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Governo e Funzioni Amministrative: Ruoli e Poteri, Appunti di Istituzioni di Diritto Pubblico

Diritto pubblicoDiritto CostituzionaleGoverno e politicadiritto amministrativo

Il ruolo del governo in amministrazione dello stato centrale e le sue funzioni di governo di interessi nazionali. Esplora la formazione e la composizione del governo, i poteri e le responsabilità del presidente del consiglio e dei ministri, il consiglio dei ministri e i comitati interministeriali. Inoltre, discute le norme speciali in materia di reati ministeriali e il ruolo di alti commissari e commissari straordinari.

Cosa imparerai

  • Quali sono le funzioni del governo italiano?
  • Quali sono i ruoli dei ministri nel governo italiano?
  • Quali sono le funzioni dei comitati interministeriali nel governo italiano?
  • Quali sono i poteri del presidente del consiglio nel governo italiano?
  • Quali sono le norme speciali in tema di reati ministeriali?

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 17/02/2019

konsole
konsole 🇮🇹

4.3

(4)

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Scarica Governo e Funzioni Amministrative: Ruoli e Poteri e più Appunti in PDF di Istituzioni di Diritto Pubblico solo su Docsity! CAPITOLO 8 IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA • Importanza del ruolo e delle funzioni del governo nel sistema costituzionale italiano Organo vertice degli apparati amministrativi dello stato e preposto alla loro guida ha ruolo imp nell’attuazione dell’indirizzo politico è comitato esecutivo e direttivo del parlamento. Il governo appare non solo organo di vertice degli apparati amministrativi dello stato centrale ma anche l’organo preposto alle funzioni di governo di una serie di interessi dell’intera collettività nazionale da ciò opportuna utilizzazione art. 92 cost della espressione governo della repubblica La crescente interdipendenza tra gli stati sul piano internazionale e la crescita degli organismi sovranazionali se contribuisce a ridurre il peso della politica militare area nella quale di solito il governo ha specifiche responsabilità accentua però il peso del potere estero riservato al governo malgrado la stessa disposizione dell’art. 80 cost si assiste al fenomeno della produzione di una serie crescente di norme internazionale le quali sono destinate ad entrare nell’ordinamento interno mediante il recepimento ad opera del parlamento o dello stesso governo se non in modo automatico come nel caso di alcune fonti comunitarie. • La formazione e l’entrata in funzione del governo La formazione si realizza con adozione dei decreti presidenziali di nomina del presidente del consiglio dei ministri e dei ministri controfirmati dal nuovo presidente del consiglio. Art. 93 cost subordina l’assunzione delle funzioni governative al giuramento dei componenti del governo nelle mani del presidente della repubblica. Per evitare il rischio che si determini un intervallo di tempo fra la sostituzione del nuovo governo al precedente e la possibilità di esercitare le funzioni governative si procede al giuramento subito dopo la firma dei decreti nomina. La partecipazione dei ministri al giuramento è la modalità per verificare la stessa accettazione da parte della loro carica. Art. 93 cost non sembra porre limiti ai poteri del nuovo governo ma la sua permanenza in carica è però subordinata al conferimento della fiducia la quale può essere espressa in un termine temporale incerto. Il governo prima della fiducia è tenuto ad adottare atti di grande rilevanza politica ed istituzionale (approvazione del programma del governo, attribuzione incarichi ai ministri senza portafoglio, alla nomina dei sottosegretari ed eventualmente del vice pressidente del consiglio) tutta una serie di evenienza possono poi portare all’adozione anche di importanti ati governativi. Dal punto di vista giuridico la mancata fiducia parlamentare verso il governo opera come condizione risolutiva della permanenza del governo obbligato a dare le dimissioni pur restando in carica fino alla formazione del successivo. Nella prima fase di vita del governo si collocano la nomina da parte del consiglio dei ministri dei sottosegretari che non parte del governo ma sono i più stretti collaboratori del presidente del consiglio e dei ministri e eventuale nomina su proposta del presidente del consiglio di uno o più vice presidenti scelti tra i ministri già nominati. Il consiglio dei ministri deve poi esprimere il proprio parere sulle funzioni delegate dal presidente del consiglio ai ministri senza portafoglio. Entro 10 giorni dalla sua formazione il governo deve presentarsi alle camere per il dibattito sulla fiducia. • La permanenza in carica del governo e dei singoli ministri