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APPUNTI LEZIONI DI DIRITTO PRIVATO, Appunti di Diritto Privato

Appunti sintetici che trattano gli argomenti più importanti della materia.

Tipologia: Appunti

2021/2022

In vendita dal 12/10/2022

AliceM003
AliceM003 🇮🇹

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Scarica APPUNTI LEZIONI DI DIRITTO PRIVATO e più Appunti in PDF di Diritto Privato solo su Docsity! LA NORMA GIURIDICA: STRUTTURA E INTERPRETAZIONE REGOLA GIURIDICA= proposizione prescrittiva di carattere generale e astratto A struttura condizionale: se……………. ⇨ allora…………… ⇩ ⇩ Fattispecie Conseguenza (o effetto giuridico) = = Immagine del fatto Qualificazioni di comportamento (lecito, obbligatorio, vietato) EX: artt. 143,927, 2043 codice civile. INTERPRETAZIONE DELLA NORMA GIURIDICA I PROBLEMI DI INTERPRETAZIONE DI UN TESTO NORMATIVO A) Problema generale di interpretazione di un qualsiasi testo (letterario, teatrale, musicale, ecc). (segni e significato: interpretazione= attribuzione di significato a segni, e in particolare, a segni linguistici). B) Problema specifico di attribuzione di significato (alla norma generale e astratta): applicazione al caso concreto, o sussunzione (portare “sotto”) = riportare la fattispecie concreta “sotto” della fattispecie astratta. Inter-pretazione= collegare, mettere in contatto, fare da medium tra: → FONTE (legge, giudice, prassi) che produce la norma utilizzando i diversi linguaggi E → DESTINATARI (tutti coloro cui la norma è diretta) RISORSE E CRITERI DELL’INTERPRETAZIONE 1) Regola generale dell’art. 12 diposizione preliminari del c.c: - SIGNIFICATO PROPRIO DELLE PAROLE; - CONNESSIONE; - INTENZIONE DEL LEGISLATORE. 2) Casi non espressamente previsti: - ANALOGIA= regola simile per caso simile; - PRINCIPI GENERALI DELL’ORDINAMENTO. CRITERI NORMATIVI DELL’INTERPRETAZIONE Art 12 disp. Prel. Cod. civ.: 1) SIGNIFICATO PROPRIO = uso lessicale; 2) CONNESSIONE= collazione nel contesto; da 1. Gamma di significati da 2. Concentrazione del significato entro la gamma EX: il termine “liquido” in contesti a) Extragiuridici: contenitori per alimenti liquidi; b) Giuridici: debito liquido (art. 1243 cod.civ). INTERPRETAZIONE LOGICA (o TELEO-LOGICA) DISPOSIZIONE NORMATIVA= messaggio prescrittivo. Domanda: qual è il risultato pratico che la prescrizione è diretta a raggiungere? ⇨ Attribuzione di un significato che sia coerente con lo scopo cui la regola è diretta. Rapporto prescrizione-finalità (ratio, scopo o risultato pratico della prescrizione). RATIO DELLA NORMA E INTENZIONE DEL LEGISLATORE Chi è il legislatore? Esite un’intenzione del legislatore? a) INTENZIONE in senso STORICO-POLITICO (si ricostruisce dai lavori preparatori); b) INTENZIONE in senso OGGETTIVO = la logica, lo scopo pratico, la ratio della norma nel momento in cui viene applicata. EX: “attività pericolose”: art. 2050 cod. civ. (anche rischi nucleari, rischi biologici) PROCEDIMENTO INTERPRETATIVO= ATTRIBUZIONE DI SIGNIFICATO Dalla disposizione → alla norma. -DISPOSIZIONE= testo normativo, enunciato; - NORMA= il significato (risultato dell’interpretazione) della disposizione. Ovvero • DISPOSIZIONE = i segni linguistici; • NORMA= il significato • DISPOSIZIONE PER INTERPRETAZIONE = NORMA (sentenze interpretative di accoglimento o di rigetto della Corte Cost) corrispondere un vantaggio dell’altro…e ad un sacrificio di uno deve corrispondere un sacrificio dell’altro). LA CODIFICAZIONE IDEA DI DIRITTO STATO MODERNO Stato= potere territoriale a) sovrano b) esclusivo ⇨ Unità di giurisdizione= potere di dettare e applicare le leggi. ⇨ Un territorio, un ordinamento, un sistema giudiziario. Eccezioni che confermano il principio: Concordato Stato-Chiesa e“riserva di giurisdizione” IDEA DI DIRITTO STATO PRE-MODERNO ⇨ Unità teorica di giurisdizione (Impero) “Immunità” = essere sottratto ad una potestà giurisdizionale in ragione del proprio ceto sociale E “Privilegio” = essere soggetto a regole diverse da quelle del diritto comune. a) Pluralità di regole di diritto e di giurisdizioni (municipi, feudi, chiesa, appartenenza a diversi ceti sociali); b) “Particolarismo giuridico” (incertezza delle regole applicabili ad ogni concreta situazione) Concetto fondamentale: STATUS= particolare relazione tra una persona e un determinato gruppo sociale (e i diritti e doveri che ne derivano). STATO ASSOLUTO E RAZIONALIZZAZIONE GIURIDICA Unità di: -potere -giurisdizione -leggi ⇨ Cancellazione dei “corpi intermedi” (rapporto diretto Stato-suddito). • Ideali giusnaturalisti e rivoluzionari: ⇨ Abbattimento di privilegi e di immunità; ⇨Negazione degli status particolari (unica figura di cittadino) • Linea evolutiva per il diritto privato: dallo stutus al contratto. DAI DIRITTI PARTICOLARI ALLA LEGGE EGUALE PER TUTTI Evoluzione storica: • INGHILTERRA: RIVOLUZIONE 1688-89 Da monarchia assoluta a monarchia costituzionale (Deposizione di Giacomo II Stuart e sostituzione con Guglielmo d’Orange e sua moglie Maria Stuart). -Bill of Rights (dichiarazione dei diritti) cardine del sistema costituzionale del Regno Unito. • CONTINENTE: RIVOLUZIONE FRANCESE 1789 (dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino) Abbattimento della monarchia assoluta con la Costituzione del 1799 (detta anche dell’anno VIII) che consegna pieni poteri a Napoleone. LE IDEE DELLE CODIFICAZIONI 1) Abrogazione (art.7 code Nap); 2) Unità giurisdizionale= abolizione delle immunità; 3) Unico sistema di fonti (ideale della legge chiara e comprensibile); 4) Giudice soggetto alla legge (obbligo di rendere giustizia- divieto di interpretazione); 5) Eguaglianza formale= cancellazione degli status (Unità del “Soggetto di diritto”); 6) Libertà dei beni (Unità della proprietà); 7) Primato del Contratto Diritto privato dei codici liberali: SOGGETTO, PROPRIETA’, CONTRATTO. VERSO L’UNIFICAZIONE DEI CODICI Codice civile 1865 Codice civile 1882 3 LIBRI: 3 LIBRI: 1) Persone e famiglia; 1) Del commercio (Atti di commercio 2) Proprietà; nozione di commerciante; 3) Modi di acquisto della proprietà. Obbligazioni e contratti (Obbligazioni; Contratti; Successioni; commerciali; società) Tutela dei diritti) 2) Navigazione; 3)Fallimento. CODICE DEL 1942 (unificazione, commercializzazione) 6 LIBRI 1) Persone e Famiglia; 2) Successioni; 3) Proprietà; 4) Obbligazioni; 5) Lavoro; 6) Tutela dei diritti. CODICE DELLA NAVIGAZIONE → Legge fallimentare del ’42 (la disciplina del fallimento è stata di recente modificata nel 2019 e inserita nel Codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza). → Legge diritto d’autore del 1941 (più volte modificata, da ultimo nel 2019) AMBITO DEL DIRITTO PRIVATO “PRIVATO” e “PUBBLICO” Non “rami” del diritto ma “MODI” del diritto = diversità di problemi e diversità di scopi che il diritto si propone nei vari campi ⇩ DIVERSITA’ DI PREMESSE= DIVERSITA’ DI STRUMENTI DIRITTO PRIVATO DIRITTO PUBBLICO Premesse ⇩ ⇩ -interessi particolari -interesse generale -disponibilità -indisponibilità -libertà dei fini -imposizione dei fini STRUMENTI: - Libertà; - Autorità; - Parità; - Supremazia; - Autonomia; - Eteronomia; -Atipicità; - Tipicità. RELATIVITA’ DELLA DISTINZIONE INTERFERENZE RECIPROCHE A) Ricorso a strumenti di diritto privato da parte della P.A. per la realizzazione di interessi generali. EX: Comune che coglia procurarsi un terreno per la costruzione di una scuola - strumento pubblicistico → espropriazione - strumento privatistico → compravendita B) Incidenza di disposizioni di natura pubblicistica sui rapporti di diritto privato. IDEA DI RAPPORTO GIURIDICO ⇨ Il proprietario e tutti gli altri. ⇨ Il creditore e il debitore. RAPPORTO GIURIDICO= relazione tra 2 (o più) soggetti ciascuno dei quali viene a trovarsi, per effetto dell’applicazione di una norma, in una situazione (o posizione) giuridica soggettiva attiva o passiva (facoltà, potere, obbligo, onere, soggezione). L’idea di “parte” del rapporto giuridico. DIRITTO SOGGETTIVO E INTERESSE LEGITTIMO DIRITTO SOGGETTIVO= potere attribuito ad un soggetto per la tutela immediata e diretta del proprio interesse. Nel diritto pubblico (nei rapporti tra privato e pubblica amministrazione) si parla di: INTERESSE LEGITTIMO= potere di attribuire ad un soggetto per la tutela mediata e indiretta, in quanto dipende dalla coincidenza dell’interesse particolare del soggetto con quello generale al buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione (art.97, 2 comma, Cost). EX: il candidato ad un concorso, l’imprenditore che partecipa ad una gara per l’assegnazione di un appalto, il privato che voglia costruire sul proprio terreno. La situazione giuridica del privato viene definita come: interesse legittimo, nel senso che il soggetto non è tutelato nel suo interesse a veder concretamente soddisfatto un proprio bisogno o aspirazione, ma tale interesse è tutelato solo in via mediata e strumentale, dalla coincidenza del suo interesse particolare con quello generale al corretto esercizio dei poteri dell’amministrazione. EX: il candidato a concorso pubblico non ha diritto di vincerlo, ma ha un interesse legittimo al regolare svolgimento della procedura, alla corretta ed imparziale dei candidati. ⇨ e può chiedere l’ANNULLAMENTO di tutti gli atti che siano illegittimi, compiuti cioè in violazione delle norme che disciplinano l’attività dell’amministrazione che ha bandito il concorso (art. 24 e 113 Cost.) GIURISDIZIONE: ⇨ lesione di un diritto soggettivo mi rivolgo al GIUDICE ORDINARIO ⇨lesione di un diritto illegittimo mi rivolgo al GIUDICE AMMINISTRATIVO (impugnazione