Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli

appunti legislazione dei beni culturali, Appunti di Legislazione Ambientale

appunti legislazione dei beni culturali a.a. 2021/2022

Tipologia: Appunti

2021/2022

Caricato il 05/07/2022

gretel177
gretel177 🇮🇹

4.9

(14)

7 documenti

Anteprima parziale del testo

Scarica appunti legislazione dei beni culturali e più Appunti in PDF di Legislazione Ambientale solo su Docsity! Lezione 19.05.2022 La tutela (art. 3, comma 1, c.b.c.) La tutela consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per i fini di pubblica fruizione. Le articolazioni della disciplina dei beni culturali 1. La tutela 2. La valorizzazione 3. (… e la fruizione?) 1. La valorizzazione (art. 6, comma 1, c.b.c.) La valorizzazione consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. La tutela (più precisamente) 1. Individuazione (normativa e plurale) 2. Attività di vigilanza e ispezione (artt. 18 e 19 c.b.c.) 3. Protezione 4. Conservazione 5. Circolazione (giuridica e fisica) La vigilanza (possibile domanda d’esame) 1. La vigilanza sui beni culturali, sulle cose di cui all’articolo 12, comma 1, (procedimento di verifica), nonché stelle aree interessare da prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell’articolo 45 (su distanze, misure e altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l’integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro), compete al Ministero. 2. Sulle cose di cui all’articolo 12, comma 1, che appartengano alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, il Ministero provvede alla vigilanza anche mediante forme di intesa e di coordinazione con le regioni medesime. 1 L’ispezione 1. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertate l’esistenza e lo stato di conservazione o di custodia dei beni culturali. 1-bis. Con le modalità di cui al comma 1 i soprintendenti possono altresì accertare l’ottemperanza alle prescrizioni di tutela indiretta date ai sensi dell’articolo 45. Protezione Art. 20. Interventi vietati 1. I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione. 2. Gli archivi publici e gli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai senti sull’articolo 13 non possono essere smembrati. I divieti consistono quindi nella distruzione, nel deterioramento, nel danneggiamento, negli usi non compatibili e nello smembramento. Art. 2. Interventi soggetti ad autorizzazione 1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero: a) La rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostruzione, dei beni culturali; b) Lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3; c) Lo smembramento di collezioni, serie e raccolte; d) Lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell’articolo 13, nonché lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l’eccezione prevista all’articolo 10, comma 2, lettera c), e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione sensi dell’articolo 13; e) Il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi privati per i quali sai intervenuta la dichiarazione sensi dell’articolo 13; 2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, è preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni 2 stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. La trasmissione della documentazione suindicata non è richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse già impegnate, dai manufatti esistenti. 2. Presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali del turismo, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalità di partecipazione di tutti i soggetti interessati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l’articolo 216, comma 7. 3. Il soprintendente, qualora sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l’esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, può richiedere motivatamente, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del progetto di fattibilità ovvero dello stralcio di cui al comma 1, la sottoesposizione dell’intervento alla procedura prevista dai commi 8 e seguenti. Per i progetti di grandi opere infrastrutturali o a rete il termine della richiesta per la procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico è stabilito in sessanta giorni. 4. In caso di incompletezza della documentazione trasmessa o si esigenza di approfondimenti istruttori, il soprintendente, con modalità anche informatiche, richiede integrazioni documentali o convoca il responsabile unico del procedimento per acquisire le necessarie informazioni integrative. La richiesta di integrazioni e informazioni sospende il termine di cui al comma 3, fino alla presentazione delle stesse. 5. Attraverso la richiesta di cui al comma 3 è esperibile il ricorso amministrativo di cui all’articolo 16 del c.b.c. e del paesaggio. 6. Ove il soprintendente non richieda l’attivazione della procedura di cui ai commi 8 e seguenti nel termine di cui al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito negativo, l’esecuzione di saggi archeologici è possibile solo in caso di successiva acquisizione di nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a ritenere probabile la sussistenza in sito di reperti archeologici. Il tale evidenza il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo procede, contestualmente, alla richiesta di saggi preventivi, alla comunicazione di avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione dell’interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del c.b.c. e del paesaggio. 