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La Costituzione e il Processo Legislativo in Italia: Ruoli e Funzioni - Prof. Colaluca, Appunti di Istituzioni Diritto Pubblico

Una panoramica dettagliata sulle fonti costituzionali in Italia, incluse le leggi costituzionali e le leggi di revisione costituzionale. Viene inoltre esplorato il concetto di sovranità popolare e il sistema rappresentativo italiano. Il testo illustra i vari articoli della Costituzione che regolano il procedimento legislativo di una legge ordinaria, come l'iniziativa legislativa e il ruolo della Camera dei Deputati e del Senato. Inoltre, vengono discusse le commissioni parlamentari e il loro ruolo nella stesura di leggi.

Tipologia: Appunti

2021/2022

Caricato il 28/11/2022

elenacasadeidc
elenacasadeidc 🇮🇹

4.8

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Scarica La Costituzione e il Processo Legislativo in Italia: Ruoli e Funzioni - Prof. Colaluca e più Appunti in PDF di Istituzioni Diritto Pubblico solo su Docsity! Il criterio di competenza è un criterio esplicativo, descrittivo, spiega come è stato concepito un certo ordinamento e garantisce l’autonomia normativa dei soggetti del pluralismo politico. Il pluralismo si declina in vari modi all’interno dello stato ex pluralismo territoriale . Un’altro aspetto dell’autonomia riguarda il pluralismo sociale, ad esempio patti e intese che regolano i rapporti con la chiesa, lo stato dedica apposite leggi che presuppongono un’intesa con i rappresentanti delle varie confessioni religiose, ed è un modo di dare pari dignità all’interno dell’ordinamento. L’altro aspetto del pluralismo è relativo a quello con gli altri ordinamenti (stati o ordinamenti sovranazionali), attraverso questi riferimenti di principio, lo stato italiano attraverso questi riferimenti di principio (ex. Art 117 primo comma Cost.) accetta delle riduzioni della propria sovranità per quanto riguarda alcuni aspetti tra i quali i rapporti con l’ordinamento comunitario. L’art.10 e 11 Cost. e l’interpretazione estensiva di questo articolo (117 comma primo), vengono usati come perno, per la limitazione della sovranità. Dove vige la competenza comunitaria, la competenza dello stato italiano arretra. Mentre la competenza tra enti del nostro ordinamento (stato-regioni) risolve la violazione di competenza con l’annullamento quindi il criterio della competenza funziona così, allo stesso modo del criterio gerarchico perchè è figlio del criterio gerarchico, per quanto riguarda i rapporti con gli altri ordinamenti non si può ragionare in termini di annullamento, eventualmente si ragiona in termini di disapplicazione. Le fonti che si collocano quasi allo stesso livello della costituzione sono le leggi costituzionali e le leggi di revisione costituzionale, ovvero un particolare tipo di leggi (la legge è un atto normativo prodotto dalle due camere che lavorano con un certo procedimento che cambia a differenza si tratti una legge ordinaria o una legge costituzionale) Nello stato costituzionale il perno è una costituzione rigida che fissa le regole che valgono per tutti. La stessa parola “Costituzione” racchiude in sé vari aspetti di significato : 1. Viene usata in senso descrittivo, indicando gli elementi che caratterizzano un determinato sistema politico, spesso infatti si definisce la costituzione come la colonna vertebrale di qualsiasi sistema politico 2. La Costituzione come manifesto politico, soprattutto in tempi moderni, viene intesa come il documento fondamentale che segna il trionfo di un ideale, sancisce una vittoria di una visione politica di tutta l’organizzazione sociale e della sua forma istituzionale. Ricordiamo che l’assemblea costituente riunita dal ’46 al ’48 e in particolare la commissione dei 75, era composta da persone appartenenti a vari partiti opposti e con ideologie diverse tra loro, ma che nonostante ciò sono riusciti ad arrivare ad un accordo comune nel testo dell Costituzione. 