dell’atto amministrativo illegittimo davanti al TAR e al Consiglio di Stato) Se l’impugnazione è accolta: annullamento dell’atto amministrativo illegittimo. DOMANDA: il privato, leso da un atto amministrativo illegittimo ha diritto al risarcimento del danno? (ex: non ho diritto al provvedimento che mi consenta di costruire sul terreno di mia proprietà, ma se viene illegittimamente negato, subisco un danno) La risposta è stata per lungo tempo NEGATIVA. Tutela del privato contro un atto amministrativo illegittimo → RIMOZIONE (ANNULLAMENTO) DELL’ATTO ILLEGITTIMO. NO AL RISARCIMENTO DEL DANNO, che presuppone un diritto soggettivo (tutela immediata e diretta di un proprio interesse) e non un interesse legittimo alla corretta esplicazione dei poteri pubblici. Cambio di rotta: importante sentenza della Corte di Cassazione a sezione unite n.500 del 1999: Anche la lesione di un interesse legittimo può essere fonte di un danno ingiusto, risarcibile secondo la regola generale dell’art.2034 c.c: il privato che abbia subito un danno a causa di un atto amministrativo illegittimo (e annullato) ha diritto di ottenere il risarcimento del danno. (FUNZIONE O UFFICIO DI DIRITTO PRIVATO) ⇩ è una situa soggettiva Potere attribuito ad un soggetto non per la tutela di proprio interesse, ma di un interesse altrui. (ex: poteri attribuiti ai genitori nei confronti dei figli rapporto genitori figli: 316 s.s c.c; al tutore nei confronti di un minore o di un interdetto: art 357; curatore dei beni di una persona scomparsa: art. 48; curatore dell’eredità giacente: art.528 s.s.) CONSEGUENZA: a) L’attività giuridica oggetto di potere è anche oggetto di un dovere (il titolare del potere può e deve compiere gli atti opportuni alla cura dell’interesse altrui.) b) Il potere è vincolato allo scopo (realizzazione dell’interesse altrui) e ogni esercizio del potere che si discosti dallo scopo costituisce abuso del potere. A volte la funzione o ufficio attribuito ad un soggetto assume nei rapporti con l’interessato i connotati dell’autorità. ⇩ Rapporto genitori-figli = i genitori nei confronti dei figli hanni poteri-doveri di cura della persona e degli interessi del minore (art.30 Cost e 147 c.c) che comprendono anche aspetti di autorità (il genitore può assumere decisioni nell’interesse dei figli anche contro la loro volontà). L’accentuazione di questo aspetto, riassumeva in passato la posizione del genitore, che veniva qualificata come potestà genitoriale, ora sostituita dal concetto di responsabilità genitoriale. (DIRITTO POTESTATIVO) ⇨ ≠ dalla potestà ⇩ È una situa soggettiva Potere attribuito ad un soggetto di modificare direttamente la situazione giuridica di un altro soggetto, il quale non è obbligato, ma subisce l’esercizio del potere altrui (soggezione) vedi slide 22 Ex: propietario di un fondo che chiede la comunione del muro sul confine (art. 814 c.c); comproprietario che chiede la divisione del bene comune (art.111 c.c.); diritto di recedere dal contratto (art. 1373 c.c) SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE E TITOLARITA’ Nel linguaggio dei giuristi si dice che: diritto, obblighi e, più in generale, le situazioni giuridiche Diritti, obblighi e più in generale le situazioni giuridiche STANNO IN CAPO ALLE PERSONE. Con questa espressione si vuole indicare la RELAZIONE DI APPARTENENZA TRA UN DIRITTO o un OBBLIGO (o un’altra situazione giuridica soggettiva) e un SOGGETTO: si dice così che il diritto è di quel soggetto oppure quel soggetto ha quel diritto → TITOLARITA’ TITOLO → FONTE= FATTI GIURIDICI CHE DANNO LUOGO ALL’ACQUISTO di diritti e obblighi Quanto alle MODALITA’ dell’acquisto si distingue tra: ACQUISTO → A TITOLO ORIGINARIO= il titolo si costituisce senza dipendere dalla posizione di un eventuale precedente titolare (artt. 932,1153 c.c); → A TITOLO DERIVATIVO= il titolo ha la sua fonte nel titolo di un precedente titolare: deriva e dipende da questo (ex: contratto art. 1470 c.c; successioni a causa di morte). ACQUISTO A TITOLO DERIVATIVO determina I PRINCIPI: • Nessuno può trasferire ad altri più di quello che ha= se il diritto del precedente titolare (dante causa) è limitato, lo sarà con gli stessi limiti quello del nuovo titolare (avente causa) • Se viene meno il diritto del precedente titolare (dante causa), viene meno anche il (titolo del) diritto del nuovo titolare (avente causa) ( NEL DIRITTO PRIVATO (CIVILE) ⇩ ATTO ILLECITO (in senso ampio) ILLECITO CIVILE ⇩ ⇩ Contrarietà ad una norma che protegge a) lesione di un interesse un interesse (artt. 147-330 c.c, artt. 143-151 c.c) particolare pretetto da una norma. + b) pregiudizio determina responsabilità civile. (obbligo di risarcimento) ILLECITO CIVILE A) Artt. 1218 ss. Per INADEMPIMENTO (rapporto obbligatorio, cioè da una obbligazione) → ILLECITO c.d CONTRATTUALE. B) Artt. 2043 ss. Per LESIONE DI UN INTERESSE PROTETTO DA UNA NORMA (MA al di fuori di un rapporto preesistente, le parti non erano stabile…la relazione nasce nel momento in cui si produce l’illecito) → ILLECITO c.d EXTRACONTRATTUALE. ATTI GIURIDICI LECITI Art.2 c.c ⇩ Atti per i quali si richiede la maggiore età o una diversa, ma specifica età, requisito che non è richiesto per gli atti illeciti (2046 c.c) Requisito richiesto per “atti”, quali: contratto (art.1425), testamento (art.591), matrimonio (art.84), riconoscimento figlio nato fuori dal matrimonio (art.250 comma 5), procura (art.1389 comma 2), confessione (art.2731), giuramento (art.2737). CARATTERI COMUNI DEGLI ATTI DELL’ART.2 ➢ Si comunica una decisione che riguarda i propri interessi; ➢ A questa “comunicazione” la legge collega effetti giuridici congruenti (coerenti) con il contenuto dell’atto; ➢ Corrispondenza tra disciplina della legge e volontà delle parti. ⇩ Manifestazioni (o dichiarazioni) di volontà attraverso le quali il soggetto dispone dei propri interessi (disporre= decidere da sé circa la sorte dei propri interessi) alle quali la legge collega effetti giuridici congruenti con la comunicata (manifestata). All’interno dell’art.2 (…tutti gli atti…) possiamo distinguere atti di differente contenuto: 1) dichiarazioni o manifestazioni di volontà ⇨ Ex: matrimonio (art.79 ss), contratto (art.1321 ss), testamento (art.587), procura (art.1392), recesso (art. 1373). 2) dichiarazioni di scienza (conoscenza) o verità ⇨ riconoscimento di un figlio (art.250), confessione (art.2730), giuramento (art.2736), ricognizione del debito (art.1988), quietanza (art.1199) = asserisce di avere conoscenza di un fatto o che un fatto è avvenuto Tuttavia ⇨ Al di là della differenza, vi è connotato comune che segnala l’unità della categoria degli “atti”. ⇨ Gli atti di cui ai numeri 1 e 2 consentono a chi li compie di DISPORRE DEI PROPRI INTERESSI, cioè la possibilità di decidere da sé la sorte dei propri interessi. Gli atti cui si riferisce l’art.2 sono ATTI DI AUTONOMIA. AUTONOMIA PRIVATA Etimologia: nomia da nomos (regola, norma) = regolazione E auto (attività o modo di essere non prodotto dall’esterno) (es. auto-didatta) Autonomia= darsi norma, farsi da AUTONOMIA: ampiezza e limiti ⇩ Disponibilità/ indisponibilità degli interessi che si vogliono regolare con l’atto EX: Testamento (però…tutela dei legittimari) Matrimonio (però…non è valido un patto di esclusione dell’obbligo di coabitare); Contratto (però…rispetto delle norme inderogabili) Autonomia non è mai soluzione “pura”, totale ma a volte parziale o combinata Autonomia + Eteronomia (autoregolazione + regolazione dall’esterno) perché vi sono interessi che l’ordinamento vuole proteggere anche contro l’autonomia dei privati (la volontà dei soggetti) I CAMPI DELL’AUTONOMIA 1. libertà contrattuale (ART.1322 ↔ ART.1325) “causa del contratto” = libertà di scelta circa gli obiettivi e i modi di sistemazione dei rapporti economici tra i privati. Il diritto stabilisce le “regole del gioco”→ “attrezza il campo, non conduce la partita”: norme relative alla proprietà, alle obbligazioni, ai contratti. LIMITI ALL’AUTONOMIA: tutela di interessi generali ↓ Limiti della proprietà… e della iniziativa economica privata. Ex→ regole urbanistiche o ambientali. 2. libertà testamentaria (ARTT. 587 ss); 3. libertà matrimoniale e di costruzione dei rapporti familiari: ARTT. 79 ss; 144 (accordo sull’indirizzo della vita familiare); 311 adozione (consensi-assensi) ; 316 responsabilità genitoriale (regola dell’accordo); convivenze senza matrimonio- unioni civili. 