Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli

Appunti Diritto privato CLEMI, Appunti di Diritto Privato

Appunti delle lezioni di diritto privato prof Basenghi

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 08/04/2019

bruna98
bruna98 🇮🇹

6 documenti

1 / 36

Toggle sidebar

Documenti correlati


Anteprima parziale del testo

Scarica Appunti Diritto privato CLEMI e più Appunti in PDF di Diritto Privato solo su Docsity! 25/09 Il diritto privato disciplina i rapporti tra privati o tra soggetti anche pubblici operanti come privati. Muove dal presupposto della parità dei soggetti (reciproca uguaglianza) e si ispira al principio dell’autonomia privata. Il diritto pubblico, invece, disciplina i rapporti tra soggetti pubblici e privati o tra soggetti pubblici. Muove dal presupposto della supremazia di un soggetto sull’altro e si ispira al principio della pubblica autorità. Il diritto privato è tradizionalmente considerato materia di “codice”, al pari del diritto penale e delle relative procedure (civile e penale). Il codice civile è composto da sei libri. I – Delle persone e della famiglia II – Delle successioni III – Della proprietà IV – Delle obbligazioni V – Del lavoro VI – Della tutela dei diritti Cos’è il diritto? L’espressione ha almeno due significati. • Il diritto oggettivo è l’insieme delle norme giuridiche che regolano un dato ordinamento codice civile. • Il diritto soggettivo è una situazione giuridica soggettiva nascente dal diritto oggettivo. Indica una situazione nella quale una certa persona si trova. Esempio di come il diritto oggettivo può diventare diritto soggettivo art 2043 cod. civ. (diritto oggettivo): chi ha subito un danno a seguito di un comportamento doloso o colposo ha diritto ad essere risarcito (diritto soggettivo) (chi rompe paga) Dove c’è un diritto soggettivo, di solito c’è un rapporto giuridico. Di regola il diritto soggettivo costituisce: • titolo (giustifica la pretesa) quella prestazione trova una sua giustificazione nel fatto che esiste il diritto (il diritto di cui si è titolari costituisce titolo di quella particolare prestazione che qualcuno mi deve rendere) • azione (permette di ottenere tutela) nel momento in cui il diritto di cui sono titolare non venisse realizzato, il soggetto potrebbe rivolgersi allo Stato o all’ordinamento il quale ha prestato degli strumenti di tutela che consentono al soggetto di ottenere il soddisfacimento di quel diritto. ...nei confronti di un altro soggetto. Da qui la nozione di rapporto giuridico, che è definibile come “relazione tra due o più soggetti regolata dall’ordinamento giuridico”. I soggetti del rapporto sono detti parti, mentre i soggetti esterni al rapporto sono detti terzi. Il diritto soggettivo si pone normalmente come un insieme di posizioni giuridiche soggettive elementari, tra le quali: • le pretese (ad un certo comportamento da parte di altri); • le facoltà (la scelta in ordine all’esercizio o meno del diritto); • i poteri (la possibilità di modificare unilateralmente una certa situazione giuridica); • le immunità (la intangibilità del proprio interesse). Ad esempio la proprietà (es. di un libro) è un diritto soggettivo, che attribuisce al titolare: • la pretesa di escludere altri dall’utilizzo della cosa; • la facoltà di utilizzare o non utilizzare la cosa; • il potere di trasferire la cosa; • l’immunità in merito ai tentativi di limitazione del godimento (es. espropriazione) 1 Alcune classificazioni relative ai diritti soggettivi. Quella probabilmente più importante corre tra: • diritti relativi (la pretesa è esercitabile solo nei confronti di alcune parti determinate). Tipici diritti relativi sono i diritti di credito, che creano un rapporto c.d. obbligatorio (detto anche “obbligazione”); • diritti assoluti (pretesa esercitabile nei confronti di una collettività indeterminata, cioè erga omnes). Tipici diritti assoluti sono i diritti c.d. reali, cioè i diritti su una cosa. Esistono altre classificazioni, per esempio quella tra: • diritti della personalità (sono afferenti alla persona e hanno carattere tendenzialmente assoluto). Sono di regola imprescrittibili e indisponibili il titolare di questo diritto non può venderlo. La caratteristica di questi diritti è la loro innatezza, cioè nascono con la persona e muoiono con essa; non c’è un momento in cui vengono acquisti. Per esempio il diritto alla salute, diritto all’onore. • diritti patrimoniali (di contenuto patrimoniale, cioè inerenti ad una utilità economica). Sono di regola disponibili e possono riguardare sia diritti assoluti che diritti relativi. Per esempio il diritto a pretendere il pagamento del mio stipendio, io lo posso cedere. 4/10 I soggetti di diritto sono centri di imputazione giuridica. La capacità giuridica è l’idoneità ad essere titolari di posizioni giuridiche soggettive (possono essere titolari di diritti sia le persone fisiche sia gli enti). Posso essere proprietario, creditore, ecc; è un diritto che mi spetta in quanto io sono giuridicamente capace. La personalità giuridica presuppone la capacità giuridica. La personalità giuridica si manifesta nella cosiddetta autonomia patrimoniale perfetta. I soggetti – Le persone fisiche L’art 1 del Codice Civile dice che “la capacità giuridica (generale) si acquista al momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita.” • Capacità di succedere per causa di morte (art. 462) Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell’apertura della successione. Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell’apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta. Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti. • Capacità di ricevere per donazione (art. 784) Sono diritti risarcitori per fatto illecito. Anche in non ancora concepito può succedere e ricevere per donazione. La capacità giuridica permette il riconoscimento di alcuni diritti quali i diritti della personalità, il diritto alla salute, il diritto all’integrità fisica, ma anche di eventuali diritti patrimoniali. La capacità giuridica si perde con la morte. Ci sono anche capacità giuridiche speciali (possono essere assolute o relative): • capacità di prestare il proprio lavoro (art. 2); • capacità matrimoniale, con autorizzazione dell’A.G. (art. 84); • capacità di riconoscimento del figlio naturale (art. 250). La capacità d’agire è l’attitudine ad esercitare personalmente le posizioni giuridiche attive di cui si è titolari. “Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un’età diversa” (art. 2 Codice Civile) C’è quindi una presunzione di capacità di provvedere ai propri interessi. La minore età • Prima del compimento dei 18 anni il soggetto è legalmente incapace, anche se non mancano eccezioni (capacità d’agire speciali: es. in materia di lavoro di lavoro dipendente si può lavorare anche a 16 anni) 2 • imprescrittibilità non si prescrivono (se io non esercito un diritto per un certo periodo, in questo caso io non lo perdo) • tendenziale indisponibilità (art. 1966 in tema di transazione) il diritto della personalità non può essere venduto o donato. I diritti della personalità sono: • diritto alla salute (risarcibilità del danno biologico); • diritto alla riservatezza (diritto ad essere lasciati soli; diritto all’oblio; diritto all’anonimato). La questione del trattamento dei dati personali. • diritto all’onore e alla reputazione (il contrato con il diritto di cronaca: verità; interesse pubblico; forma corretta continenza formale; più flessibile è la posizione in tema di diritto di satira); • diritto all’identità personale (proiezione sociale dell’individuo; tutela della alterazione di qualsiasi connotato: intellettuale, morale, politico, etico, religioso, etc.) • estensione anche agli enti non vale solo per le persone fisiche, ma anche per le persone giuridiche; • la tutela cautelare tutela rapida che ha luogo in via d’urgenza. Gli enti come soggetti giuridici I soggetti di diritto, oltre alle persone fisiche, sono anche gli enti dotati di capacità giuridica (sono centro di imputazione giuridica). N.B. Non va confusa con la soggettività giuridica con la personalità giuridica (autonomia patrimoniale perfetta, cioè l’insensibilità del patrimonio degli associati rispetto alle vicende dell’ente e viceversa). Gli enti agiscono tramite organi. Gli organi possono essere: • interni non hanno il potere di impegnare l’ente nei riguardi dei terzi; • esterni hanno il potere di impegnare l’ente nei riguardi dei terzi. Per esempio, il presidente