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Appunti Lezioni di Diritto Privato I, Appunti di Diritto Privato

Appunti completi delle lezioni di diritto privato 1 (prima parte)

Tipologia: Appunti

2020/2021

In vendita dal 24/02/2021

Je.r8
Je.r8 🇮🇹

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Scarica Appunti Lezioni di Diritto Privato I e più Appunti in PDF di Diritto Privato solo su Docsity! ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO I e II settimana Ordinamento : complesso di norme giuridiche che regolano una certa collettività Diritto privato : regola i rapporti tra i consociati. E’ un fenomeno sociale. Comprende le norme giuridiche che regolano i rapporti tra consociati (rapporti di parità) Diritto pubblico : (diritto costituzionale, amministrativo, penale) regola i rapporti tra lo Stato e i cittadini su piani diversi Socializzazione : Norma : regola di condotta che disciplina un fatto astratto Teoria imperativistica : sosteneva che la norma fosse un comando Teoria della norma come giudizio ipotetico : la norma descrive un fatto astratto e se questo si verifica nella realtà sociale seguono determinati effetti giuridici Previsione : parte della norma che descrive in astratto e in generale situazioni e fatti classificati per tipi Disposizione : parte della norma che assegna al fatto quando si verifica gli effetti giuridici previsti dalla norma. Coercibilità della norma : gli effetti previsti dalla norma possono essere realizzati con l’impiego di un mezzo coercitivo (esecuzione forzata). La coercibilità è una caratteristica del sistema nel suo complesso Generalità : la norma non è mai dettata per singoli individui ma o per tutti i consociati o per una categoria di consociati Astrattezza : la norma non è mai dettata per singole situazioni concrete, ma per fattispecie astratte Fonti del diritto : atti e fatti che producono le norme Costituzione : legge che enuncia le basilari scelte politiche del nostro ordinamento e prevede la fondamentale organizzazione e funzione dei pubblici poteri. Essa è rigida perché può essere modificata solo attraverso un procedimento complesso. Comprende norme precettive e programmatiche Corte Costituzionale : valuta la conformità ai principi costituzionali di leggi ordinarie e regolamenti Norme precettive : usate nel diritto privato Norme programmatiche : richiedono un’integrazione della legge ordinaria Leggi ordinarie : leggi dello Stato escluse quelle costituzionali. La legge ordinaria più importante è il Codice Codice : disciplina un’intera materia in maniera organica, caratterizzato dalla sistematicità. Non è superiore alle altre leggi ordinarie Leggi speciali: leggi con la stessa forza normativa di una legge ordinaria ma non sono inseriti nel codice civile Testi unici : raccolte di norme unitamente coordinate che riguardano lo stesso settore. Sono anch’esse leggi ordinarie. Legislazione concorrente : opera la legislazione regionale nel rispetto dei principi fondamentali dello Stato come scritto nell’art 117 Cost Regolamento : precetto normativo di grado inferiore alla legge emanato dallo Stato o da altri enti pubblici nell’esercizio della loro potestà regolamentare. Può essere indipendente se detta una disciplina autonoma nell’oggetto o esecutivo se contiene norme di attuazione di specificazione di una legge ad esso superiore Uso : norma non scritta che un determinato ambiante sociale osserva costantemente nel tempo come norma giuridicamente vincolante. E’ composto da un elemento soggettivo (convincimento della collettività che quel comportamento è vincolante giuridicamente e và rispettato) e da un elemento oggettivo ( pratica costante e uniforme, ripetizione nel tempo di un determinato comportamento. Non esistono usi contra legem; possono essere secundum legem se sono richiamati dalla legge o praeter legem (nei casi in cui un comportamento non è determinato dalla legge, vale l’uso) Norme di fonte comunitaria : norme non statali immediatamente riconosciute nel nostro ordinamento, come dice l’art 11 Cost. Regolamento comunitario : atto normativo di portata generale direttamente applicabile negli Stati membri che regola i rapporti intersoggettivi dei cittadini Ue Giudizio di costituzionalità diffuso : se i regolamenti contrastano con la Costituzione vanno disapprovati Direttive : vincolano gli Stati membri a realizzare certi risultati nella direttiva attraverso forme e mezzi propri. Non ha efficacia diretta. Hanno un’efficacia verticale poiché hanno efficacia normativa tra Stato e privati. La direttiva è una fonte di obbligo per lo Stato nei confronti dei privati. Lo Stato inadempiente è responsabile verso il cittadino. Lo Stato può anche essere obbligato a risarcire il cittadino. Giurisprudenza : Non è fonte del diritto nel sistema di Civil Law. Comprende tutte le sentenze che non sono vincolanti. Permettono il formarsi di orientamenti maggioritari circa l’interpretazione di una norma. In presenza di un contrasto di interpretazione della norma può intervenire la Corte di Cassazione a sezioni unite, anch’essa non vincolante. Dottrina : libri, articoli, commenti che influenzano l’interpretazione delle norme del giudice. E’ un formante perché contribuisce a sviluppare il diritto ma non è vincolante e non è una fonte del diritto. Interpretazione della norma : atto che determina il significato della norma. L’unica interpretazione vincolante è l’interpretazione autentica data dal legislatore che interviene per specificare il significato oscuro della norma. L’interpretazione deve essere svolta all’interno dell’ordinamento poiché essa è regolata dalla legge. L’interpretazione può essere letterale se considera il semplice significato delle parole e funzionale Teoria della volontà soggettiva : bisogna capire cosa intendevano coloro che hanno emanato la legge, il legislatore consultando anche i lavori preparatori Teoria della volontà oggettiva : è necessario individuare la funzione, la ratio, l’intento obiettivo della legge Ratio : scopo, obiettivo per il quale la legge è stata emanata. La legge infatti interviene per tutelare gli interessi socialmente rilevanti. Interpretazione restrittiva : attribuisce alla legge un significato meno ampio da quello che risulterebbe dalla sola interpretazione letterale della norma Interpretazione estensiva : attribuisce alla legge un significato più ampio da quello che risulterebbe da quello letterale. Interpretazione sistematica : coerente con l’intero sistema della legge e con i principi fondamentali dell’ordinamento, quelli costituzionali Principi che devono ispirare l’interpretazione : principio di coerenza dell’ordinamento e principio di completezza dell’ordinamento. Contesto normativo : per interpretare la norma è necessario esaminare la legge nel suo complesso poiché la norma è inserita nella legge. Contesto : situazione che aiuta a chiarire il significato della norma e dunque la sua interpretazione Risoluzione di antinomie fra le norme : si applicano i criteri = gerarchico, cronologico ( la norma successiva prevale sulla precedente che viene abrogata in modo tacito o espresso), di specialità ( prevale sempre la legge speciale sulla generale) Differenza tra l’analogia e l’interpretazione estensiva di una norma giuridica : Entrambe ricorrono alla ratio. Il ricorso all’analogia avviene se ci si trova di fronte a un caso assolutamente non previsto dal legislatore. L’interpretazione estensiva si limita a ricondurre alla norma giuridica un caso che solo per un’imperfetta formulazione lessicale della norma ne appare escluso, ma che in realtà vi rientra in base alla obiettiva ratio di essa. Obbligo a non denegare giustizia : il giudice ha l’obbligo di decidere ogni controversia che gli viene sottoposta Obbligo del giudice di fedeltà alle leggi : il giudice decide le controversie applicando una norma di legge Procedimento per analogia : il giudice applica la norma che regola un caso simile a quello non regolato (art12 Preleggi). Ciò avviene se ci sono i seguenti presupposti: la controversia non deve essere regolata espressamente da una norma giuridica e deve essere possibile trovare una norma giuridica che regola un caso simile a quello non regolato. Si procede chiarendo la ratio della norma che si vuole applicare per analogia e in seguito ci si chiede se quella ratio ricorra anche nel caso non regolato. Se la ratio ricorre, allora si può applicare l’analogia. Essa non può trovare applicazione nelle norme penali e nelle norme di carattere eccezionale. III settimana • Bilanciamento di interessi : il legislatore in presenza di interessi diversi devo contemperare le esigenze. In presenza di un interesse privato e di un interesse pubblico prevale quest’ultimo; l’interesse privato e pubblico possono coincidere se vengono tutelate la certezza e la legalità; il giudice può limitare il diritto soggettivo per tutelare un interesse generale. In quest’ultimo caso, il giudice può anche stabilire un indennizzo: oltre una certa soglia di tollerabilità di un’attività lecita, è necessario che vengano imposte delle tasse. • Insindacabilità del diritto soggettivo : un diritto può essere esercitato in modo insindacabile quando la legge lo permette. Ci sono casi in cui l’insindacabilità può venir meno. • Atto di emulazione : ha come unico scopo quello di nuocere o recare molestia ad altri. In tal caso non ci sono interessi o esigenze da bilanciare art.833 • Abuso di diritto : alterazione funzionale del diritto quando non persegue un interesse socialmente rilevante, funzione essenziale del diritto soggettivo. In questa condizione il diritto non è tutelato. Tale concetto si ricava dall’atto di emulazione e non è menzionato espressamente nel codice civile. Si annoverano tra gli abusi di diritto gli abusi di posizione dominante e gli abusi di dipendenza economica. Per vietare l’abuso di diritto il giudice può applicare il principio di correttezza (art1175) e il principio di buona fede (art1375). • Diritti trasferibili : diritti che possono cambiare titolare. Possono essere i diritti reali e i diritti di credito. • Diritti non trasferibili o intrasferibili : diritti che non possono cambiare titolare come stabilito dalla legge (ad esempio i diritti personali, il credito alimentare, i diritti di uso, i diritti di abitazione – nonostante gli ultimi due siano diritti reali) o come stabilito dalle parti attraverso un contratto che ha forza di legge solo tra le stesse parti (possono diventare non trasferibili diritti come la proprietà che generalmente lo sono, solo perché stabilito dalle parti. Se la condizione non viene rispettata da un contraente, questi è tenuto a risarcire l’altro). • Acquisto del diritto : il collegarsi di un diritto soggettivo con una persona che ne diventa il titolare. Esistono due modalità di acquisto: 1. Acquisto a titolo derivativo : un diritto si trasmette da una persona all’altra. C’è un dante causa da cui deriva il diritto e un avente causa che acquista il diritto. Il rapporto giuridico continua ma cambia il titolare del diritto. Si possono acquistare diritti reali e di credito. L’acquisto può avvenire: inter vivos o mortis causa. Il trasferimento tra vivi avviene attraverso un contratto traslativo. 2. Acquisto a titolo originario : il diritto sorge a favore di una persona senza essere stato trasmesso da nessuno. Esso si fonda solo sul fatto dell’acquirente. Ciò accade ad esempio nell’occupazione e nell’usucapione. Anche il primo acquisto del diritto è un diritto originario. • Successione mortis causa : può essere 1. a titolo universale : presuppone l’acquisto della qualifica di erede che succede in tutti i rapporti attivi e passivi del decuius (del defunto) 2. a titolo particolare : succede un determinato diritto – legatario- • Usucapione : un bene abbandonato può essere usucapito da un soggetto che ne diventa il proprietario dopo un certo periodo di tempo. • Rapporto obbligatorio : (definizione di Giorgianni) L’obbligazione è quel rapporto giuridico in virtù del quale una persona determinata chiamata debitore è tenuta ad un comportamento patrimonialmente valutabile al fine di soddisfare un interesse anche non patrimoniale di un’altra persona determinata chiamata creditore la quale ha diritto all’adempimento. Definizione generale : rapporto tra debitore e creditore in cui questo pretende una prestazione che il debitore ha l’obbligo di adempiere. • Prestazione : oggetto del rapporto obbligatorio come comportamento che il debitore si obbliga a tenere nei confronti del creditore ed è anche il risultato del comportamento. La prestazione può essere di: 1. Dare 2. Facere 3. non facere Il comportamento del debitore può essere: • Fungibile : per il creditore è irrilevante chi procura il risultato • Infungibile : per il creditore sono rilevanti le qualità personali del debitore La prestazione deve avere carattere patrimoniale, cioè deve essere suscettibile di valutazione economica. Ci sono due teorie contrastanti riguardo a quali prestazioni considerare patrimoniali : 1. Teoria soggettiva : è sufficiente che le parti abbiano pattuito una somma per la realizzazione della prestazione (risulterebbero prestazioni patrimoniali e dunque oggetto del rapporto obbligatorio anche le prestazioni sessuali) 2. Teoria oggettiva : la patrimonialità indica la commerciabilità della prestazione (non rientra la prestazione sessuale) La prestazione è patrimoniale quando può essere oggetto di scambio senza offendere i principi della morale e del costume sociale (pagamento della badante ammesso, prestazione sessuale non ammesso). La patrimonialità è necessaria nel rapporto obbligatorio e distingue le obbligazioni da altri doveri giuridici • Responsabilità : il debitore inadempiente è responsabile nei confronti del creditore. Se il debitore è inadempiente il creditore può invocare misure coercitive sul patrimonio del debitore come l’esecuzione forzata. DOVEROSITA’ del comportamento da parte del debitore. • Obbligazioni naturali : riguardano doveri sociali non caratterizzati da doverosità • Fonti di obbligazione: 1. CONTRATTO : fa sorgere l’obbligazione (quando viene stipulato il contratto, sorge l’obbligo di tenere una determinata prestazione. 