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Appunti lezioni di Diritto Privato, Appunti di Diritto Privato

Lezione completa sul Contratto Elementi essenziali e accidentali Vizi Recessione Risoluzione Interpretazione

Tipologia: Appunti

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rebecca-felici 🇮🇹

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Scarica Appunti lezioni di Diritto Privato e più Appunti in PDF di Diritto Privato solo su Docsity! Lezione da 18 novembre a 2 dicembre IL CONTRATTO Nel codice civile destinata al contratto due titoli nel Libro Quarto:  Titolo II (artt. 1321 ss. cod. civ.) dedicato ai contratti in generale  Titolo II (artt. 1470 ss. cod. civ.) dedicato ai singoli contratti Art. 1323 cod. civ.: tutti i contratti sono sottoposti alle norme generali sui contratti. Le regole generali si intrecciano con le normative specifiche dei singoli tipi contrattuali. Art. 1321 cod. civ. da nozione di contratto: “l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.” Il contratto implica:  pluralità di parti (il contratto corre tra almeno due parti)  accordo tra le parti (inteso come incontro di volontà e concordanza degli interessi  programmazione di uno scopo: l’accordo deve essere finalizzato al conseguimento di un risultato (costituire o regolare o estinguere un rapporto giuridico) Inoltre, il contratto deve incidere su rapporti giuridici patrimoniali: non ogni accordo finalizzato alla realizzazione di vicende giuridiche integra un contratto. Lo scopo perseguito deve incidere su rapporti giuridici di natura patrimoniale suscettibili di valutazione economica Contratti atipici  non rientrano nel titolo II, perché non sono tipizzati, sono sottoposti Programmazione di uno scopo  fondamentale per poter definire il contratto come negozio giuridico (contratto volontà si nell’accordo sia negli effetti che si vogliono perseguire) Incontro di più o volontà (c’è l’accordo, comunanza di interessi) e questa volontà deve andare ad incidere su rapporti giuridici di natura patrimoniale suscettibili Art. 1325 cod. civ. requisiti del contratto:  accordo delle parti  causa  oggetto  forma (quando è prevista dalla legge  quando es. serve forma scritta, se forma essenziale) TIPI DI CONTRATTO: Configurazione della operazione economica che le parti possono adottare, utilizzando uno schema che racchiude in sé la rappresentazione di un contratto ricorrente nella pratica commerciale  operazione economica che le possono adottare utilizzando uno schema Il tipo indica lo schema diffuso di una operazione economica: CONTRATTO TIPICO: l’operazione economica è astrattamente apprezzata dall’ordinamento CONTRATTO ATIPICO: l’operazione economica non è riconducibile ad alcuno schema legale Il contratto atipico non corrisponde ad alcuno schema contrattuale già predisposto dal legislatore 1 Lezione da 18 novembre a 2 dicembre L’art. 1322 cod. civ. riconosce l’autonomia contrattuale come il potere delle parti di «liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge» Le parti «possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico» “Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.” (da art. 1322 cod. civ.) Autonomia contrattuale generalizzata, secondo comma disposizione che fa riferimento alla tipicità  interessi devono essere meritevoli di tutela Spesso un’operazione economica emerge nella esperienza sociale con i connotati della atipicità per assumere poi, con la diffusa ripetizione, i caratteri della tipicità sociale e in seguito i caratteri della tipicità legale (es. contratto di pacchetti turistici o contratti di affiliazione commerciale) Tipo sociale: schema di operazione che opera nella realtà sociale ed è meritevole di tutela ma non è ancora disciplinato dall’ordinamento Tipo legale: schema di operazione diffuso nella realtà sociale e assunto dall’ordinamento quale operazione economica a causa astratta. Il tipo legale esprime la funzione astratta ed elementare del contratto ovvero l’operazione economica depurata dalle specificità del caso concreto Sempre contratto atipico  contratto di pacchetti turistici (non contenuto nel codice civile) ma schema ripetuto (tipo sociale), siccome ripetuto spesso acquisisce una tipicità legale disciplinato con normative Quindi si è passato da uno schema sociale ad uno schema legale Ci possono essere tante sfaccettature  caso concreto avrà sicuramente qualcosa in più ma sicuramente rientrerà in quello schema astratto e generale previsto dal legislatore GIUDIZIO DI MERITEVOLEZZA: giudizio che apre o esclude quell’operazione economica La meritevolezza riguarda la idoneità dello schema previsto dai privati a regolamentare gli interessi in assenza di una preventiva opera di tipizzazione La meritevolezza opera a livello di tipo e non di causa e si risolve in un giudizio sulla idoneità dell’assetto privato a derogare dallo schema tipico nel rispetto delle norme inderogabili di carattere procedimentale e formale Il giudizio sulla meritevolezza si distingue da quello di liceità La liceità riguarda l’eventuale contrarietà ai canoni regolamentari dell’ordinamento giuridico che ha già valutato la configurazione dell’operazione economica Il giudice controlla  mentre il legislatore quando ha costituito il codice civile li ha decisi lui i contratti tipici, per quelli atipici controlla; controllo solo se c’è una richiesta 2 Lezione da 18 novembre a 2 dicembre concluso”  proposta diretta a concludere un contratto, che contiene solo obbligazioni per il proponente  diviene irrevocabile quando giunge a conoscenza del destinatario  se destinatario (accettante) rifiuta la proposta nel termine richiesto (anche se proposta irrevocabile) è ammessa, se non c’è rifiuto contratto è concluso CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO La norma costituisce la fonte essenziale dei cc.dd. contratti standard, utilizzati essenzialmente nell’attività d’impresa verso i consumatori. Particolari casi che si formano senza proposta e accettazione Art. 1341 cod. civ. “«Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria»  (2 comma): riguarda le cosiddette clausole vessatorie (perché producono una disparità tra le parti)  clausole che derogano ad aspetti importanti del contratto  che determinano conseguenze favorevoli da una parte e sfavorevoli dall’altra: limitazioni di responsabilità. … ecc.  situazioni che per poter essere valide devono essere approvate per iscritto tra le parti poiché limitano una delle parti riguarda i contratti standard: contratti già predisposti da una delle parti e vengono proposte all’accettante  solo accettazione  con le clausole non serve solo firma dell’accettazione ma bisogna accettare ogni clausola Contratto concluso mediante moduli o formulari. Art. 1342 cod. civ. “Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente».  