamento (1a parte ): Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia e Ungheria (paesi dell’Europa orientale). Essi erano parte del patto di Varsavia. Estonia, Lettonia,lituania era parte dell’URSS ma si separano nel ‘91 e diventano indipendenti. - 2006. Il Quinto Allargamento (2a parte): Bulgaria, Romania. Entrare in UE dà diritto alla libera circolazione di merci e persone, si aspettano due anni per diminuire l’immigrazione che fu già molta da parte della polonia nel 200. - 2013. Il Sesto Allargamento: Croazia.Hanno ottenuto lo status di candidati: ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Montenegro, Turchia, Islanda e Serbia. Sono potenziali candidati: Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU - 2020: Il primo restringimento: la Brexit. Solo UK non Irlanda. La forma di governo dell’UE Essa non può rientrare in alcuna delle categorie tradizionali perché si compone di istituzioni comunitarie (i membri rappresentano l’unione) e intergovernative (i membri rappresentano i governi degli stati). Le istituzioni comunitarie - Parlamento europeo = eletto dai cittadini europei. Ha funzioni legislative e di controllo sulla commissione europeo. Al suo interno vi sono i gruppi parlamentari (aggregazioni di deputati che si riuniscono tra di loro sulla base di vincoli politici/ideologici: li caratterizza il fatto che essi sono transnazionali, non nazionali, ovvero composti da due parti di un’unica nazionalità. Devono provenire da almeno 3 paesi membri, affinché non ci sia grande frammentazione su base nazionale). Esistono 2 grandi gruppi parlamentari più grandi: i popolari europei e i socialisti/democratici europei. Accanti a loro ci sono i liberali europei, il gruppo degli antieuropei( sostengono un’alternativa al processo d'integrazione che guarda alla nascita di un’area di libero scambio: sovranisti). Esistono rilevanti partiti nazionali che cercano alleanze perchè non hanno omologhi in altri paesi europei (es: M5S). Una mancanza fu il fatto che non nacquero mai partiti europei, perché sono aggregazioni di partiti nazionali: non esiste un leader europeo ma tanti leader nazionali. - Commissione europea = composta da 27 componenti. Essi sono formalmente designati dai governi nazionali. Ciascun membro entra in carica e vi rimane finché il parlamento gli dimostra la fiducia. Entra in carica solo se al termine di audizione ottiene il voto favorevole della maggioranza. Ha funzione di iniziativa legislativa, di vigilanza, di gestione del bilancio e di governo dell’UE. Il suo ruolo dipende dal peso politico che assume il presidente della commissione europea. - Corte di giustizia = 27 giudici, uno per paese. Ha il compito di sanzionare gli stati membri che non rispettano le norme europee e quel di tutelare i diritti fondamentali dei cittadini europei (dopo il trattato di Lisbona). Istituzioni governative avevano fiducia nella democrazia diretta, anzi la temevano = non avevano fiducia nel popolo perché avevano visto le piazze piene a sostegno del fascismo e dell'entrata in guerra dell'Italia e pochi anni dopo le piazze piene contro il fascismo e a favore della repubblica. Inoltre essi sfiduciavano la possibilità per la democrazia diretta di essere un’alternativa a quella rappresentativa. Quella diretta ha funzionato in passato solo ad Atene, che aveva caratteristiche storiche irripetibili: il numero dei cittadini. Ad atene erano considerati cittadini solo gli uomini che non lavoravano, esclusi donne, schiavi e i meteci (uomini di commercio che lavoravano). Nel momento in cui si riconosce la cittadinanza con tutti i diritti a più cittadini quella forma va in crisi. A questo punto della storia nasce la prima forma di pagamento per chi partecipa alle decisioni pubbliche perché la maggior parte dei cittadini non va più a riunirsi perché devono lavorare. Chi partecipa riceve una compensazione: oggi si chiama indennità parlamentare. Oggi grazie alla tecnologia si potrebbe ritornare ad una democrazia diretta, ma tutti dovrebbero concentrarsi sulla politica e non fare null’altro. Gli istituti della democrazia diretta: - il referendum - La petizione: i cittadini chiedono al parlamento o al governo di assumere determinate norme/decisioni. - L'iniziativa legislativa: il potere che la costituzione affida a un gruppo di cittadini che fanno una proposta di legge. Il referendum È diverso dal plebiscito, che è una richiesta di consenso che il potere politico chiede ai cittadini per una decisione appena presa. Il referendum consiste in una richiesta fatta al corpo elettorale di esprimersi direttamente su una determinata questione. Il referendum può essere: - propositivo - abrogativo: volto a cancellare una norma dall'ordinamento giuridico italiano. - consultivo: il corpo elettorale è chiamato ad esprimere un parere su un determinato oggetto. Esso non vincola da un punto di vista giuridico, ma può avere effetti politici. - Condizionante: il corpo elettorale è chiamato ad autorizzare l’inizio di un determinato procedimento. - Confermativo: il corpo elettorale è chiamato a confermare una scelta del legislatore. Il referendum consultivo - Non è disciplinato in Costituzione - Non è mai stato indetto a livello nazionale: rischia di rendere la politica vincolata all'orientamento emerso - L’unico caso in cui è previsto è in statuti regionali o in statuti delle autonomie locali. Il referendum condizionante (art. 132/133) - Le norme costituzionali prevedono che nei casi di variazioni territoriale delle Regioni o di istituzione di nuovi Comuni siano sentite le popolazioni interessate. Prima di partire con il procedimento bisogna sentire le popolazioni interessate e il loro parere. - Si tratta di un referendum condizionante l’iter della variazione territoriale. - Al tempo stesso, l’approvazione territoriale non è condizione sufficiente per il mutamento territoriale Il referendum confermativo - È possibile in caso di revisione costituzionale: prevede che se una proposta di revisione costituzionale non raggiunge i ⅔ dei voti è possibile sottoporla al referendum confermativo. Bisogna votare si o no se approvare o meno la revisione. Non è importante il numero di votanti. - È previsto in materia costituzionale e solo in caso di riforma costituzionale approvata con la maggioranza assoluta ex art. 138. - Può essere richiesto da un quinto dei membri di ciascuna Camera, cinquecentomila elettori e cinque Consigli regionali - Non c’è un quorum di partecipazione e il referendum ha esito positivo se i voti favorevoli sono la maggioranza dei voti validamente espressi - Si è svolto in sole tre occasioni con esiti opposti Il referendum abrogativo - E’ un particolare tipo di referendum con cui si chiede al corpo elettorale se vuole abrogare una legge o un atto avente forza di legge (anche solo un comma) - E’, dunque, una forma di legislazione negativa: se io tolgo una norma essa viene coperta dall'attività interpretativa. Se riguarda alcuni articoli di una legge ha una funzione creativa perché può cambiare il significato dell'intera legge. - È disciplinato in Costituzione (art. 75) e nella legge 352 del 1975. - La Costituzione e la legge prevedono significativi limiti formali e sostanziali I limiti formali (procedimento) 1. La richiesta referendaria = può essere popolare: iniziativa dei promotori che entro 3 mesi devono raccogliere un minimo di 500 mila firme; regionale: iniziativa dei Consigli regionali di almeno 5 Regioni che deliberano la richiesta a maggioranza assoluta (50% più uno). Le regioni devono tra loro coordinarsi. 2. L’esame della richiesta = Le richieste devono essere depositate tra il 1 gennaio ed il 30 settembre (affinché il voto avvenga in aprile/maggio). Esse sono sottoposte a due tipi di controllo: di legittimità (di fronte all’Ufficio per il referendum presso la Corte di Cassazione. Si controlla che la procedura sia stata correttamente eseguita), di ammissibilità (di fronte alla Corte Costituzionale. Si controlla che la materia sia una per cui è possibile che il referendum si tenga). Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie, di amnistia, di indulto, di autorizzare a ratificare trattati internazionali. 3. Il voto = Il voto si deve tenere tra il 15 aprile ed il 15 giugno. Quorum di partecipazione: 50 % + 1 degli aventi diritto (non cittadini). Quorum di votazione: prevalenza di SI tra i voti validamente espressi (si, no, scheda bianca). La norma sottoposta a referendum con esito positivo è abrogata con d.p.r. pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Se l’esito è negativo (se prevalgono i voti contrari) il quesito non può essere ripresentato nei cinque anni successivi I limiti materiali Non possono essere sottoposte a referendum abrogativo: - La Costituzione, le leggi costituzionali, le leggi ordinarie a forza passiva rinforzata (leggi tributarie, amnistia e indulto, ratifica dei trattati, leggi di ratifica intese) - Le leggi strettamente collegate all’art. 75, secondo comma - Le leggi a contenuto costituzionalmente vincolato - Le richieste prive del requisito di omogeneità La petizione (art. 50) - Residuato del periodo monarchico - Può avere come oggetto sia la richiesta di determinati atti legislativi sia semplicemente esporre comuni necessità. - L’oggetto deve essere di interesse generale e non individuale - Diritto che spetta a tutti i cittadini anche senza l’elettorato attivo - Funzione meramente di stimolo, i Regolamenti parlamentari prevedono che esse siano comunicate in Commissione oppure allegate ratione materiae a progetti di legge in discussione. L’art. 50 dice tutti i cittadini, non elettori. Tutti possono scrivere una petizione e si ha diritto ad essere ascoltati. Le nuove tecnologie potrebbero rivitalizzare questo istituto e valutando tutte le petizioni. L’iniziativa legislativa popolare (norma che disciplina il procedimento legislativo) - La proposta di legge deve essere sottoscritta da almeno 50 mila elettori e deve essere redatta in articoli da inviare alle camere. - È previsto un obbligo di esame da parte del Parlamento, ma non un obbligo di approvazione del progetto. - L’obbligo permane anche in caso di scioglimento delle Camere. Durante la pandemia ci fu una raccolta di firme online e il raggiungimento minimo fu dopo solo 48h. Cambia il metodo di raccolta delle firme per ottenere un risultato. Articolo 48 persone sconosciute al partito. Se entrare in lista è un’attività che svolgo rapidamente, il partito diventa permeabile alla criminalità organizzata. È lei che porta in parlamento i candidati che vuole. I sistemi per limitare la frammentazione e/o per garantire la governabilità proporzionali - La soglia di sbarramento: non partecipano alla ripartizione dei seggi le liste che non hanno superato una soglia percentuale di voti su base circoscrizionale o nazionale. - Il premio di maggioranza: il partito o la coalizione di maggioranza relativa ottiene un premio di seggi per garantire la stabilità dell’azione di governo. Lo status del parlamentare La Costituzione detta una serie di norme (art. 66, 67, 68 e art. 69) per garantire l’indipendenza e la libertà del singolo Parlamentare che viene eletto. Queste norme definiscono lo status costituzionale del parlamentare. Esse prevedono: - Il divieto di mandato imperativo (art.67). Garantisce l’autonomia al singolo parlamentare perché agisce senza il vincolo del mandato operativo. Le scelte che prende durante la carica sono per la nazione, non è vincolato al partito che lo ha fatto eleggere. Non significa che non esista una disciplina di partito perché si può essere espulsi. Questa norma non è l’ostacolo ai tentativi di vincolare l’appartenenza del parlamentare eletto dal gruppo parlamentare che lo ha portato in parlamento. - Ciascuna camera giudica se deputati e senatori hanno i titoli per diventarlo (art.66) - I membri del parlamento non possono essere chiamati a rispondere per i voti espressi e le opinioni date nell’esercizio delle loro funzioni. Con “chiamati a rispondere” s’intende che ess non sono chiamati a rispondere nemmeno dal giudice. Questa norma fonda l’interscambiabilità dei voti dati e delle opinioni espresse nell’esercizio del suo mandato. Essa non è solo limitata a ciò che avviene all’interno del parlamento ma anche al suo di fuori a patto che egli provi il legame tra la