Il conferimento della fiducia parlamentare permette la permanenza in carica del governo per tutta la durata della legislatura salva la sola ipotesi di revoca della fiducia mediante l’adozione con le medesime modalità di una mozione di sfiducia da parte di una camera art.94.5 che essa debba essere sottoscritta da almeno un decimo dei componenti della camera e non possa essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione tendono a garantire che questo istituto venga usato solo nei casi in cui il tempo politica ed amministrativa può ritenersi che sia indispensabile la cittadinanza, la capacità di agire, la condizione di alfabetismo. Se vengono meno queste condizioni potrebbe far sorgere un problema di decadenza cui si rimedierebbe con le dimissioni o la revoca del rapporto fiduciario. La soluzione del conflitto di interesse emerso in particolare con assunzione nel 1994 da parte di Berlusconi della carica di presidente del consiglio ha prodotto la legge 215|2004 intitolata norme in materia di risoluzione dei conflitti di interesse al di la di alcune definizioni generali sulle cariche di governo di dedicarsi solo alla cura degli interessi pubblici e di astenersi dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazione di conflitto di interessi contiene un ampio e analitico elenco di incompatibilità temporanee per questi soggetti rispetto a cariche uffici attività professionali o di lavoro sua nel settore pubblico che privato. A vigilare su queste disposizioni è chiamata l’autorità garante della concorrenza e del mercato che può imporre il venir meno delle posizioni professionali o di lavoro incompatibili con le cariche di governo. Si prevedono anche situazioni di conflitto di interesse nel caso che l’atto o l’omissione di un titolare di cariche di governo abbia un’incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare del coniuge o dei parenti entro il secondo grado ovvero delle imprese o delle società da essi controllate. Sul verificarsi di queste ipotesi sono chiamate a vigilare autorità garante della concorrenza e del mercato o nello specifico settore dei mezzi di comunicazione, delle imprese multimediali, l’autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Inoltre queste autorità indipendenti ove ritengono che siano verificate situazioni di conflitto di interessi diffidano l’impresa ad astenersi da qualsiasi comportamento diretto ad avvalersi dell’atto medesimo e in caso di inottemperanza alla diffida infliggono all’impresa una sanzione pecuniaria in questo caso riferiscono anche al parlamento con comunicazione motivata diretta ai presidenti del senato della repubblica e della camera dei deputati senza che si preveda alcuna necessitata conseguenza. • Il presidente del consiglio IL GOVERNO E’ UN ORGANO COMPLESSO INEGUALE perché COMPOSTA DA ORGANI TRA LORO DIVERSI CON PROPIRE ATTRIBUZIONI: PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, (art. 95.1 cost ORGANO CHE DIRIGE LA POLITICA GENERALE DEL GOVERNO E NE E’ RESPONSABILE E MANTIENE L’UNITA’ DELL’INDIRIZZO POLITICO ED AMMINISTRATIVO PROMUOVENDO E COORDINANDO L’ATTIVITA’ DEI MINISTRI) SINGOLI MINISTRI vertice delle strutture ministeriali), CONSIGLIO DEI MINISTRI (titolare di tutte le funzioni generali del governo). La concentrazione di queste funzioni è essenziale per garantire l’unità dell’indirizzo politico sia a livello governativo che parlamentare contro le ricorrenti tendenze all’affermazione degli interessi settoriali rese più facili dalla grande complessità degli apparati amministrativi dalla specializzazione delle politiche statali o nella realtà politica italiana dalla rilevante frammentazione del sistema politico che tende ad accentuare l’autonomia dei singoli ministri e quindi a favorir un anomalo assetto policentrico del governo. Il P.del C. dopo legge 400/1988 del D.lgs 303/1999 può esercitare il suo primato politico sugli altri membri del governo. • Spetta al presidente il potere di manifestare autonomamente verso l’esterno gli indirizzi politici generali del governo art. 5.2 legge 400/88 il P.del C. concorda con i ministri interessati le pubbliche dichiarazioni che essi intendono rendere ogni volta eccedendo la normale responsabilità ministeriale possano impegnare la politica generale del governo, spetta sempre al presidente secondo quanto ha determinato il regolamento interno del consiglio approvare ed autorizzare la dissezione del comunicato sui lavori del consiglio ministri mentre i singoli ministri non potrebbero neppure rendere nota la loro eventuale opinione dissenziente. • È l’organo competente ad assumere una serie di determinazioni impegnative per l’intero governo pone la questione di fiducia assume le decisioni proprie del governo nei procedimenti legislativi, Controfirma le leggi