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Appunti lezioni di diritto dell'informazione e dei media, prof. Donati, Appunti di Diritto Dell'informazione

Appunti dettagliati delle lezioni di diritto pubblico di Daniele Donati. Tutto quello che è stato detto a lezione è scritto su questo file, proprio per questo è molto lungo. Io ho dato il suo esame solo tramite questi appunti e mai aprendo il manuale e ho preso 27.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 26/10/2023

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francesca-bovina 🇮🇹

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Scarica Appunti lezioni di diritto dell'informazione e dei media, prof. Donati e più Appunti in PDF di Diritto Dell'informazione solo su Docsity! 1 DIRITTO PUBBLICO DELL’INFORMAZIONE LEZIONE 1 21/09/21 Istituzioni = fondamenti / basi elementari di diritto pubblico Sistema delle fonti del diritto = elementi che fanno scaturire la regola Informazione = dinamica messa in moto da un soggetto noto a un destinatario pubblico indistinto (es. Rai) ≠ Comunicazione = mittente e destinatario entrambi rilevanti e intercambiabili (es. Netflix, chiamate, ecc.) Ogni diritto implica un proprio limite Regole > sono strumenti utilizzati in moltissimi ambiti (es. scientifico) Nell’ambito scientifico > legge naturale = descrive il mondo come già funziona MA in campo giuridico: non accade, la legge non è fedele a come è la realtà > descrivono il mondo come vorremmo che fosse. Differenza tra regole giuridiche e regole morali/etiche > il diritto si occupa solo dei comportamenti manifestati dagli altri mentre religione e morale ci vogliono fare persone migliori > al diritto non è rilevante tranne quando questo non coincide nell’educare al mondo che vorremmo noi (concetto del diritto). Norme giuridiche = prescrizioni generali astratte ipotetiche (conseguenze a determinate azioni) > sono ipotesi che ci avvicinano a creare quel mondo che vorremmo > convergono a un comportamento ma non obbligano esplicitamente a fare qualcosa. Diritto civile caratteristica: disciplinare il rapporto di persone alla pari = diritto tra pari ≠ Diritto pubblico caratteristica: disuguaglianza, disparità di livello fra chi detiene e esercita il potere e chi no, infatti il potere per secoli non è stato nemmeno discutibile “the king can do no wrong” Il complesso sociale evoca regole (dove c’è una società si fa scaturire il diritto o è il contrario? Grande paradosso irrisolto) > si cerca qualcuno che dica queste regole e le eserciti = nascita del potere legislativo / giuridico / esecutivo Potere = espressione verticale (non peer-to-peer) > origine: può essere civile o mistica e religiosa (es. talebani) Weber: 3 gradini di potere 1. Potere irrazionale > sudditi impressionati o impauriti da qualcuno, quella figura può creare ammirazione, parla alla pancia delle persone 2. Potere aristocratico > per pochi, si legittima creando disuguaglianze 3. Potere razionale > quello che convince le persone attraverso la dimostrazione dei fatti Stato = soggetto monopolista della forza fisica, è l’unico che può costringerci a fare qualcosa legalmente Potere = capacità di qualcuno di coercire (= obbligare) qualcun altro LEZIONE 2 22/09/21 Ci sono vari tipi di diritti ad esempio: diritto civile o privato, diritto pubblico, diritto penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale ecc. Funzioni del diritto:  Disciplina delle relazioni tra i cittadini = diritto civile  Disciplina delle istituzioni, della distribuzione dei poteri, delle relazioni tra cittadini e istituzioni = diritto pubblico  Repressione dei comportamenti socialmente dannosi = diritto penale Diritto penale: delinea certi comportamenti come vietati e quindi puniti > delinea il non ammissibile > quando lo si viola non si fa un danno solo a se stessi MA lo si fa nel nome della collettività = comportamento antisociale. Caratteristiche di base della norma giuridica:  Generalità: applicabile a tutti coloro che si trovino nella situazione disciplinata dalla norma;  Astrattezza: esprime una volontà preliminare e disciplina situazioni che potranno verificarsi; 2  Novità: deve innovare l’ordinamento, o disciplinando situazioni prima non considerate o modificando una precedente disciplina;  Esteriorità: oggetto della sua disciplina è l’azione esterna del soggetto (il suo agire);  Interdipendenza: crea un’interdipendenza tra posizioni di vantaggio e di svantaggio;  Imperatività: contiene un precetto la cui attuazione è garantita da un meccanismo sanzionatorio. ≠ da sentenza = erogazione di una pena concreta C’è sempre bisogno di un’interpretazione (es. il dilemma sull’Art.21) > il diritto da un’interpretazione concreta che porta la norma da ipotesi a soluzione concreta attraverso la sentenza Sistemi: - Common law: i giudici hanno anche funzione creativa (es. Usa), le norme sono poche ed essenziali, in più c’è grande interpretazione in mano ai giudici > preferiscono la flessibilità e il rinnovo delle regole; - Civil law: i giudici seguono le regole della costituzione (es. Italia), scriviamo le regole in Codici. C’è una transizione tra il sentire della società e le norme: cosa lo deve diventare e cosa non > le frasi chiuse nelle regole ci vincolano a una definizione nonostante l’interpretazione > a sostegno di questa testi l’Inghilterra non ha una Costituzione scritta. Ci sono spazi che non devono essere regolati ad esempio relazioni amorose, spazi di intimità e personali ecc. Ordinamento giuridico = complesso delle norme giuridiche > c’è anche l’ordinamento giuridico comunitario dell’Ue > ci sono altri infiniti ambiti con altrettanti sistemi di regole a sé stanti. TABELLA IMPORTANTE Trattati istitutivi Unione Europea Costituzione della Repubblica Leggi attuazione/revision e costituzionale Statuti Regioni ad autonomia speciale Direttive comunitarie Regolamenti Comunitari Leggi ordinarie Atti aventi forza di legge Statuti Regioni ad autonomia ordinaria Leggi regionali Regolamenti governativi Regolamenti ministeriali Regolamenti regionali Statuti comunali/provincial i Regolamenti comunali/provincial i Colonna 1 = norme dell’Unione Europea / Colonna 2 = norme dello Stato Colonna 3 = norme di Regioni / Colonna 4 = norme Enti locali Es. dove trovo la regola di una situazione e quale? Potrebbe accadere un antinomia = conflitto tra norme > per risolverlo ci sono dei criteri (la tabella è disposta tenendo conto dei criteri): 1° criterio: gerarchia > le norme non hanno tutte stessa forza e valore, le norme più in alto sono più importanti e quelle sotto di loro devono rispettare le prime. La gerarchia conferisce una capacità di innovazione: se cambia la norma più alta cambiano tutte quelle sotto perché devono essere coerenti ad essa. - Le norme hanno rango diverso (valore e forza) - Le norme di rango inferiore devono rispettare quelle di rango superiore - La norma di rango superiore prevale su quella di rango inferiore - La norma di rango superiore resiste ad ogni mutamento delle norme di rango inferiore Costituzione: Scritta in gran parte nel 1947/48, situazione storica: referendum Repubblica vs Monarchia (è la prima volta che le donne votano), l’assemblea costituente era composta da: cattolici, socialisti e 5 Tre elementi che ci aiutano a identificare uno Stato (in generale): 1. Popolo (elemento soggettivo): l’insieme delle persone legato allo stato da un vincolo giuridico preciso: la cittadinanza (=condizione di appartenenza a un certo stato, è il diritto di avere diritti), sono membri dello stato. ≠ da popolazione = dato statistico, numerico, numero di persone che abitano un territorio ≠ da nazione = concetto storico-antropologico e culturale, non giuridico, es. gli Stati Uniti sono un popolo composto da molte nazioni, persone che hanno un vincolo antropologico diverso, la nazione non fa necessariamente popolo ad esempio la nazione errante degli ebrei (nel passato) 2. Territorio (elemento oggettivo): i confini di uno stato possono essere naturali o artificiali > ogni paese ha poi un territorio di mare circa 12 miglia marittime, se non ci sono ci si divide quello che c’è (es. Italia) > il confine in alto è l’atmosfera (posso impedire gli aerei ma non i satelliti), in basso invece c’è un limite di sfruttamento. Territorio di un paese sono anche le sue ambasciate (= rappresentano il governo di uno stato) e consolati (=sono a servizio dei cittadini di un paese nel paese straniero in cui si trovano) all’estero> ci deve essere una presenza, uno scambio di ogni paese con un altro, es. ti rubano il portafoglio, vai al consolato per assistenza. Sono territorio di un paese anche i natanti e gli aeromobili militari: ovunque vadano sono territorio italiano; gli aeromobili e i natanti e le imbarcazioni CIVILI applicano la norma del paese in cui battono bandiera finché non cambiano confine e dopo usano quelle di quel nuovo paese. Questo dibattito sul territorio sarà un problema per Internet > è aterritoriale e senza un territorio salta l’ordinamento giuridico. 3. Potere sovrano (elemento giuridico): la sovranità è l’estremo e assoluto potere di darsi regole: può essere monarchia, democrazia, stato che lo fonda attraverso la religione ecc. > la giustificazione delle monarchie nel passato è stata data attraverso i miti o le religioni, la sovranità è migrata nel tempo: prima era dall’alto e dal basso mentre noi ora in Italia, in quanto Repubblica abbiamo un po’ di potere per ognuno. Il concetto esprime la reciproca posizione degli elementi costitutivi dello Stato (popolo, territorio e potere sovrano), ponendo l’attenzione sulle finalità Rapporto sovranità-popolo:  Stato patrimoniale (ordinamento feudale): l'organizzazione del potere è di natura privatistica, il titolare del potere rivendica come facenti parte del proprio patrimonio le terre assoggettate al suo potere e gli uomini che le coltivano. Manca il carattere della politicità. Non si prefigge il raggiungimento di interessi generali, ma solo la difesa di interessi di carattere patrimoniale e privatistico.  Stato assoluto (Principati, Comuni, Signorie): l'ordine sociale è fondato sul principio della potestà assoluta sovrana e della gerarchia. Il sovrano si eleva sulla collettività, escludendo qualsiasi frazionamento dei poteri.  Stato di polizia (monarchie illuminate, tardo '700): il sovrano è sempre più funzionario dello Stato, è il "primo suddito". Finalità dello Stato è curare i fini di benessere collettivo, considerato un dovere del sovrano, concedendo libertà terriera e facendo giustizia amministrativa.  Stato liberale ('800): emerge il ceto borghese, la legittimazione del potere statale si basa sulla derivatività dai cittadini, ora liberi. LE 3 GENERAZIONI DI DIRITTI  Libertà negative / Diritti di libertà (dallo Stato – Stato monoclasse)  Libertà / Diritti politici (nello Stato – Stato pluriclasse)  Libertà positive / Diritti sociali (mediante lo Stato – Stato pluriclasse) STATO DEMOCRATICO La democraticità dello Stato può manifestarsi come:  Democrazia diretta , in cui i cittadini partecipano alle scelte dello Stato mediante votazione diretta (referendum o plebiscito);  Democrazia rappresentativa , in cui i cittadini eleggono i loro rappresentanti e sono questi ad adottare le necessarie decisioni nell’ambito delle assemblee rappresentative. Esistono due forme di compromesso tra le due opzioni 6 Lo Stato democratico che non si limita a garantire le libertà e ad assicurare il metodo democratico, ma interviene sui rapporti sociali = STATO DEMOCRATICO SOCIALE *spiegazione a parole di quello che dice il prof* La forma di stato è una relazione fra i suoi elementi costitutivi  Rapporto sovranità-popolo: cambia nel tempo,   > stato patrimoniale: il popolo è proprietà di chi ha il potere (feudatario) come una mandria. Poi cresce la borghesia che dà vita a commercio, trasporto ecc. e non lavora più la terra, questa classe per motivi di convenienza economica non tollera più i capricci dei Re > il movimento della Rivoluzione Francese di fine 700 è causato dall'intolleranza della situazione di potere assoluto > la ragione economica è l’anima della rivoluzione francese e scaturisce una serie di diritti che sono libertà negative, ovvero “libertà dallo Stato” (di pensiero, di religione ecc.) La sovranità inizia a migrare dal vertice dello stato alle mani del popolo, ovviamente non tutto ad esempio le donne non avevano alcun diritto > il significato di libertà cambia continuamente, non avremo mai gli stessi diritti per sempre: sono capitoli aperti. I diritti politici: di voto e di essere votati (essenzialmente) > quando il popolo reclama la sovranità succede che ci troviamo ad essere titolari del potere ma abbiamo difficoltà a esercitarlo > siamo noi i titolari del potere ma ce lo esercitano i rappresentanti (esercenti del potere sovrano), abbiamo bisogno di qualcosa che leghi il nostro potere e i rappresentanti che lo eserciteranno: è il potere elettorale.  Altro fenomeno del momento: industrializzazione ai bordi delle città, si esce dalle campagne e si va in fabbrica> nasce nuova classe: i proletari (= unica ricchezza che hanno è la prole), la novità è che sono stipendiati > nuova classe: ha dei bisogni diversi, ha problemi di avere cure, assistenza, educazione uguale agli altri > I bisogni non corrispondono con “libertà da” MA con “libertà di” (terza generazione di libertà positive) Infatti l’800 è il secolo dell’individuo ma poi arriva il 900 che è il secolo della massa, l’individuo fa un passo indietro > i partiti diventano “di massa”, c’è la richiesta di questi diritti che vogliono la vicinanza dello stato (non come la 2° generazione di allontanarsi con massima libertà e autonomia dell’individuo) Ottocento = secolo della libertà vs Novecento = secolo dell'uguaglianza >> disperato bisogno di cercare una mediazione tra libertà massima che si può dare agli individui e uguaglianza per la salvezza della collettività. Libertà da/ libertà nello stato/libertà ecc. La democrazia (una forma di stato, di relazione tra potere e popolo specifica): poteri voto di maggioranza ma garanzia delle minoranze, trasparenza procedimenti decisionali cioè ad esempio sappiamo come si fanno le leggi e come si modifica la Costituzione. Ci sono paesi più inclini alla libertà individuale (ad es. Usa) quindi c’è poca attenzione alla 3° generazione di diritti ovvero i diritti sociali (in Usa infatti non c’è un sistema sanitario pubblico ma solo assicurazioni private) > i sistemi socialisti dell’Est invece erano più orientati alla 3° generazione (anche troppo) > in Europa si è cercato di bilanciare la presenza dei diritti della 3° e 2° generazione. LEZIONE 4 28/09/2021 La forma di Stato è la relazione fra la sovranità e il popolo e poi come vedremo oggi è la relazione anche fra la sovranità e il territorio. Rispetto alla relazione sovranità-popolo la volta scorsa abbiamo visto come si è evoluta nel tempo e come l’approdo attuale sia, per i paesi dalle nostra area geopolitica, la forma della democrazia (= potere del popolo) > questo comporta il problema della delega del potere che ciascuno di noi ha da dare a qualcuno di noi. Il sistema elettorale lo inventiamo per mandare alcuni di noi ad esercitare il potere sovrano a nome nostro > la democrazia rappresentativa (e non diretta) è la forma migliore a cui siamo arrivati. Tra il 1789 e il 1848 si va affermando una nuova forma di Stato, incentrata soprattutto sulle teorie che avevano generato la rivoluzione francese: lo Stato moderno. Caratteristiche dello Stato moderno: 7  Costituzionalità (dalla "dichiarazione dei diritti e dell'uomo e del cittadino" del 1789): la garanzia dei diritti e la separazione dei poteri sono il contenuto minimo di questa forma di Stato.  Giuridicità : lo Stato si sottopone al diritto e di questo assicura l'osservanza in riguardo a se' medesimo, per mezzo di apposite istituzioni; esistono libertà individuali e meccanismi per la loro protezione.  Rappresentatività : esprime la partecipazione dei cittadini alla formazione della volontà dello Stato. La legge è espressione della volontà generale. Almeno uno degli organi costituzionali dello Stato deve essere rappresentativo della volontà popolare, cioè deve essere liberamente eletto. Si presuppone dunque la libera scelta da parte dei rappresentati dei loro rappresentanti.  Democraticità : assicura regole indispensabili quali il principio di maggioranza (chi ha il diritto di scegliere e far prevalere la propria scelta) e il rispetto dei diritti delle minoranze (protezione del diritto delle minoranze di divenire maggioranza). C’è un’altra forma di stato: Rapporto sovranità-territorio> STATO UNITARIO: esiste un solo ordinamento giuridico sovrano; un solo popolo, un solo territorio, un solo potere sovrano. Es. Francia Napoleonica o Impero romano: Il potere risiedeva a Roma o a Parigi, le decisioni politiche di questi vastissimi imperi venivano prese nella capitale. Ancora oggi sul territorio italiano abbiamo strade che portano il nome di imperatori (l’Aurelia, l’appia, la napoleonica) > costruire strade = simbolo di come questi imperi, che decidono tutto al centro, hanno bisogno non solo di eserciti per tenere sotto controllo il territorio ma anche delle strade per mandare gli ordini. La costruzione di strade è fondamentale per il commercio, la comunicazione ecc. ma anche per mandare gli ordini > nei paesi collegati tra strade ci sono i rappresentanti che eseguono le direttive dell’imperatore passate attraverso le strade, il potere risiede al centro > rappresentanti del potere della capitale in periferia: prefetti (soprattutto con Napoleone, e impero romano), nome che esiste tutt'ora: rappresentano il governo italiano in ogni punto del paese > il potere è in un centro solo, decisione presa al centro. Napoleone, del proprio impero, da un’articolazione territoriale molto precisa: divide i territori conquistati in province (interne) e marche (sul mare) > la dimensione di una provincia si misurava col fatto che da una città capoluogo si dovesse arrivare nei punti più lontani della provincia in 1 giorno di cavallo affinché l’ordine non tardasse più di tanto. L’idea dello stato unitario è quella di un centro in cui c'è solo il potere che poi si irradia in tutti gli angoli dell'impero stesso > da che le GRANDI STRADE PERCHÉ non devono passarci gli eserciti MA DEVONO PASSARCI GLI ORDINI; > ancora oggi in Italia abbiamo una forma di decentramento del potere del Governo centrale= spostiamo in periferia alcuni rappresentati: prefetto, questore, gli uffici regionali scolastici, i sovraintendenti, l’intendente di finanza ecc. > è modello pochissimo diffuso, rimangono solo dei tratti, il modello unitario puro rimane solo in territori estremamente piccoli (es. Città del Vaticano) STATO COMPOSTO O FEDERALE: incontro fra ordinamenti sovrani dal quale nasce un nuovo ordinamento giuridico sovrano a somma dei popoli e dei territori degli Stati membri, mentre il potere sovrano si esercita nell’ambito delle competenze che sono conferite allo Stato dalla costituzione federale. È il modello opposto e succede da un’altra parte del mondo, negli Stati Uniti: (storia politica) 13 stati coloniali inglesi che a un certo punto si ribellano al potere che le ha create (la corona britannica) > vincono la guerra di indipendenza dall’Inghilterra, si firma la dichiarazione 10 popolo, il Presidente Rep. viene scelto anche esso dal Parlamento (è una fig. simbolica, non ha poteri significativi). Le cose sono un po’ diverse in Francia: GOVERNO PARLAMENTO POPOLO Il popolo sceglie il Parlamento (che è l'essenza del modello democratico, c'è sempre) MA: vota anche il Capo dello Stato (Presidente Repubblica) Il Governo lo si sceglie come in Italia sulla base della maggioranza parlamentare > però il presidente, proprie perché è scelto direttamente dai cittadini, ha poteri politici veri e propri > il nostro no, è una figura simbolica super partes di rappresentanza > Macron: fa le grandi scelte in materia di relazioni con l’estero, politiche economiche ecc. Paradosso: può succedere che i francesi eleggano un presidente in un certo momento storico ad esempio di destra, poi il Parlamento si rompe, si va alle elezioni e viene fuori una maggioranza i sinistra che sceglie un Governo di sinistra con un primo ministro di sinistra > per cui paradossalmente può succeder che ci sia un PdR di un certo partito e un Presidente del Consiglio (detto anche primo ministro) di un altro anche opposto > è la cosiddetta coabitazione. Questo modello si chiama semi-parlamentare perché c’è sempre il tratto come da noi del popolo che sceglie il parlamento e che il parlamento sceglie un governo > ma allo stesso tempo c’è la scelta di un PdR con poteri politici effettivi. Altro modello, modello presidenziale: GOVERNO PARLAMENTO POPOLO Modello statunitense: dove i cittadini fondano il Congresso ma votano anche il Presidente degli Stati Uniti. È il Presidente capo del Governo a scegliere il Governo e i ministri: non c'è nessuna relazione con la maggioranza al Congresso, tant’è che: Trump alla fine, Obama per tutti i suoi mandati possono avere un Congresso schierato contro. Su questo c’è anche la ragione che metà del Congresso viene scelto ogni 4 anni e l’altra metà dopo 2, sono incastrate e sfalsate (non ha spiegato bene quanto centri sta cosa) > il modello presidenziale è diametralmente opposto al parlamentare. Differenze col nostro modello (quello parlamentare): da noi il Governo dipende fortemente dalla maggioranza che c’è in Parlamento, c’è insomma coerenza tra chi siede al Parlamento (o comunque la maggioranza) e chi siede al Governo > il problema è che in Parlamento la maggioranza può cambiare > invece nel modello americano sono proprio 2 legittimazioni diverse ed è chiaro che possono confliggere e lo fanno eccome > MA non cade il Presidente perché ha avuto la fiducia dal voto diretto degli americani, ha una legittimazione popolare diretta, non cade se cambia o succede quel nell’orientamento del Parlamento. Quest’architettura è la stessa del nostro livello comunale e regionale = voto diretto dei cittadini del consiglio regionale o comunale e voto diretto dei cittadini del presidente della regione e del sindaco locale. COSTITUZIONE ITALIANA PdR PdR 11 COSTITUZIONE = insieme di principi e valori, rapporti con i cittadini (“diritti”) e linee di organizzazione Ogni paese ha una costituzione  Costituzione in seno materiale e formale (scritte e non)  Ruolo dell’interpretazione  Costituzioni liberali: lo Stato garantisce e tutela i diritti degli individui  Costituzioni socialiste: lo Stato mira a una trasformazione dell’assetto economico che abolisca la proprietà privata  Costituzioni democratico sociali: lo Stato assicura i diritti e si impegna attivamente ad una trasformazione della società (uguaglianza da formale a sostanziale) in certi limiti (legalità e mantenimento del libero mercato) È la fonte più importante in questo corso > ogni paese ha una Costituzione, noi per Costituzione intendiamo come l'insieme di principi valori e diritti che un sistema riconosce ai propri cittadini, che fondano quella comunità (non inteso i cittadini che fondano ma i diritti, valori, principi lo fanno) > non esiste un ordinamento statale senza una costituzione, a noi italiani evoca libertà e avanzamento del popolo perché nel corso della storia l'abbiamo richiesta a gran voce > è cominciare ad affermare i propri diritti popolari > è una rappresentanza pura. Nel ‘48 la Costituzione è una conquista, l'affermazione di una Repubblica, Costituzione come fondamento valoriale e di principi, atto di garanzia per noi italiani > ha il sapore della libertà e del fondamento scritto, per noi è sempre stato un atto di garanzia la forma scritta della Costituzione > MA non è così per tutti ad es. Regno Unito non ce l'ha scritta: perché non vogliono essere legati ad espressioni scritte e vincolate di cosa è libertà e uguaglianza, non vogliono definizioni permanenti > infatti per loro il concetto di libertà e il principio di uguaglianza evolve tutti i giorni e averli scritti vincolerebbe per sempre il loro significato a una sola cosa. > tutti ce l'hanno scritta tranne inglesi e israeliani. Analizziamo 2 parole: Valori = qualcosa di statico (valore della libertà, valore dell’uguaglianza…) Principi = senso della dinamicità, dell'inizio (principio) di un cammino, interpretabile ed estensibile > si dice che ogni principio della nostra Costituzione ha un eccesso di contenuto deontologico (= il “dover essere”): cioè ogni principio contiene di più e comporta più “dover essere” di quanto le povere parole non esprimano. I principi sono diversi dai diritti > principio = ispirazione interpretativa, guida alla lettura, criterio generale, è ispirazione per le norme che scriveremo, i principi segnano una strada che inizia dal ‘48 e che è ancora aperta, cambierà ed è cambiata > i principi sono anche chiusura del sistema: quando io non ho una regola per risolvere un aspetto specifico io mi ispiro ai principi guida dell’ordinamento, essi sono un elemento che ci permette di risolvere problemi non specificamente regolati dalla legge. Ad es. ora ci sono le sfide di uguaglianza sul genere e sull’abolimento della concezione binaria del genere mentre prima no e in futuro ci saranno altre lotte Ogni costituzione contiene valori statici e soprattutto principi > se i principi sono più di quello che le parole esprimono ciò significa che esistono anche dei principi non scritti, cioè la forma scritta è utile ma non indispensabile es. principio di trasparenza: non c'è la parola “trasparenza” in Costituzione MA la politica e tutte le altre dinamiche debbono essere trasparenti, le regole di ogni possibile gioco lo devono essere > in una democrazia è normale che il potere esecutivo deve essere trasparente per i cittadini ma ciò non è esplicitamente scritto nella Costituzione. 