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Appunti - Diritto Dell'unione Europea - Le Istituzioni dell'Unione Europea, Appunti di Diritto dell'Unione Europea

Appunti per il corso di Diritto Dell'unione Europea riguardante le Istituzioni dell'Unione Europea

Tipologia: Appunti

2011/2012

Caricato il 03/12/2012

valery4
valery4 🇮🇹

4.1

(7)

9 documenti

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Scarica Appunti - Diritto Dell'unione Europea - Le Istituzioni dell'Unione Europea e più Appunti in PDF di Diritto dell'Unione Europea solo su Docsity! Parte seconda Capitolo 1 LE ISTITUZIONI DELL’UNIONE EUROPEA L’UNIONE EUROPEA Con la riforma introdotta dal Trattato di Lisbona viene a cadere la distinzione tra Comunità europea e Unione europea e si fa riferimento ad un unico ente: Come recita l’art. 1 par.3 TUE “l’Unione sostituisce e succede alla Comunità e le viene attribuita personalità giuridica unica”. Dunque l’antico problema della coesistenza tra due soggetti giuridici(comunità e Unione) è stato ampiamente superato. Ciò che invece fa discutere è la frase dell’art. 1 par 3. Non sembra si possa parlare di sostituzione o successione ,in quanto le due nozioni comporterebbero un’estinzione della Comunità europea come organizzazione e un trasferimento di tutte le attività e passività all’Unione. Ma tale fenomeno non si ritiene si sia manifestato ,così come non risulta evidente una fusione delle precedenti UE e CE in una nuova organizzazione. Più semplicemente la questione si risolve con l’acquisizione della da parte della Comunità europea della denominazione di UNIONE EUROPEA, pur continuando la stessa a sopravvivere(Draetta). Non vi sono dubbi oggi che la natura giuridica dell’unione sia quella di un organizzazione internazionale alla quale gli Stati, attraverso i Trattati hanno attribuito delle competenze per conseguire i loro obiettivi comuni, fermo restando l’impegno dell’Unione a rispettare l’identità nazionale degli Stati membri(art.4 par2) e volendo in tal modo escludere anche una forma di tipo federale(Draetta). In passato la dottrina internazionalistica si è sforzata a lungo di cercare un tertium genus, tra ente internazionalistico e ente costituzionale o federale , per definire e collocare il fenomeno comunitario. La definizione giusta si trovò nell’accezione di “ente sovranazionale”. D’altra parte gli elementi costituzionali della Comunità si potevano riscontrare grazie alle prime sentenze della Corte di giustizia secondo cui i Trattati “ hanno creato una comunità di diritto dotata di personalità, capacità giuridica che esercita poteri effettivi provenienti da una limitazione di competenza o da un trasferimento di attribuzioni dagli Stati- e ancora- i Trattati vanno al di là di un accordo…la Comunità costituisce un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale a favore del quale gli Stati hanno rinunziato , anche se in settori limitati, ai loro poteri sovrani . Tale ordinamento riconosce come soggetti non soltanto gli Stati membri ma anche i loro cittadini “ sentenze Costa c. Enel e causa van Gend e Loos. Le peculiarità dell’Unione europea non si rifanno ,pertanto, né a quelle tipiche di uno Stato federale né a quelle di un tertium genus ma sono quelle proprie delle organizzazioni internazionali. ▲ L’unica cosa che si rileva è che l’ambito delle competenze è certamente più esteso e più articolato rispetto alle altre organizzazioni internazionali . ▲ L’unione, inoltre, è collegata strettamente ai suoi cittadini ,sottoposti sia alle norme statali sia a quelle europee, tanto da essere denominata, nella dottrina contemporanea multilevel governance, ma pur sempre soggetta alla volontà degli Stati. Sono dunque sempre gli Stati membri , la loro volontà, a cui l’Unione non si è mai distaccata, i veri responsabili dell’ordinamento dell’Unione e ad acquisire un ruolo determinante nei Trattati. Anche la corte costituzionale tedesca ha affermato questo principio in una decisione sulla compatibilità del Trattato di Lisbona con la legge fondamentale. La corte afferma in merito che gli Stati membri resterebbero i “signori dei Trattati”. Tale concetto sarebbe confermato anche dalla disciplina sul diritto del libero recesso e del processo di revisione dei Trattati. E pertanto non appaiono confortate da adeguate basi giuridiche alcune posizioni dottrinali che avanzano l’idea secondo la quale alcune norme dei Trattati siano immodificabili. Con la riforma introdotta da Trattato di Lisbona viene a cadere la distinzione tra Comunità europea e Unione europea e si fa riferimento ad un unico ente: l’Unione europea. Come recita l’art. recita l’art.1 par 3 TUE “l’Unione sostituisce e succede