5 7. I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree archeologiche e ai parchi archeologici di cui all’articolo 101 del c.b.c. e del paesaggio, per i quali restano fermi i poteri autorizzati e cautelari ivi previsti, compresa la facoltà di prescrivere l’esecuzione, a spese del committente dell’opera pubblica, di saggi archeologici. Restano altresì fermi i poteri previsti all’articolo 28, comma 2, del c.b.c. e del paesaggio nonché i poteri autorizzato e cautelari previsti per le zone di interesse archeologico, di cui all’articolo 142, comma 1, lettera m), del medesimo codice. 8. La procedura di verifica dell’interesse si articola in fasi costituenti livelli progressisti di approfondimento dell’indagine archeologica. L’esecuzione della fase successiva dell’indagine è subordinata all’emersione di elementi archeologicamente significativi all’esito della fase precedente. La procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico consiste nel compimento delle seguenti indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di fattibilità: a) esecuzione di carotaggi; b) prospezioni geofisiche e geochimica; c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione di sondaggi e scavi, anche in estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell’area interessata dai lavori; 9. La procedura si conclude in un termine predeterminato dal soprintendente in relazione all’estensione dell’arte interessata, con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta le conseguenti prescrizioni: a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l’esigenza di tutela; b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro, smontaggio, rimontaggio e musealizzazione, in altra sede rispetto a quella di rinvenimento; c) complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante integrale mantenimento in sito; 10. Per l’esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici nell’ambito della procedura di cui al presente articolo, il responsabile unico del procedimento può motivatamente ridurre, previo accordo con la soprintendenza archeologica territorialmente competente, i livelli di progettazione, nonché i contenuti della progettazione, in particolare in relazione ai dati, agli elaborati e ai documenti progettuali già comunque acquisiti agli atti del procedimento. 11. Nelle ipotesi di cui al comma 9, lettera a), la procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo e accertata l’insussistenza dell’interesse archeologico nell’area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui al comma 9, lettera b), la soprintendenza determina le misure 6 necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione di rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del c.b.c. e del paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso in cui al comma 9, lettera c), le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell’area interessata dai rinvenimenti e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del predetto c.b.c. e del paesaggio. Lezione 8? 19.05.2022 Art. 29. Conservazione 1. La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro. 2. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto. 3. Per manutenzione di intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell’integrità, dell’efficienza funzionale e dell’identità del bene e delle sue parti. 4. Per restauro si intende l’intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all’integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l’intervento di miglioramento strutturale. (omissis) Art. 30. Obblighi conservativi 1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l’obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza. 2. I soggetti indicati al comma 1 e le persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fissano i beni culturali di loro appartenenza, ad eccezione degli archivi correnti, nel luogo di loro destinazione nel modo indicato dal soprintendente. (comma così modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008) 7 cui all’articolo 30, comma 4, secondo periodo, ovvero di quella parte degli archivi degli enti pubblici che avrebbe dovuto costituirne sezione separata. In alternativa, il Ministero può stabilire, su proposta del soprintendente archivistico, l’istituzione della sezione separata presso l’ente inadempiente. Gli oneri derivanti dall’attuazione dei provvedimenti di cui al presente comma sono a carico dell’ente pubblico cui l’archivio pertiene. Dall’attuazione del presente comma non devono, comunque, derivare nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica. Art. 44. Comodato e deposito di beni culturali 1. I direttori degli archivi e degli istituti che abbiano in amministrazione o in deposito raccolte o collezioni artistiche, archeologiche, bibliografiche e scientifiche possono ricevere in comodato da privati proprietari, previo assenso del competente organo ministeriale, beni culturali mobili al fine di consentirne la fruizione da parte della collettività, qualora si tratti di beni di particolare pregio o che rappresentino significative integrazioni delle collezioni pubbliche e purché la loro custodia presso i pubblici istituti non risulti particolarmente onerosa. 2. Il comodato non può avere durata inferiore a cinque anni e si intende prorogato tacitamente per un periodo pari a quello convenuto, qualora una delle parti contraenti non abbia comunicato all’altra la disdetta almeno due mesi prima della scadenza del termine. Anche prima della scadenza le parte possono risolvere consensualmente il comodato. 