e gli atti con forza di legge e mantiene i contatti con il presidente della repubblica in relazione agli atti da promulgare o da emanare instaura i giudizi di costituzionalità e vi può intervenire al di là della possibilità di provocare la decadenza dell’intero governo tramite proprie dimissioni. • Potere di fissazione della data delle riunioni del consiglio e di determinazione del relativo ordine del giorno seppure sulla base delle proposte di ministri potendo sottoporre alla deliberazione dell’organo collegiale anche aggiornamenti diversi o perfino non riconducibili alle ordinarie attribuzioni del consiglio ma rispetto ai quali reputi solo opportuna la delibera consiliare. Egli poi presiede e dirige il consiglio di Gabinetto dove rienga di costituirlo con la composizione che reputi più opportuna; può istituire speciali comitati di ministri con funzioni istruttorie, relativamente ad oggettive da sottoporre al consiglio dei ministri deve essere tempestivamente informato dell’attività di questa comitati e di quelli interministeriali e può deferire singole questioni al consiglio dei ministri perchè stabilisca le direttive alle quali i comitati devono attenersi nell’ambito di norme vigenti presiede le conferenze permanenti per i rapporti tra lo stato ed il sistema delle autonomie territoriali • La legge 400/88 ha cercato di concretizzare il suo potere di indirizzo e coordinamento dell’attività dei ministri. Vengono in particolare rilievo il potere di rivolgere ai ministri non solo le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle 6. In relazione alle confessioni religiose delibera gli atti concernenti i rapporti con la chiesa cattolica e con altre confessioni religiose atti che poi dove occorra saranno sottoposti ai procedimenti di cui art. 7.2 e 8.3 cost 7. In relazione ai rapporti con gli organi ausiliari del governo può deliberare che il ministro possa disattendere il parere del consiglio di stato e può chiedere la registrazione di un decreto a cui la corte dei conti l’abbia negata 8. In relazione alla tutela dei principi di costituzionalità e di legalità delibera di sollevare o resistere a conflitti di attribuzione tra i poteri dello stato o tra stato e regioni procede all’annullamento straordinario a tutela dell’unità dell’ordinamento degli atti amministrativi illegittimi. Il consiglio dei ministri delibera su proposta del presidente del consiglio la nomina di uno o più vice presidenti del consiglio e dei commissari straordinari del governo. • I ministri SONO CONTEMPORANEAMENTE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DEI MINISRI E ORGANI DI VERTICE DEGLI APPARATI AMMINISTRATIVI IN CUI LA LEGGE ART.95.3 COST RIPARTISCE LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE STATALE DENOMINANDOLI MINISTERI CHE SONO DI NUMERO DEFINITO (14). il numero di ministri potrebbe essere anche inferiore a quello dei ministeri previsti dalla legge dal momento che un ministro mediante gli interim può essere preposto a più ministeri e lo stesso presidente del consiglio può avere anche la responsabilità di uno o più ministeri. Accanto a questi ministri esistono anche i MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO cioè non preposti a ministero. La nomina di questi è facoltativa e svogono le funzioni loro delegate dal presidente del consiglio dei ministri sentito il consiglio dei ministri con provvedimento da pubblicare sulla gazzetta ufficiale o gli eventuali compiti specifici loro attribuiti da singole leggi. Per l’espletamento delle loro funzioni i ministri senza portafoglio sono preposti a strutture amministrative della presidenza del consiglio e dispongono anche di uffici di diretta collaborazione spetta a loro insieme al presidente del consiglio il potere di incidere sull’organizzazione di queste strutture. I VICEMINISTRI sono degli speciali sottosegretari. Art. 400/88 disciplina la nomina di uno o più ministri come vice presidenti del consiglio per valorizzare il ruolo politico di uno o più esponenti della maggioranza governativa dipende dalla volontà del presidente del consiglio che può proporre al consiglio dei ministri la nomina di uno o più vice presidenti il presidente del consiglio ha il potere di conferire ad un ministro incarichi speciali di governo per un tempo determinato • Il consiglio di gabinetto ed i comitati fra i ministri Dal 1983 si è sperimentata la sua creazione ad opera di alcuni presidenti del consiglio è istituito da presidente del consiglio con ministri da lui designati . Per l’esercizio di vere e proprie funzioni istruttorie o di stimolo nei riguardi del governo il p. del c. può secondo art. 5.2 dellge 400/88 disporre con proprio decreto l’istituzione di particolari comitati di ministri con il compito di esaminare in via preliminare