è un organo esterno. Classificazione degli enti Gli enti pubblici (regioni, comuni, province) si occupano di diritto amministrativo. Gli enti privati differiscono dai pubblici grazie a criteri come i poteri di supremazia, l’assoggettamento al controllo statale o di altro ente pubblico, la fruizione di benefici tipici della pubblica amministrazione; gli enti privati possono essere: • enti a struttura associativa (associazioni) hanno un’organizzazione stabile esercente un’attività volta ad uno scopo comune con piena disponibilità di questo e del patrimonio sono gli associati (componenti dell’ente) a decidere lo scopo e in ogni momento possono cambiarlo, e possono disporre della destinazione del patrimonio. • enti a struttura istituzionale (es. fondazioni) hanno un’organizzazione stabile esercente un’attività volta ad uno scopo prestabilito nell’atto costitutivo e relativamente immodificabile lo scopo non si può modificare • enti con finalità economiche (es. imprese, società commerciali) lo scopo è la ripartizione degli utili o di altri vantaggi economici; • enti senza finalità economiche (es. associazioni riconosciute, associazioni non riconosciute, comitati, fondazioni, altre istituzioni di carattere privato) è esclusa la ripartizione degli utili o di altri vantaggi. 16/10 Associazioni Deve essere escluso il cosiddetto lucro soggettivo (N.B. non è escluso che ci possano essere vantaggi anche economicamente apprezzabili. Ciò che deve mancare è la funzionalità immediata). “Scopo perseguito” non significa “attività svolta”: l’attività dell’associazione può essere attività d’impresa (produzione o scambio di beni o servizi). Associazioni riconosciute (artt. 14 ss.) Formazione: atto pubblico viene reso pubblico in modo da dare una pubblicità alla costituzione (natura contrattuale) Atto costitutivo (statuto): contiene alcuni elementi essenziali (art. 16). 5 L’elemento qualificante è il riconoscimento da parte della pubblica amministrazione (prefetto): controllo sulla liceità dello scopo e sulla adeguatezza del patrimonio. È un controllo di legittimità e non di merito. Effetto del riconoscimento: iscrizione nel registro delle persone giuridiche ed acquisto di personalità giuridica. Al riconoscimento consegue l’acquisto di personalità giuridica. Ordinamento interno: almeno assemblea (organo di indirizzo) e amministratori (organo di gestione) Competenze dell’assemblea: modifiche atto costitutivo, approvazione bilancio, azione di responsabilità, esclusione associato, scioglimento e devoluzione del patrimonio (alcune delibere con maggioranze qualificate) Amministratori: funzione gestoria e rappresentanza esterna Patrimonio: formazione varia. Autonomia patrimoniale perfetta. Esclusione/recesso dell’associato: art. 24 Estinzione e liquidazione: cause previste nell’atto costitutivo; deliberazione assembleare; raggiungimento (o impossibilità) dello scopo; venir meno degli associati. Associazioni non riconosciute (artt. 36 ss.) Formazione: non formale non deve avvenire per atto pubblico, ma è sufficiente un accordo fra gli associati. Atto costitutivo (statuto): non sono richiesti elementi essenziali. Non occorre riconoscimento. Non c’è acquisto di personalità giuridica. C’è però una soggettività giuridica limitata: • è titolare del fondo comune; • può stare in giudizio (capacità processuale); • risponde in proprio delle obbligazioni assunte a suo nome. L’autonomia patrimoniale è imperfetta: delle obbligazioni assunte dall’associazione risponde anche (non ogni associato, ma) chi abbia agito in nome e per conto dell’associazione stessa (art. 38: non c’è beneficio di preventiva escussione). Il fondo comune non risponde delle obbligazioni dei singoli associati. I singoli associati non possono vantare diritti sul fondo comune (es. divisione o richiesta ripartizione in caso di recesso). Ordinamento interno: secondo gli accordi tra gli associati (es. esclusione associati) Fondazioni ha una natura istituzionale a differenza dell’associazione. È un’organizzazione stabile esercente un’attività volta ad uno scopo prestabilito nell’atto costitutivo e relativamente immodificabile). Formazione: atto di fondazione (atto pubblico o testamento). Contenuto art. 16 Occorre riconoscimento, con acquisto di personalità giuridica (autonomia patrimoniale perfetta). Patrimonio con vincolo di destinazione Scopo non lucrativo. È ammesso lo svolgimento di attività economica d’impresa. Controllo pubblico: art. 25 Trasformazione ed estinzione: art. 28 Comitati Formazione: è un accordo di tipo associativo (promotori). I promotori annunciano un determinato scopo ed invitano ad effettuare oblazioni (c.d. sottoscrittori). I fondi sono gestiti dai promotori. Patrimonio con vincolo di destinazione (scopo di pubblico interesse o altruistico) i soldi devono essere utilizzati per lo scopo prefissato. Non occorre riconoscimento ma può esservi con acquisto di personalità giuridica (autonomia patrimoniale perfetta). La procedura è analoga a quella prevista per le associazioni riconosciute. In caso di mancato riconoscimento, rispondono tutti i componenti del comitato per le obbligazioni assunte del comitato stesso. I sottoscrittori sono tenuti unicamente ad effettuare le oblazioni promesse. Determinazione pubblica (autorità governativa) in caso di insufficienza dei fondi, loro residualità o inattuabilità (o eventuale raggiungimento) dello scopo il comitato si estingue. 18/10 I beni “Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti” (art. 810) 6 Il diritto soggettivo attribuisce (“dà titolo”) e garantisce (“dà azione”) al suo titolare determinate utilità. Queste utilità possono riguardare: • cose o energie (beni) • comportamenti di persone determinate. Beni materiali vs. beni immateriali (es. energie; opere ingegno; marchi; invenzioni; know how) Beni immobili vs. beni mobili (art. 812) Beni registrati vs beni non registrati (es. immobili) Beni fungibili vs. beni infungibili (art. 1378) Beni consumabili vs. beni inconsumabili Beni divisibili vs. beni indivisibili (art. 720) Beni presenti vs. beni futuri (art. 1348) I frutti I frutti naturali (art. 820) provengono direttamente dalla cosa. I frutti civili provengono dalla cosa come corrispettivo del godimento altrui (interessi dei capitali, rendite, canoni, etc.) Le pertinenze (art. 817) sono cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. I rapporti relativi alla cosa principale comprendono di regola anche le pertinenze es. la casa che ho in campagna anche un capanno degli attrezzi (è una pertinenza ha una posizione secondaria, è un ornamento). Quindi i rapporti relativi alla casa comprendono anche le pertinenze. L’universalità (art. 816) si riferisce a una pluralità di beni che appartengono alla stessa persona ed hanno una destinazione unitaria (universalità di fatto e universalità di diritto: il patrimonio). Un esempio è l’azienda, che è un complesso di beni organizzati dall’imprenditore. La nozione di bene introduce quella di diritto reale. È il diritto di trarre da una cosa (res) le sue utilità. È esercitabile erga omnes assolutezza. Può essere fatto valere nei confronti di tutti. I diritti reali sono una tipologia “chiusa”, non ci sono diritti reali a contenuto variabile in relazione a ciò che le parti vogliono. Il numero dei diritti reali è vincolato, è limitato. modello “tipico”, cioè chiuso. La loro elencazione è tassativa. Si distinguono tradizionalmente in diritti reali di godimento e in diritti reali di garanzia. I diritti reali di godimento • proprietà • usufrutto • uso • abitazione • superficie • servitù prediale • enfiteusi In caso di estinzione di un diritto reale limitato, la proprietà si riespande. L’usufrutto, l’uso, l’abitazione, la superficie, la servitù prediale, l’enfiteusi sono diritti parziali IL DIRITTO DI PROPRIETA’ È il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi di legge (art. 832). La proprietà è imprescrittibile il suo mancato esercizio non comporta l’estinzione del diritto. (di regola un diritto si estingue se non viene esercitato per molto tempo) C’è però un’eccezione: l’usucapione consente a chi possiede la cosa (senza esserne proprietario), a fronte di un lungo arco temporale decorso, di usucapire la proprietà cioè di diventarne proprietario. 