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La sopravvivenza del diritto romano: dalla fine dell'Impero a diritto medievale, Appunti di Diritto Medievale E Moderno

Della complessa sopravvivenza del diritto romano oltre i confini della storia romana antica. Esplorando la transizione dal diritto romano all'età medievale, il testo illustra come il diritto romano ha influenzato il diritto medievale, diritto moderno, e diritto contemporaneo. Il documento include riferimenti a gaio, i codici visigotici, e il ruolo del diritto come strumento formidabile per affrontare e risolvere problemi. Il testo inoltre introduce concetti come diritto soggettivo e il ruolo della scienza giuridica nella produzione del diritto.

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 29/04/2019

carmen_1999
carmen_1999 🇮🇹

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Scarica La sopravvivenza del diritto romano: dalla fine dell'Impero a diritto medievale e più Appunti in PDF di Diritto Medievale E Moderno solo su Docsity! STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO Che senso ha a Giurisprudenza studiare la Storia del diritto? Molti credono che tutto stia nel diritto positivo/vigente. Questo appiattimento sul presente è un rischio, ovvio che devo applicare le norme che oggi vigono, di certo il diritto vigente non va quindi svalutato, ma bisogna tenere presente che il diritto è una realtà complessa che non può essere ridotta alla realtà presente. Il giurista, ovvero colui che professionalmente usa il diritto manipolandole e interpretandole per ottenere determinati risultati non può incorrere in questa visione riduttiva del diritto. In sostanza non è tenuto a conoscere il retroscena l’uomo comune, ma il giurista deve conoscerlo; deve sapere quale è la ratio, deve sapere metterle in correlazione deve montare e smontare l’ordinamento giuridico, tenendo sempre conto che la singola norma non ha significato ma ha senso messa in relazione con altre in modo giusto si. L’istituto giuridico è complesso e il giurista è colui che sa montarlo, smontarlo e metterlo in relazione. Il diritto deve essere sottoposto ad analisi e deve adeguarsi alla realtà contingente. Spesso non ci si rende conto che il diritto è in costante evoluzione e ingiuriata lo so, la conosce, la segue e a volte la prevede. Ma può partecipare al diritto presente solo se conosce il retroscena. Il mondo del diritto è complesso, ha una pluralità di fonti, non è semplice, non è piatto ma è anche interessante. Tutto questo è frutto di una involuzione che il diritto ha avuto di recente. Studiare diritto significa studiare ciò che ci circonda. Vi è un complesso approccio al diritto, ma sicuramente l’idea è che il diritto è fatto di regole organizzate in un insieme vasto —> ordinamento e servono a disciplinare i rapporti inter-soggettivi. Vi è un insieme di norme che sono comandi, ma introduciamo una versione diversamente orientata nella quale il diritto è un insieme di regole che la società si da per funzionare al meglio, è questa l’idea corretta intendendo il diritto come ordinamento che serve alla comunità per diventare una comunità politica di umani che ha una sua identità e una sua storia. L’insieme di regole non è quindi puro insieme di divieti (diritto penale) e non sono nemmeno solo dei comandi. Ci sono norme che servono per ottenere certi risultati e ti indicano la strada migliore per raggiungere questi risultati. Certamente c’è lo spazio per il diritto penale, per l’imposizione, per impedire che vengano lesi soggetti di tutela, ma essenzialmente questa è una accezione minoritaria. In fatti non incontriamo sempre il diritto penale bensì spessissimo il diritto privato o amministrativo. L’individuo vive IMMERSO nel diritto, accendendo la luce —> Contratto, Contratto di compravendita ecc. perlopiù il diritto che noi incontriamo nella vita è di questo genere. L’uomo comune in ciò non vede il diritto ma il giurista in controluce vede il diritto come onnipresente. Ciò da un lato rappresenta chiaramente qualcosa di MOBILE perché i rapporti evolvono, nei rapporti inter-soggettivi per comunicare al meglio si usa la lingua (strumento più efficace e diretto e completo per esprimersi). La lingua da un lato è qualcosa di condiviso e in costante evoluzione, cambia il lessico, cambiano in parte le regole sintattiche e grammaticali, i neologismi vengono introdotti ma se dagli altri non c’è utilizzo decadono. Idem vale per il diritto che deve superare il concetto dell’imposizione, ci sono regole che più sono condivise più danno soddisfazione alle parti, ma sono elastiche e cambiano in base al contesto in cui si instaurano, c’è infatti una evoluzione nel comportamento sociale. L’aggiustamento in tempo reale dell’ordinamento giuridico solo in parte può essere gestito dalla produzione di norme in senso formale (processi specifici), sarebbe come pretendere di costruire con una cartina tutti i dettagli di un certo territorio ciò va solo in scala 1:1. La legge è anche essa una cartina che indica le cose fondamentali e considera certe cose, ma molte altre no ma ciò non significa che quello che non riveste non sia preso in considerazione dal diritto. Legge e giurisprudenza non sono sinonimi ma nella relata contemporanea è consuetudine che lo siano, e di questo per esempio il giurista deve essere consapevole. Si tratta di CONVENZIONI, un qualcosa di non ovvio e contingente. Anche nel campo del diritto non vi è nulla di normale. A noi interessa il Passato in funzione del futuro per capire quali sono le modalità di organizzazione del ordinamento giuridico. Quasi tutto quello che noi abbiamo oggi è frutto di uno sviluppo storico. Esistente o no un nocciolo di diritto naturale —> Esistono dei principi di diritto innegabili in ogni società civile in cui ci troviamo? Esistono in diversi luoghi geografici ordinamenti diversissimi, ciò serve per capire che bisogna RELATIVIZZARE. Si può relativizzare conoscendo altre realtà e ancora di più andando a ritroso nel tempo. Bisogna evitare l’atteggiamento per cui è importante solo il diritto positivo, ma è fondamentale capire che diritto positivo non è solo quello, al dirà c’è un altro mondo. Il diritto non è solo il diritto vigente, bisogna avere una visione più ampia più aperta, non ci si può fossilizzare nello studio del diritto positivo credendo che sia tutto quello che bisogna sapere, infatti qualora non sia più vigente ci troviamo spaesati. Giuristi sapendo che c’è stato un prima ha strumenti culturali per affrontare l’interpretazione delle norme nuove che si susseguono. Il giurista deve interpretare nuove norme e deve farle diventare diritto reale. Se c’è consapevolezza che il diritto è mobile ed elastico, allora non c’è novità legislativa che ci può mettere k.o. Bisogna riflettere su quello che si sta imparando, capendo che siamo su una linea molto lunga in cui ci è stato qualcosa prima e ci sarà qualcosa dopo, bisogna sapersi adattare e per non fare lo studio errore di rincorrere semplicemente l’imparare di nuove norme, bisogna avere l’idea del senso della profondità storica. Per questo noi studieremo il medioevo, noi non vogliamo fare l’intro storica al diritto vigente, bensì dal p.d.v. formativo bisogna sapere che 1000 anni fa il diritto era completamente diverso, quello era il diritto che in quell’epoca e in quelle condizioni era visto come il migliore possibile per sé. Non si auspica alcun ritorno al Medioevo ma il diritto è figlio della propria epoca, è elemento strutturale per comprendere una società in un dato momento storico. Nel campo giuridico non si può fare il discorso di miglioramento assoluto, non si può dire che un diritto è migliore di un altro, è semplicemente diverso dipende infatti dalla adattabilità al contesto storico e alla società. Se le regole resistono alla storia sono azzeccate, ma se cambiano i termini del problema e gli elementi in base ai quali la società si organizza bisogna anche adattare la soluzione giuridica. Nel caso della storia del diritto non si può parlare di Miglioramento come per esempio lo si fa nella storia della medicina. Ogni società ha il proprio diritto più o meno corrispondente ai suoi problemi, che pero si adatta. Bisogna evitare che il diritto abbia talmente tanta forza costrittiva da ingabbiare la società. Giurista ha interesse a far emergere ciò senno sarebbe un semplice “tecnico”. ——————————————————————————————————————————— In Grecia è il filosofo che si interroga sulla collocazione dell’uomo nel mondo, “l’uomo è animale politico” (Aristotele) e dal momento che vive in società esiste il diritto. Quindi non si può non riflettere sul diritto, infatti in Platone il diritto trova ampia collocazione. Esiste il diritto e le regole giuridiche sono onnipresenti, vi sono intellettuale che consapevolmente e consciamente si dedicano a riflessione sul diritto, delle norme giuridiche e sulla loro interpretazione. 
 Il diritto e le norme o si applicano e si usano in concerto o non esistono. Il diritto a Roma mira ad essere scientia iuris, iuris prudentia. Il diritto è una scienza quindi che essenzialmente si rivolge alla prassi. Per questo motivo il diritto romano non muove semplicemente con la fine dell’impero romano, la sopravvivenza del diritto romano oltre i confini della storia romana antica è una questione complessa, è nato in quella società per risolvere i problemi di quella società e non si può pretendere che abbia in se principi si diritto naturale che vale sempre e comunque; questa sarebbe una mera riflessione ideologica. Il diritto romano quindi è correlato al suo contesto storico e termina quando termina l’esperienza della Roma antica ma è il diritto romano almeno in parte, frutto di riflessione scientifica e come tale offre elementi e materiali utili per un riuso nelle epoche successive. Non si tratta di una rinascita o una seconda vita del diritto romano, esso termina sicuramente nel V secolo, ma una parte importante di quel diritto derivando da riflessione scientifica mette a disposizione materiali e strumenti che possono essere riusati. Il diritto romano è una realtà storica e si colloca solo in quel contesto. Il contenuto scientifico fa la differenza ed è il motivo per cui le basi di metodo di studio del diritto lo si recupera da quella particolare esperienza. I materiali e le esperienze che si recuperano saranno poi rifusi in qualcosa di diverso che possono essere diritto medievale, diritto moderno, diritto contemporaneo, diritto futuro. Il diritto romano ha una oggettiva utilità essendo basato e ancorato ad una riflessione scientifica. I migliori giuristi tedeschi vengono designati come pandettisti, ovvero giuristi che si rifanno alle pandette giustiniane, non rivedendo i contenuti ma riprendendo il metodo di lavoro sul diritto capendo che il giurista può esistere e che ha un suo perché nella società. Quindi per forza di cose si parte dal diritto romano che si colloca alla base di tutti gli altri ordinamenti giuridici. Serve per capire ciò che accade dopo e per capire analogie e differenze. è più complesso di quello per il Codice. Ogni testo del codice ha l’anno è l’imperatore. La sistematica del codice è quello della raccolta del materiale passato per salvarlo, ma anche apprestante di uno strumento di lavoro per il presente. Le costituzioni imperiali sono raccolte istituto giuridico per istituto giuridico, istituti relativi al mutuo, al processo ecc. Gli imperatori hanno legiferato molto tutela della chiesa, vi è molto diritto ecclesiastico nel codice, poi in seconda battuta si arriva alle fonti del diritto e poi si procede col diritto privato e poco spazio c’è per le altre branche. Gli ultimi 3 sono dedicate a diritto amministrativo, tributario, magistrature, etc. I medievali poi considereranno questi ultimi 3 libri inutili perché non riutilizzabili. Il codice viene riusato essenzialmente per quanto concerne i primi 9 libri di 12, sono 12 libri divisi in titoli Enel titolo emerge la scansione cronologica. Il lavoro per il digesto è più complesso, infatti è più difficile da maneggiare la fonte con cui si ha a che fare, nonni è mai compiuta poi una opera degenere. Triogoniano inizia semplificano il lavoro non prendendo in considerazione il periodo repubblicano, cosi riduce il materiale. Usa solo fonti dei giuristi classici, una volta ridotta la biblioteca ho difronte una serie di opere. Se volessi fare storia le inserirei tutte nella compilazione. Trigoniano pero non vuole semplicemente raccogliere e trascrivere, ma l’aspetto del rifarsi al passato e salvare il meglio del diritto romano del momento classico è soltanto uno degli aspetti. Inscindibilmente vi è il fine di mettere a disposizione della prassi il materiale, il ricchissimo patrimonio culturale giuridico. Non è solo patrimonio culturale ma essendo diritto vigente sono norme che vanno a disciplinare. La storia non è facile da usare nella prassi ed è anche complesso tradurla in atti normativi. Dovendo essere prassi, decide di prendere singole parti per creare qualcosa di nuovo, frantumo opere e prendo i singoli tasselli antichi per fare qualcosa di nuovo. Non si tratta di una fedele rappresentazione dell’antichità, perché prendo frammenti diversi di opere diverse di opere diverse e formo qualcosa di inedito. In un titolo trovo centinaia di frammenti diversi, viene riportato il giurista e l‘opera pero dei frammenti. É una raccolta di frammenti tratti dalle opere dottrinali dei giuristi che disciplina ogni ambito del diritto e la offro alla prassi rendendoli legge. Li rendo legge perché io imperatore non penso ad altro come diritto come voce del mio volere. Sapendo che è il meglio del diritto romano devo tramutarlo in legge imperiale. Ciò che era libera dottrina diventa legge imperiale da applicare per forza. Se le parti del codice sono 12 le parti del digesto sono 50 —> Ciò rende l’idea della differenza di mole. Il digesto come il codice riguarda tutto indiretto e si nota ancor di più nel digesto che il diritto romano si occupa fondamentalmente di diritto privato. Ci si interessa poco di diritto penale perché è rischioso e in epoca imperiale serve com strumento politico perlopiù per eliminare i nemici del regime contro i quali si istituiva un processo penale. Normalmente ci vuole una accusatore privato per il processo penale, ma ci sono in Rom molti personaggi disposti a fare questo. In 50 libri del digesto solo il 47 e 48 sono sul diritto penale gli altri riguardano il diritto privato tranne il 1 che concerne le fonti del diritto. CODICE 12 LIBRI. DIGESTO 50 LIBRI. E il digesto nel 533 viene promulgato come legge. Da lì in poi si applica perché è legge imperiale romana, per rendere cogente il diritto romano antico lo fa diventare legge imperiale. Ciò è importante perché i medievali lo prendono come tale, solo in epoca modera si capisce che nn è diritto di Giustiniano. A noi per ogni aspetto è rimasta la voce migliore per Giustiniano, molte delle altre le abbiamo perse. Nel digesto si tratta di FRAMMENTI. Il risultato è grandioso, è davvero una grande raccolta normativa, la chiamiamo cosi ma sappiamo bene che in partenza non è raccolta di legge ma di opinioni autorevoli. Trigoniano è autorizzato a intervenire nel testo, quando mette insieme i frammenti di diversi autori e diverse opere, Trigoniano se c’è qualcosa di incoerente può intervenire cambiando il testo. Non c’è quindi alcun rispetto delle Fonti. Gli interventi testuali di Trigoiano non sono segnalati, quindi oggi non sappiamo quale sia il testo originale del giurista classico. EMBLEMATA TRIGONIANI: Sono le cosiddette interpolazioni di Trigunaino in cui lui interviene nel testo per farlo quadrare coerentemente con qualcosa che viene dopo. Se guardiola digesto come legge imperiale di Giustiniano poco importa delle interpolazioni di Trigoniano (visione medievale). Ma se guardo al Digesto come una opera storica allora diventano un problema, e si cerca quindi di capire dove sono e in cosa consistono questo è l’approccio di oggi.Non c’è solo il problem a della coerenza, il digesto deve tenere conte che esiste il codice, quindi Trigoniano deve fare attenzione a non contraddire il Codice, in una serie di casi ha suggerito a Giustiniano di promulgare nuove leggi in modo che ciò che dice il Codice sia in armonia con ciò che dice il Digesto. Cosi il vecchio codice è vecchi e nasce un codice di seconda edizione. La seconda edizione abroga la prima quindi noi abbiamo la seconda edizione del 534. Per fare tali operazioni trionfano ha dimostrato di essere un grande giurista e di avere tanti collaboratori. Ma non ha senso mettere in campo il digesto iper-tecnico e difficile da usare —> senza che nessuno lo comprenda e lo possa usare. Bisogna tenere conto quindi del livello dei giuristi del tempo e forgiare dei giuristi all’altezza. Si crea un nuovo manuale —> Le istituzioni. —> Sono dei testi piccoli che servono per scuola. Sono un sottoprodotto del digesto, alcuni dei frammenti inseriti nel digesto li rimette anche qui costituendo il manuale, ovvero una intro semplice. Sono articolate in 4 libri. È un testo smilzo rispetto agli altri. Anche la struttura in frammenti rende difficile e complesso il digesto, cosi nelle istituzioni si crea un discorso unitario e filato senza interruzioni, senza riportare chi ha detto cosa. Quando si promulga il digesto nel 533 si promulgano anche le istituzioni, quando si è arrivati al punto che il diritto è imperiale o no esiste, allora il manuale stesso viene anche esso promulgato come legge. Anche se il manuale è fatto perché gli studenti ci studino sopra. Ma dato che deriva dall’imperatore altro non può essere se non legge.Codice, istituzioni e digesto sono TUTTI LEGGE IMPERIALE. Non importa come siano nati. Si studia in luoghi e scuole previsti dal sovrano. In realtà per legge per diventare giuristi bisogna studiare sulle istituzioni e si possono studiare solo in 3 scuole di 3 città, che sono ROMA; COSTANTINOPOLI; BEIRUT. Sapere che solo queste 3 città sono autorizzate nella costituzione in cui promulga digesto e istituzioni come leggi crea un problema nel medioevo; infatti sono usate dai medievali per capire come si forma un giurista.La rinascita durante il Medioevo del diritto basato su Giustiniano avviene a Bologna, Del corpus iuris civili si ricordano anche le Novelle; Giustiniano muore molti anni dopo digesto e istituzioni e non smette di promulgare ma continua. Nasce pero il problema del coordinamento delle nuove con il Codice. Giustiniano non ordinerà mai di creare una terza edizione del codice, ma a chi usa il diritto fa comodo fare questa terza raccolta che non si coordina pero con il codice, è una raccolta ufficiosa. Queste costituzioni sono promulgate dopo il 534, sono NOVELLE COSTITUTIONES che vengono abbreviate in Novelle. Novelle—> Costituzioni nuove posteriori al codice solo di Giustiniano. • Le compilazioni dell’imperatore Giustiniano: sono il diritto romano con cui medievali e moderni hanno a che fare. Il diritto romano c’è ma è molto variegato, quindi è opportuno specificare mediante la periodizzazione. Quello che non passa il “setaccio” e non entra nel corpus iris civilis si perde. Ciò che è dentro è degno di essere studiato e applicato il resto non conta più.Quello non accolto dal digesto si è perso tutto.E anche quello che si è conservato non si è conservato nel testo originale bensì con interpolazioni. Se si parla di diritto romano in questo campo si tra tratta esclusivamente di diritto giustinianeo. É un corpus —> Costituito da più di una opera, da più norme. É una denominazione moderna pero, non usata né da Giustiniano né dai medievali(parlano di digesto, codice, istituzioni —> LIBRI LEGALES —> Libri che contengono le leggi per eccellenza, in questo modo si da importanza al fatto che è promulgato come legge tutto quello che c’è dentro, ciò suggerisce l’approccio ch eloro hanno nei confronti di questa materiale. Dal 1100 al 1500 l’approccio questo sono imperatori medievali ma seguito di quelli romani. Loro sanno che nel digesto ci sono frammenti di opere di altri autori ma non gli interessa; questo importa a noi oggi, ma i medievali non usano tali fonti per fare storia del diritto romano). Il medioevo che usa le leggi imperiali sono quelle del basso medioevo (dal 1100). ALTO MEDIOEVO —> Poco appariscente ma importante BASSO MEDIOEVO —> Le fondamenta su cui si può costruire Età della fondazione (alto) e età della….. . In occidente prima del periodo giustinianeo sono successe molte cose, ma già nel secolo precedente al VI sono successe molte cose, non c’è il problema di affermare ancora la vigenza del diritto romano imperiale perché non ce più l’impero. SI sono formati una serie di regni romano- germanici. Quindi una serie di popolazioni semi-nomadi che avevano stazionato in oriente e poi arrivano verso oriente fino alla attuale Tunisia. Abbiamo quindi non più l’impero ma una serie di regni romano-germanici, germanici perché il potere lo hanno le varie popolazioni germaniche burgundi, ostrogoti, franchi, visigoti etc. I longobardi sono l’ultimo popolo germanico ad arrivare in occidente e sono paradossalmente i meno romanizzati, e hanno consuetudini, lingua, religione meno romanizzata essi si stanziano in Italia. 