4. libertà della persona: ARTT. 2, 18,19,29,39,49 (formazioni sociali); ART.32 (salute) N.B= il n.1 è strumento di n.3 e n.4: - il contatto nella famiglia (ART.162 ss); - contratto e consensi non contrattuali nell’esercizio delle libertà personali. ATTI DI AUTONOMIA E NEGOZIO GIURIDICO Atto giuridico→ ATTO DI AUTONOMIA Nessuna disciplina generale, salvo poche regole comuni a tutti gli atti di autonomia MA Complesso di norme organico e completo per tipi di atti di autonomia: a) nel traffico economico: CONTRATTO (ART.1321 ss); b) relazioni familiari: MATRIMONIO (ART.84 ss); RICONOSCIMENTO DI FIGLIO (ART.250); C) successioni mortis causa: TESTAMENTO (ART.587); d) sostituzione nell’attività giuridica: PROCURA ( ART.1389 ss); e) disposizione di interessi personali: NESSUNA DISCIPLINA. io non chiedo l’annullamento entro il tempo previsto dalla legge, gli effetti si consolidano e diventano definitivi. Attenzione: la valutazione di invalidità dell’atto non implica sempre una conclusione di inefficacia: radicalmente INEFFICACE è, di regola, l’ATTO NULLO; è invece EFFICACE, fino all’annullamento, l’ATTO ANNULLABILE. LA SOSTITUZIONE NELL’ATTIVITA’ GIURIDICA ATTO DI AUTONOMIA: a) può essere compiuto direttamente e personalmente dell’interessato; b) può essere compiuto da una persona giuridica diversa che agisce al posto dell’interessato. SOSTITUZIONE nell’attività giuridica= il soggetto compie atti giuridici direttamente efficaci nella sfera giuridica di un altro soggetto. RAPPRESENTANZA→ potere conferito a un soggetto di compiere atti giuridici che producano direttamente affetti in capo ad un altro soggetto. ↓ Il rappresentante agisce in nome (“spende il nome”)= l’atto giuridico è compiuto dichiarando di fronte alla controparte il ruolo di chi agisce non per sé ma al posto, in luogo di un altro soggetto; e per conto (nell’interesse) del rappresentato. Può essere: ↓ ↓ VOLONTARIA: il potere di rappresentanza LEGALE: il potere di rappresentanza viene viene conferito per volontà dell’interessato. conferito dalla legge. ↓ - come effetto legale di una relazione tra La si conferisce con la PROCURA: atto soggetti: ex relazione genitori- figlio minore unilaterale di conferimento del potere - per provvedimento del giudice: ex tutore, da parte dell’interessato. amministratore di sostegno. PROCURA ↓ ↓ ESPRESSA TACITA Dichiarazione unilaterale rivolta a terzi tramite comportamenti significativi senza nella forma richiesta per l’atto da compiere. espressa dichiarazione. Ex: il cassiere nei locali di vendita, la disponibilità di denaro data al minore (procura tacita) Si parla di RAPPRESENTANZA INDIRETTA quando il soggetto compie atti per conto di un altro, ma senza il potere di spenderne il nome (agisce cioè in nome proprio, senza qualificarsi come rappresentante): l’atto compiuto ha effetti immediati nella sfera del sostituto, egli effetti saranno ritrasferiti all’interessato un momento successivo. Ex→ mandato senza rappresentanza. I SOGGETTI (protagonisti dell’attività giuridica) Ciascuno dei protagonisti si presenta sulla scena sociale come portatore di bisogni, interessi… Ordinamento giuridico= insieme di regole che ha lo scopo di ordinare la vita sociale: prevenire o comporre in modo ragionevole i possibili conflitti di interessi. Se l’ordinamento è l’insieme di prescrizioni di comportamento, i destinatari delle regole sono gli INDIVIDUI. Sono portatori di interessi anche i GRUPPI, ENTI, ORGANIZZAZIONI ECONOMICHE, ISTITUZIONI PUBBLICHE.→ Anche questi sono i protagonisti sulla scena giuridica, al pari degli individui e appaiono come titolari di situazioni giuridiche attive e/o passive che vengono loro riferite o imputate. E QUINDI: si presentano come parti di rapporti giuridici regolati dalle norme dell’ordinamento. Nel linguaggio giuridico→ il portatore di interessi , la PARTE di un rapporto giuridico, il titolare di diritti e obblighi è indicato come il SOGGETTO. E anche questi “protagonisti” diversi (dall’uomo) si presentano tutti come: a) SOGGETTI di DIRITTI e OBBLIGHI→ centri di imputazione di situazioni giuridiche soggettive, e, più ampiamente, di rapporti giuridici, che sono a loro riferiti o imputati. b) SOGGETTI di ATTIVITA’ GIURIDICA→ centri di imputazione di atti giuridici. In questa ampia accezione sono soggetti di diritto gli individui chiamati→ PERSONE FISICHE. Ma anche Entità più complesse: gruppi, organizzazioni economiche, istituzioni pubbliche sono chiamati→ PERSONE GIURIDICHE “SOGGETTO” e “PERSONA” Il termine “soggetto di diritto” non compare nel codice. Nel libro I il legislatore indica i protagonisti della scena giuridica con il termine “persona”, che ripartisce in 2 specie: 1. PERSONE FISICHE= esseri umani; 2. PERSONE GIURIDICHE= centri di interessi diversi dall’uomo singolo: collettività e organizzazioni… PERSONE FISICHE ↓ Caratteristiche primaria ed essenza della soggettività è la CAPACITA’ GIURIDICA ↓ Attitudine ad essere titolare di diritti e obblighi, e, più ampiamente, di rapporti giuridici. (ART.1). Storicamente: riassumeva le 3 posizioni (status) fondamentali che la persona poteva rivestire nel mondo del diritto= il modo in cui l’uomo è considerato dal diritto (cittadinanza, libertà, famiglia: status libertatis, civitatis, familiae). Epoca delle grandi rivoluzioni: (1775, 1789) affermazione del principio di uguaglianza di tutti gli uomini di fronte alla legge: tutti capaci di diritto fin dalla nascita e senza distinzioni= principio fondamentale (diritti inviolabili dell’uomo). Criterio che regola il riconoscimento della capacità giuridica definisce l’ambito dei soggetti in un ordinamento dato: nel diritto italiano è la nascita (ART.1)= - la capacità giuridica spetta a chiunque nasca, senza distinzioni; - la capacità giuridica viene meno con la morte. ➢ CAPACITA’ GIURIDICA e POSIZIONE DEL NASCITURO (ART 1, comma 2) “i diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinate all’evento della nascita.” A) DIRITTI PATRIMONIALI (nascituro concepito): - capacità di succedere ( ART. 462, 1 comma); - di ricevere per donazione (ART. 784). A1) DIRITTI PATRIMONIALI (nascituro NON concepito, purché figlio di una persona vivente al tempo della morte del testatore): - capacità di ricevere per testamento (ART. 462, 2 comma); - capacità di ricevere per donazione (ART. 784). PROPRIETA’ E DIRITTI REALI LIMITATI I BENI (Nozione tradizionale)(ART. 810)= i beni sono le cose che possono formare oggetto diritti. COSE=entità materiali (liquidi, gas, materia inanimata, energie con valore economico) COSA è tutto ciò che anche se non appartenente a nessuno, può diventare di titolarità di qualcuno: ex→ i pesci nel mare o le res derelictae (abbandonate) Non sono COSE le res communes omnium (aria, acqua del mare) e le energie prive di valore economico (cioè quelle naturali non scarse) I BENI (Nozione moderna)= i beni sono le cose materiali, le utilità economiche non materiali, i diritti aventi utilità economica. Oggi però si osserva: a) esistono utilità economiche, possibile oggetto di diritti, diverse dalle cose materiali (ex→ opere dell’ingegno, le frequenze, il marchio, l’avviamento, la griffe ecc…); b) esistono diritti (ex→ i crediti) che sono possibile oggetto di diritti (il credito si può donare, rinunciare, fattorizzare, lasciare in eredità…). • BENI IMMOBILI: (ART 812) - sono beni immobili, il suolo, le sorgenti, i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificiale è incorporato al suolo. - sono beni reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all’alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione. • BENI MOBILI REGISTRATI: Autoveicoli, natanti e aeromobili. • BENI MOBILI: sono mobili tutti gli altri beni. LE PERTINENZE (ART. 817)= sono le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ordinamento della cosa principale. ex→ il garage con appartamento : immobile con immobile; ex→ la cornice per il quadro: mobile con mobile; ex→ l’antenna per la casa: mobile con immobile. Senza la pertinenza la cosa principale non perde l’identità. LE COSE COMPOSTE= sono le cose che compongono una cosa più complessa, integrandone l’identità. ex→ le ruote o il motore per l’automobile. La cosa composta perde la sua identità senza le parti che la compongono. RILEVANZA DELLA QUALIFICAZIONE PERTINENZIALE (ART.818): gli atti o i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto. Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici. COSE GENERICHE FUNGILI= quelle che vengono in considerazione come parti (per numero o misura) di un genere. ex→ 1 q.le farine 00. COSE SPECIFICHE o INFUNGIBILI= sono quelle che vengono in considerazione per la loro identità. ex→ il pallone usato nella finale Champions League. COSE GENERICHE COSE SPECIFICHE LA PROPRIETA’ SI TRASMETTE: per consenso o individuazione; per effetto del solo consenso. IL RISCHIO DI PERIMENTO : sul venditore fino all’individuazione; sull’acquirente fin dall’espresso GRAVA consenso INDIVIDUAZIONE o SPECIFICAZIONE= MISURA (la cosa generica diventa specifica). COSE CONSUMABILI (beni ad utilità semplice)= sono quelle che vengono distrutte dall’uso che ne se ne fa. Ex→ denaro, alimenti… In un rapporto (ex. Deposito, usufrutto) ove occorre restituire la cosa consumabile, se ne deve restituire una di egual specie, quantità e qualità. COSE INCONSUMABILI (beni ad utilità ripetuta) sono quelle che possono essere utilizzate più volte. Ex→ scarpe, capi d’abbigliamento… In un rapporto ove occorre restituire la cosa inconsumabile, si restituisce la stessa cosa ricevuta (nello stato in cui si trova per il normale deterioramento d’uso). LA PROPRIETA’ - ART 42 Cost → la proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. - ART 832 c.c → il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico. I limiti e gli obblighi: Di diritto pubblico→ a tutela di interessi pubblici Di diritto privato→ a tutela di interessi privati Codice civile: - ART. 833= divieto di atti emulativi; - ART 844= divieto di immissioni (per rapporti di vicinato); - ARTT. 846-868= obblighi e vincoli alla proprietà terriera; - ART. 873 ss= distanza tra costruzioni; - ART. 900 ss= vedute e luci. Leggi Speciali: ex - limiti alla facoltà di edificare e destinazione dei suoli; - legislazione speciale in materia di beni di interesse storico e artistico; - norme in materia di protezione ambientale; - obblighi e vincoli alla proprietà terriera. LIMITI alla proprietà privata • RAPPORTI DI VICINATO, caratteri: 1) AUTOMATICITA’= nascono dall’esistenza della situazione prevista dalla legge; 2) RECIPROCITA’= sacrifici e vantaggi sono reciproci; 3) GRATUITA’= non esistendo squilibrio di sacrifici e vantaggi, non c’è compenso. • DIVIETO DI IMMISSIONI (ART. 844) - Criterio di equilibrio: normale tollerabilità→ proprietario non può impedire e nessun proprietario può superare quella soglia. La Normale tollerabilità va adattata alla condizione dei luoghi. - Altri 2 criteri: 1) contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà; 2) priorità di un determinato uso. Rimedi: → inibitoria (far cessare le immissioni); → attivare le misure necessarie a ridurle; → risarcimento del danno (ART.2043). • IMMISSIONI E LEGGI SPECIALI DURATA: - Persona fisica= non può eccedere la vita dell’usufruttuario; in caso di alienazione il diritto si estingue alla scadenza prevista nel titolo o alla morte del primo titolare (ART. 980); - Persona giuridica= non più di 30 anni (ART.979). NASCITA: (ART. 978) - contratto, testamento; - legge; - usucapione. ESTINZIONE: (ART. 1014) - prescrizione per non uso ventennale; - confusione; - totale perimento della cosa. ➢ SERVITU’ PREDIALI Da praedium= fondo: le servitù hanno carattere di predialità. Peso imposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo, appartenente ad un altro proprietario (ART.1027) Il peso può consistere nell’obbligo di: a) NON FARE (ex→ non sopraelevare) b) LASCIAR FARE (ex→ lasciar passare, lasciare derivare l’acqua, ecc…) Fondo Servente= fondo su cui grava la limitazione della facoltà di godimento del proprietario. Fondo Dominante= quello a vantaggio del quale è stabilito il peso. MODI DI COSTITUZIONE delle servitù: - VOLONTARIAMENTE: per contratto o per testamento; - Per USUCAPIONE (ARTT. 1061, 1158): possesso protratto per 10/20 anni; - Per DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA: divisione di un fondo (prima unito e appartenente ad un unico proprietario) si crea uno stato di cose che predispone il fondo alla costituzione di una servitù (ART. 1062) Riguardano solo le SERVITU’ APPARENTI ↓ Quelle servitù che per il loro esercizio richiedono opere visibili e permanenti Ex→ le servitù di acquedotto, di elettrodotto e, in certi casi, quelle di passeggio. SERVITU’ COATTIVE= perché la legge stabilisce il diritto di ottenere da parte del proprietario di un altro fondo la costituzione della servitù, cui corrisponde un obbligo a contrarre (ex→ fondo intercluso senza accesso diretto alla via pubblica, acquedotto, elettrodo ARTT. 1032 ss): si costruiscono per contratto o per sentenza ( ART. 2932). ESTINZIONE delle servitù: - confusione (ART. 1072); - prescrizione (ART.1073): non uso prolungato per 20 anni. ➢ DIRITTO SI SUPERFICIE (ART. 952) Deroga al principio di accessione (ART. 934): tutto ciò che è stabilmente costruito sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario del suolo stesso. È possibile separare la proprietà del suolo da ciò che vi è costruito sopra o sotto, costituendo un diritto di superficie. ↓ In che modo? a) il proprietario di un’area costituisce il diritto di costruire (diritto reale su cosa altrui: sull’area) sopra (o sotto) la stessa un edificio di cui il superficiario (quando l’abbia costruito) acquista a titolo originario la proprietà (proprietà superficiaria) separata da quella del suolo, che resta invece al concedente (nudo proprietario); Oppure b) il proprietario di un edificio (già esistente) trasferisce la proprietà dell’edificio stesso, separandola dalla proprietà del suolo: l’acquirente diventa proprietario dell’immobile (proprietà superficiaria), mentre la proprietà del suolo resta al concedente (nudo proprietario) Ex di Diritto di Superficie (spesso su terreni di natura pubblica)→ edicole per la vendita di quotidiani; stazioni di servizio e di distribuzione di carburante; stabilimenti balneari; ma anche per la realizzazione di edifici condominiali: il suolo è proprietà comune dei condomini (come le parti comuni) mentre i singoli appartamenti sono proprietà individuale di ciascun condomino. ➢ COMUNIONE (ARTT. 1100 e ss) Situazione in cui la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone (comproprietà, cousufrutto, coservitù, cosuperficie) Ex→ Giovanni e Paolo sono comproprietari di una casa; Ex→ i genitori di Francesca si sono riservati l’usufrutto sull’appartamento che le hanno donato. MODI DI COSTITUZIONE: - VOLONTARIA: per volontà delle parti→ Carlo e Gianni comperano insieme una moto; - INCIDENTALE: è indipendente dalla volontà delle parti→ comunione tra gli eredi; - FORZOSA: imposta dalla legge→ nel condominio rispetto alle parti comuni dell’edificio (tetti, scale, muri maestri, solai). PROBLEMA: contemperare l’interesse individuale del singolo partecipante (comunista/ contitolare) con quello collettivo dell’insieme dei partecipanti. ART. 1102: disciplina dell’uso della cosa comune (regola che combina il diritto del singolo con quello degli altri partecipanti); ART. 1103: regole sulla disposizione del diritto sulla cosa (il singolo può disporre del suo diritto). LA QUOTA: - è l’unità di misura dei poteri del singolo sulla cosa (vantaggi e pesi) - è un bene, cioè rappresenta un cespite attivo nel patrimonio del singolo partecipante (che ne può disporre: vendere, donare, ipotecare, ecc…) E qual è il suo diritto? La cosa spetta all’insieme dei partecipanti. Idea di quota: il singolo è titolare di una quota sull’intero bene comune. La quota= non parte materiale del bene ma frazione ideale, matematica, dell’intero (1/2, 1/3, 1/8…). Altre prerogative del singolo partecipante: - diritto allo scioglimento della comunione (ART. 1111): accordo o con l’intervento del giudice. È possibile un patto di non divisione (massimo 10 anni); - atti di disposizione che coinvolgono la cosa comune (vendita, costituzione di diritti reali, locazione ecc…) è necessario il consenso di tutti i partecipanti. AMMINISTRAZIONE DELLA COSA COMUNE: principio di maggioranza (tutela dell’interesse collettivo). IL CONDOMINIO Si ha quando, negli edifici, vi è coesistenza della proprietà individuale e di parti comuni. Ex→ 3 fratelli ereditano una casa, con 3 appartamenti, che era di proprietà esclusiva del padre. Tra loto si stabilisce immediatamente una situazione di comunione, e non di condominio: il diritto di proprietà su tutto l’edificio e su ogni sua parte spetta in comunione ai 3 fratelli. ↓ Se i 3 fratelli procedono alla divisione, assegnando a ciascuno la proprietà di uno degli appartamenti, si realizza la situazione di condominio: il diritto di proprietà su ciascun appartamento spetterà in modo esclusivo ad ogni singolo fratello, mentre ai 3, insieme spetterà la proprietà delle “parti comuni” indicate nell’ART. 1117 (suolo, scale, tetti, lastrici solari…). La disciplina discende dalla convivenza dei 2 tipi di proprietà, individuale e collettiva. ↓ È stata oggetto di riforma nel 2012 ed è improntata alla prevalenza dell’autonomia funzionale ed economica delle singole unità abitative (→ il miglior godimento del bene di proprietà individuale) rispetto alla funzione meramente strumentale, che caratterizza le parti comuni. SPESE PER LE PARTI COMUNI E CRITERI DI RIPARTIZIONE: - conservazione e godimento delle parti comuni; - per la prestazione dei servizi nell’interesse comune; POSSESSO e DETENZIONE REQUISITI tradizionali del possesso: 1) disponibilità materiale della cosa (controllo) ↓ La tolleranza non crea possesso 2) animus possidendi (non è requisito psicologico, ma di condotta) ↓ Il possessore tiene e usa la cosa come (se fosse) il titolare del diritto. ART. 1140, 2 comma: “POTERE” (di fatto) sulla cosa di chi la utilizza riconoscendo un potere (diritto) altrui sulla stessa. Ex→ se presto il mio scooter ad un mio amico, non viene meno il mio possesso, che viene esercitato indirettamente tramite il mio amico che lo detiene. DETENTORE= è ad ex l’inquilino (conduttore) rispetto al proprietario (locatore) di un appartamento concesso in locazione. “SEGNALI” del “RICONOSCIMENTO”= pagamento di un canone, richiesta di contributo per le spese (nell’ex restituzione delle chiavi dello scooter). RAGIONI DELLA: A) TUTELA (→ azioni possessorie) e B) degli EFFETTI ( possibilità di trasformare la situazione di fatto nel corrispondente diritto) che la legge collega alla situazione di fatto. A) TUTELA GIUDIZIALE DEL POSSESSO= interesse generale a conservare una pacifica convivenza. a1) tecnica di soluzione dei conflitti circa la disponibilità delle cose, utile anche a chi sia il titolare del diritto (difficoltà di prova della proprietà). In caso di controversia circa la disponibilità della cosa: → in via immediata, ma provvisoria, protezione dello status quo (della situazione di fatto): ripristino tramite le azioni possessorie (spoglio e/o turbativa); → in un secondo momento si potrà aprire la questione relativa al diritto (azione petitoria) dei due litiganti. Ex→ controversia circa l’esistenza di una servitù di passaggio a favore di un terreno sul quale transitano i proprietari dei terreni retrostanti per raggiungere la spiaggia. È sufficiente la prova che il soggetto si comportava come titolare del diritto: ripristino dello status quo. Rischio → TUTELA DI SITUAZIONI CONTRARIE AL DIRITTO (il possessore potrebbe non essere l’effettivo titolare del diritto): ma questo è il prezzo che l’ordinamento accetta di pagare per assicurare l’interesse generale ad una pacifica convivenza (evitando che i cittadini si facciano giustizia da sé), e per una più efficace tutela delle situazioni che sono conformi al diritto (considerando che il più delle volte vi è coincidenza tra la situazione di fatto e…di diritto). B) degli EFFETTI… b1) il possesso (situazione di fatto) prolungato nel tempo porta l’acquirente del corrispondente diritto (proprietà, usufrutto, servitù, comunione). ARTT.1153 ss= funzione essenziale nell’ambito della circolazione dei beni mobili non registrati: ↓ Assicura la certezza delle situazioni giuridiche e la velocità delle contrattazioni. ART. 1153= colui al quale sono alienati beni mobili (non registrati) da parte di chi non ne è proprietario ne acquista la proprietà, purché: 1. acquisto del possesso in buona fede; 2. sulla base di un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà. 1. BUONA FEDE→ ART. 1147: ignoranza di ledere l’altrui diritto→ stato soggettivo-psicologico del possessore (buona fede soggettiva= ignoranza non colpevole). La buona fede si presume (chi è interessato deve provare la mala fede). 