7 • per destinazione del padre di famiglia (solo per le servitù apparenti) L’estinzione avviene: • per rinuncia; • per consolidazione; • prescrizione estintiva (la sua durata è di 20 anni, con termini decorrenti da momenti diversi a seconda del tipo di servitù). CAPITOLO 6 LA COMUNIONE (art. 1100) “La proprietà o altro diritto reale spettano a più persone”. Oggetto della comunione possono essere anche i diritti reali su cosa altrui. Fonti della comunione: • comunione volontaria (es. acquisto da parte di più persone); • comunione incidentale (es. successione di più eredi); • comunione forzosa (es. parti comuni nel condominio come le scale e il tetto). Le prime due forme di comunione possono essere sciolte, ma la comunione forzosa no. Principio base (1102): limitazione della proprietà ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne uso secondo il loro diritto. Il diritto (proprietà, ma anche un altro diritto reale) è riconosciuto all’insieme dei partecipanti, ma a ciascuno spetta un diritto sulla quota del bene. La quota è l’entità ideale che esprime la misura delle prerogative che il titolare del diritto ha sul bene. Corrisponde a una frazione matematica e si presume uguale per tutti i partecipanti. L’amministrazione del bene è regolata dal principio di maggioranza (secondo le quote) (1105), che è qualificato ove si tratti di atti di straordinaria amministrazione (1108). La quota è disponibile; non il bene, di regola disponibile con il consenso di tutti. Sono previsti meccanismi di impugnazione delle deliberazioni illegittime (1109). Ciascun partecipante può chiedere lo scioglimento della comunione (1111), a meno che non sia obbligato a non farlo per un dato tempo (max 10 anni). Attraverso la divisione al diritto di proprietà di una quota si sostituisce la proprietà esclusiva su un bene di identico valore, che può essere: • porzione del bene (bene divisibile), con eventuali conguagli (1114); • corrispettivo versato da un comproprietario agli altri; • prezzo ricavato dalla vendita. La divisione può essere convenzionale (quando c’è l’accordo) oppure giudiziale (il giudice decide assecondando le decisioni delle parti, altrimenti viene messo all’asta l’immobile e l’equivalente viene diviso tra le parti) ed ha valore retroattivo. Il condominio negli edifici Il condominio è una forma combinata di proprietà individuale e di comunione (forzosa) sugli edifici. La disciplina si applica anche al cosiddetto supercondominio (1117-bis). La comunione forzosa riguarda le parti comuni, individuate dalla legge (1117) per esempio il suolo, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri, le travi portanti, i tetti, le scale, i portici, il parcheggio, ecc. Ciascuno dei proprietari partecipa alle parti comuni in proporzione al valore dell’unità immobiliare che gli appartiene. La comunione forzosa rende il bene non disponibile (1118) Proprietà, diritti reali e possesso Il nostro ordinamento giuridico attribuisce ampia rilevanza anche alle situazioni di fatto che esprimono un rapporto con la res. 10 Ciò accade anche quando a questa situazione di fatto non corrisponda anche la titolarità di un diritto reale. È il caso del “possesso”. La situazione di possesso può riguardare anche un diritto reale su cosa altrui (es. possesso di una servitù prediale). IL POSSESSO (1140) Il possesso è il “potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale”. Non è un diritto soggettivo. È una situazione di fatto, quindi è irrilevante l’esistenza del diritto. Il possesso è tradizionalmente connotato da: a. disponibilità materiale della cosa condizione oggettiva b. animus possidendi volontà di possedere e consapevolezza che si possiede condizione soggettiva Il possesso non è semplice detenzione (disponibilità di fatto, ma con riconoscimento del diritto altrui) es. prendo un auto a noleggio, siamo detentori dell’auto e non possessori. Il possesso può essere immediato o mediato (si può possedere anche tramite la detenzione altrui). Il possesso si presume (1141) e si presume anche il possesso intermedio (1142). Il possesso può essere legittimo (quando il possessore è anche titolare del diritto) oppure illegittimo (quando ciò non accade). Il possesso illegittimo può essere di buona fede (quado chi possiede ignora di ledere l’altrui diritto) oppure di malafede. La differenza riflette sul piano delle conseguenze del possesso (es. 1153). Il possesso si presume di buona fede. La buona fede non vale se dovuta a colpa grave. La malafede sopravvenuta non nuoce non condiziona il fatto che comunque all’inizio ci fosse buona fede e si dà tutt’ora la buona fede per presente. Alcune regole in tema di possesso: • si può trasformare la detenzione in possesso, ma occorre che la trasformazione risulti da elementi obiettivi (opposizione contro il possessore o mutamento di titolo: art. 1141); • analogamente si può trasformare un possesso minore (diritto reale su cosa altrui) in possesso pieno solo in caso di evidenze obiettive (interversione del possesso) Il possesso è particolarmente rilevante in materia di circolazione dei beni. La ratio è quella di tutela dell’affidamento dei terzi rispetto a realtà di fatto espressive di una data situazione di apparente titolarità di un diritto. Il possesso viene in gioco in particolare ai fini: • della regola “possesso vale titolo” riguardo ai beni mobili (1153); • usucapione, a seguito della continuazione ininterrotta del possesso pacifico e pubblico (non violento o clandestino), si acquista la proprietà o altro diritto reale con il decorso del tempo (vent’anni, ma anche dieci con buona fede o ancor meno) Si può trasformare la detenzione in possesso, ma occorre che la trasformazione risulti da elementi obiettivi (opposizione contro il possessore o mutamento di titolo art. 1141). Analogamente, si può trasformare un possesso minore (diritto reale su cosa altrui) in possesso pieno solo in caso di evidenze obiettive ( interversione del possesso art. 1161) Le azioni a tutela del possesso (possessorie) vs. azioni a tutela della proprietà (petitorie) Proprio perché situazione di fatto, il proprietario va difeso contro atti di spoglio. Queste azioni (possessorie la legge tutela il possesso che non è un diritto ma esprime comunque una situazione di fatto) possono essere proposte anche contro il legittimo proprietario, che potrà esercitare le azioni a difesa della proprietà (petitorie). In caso di “incrocio” tra azioni, l’azione possessoria va decisa prima di quella petitoria, per ripristinare in primo luogo lo stato di fatto alterato. difendo in primis il possessore e ripristino la situazione di fatto. 11 Esempio: se io attraverso tutte le mattine il cortile del condominio e mi comporto come se fossi titolare di una servitù prediale che non c’è. Se dopo 5 anni i condomini dovessero mettere un cancello, io posso esercitare un’azione possessoria e chiedere al giudice la rimozione immediata del cancello. I condomini esercitano un’azione petitoria. Il giudice prima decide sull’azione possessoria poi deciderò sull’azione promossa dai condomini e vedremo se chi passava di lì tutte le mattine violava il diritto di proprietà. 30/10 Azione di spoglio (o reintegrazione) (1169) è un’azione possessoria Qualsiasi possessore è tutelato contro la privazione del proprio possesso. Ci sono due condizioni: • lo spoglio deve essere violento o clandestino; • occorre esercitare l’azione entro l’anno dallo spoglio o dalla scoperta. È legittimato anche il detentore qualificato (che detiene nell’interesse proprio). Azione di manutenzione (1170) è un’azione possessoria Riguarda solo i beni immobili oppure le universalità di mobili. È possibile esercitarla in caso di molestia del possesso (es. immissione) o di spoglio non violento né clandestino. Occorre possesso qualificato (di almeno un anno, ottenuto in modo non violento né clandestino). Es. un ristorante cambogiano sotto casa mia; io tutte le mattine mi sveglio con il tubo di scarico sotto la mia finestra. quando le immissioni superano la normale tollerabilità, posso esercitare un’azione di manutenzione con la quale il giudice dispone la cessazione dell’immissione. Le azioni di nunciazione (denunzia di nuova opera e di danno temuto si esercitano quando il possessore teme i danni che possono derivare da una nuova opera. Riguardando quindi situazioni di minaccia) L’USUCAPIONE È un istituto simmetrico rispetto alla prescrizione estintiva. Ratio: certezza dei rapporti (tutela affidamento): semplificazione della prova della proprietà (“catena), favore per l’impiego produttivo delle risorse. Condizioni: • il possessore deve essere pacifico e pubblico (non dev’essere possesso violento e clandestino). Vale invece il possesso di malafede (ma con termini più