568 —> Conquista nord Italia da parte dei longobardi e conseguente rottura politico giuridica in Italia perché loro erano pochi e non riescono a conquistare tutto. I longobardi in verità non rivestono solo il nord e i bizantini solo al sud. Il regno dei longobardi con capitale Pavia è si stazionato al centro-nord ma arriva fino alla toscana compresa. I longobardi arrivano anche sotto la Toscana e sotto Roma ma abbiamo ora rispetto al regno dei longobardi il ducato di Spoleto e il ducato di Benevento. I bizantini tuttavia mantengono il controllo delle coste, e Roma rimane sotto il governo del papa, anche per il ruolo civile che si deve accollare in tutta una serie di casi. Dal nostro pdf è importante l’avvento di queste tribù è chiaro perché sono definite germaniche ma perché romane? Perché noi assistiamo a qualcosa di inedito alla base della nuova civiltà medievale e della nuova esperienza giuridica medievale, i germanici hanno nuovo modo di vivere il diritto diversissimo da quello di Roma, si perde l’idea che il diritto debba essere voce del sovrano e si debba manifestare in forma scritta. I germani hanno proprie consuetudini, non conoscono il diritto scritto essendo popolazioni semi-nomadi. Non necessitano di diritto sofisticato ma danno importanza al fatto di rispondere di regole consuetudinarie conosciute da sempre che sentono proprio e che danno identità alla popolazione. Le popolazioni si distinguono, cosa gli identifica come popolo? La lingua, le credenze religiose e il diritto. Il diritto ha forza fondamentale nel mantenere la coesione di tali popolazioni. I germani hanno chiara percezione dell’importanza del diritto e sono convinti che esso sia un elemento costitutivo nella identità di un popolo. C’è patrimonio condiviso di regole consuetudinarie, che è conosciuto e condiviso da tutti i clan di quella tribù, quindi mi distinguo dagli altri inquinato faccio parte di una catena di una famiglia conoscibile e ricostruibile e quindi vivo secondo determinate consuetudine che sono mie —> “il diritto che sta dentro le ossa delle persone” —> Concezione personale del diritto nel senso che io appartengo a popolazione e quindi sono destinatario di determinate norme, e quando mi propongo difronte a altro popolo o giudice dico chi sono, e secondo che diritto vivo. Anche s non sto nel mio territorio vivo secondo le norme consuetudinarie che conosco e applica, davanti al giudice affermo ciò. Questa è la visione del diritto alternativa a quella tradizionale romana. I Romani avendo conquistato tutto il mondo conosciuto a quel punto diritto romano vige su base territoriale, e io non posso dire di far valere diritto diverso se sono assoggettato ai romani vige il diritto loro e io lo devo assimilare, devo poteri dichiarare civis romano e quindi rispettare il suo diritto facendolo mio. Vige quindi unicità e unitarietà del diritto. Esiste un diritto volgare anche, che non coincide al 100% con il diritto imperiale che noi conosciamo o con la giurisprudenza classica, c’è differenza tra diritto e prassi che si affermano nelle diverse province. L’idea che i germani portano con se è che il diritto deve assecondare la natura delle cose. Sarebbe innaturale e artificioso pensare che in un territorio. Diritto romano -.-> Creazione politico, lo Stato lo può sovrapporre alla relata dei fatti, sono essi che si conformano al diritto non il contrario. Tutto quello che è assunto nel ordinamento giuridico vige, tutto il resto non ha importanza giuridica. Il proprietario può fare “uti et abudi” di una cosa quello che vuole, io sono titolare e assoluto sono il dominus dei miei beni e posso farne quello che voglio. Se voglio trattare male i miei res posso fare come mi pare. Pensando al testamento che è creazione del diritto romano, ma è una negazione della realtà naturale delle cose, col testamento che è un atto formale indico il mio erede. L’erede è perseguitore della mia realtà giuridica. I romani si inventano istituto giuridico con il quale il singolo cives indica con suo atto di volontà chi sarà il suo erede, non necessariamente i figli, normalmente si ma ci sono casi particolari in cui un figlio si può diseredare. Tutti siamo destinati a morire ma la mia volontà giuridicamente espressa è ancora valida quando sono morto, si da conto alle mie volontà espresse nel testamento. Io posso indicare erede qualcuno che nonna rapporto naturale con me e quello che esprimo sarà valido e vigente. I germani la pensano nel senso opposto, anche a Roma si può non fare il testamento e anche oggi. Nell’ottica germanica il testamento nonna senso, se il suo scopo è indicare l’erede non ha senso, si sa già chi è il mio proseguitore naturale, è colui che è sangue del mio sangue quindi i figli, non è pensabile diseredare i figli a vantaggio di un estraneo, andrei contro natura. Il diritto si deve adeguare ai fatti, quindi nel alto medioevo il testamento scompare. Perché non è inerente alla visione del diritto dei Germani e perché è un atto scritto e complesso da redigere in maniera corretta e valida. I germani essendo i vincitori e avendo poter politico hanno il dominio, sono portatori di una visione del diritto relativizzato, non è che il legislatore germanico dice che non vengono più fatti testamenti, il testamento scompare perché i Germani lo tolgono perché gli sembra inutile, e i Romani smettono in questo periodo di usarlo perché è difficile da fare. - Il codex eurigianus —> Le consuetudini visigote messe per iscritto data ca. 476 - Lex romana visigotorum, Alrico II è il re che la promulga nel 506 - Un secolo e mezzo dopo nel 654 abbiamo la Lex visigotorum che verosimilmente riguarda tutti i sudditi del regno visigoto abbiamo un passaggio da diritto su base personale a diritto su base territoriale, perché i 2 diritti si sono fusi. Codex recesingo (re che promulga). Il diritto longobardo è interessante perché è molto germanico, arrivano per ultimi ma hanno stazionato poco sul cofine dell’impero, quando arrivano in Italia le loro consuetudini sono ancora tipicamente germaniche e poco influenzate dai romani. Si fa riferimento all’ Editto di Rotari —> Scritto per conservare le proprie consuetudini giuridiche, si chiama editto perché siamo vicino all’Italia e quindi ci sono problemi a usare il termine legge perché rimandano al re romano, il re longobardo sa che non è erede di Roma e quindi usa questo termine per distinguersi. Questo editto è interessante per i contenuti, poche centinaia di norme, gli istituti che ci troviamo sono tipicamente germanici ma non sono tutti. Grossomodo questo diritto lo ritroviamo anche negli altri regni germanici. Non disciplina tutti gli ambiti nei quali il diritto si applica, è un approccio di diritto limitato, essenzialmente c’è il diritto penale, norme sostanzialmente di diritto pubblico es. anche norme relative al diritto di famiglia e delle successioni che sono nel diritto privato ma sono materie che hanno maggiore risvolto pubblicistico perché l’assetto della famiglia he importanza per il pubblico. Si fa riferimento a consuetudini usate per risolvere temi molto importanti per la prassi. Noi incontriamo in questo testo una impostazione tipicamente germanica diversa e alternativa a quella romana. Innanzitutto nel sistema delle pene, i germani sono basti sull’idea della composizione. Roma —> Difronte reato si accerta chi è autore del crimine e si applica una pena, e questo è compito dell’autorità statale. A Roma il processo penale è pero avviato da un privato che accusa qualcuno, ma alla fine anche li c’è una pena applicata. Nel sistema germanico sono presenti pene, che sono perlopiù corporali, il carcere non appartiene alle pene medievali, oppure sono pene pecuniarie. Si può essere carcerati solo in attesa del processo, ma la pena non è la limitazione della libertà. Accanto a tale sistema di pene esiste una alternativa fisiologica, considerata sullo stesso piano, forse addirittura preferibile ed è quella della composizione/pacificazione tra autore e vittima attraverso i pagamento di una somma di denaro. Questa somma di denaro ha in parte valenza di pena e in parte valenza di risarcimento e viene attribuita esclusivamente alla vittima o ai suoi parenti e in parte minore all’autorità/stato. Questa via di composizione viene preferita, è modo indolore per arrivare a un rappacificazione sociale. L’ottica è che in tale maniera la comunità ritrova l’ordine perduto cosi che nessuno si può ritenere in debito con la giustizia. É a volte gestito dall’autorità ma a volte anche gestito tra privati, trovando un accordo. La somma didentro deve pero essere veramente risarcitoria. Poi pena pecuniaria non è di serie B e normalmente distingue a seconda della qualità della vittima, difronte allo stesso danno, il risarcimento può essere diverso a seconda che io abbia colpito o ucciso uno schiavo un semi-libero o un libero, una donna o un uomo, o un nobile. La somma della pena prevista è diversa in tutti i casi e io se lo commetto contro soggetti diversi andrò incontro a sanzioni diverse. Poi c’è anche il giudizio di dio e altre istituzioni tipicamente germaniche, quando non si riesce ad avere prova del colpevole, ci sono prove che permettono all’imputato di uscire indenne dal processo ecc. Se passo le prove ho favore divino dalla mia parte e quindi non sono colpevole. Nel diritto romano esiste la dote —> Conferimento di somma di denaro e beni della donna perché la nuova famiglia possa sostentarsi. In eta moderna vi sono problemi connessi alla necessita della dote, non perché senza non si possa concludere il matrimonio, ma perché ci sono dei rapporti matrimoniali che nascono in occasione del matrimonio socialmente importanti e quindi senza dote non si arriva al matrimonio. La dote è un istituto romano che si perpetua fino alla modernità, ciò non c’è nel diritto germanico che conosce un istituto opposto. Nel diritto germanico è il marito ch edeve apportare dei beni per la nuova famiglia, e i nomi che vengono dati sono vari a seconda delle epoche “MORGENGABE” dono del mattino è uno dei termini più tipici. Il giorno dopo il matrimonio il mattino seguente il marito apporta i doni alla famiglia. Nel diritto arcaico esiste l’istituto della manus, il marito acquista un potestà nei confronti della moglie, nel matrimonio cum manu il marito acquista la potestà sulla moglie. In eta più tarda, nell’epoca del diritto classico il matrimoni è sine manu, ci si sposa ma la donna non è sotto potestà del marito. Dal p.d.v. della donna a Roma il diritto romano nel diritto privato in eta classica lascia spazio alla donna. In campo di diritto pubblico pero la donna non ha nessun diritto, non può ricoprire nessun ufficium pubblico. Nel campo privatistico nel diritto romano più tardo di quello arcaico la donna ha piena capacita giuridica e piena capacita di agire, può essere proprietaria, essere erede ecc. in modo assolutamente paritario. Non c’è una riserva ereditaria a favore dei figli maschi e a discapito delle figlie femmine. Campo pubblicistico —> Totale carenza della capacita di agire Campo privato —> Totale parità In ambito germanico la donna ha ruolo subordinato, c’è infatti l’istituto del mundium: di fatto la donna non può stare senza un uomo che eserciti su di lei un ufficium di potestà e tutela da esercitare nell’interesse della donna. La donna deve essere protetta e tenuta subordinata. IL titolare del mundium è il mundium ausus, il padre, il fratello, se non ci sono maschi in famiglia è compito addirittura del re che deve tutelarle, l’integrazione per 1000 motivi è stata lenta e con difficolta non solo perché si tratta di persone diverse di popolazioni diverse. Per esempi nel matrimonio si creano tantissimi problemi che cambiano l’assetto della famiglia, perché non si sa cosa applicare. 643 fatto l’editto di Rotari, un re che non ha fatto nulla di significativo infatti post lui ci sono 6 sovrani con provvedimenti nuovi e molto più significative, queste nuove norme si sommano al editto di Rotari. Alla fine viene raccolto tutto insieme e siamo difronte alla lex langobardorum che si forma tardi nel VIII secolo; con un momento di rottura nel 774 in cui il regno longobardo cessa di esistere perché sono tutti dei franchi e cosi Carlo Magno ingloba nel suo regno anche i longobardi pero i longobardi mantengono la loro individualità. Nel momento in cui abbiamo il sacro romano impero sotto C. Magno e abbiamo una triplice corona —> Regno d’italia, regno longobardo, regno franco. Sino a qui abbiamo parlato di diritto che si conserva, consuetudini scritte, diritto scritto romano e poi esiste però anche il nuovo diritto. È un diritto inedito, veniva a mancare una entità statuale come quella romana, abbiamo un aerata frammentata in piccoli regni, i germani che detengono potere militare e politico lo vivono il potere in modo diverso. L’idea per cui l’imperatore è la fonte di ogni attività di produzione del diritto e di ogni potere pubblicistico, e anche i fatto che la storia romana preveda una società durevole e molto ben organizzata per questo si parla di crisi dell’impero romano e si presuppone infatti che prima vi era una epoca migliore. Targare una epoca significa crisi rispetto a cosa c’era prima ma non dice molto su quello che avviene.L’impero romano di certo è una realtà dal p.d.v. dell’organizzazione istituzionale organizzata e complessa. I Germani non sanno come si facci a gestire città e realtà grandi perché sono abituati a regni piccoli e ristretti, non sanno come organizzare i rapporti tra le città, quindi serve un ordine in cui ognuno sappia quale è il suo ruolo e che sia disposto a svolgerlo. È un sistema che funzionava male ma funzionava, quando nessuno era più costretto a fare niente l’organizzazione seppur rudimentale implode. I nuovi detentori del potere ( i germani ) hanno potere ma non sanno come usarlo. La conseguenza è che una società che da secoli non aveva conosciuto problemi di carestia e aveva controllo tranquillo del territori si trova a fare i conti con una situazione che non è più sotto controllo. C’è dunque un declino verticale della produzione agricola perché nessuno ha più l’obbligo di adempiere dei compiti e le città in quanto complesse richiedono complessa organizzazione dei servizi essendo essa venuta meno c’è rischi di carestia. Si è quindi avvantaggiati in campagna, perché li il cibo si trova anche senza l’organizzazione della distribuzione dei viveri. Roma è prettamente a organizzazione urbana, coi germani si perde il carattere umano, si ha una perdita di popolazione e si ha uno spostamento verso le campagne, ma la terra produce meno, perché viene coltivata meno. Il viaggio ha un minimo di consistenza per difendersi ma c’è problema di abbandono della terra perché molta parte del territorio era stato modificato per opera dell’uomo che pero presupponeva un sistema organizzato. Popolazione minore, meno terra messa a coltura —> meno prodotti —> crescita —> meno popolazione —> meno froze per coltivare. Rischio dal p.d.v strutturale economico. Coltivo meno perché terre sono lontane e ci sono malviventi e animali dai quali non sono protetto senza organizzazione. Ci vogliono anche soldi per tenere in sesto un città —> imposizioni che danno dei frutti, parte del danaro risucchiato dall’imposizione fiscale va nei lavori pubblici per argini, mura cittadine. Anche per questo si abbandonano le città. Ciò nonostante vi sono in tale società punti di forza, i rapporti tra vinti e vincitori quindi tra germani e romani non sono necessariamente per sempre conflittuali, non si pongono quindi presupposti per conflittualità permanente perché i germani non confiscano tutta la terra, una volta preso il potere non si affermano come proprietari tendenzialmente come proprietari di tutte le terre, l’esplorazione che c’è è costituita da singoli casi, ma coloro che sono dell’ordinamento non perdono in automatico la propria terra e nemmeno i loro diritti civili e politici. Pongono le basi per una nuova società che non è ne germanico ne romano ma è dato dall’apporto di entrambe queste popolazioni. I vinti non divengono proprietari se non lo erano prima e anche molti schiavi allontanandosi dai luoghi in cui tutti sapevano che erano schiavi riescono a diventare liberi e le terre non vengono confiscate. Ma in attesa che queste 2 si fondano bisogna inventarsi qualcosa. È un momento di insicurezza, le popolazioni germaniche si muovono a gruppi, re ha potere effettivo ma non è detto che controlli tuti i suoi sudditi soldati, è una realtà fluida, esistono poi anche i soldati romani, è un condizione di insicurezza, insufficienza di produzione agricola, travaso di poteri un un posizione difficile, si tratta di ripartire e il diritto in tutto ciò ha ruolo centralismo. E questa epoca alto-medievale che per un certo verso è povera da p.d.v. materiale e culturale, vi è una incapacità di metabolizzare e interpretare questa nuova realtà. Questa società dimostrerà una vitalità innanzitutto dal punto di vista giuridico una originalità e inventività nuovissima, Non ci sono per esempio più i giuristi, perché non c’è più la condizione minima perché esistano, lo stesso vale per le scuole —> Ciò viene a mancare anche perché manca la città luogo in cui questa cultura si diffondeva e aveva origine Il vecchio diritto il diritto germanico non può risolvere una tale situazione e nemmeno quello romano servono nuovi assetti giuridico per risolver una realtà mai vista prima. Non lo crea il sovrano germanico pero perché non lo vede come suo compito, ma in positivo le comunità e la società civile viene costretta per un verso e lasciata libera per l’altro di inventarsi liberamente il proprio diritto per risolvere i problemi. Queste comunità sperse nella campagne prive di tutto e soprattutto di cultura affronteranno tutto credendo che la soluzione sta innanzitutto nel diritto —> Diritto come strumento formidabile da cui non si può prescindere. Creando istituti fondati a partire da questa situazione, enucleandoli dal basso si possono affrontare e risolvere tali problemi. L’idea della personalità del diritto prevede che il sovrano non deve produrre diritto, ciò lascia libero spazio per quanto concerne la produzione del diritto. Il crollo della società romana ha prodotto un calo anche dal punto di vista culturale, quindi l presenza dei giuristi in questa epoca non c’è si tratta quindi di produrre diritto in maniera creativa distaccandosi dalla giurisprudenza e dalla autorità del sovrano in Roma, il nuovo sovrano infatti non crede di dover assumere il ruolo di monopolista nella produzione del diritto. Esistono certamente anche sovrani germani che legiferano, ma sono l’eccezione infatti la maggior parte degli istituti di diritto privato sono affidati ai privati. È un momento di grossa crisi questo, perché non si capisce a chi fare riferimento per nuovo diritto, lentamente la prassi inizia a riempire le lacune. La società alto-medievale è tendenzialmente statica. Bisogna avere una conoscenza tecnica per l’allevamento e la coltivazione per far fronte alla carestia. L’anno 1000 è di svolta in questo senso, piccole e marginali migliorie tecniche, per esempio i sistemi di rotazione. Dalla crisi e carestia del tempo è difficile uscire. In eta romana vi era una situazione più pacifica, non vi era carenza di animali e di manodopera perché si usavano gli schiavi. Il problema nasce quando il mondo si disarticola e allora viene meno anche di conseguenza la manodopera. Amo in una società statica, chiusa e ripagata su sé stessa —> La città soffre la crisi in una maniera clamorosa. In campagna invece le comunità sono piccolissime e chiuse, il villaggio è una realtà che tende ad essere autosufficiente a differenza della città. Ik mercato tende a scomparire. L’economia tende ad essere chiusa e di sussistenza, non più finalizzata al mercato —> Non c’è un qualcosa in più da vendere —> ECONOMIA CURTENSE (curtis, corte)., questa economia non agisce con altre società civili, finche non vi sarà qualcosa da metter sul mercato questa realtà non cambia. Cambierà appena attorno al 1000. Gli studiosi di diritto medievale dicono che tale panorama non può essere generalizzato, pero tendenzialmente tale è la realtà europea del vecchi impero romano d’occidente. I manoscritti antichi del diritto sono stati conservati ma pochi sono in grado di leggere e comprendere i manoscritti questi vengono copiati ma non letti. Il luogo dove vi è maggiore cultura è chiaramente la città. 
