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appunti diritto della sicurezza sociale, Appunti di Diritto Della Sicurezza Sociale

appunti diritto della sicurezza sociale

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samvig
samvig 🇮🇹

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Scarica appunti diritto della sicurezza sociale e più Appunti in PDF di Diritto Della Sicurezza Sociale solo su Docsity! DIRITTO DELLA SICUREZZA SOCIALE L'assistenza sociale è l'insieme delle misure che servono a migliorare le condizioni di povertà dei cittadini. La previdenza sociale serve a garantire delle prestazioni economiche sostiutive al reddito, ai lavoratori. Il walfare garantisce il benessere della persona e della società. La sicurezza sociale è la tutela da parte dello Stato nei confronti del cittadino o del lavoratore in stato di bisogno. Questi 4 elementi rimuovono gli ostacoli di ordine economico e sociale. Gli ordinamenti giuridici hanno tutelato i cittadini e i lavoratori secondo due modelli: 1) Modello bismarckiano: si basa sull'assicurazione sociale e fu applicato per la prima volta in Germania, prevedeva l'obbligo nei confronti del datori di lavoro di assicurare i propri dipendenti da determinate situazioni (malattia o infortuni). Lo Stato svolge un ruolo residuale. L'assicurazione sociale è composta da 3 elementi: 1) Il rischio: possibilità di un evento futuro che può portare ad una situazione di bisogno. 2)Corrispettività: l'obbligazione contributiva è composta dal premio e dall'erogazione della prestazione. 3) Solidarietà: redistribuzione della ricchezza, nel caso in cui il rischio non si verifica quanto versato verrà redistribuito. 2) Modello beveridgiano: si basa sulla sicurezza sociale. Nasce dopo la rivoluzione industriale perchè i lavoratori erano in una situazione precaria nonostante lavorassero. Innanzitutto si vennero a creare le società di mutuo soccorso e le organizzazioni sindacali. Le società di mutuo soccorso erano l'insieme di più lavoratori per potersi aiutare reciprocamente. Esse furono riconosciute dallo Statuto Albertino, erano dotate di personalità giuridica ma la loro azione era limitata. Qui si distribuisce la ricchezza. La sicurezza sociale è composto da 3 elementi: 1) Il bisogno: è una situazione comune a tutti e che non fa sviluppare la persona e la sua partecipazione alla vita sociale e politica. 2) L'assenza di corrispettività: diritto alla prestazione nonostante il soggetto non abbia contribuito a livello fiscale. 3) La solidarietà: redistribuzione della ricchezza. Fino al 1948 in Italia avevamo un modello bismarckiano, infatti la legge n.80 del 1898 aveva previsto a carico del datore di lavoro di assicurare i propri lavoratori dal rischio di infortunio sul lavoro. Il lavoratore è colui che inizia a svolgere qualsiasi attività lavorativa, nasce l'obbligo contributivo e il diritto ad essere tutelato sia a livello nazionale che europeo. I contributi rientrano nella previdenza sociale, e portano, con l'inizio dell'attività lavorativa, alla creazione del rapporto giuridico previdenziale. L'art.38 della Costituzione distingue la previdenza dall'assistenza sociale. Primo comma:'Ogni cittadino inabile al lavoro, cioè colui che non è in grado di adempiere al dovere di lavorare, e sprovvisto dei mezzi necessari per sopravvivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale'. Il primo comma prevede l'assistenza sociale infatti si rivolge a qualsiasi cittadino anche lavoratore che ad esempio non può mantenersi e per questo motivo lo Stato interviene con delle prestazioni economiche che vengono erogate quasi sempre dall'INPS, qui non vengono presi in considerazione i contributi ma solo se risiedi in modo legale nel nostro territorio. Le prestazioni economiche sono quelle ad esempio a favore degli invalidi civili cioè coloro che per una serie di patologie, con un certo grado di invalidità, hanno diritto a certe prestazioni economiche (esenzione del ticket o liste di collocamento) erogate dall'INPS. Secondo comma: 'I lavoratori hanno diritto che siano provveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria'. Il secondo comma tratta dei lavoratori, e prevede che siano assicurati in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria. Il cittadino è entrato nel mercato del lavoro e ha svolto la sua funzione di lavoratore (art.35 della Costituzione,la Repubblica tutela il lavoratore in tutte le sue forme), non si tratta di un elenco tassativo perchè ci sono anche altre situazioni tutelate dal secondo comma, prevvidenza, si dev'essere in uno stato di bisogno. Terzo comma: 'gli inabili e i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale'. Il terzo comma prevede il collocamento mirato per coloro che sono parzialmente privi della capacità lavorativa, questo comma precede il primo perchè prima si cerca di trovare un modo per inserire questi soggetti nel mercato del lavoro così da evitare che cadono nella situazione prevista dal primo comma, si riprende l'art.3 della Costituzione perchè lo Stato deve rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione della persona. Quarto comma: 'ai compiti previsti da questo articolo provvedono gli organi e gli istituti previsti o integrati dallo Stato. Il Quarto comma prevede che sia lo Stato ad organizzare i servizi e le prestazioni, questo non spetta al mercato, lo Stato potrebbe delegare in parte ciò ai privati (Politiche attive). Quinto comma: 'l'assistenza privata è libera'. Interviene il principio di solidarietà previsto dall'art.2 della Costituzione infatti un cittadino o un lavoratore quando si trova in uno stato di bisogno lo Stato interviene. Dunque l'art.38 prevede il dovere di alcune tutele e lo Stato che le deve assicurare, la distinzione tra assicurazione e previdenza sociale, l'estensione della previdenza sociale ad altri tipi di lavoratori e la garanzia di libertà per l'assistenza privata. La legge 80 del 1898 introduce l'obbligatorietà dell'assicurazione cioè il rischio professionale che rappresenta un criterio nuovo per imputare la responsabilità cioè oltre alla colpa e il dolo si fa si che la responsabilità sia di chi trae vantaggio dalla prestazione lavorativa ma non fu mai applicata perchè non è prevista la responsabilità oggettiva. Dal 1900 al periodo fascita si vennero a creare le prime forme di prevvidenza sociale anche ai lavoratori non