contratto concluso mediante moduli o formulari: le clausole aggiunte se vengono previste al modulo standard, prevalgono rispetto a quelle del modulo se sono incompatibili con esse. Qui si tutela la decisione dell’accettante e del proponente …. Contratto preliminare : Con il contratto preliminare si dà luogo ad una anticipazione di regolazione dell’assetto di interessi che si compirà con successivo contratto. Le parti assumono l’obbligo di stipula impegnandosi a concludere un contratto definitivo. Forma: l contratto preliminare è nullo se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo 5 Lezione da 18 novembre a 2 dicembre Art. 2645-bis cod. civ.: il contratto preliminare è soggetto a trascrizione quando ha ad oggetto la conclusione dei contratti di cui ai nn. 1,2,3 e 4 dell’art. 2643 cod. civ. La trascrizione produce un effetto prenotativo. Inadempimento e tutele: La parte non inadempiente può:  chiedere l’adempimento coattivo con l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo a contrarre (art. 2932 cod. civ.)  chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento dell’obbligo a contrarre In ogni caso la parte che ha subito l’inadempimento ha diritto al risarcimento del danno Risoluzioni ha come effetti di sciogliere il rapporto Trattative e responsabilità precontrattuale: Art. 1337 cod. civ. “Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede”. Regola della buona fede, anche se non c’è contratto c’è relazione perché ci sono trattative  buona fede impone alle parti Art. 1338 cod. civ. fase delle trattative “«La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l’esistenza di una causa d'invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto» Comporta il risarcimento del suo interesse negativo, cioè spese sostenute e dei danni conseguenti alla mancata conclusione di altri affari. Risarcimento interesse negativo no mancata prestazione, si guarda che non c’è stato un contratto e quindi una delle parti ha subito un danno in seguito alla NON formazione del contratto 6 Lezione da 18 novembre a 2 dicembre LA CAUSA DEL CONTRATTO Nostro ordinamento retto del principio della casualità  causa essenziale per il contratto  Il diritto italiano ha operato la scelta della causalità negoziale  Il codice non la definisce, anzi, ne fa una menzione in negativo con riferimento alla sua mancanza e alla sua illiceità  Pluralità di teorie Cosa è la causa?  codice non ci dà definizione  funzione economico sociale  la sola che giustifica l’autonomia privata L’autonomia privata può esplicarsi solo quando l’operazione è socialmente utile Con il passare del tempo concezione critiche: carattere politico ideologico  libertà contrattuale imposte  no con avvento di idee più liberali Da un punto di vista tecnico giuridico  causa in modo oggettivo  finisce per confonderla con il tipo  se causa  quindi tutti i contratti tipizzati per quelli la causa c’è sempre e non è mai illecita, ma così non è  la causa ben può mancare  causa può mancare in un contratto tipico (es. vendita cosa propria o assicurazione di un bene già perito  se le parti concludono un contratto di assicurazione che ha come oggetto i rischi di una cosa già distrutta manca la causa) Concezione oggettiva: funzione economico-sociale del contratto Critiche: libertà contrattuale funzionalizzata a finalità «imposte» o comunque socialmente apprezzabili e condivise; ambiguità della concezione, poco attenta alla diversità dei casi concreti; confusione fra causa (concreta) e tipo (causa astratta)  causa c’è sempre e mai illecita Nozione di causa cambia nel tempo  un po’ più soggettiva (non del tutto) Concezione temperata: pone attenzione alla funzione economico-individuale deve giustificare l’atto. Si ritiene pertanto necessario guardare al concreto assetto di interessi che le parti hanno inteso perseguire con quella operazione contrattuale purché oggettivizzati e trasfusi nel regolamento contrattuale (altrimenti rischia di diventare evanescente la distinzione tra causa e motivi del contratto, questi ultimi, di regola irrilevanti) Es. acquisto un biglietto aereo per una determinata destinazione (contratto di trasporto, motivo non interessa)  la causa è il trasporto tra un luogo a un altro  alcune volte si oggettivizzano nel contratto (pacchetto turistico)  finalità che io faccio questo viaggio entra nel contratto Altro es.: autobus turistici che girano per la città  si contratto di trasporto ma in questo tipo di contratto entra anche l’obbligo di sosta per qualche monumento  se poi autista non si ferma  c’è stato inadempimento Quindi deve avere una causa  si deve guardare alla causa in concreto (anche i motivi possono entrarci cioè se sono oggettivizzati quindi espressi) Causa e tipo NO STESSA COSA 7 Lezione da 18 novembre a 2 dicembre CONTRATTO MISTO: quel contratto nel quale le Parti, per realizzare l’interesse che hanno di mira, combinano più tipi contrattuali che si fondono in un’unica causa Es. contratto di portierato: tipi contrattualicontratto di lavoro e di locazione (contratti vengono untiti fusi in un'unica causa) o contratto alberghiero Disciplina: Teoria assorbimento: porta ad individuare la disciplina con il criterio della prevalenza  giudice decide quale applicare secondo criterio di prevalenza Teoria della combinazione: porta ad evidenziare che i tipi non confluiscono, ma mantengono ciascuno una propria autonomia  giudice applica il tipo corrispondente, se tipi non confluiscono CONTRATTI COLLEGATI: i diversi contratti restano distinti, ma sono tra loro collegati in vista della finalità complessiva dell’operazione Il collegamento non è solo volontario, a volte è la legge stessa che prevede un collegamento, che si pone come necessario (es. preliminare/definitivo) contratti sono diversi MA restano distinti  nesso di interdipendenza funzionale  vengono utilizzati per realizzare una finalità pratica unitaria (collegamento a volte stabilito dalla legge altre volte dall’autonomia contrattuale) Es. contratto di credito al consumo  Disciplina: simul stabunt simul cadent  pur trattandosi di 2 contratti distinti se uno è affetto da un vizio, se nullo, annullabile ecc.  questo vizio si estende anche all’altro. (cosi come stanno insieme, adono insieme) Es. preliminare e definitivo  ovviamente se cade preliminare cade anche definitivo 10 Lezione da 18 novembre a 2 dicembre OGGETTO: Cosa è?  previsto art. 1325 c.c.  elemento essenziale del contratto  se manca nullità del contratto locuzione ambigua, impiegata dal legislatore in modi e in contesti non univoci, tanto che diverse norme dell’ordinamento identificano l’oggetto in modo differente: (legislatore non aiuta, la utilizza in modo diverso): Legislatore lo intende un po’ in un senso e un po’ in un altro:  Oggetto come prestazione: (art. 1349 cod. civ. “Determinazione dell’oggetto”): “Se la determinazione della prestazione dedotta in contratto è deferita a un terzo...”  Oggetto come cosa (ad. es. art. 1348 cod. civ.: “La prestazione di cose future può essere dedotta in contratto, salvi i particolari divieti della legge”)  Oggetto come complesso delle disposizioni sulle quali le parti hanno raggiunto l’accordo (es. art. 1470 cod. civ. “La vendita è il contratto he ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo”) Opinione avanzata in dottrina: oggetto in senso ampio  intero contenuto del contratto  non solo voluto dalle parti ma anche il contenuto dell’integrazione esterna Codice ci dice che requisiti deve avere:  Possibile : intesa in un duplice senso sia da un punto di vista fisico (materiale) (es. materialmente possibile vendita auto già rottamata) anche da un punto di vista giuridico (es. giuridicamente impossibile il pegno di un bene immobile, o appalto di un terreno non edificabile)  conseguenza nullità del contratto. Ma il contratto può avere ad oggetto un bene futuro? Si purchè si tratti di una cosa suscettibile di venire in esistenza e purchè non sia vietato dalla legge. Art. 1348 cod. civ. Se la cosa futura prevista nel contratto non viene ad esistenza: dipende (si deve vedere di una vendita di cosa sperata o una vendita di speranza) (es. mi accordo di comprare di un tot. Di quintali di grano  tipo di contratto  contratto concepito dalle parti come cosa sperata  compratore non paga (contratto manca oggetto quindi nullo)  ipotesi di vendita di speranza: (aleatorio c’è un rischio)  compratore si impegna a pagare il prezzo comunque vadano le cose  ovviamente se non viene ad esistenza con causa NON IMPUTABILE AL VEDNITORE  contratto comunque non è nullo  Lecito: contrario a norme imperative, ordine pubblico e buon costume.  