3. La costituzione come testo normativo, come fonte del diritto dalla quale derivano diritti e doveri, obblighi e divieti, attribuzione di poteri e regole per il loro esercizio. Nel momento in cui si concepisce una costituzione come “rigida” si sa che coloro che vincono alle libere elezioni sono vincolate al rispetto di quelle regole, se la maggioranza non rispetta le regole della costituzione, attraverso le leggi o con i comportamenti, interviene il giudice, la Corte Costituzionale, ecco perchè la costituzione è un limite al potere politico. Per modificare questi principi comuni ci vuole l’accordo simile a quello che ha dato origine alla stessa, però non si vogliono cristallizzare i contenuti della Costituzione, in quanto deve seguire quelle che sono le esigenze della società, e dunque si identifica un apposito procedimento che consenta di innovarla. Il concetto di “rigidità” della Costituzione in quanto prevede un particolare procedimento per apportare modifiche . Le prove del fatto che la Costituzione è rigida l’abbiamo in almeno in 4 articoli: 1. Art 1 Cost “la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione “ 2. Art 138 Cost, in cui è individuato il procedimento per la modifica della Costituzione, il procedimento per formare una legge costituzionale 3. Art. 139 Cost “la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale ” , e questo è mentre nero su bianco la scelta del 2 giugno 1946, è il punto di origine del testo costituzionale italiano 4. Art 134 Cost, che individua il giudice costituzionale che ha la competenza a garantire la superiorità della costituzione rispetto alle leggi ordinarie, quindi la Corte costituzionale giudica sulla costituzionalità delle leggi e sovrintende il corretto esercizio del potere da parte dei principali organi del nostro ordinamento Il primo dato della costituzione italiana è la sovranità popolare, “la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione “ art 1 Cost, vale a dire che la sovranità popolare trova un limite nella costituzione rigida. La regola del nostro testo costituzionale è quella di un sistema rappresentativo, a suffragio universale, dove la sovranità viene esercitata dal popolo, che è sovrano, ma l’esercizio avviene in forma mediata , cioè attraverso libere elezioni, (in sintesi l’esercizio della sovranità popolare attraverso le libere elezioni). Le forme di esercizio della sovranità popolare sono individuate in Costituzione : 1. All’art 48 Cost, in cui si individua il corpo elettorale, quindi la partecipazione del popolo all’esercizio della sovranità mediante il voto, quindi la forma privilegiata di esercizio della sovranità popolare è quella che si trova all’interno di questo articolo 2. L’art 49 dice che alla base del voto ci deve essere la partecipazione del popolo mediante la costituzione dei partiti 3. La costituzione individua poi delle eccezioni attraverso cui il popolo concorre direttamente alla formazione di una volontà legislativa, attraverso gli istituti di democrazia diretta, essi sono in primo luogo il referendum: abrogativo, con il quale il popolo determina l’abrogazione di una legge; sospensivo che opera a livello legislativo, un referendum che è previsto in via eventuale all’interno dell’art 138 della Cost, il quale prevede l’entrata o la non entrata in vigore di una legge; consultivo, a consultare l’elettorato riguardo certe questioni. Altro istituto di democrazia diretta è l’iniziativa legislativa, quando il popolo presenta un’iniziativa di legge, e la petizione, oramai obsoleta. La sovranità popolare però non è libera, incontra infatti dei limiti che sono scritti sempre all’interno della Costituzione, innanzitutto la rigidità della costituzione, la forma repubblicana è quindi un limite invalicabile che neanche la sovranità popolare può cambiare; altro limite è la Corte Costituzionale che giudica sul fatto che le leggi non contrastino con la costituzione; e infine l’altro limite alla sovranità popolare è il fatto dell’adesione a organizzazioni sovranazionali, la legge non può spingersi a regolare contenuti che invece attengono alla competenza materiale dell’unione europea. Dunque il popolo è sovrano ma non indiscusso. La costituzione è modificabile a patto che si segua un procedimento legislativo chiamato costituzionale, il quale deve rispondere alla necessità di equilibrio tra esigenze contrastanti, prima di tutte la stabilità delle regole costituzionali in quanto è volta a dare garanzia: la volontà della maggioranza al potere non può essere esclusiva. E’ anche detto che le leggi costituzionali devono sapersi adattare al tempo storico e alle esigenze della società, proprio per questo l’altra esigenza è proprio la capacità di mutamento delle regole costituzionalità he avviene necessariamente con un ampio consenso. All’articolo 138 Cost vengono individuate le fonti costituzionali e il procedimento legislativo costituzionale, quindi è una forma di produzione. Art 138 Cost 1. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. C’è un'altra categoria di fonti primarie e sono gli atti aventi forza legge, i quali non hanno la veste di legge, non è il parlamento che li produce ma si collocano idealmente nello stesso gradino della piramide, quindi sono atti normativi diversi dalla legge formale che ne hanno però la stessa forza. Le loro caratteristiche: 1. Sono equiparati alla legge ordinaria, hanno la stessa posizione della legge ordinaria nella scala gerarchica 2. Possono validamente abrogare una legge ordinaria (forza attiva) 3. Possono essere abrogati solo da legge ordinaria (forza passiva) La legge formale ordinaria è un atto normativo che ha forza inferiore rispetto alla costituzione, quindi è subordinata alla costituzione, inoltre ha la caratteristica di avere carattere libero ovvero il legislatore ha la capacità di legiferare su tutti gli ambiti possibili, attenendosi però ai vincoli della costituzione. La legge ordinaria è il tipico esercizio della funzione legislativa, la quale è indicata all’art 70 costituzione, nel quale si dice che tale funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due camere. Un’altra caratteristica della legge ordinaria è essere legata ad un limite che vincola tutta la legislazione : il limite generale della ragionevolezza delle scelte del legislatore, è quindi il modo evoluto di esprimere l’articolo 3 della Costituzione, quello sul principio di eguaglianza formale, dunque le leggi possono ragionevolmente introdurre discriminazioni in ragione della differenza della situazione di partenza. Anche la legge ordinaria ha un procedimento legislativo delineato in costituzione, il quale si equivale all’iter delle leggi costituzionali fino alla fase della prima deliberazione. Gli articoli della costituzione che riguardano il procedimento legislativo di una legge ordinaria sono gli art 71,72,73 Cost. L’articolo 71 riguarda la prima fase, la fase di iniziativa, è necessario che qualcuno presenti alle due camere l’iniziativa di legge, e la costituzione indica chiaramente chi può presentare l’iniziativa: ● Governo ● Ciascun membro delle camere ● Organi ed enti ai quali la costituzione conferisce iniziativa ● 50 mila elettori Quindi in ordine di importanza l’art 71 ci indica che l’iniziativa delle leggi può provenire per iniziativa governativa, parlamentare o popolare. Altre iniziative possono venire da CNEL (Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro), Consiglio regionale cioè dagli organi rappresentativi/deliberativi di ogni regione, e i Comuni. L’iniziativa governativa è colei che ha maggiore successo tra le iniziative di legge per due motivazioni in particolare: 1. Per ragioni di tipo politico, in quanto il governo mediante la presentazione di iniziative di leggi e la successiva attuazione da sviluppo al suo programma politico. Di tipo politico quindi, perchè solo in questo modo il governo ha modo di svolgere il suo programma politico, e questo è anche ciò su cui si fonda il rapporto parlamentare, mediante l’attuazione delle leggi viene dichiarata la presenza del rapporto fiduciario tra parlamento e governo. 2. Per ragioni di natura giuridica, in quanto occupandosi espressamente di alcune materie molto tecniche o di contenuti economici, dove lui è il solo ad occuparsene, è naturale che verrà considerato lui l’unico e il solo a poter presentare disegni di legge tali. Le camere è naturale che approvano questi documenti a motivo giuridico in quanto loro stesse sono tenute a far svolgere l’attività governativa del governo. Questi disegni di legge presentabili solo ed esclusivamente dal governo sono per esempio: ● Disegno di legge di stabilità ● Disegni di legge aventi per oggetto il bilancio e il rendiconto consuntivo dello Stato ● Disegni di legge di delegazione europea ● Disegni di legge di ratifica dei trattati internazionali L’iniziativa legislativa non crea mai un obbligo per la Camera di deliberare, infatti che la sua discussione venga inserita nei programmi di lavoro della Camera, dipende dalla “programmazione dei lavori” quindi la valutazione politica dei capigruppo circa gli argomenti a trattare, la partita della programmazione dei lavori forma, così, la prassi dell’insabbiamento. Una volta insediato il nuovo governo, si procede subito con la formazione dei gruppi parlamentari, essi sono la proiezione dei partiti politici all’interno delle camere : “il riflesso istituzionale del pluralismo politico”, in quanto i partiti politici non sono soggetti istituzionali. Per formare un gruppo parlamentare ci vogliono 20-deputati 