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appunti lezione corso lezione 2, Sintesi del corso di Economia Ambientale

appunti lezione del corso fatto nell'anno 2022

Tipologia: Sintesi del corso

2021/2022

Caricato il 29/05/2023

alessandrogrand
alessandrogrand 🇮🇹

2 documenti

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Scarica appunti lezione corso lezione 2 e più Sintesi del corso in PDF di Economia Ambientale solo su Docsity! ASPETTI FORMALI TESTIMONE SVIENE A METÀ DELLA LETTURA DELL’ATTO Se il testimone si allontana durante l’atto il Notaio non può che ricominciare da capo l’atto. Il testimone non può essere sostituito da un altro testimone continuando la lettura dell’atto. Il problema è se il testimone debba assistere, oltre alla lettura dell’atto, anche alla ricezione della volontà dalle parti. La dottrina maggioritaria e la Cassazione affermano che per quanto riguarda gli atti tra vivi, salvo particolari ipotesi, il testimone deve essere presente solo alla lettura degli atti (altrimenti lo avrebbe richiesto espressamente come ha fatto per il testamento). FIDEFACIENTI I fidefacienti devono conoscere personalmente le parti. Il Notaio deve conoscere personalmente i fidefacienti. LEGGE SUI CIECHI e 2 ASSISTENTI DEL CIECO Vi sono 3 tesi circa l’applicabilità di tale legge all’atto pubblico. Circa la possibilità dell’intervento volontario di due assistenti del cieco la dottrina maggioritaria ha detto di NO. La partecipazione all’atto notarile non è libera. La richiesta di due testimoni di parte non può essere accolta. PROBLEMA DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ: attestazione del tecnico (nella prassi il venditore si presenta dal Notaio con l’attestazione del tecnico e si allega tale attestazione). ASPETTI SOSTANZIALI A LIVELLO CATASTALE il fabbricato va riportato con un unico identificativo catastale. FOGLIO, PARTICELLA (NON ci sono i SUB): è un unico fabbricato. APE - ASSENZA DELL’ATTESTATO L’omissione della dichiarazione o dell’allegazione comporta l‘irrogazione di una sanzione pecuniaria. La violazione della normativa de qua è violazione di una norma imperativa? Sì, ma la nullità virtuale non si applica (il legislatore ha cambiato la normativa espungendo la previsione della nullità). Una clausola derogatoria della disciplina (dispensa) sarebbe nulla: si tratta di una norma imperativa. L’atto, in assenza di Ape, può e deve essere ricevuto ai sensi dell’art. 27 l.n. (la sanzione è su un piano amministrativo). Il Notaio rende edotte le parti che la sanzione possibile è tra 3000 e 18000 euro per le parti, in parti uguali tra loro. PREFERIBILE non fare la dichiarazione in prima persona da parte del Notaio (“le parti si dichiarano edotto..”). L’atto deve essere stipulato in DATA ODIERNA. PENALE IRRISORIA La materiale detenzione è differita nel tempo. L’obbligo di consegna è differito nel tempo. Per il caso di ritardo viene prevista una clausola penale. Tale penale deve essere congrua. Il giudice potrebbe ridurre l’ammontare della penale ove fosse eccessiva. La Cassazione ha anche affermato che la penale non possa essere neanche irrisoria. La clausola penale opera per qualunque caso di inadempimento (anche dolo o colpa grave). Dunque occorre rispettare il disposto dell’art. 1229 c.c. Siffatta clausola sarebbe nulla. SOLUZIONE: previsione di una penale non irrisoria con la tecnica dei puntini. CONTRATTO PARZIALMENTE A FAVORE DI TERZO CON EFFETTI REALI Il contratto a favore di terzo può avere a oggetto contratti a effetti reali? La dottrina assolutamente maggioritaria ritiene di sì. L’art. 1411 c.c. postula come elemento necessario l’INTERESSE DELLO STIPULANTE. Tuzioristicamente è opportuno specificare nell’atto tale interesse. Nel caso di specie l’interesse è LIBERALE. Premesso che i testimoni sono obbligatori per la presenza del cieco, si discute se il loro intervento sia necessario o meno in caso di contratto a favore del terzo (dottrina prevalente: NO, ma concorsualmente, per ossequio alla prassi notarile, si fanno intervenire). Problema della stabilizzazione degli effetti: la RINUNCIA ALLA REVOCA da parte dello stipulante nel caso di specie NON è possibile, perché nel caso di mancato acquisto da parte del terzo lo stipulante deve risultare proprietario dell’intero. DONAZIONE INDIRETTA IN RIGUARDO DI UN FUTURO DETERMINATO MATRIMONIO EX ART. 785 c.c. - Secondo la Cassazione più recente (a partire dal 2006) non si può fare - carattere formale della donazione ex art. 785 c.c. - Ma la precedente Cassazione (1980) la ammetteva. SOLUZIONE: non ricevere tale richiesta della traccia. PAGAMENTO DILAZIONATO La dilazione del prezzo riguarda 2 rate non 3. Ciò che viene pagato al momento dell’atto è una parte di prezzo, non una rata. GARANZIA IPOTECARIA (si tratta di IPOTECA LEGALE) L’art. 2650 c.3 c.c. detta una regola derogatoria del principio della prevalenza della trascrizione anteriore. In realtà tale norma nasce per le ipotesi di atti successivi ma trascritti prima. L’ipotesi della vendita di cosa altrui già trascritta è ben diversa. Non è detto infatti che la vendita di cosa altrui si possa trascrivere. Prima di stabilire se la nostra ipotesi sia regolata dall’art. 2650 c.c., occorre stabilire se la VENDITA DI COSA ALTRUI si possa TRASCRIVERE. L’Accademia è divisa: - parte degli autori ritengono che si possa trascrivere per dirimere conflitti tra più acquirenti di cosa altrui dallo stesso autore - secondo altri autori tale effetto non è attribuibile alla vendita di cosa altrui. Si può trascrivere ma serve solo ai fini dell’usucapione decennale (Gazzoni) - Non si può fare: se fatta è nulla (Rubino Nel caso di specie, se si segue Rubino, Federico prevale sicuramente Nel caso in cui la trascrizione fosse valida, sicuramente non c’è iscrizione perché l’art. 2822 c.c. avrebbe impedito al conservatore di iscrivere.
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