subordinati, esse erano basate su diversi principi come l'automaticità dell'assicurazione cioè è obbligatorio assicurarsi, come l'estensione dell'assicurazione nei confronti del lavoratore a prescindere dalla sua natura, dunque lo Stato si fa carico del bisogno e finanzia il sistema previdenziale, altro principio è l'equivalenza tra contributi e prestazione ma in molti casi è andata persa, oggi viene mantenuta contro gli infortuni e le malattie professionali infatti ancora oggi i contributi vengono calcolati sulla base del rischio specifico (rischio legato all'ambiente) e del rischio generico (attività). Il codice civile disciplina il rapporto giuridico previdenziale, artt.2115-2116-2117-2123. Durante il periodo repubblicano con la Costituzione, art.22 della dichirazione universale dei diritto dell'uomo universale viene prevista la sicurezza sociale. L'ordinamento può seguire diversi modelli, Esiste un modello unitario, lo Stato si fa carico e assicura i bisogni fondamentali dei cittadini, eroga prestazioni economiche e servizi grazie al prelievo delle tasse. I pregi, sistema solidaristico perchè distribuisce le ricchezza ed eroga molte prestazioni sia economiche che servizi. Il difetto è che non tutta la popolazione è d'accordo perchè chi ha più soldi paga di più. L'opposto è il modello residuale cioè lo Stato non si occupa dei cittadini infatti affida le prestazioni economiche e di servizi al mercato e ai privati, il singolo deve farcela con le sue forze o con le comunità di appartenenza, lo Stato interviene solo quando il mercato non riesce e le prestazioni sono destinate agli emarginati. I pregi sono che si pagano meno tasse e si ha una solidarietà a gruppi (società di mutuo soccorso). I difetti è che c'è una differenza ampia tra ricchi e poveri e non si ha una solidarietà generale. Il modello coorporativo si ha quando lo Stato sostiene le coorporazioni gestendo gli istituti di prevvidenza. La prevvidenza non grava sulle tasse ma lo Stato non offre garanzie a tutta la popolazione. Secondo l'art.38 ndl primo comma saremmo un modello universale mentre secondo il secondo comma un modello previsto dalla legge del 1898 con l'assicurazione obbligatoria infatti esso non si rivolge a tutta la popolazione ma solo ai lavoratori. Abbiamo un modello misto perchè la solidarietà è generale dato che lo Stato finanzia ma anche una coorporazione perchè sono i datori di lavoro e i lavoratori insieme allo Stato a caso di prescrizione del credito il lavoratore potrà chiedere il risarcimento del danno al datore di lavoro, perchè in caso di prescrizione il responsabile è il datore di lavoro. Solo l'ente può interrompere la prescrizione ma il lavoratore può far notare la questione all'ente per interrompere la prescrizione. Si può attivare un rapporto previdenziale di tipo volontario, qui la fonte non è la legge ma la volontà delle parti che riguarda datore di lavoro e lavoratore e il fondo di prevvidenza complementare dove si versano dei contributi o il TFR. Il principio dell'automatismo fa distinguere il rapporto giuridico previdenziale da quello del contratto assicurativo, è un principio che si applica solo ai lavoratori subordinati perchè nel lavoro autonomo c'è un contatto diretto tra ente previdenziale e lavoratore autonomo, si ha un'eccezzione con i collaboratori continuativi solo rispetto all'indennità di malattia. Questo principio riguarda tutte le prestazioni previdenziali che sono dovute al prestatore di lavoro anche quando il datore di lavoro non ha versato regolarmente i contributi, almeno che non sia previsto diversamente dalle leggi speciali. Dunque, il lavoratore è tutelato a prescindere da cos'ha fatto il datore di lavoro e questo perchè è il datore di lavoro il responsabile davanti all'INPS. Il principio ha un carattere generale ma ci sono delle eccezioni con delle leggi speciali. Un caso d'eccezione è quando l'INPS non è tenuta a dare in tutto o in parte la prestazione richiesta questo perchè spetta al datore di lavoro risarcire il danno con un termine di prescrizione dell'azione del risarcimento del danno di 10 anni, e una pronuncia delle sezioni unite ha previsto che i 10 anni partono dal momento in cui si verifica l'azione omissiva, tutto ciò si ha nella materia pensionistica. Esempio: può accadere che io richiedo la pensione e mi accorgo che mi mancano dei contributi, richiederò il risarcimento del danno. L'Art.13 della legge 1338 del 1962 disciplina la rendita vitalizia, cosa chiede il lavoratore come risarcimento del danno? il lavoratore non potrà applicare il principio dell'automatismo se i contributi previdenziali sono prescritti (5 anni), se i contributi previdenziali non sono prescritti il lavoratore potrà andare dall'INPS e richiedere la prestazione e poi sarà l'INPS a rifarsi sul datore di lavoro. Il risarcimento del danno ha come oggetto la rendita vitalizia cioè quanto mi costa oggi versare quei contributi omessi, una volta versa la rendita i contributi risulteranno versati a quell'anno, quasi sempre è il datore di lavoro a presentare la domanda per pagare la rendita al lavoratore ma nel caso in cui la società non esiste più il lavoratore presenta la domanda e lui stesso dovrà versare la rendita vitalizia così da avere i contributi versati. Legge 8 agosto del 1995 prevede la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare perchè dal 31 dicembre 1995 le pensioni non vengono più calcolate sulla base retributiva ma sulla base contributiva. Nell'art.3 di questa legge è stata prevista la riduzione dei contributi previdenziali da 10 a 5 anni, salvo i casi in cui c'è la denuncia del lavoratore. La giurisprudenza ha dichiarato che il salvo denuncia si riferiva a quelle denunce che c'erano prima del 1996. Inoltre, essa ha previsto la quarta gestione infatti questa legge non riguarda solo le pensioni. Il rapporto giuridico previdenziale è un rapporto obbligatorio, la fonte è la legge, nasce da un rapporto di lavoro, si applica il principio di solidarietà, ha un finanziamento misto e si ha automaticità nell'erogazione della prestazione. Il contratto assicurativo è un rapporto volontario, la fonte è il contratto da cui nasce il rapporto, il centro del rapporto è il rischio, si applica il principio della corrispettività e di sinnalgamacità e il finanziamento è basato sul premio. -CARATTERISTICHE RAPPORTO PREVIDENZIALE. Il secondo comma dell’articolo 38 dichiara