sua dichiarazione fuori dal parlamento e le sue opinioni espresse in parlamento (art. 68). - L’indennità stabilita per legge al deputato/senatore. - senza autorizzazione della camera alla quale appartiene, nessun membro del parlamento può essere perquisito, arrestato, privato della libertà personale, mantenuto in detenzione, salvo una una condanna irrevocabile, oppure reato con arresto obbligatorio in flagranza. La struttura del parlamento Il parlamento può essere: - monocamerale: un’unica assemblea - Bicamerale: due assemblee. Nostro parlamento: camera dei deputati e senato della repubblica I parlamenti erano bicamerali: nel passaggio dallo stato assoluto (no parlamento ma 3 camere separate) a quello liberale, le 3 assemblee si riducono a 2 perché clero e nobiltà si uniscono. Il monocameralismo si afferma con la rivoluzione francese sulla base del principio che la sovranità della nazione non può essere rappresentata in due distinte assemblee. Con il fallimento della rivoluzione francese si ritorna al bicamerale attraverso il mantenimento della camera bassa (cittadini) e la camera alta (nobili) = la restaurazione è ricordata per avere una diarchia. Come costruire il nuovo parlamento italiano? Si dividono coloro che lo vorrebbero monocamerale (comunisti) e bicamerale (DC). Il bicameralismo è visto come un freno nel caso il partito comunsita avesse preso la maggioranza dei voti. La DC invece lo voleva perché la seconda camera può essere una camera di compensazione della decisione politica. Inoltre può anche rappresentare le comunità locali (stati federali) o gli interessi costituiti. Le due camere del parlamento italiano sono simili per quanto riguarda la rappresentanza: sono elette entrambi dai cittadini elettori, non c'è una rappresentanza degli interessi o delle comunità locali. Forme di bicameralismo: - perfetti = le 2 camere hanno gli stessi poteri. Possono variare per composizione - Imperfetti = le 2 camere hanno poteri e composizione differenti - Più che perfetti = le 2 camere hanno uguali poteri e composizione I sistemi più che perfetti pure non esistono. Quello italiano è quello che più si avvicina, ma non è completo perchè ci sono alcune piccole differenze tra le 2 camere. Le differenze tra le 2 camere nel PI: - art. 57 = il senato è eletto su base regionale salvo i seggi assegnati alla circoscrizione estera. La legge elettorale non è disciplinata in costituzione, ma c’è l’obbligo di collegamento regionale, che non c’e invece nella camera dove ci potrebbe essere un collegamento nazionale. - L’elettorato passivo = la costituzione repubblicana nel 1948 distingueva le 2 camere per il diritto a votare e la differenza d’età, ora sono elettori delle 2 camere tutti i maggiori di 18 anni (elettorato attivo). Cambia invece l’elettorato passivo ossia l’età in cui qualcuno si può candidare a una delle due camere. Perchè? Si vuol fare del senato una camera di compensazione, dove le decisioni vengono soppesate con un altro punto di vista rispetto a quello della camera. - I senatori sono 200, i deputati sono 400 = differente numero di componenti. - Sono senatori a vita di diritto gli ex presidenti della repubblica e possono essere nominati fino a un massimo di 5 persone che hanno illustrato la patria da un punto di vista storico e culturale. Legislatura Con il termine legislatura s’intende la durata in carica delle camere salvo scioglimenti anticipati. La legislatura dura 5 anni. La costituzione del 48 prevedeva che le due camere avessero diversa durata, la camera 5 anni e il senato 6. Il rinnovo sarebbe stato in momenti diversi e a maggioranze diverse nelle due camere. Nell'ambito della prima legislatura si decise di avere la stessa durata. La legislatura può essere prorogato solo in caso di guerra. La legislatura può durare meno di 5 anni a causa dello scioglimento delle camere e si apre un nuovo periodo elettivo. Le Camere ancorché sciolte rimangono in carica per gli affari urgenti (istituto della prorogatio ex art. 61 Cost.). Lo scioglimento anticipato della Legislatura può essere disposto dal Presidente della Repubblica nel caso in cui sia impossibile formare un Governo che goda della fiducia delle Camere. Come sono organizzate le camere? Il Presidente (è eletto dalla Camera e del Senato nella prima seduta di ciascuna camera a maggioranza assoluta). Il Presidente rappresenta la Camera di appartenenza e dirige lo svolgimento dei lavori parlamentari. Gli Uffici di Presidenza coadiuvano il Presidente nella sua attività. L’Ufficio di Presidenza è eletto in modo tale da rappresentare tutte le forze parlamentari. Viene eletto sempre dalle due camere. Insieme al presidente fissano l'ordine del giorno. Chi ha questo potere può decidere di cosa discutere. I gruppi parlamentari Proiezione dei partiti nella camera dei deputati e nel senato. Essi sono obbligati a iscriversi a un partito. Se non si iscrivono sono iscritti all’ufficio di gruppo misto: coloro che non hanno espresso preferenza o coloro che hanno scelto un gruppo che non ha abbastanza partecipanti per formare un partito. Esiste un numero minimo di membri per costituire un gruppo: 10 deputati e 8 senatori. È possibile che se un gruppo parlamentare nasce alla camera ma al senato non ha i numeri sufficienti, nasce comunque anche nel senato. L'attività parlamentare si svolge principalmente nelle commissioni parlamentari: piccole assemblee di deputati o senatori in proporzione alla composizione dei gruppi parlamentari. Sono costituiti sulla base dei regolamenti parlamentari di ciascuna camera. Hanno la funzione di svolgere tutta l’attività oratoria per le decisioni in aula. Ciascun deputato e senatore è chiamato a partecipare ad almeno 2 commissioni parlamentari. Sono organizzate per materia, ciascuna studia le proposte prima di inviarle all’aula. Le Commissioni sono presiedute da un Presidente. Esse possono essere: a) monocamerali o bicamerali, Le modalità di votazione Il Parlamento esercita le sue funzioni attraverso la discussione, l’esame delle proposte ed il voto. Le votazioni possono avvenire: - Scrutinio palese = rende conoscibile il voto espresso da ciascun deputato o senatore. È la regola. - Scrutinio segreto = è l'eccezione che i regolamenti parlamentari limitano ai casi in cui il parlamento voti su una persona. La fiducia è sempre espressa a scrutinio palese. Può essere richiesto che un voto espresso per scrutinio palese se lo richiede una minoranza dell’aula può diventare segreto. Lo scrutinio palese fa si che il singolo voto sia registrato quindi conoscibile, ed espone il deputato o senatore direttamente alle conseguenze politiche del suo voto. Quello segreto lo rafforza nella sua autonomia decisionale. Il meccanismo di espressione del voto: - per votazione elettronica = funziona con scrutinio palese ma anche quello segreto - per appello nominale - per alzata di mano = solo scrutinio palese Le modalità di deliberazione Il quorum strutturale o numero legale è necessario per procedere alla votazione e deve essere presente in Aula la maggioranza dei membri. Il quorum funzionale varia a seconda del tipo di maggioranza richiesta dalla Costituzione: - Maggioranza semplice o relativa (50 % + 1 dei votanti) - Maggioranza assoluta (50 % + 1 dei componenti l’organo) - Maggioranza qualificata (2/3 o 3/5 dei componenti l’organo o votanti) Quella più spesso necessaria e richiesta è quella relativa. Le funzioni del PI - Funzione di controllo dell’attività del Governo. - Funzione di indirizzo dell’attività del Governo. - Funzione legislativa (ex art. 70 ss. Cost.). Luogo dove si esercita il potere legislativo. - Funzione di revisione costituzionale (art. 138 Cost.). La funzione parlamentare di controllo La funzione consiste nel far valere la responsabilità politica (legata al rapporto di fiducia che si instaura tra parlamento e governo: il governo permane in carica fintanto che gode della fiducia del parlamento) del Governo nei confronti del Parlamento. La funzione si concretizza in due di istituti di diritto parlamentare (la troviamo nei regolamenti parlamentari: fonti del diritto che disciplinano il funzionamento delle 2 camere): - Interrogazione parlamentare = domanda rivolta per iscritto riguardante la veridicità di un fatto. Chiede se il governo rispetto alla domanda se vuole divulgare notizie o prendere provvedimenti. - Interpellanza parlamentare = domanda rivolta per iscritto. Non ha a che fare con un fatto specifico ma riguarda la politica del governo in determinati settori. Il parlamento chiede al governo quali sono i provvedimenti che il governo vuole prendere su determinate questioni. Il parlamento decide se quell’intendimento è conforme alla maggioranza parlamentare = controllo del comportamento del governo. Questi strumenti sono usati anche dalle opposizioni politiche per mettere in risalto eventuali azioni non coerenti del governo rispetto al programma. Anche la maggioranza parlamentare lo può usare per esaltare la correttezza del governo. La funzione di indirizzo dell’attività di governo Obbliga il governo a comportarsi in una determinata maniera. Gli istituti in cui si concretizza questa funzione (non sono disciplinati in costituzione ma nei regolamenti delle 2 camere): - La mozione parlamentare = voto su una proposta di delibera dove il parlamento auspica che il governo si comporti in una certa maniera. Si invita il governo a fare qualcosa in un certo modo. Il governo giuridicamente non è obbligato, ma rischia di mettere in crisi la fiducia. - La risoluzione parlamentare = atto volto a manifestare un orientamento o a definire indirizzi vincolanti su specifici argomenti. Anche in questo caso il governo non è giuridicamente obbligato a recepirlo e può comportarsi in diverso modo. - L’ordine del giorno = atto di indirizzo aggiunto a un altro atto, spesso a un disegno di legge rispetto a una legge che viene infine approvata. Si usa dove non si è riuscito a raggiungere l’obiettivo con la legge, ma il parlamento vuole raggiungerlo in futuro. Accade su quella legge dove il parlamento non è d’accordo su tutti i commi. Una parte è valida e sull'altra si tenterà di farla approvare in futuro. Altri strumenti di indirizzo e controllo - indagini conoscitive = studio che la commissione fa riguardo un certo tema propedeutico all’intervento, la commissione ascolterà gli esperti del settore. Usato quando il parlamento deve intervenire sulle nuove tecnologie. Il parlamento cerca di ottenere nuove competenze che non possiede. - Audizioni e comunicazione in commissione = ascolto delle persone durante il lavoro delle commissioni - Comunicazioni e informative urgenti del governo sollecitate dai parlamentari = es question time: una volta a settimana i rappresentanti del governo fanno domande ai parlamentari ed è in diretta. La funzione legislativa La funzione legislativa è la funzione tipica dei Parlamenti. Essa è l’espressione del potere legislativo. La deliberazione parlamentare produce la legge, la fonte del diritto per eccellenza, anche se non è l’unica fonte, le quali sono tra loro gerarchicamente organizzate (la prima è la costituzione). La legge è una fonte normativa primaria. Le altre fonti normative primarie sono: - il decreto legge - Il decreto legislativo (che sono però atti del Governo) Le fonti normative primarie sono: 1. La legge (prodotta dal parlamento) 2. Decreto legge (prodotto dal governo) 3. Decreto legislativo (prodotto dal governo) Il procedimento legislativo Serie coordinata di atti volti all’approvazione ed all’entrata in vigore di una legge (art. 70 ss. Cost e Reg. Cam e Sen.). È esercitato collettivamente da camera e senato, ossia entrambe partecipano al procedimento. Se non raggiungono un accordo l’iter legislativo non diventerà mai legge perché camera e senato devono convergere. Il procedimento legislativo si divide in tre fasi: 1. Fase dell’iniziativa legislativa 2. Fase della deliberazione legislativa 3. Fase della promulgazione e della pubblicazione della legge Fase dell’iniziativa Inizia il procedimento. È rilevante sapere chi dispone del potere di iniziativa legislativa. Dispongono del potere di iniziativa legislativa: - Ciascun deputato e ciascun senatore (art. 71, primo comma) - Il Governo (art. 71, primo comma) - I Cittadini (cittadinanza italiana, età di voto,capacità giudiziarie) (50 