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Appunti educazione civica, Appunti di Storia

Appunti concisi e completi su tutta la parte di educazione civica che si studia a scuola

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 11/05/2021

alexj002
alexj002 🇮🇹

4.6

(11)

6 documenti

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Scarica Appunti educazione civica e più Appunti in PDF di Storia solo su Docsity! EDUCAZIONE CIVICA Ordinamento della repubblica Norme ordinate gerarchicamente secondo principi: 1) Principio democratico art. 1 costituzione: L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione. - Forma di stato (definisce rapporto tra il potere del popolo e il potere politico dello stato): Repubblica (dal 02/06/46)  le cariche al verice sono elettive, rapporto = elezione e popolo = cittadini ( monarchia: potere di vertice per via ereditaria/di nascita, rapporto = successione dinastica, popolo = sudditi) Forma di governo ( forma di stato, definisce rapporto tra gli organi di stato): parlamentare - Ordinamento: basato su democrazia rappresentativa e istituti di democrazia diretta (popolo). La nostra democrazia si basa su 3 punti:  modalità di elezione: suffragio universale  decisioni prese a maggioranza  rispetto delle minoranze (per alcune decisioni, es. modifica costutuzione, serve maggioranza qualificata, non basta metà + 1) - Sovranità (basata sul monopolio dell’uso legittimo della forza): appartiene al popolo, ma è limitata dalla costituzione. È l’unico potere sociale (ha effetto sulla società) che può usare la forza per far rispettare le regole; altri poteri sociali sono:  p. economico : basato su risorse e dati  p. culturale-ideologico : basato su idee (stampa) 2) Principio dello stato di diritto Lo stato di diritto, con la costituzione, pone dei limiti giuridici al potere politico dello stato, in modo che esso non distrugga i diritti e le libertà delle persone che deve proteggere. Pilastri: - principio di legalità: legge al di sopra di tutto (art. 1 Costituzione) - separazione dei poteri (legislativo, esecutivo, giudiziario): devono bilanciarsi a vicenda - diritti e libertà costituzionalmente garantiti Bilanciamento e garanzie garantiti da: tre poteri “classici” (legislativo, esecutivo, giudiziario) + organi di garanzia costituzionale (Presidente della Repubblica e Corte costituzionale) Struttura costituzione - Principi fondamentali [1-12] - Parte prima - Diritti e doveri del cittadino (rapporti civili, etico-sociali, economici, politici) [13-54] - Parte seconda - Ordinamento della Repubblica (Parlamento [55-82], più estesa perché più importante, Presidente della Repubblica, Governo, Magistratura, Regioni Provincie Comuni, Garanzie costituzionali) [55-139] - Disposizioni finali e transitorie [I-XVIII] Parlamento Nel Parlamento siedono coloro che, attraverso le elezioni, sono stati scelti direttamente dal popolo come rappresentanti. Struttura: - è formato da due camere (bicamerale): il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati, che raramente si riuniscono in seduta comune (es. elezione del presidente della Repubblica) [art. 55] - bicameralismo paritario /perfetto: le due Camere hanno identiche funzioni Esercita: 1) Funzione legislativa art. 70: La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due camere. Il processo legislativo è lungo e complesso; le leggi vengono approvate prima da una Camera e poi dall’altra: 1. solitamente la Camera è la prima delle due a ricevere un disegno (= progetto) di legge 2. se lo approva, questo passa al Senato che, tuttavia, può mandare degli emendamenti (= modifiche) 3. allora viene rimandato il disegno alla Camera per essere approvato nuovamente 4. la Camera a sua volta può proporre degli emendamenti (“navetta” del disegno di legge: passaggio da una camera all’altra fino a quando si giunge a disegno definitivo) Tale processo complesso è stato istituito dai padri fondatori per non tornare all’autoritarismo con il tentativo di evitare l’approvazione di leggi ingiuste (es razziali) attraverso il doppio controllo. Oggi si dibatte molto sull’utilità e l’importanza effettive del bicameralismo perfetto. 2) Funzione di indirizzo politico e di controllo verso il Governo per mezzo della fiducia Il rapporto tra il Governo e il Parlamento è fiduciario: quando deve salire un nuovo Governo, la fiducia deve essere votata da entrambe le camere, altrimenti il Governo non si può avviare. Durante il Governo è possibile anche votare una mozione di sfiducia contro il Governo stesso o contro un singolo ministro; la sfiducia di una sola delle due Camere determina la caduta del Governo (sovranità popolare anche sul Governo). Vincolo di mandato: un parlamentare è vincolato dal mandato dell’elettorato alle promesse fatte, e qualora non le rispetti, si deve dimettere. Nella Costituzione italiana c’è il divieto di vincolo di mandato [art. 67]: eleggiamo parlamentari che sono uomini liberi (mantengono uno spirito critico); con il vincolo, i parlamentari sarebbero manipolati dalle segreterie dei partiti e non sarebbero in grado di valutare bene e di adattarsi a nuove condizioni (il divieto è presente in tutte le democrazie mature). Governo art. 92: Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dai Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri. Esercita: - funzione esecutiva , nel rispetto delle leggi (se non conforme alle leggi può essere portato davanti al TAR o al consiglio di stato) - funzione giurisdizionale Ogni Ministro è al vertice di una “piramide”: es. il Ministro dell’istruzione è a capo di una struttra (ministero) organizzata in