che i lavoratori siano dotati dei mezzi adeguati rispetto alle esigenze di vita del lavoratore, quando si verifica l'evento si genera lo stato di bisogno e il lavoratore avrà un diritto soggettivo nel ricevere la prestazione, si tratta di un diritto irrinunciabile ed indisponibile. Il lavoratore è tenuto a domandare la prestazione altrimenti il suo diritto sarà prescritto. Il diritto alla pensione è un diritto imprescrittibile, si passa da soggetto attivo a soggetto inattivo, sono però prescrittibili i ratei della pensione scaduti. La prescrizione può essere interrotta dall'ente previdenziale perchè è il creditore e dal lavoratore quando è lui il creditore. Nel caso dell'assicurazione noi abbiamo un principio di corrispettività infatti il soggetto versa un premio in cambio di una somma idonea a coprire il rischio, mentre nel caso del rapporto giuridico previdenziale si applica il principio della solidarietà dove l'ammontare della contribuzione è vincolata all'ammontare della prestazione previdenziale, cioè il massimo che io do così che l'ente può coprire le spese, la quale deve rispondere al requisito di adeguatezza secondo il secondo comma dell'art.38 della Costituzione. L'adeguatezza non fa riferimento solo alla prestazione economica dato che il sistema previdenziale si basa anche sull'erogazione di servizi. In alcuni casi l'ente si accolla il finanziamento della prestazione sostituendosi sia al lavoratore che al datore di lavoro, come nel caso della contribuzione figurativa (periodi di congedo). Ci sono alcune misure che vanno a prevenire il verificarsi di un determinato evento. Se ci riferiamo alla prestazione economica, cosa significa adeguata? la Corte Costituzionale ha risposto collegando l'art.38 all'art.36 della Costituzione dato che quest'ultimo prevede che la retribuzione sia proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e sufficiente a garantire un'esistenza libera e dignitosa al lavoratore ed alla sua famiglia. La Corte Costituzionale si chiede se entrambi gli articoli siano la stessa cosa cioè se adeguata sia anche sufficiente e se esistenza libera e dignitosa possa essere paragonata ad esigenza di vita. Possiamo dire che ciò che è adeguato è sicuramente sufficiente ma non per forza sufficiente è uguale ad adeguato perchè la sufficienza è un qualcosa di minimo mentre l'adeguatezza si basa sul livello di vita raggiunto. Inoltre nella retribuzione c'è il parametro della proporzionalità e della sufficienza (ruoli che svolgo), e l'adeguatezza si basa su questi due principi perchè al prestazione dell'ente si calcola sulla retribuzione ed è essa che ci indica il tenore di vita. Il legislatore stabilisce dei trattamenti minimi. Originariamente il trattamento pensionistico era calcolato sulla base dell’ultima retribuzione percepita, poi è diventata la media, insomma il quantum era calcolato sull’ammontare della retribuzione percepita e quindi l’adeguatezza era data su quanto il lavoratore ha ricevuto durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, questo determinava quindi miglioramenti di carriera per aumentare la pensione mandando in default il sistema pensionistico. Nel 1995 in modo graduale si è passati da un sistema di calcolo retributivo ad uno contributivo per cui la prestazione non era calcolata sull’ultima retribuzione bensì in relazione ai contributi versati quindi con una maggiore corrispondenza fra i versamenti accantonati nella vita lavorativa e l’ammontare della prestazione. La giurisprudenza esclude il diritto ad un massimo della prestazione pensionistica ma ne garantisce il minimo. Il bene protetto dalla Costituzione è una pensione minima garantita ritenuta essenziale per avere una vita dignitosa. L’ordinamento ha individuato una serie di istituti a garanzia dell’adeguatezza, ad esempio quello della perequazione automatica che garantisce che la prestazione pensionistica mantenga il suo valore nel tempo, che non si svaluti in relazione all’andamento del costo della vita, quindi un istituto che adegua il costo della prestazione al variare del costo della vita sulla base di indicatori stabili dalla legge. Il quantum della prestazione, quindi, è dato sì dai contributi ma anche dai finanziamenti dello Stato che variano al variare del costo della vita quindi l’adeguatezza è garantita dal finanziamento dello Stato. Anche la contribuzione figurativa è un istituto di questo tipo poiché impedisce che la prestazione si interrompa, se si interrompesse il versamento dei contributi, la prestazione dovuta sarebbe ridotta, quindi anche la contribuzione figurativa è uno strumento con cui si garantisce il mantenimento di un certo livello di prestazione, ma anche il riscatto degli anni di laurea o di un’attività che riconosce come rilevante ai fini sociali è un istituto che concorre al determinare l’adeguatezza della prestazione, ovviamente il principale istituto che garantisce l’adeguatezza è il principio dell’automaticità. Un altro strumento è l’integrazione al minimo cioè quando la pensione alla quale ho diritto è inferiore ad una certa soglia lo Stato interviene ad integrarla per arrivare alla pensione minima per garantire il minimo essenziale di vita. La prescrizione cambia sulla base del bene protetto. La totalizzazione e la ricongiunzione uniscono la vita lavorativa, avere una vita lavorativa continuativa mi permette di avere un versamento continuo dei contributi, mentre questi due istituti ci permettono di considerare tutte le vite lavorative e di unirle così da avere l’adeguatezza, utilizzato soprattutto per la libera circolazione dei lavoratori così che il lavoratore può tenere conto di ogni lavoro svolto nel suo Paese. La totalizzazione non ha nessun costo per il lavoratore perché si applica il cumulo sommando tutti i periodi lavorativi così da definire la prestazione previdenziale e questa sarà erogata dal Paese dove il lavoratore va in pensione, questo vale anche per le diverse gestioni dell’Italia. La ricongiunzione è un qualcosa di oneroso perché io faccio confluire i diversi contributi all’ente prescelto applicando le sue regole, per questo motivo il lavoratore potrebbe versare una somma così da compensare la differenza tra quanto gli spetta con la prestazione e i versamenti contributivi. -LA TUTELA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI. Il sistema previdenziale inizialmente era disciplinato dal Codice