mila elettori ex art. 71, secondo comma) - Le Regioni (art. 121, secondo comma) - Il Comitato Nazionale Economia e Lavoro, cd. CNEL (art. 99) L’iniziativa legislativa consiste nella presentazione di un progetto di legge (deve avere le fattezze di una legge in potenza) che deve essere composto di: - Un testo redatto articolo per articolo, e possono contenere commi, dentro i commi capoversi. - Una relazione di accompagnamento con cui i proponenti danno conto del contenuto e degli obiettivi della loro proposta. Se il progetto è di origine governativa, esso si chiama disegno di legge. Se è origine di uno degli altri soggetti si chiama proposta di legge. Fase della deliberazione 3 sub procedimenti tra cui si può scegliere: che si sostituisce al sigillo del re. Storicamente era colui che si occupava del sigillo del re. La sessione di bilancio e la legge finanziaria - Modifica costituzionale art. 81 Cost. - Principio del pareggio di bilancio. - Procedimento aggravato (maggioranza assoluta) . - Se entro il 31 dicembre di ogni anno non si approva la legge finanziaria e dunque la legge di bilancio si procede con l’esercizio provvisorio. La revisione costituzionale Con la distinzione tra costituzioni rigide e flessibili s’intende la differenza tra quelle costituzioni scritte il cui contenuto può essere mutato soltanto con norme emanate attraverso procedure complesse (rigide) e quelle il cui contenuto può essere modificato attraverso leggi ordinarie (flessibili). Le prime costituzioni rigide sono quella degli stati americani del 1787. Le carte europee costituzionali post rivoluzione francese e durante la restaurazione erano flessibili. La revisione costituzionale è un’attività normativa svolta per modificare parzialmente o radicalmente una costituzione rigida. La Costituzione assegna al Parlamento la funzione di procedere alla revisione della Costituzione o all’approvazione di leggi costituzionali. Lo troviamo negli articoli: - l’art.138 = si riferisce alla procedura di revisione costituzionale e all’approvazione di leggi costituzionali. Ci sono leggi che possono modificare o anche integrare la costituzione (leggi costituzionali). - L’art. 139 = prevede il divieto di procedere alla riforma della forma repubblicana (cd. limite esplicito). È legato all’art.1 perchè c’è scritto che si è vincolati alla forma repubblicana. Con limite esplicito s’intende che non si può modificare solo la forma repubblicana, oppure non si possono modificare tutte quelle caratteristiche della forma repubblicana che la costituzione fa proprie. Accanto al limite esplicito della forma repubblicana, esistono dei limiti impliciti (non sono previsti in costituzione testualmente, che riguardano le caratteristiche inderogabili della nostra forma repubblicana (primi 12 articoli ossia i principi fondamentali, prima parte costituzione detti diritti inviolabili) La procedura di revisione costituzionale La revisione costituzionale o l’approvazione di leggi costituzionali segue un procedimento aggravato (nelle procedure) rispetto al procedimento legislativo. La procedura aggravata garantisce la rigidità della Costituzione. L’aggravamento riguarda la fase della deliberazione. Fase dell’iniziativa Quasi identica alla fase dell’iniziativa dell'approvazione delle leggi costituzionali. Consiste in un progetto di legge di revisione o di legge costituzionale. Deve essere redatto articolo per articolo e accompagnato da una relazione di accompagnamento. Spetta sempre a 5 categorie di soggetti creare questo progetto: - Ciascun deputato e ciascun senatore (art. 71, primo comma) - Il Governo (art. 71, primo comma) - I Cittadini (50 mila elettori ex art. 71, secondo comma) - Le Regioni (art. 121, secondo comma. Spetta ai consigli regionali) - Il Comitato Nazionale Economia e Lavoro, cd. CNEL (art. 99). Possono fare proposte soltanto nelle materie di loro competenza, ossia l’economia. Fase deliberativa (art.138) È prevista una doppia deliberazione per ciascuna Camera secondo questo schema. Esso prevede la commissione in sede referente obbligatoriamente, ma in aula è obbligatorio una doppia liberazione da parte di entrambe le camere secondo questo schema: 1. Prima deliberazione = Camera e Senato o Senato e Camera (il procedimento è in commissione referente, le Camere devono infine approvare il medesimo testo; la maggioranza richiesta è la maggioranza relativa) 2. Sospensione del procedimento di tre mesi perché da un lato si garantisce che possa parlare la cittadinanza e un tempo in cui il parlamento riflette sulle sue azioni. 3. Seconda deliberazione = Camera e Senato o Senato e Camera (il procedimento è solo in Aula; non sono possibili modifiche; la maggioranza minima richiesta è la maggioranza assoluta) La seconda deliberazione Laddove la legge sia approvata a maggioranza assoluta, può essere sottoposta a referendum se è chiesta entro 3 mesi da delle categorie di soggetti: - 1/5 dei componenti di ciascuna camera - 500000 elettori - 5 consigli regionali Non c’è un numero minimo di partecipanti al referedum, prevede solo un quorum funzionale. La maggioranza dei voti validi deve essere a favore dei progetti costituzionali. Se il referendum non viene chiesto esso non si svolge e si passa direttamente alla promulgazione. Se il referendum è approvato dalla maggioranza dei voti espressi anche in questo caso si passa alla promulgazione. C’è un’altra possibilità: se la legge è approvata nella seconda votazione da entrambe le camere a maggioranza di ⅔ dei suoi componenti, non si può chiedere il referendum. Si passa alla promulgazione. Il presidente della repubblica deve controllare se ci sono vizi formali (rispetto dei passaggi come nel processo delle leggi costituzionali) o sostanziali (riguarda il non superamento dei limiti espliciti e impliciti). Dopo la promulgazione, poi pubblicazione e entrata in vigore (uguale all’altro procedimento). Fase della promulgazione La promulgazione spetta sempre al Presidente della Repubblica. Il controllo è formale, cioè sulla correttezza di tutto il procedimento di revisione costituzionale. Il controllo è anche sostanziale, ma solo con riferimento ai limiti previsti per la revisione costituzionale. Non è espressamente previsto, ma si ipotizza anche in questo caso un potere di rinvio alle camere. Aggiungi lezioni che mancano Il presidente della repubblica Articoli 83-91: articoli dove si parla del presidente della repubblica. Articolo 83: si parla delle modalità di elezione. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune (deputati e senatori si riuniscono insieme presso la camera dei deputati come collegio elettorale) integrato da 58 delegati regionali (3 rappresentanti per ogni Regione tranne la Valle d’Aosta con 1). Essi sono eletti a livello regionale dalle assemblee legislative regionali, in modo da garantire la presenza delle minoranze. La maggioranza richiesta è quella qualificata dei 2/3 (su 1000 circa 600) dei componenti il collegio elettorale nelle prime tre votazioni, dalla quarta votazione la maggioranza assoluta (se i ⅔ dei voti vengono raggiunti subito non si fa la seconda votazione). Avviene sempre a scrutinio segreto: si scrive il nome in segreto del candidato preferito sotto delle urne nella camera dei deputati. Articolo 91: Il Presidente della Repubblica entra in carica con il giuramento di osservanza e fedeltà alla costituzione, che effettua davanti alle Camere riunite. I requisiti soggettivi Articolo 84: Le condizioni che il presidente deve rispettare per essere eletto: - Cittadinanza italiana: non fa differenza se acquisita per nascita o in seguito. Non è nemmeno obbligatorio essere nati in Italia. - Compimento dei 50 anni d’età - Godimento dei diritti civili e politici: non è stato privato dell’elettorato passivo a causa di condanna penale o dell’accertamento di un'infermità mentale. - Quando si è eletti presidente della repubblica bisogna scegliere tra questa carica e quella precedente. Non si può essere presidente se si ha un'altra carica. La carica di presidente è esclusiva. Ultimo comma: L’assegno (corrispettivo per lo svolgimento delle funzioni) e la dotazione (corrispettivo per l’esercizio delle funzioni) del presidente sono determinati per legge. Spetta al parlamento decidere a quanto ammonta l’assegno e la dotazione. Per i deputati e senatori si parla invece indennità. Durata del mandato e cessazione La durata della carica è stabilita in 7 anni (rinnovabili). Al termine del mandato il Presidente della Repubblica è nominato senatore a vita. La cessazione anticipata della carica può avvenire solo per: a) Dimissioni volontarie istruisce la pratica. Spesso la concessione della grazia non viene chiesta dal detenuto perché lui si ritiene non colpevole) - Comando formale delle forze armate che poi è esercitato dagli organi competenti sotto la guida del governo - Potere di esternazione = può rivolgersi direttamente alla nazione e parlare direttamente ad essa. Il momento più comune è il discorso di fine anno. Esso è sostanzialmente presidenziale. La formazione del governo Il governo è un organo costituzionale complesso e diseguale. Troviamo gli articoli nel titolo terzo della seconda parte della costituzione, con titolo “il governo” diviso in due sezioni intitolate “il consiglio dei ministri” e “la pubblica amministrazione” e poi una terza parte riguardante gli organi, ma le norme si trovano solo nelle prime due sezioni, dall’articolo 92 al 96. I costituenti adottarono una forma di governo parlamentare, con al centro il parlamento, non volendo rafforzare eccessivamente il governo. Inoltre se ci fossero più articoli ci sarebbe una legislazione ordinaria per il governo, e sarebbe più facile cambiarla. Esse sono le motivazioni per le quali esistono così pochi articoli. Per studiare il governo non bisogna fare riferimento solo alla costituzione ma anche alle consuetudini costituzionali e alle leggi che definiscono nel dettaglio i poteri dei singoli organi che definiscono il governo. Complesso perché formato da organi: il Presidente del Consiglio, il Consiglio dei Ministri ed i Ministri. È un organo costituzionale formato da organi (art.92 comma 1). Diseguale perché formato da organi individuali (Presidente e Ministri) e collegiali (Consiglio dei Ministri). Il presidente del consiglio (art.95) Sulla base della Costituzione “dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo” La norma costituzionale non configura il presidente semplicemente come primus inter pares (non è allo stesso piano degli altri ministri) ma attribuisce esplicitamente a tale organo: - La direzione dell’attività di governo. - La responsabilità della medesima attività. - Il compito di coordinare l’attività dei Ministri. Le funzioni del Presidente del Consiglio: norme di legge ordinaria (legge 400 del 1988, che integra il dettato costituzionale specificando le funzioni). Funzione di direzione dell’attività di governo: 1. Convocazione e fissazione dell’ordine del giorno (argomenti da trattare nel giorno) del Consiglio dei Ministri 2. Potere di esternazione = nei governi di coalizione, ossia sostenuti da una pluralità di forze politiche, è difficile avere questo potere. 3. Poteri di rappresentanza politica del Governo sul piano interno e su quello internazionale. In senso istituzionale spetta al presidente della repubblica. 4. Poteri di direzione di organi collegiali (Consiglio di Gabinetto, Comitati di ministri, Conferenza Stato- Regioni, Conferenza Stato-Citta, Conferenza unificata). Alcuni hanno a che fare con il governo, alcuni con gli enti regionali interni. Funzione di garantire l’uniformità dell’azione politica e amministrativa: 5. Potere di inviare direttive ai singoli Ministri e di sospendere gli atti ministeriali che impegnano la politica generale del Governo. Non può sostituirsi. 