2. TITOLO ASTRATTAMENTE IDONEO TITOLO= atto giuridico che sta alla base dell’acquisto (compravendita, donazione, ecc) ASTRATTAMENTE IDONEO= l’atto deve avere tutti i requisiti necessari, in astratto, perché sia idoneo a trasferire la proprietà → deve essere valido. Anche se, in concreto, non potrebbe produrre quell’effetto perché manca nell’alienante il potere di disporre (o legittimazione). Ex→ acquisto di un capo d’abbigliamento e conflitto tra più aventi causa dallo stesso dante causa (ART.1155). Il possesso come criterio di soluzione del conflitto tra più aventi causa dallo stesso dante causa (nel caso di beni mobili) ART. 1153 ↔ ART. 1155 ↓ “Se taluno, con successivi contratti, aliena a più persone lo stesso bene mobile, quella tra esse che ne ha acquistato in buona fede il possesso è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore” Diventa proprietario del bene chi ha acquistato il possesso in buona fede, anche se il suo contratto di acquisto è di data posteriore. Effetto del possesso prolungato nel tempo è l’USUCAPIONE (modo di acquisto della proprietà a titolo originario). RAGIONI… 1. si premia l’attiva utilizzazione delle cose di fronte ad un diritto di proprietà rimasto inerte per lungo tempo; 2. si fa coincidere la situazione di diritto con una situazione di fatto consolidata nel tempo per assicurare la certezza e sicurezza dei rapporti giuridici. REQUISITI DEL POSSESSO AD USUCAPIONEM: - il possesso deve essere: PACIFICO e PUBBLICO (non deve essere stato acquistato in modo violento o clandestino); CONTINUATO per il tempo previsto dalla legge (il possessore non deve aver cessato di possedere); ININTERROTTO (per atto del proprietario o di terzi che abbiano privato il possessore per oltre un anno). - non è richiesta la buona fede ai fini dell’acquisto per usucapione (la buona fede incide sul termine ordinario per usucapire, che si riduce). ACQUISTO DEL POSSESSO A TITOLO DERIVATIVO A TITOLO ORIGINARIO ↓ ↓ a) con la conseguenza (anche simbolica: ex chiavi); per impossessamento b) senza conseguenza: ( apprensione manuale) → il detentore diviene possessore (inquilino acquista appartamento) c.d “traditio brevi manu”; → il possessore diviene detentore ( il proprietario vende l’appartamento e vi rimane come inquilino) c.d “costituto possessorio”. TUTELA DEL POSSESSO Il possesso (come situazione di fatto) è tutelato perché: a) interesse generale a conservare una pacifica convivenza (evitare che i cittadini si facciano giustizia da soli, riprendendosi con la forza la cosa sottratta); b) nella normalità dei casi vi è coincidenza tra la situazione di diritto e situazione di fatto. L’AZIONE POSSESSORIA è rapida e semplice: chi sia stato privato del possesso, è sufficiente che dimostri di avere avuto il possesso, senza dover provare la situazione di diritto. “la prestazione che forma oggetto dell’obbligazione…” (ART. 1174) IL CONTENUTO della prestazione Innumerevoli sono gli esempi: pagamento di una somma di denaro, consegnare una cosa, custodire, trasportare, astenersi da certi comportamenti, ecc… Schema tradizionale: 1) DARE→ il debitore è tenuto alla consegna di una cosa specifica o di un certo numero o quantità di cose determinate solo nel genere (ex→ obbligo del venditore di consegnare la cosa venduta al compratore); 2) FARE→ il debitore è tenuto a svolgere un’attività il cui compimento soddisfa l’interesse del creditore (nei contratti tipici: mandato, trasporto, ecc…); 3) NON FARE→ astenersi da un’attività, divieto (ex→ obbligo di non fare concorrenza; divieto di alienare: ART. 1379) “la prestazione che forma oggetto dell’obbligazione” deve essere: 1) suscettibile di valutazione economica: deve essere possibile attribuire alla prestazione un valore che possa tradursi in un equivalente in denaro. 2) e corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del creditore (ART.1174) ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGAZIONE Adempiere= tenere una condotta corrispondente a quella imposta→ ART. 1218: Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta inadempimento (obbligo risarcitorio). Adempimento= esatta esecuzione della prestazione. L’esattezza della prestazione è valutata: a) sotto il profilo quantitativo e qualitativo; b) sotto il profilo del rispetto delle modalità dell’adempimento (tempo, luogo, soggetti, capacità). Criteri di condotta per il debitore che deve adempiere ART.1176 → “diligenza del buon padre di famiglia.” ↓ Persona di buon senso che impiega una attenzione, cura ragionevole nello svolgimento delle proprie attività. Si richiede una diligenza media. ↓ DIFETTO DI DILEGENZA (= negligenza o imperizia)→ colpa. ART. 1176, 1 comma= nell’adempiere, il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. (Diligenza media, ordinaria) ART.1176, 2 comma= obbligazioni inerenti l’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata. (Diligenza propria dell’attività esercitata) OBBLIGAZIONI DI RISULTATO= vi sono risultati in cui l’interesse del creditore non è soddisfatto dalla sola condotta diligente dal debitore, ma in cui è necessario il conseguimento di un effettivo risultato. Il problema riguarda soprattutto le obbligazioni da fare. Ex→ se il debitore è obbligato a trasportare persone e/o cose da un luogo ad un altro, sarà considerato adempiente e liberato dalla prestazione solo quando persone e cose hanno raggiunto la rispettiva destinazione, salvo che ciò sia impedito da una impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore (ex→ una frana ha bloccato la strada). OBBLIGAZIONI DI MEZZO (o di DILIGENZA)= vi sono casi in cui la condotta diligente, al di là del conseguimento del risultato (che non può oggettivamente essere preteso dal creditore), diviene l’oggetto stesso dell’obbligazione. Ex→ nelle attività professionali in senso stretto come quella dell’avvocato o del medico. L’uno e l’altro non possono ritenersi obbligati rispettivamente a vincere la causa o far guarire il malato (perché entrano in gioco variabili legate alla situazione…). L’avvocato e il medico sono invece tenuti a svolgere al meglio la propria attività, secondo tutte le regole dell’arte (non disertare le udienze, rispettare i termini; aggiornarsi sullo stato di salute del paziente, seguire il decorso della malattia). MODALITA’ DELL’ADEMPIMENTO - ADEMPIMENTO DEL TERZO (ART.1180: anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione) Ex→ contatto un’agenzia teatrale per una serata di gala, accordandomi per avere un tenore, l’agenzia è adempiente se mi manda un bravo e quotato artista; ma se mi accordo per avere Bocelli, l’agenzia è inadempiente se mi manda qualsiasi altro artista, anche se affermato e talentuoso. - ADEMPIMENTO PARZIALE (ART.1181: il creditore può rifiutare un adempimento parziale, anche se la prestazione è divisibile) Il debitore deve adempiere la prestazione per intero, né può liberarsi offrendo una prestazione diversa da quella dovuta ( ART. 1197: prestazione in luogo dell’adempimento), a meno che il creditore consenta. ➢ TEMPO (quando) ART. 1183 a) Se non è fissato un termine, il creditore può esigere l’adempimento immediatamente, a meno che gli usi, la natura della prestazione, il modo o il luogo dell’adempimento richiedano un termine. b) Se è fissato un termine, si presume a favore del debitore (il creditore non può esigere l’adempimento prima della scadenza). ➢ LUOGO (dove) ART. 1182 - Convenzione, usi, natura della prestazione, altre circostanze; - Cosa determinata→ luogo in cui si trovava quando l’obbligazione è sorta; - Somma di denaro→ domicilio del creditore; - Altri casi→ domicilio del debitore. ➢ SOGGETTI LEGITTIMATI AD ADEMPIERE (chi deve o chi può adempiere) - DEBITORE (o anche un terzo, se il creditore non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione. Ex→ lavoro, appalto ecc…) ART.1180 ➢ SOGGETTI LEGITTIMATI A RICEVERE LA PRESTAZIONE (a chi si deve o si può adempiere) - nelle mani del CREDITORE o di un suo RAPPRESENTANTE o ALTRA PERSONA AUTORIZZATA dal creditore a ricevere (ART. 1188) - PAGAMENTO AL CREDITORE APPARENTE: il debitore che paga a chi non è legittimato, può essere liberato se è in buona fede e se colui al quale ha pagato appariva legittimato a ricevere in base a circostanze univoche (ART. 1189) LA CAPACITA’ DEL DEBITORE PER ADEMPIERE ART. 1191= il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità. TESI A: si tratta di un atto giuridico non negoziale, quindi è sufficiente la capacità naturale. TESI B: è un atto dovuto e quindi il pagamento non è ripetibile né dall’incapace legale né dall’incapace naturale. LA CAPACITA’ A RICEVERE L’ADEMPIMENTO ART. 1190= il debitore che paga il creditore incapace non è liberato, a meno che provi che l’adempimento è stato rivolto a vantaggio del creditore. Infatti, il creditore deve essere capace al fine di verificare la corrispondenza del pagato