Determinato o determinabile: determinato le parti lo stabiliscono (le parti possono anche stabilire che l’oggetto del contratto sia stabilito da un terzo detto “arbitratore” ) (differente da arbitro  che invece ha una funzione diversa: dirimere una controversia) Arbitratore (vedi arbitraggio) Determinabile perché le parti rinviano ad una fonte esterna (es. ad un listino prezzi, quotazioni ufficiali) 11 Lezione da 18 novembre a 2 dicembre Cose future: Art. 1348 cod. civ. La prestazione di cose future può essere dedotta in contratto, salvi i particolari divieti della legge (es.: art. 771 cod. civ. donazione) Conseguenze nell’ipotesi in cui la cosa non viene ad esistenza:  Empio rei sperate: nullità del contratto (il rischio è carico del venditore)  Emptio spei: il contratto è valido (il rischio grava sull’acquirente) Ma il contratto può avere ad oggetto un bene futuro? Si purché si tratti di una cosa suscettibile di venire in esistenza e purché non sia vietato dalla legge. Art. 1348 cod. civ. Se la cosa futura prevista nel contratto non viene ad esistenza: dipende (si deve vedere di una vendita di cosa sperata o una vendita di speranza) (es. mi accordo di comprare di un tot. Di quintali di grano  tipo di contratto  contratto concepito dalle parti come cosa sperata  compratore non paga (contratto manca oggetto quindi nullo)  ipotesi di vendita di speranza: (aleatorio c’è un rischio)  compratore si impegna a pagare il prezzo comunque vadano le cose  ovviamente se non viene ad esistenza con causa NON IMPUTABILE AL VEDNITORE  contratto comunque non è nullo Arbitraggio (Art. 1349 cod.civ.) Le parti possono stabilire che l’oggetto del contratto sia determinato da un terzo, detto arbitratore Questi deve procedere «con equo apprezzamento»; le parti possono quindi rivolgersi al giudice solo in caso di determinazione «manifestamente iniqua o erronea» oppure nel caso in cui il terzo non assolva al suo incarico Le parti possono altresì rimettersi al «mero arbitrio» del terzo: in questo caso non possono impugnare la determinazione se non provando la sua male fede Se manca la determinazione del terzo e le parti non si accordano per sostituirlo, il contratto è nullo Causa e oggetto si confondono certe volte  sportivo che accetta denaro per giocare male, pagare qualcuno perché uccida (ecc.)  illecita causa od oggetto? Anche se conseguenza sempre è la stessa  però possiamo determinare un criterio  es. contratto di prostituzione  prestazione sessuale in caso di denaro (in quel caso è illecito lo scambio, ovviamente no condotta in se ma prevista come causa illecita) Es. vendita di droga  oggetto illecito Illiceità ha 3 sfere: ai sensi dell’art. 1343 cod. civ.  norme imperative, ordine pubblico o buon costume Concetto illegalità: contrarietà norme imperative o ordine pubblico Immoralità: contrarietà al buon costume  importante perché  Art. 2035 cod. civ. “Chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca offesa a buon costume non può ripetere quanto ha pagato”.  regola solo per contratto IMMORALE (no per contratto illegale  quando contratto nullo  indebito oggettivo  se non ha giustificazione spostamento patrimoniale  restituire e ricevere di nuovo) Invece diverso per contratto IMMORALE (contratto di clack  qualcuno viene pagato perché fischi, ovviamente no illecito, no contrario ad ordine pubblico ma solamente immorale)  scatta regola Ratio: se mi sono comportato in modo immorale, contratto è nullo ma non c’è restituzione (diversamente da contratto illegale) Se contratto sia immorale sia illegale, giurisprudenza opera a seconda di chi vuole tutelare LA FORMA 12 Lezione da 18 novembre a 2 dicembre molto più difficile  molto limitato della prova  non si può avvalere di testimoni, di presunzioni ecc. Unico mezzo di prova è o il giuramento o la confessione  altra parte è disposta a dimostrare Unica eccezione: posso dire al giudice che ce l’avevo la forma scritta ma l’ho perduta non per mia colpa Se si tratta di un contratto dove il legislatore NON richiede una specifica forma, in giudizio posso avvalermi di una qualsiasi forma di prova FORME CONVENZIONALI: al di là di ciò che dice il legislatore, le parti possono decidere di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto. Art. 1352 cod. civ. “Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo” Nei contratti dei consumatori ricorre spesso questa espressione: forma di protezione  forma richiesta con la specifica finalità di proteggere il contraente debole se forma di protezione non viene rispettata  ricollegata una nullità speciale chiamata nullità di protezione. CLASSIFICAZIONI CONTRATTI 15 Lezione da 18 novembre a 2 dicembre FONDAMENTALE Contratti tipici o atipici: a seconda che le parti abbiano deciso di utilizzare uno schema negoziale già previsto dal legislatore o se, invece, abbiano deciso di costruire uno schema negoziale nuovo, purché sia diretto a realizzare «interessi meritevoli di tutela» secondo l’ordinamento giuridico (tipici: nel codice civile, atipici) Consensuali e reali: a seconda che si concludano con il semplice consenso manifestato o se, invece, necessitano della consegna materiale della cosa al fine della valida stipulazione  distinzione riguarda il momento della conclusione del contratto   Consensuali : si perfezionano, si concludono con la semplice manifestazione del consenso (firma, atto pubblico ecc.) non sappiamo ancora se produce effetti  Reali: sono invece quelli che si considerano conclusi con la materiale consegna del bene (prevalentemente contratti sono consensuali, perché se fosse il contrario bloccherebbe gli scambi, il commercio)  alcuni reali (pegno, mutuo, comodato, prestito ad uso, contratto di deposito) Profilo degli effetti: contratti a effetti reali e contratti a effetti obbligatori: a seconda che trasferiscano la proprietà di una cosa determinata, diritti reali o altri diritti con il semplice consenso legittimamente manifestato o se, invece, creino solo obbligazioni tutti i contratti hanno sempre effetti obbligatori, non sarebbe un contratto  alcuni oltre ad avere effetti obbligatori hanno effetti reali  hanno come effetto il trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto (compravendita contratto consensuale ad EFFETTI REALI)  PER EFFETTO DEL CONSENSO IL DIRITTO DI PROPRIETA’ PASSA ACQUISTO IL DIRITTO DI PROPRIETA QUANDO IL CONTRATTO E’ CONCLUSO  QUINDI QUANDO CONSENSO E’ MANIFESTATO Contratti con prestazione a carico di una sola parte : Prevedono che solo una delle parti del rapporto debba dare, fare o non fare qualcosa (es. mutuo  mutuante dà in prestito una somma, poi obblighi tutti del mutuatario , comodato  do in prestito una cosa ecc.) Contratti a prestazioni corrispettive : prevedono uno scambio di prestazioni (detti anche “sinallagmatici”)  scambio reciproco  ogni contraente è tenuto ad una prestazione ed ha diritto a ricevere una contro Contratti a titolo oneroso: contratti che prevedono sacrifici e vantaggi reciproci