2. FATTO ILLECITO : fa sorgere l’obbligo di risarcire il danno. Non è un contratto, ma una responsabilità extracontrattuale (non basata sull’accordo di soggetti – es. auto che investe un pedone. Il conducente ha l’obbligo di risarcimento. 3. ATTO O FATTO IDONEO A PRODURLE (promesse al pubblico, arricchimento senza causa,..) • Fatti giuridici : fatti che creano, modificano o estinguono un rapporto giuridico obbligatorio; sono eventi che determinano effetti aventi rilievo per il diritto (sono effetti giuridici). Nei fatti giuridici è presente un rapporto di causa ed effetto. I diritto soggettivi sorgono per l’intervento di un fatto che produce uno di questi effetti giuridici. Per esempio l’usucapione (causa-fatto) fa sorgere il diritto di proprietà (diritto soggettivo-effetto) dopo un certo periodo di tempo; con la compravendita (fatto) si trasferisce il diritto di proprietà (effetto); se il contratto viene risolto il diritto di proprietà si estingue (se viene meno la causa, viene meno l’effetto). • Fatti giuridici in senso stretto (o materiali) : fatti naturali ai quali l’ordinamento ricollega un effetto giuridico. Per esempio la nascita, fatto naturale, comporta come effetto giuridico la capacità giuridica (essere titolari di diritti e doveri) Gli Atti e comportamenti dell’uomo senza che venga in rilievo la coscienza o la volontà del soggetto agente rilevano per il nostro ordinamento a prescindere dalla circostanza che siano volontari. Essi rilevano per il loro risultato obiettivo! (indipendentemente dalla volontà). • Atti giuridici : atti o comportamenti dell’uomo che l’ordinamento prende in considerazione per la loro volontarietà e coscienza. Sono caratterizzati da COSCIENZA e VOLONTA’ cioè dal consapevole compimento dell’atto. Possono essere: 1. Negoziali 2. Non Negoziali Atti giuridici negoziali : • Negozio giuridico : strumento attraverso il quale si da attuazione all’autonomia privata, da la possibilità di regolare l’assetto di interessi. Non c’è il concetto nel codice civile. E’ una categoria di elaborazione dottrinale a cui si collega il contratto. • Autonomia privata : libertà di regolare come meglio si crede i propri interessi nei limiti consentiti dall’ordinamento. L’assetto che si crea è garantito dall’ordinamento. • Negozio unilaterale : una o più manifestazioni di volontà dirette a produrre effetti riconosciuti e garantiti dall’ordinamento. Esiste anche un negozio bilaterale in cui si manifestano le volontà di due individui diversi (ad esempio se vado a lezione di piano soddisfo la mia volontà di imparare e l’insegnante la sua volontà di essere pagato) • La dottrina rinviene due volontà nel negozio: 1. Volontà dell’atto : coscienza e la volontà di porre in essere una determinata dichiarazione (con parole) 2. Volontà degli effetti : volontà idonea a produrre effetti idonei a regolare e soddisfare gli interessi del dichiarante (ciò differenzia l’atto negoziale da quello non negoziale) Atti giuridici non negoziali : • Non è presente la volontà degli affetti, ma solo quella dell’atto. Gli effetti infatti sono predeterminati dalla legge. Non sono uno strumento dell’autonomia privata. Ad esempio la costituzione in mora del debitore quando è inadempiente. • Persona : centro unitario di imputazione di atti e di rapporti giuridici. Il vantaggio di usare questo termine tecnico è di poter usare le stesse regole sia se il soggetto ha riferimento naturalistico (uomo), sia quando ha riferimento astratto (persona giuridica). Si tratta di una creazione concettuale che distingue la persona fisica dalla persona giuridica (società e associazioni). • Capacità giuridica : non si trova una definizione nel codice. Essa è la capacità di una persona di essere soggetto di diritti e di obblighi. Si acquista al momento della nascita (diritto al nome, alla salute,.. e obblighi di frequentare la scuola, di fare vaccinazioni,..). Solo il soggetto nato è persona fisica nei termini tecnici dell’art 1 c.c. La capacità giuridica ha termine al momento della morte. E’ : 1. Generale: tutti ne sono dotati salvo specifiche limitazioni (del diritto pubblico) 2. è manifestazione del principio di Uguaglianza E’ diversa dalla capacità di agire. • Il concepito può ricevere per DONAZIONE o per TESTAMENTO e dunque ha un’aspettativa. Il concepito è tutelato dalla legge nonostante non abbia capacità giuridica (ad esempio con le leggi sull’aborto e sulla fecondazione assistita). La Cassazione ha riconosciuto il diritto del concepito di nascere sano. E’ riconosciuta la soggettività del concepito che può esercitare i suoi diritti alla nascita. IV settimana • Persone giuridiche : enti considerati come soggetti della vita giuridica in modo analogo agli uomini. Non possono essere sullo stesso piano delle persone fisiche perché le persone giuridiche sono lo strumento di queste, essendo costituite e gestite da uomini per realizzare interessi di cui sono portatori. Hanno capacità giuridica (tranne per gli atti compatibili con la natura delle persone giuridiche come il matrimonio). E’ tutelata dall’art 2 e 18 Cost. Si tratta di enti che sono soggetti di diritti e sono riconosciuti. Devono avere un patrimonio (insieme di rapporti giuridici attivi e passivi) che sia separato dal patrimonio di qualsiasi persona fisica dell’ente e che sia teso a un determinato scopo. Sono dunque dotati dell’autonomia del patrimonio che è: 1. destinato allo scopo preciso dell’ente 2. insensibile alle vicende personali dei soggetti coinvolti • Patrimonio : insieme di rapporti giuridici attivi e passivi • Teoria della finzione : il legislatore finge che entità diverse dall’uomo abbiano l’attributo di persona per soddisfare le esigenze del commercio giuridico • Teoria della realtà : accanto agli uomini ci sono dei soggetti giuridici che, pur non essendo uomini, agiscono e perseguono i loro fini esattamente come gli uomini. In questo caso il legislatore non finge infatti si tratta di entità che esistono nella realtà sociale, sono organismi naturali dotati di volontà e portatori di un proprio interesse. La critica a tale teoria riguarda il fatto che solo gli uomini possono compiere azioni o omissioni. Un’altra critica a quest’ultima tesi è che la personalità giuridica è essa stessa una finzione. L’uomo è una persona per via del diritto in quanto persona è un termine tecnico. La personalità giuridica è un prodotto dell’ordinamento e come tale può essere attribuita a enti non umani! • Motivi di costituzione della persona giuridica: 1. realizzare interessi di carattere generale, o propri di categorie vaste e variabili di persone di cui l’ente si fa portatore (fondazione) 2. realizzare di uno scopo per il quale non bastano le forze di un singolo, ma sono necessari i materiali di più persone. Le persone decidono di organizzarsi collettivamente e se l’organizzazione è stabile e duratura, può essere considerata soggetto giuridico distinto dalle persone che ne fanno parte (associazioni, comitati) 3. realizzare uno scopo economico per cui si conferisce denaro ad una persona giuridica che agirà come soggetto specifico senza la personale e illimitata responsabilità dei soggetti (società) • Soggetti di diritto : enti che in un determinato ordinamento giuridico possono essere parte di rapporti giuridici e sono quindi destinatari delle norme dello stesso ordinamento. • COMUNIONE : a) più persone sono titolari del diritto di proprietà di un bene. b) Non ha autonomia patrimoniale c) si possono intaccare i beni dei singoli partecipanti • SOCIETA’ PER AZIONI : a) ha l’autonomia patrimoniale perfetta b) il patrimonio dell’ente è insensibile ai debiti patrimoniali del singolo partecipante (se il socio ha un debito personale il creditore non può intaccare la sua quota nella società perché c’è uno schermo c) dei debiti della società risponde solo il patrimonio della società • Tipi di persone giuridiche : 1) associazioni riconosciute 2) fondazioni 3) società per azioni (spa) 4) altre società di capitali Devono essere assoggettate alle regole del riconoscimento (le spa devono essere registrate nel registro delle imprese) e serve un controllo dell’autorità amministrativa che accerta l’osservanza delle regole. • ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE : soggetti di diritto (soggetti di obblighi e diritti) che hanno scelto di non acquistare la personalità giuridica anche per non subire il controllo dell’autorità amministrativa (es i sindacati e i partiti politici). Essi non hanno l’autonomia del patrimonio infatti delle obbligazioni risponde l’associazione e il patrimonio dei singoli associati. art. 37-38 e 2659 c.c. a) finchè l’associazione dura, i soggetti non possono chiedere la divisione del patrimonio b) delle obbligazioni rispondono anche le persone che hanno agito per conto dell’associazione come rappresentanti • Autonomia patrimoniale perfetta : (nasce dalla necessità di limitare la responsabilità dei soci) è tipica delle società per azioni. Le sue caratteristiche sono: 1) separazione netta tra patrimonio della persona giuridica e quello degli associati 2) solo il patrimonio della società risponde dei suoi debiti 3) dei debiti dei singoli rispondono solo i soci con il loro singolo patrimonio • Autonomia patrimoniale imperfetta : autonomia patrimoniale degli enti che non hanno personalità giuridica. E’ presente uno schermo che difende il patrimonio dell’associazione dai debiti dei singoli, ma il patrimonio non è totalmente autonomo e separato • SOCIETA’ DI CAPITALI : hanno un’autonomia patrimoniale perfetta • SOCIETA’ DI PERSONE : hanno una autonomia patrimoniale imperfetta  Società semplici : a) il creditore particolare (del singolo socio) può rifarsi sugli utili spettanti al debitore b) il creditore particolare può compiere atti conservativi sulla quota che gli spetterà una volta che la società verrà liquidata (atti di conservazione della quota in futuro liquidata) c) il creditore particolare può chiedere la liquidazione della suo quota se il suo patrimonio personale non è sufficiente art. 2270 c.c. (i creditori particolari possono anche intaccare il patrimonio della società) d) dei debiti della società rispondono anche i singoli patrimoni dei soci e) autonomia imperfetta perché anche in assenza di personalità giuridica esiste uno schermo che protegge il patrimonio e lo separa dai patrimoni dei singoli. f) il socio viene tutelato anche nel caso di autonomia imperfetta: il socio ha il beneficio di escussione che è uno schermo, una tutela per il socio: se il creditore si rivolge per debiti sociali al singolo socio lui può far valere questo beneficio (il socio può chiedere al creditore che prima si soddisfi sui beni della società e non sui suoi beni personali) • Strutture delle personalità giuridiche: 1) CORPORAZIONI : gruppi di persone che gestiscono la loro organizzazione e dispongono liberamente del patrimonio comune (come l’associazione sportiva). I partecipanti possono proporsi interessi personali o di carattere generale. L’interesse è liberamente e sovranamente interpretato dai membri del gruppo, i quali potrebbero anche sciogliere l’ente o modificarne lo scopo ➢ ASSOCIAZIONI : organizzazione collettiva privata formata da una pluralità di persone che hanno uno scopo comune normalmente di natura ideale (associazioni culturali, religiose, sportive, sindacati,..). Lo scopo può mutare. Non sono necessariamente riconosciute: ⎯ riconosciute: raggiungono un’autonomia patrimoniale perfetta. Nasce dall’accordo tra le persone che formano un atto costitutivo e ottengono un riconoscimento amministrativo per ottenere personalità giuridica ⎯ Non riconosciute 2) ISTITUZIONI : personalità giuridiche che hanno uno scopo precostituito e relativamente immutabile. Perseguono uno scopo non immediatamente economico e dunque ideale come le associazioni di volontariato, ma lo scopo non è necessariamente altruistico (sindacato) ➢ FONDAZIONI : ente amministrativo creato da una o più fondatori per la destinazione di un patrimonio a un determinato scopo (culturale, scientifico,..). Ha personalità giuridica con il riconoscimento amministrativo se il patrimonio è adeguato alla realizzazione dello scopo e questo ha un’utilità sociale valutata dall’autorità amministrativa. Lo scopo è relativamente immutabile poiché è predeterminato e sin impone agli organi della fondazione. E’ costituita per atto costitutivo o per testamento. E’ sottoposta a controlli pubblici dell’autorità amministrativa che: ⎯ riconosce la fondazione ⎯ può annullare gli atti della fondazione che contravvengono alle leggi o all’atto costitutivo Se lo scopo prefissato è impossibile da raggiungere la legge conferisce all’autorità il potere di trasformare la fondazione al posto di estinguerla secondo il principio di conservazione dell’ente. Se non è possibile trasformare la società, questa è sottoposta a liquidazione in cui vengono definiti i rapporti della fondazione (attraverso il pagamento di debiti ad es) e poi si estingue. Se lo scopo è diventato insufficiente (patrimonio insufficiente al suo raggiungimento) si può fare una fusione con altre fondazioni con scopo analogo. Può esistere una fondazione non riconosciuta, ma deve avere le regole dei comitati. ➢ COMITATI : (associazione non riconosciuta) organizzazione di persone che perseguono uno scopo altruistico annunciato con la raccolta di fondi presso i terzi. art. 39 e 41 c.c. Se i comitati non hanno personalità giuridica i soggetti rispondono personalmente delle obbligazioni. Non rispondono i sottoscrittori, obbligati solo nei limiti delle oblazioni promesse. • Obbligazioni derivanti dal contratto art 1374 c.c. : 1) le parti sono obbligate a ciò che è espresso nel contratto 2) le parti sono obbligate alle conseguenze derivanti dal contratto secondo le leggi imperative e dispositive, gli usi e le equità • Equità : se il contratto non regola alcuni aspetti non disciplinati da leggi e da usi, il giudice supplisce alla lacuna emanando regole giuste considerando l’assetto di interessi dei contraenti e le circostanze concrete in cui è stato stipulato il contratto. Il giuste è in questo caso una fonte integrativa. • Il Codice Civile non sanziona il contratto ingiusto, cioè il contratto economicamente squilibrato (donazione, mutuo gratuito) • Il Codice Civile sanziona lo squilibrio normativo, cioè lo squilibrio di diritti e obblighi derivanti dal contratto. Ciò è testimoniato dalla nullità delle clausole vessatorie, come scritto nel Codice del Consumo, tranne nel caso in cui ci sia stata una trattativa individuale. art. 33-34 Decreto Legislativo 6sett2005 n°206 Codice del Consumo. Nel contratto concluso tra i consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. – (art 33) Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona può essere rescisso sulla domanda della parte che si è obbligata.