10-senatori, esistono anche i gruppi misti. Richiamano i nomi dei partiti politici ma non lo sono. Sulla base della designazione dei gruppi parlamentari c’è la conferenza dei capigruppo, cioè i presidenti di ogni gruppo parlamentare siedono nella conferenza dei capigruppo assieme al presidente per decidere l’ordine del giorno, quindi cosa si discute e cosa no. Successivamente sulla base della composizione dei gruppi parlamentari vengono formate le commissioni legislative. Nelle camere dei deputati si formano 14 commissioni permanenti, quindi i vari disegni di legge vengono valutati inizialmente dai capigruppo, i quali poi li assegnano alla commissione di appartenenza, all’interno di queste commissioni verrà poi prodotta la legge, in particolare verrà scritta. La composizione del parlamento influisce sulla presa di considerazione delle varie iniziative di leggi, all’art 72 si legge che “ogni disegno di legge, presentato ad una camera è, secondo le norme del suo regolamento , esaminato da una Commissione, e poi dalla camera stessa”. L’organo più importante nella fase della deliberazione è la commissione, cioè il fulcro dell’attività deliberativa in primo luogo è quello delle varie commissioni, che possono lavorare in maniera differente: 1. Sede referente 2. Con un procedimento d’urgenza, ma significa semplicemente con tempi abbreviati 3. Sede deliberante La camera non può discutere direttamente un disegno di legge, deve necessariamente passare per la commissioni. I vari tesi di legge possono passare in più di una commissione. La procedura ordinaria è quella che si identifica come procedura in sede referente, in sostanza le commissioni sono sempre quelle cambia semplicemente il modo di affrontare l’esame del testo, quindi non cambiano i soggetti, solo il modo in cui operano. La procedura ordinaria è quello individuato nel primo comma dell’art 72 , dove “ogni disegno di legge, presentato ad una camera è, secondo le norme del suo regolamento , esaminato da una Commissione, e poi dalla camera stessa che l'approva articolo per articolo e con votazione finale”. Questo significa che sia la Commissione sia la Camera devono leggerlo, eventualmente apportare modifiche e poi approvarlo , e successivamente passarlo all’altra camera. Si dice in sede referente perchè la commissione svolge un’attività di preparazione di quelli che saranno poi i lavori dell’aula (Camera o Senato), all’interno della commissione, una delle 14, il testo viene letti secondo il metodo delle tre letture, cioè : complessivamente, articolo per articolo, può essere modificato dai vari componenti della commissione, e infine deve essere approvato dall’intera commissione, solo dopo ciò passa all’intera camera/senato che fa esattamente la stessa cosa. Questo significa che sia in commissione, sia in aula, quel testo di legge può essere cestinato. Come detto in precedenza le commissioni sono sempre le stesse, cambia semplicemente il loro modo di lavorare, a differenza se il procedimento avviene in sede referente, se in sede d’urgenza, in sede deliberante o redigente. Dicesi sede “referente ” perchè alla fine delle 3 letture all’interno della commissione viene nominato un relatore che presenta il testo di legge all’intera camera/senato. Il quarto comma dell’articolo 72 dice che è obbligatorio utilizzare il procedimento in sede referente quanto ci sono dei disegni di legge di un certo tipo: per disegni di legge in materia costituzionale, elettorale, quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione per la ratifica di trattati internazionali, approvazione di bilanci e consuntivi. L’altra modalità, quella espressa al comma 3 dell’articolo 72, vede le commissioni operare in modo diverso, infatti si dice in sede deliberante. Deliberante, significa che quando operano in questo modo, le commissioni arrivano alla stesura definitiva del testo normativo per quel ramo della camera, quindi non c’è il passaggio in aula, delibera la commissione e successivamente passa all’altra camera. Di solito i deputati e i senatori vengono assegnati alla commissione in base alle loro capacità, colorati quindi in base alla loro affinità di materie, però dall’altro lato si possono verificare istanze un po’ corporativiste. Il pro è che velocizza la produzione legislativa, quindi l’utilizzo della commissione in sede deliberante taglia i tempi in quel ramo del parlamento, perchè riduce i tempi di discussione. L’uso della commissione in sede deliberante non è però libero perchè appunto