lunghi). In caso di possesso ottenuto in modo violento o clandestino, il possessore rileva dal momento in cui cessa la violenza o la clandestinità. • continuo (ininterrotto o interrotto per meno di un anno). La decorrenza dell’usucapione può essere interrotta dalle stesse cause che determinano l’interruzione della prescrizione (è così anche per la prescrizione). Dopo l’interruzione può riprendere un nuovo termine. I termini sono: • 20 anni per l’usucapione ordinaria (anche malafede); • 10 anni su immobili se in buona fede, titolo idoneo e trascrizione (3 anni per mobili registrati; • 10 anni su universalità di mobili; • 10 anni su mobili se in buona fede (ma non titolo idoneo). La trascrizione È un meccanismo che serve a rendere pubblici determinati attivi relativi a diritti sulle cose. Il suo scopo è garantire la sicurezza della circolazione giuridica. La trascrizione riguarda essenzialmente i beni immobili (si parla di trascrizione immobiliare) e si realizza mediante i registri immobiliari tenuti presso le conservatorie immobiliari. La trascrizione riguarda i seguenti atti (2647): • contratti che trasferiscono la proprietà di immobili ovvero costituiscono, modificano o estinguono altri diretti reali su immobili (compresi i contratti preliminari); • atti unilaterali che producono i medesimi effetti; 12 Illeciti civili: lesione di diritti reali; lesione di diritti di credito (il caso Meroni); lesione di diritti della personalità, ecc. B) Imputabilità del fatto il danneggiante è cosciente “Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità di intendere e di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato di incapacità derivi da sua colpa” (art. 2046) • irrilevanza della capacità d’agire “formale” (negoziale) • accertamento caso per caso “In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto” (art. 2047) • in mancanza, il danneggiato può ottenere una “equa indennità”, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti. 8/11 C) Dolo o colpa Dolo: è l’intenzionalità della condotta (dolo diretto, dolo eventuale è una via di mezzo fra il dolo e la colpa. Si ha dolo eventuale quando io voglio quel comportamento, so che potrebbero derivare degli effetti tragici dal comportamento e non li voglio, ma non faccio niente per evitare che accadano) oriento la condotta a quel particolare evento. Colpa: è un atteggiamento negligente, imperito, imprudente negligenza, imperizia (sopravvaluta le sue capacità), imprudenza (regole di prudenza che vengono superate). Inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline è un comportamento che contraddice leggi, regolamenti. Di regola è sufficiente l’uno o l’altra. La prova grava sul danneggiato (art. 2697) Ci sono casi eccezionali in cui la responsabilità è oggettiva (senza colpa) – Ipotesi residuali c. art. 2049: responsabilità del preponente per i danni cagionati dai suoi preposti a terzi nell’esercizio delle loro incombenze cade un martello di un operaio che lavora nell’ala ovest e finisce sul tuo piede. Il danno è risarcito dall’imprenditore dell’impresa edile (nonostante non abbia colpa); d. art. 2054, c.3: responsabilità del proprietario di veicolo per danni cagionati dal conducente il proprietario del veicolo è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà; e. art. 2054, c.4: responsabilità del proprietario di veicolo per danni cagionati a causa di vizi costruttivi. Responsabilità aggravata Diversamente dalla responsabilità oggettiva, la colpa deve sussistere, però: f. non è il danneggiato a dover fornire la prova della colpa del danneggiante, ma è quest’ultimo a dover fornire la prova liberatoria (cioè che non è in colpa: opera una presunzione di colpa) g. la prova liberatoria non si riduce alla semplice mancanza di colpa. Ipotesi di responsabilità aggravata Art. 2047 e 2048: danno prodotto da incapace e danno da minore. Occorre la prova di non aver potuto impedire il fatto (più grave della semplice mancanza di colpa). Art. 2050: danno prodotto nell’esercizio di attività pericolosa. Occorre la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno Art. 2051: danno prodotto da cose in custodia. Occorre la prova del caso fortuito (fatto imprevedibile ed eccezionale) Art. 2052: danno cagionato da animali. Occorre la prova del caso fortuito. se il mio cane mangia le rose di Pina, non basta dimostrare la mancanza di colpa, ma devo dimostrare che si è verificata una circostanza 15 imprevedibile che ha spinto il cane a fare quella certa cosa, per esempio che il cane ha mangiato delle pillole che erano sul tavolo. Art. 2053: danno cagionato da rovina di cose per cause diverse da difetto di manutenzione o vizio di costruzione. Occorre la prova della forza maggiore (giurisprudenza) Art. 2054, c. 1: danno cagionato da circolazione. Occorre prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. 13/11 D) Nesso causale Il danneggiante risponde dei danni che siano conseguenza immediata e diretta della sua condotta (art. 1223) Criterio della cosiddetta “casualità adeguata”: una condotta si considera causa di un evento se, secondo un giudizio ex ante, dato evento ne risultava la conseguenza prevedibile ed evitabile. Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri (cioè chiedo agli altri i soldi), nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dell’entità delle conseguenze che ne sono deriva. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali. Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223 e 1227. Concorso di colpa del danneggiato Il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa del danneggiato e l’entità delle conseguenze derivate (art. 1227) se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza (incidento una macchina e dopo la lascio nel parcheggio. Viene a grandinare e la macchina peggiora). Da non confondere con il concorso del danneggiato nell’aggravamento del danno. E) Assenza delle cause di giustificazione situazioni discriminanti che di fatto consentono in qualche modo a un soggetto di tenere un comportamento che in altre condizioni sarebbe illecito. Sono: • esercizio del diritto; • adempimento di un dovere (es. un carabiniere che insegue un rapinatore e lo colpisce ferendolo alle gambe è un comportamento apparentemente illecito ma in realtà non è punibile); • consenso dell’avente diritto; • legittima difesa (art. 2044), illegittima aggressione alla persona o al patrimonio; attualità del pericolo; inevitabilità del pericolo; strumentalità e proporzionalità tra offesa e difesa; difesa esercitata nei confronti dell’aggressore; • stato di necessità (art. 2045). Pericolo attuale di un danno grave alla persona (non al patrimonio); serietà e attività del pericolo; inevitabilità e involontarietà del periodo; proporzionalità del fatto al pericolo. Permangono obblighi di indennizzo (non di risarcimento). F) Danno È una perturbazione negativa della situazione del soggetto (anche perdita di chance). Può essere un danno patrimoniale (lesione interesse economico) o danno non patrimoniale (lesione interesse non economico) N.B. I danni possono cumularsi C’è obbligo di risarcimento in forma specifica o per equivalente Mancato rinvio dell’art. 2056 all’art. 1225: l’illecito extracontrattuale obbliga al risarcimento anche del danno imprevedibile. Non sono ammessi i cosiddetti danni punitivi. Danno non patrimoniale Il danno non patrimoniale va risarcito solo nei casi previsti dalla legge (art. 2059) Applicazione tradizionalmente restrittiva (solo nei casi di reato) Successivamente ammissione del risarcimento del danno non patrimoniale in tutti i casi di lesione di valori costituzionalmente garantiti 15/11 16 Il danno non patrimoniale va risarcito solo nei casi previsti dalla legge (art. 2059). Applicazione tradizionalmente restrittiva (solo nei casi di reato) Successivamente ammissione del risarcimento del danno non patrimoniale in tutti i casi di lesione di valori costituzionalmente garantiti. Estensione della nozione, tanto da comprendere, tra l’altro: • danno biologico: lesione integrità psico-fisica clinicamente verificabile (dai medici); • danno esistenziale: modificazione negativa dell’attività attraverso la quale il soggetto esplica la propria personalità (è un danno morale). Liquidazione a seguito di una valutazione equitativa. La responsabilità extracontrattuale può essere ordinaria, quando si ha una prescrizione quinquennale (dal giorno del fatto) oppure breve, con una prescrizione biennale (nel caso della circolazione dei veicoli). Se