civile del 1865 il quale prevedeva l'onere probatorio a carico del lavoratore perchè il tutto si basa sulla colpa, nel corso degli anni si decise poi di invertire tale onere. Alla fine, dell'1800 si decide di passare dalla colpa al soggetto che trae più utilità dall'attività economica, quindi, spettava al datore di lavoro sostenere il costo del risarcimento degli infortuni. Ma sempre a fine 1800 il Parlamento italiano decise di ispirarsi al modello tedesco che aveva imposto l'obbligo di assicurare i lavoratori contro gli infortuni sul lavoro a carico del datore di lavoro, prima l'assicurazione era facoltativa ma grazie alla legge 80 del 1898 si estese a tutti gli infortuni avvenuti in occasione di lavoro. Nel 1942 il fu previsto il principio dell'automaticità delle prestazioni assicurative, infatti, il lavoratore riceverà comunque la prestazione anche se il datore di lavoro non ha versato i premi. Nel 1965 fu emanato il 'Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali'. Oggi, a favore anche dell'art. 32 della Costituzione, non vengono solo promosse prestazioni economiche ma anche prestazioni mediche o qualsiasi altra utile al recupero delle condizioni psicofisiche del lavoratore. Innanzitutto, bisogna dire che i profili di tutela riguardano tutti gli aspetti della vita del soggetto (salute, invalidità e inabilità da rischio comune o da rischio professionale, vecchiaia, famiglia e superstiti). Il comma 2 dell'art.38 della Costituzione prevede una tutela per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali, prima forma di assicurazione prevista. Tutte le prestazioni previdenziali richiedono il verificarsi di un evento che viene protetto e dei requisiti che condizionano l'erogazione della prestazione, ogni prestazione ne ha alcuni e il soggetto dovrà dimostrarli. Abbiamo diverse invalidità: 1) Invalidità civile: riguarda tutti i cittadini a prescindere dalla condizione di lavoro, primo comma art.38 della Costituzione. 2) Invalidità dell'INPS: rischio comune che riguarda il lavoratore. 3) Invalidità dell'INAIL: è più selettiva, perchè ci basiamo sulla tipologia di attività e sulla categoria di lavoratori, e riguarda gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. I versamenti che il datore di lavoro compie non si chiamano contributi ma premi perchè si legano al rischio professionale. L'INAIL ha un carattere indennitorio ma nel caso in cui la somma non dovesse ricoprire tutto il soggetto potrebbe citare il datore di lavoro, se vengono superati i limiti in cui esso è esonerato dalla responsabilità civile, per chiedergli un risarcimento del danno. Il testo normativo 1124 del 1965 (Testo Unico INAIL) prevede al primo articolo le attività protette dall'assicurazione cioè quelle che riguardano i macchinari mossi indirettamente dai lavoratori e i soggetti che circolano in questi ambienti, si prevedevano 28 attività ma con delle leggi recenti sono aumentate. L'art.4 tratta dei soggetti assicurati, nel punto primo ritroviamo il lavoratore dipendente poi ritroviamo anche categorie di lavoratori non subordinati. L'infortunio si doveva realizzare all'interno dell'azienda, oggi grazie al nesso di causalità tra l'evento e l'attività prevediamo l'infortunio in etinere. L'art.2 prevede l'oggetto dell'assicurazione, tutti i casi di infortunio avvenuti in modo violenta e in occasione di lavoro da cui deriva la morte, l'inabilità assoluta o parziale e l'inabilità temporanea con astensione di più di 3 giorni. Dev'esserci la causa violenta e l'occasione di lavoro, la prima è un evento imprevisto e imprevedibile cioè eventi traumatici ricollegabili allo svolgimento dell'attività di lavoro che si devono manifestare immediatamente e improvvisamente, la causa violenta distingue l'infortunio dalla malattia. I tempi di denuncia dell'infortunio sono immediati perchè il lavoratore denuncia ciò al datore di lavoro il quale denuncerà l'accaduto all'INAIL con il referto medico, la prestazione è soggetta a prescrizione pari a 3 anni (art.112). Il lavoratore deve dimostrare che il lavoro è stata l'occasione dell'evento (occasione di lavoro) e non si analizza il collegamento tra la mansione e l'evento. Gli eventi sono la morte, l'inabilità temporanea assoluta e se qui non interviene l'INAIL con l'indennità giornaliera vi interverrà l'INPS con l'indennità di malattia, devono sempre trascorrere più di 3 giorni, durante i primi 3 giorni il datore di lavoro paga il primo giorno come lavorato mentre gli altri due secondo i contratti collettivi devono essere sempre a carico del -IL DANNO BIOLOGICO Il danno biologico non riguarda un danno patrimoniale infatti viene definito come la lesione di un bene di rilevanza costituzionale (art.32 della Costituzione, salute). In caso di infortunio o malattia professionale il lavoratore dovrà comunicare il tutto con un una comunicazione che contiene il numero identificativo del certificato medico, la data dell’evento e i giorni di prognosi e in caso di ritardo il lavoratore perderà l’indennizzo per quei giorni persi. Dopo di che, il datore di lavoro dovrà comunicare il tutto in forma telematica all’INAIL entro 2 giorni dall’aver ricevuto la comunicazione del lavoratore se il periodo di prognosi supera i 3 giorni mentre per le malattie professionali il datore di lavoro deve inviare il tutto entro 5 giorni. L’INAIL poi verificherà quanto richiesto, in caso di esito positivo l’ente erogherà la prestazione entro 20 giorni, dopo che si è concluso il periodo di prognosi l’INAIL potrà accertare alcuni postumi che potrebbero portare all’inabilità permanente. In questo caso le prestazioni non sono soggette a prescrizione quindi anche se i premi del datore di lavoro sono prescritti, il lavoratore avrà comunque diritto alla prestazione da parte dell’INAIL. Questo meccanismo non vale per i lavoratori autonomi che non hanno versato alcun premio. -L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA E LA RESPONSABILITA’ CIVILE L’articolo 10 del Testo Unico prevede che il datore di lavoro sia esonerato dalla responsabilità civile per tutti i danni derivati da infortuni o malattie professionali tutelate dall’istituto della previdenza. Qui abbiamo una matrice assicuratrice perché vogliamo tutelare il datore di lavoro; infatti, in questi casi l’INAIL si sostituisce al datore di lavoro ed eroga la prestazione al lavoratore, prima il danno era riconosciuto solo