al dovuto, per dare quietanza, liberare le garanzie, ecc… Ex→ il pagamento al minorenne è stato bonificato sul c/c del minore stesso. ART.1223: il risarcimento del danno per inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta. → “Perdita”(c.d danno emergente)= diminuzione patrimoniale conseguente all’inadempimento o all’inesatto adempimento (o al ritardo). → “Mancato guadagno”(c.d lucro cessante)= incremento patrimoniale non conseguito a causa dell’inadempimento o all’inesatto adempimento (o del ritardo). Tra inadempimento e danno deve sussistere un rapporto di causalità (…il danno deve essere conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento) ART.1223. ↓ La giurisprudenza non intende la regola in senso letterale: non richiede un legame causale tra inadempimento e danno veramente immediato (cioè senza passaggi intermedi) e diretto (cioè senza il concorso di altri elementi), ma addotta il criterio della CAUSALITA’ ADEGUATA→ valuta il legame causale secondo il normale modo di svolgersi dei fatti in natura e nei rapporti sociali= sono causate dall’inadempimento le conseguenze che questo era adeguato a produrre, quelle che non appaiono inverosimili, secondo esperienza ad un osservato che si collochi nel momento in cui l’evento si verifica. ALTRI PRESUPPOSTI: - il danno deve essere prevedibile al tempo in cui è sorta l’obbligazione; se l’inadempimento è doloso, il debitore risponde anche dei danni imprevedibili (ART.1225). - il danno non deve dipendere da un fatto colposo del creditore (ART.1227), come avviene quando esso ha concorso(= contribuito) a determinarlo (1 comma); o se, usando la normale diligenza, poteva evitare o limitare l’entità del danno cagionato dal debitore (2 comma). MODI DI ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE (DIVERSI DALL’ADEMPIMENTO) SATISFATTORI (liberazione del debitore NON SATISFATTORI (liberazione del debitore E soddisfazione del creditore): senza soddisfazione del creditore): - ADEMPIMENTO: esatta esecuzione della - NOVAZIONE (ART.1230): le parti si accordano Prestazione; per sostituire all’obbligazione esistente (che si - COMPENSAZIONE che può essere: estingue) un’obbligazione nuova (nell’oggetto a) legale (se i debiti sono omogenei, liquidi o nel titolo); ed esigibili); - REMISSIONE DEL DEBITO (ART.1236): atto b) giudiziale; unilaterale del creditore di liberazione del c) volontaria. debitore. - CONFUSIONE (ART. 1253): riunione delle - IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA (ART.1256) posizioni di debitore e creditore nella stessa persona. TIPI PARTICOLARI DI OBBLIGAZIONE: - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE= sono quelle aventi ad oggetto una somma di denaro (pecunia= denaro); ART. 1277: i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale (PRINCIPIO NOMINALISTICO) Ex: se ho assunto un debito nel 2001 per 20.000 euro, dovrei restituire oggi sempre 20.000 euro, salvo il pagamento degli interessi pattuiti, anche se nel 2001 il valore rappresentato da quella cifra era di almeno 3 volte quello che la stessa cifra rappresenta oggi. Il PRINCIPIO NOMINALISTICO non si applica ai debiti c.d di valore (come il risarcimento dei danni da inadempimento o da fatto illecito), in cui il denaro è il mezzo che rappresenta valore, ma solo ai debiti di valuta, in cui il denaro è l’oggetto del debito. I crediti liquidi ed esigibili producono interessi (interessi corrispettivi) anche se le parti non l’hanno previsto (ART.1282). In mancanza di diverso accordo tra le parti, si applica il tasso di interesse legale. Per stabilire un interesse diverso da quello legale è necessaria la forma scritta (ART.1284) . - OBBLIGAZIONI CON PLURALITA’ DI OGGETTI= ALTERNATIVE (ART.1285): il debitore è obbligato, in alternativa, ad eseguire l’una o l’altra delle prestazioni dedotte in obbligazione. La scelta spetta al debitore (concentrazione) e l’impossibilità di una delle prestazioni. Ex→ abbonamento teatrale che dà diritto all’abbonato di assistere ad un certo numero di rappresentazioni a sua scelta tra quelle previste da un più ampio programma. La scelta concentra l’obbligazione su un unico oggetto: dopo la scelta, l’impossibilità della prestazione estingue l’obbligazione. FACOLTATIVE: il debitore è obbligato ad eseguire una certa prestazione, ma è previsto, nell’interesse del debitore, che egli si possa liberare eseguendo una diversa prestazione (in questo caso, se la prestazione dovuta diventa impossibile, il debitore è comunque liberato, anche se la prestazione sostitutiva era possibile). a) dal lato passivo: più debitori di un I condebitori sono tenuti in solido se dalla legge o medesimo creditore (ART.1292). → dal titolo non risulta diversamente (ART.1294). ↓ ↓ Si ha obbligazione parziaria, invece, Obbligazione solidale: ciascun debitore può essere quando ciascun dei debitori è tenuto costretto all’adempimento per l’intero debito, salvo a pagare solo la sua parte (ART. 1314). poi rivalersi verso gli altri condebitori, ciascuno per la propria parte, con l’azione di regresso (ART.1299). b) dal lato attivo: più creditori di un medesimo debitore (ART.1292). In questo caso, la solidarietà (cioè la possibilità per il creditore di esigere dal debitore l’intera prestazione) esiste solo se prevista dal titolo. LA SUCCESSIONE NEL LATO ATTIVO E PASSIVO DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO Nel CREDITO SURROGAZIONE (ARTT. 1201 ss)= sostituzione nel lato attivo del rapporto obbligatorio, che si può attuare: - per volontà del creditore; - per volontà del debitore; - per legge. CESSIONE DEL CREDITO (ARTT. 1260 ss)= trasferimento del diritto di credito dal creditore ad un terzo: - non è necessario il consenso del debitore; - il credito si trasferisce per effetto del consenso; - il debitore si libera anche pagando al vecchio creditore, salvo che la cessione gli sia stata notificata, o egli l’abbia accettata, o si provi che egli ne era a conoscenza; - la cessione è, di regola, pro solvendo: il cedente garantisce solo l’esistenza del credito e non la solvenza del debitore, salvo espressa pattuizione. Nel DEBITO DELEGAZIONE (ART.1268)= il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale si obbliga verso il creditore. Il creditore può: - rifiutare; - accettare senza liberare il debitore originario (DELEGAZIONE CUMULATIVA); - accettare liberando il debitore originario (DELEGAZIONE PRIVATIVA o LIBERATORIA). ESPROMISSIONE (ART.1272)= un terzo promette al creditore di pagare un debito. Può essere PRIVATIVA o CUMULATIVA, a seconda che il creditore accetti e dichiari di liberare o non liberare il debitore originario. a) TRASLATIVA= contratto trasferisce diritti contratto realizza una successione a titolo particolare tra vivi: sia nel diritto di proprietà che in altri diritti (ex: il diritto di credito). La titolarità di un diritto (sia reale che di credito) si trasferisce per effetto del consenso legittimamente manifesto (ART.1376: principio consensualistico) b) OBBLIGATORIA= il contratto è fonte di obbligazioni (ART.1173) → le 2 funzioni si possono vedere riunite nel contratto di compravendita, che a) trasferisce la proprietà della cosa, e b) fa nascere obbligazioni a carico del venditore (consegnare la cosa) e del compratore (pagare il prezzo) EFFETTI del contratto: ART.1321 “costituire, regolare o estinguere” un rapporto giuridico patrimoniale= stabilire tra le parti un certo regolamento di interessi patrimoniali. →il contratto ha FORZA DI LEGGE TRA LE PARTI (ART.1372)= cioè vincola le parti a ciò che esse hanno stabilito. ➢ L’ACCORDO CONTRATTUALE ART.1321: il contratto è l’accordo tra due o più parti per costituire, regolare, o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale - Caratterizzato da: PROPOSTA= un’accettazione non conforme alla proposta equivale a una nuova proposta (ART.1326, 5° comma) ACCETTAZIONE= il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte (c.d PRINCIPIO DI COGNIZIONE) (ART.1326) ART. 1335: la proposta l’accettazione, la loro revoca, e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute quando giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia. - Modalità dell’accordo: 1- SCAMBIO SIMULTANEO: a- a voce: ex acquisti al banco, telefono b- tacito: ex self service c- fatti concludenti: ex distributore 2- DICHIARAZIONE CONGIUNTA: atto scritto o sottoscritto dalle parti presenti Ci possono essere: a- eventuali trattative → ART.1337: le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede. b- un eventuale contratto preliminare : chiude le trattative e vincola le parti alla conclusione del contratto definitivo 3- PER COMUNICAZIONE A DISTANZA: lettera, fax, e-mail, acquisti on-line ART. 2932: Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie all’obbligazione, l’altra parte può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso. ➢ CONTRATTO-ATTO Se guardiamo all’ACCORDO, il contratto è un ATTO GIURIDICO (atto di autonomia) che si forma con il consenso di due o più parti. Ex: la vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo (ART.1470). Vicende che riguardano il contratto come “atto”: INVALIDITA’ dovuta a mancanza dei requisiti o illiceità degli stessi; vizi del consenso, incapacità… ➢ CONTRATTO-RAPPORTO Se guardiamo alle CONSEGUENZE GIURIDICHE DELL’ACCORDO, viene in rilievo il regolamento di interessi che nasce dall’accordo e quindi il rapporto contrattuale che si stabilisce tra le parti. Ex: le obbligazioni che nascono dal contratto di vendita in capo al venditore (ART.1476) e del compratore (ART.1498). Vicende che