6. Potere di convocare il Consiglio di Gabinetto e di istituire Comitati di Ministri Altre funzioni: 7. Controfirma le leggi e gli atti con forza di legge 8. Pone la questione di fiducia = decidere la concreta fiducia su un atto in parlamento. Può anche scegliere di interrompere l'attività di governo. Il consiglio dei ministri Nonostante l’art. 95 della Costituzione non preveda espressamente alcun potere, ogni qual volta la Costituzione affida un potere al Governo esso spetta al Consiglio dei Ministri. La legge n. 400/1988 prevede che il Consiglio dei Ministri: - Determini la politica generale del Governo - Definisca l’indirizzo generale dell’azione amministrativa del Governo. Le funzioni principali del consiglio dei ministri in concreto - L’approvazione di un disegno di legge da presentare alle Camere - L’adozione dei decreti legge, dei decreti delegati (fonti primarie) e dei regolamenti governativi (fonti secondarie) = atti normativi del governo - L’approvazione dell’apposizione della questione di fiducia al presidente del consiglio - Le linee di indirizzo a livello internazionale e l’approvazione dei progetti di trattati - La delibera degli atti concernenti i rapporti con la Chiesa Cattolica e le altre Confessioni religiose (7,2 e 8,3 Cost.) - La delibera sulle dichiarazioni di indirizzo politico - La nomina dei presidenti di enti ed istituti di carattere nazionale - La richiesta alla Corte dei conti della registrazione con riserva di un decreto - La delibera di sollevare o resistere a conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato o fra Stato e Regioni I ministri I ministri compongono insieme al Presidente del Consiglio dei Ministri I Ministri hanno una duplice funzione: 1. Politica = partecipano alle decisioni politiche 2. Amministrativa poiché sono organi posti al vertice di apparati amministrativi, ciascuno nel suo settore: Essi svolgono una funzione di congiunzione tra la politica e l’amministrazione. Al vertice dell’amministrazione scolastica c’è il ministro dell’istruzione. 1992: a seguito degli scandali si è deciso di diluire il legame tra politica e amministrazione, perciò sono diminuiti i poteri del ministro riguardante l’amministrazione, che avviene a parte. Lo scopo era diminuire il potere dei ministri nell’ambito amministrativo. I Ministri con portafoglio e senza portafoglio La legge prevede 14 Ministeri (cd. Ministri con portafoglio, in quanto preposti ad una struttura amministrativa e titolari di un capitolo di bilancio del bilancio dello stato. Esso è suddiviso in vari capitoli e c’è un capitolo dedicato ad alcuni ministri. Il Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio può nominare altri Ministri senza portafoglio. I Ministro senza portafoglio svolgono le funzioni delegate dal presidente del consiglio. Hanno le risorse annuali non fisse. I sottosegretari e i vice Ministro I sottosegretari non fanno formalmente parte del Governo ma svolgono rilevanti funzioni. I sottosegretari coadiuvano i Ministri nello svolgimento della loro attività e sono nominati dal Presidente della Repubblica su richiesta del Presidente del Consiglio e deliberazione del Consiglio dei Ministri La legge prevede che un massimo di dieci sotto segretari possano essere nominati vice-ministro e con tale qualifica essere chiamati a partecipare al Consiglio dei Ministri in casi specifici. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ha un ruolo particolare perché è il segretario del Consiglio dei Ministri Il procedimento di formazione del Governo 1. l’iniziativa, le consultazioni e l’incarico L’iniziativa per la formazione di un nuovo Governo (sia dopo le elezioni sia in caso di dimissioni, sfiducia o crisi) spetta al Presidente della Repubblica. Il Presidente svolge le consultazioni: si tratta di una consuetudine costituzionale attraverso la quale si informa sulle possibili maggioranze di Governo presenti in Parlamento. I soggetti consultati sono: i Presidenti di Camera e Senato, gli ex Presidenti della Repubblica e gli esponenti dei gruppi parlamentari. Dopo le consultazioni il Presidente della Repubblica può: a) Un mandato esplorativo = si chiede di esplorare la possibilità di formare una data maggioranza 2. Consiglio di Stato Art. 100, primo comma, Cost. attribuisce al Consiglio di Stato una doppia natura: - Natura di organo di consulenza tecnico giuridica del Governo - Natura di organo giurisdizionale per la tutela di interessi legittimi (giurisdizione di secondo grado, quelli di primo grado sono affidati ai TAR). Il Consiglio di Stato è formato da poco più di 120 giudici e si articola in sette Sezioni (le prime quattro con competenze consultive – in sede consultiva opera anche l’Adunanza plenaria di tutti i Consiglieri – e le altre tre con competenze giurisdizionali). In alcuni casi le 7 sezioni si riuniscono nell’adunanza plenaria di tutti i consiglieri a scopo di consulenza. Il Consiglio dei Ministri nomina il Presidente del Consiglio di Stato ed un quarto dei consiglieri. I restanti posti sono riservati ai consiglieri dei Tar con significativa esperienza. Solo un quarto dei membri sono scelti per concorso. 3. Corte dei Conti Art. 100, comma 2, Cost. attribuisce la funzione di controllo preventivo (precede l’entrata in vigore) di legittimità sugli atti del Governo e di controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Art. 100, comma 3, attribuisce compiti giurisdizionali nelle materie di contabilità pubblica. È suddivisa in: - Tre Sezioni di controllo degli atti del Governo e delle amministrazioni statali; degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria; dei bilanci di Comuni e Province - Tre Sezioni giurisdizionali sono giudice di appello rispetto alle sentenze delle sezioni giurisdizionali nelle materie di contabilità pubblica. Il Governo nomina il Presidente della Corte dei Conti la metà dei giudici mentre l’altra metà è nominata tramite promozione tra i cd. primi referendari (giudici scelti per concorso ed operanti a livello regionale) Le fonti primarie del diritto L’ordinamento costituzionale italiano si fonda sul principio della tipicità (solo quelle indicate come tali nella costituzione) delle fonti primarie e sulla loro tassatività (non ve ne possono essere diverse da quelle costituzionali). Nell’ordinamento costituzionale italiano le fonti primarie del diritto sono: - La legge formale (approvata cioè dal Parlamento o dai Consigli regionali secondo uno specifico procedimento legislativo) - Gli atti con forza di legge (potere normativo del Governo) - L’art. 70 Cost. è la regola, mentre le eccezioni sono solo quelle previste dalla Costituzione agli art. 75, 76 e 77 Le fonti normative primarie del governo Gli atti con forza di legge (hanno lo stesso valore della legge ma non la forma perché non sono approvati dal parlamento ma dal governo) sono dotati di : a) forza attiva: possono abrogare la legge ordinaria (o altri atti con forza di legge) b) forza passiva: possono essere abrogati solo dalla legge ordinaria (o da altri atti con forza di legge) Atti normativi adottati dal Governo secondo i limiti ed i procedimenti previsti in Costituzione. La delega legislativa ex art. 76 Cost. Le Camere possono approvare secondo il procedimento legislativo una legge con cui delegare l’esercizio del potere legislativo al Governo (cd. legge delega). Il Governo, sulla base della delega ricevuta, può adottare uno o più decreti legislativi. Quali sono gli elementi obbligatori della legge di delega approvata dal parlamento? - Può essere approvata solo con una legge del Parlamento approvata attraverso il processo legislativo ordinario: è una riserva di legge formale. - La delega è rivolta al Governo (deve essere esercitata dal Consiglio dei ministri e non dai singoli Ministri) - La legge di delega deve necessariamente prevedere un: 1. oggetto definito: no “delega generale” del potere legislativi 2. tempo limitato entro il quale il governo può adottare i decreti amministrativi: no “delega permanente” 3. principi e criteri direttivi per “guidare” Governo nell’adozione del decreto legislativo Il decreto legislativo: procedimento 1. Proposta uno schema di decreto legislativo del Ministro competente in materia al consiglio dei ministri. 2. Delibera dello schema da parte del Consiglio dei Ministri 3. Lo schema è sottoposto agli adempimenti procedurali (pareri obbligatori e pareri previsti dalla legge di delega) 4. Seconda delibera del Consiglio dei Ministri dello schema (con eventuali modifiche) e adozione del decreto legislativo 5. Emanazione da parte del Presidente della Repubblica. È un atto speculare per promulgare le leggi. Si ritiene che egli possa rifiutare l’emanazione del decreto e rimandarlo al consiglio dei ministri, ma questo potere non è esplicitato in costituzione. Le caratteristiche del decreto legge - Il d.l. è un atto con forza di legge che il Governo adotta in casi “straordinari di necessità e urgenza”. - Entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in G.U. - Produce effetti provvisori, e se il d.l. non viene convertito in legge entro 60 giorni dal Parlamento perde efficacia sin dall’inizio (ex tunc). - È adottato sotto la responsabilità del Governo. - Non può essere adottato nelle materie coperte da riserva di assemblea (art. 72.4 Cost.). Il problema degli emendamenti L’approvazione di emendamenti in sede di conversione crea alcuni problemi di difficile soluzione giuridica perché l’ em. che sopprime o sostituisce una norma del decreto legge ha effetto simile alla parziale non conversione, per cui la disposizione non convertita decade ex tunc (di un decreto ci possono essere parti convertite e non convertite). Le fonti normative secondarie I regolamenti governativi - Sono sottoposti alla gerarchia della legge, ossia se c’è un contrasto tra una legge e un regolamento prevale la legge e quest’ultimo è annullato - Sono norme che “completano” o “danno esecuzione” alla disciplina di un settore determinata da una norma primaria - Corollario: Non possono essere in contrasto con le norme primarie Il procedimento di adozione dei regolamenti I regolamenti del Governo sono deliberati dal Consiglio dei Ministri. Essi sono sottoposti al parere obbligatorio ma non vincolante nell’adozione del Consiglio di Stato. Esso da un parere sulla legittimità della norma rispetto alla fonte primaria. I regolamenti sono emanati con Decreto del Presidente della Repubblica ed è controfirmato dal presidente del consiglio. Sono registrati dalla Corte dei Conti, ossia si occupa di verificare l'impegno di spesa che esso comporta. Anch’essa può sollevare delle obiezioni e la spesa è troppo alta. I pareri sono obbligatori ma non vincolanti. Infine sono pubblicati in Gazzetta Ufficiale ed entrano in vigore entro 15 giorni dalla sua pubblicazione, oppure vacatio legis ossia il regolamento stesso dice quando deve entrare in vigore. I regolamenti del Governo ex art. 17 della legge n. 400/1988 5 tipologie di regolamenti: - Regolamenti esecutivi = sono diretti a dare mera esecuzione alla legge. Fungono da collegamento tra la fonte normativa primaria e chi la deve far applicare, ossia l’amministrazione pubblica - Regolamenti attuativi ed integrativi = essi operano in relazione a leggi che contengono solo norme di principio, che non scendono nel dettaglio della disciplina. È necessaria una fonte che sviluppi i principi contenuti nella legge dandone attuazione. Spesso richiede anche integrazione della disciplina. Se la legge è ben scritta con tutti i particolari, il governo non deve fare molto, mentre una legge di principio non è ben specifica, perciò ci opera il governo. - Regolamenti indipendenti = tali regolamenti intervengono in settori non ancora – o non più – disciplinati con legge. - Regolamenti delegati o di delegificazione = sono adottati per delegificare (sostituire alla disciplina di una norma primaria quella di una norma secondaria) su autorizzazione di una legge che contestualmente abroga la normativa primaria è importante per contrastare l’ipertrofia legislativa, ossia una quantità di norme sproporzionata rispetto agli oggetti che occorre disciplinare. - Regolamenti di organizzazione = introdotti con la legge n. 59 del 1997, essi sono adottati per disciplinare l’organizzazione e gli uffici dei Ministeri. I regolamenti ministeriali I regolamenti ministeriali possono essere adottati solo in materia di competenza del Ministro e solo se espressamente previsti dalla Legge. Essi sono adottati dal Presidente del Consiglio o dai Ministri previo parere del Consiglio di Stato e con registrazione presso la Corte dei Conti. Prima della loro adozione, lo schema del decreto ministeriale deve essere sempre trasmesso al Presidente del Consiglio. Essi non possono essere in contrasto con i regolamenti governativi. Le norme costituzionali sull’amministrazione