5 CARATTERI FORMALI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA: !! Questa è una tipica domanda iniziale da esame, anche: forma di stato, forma di governo, criterio 12 per il sistema delle fonti !! - SCRITTA : NON è necessario ma la nostra lo è (già spiegati sopra i motivi) - RIGIDA : significa che una volta che è scritta (1948), abbiamo previsto un meccanismo speciale e riservato solo alla Costituzione, lungo, complesso e articolato per la sua modifica > Costituzione rigida = vuol dire che è un testo tendenzialmente stabile, per cambiarla c’è un procedimento molto complicato (il + lungo e complicato che vedremo) da portare a termine con limiti precisi:  La norma repubblicana NON si cambia, è immodificabile di sé stessa la Costituzione > NON TORNIAMO ALLA MONARCHIA;  Non sono modificabili nemmeno i primi 12 articoli (principi fondamentali alla luce dei quali si interpretano le altre norme);  In realtà si può fare molto poco se non zero sulla Parte I;  La Parte II (la terza parte) giustifica il fatto che la Costituzione è lunga (vedi il prossimo punto); ** Costituzione fatta di 3 parti: 1. Prima parte: principi fondamentali = da Art.1 ad Art.12 / 2. Seconda parte: diritti e doveri dei cittadini = articoli da 13 a 54 “Parte I” 3. Terza parte: ordinamento della repubblica = articoli da 54 alla fine “Parte II” ** - LUNGA : abbiamo messo la Parte II perché è la parte che spiega come funziona Parlamento, Governo, Corte Costituzionale, i poteri della magistratura ecc. > non sono cose indispensabili o necessarie MA noi abbiamo deciso di aggiungerla nella Costituzione, quindi è lunga (contiene + del necessario) es. la Costituzione degli Usa è solo ordinamento pubblico del paese, cioè rapporti fra lo Stato federale (Washington) e gli stati federati > i diritti e i doveri sono nel “Bill of Rights” > la nostra è costituzione è così lunga perché estende il contenuto ai meccanismi fondamentali di funzionamento del nostro paese - APERTA ed ELASTICA: l’ha messo insieme perché i manuali lo ricordano insieme ma ci sarebbe da distinguere le 2: Elastica: sembra il termine opposto a rigida (detto prima) anche se in realtà l'opposto di rigida è "flessibile" > rigida è la Costituzione che abbiamo avuto dopo la Resistenza (guerra civile e con altri paesi) quindi abbiamo barricato la Costituzione in un meccanismo che la rende difficilmente modificabile > nello Statuto Albertino invece c’era una Costituzione flessibile che si poteva cambiare con la facilità con cui si cambiava una legge (infatti Mussolini ci mise poco ad eliminare la libertà di stampa) > per questo la nostra è rigida (contrario: è flessibile non elastica per il motivo spiegato ora). Il carattere di essere elastica invece è perché è scritta quasi tutta in modo da essere interpretabile, infatti è stata redatta in un momento in cui l’Italia era un paese post agricolo e ora è la Costituzione di un paese post industriale nella società dell’informazione, per cui l'interpretazione gioca un ruolo fondamentale di elasticizzazione della norma. es. quando abbiamo cominciato ad occuparci del problema ambientale, intorno al 1986 (creazione Ministero per l’ambiente), abbiamo visto che nel testo originario la parola “ambiente” non c'è, MA in quanto elastica, nella Costituzione, c'è la parola “paesaggio” > e paesaggio lo possiamo interpretare non solo in senso estetico ma anche in senso sostanziale, di cura del benessere dell’ecosistema, dal punto di vista ecologico, oppure dal punto di vita della salute umana (tutelo l’ambiente per tutelare la salute umana) ecc. > questo per far capire quanto il carattere dell'elasticità del testo costituzionale sia un tema rilevante - PROGRAMMATICA (come promessa): la Corte Costituzionale (che è il custode della carta 15 questa visione userebbe il termine conferito che riconosciuto: la repubblica trova (non in natura) questi diritti e li tutela, pensare che sono in noi in natura è un concetto più mistico e religioso I diritti sono condizioni favorevoli di potere che il sistema giuridico riconosce (vede e accetta) e ci garantisce. Seconda dicotomia: ci vengono riconosciuti diritti come singoli e nelle formazioni sociali > nella nostra doppia proiezione come individui e come membri di una collettività, già parlato prima. Terza dicotomia: diritti e doveri, ci sono diritti e ci sono doveri > devono essere alla pari, i doveri sono 4 e diritti sono inviolabili ovvero che nessuno può metterci mano, noi non possiamo rinunciarvi (da qui il dibattito sul diritto alla vita, possiamo rinunciarvi attraverso l’eutanasia?) I diritti inviolabili dell’uomo sono quelli della Parte I della Costituzione? NO, cioè sì ma il punto è che la Costituzione non è un testo chiuso e finito > la Corte Costituzionale diche che la Costituzione proprio grazie a questa apertura sulla società è testo aperto ad assorbire e ricevere i nuovi diritti che emergeranno per questo è testo aperto, la partita dei nostri diritti non è chiusa o esaurita. Ci sono una serie di altri diritti che sono emersi che ha riconosciuto la Corte Costituzionale lavorando sul presente: La C. Cost. ha ricompreso nell’art.2: libertà sessuale, inserimento per il minore in una famiglia, abitazione, accompagnamento per gli inabili, privacy, abbandono del proprio paese, identità personale. Il legislatore ha collegato all’art2: correzione trascrizioni anagrafiche per mutamento caratteri sessuali, esenzione da pratiche abortive, esenzione servizio militare > l’art 2 ci serve a ricordare che la costituzione è un testo aperto ARTICOLO 3: (ricordato come) PRINCIPIO DI UGUALIANZA Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. ** comma= ogni volta che si va a capo, ogni capoverso** Questi 2 commi rappresentano 2 visioni molto diverse dell’uguaglianza stessa. Comma 1: uguaglianza tipica del pensiero liberale, tutti sono uguali davanti alla legge senza distinzioni di sesso, razza, religione ecc. > è una cosiddetta finzione per la legge: è ovvio che noi non siamo tutti uguali MA lo siamo per la legge, essa non discrimina: non lo fa sui motivi elencati nell’articolo. > es. quote rosa per le donne: dal pov degli uomini sarebbe una discriminazione in base al sesso: MA se noi per legge non riconoscessimo la difficoltà maggiore che hanno le donne a trovare un lavoro peggioreremmo la condizione di disuguaglianza che c’è fuori (discriminazione al contrario), in questi casi la discriminazione è giusta, la vera interpretazione di questa norma è che non ci deve essere discriminazione INGIUSTA ma sì quando è giusta > sì alle discriminazioni giuste e sì anche all’accettazione delle difficoltà di qualcuno e lo tutela discriminando gli altri ma in modo giusto, la legge non discrimina ingiustificatamente ma giustificatamente si Questa prima parte dell’art viene ricordata come principio di uguaglianza formale (filosofia liberale): siamo tutti formalmente uguale per la legge, salvo quello appena detto. Comma 2: nella prima uguaglianza la repubblica non deve nulla se non riconoscere le disuguaglianze e appianarle di fronte alla legge mentre nella seconda uguaglianza io chiedo un impegno alla repubblica a intervenire nella società e rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale (principio di settore popolare). 16 Nella prima, filosofia liberale e stato al minimo, lascio che giochi la società (senza discriminare); nella seconda è un principio di settore popolare: con questa norma io fondo la scuola, la sanità, l’università pubblica: non uguali punti di partenza ma uguali punti di arrivo, tutti devono avere la stessa possibilità di istruzione, di essere curati, di accesso alla conoscenza ecc. Questo implica un diverso atteggiamento delle istituzioni nei nostri confronti: devono predisporre le cose in modo che noi possiamo aver gli stessi risultati > non ci devono essere condizioni strutturali di differenziazione. Comma 1 = uguaglianza formale, principio di ispirazione liberale, quasi astensione dello Stato Comma 2 = uguaglianza sostanziale principio di ispirazione popolare, intervento dello Stato necessario e doveroso. ** domande: Dignità > è un’esigenza dell’individuo: ognuno ha una sua dignità che nessuno deve ledere (anche il pedofilo più schifoso o il mafioso peggiore) = bene fondamentale per ciascuno di noi. E come informatori il rischio penale che corriamo di più è la diffamazione, cioè l’insulto alla dignità altrui. In sanità il dibattito di oggi è: non è vietato imporre un trattamento sanitario a qualcuno MA sempre nel rispetto della dignità di questa persona > sostanzialmente qualcuno ha detto: non è dignitoso imporre un vaccino con così poca storia Il ddl Zan si rifà sempre all’articolo 3 ** Vari argomenti delle domande: La relazione tra me e il mio telefono (proprietà) è un diritto reale perché si parla di cose fisiche > questa condizione è assoluta, tutti mi devono riconoscere questa condizione di proprietà del mio telefono. Un altro tipo di diritti: io Chiara abbiamo un contratto, quello che lei prende gli appunti e io la pago > questa nostra relazione non è riconosciuta da tuti come la condizione mia di proprietà del telefono ma è solo tra me e lei > si chiama diritto relativo ed è un contratto > io e chiara acquisiamo diritti e obblighi volontariamente perché le nostre volontà si sono incontrate, è un sistema di diritti tra me e lei, è relativo e non assoluto come la mia proprietà del telefono. Poi ci son i diritti soggettivi pubblici = diritti che ognuno di noi ha che l’ordinamento riconosce e tutela nei confronti di chiunque, compreso l’ordinamento giuridico: cioè nessun legislatore che mi neghi ad esempio la libertà personale ecc. Se qualcuno mi prende il telefono io vado dal giudice perché lui è lì a garantirmi il mio diritto sul telefono > è una tutela detta piena e diretta = vado dal giudice e chiedo il telefono indietro o l’equivalente in denaro > stessa cosa se Chiara prende appunti e io non la pago o viceversa: vado dal giudice e mi deve tutelare il contratto tra me e Chiara. Altra ipotesi: Chiara che non sa un cazzo e prende 30 all’esame mentre io che ho studiato prendo 18, cosa posso fare? Io posso andare dal giudice ma non ho il diritto di mettere mano sui voti che il professore mette > il diritto che ho è che il professore eserciti il suo potere in modo giusto > quindi non dirò al giudice “Donati mi ha messo un voto ingiusto” perché non posso, ma posso dire “Donati è stato parziale e non ha giudicato gli esami con obbiettività” > è una tutela indiretta, se il giudice mi dà ragione, Donati mi farà fare l’esame. A differenza del caso del telefono, in questo (tutela parziale e indiretta) quelle che al più potrò avere è un’altra chance, rifare l’esame. Il discorso appena fatto è per prendere consapevolezza di cosa sono i diritti e le tutele e rende anche conto del fatto che a nostro favore non ci sono solo diritti soggettivi (pubblici e non) ma ci sono altre posizioni di tutela che noi possiamo esercitare nei confronti delle autorità pubbliche (Donati) e si chiamano interessi legittimi > non sono tutelati in maniera piena e diretta ma in maniera parziale e indiretta. Questo succede quando la nostra posizione di individuo si scontra con un’autorità che tutela l’interesse pubblico (Donati), non si gioca ad armi pari: il nostro unico potere è il verificare che Donati eserciti il suo potere in modo legittimo e imparziale, opportuno e corretto Discorso su diritti e doveri: L’articolo 2 riconosce e garantisce i diritti e chiede l’assolvimento dei doveri: mentre i diritti sono tanti e non finiti, i doveri sono 4. Ma contano più i diritti o i doveri? Se contassero di più i diritti avremmo solo diritti assoluti, i diritti di ognuno di noi si scontrerebbero > nessun diritto è assoluto, 17 ogni diritto evoca il proprio limite, come dice la C. Cost. nella sua prima sentenza del 1956. D’altra parte se prevalessero i diritti sui doveri avremmo tutti i diritti funzionalizzati ai quattro doveri. Quindi nella nostra considerazione dobbiamo pensare che i diritti e i doveri si equivalgono, e uno per uno, caso per caso andare a cercare come convivono. DOVERI costituzionalmente fissati: Art.52 difesa della patria: La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici. L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica. Art.53 tributario: Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività. Art.30 verso i figli: È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità. Art.54 fedeltà alla Repubblica: Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. Quando parliamo di diritti e di doveri ci riferiamo a delle persone: cioè ognuno di noi è persona riconosciuta come tale dall’ordinamento, una persona fisica e in quanto tale abbiamo doveri e diritti. Nasciamo per diritto al primo respiro polmonare e finiamo come persone agli effetti del diritto all’ultimo battito cardiaco oppure per morte cerebrale: dal momenti in cui respiriamo per la prima volta il diritto ci riconosce la capacità giuridica, cioè la possibilità di avere diritti e avere doveri (in realtà alcuni li abbiamo anche da feti) > MA solo al compimento del 18esimo anno di età acquisiamo un’altra possibilità: la capacità di agire, cioè di disporre di quei diritti e doveri che abbiamo dalla nascita > dalla nascita siamo solo titolari, dai 18 anni possiamo disporre di quei diritti e doveri. Per una serie di ragioni il diritto ha attribuito personalità giuridica (come gli individui in carne e ossa) a delle formazioni sociali: associazioni, fondazioni, società ecc. hanno diritti e doveri in quanto società (è un invenzione di diritto americano). È stato fatto questo affinché io imprenditore e proprietario di una società separo il capitale della persona fisica da quello della società > se qualcosa va male perde tutto la società, non io. Persona fisica = noi Persona giuridica = le società, associazioni, fondazioni, partiti, sindacati ecc. > titolari di tutti i diritti e doveri che abbiamo noi? NO non hanno i diritti legati alla fisicità e all’umanità della persona, ma hanno diritti in ambito economico MA la responsabilità penale è sempre dell’individuo e mai nella società. Ci sono cose che rimangono nella sfera della persona fisica e altre che appartengono alla sfera economica dell’intera società. DIRITTO 6 30/09/21 Art. 11 20 fondo monetario internazionale (è un organismo internazionale di controllo della finanza) reagisce chiedendo agli stati di tagliare le spese e risparmiare ancora di più. È una mentalità totalmente diversa rispetto ad oggi, ora l’unione europea ci spinge a spendere e investire nel verde, digitale, giovani ecc., spinta a far girare il denaro > Draghi, che è un banchiere, dice che ora non è il momento di chiedere soldi ai cittadini ma è il momento per prestagliene, il che significa indebitarsi ancora di più, ma ora è necessario perché c’è bisogno di far circolare denaro: + circola denaro + l’economia è vispa e così si creano + posti di lavoro ecc. Quindi nel 2008 l’Ue reagisce a una crisi delle banche chiedendo ad esempio all’università di non fare più corsi di studio (quindi tagliare le spese) > i dipendenti pubblici vengono tagliati drammaticamente in tutti i paesi europei, quello più penalizzato fu la Grecia, essa aveva un po’ barato sui propri conti e l’Ue arrivò a imporgli di chiudere gli ospedali (“se non chiudi gli ospedali non ti presto più i soldi per sopravvivere” Ue alla Grecia). A questa crisi finanziaria l’Unione europea reagisce sul fronte monetario, economico e fiscale: risparmio al massimo > al covid una reazione completamente diversa: investi e spendi, per adesso non mi interessa quanto spendi. Non si è mai visto fino ad ora che lo Stato presta denaro e sostiene le nostre iniziative di restauro delle case ridandoci il 110% = significa che se noi abbiamo una casa e miglioriamo l’impianto di riscaldamento, spendiamo ad esempio 100 euro, lo stato ce ne ridà 110 > sono cose mai viste, e quindi forse è un momento in cui l’Unione europea smette finalmente di pensare solo alla parte della concorrenza economica e della dinamicità dei mercati e comincia a pensare anche alla società, ai cittadini, ai lavoratori, alle condizioni di non inclusione ecc. FORSE questo, lo vedremo… Domanda: qual è la relazione tra tasso di inflazione e debiti? Non c’è una relazione diretta, il problema è che: io faccio circolare poco denaro per tenere l’inflazione bassa (è come il colesterolo, un po’ ci vuole ma molta fa male) > l’inflazione è la crescita solo nominale del valore dei beni, l’effetto dell’aumento solo del prezzo è che i lavoratori chiedono un aumento del salario che a sua volta provoca il fato che girando più soldi succede quello successo all’inizio ovvero aumento inflazione e diventa un circolo che non si ferma mai. Allora le banche centrali quando vogliono fermare l’inflazione non stampano moneta > quando vogliono invece dare una scossa all’economia stampano moneta, è un gioco freno frizione. I paesi interpretano diversamente la cosa, ad esempio l’Italia faceva svalutare la lira (così esporta un sacco di prodotti all’estero), quest’arma con l’euro ce la siamo persa; ma abbiamo continuato a giocare sull’indebitamento: io mi indebito come stato x poter costruire una nuova università, questo provoca inflazione ecc. allora l’unione europea ha fatto il patto di stabilità “ci si indebita ma con dei margini di percentuale rispetto al PIL = ricchezza prodotta dal paese in un anno”. Il patto di stabilità è proprio un pezzo di legislazione europea. Cenni sull’ordinamento comunitario Gli organi comunitari CONSIGLIO EUROPEO ORGANO DI INDIRIZZO CONSIGLIO DELL’UE PARLAMENTO EUROPEO COMMISSIONE EUROPEA POTERE ESECUTIVO C’è uno strumento che abbiamo solo come cittadini europei e non come cittadini italiani: la petizione = un certo numeri di cittadini firma una richiesta agli organi comunitari, questi sono gli strumenti di relazione diretta, mentre le sanzioni passano per lo Stato. L’Ue ha potere sanzionatorio solo nei confronti degli stati ma non può punire direttamente i cittadini. Gli organi comunitari dell’UE: POTERE LEGISLATIVO 21 C’è un organo di indirizzo generale che è il Consiglio europeo ed è diverso dal Consiglio dell’Unione europea, il quale insieme al Parlamento detiene il potere legislativo. Infine c’è il potere esecutivo dell’Unione europea che è la Commissione europea. Assetto di Governo dell’Unione europea: Istituzione Membri Nomina Funzioni Parlamento europeo 751 deputati Suffragio universale Legislativa, bilancio, controllo Consiglio europeo Capi di Stati e di Governo degli Stati membri dell’UE Impulso politico e orientamenti di fondo Consiglio dell’Unione europea (Consiglio) Un rappresentante per Stato membro a livello ministeriale Statale, sono i Ministri competenti a seconda della formazione Legislativa e di bilancio Commissione europea Una commissione per Stato membro Nominati dal Consiglio e approvati dal Parlamento Iniziativa, esecutiva, controllo, rappresentanza Corte di giustizia dell’Unione europea Un giudice per Stato Membro Nominati di comune accordo con gli Stati Garanzia giurisdizionale, funzione consultiva Banca Centrale Europea 6 membri più i Governatori delle banche centrali della zona euro Nominati dai capi di Stato e di Governo della zona euro Stabilità dei prezzi e politica monetaria Corte delle corti Un individuo per Stato membro Nominati dal Consiglio previa consultazione col Parlamento Controllo contabile sulle finanze dell’Unione Il Parlamento europeo è l’unico organo eletto direttamente dai cittadini dell’Unione europea: 751 deputati in proporzione alla popolazione degli stati, esso propone dei disegni di nuova normativa, approva il bilancio dell’Ue e svolge una funzione di controllo sugli altri organi > condivide con il Consiglio dell’Unione la funzione legislativa: è il Consiglio a essere più vispo del Parlamento nel proporre nuovi pezzi di legislazione, fanno parte del Consiglio alcuni Ministri degli Stati europei in ragione della materia. Attenzione: noi, come gli altri stati, fondiamo la nostra democraticità sulla relazione diretta fra i cittadini elettori e quell’assemblea che chiamiamo Parlamento, in Europa non è così. Cioè noi eleggiamo il nostro deputato europeo MA la funzione legislativa è fortemente in mano anche non ai rappresentanti dei cittadini (il Parlamento europeo) ma ai governi dei paesi europei > questa è un’eccezione perché normalmente la funzione legislativa risiede nell’rogano direttamente eletto dai cittadini. In Europa “Sì MA” e questo perché c’è una forte presenza del Consiglio dell’Unione europea (abbreviato come “Consiglio”): esso è fatto dai Ministri competenti in materia, ed è lì che si fa gran parte della legislazione europea. Questo fa dire a molti commentatori che l’unione europea ha un cosiddetto gap di democraticità, ovvero che non è veramente democratica. Questo aspetto la fa più un unione più di stati che di cittadini: non c’è ancora una vera e propria Costituzione dell’unione europea, c’è solo una carta europea dei diritti dell’uomo > quindi in Europa potere legislativo è condiviso tra Parlamento e Consiglio. Consiglio europeo: è invece fatto dai Capi di Stato e di Governo d’Europa che danno il grande indirizzo politico e segnano l’agenda politica dell’Unione stessa, è una sorta di livello esecutivo superiore che fissa i grandi obiettivi e indirizzi della politica del Consiglio europeo. Commissione europea: è il Governo d’Europa; la presidente della Commissione è il primo ministro/ premier europeo; è organizzata in direzioni generali che sono sostanzialmente i Ministeri; è composta da un membro per ogni Stato Membro ed è l’organo esecutivo > il nostro rappresentante italiano in questo momento è Gentiloni che è il commissario alla politica economica, mentre invece David Sassoli è il presidente del Parlamento, quindi 2 italiani in 2 posizioni buone. Organi fondamentali = Parlamento, Consiglio, Consiglio europeo e Commissione Poi c’è un organo di giustizia che è la Corte di Giustizia dell’Unione europea, anche qui un giudice per Stato Membro; poi c’è anche la Banca Centrale Europea (Francoforte) in cui ci sono i governatori delle banche nazionali + 6 membri (nomine politiche in cui ci si accorda tra gli Stati); e infine c’è la Corte dei conti che non ci interessa particolarmente. Che norme produce l’assetto europeo appena descritto? 22 Innanzitutto c’è una questione da sciogliere: le norme che vedremo prodotte da questa organizzazione sovranazionale a cui abbiamo aderito in ragione dell’art. 11 della Costituzione, e quindi abbiamo ceduto a lei certe politiche, come si relazionano con le nostre? Prima abbiamo pensato che ci fosse un’integrazione tra le norme, cioè che tutto si fondesse in un unico sistema giuridico > oggi invece si ritiene che siano 2 ordinamenti separati che interagiscono in determinati modi MA proprio perché c’è una legittimazione costituzionale (per l’articolo 11) nelle norme che vedremo, la norma comunitaria di regola prevale su quella interna, cioè la norma europea vince su quella italiana. La prima fonte sono i trattati: con la Costituzione hanno una relazione molto complicata, un trattato europeo non potrà mai contraddire i principi fondamentali della nostra Costituzione, d’altra parte prima che un paese entri nell’Ue c’è una valutazione dell’impianto costituzionale di quel paese, c’è un insieme di valori costituzionali che devono essere comuni: questa è la per cui stiamo rompendo le palle all’Ungheria e alla Polonia per le loro politiche omofobe e/o razziste. Di regola non possono mai essere travolti i nostri principi fondamentali, ma in certi casi il trattato europeo è stato ritenuto prevalente su norme contenute nella nostra Costituzione: Es. art. 43: “Ai fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazione di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.” La norma sta dicendo che se c’è una filiera industriale strategica per l’economia lo Stato la può prendere, dà un indennizzo e la fa sua, la pubblicizza, la prende lui o la dà a una comunità di lavoratori > ciò è successo con l’ENEL che è il risultato di tante piccole imprese che lo Stato fonde e fa diventare una unica azienda di proprietà dello Stato, negli anni ‘50 l’energia elettrica è troppo importante per lasciarla nelle mani di tante piccole industrie private. Però noi siamo nati in un epoca in cui una roba così è impossibile, il sentire liberale a favore del mercato e della concorrenza questa roba qui non la rende possibile es. la Telecom era un’azienda pubblica che poi è stata spezzata e venduta a privati, è questo quello che succede negli anni ‘80/90 > invece appunto la nostra Costituzione prevede il processo al contrario (art.43): di fatto a un certo punto si è detto che il principio di concorrenza che c’è nel trattato europeo prevale sull’articolo 43 della nostra Costituzione, è così importante la concorrenza per l’appartenenza all’Unione europea che la nostra Costituzione nelle parti contrastanti fa un passo indietro. Quindi la relazione fra ordinamento comunitario e ordinamento nazionale a livello costituzionale è dialettica: non ho una soluzione univoca, i principi fondamentali della Costituzione italiana non verranno mai smentiti da nessuna norma europea, restano lì e sono i nostri capisaldi MA su una norma così invece si discute e vince l’Unione europea. Mentre ad esempio recentemente abbiamo ricomprato Alitalia, è tornata pubblica, sono decenni che cerchiamo di venderla a privati e non la vuole nessuno, allora la riprendiamo noi, è successo come dice l’articolo 43 > l’Ue ci dà una serie di regole però non ci ha impedito di fare questa operazione perché non può > sono segnali di un’inversione di tendenza epocale. C’è una domanda che di dobbiamo fare: quando qualcosa va storto, come ad esempio il ponte Morandi, è allora colpa di questa politica (europea) che dà tutto quello che può in mano ai privati o è colpa dei privati che la gestivano? Es. il paese che ha liberalizzato prima e più fortemente di tutti è l’Inghilterra della Thatcher, essa privatizza fortissimamente, privatizza fortissimamente la gestione delle carceri > a un certo punto da un carcere di massima sicurezza del Galles evadono 12 dei più pericolosi criminali inglesi e l’opinione pubblica si è fatta esattamente la domanda sopra: è colpa del Governo che ha dato la gestione in mano ai privati o è colpa del privato che gestiva quel carcere? È un problema sul fatto che dobbiamo ripensare alla linea di confine fra ciò che è pubblico e ciò che è privato. Gli aiuti di Stato sono vietati: se fra di loro di mettono a concorrere Volkswagen, fiat, Peugeot, Volvo, se l’Italia aiuta le sue è chiaro falsa la concorrenza > quindi l’Europa impedisce e deve autorizzare per casi eccezionali gli aiuti degli Stati, bisogna chiedere il permesso. Infatti il permesso su Alitalia è stato dato ma con dei criteri e non gratuitamente. 