- art. 1447 c.c. Chi per bisogno stipula un contratto e l’altra parte ne approfitta per trarre vantaggio, può domandare la rescissione del contratto (art 1448 c.c.) • Clausole vessatorie : clausole che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (aggravano la posizione del consumatore) • Nel caso di squilibrio contrattuale la legge può intervenire: 1) a priori considerando nulle le clausole del contratto 2) a posteriori considerando il contratto valido con la possibilità di annullarlo. Se una parte cade in errore e se tale errore ha certi requisiti il soggetto può annullare il contratto, come nel caso del raggiro (terreno venduto come edificabile quando non lo è – è difficile individuare il problema a priori) 3) con norme a protezione del contraente fissando i prezzi della prestazione • Condizioni generali di contratto – art. 1341 c.c. : 1) le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza – art 1341 c.c. L’ordinaria diligenza è quella che si potrebbe richiedere a un cliente medio 2) la sottoscrizione delle clausole vessatorie è legata all’approvazione per iscritto 3) le clausole vessatorie sono sempre nulle nei contratti tra un professionista e un consumatore perché regolate dal Codice del Consumo • La legge può imporre 1) l’obbligo a contrarre, cioè a stipulare contratti (come l’obbligo di contrattare nel caso di monopolio art.2597 c.c. 2) il contenuto del contratto (predeterminazione del contenuto del contratto) • Autonomia privata : 1) nessuno può essere spogliato dei propri beni o obbligato a prestazioni contro la sua volontà. a) sono possibili deroghe all’autonomia privata quando c’è la necessità di tutelare interessi generali (espropriazione della proprietà con indennizzo art.42 Cost; obblighi tributari art. 23 Cost e art. 53 Cost; servitù coattiva art. 1051 c.c.) 2) Non c’è un obbligo per un terzo estraneo al contratto poiché questo è valido solo tra le parti. E’ valida la stipulazione a favore di un terzo qualora lo stipulante vi abbia interesse - art 1411 c.c. Il terzo può rifiutare la prestazione per il Principio di Libertà. In caso di rifiuto del terzo la prestazione rimane a beneficio dello stipulante 3) la legge non impone ai privati un tipo contrattuale infatti le parti possono concludere contratti atipici che spesso sono stati anche recepiti dal legislatore come il contratto di leasing (art.1322 c.c.) 4) la legge non impone il contenuto del contratto (prezzo, durata,..) 5) le parti hanno la libertà di concludere contratti tipici per fini atipici come nel negozio fiduciario 6) principio di libertà delle forme. Il formalismo però è spesso necessario per esigenze di certezza e documentazione infatti se c’è una forma del contratto questa va rispettata (es forma scritta per i contratti immobiliari, bancari, di vendita di pacchetti turistici,..) Altre volte la forma è imposta per finalità di controllo pubblico (controllo fiscale per la locazione)  Atti che devono farsi per iscritto art 1350 c.c. : contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili, contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto sui beni immobili, il diritto di superficie, del concedente, dell’enfiteuta, di abitazione, d’uso, di servitù, di locazione superiore a nove anni,… V settimana • Parte : centro di interessi. Tale definizione sostituisce la precedente (la parte è il titolare del rapporto contrattuale, è il soggetto al quale è direttamente imputato l’insieme degli effetti giuridici del contratto) poiché essa funzionava solo con il contratto bilaterale. La parte rimane unica anche quando al suo interno è possibile ravvisare una pluralità di persone • Contratti a parte complessa : diverse manifestazioni di volontà si fondono per formarne una sola. • Contratti con comunione di scopo : contratti diretti allo svolgimento di un’attività comuno o alla creazione di una organizzazione comune. Si è in presenza di un contratto plurilaterale in cui ci sono più parti in senso sostanziale. • Contratto con obbligazioni del solo proponente : il rifiuto può paralizzare la conclusione del contratto, quindi non è un atto unilaterale. art 1333 c.c. • Donazione (art782 c.c.) : è necessaria un’accettazione presente nel contratto stesso o con atto pubblico perché può essere onerosa.  donazione modale: per ricevere il bene donato è necessario tenere un comportamento. Il donatario è tenuto all’adempimento dell’onere. art 793  donazione nuziale : non necessita dell’accettazione e il donatario non è obbligato a prestare gli alimenti al donante. art.785 art 437 OBBLIGO DEL DONATARIO : Il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione rimuneratoria. • Principio della relatività del contratto : gli effetti del contratto riguardano solo le parti e non i terzi. • Contratto a favore di terzi : il terzo può rifiutare la proposta. • Rapporto giuridico : Si dice rapporto giuridico ogni relazione tra soggetti del diritto disciplinata dall'ordinamento giuridico. Esso si distingue da altri rapporti poiché: a) c’è un vincolo giuridico voluto dalle parti b) si crea un affidamento di una parte sull’altra  Rapporto di cortesia : il rapporto di cortesia non crea affidamenti e da esso non deriva alcuna responsabilità contrattuale. (es invito a cena, autostop)  Rapporti a titolo gratuito : (es contratto di trasporto a titolo gratuito di un datore di lavoro che trasporta i suoi operai in miniera) è presente l’interesse del debitore alla prestazione gratuita. Esiste in questo caso una forma lieve di responsabilità contrattuale. Se l’autostop si trasformasse in un contratto di trasporto dove è presente un corrispettivo, ci sarebbe una maggiore responsabilità. • Gentlemen’s Agreement : accordo informale tra le parti scritto o orale basato, per la realizzazione, sulla fiducia, l’onore, il rispetto della parola data. E’ un caso in cui da un rapporto normalmente giuridico viene esclusa la giuridicità. (es un mediatore ha diritto alla provvigione se è iscritto all’albo. Se non è iscritto non si può creare un rapporto giuridico e il rispetto della parola data dipende solo dalla fiducia che il mediatore ripone in colui che deve pagarlo. Se la parte non paga il mediatore non è tutelato) • Patrimonialità : la prestazione si definisce patrimoniale se 1) è presente un corrispettivo 2) la prestazione è lecita La stessa cosa avviene anche nell’obbligazione (es della non liceità dell’utero in affitto) • Recettizietà : un atto è recettizio quando per essere efficace deve essere conosciuto dal destinatario • CONTRATTO ≠ TESTAMENTO • Testamento : a) è un negozio giuridico unilaterale b) è vietato il testamento congiuntivo o reciproco art 589 c.c. c) è richiesta l’accettazione la quale è però un altro negozio unilaterale d) ha carattere non recettizio cioè produce i suoi effetti indipendentemente dalla conoscenza del testamento del destinatario e) è revocabile (si può recedere al testamento art 587) con il limite precisato nell’art 1373 che concede il recesso unilaterale finchè il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione f) può avere un contenuto non patrimoniale • CONTRATTO ≠ PROMESSA AL PUBBLICO (es promessa di una ricompensa in caso di ritrovamento del mio cane) • Promessa al pubblico : a) non è recettizia poiché non interessa quando viene conosciuta ma piuttosto interessa il fatto che sia resa pubblica b) è unilaterale • CONTRATTO ≠MATRIMONIO • Matrimonio : a) atto con effetti predeterminati dalla legge di due parti con contenuto personale e non patrimoniale b) ha un’autonomia limitata dalla disciplina imposta dalla legge • Requisiti del contratto (art 1325 c.c.): 1) accordo delle parti 2) causa 3) oggetto 4) forma quando è prevista a pena di nullità 1) ACCORDO DELLE PARTI : reciproco consenso delle parti in ordine alla conclusione di un certo contratto Il consenso può essere: a) consenso espresso (scritto, orale, ..) b) consenso tacito determinato da un comportamento concludente (salire sul tram) Pare che anche l’inizio dell’esecuzione del contratto sia un comportamento concludente. . art 1327 c.c. : ESECUZIONE PRIMA DELLA RISPOSTA DELL’ACCETTANTE: “Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell’affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione” . art 476 c.c. ACCETTAZIONE TACITA DELL’EREDITA’ “L’accettazione è tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede” . art 527 c.c. SOTTRAZIONE DI BENI EREDITARI “I chiamati all’eredità, che hanno sottratto o nascosto beni spettanti all’eredità stessa, decadono dalla facoltà di rinunziarvi e si considerano eredi puri e semplici, nonostante la loro rinunzia” c) silenzio : inerzia del soggetto che non manifesta né una volontà positiva né una negativa. Normalmente il comportamento omissivo è inidoneo a perfezionare il contratto che richiede sempre le manifestazioni di volontà. Infatti l’art 57 del Codice del Consumo recita: “1. Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso l'assenza di risposta non implica consenso del consumatore…” Rappresentanza : A conferisce a B il potere di rappresentarlo. Se il rappresentante è senza poteri e stipula un contratto in buona fede, il rappresentato inconsapevole può ratificare il contratto poiché quest’ultimo aveva interesse a stipularlo. Il terzo può invitare il rappresentato a ratificare il contratto entro un termine, altrimenti la stipulazione è negata. art 1399 c.c. Anche in questo caso il silenzio non ha valore di consenso. In alcuni casi la legge può attribuire valore di consenso all’inerzia: . art 1333 c.c. CONTRATTO CON OBBLIGAZIONI DEL SOLO PROPONENTE : se non si rifiuta, il contratto si ritiene concluso come nella Remissione del debito. A volte il Silenzio circostanziale ha valore di consenso poiché accompagnato da circostanze che lo rendono significativo e volto alla conclusione del contratto come ad esempio quando si è in presenza di una relazione tra le parti che continua da molto tempo. Nella Donazione di modico valore (art 783 c.c) non è necessario l’atto pubblico purchè vi sia stata la consegna. La modicità deve essere valutata in rapporto alle condizione economiche del donante. Normalmente la donazione è formale e consensuale art 782 c.c. • Contratto a effetto reale : contratto che trasferisce o che fa sorgere un diritto reale. (es la compravendita trasferisce il diritto reale di proprietà) • Contratto a effetti obbligatori : fa sorgere un’obbligazione (es contratto di deposito in cui vige l’obbligo di custodire il bene) • Invalidità negoziale (del contratto) : qualificazione negativa operata dall’ordinamento nei confronti del contratto che presenti anomalie o nella formazione del contratto stesso o nel suo contenuto. Las dottrina contrappone l’invalidità all’inefficacia del contratto. • Inefficacia del contratto : improduttività degli effetti del contratto. Un contratto può essere valido ma non efficace come nel caso del contratto sottoposto a condizione sospensiva; il contratto annullabile è provvisoriamente efficace ma può perdere l’efficacia in caso di sentenza del giudice; il contratto nullo è invalido e inefficace. • Forme di invalidità negoziali che fronteggiano anomalie nel momento della conclusione dell’esecuzione del contratto : 1) NULLITA’ 2) ANNULLABILITA’ 1) Nullità del contratto: a) è la più grave forma di invalidità negoziale b) è una qualificazione negativa del contratto per  deficienza strutturale (manca un requisito del contratto)  o per dannosità sociale del contratto (nel caso di un contratto illecito) Il contratto è nullo in uno di questi due casi c) il contratto non produce i suoi effetti ab origine, cioè dall’inizio. Infatti la sentenza del giudice si limita ad accertare la nullità di tale contratto, si tratta di una sentenza dichiarativa. d) può essere fatta valere in giudizio da chiunque ne abbia interesse, anche dai terzi. Ha una legittimazione assoluta art 1421 c.c. e) può essere rilevata d’ufficio dal giudice. Se due persone si presentano in giudizio per risolvere un debito e il giudice si accorge che il contratto che le lega è nullo, allora egli rileva la nullità di tale contratto. f) può essere accertata in ogni tempo → imprescrittibilità dell’azione di nullità g) il contratto nullo non può essere convalidato. Inammissibilità della convalida. E’ ammessa la conversione del contratto nullo, cioè una modifica legale del contratto che ne evita la nullità nel rispetto sostanziale dello scopo delle parti. h) è opponibile a terzi (es se A vende a B con contratto nullo e poi B vende a C, B non è proprietario e A può far valere la nullità del contratto nei confronti di C per riottenere la proprietà del bene. 2) Annullabilità del contratto : a) forma di invalidità del contratto b) l’annullamento scatta solo dopo la sentenza del giudice. Il contratto è efficace provvisoriamente, sino a quando intervenga la sentenza del giudice che limita gli effetti del contratto stesso → sentenza costitutiva c) legittimazione relativa : solo la parte legittimata può agire per far valere l’annullamento. La parte legittimata è quelle nel cui interesse è prevista l’annullabilità. Ciò è a tutela dell’interesse di parte: spetta alla parte decidere se mantenere il contratto annullabile o chiedere l’annullamento. d) l’annullabilità può essere richiesta nei casi di: I. incapacità legale o incapacità naturale II. vizi di volontà ( errore, dolo, violenza ) III. conflitti di interesse nella rappresentanza e) prescrittibilità dell’azione : l’annullabilità è possibile entro cinque anni dalla scoperta. Viene fissato questo termine per la presenza di una situazione incerta infatti il contratto produce i suoi effetti ma potrebbe non produrli più dal momento in cui viene annullato. Si prescrive l’azione (di nullità) ma non l’eccezione : la parte legittimata ha tempo cinque anni per far valere l’annullabilità del contratto, termine che decorre dalla scoperta dell’errore/raggiro. La parte che cade in errore può sempre far valere l’annullamento in via d’eccezione se viene chiamata in giudizio. L’annullamento può dunque essere eccepito anche dopo i cinque anni. i) è possibile la convalida del contratto annullabile Convalida: negozio unilaterale con il quale la parte legittimata all’azione di annullamento conferma il contratto invalido. Può essere:  tacita = sono a conoscenza dell’invalidità del contratto ma voglio mantenerlo in vita (ricevo una merce che non è propriamente quella da me richiesta ma la pago e quindi accetto il contratto)  espressa = la parte manifesta la volontà di confermare il contratto annullabile mediante una dichiarazione Per effettuare la convalida è necessario che: ✓ il convalidante abbia scoperto l’errore o il dolo ✓ il convalidante sia maggiorenne ✓ il convalidante sia capace dopo che sia cessata a causa di annullabilità j) Opponibilità ai terzi: A vende a B con contratto annullabile e B vende a C.  se C era a conoscenza dell’annullabilità del contratto tra A e B, A può opporre l’annullamento del contratto a C. Non viene tutelato l’affidamento di C sul contratto perché egli sapeva che era annullabile e C soccombe. →opponibile a terzi  se C ha acquistato a titolo gratuito, il suo affidamento non è tutelato e l’annullamento del contratto è opponibile alla terza parte C. →opponibile a terzi  se C ha acquistato in buona fede (non conosceva l’annullabilità del contratto tra A e B) e a titolo oneroso l’annullabilità non è opponibile a C. → non opponibile a terzi k) la domanda di annullamento può essere trascritta in pubblici registri.  A trascrive la domanda di annullamento con ha adito la sentenza il 1/10; se C il 30/10 acquista da B, C poteva sapere che era in corso una causa di annullamento del contratto poiché pubblica. Non è tutelato in questo caso l’affidamento di C. Art 1445 c.c. Effetti dell’annullamento nei confronti dei terzi L’annullamento che non dipenda da incapacità legale non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento. • Possesso vale titolo : Art 1153 c.c. Effetti dell’acquisto del possesso Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purchè sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo (Il contratto stipulato è valido) al trasferimento della proprietà. Se A non è proprietario del bene mobile, ma lo vende con contratto valido a B e questi acquista in buona fede e il bene gli viene consegnato, B ne diventa il proprietario. B è titolare di un acquisto a titolo originario. • Nullità relative (di solito sono assolute) : l’Art 36 del Codice del Consumo afferma che le clausole vessatorie siano nulle. Considerando ad esempio una clausola di esonero di responsabilità del venditore, questa è considerata nulla secondo il codice del consumo: il consumatore può decidere come parte lesa di mantenere il contratto in cui sono state annullate le clausole vessatorie. In questi casi esiste una Nullità di protezione dettata dalla legge per tutelare i contraenti deboli come il consumatore. La nullità può dunque essere fatta valere solo dalla parte contrattuale debole per evitare che in mancanza delle clausole vessatorie, il venditore decida di rendere nullo il contratto. • Dichiarazione e volontà nei contratti : quando le parti concludono un contratto la loro volontà generalmente coincide con la loro dichiarazione. Ciò non accade nei casi di:  riserva mentale: la volontà interna differisce dalla dichiarazione  errore ostativo (se voglio comprare a 11 ma dichiaro per sbaglio 110)  stipulazione consapevole di un contratto che in realtà le parti non vogliono concludere • Simulazione : se non c’è coincidenza di volontà e dichiarazione si ha una simulazione. Le parti in accordo tra loro dichiarano di voler concludere un contratto ma in realtà vogliono concludere un contratto diverso. Tale divergenze è voluta da entrambe le parti. Art 1414 c.c. Effetti della simulazione tra le parti Il contratto simulato non produce effetto tra le parti (1). Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di sostanza (2) e di forma (3). Le precedenti disposizioni si applicano anche agli atti unilaterali destinati a una persona determinata, che siano simulati per accordo tra il dichiarante e il destinatario (4). (1) Per la giurisprudenza prevalente, la simulazione costituisce una causa di nullità [v. Libro IV, Titolo II, Capo XI]. (2) Ossia purché il suo contenuto sia lecito, possibile, determinato o determinabile (requisiti di sostanza) [v. 1346]. (3) Pertanto nel caso in cui sia prescritta dalla legge una determinata forma per il contratto dissimulato, tale forma deve essere stata utilizzata nel contratto simulato: ad esempio, se il contratto dissimulato è una donazione ed il contratto simulato è una compravendita, quest'ultimo deve rivestire la forma dell'atto pubblico, essendo tale forma prescritta per la donazione. Se si tratta di simulazione soggettiva, il contratto produrrà effetti, escluso il prestanome, nei confronti del contraente effettivo, sempre che sia valido ed efficace. (4) La giurisprudenza e la dottrina prevalente ritengono che siano simulabili soltanto i negozi unilaterali recettizi [v. 1334]: essendo tali negozi destinati ad una persona determinata, infatti, è ben configurabile un accordo simulatorio tra quest'ultima e l'autore della dichiarazione negoziale. Rispetto ai negozi non recettizi, invece, per ovvie ragioni, non è prospettabile un accordo simulatorio, ma soltanto una riserva mentale, in quanto tale irrilevante. Ratio Legis: In genere, le parti ricorrono alla simulazione per perseguire finalità vietate dalla legge (es.: sottrarre i beni all'aggressione dei creditori), ma non è escluso che essa possa essere utilizzata per consentire alle parti la realizzazione dei propri concreti interessi nel rispetto della legge. La simulazione avviene:  per ottenere agevolazioni fiscali  ai danni dei creditori (il debitore può fingere di vendere i suoi beni)  ai danni dei legittimari La simulazione può essere: 1) Assoluta : le parti dichiarano di voler concludere un contratto ma non ne vogliono nessuno 2) Relativa : le parti fingono di stipulare un contratto ma in realtà ne vogliono un altro. La diversa scelta può riguardare la natura del contratto (donazione/compravendita), l’oggetto del contratto (fingo di vendere qualcosa a 100 ma in realtà lo vendo a 10000), i contraenti attraverso un’interposizione fittizia con l’uso del prestanome o acquirente occulto (A acquista al posto e per conto di C) In quest’ultimo caso è necessaria la partecipazione del terzo per la contro dichiarazione (che dice che in realtà è C che acquista). La dichiarazione è quella che risulta dal contratto simulato (vendo a 10); la contro dichiarazione è ciò che risulta nella realtà (ho venduto a 10000) La dichiarazione contrattuale è resa inefficace dalla contro dichiarazione! Vale la CONTRO DICHIARAZIONE. Nell’ordinamento francese è valida l’apparenza! • Negozio fiduciario : negozio mediante il quale il fiduciante attribuisce al fiduciario un bene o un diritto per uno scopo ulteriore che il fiduciario si obbliga a realizzare ritrasferendo il bene o il diritto al fiduciante stesso o a un terzo. es. Tizio, debitore, vuole sottrarre i suoi beni ai creditori. Trasferisce i beni in proprietà a Caio con l’intesa che essi verranno ritrasferiti ai figli di Tizio quando saranno maggiorenni. a) c’è un Effettivo trasferimento del diritto di proprietà dal fiduciante al fiduciario (≠simulazione) b) il patto ha effetti obbligatori e quindi non è opponibile a terzi c) c’è una possibilità di abuso da parte del fiduciario infatti B può disporre del bene in quanto ne è proprietario. Il fiduciario acquista un pieno diritto di proprietà, limitato solo da un ulteriore Patto fiduciario che ha rilevanza meramente obbligatoria. Se B vende a un terzo C, A può chiedere il risarcimento a B, ma non può far valere il patto fiduciario su C poiché esso è obbligatorio e non opponibile a terzi. d) esso è valido finchè è lecito e non elude una norma imperativa • Trust : figura del sistema anglosassone che dà luogo a una proprietà del fiduciario vincolata allo scopo del trust e separata dal restante patrimonio del fiduciario → principio di segregazione del patrimonio Il patto tra A e B è sempre opponibile a terzi e non c’è possibilità di abuso di B. In Italia non esiste, ma una legge del 6/10/1989 ha ratificato la Convenzione dell’Aia del 1985 che ha riconosciuto i trust esteri regolati dal diritto straniero. E’ dubbio se un italiano posso costituire in trust dei beni siti in Italia richiamando il diritto straniero. Sorge un problema di compatibilità con il nostro ordinamento. Ci sono però figure simili v. art 2645 c.c terr – atti con vincolo di destinazione • Vizi della volontà : fattori che disturbano o deviano la volontà co0ntrattuale di una parte che conclude un contratto che non corrisponde ai suoi programmi. 1) ERRORE 2) DOLO 3) VIOLENZA E’ necessario in questi casi bilanciare gli interessi in gioco poiché da una parte c’è l’affidamento sulla validità del contratto e dall’altra la volontà di cancellare il contratto per la presenza del vizio di volontà. Principio dell’affidamento: nel contratto a titolo oneroso prevale la parte che ha fatto affidamento se il vizio di volontà ha certe caratteristiche. 1) ERRORE : ignoranza i falsa conoscenza di elementi rilevanti per decidere sulla conclusione del contratto La parte caduta in errore che stipula un contratto oneroso prevale se l’errore è: ▪ ESSENZIALE ▪ RICONOSCIBILE Solo in questi casi il contratto è annullabile art 1429  Errore – vizio : l’errore attiene alla formazione della volontà (se avessi saputo dell’errore non avrei stipulato il contratto )  Errore ostativo : errore sulla dichiarazione (voglio comprare a 12 ma scrivo 21) ART 1429 Cod. Civ. L’errore è essenziale quando: a) cade sulla NATURA del contratto, cioè si tratta di un errore sul tipo contrattuale (voglio fare una donazione ma faccio una compravendita) b) cade sull’OGGETTO del contratto. Può riguardare:  la prestazione in quanto tale (viene fatta una ristrutturazione al posto di una demolizione)  l’identità del bene oggetto della prestazione (penso di comprare un immobile al terzo piano ma ne compro uno al primo)  la qualità del bene stesso se essa è DETERMINANTE del consenso (senza di essa non avrei stipulato il contratto) c) cade sulla persona dell’altro contraente e riguarda (in entrambi i casi identità e qualità devono essere determinanti del consenso) :  l’identità della persona (voglio assumere Marco ma sbaglio e assumo Giovanni)  la qualità dell’altro contraente • Errori di fatto : Errori che cadono su elementi di fatto • Errori di diritto : Ignoranza o errata interpretazione di norme che incidono sulle qualità giuridiche dell'oggetto del contratto o della persona dell'altro contraente. (Es per la normativa italiana non si può esportare un quadro che Tizio ha comprato oppure un imprenditore assume un geometra per progettare una struttura senza sapere che è necessario un ingegnere). L'errore di diritto è essenziale se ha i requisiti dell'art 1429 e se è stato determinante del consenso. Errore di diritto ≠ Errore sulla disciplina giuridica del contratto art 1490. (Es se un venditore deve garantire il compratore per cosa viziata e il venditore ignora questa disposizione, egli non può annullare il contratto poiché le parti devono conoscere la disciplina contrattuale e dunque le norme imperative). L'errore di diritto da la possibilità di annullare il contratto e ciò non contrasta con il principio ignorantia legis non excusat poiché in ogni caso, anche in caso di annullamento, il contraente non può esercitare alcun diritto (Tizio non può esportare il quadro). • Errore che cade sulla quantità della prestazione : É essenziale se determinante del consenso. ≠ errore di calcolo poiché in questo caso l'errore si può correggere con la rettifica. • Un errore determinante del consenso non è necessariamente essenziale (sono essenziali solo quelli con i requisiti indicati dall'art 1429). • Errore sul motivo : a) É determinante del consenso ma non è essenziale. b) Nei contratti a titolo oneroso non è rilevante (il contratto non è annullabile). c) Nei contratti a titolo gratuito come la donazione esso è rilevante (anche nel testamento). a. L'errore sul motivo rileva nei negozi a titolo gratuito (si tutela chi sbaglia) d) Per essere rilevante il motivo deve risultare dall'atto (in quanto movente psicologico deve esser certo) e) e deve essere l'unico determinante del consenso • Perché il negozio sia annullabile è necessario che l'errore sia riconoscibile : In relazione al contenuto, alle circostanze o ai contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo art 1431 L'incapace naturale può chiedere l'annullamento se dimostra di essere incapace, il grave pregiudizio e la malafede dell'altro contraente Se l'altra parte era in malafede e ha rilevato senza dire nulla il contratto è annullabile 