Nozione di amministrazione in senso moderno In ogni comunità organizzata è necessaria un’amministrazione. Essa è un apparato a cui fa capo la gestione concreta degli affari ed interessi comuni dei suoi componenti. Per lo stato l'amministrazione è essenziale per seguire i suoi obiettivi. Con pubblica amministrazione intendiamo l’insieme degli enti pubblici. La nozione di amministrazione in senso moderno si afferma con la formazione degli Stati-Nazione nel momento in cui il patrimonio del Re si separa dal patrimonio pubblico. (Stato assoluto) Con l’affermazione dello Stato sociale l’amministrazione cessa di essere “autoritativa” (intesa cioè come potere amministrativo) e diviene di “prestazione” (intesa cioè come funzione amministrativa). L’attività della pubblica amministrazione si suddivide in 2 categorie: una è quella dell'attività amministrativa in senso stretto, ossia l’attività pubblica. L’altra è l’attività che l’amministrazione compie come se fosse un privato. L’attività amministrativa in Costituzione I.Principi fondamentali presupposti o espressi II.Diritti fondamentali e pubblica amministrazione III.Organizzazione e modi d’esercizio dell’attività amministrativa IV.Statuto costituzionale del dipendente pubblico. V.Il decentramento amministrativo (Rinvio) I. Principi fondamentali presupposti ed espressi - Principio di legalità (formale e sostanziale) = l’attività dell'amministrazione debba sempre trovare fondamento nella legge. Si parla di legalità in senso formale quando gli atti delle amministrazioni devono essere fondati nella legge o in atto avente forza di legge. Sostanziale quando la legge non può limitarsi a costituire il fondamento di un’attività amministrativa, ma deve contenere una disciplina sufficiente a circoscrivere la discrezionalità dell’amministrazione. - Principio dell’autonomia (capacità di un ente di regolarsi da sè, ma si ha sempre un vincolo) e del decentramento (modalità di organizzazione che richiede la dislocazione del potere il più vicino possibile rispetto al cittadino) = vedi art.5 II. Diritti fondamentali e Costituzione - Art. 28 = “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili, e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici”. La norma contiene un doppio principio: Il principio della responsabilità personale del funzionario e del dipendente per gli atti compiuti in violazione di diritti. Il secondo è quello della responsabilità surrogatoria dello stato, ossia se il funzionario ha compiuto un atto violando dei diritti e ci sono stati dei danni, ma egli non ha mezzi per riparare quel danno, il cittadino deve rivolgersi allo stato. - Art. 51 = rafforza il divieto di dimiscriminazione dell’art.3. L’art.51 prevede l’eguaglianza di trattamento fra i cittadini dei due sessi e l'obbligo di promozione delle pari opportunità - Art. 42 = la pubblica amministrazione è titolare di beni (denominati pubblici). Esprime la distinzione tra beni del demanio, beni del patrimonio indisponibile e beni del patrimonio indisponibile III. Organizzazione e modalità d’esercizio dell’attività amministrativa - La disciplina costituzionale dei pubblici uffici (art. 97 Cost.). Art. 97 Cost. “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”. Esso stabilisce principio di organizzazione secondo la legge (riserva relativa di legge) e i pubblici uffici devono garantire il buon andamento (priva di vizi e rispetto di ogni criterio per meglio soddisfare l’interesse pubblico) e l’imparzialità (divieto della pubblica amministrazione di proporre atti di natura discriminatoria) IV. Statuto costituzionale del dipendente pubblico - L’accesso ai pubblici uffici = Art. 97, 3° c.: “Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvi i casi previsti dalla legge”. La norma pone la regola generale del concorso pubblico per l’accesso ai pubblici uffici. Sono ammesse modalità diverse di accesso ma devono essere previste dalla legge - Art. 98 Cost, comma 1 = “I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità”. È riferita a tutti coloro che operano nell’ambito della pubblica amministrazione in senso ampio. Vi è un legame - Le autonomie locali sono enti autonomi. Lo Stato è sovrano. Differenza tra sovranità ed autonomia - L’autonomia è iscritta nelle norme costituzionali e negli Statuti dei singoli Enti. - Riconoscimento costituzionale della posizione di Roma come capitale della Repubblica. - Riserva di legge per la definizione dell’ordinamento della Capitale L’articolo 115 è stato abrogato: RICORDA Regioni speciali e Regioni ordinarie Le Regioni sono elencate nell’art. 131 Cost. La Costituzione distingue tra Regioni a statuto ordinario e Regioni a statuto speciale (elencate nell’art. 116). Le Regioni a statuto speciale godono di un grado di autonomia maggiore rispetto alle altre Regioni. Regioni ad autonomia speciale Le ragioni della specialità dipendono: a) da caratteristiche storiche e territoriali (es. insularità di Sardegna e Sicilia) b) dall’esistenza di peculiari comunità linguistiche (Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia). Importante l’accordo De Gasperi - Gruber del 1946 tra Austria e Italia che riconoscono di impegnarsi a garantire ai cittadini delle zone di confine la possibilità di muoversi e usare la loro lingua all’interno del paese. c) da ragioni politiche interne (Sicilia) o internazionali (Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia) Le caratteristiche della specialità La specialità è inscritta nel loro Statuto d’Autonomia, da questo deriva che: a) Lo Statuto è il fondamento della loro autonomia. Ogni regione ha il suo statuto e ogni statuto definisce l’autonomia di quella regione, perché gli statuti speciali sono approvati con leggi costituzionali dello stato. Perciò esse possono derogare il titolo V. b) Non vi è un unico modello di specialità ma cinque modelli diversi Solo in via molto approssimativa si può dire che le Regioni speciali hanno una più ampia autonomia legislativa, sono destinatarie di maggiori funzioni amministrative, hanno una più significativa autonomia finanziaria. L’autonomia delle regioni ordinarie Le Regioni ordinarie sono enti territoriali dotati di autonomia secondo quanto previsto direttamente dalle norme costituzionali: - Autonomia politica (art. 123 Cost.) - Autonomia legislativa (art. 117 Cost.) - Autonomia amministrativa (art. 118 Cost.) - Autonomia finanziaria (art. 119 Cost.) I. L’autonomia politica L’atto fondamentale in cui si esprime l’autonomia politica regionale è lo Statuto Regionale che viene approvato da una legge regionale con procedimento specifico. La sua posizione nel sistema delle fonti è quella della legge regionale, ma con oggetto riservato, ossia il contenuto dello statuto può essere disciplinato solo dalla legge statutaria. Art.123 = l’oggetto dello statuto regionale è la forma di governo regionale, i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento, l’esercizio del diritto d’iniziativa legislativa, il referendum, la pubblicazione delle leggi e degli atti amministrativi. Il cuore è la forma di governo regionale = rapporto che intercorre tra gli organi regionali che guidano la regione stessa. Lo Statuto è subordinato alla Costituzione (limite dell’armonia con la Costituzione). Gli organi necessari della Regione (art.121) - Il Consiglio regionale (è l’assemblea rappresentativa dei cittadini regionali, ha funzione prevalentemente legislative ed è monocamerale) - La Giunta regionale (è il Governo della Regione, ha funzioni prevalentemente esecutive) - Il Presidente della Regione (ha funzioni di indirizzo politico e di rappresentanza istituzionale) - Il Consiglio delle autonomie locali (è l’organo in cui siedono i rappresentanti delle autonomie locali) La procedura statutaria Procedura = serie coordinata di atti volti a raggiungere certi risultati. - Iniziativa: proposta spetta a soggetti che hanno l’iniziativa legislativa in ogni singola Regione (i Consiglieri Regionali e la Giunta) - Fase dell’approvazione: a) sottoposta a doppia deliberazione del Consiglio regionale ad almeno due mesi di distanza b) è richiesta la maggioranza assoluta - Pubblicazione a fini notiziali. Dalla pubblicazione decorrono due termini: 1) 30 giorni entro cui il Governo può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte Costituzionale; 2) 3 mesi entro cui 1/50 degli elettori o 1/5 dei Consiglieri regionali possono chiedere il referendum. - Entrata in vigore: decorsi i termini o all’esito positivo del referendum o del giudizio della Corte lo Statuto è pubblicato una seconda volta ed entra in vigore. II. L’autonomia legislativa L’autonomia legislativa della Regione è disciplinata dall’art. 117 della Costituzione. Il primo comma dell’art. 117 prevede che “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”. Esso dice che il legislatore statale ed il legislatore regionale sono parificati. La norma individua tre limiti generali: a) Il limite costituzionale = la costituzione è rigida e richiede il suo rispetto b) Il limite dell’ordinamento comunitario C) Il limite degli obblighi internazionali = si fa per la prima volta nella costituzione riferimento all’ordinamento europeo È possibile individuare come limite implicito per le Regioni il limite territoriale = distingue la legge della regione da quella dello stato. Il secondo comma elenca le materie di competenza esclusive dello stato: inoltre le regioni non possono intervenire. Nel terzo comma sono indicate le materie definite di competenza concorrente, di competenza sia dello stato sia delle regioni. Ciò perché lo stato è chiamato a definire i principi fondamentali (uguali per tutte le regioni), le regioni invece a definire ciascuno la propria legislazione regionale (le differenze tra regioni dei principi). La potestà legislativa di quelle materie che non sono riportate in questi commi sono di competenza delle regioni, tranne i limiti generali. Considerazioni di sintesi sulla potestà legislativa Le Regioni e lo Stato sono parificate a livello legislativo. La Regione è formalmente l’ente a competenza generale, nel senso che lo Stato ha competenza solo nella materie specificamente enumerate. Le materie elencate sono peraltro importantissime e c’è comunque una tendenza all’ampliamento delle materie di competenza statale tramite attività di interpretazione della corte costituzionale. III. La ripartizione delle funzioni amministrative Art. 118 Cost., primo comma: “Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza” L’articolo si fonda su un’opzione forte per lo svolgimento dell’amministrazione a livello locale: la generalità delle funzioni amministrative è attribuita al Comune (ente a competenza generale)- Per esigenza di esercizio unitario (la funzione non può essere frammentata) la funzione amministrativa può essere spostata ed allocata in capo a Province, Città metropolitane, Regioni o Stato. La competenza ad allocare la funzione spetta allo Stato o alle Regioni, ciascuno nell’ambito proprio di materiale competenza legislativa. La scelta deve essere effettuata sulla base di tre principi: - Principio di sussidiarietà = la funzione deve essere svolta il più vicino possibile al cittadino materie che richiedono un elevatissima specializzazione tecnico-materiale e quindi richiedono l’istituzione di un giudice. Le sezioni specializzate sono istituite tramite legge e si rivolgono a situazioni future, sulla base del principio del giudice naturale. Le sezioni specializzate consentono: - Una maggiore specializzazione tecnico materiale - Un’integrazione con esperti tecnici Es. sezione specializzata sui ricorsi contro le decisioni del Consiglio dell’ordine dei giornalisti; Tribunale per i minorenni; le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ecc. La magistratura si articola 5 giurisdizioni: 1. Giurisdizione ordinaria 2. Giurisdizione amministrativa, prevista nell’art. 103, comma 1: il consiglio di stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della PA degli interessi legittimi e in particolari materie indicate dalla legge degli interessi soggettivi 3. Giurisdizione contabile, prevista nell’art. 103, comma 2: la Corte dei conti ha giurisdizione sulle materie di contabilità pubblica e sulle altre specificate dalla legge 4. Giurisdizione tributaria, prevista nella VI Disp. Transitoria 5. Giurisdizione