25 presentino alle urne almeno il 50% + 1 di elettori, poi si contano i voti e si vedono i risultati > il più grande scoglio è proprio l’ultimo, è ovvio che chi sta a casa e non vota sarà tendente verso il no e vuole conservare la norma, quindi che uno vada a votare o non vada l’effetto è lo stesso  Costituzionale, la seconda forma del referendum è quella costituzionale, è un referendum un po’ diverso, “consultivo” perché chiedo la vostra opinione > non c’ è a livello nazionale ma c’è in alcune regioni e alcuni comuni. Es. “cari cittadini di Bologna siete d’accordo sula chiusura al traffico totale di via Indipendenza?” Prima serie di diritti = diritto ad associarsi in partiti: La costituzione dà attenzione a 2 forme di associazione: 1. Partito politico e 2. Sindacato Come già detto non sei obbligato ad iscriverti e si possono anche formare partiti e sindacati nuovi Partiti e sindacati sono associazioni con finalità e spirito diversi, sono rispettivamente gli articoli 39 (sindacati) e 49 (partiti) della Costituzione. Partito = associazioni di persone che perseguo insieme la stessa idea di società > condividono un sistema di valori e priorità politiche della società, e si mettono insieme per portarli avanti in tutta la società I partiti seguono la parabola del diritto di voto: una volta era un voto censitario, ovvero votava solo il maschio possidente > quindi i partiti era fatti da maschi borghesi ecc. > poi dal 900 i partiti diventano partiti di massa e il voto si estende, il nostro sistema elettorale diventa universale nel 1948. Negli anni 50/60/70/80 (da questi ultimi questa forma comincia pian piano a frantumarsi) i partiti di massa avevano un sistema di valori, un programma che coinvolgeva direttamente e attivamente i cittadini che vi partecipavano > ora non succede la stessa cosa: oggi si è rotta questa forte caratterizzazione per un sistema di valori fondanti e quindi di un programma con quello coerente, ora i partiti si rivolgono a certi individui, si sono ridotti ad inseguire pezzi della società e questo porta alla disaffezione dei cittadini rispetto ai tempi dei partiti di massa. Sindacato = associazioni che cercano di perseguire condizioni di lavoro migliori per le categorie di lavoratori a cui loro si riferiscono (sicurezza, retribuzione, ferie ecc.) > è un’affermazione del lavoro colme elemento fondamentale per la vita. Hanno tradizionalmente una colorazione – ad esempio la CGIL sta più a sinistra, la CISL più di area cattolica, la UIL di area laica ecc. – ma non hanno una riferimento diretto ai partiti. Mentre il partito è un’associazione che ha un’idea di società e cerca di portarla al governo, il sindacato è un’associazione che invece tutela e promuove le condizioni di del lavoro, di un certo lavoro. Ci sono confederazioni di federazioni di lavoratori = tanti sindacati che si uniscono sotto confederazioni tipo CGIL, UIL ecc. Partito: - concorso tra partiti: è importante che non ci sia un partito unico, ma una concorrenza e opposizione tra partiti - metodo democratico: è imposto dentro i partiti, cioè il leader del partito deve essere eletto dai membri del partito (detta in modo semplice), in realtà questo metodo nella storia italiana ha vissuto varie vicende ad esempio Berlusconi non è mai stato votato come leader di Forza Italia, era il leader punto e basta. - determinazione alla politica nazionale: sono associazioni fatte per concorrere alla politica nazionale e locale. *Il sistema americano è strutturato in questo modo perché se si contassero i singoli voti, nei piccoli stati nessuno andrebbe, per non far rimanere indietro gli stati poco popolosi si è inventato questo sistema a punti > per cui non è un suffragio diretto per il presidente, poi c’è il suffragio diretto per il tuo congress man del tuo stato ovvero il tuo parlamentare* Caratteri del diritto di voto in Italia: 1. Libero: posso votare chi voglio rispetto a un offerta di voto e candidati differenziata, devo quindi avere una scelta; 26 2. Segreto: nessuno può costringerci a rivelare il nostro voto, non significa che è un segreto assoluto, io posso dirlo se voglio ma se uno non vuole dirlo ha diritto di non dirlo; 3. Uguale: ognuno di noi quando vota vale 1 punto, siamo tutti indistinti e di uguale rilevanza 4. Personale: non si può delegare, tranne casi straordinari previsti dalla legge, ovvero persone impedite del recarsi alle urne (in ospedale o carcere), gli italiani all’estero votano comunque in modo diretto e personale mandando una lettera di voto. I SISTEMI ELETTORALI = meccanismi che noi cittadini sovrani abbiamo per scegliere gli esercenti del nostro potere. I sistemi elettorali si dividono sostanzialmente in 2 grandi famiglie: sistema elettorale proporzionale e il suo opposto è il sistema elettorale maggioritario. 1) Sistema elettorale PROPORZIONALE: il suo scopo è fotografare nel modo più preciso possibile l’orientamento dell’elettorato, rispettare esattamente i suoi orientamenti e la sua composizione. Quando andiamo a comporre l’organo da eleggere, lo riproduce con le proporzioni espresse dall’elettorato, il più preciso possibile, il vantaggio è quindi la rappresentazione esatta e fedele dei nostri orientamenti. Svantaggi: abbiamo troppi partiti, grande dispersione del consenso che rende difficile formare una maggioranza e quando la si forma essa è molto fragile, molto buona la definizione dei nostri orientamenti MA molto negativa la tenuta di governo, fragile per la diffusione del voto Per cui esistono dei correttivi (meccanismi per attenuare la proliferazione delle sigle e compattare il sistema proporzionale, servono a rimediare all’eccessiva dispersione del voto che un proporzionale puro comporterebbe), cioè il proporzionale puro non lo trovi da nessuna parte:  Soglia di sbarramento: (il correttivo più diffuso) “se non prendi almeno l’x % non ti conto neanche i voti”, per cui devi superare il 2 o 3% dell’elettorato (in Germania si arriva al 4%) se no i tuoi voti non li si conta nemmeno > i partiti piccoli perciò tenderanno ancora di più a mettersi insieme per raggiungere la soglia  Premio di maggioranza: “a chi arriva primo (nelle percentuali seppur non alla maggioranza) io gli do quello che gli manca per arrivare alla maggioranza, cioè regalo i seggi che gli mancano e li tolgo agli altri partiti”. Qui le variabili cominciano ad essere molte  “Il premio lo do al partito o alla coalizione dei partiti che si sono messi insieme?”, se io do un premio alla coalizione spingo i partiti a coalizzarsi prima delle elezioni, al contrario se invece io premio il partito essi tenderebbero ad andare da soli e provare a vincere da soli il premio;  In Italia è richiesta una soglia minima di decenza (44%), prima bisogna arrivare a una soglia affinché io ti regali i voti, devi arrivare fino a un certo punto da solo  Metodo D’Hondt: in quest’ultimo caso non si tratta di un meccanismo come il premio di maggioranza o la soglia di sbarramento ma si tratta di un modo di contare i voti. “Diciamo che ci sono 100 seggi (= 100 posti da assegnare), il primo partito ha preso 30 punti, allora io divido 30 voti che hanno preso loro per x fino a 100 Quando vado a dare i 100 seggi conto il valore assoluto, cioè il primo seggio va necessariamente al partito 1 (30/1 è il quoziente più alto), il secondo seggio lo do al partito 2 (25/1=25), il terzo seggio va pari merito al partito 1 e 3 (30/2=15 e 15/1=15) diventano rispettivamente 3° e 4° seggio, il 5° seggio va al 12,5 (partito 2), il 6° seggio al 10 (partito 1), il 7° seggio al 8,3 (partito 2), poi 7,5 e poi 5. 100 seggi Partito 1: 30 pt -> 30/1 = 30 30/2 = 15 30/3 = 10 ecc. Partito 2: 25 pt -> 25/1 = 25 25/2 = 12,5 25/3 = 8,3 ecc. Partito 3: 15 pt -> 15/1 = 15 15/2 = 7,5 15/3 = 5 ecc. 27 > do il seggio in base al risultato di tutte queste frazioni, è un algoritmo che fa queste operazioni, spiegato è lungo ma online si trovano delle schede che fanno tutto in automatico > “io divido ogni risultato di voto per il numero dei seggi che ci sono” L’effetto: con questo metodo di conta favorisco i partiti che prendono più voti, per pura questione matematica (metto dentro chi ha il quoziente più alto) > sostanzialmente quelli del partito 1 entrano dento quasi tutti, quelli del 2 un po’ meno e quelli del 3 sempre meno ecc. 2) Sistema elettorale MAGGIORITARIO: (ha una logica che funziona diversa) Mettiamo che dobbiamo eleggere il Parlamento e dobbiamo riempire 400 sedie, la prima sedia la riempie l’elettorato della Val d’Aosta, poi la seconda sedia l’elettorato di Vercelli ed Alessandria, la terza e la quarta sedia la riempiono gli elettori di Torino est e ovest (perché sono molti), la quinta sedia la riempiono gli elettori di ecc. = cioè ogni sedia viene data da riempire a un certo numero di elettori (circa lo stesso per ogni sedia, supponiamo 10 mila ma in realtà sono di più), questi insiemi che vengono disegnati si chiamano “circoscrizioni” = che sono ripartizioni del territorio (vai da Cuneo fino al sud Italia con Ragusa), ogni sedia viene assegnata a circa lo stesso voto di persone. Adesso zoomiamo e ci concentriamo su una singola sedia: es. noi dentro quest’aula siamo la circoscrizione “Bologna Centro”, il punto profondamente diverso dal sistema proporzionale è che sulla sedia si va a sedere uno solo, prescindere dai mille orientamenti, quindi l’effetto è che bisogna fare un’alleanza > perché solo mettendosi insieme e raggiungendo dentro la circoscrizione il 51% si può mettere qualcuno a sedere. Bisogna fare maggioranza per ottenere la sedia: il sistema maggioritario forza alle coalizioni, e vuole che si facciano le alleanze per ottenere una sedia al parlamento. “Alla fine al interno della circoscrizione si manda uno in Parlamento, quindi è meglio che le nostre differenze si risolvano prima dell’elezioni facendo delle alleanza” > il polo di centro- destra e il polo di centro-sinistra (nati negli anni del Berlu) sono l’aggregazione dovuta al fatto che noi passammo a un sistema elettorale maggioritario ed esso è spietato. Nel proporzionale vincono un po’ tutti, cioè c’è chi vince davvero e c’è chi si qualifica, mentre nel maggioritario o vinci o perdi, non c’è discussione. È feroce e forza all’alleanza nel senso che basta un voto in più per far diventare inutili tutti quelli dell’altra parte (questo nella sua forma più assoluta e pura) > speculare e opposto al proporzionale Vantaggi: molto chiaro chi vince e chi perde, fortemente costruttivo a una maggioranza, forza i partiti a formare colazioni prima delle elezioni Svantaggio: non fotografa esattamente gli orientamenti tanti dell’elettorato Correttivo (l’unico che regge, anche se debole): es. abbiamo detto 400 membri della Camera dei deputati, allora 100 li lasciamo comunque eleggere col sistema proporzionale in modo che i partitini entrino in quella quota piccola, tutto il resto è eletto col maggioritario > quindi ho l’impatto sul sistema partitico “li faccio mettere insieme un po’ a forza” perché la grande maggioranza dei seggi è assegnata col maggioritario, poi lascio una quota al sistema proporzionale in modo da recuperare il voto pulviscolo che altrimenti non entrerebbe. È un correttivo che serve per recuperare il voto pulviscolo dei piccoli partiti che altrimenti non entrerebbe, quelli più grandi invece li obbligo a coalizzarsi con quello maggioritario. 30 Attivo: 25, passivo: 40) > sul Senato in Italia c’è anche questo senso del fatto che è una Camera eletta da persone più mature e di persone più mature, c’è un po’ questa concezione della “Camera dei saggi”. E perché bicameralismo “perfetto”? perché a dispetto di queste differenze strutturali di composizione dell’organo – ovvero: meno membri, uno la metà dell’altro, eletti da persone di età diversa e gli eletti hanno un’età diversa e conta su base regionale – fanno esattamente la stessa cosa e hanno esattamente le stesse funzioni (non manca chi vorrebbe che il Senato intervenisse solo su certe materie e non tutte > in modo che lavori solo una Camera e il tutto è più veloce). Parlamento in seduta comune Ogni tanto il parlamento lavora in seduta comune = cioè si mettono tutti a sedere assieme e deliberano assieme, ad esempio per le elezioni per il Presidente della Repubblica che ci saranno a febbraio 2022; Autonomia delle Camere Il Parlamento (le 2 Camere) è sostanzialmente il luogo principale in cui si esprime il nostro ruolo di sovrani (l’atto più importante che facciamo è delegare loro con un voto), proprio perché il Parlamento è l’organo più democratico di tutti, si insiste molto sull’autonomia delle Camere = cioè le Camere si organizzano e organizzano i propri lavori, la disciplina ecc. con un loro regolamento, non contestabile neanche dalla Corte Costituzionale > hanno un’assoluta autonomia di determinazione sul loro funzionamento e organizzazione > nessuna autorità può contestare o sanzionare come si organizzano, sono il luogo supremo della decisione (es. sono loro a stabilire il loro stesso stipendio, o sono loro che si sono autoimposti di usare le mascherine e green pass in Parlamento) Organizzazione interna - Presidente e ufficio di presidenza Ognuna delle 2 Camere ha un Presidente: > ha il compito di convocare le riunioni per stabilire un calendario (nelle camere si lavora solitamente dal martedì al giovedì, il lunedì e il venerdì sono lasciati ai deputati e ai senatori perché lavorino sui loro territori di provenienza); > ha un ufficio di presidenza che lo aiuta, ci sono una serie di vice-presidenti > di solito la Camera viene presieduta da un esponente della maggioranza mentre il senato viene presieduto da un’esponente dell’opposizione: anche oggi è così infatti alla Camera siede Fico (rappresentante del Movimento 5 stelle) e al Senato la presidente è di Forza Italia che quando furono fatte le nomine era all’opposizione. - Giunte NO - Gruppi parlamentari I gruppi parlamentari grossomodo si organizzano sulle file del Parlamento, e generalmente si distribuiscono da destra a sinistra in ragione della loro posizione politica (a sx le sinistre e a dx le destre); In mezzo e sotto al Parlamento ci si siede il Governo quando va a riferire al Parlamento, ora si siederebbe Draghi e attorno tutti i suoi ministri Membri dei gruppi parlamentari = sono le persone elette nelle stesse liste alla Camera o al Senato; > quindi tendenzialmente il gruppo parlamentare è il riflesso del partito dentro la Camera o dentro al senato es. gruppo parlamentare della Lega, gruppo parlamentare del PD ecc. > sono la proiezione interna alla Camera (inteso una delle 2) dei partiti politici > sono la proiezione parlamentare delle liste elettorali e quindi dei partiti Funzione: danno un’organizzazione ai lavori delle Camere, eleggono un loro presidente > ognuno dei presidenti dei gruppi va insieme al Presidente a decidere l’agenda dei lavori. C’è anche una funzione di organizzazione di quella forza politica, cioè il capogruppo organizza il voto dei suoi e un po’ lo controlla anche > quindi i capigruppo hanno un po’ anche la funzione di tenere l’ordine e dare le direttive ai gruppi. 31 - Commissioni parlamentari (permanenti / temporanee / miste) Es. (detta molto semplificata) ho un progetto di legge per rivedere come funziona il processo penale? Affido la discussione su questo progetto sul nuovo processo penale alla Commissione 2 “Giustizia”. Ho bisogno di prendere nuovi provvedimenti per assumere bidelli e nuovi insegnanti a scuola? Do il tutto alla Commissione 7 “Cultura, scienze e istruzione” Le commissioni parlamentari (in entrambe le Camere) = articolazioni interne del Parlamento per una organizzazione del lavoro, servono ad articolare il lavoro del Parlamento. Ci sono sia alla Camera che al Senato, sono per materia e ognuna rispecchia la composizione dell’assemblea: es. se alla Camera c’è il 30% di Grillini (attualmente) in ognuna di queste Commissioni ci dovrà essere il 30% di Grillini devono rispettare le proporzioni che ci sono al Parlamento. Ogni parlamentare fa parte di una Commissione, tutti hanno questo impegno, e tendenzialmente vanno in quella di cui sanno di più, è chiaro che l’appartenenza di un parlamentare a una commissione viene fatta in ragione alle sue capacità e ai suoi interessi. Queste sono le Commissioni ordinarie = quelle che pochi giorni dopo le elezioni vengono organizzate e lavorano per tutta la legislatura in via ordinaria. MA ci sono anche Commissioni straordinarie:  Commissioni bicamerali = commissioni più grandi con membri sia della Camera che del Senato, nascono su problemi particolari, operano e poi si sciolgono  Commissioni d’inchiesta (sia mono che bicamerali): sono chiamate a svolgere indagini e a raccogliere informazioni su fatti rilevanti per il paese > tipicissima la commissione antimafia, sul terrorismo. Possono svolgere le indagini al pari di un magistrato inquirente = non hanno potere di sentenza MA possono disporre ispezioni, interrogatori, mandare a testimoniare, perquisire ecc. > sono commissioni fatte perché il parlamento scoprire la verità o quanto più può su certi fatti e per questo dispongono si questi poteri particolari Anche queste commissioni possono disporre delle audizioni, cioè chiedere opinione di esperti del settore  Commissioni di vigilanza = sono chiamate a controllare certi aspetti della vita pubblica, tra le più importanti ci sono la Commissione di vigilanza sulla RAI e di Commissione di vigilanza sui servizi segreti e sono di regola assegnate alla presidenza di un membro dell’opposizione, non dei partiti che formano la maggioranza (per forza, sono di vigilanza su quello che fa il governo e quindi non possono far parte della maggioranza) Lo status di parlamentare: insindacabilità e inviolabilità I nostri parlamentari godono di prerogative importanti:  Insindacabilità: significa che non possono essergli contestate in nessuna sede le parole e i voti espressi durante lo svolgimento delle loro funzioni. Non sindacabile e non perseguibile per le opinioni e i voti espressi > i parlamentari sono più liberi di noi perché noi siamo 1 Affari costituzionali, Presenza del Consiglio e Interni 2 Giustizia 3 Affari esteri e comunitari 4 Difesa 5 Bilancio, tesoro e programmazione 6 Finanze 7 Cultura, scienza e istruzione 8 Ambiente, territorio e lavori pubblici 9 Trasporti, poste e telecomunicazioni 10 Attività produttive, commercio e turismo 11 Lavoro pubblico e privato 12 Affari sociali 13 Agricoltura 14 Politiche dell’Unione Europea 32 perseguibili per certe azioni (es. se insultiamo qualcuno), questo lo si fa per farli sentire completamente liberati e capaci di dire quello che pensano.  Hanno questo status di inviolabilità: non possono essere interrogati, perquisiti e soprattutto mandati a processo (ed eventualmente arrestati) senza l’autorizzazione della Camera a cui appartengono: tutto questo perché ai tempi in cui vennero scritte queste regole i parlamentari da anni venivano minacciati, perseguiti e uccisi, sono regole che in quel periodo storico servivano da protezione per la libertà di opinione dei politici (persecuzioni di Matteotti, periodo di oscurantismo e minacce) Attenzione: fuori dall’esercizio delle funzioni non vale la protezione, quindi se un parlamentare uccide un uomo è sanzionabile come ogni cittadino. Il mandato che diamo al parlamentare che votiamo (se abbiamo la possibilità di esprimere una preferenza, se no al partito) si chiama mandato non obbligatorio: “cioè io mi candido al Parlamento, voi siete i miei elettori e io sto facendo campagna elettorale con le mie proposte, poi vado in Parlamento e posso fare ciò che voglio, anche aumentare le tasse a carico di voi cittadini” c’è questo mandato non obbligatorio perché bisogna esprimere fiducia in chi si elegge, poi tutto ciò che l’eletto fa dopo è in sua piena autonomia e libertà di decisione, scelta e coscienza, può dire e fare ciò che vuole e il cittadino non lo può contestare e non ha potere su di esso, si consegna la propria fiducia nelle mani del parlamentare e poi lui al Parlamento fa ciò che vuole (se glielo vuoi impedire non puoi perché sarebbe contro la Costituzione) > se non fa ciò che ha promesso l’unica cosa che si può fare e non votarlo più o cambiare voto (anche se tendenzialmente la popolazione italiana si fossilizza sul votare sempre gli stessi parlamentari e/o partiti, ma ultimamente lo si sta facendo un po’ meno) PROCEDIMENTO LEGISLATIVO (vedi mappa fika) = come si fanno le leggi, ci sono varie fasi: Procedimento ordinario: Chi può proporre un testo di legge? 5 soggetti: 1. 50 mila elettori (già detto nella lezione precedente), l’iniziativa di legge popolare, possono proporre un testo di legge > è uno dei 2 strumenti della democrazia diretta insieme al Referendum (purtroppo le iniziative popolari non hanno mai avuto molta fortuna); 2. Ogni parlamentare; 3. Il governo: può proporre un al Parlamento e in quel caso si chiama Disegno di legge “ddl”; 4. I Consigli Regionali: che sono i “parlamentini” delle regioni 5. Il CNEL = comitato nazionale economia e lavoro, è un organo previsto dalla Costituzione ma in realtà è un po’ in disuso > in questo comitato siedono i rappresentanti dei commercianti, degli industriali, dei sindacati ecc. e prendono qualche decisione in materia di politiche economiche del lavoro (in 70 anni di Costituzione ha proposto sì e no 40 proposte di legge). > il Governo ha più probabilità di avere successo perché conta su una maggioranza in Parlamento. A chi lo propongono? Il soggetto proponente dà il testo al presidente di una delle 2 Camere (si comincia da uno dei 2), normalmente il presidente della Camera dà il testo alla Commissione competente per materia (sono 14 divise per materia, viste sopra) e qui si svolge un dibatto: si legge il testo, lo si elabora, lo si cambia, lo si aggiusta ecc. arrivano a un testo finale; Poi viene mandato per essere portato in aula davanti a tutti: la commissione opera in sede referente (=discutiamo poi riferiamo all’aula), Cosa succede in aula? Il presidente della commissione arriva ed espone il testo > poi in aula si comincia la discussione e si arriva a 2 votazioni: 1. Prima votazione: articolo per articolo, ogni articolo viene approvato o non ed emendato, cioè vengono registrate le modifiche, emendamenti = cambiamenti al testo > un uso 35 > senza portafoglio non vuol dire senza una lira, vuole dire che però non c’è una spesa fissa in bilancio cioè > mentre quelli col portafoglio a prescindere vanno sempre mantenuti dallo stato senza tagli, c’è una struttura fissa da mantenere (es. io Stato devo sempre pagare ogni mese tutti gli insegnanti italiani, devo sempre finanziare il riscaldamento delle scuole ecc.) Ministri = sono quelli che votano, e le decisioni si prendono a maggioranza non all’unanimità, quindi non c’è bisogno che tutti siano d’accordo – Buona norma che viene dal Regno Unito è che dentro al Consiglio dei Ministri si possono scannare e dire di ogni, ma quado si esce dal Consiglio dei Ministri la soluzione adottata deve essere compatta e universale per tutti > non si deve dare al paese la sensazione di una divisione o spaccatura nell’esecutivo, si chiama principio di solidarietà nell’esecutivo ma in Italia non è molto praticato, anzi – Al Consiglio dei Ministri non partecipano solo i ministri, ma possono partecipare anche:  Sottosegretari = sono figure politiche e stanno sotto al ministro, lo aiutano (tecnicamente i ministri si dovrebbero chiamare segretari di Stato e quindi loro sono sottosegretari di Stato), sono moltissimi: di solito 3 o 4 per ministero, la nomina ufficiale è del presidente del consiglio dei ministri;  Commissari = personalità incaricate dal Governo di prendersi cura di casi particolarmente rilevanti, delicati, urgenti ecc. > riferiscono al Consiglio dei Ministri gli aggiornamenti della situazione che si sono presi in carico, dice al governo come sta andando la situazione dell’emergenza > non votano (votano solo il Presidente e i Ministri) I ministri: fanno i politici quando sono in Consiglio, lì discutono, poi quando tornano al loro ministero danno l’avvio alla gestione, si passa dalla fase politica a quella amministrativa (come detto all’inizio) FORMAZIONE DEL GOVERNO Incarico > Nomina dei ministri > Giuramento > Elaborazione del programma > Voto di fiducia Ipotesi base: ci sono state le elezioni e in Parlamento si forma una maggioranza (nell’ipotesi più fortunata) > il Presidente della Repubblica comincia una serie di consultazioni cioè inizia a sentire le varie personalità interessate, comincia dagli ex presidenti della Repubblica, poi sente i 2 presidenti di Camera e Senato (che nel frattempo che si è andati alle elezioni le camere si sono formate) e fa una serie di colloqui, e poi comincia a sentire le delegazioni i dei partiti per chi vorrebbero come Presidente del Consiglio > delle volte nella campagna elettorale si dice già chi dovrebbe essere il Presidente del Consiglio: es. la Lega si chiama “Lega Salvini premier” e ciò vuol dire che se vincono loro col partito di maggioranza relativa il candidato premier per loro è Salvini e lo dicono già > però questo non succede sempre ad esempio i 5 Stelle non sapevano chi mandare come premier e hanno preso Conte che non era manco uno di loro ma solo un simpatizzante. Quindi le forze politiche cominciano a dire “noi ci alleeremmo con questi o con quelli, per noi il candidato premer è questo qui” > il lavoro del Pres. della Rep. è quello di ascoltare tutti, capire dove c’è una maggioranza > poi il primo atto ufficiale, identificata la persona, è dargli l’incarico, da quel momento si parla di un Presidente del Consiglio incaricato = non è ancora con pieni poteri, ma ha avuto l’incarico di formare un Governo dal Presidente della Repubblica. A questo punto l’incaricato fa 2 cose: 1. Comincia a definire il programma di Governo, lo comincia ad abbozzare, i punti fondamentali; 2. Scegliere i ministri e questa scelta dovrebbe essere basata sul programma che voglio affrontare detto sopra Domanda: c’è un criterio per la scelta dei ministri per materia? Di base non c’è una regola, è chiaro che ci deve essere un po’ di coerenza, al Ministero di economia non posso mettere uno che fino a quel momento ha fatto lo chef, ci vuole uno che di economia un po’ ne capisca > però questo succede più nei governi tecnici tipo il nostro, dove si bada molto alla professione, un governo politico tendenzialmente mette su dei politici che non è che non devono capire un cazzo di niente, però ho anche bisogno di persone sulla mia linea di pensiero che sappiano soprattutto interpretare il bisogno della comunità, società che governano > 36 la politica è soprattutto capacità di interpretazione del bisogno e traduzione del bisogno in priorità poi come faro c’è un dialogo con gli operativi: insieme a questi politici lavorano una serie di tecnici della materia. Questa lista viene proposta al Presidente della Repubblica che fa le nomine, MA: non è così scontato che il Pres. della Rep nomini chi gli propone il Pres. del Consiglio, la frase che dice la Costituzione è: “il presidente della Repubblica nomina il Primo Ministro (= Presidente del Consiglio dei ministri) e su sua proposta i ministri”. Quindi: si elabora il programma, si scelgono i ministri (detto sopra) > e poi elaborazione del programma: il programma viene messo a punto nel dettaglio, non solo per i ministri che ho ma anche per le forze politiche che mi sorreggono. Poi io Presidente del Consiglio incaricato mi presento alle Camere separatamente (generalmente si va prima in quella in cui si sa che si hanno i numeri più forti) e si chiede la fiducia: dato che la nostra è una forma di Governo parlamentare, esso vive, opera ed è legittimato perché ha la fiducia del Parlamento, del 50% più uno dei parlamentari. Attenzione: nel sistema locale il sindaco è legittimato direttamente dal nostro voto, nel sistema statale no: il capo del Governo non è votato direttamente da noi MA è solo legittimato dalla fiducia del Parlamento > sono le famose forme di Governo che abbiamo visto in precedenza: non succede in America perché Biden è votato direttamente dagli americani. Da noi il passaggio che il Presidente del Consiglio vada davanti a ognuna delle Camere e dica il suo programma, poi si passa alla votazione e lo vota il 50% più uno dei membri di quella Camera è l’elemento che fa vivere il Governo: finché c’è la fiducia il Governo sta in piedi (la fiducia è la maggioranza). La fiducia deve essere piena in tutte e 2 le Camere, al Senato negli ultimi governi è sempre stata un po’ più debole per via della ripartizione del voto su base elettorale. Le crisi di Governo Può succedere che ci sia una crisi di governo: es. Salvini al Papeete e Renzi e il ritiro della sua delegazione dal Governo Conte = 2 crisi di Governo, non siamo andanti alle elezioni, ma in questi 2 casi 2 leader politici hanno deciso che toglievano la fiducia al Governo che prima sostenevano, quindi in Parlamento non c’era più il 51%. Il Presidente della Repubblica ha l’obbligo costituzionale