Contratti a titolo gratuito: prevedono per un contraente un vantaggio senza sacrificio, che viene sopportato solo dall’altro trasporto si presume contratto oneroso ma posso farlo a tiolo gratuito (giovane cantante che decide di esibirsi in pubblico senza corrispettivo  lo fa per un interesse ma atto gratuito, ma no liberalità non perché sia generoso)  cantante molto famoso che si esibisce per raccolta fondi  questo atto di liberalità  Atto a titolo gratuito non significa dire che è unilaterale  mutuo  mutuante concede per un determinato tempo si priva di una somma di denaro 16 Lezione da 18 novembre a 2 dicembre Contratti associativi: i primi vedono tutte le parti del contratto concordi al fine di realizzare un interesse comune (es. contratti di società) Contratti di scambio: i secondi vedono le parti in conflitto di interessi, volendo ciascuna di esse massimizzare la utilità ritraibile dalla pattuizione (es. compravendita) Contratti solenni e contratti a forma libera: a seconda che sia stata espressamente prevista o no una forma specifica per la loro stipulazione Contratti commutativi: contratti in cui i reciproci vantaggi e sacrifici sono certi  es. compravendita Contratti aleatori: quando l’entità di una o di entrambe le prestazioni sono incerte, perché dipendono da circostanze altrettanto incerte  (es. assicurazioni  si paga il premio e poi se evento si verifica o no) A seconda del modo in cui gli effetti contrattuali si sviluppano nel tempo, i contratti possono essere classificati in: Contratti istantanei: sono caratterizzati dall’esaurirsi degli effetti contrattuali in modo veloce: sia quando l’esecuzione avviene alla conclusione del contratto (esecuzione immediata) sia quando avviene in un momento successivo (esecuzione differita). compravendita  consensuale d’effetti reali  passaggio di proprietà c’è immediatamente Contratti di durata:  quelli ad esecuzione periodica: nei quali le prestazioni vengono eseguite a intervalli periodici (es. pagamento del canone di locazione)  quelli ad esecuzione continuata: nei quali le prestazioni si realizzano in modo permanente e non frazionato (es. contratto energia elettrica) Es. contratto di trasporto  tipico, consensuale, effetti obbligatori (non passa un diritto di proprietà), prestazioni corrispettive, di regola a titolo oneroso, di scambio, a forma libera, commutativo e istantaneo o a meno che faccio contratto di abbonamento (in quel caso è di durata) 17 Lezione da 18 novembre a 2 dicembre Altre tipologie di condizione: POTESTATIVA: quando l’avveramento dipende dalla sola volontà dei contraenti  dipende dalle parti, ma c’è interesse oggettivo CAUSALE: quando l’avveramento è indipendente dalla volontà delle parti  non dipende dalle parti MISTA: quando la volontà dei contraenti concorre solo in parte all’avveramento del fatto, mentre per altra parte questo dipende da fattori esterni  dipende in parte dalla volontà, comportamento delle parti e da fattori esterni CONDIZIONE MERAMENTE POTESTATIVA (art. 1355 cod. civ.): è la condizione che subordina gli effetti del contratto all’avverarsi di un evento dipendente esclusivamente dalla mera volontà di una delle parti (es.: pagherò se vorrò)  se sospensiva: il negozio è nullo e non produrrà mai i suoi effetti  se risolutiva: il negozio, anche al verificarsi della condizione, produrrà ugualmente i suoi effetti non c’è interesse, e non è meritevole di tutela dall’ordinamento Condizioni illecite o impossibili Condizione illecita Art. 1354 cod. civ. “E’ nullo il contratto al quale è apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume Condizione impossibile:  Se è sospensiva (cond. che non si potrà mai avverare quindi non potrà mai produrre effetti) rende nullo il contratto  Se è risolutiva, si ha come non apposta Se la condizione illecita o impossibile è apposta a un patto singolo del contratto, si osservano, riguardo all’efficacia del patto, le disposizioni dei commi precedenti, fermo quanto è disposto dall’art. 1419 Pendenza della condizione: disciplina Art. 1356 cod. civ. In pendenza della condizione sospensiva l’acquirente di un diritto può compiere atti conservativi. L’acquirente di un diritto sotto condizione risolutiva può, in pendenza di questa, esercitarlo, ma l’altro contraente può compiere atti conservativi Art. 1358 cod. civ. Colui che si è obbligato o che ha alienato un diritto sotto condizione sospensiva, ovvero lo ha acquistato sotto condizione risolutiva, deve, in pendenza della condizione, comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell’altra parte Art. 1359 cod. civ. La condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa 20 Lezione da 18 novembre a 2 dicembre Come si comportano le parti: Le parti si devono comportare secondo buona fede (oggettiva, obbligo che accompagna le parti sempre)  che cosa succede se il contraente che ha un interesse contrario all’avverarsi della condizione (spera non si avveri)  faccio di tutto perché diventi impossibile l’avverarsi della condizione anche in modo ingiusto, violo buona fede  molto di più al risarcimento del danno, concede una forma specifica di tutela  1359  condizione si considera avverata 21 Lezione da 18 novembre a 2 dicembre INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO IL DIRITTO E’ INTERPRETAZIONE Testo inevitabilmente comporta interpretazione Procedimento giuridico attraverso il quale si ricostruisce la regola dettata dall’autonomia privata. Il codice lo disciplina negli articoli 1362-1371 (regole che vincolano l’attività dell’interprete) 2 classi:  Interpretazione soggettiva artt. da 1362-1365 cod. civ.  la comune intenzione dei contraenti  Interpretazione oggettiva: artt. da 1367-1371 cod. civ.  volte a ricostruire significato  Art. 1366 cod. civ. norme di raccordo tra i due tipi di interpretazione  interpretazione di buona fede, punto di sutura tra le due classi di regole  Priorità dell’interpretazione soggettiva e sussidiarietà di quella oggettiva Tra queste regole c’è una precisa gerarchia: in primo luogo a seguire l’interpretazione soggettiva solo sussidiariamente quella oggettiva Art. 1362 cod. civ. “Nell’ interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”.  Vero che c’è criterio letterale, si parte dal testo ma non ci si ferma lì, bisogna risalire alla comune intenzione  capire la ratio legis  interpretazione letterale è ciò da cui si parte (non si ferma a quella). L’interpretazione testuale è il punto di partenza ma non basta; occorre anche un’interpretazione extratestuale globale. Anche quando testo è chiaro, chiarezza non è mai punto di partenza Giudice deve tener conto del loro comportamento complessivo tenuto prima durante e dopo la conclusione del contratto. Interpretazione complessiva delle clausole (c.d. interpretazione sistematica) Art. 1363 cod. civ. “Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto”. leggere le clausole congiuntamente al Espressioni generali Art. 1364 cod. civ. “Per quanto generali siano le espressioni usate nel contratto, questo non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare”  anche sei si utilizzano espressioni generali, deve ritenersi compreso solo l’oggetto Indicazioni esemplificative Art. 1365 cod. civ. “Quando in un contratto si è espresso un caso al fine di spiegare un patto, non si presumono esclusi i casi non espressi, ai quali, secondo ragione, può estendersi lo stesso patto”  logica inclusiva 22 Lezione da 18 novembre a 2 dicembre negoziale più forte  può derogare a norme di legge (ovviamente a norme derogabili)  inoltre vincola  Usi normativi: Art. 1374 cod. civ. Integrazione del contratto “Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge o, in mancanza, secondo gli usi e l’equità”.  