questioni di comune competenza di esprimere parere su direttive dell’attività di governo e su problemi di rilegante importanza da sottoporre al consiglio dei ministri avvalendosi anche di esperti non appartenenti alla pubblica amministrazione. Il regolamento interno dei consigli dei ministri ha previsto che possano far parte dei comitati di ministri anche sottosegretari delegati o espressamente autorizzati dal presidente del consiglio dei ministri. I COMITATI INTERMINISTERIALI sono organi creati tramite apposite leggi anche attribuiscono loro funzioni di governo in specifici ma importanti settori sono composti da ministri competenti nel settori cui si aggiungono funzionari ed esperti e svolgono non solo attività di indirizzo ma anche di tipo normativo o provvedimentale. I comitati dei ministri e quelli interministeriali istituiti per legge debbono tempestivamente comunicare al presidente del consiglio dei ministri l’ordine del giorno delle riunioni e può definire singole questioni al consiglio dei ministri perché stabilisca le direttive alle quali i comitati debbono attenersi nell’ambito delle norme vigenti. • Le norme speciali in tema di reati ministeriali La legge costituzionale che ha approvato un nuovo testo dell’art.96 cost afferma che sui reati commessi dal presidente del consiglio e dai ministri nell’esercizio delle loro funzioni giudica la magistratura ordinaria previa semplice autorizzazione da parte della camera a cui l’inquisito appartiene o del senato se sono coinvolti appartenenti ad entrambe le camere o non parlamentari per la incostituzionalità di una particolare immunità penale per il presidente del consiglio. I reati ministeriali cioè reati commessi nell’esercizio delle funzioni ministeriali consistono in reati comuni commessi dal presidente del consiglio o da un ministro usando i loro poteri o nell’ambito delle funzioni ministeriali. Il membro del governo che commette reati risponde al pari del cittadino. Uno SPECIALE COLLEGIO GIUDIZIARIO istituito presso il tribunale del capoluogo del distretto della corte d’appello competente per territorio richiede l’autorizzazione a procedere e spetta anche il compito di svolgere l’ordinaria attività istruttoria. Il collegio è formato da tre magistrati estratti a sorte tra quello dei tribunali distretti che abbiano almeno 5 anni la qualifica di magistrato di tribunale o superiore e viene rinnovato ogni biennio. L’organo parlamentare può negare l’autorizzazione alla continuazione del procedimento penale ma solo a maggioranza assoluta dove reputi con valutazione insindacabile che l’inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di governo art.9.3 legge 1/1989. Dopo l’autorizzazione parlamentare è il tribunale del capoluogo del distretto della corte d’appello che è chiamato a giudicare secondo le norme ordinarie lo stesso avviene per gli eventuali successivi gradi di giudizio ATTI GOVERNATIVI ESPRESSIVI DEL SUO INDIRIZZO POLITICO E AMMINISTRATIVO 1. Vengono in rilievo gli atti relativi alla determinazione della piattaforma politica e programmatica sulla quale il governo chiede la fiducia nonché alle successive specificazioni integrazioni o modificazioni atti che non hanno un solo rilievo politico ma sono alla base del rapporto fiduciario col parlamento e danno una chiave di lettura per la sua attività sul piano legislativo ed amministrativo 2. Vi è tutta la fascia importantissima degli atti mediante i quali il governo esercita la sua azione nell’ambito delle relazioni internazionali, gli atti attraverso i quali si assicura lo sviluppo dei rapporti all’interno dell’unione europea, atteggiamenti assunti in relazione ai rapporti con altri stati e organismi sovranazionali 3. In tema di politica militare vanno considerati i poteri del consiglio supremo di difesa di ordine alla determinazione dei criteri e delle direttive per l’organizzazione e il coordinamento delle attività che riguardano la difesa nazionale nonché eventuali atti governativi di recepimento degli stessi 4. In tema di politica della sicurezza pubblica vanno annoverati i poteri del presidente del consiglio coadiuvato dal comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza nella determinazione degli indirizzi e obiettivi da perseguire in questo settore e vanno considerati i poteri del governo che art1 del R.D. 446/1901 chiamava questione di ordine pubblico 5. Possono ricordarsi le relazioni intrattenute dal governo con le confessioni religiose in relazione all’attuazione degli art.7 e 8 cost e con le organizzazioni sindacali del pubblico impiego in attuazione del d.lgs 165/2001 nonché in generale con le organizzazioni rappresentative dei sindacati e associazionismo economico 6. Rilevanza del potere di iniziativa legislativa del governo agevolato almeno in parte