di verificare se in Parlamento c’è un’altra maggioranza alternativa, così non c’è bisogno di andare alle elezioni (come è successo nei 2 casi sopra) > deve farlo per forza. Le crisi in Italia sono quasi sempre crisi fuori dal Parlamento, difficilmente succede che un partito poi non vota (?). FUNZIONI DEL PARLAMENTO a) FUNZIONE LEGISLATIVA Il procedimento legislativo si compone di:  Iniziativa  Istruttoria  Discussione e approvazione  Promulgazione  Pubblicazione I procedimenti abbreviati e speciali Il procedimento di riforma costituzionale b) FUNZIONE DI CONTROLLO SUL GOVERNO > la sopravvivenza del Governo dipende fortissimamente da che relazione ha con il Parlamento, gli atti con cui controlla il Governo sono 3: 1. Interrogazione: generalmente orale, è domanda che un parlamentare rivolge al Governo o a un ministro e la domanda è sostanzialmente “che cosa sa il governo di…” ci dà un informativa, la risposta del Governo è altrettanto orale; 2. Interpellanza: è scritta, la domanda non è “cosa sapete di” MA “che cosa intendete far riguardo a…” che politica intendi mettere in campo? alla fine dell’interpellanza l’interpellante 37 deve dichiarare se è soddisfatto o no: se non lo è può promuovere il 3° tipo di atto che è la mozione; 3. Mozione: la mozione alla fine richiede un voto di tutta l’aula e quindi il Governo rischia perché se io faccio una mozione e una parte dei parlamentari che lo sostengono non votano a favore, il Governo può andare sotto > è l’atto con cui il Parlamento vota la fiducia al Governo, anche all’inizio con il presidente del Consiglio incaricato e ciò che vota ogni singola Camera si chiama mozione di fiducia. Si può anche proporre, nel corso della legislatura, una mozione di sfiducia nei confronti del governo o nei confronti del singolo ministro. La mozione è il livello più duro dell’interpellanza ma può essere anche proposta senza passare per essa, perché la mozione ha la caratteristica di essere un atto su si chiede il voto dell’aula e si va alla conta. Il Governo può essere lui a richiedere la fiducia per vedere se c’è ancora supporto, può porre la questione della fiducia, manda la norma alle Camere ma se non l’approvano si dimette, io Governo lego la mia sopravvivenza all’approvazione di questa norma > il Governo dice al Parlamento “o mi fai passare questa disposizione o io vado a casa”. Facendo così mette i parlamentari contro il muro e non gli dà una possibilità di scegliere con coscienza, priva i parlamentari della loro prerogativa principale: votare con coscienza > di fatto taglio il dibattito parlamentare. Le crisi di governo come detto prima sono quasi tutte extraparlamentari, quindi poche volte poi è successo che davanti a una questione di fiducia non è stata data la fiducia, molte poche volte, forse solo una (con Prodi). È una forzatura ed è una mozione anche questa. Commissioni d’inchiesta: già viste c) FUNZIONE DI INDIRIZZO POLITICO *appunto: anche il Presidente del Consiglio dei Ministri può chiedere a un ministro di dimettersi, come lo ha nominato lo può mandare a casa > è una cosa non scritta in Costituzione ma che è successa e che quindi è stata detta legittima GOVERNO: FUNZIONE NORMATIVA La funzione normativa è funzione del Parlamento MA c’è una partecipazione del Governo nelle seguenti forme, questo accade in tutti i paesi, cioè non c’è purezza di funzione legislativa in mano al parlamento, di funzione esecutiva al Governo e funzione giudiziaria in mano alla magistratura > ci sono degli intrecci. a) DISEGNI DI LEGGE Il Governo può presentare disegni di legge, l’iniziativa del procedimento legislativo > l’iniziativa del Governo è quella che ha più probabilità di successo b) DECRETI LEGGE e DECRETI LEGISLATIVI Capacità del governo di approvare pezzi di legislazione, lo può fare direttamente. Generalmente tutto ciò che produce l’esecutivo si chiamano atti, però ci sono degli atti particolari a cui vene data capacità di legge > sono documenti del Governo che sono parificati nel sistema delle fonti del diritto alla legge (tabella importante seconda colonna seconda riga). Ci sono di 2 tipologie che sono atti che hanno forza di legge (ugualmente obbligatori): Decreto legge: previsto in tutte le costituzioni, è l’intervento d’urgenza (es. emergenza covid, crisi energetica, maremoto ecc.) e non si può aspettare i tempi standard per approvare una legge (visti nella lezione 8). Quindi il Consiglio dei Ministri si riunisce, approva un testo con tutte le misure necessarie > l’approvazione viene fatta comunicando al Parlamento che c’è necessità e urgenza (formula della Costituzione) > poi la norma viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il giorno dopo e il giorno dopo ancora entra in vigore, ci vogliono solo 2 giorni (non c’è vacatio legis). MA: quel testo in 60 giorni deve essere convertito in legge vera e propria dal Parlamento > se NON viene approvata: la norma decade “ex tunc” e cioè “da allora” = fin dall’origine, è come se non fosse mai esistita. l = legge dl = decreto legge dlgs = decreto legislativo 40 Corte dei conti fa questa funzione: controlla che provvedimenti del Governo non comportino spese non previste nel bilancio e se lo fa glielo rimanda dicendo “beh dove cazz ritrovo i soldi se non ci sono?!” > Se il Governo rimanda a sua volta il regolamento dicendo di continuare la Corte dei conti obbedisce però segnala la spesa da lei non approvata al Parlamento dicendo “Oh il Governo sta spendendo questi soldi che secondo me non ci sono” > alla fine diventa un Decreto del Presidente della Repubblica. Ultima cosa sui regolamenti: i nostri costituenti avevano poca fiducia nel Governo (ci credo prima c’era Mussolini) quindi hanno messo in Costituzione un sacco di volte questa espressione che è una riserva di legge cioè che questo argomento qui lo può regolare solo la legge perché non si fidavano dei regolamenti e cioè non si fidavano del Governo > la nostra Costituzione è piena di riserve di legge, cioè di argomenti che solo la legge potrà dare e i regolamenti no, o meglio potranno ma solo dopo una legge. Con il tempo abbiamo avuto un eccesso di leggi, a un certo punto si è invertita la tendenza e abbiamo teso a mettere dei principi nella legge e poi rimandare tutto ai regolamenti perché essi si cambiano in modo più facile, in legge ci vanno le grandi cose, le regole importanti e strutturali > x cambiare una legge poi bisogna fare un pippone infinito che su certe cose non ne vale la pena > x cambiare un regolamento invece c’è una decisione del Governo, poi controllo della corte dei conti, poi consiglio di stato e poi si va. C’è quindi stata una tendenza alla delegificazione = togliere dalla riga 2 e andare alla riga 3 (vedi griglia delle fonti del diritto), basta andare a legge è meglio andare sui regolamenti per cose non di così grande importanza strutturale. Il Presidente della Repubblica ha dei poteri nei confronti di ciascuno dei 3 poteri: Attribuzioni di natura legislativa:  Promulga le leggi (lo abbiamo visto nel procedimento legislativo). Nomina i 5 senatori a vita: sono figure che hanno dato e danno particolare prestigio al paese e gli viene conferita questa onorificenza > sono senatori a vita anche tutti gli ex Presidenti della Repubblica. I senatori a vita si aggiungono al numero dei senatori già presenti  Indice le elezioni  Convoca le Camere in plenum: convoca la prima riunione delle Camere, perché ancora non c’è un presidente che le possa richiamare quindi lo fa lui: proclama gli eletti e li chiama alla prima riunione. Autorizza la presentazione delle Camere dei progetti di Legge del Governo: il Governo presenta i disegni di legge > è uno dei 5 soggetti che può iniziare il procedimento legislativo, anzi è il soggetto che ha più possibilità di successo > però c’è questa autorizzazione del Presidente della Repubblica Attribuzioni di natura esecutiva:  Nomina il capo del Governo: nomina il primo Ministro ovvero il Presidente del Consiglio, e su proposta di questo nomina i Ministri  Presiede le forze armate: come il Presidente degli Stati Uniti, attenzione: lo stato di guerra lo dichiara il Parlamento, e una volta dichiarato entra in comando delle forze armate il Pres Repubblica Attribuzioni di natura giudiziaria:  Capo del CSM (= Consiglio Superiore della Magistratura)  Nomina 5 giudici della Corte Costituzionale  Ha potere di concedere grazie e commutare pene: le figure del perdono sono varie e diverse, c’è la grazia (perdona la persona) e l’indulto (assolve il crimine) Domanda: Nel momento in cui al Parlamento non piace un regolamento del Governo cosa succede? Ci sono varie strade: partiamo dal presupposto che il regolamento è un atto proprio del Governo quindi quest’ultimo potrebbe dire al Parlamento di attaccarsi al cazzo e farsi i fatti suoi > forse si può provare ad impugnarlo con un conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale e cioè dire “questo spettava a me” da parte del Parlamento “questa non è roba da regolamento ma è roba mia” > tutte le norme che abbiamo visto non sono impugnabili davanti al giudice se non davanti alla Corte Costituzionale perché sono atti costituzionali ma noi come privati cittadini non possiamo impugnare una legge perché non ci piace > quello che è normativo come cittadini non è 41 impugnabile davanti alla legge, lo si può fare solo se è anti-costituzionale > mentre invece gli atti dispositivi specifici che colpiscono nel nostro interesse diretto e personale sì: la norma non si impugna MAI, l’atto applicativo della norma nei nostri confronti che ci colpisce direttamente e personalmente invece si perché si potrebbe trattare di una cattiva applicazione della norma. LA CORTE COSTITUZIONALE Composizione: 15 giudici, ogni membro dura in carica 9 anni, questi 15 fanno il presidente a turno  1/3 eletto dal PdR (5)  1/3 eletto dalle Camere (5): generalmente 3 dalla Camera dei deputati e 2 dal Senato della Repubblica;  1/3 eletto dalle supreme magistrature (5): cioè dai magistrati delle corti più importanti (Consiglio di Stato, Corte dei Conti e Corte di cassazione) Funzioni:  Controllo di legittimità delle leggi e degli atti con forza di legge : SOLO sugli atti che hanno forza di legge e sulle leggi, tutto il resto no (es. i regolamenti NO, importante!!) - in via incidentale - in via diretta  Risoluzione dei conflitti di attribuzione  Pronuncia di ammissibilità dei referendum: visto quando abbiamo fatto i referendum  Giudizio penale relativo al Presidente della Repubblica: alto tradimento o attentato alla Costituzionale, detto prima La Corte Costituzionale è il custode della legittimità costituzionale, è l’organo che controlla la coerenza, soprattutto delle leggi, ma in generale del nostro ordinamento ai dettati della Costituzione. La caratteristica della Corte Costituzionale italiana, del giudizio di costituzionalità in Italia, cioè di chi controlla la fedeltà costituzionale dell’ordinamento in Italia sono 2: 1) È un controllo accentrato: lo fa solo la Corte Costituzionale mentre invece negli Stati Uniti un controllo di costituzionalità lo può fare anche un giudice > il controllo di costituzionalità è accentrato perché solo la Corte può farlo 2) i comuni cittadini non possono andare davanti alla Corte Costituzionale: al contrario negli Stati Uniti essi possono, ogni americano può portare un contrasto della legge (secondo lui) davanti alla corte > da noi NO: neanche i comuni possono portare norme davanti alla Corte Costituzionale, SOLO le regioni e gli organi dello stato Come si va quindi a portare qualcosa davanti alla Corte Costituzionale? Ci si va in 2 modi: (guarda anche tabella delle fonti del diritto) - via incidentale: c’è un incidente processuale, cioè ad es. io sono in causa con un altro x la definizione dei confini di dove finisce il mio terreno e dove comincia il suo; durante il processo qualunque delle due parti che litigano può alzare la mano e dire al giudice che sta giudicando quel processo “Secondo me qui si sta applicando una norma anti-costituzionale” > allora il giudice del processo in corso fa 2 valutazioni, deve verificare 2 criteri: rilevanza e infondatezza (parole chiave) 1) Che in effetti la norma ritenuta incostituzionale sia rilevante per il processo in corso, non posso tirarne fuori una a caso che non c’entra, deve essere una norma che applicherei in quel giudizio lì. 2) non manifesta infondatezza: cioè che non è palesemente una boiata, che c’è il sentore del fatto che si potrebbe aver ragione con questa contestazione. Se la risposta è sì ad entrambi questi controlli (“Sì è rilevante e sì non è manifestamente infondata la questione”) il giudice a quo (“da cui”) manda la questione alla Corte Costituzionale > infatti controllo centralizzato proprio perché lui direttamente non può dire se è costituzionale o no, deve inviare la questione solo e unicamente alla Corte e lo può dire solo lei. Per cui se qualcuno durante un qualunque processo in Italia alza la mano e dice “secondo me stai applicando una norma incostituzionale” il giudice fa queste 2 valutazioni e passa la palla alla Corte Costituzionale. 42 - via diretta: (2° riga, 2° colonna) chi può andare direttamente davanti alla Corte? Gli organi dello Stato (es. Governo, Parlamento, comitati organizzatori dei Referendum ecc.) e le regioni. E a dire che cosa? A dire che l’atto normativo di qual uno degli altri non è conforme alla Costituzione > es. lo Stato approva una legge e la regione Veneto va davanti alla Corte Costituzionale dicendo che quella legge era materia sua e non doveva farla lo Stato, oppure può succedere viceversa: la regione Lazio approva una legge e lo Stato dice davanti alla Corte Costituzionale “no, quella legge spettava a mei” (si sta litigando sempre sulla 2° riga dello schema). Altro esempio: spetta allo Stato o alle regioni la collocazione sul territorio delle multisale? Di questi conflitti Stato vs Regioni ce ne sono tantissimi, in genere si parla di conflitti in positivo = cioè che tutti e due vorrebbero fare quella legge > ci sono anche i conflitti in negativo = nessuno dei due vorrebbe fare quella legge. Generalmente impugnano le leggi più importanti dello Stato le Regioni che hanno dei governatori di colore diverso dal colore che al momento c’è al Parlamento, è un modo di fare opposizione legittimo. TIPI DI SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE (Sia via diretta che incidentale) La Corte se emette una sentenza di accoglimento= norma è incostituzionale, significa che accoglie le obiezioni di incostituzionalità > succede che poi la Corte pubblica la sentenza sulla Gazzetta Ufficiale e dal giorno dopo la norma viene cancellata dal nostro ordinamento. Se invece la Corte Costituzionale non ravvisa la questione di incostituzionalità la sentenza si chiama di rigetto. Rigetto/Accoglimento = 2 sentenze tecnicamente possibili > MA nel tempo la Corte ci ha lavorato su questi 2 tipi di sentenze: ormai si parla di sentenze interpretative generalmente di rigetto: essa dice “guarda non è incostituzionale MA SOLO se la interpreti così” es. è successo quando davanti alla corte si è presentato il caso dell’ordine di giornalisti (toglietelo l’ordine perché serve a selezionale solo giornalisti compiacenti), la corte ha rigettato l’obiezione e ha salvato l’ordine dei giornalisti, lo ha fatto interpretativamente, cioè ha detto “non è sbagliata la tua osservazione ma se noi interpretiamo le norme che creano l’ordine dei giornalisti in questo modo allora è costituzionale” > fa una sentenza interpretativa di rigetto dicendo “non è incostituzionale ma solo se la interpreti così” > mantiene l’ordine solo per dare ai lettori una garanzia della professionalità di chi fa questo mestiere come professionista e per dare una associazione professionale ai giornalisti che li tuteli come categoria (non ruolo come sindacato) > quindi se interpretassimo l’Ordine come selezione di giornalisti (coloro che possono scrivere sulla stampa e gli altri no) sarebbe incostituzionale ma se si interpreta come lo dico io (per dare garanzia ai lettori e unità alla formazione professionale) allora non lo è > solo se lo interpreti così ti salvi. Quando la Corte Costituzionale batte il pugno e dice “rigetto ma: … e questa è l’interpretazione” da lì in poi non ci si sposta più e l’interpretazione è quella lì > la pronuncia della corte in questo senso tiene le briglie dell’interpretazione. Altro tipo di sentenze: sentenze monito, tipiche del settore radiotelevisivo (ricorda: ufficialmente ci sono solo sentenze accoglimento e rigetto) = sentenze con cui la Corte sostanzialmente ammonisce il Parlamento. Es. alla Corte Costituzionale non è mai piaciuto il duopolio Rai- Mediaset, ha sempre voluto più emittenti; a un certo punto ha emanato una sentenza in cui diceva “vi do ancora x tempo, poi però io voglio liberare delle frequenze radio terrestri (ai tempi)”. Domanda: perché le norme vengono cancellate e non modificate? Perché modificarle lo può fare solo il Parlamento, e a questo serve la sentenza monito: io ti ammonisco per cambiare qualcosa. RISOLUZIONE DEI CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE Attenzione: il conflitto di attribuzione è uguale al controllo di legittimità costituzionale, solo l’OGGETTO NON SONO LEGGI O ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE > è un conflitto fra gli stessi soggetti: organi dello Stato e Regioni che NON stanno discutendo di chi deve fare una legge ma stanno discutendo di chi deve fare un ALTRO ATTO DI QUALUNQUE TIPO. Stessi soggetti del controllo di legittimità diretta ma l’oggetto non è una legge ma tutto il resto (= regolamenti, atti di pianificazione, direttive generali ecc.) 45  Corte d’appello: penale   Tar: giudice della giustizia amministrativa  Ci sono 2 tipi di magistratura: Magistratura GIUDICANTE E INQUIRENTE  > I giudici inquirenti sono i PM che sostengono durante il processo l’accusa, costruiscono le indagini  > il giudice giudicante è superiore alle due parti, è esterno ad esse e le giudica  ** questa cosa è molto contestata: si dice che la magistratura giudicante da una delle due parti ha i colleghi (magistratura inquirente) quindi potrebbe fare favoritismi  E non è giusto che qualcuno possa passare da giudice inquirente a giudicante (ha fatto x tutta la vita l’accusa) > si pensa che si debba fare o una mansione o l’altra ** > Negli stati uniti e in qualche atro paese ci sono sistemi diversi x la magistratura inquirente: il voto dei cittadini consegna un programma, c’è una priorità, un programma  > In Italia tutti sono uguali e si seguono in virtù della legge  CORTE DI CASSAZIONE: è un giudice diverso dagli altri che c’è per tutti e tre i giudizi (civile, penale, amministrativo)  > fa un mestiere speciale: si dice che è il giudice della legittimità: quando un processo arriva nelle sue mani, la corte di cassazione rivede come gli altri giudici (prima di lei) hanno interpretato e applicato la legge  > vede se ci sono state giuste norme e giuste applicazioni di norme  > è importante l’interpretazione che fa perché interpreta in modo definitivo le norme  > 2 filtri iniziali del processo:  GIP: controlla che le indagini della magistratura inquirente siano state fatte bene   GUP: dice “ok facciamo il processo/ non si può non fare” I giudici sono soggetti solo alla legge: non hanno mandato politico, ministro che dice loro cosa fare. PRINCIPI  Ogni controversia sia discussa su 2 livelli: ci sia una possibilità di appello, di tornarci sopra, di un secondo giudizio   Diritto alla difesa: ognuno ha diritto ad essere difeso                                                            (avvocato di ufficio: se non ti puoi permettere un avvocato)   Principio del giudice naturale: nessuno sceglie il giudice e nessun giudice sceglie i casi; c’è un sistema di attribuzione di cause e giudici, automatica rotazione nell’assegnazione delle cause.  Le parti possono sostenere che quel magistrato non sia idoneo a giudicare se ci sono dei fatti che dimostrano ciò (ex. La sua palese amicizia con una delle due parti)  CSM: consiglio superiore della magistratura  La caratteristica principale dell’ordinamento giudiziario è che non ha una guida politica ma è soggetto solamente alla legge; cioè la magistratura non è alle dipendenze del ministro di giustizia  (mentre ad ex. I medici sono alle dipendenze del ministero della salute, i prof sono alle dipendenze delle università ecc.)  Quindi c’è un organo di AUTOGOVERNO della magistratura: è il CSM, che è preceduto dal presidente della repubblica  Ci sono 3 membri di diritto:  1. Il presidente della repubblica : che è anche il presidente del CSM + 2 giudici al vertice della corte di cassazione 2. Il primo presidente: il più alto giudice giudicante 3. Il procuratore generale: capo dei PM > che sono i rappresentanti della magistratura inquirente giudicante al massimo della cassazione Gli altri membri (sono 24) sono eletti da altre fonti: + 2/3 dai magistrati (16 membri)  + 1/3 (8 membri) dal parlamento: gli eletti dal parlamento sono chiamati membri laici perché non hanno la toga 46 > Il consiglio superiore della magistratura va dalle assunzioni, bandisce i concorsi, assegna i magistrati alle diverse sedi, li trasferisce, li promuove, li punisce (eroga le sanzioni) > fa tutto ciò che serve a governare i magistrati  > organo fondamentale per assicurare l’indipendenza della magistratura  > i processi sono necessariamente pubblici in Italia  STATO E ENTI TERRITORIALI  A produrre le leggi in Italia non è solo lo Stato ma anche le regioni: ci sono anche le leggi delle regioni  > l’Italia, paese regionale, riconosce a certe comunità (le regioni) l’autonomia, la capacità di fare leggi, ne afferma l’identità > AUTONOMIA: non ho dei soggetti sovrani, ha un soggetto sovrano (la repubblica italiana) che si dice costruita al suo interno da membri dotati di autonomia (regioni e comuni)  Alle regioni si riconosce un’autonomia molto forte: quella di fare le leggi, che è il massimo atto normativo che abbiamo nel nostro sistema  > secondo il principio non di gerarchia (che funziona in verticale), ma nella logica delle diverse colonne: separazione della competenza  > la costituzione nei principi fondamentali dice che la repubblica (lo stato sovrano) riconosce che al proprio interno ci sono delle identità nei territori e vi conferisce autonomia: che significa capacità di autodeterminazione   Art. 114 norma riscritta nel 2001: quello che noi chiamiamo repubblica è la somma di una serie di comunità (comuni, province e città metropolitane, regioni e stato) > ci sono diversi livelli di governo che sono orbite diverse, fanno cose diverse ma non c’è una gerarchia dello stato sulle altre cose  > ma se questi due diversi livelli (stato e regioni) che fanno cose diverse fanno leggi: Su cosa fanno le leggi? (separazione della competenza)  La risposta è nell’articolo 117 della costituzione che dice:    1 comma: che i legislatori sono stato e regioni (fanno leggi in Italia) e i limiti che hanno sono la costituzione, le norme europee e le norme internazionali    2 comma: elenca le materie che sono potestà legislativa esclusiva del solo stato: il primo elenco è di materie su cui solo lo stato può fare leggi (difesa e forze armate (spada); moneta, (bandiera), (giustizia) giurisdizione e norme processuali))  Ex. Della lista    “Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”: le regioni fanno leggi sulle loro materie; ma lo stato determina un livello minimo di garanzia per tutti gli italiani  Ex. Sono le regioni ad essere responsabili del nostro servizio sanitario > il livello di garanzia della salute deve essere quello che viene affermato dallo stato, è come avere un’autonomia ma controllato   “Tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” > lo stato ha sempre una carta da giocare contro la regione che può scegliere cosa fare dell’ambiente; la tutela dell’ambiente si dice essere una materia trasversale che le tocca un po tutto  La cosa importante quindi è che c’è una LISTA DI MATERIE SU CUI INTERVIENE SOLO LO STATO  E > c’è anche una LISTA DI MATERIE CONCORRENTI: su queste materie la legge dello stato detta i principi fondamentali, il resto lo decidono le regioni (2 leggi che concorrono)  > Principi fondamentali: è principio fondamentale la definizione di yogurt, perché io devo definire a livello statale la sua definizione, non posso averne una in trentino e un’altra nel Lazio.   47 Quando si parla di principi fondamentali non sono cose utopiche ma anche molto concrete (come la definizione di yogurt)   1 lista: solo stato  2 lista: materie di legislazione concorrente, materie in cui lo stato detta i principi fondamentali e il resto le regioni > legislazione concorrente (stato-regioni)   Tutto ciò che residua (criterio residuale) è materia della legislazione regionale (è delle regioni)    Le regioni hanno quindi soprattutto un ruolo nella ripartizione delle funzioni legislative    Gli enti locali, i comuni, hanno soprattutto funzioni amministrative > Funzione normativa ripartita con le regioni  > Servizi provvisti a livello locale   Consiglio comunale/provinciale: organo in cui noi eleggiamo i nostri rappresentanti (è l’equivalente del parlamento)  ORGANI DELLA REGIONE - CONSIGLIO REGIONALE: esercita la funzione legislativa (al pari del parlamento)  - GIUNTA REGIONALE: organo esecutivo  - PRESIDENTE GIUNTA > noi votiamo il consigliere (membro del parlamento regionale) e il capo dell’esecutivo (o nome del sindaco o del presidente della regione)  > non c’è mozione di fiducia tra consiglio e giunta perché il capo dell’esecutivo è eletto direttamente da noi; noi votiamo il presidente della regione e il consigliere/sindaco  > è una forma di potere diversa da quella statale dove c’è legittimazione diretta del capo dell’esecutivo  IL PROCESSO DI RIFORMA COSTITUZIONALE  > Per rivedere la Costituzione il procedimento è simile al procedimento legislativo, con la differenza che viene raddoppiato:    Si hanno 2 votazioni della camera e 2 votazioni del senato a distanza non superiore di 3 mesi  > vota una camera, vota l’altra, rivota la prima e rivota la seconda poi promulgazione ecc. > nella seconda votazione occorre la maggioranza di 2/3 in entrambe le camere: se devi cambiare la Costituzione ci vuole una maggioranza estremamente forte, compattezza di quasi l’intero parlamento; se non c’è la maggioranza di 2/3 ma c’è la maggioranza (che però non arriva a 2/3) si deve andare a referendum  > referendum dove non c’è il quorum LEZIONE 12 14/10/21 Diritto di libertà di manifestazione del pensiero (art 21 della Costituzione)  > In questa norma non è richiamata la radio, il cinematografo, il teatro (che c’erano al tempo);          Si parla solamente della stampa > la norma è fatta di 6 commi (frasi):    Il 1 comma afferma il diritto (tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero...)   