 Il diritto e le conoscenze culturali si nascondono di pari passo con questa crisi, quindi i manoscritti sono solo conservati e ricopiati nei monasteri ma non si usano, quindi non solo la parte preponderante delle opere si perda ma anche le altre dovendo essere ricopiate, nelle copie si introducono errori e incomprensioni perché coloro che copiano non capiscono quello che scrivono, elemento soggettivo —> Animus —> Io ho l’animus possidendi quindi voglio rimanere proprietario della mia terra. Queste è la locatio conductio romani. La locatio però in una situazione di difficoltà, in una società schiacciata dal peso dell’insicurezza non risulta efficace. In questa situazione devo il potere politico è lontano, il diritto regredito e il problema quotidiano di sopravvivere, la necessità diventa opposta a quella romana. C’è un antropologia forte nel diritto romano in cui l’uomo conosce i suoi diritti in un orizzonte tutelato e protetto dal diritto romano e dalla organizzazione civile. L’uomo alto-medievale è in una situazione perennemente difficile e insicura, allora l’antropologia e il modo di vedersi e di relazionarsi col mondo esterno cambia. Bisogna poi tenere presente l’idea germanica che introduce un rapporto uomo-cose, di segno diverso rispetto a quello romano, i germani che erano seminomadi che avevano economia di sussistenza non hanno stabilito l’idea di dominio sulla terra, e nemmeno il livello giuridici che mette al centro del tutto il singolo titolare di diritti. DIRITTO SOGGETTIVO—> Termine impiegato in maniera anacronistica perché risale ai giuristi tedeschi della corrente pandettistica del 1800, che pensano che sia utile recuperare il modello romano modificandolo e cambiandolo dall’interno. Quindi da uno studio del digesto delle pandette danno forma al risvolto giuridico del loro tempo. Nel 800 in Germania non c’è il codice civile, e questo è frutto di una scelta consapevole e di un dibattito scientifico, nel quale si ritiene che il codice non è la soluzione di problemi, ma ne introduce di nuovi. Se dovessimo indicare l’emblema della contemporaneità di quello che accade negli ultimi secoli dobbiamo citare il Codice civile francese. Per la modernità giuridica i giuristi tedeschi hanno sviluppato anche il concetto di diritto soggettivo. Il diritto soggettivo non è un a priori che sta da qualche parte fuori dalla storia ma è il concerto di una evoluzione scientifica collocabile in un luogo e tempo —> Giuristi pandettistici della Germania ottocentesca. A Roma vi è un approcci più casistica rispetto a quello tedesco che mira non al caso ma al sistema —> Visione omni-comprensiva e compiuta —> Questo lavoro scientifico può eccelsamente sostituire il codice. Non la legge in forma di codice ma la riflessione scientifica dei giuristi. I Romani mettono l’accento sul caso dando responsa alla prassi, a forza di rispondere devo avere in. Mente il sistema ma ragiono di singoli casi e dal insieme di risposte ricavo il sistema. I tedeschi partono dal sistema e ci incastonano i singoli casi della prassi. Non è un caso che i giuristi tedeschi che partono dal studio del diritto romano arrivano questo concetto di diritto soggettivo di cui hanno sentito un accenno nel diritto romano anche se essi ancora non avevano una esplicazione del concetto di diritto romano. Quindi parlare di locuzione di diritto soggettivo in diritto romano risulta essere forzato, perché tale locuzione per la prima volta fu impiegata nel 800 in Germania. L’idea di diritto soggettivo già aleggia nel diritto romano, che vogliono che la volontà del singolo si affermi e trovi pieno riscontro nella realtà. Es. Testamento fatto in modo corretto mi garantisce la tutela anche da morto, ma la mia volontà è talmente centrale nel ordinamento che mi viene garantita anche quando non ci sono più. Quando la società romana implode e arriva una corrente con idee diverse e esperienze di vita diverse, quelle certezze che avevano reso cosi stabile il mondo romano vengono sostituite da idee più inerenti alla nuova situazione oggettiva, scelte più coerenti a quello che pensano i germani. Come facci ad uscire dalla situazione di crisi? Devo inventarmi qualcosa dal p.d.v. giuridico se io ho terra/sono latifondista non posso coltivare, essendo venuta meno la manodopera servile, tutti i miei terreni e poi non saprei come trasportare i frutti. Io romano che sono tuttora proprietario della terra, e non sono stato fatto schiavo o cittadino di serie B e non mi hanno nemmeno espropriato delle mie terre — Come agisco con tutte le terre? Cosa posso fare? Come la coltivo? L’unico strumento del diritto romano che ho è la locatio conductio rei. Ma nella situa cosi l’affittuario può stare sulla terra per poco tempo e non ha tempo di riprendere la cultura e non ha diritti nei confronti di terzi, ci vuole altro, ci vuole strumento giuridico costruito sulla nuova situazione in questione che non ha ottenuto attenzione dal ordinamento romani. Nemmeno il contratto di locazione ha senso, come fa il locatore a pretendere un canone se non ci sono frutti dalla terra. Bisogna inventarsi una concessione della terra che si costruisca intorno alla finalità Economica che voglio raggiungere (—> Terra di nuovo lavorata e fertile) serve allora un sistema adatto per raggiungere. Ci sono elementi necessari, obblighi reciproci delle parti: - Proprietario- Concedente—> Si obbliga di fornire il terreno - Concessionari —> Si obbliga a coltivare la terra (= mantenerla in buone condizioni) non solo questo deve cambiare la terra per renderla nuovamente fertile, quindi migliorare la coltura. Se il terreno è già coltivato miglioro la coltura, allora il valore economico della terra sale (es. c’è piantata segale pianto ulivo valore dal se pianto vita il valore sale ancora). Il concessionario poi al termine del contratto deve restituire la terra. La finalità economica è migliorare la coltura, attorno a questo elemento economica Centrale si aggiungano altre clausole: —> Durata a lungo termine serve per ottenere risultato economico e per poter garantire al contadino di usufruire almeno per qualche ano dei frutti del suo lavoro(concessione della terra non può essere breve, se ho terra paludosa devo drenare acqua, piantare ecc. richiede tutto tempo). L’elemento del canone d’affitto il contadine sopravvive se terreno viene coltivato meglio, nella speranza che si ottengano frutti, il canone di affitto viene eliminato ? Si e no. Non eliminiamo l’idea di un canone di locazione che però è meramente SIMBOLICO. Lo manteniamo perché nel momento in cui prevedo una lunga durata, il rischio incombente è quello dell’uso campione della terra. Io per 30 anni non manifesto che conservo l’animus possedendi mentre chi lavora a mia terra per 30 anni si è comportato da proprietario —> Allora c’è rischio che muta il proprietario. Io proprietario mi accontento dell’idea che quella terra non rimanga sterile ma non voglio perdere la mia proprietà, perché ipoteticamente la terra dopo un po vale di nuovo e posso voler vendere la terra. Io accetto che un terzo usufruisca della mia terra ma voglio rimanere proprietario —> Interrompo periodicamente l’uso Campione —> Mediante un pagamento simbolico del canone di locazione. Ci sono persone che dicono e lavorano sul fondo e intanto anche s in maniera grava devono campare, quindi verosimilmente io ti concedo terre non coltivate al meglio che danno un minimo di frutti insieme a terre non più coltivate. Coltivando terra già dante frutti ti sfami pero dedichi tempo per coltivare la terra infertile. Io proprietario ragiono in termini di comunità. PROBLEMA: Dove leggiamo chi ci dice che questo accade? Nell’ottica romana ci sarebbe una costituzione romana, ma l’impero non c’è più, in questo momento nel campo del diritto romano non viene legiferato dal imperatore. Non troverò leggi che legiferano tali contratti. Il diritto non è immobile, e in questo momento si muove allontanandosi dal diritto romano. Quindi ragionando in termini di leggi, non trovo nulla che testimoni l’esistenza del sistema trattato sopra. Mi posso basare su atti negoziali di privati basati sulla prassi, non pero su atti normativi. Il massimo che uno può fare in tale periodo è rivolgersi al notaio che pero in tale epoca equivale a qualcuno che sa leggere e scrivere un testo scritto, perché ero che concedo terra per lungo tempo, devo riuscire a conservare memoria dell’atto che ha stabilito qualcosa, allora me lo faccio mettere per iscritto cosi che anche chi viene dopo ne è a conoscenza. Finalità tuzionistca —> Di tutela per le parti. Il notarius è quello che sa scrivere e fa questi contratti scritti di concessione della terra. Quindi interviene un esperto non di diritto ma di scrittura. Quindi la branca del diritto agrario viene avviata per prassi. Non trovare le leggi non significa che non c’è attività giuridica, con i contratti pero in capo a qualche secolo l’Europa sarà in grado di riprendersi. Intorno al 1000 avremo una campagna di nuovo ben gestita, curata e sotto controllo, un surplus di produzione agricola rispetto al fabbisogno che posso mettere sul mercato. È una svolta apparentemente minima che però dopo il 1000 rimette in moto l’economia, si ravviano i commerci, c’è per questo bisogno di strade, e questo crea un flusso di notizie e idee —> Si mette cosi nel basso medioevo in moto la società. Quando tocchiamo il fondo durante l’alto medioevo troviamo dei sistemi giuridici nuovi e innovativi. Se uno scriba/notaio ha un minimo di conoscenze giuridiche stabilirà una durata di 29 anni per evitare il pericolo che il proprietario non lo sia più. Le persone che elaborano quindi le risposte necessarie per la prassi non sono giuristi, ma sanno qualcosina di diritto, infatti per iscritto si mette innanzi tutto gli atti dispositivi relativi ai diritti sulla terra. La scrittura è riservata solo ad atti rilevanti da un p.d.v. giuridico, ma le persone in questione ovvero i notai devono essere in grado di distinguere il giuridicamente rilevante da quello che non lo è. Far scrivere è costoso quindi deve avere rilevanza quello che faccio scrivere che per il 90% ha sfondo giuridico. I documenti scritti dell’alto medioevo sono sostanzialmente atti giuridici, quindi i personaggi in questione sanno qualcosina di diritto perché hanno visto per esempio il padre o il maestro scrivere atti simili in passato. Dagli esempi che hanno già visto i notai assumono un minimo di dimestichezza col diritto, ma non si può assolutamente parlare di cultura giuridica. In tutta Europa il lavoro dei notai ha prodotto scritti particolarmente significativi. I contratti agrari, seppure senza precedenti vengono in qualche modo creati. Dunque dobbiamo trarre la conclusione che i notai che sanno scrivere e hanno una nozione basilare del diritto hanno grande CAPACITÀ DI ASCOLTO. Il notaio in epoca inventa, oggi il notaio dispone già di leggi preesistenti, in epoca alto-medievale però c’è ampio spazio per la creatività di questi soggetti. Ciò accade in tutti i luoghi diversamente, ma c’è una consonanza tra tutti i contratti seppure in diversi luoghi geografici. A seconda dei casi poi, a seconda delle parti vengono incluse clausole speciali, ma la struttura è simile dappertutto. La prassi dunque da vita a una consuetudine, e abbiamo la gestione della terra nell’Europa occidentale sulla base di nuove consuetudini. 1.Diritto germanico messo per iscritto + diritto romano che diviene consuetudine anche se scritto —> PASSATO 2.Adesso parliamo di nuove consuetudini, completamente innovative, ci sono solo notai che producono in luoghi diversi un lavoro analogo. Ci sono differenze: - Nomen iuris (nome dei contratti) —> Oggi si parla di contratto agrario. Il notaio dell’epoca però deve a fronte di contratti nuovi inventarsi una intitolazione nuova. Quindi ciascuno si industria a trovare elemento più rilevante con cui nominare l’atto. Alcuni ritengono che cosa più importante è che si sta concludendo un atto scritto di concessione della terra bisogna indicare che è un documento SCRITTO e quindi scrivo sopra LIBELLO. Libello = Significa documento scritto. Sottinteso che è il documento scritto per eccellenza perché con questo decido della mia terra obbligandomi di determinate conseguenze importanti e rilevanti. La parola libello è usata anche con riguardo al documento scritto con il qual sei inizia il processo (sia in diritto romano che in diritto medievale). In questo atto indico la causa petendi. Consegno libello al giudice e al convenuto per far capire cosa sto chiedendo. Il termine LIBELLO deve essere contestualizzato. Nella prassi dell’epoca compare il contratto di libello —> Contratto che riceve il nome dal fatto che è scritto e non può diversamente Libello —> Livello. Uso tale denominazione perché non trovo altro elemento di sintesi. Altri notai pero danno attenzione ad altri aspetti es. parti del contratto stanno in posizione di dislivello —> Proprietario terriero e contadino nullatenente che necessita di quella terra per vivere. In particolare in realtà il grande proprietario terriero per eccellenza è la chiesa (ci sono pochi proprietari terrieri laici) la chiesa ha dunque patrimonio terriero vastissimo, ed è il proprietario terrario primario, scompare il testamento ma non l’atto di ultima volontà. Il diritto non è un diritto che se ne infischia della realtà dei fatti. L’idea di base è che il fedele è un traditore, e deve dimostrare di crederci e fare il possibile per salvarsi non solo con la fede ma anche con le OPERE—> essendo io peccatore nel momento in cui sto per morire opero la possibilità in extremis di compiere un atto di ultima volontà secondo cui una parte o tutta la parte del mio patrimonio vada ai poveri.—> Cosi mostro la mia buona volontà e spero nella salvezza divina. In questo caso non si tratta di testamento che non è necessario —> Si sa chi è l’erede. É una ultima volontà pro anima, che esiste ed è tipicamente medievale. Il modo più semplice per fare questo è destinare dei beni ai poveri, questi beni li gestisce la chiesa. Quindi per questa via arriva una enorme quantità di beni fondiario alla chiesa che ne è proprietaria e ha il vincolo di usarla per il bene di tutti, sopratutto dei poveri. C’è anche un altra vicenda che non ha a che fare col aldilà, ma si tratta di una società in cui regna l’insicurezza, e il rischio in una società in cui i poteri pubblici sono rarefatti è quello di finire in un banda di malviventi, e la INSICUREZZA REGNA SOVRANA, può capitare che un soggetto con possedimenti Voglia agire a favore dei poveri. Se io nel occidente medievale sono proprietario di un vasto bene e faccio non per caso parte della elite patrizia, ho serie di persone che vivono sulle mie terre e ai miei ordini, se voglio usufruire del terreno del vicino o lo faccio uccider —> Ciò non accade. Pero cerco di acquistarla, tuttavia il piccolo proprietario non riesce ad opporre resistenza del grande proprietario, allora come faccio a tutelarmi? Come esco da questo angolo in cui sono messo? Una soluzione c’è—> Mi accomando (accomendatio)—> Mi affido alla chiesa —> Gli dono la mia terra perché subito dopo la avrò indietro per coltivarla, dal esterno non si vede la differenza—> Vivo sulla terra e la coltivo ma non è più mia infatti in tale momento conta chi la terra la coltiva e sopratutto chi la coltiva per tanto tempo, non Nel ‘800 gli storici si sono dedicati allo studio dell’alto Medioevo cercando di parteggiare o per valorizzare il rapporto con il diritto romano, oppure dando tutto il peso alle popolazioni germaniche. Talora pero un istituto è entrambi e spesso nessuno dei 2 perché si tratta di istituti nuovi e diversi, sono il frutto originale di un nuovo assetto giuridico. È una realtà con apporti da entrambi i lati, ma nuova. Non vi è all’opera un legislatore o giurista ma sulla base di percezione del territorio tradotta poi in atti dai notai costituisce un nuovo modo di esprimersi. Cosi si crea lentamente e in materia variegata e analoga al contempo in tutta Europa questo insieme di contratti agrari con obbligo migliorativi. SI parla di imperfezione del singolo ( singolo datolo non ha chance di sopravvivenza) deve creare legami, se il singolo si astrae dai legami non ha possibilità e quindi —> perfezione della collettività. Sotto ogni aspetto, solo facendo gruppo si riescono ad ottenere risultati. Può essere sviluppato in direzione individualistica —> Cives romano, gli altri in questo caso sono lo strumento per il raggiungimento di fini. Il diritto in certe condizioni storiche può fornire mezzo per costruire ordinamento in chiave miglioristica e positivistica e individualistica, ma ha anche capacità di trasformarsi in qualcosa di comunitario che nelle regole giuridiche trova un collante che tiene insieme le persone. Successivamente questa idea di diritto si vedrà come restrittiva e vincolante — > atto di nascita della modernità. Che lotta VS modo di impostare rapporti sociali e giuridica medievali. VINCOLO ORIZZONTALE —> Quartieri etc. Vincoli in verticale—> Grazie a tali rapporti il singolo non è mai solo, il diritto in tale impostazione è esaltato perché serve a regolare i rapporti inter-soggettivi. Esiste nella cultura Germanica il detto —> L’aria di città rende liberi —> Se io sono contadino e ho coraggio di andarmene. Ho certi vincoli che sono la realtà nella quale mi trovo da sempre e quindi mi sembrano naturali, poi ci sono vincoli che assumo tramite atti di volontà (accomendatio). ALTRO CASO RILEVANTE PER CAPIRE COME FUNZIONA SOCIETÀ MEDIEVALE E DIRITTO MEDIEVALE —> SISTEMA FEUDALE E VASSALLAGGIO 5° secolo si cerca di capire come risolvere problema della coltivazione della terra. Il rapporto feudale si incomincia ad affermarne nel VIII secolo, ovvero nel 700. Carlo Magno diviene imperatore del 800 e lui usa diritto feudale anche se non a ancora perfettamente compiuto, nel IX secondo si è già diffuso in buona parte dell’Europa (ex province dell’impero romano d’occidente). 
 Sono rapporti volontari tra soggetti che hanno delle esigenze molto particolari, il diritto feudale non riguarda tutti, è qualcosa di diverso rispetto a quello a cui noi siamo abituati, avremo la costituzione di nuovi istituti che offuscano il problema diritto romano e germanico perché nasce diritto nuovo, diverso. Diritto su base personale —> La stirpe. Sulla base di nuovi legami/rapporti istituti giuridici che si formano di nuovo non a comprendere tutti, ma solo riguardano alcuni non più su base etnica ma sulla base degli interessi che vengono tutelati da questi nuovi istituti—> Dare effettività al potere, e trovare ruolo preciso nella società allocando le proprie capacita militari. 
 Io soggetto posso essere titolare di poteri di natura pubblicistica, ma essendo proprietario terriero, sono importante e poso creare signoria basata sulla mia forza economica, i piccoli proprietari volenti o nolenti in me proprietario vedono un punto di riferimento, questi legami ad un certo punto riterrò di doverli valorizzare al meglio, mettendo accanto alla mia forza economica anche una corrispondente forza politica, io forse ho già la forza politica ma oggi le cose non vanno più come al passato quindi mi rimane il titolo di conte ma non posso più agire come tale. Io avrò sempre qualcuno sopra di me e molti sotto, l’importante è aver comportamento coerente con il mio livello sociale e politico.Ma non tutto si riduce a problemi sociali ed economici, ci sono i rapporti giuridici, io metto accanto alla mia potenza economica anche la titolarità di una serie di diritti. Abbiamo da un lato soggetti che sono al vertice della società che hanno bisogno di dare più stabilita alla propria condizione —> La danno assumendo al proprio servizio, legando a se soggetti che si trovano in un frangente particolarmente esposto es. cadetti delle famiglie nobili, che tendono nel diritto franco a cercare di mantenere il proprio rango sociale attraverso la conservazione del patrimonio unito in capo ad un solo rappresentante della famiglia.Il primo Genito viene designato per dato di fatto, non c’è senso nel tentare di invertire la realtà fattuale e sovrapporvi un aerata superficiale dettata dalla mia volontà. Non è detto che il primo Genito sia il figlio migliore, questo dato di fatto lo mette in una posizione giuridica diversa —> Eredita patrimonio e titoli immobiliari e ha su se il peso di mandare avanti il casato. Gli altri figli sono tutti funzionalizzati alla politica di clan, quindi gli altri figli maschi non hanno alternative, quindi il figlio cadetto non pensa di poter andare a lavorare perché in tale società il lavoro manuale, che serve per vivere è qualcosa che non si addice, loro non hanno il patrimonio alle spalle, infatti lo gestisce il primogenito che eredita, gli altri sanno usare le armi ma sono nobili e rischiano di morire di fame, cosa posso fare? Ci si può mettere al servizio di qualcuno più in alto di noi, non è degradante perché la società è a gradini è normale avere qualcuno più in basso e qualcuno più in alto, cosi metto la mia capacita bellica in servizio a qualcuno. Cosi come il sovrano ha fiducia e fedeltà di inferiore anche ill proprietario/conte. Stringo/stipulo dei patti o contratti con qualcuno che non lavorerà mai ma a mio servizio ha futuro dignitoso, loro lo aiutano a mettere in pratica. Ecco che si sviluppa questa rete di rapporti con la stipulazione di contratti, 2 soggetti accettano l’uno la fedeltà e protezione dell’altro, posso stringere questo rapporto con tanti milites, se non ‘è guerra essi non hanno da fare, hanno solo loro capacità di usare la armi. I miei sudditi mi giurano fedeltà (di aiutarmi) e io la protezione e difesa. Io scelgo tizio perché è di famiglia nobile, di buoni costumi ecc. Io ho bisogno di avere attorno gente valorosa e saggia, ho bisogno di consigli, aiuti, di valutazioni importanti in cui non posso fidarmi del mio giudizio, devo confrontarmi con loro i quali stanno li con me in battaglia. Io ho bisogno oltre che di soldati valorosi di persone sagge. 