militare,prevista nell’art. 103, comma 3, i tribunali militari, in tempo di pace, hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate. Le giurisdizioni amministrativa, contabile e tributarie hanno una giurisdizione per materia, perché ciascuna si occupa di specifiche materie. Invece la giurisdizione militare ha invece una competenza non solo per materia, perché si occupa dei reati militari, ma anche per persone, perché sono sottoposti ad essa gli appartenenti alle forze armate. La giurisdizione militare ha avuto un consistente dimagrimento a seguito dell’abolizione del servizio militare obbligatorio. La struttura dell’ordinamento giudiziario Data l’esistenza di cinque giurisdizioni può porsi il problema di quale di esse sia competente. Il sistema giudiziario italiano si caratterizza quindi per la presenza di più giurisdizioni: - Giurisdizione ordinaria - Giurisdizione amministrativa - Giurisdizione contabile - Giurisdizione tributaria - Giurisdizione militare La Corte di cassazione (articolata in sezioni) è l’organo di chiusura del sistema giudiziario. È l’ultimo grado di giurisdizione e oltre a essere…., è anche l’organo contenente i ricorsi giurisdizionali. In questo modo chiude il sistema giudiziario. La magistratura ordinaria La magistratura ordinaria si differenzia in organi giudicanti e in organi requirenti, che hanno funzioni diverse. Gli organi giudicanti sono gli organi (giudici) che risolvono le controversie in ambito civile ed in ambito penale. Gli organi requirenti sono gli organi (giudici) cui non spetta la risoluzione della controversia ma l’esercizio delle funzioni proprie dei Pubblici Ministeri (PM). Il ruolo dei PM è di rappresentare lo stato e gli interessi collettivi nel giudizio penale e in quello civile. In italia non c’è la separazione delle carriere, quindi un organo requirente può diventare giudicante e cambiare. Questo sistema è presente solo nel nostro ordinamento ed è dovuto al fatto che durante il periodo fascista i PM dipendevano dal governo. Per evitare questa situazione e garantire la loro indipendenza è stato istituito questo sistema. Dall’altro punto di vista però si possono verificare situazioni di favoritismi durante il processo tra PM e giudice, data la loro vicinanza. La giurisdizione civile concerne i rapporti di diritto privato e la tutela di interessi privati. La giurisdizione penale ha per oggetto il reato, i rei, le pene e le misure di sicurezza. Gli organi giudicanti si suddividono in: - Gli organi giudicanti civili, che si dividono in: organi di primo grado (giudice di pace e tribunale), organi di secondo grado (corte d’appello) - Gli organi giudicanti penali, che si dividono in: organi di primo grado (giudice di pace, tribunale e corte d’assise), organi di secondo grado (corte d’appello, corte d’assise d’appello) Per i reati più tenui la competenza è del giudice di pace, per quelli più gravi del tribunale e per quelli gravissimi è della corte d’assise. Quest’ultima ha la particolarità di essere composta anche da cittadini estratti a sorte. Ciò è previsto dalla nostra costituzione. A differenza delle giurie americane, che incontrano molti meno vincoli rispetto alle corti d’assise perché sono chiamate a esprimersi solo circa l’innocenza o la colpevolezza, la corte d’assise articola la pena e il tipo di responsabilità. La partecipazione dei cittadini è ovviamente indirizzata dai giudici di carriera, a differenza di ciò che accade in America. Gli organi requirenti sono rappresentati dalle Procure della Repubblica (tribunali), dalle Procure generali (corte d’appello) e dalla Procura presso la Corte di Cassazione (corte di cassazione). Quindi per ogni procura esiste un procuratore a capo e i sostituti procuratori che si occupano di.. Falcone aveva compreso che questo sistema non consentiva ai sostituti procuratori di avere una visione complessiva del fenomeno mafioso. Dunque evidenzia la necessità di non distribuire uniformemente i fascicoli, ma di creare una specializzazione. Successivamente nacquero le procure antimafia, specializzate al contrasto del fenomeno mafioso. Gli organi requirenti agiscono: - nel processo civile a tutela di interessi pubblici - nel processo penale esercitando l’azione penale (obbligatoria ex art. 112 che stabilisce che il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale). I requisiti per l’accesso alla magistratura sono: - cittadinanza - inesistenza di cause interdittive - requisito professionale della laurea in giurisprudenza e dal 2007 la frequenza delle scuole di specializzazione (riforma introdotta per evitare il fenomeno d’ingresso in magistratura da parte di giovanissimi dottori) L’accesso avviene per concorso pubblico con eccezione per giudici di pace, giudici onorari e consiglieri di cassazione. Lo status del giudice è strettamente legato ai principi di: - indipendenza interna - inamovibilità (art. 107, comma 1), che corrispondente divieto di trasferimento automatico (il giudice non può essere trasferito ad altra sede a meno che non l’abbia richiesto, inoltre non possono essere sospesi ne .. ) - progressione automatica delle carriere dal punto di vista retributivo, previa valutazione dell’operato del giudice (la legge prima preveda la progressione automatica perché era l’unico modo per far pressione sul giudice, tuttavia la progressione era indipendente dall’operato del giudice, dal 2007 la progressione non e più automatica ma sottoposta al giudizio di una commissione indicata dal CSM, chiamata a valutare la produttività del giudice) L’art 109 prevede che la polizia giudiziaria dipenda funzionalmente dall’Autorità giudiziaria. Quindi. Giudici hanno alle loro dipendenze la polizia giudiziari, vero delle forze dell'ordine che svolgono funzioni di polizia giudiziaria (non esiste un corpo ad hoc). IL CSM Il consiglio superiore della magistratura è un organo costituzionale a cui è affidata a funzione di garanzia dell’indipendenza esterna della magistratura ordinaria. Solo alla magistratura ordinaria viene riconosciuto un organo costituzionale a tutela della sua dipendenza esterna (differenza rispetto alle altre magistrature). Il CSM, altrimenti detto organo di autogoverno della magistratura, è formato da 27 membri. IN realtà la costruzione non prevede il numero di membri, ma una proporzione: ⅔ nominati dai magistrati ordinari e ⅓ eletti dal parlamento Rubio in seduta comune. Hanno scelto di non farvi partecipare tutti i giudici per evitare che diventasse un organo di rappresentanza dei giudici. I membri eletti dai magistrati ordinari, sono detti membri togati. I membri eletti dal parlamento sono detti membri non togati. Ad essi si aggiungono i tre membri di diritto: (Presidente della Repubblica, Procuratore generale della Corte di Cassazione e Primo Presidente della Corte di Cassazione). Questi ultimi due membri sono chiamati perché il primo e - Legge Costituzionale n. 1 del 1953 - Legge Costituzionale n. 2 del 1967 - Legge Costituzionale n. 1 del 1989 - Legge n. 87 del 1953 Composizione della corte costituzionale: - 5 giudici nominati dal PdR - 5 giudici eletti dalle supreme magistrature: 3 dalla corte di cassazione, 1 dal consiglio di stato e 1 dalla corte dei conti - 5 eletti dal parlamento riunito in seduta comune: è richiesta la maggioranza dei ⅔ dei componenti nei primi tre scrutini e nei successivi la maggioranza dei ⅗ Ciò è stato stabilito per rendere la Corte Costituzionale autonoma e indipendente, soprattutto da coloro che l’hanno eletta (nessun organo elegge la maggioranza della corte di cassazione). I giudici della corte costituzionale rimangono in carica 9 anni e non sono rieleggibili. Eleggono un Presidente che rimane in carica tre anni ed è rieleggibile. Non si applica l’istituto della prorogatio, cioè cessano dal loro mandato senza attendere la sostituzione con un nuovo giudice, perché scadono a scaglioni (se un giudice scade, la corte costituzionale può continuare a lavorare con 14 giudici -> il minimo di giudici che rende possibile alla corte costituzionale continuare a lavorare è 11). Requisiti per essere eletti giudici della corte costituzionale italiana: - magistrati anche a riposo delle magistrature superiori - professori ordinari in materie giuridiche - avvocati con almeno 20 anni di servizio Le funzioni che la costituzione riconosce alla Corte costituzionale sono: 1. Il giudizio di costituzionalità sulle leggi (e sugli atti con forza di legge) 2. I giudizi sui Conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, quelli tra lo Stato e le Regioni e quelli tra le Regioni 3. Il giudizio penale sul Capo dello Stato 4. Il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo La funzione di giudicare la costituzionalità delle leggi e degli atti aventi forza di legge rappresenta la funzione tipica della Corte Costituzionale. Quest'ultima verifica che.. Esistono due modi per attivare questo potere da parte della corte: 1. l’accesso in via incidentale o indiretta L’accesso in via incidentale si ha quando un giudice, nell’esaminare il caso concreto, individua una legge da applicare per risolvere la controversia ma nella fase de 2. accesso in via principale: non è necessario il caso indiretto, è sufficiente che venga approvata una legge di cui si dubita la costituzionalità. Si ha solamente in due casi: - lo stato impugna - la regione impugna una legge statale se lo stato ha … Accesso in via incidentale Il giudice a quo svolge una funzione di filtro. Per sollevare la questione di costituzionalità si deve rispettare: - Requisiti soggettivi: posizione di terzietà, imparzialità ed autonomia rispetto alle parti - Requisiti oggettivi: soggetto incaricato nell’ordine giudiziario dello Stato ed incaricato di una funzione di applicazione di una legge. Il giudice a quo, se dubita della costituzionalità di una norma che si trova a dover applicare crea un “incidente processuale”, interrompe il giudizio e con un ordinanza di rimessa (indica quale norm.., quale parametro costituzionale ritiene sia violato, la rilevanza, ovvero i motivi per cui sussiste la violazione) apre il giudizio davanti alla corte. Nell'ordinanza di rimessa devono figurare degli elementi obbligatori: .. Il dibattimento L’istruzione della causa è affidata dal Presidente della Corte ad un giudice della corte che diviene il cd. Giudice relatore. Il procedimento davanti alla Corte si svolge in udienze pubbliche alla presenza delle parti. Le quali possono presentare proprie memorie. La decisione avviene in Camera di consiglio. Il Collegio deve essere formato da almeno 11 giudici. Non è ammessa la dissenting opinion. Tipologie di decisioni che la corte può prendere 1. ordinanze (sono atti con cui la corte interrompe il suo giudizio di costituzionalità) - manifesta inammissibilità -> la questione non viene sollevata da un soggetto legittimato - manifesta infondatezza -> dubbio di costituzionalità evidentemente infondato - In caso di jus superveniens -> ordinanza di rinvio della questione al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza 2. sentenze (sono atti che definiscono il giudizio) - di accoglimento, con cui dichiarano la questione di legittimità fondata -> la CC dichiara l’incostituzionalità della norma -> la sentenza ha effetti erga omnes a partire dal giorno successivo dalla pubblicazione in tutti i rapporti giuridici conclusi. - di rigetto, con cui dichiarano la questione di legittimità infondata, il che non vuol dire che la norma non è costituzionale -> non si pronuncia sulla norma -> la sentenza ha effetti solo tra le parti e qualsiasi giudice potrà ripresentare la questione. Tipologie di sentenze della corte: 1. Le sentenze interpretative - interpretativa di rigetto = la corte respinge la questione non perchè è infondata ma perché esiste un'altra interpretazione alternativa possibile di questa norma che non è incostituzionale - interpretativa di accoglimento = la corte dichiara incostituzionale una specifica interpretazione di una norma. Quindi non viene eliminata la norma dall'ordinamento ma viene vietato per i giudici interpretarla in un determinato modo. 2. Le sentenze manipolative, con cui la corte manipola la norma - Sentenze di accoglimento parziale: la Corte cost. dichiara che la norma è incostituzionale nella parte in cui prevede Y. Quindi in questo caso la norma ha un pezzo di