Il 6 ha l’unico limite esplicito al diritto di manifestazione di pensiero: vietate le pubblicazione a stampa, spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume - In mezzo (tra primo e ultimo) 4 norme sul sistema della stampa   2-3-4 parlano di censura (no censura) e di sequestro (alle condizioni scritte sotto)  Il 5 dice che la legge può stabilire con norme di caratteri generale che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica (ex. rendere nota la pubblicità sulle testate);                 50 Eppure tutto questo nella nostra costituzione esplicitamente non c’è scritto, stessa dinamica nella Costituzione tedesca dell’anno dopo (ovviamente Germania e Italia hanno riscritto le loro costituzioni dopo le parentesi totalitarie). Costituzione tedesca art 5: il divieto di censura c’è anche nella nostra costituzione, ma c’è un’altra cosa importante a parte il diritto a informarsi da soli: c’è il richiamo alla radio e al cinematografo, tecnologie esistenti già nel 1948 eppure che la nostra Costituzione non cita neanche. > critica: questa è una norma che anche se non è modificabile non è una norma avanzata che guarda al futuro. Diritto di essere informati: è un diritto su cui abbiamo lavorato molto, è costato molto lavoro alla Corte Costituzionale dire laddove c’è un diritto a informare c’è anche un diritto a essere informati. La caratteristica del diritto a essere informati è quello di essere informati da una pluralità di fonti: cioè che ci giungano notizie da più fonti possibili e la nostra capacità di scegliere tra di esse > Ma il diritto a essere informati è un diritto sociale? Si può pretendere? Lo vedremo Diritto a informarsi = diritto ad avere libero accesso alle fonti informative, alla conoscenza > problema grave oggi soprattutto con il web dove c’è un grande analfabetismo digitale, il cosiddetto digital divide. Tratteremo l’estensione soggettiva e oggettiva dell’articolo 21: Estensione soggettiva: chi è titolare del diritto? Costituzione italiana Art. 68: 1. I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni (…) Art. 122: (…) 3. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni (…) Estensione oggettiva: in cosa consiste il diritto?  Estensione soggettiva = significa “a chi spetta questo diritto, a chi si estende il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, opinione ecc.” Su questo la Costituzione è abbastanza chiara: è un diritto che spetta a tutti, non solo i cittadini italiani, è una caratteristica propria dell’essere umano, anche gli stranieri (infatti la radice è l’impostazione francese). Non ci sono differenze su nessun piano (genere, età, etnia ecc.) > MA ci sono alcune categorie di persone che sono più libere di altri: sono le categorie nominate negli art. 68 e 122 della Costituzione ovvero i parlamentari e membri del consiglio regionale > non sono perseguibili per i voti e le opinioni espressi nell’esercizio delle loro funzioni, è una sfera di garanzia che noi diamo ai nostri rappresentanti: ma SOLO durante l’esercizio delle loro funzioni. Non ci sono nelle categorie privilegiate i giornalisti (= coloro che si occupano dell’informazione di professione): non hanno uno status speciale di protezione. Queste 2 categorie sono le uniche privilegiate: non solo hanno il diritto ma hanno il diritto senza conseguenze Estensione Soggettiva: tutti + 2 categorie privilegiate.  Estensione oggettiva = è “cosa comporta il diritto, qual è l’attività che viene legittimata da questo diritto e riconosciuta come diritto” Art 21: la norma sembra riferirsi al prodotto della nostra mente ovvero il pensiero (razionale) e non alle emozioni, ad esempio raccontare è diverso dal manifestare il proprio pensiero: manifestare il pensiero significa dare la propria opinione maturata razionalmente; è diverso dal raccontare qualcosa si ha visto ad esempio. Naturalmente tutto questo in realtà è ricompreso dalla norma, però è scritta in modo falsante, c’è bisogno di un processo di interpretazione per allargare il vincolo semantico di queste parole (“manifestare il proprio pensiero”). Ci si è chiesti “se io tiro una pietra a un poliziotto sto manifestando il mio pensiero?” questione delicata, no risposta univoca: 51 Nel nostro ordinamento ci sono figure che sono veri e propri reati, il problema è la transizione dalle parole all’azione: la manifestazione concreta e attuale è in qualche modo possibile solo se non è altrimenti vietata dalla legge. es. “Sentenza della Corte Cost. 27 febbraio 1973 n.16”: ci dice che un certo tipo di manifestazione del pensiero come l’incitamento ai militari a disobbedire e disertare non è possibile e così come tutte le azioni che ne conseguono (avvicinarsi e provare a togliere le armi ecc.), sono azioni vietate dalla legge penale, così come qualunque azione di danneggiamento del patrimonio pubblico e privato > è un problema che si sono posti anche gli americani, nella dottrina americana è il problema dello “speech plus” = “il discorso oltre il discorso” quando il solo parlare si traduce in altro. Estensione Oggettiva: molto incerta per la formulazione cosi particolare e ristretta della norma stessa. CONNESSIONI DELL’ART. 21 L’articolo 21 è per i francesi completamento della dignità umana, da noi ricordato come primo articolo della Parte I, per gli americani è il fondamento di tutto il sistema democratico. L’articolo ha un raggio molto ampio d’azione e si pone in connessione con molte norme. Uno dei riferimenti immediati è alla sensibilità religiosa, che è riportata nell’articolo 8 e articolo 19: Art. 8 (uno dei principi fondamentali) 1.Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. 2. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. 3.I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Art.19 (parte dei diritti e doveri dei cittadini) 1. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. Queste due norme che ci rimandano a 3 diritti specifici: - diritto di credere (o non credere = diritto all’ateismo) e scegliere ciò in cui credere - diritto di esercitare il proprio culto e tenere i comportamenti previsti da esso - diritto al prosentismo religioso (= diffondere e divulgare il proprio credo per avvicinare i discepoli) Devono essere rispettate dalle norme dell’ordinamento italiano, ma la professione della propria fede non può andare contro i principi fondamentali e le regole del nostro ordinamento (es. fare sacrifici di amici) > la libertà religiosa incontra dei limiti, ovvero il rispetto delle norme dell’ordinamento e quindi ciò che è espressamente vietato dalla legge o che è doveroso fare per legge. La sensibilità religiosa è vista come elemento di specialissima importanza dalla giurisprudenza: cioè il limite alla nostra manifestazione del pensiero nei confronti delle religioni è guardato a vista, come controvalore il rispetto della religione altrui è molto pesante sul piatto della bilancia > la presenza del Vaticano implica un’attenzione particolare alla religione cattolica: tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge = libertà religiosa uguale per tutti > mentre nel terzo comma si regolano i rapporti tra le organizzazioni religiose e lo Stato: lì c’è una differenza di relazione con lo Stato, essa è data dalla presenza del Vaticano: tra Stato e Vaticano ci sono i patti lateranensi mentre con le altre religioni ci sono degli accordi bilaterali, sono 2 strumenti diversi di relazione incrociata > c’è sicuramente del privilegio ma a livello di rispetto tutti i culti sono uguali davanti alla legge. Art. 17 (libertà di riunione) 52 1. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. 2. 2. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. Art. 18 (libertà di associazione) 1.1 cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. 2.Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. Art. 17 e 18: rispettivamente libertà di riunione (17) e (18) associazione: L’elemento distintivo più evidente è che la riunione è temporanea mentre l’associazione tendenzialmente è permanente. Sono in relazione all’art. 21 perché si ritiene che se non ho la libertà di riunirmi e associarmi con altri con chi lo esprimo il mio pensiero? È una norma che esprime la libertà delle persone di incontrarsi, teoria delle strade e dei parchi: “c’è vera libertà di espressione delle persone e scambio di pensiero se ci sono strade e parchi che possono essere frequentati dalle persone stesse per incontrarsi e fermarsi a discutere” > quindi è fondamentale prevedere la libertà di riunione delle persone al fine di garantire allo stesso tempo la libertà che queste persone poi interagiscano. Libertà di riunione: non parliamo di incontri occasionali, esistono 3 posti in cui ci si riunisce: - Casa nostra: luogo privato, irrilevante avvertire le autorità che lo sto facendo; - Luogo aperto al pubblico: luogo aperto a ricevere il pubblico ma sottoposto a una forma di vigilanza che può essere pubblica o privata, anche qui non dobbiamo avvertire nessuna autorità es. cinema; - Luogo pubblico = piazze, parchi e strade, se si è un gruppo di amici che si vuole incontrare non bisogna avvertire nessuno > è soltanto l’organizzazione di riunioni particolarmente numerose che rileva, nel caso di manifestazioni organizzate che hanno un significato politico, sociale, sindacale ecc. vanno avvertite le autorità (va data notizia alla Questura) che possono vietarla solo per motivi di ordine pubblico (es. se costituisce un pericolo per il pubblico). Il corteo (la manifestazione) è considerato come riunione ambulante ed è ugualmente considerato con le stesse regole, non aggira le regole solo perché non sta fermo nello stesso luogo pubblico. Il tutto deve essere ovviamente senza armi e pacifico, anche se non succede sempre. Libertà di associazione: Associazione = un gruppo di persone che si mette assieme per perseguire uno scopo comune (Codice Civile). Nella nostra Costituzione esistono norme dedicate ad associazioni specifiche: partiti e sindacati (già visti cosa sono). L’associazione tende a restare mentre la riunione si fa e si scioglie (differenza principale); sono vietate le associazioni per finalità che sono già vietate all’individuo dalla legge penale. Ci si può associare senza autorizzazione e si chiama “associazione non riconosciuta”, e così sono i partiti e i sindacati (non vuol dire segrete, vuol dire non dichiarato alle autorità) > diversamente le associazioni che intendono farsi riconoscere devono registrarsi presso dei servizi pubblici dichiarando chi sono gli associati: i partiti e i sindacati non lo fanno per non dover dire chi si iscrive e chi non al sindacato. Alle associazioni registrate si collegano una serie di benefici: sedi, fondi e finanziamenti, bandi pubblici ecc. (es. arci) > appunto però il riconoscimento non è obbligatorio. 2° comma art.18 ha procurato problemi: non è vero che le associazioni segrete in sé sono proibite MA sono proibite le associazioni segrete la cui segretezza è funzionale allo scopo di perseguire gli obbiettivi di sovvertimento dell’ordinamento democratico > non è la segretezza in sé che è un problema, lo è solo se è strumento di sovvertimento dell’ordine democratico. 55  L’osceno per essere tale deve essere esposto a occhi non consenzienti, questa è la ragione per cui i giornali o le cassette porno erano sempre in una zona nascosta.  Conta anche il contesto: la contestualizzazione dell’atto criminale conta > masturbarsi davanti a una scuola e farlo in un bagno pubblico è diverso.  Il destinatario (anche se fa un po’ parte del contesto): i giudici non perdonano mai quando il destinatario è un bambino o il senso religioso. Manifestazione artistica: come si applica il concetto di osceno all’arte? Risponde il Codice Penale (vedi sopra). LEZIONE 14 20/10/21 Riassunto sul concetto di osceno: sposiamo la teoria del Codice Penale, il giudice deve farsi interprete del sentire comune di ciò che è considerato osceno > logica della evolutività: concetto sfumato che muta nel tempo / deve essere esposto a persone che non hanno accettato volontariamente di assistere all’atto osceno / conta il contesto / il calibro di giudizio del giudice è più o meno stretto in ragione del pubblico destinatario: tolleranza inferiore su un pubblico di minori e altro tema sensibile sono le tematiche religiose. OSCENO NELL’ARTE Tolleranza dell’oscenità nelle produzioni artistiche, riprendo: il 33 non è figlio del 21, e i limiti implicati sono diversi quindi il limite del buon costume non si estende alla libertà di manifestazione del pensiero artistico (art. 33). Le posizioni della corte costituzionale: > in un primo momento la corte ha detto: “l’osceno non è mai arte”, questa frase implica che io vada alla ricerca dei tratti dell’oscenità ed escluda l’artisticità dell’opera stessa > MA poi verso fine anni 70 inizio 80 la corte cambia orientamento e segue la linea de: “l’arte non è mai oscena”, implica il giudizio sull’artisticità del prodotto e, se quel prodotto viene rubricato come artistico, ne esclude la potenzialità oscena. PERÒ nell’articolo 21 ultimo comma: (vedi lezione 13) quindi anche se il 33 è un’altra cosa – “l’arte ha proprie regole e l’osceno può essere uno strumento per veicolare altri messaggi” – l’art 21 dice esplicitamente che sono vietati gli spettacoli contrari al buon costume, osceni (esempio sul film “ultimo tango a Parigi”). Le censure in Italia sono sempre state molto stringenti ad es. la RAI, benché non avesse un sistema di censura definito aveva comunque i suoi funzionari che si occupavano di censurare programmi e vietare determinate parole). Anche il cinema ha i suoi metodi di censura: presso il Ministero dello spettacolo c’erano 2 commissioni formate da esperti e persone della strada – questo è sempre stato un problema importante: chi giudica l’osceno? L’esperto o l’uomo della strada? dal fascismo in poi le commissioni sono sempre state un misto ad es. rappresentanti delle madri di famiglia e delle associazioni genitoriali… –. Queste due commissioni vedevano integralmente i film e se non c’era soddisfazione da parte del produttore o del distributore italiano che sottoponeva alla commissione il film, si andava davanti alle commissioni congiunte (come la prova d’appello) > ultimo grado: se c’era ancora un riscorso era chiamato a decidere il Consiglio di Stato = è un giudice amministrativo che va nel merito. Tutta questa cosa è stata spazzata via ed è stato messo al suo posto una autovalutazione dei cinematografari > i cinematografari propongono il film alla circolazione classificandoli in 4 categorie possibili: per tutti / vietato ai minori di 6 anni / vietato ai minori di 14 anni / vietato ai minori di 18 anni. Ma c’è anche un controllo di questa coerenza da parte di un organismo ministeriale: la commissione ministeriale – è questo organismo che ha stabilito che la Scuola Cattolica non era un film per tutti – è formato da vari avvocati, esperti di cinema ecc. > rispetto al passato non può più tagliare e proporre versioni abbreviate spogliate dalle scene più erotiche; per questo che si parla di “fine della censura” perché i tagli non si possono più fare (vittime del passato: Pulp Fiction e Ultimo tango a Parigi). 56 Comma 6 art. 21: il 21 dice niente censure se si legge attentamene il comma 6 potenzialmente il sistema vecchio di censure era ammissibile (“prevenire quindi censure”). Per il teatro è una storia diversa: ha perso qualunque forma di controllo, perché quando a un certo punto si è istituito il MiBACT non è stato ricostituito un organo di controllo per il teatro (no organo = no teatro) > mettere in atto uno spettacolo senza forme di censura crea problemi: affluenza delle scuole, possibilità di produzione in tv a ogni ora ecc. > non vere certezza sui contenuti osceni taglia un po’ le possibilità perché nessuna scuola ad esempio si azzarda ad andare a uno spettacolo se non ha la certezza della non oscenità di esso; in molti nel mondo dello spettacolo non sono infatti contenti di questa sparizione del controllo. Sentenza Corte Cost. 9/1965  Il buon costume è un insieme di precetti che impongono un determinato comportamento nella vita sociale di relazione, la violazione dei quali comporta in particolare la violazione del pudore sessuale, della dignità personale che con esso si congiunge, e del sentimento morale dei giovani.  Il buon costume non coincide con la concezione del codice civile, ovvero con la morale o la coscienza etica in quanto: a. La morale vive nella coscienza individuale e quindi non può divenire oggetti di regolamentazione normativa o di quantificazione b. Secondo questo criterio non si tutelerebbe la libertà di manifestazione del pensiero, non si tutelerebbe il dissenso, il non conformismo, le minoranze SENTENZA PULP FICTION La Cecchi Gori Group (casa di produzione e distribuzione cinematografica italiana) propone il taglio del film perché sa che ha contenuti forti; quindi siamo al terzo livello davanti al Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato si rifà al regolamento 161/62 = regolamento del 1962 che tra le altre cose elenca le ragioni per cui si può apporre censura a un film o spettacolo per tutelare le persone in età evolutiva (minori). C’è prima di tutto una questione giuridica: può un regolamento contenere e limitare un diritto costituzionale come la libera manifestazione del pensiero? > e la Corte costituzionale ha risolto dicendo che “se è una spiegazione che si fa in regolamento di ciò che significa osceno nei confronti dei minori lo tolleriamo” però non sarebbe ammissibile che un regolamento mi limita un diritto costituzionale. Vedi le ragioni per cui si poteva censurare un film: praticamente escluderebbero qualsiasi film degli ultimi 50 anni – battute o gesti volgari, indulgere a comportamenti amorali, scene erotiche, violenza verso uomini e animali, operazioni chirurgiche forti, uso di stupefacenti ecc.– qui c’è una grande e dettagliata descrizione di che cosa è osceno, lo descrive più a fondo un regolamento che la Costituzione stessa (che per buoni motivi non lo ha fatto). Poi c’è la parte più divertente: quello che segue in questa sentenza è assolutamente ilare se non pensiamo che i giudici di Stato non l’abbiano scritto apposta per salvare Pulp Fiction > sono determinati a non volerlo tagliare e motivano questo fatto con delle ragioni molto discutibili: vedi sentenza su virtuale. Però c’è una parte che non riescono a salvare: la sezione del Consiglio di Stato reputa opportuno che si proceda al taglio della sequenza rappresentativa della sodomizzazione. Questa forma di controllo non c’è più ma è per far capire com’è stato fino a poco tempo fa il giudizio sui film. Cosa succede quando il messaggio artistico sfida i limiti della decenza ma anche i canoni religiosi? Es. Artefiera Bologna: c’è una grande esposizione di gallerie d’arte, circa 10 anni fa un artista mette in mostra un cristo in croce in erezione > non c’è dubbio che questo sia fastidioso x un cattolico, abbiamo 3 elementi sul piatto: la libertà di manifestazione artistica, il senso dell’osceno e la sensibilità religiosa. Sicuramente l’opera viola la sensibilità religiosa, però c’è l’elemento del contesto, ovvero l’Arte fiera: è un luogo dove si accede sapendo e volendo essere espositi a delle 57 provocazioni visuali, ad opere d’arte necessariamente di provocazione in qualche modo > c’è anche la sottoposizione volontaria: non è un posto per tutti ma è un posto dove uno per entrare paga un biglietto. Il giudice sposò questa teoria e quando decise in via d’urgenza mise l’opera dietro un pannello con un disclaimer, non la fece ritirare ma la lasciò con un “avvertimento”. Questo è un discorso molto ampio che si rifà anche alla lunga discussione sul problema della satira, quella che anni fa era presente in Italia molto probabilmente ora non sarebbe più tollerata (anche ad esempio Charlie Hebdo). Anche il problema della cancel culture: si è voluta rimuovere negli Stati Uniti l’ennesima statua di Thomas Jefferson, uno dei founding fathers più illuminati e aperti > egli quando si trova a scrivere la norma per l’abolizione del razzismo non lo fa e annota nel suo diario che questa è una battaglia che dovrà risolvere una futura generazione ecc. dibattito sulla cancel culture, è una forma censura sulla storia, tutte le opere artistiche sono delle testimonianze storiche, eliminarle è appunto fare censura, è importante avere la misura di quanto i giudizi cambiano e si evolvono nel tempo, vedere con occhio critico il passato ma non rinnegare la storia o tentare di eliminarla. Le idee si espongono e quelle aberranti si sconfiggono si mandano nel dimenticatoio con altre parole, non mettendole a tacere. LIMITI IMPLICITI Il metodo del bilanciamento: Sentenza Corte Cost. 1/1956 «Ogni diritto evoca il suo limite» I limiti collegati alla tutela di interessi privati: a) Il diritto di informare e il limite dell'onore - Il diritto di cronaca - Il limite dell'onore e della dignità - La scriminante di cui all'art.51 c.p. e il "decalogo dei giornalisti" b) Le altre manifestazioni del diritto ad informare: - Critica - Satira - Intervista I limiti impliciti, lo abbiamo visto, sono i limiti che io ricavo dall’interpretazione dei potenziali controvalori costituzionali alla libertà di manifestazione del pensiero. Sono quindi di valore costituzionale e che in qualche modo arrivano a confliggere con la libertà di manifestazione del pensiero. La libertà di manifestazione del pensiero è anche chiamata diritto di cronaca, ovvero il diritto attivo ad informare, lo chiamano così perché nel 90% dei casi viene fatto da figure professionali che si occupano di informare (cronisti, giornalisti ecc.). Sull’altro piatto della bilancia invece mettiamo l’onore delle persone: perché nel 90% dei casi quando si ricorre contro un giornalista lo si fa perché è stato violato il nostro onore, cioè per diffamazione. Prima il nostro ordinamento penale metteva 2 reati a tutela dell’onore: diffamazione e ingiuria. INGIURIA (depenalizzato), Codice Penale, art. 594: Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 se offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone. DIFFAMAZIONE, Codice Penale art. 595 Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. 60 3. CONTINENZA o FORMA “CIVILE” DELL’ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLA LORO VALUTAZIONE Mentre utilità sociale e verità attengono al contenuto della notizia, l’ultimo canone ha a che fare con la forma, ovvero il modo in cui la forma è riportata > scrivi ma fallo con giudizio e coscienza (non eccedere di informazioni non rilevati), se io mi sbilancio e faccio capire che non sto informando con leale chiarezza (della persona di cui parlo e dei miei lettori) faccio un danno maggiore dell’insulto o di una notizia falsa. La Corte fa vari esempi in merito a questo (leggi la sentenza 5259/84): - caso del “sottointeso sapiente”, uso delle virgolette - caso degli “accostamenti suggestionati” > metto due cose di fianco per suggerire una connessione - caso del “tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato” - le vere e proprie insinuazioni, anche se più o meno velate Questi sono i requisiti per applicare la scriminante dell’articolo 51 Codice Penale. + ATTUALITÀ della notizia È un elemento integrante l’utilità sociale dell’informazione che assicura che un’informazione oltre a essere vera e formalmente corretta, sia anche attuale e possa soddisfare una legittima pretesa di conoscenza della realtà da parte del pubblico. La notizia deve essere attuale, oppure deve essere notizia del passato che però contiene elementi di novità, altrimenti scatta: Il diritto all’oblio = diritto a essere dimenticati e lasciati in pace > acquista con la rete una nuova dimensione: il diritto a essere derubricati dai motori di ricerca in relazione che ci hanno visti coinvolti molti anni fa (es lo chiedono criminali scarcerati di essere derubricati in base a fatti avvenuti molto tempo fa) Ne discende il c. d. DIRITTO ALL’OBLIO nella sua duplice dimensione: - diritto dell’individuo al riserbo in relazione a fatti per cui è venuto meno l’interesse pubblico alla conoscenza. - diritto all’immagine, consiste nella pretesa di un soggetto a non vedersi nuovamente attribuiti fatti o dichiarazioni non più rispondenti alla sua attuale personalità. (Leggi sentenze sull’oblio e oblio digitale) LEZIONE 15 21/10/21 DIRITTO DI CRONACA  La cronaca è la narrazione obiettiva dei fatti, raccontare cosa è successo in maniera equilibrata e obiettiva  > raccolta di informazioni e trasmissione ad un pubblico indistinto  > diversa dalla cronaca è la CRITICA: espressione di un’opinione; è il soggettivo riflettere su certi fatti Quanto reggono ancora i 4 parametri che abbiamo visto per la cronaca? (utilità, verità...)  > che verità posso richiedere se esprimo un’opinione? il criterio della verità sparisce... * > il criterio della forma: i giudici hanno valutato che nell’esprimere una critica la forma può essere anche più violenta di quella della cronaca  La cronaca deve essere pacata e serena), la critica deve essere animata dal mio pensiero, si ammettono dunque toni più forti > quindi anche la continenza regge poco, anche se non è mai ammesso l’insulto gratuito  > l’unico criterio che conta è l’utilità sociale: puoi criticare qualcosa o qualcuno, ma se ciò è di pubblico interesse                                                                                                                            (Posso criticare il ministro ma non per come si veste, ma per il suo operato = ciò che è di interesse sociale)  *esempio fosse Ardeatine: strage nazista a Roma di quando presero il comando, i partigiani romani fecero attentato contro nazisti: i tedeschi mettono in atto una rappresaglia (fucilano 10 italiani per ogni nazista ucciso nell’attentato), li portano alle fosse Ardeatine e li fucilano 61 > i nazisti danno un avvertimento ai partigiani: se vi consegnate non li fuciliamo, ma mettono in avviso l’annuncio a pochi minuti dalla fucilazione (fatto apposta)  > nel tempo ci fu una critica sui partigiani che non si sono consegnati > nel 2005 il Giornale (testata prevalentemente di destra) inizia una serie di articoli in cui si critica il comportamento dei partigiani > gli ultimi due partigiani ancora in vita fanno causa per diffamazione al giornale  > il giornale si difende con gli argomenti che abbiamo detto: è una critica quindi non devo rispettare il criterio di verità (è un’opinione), è di utilità sociale, è di attualità perché un fatto storico di cui si cerca di far chiarezza è attuale  > la cassazione però dice: è vero che la verità non conta perché è un’opinione, ma questa opinione si deve fondare su fatti veri (e la critica del giornale si basava su un travisamento di fatti) > quindi condanna il giornale  Il canone per cui chi si sente offeso può chiamarci a giudizio è non la forma (il tono può essere acceso) ma l’utilità sociale (colpisce elementi visibili, noti, condivisi tra chi scrive e chi legge, hai in mente l’aspetto che sottopongo a critica) > anche troppo umiliante nel caso del formaggio Galvani  Ex. Formaggio Galvani: in 1 serata davanti a tutti da uno scienziato giovane si sono esposti gli studi  LA SATIRA > discussione se la satira sia una manifestazione del pensiero (articolo 21) o attività creativa (articolo 33)  > generalmente le sentenze che troviamo parlano della satira come estensione dell’articolo 21 > La satira è l’insulto ridente, lo scherno, che colpisce i comportamenti o di persone note o certi vizi sociali (c’è la critica ai vip, critica sociale, critica politica...)  Quanto reggono, nel caso della satira, i 4 parametri della cronaca?  > non c’è continenza: no all’insulto gratuito ma vive di rottura dello schema di correttezza, dell’eleganza: rottura della forma  > non c’è verità: ci può essere l’ispirazione dalla verità (imitazione di Crozza: si parte dalla verità ma poi la negano...)  > per quanto riguarda l’utilità sociale io posso mettere in scherno elementi noti della persona (visibili, conosciuti), non colpirlo per cose non conosciute dal pubblico > bisogna capirsi con il pubblico  > se però nel racconto fai cronaca, io ti giudico in base ai 4 criteri della cronaca Si butta sulla satira una funzione di educazione pedagogica nei confronti della popolazione (si ci fa riflettere ma non c’è funzione educativa, la satira è solo distruttiva) Il porta voce è il megafono della voce del politico nei confronti dei media: non è obiettivo x costituzione  Vilipendio: reato che consiste nell’insulto al simbolo (ex. Insulto alla bandiera: non è insulto ad un pezzo di stoffa ma incarna l’Italia... è un simbolo fondamentale)  Ingiuria e diffamazione: è nei confronti di una persona in carne ed ossa  > ci stiamo occupando dell’onore, su un piatto della bilancia abbiamo l’onore, e stiamo vedendo cosa succede se cambio la forma di manifestazione del pensiero sull’altro piatto (cronaca, critica, satira)  Ora vediamo L’INTERVISTA: chiedo ad un’altra persona delle cose > La sentenza decalogo: detta la regola per tutto (cronaca, critica, satira) > L’intervista ha avuto orientamenti diversi:  - Orientamento dei giudici: la cosa importante è che il giornalista fosse fedele nel riportare le parole dell’intervistato ma anche a verificare la loro rispondenza al vero e la forma civile dell’esposizione                                                                                                                             (Se intervisto uno e dice “il mio avversario è un coglione” che faccio? Scrivo o no? > forma civile: il mio intervistato sbotta e dice “quel c*****e”)  62 - Secondo orientamento: concentra la responsabilità sull’intervistatore: vedono il giornalista come cassa di risonanza (se non ci fosse stato l’intervistatore la bugia di quella persona non sarebbe circolata)  - Terza tendenza: vuole il giornalista come un fotografo: fedele testimoni e di quanto avviene; non dire solo le parole della persona, ma anche in che momento/in che contesto le ha pronunciate (era nervoso, sereno...)   Ci sono vari tipi di intervista (preparata: domande già preparate prima, non preparata... oppure anche che uno già sa le domande prima, a due o più...)  - L’ultimo orientamento chiede una severa distinzione tra i fatti che l’intervistato riporta (che comunque vanno verificati) e le sue opinioni (che vanno lasciate intatte) > sui fatti quindi c’è richiesta di verifica, sulle opinioni c’è obbligo di fedeltà  Poi si arriva alla sentenza 37140 della cassazione  > è una sentenza che poi ha fissato lo standard con cui tutti i giudici successivi hanno giudicato  > l’utilità sociale può essere tale che pazienta sulla verità e sulla forma civile Ex. Se un domani il papa dice “ho parlato con un alieno ed è un coglione” > il fatto che il papa dica una cosa così diventa più importante di tutto il resto  Avviene quando riguarda un personaggio popolare che riguarda la vita politica, economica e sociale  > diventano 4 - Rilevanza pubblica dell’evento dichiarazione: è l’utilità sociale (è importante che quella persona abbia detto quella cosa)  - Contesto: è importante che ci venga raccontato in quale discorso, contesto valutativo quella persona ha fatto quell’affermazione> estrapolare la frase non mi fa rendere conto perché quella persona è arrivata a dire quella cosa: bisogna contestualizzare la frase - Plausibilità e occasione della dichiarazione: diverse situazioni in cui posso intervistare, devo dare conto in quali condizioni emotive e di contesto questa persona ha dato quella dichiarazione (intervista in talk show sereni a bere vs intervista prima di entrare in galera)  - Atteggiamento che tiene il giornalista: deve tenere un atteggiamento di osservatore obbiettivo altrimenti diventa coautore della diffamazione, mai istigare verso una certa risposta (comportamento neutrale) LEZIONE 16 09/11/21 - Cronaca: racconto dei fatti, cosa è successo > è ispirata a un criterio di obiettività  - Critica: opinione personale che vede quel decalogo messo in crisi (non c’è verità nella mia opinione)  >Anche sulla satira non reggono quei 3+1 criteri  Sostituiamo il piatto della bilancia con altri valori  Diritto all’ identità personale: diritto ad essere rappresentati per ciò che si è, nella propria complessità Il dritto all’identità personale non c’è nella nostra Costituzione, ma è un caso determinante di APPLICAZIONE dell’articolo 2 della costituzione come porta aperta per l’intromissione di nuovi diritti  Art 2: si garantiscono i diritti inviolabili della persona   Caso di Umberto veronesi :  parlando di tumori afferma “non c’è una diretta relazione tra fumo e insorgenza di tumori” > una marca di sigarette prende questa frase e la usa come pubblicità (firmandola Umberto veronesi) > in questo caso quindi hanno violato l’identità personale (il diritto ad essere rappresentati per la verità di ciò che si è, per la complessità di ciò che si è, a non essere rappresentati da una sola frase che può essere imprecisa..> essere rappresentati per ciò che si proietta sugli altri in modo complessivo  > non si parla di onore perché non vado ad infangare l’onore, ma non rappresento la persona nella sua complessità  > questo è un diritto creato dai giudici, è nuovo  65 > quando si tratta di materiale pericoloso (vendita di esplosivi, vendita di materiale velenoso) in questi casi il nostro codice civile prevede che il danneggiante deve provare di aver usato tutte le misure necessarie a prevenirlo, si inverte l’onere della prova > anche per i dati funziona cosi  > se succede una sottrazione dei dati, la cosa che ci chiede il giudice è di dimostrare che avevamo adottato tutte le precauzioni per evitarlo (mettere la password, cambiarla costantemente...)  Se ad ex. Noi diamo i nostri dati (ex. Ad un’azienda) e un hacker ruba i sistemi di quell’azienda, noi possiamo chiedere un risarcimento > normalmente chi subisce il danno (il danneggiato) deve provare che l’altro gli ha recato un danno; la responsabilità che porta il risarcimento del danno deve essere dimostrata dal danneggiato > in alcuni casi pero le cose cambiano (ex. Se maneggiamo sostanze pericolose ((armi)), il danno che provochiamo ad un altro, questo altro non l deve provare perché piuttosto siamo noi i danneggianti ((chi ha causato il danno)) a dover provare di aver fatto tutto il possibile affinché il danno non si causasse ((le armi erano state ben imballate ecc.)) >> cosi funzionano anche i dati  > se l’azienda viene hackerata deve dimostrare di aver fatto tutto ciò che era possibile per evitare il danno, devono dimostrare che il danno si sia verificato per una circostanza eccezionale  > è chi provoca il danno che deve dimostrare che si erano messe in campo tutte le misure necessarie per evitare che si verificasse il danno (per questo va messa la password) LEZIONE 17 10/11/21 I SOGGETTI:   L’interessato: a chi si riferiscono i dati   Il titolare: del trattamento, è la persona fisica (in carne ed ossa) o giuridica (azienda, ente pubblico...) che decide a che fine e come avviene il trattamento, che tipo di trattamento fai > se è una legge dell’UE o di uno stato (la legge italiana) che determina il come e perché, non c’è bisogno di ulteriori dimostrazioni ecc.. ti legittima la legge > in questo caso si riceve dalla legge il fine e i modi del trattamento dei dati (ex. Si dice all’università di Bologna di chiedere il Green pass agli studenti in presenza) in questo caso è la legge che consegna il titolare le modalità del trattamento // > nel caso della persona fisica (ex. Università di Bologna è titolare del trattamento, poi incarica una persona a farlo > il soggetto incaricato dal titolare di fare il trattamento))   Il responsabile: il soggetto incaricato dal titolare di fare il trattamento > Eccezione per le info che usiamo ad uso strettamente personale: tutti possono raccogliere per uso personale i dati di altri individui, a patto di non diffonderli (quando qualcuno ci dà il numero di telefono, quell’informazione finché rimane ad uso personale è fuori dalla disciplina di trattamento  (Se passo i dati personali di qualcuno ad un’azienda che vuole vendere prodotti, partito che fa propaganda politica il trattamento dei dati deve rispettare delle regole: quelle generali del trattamento dei dati)  PRINCIPI:  I trattamenti devono avvenire in modo: - LECITO: finalità consentite dalla legge  - CORRETTO: mantenendo un comportamento di correttezza nei confronti dell’interessato... (Se qualcosa cambia va comunicato all’interessato)  - TRASPARENTE: io interessato devo poter vedere come i dati sono salvati, comunicati, a quali scopo... > Devono essere raccolti per finalità  - DICHIARATE 66 -  ESPLICITE: farlo noto all’interessato - Le finalità devono essere LEGGITTIME: consentite dalla legge (non finalità criminali tipo frode ecc..)  > se le finalità sono determinate, esplicite e determinate poi devo fare un trattamento che rispetti quelle finalità:   Proporzione tra i dati richiesti e le finalità che si perseguono: fuori da una pandemia non ci sarebbe motivo per cui un’università deve raccogliere dati sulla nostra salute (i dati sono esorbitati dalla finalità che sto perseguendo)   Anche per il mantenimento dei dati: i dati vanno conservati fino a quando sono utili per il trattamento che sto facendo, dopo di che va anonimizzato (si deve cancellare il meccanismo di identificazione) > ex. Università: bisogna cancellare il numero di matricola che permette di identificarci senza dire il nome   Devono essere conservati in forma sicura anche dagli incidenti: materia pericolosa  REGOLE CHE RENDONO POSSIBILE FARE IL TRATTAMENTO  Quando si rende lecito il trattamento?  Se...   L ’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più finalità (condizione base)   Quando il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto in cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richieste dello stesso (Ex. Se faccio contratto da Vodafone, lo fanno perché io gli sto chiedendo un contratto)   Per adempire un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (Ex. Università e Green pass: per legge l’uni deve chiedere il Green pass quindi è legittimato a farlo)   È necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica (Ex. Se arrivo in pronto soccorso mamma dice che sono microcitemica perché magari serve questa info per salvarmi la vita)   Quando un ente pubblico deve svolgere qualcosa per legge  Il consenso è il modo principe x svolgere il trattamento dei dati;  - Qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l’interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali  - La revoca del consenso deve poter avvenire in modo altrettanto facile quanto è stato facile dare il consenso  Le società capitalistiche producono dei pezzi di legislazione (codice civile) al cui centro: cose suscettibili di valutazione economica (il bene), infatti la proprietà (dei beni) è importante > poi arrivano le nuove tecnologie  > quello a cui assistiamo oggi, il bene sparisce e al suo posto arriva il dato; il diritto fondamentale diventa non la proprietà ma l’accesso al dato  > eravamo in una società che distingueva tra chi ha e chi non ha, ora stiamo andando verso una società che distingue in base a chi sa e chi non sa (chi ha accesso all’info o meno)  DIFFERENZA TRA I BENI (oggetti suscettibili di valutazione economica) E I DATI  - Il bene è un bene RIVALE: o è mio, o è vostro > il consumo da parte mia di un bene pregiudica il consumo da parte di un altro  - Il dato no, possono essere di tutti nello stesso tempo: non c’è un suo consumo che pregiudica il consumo da parte di altri 67 > caratteristica che rende difficile l’adattarsi dei sistemi giuridici a questo nuovo sistema  > dobbiamo trovare un bilanciamento a questo:  - non si può far sapere a tutti tutte le informazioni (non possiamo sapere tutti dove sono gli ordigni militari italiani) > anarchia dei dati - d’altra parte, il principio della massima circolazione dei beni tipico delle società capitalistiche, (più i beni circolano più si arricchisce la società) > la logica è i beni devono circolare   > la stessa logica c’è sui dati:  - Più i dati circolano più il sistema si arricchisce > i dati devono circolare con facilità - Non posso ammettere l’anarchia dei dati (tutti sanno tutti) Articolo 9: trattamento di categorie particolari di dati personali  > vietato trattare dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose... dati genetici, dati biometrici…  > la regola è un divieto di trattamento di questi dati con alcune eccezioni:  - Consenso esplicito dell’interessato per finalità specifiche - Il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell’unione o degli stati membri DIRITTO ALLA RISERVATEZZA E MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO  C’è un problema per la libertà di informazione: ex. Io nella mia attività di giornalista devo avere la possibilità di trattare i dati > lo Stato deve conciliare la libertà della manifestazione del pensiero con il diritto alla riservatezza  > tutto ciò che abbiamo detto fino ad ora non si applica così bene all’attività giornalistica: in Italia si è scelto per chi fa attività di informazione la via di un codice deontologico  CODICE DEONTOLOGICO  Non è una legge/norma prodotta da uno stato ecc.   > il codice deontologico è una norma autoprodotta da un certo corpo sociale   Ex. Lo stato dice che la materia di come i giornalisti si devono comportare per rispettare la privacy è troppo delicato (è troppo delicato che lo imponga io con una legge) quindi dico ai giornalisti di scriversi da soli le regole a cui devono rispondere  > è un codice di autoregolamentazione (materie troppo delicate perché sia regolata da leggi, chiedo al corpo sociale che devo regolare di regolarsi da se)  È un codice di certi professionisti per i professionisti stessi  Regole che certi corpi sociali (professionisti) si danno per svolgere la professione  Ex. Autoregolamentazione degli scioperi da parte dei sindacati: è troppo delicata la materia perché lo stato possa dire se uno sciopero si può fare o meno, quindi i sindacati approvano da loro codici che dicono come e quando possono fare sciopero  > Nel caso del giornalismo di codici deontologici ce ne sono molti  > il nostro trattamento dei dati è diverso da quello degli altri  Quindi...  > per la prima parte abbiamo visto la disciplina ordinaria (che si applica a tutti)  > poi abbiamo visto il regime x i dati sensibili (+ restrittivo)  > ora vediamo il regime più largo, che concede di più > i giornalisti devono avere mano più larga di trattare i dati  1. RACCOLTA DEI DATI  Il giornalista che raccoglie notizie: 70 che la stessa Costituzione chiama a rispondere penalmente anche chi lede tali interessi non conoscendone positivamente la tutela giuridica. In ogni ordinamento giuridico esiste un principio non scritto ma fondamentale: l’ignoranza della legge non scusa “Ignorantia legis non excusat” > nessuno può invocare di non aver saputo la legge per giustificare di non aver fatto o aver fatto qualcosa. Per questo nel procedimento legislativo ci sono i 15 giorni di vacatio legis > è una presunzione di legge fatta apposta per dare il tempo ai cittadini di leggerla e conoscerla. Questa sentenza mette la Corte davanti a un quesito: ma se qualcuno prova di essere stato nell’assoluta impossibilità di venire a conoscere determinate regole, può essere giustificato? Risposta Corte Costituzionale: se si riesce a provare che la persona era nella più assoluta impossibilità di conoscere la legge, allora è giustificata (ovviamente su omicidio e roba simile non c’è nessuna giustificazione, sono regole etiche imprescindibili). La Corte ne approfitta per dire qualcosa di più (parte sottolineata): le persone non solo hanno un diritto a essere informate ma hanno un dovere di informarsi, se vivi in un certo contesto sociale hai il dovere di informarti, fa parte del tuo essere un membro della società. > incontriamo per la prima volta un dovere di informarci, ovvero una declinazione del dovere di solidarietà sociale come diritto a informarci ma la Corte Continua (sempre stessa sentenza): Posto, dunque, che lo Stato adempia ai suoi doveri, che esista, cioè, per l'agente l'oggettiva "possibilità" di conoscere le leggi penali, residuano, tuttavia, ulteriori problemi, L'assoluta, "illuministica" certezza della legge sempre più si dimostra assai vicina al mito : la più certa delle leggi ha bisogno di "letture" ed interpretazioni sistematiche che (dato il rapidissimo succedersi di "entrate in vigore" di nuove leggi e di abrogazioni, espresse o tacite, di antiche disposizioni) rinviano, attraverso la mediazione dei c.d. destinatari della legge, ad ulteriori "seconde" mediazioni. La completa, in tutte le sue forme, sicura interpretazione delle leggi penali ha, oggi, spesso bisogno di seconde, ulteriori mediazioni: quelle ad es. di tecnici, quanto più possibile qualificati, di organi dello Stato (soprattutto di quelli istituzionalmente destinati ad applicare le sanzioni per le violazioni delle norme, ecc.). Specifici, particolari doveri, nei destinatari delle leggi penali (di richiesta e controllo delle informazioni ricevute, ecc.) discendono da un sistema di norme "strumentali", la violazione delle quali già denota quanto meno una "trascuratezza" nei confronti dei diritti altrui, delle persone umane e, conclusivamente, dell'ordinamento tutto. Quindi la Corte dice: è vero che i cittadini hannn0o un dovere di informarsi MA lo stato deve provvedere a una chiarezza delle regole > deve essere cioè capace di fornire alla persone soggetti mediatori = professionisti del fatto di trasformare i fatti in informazioni compressibili per le persone. Sono soggetti mediatori i giornalisti ma anche i professionisti del marketing, pubblicitari, editori ecc. La sentenza sta dicendo che nella complicazione crescente del sistema normativo e della società lo Stato deve favorire il lavoro, l’operato dei mediatori > deve portare informazione predigerita, metabolizzata, esplicata ai cittadini. Il contatto diretto fra le persone e l’informazione non funziona, specie quando l’informazione è tecnica (es. quando si cercano sintomi di un malessere su internet). Il tema della sentenza è questo, quindi esiste di fatto un dovere pubblico a carico delle istituzioni di favorire l’attività dei mediatori dell’informazione di spiegare le leggi e in generale le regole. Ora è importantissimo immaginando la situazione covid essere informati delle regole, dei dpcm ecc. > il punto della sentenza è che esiste un dovere di informarci e per noi esiste un diritti a essere informati, oltre che a un dovere. L’interesse a ricercare le informazioni: informarsi Il c.d. diritto di accesso (rinvio) Si riteneva originariamente che riguardasse solo i giornalisti, estendibile a tutti i cittadini. La sua iniziale configurazione appariva come quella di interesse strumentale alla vera e propria attività informativa. Configurazione attuale, in seguito alle evoluzioni tecnologiche: 71 Fondamento nell'art. 21 Cost.  nei rapporti privati: esclusione di un diritto generalizzato di ricerca di fatti e notizie relativi alla sfera privata di singoli cittadini (L. 675/96)  nei rapporti con i pubblici poteri: interesse legittimo/diritto soggettivo L. 241/90 "Nuove norme in materia di processo amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" D.lgs. 97/2016 - Accesso civico generalizzato (diritto di chiunque ad accedere ai documenti ufficiali in possesso della PA) L’assenza di mediazione culturale è un problema serio: le cazzate si diffondevano anche prima di internet, però la rete ha una forte capacità diffusiva e anche persuasiva proprio per il fatto che crea intimità con l’utente: siamo noi da soli affacciati a una verità che non sapevamo, verità che ci plasma e convince se non ci sono strumenti prima per sapere come non cadere in tranelli. Lo scritto di solito ha un dovere di confronto col passato che la rete non ha per cui c’è questo problema. Ad esempio se cerco a che cosa ho male in quel momento su internet finisco sempre per trovare che sto per morire, in questo la ricerca libera è comunque uno strumento pericoloso e delicato. Normalmente di regola è esclusa la possibilità di un privato di accedere alle informazioni di un altro privato: lì prevale il diritto alla riservatezza Diversamente nei confronti delle informazioni in mano pubblica, oggi 2021 (non è sempre stato cosi) le informazioni in mano alle istituzioni pubbliche sono tutte accessibili a noi, tranne quelle segretate (sono pochissime). Dal 1990 c’è stata (data precisa di una legge precisa la 241) una completa inversione rispetto alla situazione precedente: fino al 1990 prevaleva anche nei confronti dell’informazione in mano pubblica un divieto di circolazione. Come abbiamo detto i segreti che tutelano gli interessi pubblici sono: segreto di stato, segreto investigativo ce n’era un terzo che non esisteva più > fino al 1990 c’era il segreto d’ufficio = quello che si discute e che succede all’interno degli uffici e delle amministrazioni resta dentro essi. Questo segreto non era esagerato ma seguiva il sentire del tempo e ai tempi era giusto > l’interesse pubblico NON è la somma degli interessi individuali: la logica fino al 90 era quella di un’occlusione delle informazioni in mano alle amministrazioni pubbliche per non farsi condizionare pubblicamente guardare oltre gli interessi del momento. Dal 1990 inizia la storia del diritto di accesso alle informazioni amministrative: in c’è un precedente nel 1986, quando nasce il ministero dell’ambiente, c’è la prima forma di condivisione delle informazioni pubbliche = con la sua nascita si prevede la legge istitutiva che le informazioni in materia ambientale siano condivise da tutti > questo perché sull’ambiente si ha fin da subito la consapevolezza non c’è vera politica ambientale se non è condivisa oltre che alle istituzione anche dai cittadini, dalle industrie ecc. è un interesse pubblico collettivo. Ma insomma ufficialmente dal 1990 le informazioni in mano alla pubblica amministrazione sono conoscibili e lo sono per rendere possibile un confronto tra l’amministrazione e i cittadini. All’inizio è una forma difficile e l’accesso è un procedimento difficile, oggi siamo arrivati a un’amplissima apertura dell’informazione pubblica: si diche che in Italia siamo arrivati ad avere un foia (freedom of information act) = le notizie pubbliche sono a libero accesso, ovviamente tranne quelle segretate di Stato. Della capacità di accesso si è fatto un ampliamento straordinario: tutto è accessibile tranne le cose che tutelano la riservatezza degli individui e quelle coperte dal segreto. E si è arrivati a questo anche perché si è considerato che più io rendo accessibili le info al pubblico più io contrasto la corruzione > aprire tutto perché più la gente può sapere meno c’è scampo per la corruzione. Libertà della corrispondenza e delle comunicazioni Fino ad adesso abbiamo sviscerato l’articolo 21 della Costituzione, ora ne facciamo un altro: Art.15 Cost. 72 La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. Connessione con:  Art. 13 Cost. “La libertà personale è inviolabile (…)”  Art. 14 Cost. “Il domicilio è inviolabile (…)” L’articolo 15 si riferisce a una dinamica inter-relazionale comunicativa diversa all’art 21:  l’art. 21 si occupa dell’informazione che parte da un soggetto noto e va a un pubblico indistinto  l’art. 15: lo scambio comunicativo è fra 2 soggetti, uno mittente e l’altro destinatario, ugualmente rilevanti, la dinamica è la comunicazione tra un gruppo o le singole persone definite “identificate o identificabili”. Stiamo quindi parlando della telefonata, di Whatsapp, Skype, Netflix, Prime, di un pacco ecc. > lo scambio è fra un soggetto noto (la piattaforma) e una serie di persone identificabili (quelle che hanno pagato) > Netflix sa benissimo chi sta guardando cosa in quel momento, NON come il Corriere della sera che non lo può sapere. Nelle dinamiche dell’art 15 importa chi è il destinatario del messaggio stesso (nel 21 no), è giuridicamente rilevante > in Netflix, whatsapp ecc. sono rilevanti entrambi i soggetti = questa è la 1° differenza, detta differenza strutturale con l’articolo 21. Attenzione: non c’è correlazione tra art. 21 e art. 15, la dinamica comunicativa è diversa. 