riguardano il contratto come “rapporto”: RISOLUZIONE (inadempimento delle obbligazioni da parte del venditore o del compratore; impossibilità sopravvenuta; eccessiva onerosità sopravvenuta) ➢ AUTONOMIA CONTRATTUALE e LIBERTA’ CONTRATTUALE = potere di regolare da sé i propri interessi. - Regola generale: libertà di concludere o non concludere il contratto → possibilità di revocare la proposta ART.1328 - ECCEZIONI: OBBLIGHI A CONTRARRE (LEGALI o CONVENZIONALI) a- OBBLIGHI LEGALI: imprese che esercitano la loro attività in regime di monopolio legale (ART.2597 e 1679); imprese assicuratrici che ricevono proposta di un contratto di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile (ART.132 1 comma); servitù legali o coattive. b- OBBLIGHI CONVENZIONALI: contratto preliminare; contratto di mandato senza rappresentanza (ART.1706, 2 comma) N.B= a tutti i casi di obbligo a contrarre si riferisce ART.2932: esecuzione coattiva in forma specifica= sentenza costitutiva che produce gli effetti del contratto non concluso. ➢ AUTONOMIA CONTRATTUALE e CONTENUTO DEL CONTRATTO ART.1322: le parti possono determinare liberamente il contenuto del contratto…le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. - LIBERTA’ di DETERMINARE il CONTENUTO DEL CONTRATTO: a- le parti sono libere di precisare gli elementi che sono lasciati alla loro determinazione ex: nella vendita stabilire il prezzo, il tempo e il luogo della consegna, le modalità del pagamento. b- possono anche adattare ai loro interessi il modello base previsto dalla legge se le norme che regolano il contratto sono dispositive: cioè possono essere derogate dall’autonomia delle parti. Ex: in un contratto di vendita le parti possono escludere la garanzia per i difetti della cosa venduta. - LIBERTA’ di CONCLUDERE contratti NON APPARTENENTI AI TIPI PREVISTI DALLA LEGGE: I “tipi” previsti dalla legge sono i CONTRATTI TIPICI o NOMINATI, perché previsti e disciplinati dal codice (libro IV, ART.1470 ss) Tuttavia i privati possono inventare nuovi schemi contrattuali, non previsti né disciplinati dal codice (né da leggi speciali), ma elaborati dalla prassi commerciale: sono i CONTRATTI ATIPICI o INNOMINATI. Alcuni schemi contrattuali atipici come il FACTORING o il FRANCHISING (nati dall’esperienza degli affari in altri paesi) e importati nel nostro ordinamento, sono poi stati disciplinati dal legislatore e sono diventati tipici o nominati. Si dice perciò che in materia contrattuale, il nostro ordinamento è ispirato al PRINCIPIO DI ATIPICITA’ DEI CONTRATTI. I contratti a differenza dei diritti reali su cosa altrui (che sono TIPICI= a numero chiuso, privati non possono crearne di nuovi) possono invece essere ATIPICI o INNOMINATI, purché l’interesse perseguito dai contraenti con il contratto sia meritevole di tutela. ↓ La MERITEVOLEZZA dell’interesse significa che la causa del contratto (la sua funzione economico- sociale) deve essere lecita: il contratto deve realizzare interessi che l’ordinamento approva. ➢ CONTRATTI STANDARD - LIMITI alla libertà di determinare il contenuto del contratto: I CONTRATTI STANDARD (di SERIE o di MASSA): Contratto concluso tramite condizioni generali: ART.1341= le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro se al momento della conclusione questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza. 2- per cause previste dalla legge: recesso unilaterale (convenzionale ART.1373, o legale). - Tra le PARTI: non produce effetti verso terzi, salvo casi previsti dalla legge (contratto a favore di terzi). ➢ LA SIMULAZIONE DEL CONTRATTO - CONTRATTO SIMULATO= è quello concluso dalle parti, ma destinato a non avere effetti tra loro, è un Contratto APPARENTE. - ACCORDO SIMULATORIO= è l’accordo in base al quale si stabilisce che il contratto concluso non avrà effetto tra le parti; se tale concorde volontà non è manifesta, si verifica l’ipotesi di riserva mentale (irrilevante); l’accordo può risultare da una controdichiarazione. - CONTRATTO DISSIMULATO= è quello nascosto che le parti abbiano eventualmente concluso (simulazione relativa): produce effetti tra le parti se ha i requisiti di sostanza e di forma (quest’ultimo requisito può essere soddisfatto dalla forma del contratto simulato). - EFFETTI VERSO TERZI: a- ai terzi che hanno acquistato in buona fede (non è richiesto titolo oneroso) diritti in base al contratto simulato, non può essere opposta la simulazione né dalle parti né dagli aventi causa o creditori del simulato alienante (salvi gli effetti della trascrizione della domanda); b- i terzi pregiudicati dalla simulazione possono farla valere nei confronti delle parti. - EFFETTI VERSO I CREDITORI: I creditori del simulato alienante possono far valere la simulazione (e sottoporre ad esecuzione il bene intestato al simulato acquirente); essi prevalgono su creditori chirografari del simulato acquirente se il loro titolo è anteriore alla simulazione. - PROVA DELLA SIMULAZIONE: La prova per testimoni è sempre ammissibile se la domanda è proposta da creditori o da terzi, oppure se si tratta di provare l’illiceità del contratto dissimulato. ➢ INVALIDITA’ e INEFFICACIA DEL CONTRATTO - In generale: il contratto è INVALIDO quando presenta un DIFETTO ORIGINARIO (mancanza di uno dei requisiti essenziali o difetto in uno di essi) che rende il contratto del tutto inidoneo a produrre effetti (contratto NULLO) o non idoneo a produrre effetti stabili e definitivi (contratto ANNULLABILE). - Il contratto VALIDO è quello idoneo a produrre effetti, in quanto presenta tutti i requisiti, e tutti esenti da difetti. - Il giudizio valutativo circa la validità/invalidità del contratto ≠ dalla constatazione dell’efficacia/inefficacia perché:↓ Dall’INVALIDITA’ deriva (in caso di nullità) o può derivare (in caso di annullabilità) l’INEFFICACIA, ma: → un contratto invalido può essere efficace Ex: contratto annullabile fino a quando non viene annullato. → un contratto valido può essere inefficace Ex: contratto sottoposto a condizione sospensiva o a termine inziale. → un contratto valido può diventare inefficace Ex: contratto sottoposto a condizione risolutiva o a termine finale. ➢ INVALIDITA’ e SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INVALIDITA’: a- riguarda il contratto come atto; b- indica un difetto del contratto che lo rende inidoneo a produrre effetti; c- la sentenza di nullità del contratto travolge, di regola, i diritti acquistati da terzi; d- l’annullamento per cause diverse dall’incapacità legale fa salvi i diritti dei terzi, che abbiano acquistato in buona fede e a titolo oneroso, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento (ART.1445) - SCIOGLIMENTO: a- riguarda il contratto come rapporto; b- il contratto è idoneo a produrre effetti, ma cessa di produrli per la presenza di una causa di risoluzione del contratto; c- lo scioglimento del contratto ha effetto retroattivo tra le parti (salvi i contratti di durata), ma non pregiudica i diritti dei terzi, che abbiano acquistato in buona fede a titolo oneroso, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione (ART.1458) ➢ LE FORME DELL’INVALIDITA’ NULLITA’ → contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente, e cioè quando manca di un requisito essenziale ANNULLABILITA’→ contratto è annullo per cause specifiche indicate dal legislatore, cioè difetto di capacità legale o naturale. ➢ LE AZIONI DI NULLITA’ e di ANNULLAMENTO - NULLITA’: A- è assoluta, cioè può essere fatta valere verso chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata d’ufficio dal giudice (ART.1421) B- non è ammessa la convalida, ma soltanto la conversione del contratto (il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, di cui abbia i requisiti di sostanza e di forma ART.1424) C- contratto nullo non produce effetti + la sentenza di nullità è dichiarativa (o di accertamento) D- l’azione di nullità è imprescrittibile (ART.1422) - ANNULLABILITA’: A- è relativa, può essere fatta valere soltanto dalla parte nel cui interesse l’annullabilità è prevista (ex: chi ha subito l’inganno, chi è caduto in errore) B- è ammessa la convalida del contratto da parte di chi potrebbe chiedere l’annullamento (convalida può essere tacita o espressa) C- contratto annullabile produce effetti fino a quando non viene annullato + annullamento ha efficacia retroattiva + la sentenza di annullamento è costitutiva. D- l’azione di annullamento si prescrive in 5 anni. ➢ EFFETTI della NULLITA’ e dell’ANNULLAMENTO NEI CONFRONTI DEI TERZI ACQUIRENTI - NULLITA’: nel caso della nullità l’acquisto del terzo è sempre pregiudicato e vale in pieno la regola per cui non è titolare di un diritto (come l’acquirente se il contratto è nullo) non può trasmetterlo ad altri. Unica eccezione: il terzo fa salvo il suo acquisto se la domanda diretta ad ottenere la sentenza di nullità è trascritta dopo 5 anni dalla trascrizione dell’atto di acquisto (impugnato). Ex: nel gennaio 2009 Tizio e Caio concludono un contratto di compravendita di un immobile, nullo per difetto di forma. Nell’ottobre 2010 Tizio (venditore) agisce per la nullità del contratto, ma nel frattempo Caio ha venduto l’immobile a Sempronio (terzo acquirente) il quale trascrive il suo atto di acquisto nel dicembre 2010. L’acquisto di Sempronio è salvo solo se la domanda di Tizio, diretta ad ottenere la nullità, è trascritta dopo 5 anni dell’atto di acquisto (vale a dire nel dicembre 2015. - ANNULLAMENTO: Annullamento (che non dipenda da incapacità legale) non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede e a titolo