2) Dolo: In campo contrattuale indica il raggiro usato contro un contraente per indurlo a stipulare un contratto • In caso di raggiro la parte raggirata cade in errore e questo dipende da un evento esterno e non dal suo stato d'animo, come nel vizio di errore. • Se A viene raggirato da B con il quale stipula il contratto, l'affidamento di B non è tutelato. • Se il raggiro proviene da un terzo l'affidamento di B viene tutelato se B non era a conoscenza del raggiro operato da C. In tal caso A può chiedere il risarcimento. • Il contratto è annullabile se B era quanto meno a conoscenza del raggiro operato da C. • L'annullamento è possibile se il dolo è determinante art 1439 • La parte ingannata è sempre tutelata se l'errore non è essenziale. Alla vittima del dolo si da una tutela più ampia a quella della vittima dell'errore Dolo commissivo : effettuato con raggiro o menzogna Dolo omissivo : Quando la reticenza è sleale essa rileva come il raggiro. Se è sleale consiste nel tacere all'altra parte elementi decisivi del contratto che le sono ignoti. Si tratta di una responsabilità precontrattuale. Se il silenzio lede la correttezza e la buona fede (se mancano gli obblighi di informazione ), doveri imposti alle parti nelle trattative contrattuali, la reticenza rileva come dolo. Dolo incidente art 1440 : Il raggiro non é grave o decisivo per la conclusione del contratto infatti il contraente l'avrebbe stipulato lo stesso anche se con condizioni diverse. In tale situazione il rimedio é il risarcimento del danno Dolus bonus : Non rileva perché i messaggi sono innocui. Si tratta di una generica esaltazione delle qualità del bene offerto. I messaggi smettono di essere innocui se sono diffusi in modo pervasivo e se sono ingannevoli = pubblicità ingannevole. I rimedi a tutela dei consumatori sono scritti nel Codice del Consumo e sono l'inibitoria, il risarcimento del danno e l'annullamento del contratto. I rimedi a tutela del professionisti si trovano nel decreto legislativo numero 145 del 2007: Su istanza di un interessato d'ufficio l'autorità garante può pronunciare un'inibitoria, emanare sanzioni amministrative. É sempre fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento da parte dell'ingannato. 3) Violenza : • La violenza fisica comporta la nullità del contratto. • La violenza psichica, la minaccia e la violenza morale portano la vittima a concludere il contratto perché la conclusione è vista come unica alternativa per sfuggire al male minacciato. Il male minacciato riguarda beni economici o beni della personalità come la vita, l'integrità fisica o fatti lesivi dell'onore. Art 1434 la violenza causa l'annullamento del contratto anche se causata da un terzo. La violenza confluisce nel reato di estorsione punito dal Codice Penale quindi l'affidamento dell'altra parte cede sempre in caso di violenza, diversamente dal dolo. j) STATI SOGGETTIVI RILEVANTI Rileva la buona fede del rappresentante che ha partecipato alla trattativa. I vizi della volontà rilevanti sono quelli del rappresentante che ha preso parte alle trattative e dunque il contratto può essere annullabile. Se l’elemento è predeterminato rileva la volontà del rappresentato k) Conflitto di interessi nella rappresentanza (è una causa di annullabilità del contratto) art 1394 : il rappresentante deve esercitare i poteri conferitogli nell’interesse del rappresentato. Se ciò non accade scoppia un conflitto di interessi in cui si scontrano gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante. es. Se A conferisce a B il potere di acquistare un’auto usata con certi requisiti e B acquista per A l’auto da sua sorella, il conflitto non si pone a meno che acquisti a un prezzo troppo elevato. In questo caso si scontrano l’interesse di A di fare un buon affare e l’interesse personale di B di comprare l’auto di sua sorella. → Nel conflitto di interessi rileva lo svantaggio che deriva dal fatto che il rappresentante è portatore di un interesse in contrasto con quello del rappresentato, non rileva lo svantaggio per il rappresentato in sé. es. Se il datore di lavoro chiede di stipulare un contratto di merci e il lavoratore non è bravo a trattare il prezzo e stipula un contratto non vantaggioso per il datore di lavoro, questo lavoratore verrà valutato negativamente e magari anche licenziato ma il contratto è valido. Quindi non è importante che il contratto sia svantaggioso per il rappresentato, quanto il fatto che il rappresentante sia portatore di un interesse incompatibile con quello del rappresentato. Se il lavoratore sceglie il fornitore sbagliato, non si pone il conflitto di interessi che invece si pone se egli sceglie il fornitore perché è legato a lui da un rapporto di parentela. ANNULLABILITA’ DEL CONTRATTO : rimedio a tutela di una parte In caso di conflitto di interessi è necessario tutelare l’affidamento di una parte se il conflitto di interessi non è riconosciuto. Se vendo la casa del mio rappresentato a un mio parente, non si pone il problema dell’affidamento perché il conflitto era conoscibile dal mio parente. Quando il conflitto può non essere conosciuto o conoscibile a un terzo? es. se una società rilascia garanzia sui beni del rappresentato, per esempio ipoteca un immobile del rappresentato, per un debito di una società di cui il rappresentante è socio. L’altra parte non è sempre a conoscenza del conflitto di interessi; ne è a conoscenza se la parte è un parente. Il conflitto non è riconoscibile quando il rappresentante rilascia a un creditore una garanzia su beni del rappresentato (è il rappresentato che garantisce per questo debito) per debito di una società di cui il rappresentante è socio. Non c’è alcun rapporto tra il terzo e il rappresentante. Il conflitto di interessi deve sempre essere tra rappresentato e rappresentante ma non è necessario che il conflitto di interessi sia anche col terzo. Il terzo può non essere a conoscenza del conflitto di interessi tra rappresentato e rappresentante. Se sono socio di una società che ha debiti e sono anche rappresentante di un signore, stipulo un contratto e dico “guarda il rappresentato mi ha detto di porre a garanzia di quel debito della società questo bene” ma lui cosa ne sa?! Tutte le volte che il conflitto di interessi non era riconoscibile non c’è un problema di tutela dell’affidamento ma c’è un problema di prova che si pone con minore rilevanza tutte le volte in cui il rappresentante e l’altra parte sono legate da un vincolo (di parentela, giuridico perché sono soci). ➔ Tutte le volte che c’è un conflitto di interessi tra rappresentato e rappresentante e c’è un danno potenziale allora il contratto è annullabile se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo. Danno potenziale : “io ti incarico di vendere la mia auto usata” io la vendo a mia sorella ma la vendo a prezzo di mercato quindi non c’è un danno in questo caso! Qui non si può chiedere l’annullamento del contratto perché non c’è un danno. Tutte le volte in cui c’è una vendita di beni ad un prezzo di mercato il conflitto non è ravvisabile. Il conflitto non è ravvisabile quando il prezzo e le condizioni del contratto sono state prefissate dal rappresentato. “ti incarico di acquistarmi un’auto che sia del 2010 di una certa marca a questo prezzo” = in questo caso anche se il rappresentato conclude un contratto con un suo congiunto non ci sono problemi di conflitto! Non c’è conflitto di interessi quando :  c’è una vendita a prezzo di mercato  prezzo e condizioni del contratto sono state determinate dal rappresentato Cosa succede se il terzo era in collusione? il terzo dice “se tu stipuli un contratto con me poi una parte del compenso del rappresentato lo giro a te” Il contratto è annullabile perché non c’è un problema di affidamento del terzo (della controparte) e sussiste anche un danno procurato dalla controparte. ➔ Tutte le volte in cui la controparte contrattuale è in collusione col rappresentante egli sarà tenuto a risarcire il danno! Ipotesi estrema di conflitto di interessi è quella del Contratto con se stesso : la controparte è il rappresentante stesso. (es il rappresentante vende per conto del rappresentato a se stesso = A chiede a B di vendere e B vende a se stesso). es “vendi la mia auto a €10000” e il rappresentante la vende a se stesso a €1000. Qui non c’è il problema del riconoscimento e non c’è il problema della tutela dell’affidamento perché la controparte è lui quindi sicuramente il contratto con se stesso è annullabile dal rappresentato a meno che il rappresentante fosse autorizzato a quella vendita e il contenuto di quel contratto fosse predeterminato. “vendi la mia auto a €4000” il rappresentante la compra ➔ la legge dice che è annullabile il contratto che il rappresentante conclude con se stesso a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità che ci sia conflitto di interessi. • Contratto di mandato : una parte si obbliga a compiere atti giuridici per conto dell’altra parte 1) mandato con rappresentanza : una parte si obbliga a compiere atti giuridici in nome dell’altra parte e gli effetti di tali atti sono in capo al rappresentato 2) mandato senza rappresentanza : una parte si obbliga a compiere atti giuridici per conto dell’altra parte • Procura : atto di conferimento dei poteri da parte del rappresentato al rappresentante a) è un atto unilaterale recettizio (ha effetto solo se è conosciuto dal rappresentante) b) è revocabile c) è formale nella forma per relationem : atto formale perché per la procura è richiesta la stessa forma del contratto che deve essere stipulato se il contratto necessita di una forma particolare. Art 1392 Anche nel contratto preliminare è necessaria la stessa forma del contratto definitivo d) è Generale : conferisce al rappresentante il potere di compiere tutti gli atti relativi alla gestione degli interessi patrimoniali del rappresentato o alla gestione di una determinata attività. o Speciale : conferisce il potere di compiere singoli atti giuridici specifici e) è modificabile : la procura può diventare generale se è speciale e viceversa e può essere revocata. In caso di revoca della procura? E’ necessario tutelare l’affidamento dell’ex rappresentante infatti la revoca deve essere conosciuta dal rappresentante con i mezzi idonei. Il rappresentato ha l’onere di portare a conoscenza della revoca o della modifica il rappresentante. Art 1396 c.c. La revoca non è opponibile ai terzi dei quali viene tutelato l’affidamento finchè essi sono in buona fede. Non è opponibile ai terzi che non erano a conoscenza della revoca secondo i modi idonei. La procura non è revocabile nei casi di mandato in rem propriam in cui al rappresentante vengono conferiti poteri nell’interesse del rappresentato stesso o di terzi perché in questi casi è necessario tutelarne l’affidamento!!! La procura è revocabile se è finalizzata al soddisfacimento delle esigenze del rappresentato. f) La procura si estingue quando (segue la disciplina del mandato Art 1722 c.c.): 1) il rappresentante ha compiuto l’affare 2) c’è una revoca 3) il rappresentante rinuncia g) Il rappresentante ha il potere di concludere il contratto ma NON ha l’obbligo → dalla procura derivano solo POTERI infatti la procura NON è un contratto e la rappresentanza NON è un contratto!!! →da un rapporto di base deriva un OBBLIGO. Tra i rapporti di base si trovano il contratto di lavoro subordinato e il contratto di mandato. Solo dai contratti deriva un’obbligazione. Nel mandato non c’è necessariamente una rappresentanza infatti una parte agisce solo per conto dell’altra parte! Se si è in presenza di un contratto di mandato con rappresentanza significa che il rappresentante agisce per conto e per nome del rappresentato. In tal caso si applicano le norme sia della rappresentanza sia del mandato, ma l’obbligo di agire deriva alla parte SOLO dal mandato! Nel contratto di lavoro sorgono obblighi per entrambe le parti : il datore di lavoro A dovrà retribuire con un salario il lavoratore B il quale dovrà fornire una prestazione lavorativa in cambio. A può conferire poteri di rappresentanza al lavoratore B. In questo caso è evidente che l’obbligo delle parti deriva dal rapporto gestorio sottostante, cioè dal rapporto di base o contratto di lavoro subordinato, NON dalla rappresentanza la quale invece si limita ad attribuire poteri non obblighi. • Rappresentanza apparente : Solitamente il falso rappresentante rende il contratto inefficace ma esiste una delega di elaborazione giurisprudenziale che è appunto la rappresentanza apparente. Il preteso rappresentato è infatti vincolato al contratto stipulato tra il terzo e il falso rappresentante se ci sono tre condizioni: 1) Apparenza di poteri rappresentativi: Presenza di indici esteriori tali da creare nel terzo l'impressione che il falso rappresentato fosse munito di potere 2) L'imputabilità di tale apparenza al falso o presunto rappresentato: Il falso rappresentato deve aver concorso a creare questa falsa rappresentanza. L'apparenza é creata appositamente da rappresentante e rappresentato o per lo meno il rappresentato l'ha tollerata. 