 Intutius personae —> Scelta della persona da mettere sotto di me e scelta del nobile al quale sottopormi. Aiuto e protezione, promessa reciproca di fedeltà (rispetto della propria parola, del giuramento prestato). Tendenzialmente l’idea è che gli impegni non possono essere assunti a tempo, se riconosco in lui un uomo che vale la pena seguire in battaglia. —> Legame che si basa su una disparita di condizione. Per definizione il rapporto feudale è quel vincolo verticale ch eemerge che si stipula tra superiore e inferiore, le parole usate sono esplicite, c’è un signore/ dominus e un suo fedele/uomo. Sono tutti uomini liberi e nobili perché parliamo della elitè. Quello che fino ad ora era proprietario terriero ora ha una milizia che si muove ai suoi ordini. L’ importanza di un patto di questo tipo è notevolissima. Nel diritto romano esiste la clientela —> I clientes sono i cittadini proletari che fanno da seguito a magistrato, patrizio e in cambio ricevono beni. Stiamo parlando di una creazione ex novo—> Realtà tipicamente alto- medievale. Bisogna dare stabilità in un modo particolarmente rarefatto dal p.d.v. dei poteri pubblici, chi li ha cerca di rafforzarli chi non li ha usando la ricchezza cerca di averli, a cio si affiancano una serie di uomini che diventano elemento di strutturazione stabile di questa società. DOVE TROVO LE FONTI DI QUESTI ISTITUTI? Anche gli imperatori usano tale istituto, es. anche Carlo Magno è signore feudale, questo da stabilità alla sua posizione politica. Spesso questo legame è allentato, anche il sovrano persino l’imperatori si rende conto che avere un rapporto che è in aggiunta rispetto a quello politico usuale è qualcosa che al suo potere da particolare forza e potere —> Può in primis contare su persone che sono 1. Sudditi 2. Mi hanno promesso fedeltà sulla base di un patto. Il vincolo feudale è protrattile verso il basso, i sudditi del re hanno a loro volta separatemene tutta una serie di vassalli anche questi hanno ulteriori uomini a loro servizio sulla base di patti feudali. —> Vincolo feudale, non è vincolo io posso chiedere rispetto del patto feudale solo al mio diretto vassallo ma in caso di guerra loro a loro volta chiamano i loro vassalli etc. In questo modo se imperatore decide di andare in guerra si muoveranno tanti uomini tutti sulla base del vincolo feudale che sia nei confronti dell’imperatore o dei signori. Il rapporto non può essere a termine, sono rapporti a vita, dall’altro lato dovrebbero essere rapporti esclusivi, un vassallo ha solo 1 signore per volta ma un signore ha numerosi vassalli. Tutto questo avviene per via di prassi, non ci sono leggi, non ci sono, modelli. Gli accordi non sono segreti, devono essere conosciuti da tutti, devono essere resi solenni. La pubblicità e la solennità fanno le veci della scrittura, quindi vi è occasione in cui prendo come vassallo uno mediante una cerimonia unica.—> Sussistono atti simbolici e formali, il vassallo mette le mani in quelle del signore, il bacio sulla bocca ecc. Io ti seguo se tu ti lanci in una impresa giusta, ti aiuto e soccorro se sei attaccato, ma in caso contrario siamo sicuri che io vassallo ti devo aiutare? Tu ti sei comportato in maniera scorretta. Se Muovi guerra ad uno senza chiedermi consiglio sul quale devi poter puntare, io devo anche poterti consigliare, io avevo dritto e dovere di consigliarti per il meglio e ora ho diritto di non aiutarti. L’applicazione concreta quotidiana di questo accordo: Patto vincola anche giuridicamente ma non ha forma già prevista dalla legge. La parola patto è significativa, non c’è forma prescritta, sono patti dei quali le parti lentamente arrivano capire i contenuti e fin dove devono arrivare. Sono impegni generici, per arrivare a determinare contenuti precisi del vincolo di vassallaggio. L’onore si guadagna dando fede agli obblighi reciproci assunti nel patto feudale, ma è un diritto che si strutturerà nel tempo, che non ha modello prefabbricato e non deve corrispondere a nessun modello perché non ha precedenti. Quando si parla di feudo si fa riferimento alla terra, ieri abbiamo parlato solo del rapporto personale tra 2 soggetti, in cui il vassallo offre capacita militare al signore perché datolo diventa uno sbandato perché non ha una precisa collocazione sociale. Il signore ha bisogno di persone che al suo servizio eseguano insieme a lui gli ordini. Poi c’è l’elemento reale che fa riferimento alla res—> Alla terra, comporta il rapporto feudale l’attribuzione al vassallo di un pezzo di terra, sussiste una disparita di condizione. Il signore concede al suo vassallo della terra, la quantità dipende dal livello del vassallo. L’attribuzione della terra c’entra perché essa da stabilità, il patto è stabilito in maniera solenne con atti solenni e pubblici ad alto valore simbolico. L’attribuzione della terra aggiunge elemento di stabilità, perché i soldati possono spendere solo il loro valore militare e non hanno disponibilità economica. Il signore dispone di un patrimonio ingente, è nella logica del patrimonio duraturo che il signore concede terra al vassallo perché abbia un terra stabile sulla quale poggiare, lo fa perché cosi gli obblighi del vassallo possono essere adempiuti, io ho scelto il mio vassallo per il suo valore e la sua fedeltà, ma deve avere base patrimoniale per la quale può adempiere i suoi obblighi—> Terra. Per me signore è conveniente concedere terra, perché rende più stabilmente fedeli e li mette nella condizione di rendere i suoi obblighi senza scuse. Il signore CONCEDE la terra non la dona, quindi rimane proprietario, il vassallo ne usufruisce per tutta la vita del patto, e una volta che non c’è più un vassallo (essendosi macchiato di un adempimento talmente grave da interrompere il rapporto) la terra torna in mano al proprietario e oltre a questa perde anche l’onore. La concessione del feudo vincola ancora di più il vassallo al servizio feudale nei confronti del signore. I vassalli usano la spada, non la zappa—> Differenza col contratto agrario è lampante. Ci sono alcune cose in comune es. la lunga durata, ma la CAUSA per cui concedo la terra da una parte è perché il contadino la migliori, dall’altra conta il vincolo feudale. Ci troviamo agli estremi opposti della sala sociale, il vassallo con il suo signore è al top, il contadino nella scala più bassa. La terra non è da rimettere coltura, è terra buona che il vassallo affitta (puo funzionare la locatio conductio romana) io affitto terra a un contadino ma il vassallo trae i vantaggi economici. 
 Il vassallo può anche dare vita a un contratto agrario, specialmente se si tratta di un vassallo di alto rango, quindi per affidare la terra si fa un contratto agrario, e il contadino la migliora. C’è un problema per concedere terra a livello o enfiteusi il vassallo dovrebbe essere proprietario, ma il mio dante causa è il signore che ha il diritto di proprietà. Se stipulo un contratto agrario io mi comporto da proprietario, e il diritto iniziale del proprietario vero rischia di sparire. —> dato che non ci sono leggi queste cose non stanno scritte da nessuna parte, in una serie di occasioni non c’è bisogno dei contratti agrari, affitto terre e basta. Ma se ho tanta terra e voglio usare contratto agrario, il signore si sarà fatto avanti dicendo che cosi il vassallo nega il diritto del signore —> Ci sono state una serie di contese, giudizi, cause. SI va a vanti di buon senso e coerenza degli obblighi reciproci. Se signore feudale accettasse i contratti agrari, allora gli verrebbe meno il suo diritto di proprietà. Io vassallo devo ottenere coltivazione e miglioramento della terra senza arrivare a danneggiare il mio dante causa. Processo dopo processo si arriva a una soluzione di consenso, non ci sono giuristi all’opera— >Il vassallo può concedere la terra a contadini mediante contratto agrario? Si può ma questa non deve eccedere la dimensione di metà feudo(giustificazione economica), e si usa la presunzione (giustificazione giuridica) —> Se io vassallo concedo meno di 1/2 del feudo è segno da parte mia che non sono proprietario, se invece do tutto il feudo mi comporto da proprietario e volutamente rimuovo che quella terra non è mia. La stessa cosa è prevista per la dazione del fondo in pegno (—> diritto reale di garanzia sul bene in modo da ottenere soldi, Oggi la differenza sostanziale tra ipoteca e pegno riguarda il tipo di beni. Pegno —> Beni mobili Ipoteca —> Beni immobili consilium. Io vassallo accompagno il signore in battaglia ma si arriva alla guerra a ragion veduta, valutando la situazione, l’altro consiglio è in giudizio, il signore è giudice e la sua superiorità si traduce in poteri giurisdizionali—> Giurisdizione feudale. Il signore è giudice e quindi è optortuno emettere la sentenza solo dopo aver sentito il consiglio dei vassalli che sono non solo laboriosi ma anche saggi e prudenti Il vassallo consiglia perchè: 1. Le decisioni Coinvolgono immediatamente le decisioni di guerra anche il vassallo— > Ciò che riguarda tutti deve essere approvato da tutti. 2. Il Medioevo diffida delle decisioni prese dal singolo, il singolo viene considerato fallibile e quindi è meglio se assume il consiglio di altri reputati saggi ed esperti. Il signore per quanto abbia potere ricerca sempre il consiglio di coloro che lo attorniano c’è sfiducia nel singolo. L’auxilium certamente sussiste in casi di guerra, il vassallo in alcuni casi particolarmente rilevanti perché quello è il frutto della vita di tali persone che hanno riscontrato che ci sono casi più importanti di altri e in questi il signore può chiedere aiuto del vassallo che non è più militare ma anzitutto ECONOMICO. Qui torna la stretta relazione tra elemento reale e personale. • Cerimonia di addobbamento del signore stesso o del figlio—> Ad un certo momento il soldato quando è pronto e ha addestramento sufficiente diventa cavaliere, ma per diventarlo occorre una cerimonia solenne, è di solito il giovane che diventa adulto e quindi cavaliere. La cerimonia sarà dispendiosa dipendentemente dalla situazione economica del signore. Può costare anche molto la cerimonia e in tali casi il signore può chiedere ai vassalli un contributo economico per fare fronte alle spese. • Figlia del signore feudale si sposa—> bisogna mettere insieme la dote e il vassallo è chiamato a dare un contributo per la raccolta dei beni per la dota. Queste regole non sono cosi generiche, un signore può avere moltissimi figli, da un lato la cerimonia di addobbamento deve essere UNA SOLA e su quello si puntano le carte perché era famiglia abbia degno rappresentante come cavaliere, gli altri fanno altro. Anche per le figlie la norma consuetudinaria prevede che si tratti solo cadi auto per 1 dote per 1 figlia. É presso a che impossibile sposarsi senza dote, questa deve essere data dalla donna. Nel sistema successorio medievale si tendono a dirimere i poteri delle donne. I diritti successori delle donne nel diritto medievale vengono compressi, si tende di dare alle figlie il minimo indispensabile, la quota minima sotto la quale si intaccherebbe la legittima, in questo caso per la figlia scatta la possibilità di mettere in discussione il tutto e fa accertare che sta ottenendo meno di quanto previsto dalla legge. Spesso viene dato meno della legittima nella fiducia dell’obbedienza della figlia. Nel momento in cui devo darti la dote, dato che cerco di darti il meno possibile per non rovinare il patrimoni ti do la dote ma in forma di anticipo di eredità. C’è un problema—> riesco a tenere bassa la identità della dote ma con dote bassa non ottengo buon partito, serve dote maggiore della legittima. Risolvo il problema chiamando alla raccolta i miei vassalli, solo per una volta pero il vassallo è costretto a contribuire alla dote, se quella figlia resta vedova non è più possibile e nemmeno per le altre figlie. —> Tengo saldo il patrimonio e ottengo matrimonio di buon partito. Se tramite matrimonio mi imparento con altro grande casato il mio incremento di potere ricadrà in positivo sui miei vassalli, della mia rete di alleanze si servono anche loro quindi è corretto che diano un contributo economico. • C’è un altro caso—> Ipotesi che il signor venga catturato e fatto prigioniero per ottenere un riscatto in guerra. In questo caso nuovamente i vassalli non possono tirarsi indietro, e qui non c’è limite di quantità. • Ipotesi nella quale il signore feudale intenda di allargare i suoi domini ACQUISTANDO e non conquistando. Anche qui il consilium preventivo è fondamentale, è infatti ciò che riguarda tutti e deve essere deciso con il concorso di tutti, la decisione finale è del signore. Le ipotesi di rottura del rapporto non dal p.d.v. del elemento reale ma da quello personale: I comportamenti stabiliti dagli stessi protagonisti dei rapporti feudali sono i seguenti, e si trovano nei libri feudorum, non è un elenco tassativo ma sono i casi più rilevanti e da questi si capisce la mentalità: - Ipotesi del vassallo che abbandona in battaglia il suo signore, si aggiunge elemento importante laddove vassallo abbandona signore che però non sia morto o ferito a morte. Se il mio signore è ferito ma non a morte li ha bisogno di me vassallo che devo cercare di salvarlo. Queste norme emerse sono complete e danno nozione precisa del contesto e sono l’evidente conclusione di un iter lungo.—> Sono sporadiche e lacunose ma derivano da processi numerosi e consolidati, quelle pro nei libri feudorum risultano complete. - Vassallo tradisce il signore con la moglie—> Non può esserci in un caso del genere un rapporto di fiducia. L’ipotesi pero va circostanziata, sono norme nate dalla prassi ma le conseguenze (rottura del rapporto e la dichiarazione dinnanzi a tutti, e la perdita del feudo) sono cosi gravi che si deve essere precisi. Non riguarda solo la moglie, nel concetto medievale di origine germanica le donne sono da proteggere o dai maschi di famiglia o dal duca o dal re. Tutte le donne che sono sotto la protezione del signore feudale devono essere lasciate stare, quindi non è solo la moglie ma anche la figlia (anche se sposata) infatti l’oltraggio è fatto al padre se lei si trova in casa del padre, le sue sorelle, le nipoti e le nuore. - Vassallo nette in pericolo vita del signore o della moglie attaccando il palazzo in cui esso si trova a patto che il vassallo sia consapevole che li c’è il signore o sua moglie. - Vassallo uccide fratello o nipote del signore Ulteriori precisazioni: rapporto di vassallaggio nasce attorno all’VIII secolo. Troviamo questa realtà ancora attiva e vitale anche ancora oltre il XV secolo. È una realtà diffuso in tutta Europa e si forma su base consuetudinaria senza riflessione scientifico-giuridica. Tutte le consuetudini dei diversi luoghi geografici hanno aspetti simili e aspetti che differiscono. Si è pensato che si potesse ricavare e individuare un modello — >Trovato nella Francia del nord. Tutto quello che era diverso era un peggioramento, allontanamento dal modello. In alcuni momenti alcuni istituti feudali sono stati esportati altre, dalla Normandia- Britannia alla Inghilterra (Battaglia di Hustings 1076 Inghilterra conquistata dai normanni), c’è poi l’episodio delle crociate, cavalieri dalla Francia vanno in oriente conquistano il sacro sepolcro e anche li portano il loro modo di combattere e vivere e il diritto che conoscono e quindi il diritto feudale anche qui rappresenta l’ossatura dei rapporti dell’élite in terra santa. Da 20/30 anni c’è questione di revisionismo—> Alcuni storici (Susan Reimonds) ritengono di poter affermare che il feudo non è Mai esistito e che sono una invenzione dei giuristi del 500 per loro scopi. Pero scambiare la questione delle fonti con l’esistenza stessa dell’istituto è sbagliato. È una posizione assurda però ha avuto fama. La terra che mi viene concessa la gestisco come meglio credo a patto che non mi comporto da proprietario —> Pegno o contratto agrario. La battaglia dei vassalli è nel senso di ottenere che questo feudo sia trasmissibile mortis causa, normalmente il rapporto di vassallaggio è a vita ma non supera questa, quindi se muore il vassallo il terreno torna al signore. In tale modo il vassallo non è soddisfatto, per i figli non lascia nulla. Ora è l’elemento personale a trainare quello reale, il mio erede riceve terra non da proprietario, serve pero un rapporto di vassallaggio, questa evoluzione non è automatica perché porta ad una ricollocazione degli elementi personali e reali, i proprietari morto il vassallo hanno tutto interesse di riprendersi la terra per avere mano libera nella scelta di un nuovo vassallo. È per questo che i signori feudali avranno cara la possibilità di avere come vassalli vescovi e uomini di chiesa che non hanno figli legittimi a cui trasferire alcunché —> Feudo torna al signore. Il rapporto di vassallaggio è esistito e le fonti danno un panorama frastagliato. Il figlio, l’erede del vassallo non si sa che qualità abbia e si sia un bravo e valoroso e affidabile guerriero. Il feudo essendo un elemento che da stabilità non ha senso che passi per mortis causa. Inizialmente il rapporto è a vita e si interrompe con la morte, ma già presto c’è il tentativo di andare oltre. 877—-> Abbiamo un atto normativo deliberatore —> usano il nome di capitolare —> parole come legge e costituzione sono molto impegnative, i sovrani medievali non le usano. Il termine di riferimento per noi è legge, ma non sempre è la stessa cosa, gli imperatori carolingi emanano dei capitolari che prendono il nome del luogo nei quali vengono emanati. L’imperatore è carolo il calvo che in questo anno emana un capitolare che riguarda i rapporti di vassallaggio, i vassalli e il feudo, Noi non abbiamo quello che ci aspettiamo ovvero una legge, quando andiamo a vedere i singoli casi troviamo conferma innata se fosse legge generale che vale per tutti l’impostazione sarebbe erronea. Troviamo conferma perché l’imperatore pur potendo legiferare in materia generale non lo fa, leggiamo solo delle disposizioni sui DIRETTI VASSALLI DELL’IMPERATORE. Quella del signore è una posizione forte, ma la mia forza in buona parte dipende dai miei vassalli, i quali hanno bisogno di mantenere la base economica di cui autonomamente non dispongono mediante il feudo. In questo momento il imperatore signore è debole e concede ai vassalli quello che chiedono. Non si limita a stipulare un patto essendo imperatore, ma esprime la volontà nella forma tipica di esplicazione delle norme. Sopratutto nel medioevo il singolo atto normativo non fa la differenza ma ci indica una direzione di marcia, il problema rimane e i grandi feudatari hanno ancora problemi. Alcuni secoli dopo si riportone nel 1037 lo stesso identico problema, il contesto è diverso, non ci sono più gli imperatori carolingi, abbiamo imperatori tedeschi e in specifico corda II il sadico, normalmente gli imperatori tedeschi restano in Germania perché potere loro non è cosi pacificamente esercitato, e non ha forza politica e militare di esercitare suoi poteri anche al disotto delle alpi, perché il viaggio è estremamente lungo e in tal caso abbandonerebbero il centro fondamentale del loro regno—> Germania. La Romfahrt, all’inizio del regno accade di rado. La situa in Germania è stabile allora si tende a scendere in Italia, si trova situazione difficile, si trova in un momento nel quale a Milano si sta sviluppando uno scontro molto acceso tra il vescovo che ha il potere in città e i suoi vassalli, questi rapporti si verificano un po dappertutto e hanno ricaduta positiva sulla gestione dei poteri, instauro legami e rapporti ad hoc vincolati in maniera molto più forte non perché giurati ma orche scelgo vassallo o signore e concedo feudo, la base politica e il potere politico militare di signori è basato su questo. Ma ora chi comanda e chi esercita i poteri? Il vescovo instaura rapporti di vassallaggio per controllare territorio e avere uomini d’armi ai suoi ordini, pero i vassalli hanno sempre lo stesso problema —> Ambizione di tramettere feudo agli eredi perché vogliono maggiore stabilita.Corrado II è estrano dei problemi tra vescovo e vassalli, infatti Carlo il calvo non ha risolto legge risolutiva a tutti. Quando pero l’imperatore è li presente entrambe le parti chiedono aiuto al imperatore, qui sta vendendo a galla una innovazione plurisecolare che.—> Corrado II appoggia i vassalli VS il vescovo—> Cambiamento plurisecolare per cui il feudo si può trasmettere al verde. Questa volta eccezionalmente abbiamo una vera e propria legge e costituzione imperiale CONSTITUTIO DE FEUDIS/EDICTUM DE BENEFICIIS. Il diritto rimane consuetudinario anche perché Roberto dell’orto anni dopo deve maneggiare consuetudini dubbie e incerte e le metterà per iscritto nei libri feudorum (seconda meta del 1100). Il diritto medievale rimane quindi fatto da consuetudini e di certo non è qualche provvedimento imperiale a mutarne la natura intrinseca. La possibilità del vassallo di sapere che si può trasmettere all’erede il feudo lo rassicura. Ora per forza di cose non è più centrale il rapporto personale, ma questo segue a quello reale. Investitura—> patto feudale a un certo punto assume la denominazione e la forma solenne di investitura. Resta la superiorità del signore, si tratta di un patto/contratto ma le due parti non sono a livello di parità. La cerimonia solenne con la quale tutti devono sapere che tizio sta diventando mio vassallo è una cerimonia simbolicamente significativa es. bacio della pace e mani nude in quelle del signore, è un vassallo inginocchi dinanzi al signore che compie l’investitura. L’elemento cerimoniale e solenne dell’investitura che riguarda l’instaurazione del ruolo personale non è più cosi centrale, perché essendo figlio che eredita, lo perdita perché originariamente c’era rapporto di vassallaggio, tengo il terreno che ero trasmette per mortis causa ma il rapporto feudatario non si trasmette mortis causa. C’è separazione di 2 piani che prima erano correlati, come faccio a gestire feudo senza aver rapporto? In automatico, tranne casi speciale, il signore feudale procede a nuova investitura dell’erede.A tale punto la mia terra che detengo a titolo feudale fa si che l’investitura deve immediatamente seguire all’attribuzione del feudo. Il feudo posso ottenere:
 - Se faccio partire ex-novo un rapporto di vassallaggio. - Ricevere feudo per mortis causa e avere poi una investitura. chiesa e i poteri laici. I vescovi hanno tale ruolo importante in vari modi e vari tempo, vescovo è presenza diffusa e autorevole. Spesso i vescovo è anche autorità per i cittadini e non solo per i fedeli. I rapporti col mondo del potere non sono la cosa migliore perché gli ecclesiastici esercitano loro funzioni. La riforma gregoriana vorrebbe separare i piani, ricondurre la chiesa alle origini, e rescindere i rapporti col potere politico. Il fatto che il vescovo non possa avere figli legittimi lo rende un perfetto vassallo perché non pretende di trasmettere agli eredi, quindi il vescovo spesso viene fatto tale dopo essere stato individuato come vassallo di un signore—> STRAVOLGIMENTO DELLE COSE perché chiesa non svolge più proprio ruolo spirituale, quindi si devono distaccare i 2 piani ciò significa pero entrare in conflitto con il potere politico—> Imperatore ha interesse nel fatto che suoi vassalli siano fatti anche vescovi. In tale momento (1000) è importante anche l’elemento culturale, abbiamo tesori della classicità conservate nei monasteri ecc. sono gli ecclesiastici che svolgono tale funzione di tesaurizzazione. Ma anche per questi il livello di cultura è più basso, svolgono essi lavoro di ricopiatura. Dopo il mille c’è una svolta perché era cultura torna circolante—> Trasportando merci si trasporto anche notizie e idee. La città aggrega persone di origini diverse ed è luogo ideale per iniziare a creare nuovo potere. Ci sono persone interessate a affiancarsi a cultura classica, e queste vengono messe in circolo e ristudiate, 400—> ampliamento notevole di conoscenza dei classici, pero non è da considerare quella prima ignoranza. La città è luogo ideale per far nascere scuole e per diffondere conoscenza—> serve livello di cultura più alto—> Essenziale per esempio per il mercante un livello minimo di alfabetizzazione per svolgere i proprio compiti. Città è ordinamento complesso, assemblee sono luoghi di discussione e decisione , i procedimenti adottati vanno messi per iscritto quindi si necessita la diffusione dell’alfabetizzazione. Nelle scuole si impara di più del semplice alfabeto quindi si recupera la cultura classica, almeno in parte. Sacerdote deve sapere leggere e scrivere, per capire le sacre scritture. Nelle città rifiorite che si espandono abbiamo SCUOLE ECCLESIASTICHE/ SCUOLE CATTEDRALI. Di ecclesiastici per ecclesiastici. Lo fanno e presto queste scuole saranno anche a perte a pubblico laico. In queste scuole si insegnano le ARTI LIBERALI discipline degne di essere apprese dall’uomo libero—> Sinonimo del sapere enciclopedico antico—> MA a livello più basso, l’uomo colto deve sapere un po tutto (es. Aristotele). Si parla di arti —> Ars è sapere tecnico. Bisogna avere competenza tecnica ed essere in grado di fare qualcosa. Quindi la partizione enciclopedica dei medievali grossomodo si affermano 7 arti/ discipline che non comprendono tutto il sapere: le arti concedono solo il sapere alto. Medievali puntano sull’immagine, per far passare un sapere • 1. DISCIPLINE DELLA PAROLA E DEL DISCORSO—TRIVIO—> ARTI SERMOCINALI (artes sermocinales—> Arti del discorso) - Grammatica - Retorica - Dialettica • 2. DISCIPLINE DEL NUMERO—QUADRIVIO - Aritmetica - Geometria - Musica - Astronomia 1. Per trasmettere e ottenere il risultato del convincimento di chi mi ascolta, si ritiene che ci siano tecniche molto precise e stringenti da adottare. - Regole grammaticali e sintattiche, devo ottimizzare il mio entrare in rapporto con gli altri in modo da far si che venga compreso, e devo usa tecniche più efficaci per ottenere mio risultato.—> La retorica è FONDAMENTALE. E significa l’utilizzo di modi di esprimersi precisi e stabiliti per ottenere il migliore risultato. Ambiti di applicazione—> 1. Ambito politico 2. Ambito giudiziario—> Momenti fondamentali in cui è essenziale convincere. Discorso deve essere organizzato con momento di ingresso sintesi discorso ricapitolazione ecc. c’è uno strumentario retorico per ottenere il risultato ottimale della convinzione. Filone epidittico—> Orazioni fittizie, per essere ottimo oratore devo imparare arte retorica la imparo nelle scuole esercitandomi, danno tema e devo svolgere tutti gli artifici retorici che mi sono stati insegnati. Chi si esprime non è il giurista dinnanzi al giudice ma l’oratore.—> Scuole di retorica sono tra diffuse in Roma, scompaiono nell’alto Medioevo e rinascono nel basso Medioevo. EPIDITTICA—> Orazioni fittizie su casi di scuola per poi ottenere risultati migliori nella pratica. Devono essere argomenti con una carenza interna, prima di porgere ad altri argomenti devono avere ordine logico e coerente senno non servono a niente gli artifici. 2. Servono tali discipline per esempio ai mercanti. Tutto questo perché interseca il diritto? Le arti liberali tendenzialmente comprendono tutti i saper ma non è cosi, non ci rientra per esempio la medicina e nemmeno il diritto. È chiaro che questa ripartizione è diversa a quella che ci aspetteremmo oggi. Il diritto non c’è, c’è solo in maniera laterale perché è una retorica(retorica forense), si parla di diritto quindi anche in retorica. Imparo molto di diritto leggendo oratoria, pero non è molta cosa. Dall’altro lato tutto sommato nella dialettica ci posso trovare anche nozioni di etica, se si va in discorso di etica ci rientra il GIUSTO e per tale via si può arrivare al diritto. Ma non è prevista una formazione tecnico-giuridica. È un modo complesso, queste caratteristiche richiedono più nuovo diritto, in tale realtà dove migliaia di persone convivono, nasce spontanea l’esigenza di avere REGOLE DI COMPORTAMENTO. Le vecchie regole di comportamento persistono, ma non bastano col boom dell’anno 1000 dove c’è strutturazione economica sociale e politica variegata e rilevante. C’è bisogno di regole innanzitutto giuridiche, che siano nuove, diversificate perché diversi sono i ruoli sociali politici e economici, regole che non posso aspettare che mi dia consuetudine( è troppo lenta nel costruirsi) perché la società basso medievale è una fucina di novità e i problemi da risolvere sono tanti, contemporanei e tutti inediti. La consuetudine non può essere fonte principale di diritto. Allora cosa faccio? Devo trovare qualcosa di nuovo. Questa società più complessa e rimessa in moto come fa a regolarsi? Si sente il bisogno del diritto, ma bisogna ottenere uno nuovo, prodotto in modo nuovo e questo non è semplice da risolvere, i notai ci provano, ma essi non hanno vera cultura giuridica, servono soluzioni non nascenti dalla prassi ci sarebbe bisogno di una SCIENZA GIURIDICA, servirebbero di nuovo giuristi, come in Roma, ma sono scomparsi e andati persi. Il diritto serve per disciplinare la convivenza civile, la consuetudine è importantissima ma si muove in termini lenti, per cui si può essere sicuri che norma è adeguata perché la si è usata e tutta la comunità h concorso alla sua formazione. La società urbana ha bisogno pero di nuove norme senza l’attesa di cambi generazionali. La consuetudine non viene eliminata dal panorama delle fonti del diritto. Le vecchie consuetudini sono elemento basilare e costitutivo anche del nuovo diritto ma bisogna aggregare nuove norme. L’attitudine alto-medievale rimane esistente. Elementi di continuità tra alto e basso medioevo—> Persistenza della consuetudine. Anche nel basso medioevo chi detiene potere politico continua a pensare di non avere innanzitutto il compito di creare diritto sotto forma di legge generale e astratta. Nell’esperienza giuridica medievale la disparita di trattamento davanti alla legge va coltivata, infatti nella realtà delle cose della società non tutti sono nella stesse condizioni oggettive, quella contemporanea poi fonda il principio per il quale tutti sono uguali dinnanzi alla legge. Nemmeno il diritto del basso medioevo è creato per leggi, perché la legge ha caratteristiche non considerate eccellenti nella società medievale che vuole un diritto variegato e diversificato a fronte di condizioni di vita esistenziali diverse nella realtà. La diversità deve trovare manifestazione in diritti e doveri distinti. Non tutti possono essere disciplinati con le stesse norme, nobile diverso da borghese diverso da contadino. Non può sussistere uguaglianza che sarebbe inadeguata alla differenza oggettiva della realtà. Bisogna pensare al diritto come uno strumento plastico che intercetta le differenze. —> Concetti diversi da quelli moderni. Un giurista per interpretare e intercettare la realtà ha bisogno di strumenti diversi dalle legge. Si introducono elementi di verifica, critica, dubbio, confronto tra dato giuridico e dato reale. Il giurista ha i mezzi per affrontare questi problemi in modo efficace, ma occorre una preparazione adeguata. Un altro momento in cui la scienza giuridica ha ruolo fondamentale nella produzione del diritto è nel basso medioevo—> Ci si chiede come far fronte a necessità di nuovo diritto. LA SOLUZIONE: si è ottenuta rivitalizzando la riflessione scientifica sul diritto. Nell’alto medioevo no esiste scienza, non esiste giurisprudenza perché non c’è il livello culturale sufficiente. Col boom del mille, e le scuole ecc. la cultura viene reintredotta—> Base culturale solida a un gruppo sempre più ampio di persone nell’ambiente urbano. Accade che dopo che si studiano testi antichi di retorica dialettica grammatica astronomia matematica ecc. a qualcuno viene in mente che forse il modo più facile per avere nuovo diritto è quello di rivolgersi al DIRITTO ANTICO. Si capisce che è il caso di ricercare, riscoprire e ristudiare le compilazioni antiche di diritto—> Provengono fondamentalmente da Giustiniano. 
 Tutto questo accade fuori da un disegno politico pre-ordinato, la risposta scelta ha successo non perché prevista da legge ma perché efficace nella prassi. Ma dove, quando e come accade tutto questo? Bisogna contestualizzare. Siamo attorno al 1100, abbiamo informazioni poche e lacunose e molte sono a posteriori quindi di diretto sappiamo poco. Dobbiamo ricostruire con poche fonti e poche notizie certe. Attorno al 1100 il cambiamento è in atto e ciò comporta la ricerca dei testi giustinianei non usati per tutto l’alto- medioevo. Questi testi pero sono spariti, infatti nessuno ha attenzione alla conservazione di testi giuridici che non vengono applicati, per secoli in Occidente non si sono più visti, si ha perso la traccia di questi testi, ma non il ricordo. I notai dell’alto-medioevo hanno fatto fronte alle esigenze inventando contratti agrari anche nel XI secolo cercano di tenere testa al cambiamento ma non è sufficiente, non basta la sensibilità. La sua incultura giuridica non gli permette di fare il salto di qualità. Tra Libia e toscana sopratutto si osserva tale fenomeno. 
 In qualche modo torna in circolo il corpus iuris civilis, è un testo ricco e complesso sussiste il problema dei manoscritti che sono molto ricchi e non è facile rinvenire questi manoscritti. Da nessuna parte ricompare il corpus iuris civilis. I medievali parlano di solito delle singole compilazioni, capita qua e la che queste sono sul tavolo dei giudici che cercano di riutilizzare, assistiamo a qualcosa di nuovo, infatti i contenuti del diritto romano sono diversi da quello medievale e da quello germanico.—> Casi sporadici. Esiste un problema serissimo, si tratta di testi tecnici e sono molto difficili, sono spezzoni di riflessioni dottrinali. Ci sono problemi che non si possono affrontare in maniera semplicistica e il digesto è un testo iper-tecnico quindi anche se riesco ad avere testo sussiste il problema di capire cosa ci sta scritto. Chi legge questi testi nel medioevo non è un giurista e non ha livello tecnico per comprenderli, ecco perché il fatto che sporadicamente in qualche decisione giudiziaria non fa differenza, perché quei testi non sono ancora compresi dal tutto e non costituiscono un movimento culturale. La differenza vera si ha a BOLOGNA, luogo in cui nel medioevo si iniziano gli studi di diritto e la prima università che è un prodotto medievale, è un luogo di trasmissione del sapere specializzato al massimo livello secondo modalità tipiche che non si hanno in altri sistemi. C’è anche elaborazione di sapere non solo trasmissione. L’università esiste solo con entrambi questi elementi. A Bologna cosa accade? Essa è una città paragonabile alle altre, con stesso ambiente e sollecitazioni economico-sociali, ma in essa si riuniscono tutti gli elementi perché si edifichi qualcosa di nuovo e innovativo. Le fonti ci dicono che questo personaggio di cui parliamo è professore, docente, maestro di arti liberali a Bologna, è soggetto che conosce al meglio fonti retoriche, dialettiche ecc. Esso è abituato a fare scuola e sopratutto ad usare testi classici. Infatti la retorica ecc. si studia su fonti classiche, questo personaggio si è chiesto—> Se facciamo conoscere ai giovani le arti liberali su testi antichi perché dato che c’è bisogno di nuovo diritto non facciamo lo stesso col diritto? Si usano testi tecnici, non testi come quelli ciceroniani, si va diritto al Punto e si vuole lavorare sulle compilazioni giustinianee. Il personaggio si chiama IRNERIO. É un personaggio realmente esistito, è personaggio storico, ma abbiamo poco riguardo a lui. Ci sono varie ricostruzioni di questo personaggio, la più affidabile:
 Il nome è un nome italianizzato di oggi, nelle fonti troviamo Wernerius oppure Yrnerius dal p.d.v. fonetico non c’è molto distacco e probabilmente la duplicità del nome è dovuta a errori di scrittura. Forse è tedesco, ma conta che il suo processo culturale avviene a Bologna, la sua opera attecchisce a Bologna. Lui era un maestro di arti liberali che a un certo punto smette di insegnare retorica, e si mette a insegnare diritto—> Cambia oggetto di studio, e per insegnarlo necessita di testi sui quali basarsi. Il codice ha il problema di essere sfuocato, tante leggi non servono più nel medioevo, è testo complesso e difficile, ma non circola più come tale, infatti non è mai stato se non in Italia diritto vigente. Non circola come codice, il codice di riferimento è piuttosto quello teodosiano, circolano degli epitomi ovvero dei riassunti che contengono diritto che può essere utile. Non è il codice e la riacquisizione della sua conoscenza ad aiutare questi giuristi. 
 I giuristi all’opera li vediamo solo nel digesto, che è si più difficile ma più formativo. Il digesto è scomparso nell’alto-medioevo. La differenza la fa il fatto che Irnerio ha avuto la vedutezza e la fortuna di trovare il digesto, cosi coglie il segreto del metodo scientifico col quale affrontare e risolvere il problemi giuridici. Il progetto visto ex post sembra semplice era è difficilissimo da sapere. Non è nulla di inedito che si inventano i giuristi ma si usano forme metodi usati per le altre arti liberali: - Questio: domanda problematica, dopo aver analizzato le parole devo pormi dei quesiti e delle domande per vedere se ho capito—> Le norme con cui ho a che fare cosa significano? Che problemi risolvono? E mi pongono dei problemi? Mi pongo questioni e domande problematiche che mi sorgono dalla lettura del testo. Quando concluse le glosse esse rimangono e non si devono più fare, nel 1100 allievi ecc. continuano a leggere testo e a dettare glosse, ma dopo 5 o 6 generazioni è inutile continuare a dettare glosse che già si trovano nei manoscritti. Nel 200 il manoscritto viene messo a disposizione non più solo con ampi margini ma con già incorporata la glossa. A quel punto io come professore non ho più bisogno di nuove glosse. Ho norma a disposizione, mi crea problemi applicarla, faccio domande problematiche. I problemi devono essere risoltoi, il giurista diventa tale se non fa finta che tutto sia chiaro ma solo se fa emergere i problemi, questori consente di capire se davvero maneggia le norme e il suo sapere, ed è anche efficace dal p.d.v. didattico porre problemi e dare eventuali soluzioni. - Distinctio: ottengo piena consapevolezza sulla base della distinctio dove sta lo specifico rispetto a norme simili e analoghe. Se professore si limitasse a parafrasare non farebbe buon servizio agli studenti. E non mostrerebbe modo di affrontare e risolvere i problemi. La questo ad un certo punto esige una solutio - Summa: non è un riassunto, ci sono summe giuridiche ma anche di materia teologica medica ecc. Basta pensare alla summa teologica di S. Tommaso d’Aquino. Non è qualcosa di originale inventato dagli studiosi di diritto. É più facile conoscere i singoli pezzi e unirli e farli ri-funzionare, per essere davvero giurista non devo solo impadronirmi di lessico, strumentario e singole norme MA devo essere in grado di riassemblare pezzi e devo sapere e avere presente la disciplina perché in base a questa devo sapere individuare problemi e risolverli in modo efficace; più efficace di chi non ha il mio sapere tecnico. Dopo che per alcune generazioni si è smontato il meccanismo con glosse, solo dopo tempo ci si cimenta nel riassemblaggio mediante la SUMMA —> Attività talmente complessa che non ha riscontro nella didattica. Se non si è imparato il metodo è impossibile. MA SE HO METODO, LE NORME POSSONO CAMBIARE E IO HO SEMPRE CAPACITÀ DI LAVORARE SU NORME. La summa esplica la mia capacita di lavorare sull’intero istituto giuridico. Se scompone singola norma per la sintesi, dovendo ragionare in termini di istituti giuridici devo fare attenzione a tutte le norma che compongono un titolo. Se si pretendere di svolgere questo lavoro per ogni titolo del digesto è impossibile, IL CODICE è il testo ideale nel quale esplicare la propria capacità di fare summe. BURCARDO—> Autore del XIII anno 1200 scrive cronaca dove arrivando a parlare degli anni attorno al 1100 registra come evento importante Irnerio che rinnova i libri del diritto, e ci parla anche della richiesta di Matilde di Galossa. —> Fonti esterne ODOFREDO—> Professore universitario bolognese—> Fonti interne anche se molto più tarde—> Lui facendo lezione coglie l’occasione per fare anche storia della scuola di diritto bolognese e quello che dice ai studenti si conserva insieme ai testi dei corsi che lui ha fatto. CI dice che la cosa specifica, la novità specifica di Irnerio è aver lavorato sul digesto, dove ci sono anche esperienze precedenti come quelle di un certo PEPO, lui è anteriore di almeno una generazione rispetto a Irnerio. Questo Pepone pero non ha avuto successo perché non ha conosciuto il digesto ma ha lavorato solo su istituzioni e codice. VORLESUNG—> Lezione universitaria è testo difficile e tecnico e il professore spiega questo mentre gli studenti prendono appunti. Per fare il lavoro di scavo e assemblaggio i strumenti top sono distintcio e questio.—> Strumenti logici di approfondimento che i giuristi usano in ogni epoca applicandoli a campi vari. In questo caso quello specifico e chiuso del diritto. In una seconda interazione dell’aspetto della ricerca e della didattica ci si rende conto che sarebbe opportuno avere spazio a parte per approfondire tema particolare, allora ad un certo Punto nella seconda meta del 1100 ci si rende conto che pero accanto alla dettatura delle glosse bisognerebbe dare più spazio alla questio, argomenti che vanno ad avvalorare la situazione e poi argomenti contra contrapposti—> Consentono di arrivare alla soluzione. QUESTIO PRO SOLUTIO. Si pone un problema e si cerca di disciplinare arrivando ad un asentenza. Lo sviluppo della quesito con argomenti contrapposti non è solo efficace per mettere a fuoco problema e risolverlo ma è anche efficace come palestra per il giovane al processo. Poter sviluppare e approfondire situazione simulando un processo. Quindi si dettano si glosse ma accanto a queste si fa anche altro. Verso la fine del secolo un autore di nome Pillio da Medicina, un personaggio abbastanza originale con una marcia in più, ritiene di dover rinnovare nella didattica—> Propone ai studenti di ritrovarsi fuori dall’orario di lezione per discutere questioni giuridiche tratte dalla prassi per non rimanere impigliati in una teoria che non ha molti agganci nella prassi come era rischio del tempo. Il rischio è quello di acquistare metodo di lavoro sulle norme del giurista ma dedicandosi a problemi passati dei primi due secoli dell’impero. Il problema è non si può fare a meno del digesto perché li si impara il metodo, non bisogna però perdere l’aggancio con la prassi. Chi vuole diventare giurista capisce di dover fare una cosa strana per essere all’avanguardia—> Guardare indietro ma non perdere di vista il motivo attuale. Si va a studiare a Bologna per tornare in città per diventare magistrati e andare a proporsi a chi ha il potere come coloro che possono risolvere problemi. 