fonte di integrazione del contratto  (fonte del diritto)  non scritte, ma sono norme. Siccome è fonte del diritto è una regola giuridica questa vincola anche se non è conosciuta  tuttavia l’uso normativo non può mai essere contra legem  non può mai derogare ad una norma giuridica anche se dispositiva o derogabile (Vedi registrazione su ipad) L’equità È la prima fonte dell’integrazione c.d. giudiziale Diversamente dall’integrazione legale (che opera ex ante e attraverso fonti a contenuto predeterminato) – opera ex post e medianti criteri a contenuto non determinato (clausole generali) Oltre che nell’art. 1374 cod. civ., l’equità è richiamata anche in altre norme codicistiche dettate sia nella disciplina del contratto in generale (es.: artt. 1349, 1447, 1450, 1371) sia nella disciplina di singoli tipi contrattuali (es.: artt. 1526, 1660, 1733, 1738, 1748) Art. 1384 cod. civ. Riduzione della penale manifestamente eccessiva: è un caso di integrazione giudiziale cogente Integrazione secondo buona fede La buona fede in senso oggettivo, oltre ad essere la regola che governa la conclusione e l’esecuzione del contratto (artt. 1337 e 1375 cod. civ.), è anche una delle sue principali fonti di integrazione Inserzione automatica di clausole Art. 1339 cod. civ. “Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge (o da norme corporative) sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti” Costituisce un meccanismo di integrazione cogente 25 Lezione da 18 novembre a 2 dicembre EFFETTI DEL CONTRATTO Efficacia del contratto Art. 1372 cod. civ. “Il contratto ha forza di legge tra le parti”. Conseguenze del principio: Il regolamento contrattuale, una volta raggiunto l’accordo, non può essere modificato, salvi i casi di integrazione del contratto. Tuttavia la legge ammette che, in presenza di determinate cause, il vincolo possa sciogliersi Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge (v. infra) (Vedi registrazione su ipad) Il contratto non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge  Per mutuo consenso  contratto risolutorio  Per cause ammesse dalla legge  recesso (legale o convenzionale) Per mutuo consenso  dopo aver fatto un contratto ne fanno un altro per dichiarare Mutuo dissenso (o risoluzione consensuale) Il c.d. “mutuo dissenso” è il contratto con cui le parti sciolgono un precedente contratto fra di esse, liberandosi così del relativo vincolo (con efficacia retroattiva ovvero ex nunc). Esso:  È espressione dell’autonomia contrattuale, poiché il potere di porre in essere atti dispositivi della propria sfera giuridica implica anche il potere di non volere tali atti (il tutto sempre nel rispetto dei diritti altrui)  Lo stesso art. 1321 cod. civ., nel definire il contratto come “l’accordo… per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale”, prevede la possibilità che l’accordo delle parti abbia ad oggetto, appunto, l’estinzione di un precedente rapporto contrattuale Il recesso È una delle cause ammesse dalla legge per lo scioglimento del vincolo contrattuale a iniziativa di una sola parte Recesso unilaterale (art. 1373 cod. civ.): negozio unilaterale con cui una parte del contratto ne dispone lo scioglimento Diritto potestativo attribuito dalla legge (recesso legale) o dall’autonomia privata (stabilito dalle parti nel contratto) (recesso convenzionale) Recesso legale: 26 Lezione da 18 novembre a 2 dicembre Nella disciplina prevista per i singoli tipi contrattuali è attribuito spesso ad uno dei contraenti o a entrambi il diritto di recedere → forte ridimensionamento della regola generale dell’art. 1372 cod. civ. I recessi legali hanno logiche e funzioni diverse:  di liberazione (es.: contratti di durata)  di autotutela (in caso di inadempimento dell’altra parte o di fatti sopravvenuti, es.: art. 1660 cod. civ.)  di pentimento (es.: contratti dei consumatori) A seconda del tipo di contratto, il legislatore può vincolare l’esercizio del recesso a un presupposto (es.: giusta causa o giustificato motivo o, ancora, gravi motivi) e/o richiedere un termine di preavviso (es.: nei contratti a tempo indeterminato ciascuna parte può recedere in qualunque momento, ma con un congruo preavviso rispetto alla data in cui opererà il recesso e il rapporto contrattuale sarà effettivamente interrotto) ratio: perché la legge attribuisce questo recesso? Finalità: recessi, diritto dato per liberarsi (perché rapporti lunghi), di autotutela codice prevede 1660 cod. civ.  non voglio mettere in un affare che costa troppo, quindi recedo per autotutelarmi (fatti sopravvenuti) Recesso legale come esercizio di un diritto potestativo: Es.: art. 1722 cod. civ. - Contratto di mandato Il mandato si estingue: 1) per la scadenza del termine o per il compimento, da parte del mandatario, dell’affare per il quale è stato conferito; 2) per revoca da parte del mandante; 3) per rinunzia del mandatario; 4) per la morte, l’interdizione o l’inabilitazione del mandante o del mandatario. Tuttavia il mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi all’esercizio di un’impresa non si estingue, se l’esercizio dell’impresa è continuato, salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi (un po’ inutile) Recesso legale come esercizio di un diritto di ripensamento: Recesso strutturato come un rimedio  nei contratti dei consumatori esso è sovente definito “diritto di ripensamento” (art. 52 codice del consumo) tipico dei contratti dei consumatori  recesso ad nutum  non sono obbligato a fornire una giusta causa  ratio: obiettivo diretto per far circolare gli scambi Regole per l’esercizio del recesso: Nei contratti ad esecuzione istantanea, se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di 27 Lezione da 18 novembre a 2 dicembre Art. 1155 cod. civ. Acquisto di buona fede e precedente alienazione ad altri “Se taluno con successivi contratti aliena a più persone un bene mobile, quella tra esse che ne ha acquistato in buona fede il possesso è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore”. possesso di buona fede e vari acquisti  vendita ad una pluralità di soggetti  vendo stesso bene a tre soggetti diversi Art. 2644 cod. civ. Effetti della trascrizione Gli atti enunciati nell’articolo precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi. Eseguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l’acquisto risalga a data anteriore Prevale chi prima trascrive, no chi ha stipulato per prima, sempre limite Efficacia della cessione riguardo ai terzi Art. 1265 cod. civ. Se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore, o quella che è stata prima accettata dal debitore con atto di data certa, ancorché essa sia di data posteriore. La stessa norma si osserva quando il credito ha formato oggetto di costituzione di usufrutto o di pegno  cessione del credito  traslato, trasferito diritto di credito  se cedente cede lo stesso credito a più soggetti  prevale la cessione notificata per prima dal debitore  ennesimo caso in cui il principio consensualistico non riesce ad operare. 