2° differenza con l’art.21: "minimo inviolabile della persona umana" nelle sue tre dimensioni • Fisica • Spaziale •Spirituale Nello Statuto Albertino: nessuna previsione > esisteva un complesso di norme ordinarie o regolamentari o amministrative che disciplinavano solo il segreto epistolare > non era presente per niente la tutela della comunicazione interpresonale. L'art. 15 Cost. allarga la tutela in due direzioni: • Ampliamento dell'oggetto della tutela alle comunicazioni • Rafforzamento della tutela visto il carattere costituzionale della disciplina (se è inviolabile non è nemmeno oggetto di revisione costituzionale) La norma 15 completa una sorta di minimo inviolabile della persona umana (il 13, e il 14 completano: in tutto c’è la dimensione fisica, spaziale e spirituale. Nello Statuto Albertino: non c’era alcuna tutela della corrispondenza individuale, non si prevedeva a livello costituzionale nessun segreto > esistevano norme che tutelavano il segreto epistolare. Con l’art. 15 non solo allarghiamo (nell’articolo il termine “corrispondenza” è da leggere in modo evolutivo e ampliativo) il concetto di tutela ma portiamo anche il tutto a livello costituzionale. Estensione soggettiva del diritto: Titolari:  persone fisiche (inclusi stranieri e apolidi)  formazioni sociali  persone giuridiche (solo privati - non lo Stato e gli enti pubblici) Minori inclusi, stanti restrizioni in relazione al diritto dei genitori di educare la prole Peculiare la tutela contestuale e identica di due soggetti: Mittente e Destinatario Conformità con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo: Articolo 8 -Diritto al rispetto della vita privata e familiare 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del 75 siamo davanti a un fatto strettamente personale e che tocca da vicino la nostra dignità, reputazione, immagine > per questo non c’è nessuna procedura di urgenza a differenza dell’articolo 21 dove c’è sempre bisogno dell’atto motivato dell’autorità giudiziaria MA in caso di urgenza la polizia procede poi chiede ratifica al giudice (c’è la procedura d’urgenza). Poi naturalmente c’è anche da dire che la segretezza dipende dalla forma di comunicazione che viene adottata: un conto è se sto al telefono in disparte un altro se lo urlo in treno, i modi in cui avviene la comunicazione rilevano ai fini della segretezza della comunicazione. I REQUISITI che si sono man mano messi a punto per definire la comunicazione sono: Requisiti tradizionali  Determinatezza o determinabilità dei soggetti / soggetti identificati o identificabili > è uno degli elementi del fenomeno della comunicazione, la cosa ha provocato problemi quando nei bar si trasmettono le partite di calcio che se no sarebbero a pagamento, ad esempio Netflix sa chi guarda cosa perché egli paga, MA è diverso quando vi assistono un numero indeterminato e non identificabile di persone (partita al bar) > qui si è lavorato sul concetto di fungibile = intercambiabile con un altro (terminologia giuridica) Requisiti attuali  Attualità  Momento iniziale (opinioni unanimi): animus di comunicare  Momento finale (opinioni discordi) Perché ci sia comunicazione ci devono essere requisiti di attualità: cioè si considera comunicazione il fatto che ci sia stata effettivamente una comunicazione > la comunicazione inizia con l’animus comunicati ovvero l’intento di comunicare, la nostra protezione a poter liberamente telefonarci/parlare > la tutela comincia nel momento in cui io estraggo il telefono per fare la telefonata, già qui non posso essere limitato, intercettato, bloccato (non solo la conversazione) > quindi il momento iniziale della comunicazione è proprio l’intento di farlo, più difficile dire qual è il momento finale della comunicazione. > opinioni discordi sulla segretezza: c’è chi dice che dura solo nel momento in cui avviene la comunicazione e chi dice che invece dura nel tempo, la sua tutela non finisce mai. Variabili (cose che fanno scemare la tutela)  Decorrere del tempo o altre cause individuabili di volta in volta  Apertura del plico  Centrale la differenza tra i mezzi di trasmissione Libertà e segretezza come valori tutelati disgiuntamente: se la segretezza non è propria del mezzo adottato (ad es. cartoline illustrate) ci si limita a ridurre l'entità della tutela della segretezza, non il se. Si resta comunque sotto la protezione dell'art. 15 Cost. Detto meglio: da ricordare che libertà e segretezza sono tutelati disgiuntamente > non è che se viene meno a una viene meno anche l’altra. > la libertà e la segretezza soprattutto della comunicazione è un diritto strettamente personale, che non si trasmette agli eredi, quindi venute a meno le due persone viene meno il segreto. * differenze art. 15 con art. 21: due soggetti tutelati invece che uno, due valori tutelati invece che uno (libertà e segretezza) INTERCETTAZIONI = misure di prevenzione e indagine delle autorità di pubblica sicurezza Consistono nell'attività diretta a captare comunicazioni e conversazioni, nonché flussi di comunicazioni informatiche o telematiche mediante strumenti della tecnica. Visto che limitano libertà costituzionali, fra cui la libertà di comunicazione del pensiero (art. 15 Cost) e la libertà domiciliare (art. 14 Cost), sono sottoposte a rigorose norme procedurali, e vige riserva di legge e la riserva di giurisdizione, previste dalla Costituzione stessa. Il codice di procedura penale prevede ragioni, condizioni e una disciplina procedimentale molto rigorosa. 76 Sono lo strumento ufficiale, sono l’eccezione prevista dalla legge a questa libertà e a questa segretezza soprattutto, della comunicazione. Garanzie e limiti Art.15, comma 2:  Limiti solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria: un giudice deve disporre un’intercettazione  Nessun intervento per urgenza  Riserva di legge assoluta per determinare tali limiti: le forme delle intercettazioni sono solo riservate alla legge Prima la Corte Costituzionale, poi il legislatore, hanno fissato garanzie ulteriori:  Diretto controllo giurisdizionale dei mezzi di intercettazione  Elementi necessari della motivazione del giudice  Valutazione secondo il principio di legittimità Intercettazioni: sono il fatto di poter raccogliere info coperte dalla segretezza Perché lo si fa? I giudici autorizzano le intercettazioni per 2 motivi: 1) prevenire determinati reati, evitare che succedano 2) per raccogliere prove, informazioni utili alle indagini che stanno conducendo Si possono captare info statiche (messaggi, lettere, mail) e info in diretta con le chiamate e conversazioni. Essendo così delicata ed essendo comunque sottoposta a una riserva di legge, il codice di procedura penale è molto puntuale su modi, ragioni, forme e fatti di come le intercettazioni si possono fare. Tra le ragioni che le giustificano vi sono i gravi indizi di reato e l'assoluta indispensabilità dell’intercettazione per il proseguimento delle indagini, per i delitti delineati dall'art. 266 c.p.p. a) Delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4; b) Delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4; c) Delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope; d) Delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive; e) Delitti di contrabbando; f) Reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono; f-bis) Delitti previsti dall'articolo 600ter, terzo comma, del codice penale (Pornografia minorile). f-ter) delitti previsti dagli articoli 444 (Commercio sostanze alimentari nocive), 473 (Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali), 474 (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi). *esiste un principio di certezza della legge: la legge deve essere certa e l’interpretazione serve di volta in volta a fare chiarezza sul contenuto della legge > lo storico può ipotizzare, il giurista no a una certa deve dare una risposta certa e definitiva c.d. = cosiddetti * LEZIONE 20 17/10/21 I MEDIA Vedremo come i singoli media sono disciplinati: la stampa, la radio e la tv, le telecomunicazioni (soprattutto internet) Ultima parte: spettacolo LA STAMPA > ha una storia antica, lo stato liberale assume la stampa come il mezzo di comunicazione, il mezzo con cui si costruisce l’opinione pubblica (c’è il confronto delle idee ecc.)  2 modelli:   Rivoluzione francese  77   Rivoluzione americana  > articolo 21: LIBERA MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO -  Nella rivoluzione francese si afferma per gli individui come parte della loro identità; il diritto stabilito dalla Francia comincia con la libertà della manifestazione di pensiero, è più concentrato sul diritto individuale  -  Nella rivoluzione americana si parla solo di libertà di stampa, non di parola (non si possono apportare leggi da parte del parlamento che mettano in pericolo la libertà di parola e della stampa), quindi più concentrato sulla stampa  > in Italia: articolo 28 dello Statuto Albertino (la nostra prima costituzione) sceglie la via americana, quindi l’approccio direttamente sulla stampa, si concentra sulla libertà di stampa più che sulla manifestazione del pensiero individuale  > lo Statuto Albertino è una costituzione NON rigida (la costituzione italiana si, si pone al di sopra delle leggi); lo stato alberino è una costituzione concessa... non la metto sopra le altre leggi, le leggi future si mettono sullo stesso piano dello Statuto Albertino “Una legge ne reprime gli abusi” si passa la palla ad una legge futura > che uscirà nello stesso anno: editto sulla stampa 1848 n 695 > ci sono alcuni criteri che valgono anche oggi  Divieto di interventi preventivi   Distinzione tra stampa comune e stampa periodica: tra giornali e libri, si distingue il regime, le regole tra la pubblicazione di un libro e di un periodico (quotidiano, settimanale, mensile)   Si introducono una serie di norme, ad esempio sulla responsabilità, diffamazione a mezzo stampa... il primo attacco sulla materia è i reati compiuti a mezzi stampa, gli incidenti nell’informazione ufficiale sono considerati più lievemente di quelli commessi comunemente  > nel passare del tempo e prima di arrivare alla chiusura (mentale) fascista della stampa, anche nell’età liberale nell’applicazione di questo editto sulla stampa assistiamo ad un indurimento dei termini: trasformazione in senso restrittivo  > la stampa diventa più uno strumento politico, quindi gli strumenti di controllo sulla stampa vengono induriti:   Autorizzazione all’esercizio dell’arte tipografica: il tipografo è fondamentale nell’attività di stampa, senza tipografo non si fa nulla; loro dunque mettono sotto autorizzazione questo ultimo anello: per autorizzarti a fare il tipografo c’è un giudizio morale sul tuo comportamento “A persone oneste che hanno compiuto il corso speciale a quello classico” > IN ITALIA la stampa è l’unico mezzo di comunicazione che nasce libero sul mercato (Non sarà così per la TV, per la telefonia che nascono con il monopolio di stato...) > perché con la stampa non ho bisogno di un sistema intermedio tra me e i lettori, solo di carta e di un camion che porta i giornali... > l’autorizzazione di fare il tipografo è una forma di controllo sul mercato (che ha valore politico)  > quando si pensa alla produzione di qualcosa (compresi giorni, spettacolo teatrale, tv...) Ogni filiera ha 3 fasi:  1. Produzione: costruzione del bene (produzione di uno spettacolo, film, videogioco)  2. Distribuzione: segmento debole in Italia, sull’editoria (periodica e non) è la fase critica (posso avere il miglior libro dell’anno ma se non ho una catena di distribuzione che lo porta nei punti vendita allora non me ne faccio nulla)  3. Vendita: librerie, vendita del film via Netflix (quindi al giorno d’oggi anche vendita online) , cinema  > L’Italia è divisa in 2: NORD/CENTRO vendono di più di SUD/ISOLE: è un problema di distribuzione e di vendita (mancano i cinema, musei, librerie...)  80 La corte costituzionale dice: non è vero che bisogna essere iscritti all’albo dei giornalisti per scrivere sui giornali... se esistono i praticanti significa che uno non ancora iscritto può scrivere; l’albo e l’ordine dei giornalisti NON servono a selezionare chi può scrivere sui giornali (quello accadeva in epoca fascista) ma serve a dare una serie di tutele, una garanzia a chi fa questo mestiere (una tutela del mestiere, tutela interna) > ma c’è anche una tutela verso l’esterno perché se faccio un ordine garantisco ai lettori che il giornalista ha alle spalle una certa cultura... quindi la corte respinge le obiezioni di incostituzionalità e mantiene l’ordine dei giornalisti  L’ordine dei giornalisti è una struttura enorme  Ha 2 strutture 1. Struttura nazionale: composto da 60 membri di cui 2/3 professionisti e 1/3 pubblicisti; nel consiglio nazionale si elegge un comitato esecutivo (tra cui c’è anche il presidente dell’ordine) > pone regole sul funzionamento delle scuole di giornalismo in giro per Italia, pone regole sugli insegnamenti ai praticanti; presiede alla tenuta dell’albo (chi ha passato l’esame lo iscrivo, sospendo qualcuno perché ho un mandato ecc. fa la tenuta di chi è iscritto) ; una delle funzioni che si svolgono da parte sia del consiglio nazionale che regionale è la funzione relativa alla disciplina: il rispetto delle regole ; la valutazione della disciplina si fa prima a livello territoriale e poi si va davanti al consiglio nazionale  2. Strutture territoriali  LE SANZIONI DISCIPLINARI sono previste dall’art. 51 e contenute nel art 52-55  Avvertimento: più lieve, un richiamo verbale;   Censura: che è un richiamo scritto che rimane  Sospensione: già grave è la sospensione dall’albo   Radiazione: la più grave di tutti, è la cancellazione della persona dall’albo > Evolve la tecnologia: la definizione di “stampato” non è più sufficiente  > prima dell’avvento della tecnologia digitale avevamo tecnologie specifiche per ogni forma espressiva (macchina da scrivere per libri, cinepresa x cinema, macchina fotografica x fotografia, vinile x discografia ecc.); l’avvento delle nuove tecnologie consiste nella traduzione di qualunque di queste espressioni in sequenze di 0 e di 1: uso la stessa forma di codificazione, quindi la stessa macchina può decodificare più cose (suoni, scritte, immagini...)   > CONVERGENZA TECNOLOGICA VERSO IL DIGITALE  > MULTIMEDIALITÀ: la stessa macchina legge più media  > nel 2001 l’oggetto non si chiama più “stampato” ma si chiama “PRODOTTO EDITORIALE”: è qualcosa, in qualsiasi forma, destinato alla pubblicazione LEZIONE 21 18/11/21 DISINFORMAZIONE E FAKE NEWS  > la falsità è sempre esistita (non è che l’hanno inventata i social)  > identificare cosa è falso e cosa è vero non è semplice: la scienza da sia risposte certe, sia probabili > il diritto deve avere certezze (o scatta una pena o non scatta)  Come si fa a identificare le fake news e a contrastarle?  > si devono escludere dalle fake news tutte le opinioni personali, gli errori fatti inconsapevolmente e tutto ciò che rientra nella sfera delle convinzioni personali (io penso che lui sia un ladro: opinione- è una mia convinzione)  > si considera fake news ciò che è diffuso nella consapevolezza della falsità, con lo scopo di avere un guadagno (in termini economici, agitazione sociale, politico) > quando la falsità è finalizzata al raggiungimento di un obiettivo > c’è una struttura che costruisce la notizia falsa e la diffonde  Grande preoccupazione dell’Europa: dalla Russia si è identificato un flusso di notizie false che arrivano in Europa e negli USA durante le campagne elettorali  81 Il giornalista ha una funzione di mediazione tra i fatti e il pubblico; il giornale dice che io qualifico i giornalisti proprio perché facciano questa funzione (albo dei giornalisti, prove ecc.) > un influente non ha questa struttura  Ieri abbiamo visto la legge in cui si parla di stampato: tutte le produzioni destinate alla circolazione > il prodotto legato alla forma di produzione;  Poi però l’avanzamento tecnologico, tutte le forme di messaggio vengono codificare in forma di 0 e 1 e lo stampato non regge più: nel 2001 si passa al PRODOTTO EDITORIALE  > la differenza rispetto allo stampato (non c’è più impressione di inchiostro su carta si ok) ma in generale possiamo dire che sparisce la rilevanza della forma: quello che diventa rilevante nella definizione della pubblicazione è il PROFILO TELEOLOGICO (telos: in greco freccia> destinazione) > quello che conta è la finalità di quel prodotto, è un prodotto destinato alla pubblicazione/ circolazione di informazioni  > sto dicendo che non mi importa come è fatta la produzione, come viene attuata la diffusione ecc. ma mi interessa sapere che la tua finalità è questa: quello che importa è la FINALITÀ > ciò che è teleologico è ciò che è orientato al fine che stai perseguendo; prodotto teologico: dove va a finire, a cosa punta (la freccia)  > la norma esclude i dischi e i film perché a quelli riserva un altro mercato: servono ad altro, non all’informazione, sono orientati verso altre finalità  > qui siamo davanti a prodotti informativi anche con immagini in movimento, suoni (ex. Servizio del tg su un concerto: ma ha scopo informativo, non ci si concentra sulla circolazione del prodotto musicale)  > le indicazioni sugli stampati si trasferiscono sui prodotti editoriali (dove è stato stampato, data, chi l’ha realizzato ecc.)  > i periodici devono registrarsi in tribunale, la testata è come il logo della ditta (l’insegna dell’attività, il nome): quando io vendo il negozio, vendo anche quel nome li: la popolarità del negozio... si compra il nome; la testata (corriere della sera, la stampa...) è l’elemento identificativo del prodotto  2016 legge 198 si aggiunge la definizione di “quotidiano online” alla legge del 2001  > si è preso atto della crescita delle testate online  > per quotidiano online si intende una testata giornalistica (registrata presso il tribunale: perché esci con regolarità, vale come per i giornali), il direttore responsabile è iscritto all’ordine dei giornalisti (come per i giornali) ma la cosa importante è che per avere una testata online è importante che il giornalista pubblichi i propri contenuti giornalistici prevalentemente online, e devi aggiungere contenuti originali sul sito (sennò sarebbe solo una copia di una testata cartacea) , aggiornarlo quotidianamente, che produca informazione, che non si configuri come aggregatore di notizie  > con questa norma si tenta di dare solidità, dignità alle tante testate editoriali, e ai tanti che ci finiscono a lavorare (molti giornalisti alle prime armi) IL ROC: è il registro degli operatori della comunicazione  > è un altro registro  > si aggiunge, sempre con la legge 62 del 2001, anche il ROC: che è adottato dal AGICOM (autorità per le garanzie nella comunicazione: è un’autorità indipendente, una di quelle che abbiamo visto che sono nominate da parlamento, governo ecc. per garantire una funzione tecnica su determinati settori) per garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari  > voglio una lista di tutti gli operatori della comunicazione per garantire che non ci siano sovrapposizioni proprietarie, che qualcuno abbia troppa roba  82 Esigenza della concorrenza: ci teniamo perché se in un mercato ci sono più operatori che concorrono fra di loro (antagonisti tra di loro) ci sono 2 risultati positivi 1. Il prodotto è migliore 2. I prezzi sono più bassi  Ex. Se nel mercato sotto casa c’è 1 solo banchetto che vende frutta fa come gli pare (prezzi che vuole, se un giorno ha roba scadente amen); se invece ce ne sono 5 ognuno guarda gli altri, i loro prezzi, la loro qualità per tenersi i clienti: competizione a vendere roba migliore a prezzo minore  > si assume che LA CONCORRENZA SIA UN BENE SU TUTTI I MERCATI  > infatti l’unico principio che aveva l’unione europea era apriamo i mercati e facciamogli fare concorrenza tra di loro  Come faccio a garantire la concorrenza sul mercato? Come hanno fatto i giuristi a garantirla?  Ci sono 2 tecniche:  1. ANTI TRAST STATICO: divieto di posizione dominante La legge dice che nessuno in questo mercato può avere più del 10% (quindi si fissa una soglia: c’è un divieto di posizione dominante sugli altri... se io ho più di quel 10% magari sono così importante che mi assicuro l’esclusività della materia prima migliore e la tolgo agli altri, o convinco i più piccoli a fare accordi con me)  > statico perché fotografo una condizione statica: quanto spazio occupi 2. ANTI TRAST DINAMICO: divieto di abuso di posizione dominante Non ti metto un limite (come nell’altro) ma ti dico che qualunque percentuale di mercato hai, non devi tenere comportamenti che fanno male a quelli più piccoli di te > si traduce nel divieto di abuso di posizione dominante: non puoi abusare della tua posizione dominante  > dinamico perché è un controllo delle azioni dell’imprenditore, controllo cosa fa, come si muove; non mi basta una fotografia della percentuale di mercato > in tutti i mercati (in Italia) si usa l’anti trast dinamico TRANNE CHE per i media che si usa l’anti trast statico perché:  > è più facile > ad un certo punto avevamo della situazione lì: Mediaset (ex) 30%, rai 40% e poi tutti gli altri piccolissimi canali...  C’è un problema: qual è il mercato su cui misuro il tuo impatto?  Noi (e l’UE) usiamo questo criterio: il mercato deve essere RILEVANTE (il mercato su cui misuro quanto spazio tu occupi) ex. Quanto occupa Netflix, prime, corriere sera... > RILEVANTE: significa che i beni che circolano su quel mercato soddisfano lo stesso bisogno (quindi non metto ad ex. Insieme libro e film, stampa e disco di Fedez: non soddisfanno stessi bisogni)  > ci sono molte forme per avere l’x %; il problema che si pone è come faccio se succede a livello nazionale che una proprietà va sopra i limiti? > se succede a livello statale ok > devo garantire la concorrenza su dei mercati rilevanti cioè coerenti, il mercato coerente è quello che ha prodotti che soddisfano lo stesso bisogno (ha una coerenza interna)  Il ROC serve proprio per questo: garantire che tutti gli operatori della comunicazione, qualunque mercato rilevante costituiscano, abbiano concorrenza  > vedo che non c siano accordi, proprietà incrociate ecc. che diminuiscono il pluralismo nell’informazione   Soggetti tenuti all’iscrizione:  Operatori di rete, fornitori di contenuti, soggetti esercenti l’attività di radio diffusione, call center ecc. > hanno cercato di metterci dentro un po’ tutti  > TRIPARTIZIONE (produzione, distribuzione, vendita)  85 - obbligo per l’impresa di adottare misure idonee a contrastare qualsiasi forma di pubblicità lesiva dell’immagine e del corpo della donna  Dotarsi di un’edizione digitale in aggiornamento costante  > dal 2024 è prevista la progressiva riduzione fino alla totale abolizione dall’annualità 2027 dei contributi alla stampa: i 5 stelle al governo promuovono la fine del finanziamento pubblico alla stampa  > da qui al 2024 ecc. calano le contribuzioni fino al 2027, anno in cui finirà tutto  > prosciugamento progressivo, calo sempre più fino a smettere (tecnica della legge)  Nuova normativa a sostegno economico del covid-19  3 leggi che danno un contributo speciale per la situazione del covid e rimandano il termine del finanziamento dello stato (di 36 mesi)  > nel 2016 c’era stata quindi la grande riforma dei finanziamenti per la stampa che nel 2017 si inizia a smontare, poi viene rallentata la fine di ciò a causa del covid  DISTRIBUZIONE DI GIORNALI Braccio di ferro tra edicolanti e case editrici: gli edicolanti volevano che i giornali si vendessero solo in edicola, mentre invece altre categorie commerciali anche volevano venderli (se devo andare in edicola a comprare il giornale ci vado ogni tanto, se me lo trovo in più posti (benzinaio, supermercati...) è più facile che io lo compri > quindi la stampa voleva che avessero più persone la vendita del giornale)  > articolo 16: le imprese di distribuzione e le edicole devono garantire di dare parità di trattamento a tutte le testate (non ti puoi rifiutare di vendere una certa testata, e devi dare tendenzialmente lo stesso rilievo a tutta la stampa: se ho tot giornali e la repubblica la metto esposta sotto tutti non si può, non gli stai dando la stessa possibilità di vederla al cliente)  Si distingue tra  Punti esclusivi di vendita: sono le edicole, cartolibrerie (quelli che vendono giornali e libri sostanzialmente)  Punti di vendita non esclusivi: quelli che, oltre a darti le merci, sono anche autorizzati alla vendita di periodici (ex. Distributori di benzina, supermercati) > autorizzazioni stagionali: si sono cominciate ad autorizzare le vendite in posti molto inusuali soprattutto nella stagione (ex. Al mare d’estate, nei luoghi di villeggiatura nel momento in cui c’è un afflusso eccezionale di persone)  > sono un edicolante, la mattina ricevo 100 copie di repubblica (le prendo, firmo che mi sono state date in consegna 100 copie, alla sera quando ripassa il camion mi chiede se mi sono rimaste delle copie te le compro)  > punto di vista: la logica è che il rischio dell’invenduto casca su repubblica, non sul giornalaio (se io vendo repubblica ad ogni edicolante sto apposto e guadagno cosi, ma non si può: repubblica deve guadagnare in base a quanti giornali si vendono non quanto vendo alle edicole> quindi il rischio dell’invenduto deve ricadere sulla casa editrice, non sull’edicolante)  L’imprenditore è il soggetto che prende denaro dai capitalisti (le banche), compra le materie prime dai produttori di materia prima, e realizza il prodotto: la vendita dei prodotti deve compensare gli interessi al capitale (ti presto soldi ma devi pagare gli interessi), pagare la materia prima (il prezzo della materia prima) e anche i salari > la vendita del prodotto non basta che soddisfi tot persone ma c’è un’altra cosa fondamentale per lui: il profitto (ciò che avanza all’imprenditore dopo che ha venduto tutto il suo prodotto e ha pagato interessi, salari e materie prime)  > l’imprenditore è colui che organizza le risorse necessarie alla produzione, con continuità nel tempo, ma nel nostro ordinamento l’imprenditore è questo e basta (non è necessariamente legato 86 al profitto) > nel nostro codice civile nella definizione di imprenditore non c’è il profitto> il nostro codice civile (scritto negli anni del fascismo) immaginava che anche lo stato potesse essere un imprenditore ( e in effetti le ferrovie dello stato, poste italiane, rai: sono pubbliche) e lo stato non fa profitto: rinveste in altro > la cosa importante della figura dell’imprenditore è quindi il fatto che abbia l’idea, che metta insieme denaro, forza lavoro e materie prime per realizzare prodotti ..  > nel nostro codice civile, è legato all’idea del profitto la FORMA DELL’IMPRESA: cioè le società che sono quindi finalizzate al lucro; le imprese possono assumere diverse forme  > l’imprenditore può essere individuale e allora assume la forma di società individuale  > ci possono essere più persone: società in nome collettivo (anche quelle molto grosse ex. TIM) > le forme giuridiche che si danno sono sempre più complesse  > con un problema: ex. Io ho l’idea di aprire un bar sulla spiaggia, ma se vanno male le cose che succede? I miei creditori (quelli a cui devo ridare denaro) si possono rifare solo su quel bar (ti riprendo le bottiglie, ti sequestro le luci del bar ecc.) o mi possono pure sequestrare casa mia?  