non ammette quelli che la costituzione tassativamente esplicita. C’è sempre il modo, però di ritornare alla commissione referente, quindi con il metodo ordinario, nel momento in cui ne fa richiesta : ● Governo ● 1/10 dei componenti della Camera ● 1/5 dei componenti della Commissione La procedura per commissione redigente non è invece iscritta nella Costituzione, infatti la si può leggere all’interno dei Regolamenti di camera e senato. Sostanzialmente rimane il metodo delle tre letture, come se la commissione rimanesse in sede referente, ma in aula non c’è possibilità di emendamento, quindi il lavoro per commissione redigente determina il fatiche l’aula non possa modificare il testo. Anche per la commissione in sede redigente c’è la possibilità di ritornare al procedimento ordinario. Nella costituzione è scritto come devono votare le camere, ma la stessa dice che le deliberazioni delle camere non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti (quindi è necessario il numero legale), posto questo le deliberazioni devono essere votate a maggioranza dei presenti. Solo nel momento in cui le camere hanno deliberato sullo stesso testo in maniera uniforme e concorde, arriviamo all’ultima fase: la promulgazione. La fase della promulgazione è nell’articolo 73, il quale afferma che la legge è promulgata dal Presidente della Repubblica entro 1 mese dall’approvazione delle due camere. La fase della promulgazione integra l’efficacia della legge. Dalla promulgazione c’è poi la vacatio legis di 15 giorni. L’atto di promulgazione deve sempre avere la controfirma del Governo, e questo è il modo tramite cui il Governo si assume la responsabilità politica di quell’atto, perchè nel nostro ordinamento il Presidente della Repubblica è una figura politicamente irresponsabile. Se il presidente della Repubblica non vuole promulgare ha potere di rinvio, il quale è regolato dalla Costituzione all’articolo 74. Il rinvio deve avvenire insieme ad un messaggio motivato alle Camere. Nel Una volta che in entrambe le camere sia votata la mozione di fiducia, può iniziare a lavorare, nell’ipotesi che il nuovo governo non ottenga la fiducia si considera il governo senza fiducia "dimissionario", facendo ritornare il problema al PdR, avviando delle nuove consultazioni, se invece non riesce dal secondo giro di consultazioni a trovare un soggetto, il PdR scioglie il parlamento, indicendo nuove elezioni anticipate. La struttura dei parlamenti può essere bicamerale o monocamerale, la Costituzione italiana prevede l’articolazione del Parlamento in due Camere: la Camera dei Deputati ed il senato della Repubblica. Sempre la Costituzione ha optato per un bicameralismo perfetto (anche detto paritario), con due Camere dotate delle stesse funzioni e avete lievi differenziazioni strutturali. Ciascuna camera può deliberare la concessione o il ritiro della fiducia al Governo, mentre la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due camere. Le differenziazioni strutturali sono relative alla composizione dei due rami del Parlamento : 1. Camera e Senato hanno una consistenza numerica diversa (400 vs 200) 2. Solo per il senato è previsto che il PdR possa nominarne 5 “senatori a vita” 3. Elettorato passivo per la Camera è di 25 anni, per il Senato 40 4. Presidente della camera dei deputati presiede il Parlamento in seduta comune 5. Presidente del Senato sostituisce il Presidente della Repubblica quando impossibilitato 6. La Camera dei deputati è eletta su base nazionale, il Senato della Repubblica su base regionale Entrambe le camere hanno una legislatura di 5 anni ed è stata abolita la diversità di età per l’elettorato attivo Il bicameralismo perfetto non è scritto in costituzione ma è deducibile dal fatto che entrambe le camere sono elette a suffragio universale, che entrambe le camere hanno la stessa durata di legislatura, che ciascuna delle due camere accorda o revoca la fiducia, e che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due camere, quindi hanno le stesse funzioni. La conseguenza del bicameralismo paritario italiano è l’appesantimento del processo decisionale parlamentare, poiché prima che la legge si perfezioni entrambe le camere devono approvare il medesimo testo. La Costituzione ha previsto il Parlamento in seduta comune, ovvero un organo collegiale composto da tutti i parlamentari (deputati e senatori) per lo svolgimento di alcune funzioni quali: ● Elezione del PdR ● Elezione di 5 giudici costituzionali ● Elezioni di 1/3 dei componenti