il fatto costituisce reato, si applica la prescrizione prevista per il reato (2947). Le principali differenza tra responsabilità contrattuale e extracontrattuale • Fonte la responsabilità contrattuale nasce da un contratto che viene violato, mentre la responsabilità extracontrattuale nasce dopo un comportamento doloso che genere un danno ingiusto. • Capacità di intendere e di volere (extracontrattuale rilevante) ; • Estensione oggettiva la responsabilità contrattuale copre solo i danni prevedibili; mentre quella extracontrattuale copre sia i danni imprevedibili che quelli prevedibili • Diversi termini prescrizionali (5 vs. 10 anni); • Diversi carichi probatori (se il danneggiato e il danneggiante non si mettono d’accordo e finiscono davanti al giudice, c’è un diverso riparto dei carichi probatori. Cioè il processo si svolge con regole in parte diverse nella responsabilità extracontrattuale grava sul danneggiato anche la prova della colpa o del dolo, mentre nella responsabilità contrattuale il soggetto danneggiato deve solo dimostrare che esisteva l’obbligo contrattuale. • Ipotesi di cumulabilità della responsabilità le due responsabilità si sovrappongono. CAPITOLO 9 – IL CONTRATTO Il contratto è lo strumento essenziale con il quale si manifesta l’autonomia privata (1322 cod. civ.) Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare. Definizione di negozio giuridico: dichiarazione di volontà rivolta a produrre effetti riconosciuti dall’ordinamento Fondamento teorico: pretesa di costruire una disciplina unitaria dedicata a regolare tutti gli atti di volontà. Il contratto è una fonte di obbligazione ed è un negozio giuridico Alcune classificazioni in tema di negozio giuridico Negozio unilaterale (es. promessa al pubblico, negozio, accettazione, rinuncia, recesso, etc.) Negozio bilaterale contratto. Dichiarazione espressa vs. dichiarazione tacita Il tema del comportamento concludente e del silenzio Il contratto è un negozio giuridico bilaterale o plurilaterale con il quale si costituisce, modifica o estingue un rapporto giuridico patrimoniale. Gli elementi essenziali sono: • accordo; • causa; • oggetto; • forma (potrebbe anche non essere richiesta) Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta è a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte. 17 Deroghe: la forma scritta. In qualche caso (casi eccezionali come la donazione) è richiesto l’atto pubblico un soggetto (di solito il notaio) è legittimato a dare a quel contratto pubblica fede. Ci sono due casi in cui la forma non è chiesta dalla legge ma dalle parti forme convenzionali. Gli effetti del contratto “Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso (consenso uguale e contrario rispetto a quello che ha generato il contratto) o per cause annesse alla legge”. “Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge”. Mutuo consenso: accordo di contenuto solutorio. Recesso: negozio unilaterale di contenuto solutorio. “Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione. Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione” “Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l’equità”. condizioni dell’oggetto, consegna della cosa, ecc. Norme inderogabili (per esempio le norme fiscali) e norme derogabili. L’inserzione automatica di clausole. Le clausole d’uso si intendono inserite se non risulta che non sono state volute. Ci sono dei casi nei quali il contratto è assoggettato non solo alla legge ma anche agli usi, cioè le abitudini seguite in un certo ambito in un certo momento storico). Effetti del contratto – le condizioni generali del contratto “Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza”. Le clausole vessatorie e la doppia firma “In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto i di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria” 27/11 Effetti del contratto – i contratti conclusi tramite formulari “Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate”. Va osservata anche la previsione sulla cosiddetta doppia firma. Effetti del contratto – i contratti con effetti reali “Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato”. N.B. I contratti reali e i contratti con effetti reali sono due cose diverse. 20 I contratti con effetti reali sono quelli che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata (il trasferimento di un diritto, come per esempio il contratto di vendita). Il trasferimento di proprietà coincide con lo scambio dei consensi, a meno di diverso accordo. L’interpretazione del contratto (1362) “Nell’interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”. La comune intenzione delle parti costituisce il criterio interpretativo fondamentale (interpretazione soggettiva) CAPITOLO 10 – Le classificazioni contrattuali Sulla scorta delle analisi degli elementi essenziali è possibile classificare i contratti in svariati modi. Ecco alcune possibili classificazioni. In base alla fonte si distinguono in: • contratti tipici (regolati in maniera organica dal legislatore sono disciplinati dalla legge (cod. civile) • contratti atipici (non hanno un regolamentazione organica e sono disciplinati dalla parte generale sul contratto ma trovano la loro origine nell’autonomia privata dei soggetti privati sono disciplinati dalla volontà delle parti, come il leasing o il franchising) In base al sacrificio delle parti si distinguono in: • contratti a titolo oneroso (obbligano i contraenti a un sacrificio economico il sacrificio a cui è sottoposta una parte è compensato da un vantaggio e lo stesso vale per l’altra parte); • contratti a titolo gratuito (donazione) Contratti unilaterali e contratti bilaterali In base al nesso che lega le prestazioni si distinguono in: • contratti a prestazioni corrispettive [sinallagmatici non hanno al loro interno la causa dello scambio del corrispettivo; il sacrificio< derivante al contratto è sopportato da entrambe le parti, come nella compravendita dove il venditore consegna la cosa e l’acquirente paga il prezzo] • contratti a struttura associativa (associazioni) In base al modo di perfezionamento si distinguono in: • contratti consensuali (si perfezionano con il solo consenso delle parti) • contratti reali (si perfezionano con il consenso delle parti insieme alla consegna materiale della cosa) Contratti commutativi (c’è una precisa certezza in ordine alla perfetta corrispettività delle due prestazioni) vs contratti aleatori (una prestazione è incerta, non è determinata es. contratto di assicurazione, non sappiamo se mai ci sarà una controprestazione [sinistro stradale]) In base alla forma: • contratti a forma libera (quando non occorre per la loro stipulazione una forma particolare); • contratti a forma vincolata (quando la forma è richiesta per la validità del contratto; forma ad substantiam prescritta a pena di nullità del contratto) I contratti misti nascono dall’assemblaggio di contratti diversi tipici. I contratti normativi sono quei contratti che si stipulano nella pratica e dettano delle regole generali a cui le parti si atterranno nel regolare i loro reciproci rapporti una volta che decideranno di porli in essere. Non realizza già un’operazione economica ma fissa le regole generali che regoleranno i loro rapporti in futuro. Gli elementi accidentali sono clausole accessorie al negozio giuridico, attraverso le quali le parti imprimono una rilevanza giuridica a quelli che altrimenti rimarrebbero nell’alveo dei motivi individuali. Al contrario degli elementi essenziali, gli elementi accidentali sono rimessi alla volontà delle parti. Quando sono inseriti nell’accordo, essi ne costituiscono parte integrante e incidono sugli effetti del negozio giuridico. Sono tre: condizione, termine e onere. 1) la condizione è un fatto (naturale o causato dall’uomo) futuro ed incerto al cui verificarsi è subordinato l’inizio o la cessazione dell’efficacia del negozio. 