Il quesito è: Se l’attività della società può riflettersi sull’imprenditore > per evitare che accada questo, si inizia a distinguere per questo motivo la società dall’imprenditore: se va male la società l’imprenditore deve potersi mettere al sicuro, deve mettere al sicuro il proprio patrimonio personale (questo consente di rischiare di più)  > si è sentita l’esigenza di distinguere la persona fisica dalla sua impresa, è il momento in cui ha senso parlare di persone giuridiche (per questo il diritto si inventa delle persone non in carne ed ossa... la mia società è una persona giuridica che ha i suoi diritti e i suoi doveri diversi dai miei)  > si arriva alle SOCIETÀ PER AZIONI (forme più complesse): le azioni sono frazionamento del patrimonio; il capitale (che è il patrimonio della società: è il denaro che ci è stato prestato, macchine per produrre ecc.) viene frazionato in tante particelle uguali (ognuna vale 1, ha lo stesso valore)  Ex. Sono 1000> ogni particella vale 1: io ho 500 quadratini, lei 200 e le  > vedete l’attività nostra cosi attraente da comprare quelle azioni anche ad un prezzo superiore di 1  > se metto 3 euro per comprare un quadratino, il valore dell’azienda sale perché quelle 200 azioni non le ho vendute a 1 ma a 3: guadagno di più > cresce il patrimonio della società > ruolo della borsa: chi vende in borsa scommette che la società andrà male (performance negativa dell’impresa), ma chi compra scommette sul fatto che oggi vale 1 ma un domani varrà 3 > Le società per azioni hanno un patrimonio frazionato, ripartito in logica di azione: ogni azione ha un certo valore  > la proprietà di queste azioni può essere diffuso  > nasce il mercato delle azioni: pezzi di questo patrimonio girano > ex. In questo momento vanno tanto le azioni delle aziende farmaceutiche, o Green che fanno le stesse cose che facevano 2 anni fa, ma dipende dal clima che c’è (ora come ora è popolare questo tema) LEZIONE 23 24/11/21 Il sistema delle imprese editoriali La l.n. 62/2001 art.2, lett.a prevede che: L'esercizio dell'impresa editrice di giornali quotidiani è riservato alle persone fisiche, nonché alle società costituite nella forma della società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni, in accomandita per azioni o cooperativa il cui oggetto comprenda l'attività editoriale, esercitata attraverso qualunque mezzo e con qualunque supporto, anche elettronico, l'attività tipografica radiotelevisiva o comunque attinente all'informazione e alla comunicazione, nonché le attività connesse funzionalmente e direttamente a queste ultime. Tra la I.n. 461/1981 e la l.n. 62/01 Norme sulla trasparenza (identificazione personale di coloro che controllano l'impresa) e nazionalità dei soggetti 87 > le forme che le imprese editoriali possono avere sono specificate dalla legge 62/2001 (legge di riforma della stampa): ogni società ha un oggetto, cioè la società è un contratto con cui più persone si mettono insieme per svolgere un’attività, quell’attività è proprio l’oggetto della società. Imprese editoriali come "imprese di tendenza", ove tra i diritti dell'imprenditore deve riconoscersi anche la scelta e la modificazione della linea editoriale, e poteri più ampi > le imprese editoriali sono imprese di tendenza = significa che l’imprenditore in questo tipo di imprese ha li diritto di indirizzare l’attività dei suoi dipendenti, in quanto proprietario della testata può definire qual è la linea editoriale del giornale (es. attenzione a una parte politica, o una determinata tematica sociale) > può chiedere ai giornalisti di sostenere la sua linea editoriale. Problema di questo: una linea editoriale impostata dal proprietario contrasta con la libertà di manifestazione del pensiero, il giornalista può sentirsi limitato nel suo lavoro > c’è un conflitto e x questa ragione si risolve con delle clausole di coscienza = sono clausole inserite nei contratti dei giornalisti (al momento dell’assunzione) grazie alle quali lui può dare le proprie dimissioni, avendo diritto alla liquidazione e anche a un fondo di sostegno fino a che non troverà un altro lavoro. "clausole di coscienza"= possibilità di legittime dimissioni, con diritto di indennità di fine rapporto, in tre ipotesi:  Cambiamento sostanziale della linea politica del giornale (es. giornale di centro-destra che diventa di sinistra)  Situazione incompatibile con la dignità professionale del giornalista: es. il proprietario non lo stima e gli dà lavori minori per questo  Impiego del giornalista in un altro giornale dell’azienda con conseguente perdita della su dignità personale Due valori costituzionali in contrasto: Libera manifestazione del pensiero vs libertà di impresa Stampa: le norme antitrust slide 2 concetti importanti per comprendere la normativa antitrust 1. Società controllate e società collegate (art. 2359 codice civile): il calcolo su una posizione che si ha sul mercato non lo si fa su una società sola ma lo si fa anche se si ha un complesso di società che si mettono insieme e sono controllate/collegate 2. Posizione dominante 1. Società controllate = - società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria: se io ho il 51% dell’azienda di un altro è ovvio che controllo la sua azienda - società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria: non ho maggioranza ma ho la capacità di influenzare fortemente i voti nell’assemblea, quindi non ho il 51% ma ho un 40% sapendo che gli altri avranno un 20% ognuno - società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa: es. se la società di laura dipende dalla mai per la fornitura delle materie prime in qualche modo io sto esercitando una forma di controllo Società collegate = Società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno 1/5 dei voti ovvero 1/10 se la società ha azioni quotate in borsa > il collegamento è più stretto, esse sono legate da un vincolo. 2. Posizione dominante = Un’impresa detiene una posizione dominante quando può comportarsi in modo significativamente indipendente dai concorrenti, dai fornitori e dai consumatori. Ciò avviene, in genere, quando detiene quote elevate in un determinato mercato. Il fatto che un’impresa raggiunga grandi dimensioni non distorce di per sé il mercato. La legge non vieta quindi la posizione dominante in quanto tale, ma il suo abuso che si concretizza quando l’impresa sfrutta il 90 • rispetto del diritto alla rettifica e alla replica: l’articolo di giornale è sempre aperto alla rettifica (a cui deve essere data la stessa importanza che era stata data alla notizia che si rettifica) e anche alla replica = i giornali devono garantire che ospitano le risposte alle cose che pubblicano, es. se scrivo un articolo dove sputtano un politico con accuse, ho il dovere di ospitare l’eventuale risposta del politico sputtanato. •osservanza del segreto professionale nel caso di carattere fiduciario delle fonti, trasparenza delle fonti in tutti gli altri casi: il giornalista ha il dovere di mantenere, quando c’è un rapporto fiduciario basato su questo, il segreto su quali sono le proprie fonti informative e per il resto invece essere trasparente > quindi quando c’è un rapporto di fiducia tra me e le persona che mi informa tengo il segreto, per il resto posso dire dove ho trovato l’informazione. Approfondimento sulla ricerca delle fonti: come si fa la ricerca online Struttura di una sentenza: è strutturata con il fatto e il diritto, nella prima parte si raccontano i fatti che hanno potato fino al punto (come si sono svolti i processi precedenti, cosa è successo) poi c’è il diritto e in questa seconda parte si ragiona giuridicamente, si prendono in atto i processi giuridici implicati Massima della sentenza = è il riassunto del contenuto della sentenza in poche righe. LEZIONE 24 25/11/21 LA RADIOTELEVISIONE Specialità del sistema: ruolo dello Stato La dinamica del mercato editoriale è quella di un mercato tipico, dove tanti imprenditori cominciano a mettere in piedi le loro tipografie, redazioni, case editrici ecc. > quindi non c’è, se non esterno e di supporto, un apporto di finanziamento dello stato Il sistema radiotelevisivo è completamente diverso: in questo caso il soggetto pubblico (ovvero lo Stato) non è soltanto regolatore di quel mercato, non si pone solo al supporto di un certo mercato MA fin dall’inizio (prima delle trasmissioni radiofoniche e poi di quelle televisive) è anche fornitore del servizio > c’è una grandissima differenza: nel settore editoriale siamo di fronte a degli enti privati (quotidiani, periodici ecc.) mentre in questo caso siamo davanti a un mezzo di comunicazione il cui servizio è for tiro direttamente dallo Stato > Stato = in questo caso non è solo il soggetto finanziatore e regolatore MA è anche l’erogatore dello stesso servizio. Quanto appena detto è vero in tutti i paesi europei, mentre negli Stati Uniti la cosa è diversa: gli enti radiofonici fin dall’inizio nacquero come enti privati, uguale per la televisione > perché in Europa invece c’è fin dall’inizio la presenza dello Stato come soggetto che fa tutto? La ragione è che noi in Europa non avevamo, negli anni in cui c’erano da costruire le infrastrutture per le reti radiofoniche, i soldi per costruire da capitalisti privati, questo grande capitale di denaro era in grado di possederlo solo lo Stato > in più è un atteggiamento di maggiore controllo dello Stato rispetto agli Stati Uniti in cui la cosa viene meno e prevalgono i soggetti con capitali privati. STATO = Non solo regolatore ma, soprattutto, soggetto che direttamente assume il compito di soddisfare le esigenze individuali e collettive legate al sistema radiotelevisivo (diverso da ruolo svolto per stampa, cinema e teatro). Il rapporto tra autorità e libertà ha quindi connotati peculiari. Occorre infatti definire:  La linea di confine per 'interferenza dei poteri pubblici;  Se e come l'esercizio della libertà possa realizzarsi attraverso un intervento diretto dello Stato. Questioni rese ancor più rilevanti in ragione della influenza determinante che la radiotelevisione ha assunto sull'esercizio dei diritti politici. Le fasi dell’evoluzione della radiotelevisione sono (elementi di sviluppo comune nell'esperienza dei paesi europei): a) Fase del monopolio pubblico - tra le due guerre: b) Fase di innovazione della legislazione fra anni '60 e "70 c) Fase del superamento del monopolio pubblico radiotelevisivo dagli inizi degli anni '80 91 d) Fase della televisione digitale Spiegazione riassuntiva delle fasi: all’inizio c’è necessariamente un monopolio, quindi l’unico soggetto che può irradiare trasmissioni sulle reti radiofoniche e televisive è lo Stato, Stato che costituisce un azienda che si prende il servizio mentre a un'altra azienda viene data la manutenzione delle reti > ci servono 2 società: una per la manutenzione e una per il servizio. Questo comincia con la radio, dura fino alla televisione e poi quando c’è la tv si cominciano una serie di modifiche: i canali pubblici si moltiplicano e si regola la pubblicità e il costo del canone, si regolano le trasmissioni locali > tutti questi cambiamenti portano negli anni 80 alla fine dei monopoli: in tutti paesi si passa da un sistema pubblico a un sistema misto, il soggetto pubblico non sparisce però gli si affiancano dei competitori privati (in Italia Mediaset con Berlu) > anni 80, la grande trasformazione è fondamentalmente l’arrivo della concorrenza. Infine c’è la fase della televisione digitale (ovviamente la nostra, fase che non è ancora finita) che comporta una novità importante: prima ci si doveva divider uno spazio fisico e limitato che si chiama etere, è uno spazio dove si possono irradiare un certo numero di frequenze, per cui i canali erano in un numero limitato > perciò la concorrenza quando arriva nell’etere deve tenere conto di quante frequenza può avere un emittente: in Italia tradizionalmente la Rai aveva 3 canali e anche la Mediaset > l’arrivo della televisione digitale cambia completamente lo scenario. La radiofonia durante il Fascismo Periodo liberale: scarso sviluppo della radio: durante l’Italia pre-fascista non c’è un grande impegno sulla radio. Il primo atto che possiamo trovare sotto questo profilo è la L. 395/1910: allo Stato si riservano lo stabilimento e l'esercizio degli impianti radiofonici MA non le trasmissioni, nessuna riserva sulle diffusioni. - Impianti per scopi scientifici e didattici. - Commissione consultiva permanente affidata al Governo. - r.d. 227/1912 : detta il regime delle concessioni > si decide come dare e a chi dare in concessione il servizio, si determina come dare in affidamento il sevizio “hai la rete pronta e ora vediamo quali sono i criteri per affidare il servizio ad altri” > attenzione: il regno d’Italia si riserva per lui l’uso di quegli impianti per scopi scientifici, didattici e militari e di sicurezza “vi do un po’ di servizi però mi tengo un po’ di frequenza x bisogni di pubblica sicurezza” Poi una decina di anni dopo arriva il Fascismo e non lascia aperta la questione “chi gestisce il servizio” ma costruisce una società di nome URI (Unità Radiofonica Italiana) e gli affida anche l’erogazione del servizio > poi verrà convertita in EIAR (Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche). Il Fascismo si innesta su questo impianto: 1924: r.d.1. 655/1924 poi I. 473/1925; e r.d.I. 2191/1924: riserva allo Stato dell’attività radiofonica e una sola concessione all'URL sia per la gestione degli impianti per la diffusione con obblighi precisi di carattere societario (azioni in maggioranza italiane) e sul contenuto delle trasmissioni (visto governativo sul contenuto delle trasmissioni di informazione diverso da quello fornito dall'Agenzia di stampa Stefani, designata dalla PdCM). Il fascismo non lascia che il servizio sia gestito liberamente da chiunque, costituisce una società pubblica e se la intesta > il Regno d’Italia (liberale) aveva lasciato l’ipotesi di fare delle gare x il servizio mentre il fascismo col cazzo Durante il fascismo viene istituito IRI (Istituto per la Riconversione Industriale) che nella Repubblica Italiana non abbiamo più = è una sorta di officina dove riparo le aziende private in fallimento e poi le rivendeva sul mercato > questo IRI ha sopravvissuto fino al 1980 quando Romano Prodi è stato chiamato a scioglierlo vendendo tutte le aziende che nel frattempo si era preso. Periodo costituzionale provvisorio e dopoguerra 92 A lungo nessun mutamento: riserva allo Stato dei servizi di radio e telecomunicazione. Modeste novità nel d.I.c.p.s. 478/1947:  Ruolo centrale del Ministero delle Poste e telecomunicazioni che vigilava sugli impianti, approvava lo statuto della concessionaria e ne controllava l'assetto contabile.  Presso il Ministero apposito Comitato per la definizione delle direttive di massima culturali, artistiche ed educative che esprime parere sul piano triennale della programmazione.  Vera novità: coinvolgere il Parlamento nel governo del settore: istituzione di una Commissione parlamentare di vigilanza per assicurare imparzialità politica e obiettività, con o poteri però limitati ed esercitati tramite il Governo. Spiegazione: Dopo i fascisti l’EIAR passa nelle mani del Governo, la vera novità durane la liberazione dai fascisti è uno sgombro della loro occupazione dalla radiofonia: sulle nostre frequenze cominciano ad esse trasmesse le radio degli alleati americani e inglesi. Nel passaggio alla Repubblica italiana il primo vero mutamento una forma di controllo del Parlamento su come il Governo svolge l’attività di gestione della società pubblica EIAR: si costituisce una commissione di vigilanza, chiamata Commissione di vigilanza parlamentare sulla Rai (c’è ancora oggi). L’EIAR poi diventa RAI e le viene data una concessione del servizio nel 1952, due anni prima dell'inizio delle trasmissioni, con quattro novità di rilievo:  Proprietà pubblica della maggioranza assoluta delle azioni e autorizzazione ministeriale delle acquisizioni da parte della RAI di compartecipazioni in altre società = vuol dire che la maggioranza a proprietaria della RAI è pubblica  Si fa un CdA (Consiglio di Amministrazione) con 6 membri di nomina governativa. Allo stesso Governo spettava la nomina del Presidente, dell'Amministratore delegato e del Direttore Generale e presenza nel Collegio sindacale di un funzionario della Ragioneria generale dello Stato;  Sulla programmazione: quello che va in onda (radio e tv) va programmato e ci deve essere un piano di azione anno per anno > il controllo politico si sposta su questo perché la programmazione deve avere un’autorizzazione da parte del Ministero > d’altra parte questo metodo è favorito dal modo con cui questo servizio ci è dato: infatti abbiamo una struttura a palinsesto= calendario per cui su una certa frequenza a un certo orario c’è una specifica trasmissione > quindi questa necessaria organizzazione di ciò che va in onda ha un esigenza di panificazione e su quest’ultima c’è un controllo del Governo. C’è quindi un’autorizzazione ministeriale al piano triennale con possibilità di intervento del Min. Interni per motivi di ordine pubblico;  Finanziamento: canone e introiti pubblicitari (max 5% delle ore complessive) > la tv pubblica è finanziata in 2 modi: uno è la pubblicità che già esisteva, e l’altro è il canone = segue questa logica “io ti sto dando un servizio che gira su questa rete, e tu mi paghi il canone visto che non si può far pagare un biglietto per ogni trasmissione che si vede”, visto che non posso farti pagare il singolo programma che guardi ti faccio pagare una tariffa. Avvio delle trasmissioni nel 1954 e forte impulso al dibattito: forte cambiamento della società italiana. C. Cost. sent. n. 59/1960: solo 6 anni dopo la corte costituzionale si candida ad assumere un ruolo di rilievo in materia. Si deve decidere sulla legittimità della riserva allo Stato del servizio radiotelevisivo. La corte intervie costantemente sul sistema radiotv perché ne sa la potenzialità politica, l’importanza che la tv può avere sulla formazione dell’opinione pubblica, si sta sostituendo pian piano al ruolo della stampa > si forma un rimpallo fra la corte costituzionale che dice certe cose e il parlamento che ne fa altre: c’è un gioco di rimandi corte costituzionale vs Parlamento dal 1960 fino al 2004. Dalla conferma del monopolio pubblico alla riforma del 1975 Ci si chiede se è legittimo dare una concessione esclusiva alla Rai, adesso c’è una costituzione che dice che tutti sono liberi di manifestare il proprio pensiero, ma allora perché in questo mezzo di 95 avvertendo fin da subito questo rischio si limita la pubblicità che si può fare sulla tv in modo che chi deve fare pubblicità la metta anche su altri mezzi (es. giornali, radio, cartelloni ecc.) e non solo sulla tv. 6. Necessità di disciplinare il diritto di accesso alla radio tv: l’accesso viene regolato, c’è un solo palcoscenico che ospita tutti perciò c’è bisogno di regolazione 7. Necessità di disciplinare il diritto di rettifica: se si dice qualcosa di erroneo va corretto nella stessa fascia oraria, nella stessa trasmissione ecc. La Corte Costituzionale e l’emittente locale (1976-1985) 1976 = anno e periodo in cui cominciano a diffondersi in televisione e radio enti private > si fa una scoperta tecnologica: c’è altro spazio disponibile per trasmettere e a livello locale moltissime emittenti cominciano a trasmettere nei cosiddetti coni d’ombra = sono spazi dell’etere in cui l’onda nazionale non c’è, sono spazi liberi per le trasmissioni solo locali. Sostanzialmente quanto detto sopra è quello che dice la sentenza del ’76, cioè dice che a livello locale non c’è nessun ragionevole motivo per cui non si debba poter lasciar fare delle trasmissioni, non si mette in discussione quello che era stato detto prima; a livello nazionale infatti vale ancora il ragionamento della Corte sul monopolio > MA visto che la configurazione delle onde consente l’esistenza locale di altre emittenti perché impedire questa cosa. CC. Cost. sent. n. 202 /1976 La sussistenza per le radioteletrasmissioni locali via etere di una disponibilità di canali sufficienti a consentire la libertà d'iniziativa privata senza pericolo di monopoli od oligopoli, fa venire meno l'unico motivo che, per tali trasmissioni, possa giustificare quella grave compressione del fondamentale principio di libertà sancito dall'art. 21 della Costituzione, che anche un monopolio di Stato necessariamente comporta, tanto più che non vi è alcun ragionevole motivo perché siano consentite le radioteletrasmissioni private via cavo su base locale e non anche quelle via etere. Ciò non comporta che debba escludersi la legittimità costituzionale delle norme che riservano allo Stato le trasmissioni radiofoniche e televisive su scala nazionale, giacché la diffusione sonora e televisiva su scala nazionale, rappresenta un servizio pubblico essenziale e di preminente interesse generale. Né esclude che il legislatore possa subordinare ad apposita licenza che stabilisca le modalità d'esercizio concreto delle radioteletrasmissioni private via etere. - S. nn.59/1960,225/1974. Si fanno dei tentativi di regolazione della televisione locale, ma non funzionano e non si arriva mai a una vera e propria legge. C’è Berlusconi che comincia a comprare delle tv locali in ognuno di quei coni d’ombra, le compra perciò in tutta Italia > registra le trasmissioni, cominciando a comperare le star della Rai, e le manda in onda sulle sue emittenti alla stessa ora, facendo girare delle videocassette > effetto sul pubblico: gli italiani ritengono di essere davanti a un’altra emittente nazionale: l’effetto è da una parte creare l’illusione di un altro network nazionale, e in pratica è nei fatti il superamento del limite sulle frequenze nazionali > infatti giocando sui coni d’ombra non sto occupando più spazio sull’etere MA sono percepito e ho un impatto comunicativo come se fossi un network nazionale. Altro effetto: se devo fare pubblicità, invece di farla sulle piccole tv locali io la posso fare su una tv che verrà vista in tutto il paese > qui si profila bene quali sono gli elementi con cui si fa concorrenza in televisione: quanti canali ho (perché è lo spazio in cui mi posso esprimere e ai tempi è ancora limitato) e quanta pubblicità mi accaparro (perché è lei che è l’unica fonte di sostentamento della tv privata) > in Italia mai si è potuta fare pubblicità non esplicita: il product palcement è un argomento molto recente da noi, la pubblicità indiretta in Italia era vietata, adesso si può fare ma bisogna dichiararlo. Altra tecnica di Berlu all’inizio era non solo comprare le star Rai ma anche di importare moltissima tv dagli Stati Uniti ad es. le soap opera. 96 Quindi nasce questa grande realtà e questo provoca un problema sia politico che giuridico, qui la Corte cambia un po’ registro: fino a questo momento ha tenuto l’argomento del “eh beh non c’è posto” mentre adesso il posto si è trovato > quindi non usa più l’argomento tecnico MA continua a ribadire l’esigenza del monopolio pubblico sulle frequenza nazionali e sulle dirette e cambia argomento adottando quello economico = dire cioè “teniamo il monopolio Rai fino a quando non ci sarà una legge che regola la concorrenza sul mercato televisivo, cioè finché non ci sarà una norma antitrust sul mercato nazionale” > finché non saranno regolate le concessioni delle frequenze (= l’atto con cui assegno a qualcuno l’uso della frequenza) e la pubblicità non ci può essere concorrenza quindi è meglio che tutto resti in mano alla Rai. ** Che cos’è la concessione? Con la concessione l’apparato pubblico concede qualcosa a un privato ampliando la sua sfera giuridica, è un atto in cui io ti permetto di fare qualcosa aumentando la tua sfera giuridica che avresti nell’ordinario > l’etere è percepito come uno spazio fisico che io ti do da gestire ed è limitato, per cui concessione è un atto in cui puoi ampliare la gestione di uno spazio pubblico non tuo, ma che per sta concessione ti viene dato C’è differenza tra quando ti do da gestire un lido del mare (potrebbe essere qualsiasi cosa) e quando ti concedo di aprire un negozio di scarpe > quell’atto lì non si chiama concessione per che le scarpe non sono dello stato > tu stai aprendo una cosa in cui io (Stato) non ti do qualcosa di mio > non si chiama atto di concessione ma si chiama atto di autorizzazione ed è diverso: con esso io semplicemente ti levo un limite ma la possibilità è già nella tua sfera giuridica, con la concessione invece la sfera la amplio > finché si tratta di etere parliamo di concessioni perché lo Stato concepisce l’etere come un suo territorio che dà in concessione alla Rai e da adesso in poi Mediaset ecc. Mentre invece quando arrivano i satelliti non sono percepito come territorio dello stato = quindi trasmettere su satellite lo si fa con una autorizzazione non con una concessione > no concezione proprietaria del satellite, dell’etere invece sì. > l’etere per questioni storiche è anche più strategico, infatti gli italiani guardavano in grandissima maggioranza più quello che c’era sull’etere (il satellite prenderà piede col tempo). ** LEZIONE 25 30/11/21 La corte costituzionale dice: non possiamo aprire il mercato delle frequenze radiotelevisive ai privati, ma cambia motivazione > l’argomento è che la ragione per cui non gli fa accedere alle frequenze non è più tecnico, ma perché ci sono i rischi di vedere i privati tutti concentrati in 1 (ex. Imprenditore proprietario di Mediaset)  > quindi l’argomento per lasciare il monopolio alla RAI non è più tecnico ma economico: finché non ci sarà una legislazione in grado di consentire a più soggetti privati di concorrere sul mercato delle frequenze, non è possibile rompere sulle frequenze nazionali il monopolio RAI  > l’idea della corte è: si deve arrivare a una concorrenza fra il pubblico e il privato a livello nazionale, in un sistema misto dove l’offerta sia mantenuta dalla mano pubblica alla quale però si affiancano più concorrenti privati  La storia della tv è tutta un rimando tra la corte costituzionale che dice cose e il parlamento che non interviene in maniera decisiva Decreto valido 6 mesi (per arrivare a una nuova legge organica che finalmente accolga i privati nel sistema radiotelevisivo): prevede che si salvi il monopolio sulle frequenze nazionali della RAI ma allo stesso tempo si consente ai privati di continuare a trasmettere come stanno facendo usando i ripetitori  > ovviamente si rivolge soprattutto a Mediaset (Berlusconi, minaccia più grande > moltiplica reti)  > Lamentele 2 tesi contrapposte:   Da un lato si lamenta l’illegittimità della riserva allo stato dell’attività radio televisiva via etere a livello nazionale, determinato dalla non approvazione di norme antitrust 97   Dall’altro si impugna il fatto che la stessa norma consenta alle emittenti private di superare l’ambito locale in assenza della stessa normativa > Nel 1988 la corte costituzionale insiste  Il pluralismo secondo la corte costituzionale  > si giustifica con la temporaneità dell’atto (è temporaneo)  Il diritto ad essere informati diventa il diritto ad avere + fonti d’informazione, avere una pluralità di voci  La corte dice: > in un primo momento chiedo (articolo 21) che dentro la RAI ci debbano essere più voci PLURALISMO INTERNO > ora arriva al PLURALISMO ESTERNO: se la RAI non è più sola nelle frequenze radio televisive, date le possibilità del mezzo (spazio fisico) su quello spazio fisico concorrano più voci possibili  Quindi...  > prima: PLURALISMO INTERNO: lascio all’emittente pubblico quelle 2/3 frequenze nazionali e gli chiedo di avere un pluralismo interno > si passa poi ad un PLURALISMO ESTERNO: chiedo a più privati possibili di aprirsi, non a uno solo, cosi c’è veramente concorrenza  > il tutto per arrivare al PLURALISMO COMPLESSIVO: possibilità di offrire al cittadino italiano una molteplicità di fonti da cui trarre info  > Per garantire il pluralismo esterno l’attenzione va sulle condizioni di accesso al mercato:  1.  Che ci siano frequenze a disposizione  2.  Che ci sia pubblicità a disposizione: la pubblicità è la fonte economica che determina la conservazione dell’impresa; i privati guadagnano prevalentemente tramite le pubblicità DIVERSI RUOLI    Alla tv pubblica è richiesto un SERVIZIO PUBBLICO: sviluppo e attenzione particolare alla crescita sociale e culturale dei cittadini (non si può chiedere nulla all’imprenditore privato, lui fa la tv che vuole)    Alla tv privata si chiede: lealtà nei confronti dei propri ascoltatori, osservanza del principio della verità  NORMATIVA EUROPEA: l’UE fino ad ora (1989) si è tenuta alla larga da questo argomento; già dal 1985 sulle telecomunicazioni (non su radio e tv ma sui telefoni) l’UE aveva detto: non c’è bisogno che ci sia un monopolio pubblico, ci sono oggi tecnologie che consentono di far viaggiare il segnale anche di altri soggetti (parliamo di telefonia fissa) La tv la devono regolare gli Stati perché essa, a differenza della telefonia, è un argomento politicamente sensibile (forma l’opinione pubblica): ogni paese presenta una situazione interna diversa, non possiamo regolare noi per tutti allo stesso modo, devono farlo i singoli Stati > l’importante è che ci sia una produzione europea forte (bisognava competere con l’industria americana):   Maggior tempo dedicato nel palinsesto alle trasmissioni europee : l’idea era quella di far crescere l’industria radio televisiva europea per tenere botta a quella americana  > una delle preoccupazioni è la tutela dell’industria cinematografica: non sovrapposizione con l’industria cinematografica
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