troppo. In questo caso la Corte costituzionale le toglie quel pezzo per farla diventare costituzionale. - Sentenze additive: la Corte cost. dichiara che la norma è incostituzionale nella parte in cui non prevede X. Quindi la norma è incostituzionale perché le manca un pezzetto. In questo caso la Corte Costituzionale non la dichiara incostituzionale, ma aggiunge quel pezzettino che le manca per farla diventare costituzionale. - Sentenze sostitutive: la Corte cost. dichiara che la norma è incostituzionale nella parte in cui prevede X (qualcosa) anziché Y (qualcosaltro). Quindi la Corte Costituzionale elimina il pezzo che rende la norma incostituzionale, sostituendolo con un pezzo che la rende costituzionale. L’accesso in via principale o diretta Art.123: statuto regionale. Art.127: lo stato e le regioni nei confronti degli atti normativi primari delle regioni e dello stato. che dichiara a chi spetta la competenza. Può determinare l’annullamento dell’atto in violazione della costituzione, ossia se i soggetti non sono competenti. Se il conflitto ha come oggetto un comportamento omissivo di un atto che la costituzione prevede come obbligatorio, ci sarà l'accertamento dell'illegittimità del comportamento e imporrà di comportarsi come la costituzione impone. b) Il conflitto tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni I conflitti di attribuzione in questione sono dovuti ad atti non legislativi. Nascono da interferenze o invasioni tra regione e stato e viceversa. L’oggetto del conflitto è l’attribuzione di una determinata competenza allo Stato o alle Regioni. Gli atti sono quindi amministrativi che una regione ha assunto laddove lo stato ne aveva la competenza, e non la regione. Potrebbe riguardare un atto normativo non legislativo, ossia le fonti secondarie del diritto. Il termine Stato ed il termine Regione va inteso in senso ampio come conglomerato di enti legati tra loro da vincoli funzionali e di indirizzo a partire dalla sentenza 31/2006. L’oggetto del ricorso è qualsiasi atto o comportamento anche preparatorio che determina una lesione di competenza costituzionalmente garantita ed anche il comportamento omissivo. Svolgimento del processo: Il giudizio è introdotto con ricorso. I ricorrenti devono provare l’interesse attuale al ricorso. Il ricorso deve essere prodotto entro 60 giorni dalla notificazione, comunicazione o conoscenza dell’atto. Per lo Stato il ricorso è deliberato dal Consiglio dei Ministri e proposto dal Presidente del Consiglio, ma la decisione del ricorso spetta all’organo collegiale. Per la Regione, il ricorso è deliberato dalla Giunta regionale e proposto dal Presidente della regione. C’è una sentenza dichiarativa (dichiara a chi spetta la competenza contestata) della competenza ed eventualmente di annullamento dell’atto impugnato. Nel conflitto in questione è possibile richiedere la sospensione dell’atto impugnato nel corso del giudizio = istituto della sospensiva, ossia sospende gli effetti dell’atto. 2. Il giudizio di accusa contro il Presidente della Repubblica La Corte costituzionale ha la funzione di amministrare la cd. giustizia politica nei confronti del Presidente della Repubblica nel caso di accuse per i reati di alto tradimento ed attentato alla Costituzione. La Corte non ha mai esercitato concretamente questa funzione. Nei giudizi sul Presidente della Repubblica la Corte è integrata da sedici membri estratti a sorte da un elenco di cittadini che il Parlamento compila ogni nove anni. La scelta dei componenti la lista avviene con le medesime modalità previste per l’elezione dei giudici della Corte Costituzionale. Il procedimento e la decisione: La messa in stato d’accusa è votata dal Parlamento in seduta comune (previa istruzione della giunta per le immunità) a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Di fronte alla Corte costituzionale il giudizio si svolge secondo le regole del diritto e della procedura penale vigenti. Il giudizio si può concludere con l’assoluzione o con la condanno. La pena massima è quella prevista dal codice penale al momento della commissione del reato (ergastolo). La pena è irrevocabile, non c’è possibilità d’appello. 3. Il giudizio di ammissibilità nel procedimento referendario Si tratta di una competenza non prevista in Costituzione ma affidata alla Corte sulla base della legge cost. 1/1953. Il giudizio di ammissibilità precede il giudizio di legittimità, svolto dall’Ufficio centrale presso la Corte di cassazione. Il giudizio di ammissibilità ha lo scopo di controllare che il referendum non abbia ad oggetto materie per le quali non è costituzionalmente ammissibile, e che esso non incida sul funzionamento di organi costituzionali. La corte decide dopo un dibattimento. Nel giudizio presso la Corte è ammesso il contraddittorio: possono essere sentite le parti proponenti del referendum = promotori del requisito referendario. La decisione in camera di consiglio può essere di ammissibilità o di inammissibilità. La decisione finale è una sentenza che ha effetti finali sul caso specifico. L’inammissibilità non preclude la riproposizione della richiesta avente lo stesso oggetto. È possibile per la corte cambiare opinione. I diritti fondamentali Il diritto soggettivo consiste in una situazione giuridica di vantaggio. Il diritto soggettivo può essere assoluto o relativo. Il diritto soggettivo assoluto fonda una posizione giuridica di vantaggio nei confronti di chiunque. Il diritto soggettivo relativo fonda una posizione giuridica di vantaggio nei confronti di uno o più persone fisiche o giuridiche. Il diritto soggettivo assoluto riconosciuto e garantito dallo Stato configura un diritto fondamentale. I diritti soggettivi hanno come corrispettivo obblighi e doveri. I diritti fondamentali caratterizzano in maniera determinante la forma di Stato poiché definiscono il rapporto intercorrente tra autorità e libertà, tra i cittadini ed il potere. La società feudale si reggeva su diritti soggettivi relativi. Con lo stato assoluto non esistono diritti perché i cittadini sono sudditi. La prima codificazione di diritti fondamentali si ha in Inghilterra con la Petition of Rights del 1627 e, soprattutto, l’Habeas Corpus del 1679 ed il Bill of Rights del 1689. Nell’Europa continentale le codificazioni di diritti sono successive alla rivoluzione francese ed alla Dichiarazione del 1789. Man mano che vengono riconosciuti i diritti ai cittadini ci si allontana dalla forma di stato assoluto e si entra in quella liberale. La classificazione dei diritti fondamentali: ● cd. 1a generazione (evoluzione inglese, rivoluzione americana, rivoluzione francese): i diritti civili (libertà dallo stato) : es. libertà personale, libertà di domicilio, proprietà privata. ● cd. 2a generazione (seconda metà ‘800): i diritti politici e le libertà collettive (libertà nello stato): diritto di voto, diritto di sciopero. ● cd. 3a generazione (prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale): i diritti sociali (libertà per mezzo dello stato) : diritto alla salute, diritto allo studio. ● cd. 4a generazione (seconda metà del ‘900): i “nuovi” diritti: diritto alla protezione dei dati personali, diritto alla tutela dell’ambiente. I diritti fondamentali nell’ordinamento costituzionale italiano L’articolazione delle norme nella Costituzione italiana è frutto di un’elaborazione teorica. In Assemblea Costituente fu pensata dall’On. Aldo Moro secondo il criterio della socialità progressiva (da individuo nomade a individuo nei gruppi sociali) o della persona nelle diverse situazioni in cui si sviluppa la personalità. Egli apparteneva alla DC che si rifà al cattolicesimo sociale di Martin, il quale elaborò la dottrina dell’homme située, l’uomo non più ottocentesco, ma la persona situata nelle varie fasi e situazioni della sua vita. La Costituzione qualifica alcuni diritti come inviolabili (Libertà personale, Libertà del domicilio, Libertà di comunicazione, diritto di difesa). I diritti inviolabili sono diritti dell’uomo nel senso che sono propri di ogni essere umano indipendentemente dalla sua cittadinanza, dal suo lavoro. La Corte Costituzionale ha allargato la categoria dei diritti inviolabili – portando ad una generale sovrapposizione tra i diritti inviolabili ed i diritti fondamentali - riferendosi anche a diritti non espressamente qualificati come tali dalla Costituzione italiana (libertà di pensiero, libertà religiosa, diritto di associarsi, diritto alla salute, etc.). Secondo la giurisprudenza della Corte i diritti inviolabili costituiscono un limite: - Al diritto internazionale (anche al meccanismo di adeguamento automatico ex art. 10) - Al diritto comunitario (cd. teoria dei contro limiti) - Alla revisione costituzionale (limiti impliciti) La tutela multilivello dei diritti fondamentali In ambito europeo si sono affermati due grandi sistemi di garanzia dei diritti fondamentali che si sovrappongo al sistema di garanzia costituzionale. Parliamo di tutela multilivello, ossia la garanzia dei diritti fondamentali non è un fatto esclusivo di ciascuno stato, ma viene portato avanti anche da organizzazioni internazionali. Sono dotate di meccanismi di sanzione per gli stati che non rispettano i diritti pur avendo aderito: - Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (cd. CEDU firmata a Roma nel 1950 e ratificata con legge 848/1955) che prevede la Corte Europea dei diritti dell’uomo e tutti i cittadini dei paesi europei possono consultare. La misura di prevenzione può essere detentiva (ricovero in casa di cura e di custodia o ospedale psichiatrico) o non detentiva (libertà vigilata, divieto di soggiorno, divieto di frequentare determinati luoghi). 2. La libertà di domicilio I soggetti titolari della libertà L’art. 14, comma 1 “Il domicilio è inviolabile” permette di identificare gli essere umani come i soggetti titolari del diritto in questione. Sono vietate discriminazioni legislative tra cittadini, stranieri ed apolidi. Definizione dell’oggetto del diritto Per domicilio si deve intendere qualsiasi luogo di cui si disponga “a titolo privato”. Il titolo privato può essere la proprietà, il comodato, la locazione, l’usufrutto, l’abitazione. La tutela non riguarda dunque la sola dimora ma ogni altro luogo privato in cui si svolga la vita dell’individuo (studio, azienda, stanza di un hotel, roulotte, barca ed a talune condizioni anche l’automobile) Limiti La norma costituzionale prevede al secondo comma che non “vi si possono essere perquisizioni, ispezioni o sequestri se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie previste per la tutela della libertà personale”. Riserva assoluta di legge e riserva di giurisdizione perché c’è il riferimento alle garanzie dell'articolo 13 (con obbligo di motivazione). L’eccezione del terzo comma Leggi speciali possono limitare la libertà di domicilio attribuendo poteri di ispezione ad autorità amministrative (senza autorizzazione del giudice), solo per motivi di sanità, incolumità pubblica, fini economici e fiscali.In questo caso sono possibili solo accertamenti ed ispezioni (non perquisizioni e sequestri) 3. La libertà di espressione L’art. 15 della Costituzione: - I comma: “La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili” - II comma: “La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge” Titolarità del diritto Il fatto che la libertà e la segretezza della corrispondenza siano espressamente definite come inviolabili rende evidente il collegamento con l’art. 2 della Costituzione. I soggetti titolari del diritto sono quindi cittadini e stranieri, persone fisiche, giuridiche e formazioni sociali. La tutela riguarda sia il mittente che il destinatario, indipendentemente da dove essi si trovano. I minorenni sono titolari del diritto entro i limiti derivanti dal diritto all’educazione dei genitori. Due possibili interpretazioni dell’ambito oggettivo: - La norma contiene due distinti diritti fondamentali = il primo è la libertà di corrispondere, il secondo la libertà di corrispondere in segreto - La norma contiene un unico diritto fondamentale = la conseguenza è che se il mezzo che io uso per corrispondere non è idoneo a garantire la segretezza, quella comunicazione non è protetta dall’articolo. Se io pretendo di essere garantito della segretezza e poi urlo in mezzo alla strada