3. I direttori adottano ogni misura per la conservazione dei beni ricevuti in comodato, dandone comunicazione al comodante. Le relative spese sono a carico del Ministero. 4. I beni sono protetti da idonea copertura assicurativa a carico del Ministero, l’assicurazione può essere sostituita dall’assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi dell’articolo 48, comma 5. 5. I direttori possono ricevere altresì in deposito, previo assenso del competente organo ministeriale, beni culturali appartenenti ad enti pubblici. Le spese di conservazione e custodia specificamente riferite ai beni depositati sono a carico degli enti depositanti, salvo che le parti abbiano convenuto che le spese medesime siano, in tutto o in parte, a carico del Ministero, anche in ragione del particolare pregio dei beni e del rispetto degli obblighi di conservazione da parte dell’ente depositante. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di comodato e di deposito. 10 La tutela: altre forme di protezione Art. 46. Procedimento per la tutela indiretta 1. Il soprintendente avvia il procedimento per la tutela indiretta, anche su motivata richiesta della regione o di altri enti pubblici territoriali interessati, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile cui le prescrizioni si riferiscono. Se per il numero dei destinatari la comunicazione personale non è possibile o risulta particolarmente gravosa, il soprintendente comunica l’avvio del procedimento mediante idonee forme di pubblicità. 2. La comunicazione di avvio del procedimento individua l’immobile in relazione al quale si intendono adottare le prescrizioni di tutela indiretta e indica i contenuti essenziali di tali prescrizioni. 3. Nel caso di complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune e alla città metropolitana. 4. La comunicazione comporta, in via cautelare, la temporanea immodificabilità dell’immobile limitatamente agli aspetti cui si riferiscono le prescrizioni contenute nella comunicazione stessa. 5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del relativo procedimento, stabilito dal Ministero ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo. Art. 47. Notifica delle prescrizioni di tutela indiretta e ricorso amministrativo 1. Il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta è notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili interessati, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento. 2. Il provvedimento è trascritto nei registri immobiliari e hanno efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili cui le prescrizioni stesse si riferiscono. 3. Avverso il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta è ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell’articolo 16. La proposizione del ricorso, tuttavia, non comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato. Art. 48. Autorizzazione per mostre ed esposizioni 1. È soggetto ad autorizzazione il prestito per morte ed esposizioni (da parte del Ministero): 11 a) delle cose mobili indicate nell'articolo 12, comma 1; b) dei beni mobili indicati nell’articolo 10, comma 1; c) dei beni mobili indicati nell’articolo 10, comma 3, lettere a) ed e); d) delle raccolte e dei singoli beni ad esse pertinenti, di cui all’articolo 10, comma 2, lettera c), e 3, lettera c), nonché degli archivi e dei singoli documenti indicati all’articolo 10, commi 2, lettera b), e 3, lettera b); Commi 2-6 omissis Art. 49. Manifesti e cartelli pubblicitari 1. È vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelari come beni culturali. Il collocamento o l’affissione possono essere autorizzati dal soprintendente qualora non danneggino l’aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili. L’autorizzazione è trasmessa, a cura degli interessati, agli altri enti competenti all’eventuale emanazione degli ulteriori atti abilitativi. 2. Lungo le strade site nell’ambito o in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l’aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati. 3. In relazione ai beni indicati al comma 1, il soprintendente, valutatane la compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilassa o nega il nulla osta o l’assegno per l’utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l’esecuzione degli interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi. Art. 50. Distacco di beni culturali 1. È vietato, senza l’autorizzazione, del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici esposti o non alla pubblica vista. 2. È vietato, senza l’autorizzazione, del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonché la rimozione di cippi e monumenti, sostituenti vestigia della Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in materia. 12 e) dalle modalità di fruizione pubblica del bene, anche in rapporto con la situazione conseguente alle precedenti destinazioni d’uso. 3. L’autorizzazione è rilasciata su parere del soprintendente, sentita la regione e, per suo tramite, gli altri enti pubblici territoriali interessati. Il provvedimento, in particolare: a) detta prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di conservazione programmate; b) stabilisce le condizioni in fruizione pubblica del bene, tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d’uso; c) ci pronuncia sulla congruità delle modalità e dei tempi previsti per il conseguimenti degli obiettivi di valorizzazione indicati nella richiesta; 3-bis.L’autorizzazione non può essere rilasciata qualora la destinazione d’uso proposta sia suscettibile di arrecare pregiudizio alla conservazione e fruizione pubblica del bene o comunque risulti non compatibile con il carattere storico e artistico del bene medesimo. Il Ministero ha facoltà di indicare, nel provvedimento di diniego, destinazioni d’uso ritenute compatibili con il carattere del bene e con le esigenze della sua conservazione. 