30 Lezione da 18 novembre a 2 dicembre EFFETTI NEI RIGUARDI DEI TERZI Il principio della c.d. relatività degli effetti del contratto è sancito dall’art. 1372, comma 2, cod. civ.: “Il contratto non produce effetto nei riguardi dei terzi se non nei casi previsti dalla legge”. (1 comma riguarda scioglimento contratto) Norma fondamentale sulla competenza dell’autonomia privata quale autoregolamento di interessi: contratto ha efficaci solo tra le parti e i loro eredi Corollario del principio della relatività del contratto Art. 1381 cod. civ. Promessa dell’obbligazione o del fatto del terzo “Colui che ha promesso l’obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto a indennizzare l’altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso”. Con tale contratto viene promesso un obbligo di comportamento del terzo, la cui assunzione non può avvenire senza il consenso del terzo (es.: vendita di immobile locato con la promessa di liberazione dell’immobile da parte del locatario entro una determinata data) Il contratto ha effetto solo tra le parti Alcune eccezioni al principio di relatività del contratto: 2 comma  il contratto può produrre effetti favorevoli nella sfera del terzo (principio di relatività decide che effetti siano solo tra le parti) e effetti sono favorevoli provvisori perché al terzo è sempre data la facoltà di rifiuto Deroghe a principio di relatività: 1411 e 1420 Art. 1411 cod. civ. Contratto a favore di terzi  I contraenti possono attribuire effetti contrattuali in favore di un terzo (c.d.oblato)  Per evitare di imporre che la sfera giuridica del terzo rimanga vincolata contro la sua volontà, il terzo può rifiutare di profittarne  Il terzo deve essere determinato o determinabile (in assenza di indicazione del terzo, si dà luogo ad un contratto da persona da nominare)  Effetti : attribuire al terzo la prestazione destinata ad una delle parti  Requisito di validità : l’interesse dello stipulante all’attribuzione al terzo situazione disciplinata dal legislatore che deroga a principio di relatività: valida stipulazione di un terzo quando stipulante ne ha interesse contraenti possono attribuire effetti ad un terzo, però terzo ha sempre diritto di rifiutare (non è tenuto ad accettare produzione di effetti.) (contratto di alienazione con effetti in capo ad un terzo soggetto  diritto di proprietà). Terzo è determinato nel momento in cui viene costituito il contratto. Purché sia valido contratto a favore di terzi: interesse dello stipulante deve essere meritevole Art. 1920 cod. civ. Assicurazione a favore di un terzo es. genitore  assicurazione sulla vita a favore del figlio La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore, o per testamento; essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente. Equivale a designazione l’attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona. 31 Lezione da 18 novembre a 2 dicembre Per effetto della designazione il terzo quindi acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione. A differenza di contratto a favore di terzi, prevede che il soggetto beneficiario possa essere determinato in una fase successiva (dal primo esempio: testamento) Contratti che si basano sull’apparenza e sulla reciproca fiducia Simulazione (artt. 1414 ss. cod. civ.) Talvolta due soggetti possono avere interesse a creare di fronte a terzi l’apparenza di aver concluso un determinato contratto. Perciò pongono materialmente in essere tale contratto (c.d. contratto simulato o apparente), ma sono d’accordo che esso non deve produrre alcun effetto giuridico, oppure che esso deve servire ad occultare un diverso contratto realmente voluto (c.d. contratto dissimulato). La simulazione si compone di: 1. un contratto simulato posto in essere nel rispetto di tutte le formalità; 2. un accordo simulatorio tra le parti, preesistente o contemporaneo al contratto simulato e destinato a rimanere segreto, con il quale si stabilisce la natura fittizia del contratto simulato ed eventualmente si determina il contenuto del contratto realmente voluto, ovvero quello dissimulato. Quest’ultimo accordo viene documentato per iscritto e forma la c.d. controdichiarazione Con tale accordo le parti vogliono e dichiarano di volere un determinato scopo, per realizzare il quale frappongono una diversa situazione di apparenza destinata a trarre in inganno i terzi Tipologie di simulazione:  Assoluta: le parti si accordano affinché non si producano gli effetti del contratto concluso in apparenza e la situazione giuridica permanga inalterata  contratto simulato non produce nessun effetto tra le parti  Relativa: le parti non vogliono gli effetti del contratto apparentemente posto in essere, ma gli effetti di un diverso contratto dissimulato, risultante dalla controdichiarazione  c’è un contratto, non è quello simulato ma è celato, può produrre effetti Es. tra a e b contratto di alienazione, ma in realtà c’è accordo di donazione La simulazione relativa può essere:  oggettiva: quando la finzione inerisce al contenuto dell’atto (es. si stipula una vendita simulata che cela una donazione sottostante)  soggettiva: quando la finzione inerisce alle parti dell’atto, c.d. interposizione fittizia di persone (es. un imprenditore acquista un immobile intestandolo fittiziamente ad altro soggetto per evitare l’esecuzione forzata dei propri creditori) La giurisprudenza richiede che il terzo sia a conoscenza del soggetto interponente o occulto Ordinamento prevede che vi sia una simulazione però prevede anche un rimedio 32 Lezione da 18 novembre a 2 dicembre Sono riconoscibili in Italia i trust validamente stipulati nei Paesi il cui ordinamento giuridico prevede e disciplina tale istituto Con il trust il fiduciante (settlor) attribuisce al fiduciario (trustee), mediante atto inter vivos o una disposizione testamentaria, la proprietà di beni affinché siano gestiti a favore di uno o più soggetti terzi oppure per un fine determinato (ad es. quello di beneficienza) Il patrimonio fiduciario (trust fund) costituisce una massa patrimoniale separata dai beni personali del trustee → perciò è inattaccabile dai creditori del trustee I beni che il fiduciario ha alienato abusivamente possono essere recuperati presso i terzi che non siano in buona fede (c.d. tracing) La giurisprudenza di merito si è orientata verso l’ammissione di un c.d. trust interno, ovvero stipulato tra cittadini italiani per beni situati in Italia, per realizzare interessi di varia natura purché meritevoli di tutela con la conseguente trascrivibilità del trust che ha per oggetto beni immobili Si tende ad ammettere la validità del trust interno riconducendosi la figura direttamente alla libertà di esplicazione dell’autonomia privata dell’interessato, purché l’esercizio di autonomia non si svolga in frode di terzi 35 Lezione da 18 novembre a 2 dicembre PATOLOGIE DEL CONTRATTO INVALIDITA E INEFFICACIA INVALIDITA: È l’irregolarità giuridica del contratto e consiste nella mancanza di conformità del contratto alla fattispecie legale La mancanza degli effetti di un contratto invalido è solo eventuale. Infatti un contratto invalido, che di norma determina un rapporto inefficace (contratto nullo o annullato), può anche causare un rapporto efficace: ciò in quanto il contratto annullabile produce i suoi effetti finché non viene esercitata l’azione di annullamento e resterà efficace una volta che questa si sarà prescritta annullamento e (riguarda l’atto) INEFFICACIA: L’inefficacia è l’inidoneità dell’atto a produrre i suoi effetti  L’inefficacia può essere:  originaria ovvero successiva: coeva o meno al sorgere della fattispecie (esempi: condizione sospensiva o termine iniziale: finché la