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La Crisi del Matrimonio: Separazione Giudiziale e Separazione Consensuale, Appunti di Diritto Privato

Diritto Familiare e Diritto dei MinoriDiritto civileDiritto Canonico

La crisi del rapporto matrimoniale e le diverse forme di separazione, tra cui separazione giudiziale e separazione consensuale. Del processo di separazione, le differenze tra le due forme, il ruolo del codice civile e del diritto canonico, e i problemi maggiori come la casa, l'assegno di mantenimento, e i figli. Il documento include anche i diritti dei figli nella separazione.

Cosa imparerai

  • Quali sono le differenze tra separazione giudiziale e separazione consensuale?
  • Che cosa significa la crisi del rapporto matrimoniale?
  • Come influiscono i figli sulla separazione?

Tipologia: Appunti

2021/2022

Caricato il 15/04/2022

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gigi_00 🇮🇹

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Scarica La Crisi del Matrimonio: Separazione Giudiziale e Separazione Consensuale e più Appunti in PDF di Diritto Privato solo su Docsity! CRISI DEL RAPPORTO MATRIMONIALE Questa crisi che si innesca nel rapporto matrimoniale, si innesca probabilmente per una intollerabilità della convivenza, anche se ovviamente lo scioglimento del matrimonio civile in linea di principio dovrebbe avvenire con la morte; nella previsione del diri9o canonico invece il matrimonio è indissolubile, è per sempre. Si dice infa> che nella le9ura che il sacerdote da degli ar?coli del codice civile (art. 143,144,147), egli dovrebbe comunicare anche il fa9o che il matrimonio effe>vamente del diri9o si puo sciogliere, anche se è facilmente intuibile che questo rappresenterebbe un controsenso rispe9o al principio canonico stesso. Ad ogni modo questo matrimonio dovrebbe sciogliersi con la morte di uno dei coniugi; poi il codice parla di: separazione giudiziale e separazione consensuale. Come premessa occorre dire che la crisi di un matrimonio nel nostro ordinamento passa necessariamente per due fasi: 1) separazione 2) Divorzio Quando la legge del 1970 sul divorzio è stata emanata , è stato fa9o anche un referendum, che ha dato come esito la vincita sulla legge del divorzio, sul fa9o che essa rimanesse in vigore in Italia. Poi questa è stata modificata nel 1987. Comunque, come visto, per poter arrivare al divorzio, quindi all’acquisizione dello stato civile libero, bisogna necessariamente passare per la separazione. ==> ma perchè ques/ due stadi? La separazione si pone come un interruzione temporanea del rapporto matrimoniale, perchè fa presumere che i due coniugi possano in qualche maniera cambiare idea. Quindi la condizione che ne deriva è che la separazione rappresenta un momento di reversibilità, mentre il divorzio è irreversibile. Infa> la posizione dei coniugi separa? è proprio quella di un rapporto che non si interrompe ma che si a6enua. Se pensiamo agli effe> che derivano dall’art. 143, ques? 4 elemen? all’esito della separazione non cessano, ma ne cessa prevalentemente uno che è quello della co - abitazione, cessa in qualche maniera poi l’assistenza morale ovviamente nel momento in cui ques? due coniugi stanno in una situazione di crisi, ma si a9enua l’obbligo di fedeltà: infa> abbiamo visto cosa intende la corte di cassazione per obbligo di fedeltà, ovvero una relazione generale rispe9o a una dignità , a un decoro, ecc. quello che si a9enua è poi quello di dover contribuire agli affe> della famiglia; certamente rimane quello che è il rapporto che lega i coniugi nei confron? dei figli, se ci sono. ==> in che cosa si differenzia la separazione consensuale da quella giudiziale? Separazione consensuale: qui seppur c’è una crisi, entrambi i coniugi sono consensualmente d’accordo a presentare questa loro istanza di separazione. Infa> essa è un ricorso che viene presentato al tribunale del luogo di residenza della famiglia da entrambi i coniugi. Nella separazione consensuale, il presidente del tribunale, che è il giudice competente a decidere della separazione, convoca i due coniugi, e deve per legge esperire un tentaPvo di riconciliazione; ovviamente non entra nel merito, non fa nessuna indagine, fa solo una domanda. Poi legge il documento, il ricorso nel quale sono indicate le modalità con cui questa coppia si vuole separare. Queste fanno riferimento ai rapporP patrimoniali, e eventualmente a quelli che sono i provvedimenP riguardo ai figli. Il presidente del tribunale OMOLOGA la separazione consensuale: omologare come sappiamo in italiano significa “rendere pari pari”, quindi il presidente che legge l’istanza e