oneroso, salvi gli effetti della trascrizione della domanda diretta ad ottenere l’annullamento. Ex: Tizio e Caio concludono un contratto di compravendita di un immobile. Dopo qualche tempo Tizio (venditore) chiede annullamento del contratto a causa dei raggiri messi in atto da Caio (acquirente), il quale intanto ha venduto l’immobile a Sempronio (terzo acquirente). L’acquisto di Sempronio è salvo (cioè rimane proprietario del bene anche se il titolo di Caio è venuto meno) se ha acquistato in buona fede e a titolo oneroso, e se ha trascritto il suo titolo di acquisto prima che Tizio trascrivesse la domanda diretta ad ottenere l’annullamento. ➢ CAUSE DI NULLITA’ A) Per mancanza di requisiti essenziali del contratto: a- manca accordo tra le parti; b- manca l’oggetto: → perché impossibile materialmente o giuridicamente (ex: vendita di beni demaniali) → perché indeterminato (ex: contratto di lavoro senza determinazione di mansioni) ART.1366: “Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede”→ ciascuna manifestazione (proposta, controproposta, accettazione, puntualizzazione ecc…) va intesa nel senso in cui la intenderebbe una persona onesta e leale (PRINCIPIO DELL’AFFIDAMENTO) → CRITERI di interpretazione: (ART.1362 ss) a- valutare il comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione. b- interpretare le clausole le une per mezzo delle altre, attribuendo il senso che risulta dal complesso. c- nel dubbio, le clausole vanno intese nel senso in cui possono avere effetto. d- in caso di ambiguità di una clausola prevale il senso conforme a ciò che si pratica generalmente: 1- nel luogo in cui il contratto è stato concluso. 2- se una delle parti è imprenditore, nel luogo in cui ha sede l’impresa. → Sulla base dell’interpretazione è possibile qualificare il contratto: cioè stabilire quale assetto di interessi (causa) risulti da questo convenuto→ se contratto appartiene ad un tipo, o se è un contratto misto o atipico, e con quali connotati. ↓ N.B= su questa base si fonda l’INTEGRAZIONE del contratto ➢ INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO Operazione con la quale dopo aver interpretato e qualificato il contratto, se ne determinano compiutamente (integrano) il CONTENUTO + gli EFFETTI → INTEGRAZIONE del CONTENUTO del contratto (di clausole non previste): a- a carattere imperativo (senza o contro la previsione delle parti) ex: clausole imposte, prezzi vincolanti. b- a carattere dispositivo (in mancanza di diversa previsione) ex: clausola d’uso. → INTEGRAZIONE degli EFFETTI del contratto: gli effetti del contratto si completano includendo le conseguenze che derivano nell’ordine: dalla legge, dagli usi, dall’equità. N.B= se il contratto non corrisponde ad un tipo o a una combinazione di tipi (se cioè si tratta di contratti innominati) l’integrazione secondo la legge o gli usi opera attraverso l’analogia con contratti espressamente regolati. In base alla somiglianza di causa ed oggetto del contratto. ➢ I VIZI DEL VOLERE: CAUSE DI ANNULLAMENTO 1- ERRORE= falsa rappresentazione della realtà. È rilevante se è ESSENZIALE e RISARCIBILE → ESSENZIALE se riguarda: a- natura o oggetto del contratto; b- qualità dell’oggetto della prestazione (valore se dipenda dalla qualità); c- quantità dell’oggetto della prestazione (se di calcolo, solo rettifica); d- identità o qualità della controparte (se determinanti in relazione al tipo di contratto); e- norme (errore di diritto), se ragione unica o principale del contratto. → RISARCIBILE se la controparte avrebbe potuto rilevarlo usando l’ordinaria diligenza. 2- VIOLENZA MORALE=minaccia di un male ingiusto (non giustificato da un diritto) o notevole (tale da far impressione su una persona sensata). → Determinante per il consenso. → Riguardante la persona, il coniuge, i discendenti o ascendenti o i loro beni. → Può essere portata da dalla controparti o da terzi → il TIMORE (autogeno) non è causa di annullamento, ma se la controparte ne approfitta si ha responsabilità precontrattuale (EX: ART.1337) → Minacce a terzi sono rimesse alla prudente valutazione del giudice 3- DOLO= sono i raggiri. → Determinanti per il consenso. → Possono essere usati: a- dalla controparte; b- da un terzo se la controparte ne era a conoscenza e ne ha approfittato. → Il dolo che induce a contrarre a condizioni più gravose (dolo incidente) è causa di solo risarcimento N.B= la logica seguita dal legislatore è quella di equilibrare la tutela della volontà e la tutela dell’affidamento della controparte e di terzi. CONTRATTO IN FRODE ALLA LEGGE ART.1343 CAUSA ILLECITA: la causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico, al buon costume. ART.1344 CONTRATTO IN FRODE ALLA LEGGE: si reputa altresì illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa. In entrambi questi casi il CONTRATTO E’ NULLO. “Eludere” significa aggirare: di fronte ad una norma imperativa che vieta di realizzare un certo risultato le parti si accordano in modo da raggiungere un risultato pratico analogo o equivalente a quello vietato. Così facendo non violano direttamente una norma imperativa ma realizzano ugualmente il risultato che il legislatore intendeva impedire. EX di contratto nullo in frode alla legge: vendita con patto di riscatto diretta ad eludere il divieto del patto commissorio (ART.2744).→ L’ART.2744 vieta il patto tra un debitore e un creditore con il quale si stabilisce che un bene (ipotecato o dato in pegno) a garanzia di un debito, passi in proprietà del creditore in cui il debito non venga pagato→ per eludere (aggirare) il divieto, le parti utilizzano lo strumento della vendita con patto di riscatto.→ la vendita con patto di riscatto è un tipo di vendita (di beni mobili o immobili) caratterizzata dal fatto che il venditore si riserva il diritto di riacquistare la proprietà della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo.→ la facoltà concessa al venditore di riscattare il bene risponde all’intenzione del legislatore di consentire al soggetto che si è trovato costretto a vendere (in genere per necessità di reperire denaro), di poter risolvere la temporanea situazione di difficoltà e riacquistare la piena proprietà del bene alienato. A volte la vendita con patto di riscatto è usata a scopo di garanzia al fine di tutelare il creditore in presenza di un contratto di mutuo. EX: A e B concludono un contratto di mutuo per 10.000 euro. Alla conclusione del contratto A (mutuatario: chi riceve la somma) vende a B (mutuante: chi dà la somma di denaro) un proprio bene con patto di riscatto per un corrispettivo che rappresenta l’importo del mutuo erogato (10.000 euro). Le parti si accordano nel senso che: se nel termine fissato per la restituzione della somma data a mutuo, A sarà in grado di restituirla, potrà riavere la cosa venduta, altrimenti il bene rimarrà in proprietà di B. ILLECITO CIVILE- RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE ART. 2043= qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che l’ha commesso a risarcire i danni. ELEMENTI SOGGETTIVI del fatto illecito: a- IMPUTABILITA’ b- COLPEVOLEZZA ELEMENTI OGGETTIVI del fatto illecito: a- DANNO INGIUSTO b- NESSO DI CASUALITA’ ➢ ILLECITO CIVILE b- Responsabilità dei GENITORI e dei TUTORI= per danni provocati dal minore non emancipato o dell’interdetto + si liberano solo dimostrando di non aver potuto impedire il fatto. c- Responsabilità del SORVEGLIANTE di incapace di intendere e volere= si libera solo dimostrando di non aver potuto impedire il fatto. ➢ ONERE DELLA PROVA A) INADEMPIMENTO CONTRATTUALE EX: il debitore Tizio non adempie la prestazione dovuta al creditore Caio. Caio (creditore) deve dimostrare l’inadempimento di Tizio, mentre Tizio (debitore) deve dimostrare che l’inadempimento è stato dovuto a impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (ART.1218). B) ILLECITO EXTRACONTRATTUALE EX: Nevio viene invitato a cena a casa di Tullio; entrato in casa, Nevio incespica e rompe un antico e prezioso vaso di ceramica. Tullio deve dimostrare: a- che si è rotto il vaso prezioso; b- che l’ha rotto Nevio; c- che Nevio l’ha rotto con dolo o colpa. ➢ IL DANNO RISARCIBILE Perché il danno sia Risarcibile è necessario che: A- Perdita subita o mancato guadagno (DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE) è un danno patrimoniale. B- Che siano legati al fatto da un nesso di CASUALITA’ ADEGUATA. C- il problema del DANNO NON PATRIMONIALE: ART.2059 “il danno non patrimoniale è risarcibile solo nei previsti dalla legge” Unico caso previsto è l’ART.185 codice penale: quando il fatto costituisce reato va risarcito ogni danno, patrimoniale o non patrimoniale ↓ Problema del DANNO ALLA SALUTE: come tale danno poteva essere risarcito solo se avesse cagionato un danno di natura patrimoniale (perdita o mancato guadagno). ➢ IL DANNO BIOLOGICO È ammesso dalla Corte il risarcimento del DANNO BIOLOGICO, ossia il danno all’integrità psico- fisica (nonostante ART.2059), affermando che: a- Occorre distinguere il danno-evento dal danno conseguenza. b- Che il diritto alla salute è tutelato dall’ART.32 Cost. e quindi la lesione del diritto alla salute costituisce DANNO INGIUSTO. (danno-evento) c- ART.2059 è riferito solo alle conseguenze (danno-conseguenza) di carattere morale del fatto illecito (DANNO MORALE SOGGETTIVO). Il problema dei danni non patrimoniali diversi dal danno alla salute—nasce la categoria del DANNO ESISTENZIALE: è risarcibile il danno che deriva dalla lesione di interessi costituzionalmente protetti
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