 Non è sufficiente la lettura del digesto e la dettatura delle glosse, ma bisogna anche cimentarsi nella prassi per capire se il tutto ha efficacia. Gli studenti insieme a Pillio si ritrovano al Sabato, dunque Pillo in questo giorno con quelli più motivati propone questiones de facto emergente e queste vengono disputate. É talmente efficace che tale esperienza diviene ISTITUZIONALIZZATA. —> è questo il senso ultimo di una scuola di diritto che mira a formare giuristi per i problemi delle città del 1100. Si tratta di una discussione, si pensa sia cosi utile che queste vengono anche TRASCRITTE—> QUAESTIONES SABBATINE. Pillio si fa promotore di questo aggiuntivo modulo didattico e raccoglie poi queste mettendole nero su bianco e le offre allo studio. Invece di inventare nuove questiones i successivi fanno uso delle tracce già pre-esistenti. Inizialmente non parliamo di struttura dove c’è pluralità di insegnamenti e docenti. Lo studente si accorda con un maestro che trasmetta ai suoi allievi sapere tecnico. All’inizio forse il prof. Da loro vitto e alloggio—> Rapporto molto stretto perché capiterà che qualche prof pensi di andare via da Bologna, andandosene altrove—> Ma un professore senza studenti e viceversa non serve alla formazione di questa “societas”. Quindi quando un qualche prof vuole andare via da Bologna si porta con se gli studenti che con lui hanno un rapporto diretto negoziale. Spesso il professore chiama gli studenti SOCI di una avventura culturale comune. Non si parla di università degli studi ma di comunità di coloro che studiano. Professori e studenti hanno ruoli diversi ma sono componenti essenziali della societas e collaborano per ottenere risultato comune. PARTE AUSTRIA Le altre Uni pian piano copiano Bologna, l’università nasce all’inizio del 1100. Il punto focale è dato dalla riscoperta del diritto giustinianeo, il prof. Universitario di diritto fino al 700 è un TUTTOLOGO, non esiste la specializzazione perché insegna e si forma sui testi giustinianei. Lo studente si forma con preparazione generalista e corsi tutti dello stesso tipo e non specializzati. 
 Nel 600 avremo i primi corsi di diritto penale ma sono una eccezione. Abbastanza presto osserviamo anche una organizzazione da un lato della didattica e poi degli studenti. Si tratta di comunità con molte persone per il tempo, è una organizzazione risultante da un atto di autonomia. L’uni nasce s si struttura sulla base dell’autonomia 1. organizzativa e 2. scientifica. Non c’è nessuno che stabilisce né politica né chiesa è frutto di convenzioni e prassi presto raccolte in testi scritti. Abbastanza presto si impone al professore di prepararsi e tenere corso realmente utile e formativo, quindi non riuscirà mai a ricoprire tutto il programma ma devono essere presi in considerazione alcuni temi base. Gli studenti sono presi in considerazione in quanto fuori sede. Lo stato di cittadino romano è superiore e più importante rispetto allo status di studente universitario, per quanto si affezione a un certo punto deve smettere, è esperienza temporanea, sono anni di vita ed è normale incidano sui diritti che quella persona ha. Prevale lo status a vita. La qualità di studente emerge per colui che è forestiere, lo straniero in quanto tale si trova in posizione di difficoltà quindi emerge come STUDENTE, e ha diritto di assumere questo connotato o status. Allora ecco che la comunità degli studiosi acquista fisionomia nei confronti dell’esterno. Questi studenti si organizzano anche all’interno tra di loro e nei rapporti con il professore. Servono regole stabili perché è una comunità destinata a durare. Non c’è distinzione di ceto sociale, appartengono tutti a famiglie di alti ceti perché è costoso, si fa investimento notevole. Ci si distingue per provenienza geografica individuando 2 grandi insiemi: - Ultra montani(Alpi) - Cicla montani É una distinzione a livello europeo ma presto attraggono anche altri studenti di ogni dove. Abbiamo a Bologna 2 università quindi quella degli italiani e quelli ultra montani. Ovvio devo sapere bene latino è tutto in latino e tutti si intendono con tutti, ma ci sono altri aspetti da considerare. L’organizzazione poi si sotto-articola in NATIONES, sia per quanto riguarda europei sia per quanto riguarda gli italiani. La cosa che contraddistingue Bologna è che a capo di queste comunità di studenti ci sono dei Rettori che però sono studenti a loro volta indicato da studenti nuovamente. La rappresentanza nei contro ti del prof e del comune è rimessa ad uno studente. QUESTO ACCADE A BOLOGNA. Ma in contemporanea nasce in 2 luoghi diversi strutturandosi in modi diversi per materia diversa—> Parigi si studia teologia e filosofia. Questa hanno inizialmente sede nei conventi e sono tenute da ecclesiastici, a Bologna invece si studia diritto e poi più avanti Medicina. Sono due cose diverse, i metodi sono uguali glossa ecc. ma su testi di argomento diverso. Non c’è una primazia: sede che arriva prima e funge da modello, la cosa sgradevole è che leggendo certi testi sembra esista solo Parigi e non Bologna. A Parigi il modello organizzativo è diverso, a Parigi l’organizzazione è rimessa ai docenti e non agli studenti. Siamo ancora ad una attenzione che in senso analitico va alla messa in evidenza di un problema e alla sua soluzione Il cerchio si chiude e dalla analisi si arriva alla sintesi, quando si arriva alla capacità di SINTESI tramite delle SUMME. Capita che i prof. Universitari si sentano soffocare insegnando a Bologna perché sei è già solidificata nella sua organizzazione e ne i suoi contenuti. È difficile essere originali se le glosse sono già composte—> Chi vuole fare qualcosa di nuovo e diverso sfruttando occasioni casuali, guerre, epidemie, crisi nei quali anche le Uni soffrono e nessuno frequenta l’uni. In un momento di blocco degli insegnamenti a Bologna è il momento opportuno per andarsene, basta anche poco lontano perché li non si è ancora solidificata l’università. Trapianto di scuole di glossatori bolognesi sono diffuse in Emilia ma anche sotto gli Appennini. Serve massa critica, confronto dialettico un docente con 30 studenti alla lunga non fa università ma è isolamento negativo. Accogliere prof e studenti bolognese da prestito culturale e anche frutti economici perché si tratta di forestieri che hanno bisogno di tutto. Prima esperienza di secessione non effimera si ha un secolo e passa dopo che Bologna esiste come università. E la prima che resisterà nel tempo sarà Padova. Gruppo di studenti seguito dal prof va a Padova e si instaura li senza tornare e Bologna. Quindi analisi parola per parola e spiegazione di ogni parola difficile e problematica—> Nel digesto che è iper tecnico si glossa tutto. —> LAVORO PRELIMINARE Bisogna pero fare emergere le situazioni giuridiche che di certo il testo pone, senno non si sfruttano. Questi testi difficile ma al contempo molto formativi. Quindi si procede oltre alla semplice spiegazione delle parole, si affrontano problemi giuridici emersi e si cerca di risolverli. Dunque abbiamo la questio che è il modo tipico di analizzare un testo analizzandone i problemi nascosti cercando di risolverli. Dopo c’è accanto a questa la distinctio perché necessaria la precisione estrema, gli istituti giuridici spesso mostrano lati e aspetti analoghi e bisogna capire con cosa si ha a che fare, posso dire davvero di padroneggiare un istituto giuridico se sono in grado di cogliere le differenze rispetto a quelli analoghi. Distinguere significa ragionare in maniera specifica non accontentandosi della generalità. Dopo il lavoro iniziale di glossatura, con l’approccio questionante e problematizzante e la distinctio ogni testo può essere spiegato e padroneggiato. Questo lavoro non è completo e concluso se non si arriva all’essenziale momento di sintesi, bisogna ri- assemblare i pezzi e avere a che fare con l’istituto giuridico nella sua compiutezza e nel suo insieme. Infatti non uso la singola norma, ma come minimo una pluralità di norme. Il giurista deve quindi arrivare al momento di sintesi. La sintesi assume la forma della summa, cioè della trattazione che segue passo passo il codice (digesto è troppo ricco) utilizzando come misura del lavoro del giurista non la singola parola né la singola norma bensì l’istituto giuridico, ovvero tutte le norme che stanno dentro un titolo. 
 Il risultato finale di tutto questo—> Negli anni 30 del 1200 Accunzio conclude il suo lavoro, e questo consiste in una selezione delle glosse che vale la pena conservare e scrive anche glossa lui per riassumere il dibattito culturale. Il risultato è la PROPOSTA ai colleghi e agli studenti ch Elo sperimentano e verificano che è utile ed efficiente non essendo incaricato da nessuno per questo lavoro. La scuola di bologna discute e legge le proposete di accunzio e la sua idea di far fuori norme sovrabbondanti per rimanere con apparato più snello e più facilmente utilizzabile. La sua scelta di fondo e la scelte sulle specifiche glosse sono positive, il lavoro di accunzio è utile. Le glosse da lui scritte e riunite rimangono l’unica glossa in circolazione, per alcuni anni ci sono alternative ma progressivamente la tendenza è questa attorno al 1250 il gioco è fatto. Il lavoro suo quidni, diviene testo accompagnativo del corpus iuris civilis, i bordi sono coperti da un reticolo di glosse che hanno importanza appurata. Le glosse forse sono state scritte da tizio e da caio ma sono state ritenute degne di essere salvate e il lavoro complessivo si denomina come GRANDE GLOSSA o come GLOSSA ORDINARIA o GLOSSA ACCUSSIANA. Ci sono più di 90 mila glosse per tutto il c.i.c. Infatti accunzio ha dedicato la sua vita a tale lavoro, lavoro di scelta e di redazione ex novo. Arrivati a questo punto il professore può fare altro perché non deve dettare glosse, le può leggere ma ha più tempo da dedicare nel corso ad altro es alle quesitones. Questa è la dimostrazione che il vecchio metodi si è esaurito e che pero si è conservato il meglio prodotto per 130 anni. Si parla di SERRATA DELLE GLOSSE—> Non si dettano più glosse. C’è Odofredo che cerca di resistere e continua la tradizione ma ciò è inutile infatti alla fine si deve rassegnare. Dopo la prima meta del 200 dettare glosse è obsoleto. Nella seconda meta del 1200 è difficile battere strade nuove, infatti essa rimane importante ma il nuovo non viene dettato a Bologna anche se la più grande e strutturata. Intanto sono sorte altre università, più piccole, ma altrove si sperimenta qualcosa che diventa strumento di analisi del diritto per il futuro. C’è al governo Federico II che è imperatore ma si sente soprattutto governatore del Regno meridionale, la vera vicenda importante—> quando lui prende in mano potere ritiene di non poter accettare posizione della chiesa che rivendica superiorità nei confronti dell’impero, che dice che le cose spirituali sono superiori a quelle materiali. Di conseguenza il pontefice come il capo assoluto della chiesa detiene tanto il potere spirituale quanto quello temporale che delega all’imperatore a patto che colui che è delegato segua le indicazioni e obbedisca. Federico II è buon cristiano ma ha alta concezione della sua funzione dignità imperiale, ritiene che suo compito è difendere chiesa ma non ritiene di dovere essere subordinato alla chiesa—> Lotta imperatore vs pontefice. Questa lotta nei confronti della chiesa si interseca col tentativo di manifestare sua superiorità sulle città del centro-nord, che pero si erano ormai strutturate come liberi comuni, non esiste pero ora che città italiane si comportano come autonome avendo proprio esercito, magistratura moneta e non chiedono nulla in termini di autorizzazione all’imperatore. Segue il modello di Barbarossa, che vuole anche rivendicare i suoi iura legitima. Si cerca in tale situazione un appoggio ai testi romani, se è diritto vigente, quindi Federico II si crea uni propria…………….. . Quello che conta in tale periodo è L’AUTONOMIA SCIENTIFICA nessuno dice cosa e come si deve studiare, né potere politico né potere religioso impone su cosa studiare, con quale metodologia, arrivando a quali risultati. Nel frattempo a discapito dell’autonomia scientifica che ha da subito contraddistinto l’università possiamo ricordare la vicenda dell’università di Napoli perché Federico 2 di Svevia, è in realtà anche re di Napoli. E in effetti una parte della sua vita la passerà in Nord Italia, buona parte della vita di Federico II ( muore nel 1250) nella prima parte del 1200 viene spesa in strutturazione istituzionale anche giuridica del regno meridionale, si sente e vive soprattuto come sovrano meridionale di Italia, ma la vera vicenda importante di Federico II riguarda la sua lotta, il suo contrasto con la chiesa…Le insegne imperiali spettano al papa che poi le trasmette all’imperatore. Federico non è contrario alla chiesa ma ha ius altissima concezione della sua dignità imperiale, ritiene che il suo compito di difendere la chiesa e la vera fede, non ritiene di dover essere subordinato al pontefice e di dover ricevere ordini dal Papa. Questa lotta si interseca con il tentativo di affermare la sua sovranità come imperatore nel centro Italia. Non esiste quindi che le città si comportino come se avessero un superiore.Federico cerca di affermare i suoi diritti che nessuno in teoria gli nega ma che in pratica nessuno gli riconosce, nel secolo successivo sarà il nipote a riprendere la battaglia. Tutto questo per dire che gli elementi giuridici , le parti in gioco cercano un appoggio nei testi romani perché i giuristi a Bologna affermano ormai che sono diritto vigente. L’università di Bologna non è favore di Federico 2 e allora crea una propria università a Napoli obbligando i propri sudditi ad abbandonare quell’università, far diminuire i professori e avere più giuristi al fine di avere più ragioni. quando prende questa iniziativa mette a disposizione l’aspetto giuridico, promette la tutela da parte dell’imperatore, non stabilisce il metodo con cui si insegnerà ne i contenuti. Nel momento in cui la chiesa ha una propria storia non può non avere anche delle regole giuridiche che la disciplinano che si da in piena autonomia. La chiesa si giova del fatto che da Costantino in poi la regione cristiana è sempre più riconosciuta. Che ci siano norme di diritto laico che si occupano della vita della chiesa non esclude che ci debbano e possano essere regole che la chiesa si da da se e per se—> Il principio di autonomia del medioevo trova nel diritto ecclesiastico massima espressione. Primo libro del codice—> Leggi imperiali a favore della autorità ecclesiastiche. Noi stiamo parlando di altro ordinamento giuridico cioè quello autonomo e ORIGINARIO della chiesa, che non ha bisogno e non chiede autorizzazione a produrre norme per se allora stato. Questo ordinamento della chiesa non deve essere autorizzato per esistere da nessuno. Il diritto ecclesiastico sta nel abito del diritto pubblico dello stato, i diritto canonico è un altro ordinamento— >Solo accidens che oggi i insegnanti coincidono. É un ordinamento originario, che data dall’inizio della chiesa quindi ha a questo punto 2000 anni di storia di cui si trovano accenni già nelle lettere di S.Paolo, anche le prime comunità di fedeli han no problemi di autorganizzazione da risolvere. Perche si chiama diritto canonico? Le prime comunità di fedeli si strutturano in Asia Minore, Siria, Nord Africa e si recupera una parola greca “CANONE” e significativa norma/norma giuridica della chiesa/dell’ordinamento giuridico originario della chiesa—> Universale. “Fin dove arriva un battezzato fin li arriva anche il diritto canonico. Le fonti del diritto canonico: è diritto che riguarda tutte le persone, nell’occidente europeo medievale l’unica eccezione dei battezzati è costituito dagli ebrei. In relata tutti sono battezzati e cristiani, tutti fanno parte della chiesa ergo sono parte dell’ordinamento universale canonico. Sino ad ora si è parlato di diritto laico/SECOLARE; ma esiste una seconda faccia della medaglia da analizzare che è il diritto CANONICO che riguarda anche esso tutti. È importante e interessante perché ha la propria grande fioritura in età medievale, è utilissimo per verificare utilità dell’esperienza giuridica medievale. LE FONTI: • Dio—> LA RIVELAZIONE—> Bibbia qui vanno cercate norme fondamentalissime dell’ordinamento canonico, se dio si è palesato e si è manifestato dicendo alcune cose es. comandamenti allora nella storia del popolo eletto nelle sacre scritture vanno cercate lì norme giuridiche, non solo indicazioni etico morali ma anche NORME GIURIDICHE. Per alcune è semplice, es. tavole di Mose, 10 comandamenti, quelle sono norme dettate da Dio, norme assolutamente giuridiche che vanno messe al centro. E poi che stiamo ragionando di diritto canonico divino è evidjen te che non esiste fonte normativa umana che lo possa contraddire. Questo nucleo fondante il diritto divino che è intangibile, va recuperato e messo al centro. Per individuarlo entra in gioco il ruolo della gerarchia ecclesiastica, pero l’idea è che si tratti di regole già date una volta per tutte da dio, nella rivelazione pero si trovano anche nei testi degli ecclesiastici come i Papi greci e latini. Per stare a quelli latini es. S.Ambrogio, S.Agostino sono autori nelle cui opere si va anche alla ricerca di indicazioni lette come strettamente giuridiche, ma qui ormai siamo già nel diritto canonico umano. Diritto divino—> Scritto nel antico e nuovo testamento delle sacre scritture, e poi c’è il campo non facile da identificare in concreto del diritto NATURALE, è chiaro che anche esso è di ascendenza direttamente divina che lo crea essendo creatore dell’universo. Il diritto canonico DIVINO si reperisce nelle sacre scritture e che si ricava anche dal diritto naturale che non è semplice non essendo positivizzato si tratta dunque di farlo emergere e di individuarlo come tale, si aggiungono poi altre regole del diritto canonico UMANO che la chiesa si da nel corso della storia per sé che diviene o dalle assemblee come i concili, ovvero che si scrivono anche in termini di regole giuridiche. Tutti i grandi concili non si esprimono solo su problemi teologici, ma anche su questioni giuridiche, chiesa recupera dal diritto romano la consapevolezza che il diritto è centrale. I grandi concili dettano anche norme giuridiche non decidono solo su dogmi di fede, d’altro lato conta la gerarchia ecclesiastica perché la chiesa ha ordinamento assolutamente gerarchico e non democratico, questo perché si prendono le mosse dal passo evangelico nel quale Gesù incarica Pietro di compito preciso, e lo con e a capo della chiesa. Ecco allora che la chiesa sulla base dell’indicazione di Gesù stesso ha un capo, non conta il numero ma la qualità, certo se si arriva all’unanimità si ha la perfezione—> Spirito santo ha sostenuto questa scelta, ma laddove non venga raggiunta non si addotta come principio e criterio il principio democratico, ovvero maggioritario, ma si addotta un principio/criterio sanioritario cioè non si guarda alla major pars ma alla sanior pars, qui rientra il discorso della gerarchia ecclesiastica, il gregge di dio ha dei pastori che sono i VESCOVI, e la parte dei migliori si identifica con esso, è lui con il suo gregge che indice la strada per la salvezza e le sue regole prevalgono su istanza democratiche, il vertice viene identificato con il vescovo di Roma in quanto successore di Pietro e della sua funzione. Per un verso è in dubbio, ogni comunità ha bisogno di diritto e suo crearlo per se ma in relata la chiesa ha un fine che non è nella storia (è la salvezza delle anime), quindi le norme giuridiche sono un mezzo perché essa possa operare al meglio nel mondo ma non sono il fine, he è che tutti i fedeli, battezzati e anche quelli che non lo sono possano salvarsi. Quindi il diritto pur avendo questa importanza centrale, ciò nonostante non viene considerato come fine ma come MEZZO, ciò significa che si può dare la possibilità che applicare il diritto in maniera stretta metta in pericolo la salvezza delle anime, in questo caso non può prevalere la applicazione del diritto, ma la legge pastorale secondo la quale conta la salvezza delle anime, ma se in un caso per un qualche motivo l’autorità ecclesiastica ritiene che applicare il diritto metta a repentaglio la salvezza dell’anima non va applicato perché il diritto canonico è strumentale. Il diritto non si applica a tutti i costi nell’ambito del diritto canonico. Prima cosa che un giudice ecclesiastico si deve porre è se l’applicazione rigida in quel caso specifico sia positiva o negativa, quella norma può di certo essere ben fatta e opportuna ma se persona in questo modo si perderà allora la norma non va applicata, non per favoritismo ma perché è la concezione per cui IL DIRITTO È PER L’UOMO e non il contrario. CARATTERE STRUMENTALE DEL DIRITTO CANONICO. Il nucleo essenziale del diritto divino e quello naturale è immodificabile ma la parte umana del diritto canonico è modificabile. Ma non è questo il punto, a che avere diritto nuovo e sempre aggiornato non mi assicura esisti positivi per tutti coloro ai quali la applico. L’esperienza giuridica medievale fa molto affidamento sulla EQUITÀ, la fattispecie concreta emerge in tutta la sua evidenza, quindi la attenzione alla dimensione equitativa è già centrale, ma l’ordinamento canonico ha sua ulteriore specificità, l’ordinamento canonico ha la sua tipica equità che è al cubo rispetto a quella del diritto secolare che si manifesta nell’attenzione del giudice alla situazione concreta del giudicato e agli effetti che la applicazione della norma avrà. Il diritto canonico esiste tutt’oggi in ottica di secolarizzazione e laicizzazione esso pero viene via via messo da parte. Progressivamente l’ordinamento continua ad esistere ma viene tolto dal campo visivo di una società secolarizzata, e il diritto secolare tende sempre più a dividersi e distaccarsi dal diritto canonico. É essenziale capire che accanto a tutto quello detto prima c’è affianco la presenza costante del diritto canonico. Il diritto canonico produce una serie di istituti sconosciuti al diritto laico: - ISTITUTO DELLA DISPENSA—> cioè io mi trovo in mia situazione concreta e particolare e mi rendo conto che certe regole giuridiche canoniche non mi si attagliano e necessito di altre regole, non posso seguire tutte le regole perché mi creerebbero problemi. A questo punto chiedo la dispensa, io non posso dal nulla non seguire il diritto canonico, ma ciò consegue ad una valutazione del superiore ecclesiastico. Il fedele non può crearsi diritto a suo uso e consumo, ne momento in cui in relata anche il diritto canonico umano e frutto di poca democrazia ma di atti di volizione, cosi come per la produzione del diritto viene posto dalla gerarchia ecclesiastica anche per la disapplicazione del diritto che è una questione delicata si fa riferimento alla autorità Ecclesiastica a monte. Il coretto iter sarebbe che io chieda preventivamente la dispensa al superiore ecclesiastico per essere dispensato dalla applicazione delle norme canoniche che Pero rimangono vigenti e si applicano agli altri ma nel mio caso per la salvezza della mia anima creerebbero danni, ciò lo deve verificare l’autorità ecclesiastica, se ciò ha esito positivo ottengo atto di dispensa. Non posso autonomamente decidere di non seguire il diritto canonico serve la valutazione del superiore ecclesiastico. Es. non è posiile sposarsi entro certo grado di parentela, es. cugino di primo grado, ma ci possono essere motivi particolare per cui ritengo di doverlo fare, allora chiedo dispensa, se la ottengo, disapplico la norma sulla base di questo atto di dispensa. EX ANTE sarebbe fisiologico ottenere dispensa, ma spesso non accade infatti spesso un fedele disapplica diritto ma applicabili sanzione al vertice del potere normativo e anche di quello giudiziario, Alessandro III risponde dicendo che la regola esiste ed è chiara pero dice che bisogna valutare conseguenze per i soggetti. Si va a vedere come si comportavano prima di violare il voto di castità, erano persone che avevano condotta corretta? Bisogna allora applicare sanzione. Ma ove questi personaggi in precedenza tenessero condotta dissoluta in realtà è male minore avere famiglia, in questo caso la norma non si applica e non si riportano tali soggetti a stato precedente. Non si guarda sono al questi 2 elementi come nell’ordinamento laico in cui “legge è uguale per tutti”. Questa è una perfetta dimostrazione per il carattere STRUMENTALE del diritto canonico. Graziano 11 secoli di vita della chiesa hanno prodotto mole di norme giuridiche importantissima, su queste pende il problema di capire quali esistono e sono ancora vigneti, dove e come reperirle ecc. —> Problema oggettivamente serio che appartiene alla concerta vita della chiesa. Nell’ 11° secolo abbiamo la riforma gregoriana che vuole riportare chiesa a purezza originaria. SI pone attenzione (diritto è si strumentale ma importantissimo) alla necessita di riordino della grande massa del diritto canonico. Bisogna ricordare idea che è quella di non procedere facendo tabula rasa, ma di tenere il passato, la tradizione ha valore in sé, ha valore chi salva il possibile anche se queste norme non saranno mai applicate. 1100 viene analizzato questo problema da IVO DE CHART e da GRAZIANO. Graziano ha più successo perché essendo l’obbiettivo lo stesso —> Riportare a unita il sistema canonico e quindi la non contraddittorietà delle enorme canoniche nonostante che appaiano prima facie palesemente contraddittorie e non compatitili. Per cui l’atteggiamento più semplice sarebbe quelli di eliminare almeno la metà. Avendo lo stesso problema sui tavoli, e lo stesso atteggiamento di salvataggio Ivo non arriva allo stesso risultato di Graziano perché di mezzo c’è la riscoperta del Digesto e la nascita di un metodo scientifico e della figura del giurista. Graziano riesce nel suo progetto usando strumenti abbastanza banali ma tipici del giurista, metodi scoperti lavorando sul Digest che mostra modo di lavorare, analizzare e approcciarsi.—> Metodo formalizzato e tipico del giurista. VIENE RECUPERATO IL METODO. Ci sono norme e istituti romani applicabili nel medioevo ma altri che sono assolutamente storici. Non è tanto un problema di contenuti si usano se sono applicabili, ma quello che conta è acquisire un metodo, modo di lavorare sulle norme, questo lo si può imparare nel modo migliore attraverso lo studio e l’osservazione di quello che altri giuristi antecedenti hanno già fatto (giuristi romani). Una volta che il metodo rientra in circolo anche ordinamento canonico se ne giova PER IL METODO DI LAVORO e non nei contenuti. Graziano si trova nel posto giusto al momento giusto—> Si cimenta in sua impresa difficilissima usando strumenti ad hoc molto efficaci. Ennesimo espetto tipicamente medievale dell’ordinamento canonico: Nonostante ci sia legislatore/ capo assoluto, nonostante ciò. Quando Federico II deve inaugurare uni giuridica non dice nulla su oggetto e metodo di studio che attiene alla libertà scientifica di professori e studenti. Lui si cerca di trovare studenti per Napoli e di rendere invogliate le persona a lasciare Bologna per Napoli. Non si dice pero nulla su cosa e come studiare. Il lavoro che fa Graziano è quello di un privato, non riceve ordine di nessuno per il lavoro che fa. È un imput che riceve da situazione nella quale si trova. Il risultato del ricordino del materiale normativo canonistico non ha imprimatur dell’attività canonistica. Il Decretum quindi non è una complicazione ufficiale della chiesa anche dopo che viene compiuta e diffuso un po ovunque. È lavoro di un privato e di marca scientifica. Per altro verso le norme Canoniche che confluiscono nel decretum non cambiano natura, vengono solo messi a disposizione in maniera più fruibile cosicché possano essere effettivamente usate. Diritto speciale ha ampiezza di ambito di applicazione rispetto a quello generale. È una opera imponente, ci sono dentro nome di tutti i tipi, anche passi di testi della chiesa, norme ricavate da concili ecumenici ecc. 