verifica che le indicazioni fornite dai coniugi siano coeren? anche sopra9u9o di quello che il rapporto patrimoniale, se non trova nulla che non va ed è concorde rispe6o a ciò che è scri6o nel ricorso, OMOLOGA appunto la separazione consensuale, la man?ene e la approva cosi com’è. SOLO NEL CASO IN CUI, le indicazioni che riguardano i figli sono in contrasto con l’interesse superiore del minore (ma solo quelle che riguardano i figli!!!!!!!), il presidente del tribunale può, anzi deve, rifiutare l’omologazione della separazione. A9enzione, il Presidente del tribunale la puo respingere, può non omologarla, ma non può lui stesso modificarla; a fare questo devono essere nuovamente i due coniugi. È stata anche s?lata una carta dei diriW dei figli nei confron? dei genitori, in cui si dice che i confli> tra marito e moglie devono essere dei confliA orizzontali , non ver?cali. Questo perchè molto spesso marito e moglie si rifanno sui figli per avere una sorte di vende9a, di controllo, nei confron? del coniuge stesso. Questa separazione parte quindi da un accordo tra i due coniugi di separarsi, poi nel momento in cui nell’accordo ci sono elemen? che contrastano con l’interesse dei minori, quando ci sono, allora il tribunale dovrà rifiutare l’omologazione, ma non potendo modificarla. Quello che invece il presidente del tribunale puo modificare sono gli aspeW patrimoniali dell’accordo; questo ?po di separazione è più veloce, ha una maggior rapidità di esecuzione rispe9o a quella giudiziale. Separazione giudiziale: essa è pronunciata con una sentenza del tribunale, mentre in quella precedente troviamo un decreto di omologazione da parte del presidente del tribunale. Qui c’è un vero e proprio confli6o, le parB non sono d’accordo per quanto riguarda le modalità, le cara6erisBche della separazione. In questa situazione quindi , sarà il presidente del tribunale che emanerà una sentenza di separazione, quindi deciderà lui stesso, sulla base delle informazioni ricevute, e sulla base delle indagini fa6e, riguardo ai vari aspeA (es. patrimoniali) della separazione stessa. ! I due procedimenB quindi hanno lo stesso esito, con decreto di omologazione o sentenza di separazione. ! Gli elemen? che comportano i problemi maggiori nelle separazioni sono la casa, l’assegno di mantenimento, e i figli. Per quanto riguarda i figli come abbiamo de9o è anche stata fa9a una carta dei loro diri> rispe9o ai genitori, proprio perchè in tante separazioni i figli erano sta? u?lizza? come ogge9o. Innanzitu9o bisogna dire che, all’esito della separazione, in presenza di figli minori, l’evoluzione storica-sociale dell’esito del provvedimento è par?to da un affido in via esclusiva a un genitore (quindi i figli vengono affida? a un solo genitore, che era quasi sempre la madre). La madre quindi manteneva la protesta dei genitori in via esclusiva, e decideva tu9o quanto rispe9o all’esercizio della potestà stessa (quindi in merito a istruzione, educazione, il prendersi cura dei figli, ecc) . Il genitore non affidatario, che era il padre, manteneva la ?tolarità della potestà, ma aveva poco da poter fare perchè la rappresentanza in via esclusiva era sull’altro genitore. Quindi era un po messo ai margini; la carta dei diriA dei figli rispe6o ai genitori è stata fa6a proprio per evitare queste situazioni e tante altre in cui i figli vengono in qualche modo anche strumentalizzaB poi. Con la legge del 2005 n. 56 sull’affido condiviso poi, si modifica questa forma di affidamento in via esclusiva trasformandolo in affidamento condiviso, facendo valere quello che è il diri[o alla bigenitorialità, quindi il diri9o del bambino di avere e di con?nuare ad avere rappor? con entrambi i genitori. Quindi oggi i due genitori che hanno l’affido condiviso, rimangono entrambi possibilita? nel loro pieno esercizio della capacita genitoriale. Questo affido condiviso ha poi modificato il discorso del mantenimento, perchè se prima l’affido era in via esclusiva, significava che tu9e le spese gravavano sul genitore affidatario; di conseguenza l’assegno di mantenimento in questo caso era sia nei confron? del coniuge debole che nei confron? dei figli. Con l’affido condiviso invece, che presuppone che il tempo di permanenza dei figli con ciascuno dei genitori sia egualitario, si prevede che le spese del mantenimento siano equamente distribuite da entrambi i genitori, infa> non si prevede nemmeno l’assegno di mantenimento (chiedere conferma). Prima l’assegno di mantenimento che pesava su uno dei due coniugi aveva un certo peso, adesso ovviamente questa cosa è diventata meno impa9ante.
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