dai diversi poteri di cui esso dispone nel corso del procedimento legislativo 7. Importante è il disegno di legge relativo al bilancio preventivo e tutti gli atti governativi che lo precedono o lo accompagnano dal momento che in tali atti vengono operate rilevantissime scelte economiche e finanziarie per di più relative alla complessiva finanza pubblica e non solo quella statale 8. Nell’ambito di rapporti con autonomie regionali il presidente del consiglio adotta direttive per indirizzare l’attività dei prefetti del capoluogo regionale 9. La legislazione prevede che il governo adotti atti di diretti a indirizzati ad altri organi o soggetti della pubblica amministrazione 10. Importante è il potere di direttiva agli enti di gestione delle partecipazioni statali mediante il quale il ministro per le partecipazioni statali ha governato questo settore 11. Il potere legislativo delegato o esercitato in via di urgenza o potere regolamentare nell’ambito dello studio delle funzioni normative del governo che 12. Anche nell’esercizio delle potere di ricorso da parte del governo agli organi della giustizia ordinaria amministrativa o costituzionale costituisce il frutto di scelte discrezionali espressive dei fini che il governo si ripromette di conseguire • Le funzioni amministrative Oltre ai singoli ministri anche Il presidente del consiglio e consiglio dei ministri sono titolari di importanti funzioni amministrative. Alcune previste dalla legge 400/1988 che mirano a • dirigere in modo unitario le funzioni ministeriali • Dirimere i conflitti di attribuzione tra i ministri e a quelli interministeriali • Ad annullare in via straordinaria gli atti amministrativi illegittimi Spetta al consiglio dei ministri deliberare su proposta del ministro competente dei segretari generali dei ministeri e dei dirigenti preposti a strutture articolare al loro interno in uffici dirigenziali generali nomina che verrà formalizzata in un decreto del presidente della repubblica. Invece gli incarichi di vertice di altri uffici di direzione di livello dirigenziali generale sono conferiti con decreto del presidente del consiglio su proposta del ministro competente sono incarichi a tempo determinato fino 3 anni revocabili con ipotesi di responsabilità dirigenziali gli incarichi di competenza del consiglio di ministri cessano decorsi novanta giorni del voto di fiducia al governo. Il consiglio dei ministri nomina la quota dei componenti della corte dei conti e del consiglio di stato di spettanza del governo. Numerose sono le norme che affidano al presidente del consiglio o al consiglio dei ministri la nomina dei componenti degli ornai dei maggiori enti pubblici agenzie aziende o di organismi collegiali operanti presso amministrazione statale In materia di gestione di bilancio è il governo soggetto titolare di poteri significativi che ci si riferisca alla fase dell’esercizio provvisorio sia che ci si riferisca alla fase della gestione della legge di bilancio che vede un ruolo rilevante affidato anche al ministro dell’economia specie nell’uso di fondi speciali. In tema di governo del settore valutario e di funzionamento del settore creditizio i peso del governo è decisivo e passa attraverso un complesso rapporto tra ministro dell’economia banca d’Italia e CICR. Il ministro dispone di strumenti giuridici per dirigere la attività degli uffici da lui dipendenti e per garantire la piena conformità dei comportamenti di tali uffici alle prescrizioni legislative e regolamentari nonchè alle sue direttive inoltre il ministro presiede tutti gli organi collegiali di vertice o consuntivi del ministero nonché le aziende che siano costituite presso il ministero stesso. • Le funzioni normative Il parlamento ha il potere legislativo e il governo può intervenire solo nei casi di urgenza o solo se lo richiede il parlamento. La materia di atti normativi del governo è stata disciplinata dalla legge 400/1988 è stato introdotto un obbligo di auto qualificazione per cost. siamo davanti a una delega a tempo indeterminato esercitabile più volte in sostanza priva di principi e criteri direttivi che costituisce l’unico caso nel quale il governo dispone di n vero e proprio potere legislativo molto parlabilmente condizionato dall’azione di commissioni composte in modo paritetico tra governo e regione o provincia interessata eccezione che riguarda materie di notevole importanza • Decreti legge Solo in casi eccezionali e per periodi rigidamente delimitati la autorizzazione da parte del governo del potere di adottare senza delega del parlamento ATTI CON FORZA DI LEGGE l’adozione del decreto legge è prevista sotto esplicita responsabilità del governo solo in casi di necessità e di urgenza che esigano immediato intervento legislativo. Il governo nello stesso