3-ter.Il Ministero ha altresì facoltà di concordare con il soggetto interessato il contenuto del provvedimento richiesto, sulla base di una valutazione comparativa fra le proposte avanzate con la richiesta di autorizzazione ed altre possibili modalità di valorizzazione del bene. 3-quater. Qualora l’alienazione riguardi immobili utilizzati a scopo abitativo o commerciale, la richiesta di autorizzazione è corredata dai soli elementi di cui al comma 2, lettere a), b) ed e), e l’autorizzazione è rilasciata con le indicazioni di cui al comma 3, lettere a) e b). Beni alienabili sub “con garanzie meno stringenti” Art. 56 Altre spiegazioni soggette ad autorizzazioni 1. È altresì soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero: a) l’alienazione dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, e diversi da quelli indicati negli articoli 54, commi 1 e 2, e 55, comma 1; b) l’alienazione dei beni culturali appartenenti a soggetti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a) o a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti; 2. L’autorizzazione è richiesta inoltre: a) nel caso di vendita, anche parziale, da parte di soggetti di cui al comma 1, lettera b), di collezioni o serie di oggetti e di raccolte librarie; b) nel caso di vendita, da parte di persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di archivi o di singoli documenti; 15 3. La richiesta di autorizzazione è corredata dagli elementi di cui all’articolo 55, comma 2, lettere a), b) ed e), e l’autorizzazione è rilasciata con le indicazioni di cui al comma 3, lettere a) e b) del medesimo articolo; 4-quinquies. La disciplina dettata dai commi precedenti si applica anche nelle costituzioni di ipotetica e di pegno ed ai negozi giuridici che possono comportare l’alienazione dei beni culturali ivi indicati. 4-sexis. Non è soggetta ad autorizzazione l’alienazione delle cose indicate nell’articolo 54, comma 2, lettera a), secondo periodo. 4-septis. Rimane ferma l’inalienabilità disposta dell’articolo 54, comma 1, lettera d-ter) In sintesi, sono beni alienabili sub autorizzazione “con garanzie meno stringenti” (ossia, sdemanializzabili, senza gli obiettivi di valorizzazione): 1. beni del demanio culturale residuale utilizzati a scopo abitativo o commerciale; 2. beni culturali pubblici “residuali” rispetto alle precedenti categorie; 3. beni culturali appartenenti a persone giuridiche private senza scopo di lucro; Art. 57. Cessione di beni culturali in favore dello Stato 1. Gli atti che comportano alienazione di beni culturali a favore dello Stato, ivi comprese le cessioni di pagamento di obbligazioni tributarie, non sono soggetti ad autorizzazione. Art. 58. Autorizzazione alla permuta 1. Il Ministero può autorizzare la permuta dei beni indicati agli articoli 55 e 56 nonché di singoli bei appartenenti alle pubbliche raccolte con altri appartenenti ad enti, istituti e privati, anche stranieri, qualora dalla permuta stessa dirvi un incremento del patrimonio culturale nazionale ovvero l’arricchimento delle pubbliche raccolte. RIEPILOGO 1. Beni assolutamente inalienabili: • beni del demanio culturale tassativamente indicati; • archivi e singoli documenti pubblici (non demaniali); • beni soggetti ad inalienabilità “cautelare” (ossia soggetti alla procedura di “verifica”); 2. Beni alienabili sub autorizzazione “con stringenti condizioni”: • beni del demanio culturale “residuale”; 16 3. Beni alienati sub autorizzazioni “con garanzie meno stringenti”: • beni del demanio culturale residuale utilizzati “a scopo abitativo o commerciale”; • beni culturali pubblici “residuali” rispetto alle precedenti categorie; • beni culturali appartenenti a persone giuridiche private senza scopo di lucro; Obblighi documentali Arti. 56. Altre alienazioni soggette ad autorizzazione 4-ter. Le prescrizioni e condizioni contenute nell’autorizzazione sono riportate nell’atto di alienazione e sono trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari. Art. 55-bis. Clausola risolutiva 1. Le prescrizioni e condizioni contenute dell’autorizzazione di cui all’articolo 55 sono riportate nell’atto di alienazione, del quale costituiscono obbligazione ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile ed oggetto di apposita clausola risolutiva espressa. Esse sono anche trascritte, su richiesta del soprintendente, sei registri immobiliari. 2. Il soprintendente, qualora verifichi l’inadempimento, da parte dell’acquirente, dell’obbligazione di cui al comma 1, fermo restando l’esercizio dei poteri di tutela, dà comunicazione delle accertate inadempienze alle amministrazioni alienate ai fini della risoluzione di diritto dell’atto di alienazione. Lezione 15 26.05.2022 Beni culturali privati “residuali” La circolazione in senso giuridico Circolazione limitata ex post 1. Obblighi di “denuncia”; 2. Diritto di prelazione (*come limite alla scelta delle “conseguenze” del contratto); Art.59. denuncia di trasferimento 1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, qualsiasi titolo, la proprietà o, limitatamente ai beni mobili, la detenzione di beni culturali sono denunciati dal Ministero. 17
Docsity logo


Copyright © 2024 Ladybird Srl - Via Leonardo da Vinci 16, 10126, Torino, Italy - VAT 10816460017 - All rights reserved