direzioni generali, poi in uffici territoriali ecc, fino alle scuole. Il Presidente del Consiglio non è primus inter pares. Decreto ministeriale: atto amministrativo emanato da un ministro nell’esercizio della sua funzione e nell’ambito delle materie di competenza del suo ministero. Il Governo può proporre un nuovo disegno di legge, scritto da funzionari, approvato dal Presidente e dai ministri e che dovrà esssere approvato da entrambe le Camere del Parlamento; non può modificare una norma di legge vigente. Fonti del diritto Fonti del diritto: atti dai quali scaturiscono norme giuridiche; sono organizzate gerarchicamente: 1. Costituzione EDUCAZIONE FINANZIARIA Sistema economico Operatori e soggetti (imprese e consumatori) che svolgono l’attività economica, ossia l’insieme delle azioni compiute dall’uomo per procurarsi i beni e i servizi necessari a soddisfare i propri bisogni: 1.  Produzione: realizzazione di beni e e servizi che devono arrivare ai consumatori; sogg. = imprese 2.  Scambio: vendita dei beni e dei servizi sul mercato (incontro tra offerta e domanda); sogg. = imprese 3.  Consumo: utilizzo dei beni e dei servizi per i propri bisogni (origina dal reddito); sogg. = famiglie, lavoratori (consumatori) 4.  Risparmio: parte di reddito che un consumatore accantona per consumi futuri; sogg. = famiglie, lavoratori (consumatori) Le banche sono gli intermediari tra tutto. Finanza: parte dell’economia che si occupa di produzione, scambio, consumo, risparmio di denaro. Si dintinguono due tipi di flussi: - flussi reali: circolano beni e servizi - flussi monetari: circola il denaro I due tipi di flussi sono strettamenti intrecciati nei mercati, che hanno: - soggetti - regole - regolatori (Consob, Banca d’Italia, ecc.) e che possono essere: - del lavoro: denaro VS prestazione lavorativa - di beni e servizi - dei capitali: scambio di attività finanziaria Parte del reddito dele famiglie va allo stato sotto forma di tributi o all’estero se acquisito al di fuori dell’Italia. Mercati finanziari Nei mercati finanziari operano diversi enti. art. 47: La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito. I mercati hanno dei regolatori, particolarmente esigenti, che tutelano il risparmio. Il più delle volte non ci si affaccia da soli, ma con degli intermediari, generalmente le banche; esse, tuttavia, possono anche praticare propri investimenti, oltre che concedere prestiti. Si negoziano: - titoli (= beni che rappresentano altri beni o valori, in questo caso ricchezza finanziaria; hanno valore nominale, ossia il valore formale nel momento in cui viene emesso, e prezzo di mercato):  obbligazionari (obbligazioni) = rappresentano quote parte di un prestito (credito); garantiscono il rimborso del prestito (= valore nominale) + un interesse (periodico), possono essere emesse dallo stato (titoli di stato) o da una società e hanno una scadenza  azionari (azioni) = rappresentano quote del capitale di rischio di un’impresa; non hanno una scadenza - prodotti assicurativi - derivati Investimento: attività di allocazione del proprio risparmio. Sia azioni che obbligazioni possono essere investimenti, ma non lo sono necessariamente: si potrebbe anche solo voler gestire/avere potere sulla società in questione. Investire in azioni significa investire in attività produttive. In caso di dissesto (l’impresa fallisce) i primi a rispondere dei debiti di una società sono gli azionisti (investono nel capitale di rischio); gli obbligazionisti, nel caso, sono chiamati in causa in un secondo tempo, ma ciò significa che anche le obbligazioni hanno un rischio. Società insolvente: società che non può pagare i creditori come lavoratori (primi a dover essere soddisfatti), fornitori, banche, affittuari, ecc. Esistono il mercato: - primario : emittente e primo compratore  transizioni che avvegono nel momento in cui il titolo viene emesso, che poi può essere rivenduto nel -  secondario: successivi trasferimenti Le obbligazioni tengono conto delle oscillazioni del titolo nel mercato secondario, che conta principalmente nel calcolo del loro rendimento (differeza tra rendimento atteso ed effettivo). (Titoli di) debito pubblico: prestito che i mercati concedono allo stato; originano da un flusso annuale di deficit (differenza negativa tra entrate e uscite): lo stato ha bisogno di soldi (prestito obbligazionario) per far fronte al proprio deficit  stock di debito pubblico: somma di tutti i debiti dello stato al netto dei prestiti rimborsati. Spread: differenza di rendimento tra due titoli di stato. Quantitate easing e Outright monetary transaction: interventi di politica monetaria non tradizionale prospettati dalla Banca europea negli ultimi anni, che consistono nell’acquistare sul mercato titoli di stato e obbligazionari da emittenti commerciali per mettere liquidità sul mercato e sostenere i corsi dei titoli, sostenendo i paesi pù in difficoltà. Rendimento del titolo = [guadagno periodico che si può avere dal titolo + (valore di mercato – prezzo 2. Formula del rendimento delle obbligazioni: Rt+1 = interessi / Pt + (Pt+1 – Pt) / Pt  interessi: guadagno in conto interessi  Pt+1 – Pt : guadagno/perdita in conto capitale 1. Formula del rendimento delle azioni: Rt+1 = Div / Pt + (Pt+1 – Pt) / Pt con  Div = dividendo: percentuale di utile divisa fra gli azionisti; non garantito: magari non ci sono gli utili o l’impresa decide di non distribuirli o si decide di reinvestire nell’attività dell’impresa  Pt+1 = valore di mercato / valore nominale: dipende da molte cose, tra cui la reputazione della società per azioni (SPA)
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