condizione non si realizza o il termine scade il contratto non produce effetti; ovvero condizione risolutiva o termine finale: il contratto produttivo di effetti non sarà più efficace al verificarsi della condizione o allo scadere del termine)  Assoluta ovvero relativa: a seconda di chi è legittimato a farla valere e nei confronti di chi può essere fatta valere (si identifica con l’opponibilità)  L’inefficacia può dipendere da:  fatto esterno al negozio (es. condizione o termine)  difetto strutturale o funzionale del negozio (es.: negozio invalido)  accadimenti successivi al perfezionamento del negozio (es.:contratto risolto per indampimento) Riguarda gli effetti (es. azione revocatoria, atto rimane valido ma non produce effetti) Quando contratto nullo  non li produce Quando contratto annullabile  contratto produce effetti fino a che viene Può essere di pari passo con invalidità Oppure non dipendere dall’invalidità NULLITA Art. 1418 cod. civ. Causa di nullità del contratto 3 COMMI Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente Producono nullità del contratto:  La mancanza di uno dei requisiti indicati dall’art. 1325  L’illiceità della causa  L’illiceità dei motivi nel caso indicato dall’art. 1345  La mancanza nell’oggetto dei requisiti stabiliti dall’1346 36 Lezione da 18 novembre a 2 dicembre Il contratto è altresì nullo negli altri casi previsti dalla legge Nullità virtuale: è una violazione di norma imperativa che determina la nullità del contratto, anche se non testualmente prevista dalla norma Strutturale  quando manca elemento essenziale Testuale  in tutti i casi in cui la legge lo prevede Art. 1419 cod. civ. Nullità parziale La nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell’intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative Nullità di solito è totale  incide sull’intero contratto ma è ammessa nullità parziale  solo quando risulta che le parti dichiarano che lo avrebbero concluso a prescindere da quella clausola colpita da nullità Nullità virtuale  quando non si rispecchiano le norme della causa (artt. 1343-1344 cod. civ.), del motivo (art. 1345 cod. civ.), dell’oggetto (art. 1346 cod. civ.), della condizione (art. 1354 cod. civ.) Caratteristiche dell’azione di nullità: Art. 1421 cod. civ. la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata d’ufficio dal giudice (c.d. legittimazione assoluta)  il giudice può anche agire in autonomi, senza richiesta delle parti Art. 1422 cod. civ. l’azione di nullità è imprescrittibile La sentenza che pronuncia la nullità del contratto ha natura meramente dichiarativa in quanto non modifica la situazione giuridica preesistente, essendo il negozio nullo in sé inidoneo a produrre effetti Art. 1423 cod. civ. Il contratto nullo non può essere convalidato (nell’annullamento invece si) Art. 1424 cod. civ. Conversione del contratto nullo Il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità Ammissibile perché c’è un nuovo contratto, quello precedente è malato  quando le parti fin dall’inizio avrebbero creato questo nuovo contratto se avessero saputo che quel contratto precedente era malato (parti stesse, volontà è la stessa, in presenza di requisiti di sostanza e forma) 37 Lezione da 18 novembre a 2 dicembre minaccia psichica di un male ingiusto verso se o altri, distinta da minaccia fisica  nullità del contratto  sta nell’accordo Art. 1435 cod. civ. Caratteri della violenza: La violenza deve essere di tal natura da far impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre se o i suoi beni a un male ingiusto e notevole. Si ha riguardo, in questa materia, all’età, al sesso e alla condizione delle persone Altre norme rilevanti Art. 1436 cod. civ. Violenza diretta contro terzi La violenza è causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni del coniuge del contraente o di un discendente o ascendente di lui Se il male minacciato riguarda altre persone, l’annullamento del contratto è rimesso alla prudente valutazione delle circostanze da parte del giudice Art. 1437 cod. civ. Timore riverenziale Il solo timore riverenziale non è causa di annullamento del contratto (timore totalmente soggettivo) Art. 1438 Minaccia di far valere un diritto La minaccia di far valere un diritto può essere causa di annullamento del contratto solo quando è diretta a conseguire Dolo: Il dolo consiste in condotte che integrano artifici o raggiri Art. 1439 cod. civ. Dolo Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe contrattato Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto è annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio Art. 1440 cod. civ. Dolo incidente Se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto è valido, benché senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse; ma il contraente in mala fede risponde dei danni anche se c’è il dolo, questo raggiro no è stato determinante sul consenso  comunque c’è il risarcimento del danno perché ci sono stati raggiri (poco rilevante ai fini dell’annullamento) 40 Lezione da 18 novembre a 2 dicembre Azione di annullamento: diverso da nullità Azione sempre e comunque relativa  solo parte che ha subito può agire Art. 1441 cod. civ. Legittimazione Può essere fatta valere solo dalla parte nel cui interesse è prevista (c.d. legittimazione relativa) Art. 1442 cod. civ. Prescrizione  L’azione si prescrive in cinque anni  Se l’annullabilità del contratto dipende da vizi del consenso o da incapacità legale il termine decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l’errore o il dolo, è cessato lo stato di interdizione o di inabilitazione, o il minore ha raggiunto la maggiore età Negli altri casi il termine decorre dal giorno della conclusione del contratto La sentenza che pronuncia l’annullamento ha natura costituiva in quanto modifica la situazione preesistente, (costituisce il momento dal quale quel contratto non produce più effetti) eliminando retroattivamente gli effetti provvisori prodotti dal contratto annullabile Art. 1443 cod. civ. Ripetizione contro il contraente incapace Se il contratto è annullato per incapacità di uno dei contraenti, questi non è tenuto a restituire all’altro la prestazione ricevuta se non nei limiti in cui è stata rivolta a suo vantaggio Convalida del contratto annullabile Art. 1444 cod. civ. Convalida Il contratto annullabile può essere convalidato dal contraente al quale spetta l’azione di annullamento, mediante un atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilità, e la dichiarazione che s’intende convalidarlo Il contratto è pure convalidato, se il contraente al quale spettava l'azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione conoscendo il motivo di annullabilità La convalida non ha effetto, se chi l’esegue non è in condizione di concludere validamente il contratto Effetti del contratto annullato nei confronti di terzi Art. 1445 cod. civ. Effetti dell’annullamento nei confronti dei terzi Il contratto annullato non a causa dell’incapacità legale non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi in buona fede, salvo gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento 41 Lezione da 18 novembre a 2 dicembre RESCISSIONE E RISOLUZIONE (!!!) Rescissione: Ratio: tutela dell’equilibrio oggettivo della contrattazione Applicabilità: contratti sinallagmatici Rescissione: problema riguarda il momento genetico del contratto: contratto nasce male  riguarda il momento della conclusione  nasce squilibrato  invece quel