 Dalla lettura del decretum Semira verosimile sia stata conclusa attorno al 1152-1154, ovvero 50 anni dopo la riscoperta del digesto. 
 Abbiamo il momento di avvio della scientificizzazione del ordinamento giuridico canonico. Consuetudine nell’ordinamento canonico ha spazio ridotto rispetto agli ordinamenti laici, perché sacre scritture alla mano per es. la vicenda di Mose IL POPOLO SBAGLIA—> Consuetudine non può avere dalla sua la presunzione di correttezza che ha nell’ordinamento laico. Una volta che lavoro di graziano è compiuto la situa non si ferma li—> Periodo di eccezionale fioritora nella produzione del diritto canonico perché ci si può fruire di quel testo di Graziano, e su ciò si può costruire ancora, perché società e mondo stanno evolvendo quindi anche chiesa e sue regole e ordinamento devono seguire questo cambiamento con nuove regole che continuano pero sempre ad essere strumentali. NUOVA FONTE DI PRODUZIONE DEL DIRITTO CANONICO—> Giuristi civilisti che hanno riscoperto scienza giuridica che insegnano prima a Bologna e poi altrove. Studiando storia del diritto si svolgono elementi strutturali del diritto. Il medioevo non storicizza se non è diritto vigente nel presente, ma è spettabile nel presente se può essere modernato e aggiornato? Come si impara ad aggiornare ordinamento che non ha più una fonte viva per es. Imperatore? Come si interviene su questo ordinamento fermo e bloccato ad alcuni secoli prima? Io come interprete do una interpretazione evolutiva che mira alla mens, voluntas, ratio legis. Tutto sta a farmelo dire in modo che sia metodicamente accettabile, a certi risultati devo arrivare applicando metodo tipico della scienza giuridica—> Sono scelte giuridiche e di politica del diritto. Scelgo di fare dire a norme passate qualcosa di più in base al risultato che voglio ottenere applicandole sul ordinamento attuale. Per evitare che sia del tutto arbitraria questa interpretazione, il giurista deve arrivare al risultato con ragionamento formalizzato sottoposto a verifica di altri giuristi che può essere convalidato perché segue determinati principi. Il giurista canonista non è solo, solitudine del ordinamento giuridico medievale è rispetto al potere politico perché sovrano salvo casi sporadici non si interessa di diritto. Tutti all’opera su stessi testi romani, tutti stessa lingua, tutti stesso metodo (scentia), tutti con stesso metodo di insegnare. GIURISTA FA PARTE DI UN CETO da tale p.d.v. non è solo. Io non guardo al potere ma alle esigenze, se prassi verifica che mio lavoro è inutile superfluo o addirittura dannoso scienza giuridica chiude suoi lavori, ma non lo è scuola di Bologna dissemina suo esempio ovunque, si amplia arrivando ad essere movimento scientifico con numeri importanti che ci sono perché i giuristi dopo l’università trovano qualcosa da fare perché sono utili proprio per le conoscenze tecniche che hanno e il loro metodo, che non concernono digesto ma ordinanze dei sovrani, dei concili ecc. diritto non studiato in uni ma che incontrano dopo, perché hanno UN METODO imparato sul diritto giustinianeo ma applicabile ad ogni altro diritto che incantano nel corso della vita. UN APPROCCIO CHE APPARE TEORICO SI DIMOSTRA CIÒ DI CUI SI NECESSITA IN QUEL DATO MOMENTO STORICO. La teoria non deve essere qualcosa di astratto, ma fare scienza giuridica non significava nemmeno appiattirsi sul diritto positivo vigente—> In un modo globalizzato ancora di più. Sono i problemi di sempre, nel campo del ordinamento canonico abbiamo una realtà più vivace e complessa dell’ordinamento laico perché non solo abbiamo giuristi canonisti ma anche il legislatore, quindi abbiamo gioco di sponda che non c’è nel diritto laico. Es. IL CAMPO DEL PROCESSO: esiste un giudice ecclesiastico, c’è sempre un giudice ecclesiastico che può applicare diritto canonico. La chiesa ha bisogno di un processo aggiornato e funzionante, l’ambito processuale è uno di quelli nei quali il diritto romano non può dare modello, perché nella storia del diritto romano si sono succeduti vari tipi di processo, e non c’è un processo più valido dell’altro. Il processo che viene poi tramandato dal corpus iuris civili è uno dei tanti processi, e non viene recuperato, i giuristi medievali fanno tesoro di quello che trovano, l’istituto litis contestatio viene usato ma viene estrapolato dal suo contesto, prendo singolo pezzi o meglio singoli istituti che mi possono servire e li imposto in modo fruibile per me. Il processo romano sembra troppo estraneo alla tradizione medievale. Si assemblano le cose, è un banale ma importante lavoro, non devo riscoprire tutto da capo posso fare tesoro di quello che ci è stato prima. Posso manipolare i testi vigenti, se facci storia devo rimanere fedele ai testi, ma se postulo che i testi sono vigenti sono testi vivi che posso manipolare, non sono qualcosa di statico appartenente al passato ma di modificabile per adattarsi al presente. Il buon canonista per diventare tale parte dal corpus iuris civili perche per diventare giurista deve, non parta dal decretum. Non posso usare processo romano, non lo fanno nemmeno i civilisti e non voglio usar nemmeno quello alto-medievale perche è germanico. Allora si crea modello nuovo di zecca usando singoli istituti di diritto romano. Questo nuovo processo viene indicato come PROCESSO ROMANO CANONICO, perche i pezzi sono ricavati dal diritto romano ma l’assemblaggio lo fanno i canonisti. Qui abbiamo 2 cosa interessanti: 1. Il processo che i canonisti mettono a punto per esigenze della chiesa viene ripassato agli ordinamenti laici perché è completo, ben fatto e aggiornato. È fatto di ordinamenti romanistici ma ha una patina moderna. 2. Nella formazione di questo processo romano canonico, i giuristi mentre elaborano nuovo processo individuano problemi e punti critici che una vota messi a fuoco dai giuristi è più facile risolverli ottenendo nuova norma dalla fonte. I giuristi laici o civilisti non possono farlo perché imperatore non reagisce a tematiche giuridiche, ma i canonisti possono perché c’è fonte—> Pontefice. Inizialmente 2 percorsi paralleli che non si incontrano cattedre di diritto civile e cattedre di diritto canonico. Inizialmente sono strade SEPARATE ma progressivamente si prende atto che essendo 2 facce della stessa medaglia non si possono analizzare separatamente. Dal 300 in poi tutti studiano sia diritto civile che anche diritto canonico, Sia c.i.c sia corpus iuris canonico. Doctor in utroque iure—> Dottore sia in una che nell’altra conoscenza giuridica.—> Sia del diritto giustinianeo che del diritto canonico. Questo serve perché canonisti senza digesto non diventano giuristi e perché spesso il diritto canonico è all’avanguardia es. Processo. Ma da questo momento in poi abbiamo parlato di fioritura di nuovo e ulteriore diritto canonico essendo il decrtum base su cui costruire ancora. Mentre Ivo guarda al passato riordinando semplicemente, Graziano guarda al futuro, riordinando per costruirci sopra. Accade ora spesso che pontefici più che teologi siano giuristi, fonte di produzione più importante è il pontefice, che produce nuovo diritto—> Bisog partire dal concetto di plenitudo potestatis (legislatore e sommo giudice). Anche quando vuole produrre nuove norme generali il pontefice lo fa partendo dal suo ruolo di risoluttore di problemi e quindi nel suo ruolo di giudice. Pontefice si vede richiedere di risolvere casi concreti e per arrivare a sentenza spesso deve creare ad hoc nuovo diritto. Singolarissimo esempio di un soggetto che ha in se 2 poteri e li usa e mette in pratica contemporaneamente.—> No separazione dei poteri come oggigiorno. L’ordinamento canonico non ritiene di dover avere una idea di separazione dei poteri, una volta che si è fatto base mettendo in sicurezza i primi 11 secoli della chiesa si avvia una nuova fase. DECRETUM—> testo che contiene testi normativi/norme della tradizione, il più importante è quello di Graziano non è solo un mero contenitore, ci aggiunge qualcosa di sua ovvero i DICTA che sono i detti che spiegano, elucidano chiariscono. 
 DECRETARE—> Aggettivo che sotto-intende sostantivo epistola o littera—> Lettera decisoria del pontefice che è anche giudice supremo dell’ordinamento canonico. Il caso viene deciso non si tratta di un consiglio. Stessa cosa è il rescritto dell’eta romana, imperatore quando un proconsole si trova a non sapere decidere un problema amministrativo-giuridico. Governatore se non vuole sbagliare scrive direttamente all’imperatore, giuristi stileranno per l’imperatore una risposta che è il rescritto. Il meccanismo del riscritto non è che la chiesa lo copie all’impero, si sa del meccanismo perché si studia l’epoca, ci può essere un elemento emulativo, ma in realtà si tratta di FUNZIONALITÀ. Come le novelle costituìtiones/ novelle allo stesso modo si perde epistola decretaris e rimane decretaris. Risolvono casi concreti ma spesso prima bisogna creare la norma che non c’è, vescovo riceve risposta e la legge, ma spesso innanzitutto per vere senso la epistola contiene l’enucleazione di nuovo diritto, poi vengono rese concrete per decidere il caso. QUESTO È IL MODO CON IL QUALE NEL XIII XIV IL DIRITTO CANONICO SI ARRICCHISCE E IMPLEMENTA. Nel campo del processo canonico civile o penale che sia il perfezionamento del processo avviene con tale integrazione pero non si Ferma li perché i canonici hanno qualcuno che detta nuova regola. Se la nuova regola funziona, questa emerge, se invece il lavoro ancora deve essere perfezionato da un lato la prassi, dall’altro. ++1140-1142 GRAZIANO FINISCE SUO LAVORO E CONSEGNA SUO LAAVORO++ CORREGGERE Cancelleria pontificia che sforna tutte queste epistole, deve anche tenere sotto controllo questo nuovo materiale normativo. Si tratta di estrarre dalle lettere principi generali e di riordinarlo, salvo eccezioni dato che si tratta di sollecitazioni concrete se c’è lacuna grave arrivano tante richieste uguali. IL PONTEFICE deve aspettare per intervenire che la lacuna derivi dalla prassi. Non vale la pena di conservare tutte le epistole perché alcune sono ripetitive di diritto già esistente. Ci deve essere sistematica interna, devo sapere dove collocare le norme nuove. Fino al 600-700 la parola X «Quod illius solius nomen in ecclesiis recitetur». Che solo il Suo nome sia pronunciato nelle chiese. XI «Quod hoc unicum est nomen in mundo». Che il Suo nome sia il solo in tutto il mondo. XII «Quod illi liceat imperatores deponere». Che ad Egli è permesso di deporre gli imperatori. XIII «Quod illi liceat de sede ad sedem necessitate cogente episcopos transmutare». Che ad Egli è permesso di trasferire i vescovi secondo necessità. XIV «Quod de omni ecclesia quocunque voluerit clericum valeat ordinare». Che Egli ha il potere di ordinare un sacerdote di qualsiasi chiesa, in qualsiasi territorio. XV «Quod ab illo ordinatus alii eclesie preesse potest, sed non militare; et quod ab aliquo episcopo non debet superiorem gradum accipere». Che colui che Egli ha ordinato può dirigere un'altra chiesa, ma non può muovergli guerra; inoltre non può ricevere un grado superiore da alcun altro vescovo. XVI «Quod nulla synodus absque precepto eius debet generalis vocari». Che nessun sinodo sia definito "generale" senza il Suo ordine. XVI I «Quod nullum capitulum nullusque liber canonicus habeatur absque illius auctoritate». Che un testo possa essere dichiarato canonico solamente sotto la Sua autorità. XVI II «Quod sententia illius a ullo debeat retractari et ipse omnium solus retractare possit». Che una Sua sentenza non possa essere riformata da alcuno; al contrario, Egli può riformare qualsiasi sentenza emanata da altri. XIX «Quod a nemine ipse iudicare debeat». Che Egli non possa essere giudicato da alcuno. XX «Quo nullus audeat condemnare apostolicam sedem apellantem». Che nessuno possa condannare chi si è appellato alla Santa Sede. XXI «Quod maiores cause cuiscunque ecclesie ad eam referri debeant». Che tutte le maiores cause, di qualsiasi chiesa, debbano essere portate davanti a Lui. Chiesa ha armi formidabili anche se non si manifestano sotto forma di armi reali. Ciò si concretizza con il strumento della SCOMUNICA, essa è una pena “medicinalis” che serve per sanare, non è pena definitiva. Ottica è quella di recuperare chi sbaglia, se possibile tutti devono essere condotti alla salvezza. Ci sono strumenti punitivi che hanno funzione di riportare sulla stessa via. È esclusione temporanea perché idea è quella che costui faccia penitenza e poi sia riammesso alla chiesa. Non essere ammesso significa non essere ammesso alle funzioni.Pontefice ha arma della scomunica, sul piano canonico. Se scomunico qualcuno lo metto a rischio di condanna eterna perché se muore durante periodo di scomunica non si salva. Ma anche sotto profilo più strettamente politico chi è escluso dalla chiesa lo è perche ritenuto iniquo.l quindi entra nel discorso l’assioma 26. Questo è un arma formidabile.Il secondo testo importante è: 2. LA BOLLA è epistola decretale di Bonifacio VIII unam sanctam. BOLLA UNAM SANCTAM. Come si fa per gli atti normativi si denominano.  Bonifacio viii inizia epistola recitando le iniziali del credo, perché è importante? Siamo nel 1302, sono 2 testi distanti che però detto in meniera diversa hanno stesso contenuto ribadire pienezza dei poteri del pontefice e superiorità della chiesa rispetto al potere secolare. Bonifacio viii è pontefice che di formazione è un giurista. Sappiamo che prima di essere stato pontefice è stato giurista di curia pontificia. In effetti egli è uno dei pontefici che in modo più coerente e consapevole prende iniziative che hanno alla base concezione specifica dei suoi poteri. È interessante, è il suo un pontificato scandito da atti significativi 1298 ( Liber sextus) 1300 si inventa il giubileo—> anno santo. 1302 Bolla unam XXI I «Quod Romana ecclesia nunquam erravit nec imperpetuum scriptura testante errabit». Che la Chiesa Romana non ha mai errato; né, secondo la testimonianza delle Scritture, mai errerà per l'eternità. XXI II «Quod Romanus pontifex, si canonice fuerit ordinatus, meritis beati Petri indubitanter efficitur sanctus testante sancto Ennodio Papiensi episcopo ei multis sanctis patribus faventibus, sicut in decretis beati Symachi pape continetur». Che il Pontefice Romano eletto canonicamente, è senza dubbio, per i meriti di San Pietro, santificato [2], secondo quanto detto da sant'Ennodio, vescovo di Pavia, e confermato da molti santi padri a lui favorevoli, come si legge nei decreti di San Simmaco papa. XXI V «Quod illius precepto et licentia subiectis liceat accusare». Che, dietro Suo comando e col suo consenso, i vassalli abbiano titolo per presentare accuse. XX V «Quod absque synodali conventu possit episcopus deponere et reconciliare». Che Egli possa deporre o reinsediare vescovi senza convocare un sinodo. XX VI «Quod catholicus non habeatur, qui non concordat Romane ecclesie». Che colui il quale non è in comunione con la Chiesa Romana non sia da considerare cattolico. XX VII «Quod a fidelitate iniquorum subiectos potest absolvere». Che Egli possa sciogliere dalla fedeltà i sudditi dei principi iniqui.[3] sanctam rilevantissima per suo contenuto, indirizzata alla chiesa francese. C’è contrasto con tanto con il potere ma il vero contrattare sono i diversi regni che si stanno instaurando. È il re di Francia l’interlocutore. Indirizzata a chiesa francese per resistere controversia relativa alla raccolta delle decime, problema è che parte viene spedita a Roma è sovrano francese che vieta ciò. Non è il problema della raccolta della decima per la chiesa ma per la chiesa di Roma. —> Oggettivo depauperamento per il regno di francia, risorse non godute in loco ma in Roma. L’imperatore si ribella e vieta ai sudditi di dare decima a Roma, pontefice lo considera inammissibile, il pontefice scrive agli ecclesiastici francesi di ignorare divieto del re e di continuare a dare parte delle decime all’obolo di san Pietro. La fine della storia è che lo scontro che si risolve a favore della chiesa finche è chiesa vs impero è a favore della chiesa quando c’è sovrano o re particolare, l’imperatore o re di francia ha una base effettiva molto più solida e d’altra parte ritiene di non dover sottostare alla chiesa che intacca i suoi diritti reali. SI sono dette molte cose su Bonifacio VIII è forse il pontefice più sfortunato perché nemico di Dante che lo mette all’inferno quando ancora è in vita, apparte questo lui è pontefice significativo che esprime ordinamento canonico classico, è sfortunato non solo per cattiva stampa nella storia ma anche perché arriva in un momento in cui ha come competitor il re di francia. È un pontefice convinto nella più tipica tradizione medievale, e della superiorità della chiesa ma oramai, da ora in poi sempre più la chiesa ha difficoltà a mostrare tutto ciò perché si trova dinnanzi i poteri nazionali. Chiesa è collettività che ha valenza giuridica, non c’è teorizzazione della persona giuridica nel diritto romano ma ne il diritto canonico si perché c’è bisogno di giustificare chiesa e comunità ecclesiastiche. Se la chiesa è un corpo non può non avere una testa/ un CAPO- CAPUT, non solo fisicamente parlando ne ha uno, ma non. Può averne 2 senno è mostro. NON è possibile spartizione del potere tra pontefice e autorità laica —> realtà contra natura. Anche l’osservazione oggettiva della natura che è creazione di dio osservo sua volontà, se cerco di fare qualcosa di contrastante a natura vado contro la volontà di dio. Ogni autorità laica essendoci gerarchia di valori e enti deve rinunciare all’idea mostruosa che ci siano 2 capi. C’è solo un capo ovvero la chiesa che poi delega potere—> Questo è quanto detto nella bolla unam sanctam. É argomentato dal p.d.v. complesso, mentre il dictatus papae è più schematico—> STESSI