3) L'affidamento incolpevole del terzo contraente sull'esistenza di poteri di rappresentanza(affidamento in buona fede per cui il terzo si é fidato dell'apparenza senza colpa. Egli ha colpa se l'errore pende per sua negligenza come nel caso in cui il terzo durante la stipulazione di un contratto immobiliare non richieda la procura dell'altro contraente con la forma scritta ) • Contratto per persona da nominare: Contratto con cui una delle due parti, lo stipulante, si riserva il potere, entro il termine legale di tre giorni o convenzionale stabilito dalle parti, di nominare altra persona quale sostanziale del contratto. A seguito della nomina dello stipulante (già legittimato a nominare e con nomina accettata dal terzo) il terzo diventa parte sostanziale dei rapporti dalla data di stipulazione del contratto (Art 1404 c.c.) e assume verso il promittente (la controparte con cui lo stipulante ha concluso il contratto) tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto. Se la nomina non è accettata il contratto si conclude tra stipulante e promittente ed è comunque valido tra le parti originarie. Lo stipulante deve avere la capacità di agire e non deve essere colpito da vizi di consenso della volontà • Causa del contratto : Ragione pratica giustificatrice del contratto; interesse che l'operazione contrattuale è diretta a soddisfare. Serve a a) Controllare la liceità del contratto: Se la causa è illecita il contratto è nullo. b) Verificare se è possibile realizzare lo scambio c) É alla base del riconoscimento dell'autonomia contrattuale perché deve essere sempre presente nel contratto. É il presupposto per l'autonomia contrattuale nei contratti tipici o atipici: É sempre presente. • Oggetto: Programma, contenuto dell'accordo tra le parti • Causa: Interesse che tale programma é volto a soddisfare e risponde alla domanda "perché le parti si sono impegnate ?" o Definizione di causa del professor Trimarchi: La causa è lo schema dell'operazione economico - giuridico che il negozio realizza immediatamente (come lo scambio immediato del bene per il prezzo) Altre definizioni dottrinali: o La causa è la ragione giustificatrice del contratto o É la funzione economico -sociale del contratto o É la minima unità effettuale del contratto. Queste definizioni comportano il rischio di definire solo una funzione economico sociale astratta del negozio e quindi una causa astratta. esse inoltre rischiano di sovrapporre la causa e il tipo di contratto come se un certo tipo abbia per forza una certa causa ma non è così (come considerare che la vendita abbia come unica causa lo scambio del bene col prezzo ). Queste definizioni trascurano la realtà vera del contratto che si definisce di volta in volta al di là del tipo usato. Definizione della causa in concreto : o Ragione pratica del contratto accolta dalla giurisprudenza; o Funzione economico-individuale del contratto intesa come valore attribuito all'operazione economica concreta nella sua globalità dalle parti (ecco perché individuale e non sociale). Si ricerca il reale interesse che le parti vogliono soddisfare in concreto. Per esempio il contratto di mandato a vendere senza obbligo di rendiconto ha una causa tipica che è quella del mandato (potere per corrispettivo) e una causa concreta di garanzia anomala: Se il mandante è debitore del mandatario ed è inadempiente da al mandatario il potere di vendere il suo bene senza che glielo restituisca, cioè a causa di garanzia. • La causa è dunque anche un criterio di interpretazione e di reale qualificazione del contratto. La causa è intrinseca nel contratto infatti non esiste un contratto senza causa. • Meritevolezza : É richiesto che tutti i contratti siano meritevoli di tutela e lo si può dedurre da un'interpretazione estensiva dell'art 1322.2 c.c. Al tempo della creazione del codice civile la meritevolezza corrispondeva alla conformità del contratto al requisito di pubblica utilità forse dovuta all'ideologia statalista del tempo. Con il liberalismo per meritevolezza si intese il giudizio di liceità: Un contratto é meritevole di tutela se é lecito. • La causa deve esser oggettiva! Se A, non proprietario consapevole, vende un immobile a B, proprietario inconsapevole, il contratto è nullo perché non c'è la causa oggettiva e quindi manca uno dei requisiti del contratto e questo é inefficace. La stessa cosa accade quando il bene èinesistente e quindi non trasferibile. • Motivo: É un motivo ulteriore del contratto, esterno, diverso dalla causa. Di regola i motivi non incidono sui diritti e doveri delle parti, sono irrilevanti. Essi incidono quando: a) il motivo è illecito in presenza di certi presupposti b) nel contratto è inserita la condizione (elemento accidentale) e in tal caso il motivo entra a far parte del contratto c) In presenza di donazione o testamento(in questi casi il motivo rileva) art 788 e 626. d) Nei contratti a titolo oneroso in presenza di certe caratteristiche • Istituto della presupposizione : Fatti o circostanze esterne che pur non attenendo alla causa assumono importanza fondamentale per conservare il vincolo contrattuale. Circostanza che senza essere prevista come condizione del contratto ne costituisce un presupposto oggettivo. Es se prendo in locazione un balcone perché passerà la regina con il corteo in un certo giorno. Se la regina annuncia che non passera più io non ho più interesse ad avere il balcone in locazione. • Negozi causali: Negozi in cui la causa è un elemento essenziale. Il massimo rigore della causalità del negozio si realizza nei negozi traslativi di diritti reali immobiliari dove la causa deve risultare dal contenuto del contratto. Nell'alienazione di altri diritti come quelli di credito o per la prestazione di servizi la causa si presume anche se non risulta espressamente dal contratto . Il negozio in questo caso non è astratto perché la causa esiste ed è necessaria. Se si dimostra che la causa è illecita o inesistente il contratto sarà nullo. • Negozi astratti: Astrattezza sostanziale: irrilevanza della causa ai fini della validità del negozio. É astratto il negozio che si perfeziona anche in assenza della causa. L'astrattezza cede di fronte alle esigenze della vita di relazione. L'art 1325 esprime una generale soluzione negativa verso l'astrattezza sostanziale (se non c'è la causa il contratto è nullo). Dall'art 1325 deduco che le ipotesi dei negozi astratti sono eccezionali: l’assunzione di obbligazioni mediante cambiale è un negozio astratto. Cambiale : documento con cui l’emittente si impegna a pagare una somma determinata al legittimo possessore della cambiale stessa. Essa è consegnata a un primo prenditore che poi può trasferirla con la consegna e l’apposizione della firma di girata sul retro. La sua funzione è l’esigenza di circolazione del titolo. A vende a B un bene e B gli offre una cambiale pari al prezzo del bene. A trasferisce la cambiale a C con il quale ha un debito pari all’ammontare della stessa cambiale. Se il contratto tra A e B è nullo, B sarà comunque dovuto a pagare la somma al terzo C perché la cambiale è astratta. L’astrattezza della cambiale serve per la sua circolazione! B può chiedere il risarcimento ad A con un’azione di arricchimento senza causa. art 2041 • Astrazione processuale : esonero della prova della causa del negozio art 1988 c.c. Se A promette a B di pagare una certa somma e non paga, B può chiedere al giudice che A lo paghi per una causa che si presume fino a prova contraria. Il destinatario della promessa non deve provare l’esistenza di questa e il promittente può provare l’inesistenza o l’illiceità della causa così da non essere obbligato a pagare. ▪ Convenzioni matrimoniali (come la separazione o la comunione dei beni) b) Scrittura privata: Documento firmato dall'autore o dagli autori dell'atto (se scritto al pc l'importante é che ci sia la firma a mano). Non costituisce piena prova della provenienza dell'atto a meno che la sottoscrizione non sia stata autenticata da un notaio o a meno che la scrittura non sia stata riconosciuta dalla controparte  Atti compiuti per scrittura privata: ▪ Trasferimenti immobiliari :contratti che costituiscono modificano o trasferiscono diritti reali su beni immobili. Da questa regola la giurisprudenza ha stabilito che anche il mandato senza rappresentanza a vendere immobili deve esser scritto. La stessa cosa vale per i contratti che risolvono precedenti contratti in forma scritta o i patti di opzione per contratti in materia immobiliare. ▪ Locazione immobiliare ultra novennale ▪ Contratti di società o di associazione che prevedono conferimenti in godimento di beni immobili per un periodo superiore a nove anni. ▪ Esiste anche una scrittura privata di protezione (per contratti bancari) : Se non é rispettata la forma si ha una nullità relativa che può essere fatta valere dalla parte protetta (non può farla valere la banca) ❖ Forma olografa : Testamento scritto di pugno e sottoscritto dal testatore • Forma per relationem : Es la procura o il contratto preliminare. Il contratto preliminare deve avere la stessa forma del contratto definitivo. • Contratto preliminare : Contratto con cui le parti si obbligano a stipulare un futuro contatto. Ha effetti obbligatori. • Forma ad probationem : La forma é richiesta per la prova. Art 2256 : i trasferimenti di azienda devono essere privati per iscritto. Il contratto in sé é valido anche se é orale ma se il debitore é insolvente é necessaria una prova scritta. Può essere provato per confessione del debitore. Contratto stipulato con documento informatico : contratto telematico (stipulato al pc) D.lgs 7 marzo 2005 n°82 del Codice dell’amministrazione digitale: art 20 : atti e documenti informatici sono validi e rilevanti se conformi alle disposizioni di tale decreto art 21e 23 : la firma digitale può attestare l’autenticità del documento. La firma elettronica qualificata basata su una chiave pubblica e una privata consente al privato e al destinatario di manifestare e verificare a provenienza e l’integrità del documento informatico. La firma elettronica è valida a meno che il titolare non ne dia prova contraria. art 2712 c.c. : la firma elettronica ha valenza probatoria • Rimedi per irregolarità che riguardano la fase di formazione del contratto : annullabilità, nullità, rescissione • Rimedi che riguardano la fase di esecuzione del contratto : risoluzione che presuppone che il contratto si sia concluso validamente. • Risoluzione del contratto : La risoluzione non scioglie il contratto per cause che riguardano i requisiti del contratto o per cause che riguardano la formazione della volontà. Scioglie il contratto cause che riguardano l’esecuzione del rapporto. Il contratto si è concluso validamente ma poi sorgono problemi riguardanti l’esecuzione dei rapporti. I problemi possono essere- casi in cui avviene la risoluzione: 1) l’INADEMPIMENTO di una parte 2) l’IMPOSSIBILITA’ sopravvenuta della prestazione 3) l’ECCESSIVA ONEROSITA’ sopravvenuta della prestazione 1) Risoluzione del contratto per inadempimento : quando manca la prestazione, cioè una parte non adempie la prestazione. C’è inadempimento anche quando la prestazione è avvenuta in maniera inesatta o quando c’è ritardo nella prestazione. RIMEDI dell’altra parte a fronte dell’inadempimento: a) AZIONE DI ADEMPIMENTO b) AZIONE DI RISOLUZIONE a) Azione di inadempimento : azione diretta ad ottenere la condanna da parte dell’autorità giudiziaria per l’adempimento della prestazione. L’obbligo di adempiere non nasce dalla sentenza, è preesistente. La sentenza dunque non è costitutiva. La sentenza non è nemmeno di mero accertamento poiché la condanna è un comando dell’autorità giudiziaria che ha effetti propri aggiuntivi, cioè obbliga il debitore all’esecuzione forzata. PRESUPPOSTI per agire con un’azione di adempimento:  inesecuzione totale o parziale della prestazione  imputabilità dell’inadempimento al debitore: il debitore è responsabile per inadempimento per sua colpa. Risulterebbe liberato, il debitore inadempiente se ci fosse un’impossibilità non imputabile. b) Azione di risoluzione : rimedio che consente alla parte NON inadempiente di sciogliersi dal rapporto contrattuale inadempiuto. art 1453: La risoluzione è applicabile nei contratti a prestazioni corrispettive. Quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può, a sua scelta, chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto (rimedi alternativi), salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. ➔ sia che la parte agisca per l’adempimento della prestazione, sia che agisca per sciogliere il vincolo contrattuale, potrà sempre chiedere in più il risarcimento del danno. Se viene richiesta l’azione di adempimento, la parte potrà chiedere il risarcimento per il ritardo della prestazione; se richiede la risoluzione il risarcimento è dovuto al fatto che la parte non ottiene la prestazione che aveva interesse a ricevere. RATIO della risoluzione : tutela la parte non inadempiente e il suo interesse a non essere più vincolata da un contratto reso inaffidabile o inattuabile per inadempimento della controparte.  