del Consiglio superiore della Magistratura ● Messa in stato d’accusa del PdR Come detto in precedenza, quando le Camere si riuniscono in seduta comune, presiede il Presidente della Camera dei deputati e vige il regolamento della stessa. L’organizzazione interna del parlamento, lo svolgimento delle sue funzioni e i rapporti delle camere in relazione agli altri organi e soggetti, viene disciplinato dal testo costituzionale e principalmente dai regolamenti parlamentari, i quali determinano l’organizzazione e il funzionamento di ciascuna Camera con particolare riferimento al procedimento legislativo. La Costituzione delega la disciplina del funzionamento di ciascuna camera e il procedimento legislativo a questi ultimi. Esistono anche regolamenti minori che i singoli organi parlamentari si danno per disciplinare la propria organizzazione interna (ex le commissioni bicamerali). Il regolamento parlamentare di Camera e Senato è un tipo di fonte normativa che va concepita utilizzando il criterio della competenza, questo perchè sono fonti del diritto assolutamente particolari in quanto hanno valore solo dentro le due sedi di ciascuna delle due camere. Quindi rispetto alla legge si pongono in un rapporto di competenza, dove c’è la competenza del regolamento, lì non c’è la competenza della legge ordinaria (in sostanza la legge ordinaria non può regolare quello che accade dentro le camere). Un’altra differenza è che la Corte non può giudicare i regolamenti, quindi si tratta di fonti primarie che hanno una competenza riservata che però la corte costituzionale non può valutare, in quanto i regolamenti sono fonti a competenza riservata a garanzia dell’indipendenza delle camere. La Costituzione li prevede all’art 64, e chiede che il regolamento di ciascuna camera venga approvato con un voto a maggioranza assoluta, questo vale anche per le modifiche. I regolamenti parlamentari sono la fonte di autonomia più importante delle due camere, perchè con quel regolamento ciascuna camera organizza i propri poteri, le proprie funzioni e le proprie strutture , liberamente. Ciò è indice del principio di autonomia che regge l’organizzazione e il funzionamento di ciascuna camera, questo principio di autonomia si esplica in vari modi, uno di questi è l’autonomia normativa. Il regolamento parlamentare esprime l’indipendenza di ciascuna camera a. dall’altra camera b. rispetto agli altri organi c. dagli altri poteri normativi Un’altro principio che regola l’attività delle camere è il principio di continuità, questo significa che tra la fine di una legislatura e l’inizio di quella nuova non ci devono essere dei vuoti di potere, la Costituzione prevede dunque che le funzioni di Camera e Senato possano essere esercitate anche al di là del termine di scadenza con la : ● Prorogatio , un istituto in virtù del quale l’organo scaduto non cessa di esercitare le sue funzioni fino a quando non si sia provveduto con il rinnovo al fine di assicurare la continuità del parlamento. In sostanza la Costituzione stabilisce che i poteri delle Camere scadute sono prorogati fino alla prima riunione delle nuove Camere ● Proroga solo se con legge ed è disposta solo in caso di guerra Il regime della prorogatio è dunque utilizzato in virtù del principio di continuità, e le Camere scadute possono fare tutto eccetto eleggere il PdR. Altri aspetti che riguardano il funzionamento del Parlamento riguardano la validità delle sedute e le modalità di voto parlamentare. Per la validità della seduta la Costituzione richiede la maggioranza dei componenti, ciò significa che il numero legale (quorum strutturale) si raggiunge con la partecipazione della stessa metà più uno dei deputati o senatori. Per La validità delle deliberazioni è richiesta, salvo che la Costituzione non prescriva maggioranze diverse, la maggioranza dei presenti (quorum funzionale). I regolamenti di Camera e Senato dettano disposizioni analoghe circa il computo delle astensioni. Astenuto è colui che al momento della votazione, non si esprime a favore del voto. Gli astenuti nel numero legale sono contati, mentre per il conteggio della maggioranza non vengono contati. In ordine alle modalità del voto, la regola generale è quella secondo cui si procede con voto palese, l’eccezione è il voto segreto. Al voto segreto si fa ricorso tutte le volte nelle quali le deliberazioni riguardino le persone. L’autonomia del parlamento conferita dalla Costituzione stessa si concretizza - autonomia di tipo normativo : regolamenti