21 La condizione si riflette sulla efficacia del negozio, non sulla sua validità. La condizione può essere sospensiva quando gli effetti del negozio giuridico ad essa sottoposto non si producono immediatamente, ma solo qualora la condizione espressa si avveri. La condizione è invece risolutiva quando la produzione degli effetti che il negozio ha già prodotto cessa con il verificarsi dell’evento dedotto nella condizione. Contratto con condizione ti affitterò la casa di Cesenatico se mio figlio sarà chiamato alla Bocconi. Condizione risolutiva contratto adesso è efficace, ma lo è fino a quando dovesse verificarsi l’evento condizionante (ti affitto la casa di Cesenatico adesso fino a quando mio figlio non sarà chiamato alla Bocconi). Causale vs. potestativa (meramente potestativa o potestativa ordinaria) vs. mista La condizione potestativa è quella che dipende dalla volontà di una delle parti. La condizione causale è quella la cui verificazione dipenda dal caso (ovvero dalla volontà dei terzi) La condizione meramente potestativa si ha quando la verificazione dell’evento è fatta dipendere dalla mera volontà (vale a dire una volontà svincolata da qualsiasi razionale valutazione di opportunità) di una delle due parti. È inammissibile la condizione sospensiva meramente potestativa in realtà non esprime nessuna reale volontà negoziale. Non è giuridicamente rilevante. La condizione può essere illecita, quindi nulla, con effetti di caducazione dell’intero negozio (se la clausola condizionata è essenziale) o meno (se la clausola condizionata non è essenziale). La condizione può essere impossibile: se sospensiva, il negozio è nullo; se risolutiva, si ha per non apposta (art. 1354) In pendenza di condizione le parti hanno, rispettivamente, una aspettativa ed un diritto condizionato. In pendenza di condizione, le parti devono comportarsi secondo correttezza (art. 1358). Non si deve impedire il verificarsi della condizione ovvero provocare forzosamente il verificarsi della condizione (ovviamente non potestativa). Altrimenti si ha la c.d. finzione di avveramento o di non avveramento (art. 1359) Il verificarsi della condizione ha efficacia retroattiva (almeno relativa) 29/11 2)il termine Anche il termine si riflette sulla efficacia del negozio (e non sulla sua validità). Termine iniziale vs. termine finale Può riguardare anche solo un effetto negoziale (termine di adempimento). Di regola, si presume nell’interesse del debitore (se non è diversamente stabilito, il debitore può adempiere anche prima della scadenza del termine – mentre il creditore non può pretendere il pagamento prima che il termine scade). Si può decadere dal termine (art. 1186) quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promosse. Gli elementi accidentali del contratto – il modo Il modo può essere apposto solo ai negozi a titolo gratuito. Non è una controprestazione, ma limita l’arricchimento del donatario. (Dono una masseria in Salento a mio nipote, però metto un modo, cioè gli appongo un peso. Dato che è una masseria in Salento, io gli impongo di aprire la masseria una settimana all’anno) Il beneficiato del negozio è tenuto all’adempimento solo nei limiti dell’arricchimento. Il modo nullo – per illeceità o impossibilità – si ritiene non apposto, salvo che sia stato il solo motivo determinante (determinante del consenso). La cessione di contratto (possibile domanda – differenza tra cessione di contratto e cessione del credito) 22 2. quando cade sull’identità dell’oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso io l’ho comprato perché era d’oro. 3. quando cade sull’identità o sulle qualità della persona dell’altro contraente, sempre che l’una o le altre siano determinanti del consenso (saltare); 4. quando, trattandosi di errori di diritto, è stato la ragione unica o principale del contratto (saltare). La riconoscibilità dell’errore: l’errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo (art. 1431) Se il gioielliere secondo l’ordinaria diligenza avrebbe potuto e dovuto chiarirmi sui requisiti qualitativi di quel prodotto, allora l’errore è riconoscibile. Se l’errore è comune, non occorre la riconoscibilità. Errore vizio (errore sulla formazione della volontà) ed errore ostativo (errore sulla trasmissione della dichiarazione scrivo una mail e invece di scrivere 1000 euro ne scrivo 10000) sono assimilati. Il dolo È un vizio del consenso che porta ad una falsa rappresentazione della realtà. Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe contrattato (c.d. dolo determinante). Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio. Non occorre l’essenzialità del vizio del consenso. Espone a responsabilità precontrattuale. Dolo incidente se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto è valido, benché senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse; ma il contraente in mala fede risponde dei danni. La violenza Non si tratta di violenza fisica – che renderebbe il contratto nullo o, addirittura, inesistente – ma di “minaccia di un danno ingiusto”, quindi è violenza psicologica (non è violenza, quindi, la prospettazione dell’esercizio di un diritto cioè non è violenza la minaccia di un danno giusto) La violenza deve “far impressione sopra una personata sensata” deve essere una minaccia ragionevole, realistica. La tutela dell’affidamento è minima perché va tutelato in primo luogo il soggetto violentato, nei cui confronti la violenza è stata esercitata. La minore tutela dell’affidamento è causa di annullamento anche se esercitata da un terzo, pur all’insaputa della controparte (diversamente dal dolo). La rescissione (è una causa di invalidità contrattuale, diversa dalla risoluzione) È uno strumento che viene utilizzato quando un contratto è stato sottoscritto con una formazione della volontà non corretta dando vita a uno squilibrio di valore tra le prestazioni. Le ipotesi di rescindibilità sono due: • contratto concluso in stato di pericolo c’è iniquità delle condizioni assunte per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona. Può essere previsto un equo compenso per l’opera prestata. es. vado a fare un gita al lago e raggiungo il centro del lago. Improvvisamente arriva una tempesta, un tipo mi dice che mi viene a recuperare se gli do 3000€. Io accetto e stipulo un contratto. Posso chiedere l’annullamento del contratto? Sono in un’ipotesi di contratto concluso in stato di pericolo, quindi ci sono condizioni di iniquità, quindi posso chiedere l’annullamento. • contratto concluso in stato di bisogno (anche momentaneo) occorre la lezione ultra dimidium (oltre al metà del valore della prestazione). È anche necessario che la parte ne abbia approfittato. Non sono rescindibili per lesione i contratti aleatori contratti dove non ci può essere una corrispondenza tra prestazione e controprestazione, ci sono degli elementi rimessi al caso. Azione: spetta alla parte lesa. Non è ammessa convalida. La prescrizione è annuale. Non è opponibile ai terzi, salva la trascrizione. È ammessa la riconduzione ad equità. 25 La simulazione Simulazione assoluta (nessun contratto dissimulato le parti non vogliono nessun contratto ma hanno interesse a far finta di porre in essere un contratto non voluto) vs. simulazione relativa (presenza di un contratto dissimulato vogliono un contratto diverso, ma hanno interesse a far finta di volere il primo) Esempio di simulazione relativa: fingo di donare una cosa, in realtà la vendo. La simulazione ricorre quando le parti dicono di volere un contratto ma in realtà non lo vogliono o ne vogliono uno diverso. La simulazione può riguardare il tipo di contratto, l’oggetto o i soggetti (interposizione di persona) Tra le parti il contratto simulato non produce effetti. In caso di simulazione relativa, vale il contratto dissimulato, purché lecito. I terzi possono sempre far valere la realtà effettiva, disvelando la simulazione, se vi hanno interesse. Viene tuttavia tutelato anche l’affidamento dei terzi che in buona fede abbiano acquisito diritti dal titolare apparante (inopponibilità ai terzi di buona fede). 