non è colpa della legge se il diritto non viene tutelato. Bisogna usare i giusti mezzi. La dottrina prevalente ritiene che il termine "corrispondenza" non sia limitato a quella in forma epistolare (forma di corrispondenza di un momento storico), ma sia un concetto più ampio, riferibile a ogni forma di comunicazione. Quando i costituenti scrivono la costituzione hanno in mente la forma epistolare perché tutti gli altri mezzi di comunicazione erano sotto il potere del fascismo. La corrispondenza deve essere sottoposta, da parte del mittente, a precauzioni per evitarne la lettura a terzi (es. chiudere o sigillare la busta). La norma costituzionale è costruita sulla più tradizionale forma di comunicazioni interpersonali e cioè sulla corrispondenza. L’inciso “e qualsiasi altra forma di corrispondenza” si configura come una clausola aperta per cui la norma è applicabile a tutte le forme di corrispondenza quali ad esempio: le conversazioni telefoniche, le conversazioni radio, le conversazioni telematiche, ogni conversazione che utilizzi un mezzo idoneo a garantirne la riservatezza. Con comunicazione s’intende quella che avviene tra un determinato numero di persone limitato, diverso dalla diffusione o espressione di pensiero in un social o davanti a un pubblico (diritto tutelato nell’art.21). Limitazioni e garanzie II comma: “La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge”. La norma contiene una riserva di legge assoluta. Spetta al legislatore effettuare il bilanciamento tra la libertà in questione ed altri interessi costituzionalmente rilevanti. Il codice di procedura penale delimita in casi in cui è possibile procedere al sequestro della posta, ad intercettazione personale ed ambientale. La norma contiene una riserva di giurisdizione nel senso che la limitazione della libertà o della segretezza può essere disposta solo dal giudice, e non dalle forze di pubblica sicurezza. Perchè? Mentre le limitazioni della libertà personale hanno impatto solo sul singolo, quelle della libertà di corrispondenza segreta hanno impatto sul singolo e su tutti coloro con cui lui comunica. Viene intercettato non solo ciò che dice il singolo, ma tutte le conversazioni che lui ha avuto con altre persone, e ciò che dicono queste ultime. Non è previsto un procedimento eccezionale con intervento solo ex post del giudice come per la libertà personale. L’intercettazione deve essere sempre autorizzata dal giudice e il provvedimento deve essere motivato. 4. La libertà di pensiero L’art. 21 della Costituzione: “Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, con lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”. In questo caso occorre procedere all’interpretazione poiché non è testualmente chiarito se “tutti” vada inteso come “tutti gli uomini” oppure come “tutti i cittadini”. Il dibattito in Assemblea Costituente (gli atti) permette di ricostruire la volontà: come hanno tentato di risolvere la questione. Con tutti è inteso tutti gli uomini. La dottrina maggioritaria propende per riconoscere il diritto in questione anche alle persone giuridiche ossia a soggetti diversi dall’individuo ma che si pongono come centri autonomi di imputazione di interessi (v. anche Corte Cost. 126/1985) La Costituzione e le leggi consentono per taluni soggetti una protezione rinforzata del diritto in questione: a) Deputati e Senatori sulla base dell’art. 68 Cost. b) Consiglieri Regionali ex art. 122 Cost. c) Giudici della Corte Cost. sulla base dell’art. 5 della l. cost. 1/1953. Le leggi prevedono (al fine di tutelare interessi costituzionali) per alcune categorie di individui una limitazione della libertà in questione per doveri d’ufficio d) Magistrati (segreto d’ufficio) e) Avvocati, Medici e Commercialisti (per la tutela del loro assistito) f) Giornalisti iscritti all’ordine (per la protezione delle fonti solo in taluni casi). Ambito oggettivo del diritto - Clausola apertissima: il pensiero può essere manifestato con ogni mezzo tecnicamente disponibile oggi ed in futuro. - L’unica delimitazione è quindi che il pensiero sia rivolto al pubblico oppure sia rivolto ad un numero di destinatari predeterminato ma senza l’utilizzo di un mezzo idoneo a garantirne la segretezza (distinzione art. 15 e 21 se noi intendiamo il 15 come un unico diritto). Vi sono delle materie privilegiate che godono di una tutela costituzionale ad hoc (manifestazioni religiose, insegnamento, arte) senza tuttavia cessare di essere tutelate anche dall’articolo in questione I limiti La dottrina e la giurisprudenza distinguono: - Limiti espliciti (contenuti direttamente nel dettato costituzionale) - Limiti impliciti (derivanti da altre norme di rango costituzionale) Il limite esplicito L’unico limite esplicito è individuato nell’ult. comma dell’art. 21 che recita: “Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume” Il limite del “buon costume” è naturalmente un concetto indeterminato (una clausola generale che si adatta ai costumi della società) = cambio dei costumi nella società. Lo scopo è di far adattare la costituzione con i cambiamenti della società. Limiti Il limite del buon costume si riferisce unicamente all’esercizio del culto. Il buon costume si intende come riferito al comune senso del pudore sessuale. 7. La libertà di riunione Diritto di seconda generazione (a differenza delle altre che sono di prima) = viene storicamente riconosciuto nell’800 al fine di consentire ai cittadini la partecipazione politica. È un diritto che per essere esercitato richiede la presenza di più persone. Uguale anche la libertà di associazione. Sono diritti individuali ma si esercitano collettivamente. Articolo 17: i soggetti titolari La norma costituzionale individua come titolare del diritto i cittadini, vale a dire gli individui in possesso della cittadinanza. MA La giurisprudenza costituzionale (le decisioni della corte costituzionale su tale tematica) ha riconosciuto il diritto come inviolabile e dunque come soggetti gli individui, perché si adatta al diritto internazionale. La riunione consiste nella compresenza volontaria di più persone nello stesso luogo. Esempi riunione: riunioni itineranti: Cortei, Manifestazioni spontanee, Processioni religiose, riunioni fisse: Assemblee, Convegni,Comizi. Elemento della volontarietà serve a distinguerlo da forme di assembramento quali ad esempio una coda fuori da un negozio oppure un capannello di curiosi (assembramento). Limiti La riunione deve svolgersi pacificamente e senz’armi. Interesse da tutelare è l’ordine pubblico ossia la sicurezza e l’incolumità delle persone. Se trascende in disordini e violenze contro le persone può essere sciolta dalle forze dell’ordine. Armi proprie = usate per offendere gli altri. Armi improprie = oggetti che vengono utilizzati come armi e armi in sè. Tipologia di riunione - Riunione in luogo privato (ad esempio una casa, un circolo privato) - Riunione in luogo aperto al pubblico (luoghi in cui l’accesso è condizionato a modalità determinate: ad esempio un cinema, un teatro, l’università) - Riunione in luogo pubblico (luoghi in cui si può transitare liberamente, ad esempio strade e piazze) Istituto del preavviso Previsto solo per le riunioni in luogo pubblico. Non è un’autorizzazione. Grava sui promotori della riunione e deve essere comunicato almeno tre giorni prima al questore (art. 18 T.U.L.P.S.). La riunione può essere sciolta solo per gravi motivi di ordine pubblico (incolumità di persone o cose). La legge definisce le modalità concrete di scioglimento della riunione: squillo di tromba e altoparlanti che dicono che la riunione deve essere sciolta. 8. La libertà di associazione Articolo 18: i soggetti titolari “ I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione”. La norma costituzionale formalmente incardina nel cittadino la titolarità del diritto. La Corte costituzionale equipara lo straniero. L’oggetto del diritto L’associazione è una formazione sociale (di quelle peraltro già genericamente riconosciute nell’art. 2 della Costituzione) deve avere: a) con una base volontaria = i componenti devono essersi associati volontariamente (per esempio famiglia e comunità scolastica non hanno tale base) b) un nucleo anche embrionale di organizzazione c) una tendenziale stabilità L’associazione deve essere libera (nel senso che non può essere obbligatorio associarsi). Non è necessaria un’autorizzazione da parte della Autorità pubblica (la scelta della costituzione di un’associazione è rimessa alla discrezionalità dei singoli). Limiti La norma costituzionale prevede quattro limiti (uno generale e tre specifici). Il limite generale è il divieto di costituire associazioni che perseguono fini vietati dalla legge penale ai singoli (che integrano cioè fattispecie di reato). Sono proibite: a) Le associazioni segrete. b) Le associazioni che perseguono scopi politici mediante organizzazione di tipo militare. c) Le associazioni politiche che portino alla ricostituzione del partito fascista. I diritti sociali I diritti sociali sono i diritti di terza generazione (prima: libertà civili di origine rivoluzionaria, seconda: diritti di partecipazione che si affermano nell’800) in quanto si affermano con l’affermazione della forma di Stato sociale nel secondo dopoguerra. I diritti sociali traggono il loro fondamento dalla necessità di assicurare prestazioni dei pubblici poteri tali da riequilibrare gli squilibri sociali. I diritti sociali sono dunque diritti che si realizzano attraverso l’intervento dello Stato. Vengono definiti infatti “per mezzo dello stato”. L’intervento pubblico può essere: - diretto = prestazione attraverso una struttura pubblica. Es: diritto alla salute - indiretto = prestazione regolata (porre a carico dei privati che offrono le prestazioni degli obblighi di provvedere) e/o finanziata (si serve delle strutture private già esistenti e il pubblico finanzia le prestazioni che garantiscono i diritti sociali) non attraverso una struttura pubblica L’intervento pubblico è sempre un intervento finanziariamente condizionato. Solo negli ultimi venti anni che si usa l’intervento indiretto, prima si usava solo quello diretto. Nella Costituzione Italiana i principali diritti sociali contemplati sono: - Il diritto al lavoro (art. 4); i diritti dei minori e delle donne lavoratrici (art. 37); Il diritto alla previdenza sociale ed all’assistenza sociale (art. 38) - Il diritto alla tutela della salute (art. 32) - Il diritto all’istruzione e il diritto allo studio (art. 34) 1. Il diritto alla salute Titolarità del diritto Si tratta dunque di un diritto inviolabile dell’uomo riconosciuto a tutti gli individui indipendente dalla cittadinanza. La norma fonda anche il diritto per gli indigenti (coloro che non hanno i mezzi per provvedere a se stessi) di ricevere cure gratuite. C’è anche un interesse collettivo affinché le persone siano sane dal punto di vista fisico e psichico. La Costituzione non definisce (tranne per le cure agli indigenti) quali prestazioni ed in che modo esse debbano essere garantite. La garanzia risiede oggi nel sistema sanitario nazionale che garantisce ai cittadini ogni prestazione necessaria. Limiti Il limite risiede nella volontarietà della prestazione (nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana). La possibilità di prevedere trattamenti obbligatori per legge si fonda sull’interesse della collettività. I trattamenti obbligatori sono le vaccinazioni obbligatorie. 2. Il diritto all’istruzione Titolarità del diritto/dovere “La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita”. La norma stabilisce un diritto/dovere nei confronti di tutti coloro che risiedono (in età scolare) sul territorio italiano. La legge può ampliare il diritto e l’obbligo ma non può diminuirlo. L’estensione del diritto è variabile: - Il diritto a frequentare la scuola è riferito a tutti. - Il diritto alla gratuità è garantito costituzionalmente per la sola scuola dell’obbligo. - Il diritto di raggiungere i più alti gradi di istruzione è garantito ai capaci ed ai meritevoli (borse di studio, assegni familiari e provvidenza varie). I diritti economici La Costituzione contiene una serie (art.41-47: fine catalogo diritti fondamentali) di norme che insieme definiscono la cd. Costituzione economica. Le norme
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