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La Funzione Legislativa: Procedimenti e Fasi - Prof. Pizzetti, Appunti di Diritto Pubblico

La funzione legislativa in Italia, che è esercitata collettivamente dalle due Camere. Il procedimento legislativo ordinario si compone di cinque fasi: iniziativa, istruttoria e deliberazione, promulgazione, pubblicazione e entrata in vigore. Ogni fase è dettagliatamente analizzata, compresi i limiti e i ruoli svolti da diversi organi. Inoltre, il documento introduce il procedimento aggravato, utilizzato per modificare la Costituzione.

Tipologia: Appunti

2017/2018

Caricato il 13/07/2018

cristina-cozzoli
cristina-cozzoli 🇮🇹

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Scarica La Funzione Legislativa: Procedimenti e Fasi - Prof. Pizzetti e più Appunti in PDF di Diritto Pubblico solo su Docsity! LA FUNZIONE LEGISLATIVA Art. 70 Cost: “La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.” IL PROCEDIMENTO ORDINARIO Il procedimento legislativo ordinario (che si differenzia da quello aggravato di revisione costituzionale) si costituisce di cinque fasi: 1. INIZIATIVA (art. 71 Cost.) L’iniziativa legislativa appartiene a: · Governo · ciascun deputato · 50.000 elettori · Consiglio regionale · CNEL (art. 99 Cost.), è il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro e nasce dalla volontà di avere un organo rappresentativo degli interessi delle categorie produttive che sia fuori dal circuito politico/partitico, il CNEL infatti è un organo consultivo per materie specializzate, che ha anche potere di iniziativa legislativa. 2. ISTRUTTORIA e DELIBERAZIONE (discussione e approvazione) Dopo che il disegno di legge è stato presentato ad una delle Camere, l’analisi di questo passa alle Commissioni. Questa fase si può tripartire in tre diverse procedure legislative in base al ruolo svolto dalle Commissioni: 1) in SEDE REFERENTE (anche definito procedimento ordinario) · Il Presidente della Camera in cui è stato presentato il disegno di legge, ne affida l’analisi alla Commissione permanente competente per materia. · Il testo viene dunque discusso e vengono votati gli eventuali emendamenti dalla Commissione. · Il testo viene quindi approvato in una versione finale ed inviato in Aula insieme ad una relazione finale. · In Aula iniziano quindi le cosiddette “3 letture”: - discussione generale - discussione ed approvazione articolo per articolo - approvazione del resto finale · Il testo passa dunque all’altra Camera che dovrà approvare la legge così come gli è stata presentata, senza emendamenti di alcun tipo. Se così non fosse inizia il meccanismo chiamato navetta in cui la legge passa da un ramo all’altro del Parlamento finchè entrambe le Camere approvano il medesimo testo. 2) in SEDE DELIBERANTE La Commissione competente per materia non si limita ad “istruire” il testo, ma effettua anche le tre letture, senza che il progetto di legge venga discusso, modificato e votato in Aula. Si tratta di un procedimento molto rischioso, al quale la Costituzione pone tre limiti: 1. riserva di Assemblea: per alcune materie il Parlamento è tenuto a legiferare con il procedimento ordinario. Tali materie sono: · leggi costituzionali · leggi elettorali · leggi di delegazione legislativa · ratifica dei trattati internazionali · leggi di Bilancio 2. le Commissioni sono composte in modo proporzionale rispetto ai gruppi parlamentari 3. vi è l’obbligo di ricondurre l’approvazione di un disegno di legge al procedimento ordinario se a richiederlo sono il Governo, 1/10 dei componenti dell’Assemblea o 1/5 dei componenti della Commissione. 3) in SEDE REDIGENTE Questa procedura non è prevista in Costituzione, ma lo è dai Regolamenti parlamentari. La commissione ha gli stessi compiti che aveva quando operava in sede referente con l'aggiunta che la sua votazione sui singoli articoli del progetto di legge assume carattere di definitività, e il testo che viene presentato alla Camera sarà votato nella sua interezza (senza quindi procedere alla votazione articolo per articolo). Ovviamente vige la riserva di Assemblea come nella sede deliberante. 3. PROMULGAZIONE (art. 73 e 74 Cost.) E’ la fase di integrazione di efficacia, cioè di conclusione del processo legislativo che da efficacia alla legge. Al contempo è un passaggio di controllo preventivo di legittimità costituzionale. La promulgazione viene fatta dal Presidente della Repubblica. Quest’ultimo, se dovesse notare dei vizi costituzionali, può rinviare la legge alle Camere (art. 74 Cost.), allegando un messaggio motivato, cosa che impedisce che il PdR faccia di questo potere giuridico un potere politico. Se non c’è una valida ragione, il PdR non può rifiutarsi di promulgare la legge. Cosa succede se il PdR rinvia il testo alle Camere? Innanzitutto si presuppone che avvenga una seconda lettura; in ogni caso il Parlamento può decidere di: a) abbandonare la legge b) modificare la legge seguendo i consigli del PdR c) riapprovarla identica. In questo caso il capo dello Stato è obbligato a promulgarla, potendo esercitare il diritto di veto una volta soltanto.
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