11/12 CAPITOLO 11 – LA RESPONSABILITA’ La responsabilità contrattuale “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da causa a lui non imputabile” (art. 1218) Es. il trasportatore che mi deve consegnare due container e non me li consegna. inadempimento Per liberarsi da responsabilità, il debitore: • deve provare che la prestazione è diventata impossibile; • deve provare che l’impossibilità non dipende da una causa a lui imputabile. (posizione più gravosa del responsabile nell’ipotesi di cui all’art. 2043 cod. civ.) La responsabilità contrattuale è di regola soggettiva: dipende sempre da dolo o colpa (per verificare il dolo o colpa, devo far riferimento alla diligenza del “buon” operatore economico [il buon medico, il buon commercialista]). Eccezionalmente responsabilità oggettiva: (in)adempimento di obbligazioni di dare cose fungibili (anche obbligazioni pecuniarie). Qui occorre la prova dell’impossibilità oggettiva e non soggettiva. La responsabilità (sia contrattuale sia extracontrattuale) si configura anche per il fatto degli ausiliari se un mio collaboratore avvocato sbaglia a scaricare un termine e non viene depositato un documento determinante che avrebbe fatto vincere la causa, il cliente si lamenta, è una responsabilità dell’ausiliario di cui rispondo io. Gli squilibri contrattuali La risoluzione del contratto è un istituto che si riferisce a una disfunzione del rapporto contrattuale sopravvenuta e causata da una delle fattispecie espressamente indicate del codice. Può avvenire: a. per inadempimento b. per impossibilità sopravvenuta c. per eccessiva onerosità sopravvenuta La risoluzione per inadempimento In caso di inadempimento di una controparte, la parte non adempiente può chiedere alternativamente l’adempimento (azione di manutenzione) oppure la risoluzione del contratto; salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. L’inadempimento deve essere grave. Se la parte chiede la manutenzione, può successivamente chiedere la risoluzione, non viceversa (se io chiedo la risoluzione non posso dopo chiedere l’adempimento). La risoluzione ha effetto ex tunc (ha effetti retroattivi) ed obbliga alle restituzioni, fatti salvi i diritti dei terzi (inopponibilità della risoluzione, fatti salvi gli effetti della trascrizione). 26 Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica la retroattività non opera rispetto alle prestazioni già eseguite. La risoluzione per inadempimento può essere giudiziale (dichiarata dal giudice con sentenza costitutiva) oppure “di diritto” (il giudice interviene con una sentenza dichiarativa). Ha luogo di diritto in caso di: • “clausola risolutiva espressa” • diffida ad adempiere • termine essenziale La clausola risolutiva espressa “I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola risolutiva”. Se dovesse verificarsi un certo inadempimento da una delle due parti, si produce un effetto risolutivo. La risoluzione non ha bisogno del giudice. La diffida ad adempiere se non ho inserito la clausola risolutiva espressa, posso pronunciare la diffida ad adempiere. Se questo contratto non viene onorato, io che non sono inadempiente, posso diffidare la controparte dall’adempimento. Ti do un lasso di tempo perché tu adempia: se adempi bene, se non adempi il contratto si intende risolto di diritto. “Alla parte inadempiente l’altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s’intenderà senz’altro risoluto. Il termine non può essere inferiore a 15 giorni, salvo diverso pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto”. Il termine essenziale “Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell’interesse dell’altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l’esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all’altra parte entro tre giorni. In mancanza, il contratto si intende risoluto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione”. L’eccezione di inadempimento (art. 1460) “Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l’adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. Tuttavia non può rifiutarsi l’esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede”. 13/12 La clausola penale (1382) Scopo: predeterminare in modo certo la misura del risarcimento, liberando il danneggiato dal relativo onere probatorio. “La clausola, con cui si conviene che, in caso d’inadempimento o di ritardo nell’adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno”. Il creditore non può domandare insieme la prestazione principale e la penale, se questa non è stata stipulata per il semplice ritardo. È ammessa la riduzione se manifestamente eccessiva. La caparra confirmatoria “Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all’altra, a titolo di caparra, una somma di danaro, o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta. 27 Secondo l’art. 2041 all’impoverito spetterà un’indennità per la perdita subita. Questa è calcolata tenendo conto dei valori di mercato dell’arricchimento e dell’impoverimento e procedendo alla liquidazione della minore somma tra queste due entità. Se, invece, l’arricchimento ha per oggetto una cosa determinata sorgerà, invece, l’obbligo della restituzione, sempre che sia ancora esistente al tempo della domanda. CAPITOLO 13 – Le obbligazioni Possono essere: • obbligazioni semplici: hanno come oggetto un’unica prestazione; • obbligazioni alternative: hanno come oggetto due o più prestazioni; il debitore si libera eseguendone una delle due (non devono essere eseguite entrambe). Di regola la scelta compete al debitore. Con la scelta, l’obbligazione diventa semplice. • obbligazioni facoltative: hanno come oggetto una sola prestazione, con facoltà del debitore di eseguire un’altra prestazione, liberandosi. il debitore può liberarsi eseguendone un’altra già individuata in precedenza con il creditore. La distinzione tra alternativa e facoltativa è rilevante in caso di impossibilità sopravvenuta di una delle prestazioni (nel caso B (obbligazioni alternative) l’impossibilità non libera il debitore; nel caso C (obbligazioni facoltative), invece, sì). Le obbligazioni pecuniarie Vale di regola il principio nominalistico: “i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale” (art. 1277). Il principio vale, però, per le “obbligazioni di valuta” e non anche per le “obbligazioni di valore”, che sono originariamente sorte avendo ad oggetto una prestazione diversa dalla dazione di una somma di denaro (in questo caso l’obbligazione pecuniaria è solo sostitutiva). Obbligazioni di valuta hanno ad oggetto una somma determinata o determinabile. Obbligazioni di valore hanno ad oggetto l’equivalente in denaro di un certo bene. Nelle obbligazioni di valore il creditore ha diritto agli interessi ed alla rivalutazione monetaria. Le obbligazioni pecuniarie – gli interessi Gli inteserri delle obbligazioni pecuniarie si distinguono in: • quanto alla fonte, in legali (previsti dal c.c.) oppure convenzionali (previsti dalla volontà delle parti); • quanto alla funzione, in corrispettivi/compensativi (dovuti a compenso del godimento di denaro altrui) oppure moratori (risarcimento per il ritardo nell’inadempimento) Sono vietati gli interessi usurari (oltre il 50% del tasso medio di interesse praticato dalle banche e dagli intermediari finanziari). Di regola non è ammesso l’anatocismo. Diritti di credito Il debitore risponde dell’adempimento della obbligazione con tutti i suoi beni presenti e futuri (2740). Il mancato adempimento dell’obbligo oggetto del diritto di credito espone il soggetto passivo (debitore) a responsabilità. L’adempimento L’adempimento è l’esatta esecuzione della prestazione dovuta (1218). Con l’adempimento cessa l’obbligazione e vengono messo sia la pretesa del creditore sia l’obbligo del debitore. • la diligenza (1176) il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia; • obbligazioni di mezzo e di risultato. Le modalità dell’adempimento • adempimento parziale: può essere rifiutato dal creditore (1181) 30 • luogo dell’adempimento: accordo, usi, natura se il luogo non è determinato dagli usi o dalla natura della prestazione, l’obbligazione deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l’obbligazione è sorta. (1182) • tempo dell’adempimento: è immediato, a meno di diversa convenzione (1183) • datio in solutum: prestazione in luogo dell’adempimento la sostituzione della prestazione originariamente dovuta con una natura diversa. (1197) I soggetti dell’adempimento Il pagamento non è un negozio giuridico. Il debitore non può impugnare il pagamento per incapacità (anche naturale): art. 1191 Il creditore deve essere capace d’agire. L’obbligazione con più soggetti (divisibile) Nel caso di più debitori: • solidarietà nel debito (1292), con regresso (default) il creditore può chiedere l’intera somma a uno qualsiasi dei debitori; • obbligazione parziaria (1314) la solidarietà è esclusa nei casi in cui sia previsto per volontà delle parti. Nel caso di più creditori: • solidarietà attiva ciascun creditore ha diritto di chiedere l’intera prestazione e il pagamento ottenuto da qualunque creditore libera il debitore verso tutti gli altri; • credito parziario ciascun creditore può chiedere solo la sua parte (default) Modi di estinzione dell’obbligazione diversi dall’adempimento L’obbligazione può anche estinguersi per cause diverse dall’adempimento e a seconda che esse soddisfino o meno le pretese del creditore che si distinguono in modi satisfattori e modi non satisfattori. Modi satisfattori: • compensazione estinzione di due obbligazioni