alla Comunità europea e le si attribuisce personalità giuridica unica”. All’unico soggetto giuridico tuttavia non corrisponde l’unicità dell’impianto testuale. I trattati infatti continuano ad essere due: TUE(trattati sull’unione europea) e TFUE (trattato sul funzionamento dell’Unione europea). Quest’ultimo è sostituito del Trattato CE. I due Trattati hanno lo stesso valore giuridico ma, mentre il TUE diventa una legge fondamentale, il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea diventa invece un Trattato applicativo e fissa le regole di funzionamento delle istituzioni, dei loro organi e disciplina il mercato interno. Ciò che risalta nel Trattato di Lisbona è il richiamo ai valori con cui il nuovo Trattato sull’Unione europea apre il titolo I sulle disposizioni comuni. Essi sono valori fondamentali e comuni agli Stati membri (art.2 TUE) anteposti per la prima volta agli obiettivi dell’Unione europea: “…il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia e dalla parità tra donne e uomini”. È su tali valori che l’Unione europea persegue i seguenti obiettivi: ▲ Promuove la pace ▲ Offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne ▲ Instaura un mercato interno ▲ Combatte l’esclusione sociale e le discriminazioni ▲ Promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli stati mebri ▲ Rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo ▲ Istituisce un unione economica ▲ Nelle relazioni con il resto del mondo contribuisce alla pace, alla sicurezza , allo sviluppo sostenibile della terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all’eliminazione della povertà a alla tutela dei diritti umani. Con la riforma avviata dal trattato di Lisbona, la delimitazione delle competenze dell’Unione europea, diventa più chiara e precisa. In particolare la distinzione tra tali competenze è contenuta negli art. 2-6 del TFUE e prevede: ✓ Competenze esclusive: solo l’Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti; non è possibile per gli Stati membri riappropriarsi delle competenze in questo settore se non attraverso una modifica dei trattati. L’Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori: unione doganale, regole di concorrenza del mercato, politica monetaria, politica commerciale comune, conservazione delle risorse biologiche del mare. ✓ Competenze concorrenti: sia l’Unione che gli Stati membri possono adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri tuttavia esercitano la loro competenza nella misura in cui l’Unione non ha esercitato la propria. L’Unione ha una competenza concorrente nei seguenti settori: mercato interno, politica sociale, coesione economica, agricoltura e pesca, ambiente, protezione dei consumatori, trasporti, energia, spazio di libertà sicurezza e giustizia. ✓ Competenze di sostegno/coordinamento/completamento: si tratta di azioni dell’Unione intese a sostenere, coordinare o completare l’azione degli Stati membri. I settori di tali azioni sono: tutela e miglioramento della salute umana, industria, cultura, turismo, istruzione, formazione professionale, gioventù e sport, protezione civile, cooperazione amministrativa. *vai a pag. 40 per consultare lo schema sulle istituzioni dell’Unione europea! L’ADESIONE ALL’UNIONE E IL DIRITTO DI RECESSO I trattati CC, CECA ed Euratom furono concepiti come trattati aperti, attraverso l’inserimento di una clausola di adesione. In questo modo veniva offerta agli Stati, diversi da quelli firmatari, la possibilità di divenire parte delle tre Comunità in un momento successivo, dopo aver assolto ad una complessa procedura disciplinata dai trattati stessi. I trattati CEE ed Euratom prevedevano una medesima disciplina per l’adesione dei nuovi Stati, mentre sostanzialmente difforme si presentava quella prevista dal trattato CECA. L’art. 49 TUE come riformulato dal trattato di Lisbona, prevede che “ogni Stato europeo che rispetti i valori di cui all’art.2 e si impegna a promuoverli può domandare di diventare membro dell’Unione”. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati di tale domanda. Lo Stato richiedente trasmette la sua domanda al Consiglio che si pronuncia all’unanimità, previa consultazione della Commissione e previa approvazione conforme del Parlamento europeo. Come si evince dall’articolo, per aderire all’Unione - adesione riservata esclusivamente agli Stati europei – occorre stipulare un accordo internazionale tra gli Stati già membri del trattato originario e i nuovi Stati e i nuovi Stati. Tale accordo deve poi essere sottoposto alla ratifica da parte di tutti gli Stati membri che hanno partecipato. Il trattato di adesione non contiene le condizioni per l’ammissione né gli adattamenti necessari ai trattati istitutivi. Tali elementi sono contenuti nell’atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati , le cui disposizioni costituiscono parte integrante del trattato di adesione. L’esperienza degli ampliamenti e le disposizioni dei trattati ad essi relativi permettono di ricavare i principi generali che dettano le condizioni alle quali può realizzarsi l’allargamento dell’Unione: a. I nuovi Stati devono garantire il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani. Gli Stati devono dimostrare di rispettare tali valori e devono altresì assumersi l’impegno di promuoverli sul piano interno. b. I nuovi Stati membri diventano parte dei trattati istitutivi: vale a dire che l’adesione non può mutare l’essenza dell’Unione né essere l’occasione per rinegoziare i trattati istitutivi. c. L’adesione comporta l’accettazione, da parte dei nuovi Stati, dell’acquis communautaire, cioè l’accettazione non solo dei trattati istitutivi ma anche del diritto derivato adottato in forza dei trattati stessi. d. L’adesione deve essere progressiva: è dunque necessario un periodo transitorio affinché i nuovi Stati si inseriscano gradualmente nella realtà dell’Unione. e. L’adesione comporta degli adattamenti dei trattati istitutivi: si tratta di adattamenti tecnici, mentre non sono possibili adattamenti di fondo, che tocchino gli obiettivi e le politiche dell’Unione. Ai criteri individuati dal trattato vanno aggiunti quelli fissati nel corso del Consiglio europeo di Copenaghen (criteri di Copenaghen). Si tratta di criteri economici politici e relativi all’acquis dell’Unione europea che vanno verificati in una fase preliminare; si parla infatti di negoziati di preadesione. Essi sono: • La stabilità politica e rispetto dei principi di democrazia; • La tutela delle regole di uno Stato di diritto e dei diritti dell’uomo e delle minoranze; • L’instaurazione ed il consolidamento di un’economia di mercato; • La capacità di assumere gli impegni connessi all’adesione, compresa l’accettazione degli obiettivi dell’Unione politica, economica e monetaria. La grande forza di attrazione esercitata dall’Unione europea in questi anni è ben evidenziata dalle adesioni che hanno portato il numero degli Stati membri da 6 a 27. Questa è la prospettiva di adesione all’UE: Turchia Tra gli Stati che hanno presentato domanda di adesione estremamente controversa è la sua posizione. I negoziati di adesione sono tuttavia sospesi a causa di alcune sfide che il governo turco deve ancora affrontare (mancanza di dialogo tra partiti politici, l’attacco alla libertà di stampa, etc… Croazia Sono stati avviati i negoziati di adesione Macedonia ha presentato la propria richiesta di adesione Montenegro Gli è stato accordato lo status di Paese candidato. Albania e Serbia Sono stati conclusi accordi di stabilizzazione ed associazione. Bosnia-Erzegovina e Kosovo Anch’essi hanno avviato con l’Unione europea un processo di stabilizzazione e associazione che ha portato alla firma dell’accordo. Islanda Merita un discorso a parte; Paese un tempo restio all’ingresso nell’Unione, ma che ha presentato domanda ufficiale di adesione nel 2011. Svizzera La sua domanda di adesione è da considerarsi superata a seguito del referendum che bocciò l’adesione allo spazio economico europeo L’art. 50 TUE attribuisce ad ogni Stato dell’UE la facoltà di decidere di recedere dall’Unione. I Paesi membri possono pertanto esercitare la facoltà di recesso dall’Unione essendo previsto solo il rispetto delle proprie norme costituzionali e non essendo richiesto alcun obbligo di motivazione. Gli altri Stati membri non possono impedire la fuoriuscita dello Stato interessato dall’UE, potendo solo negoziare le modalità di scioglimento. Lo Stato recedente deve notificare tale intenzione al Consiglio europeo, che formula gli <<orientamenti>> in base ai quali l’Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso. L’accordo di recesso definisce le tendenze reciproche tra Unione e Stato recedente e viene negoziato in conformità all’art.218 par.3 TFUE. Lo Stato recedente non partecipa né alle deliberazioni adottate dal Consiglio europeo né a quello del Consiglio. I trattati TUE e TFUE cessano di essere applicati allo Stato recedente al decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo di recesso o due anni dopo la notifica dell’intenzione di recedere. Lo Stato receduto può in seguito chiedere di aderire nuovamente all’Unione: la procedura è quella dell’art.49. La possibilità di recedere dalla Comunità non era invece disciplinata dai vecchi trattati. I RAPPORTI TRA LE ISTITUZIONI E I CITTADINI DELL’UNIONE
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