se patrimoniale ma grazie al decreto legislativo 38 del 2000 abbiamo oggi anche il danno biologico. L’esonero viene meno quando il datore di lavoro è stato condannato a livello penale per l’evento che ha causato quell’infortunio o malattia professionale, quando non ha adempiuto ai suoi obblighi sulla sicurezza (considerati come reati). Ciò che non viene tutelato dall’assicurazione obbligatoria può essere tutelato mediante il risarcimento del danno. Il rischio elettivo è quel rischio che si viene a creare perché il lavoratore non ha avuto un comportamento corretto, si tratta di un atto volontario, arbitrario, illogico ed estraneo alle finalità produttive. Nel caso in cui il lavoratore abbia avuto un comportamento non corretto, e si sia verificato un infortunio o una malattia, avremo un concorso di colpa tra datore di lavoro e lavoratore se il datore di lavoro non ha adempiuto ai suoi obblighi. Il danno differenziale è la differenza tra quanto viene previsto dall’INAIL e quanto previsto dal processo civile, qui trattiamo solo di prestazioni tutelate dall’assicurazione obbligatoria, dove però c’è un’esclusione di responsabilità perché abbiamo il risarcimento del danno, solo reati perseguibili d’ufficio. Il danno complementare (o qualitativo) si applica a tutte quelle situazioni non tutelate dall’istituto previdenziale (danno emotivo) e per questo il datore di lavoro non ha alcun esonero di responsabilità, infatti, il lavoratore potrebbe applicare la responsabilità civile a prescindere da se il reato è perseguibile o meno di ufficio. -LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA Il nostro sistema di sicurezza sociale prevede diverse dimensioni di solidarietà: dimensione nazionale, interprofessionale e privata o familiare. Sia il 1 che il 3 comma trattano della dimensione nazionale, il 2 della dimensione interprofessionale e il 5 alla dimensione privata o familiare. La dimensione nazionale è al vertice della gerarchia perché coinvolge tutti i cittadini e questi contribuiscono con l’imposizione fiscale a questa dimensione. La dimensione interprofessionale si armonizza con la dimensione nazionale perché quando la prima viene meno andremo comunque ad erogare le prestazioni, utilizziamo poi la perequazione automatica e la contribuzione figurativa. Nel caso in cui lo Stato non riesca ad erogare le prestazioni in modo adeguato esso potrebbe incentivare i lavoratori o i cittadini ad attivare forme di previdenza privata (forma contrattuale, liberà contrattuale e principio di volontarietà), questo però potrebbe portare a delle diseguaglianze, e anche nel caso del welfare aziendale si potrebbero creare delle diseguaglianze perché si avrebbe una solidarietà solo nei confronti dei lavoratori di quell’azienda e non nei confronti di tutti e lo Stato potrebbe basarsi sempre di più su questo modello facendosi meno carico dei bisogni e creando delle diseguaglianze. Lo Stato interviene economicamente le famiglie dei lavoratori come l’assegno familiare, ma alcune prestazioni sono molto poche e portano molto spesso alle donne a far rinunciare il loro posto di lavoro, in altri casi se hanno una famiglia alle spalle questa si sostituisce in qualche modo allo Stato. Abbiamo diversi congedi che permettono alla lavoratrice e al lavoratore di sospendere la prestazione lavorativa per la nascita del figlio, questa somma è l’intervento dello Stato che solleva i soggetti coinvolti dallo stato di bisogno perché in questi casi non avrebbero diritto alla retribuzione intera, non abbiamo solo la retribuzione ma anche l’accantonamento dei contributi che dovrebbero essere versati (contribuzione figurativa). Per quanto riguarda l’ambito privato a tutela della famiglia dobbiamo trattare degli assegni familiari, erogati dall’INPS e calcolati sulla base dei componenti del nucleo familiare. Abbiamo 4 sospensioni temporanea dell’attività lavorativa: 1. Congedo di maternità: è una sospensione obbligatoria dal lavoro di una durata massima di 5 mesi, viene previsto un indennizzo pari all’80% della retribuzione. 2. Congedo di paternità: il padre avrà diritto a 7 gironi di sospensione entro i 5 mesi dalla nascita, potrà aver diritto ai 5 mesi solo se la madre è venuta a mancare o il bambino è stato abbandonato. 3. Congedo parentale: è facoltativo ed entrambi possono utilizzare 10 mesi entro i 12 anni di vita, se il padre ne ha utilizzati almeno 3 si avranno 11 mesi. 4. Congedo per malattia del figlio: da utilizzare entro 3 anni dalla nascita o entro 8 con una durata però di 5 giorni, mentre nei primi 3 anni non è previsto alcun limite. Non è indennizzato. Le dimissioni fino al 3 anno del bambino sia della madre che del padre sono soggette a convalida dell’ispettorato del lavoro così da capire se la volontà espressa sia viziata o no. Le dimissioni presentate dalla lavoratrice durante il primo anno di vita, protetto anche dal divieto di licenziamento, sono considerate per giusta causa e danno diritto alla NASPI. -LA DISOCCUPAZIONE L’assicurazione contro la disoccupazione ha come oggetto la perdita improvvisa del lavoro si tratta di uno stato di bisogno economico a causa di una perdita involontaria del posto di lavoro. Ha un massimale di 1300euro e una durata massima di 2 anni, il tutto viene calcolato sulla base dei 4 anni precedenti allo stato di bisogno, i 2 anni verranno concessi a chi ha un lavoro a tempo pieno e indeterminato. Può essere chiesta l’anticipazione della prestazione tenendo però conto di quanto ho già ricevuto. Se nel mentre mi faccio assumere come lavoratore subordinato io dovrei rendere tutta la prestazione che mi è stata anticipata. Sentenza 194 del 2021 il giudizio è stato risolto non dichiarando illegittima la norma sopra citata. Il decreto legislativo n.22 del 2015 ha introdotto la naspi, rispetto al 2012 che si era previsto l’aspi, sono rimasti i suoi fondamenti cioè la struttura fondamentale della prestazione. Cos’è cambiato? Fino al 2012 si dava importanza all’anzianità lavorativa, infatti, chi aveva un’anzianità maggiore aveva una durata maggiore di questa prestazione. La gestione che si occupa dell’erogazione della disoccupazione e dell’integrazione salariale è la gestione delle prestazioni temporanee. Il decreto legislativo 150 del 2015 sarà utile per parlare della condizionalità, esso ha riformato le politiche attive del lavoro così da reinserire i soggetti che perdono il