contratto era a prestazione corrispettive Ordinamento risponde a squilibrio con rescissione: vuole tutelare l’equilibrio oggettivo della contrattazione (Quando vuole tutelare una libera formazione del consenso  annullabilità) Il codice civile contempla due ipotesi di rescissione, relativamente al contratto concluso:  in stato di pericolo (art. 1447 cod. civ.)  in stato di bisogno (artt. 1448-1452 cod. civ.) Art. 1447 cod. civ. Contratto concluso in stato di pericolo Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, può essere rescisso sulla domanda della parte che si è obbligata Il giudice nel pronunciare la rescissione, può, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all’altra parte per l’opera prestata Soggetto che stipula un contratto per la necessità nota alla controparte di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona (non trova applicazione se per esempio riguarda il patrimonio)  (es. soccorro m con denaro) Quando vado dal giudice, chiedo la rescissione (distruggere il contratto), può secondo le circostanze, il giudice potrebbe assegnare un equo compenso all’altra parte per l’opera prestata Art. 1448 cod. civ. Contratto di rescissione per lesione (in stato di bisogno) Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell’altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l’altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto L’azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori 42 Lezione da 18 novembre a 2 dicembre Nei contratti a prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno La risoluzione può essere chiesta anche se già è stato promosso il giudizio per ottenere l’adempimento, mentre non può essere chiesto l’adempimento se è stata richiesta la risoluzione Dal giorno in cui è stata domandata la risoluzione del contratto la parte inadempiente non può più adempiere alla sua obbligazione c’è inadempimento  posso chiedere l’adempimento (scelta sempre reversibile) o la risoluzione (no scelta reversibile  non posso più chiedere l’adempimento  perché? Se altro contraente chiede risoluzione  significa che non ha più interesse)  in entrambi casi risarcimento del danno Se giudice respinge la risoluzione limite della risoluzione è relativo perché poi posso richiedere adempimento Risoluzione di diritto: Opera automaticamente in via stragiudiziale Art. 1454 cod. civ. Diffida ad adempiere Alla parte inadempiente l’altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s’intenderà senz’altro risoluto Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto Art. 1456 cod. civ. Clausola risolutiva espressa I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite In questo caso, la risoluzione si verifica diritto quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola risolutiva Contraenti decidono di inserire questa clausola nel contratto nel caso in cui una determinata prestazione non è adempiuta secondo le modalità previste  qui non è importante la gravità  perché è già stata prevista dalle parti. Non opera subito, no al verificarsi dell’inadempimento  occorre che l’altro contraente dichiari espressamente che si intende a valere di quella clausola  in mancanza di questa dichiarazione non c’è risoluzione Art. 1457 cod. civ. Termine essenziale per una delle parti Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale all’interesse dell’altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l’esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all’altra parte entro tre giorni In mancanza, il contratto s’intende risoluto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione 45 Lezione da 18 novembre a 2 dicembre Termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale all’interesse dell’altra (es. abito da sposa  se viene consegnato dopo matrimonio) , Scade termine  contratto già risolto Disciplina: Effetti: la risoluzione per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica (art. 1458 cod. civ.) La risoluzione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione Contratto plurilaterale: l’inadempimento di una delle parti non importa la risoluzione del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale (art. 1459 cod. civ.)  inadempimento di uno comporta o no la risoluzione del contratto? Dipende dall’importanza della prestazione Altri rimedi contro l’inadempimento: (diversi dalla risoluzione)  si inseriscono nel contesto dell’autotutela  Eccezione d’inadempimento (art. 1460 cod. civ.)  controparte non è pronta ad adempiere  Sospensione dell’esecuzione (1461 cod. civ.) vedi codice  in base a condizioni patrimoniali di un contraente  una parte ha timore che l’altra non adempie per condizioni patrimoniali  sospende la sua di prestazione a meno che l’altro non mi offra idonea garanzia  Clausola penale (artt. 1382 ss. cod. civ.) Impossibilità sopravvenuta: per chiedere la risoluzione  impossibilità deve avere caratteristiche: deve essere totale , se parziale non c’è risoluzione vedi articoli Art. 1463 cod. civ. Impossibilità totale Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito Art. 1464 cod. civ. Impossibilità parziale Quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l’altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e può anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale  non risolve contratto Contratto con effetti traslativi o costitutivi Art. 1465 cod. civ. Contratto con effetti traslativi o costitutivi Nei contratti che trasferiscono la proprietà di una cosa determinata ovvero costituiscono o trasferiscono diritti reali, il perimento della cosa per una causa non imputabile all’alienante non 46 Lezione da 18 novembre a 2 dicembre libera l’acquirente dall’obbligo di eseguire la controprestazione, ancorché la cosa non gli sia stata consegnata (res perit domino) La stessa regola si applica ai contratti traslativi di cose determinate solo nel genere: l’acquirente non è liberato dall’obbligo di eseguire la controprestazione, se l’alienante ha fatto la consegna o se la cosa è stata individuata (comma 3) E ancora: la medesima regola si applica nel caso in cui l’effetto traslativo o costitutivo sia differito fino allo scadere di un termine (comma 2) Invece, se il trasferimento era sottoposto a condizione sospensiva e l’impossibilità è sopravvenuta prima che si verifichi la condizione, l’acquirente è in ogni caso liberato dalla sua obbligazione (comma 4) Compravendita  contratto consensuale  proprietà già passa  se da consenso a consegna della cosa  acquirente deve comunque pagare il prezzo Art. 1466 cod. civ. Impossibilità nel contratto plurilaterale L’impossibilità della prestazione di una delle parti non importa la scioglimento del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale Risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta Art. 1467 cod. civ. Contratto con prestazioni corrispettive Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall’articolo 1458 La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell’alea normale del contratto La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto Eccessiva onerosità sopravvenuta: contratti di durata o anche in quelli ad esecuzione istantanea nel caso in cui l’esecuzione è stata rinviata Perché si verifica  di avvenimenti straordinari o imprevedibile (terremoto ecc.)  norma non viene applicata ai contratti  non basta avvenimento straordinario  deve rendere una delle prestazioni eccessivamente onerosa 47
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