parlamentari come fonti normative che conferiscono autonomia e organizzazione alle due camere - prerogative parlamentari : istituti che mirano a salvaguardare il libero e ordinato esercizio delle funzioni parlamentari , pertanto, sono garanzie dell’indipendenza del Parlamento. Il mandato imperativo viene trattato all’art 67 Cost ed è anch’esso una prerogativa parlamentare: “ogni parlamentare rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato” vi è la chiara descrizione dell’assenza del mandato imperativo in quanto il parlamentare non rappresenta l’elettore ma la collettività, quindi il parlamentare non agisce rappresentando gli interessi dei singoli elettori, ma si dice “agisce nel miglior modo possibile”. Non vi è un legame elettore-eletto ma il legame passa tra la collettività e il rappresentante. Il parlamentare per la Costituzione, agisce secondo coscienza, ponendolo al riparo anche dal proprio partito, volendo una dissociazione tra partito e parlamentare. Le prerogative parlamentari si concretano con l’insindacabilità e l’immunità penale: ● l’insindacabilità (art 68 Cost comma 1) si riferisce al fatto che il parlamentare non può essere perseguito per le opinioni espresse ed i voti dati nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Ciò significa che questa garanzia di indipendenza è un’indipendenza che serve a consentire che il parlamentare eserciti liberamente il proprio mandato. La legge 140/2003, ci dice che l’esercizio delle funzioni parlamentari non sono altro che azioni direttamente funzionali all’interno e all’esterno delle camere (ex. tv) e dunque: a. vale solo se i voti o le esternazioni sono chiaramente legate b. competenza esclusiva della camera sull’applicazione dell’insindacabilità c. obbligo del giudice di interrompere il procedimento ● l’immunità penale (art 68 Cost comma 2 e 3) in virtù della quale il parlamentare non può essere sottoposto a misure restrittive della libertà personale o domiciliare senza la previa autorizzazione della Camera di appartenenza, garantisce dunque, la composizione dell’organo. Il giudice non deve chiedere l’autorizzazione per un procedimento penale, deve però chiedere l’autorizzazione della camera per l’applicabilità della pena durante il mandato e questa verrà consentita solo tramite maggioranza assoluta, altrimenti si dovrà aspettare la fine del mandato di legislazione. Le due prerogative hanno dunque un’efficacia temporale differente: ● La prima copre l’attività del parlamentare anche dopo la scadenza del mandato ● La seconda ha come presupposto il fatto che il parlamentare sia ancora in carica, ed è dunque limitata alla durata della legislatura Le prerogative dei parlamentari si fondano sull’esigenza di garantire l’autonomia e l’indipendenza costituzionale delle Camere, evitando i condizionamenti da parte di altri poteri. Ogni camera è quindi dotata di autonomia normativa per la disciplina delle proprie attività e della propria organizzazione, di autonomia contabile per la gestione del proprio bilancio, e di autodichia, ossia della giurisdizione esclusiva per ciò che riguarda i ricorsi relativi ai rapporti di lavoro con i dipendenti. Tra le funzioni Parlamentari troviamo in primo luogo la funzione legislativa, la quale è esercitata collettivamente dalle due Camere, oltre ad essa il parlamento svolge anche una funzione di controllo nei confronti dell'operato del governo: tale funzione è concretizzata attraverso gli strumenti dell'interrogazione, delle interpellanze e delle mozioni : 1. Interrogazione, è una domanda che un parlamentare rivolge per iscritto al governo avente oggetto la veridicità o meno di un determinato fatto 2. Interpellanza, dove l’interpellante chiede , per iscritto, di conoscere quale sia l’intenzione politica del governo in riferimento ad un fatto o ad una questione 3. Mozione, ha come fine quello di determinare una discussione e la deliberazione della Camera in merito su questioni che incidono sull’attività di governo. La mozione può essere presentata da : un presidente dei un gruppo parlamentare, 10 deputati o 8 senatori. La mozione pietra tra gli atti che mirano ad indirizzare l’attività del governo, tra questi anche la risoluzione e l’ordine del giorno : 4. Risoluzione, che si propone di manifestare un orientamento o definire un indirizzo delle commissioni nelle materie di competenza 5. L’ordine del giorno, che rientra tra i metodi di programmazione dei lavori delle Camere.
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