lavoro. La disoccupazione e l’integrazione salariale, nel primo caso abbiamo la cessazione del rapporto di lavoro dove lo stato di bisogno è definitivo mentre nel secondo caso abbiamo una sospensione del rapporto di lavoro dove lo stato di bisogno è temporaneo. In entrambi i casi lo stato di bisogno è la perdita della retribuzione che può essere definitiva o no. Lo stato di bisogno è di tipo economico e si deve trattare di una perdita involontaria del posto di lavoro, vi rientrano gli atti del datore di lavoro che solitamente sono unilaterali, negli atti bilaterali bisogna cercare di capire la causa perché in alcuni casi potremo applicare la disoccupazione come nelle dimissioni per giusta causa perché il lavoratore è costretto e per questo esso rientra in una perdita involontaria. Quando il datore di lavoro presenta la domanda l’INPS noterà nella causale le dimissioni, e potrebbe rifiutare di erogare la prestazione. Dunque, il lavoratore dovrà dimostrare la natura delle sue dimissioni cioè la giusta causa o far notare all’ente il contenzioso tra lui e il datore di lavoro La NASPI ha sostituito l’ASPI E LA MINI ASPI, dove la seconda prevede un’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti perché alcuni soggetti avevano solo certi requisiti e per questo non gli spetta l’ASPI allora gli si applicava una somma inferiore. La NASPI richiede come requisiti almeno 13 settimane di contributi versati nei 4 anni precedenti, 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi prima della disoccupazione (questo non vale per chi ha richiesto la NASPI dal 21 marzo al 31 dicembre 2021). Lo stato di disoccupazione riguarda colui che perde il lavoro e che è disponibile a partecipare alle politiche attive, infatti insieme alla domanda di disoccupazione il lavoratore presenta una dichiarazione sull’immediata disponibilità. Se io ho svolto in modo regolare la mia attività nei 4 anni precedenti avrò 208 contributi che se divido per 2 avrò il massimo della durata della prestazione cioè 104 settimane e quindi 2 anni. La NASPI oggi è riconosciuta sia per le dimissioni per giusta causa che per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. La prestazione si calcola sulla retribuzione degli ultimi 4 anni/ le settimane dei contributi x 4,33, il massimale è di 1300euro, se la retribuzione è pari o inferiore a 1195 euro si avrà il 75% della retribuzione mensile. La NASPI si riduce del 3% dopo il terzo mese. Chi ha 13 settimane di contributi avrà la prestazione per 6,5 settimane. I contributi già utilizzati non sono calcolati per una nuova prestazione. La domanda dovrà essere presentata entro 68 giorni della cessazione del rapporto si lavoro, se non rispetto ciò perdo il mio diritto. La NASPI spetta dopo l’ottavo giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro e se presento la domanda dopo gli 8 giorni ne avrò diritto il giorno dopo la presentazione della domanda, se non dovessero essere rispettati i 300 giorni perderei comunque il diritto. Si può avere una liquidazione immediata dell’intera prestazione o di quanto manca della prestazione per avviare un’attività autonoma o un’impresa individuale o colui che acquista una quota di capitale sociale di una cooperativa. La NASPI non da diritto alla contribuzione figurativa e all’assegno nucleare familiare, questa domanda dev’essere inviata entro 30 giorni dall’inizio dell’attività. Il lavoratore che si inserisce un rapporto di lavoro subordinato prima della fine della prestazione è tenuto a restituire quanto anticipato se ci riferiamo all’anticipazione delle prestazioni. Nel periodo in cui percepisco la prestazione cosa può fare il soggetto? Può svolgere un’attività di lavoro autonomo o subordinato? Durante il periodo della prestazione il lavoratore ha degli obblighi formativi infatti il esso dovrà comunicare ogni tipo di attività che svolge all’INPS. La prestazione non sarà erogata se il reddito annuale non superi il minimo cioè 8mila euro mentre sarà erogata se esso sarà inferiore. Il soggetto invalido dovrà scegliere se ricevere l’assegno o la NASPI. La NASPI nasce da uno stato di bisogno previsto dall’articolo 38 comma 2. L’integrazione salariale, rispetto alla disoccupazione interviene prima che il contratto di lavoro si concluda perché in questa situazione l’impresa è in difficolta dato che l’imprenditore non riesce ad erogare la retribuzione ai suoi lavoratori, si applica ciò perché si pensa che l’impresa poi si possa riprendere. L’integrazione salariale nasce grazie alla contrattazione collettiva, infatti la prima forma di cassa integrazione guadagni fu prevista durante la Seconda guerra mondiale perché molti lavoratori fuggirono nelle campagna e per evitare che le imprese chiudessero, dato che non avevano lavoratori formati, si era previsto questo ammortizzatore così che quando le condizioni lo avrebbero permesso i lavoratori sarebbero tornati nell’impresa me nel mentre ricevevano un’indennità. Il tutto si applica solo nei casi previsti dalla legge. La NASPI agisce fuori dal contratto di lavoro perché qui questo è concluso mentre la cassa integrazione agisce nel rapporto di lavoro. Nell’integrazione salariale la domanda sarà presentata dal datore di lavoro, dovrà poi ricevere un provvedimento amministrativo di ammissione all’integrazione salariale, nella procedura ci sono anche le parti sociali. Il datore di lavoro potrà sospendere la retribuzione solo con questa procedura altrimenti risulterà inadempiente ai suoi obblighi. Nel 1975 con la legge 64 si è cercato di coinvolgere i sindacati nella gestione della crisi dell’impresa. Nel 1991 la legge 223 ha previsto che l’integrazione salariale sia a sostegno dell’impresa e non sia utilizzata come un’anticipazione della NASPI, l’impresa deve dimostrare di essere seriamente intenzionata a conservare i posti di lavoro presentando un programma di ristrutturazione. Nel domanda è di autorizzazione nell’anticipare la prestazione cioè comunica all’INPS di aver ottenuto l’autorizzazione. IL SISTEMA PENSIONISTICO Questa prestazione va a sostituire il reddito di lavoro, il tutto viene finanziato mediante il sistema di ripartizione (diverso dal sistema di capitalizzazione) dove le pensioni mensilmente vengono pagate con i contributi che mensilmente i lavoratori attivi versano. Durante gli anni ’60/80 si richiedeva come età minima di contributi 15 anni, questo sistema inizia