giorno in cui il decreto legge è emanato e ne dispone la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale ha l’obbligo di trasmetterlo alle camere chiedendone la conversione in legge questi si devono appositamente riunire non più tardi di 5giorni per esame del disegno di legge di conversione la conversione in legge deve intervenire entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto legge pena perdita di efficacia del decreto fino dal momento in cui è stato adottato. Dove il decreto legge non sia convertito per voto di una delle camere o per decorrenza del termine di 60 gg scattano le responsabilità dei singoli componenti del governo che lo hanno adottato. Art.77.3 cost le camere possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. Malgrado la severità della disciplina costituzionale l’uso dei decreti legge in alcuni periodi si è venuto sviluppando in modo enorme sotto la pressione di un pretesto stato di necessità derivante dalla lentezza del procedimento legislativo che si svolge in parlamento rispetto alle esigenze di cui è portatore il governo. Parallelamente è stata registrata una elusione del presupposto legittimante la decretazione d’urgenza e l’emergere della tendenza a disciplinare con decreto legge le più diverse ed importanti materie. Da questa situazione è derivata l’ulteriore discutibile prassi di reiterare i decreti legge decaduti alla scadenza dei 60 gg riadottandoli nello stesso o analogo contenuto col rischio di giungere ad aggirare i limiti art.77 mediante catene di decreti legge nelle diverse materie ciò ha prodotto un’attribuzione di fatto del potere legislativo del governo ma ha suscitato seri problemi di incertezza del diritto vigente nei settori nei quali i decreti legge decadevano ma venivano ripetuti (reiterati). Si è cercato di ridurre il fenomeno. La corte costituzionale ha criticato la prassi di reiterazione e pur vietandola in assoluto ha comunque escluso la possibilità di reiterare decreti legge respinti e di far salvi gli effetti giuridici di un decreto decaduto tramite un successivo decreto. L’illegittimità costituzionale della riproduzione in un nuovo decreto legge del contenuto normativo di un precedente decreto legge ameno che nel frattempo si siano manifestate nuove straordinarie situazioni d necessità e urgenza e il governo adegui la precedente disposizione al nuovo contesto. Di particolare rilievo è un’altra scelta operata della legge 400/88 che prescrive che i decreti legge devono contenere misure di immediata applicazione e si esclude invece implicitamente che possano esistere regolamenti di esecuzione o attuazione di decreti legge si conferma così l’opinione che l’urgenza deve riguardare il provvedimento concreto e non il provvedere mediante un atto dotato di forza di legge che solo in un secondo momento sarebbe attuato. • I regolamenti I regolamenti del governo sono deliberati dal consiglio dei ministri previo parere del consiglio di stato sono emanati con DPR registrati presso la corte dei conti e pubblicati sulla gazzetta ufficiale. I regolamenti possono distinguersi tra loro o per ambito di discrezionalità di cui governo dispone in riferimento al sistema normativo primario o per il loro particolare oggetto dal primo punto di vista la legge si riferisce ai regolamenti di esecuzione di leggi decreti legislativi e regolamenti comunitari ai regolamenti di attuazione e integrazione di leggi e decreti legislativi ai regolamenti indipendenti ai regolamenti delegati. In riferimento al fenomeno dell’inflazione legislativa che trovano giustificazione i regolamenti delegati disciplinati dell’art 17.2 legge 400/88 finalizzati appunto a permettere l’avvio di un processo di delegificazione tale processo pone un serio problema giuridico poiché un regolamento cioè di attribuzione al potere regolamentare del governo del compito di regolare certe materie anche in deroga alla disciplina precedentemente posta da una legge. Tale processo pone un serio problema giuridico poiché un regolamento atto normativo secondario non può certo sostituirsi ad una legge atto normativo primario. La legge 400/88 ha risolto il problema prevedendo che si possa procedere alla delegificazione di certe materie purchè esse non siano coperte da riserve assolute di legge mediante apposite leggi che autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare del governo determinando le norme generali regolatrici della materia e rispondono la abrogazione delle norme vigenti con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari si tratta di una tecnica di delegificazione (abrogazione differita). Leggi più recenti sono giunte però a prevedere che sia il regolamento ad identificare le disposizioni di legge abrogate
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