reciproche (1241) •.a. legale (si attua per legge se i due crediti sono omogenei, liquidi [determinati nel loro ammontare], esigibili [non sono sottoposti a termine non ancora scaduto]) •.b. giudiziale (uno dei due debiti non è liquidato, ma di facile e pronta liquidazione) •.c. volontaria (stabilita per accordo dalle parti) • confusione debitore e creditore divengono la stessa persona (1253) Modi non satisfattori: • novazione (1234): nuova obbligazione le parti estinguono l’obbligazione originaria sostituendola con una nuova diversa per l’oggetto, oppure per il titolo. • remissione (1236): atto unilaterale rinuncia volontaria del creditore al proprio diritto. • impossibilità sopravvenuta (1256) per cause non imputabili al debitore L’inadempimento (art. 1218) Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Impossibilità oggettiva e assoluta Conseguenze specifiche dell’inadempimento diverse in base al tipo di obbligazione: - se obbligo di consegna, rilascio o pagamento di somme: esecuzione in forma specifica (art. 2910-2930) - se obbligo di fare non personale: esecuzione da altri a spese del debitore (2931) - se obbligo di non fare (materiale): distruzione della cosa (2933) - se obbligo di concludere un contratto: sentenza costitutiva (2932) - negli altri casi (es. obblighi di fare personale): risarcimento del danno per equivalente 31 L’inadempimento Conseguenza generale: risarcimento del danno Determinazione del danno: danno emergente (è il danno che comporta un’immediata diminuzione patrimoniale) e lucro cessante (è il guadagno che il soggetto avrebbe potuto conseguire e che invece non ha potuto realizzare). Sono risarcibili solo i danni prevedibili che siano conseguenza diretta ed immediata dell’inadempimento (nesso eziologico) Il danno risarcibile è quello prevedibile al tempo in cui è sorta l’obbligazione Il concorso di colpa riduce il danno (1227) In caso di impossibilità di dimostrare il danno, questo può essere stabilito secondo equità dal giudice (1226) La mora del debitore Indica la situazione in cui il debitore senza giustificato motivo ritarda l’adempimento. Costituzione di regola mediante intimazione (1219) per iscritto fatti salvi i casi di mora ex re (fatto illecito, dichiarazione di non voler adempiere, scadenza del termine per i debiti portabili). Il debitore è costituito in mora quando il creditore gli intima per iscritto di adempiere (mora ex persona) oppure senza che sia necessaria alcuna intimazione (mora ex re nei casi di fatto illecito, dichiarazione di non voler adempiere, scadenza del termine) Effetti della mora: • obbligo di risarcire i danni del ritardo al creditore; • assunzione del rischio della impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile; La mora del creditore: rifiuto dell’adempimento Il creditore è in mora quando senza alcun motivo legittimo si rifiuta di ricevere il pagamento offerto dal debitore nei modi indicati dalla legge oppure non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere. Modi di liberazione del debitore • obbligazioni di dare (sono quelle in cui la prestazione consiste nel consegnare la cosa): offerta formale si effettua tramite pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Se il creditore accetta l’offerta viene effettuato il pagamento e l’ufficiale lo verbalizza; in tal caso l’obbligazione è estinta. (1208) • obbligazioni di fare: offerta nelle forme d’uso se si tratta di prestazioni di fare, l’intimazione può essere effettuata nelle forme d’uso (1217) Effetti della mora del creditore: • assunzione del rischio dell’impossibilità della prestazione l’impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore. • mancata maturazione degli interessi non sono più dovuti gli interessi né i frutti della cosa che non siano stati percepiti dal debitore. • obblighi risarcitori il creditore è pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora. Le obbligazioni - le modificazioni soggettive Successione a titolo universale (successione in una pluralità di rapporti giuridici, produce il subentrare dell’erede nei rapporti attivi, passivi e nelle situazioni possessorie) vs. successione a titolo particolare (successione in uno o più diritti, specificamente individuati dal testatore). Casi di successione a titolo particolare, sul lato attivo: • Surrogazione (presuppone il soddisfacimento del creditore; non così la cessione di credito): •.d. per volontà del creditore (1201) •.e. per volontà del debitore (1202) •.f. legale (1203) Cessione di credito 32 I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale Il legislatore permette al creditore di agire prima che vi sia verificato l’inadempimento del debitore, ponendo dei vincoli sul suo patrimonio o sostituendosi a lui nell’esercizio di certe azioni. Gli strumenti a disposizione del creditore che teme di perdere la garanzia rappresentato patrimonio del debitore sono: • Azione revocatoria (art. 2901): strumento volto ad impedire atti di disposizione in pregiudizio del creditore è l’azione che permette al creditore di far dichiarare inefficaci gli atti di disposizione che il debitore abbia compiuto in pregiudizio delle sue ragioni. Condizioni: • atto di disposizione • eventus damni l’atto di disposizione posto in essere dal debitore deve essere di natura tale da poter danneggiare gli interessi dei creditori. • scientia fraudis. Negli atti a titolo oneroso occorre il consilium fraudis (frode del debitore conoscenza del pregiudizio che l’atto di disposizione può arrecare alle ragioni del creditore). Effetti della revocatoria: semplice inefficacia (non invalidità) relativa (non estendibile agli altri creditori o ai terzi). Il bene non ritorna nel patrimonio del debitore. La revoca non pregiudica i terzi di buona fede aventi causa a titolo oneroso (salva la trascrizione). Esempio: nell’attesa che Caio (debitore) adempia la sua obbligazione, Tizio (creditore) teme che Caio stia vendendo i beni facenti parte del suo patrimonio per danneggiarlo in maniera che, quando si verificherà l’inadempimento, troverà ben poco del patrimonio di Caio per soddisfare il suo diritto di credito. Il creditore Tizio agisce con l’azione revocatoria per far dichiarare privi di effetto nei suoi confronti gli atti di alienazione compiuti dal suo debitore. In tal modo, Tizio potrà comunque agire in esecuzione sui beni del debitore anche se quest’ultimo li avrà già venduti. • Azione surrogatoria (art. 2900): strumento volto ad impedire che il debitore trascuri l’esercizio dei propri diritti. è l’azione attraverso cui il creditore si sostituisce al suo debitore nell’esercizio delle azioni che quest’ultimo omette di esperire nei confronti dei suoi debitori. Condizioni: • inerzia del debitore nell’agire contro i suoi debitori per recuperare i propri crediti (solo relativamente a diritti patrimoniali) • pregiudizio che il comportamento del debitore arreca al creditore. Effetti della surrogatoria: il creditore si surroga al debitore inerte. Gli effetti dell’azione esperita si producono sul patrimonio del debitore e tutti i creditori ne beneficiano. Esempio: Tizio (creditore), Caio (debitore di Tizio), Sempronio (debitore di Caio) Caio possiede un suo patrimonio in cui sono i crediti che però Caio trascura di esercitare. Caio non esige i suoi crediti per far dispetto a Tizio. Tizio creditore agisce direttamente in giudizio contro Sempronio sostituendosi a Caio, nell’esigere i crediti che quest’ultimo vanta nei confronti di Sempronio. In questo modo, Tizio fa rientrare nel patrimonio di Caio quei crediti che ne erano usciti e vedrà aumentare la sua garanzia costituita dal patrimonio del suo debitore. La prescrizione È il modo di estinzione dei diritti causato dal trascorrere del tempo e dall’inerzia del titolare (non confondere con prescrizione presuntiva). Esigenza di stabilità. I diritti non soggetti a prescrizione (imprescrittibili) sono tutti i diritti indisponibili. Il termine di prescrizione ordinario è di dieci anni. Ci sono però le prescrizioni brevi (5 anni) Esigenze di certezza Rilevabilità solo su iniziativa della parte La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Sospensione per rapporti tra le parti ed interruzione. 35 Prevalenza dell’esigenza di certezza su quella di stabilità Ordinaria irrilevanza degli impedimenti soggettivi Possibilità di previsione convenzionale (non periodi troppo brevi) 36
Docsity logo


Copyright © 2024 Ladybird Srl - Via Leonardo da Vinci 16, 10126, Torino, Italy - VAT 10816460017 - All rights reserved