però ad andare in crisi perché i lavoratori attivi con il tempo venivano a diminuire creando così un disavanzo dato dalla discontinuità lavorativa o dalla nascita di altre tipologie di rapporti di lavoro. Dagli anni ’90 si è modificato il sistema pensionistico, infatti, è stata modificata l’età anagrafica. La riforma è avvenuta con con la legge 503 del 92 (età anagrafica) e la legge 335 del 95. Fino alla riforma si andava in pensione a 60 anni per l’uomo e a 55 per le donne. Per ottenere la prestazione bisogna dimostrare la cessazione dell’attività lavorativa, e dopo aver ottenuto la prestazione io potrò svolgere nuove attività lavorative e questi contributi mi potranno dare dei supplementi quindi ricalcolare la pensione tenendo conto dei nuovi contributi. La legge 503 del ’92 ha portato l’età anagrafica a 65 per gli uomini e 60 per le donne, dunque, l’aumento è avvenuto anno per anno fino ad arrivare agli anni 2000. Oggi l’età anagrafica è la stessa sia per le donne che per gli uomini (67 anni) ma è stata previsto l’opzione donna. La legge 335 del ’95 ha modificato il sistema di calcolo che va dal retributivo al contributivo. Le misure di salvaguardia hanno previsto delle deroghe nei confronti di alcuni soggetti. La legge del ’95 ha previsto il principio di armonizzazione nei confronti dei diversi fondi speciali, ha previsto l’assegno sociale che si basa solo sull’età anagrafica ma non sul versamento dei contributi e ha creato la quarta gestione. La legge del ’95 sulla base del metodo di calcolo della prestazione ha creato 3 categorie, i neoassunti cioè quelli assunti dal 1° gennaio 1996 erano soggetti ai contributi, coloro che fino al 31 dicembre ’95 avevano versato almeno 18 anni di contributi restavano sulla base retributiva e chi non aveva 18 anni di contributi era soggetto al metodo misto dove parte della pensione era calcolata con un metodo e l’altra con l’altro. Bisogna distinguere la pensione di anzianità da quella di vecchiaia dove la prima è stata abolita nel 2011 con il governo Monti e prevedeva che il lavoratore potesse andare in pensione avendo 35 o 36 anni di contributi a prescindere dall’età anagrafica. Inoltre, la riforma del 2011 ha previsto nei confronti di chiunque l’applicazione del metodo contributivo. La pensione anticipata richiede almeno 42 anni e 10 mesi di contributi. La sentenza 137/2021 della Corte costituzionale ha analizzato la legge 92/2012, nello specifico l’articolo 2 commi 58 e ss dove il legislatore prevede che sin caso di sentenza di condanna penale, per una serie di reati di certa gravità, si associa come sanzione accessoria la revoca di una serie di prestazioni (indennità di disoccupazione, assegno sociale e la pensione degli invalidi civili). Entro 3 mesi dalla legge Fornero il Ministro della Giustizia l’elenco dei soggetti con una sentenza passata in giudicato per i reati del comma 58. All’interno di questa legge non si distinguono i soggetti in carcere dai soggetti con un’altra pena. I tribunali di Fermo e Roma hanno sollevato la questione di legittimità dove avevamo un soggetto con un assegno sociale ai domiciliari e l’altro che era un collaboratore di giustizia, si solleva la questione perché si riteneva che si violassero alcuni articoli tra cui il 38. La Corte afferma nel 2021 che il legislatore ha violato il principio di ragionevolezza non distinguendo i condannati, infatti, il soggetto ai domiciliari che non può mantenersi ha diritto, secondo l’articolo 38, all’assicurazione sociale secondo l’articolo 38 comma 1. Dunque, è illegittimo costituzionalmente le disposizioni che non distinguono i soggetti in carcere dagli altri soggetti condannati. TUTELA CONTRO L’INSOLVENZA DEL DATORE DI LAVORO Questa tutela non è prevista nella Costituzione ma una direttiva europea ha spinto per prevedere delle forme di intervento nel caso in cui il datore di lavoro non riesca ad adempiere ai suoi impegni finanziari. La legge 1982 attua la direttiva del 1980 e ha previsto che dopo l’insolvenza del datore di lavoro il lavoratore è creditore del TFR e delle ultime 3 mensilità di retribuzione se ci sono, questi due elementi saranno versati dall’INPS con il fondo garanzia. Il lavoratore dovrà dimostrare all’INPS che ha provato a recepire quei crediti dimostrando quindi l’insolvenza. Il presupposto è la presentazione della domanda che potrà essere presentata anche dall’avvocato dato che prima il lavoratore ha prima optato per procedure legali così da recuperare il credito in modo coattivo, l’avvocato presenterà la domanda con una delega del lavoratore insieme a dei documenti. Abbiamo due soluzioni in caso di insolvenza: 1. La società o il datore di lavoro soggetto al fallimento: qui abbiamo uno stato passivo del fallimento che include tutti i crediti che vengono autorizzati dal giudice in un documento esecutivo, il lavoratore non ha bisogno del titolo esecutivo perché dovrà solo dimostrare il rapporto di lavoro con l’ultima busta paga e da qui dimostrare che io non abbia ricevuto ancora il TFR. Il documento esecutivo sarà acquisito dall’INPS o presentato dal lavoratore, una volta avuto ciò l’INPS erogherà la prestazione e si sostituirà al lavoratore come creditore del datore di lavoro. Il tutto sarà erogato dopo 15 giorni dal giudizio del giudice che ha reso esecutivo il documento. In caso di trasferimento nel 2017-2018 i giudici hanno affermato che l’INPS non dovrà pagare la prestazione, anche se ammessa dal curatore fallimentare dell’ex società, perché non cessa il rapporto di lavoro. 