CONTENUTI. Rispetto a Bonifacio Gregorio VII è un vincente. Protesta spirituale ha compito di istituire(lat. istituere significa istituire, ma anche istruire) e controllare potere terreno.Se c’è contesa non può esserci perché non c’è 2 autorità sullo stesso piano il potere del re di francia è subordinato a quello ecclesiastico, chiesa affida potere e poi giudica qualora non si si comportato come deve—> Non ci dovrebbe essere possibilità di contesa. Tutta l’organizzazione sta come voluto da dio, cita manicheismo contrapposto a dio c’è sullo stesso piano una autorità malefica—> Visione eretica. Sulla base di ragionamenti filosofico teorici e sulle sacre scritture ti dimostro che io sono sopra di te. Pontefice non è solo successore di Pietro ma vicario di Crisi. OGNI UMANA CREATURA DEVE ESSERE SUBORDINATA AL PONTEFICE E QUESTO SERVE ALLA SALVEZZA DI CIASCUNO. Bonifacio VIII ha perfetta linea di contenuti con quello che da secoli i pontefici romani dicono. Sicuramente possiamo dire della sua ASSOLUTA CHIAREZZA CONCETTUALE e LA COERENZA. L’anno santo consiste in una indulgenza plenaria, tutti siamo peccatori, qualcuno si salva ma anche quelli lo fanno per bontà divina, è difficile che uno sia senza peccati. Resta il fatto che come ausilio per fare fronte a tale situazione di peccato, si ritiene che per tramite dell’intervento della chiesa che amministra il tesoro dei meriti della chiesa tironfante che sono i santi, la chiesa militante sono i fedeli durante la vita. Si escogita una contabilità di meriti e demeriti, avrò più peccati che azioni buone. La chiesa ha possibilità di attingere ai meriti accumulati dai santi, ha anche possibilità di attingere al tesoro che deriva dal sacrificio di cristo sulla coree per gli uomini—> Cristo dota cosi la chiesa di cotanti meriti che possono salvare TUTTI. Concretamente come si giova di questo patrimonio ? INDULGENZA ì, in realtà quello su cui si incide non è la soluzione dai peccati, è l’abbonamento della penitenza (devo essere pentito e ottenere assolozione, ma mi rimane la penitenza da pagare, ma questa andrà scontata nell’aldila è nn si sa di cosa si tratterà—-> Concetto di purgatorio—> Dopo assoluzione si stazione per fare penitenza, è luogo nel quale non c’è concetto del tempo. Il meccanismo dell’indulgenza si ottiene altri istituti. Non buttiamo il lavoro dei giuristi da Irnerio a Ponzio, è un accessus molto rilevante. Nei fatti ha dimostrato la sua utilità ed è entrata in circolo ovunque, l’università nasce utilizzando il modello organizzativo tipico di Bologna, la ripartizione dei corsi di studio e utilizzano lo stesso metodo. Questi giuristi è molto più comodo se si può rimanere nel proprio paese come fanno I giuristi Francesi, dove il re attinge per avere dei giuristi nel suo entourage. A Orléan succede qualcosa di importante perchè si può innovare al contrario di Bologna e questo accade nella seconda metà del 1200. Non si legge e si glossa, si inizia a interloquire e a discutere la glossa Acuziana. Può darsi che la soluzione non funzionasse più: da un lato c’è questa distanza critica dall’altro invece, incomincio a prendere I miei spazi dal punto di vista didattico. Occorre ed è opportuno che comincio a spiegare prendendo una distanza e faccio una spiegazione più indipendente in modo tale che ragiono, individuo questiones, fare riferimento alla prassi. Parto dal diritto romano, ma non mi fermo lì. I giuristi sanno che il diritto romano è un mezzo ma non il fine. A lezione introducono direttamente il riassunto della fattispecie, individuo dei punti critici, mi pongo delle questiones e cerco di risolverle. Dal corso alla norma. Una maggiore autonomia dal testo romano, sul presupposto della glossa. Spiegano più in libertà. Questo significa che gli appunti si prendono su altri manoscritti. È chiaro che se devo affrontare un problema giuridico repetitiones cioè la spiegazione monografica su un tema particolarmente rilevante che poi rifluisce dentro gli appunti delle lezioni. Ufficialmente la repetitio è la ripetizione di un testo romano, ma alla fine abbiamo corsi di lezione e vengono così spesso designati come lettura. Anche il risultato finale ossia gli appunti delle lezioni si chiamano letture ossia come I nostri corsi. Alla fine mengono messi in circolo letture, frutti non di un solo anno, ma ci sono botteghe dove gli amanuensi copiano le letture. Se voglio avere qualcosa di più completo si mettono appunto dei corsi di lezioni con cui si integrano le altre letture. Si occupano di tutte le parti del Corpus. Gli autori più importanti si avranno con una produzione scientifica nata dalla didattica. Letture sono lezioni. Possono essere guardati dal metodo di insegnamento che è cambiato perchè affronto con ampiezza e una discreta autonomia l’analisi di un problema. Si parla di metodo e scuola del commento e non più della glossa. Spiegazione non più attinente alla parola del testo ma affronta I problemi di cui il professore si occupa a lezione. Avviene anche con I testi giuridici giustinianei e anche con quelli giuridici canonistici. Questa novità non è testimoniata sufficientemente, ma un’università con 70 anni circa. Un metodo del commento noi lo ritroviamo dopo il 1300. Tra il 1200 e il 1300 si sperimenta in Italia, dove si afferma dopo il 1300. Le università vivono in simbiosi con la città che le ospita. Questo dà il senso della vita di cui l’università usufruisce. S’innesca una concorrenza. Nel sud il Regno è unitario quindi lì non vi è. In sicilia si avranno nel 1500. Napoli ha un ruolo di monopolio nella formazione universitaria fino al 1900. Il metodo verrà ripreso in una nuova università dove si dà nuovo spazio ossia a Perugia per tutto il 1300. Cino da Pistoia, Baldo dei Diuvaldi. Si cerca di mettere a punto un metodo di lavoro studio e insegnamento che si allontana da quello classico della glossa, perché ormai quel metodo si è esaurito. Chi cerca di continuare con questo metodo ormai vecchio, e cerca di proporre apparati di glosse ne esce perdente. La glossa si sostituisce con un COMMENTO più ampio e autonomo rispetto al testo romano, Ormai da tempo si è in grado di andare oltre il testo romano perch eri sono istituti rimasti invariati e ancora usati nella prassi. Ci sono poi istituti nuovi di zecca, che non possono essere trovati nella lettura del digesto e del codice, allora sin dal tempo si è il sistema per disputare le questiones de facto, leggo passo romano e colgo ogni minima possibilità per andare oltre, il discorso non è sull’istituto romano ma sull’istituto medievale ce IN QUALCHE MODO COLLEGO AL “ROMANO”. Infatti se voglio parlarne a lezione devo trovare un qualche aggancio. Tutto questo vien e a confluire in manoscritti a parte che vengono riempiti delle lezioni dei professori che non dettano più glosse. Il nuovo metodo non si mette a punto dall’oggi al domani, è un lavoro che rifluirà in Italia ma NON a Bologna, essa rimane massa di studenti e numero di studenti che h merito di esser prima scuola di diritto ma il peso della tradizione diventa eccessivo, in realtà il nuovo metodo da frutti altrove in piccole nuove università che stanno nascendo in altre città. Città come Pisa, Siena e Perugia sopratutto, capita che li si trovino ad operare nel corso dell’intero 300 alcuni dei più grandi giuristi del medioevo e forse di tutti i tempi, a Perugia mettono a punto importante diritto e tra gli studenti c’è Bartolo—> Si reca a Perugia a studiare, va al estero ma poi torna anni 40 del 300 avventura della scuola del commento che vede protagonista Bartolo. A sua volta dai suoi allievi forma un altro importante giurista Baldo degli Ubaldi e fino al 1390 Baldo insegna a Perugia, almeno un 50 Ennio di insegnamento di Bartolo e Baldo e poi altro allievo Paolo di CASTRO che fa si che scuola del commento si estenda per più di un secolo. Accanto ad essi ci sono altri importanti personaggi di spessore che formano metodo del COMMENTO a Perugia e da li questo di espande anche a Bologna e in altre importanti città. Es. Pavia, Baldo insegna fino 1390 a Perugia poi va a Pavia su richiesta e li da slancio a nuova Universita che Disconti vuole creare. I numeri sono molto ridotti sia da parte di studenti che professori, avere grande giurista come Baldo fa differenza perché già da tempo vi era fenomeno di pellegrinatio accademica che fa si che da una parte o dall’altra vengono o vanno notevoli numeri di studenti e professori. Si devono spostare, non hanno determinato motivo, però se a Pavia c’è un professore importante si va li. SCUOLA DEL COMMENTO—> Una lettura e analisi del testo che acquista di autonomia, e dove c’è spazio per introdurre maggiori e importanti riferimenti alla prassi, anche perché sei è affermato quel modo di affrontare certi temi dato dalla REPETITIO—> Annuncio che fuori dal corso tengo una o più lezioni su temi separati ancora più disgregati dal testo romano..> Ciò confluisce nei commentarii/ nelle letture. È importante che si faccia tesoro di insegnamenti di vari animi. Non si è più vincolati ai margini del testo romano. Questi giuristi del 300 si caratterizzano anche per una attenzione a 360 gradi per il diritto, se la scuola dei glossatori ha un limite ovvero quello della lettura del testo romano, è difficile fare lavoro di analisi delle consuetudini e trasfondere questa analisi in una lezione agli studenti senza a vere davanti un testo, quindi anche per il diritto feudale ci si aspetta dei testi, es. libri feudorum testo fatto be presto oggetto di attenzione, non c’è pero spazio neo corsi tradizionali. Altro discorso è quello dei mercanti, che hanno scienza giuridica che per l’imprenditore è una cosa che complica e allunga i tempi, tendenzialmente ci sono difficoltà nei confronti del diritto feudale e separatezza nei confronti del diritto mercantile commerciale. Molto più semplice è l’incontro dei giuristi con i Statuti, che sono diritto territoriale, abbiamo incontrati corpi normativi medievali non tanto di matrice territoriale, ma solo coloro che fanno parte di certe categorie di rapporti giuridici es. rapporto di vassallaggio, ciò significa che sullo steso territorio abbiamo una pluralità di vari ordinamenti, ciò non toglie che esiste diritto territoriale che vale per tutti, e sono sostanzialmente constanti di consuetudini. Le vecchie consuetudini territoriali sono sorte per disciplinare rapporti non possono far fronte a tutte le ipotesi nelle quali servono norme giuridiche, c’è variegata presenza di protagonisti della vita sociale, politica economica. Il Medioevo non distrugge per ripartire ma accumula ne viene fuori edificio strano che pero resta in piedi e sua stabilità è dovuta al utilizzo delle fondamenta che in passato sono state poste. Tradizione—-> VALORE Fenomeno di inurbamento, cittadini più numerosi quindi vecchie consuetudini che sono patrimonio dei vecchi abitanti cosa sono? Come si fa fronte a ciò? Chiedendo alle magistrature cittadine di creare nuovo diritto, città si danno organizzazione e istituti atte a regolare la vita sociale. IS pone come sempre ad un certo punto il problema di fare il punto della situazione, raccogliere norme affinché siano conoscibili e applicabili a tutti i consociati e ai magistrati. La città medievale è in realtà il luogo dove riprende forza la scrittura, es. scuole cattedrali sono si scuole di ecclesiastici che si rivolgono a ecclesiastici ma in queste scuole compaiono anche discepoli e allievi non ecclesiastici perché era civiltà medievale presuppone l’uso diffuso della scrittura. Vicenda die libri feudorum, ovvero consuetudini che per anni erano orali vengono redatte per iscritto. Si procede allo stesso processo con vecchie norme consuetudinarie territoriali per avere testi da integrare con nuove decisioni delle assemblee, non viene eliminato il vecchio ma viene valorizzato venendo messo per iscritto. Le vecchie consuetudini orali vengono messe per iscritto ma non rimangono separate da quello che si crea ex novo,, infatti c’è l’aggiunta costante di nuove regole. 
 Vicenda di Milano è significativa—> Si mettono per iscritto consuetudini feudali e contemporaneamente Si lavora alla messa per iscritto anche le vecchie consuetudini locali. Alla fina all’inizio del 200 abbiamo i liber feudali e il libro delle consuetudini di Milano liber consuetudinem milani. A Milano questa operazione di messa per iscritto avviene in modo evidente, prima sono separati i libri, e poi c’è testo in cui vengono poi scritto le nuove norme emergenti. Nei altri posti non c’è vicenda in cui c’è testo a parte per nuove consuetudini e norme. Milano non rappresenta la regola perché di solito il testo nel quale ci sono consuetudini viene usato per integrare le nuove norme cittadine, siamo diffrante a un testo che si chiama STATUTO — > Significa diritto positivo, ciò che è stato stabilito con valore di legge, è termine generico che deve avere poi ulteriori indicazioni sul luogo, per sapere con cosa si ha a che fare. Statuti cittadini sono i più importanti ma la tendenza alla scrittura non concerne solo le norme delle città, ma ogni comunità con sufficiente stabilità tende a avere Statuti es. quelli universitari. Ogni tanto si procede a “RIFORME” degli statuti, sono testi con numerosissime norme, sono testi normativi con centinaia e centinaia di norme, sono divisi in libri , tendenzialmente il primo libro si occupa di organizzazione dell’assetto statale es. Magistrature o obblighi dei pubblici ufficiali Il secondo /terzo concerno diritto privato il successivo diritto penale e processo, a seconda della mole ci sono più o meno libri. In partenza si suole avere a che fare con 2 testi diversi che vengono assemblati, c’è primo libro con organizzazione del potere pubblico, magistrature e obblighi dei magistrati è inizialmente testo a se sul quale devono giurare obbedienza i magistrati. Un palliativo o tentativo di sevlleinire contrasti è fatto ricorrendo alla nomina di magistrati forestieri non direttamente appartenenti ad una delle fazione a capo. Quindi sono presupposti di essere neutri, a maggior ragione il forestiero chiamato per esercitare magistrature essendo forestiero deve girare fedeltà alle leggi della città che non sono le sue, egli è un tecnico che per professione è itinerante, sempre nel tentativo di allargare base di coloro che partecipano al potere evitando il monopolio del potere. La carica è di ca. un anno per un magistrato che deve esercitare anche funzione di giurisdizione. 
 Gli statuti vengono messi per iscritto alla fine del 1100 sono inizialmente poveri di norme fatte soprattutto da vecchie consuetudini che progressivamente sono sempre meno prevalenti dal p.d.v. quantitativo rispetto alle nuove regole che quotidianamente si aggiungono, lo statuto per definizione è testo normativo NON auto-sufficente, e presuppone che al di-fuori di esso che lo statuto non contiene e non comprende, questo non è un problema, lo statuto vuole essere di pronto impiego per dare stabilità al vecchio e ridotto sistema di consuetudini, ma non vuole racchiudere tutto il diritto vigente. Quindi è DIVERSO dal codice che è l’alfa e l’omega del diritto, in quanto testo autosufficiente che pone nel niella tuto quello al diffusori di esso. Il codice moderno, è il codice che si afferma alla fine del 1700 e inizi del 1800. Il primo codice è un codice penale del 1787 dell’imperatore d’austria. Il codice per eccellenza a cui tutti i giuristi pensano come modello è quello francese tipico della modernità redatto da Napoleone. PRETENDE DI ESSERE AUTOSUFFICENTE E ESAUSTIVO. È una sorta di arca di Noe gli animali che salgono si salvano gli altri annullati.—> Novità assoluta della modernità giuridica. È evidente che i giuristi possono interessarsi al diritto feudale o commerciale, ma non possono non interessarsi al diritto statutale. Ok l’autonomia ma ciò non toglie che si sta in una città quindi è chiaro che i giuristi professori e studenti non possono disinteressarsi di quello che accade nelle piazza e nei tribunali e nelle vie della comunità. Il diritto cittadino e statutario non può non essere entro il perimetro di primo interesse del giurista. Pero si torna al problema di partenza il corso universitario si svolge con la lettura die testi romani, lo Statuto è tipicamente ALTERNATIVO al diritto romano ha altri contenuti altro contesto e altra società. In realtà città non hanno nemmeno potere di creare Statuti se diritto romano è vigente l’unico che può creare diritto è l’imperatore, non i magistrati. Quando Barbarossa vuole riaffermare realtà del impero e i propri iura legalia nei confronti di città abituate a comportarsi come se non avessero sovrano, queste città che hanno proprio esercito propria magistratura proprie leggi- Se giuristi di cui parliamo che studiano testi romani davvero volessero essere romanisti dovrebbero affermare che gli Statuti NON sono vigenti.MA la vigenza degli istituti romani è una FICTIO, ma se si tratta di applicare norma si applica lo statuto e le consuetudini, il problema non è tanto questo, il vero problema è applicare diritto medievale usando strumenti tipici del giurista recuperati dl diritto romano evitando di dover affermare che quel diritto romano su cui si basa tutta idea scientifica della glossa e del commento non è non vigente. Devo dimostrare che non c’è un vero contrasto. Bisogna trovare modo che logli statuti non violano il diritto giustinianeo poi bisogna integrare le due discipline.—> Lavoro enorme che porta via generazioni di giuristi all’opera. 1. Giurista deve fare emergere i problemi e risolverli, non sono all’altezza della situa se faccio finta non ci sia problema. Norma giustinianea applicata alla lettera non è bravura, bisogna prendere testo, dimostrare che è legittimo nell’ordinamento e farli dire anche quello che non
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