2. Esecuzione individuale: il datore di lavoro non è soggetto al fallimento e non adempie al TFR, il lavoratore potrà accedere al fondo solo dopo che ha dimostrato di aver applicato l’esecuzione forzata e che le garanzie patrimoniali non siano risultate sufficienti in toto o in parte, le garanzie saranno il pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi. Innanzitutto, dobbiamo capire chi è il debitore, perché in caso di società di capitali una volta che si sono cancellate dal registro io non avrò garanzie mentre in caso di società di persone io dovrò prima aggredire i beni presenti e futuri della società e dei soggetti che rispondono in forma solidale e poi posso dichiarare che le garanzie non esistono. Accedendo alle banche dati dell’INPS previa autorizzazione del presidente del tribunale io posso capire se il datore di lavoro abbia ora un nuovo lavoro che potrebbe essere soggetto a pignoramento. In caso di pignoramento tentato l’ufficiale non sa cosa può aver trovato dentro quindi questo non dimostra l’insufficienza delle garanzie, qui devo dimostrare che l’ufficiale giudiziario sia entrato nell’immobile e che al suo interno non ci siano stati dei beni sufficienti. I crediti di lavoro sono stati tutelati dal 1992, la garanzia si applica non solo al TFR ma anche ai crediti di lavoro. In caso di procedura fallimentare nei confronti del datore di lavoro il lavoratore ha diritto alle ultime 3 mensilità mentre in caso di datore di lavoro non soggetto al fallimento prima il lavoratore dovrà dimostrare quanto previsto dall’esecuzione individuale in caso di TFR. La tutela ha come oggetti le ultime 3 mensilità che rientrano nei 12 mesi che precedono la data di apertura della procedura fallimentare o di inizio di esecuzione forzata. Il TFR non ha un massimale mentre i crediti di lavoro sì vale a dire ad una somma superiore a 3 volte la somma dell’integrazione salariale straordinaria. In caso di lavoratore a nero o di lavoratore autonomo che in realtà era subordinato bisogna dimostrare all’istituto che in quel periodo io ero un lavoratore subordinato tramite dei provvedimenti giurisdizionali. IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI NAZIONALI DI SICUREZZA Cosa succede quando la carriera di un lavoratore si svolge in più Stati membri? Il Trattato di Roma del 1957 prevede il principio della libera circolazione di merci, servizi, persone e capitali. L’articolo 45 TFUE ha previsto la libera circolazione dei lavoratori, l’abolizione delle discriminazioni sulla base della nazionalità e la residenza, inoltre, il lavoratore si può spostare per rispondere ad un’offerta di lavoro e può restare nello Stato prendervi dimora e durante e dopo l’impiego. Il regolamento 968 è stato ricodificato nel 2011, si occupa dei diritti dei lavoratori che si spostano all’interno dell’EU e tutela sia i lavoratori subordinati che i soggetti economicamente attivi. La direttiva del 2004 n.38 distingue i soggetti economicamente attivi da quelli inattivi anche se oggi parliamo di libera circolazione dei cittadini. Dunque, c’è un forte legame tra la sicurezza sociale e la libera circolazione dove la prima nasce in modo funzionale alla seconda, infatti, il legislatore europeo vuole garantire la libera circolazione dei lavoratori e garantendogli delle prestazioni essi si muoveranno di più. Secondo l’articolo 34 del TFUE la competenza dell’EU in questa materia è limitata, infatti al primo comma si fa riferimento a delle prestazioni previdenziali secondo le modalità del diritto comunitario e delle legislazioni e prassi nazionali, al secondo comma trattiamo di ogni individuo che risiede o si sposta all’interno dell’EU ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale secondo le modalità del diritto comunitario e delle legislazioni e prassi nazionali mentre il terzo comma vuole evitare l’esclusione sociale e la povertà e si prevedono delle prestazioni di assistenza sociale secondo le regole del diritto comunitario e le legislazioni e prasi nazionali. La competenza dell’EU è limitata perché ogni disposizione giuridica viene disciplinata secondo l’articolo 42 TFUE dove si possono adottare norme di sicurezza sociale se c’è l’unanimità del consiglio europeo o la maggioranza qualificata (articolo 48). L’articolo 153 del TFUE ha previsto che l’EU oggi sostiene e completa le competenze deli Stati cioè si affianca ad essi con il coordinamento (si dettano dei principi comuni) e con l’armonizzazione (unico sistema di sicurezza sociale), l’EU oggi ha scelto il coordinamento. Il coordinamento ha come scopo l’evitare che i lavoratori che si spostano siano svantaggiati a livello previdenziale. Per favorire la libera circolazione dei lavoratori applico delle prestazioni come il cumolo dei contributori e il pagamento della prestazione anche se siamo residenti in diversi territori. La sicurezza sociale è composta sempre da un regolamento generale e uno attuativo dove il primo detta dei principi generali. I primi furono promulgati nel 58, si prevedono dei regolamenti perché sono obbligatori in tutti i loro elementi e sono direttamente applicabili. Poi abbiamo avuto i regolamenti del 70-71 e infine del 2004-2009 883. Oggi questo regolamento 883 del 2004 è soggetto a modifiche grazie a degli interventi della Corte di Giustizia, perché non si rappresentano più sistemi odierni come la Brexit e in più c’è stata una crisi pandemica. Il regolamento 883 del 2004 ha un campo di applicazione soggettivo e oggettivo. Inizialmente i regolamenti trattavano solo del lavoratore subordinato ma dal 2004 abbiamo previsto il cittadino assicurato quindi colui che è assicurato presso un ente previdenziale nazionale quindi sia il lavoratore subordinato che i lavoratori economicamente attivi, sono stati poi anche inclusi i soggetti inattivi, infatti oggi basta aver due requisiti vale a dire l’essere cittadino EU e l’essere o essere stato soggetto alla legislazione di sicurezza sociale di uno Stato membro. E i soggetti dei Paesi terzi? Abbiamo dei regolamenti che hanno esteso il regolamento 883 del 2004 anche ai soggetti provenienti da Paesi terzi, ma essi devono essersi spostati in più di uno Stato membro dell’EU altrimenti sarà una questione interna, il cumolo sarà applicato se lo Stato membro e il Paese terzo hanno stipulato una Convenzione. I rischi protetti sono elencati in modo tassativo, sono stati introdotti il pensionamento anticipato e la paternità, restano esclusi secondo la Corte di Giustizia il rischio di dipendenza (colui che non riesce a compiere atti quotidiani) che è stato incluso nella malattia, e l’assistenza sociale e medica, l’assistenza sociale oggi vi rientra se lo Stato mi riconosce quello stato di bisogno in modo individuale, resta esclusa l’assistenza medica. I principi del coordinamento sono 5: -Parità di trattamento e assimilazione, cioè il divieto di realizzare trattamenti discriminatori e per assimilazione intendiamo lo Stato che deve considerare la contribuzione come se fosse stata versata nel proprio territorio. -Totalizzazione dei periodi contributivi in più Stati membri, le prestazioni erogate saranno pro-rata dove ogni Stato eroga una somma ogni volta che uno Stato mi da la pensione.
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