Se il debitore è in ritardo, ma l’altra parte decide comunque di voler ottenere la prestazione, richiede un’azione di adempimento. Nel caso in cui passi troppo tempo, la domanda di adempimento può essere modificata in una domanda di risoluzione  Se la parte richiede la risoluzione, non può pentirsene e chiedere successivamente l’azione di adempimento. Ciò è stabilito a tutela del debitore, il quale può indirizzare la sua forza lavorativa altrove poiché con la risoluzione è sciolto dall’onere di prestazione, è liberato! La risoluzione può essere : 1) Giudiziale 2) di diritto 1. Risoluzione giudiziale : risoluzione pronunciata con la sentenza di un giudice sulla domanda della parte non inadempiente. Se il giudice la emana, il contratto si risolve per effetto della sentenza→ SENTENZA COSTITUTIVA che elimina gli effetti del contratto L’inadempimento deve avere determinati REQUISITI per ottenere la risoluzione: ✓ deve essere un inadempimento esistente al momento della domanda di risoluzione ✓ deve essere un inadempimento grave. La sua gravità è valutata dal giudice. La non gravità può essere rilevata d’ufficio dal giudice il quale in tal caso non permette la risoluzione. art 1455 c.c. RATIO : la risoluzione è un rimedio estremo che pone fine al contratta e a tutte le obbligazioni da esso derivate. La risoluzione NON si può richiedere se l’inadempimento consiste in un’inesattezza materiale, eliminabile con la riparazione o la sostituzione. Se si potesse chiedere, lo scioglimento sarebbe contrario a buona fede. L’inadempimento di una prestazione accessoria (≠prestazione principale) è grave se non soddisfa le pretese del creditore! ✓ l’imputabilità dell’adempimento : la risoluzione non è possibile se l’inadempimento è incolpevole! Il debitore non può adempiere e si ha una risoluzione per impossibilità sopravvenuta. In questo caso NON è possibile chiedere il risarcimento! La giurisprudenza dice che quando sono denunciate reciproche inadempienze, il giudice deve valutare il comportamento complessivo delle parti e formulare un giudizio di comparazione. Egli valuta quale parte è resa responsabile dell’inadempimento più grave, cioè considera quali violazioni sono causa dell’altrui inadempimento. EFFETTI della risoluzione giudiziale : ▪ dal momento della domanda di risoluzione, l’inadempiente non può adempiere alla prestazione perché ne è liberato → effetto legale della domanda di risoluzione che risponde all’esigenza di certezza della posizione delle parti ▪ da quel momento al creditore è preclusa la possibilità di domandare l’adempimento. • Impossibilità parziale della prestazione RIMEDIO: riduzione della controprestazione (non la risoluzione) Il creditore può recedere dal contratto se non ha un interesse apprezzabile a ricevere una prestazione ridotta → recesso • Impossibilità temporanea art 1256.2 Viene tutelato l'interesse del creditore infatti il contratto si estingue se la prestazione in ritardo non soddisfa l'interesse del creditore Viene tutelato l'impegno del debitore infatti egli potrebbe subire aggravi economici per la conservazione della merce (il debitore non é tenuto a un'attesa che comporti aggravi economici o sforzi personali notevoli). Egli é liberato. EFFETTI dell'impossibilità sopravvenuta: 1) Scioglimento retroattivo del contratto 2) Dallo scioglimento derivano obblighi di restituzione e rimborso regolati dalle norme sulla ripetizione dell'indebito Terzi: Art 2038 : La risoluzione per impossibilità sopravvenuta obbliga i terzi acquirenti a titolo gratuito nei limiti del loro arricchimento. Devono restituire il bene o il valore nei limiti di quanto si sono arricchiti (é diversa dalla risoluzione per inadempimento ) 3) Risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione La risoluzione è possibile se sono presenti alcuni presupposti : a) Contratti ad esecuzione continuata (erogazione di un servizio), periodica (locazione) o differita. b) Una delle due prestazioni é eccessivamente onerosa per eventi occasionali e imprevedibili non imputabili alla parte onerata (chi deve eseguire la prestazione onerosa) c) Devono essere contratti a prestazioni corrispettive: La norma serve a riequilibrare la situazione che si squilibrata a causa dello svilimento o dell'aumento del costo di una prestazione. La ratio della norma é contenere entro certi limiti della normalità il rischio di aggravio (alea) economico di una delle due prestazioni. RIMEDI:  La parte danneggiata può domandare la risoluzione per eccessiva onerosità  L'altra parte potrà evitare una risoluzione offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto ( può proporre un canone più basso)  La sentenza del giudice per la risoluzione non opera di diritto e sarà dunque una sentenza costitutiva. Cause di eccessiva onerosità: Eventi straordinari e imprevedibili di carattere generale (non dipendenti da difficoltà personali, come l'inflazione della moneta, la guerra). Sono eventi oggettivi o La risoluzione non opera quando l'oscillazione delle prestazioni rientra nell'alea del contratto, cioè nel rischio normale del contratto. art 1467.2 o La risoluzione non opera nei contratti aleatori, cioè nei contratti in cui l'esistenza, l'estensione o il valore si almeno una delle due prestazioni dipende da eventi incerti (assicurazione). Sono connotati in sé dal rischio. o La risoluzione non opera nell'ambito dei rischi assunti dalle parti. La risoluzione opera anche nei contratti aleatori quando: o Si aggrava il rischio assicurato, cioè sono modificate le condizioni o Il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto • Responsabilità per inadempimento  Responsabilità : Soggezione all'obbligo del risarcimento del danno per la violazione di un dovere giuridico  Responsabilità contrattuale : Deriva dalla violazione di un dovere derivante dal contratto. Sanziona l'inadempimento dell'obbligazione, la violazione di un dovere specifico nei confronti di un determinato soggetto, cioè del creditore.  Responsabilità extracontrattuale : Sorge quando si cagiona un danno fuori dal contratto (incidente) art 2043. É una violazione di norme di condotta che regolano la vita sociale e impongono doveri a prescindere da vincoli contrattuali.  Il dato che accomuna le due responsabilità é la sanzione, il risarcimento del danno per violazione di un dovere giuridico  Differenze tra materia contrattuale e materia extracontrattuale Art 1225 ( non si applica nel danno extra contrattuale ) : Se l'inadempimento non é doloso (intenzionale) il debitore deve risarcire solo i danni prevedibili nel tempo in cui é sorta l'obbligazione (in materia extracontrattuale si applica anche ai danni imprevedibili ) Il creditore non ha l'onere di provare la colpa del debitore. Se il debitore vuole liberarsi deve provare che l'impossibilità sopravvenuta non sia a lui imputabile. L'onere grava sul debitore (art 2043 il danneggiato cioè il creditore deve provare la colpa del danneggiante in materia extracontrattuale) debitore e creditore si trovano sia nel contratto sia in ambito extracontrattuale poiché sorge un'obbligazione anche tra il danneggiato (creditore) e il danneggiante (debitore) infatti le obbligazioni hanno come fonti sia il contratto sia il fatto illecito. Il creditore deve solo allegare l'inadempimento, non deve provare che non abbia adempiuto ( come accade invece in materia extracontrattuale) I rimedi : risarcimento e risoluzione nei contratti a prestazioni corrispettive Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in 10 anni art 2946 ( il diritto al risarcimento si prescrive in 5 anni per fatto illecito )  Responsabilità da contatto sociale (elaborata dalla giurisprudenza): Sorge tra due soggetti non legati da vincolo contrattuale (assimilata alla responsabilità contrattuale dalla giurisprudenza). Es contratto con il medico e responsabilità da contatto della clinica. • Inadempimento :mancata o inesatta esecuzione della prestazione dovuta  Inadempimento totale: La prestazione é del tutto eseguita  Adempimento inesatto o parziale: La prestazione é qualitativamente e quantitativamente inesatta  Inadempimento definitivo : La prestazione non può più essere eseguita  Ritardo: La prestazione é provvisoriamente ineseguita (è una forma di inadempimento)  Inadempimento imputabile o non imputabile : Solo quello imputabile comporta la responsabilità del debitore  Art 1218 Fonti → Codice Civile → LIBRO QUARTO - DELLE OBBLIGAZIONI → Titolo I - Delle obbligazioni in generale (Artt. 1173-1320) → Capo III - Dell'inadempimento delle obbligazioni Il debitore che non esegue esattamente (1) la prestazione dovuta [1176, 1181] è tenuto al risarcimento del danno, se non prova (2) che l'inadempimento o il ritardo (3) è stato determinato da impossibilità (4) della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (5) [1221, 1229, 1257, 1307, 1557, 1558, 1673, 1693, 1821, 2740; disp. trans. 160]. (1) È il caso dell'inesatto adempimento: la prestazione è adempiuta, ma in modo inesatto, cioè non conforme a quanto previsto (es.: un appaltatore che costruisce una casa in modo non conforme al progetto pattuito). (2) Il creditore dovrà provare l'esistenza di una obbligazione inadempiuta, mentre sarà il debitore a dover provare che l'inadempimento è avvenuto senza sua colpa. (3) In caso di ritardo, l'inadempimento è solo temporaneo: la prestazione viene eseguita in un tempo successivo a quello concordato, arrecando un danno al creditore. (4) Se l'impossibilità della prestazione non dipende da causa imputabile al debitore, l'obbligazione è estinta e il debitore è liberato. A tale fine è necessario che l'impossibilità sia assoluta (tale da non consentire in alcun modo di adempiere: non ha quindi, i caratteri dell'assolutezza la mera difficoltà) ed oggettiva (riguardante la prestazione in sé, e non le vicende soggettive del debitore; in sostanza deve essere impossibile astrattamente per qualsiasi soggetto e non solo per il debitore). (5) La responsabilità del debitore inadempiente sembra discendere esclusivamente dalla mancata (o inesatta o tardiva) esecuzione della prestazione, a prescindere dal dolo o dalla colpa: si dovrebbe concludere che il debitore è responsabile in ogni caso in cui non ha adempiuto, a meno che provi che l'inadempimento sia dovuto a caso fortuito o a forza maggiore. In realtà l'art. 1218 va coordinato con l'art. 1176, il quale obbliga il debitore ad adempiere con una diligenza media (diligenza del buon padre di famiglia), senza imporgli di fare tutto il possibile per evitare l'inadempimento. Ne risulta, quindi, che il debitore, nell'adempiere, non è tenuto ad adoperarsi fino al limite dell'impossibile, ma solo nei limiti della diligenza e della correttezza. In altri termini, il debitore è responsabile per inadempimento solo se vi è sua colpa. Capo III - Dell'inadempimento delle obbligazioni Gli articoli inseriti nel Capo III del Titolo I, Libro IV del codice civile, disciplinano la responsabilità contrattuale derivante dall'inadempimento o inesatto adempimento di un'obbligazione già esistente tra le parti. Il fenomeno cui fanno riferimento è la sostituzione dell'obbligazione inadempiuta (o tardivamente adempiuta) con quella di risarcire il danno patito dal creditore. Questo tipo di responsabilità va tenuta distinta da quella extracontrattuale che consegue alla commissione di un fatto illecito (art. 2043 del c.c.): in quella, l'obbligazione risarcitoria sorge solo dopo la commissione del fatto lesivo dell'altrui sfera giuridica. Le differenze tra i due tipi di responsabilità riguardano: - onere della prova: nella responsabilità extracontrattuale il danneggiato deve provare la colpa del danneggiante, mentre nella responsabilità contrattuale spetta al debitore provare la sua mancanza di colpa; - costituzione in mora: può essere necessaria in materia di inadempimento, mentre non è necessaria in materia di illecito extracontrattuale; - danno risarcibile: l'illecito extracontrattuale obbliga a risarcire ogni danno che derivi dal fatto illecito, mentre l'inadempimento di un'obbligazione, quando non dipenda da dolo del debitore, obbliga a risarcire solo il danno che poteva prevedersi quando è sorta l'obbligazione (art. 1225 del c.c.); - prescrizione: l'azione per il risarcimento del danno extracontrattuale si prescrive in cinque anni (oltre a casi di prescrizione inferiore previsti dalla legge); quella per il risarcimento del danno da inadempimento, di regola, è decennale.  diligenza del buon padre di famiglia : Diligenza media richiesta per una certa categoria di soggetti (categoria dei medici). Non si considerano le condizioni individuali.  La diligenza dello sforzo debitorio non deve essere inferiore a quello tipico (quello che generalmente si richiede)  Non c'è un unico criterio di diligenza, ci sono tanti criteri di diligenza da applicarsi a seconda del tipo di prestazione dovuta dal debitore. Per ogni attività professionale ci sono regole scritte e non scritte che dicono come si svolge l'attività (alcune norme sono codificate, altre non sono scritte ma sono note e accettate nell'ambiente professionale) • Applicazioni del criterio di responsabilità per colpa (esso si applica a tre categorie di obbligazioni): il debitore risponde se non ha tenuto un comportamento diligente 1) Obbligazioni che implicano la custodia e la detenzione di cose altrui con obbligo di restituzione al termine del rapporto. es. usufruttuario, conduttore (nel contratto di locazione), depositario, comodatario La legge impone di osservare l’ordinaria diligenza e quindi il debitore è responsabile solo se è negligente. 2) Obbligazioni che hanno ad oggetto lo svolgimento di un’attività a favore del creditore. es. appaltatore, mandatario, lavoro subordinato art. 1710 Codice Civile Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato [1703] con la diligenza del buon padre di famiglia; ma se il mandato è gratuito [1709], la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore. Il mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato. 3) Obbligazioni che si collegano alla consegna di una cosa determinata. Si parla di responsabilità per colpa con riferimento al danno cagionato al creditore per i difetti della cosa. art 1494 art. 1494 Codice Civile In ogni caso (1) il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpai vizi della cosa (2) [1578, 1812, 1821]. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa (3) (4) (5). Note (1) Al compratore spetta il risarcimento del danno, sia nel caso di risoluzione del contratto [v. 1453 ss.], sia nel caso di riduzione del prezzo [v. 1492]. (2) Presupposto per l'azione è quindi la colpa del venditore, cioè il non essere stato sufficientemente attento nell'accertare e prevenire i vizi della cosa. (3) Nella specie si tratta di danni che costituiscono lesioni ulteriori rispetto al solo difetto della cosa; essi possono colpire non solo la sfera del compratore (es.: danni che un impianto di riscaldamento difettoso ha arrecato ai locali in cui è stato installato), ma anche quella di terzi danneggiati dalla cosa stessa. In caso di lesioni corporali è configurabile un illecito extracontrattuale [v. 2043]. L'azione può essere esercitata, se c'è colpa del venditore, anche indipendentemente dalla richiesta di risoluzione o riduzione del prezzo. (4) Il risarcimento può essere chiesto nei termini di decadenza [v. 2964] (otto giorni) e prescrizione [v. 2934] (un anno) previsti dall'art. 1495. ▪ Il debitore risponde anche senza colpa, ha dunque una responsabilità oggettiva e non è liberato provando di non essere stato in colpa art 1693 art. 1693 Codice Civile Il vettore è responsabile (1) della perdita e dell'avaria [1696] delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova (2) che la perdita (3) o l'avaria è derivata da caso fortuito (4), dalla natura o dai vizi delle cose (5) stesse o dal loro imballaggio (6), o dal fatto del mittente o da quello del destinatario [1218] (7). Se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve, si presume che le cose stesse non presentino vizi apparenti d'imballaggio. Note (1) La responsabilità che nasce a carico del vettore per perdita o danno alla merce è detta «responsabilità ex recepto» e dà vita ad una vera e propria presunzione relativa di responsabilità [v. 2727]. Ne è presupposto indispensabile la consegna della cosa da trasportare, ossia il contatto materiale col bene oggetto dell'obbligo di custodia. Secondo la dottrina prevalente alla responsabilità di natura contrattuale [v. 1218] si affiancherebbe anche quella di natura extracontrattuale [v. 2043]. (2) La prova liberatoria è ardua e consiste nell'individuazione di una delle cause di esonero specificamente elencate. In altri termini il vettore, perché venga esclusa la sua responsabilità, non può limitarsi a provare di aver usato, nell'eseguire il trasporto, la diligenza richiesta dall'art. 1176, bensì deve fornire la prova positiva e specifica che il danno è dipeso da un fatto, espressamente individuato, estraneo alla sua sfera d'azione. (3) La perdita della merce può essere provocata anche dalla consegna della stessa a persona diversa dal destinatario. (4) È l'evento assolutamente imprevedibile ed inevitabile che il vettore deve provare per liberarsi. La causa ignota resta perciò a suo carico. La giurisprudenza è molto severa nella valutazione del caso fortuito. Ad esempio, ritiene che il furto costituisca caso fortuito solo ove avvenga violentemente o in circostanze imprevedibili. (5) Sono i casi in cui la perdita o l'avaria sia dipesa da caratteristiche proprie delle cose stesse, ad esempio, merce facilmente soggetta a deterioramento, nonostante l'impiego dei possibili accorgimenti. (6) Il difetto d'imballaggio si ha quando questo sia inadatto alle normali operazioni di carico e scarico ovvero sia inconsueto. (7) Possono essere, ad esempio, la mancata indicazione della natura della merce, l'occultamento dei suoi vizi etc. es. A si impegna a trasportare merci per X  se A tiene un comportamento imprudente, fa un incidente e distrugge le merci, allora risponde per sua colpa  se tiene un comportamento diligente ma un altro passa con il rosso distruggendo le merci, A risponde del danno poiché non può provare le ipotesi per le quali è esonerato dall’art 1693. ➔ Non basta provare la sua diligenza per esonerare il debitore dalla responsabilità, serve qualcos’altro, si ha dunque una responsabilità oggettiva ➔ casi tipizzati in cui il debitore si può liberare a) CASO FORTUITO : evento totalmente imprevedibile e inevitabile b) NATURA o VIZI delle cose stesse c) FATTO DEL MITTENTE o DEL DESTINATARIO • RATIO della responsabilità oggettiva: il debitore risponde di tutti i fatti che riguardano la sfera della sua organizzazione e il normale svolgimento della sua attività. La responsabilità del debitore spesso è basata sul RISCHIO: egli, esercitando la sua attività, introduce un rischio che può gestire assicurandosi o alzando i prezzi dei beni). es. il rischio riguarda il trasporto delle merci poiché ci potrebbe sempre essere un incidente! • Applicazioni del criterio di responsabilità oggettiva: 1) Obbligazioni aventi per oggetto prestazioni rese da imprenditori ad un pubblico di utenti implicanti la detenzione e la custodia di cose. es. obbligazioni dell’albergatore, della banca, dei gestori dei magazzini generali 2) Obbligazioni di fare 3) Obbligazioni di fornire cose fungibili individuate solo nel genere (se non sono ancora state individuate!) es. brucia un magazzino di stoffe senza che il compratore abbia ancora individuato le stoffe da comprare. Il venditore risponde indipendentemente dalla colpa se brucia un magazzino di stoffe ma il compratore ha già individuato le stoffe che intende comprare, il fornitore risponde solo per colpa! Il venditore è esente se dimostra che l’incendio NON è dovuto a sua colpa! 4) Obbligazioni pecuniarie : chi deve una somma di denaro e non paga alla scadenza è responsabile dell’inadempimento anche se si è trovato privo di denaro per cause indipendenti dalla sua colpa, cioè per cause estranee alla sfera di diligenza del debitore (perdita del lavoro) ➔ chi deve eseguire una prestazione NON può MAI giustificare il proprio inadempimento con la circostanza di essersi trovato, anche senza colpa, in uno stato di impotenza finanziaria • Quando il debitore è responsabile dell’inadempimento sorge un obbligo di risarcimento del danno. • Danno : diminuzione di valore che il patrimonio del danneggiato subisce per effetto dell’inadempimento TEORIA DIFFERENZIALE : il danno è la differente situazione patrimoniale in cui il soggetto si sarebbe trovato se il fatto non si fosse verificato art. 1223 Codice Civile Il risarcimento del danno (1) per l'inadempimento [2057] o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore (2)come il mancato guadagno (3) [2056 2], in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta (4) [1225, 1382, 1479 2, 1515, 1516, 1518, 1589, 1591, 1696, 1905, 2056]. Note (1) Esistono due modi di risarcire il danno: a) in forma specifica (ripristino, a spese del danneggiante, della situazione anteriore al danneggiamento (es.: ricostruzione di un muro abbattuto [v. 2058]); b) per equivalente (una somma di denaro corrispondente al danno subito). Tuttavia, nel danno da inadempimento il risarcimento configurabile può essere solo quello per equivalente, essendo impossibile un risarcimento in forma specifica: infatti, se la prestazione è divenuta impossibile, il risarcimento non potrà che essere per equivalente; se invece la prestazione è ancora possibile, seguirà l'adempimento (sebbene tardivo). Anche se il codice non lo prevede espressamente, si ritiene che nel determinare l'entità del danno dovrà sottrarsi dalla somma dovuta per il risarcimento quanto il danneggiato abbia eventualmente guadagnato in conseguenza dell'inadempimento (cd. compensatio lucri cum damno; es.: indennità previdenziali ricevute). (2) È il cd. danno emergente, consistente nella perdita di valori economici già esistenti nel patrimonio del danneggiato. (3) È il cd. lucro cessante, ossia la mancata acquisizione, da parte del danneggiato, di valori economici. Clausole di esonero o limitazione di responsabilità : art. 1229 Codice Civile È nullo [1419] qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore [1228] per dolo o per colpa grave (1). È nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore e dei suoi ausiliari [1228] costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico (2). Note (1) Non costituiscono clausole di esonero da responsabilità le clausole che delimitano l'oggetto del contratto (in passato si è discusso sulla clausola che fissa un valore massimo e una correlativa responsabilità delle cose depositate in cassette di sicurezza [v. 1839]; oggi la giurisprudenza la ritiene clausola di limitazione di responsabilità, soggetta al limite dell'art. 1229); né la cd. clausola di manleva (di garanzia), con cui la responsabilità si sposta su di un terzo (es.: dall'appaltante all'appaltatore). (2) Nell'ipotesi prevista dal comma 2 sono nulli anche i patti che escludono o limitano la responsabilità del debitore per colpa lieve, determinata cioè dalla violazione della diligenza media (diligenza del buon padre di famiglia [v. 1176]). Art 1229 norma imperativa che vieta due clausole : 1) Clausole che limitano la responsabilità del debitore per inadempimento doloso o per colpa grave 2) Clausole che escludono o limitano la responsabilità collegata alla violazione di obblighi posti da norme di ordine pubblico (come la violazione di regole antinfortunistiche per la sicurezza sul lavoro) Sono vietate anche le clausole che limitano i valori fondamentali della persona come la vita o l'integrità fisica art. 1681 Codice Civile Salva la responsabilità per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno [2050, 2951] (1). Sono nulle le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore. Le norme di questo articolo si osservano anche nei contratti di trasporto gratuito [c. nav. 414, 415] (2). Note (1) In tema di responsabilità per i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore e il suo bagaglio, il vettore è chiamato ad osservare, al fine di evitarli, una diligenza massima: così, egli potrebbe essere chiamato a rispondere dei danni provocati da un evento fortuito, quale, ad esempio, il crollo di un ponte, nell'ipotesi in cui, essendo note le condizioni di pericolosità del ponte, di certo sarebbe stato diligente modificare il percorso del mezzo di trasporto. Vi è, altresì, una presunzione relativa [v. 2727] di responsabilità a carico del vettore. Difatti, il viaggiatore deve provare soltanto l'esistenza del contratto di trasporto e del danno subito durante il viaggio: spetta al vettore, invece, l'onere di provare di avere adottato tutte le misure idonee. Si tratta di una responsabilità contrattuale [v. 1218], in quanto il vettore assume l'obbligo di trasportare incolume il viaggiatore a destinazione. Secondo alcuni, oltre alla responsabilità contrattuale, sarebbe configurabile anche una concorrente responsabilità extracontrattuale [v. 2043]. (2) Il legislatore estende la disciplina in esame anche al trasporto gratuito (es.: di lavoratori sul luogo di lavoro a cura del datore), al trasporto, cioè, effettuato dal vettore senza compenso economico. Nel caso, invece, di trasporto amichevole (che si differenzia da quello gratuito per la mancanza di un interesse del vettore, seppur non patrimoniale), può venire in rilievo, per i danni subiti dal trasportato, esclusivamente una responsabilità extracontrattuale [v. 2043]. Sono nulle le clausole vessatorie nominate nel codice del consumo che limitano o escludono la responsabilità del venditore o le clausole bancarie Le parti possono limitare il risarcimento del danno stipulando una clausola penale art 1382 ( in deroga al principio dell'art 1223) art. 1382 Codice Civile La clausola, con cui si conviene che, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno (1). Note (1) La norma deve essere coordinata con l'art. 1229, che statuisce la nullità dei patti con i quali si limita la responsabilità del debitore per l'inadempimento o si esonera lo stesso nei casi di dolo e colpa grave. Data la necessità di una lettura sistematica dell'ordinamento, la penale non può essere utilizzata come mezzo concesso al debitore per sfuggire alle conseguenze del dolo e della colpa grave. Ratio :semplificare i rapporti tra debitore e creditore. T a l e n o r m a  La norma avvantaggia il creditore perché, una volta verificatosi l'inadempimento, quanto è previsto dalla clausola è sempre dovuto indipendentemente dalla prova del danno.  La norma avvantaggia anche il debitore perché limita il risarcimento al valore stabilito dalla clausola (se egli ha provocato un danno di 150 ma la clausola prevede un risarcimento di 100, egli risarcisce di 100!) Le parti però possono anche prevedere la possibilità di provare il danno ulteriore. (In tal caso il debitore che ha provocato il danno di 150 è tenuto a risarcire 100 senza la prova del danno, ma il creditore deve provare il danno per gli altri 50!) Art 1383 divieto di cumulo : art. 1383 Codice Civile Il creditore non può domandare insieme la prestazione principale e la penale, se questa non è stata stipulata per il semplice ritardo. In caso di inadempimento il creditore non può domandare insieme sia la prestazione principale sia la penale per evitare il suo arricchimento. →Infatti la responsabilità ha nel sistema italiano una funzione prevalentemente riparatoria e quindi l'attenzione è concentrata sul danneggiato al quale viene risarcito solo il danno effettivo. In altri sistemi prevale la funzione punitiva della responsabilità. Ratio Legis Il creditore conserva nei confronti del debitore (parte inadempiente) il diritto all'esecuzione della prestazione principale che potrà chiedere in luogo del pagamento della penale, ma non in aggiunta a quest'ultima (divieto di cumulo). Soltanto nel caso in cui la penale è stabilita per il ritardo nell'adempimento, è possibile cumulare le due prestazioni. Il potere del giudice di ridurre l'entità della penale risponde all'esigenza di evitare che il creditore tragga dalla stessa un guadagno superiore all'effettivo danno economico derivante dall'inadempimento. La clausola penale ha una duplice funzione: determinare preventivamente l'ammontare del danno economico (indipendentemente dalla prova di quest'ultimo) derivante dall'inadempimento; incentivare le parti contrattuali all'esecuzione di quanto previsto nel contratto. Art 1384 riduzione della penale: art. 1384 Codice Civile La penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento. Il giudice può intervenire per ridurre l'importo della clausola penale per inadempimento parziale dell'obbligazione principale o se l'ammontare della penale é eccessivo, sempre considerato l'interesse del creditore all'adempimento . Mora del debitore : Ritardo imputabile al debitore. Il debitore è responsabile del ritardo! ≠ ritardo : una fattispecie oggettiva dell'inosservanza del termine di adempimento. PRESUPPOSTI della mora del debitore (quando il debitore è in mora): o Se è scaduto il termine entro il quale adempiere alla prestazione o Imputabilità del debitore (per colpa o per dolo) o Costituzione in mora: Intimazione scritta con la quale si chiede al debitore di adempiere alla prestazione ➢ Mora ex persona : Mora con intimazione scritta. Costituisce la regola generale ➢ Mora ex re (automatica): Eccezione alla mora ex persona art 1219. La costituzione in mora non è necessaria se: 1) Il debito deriva da fatto illecito: C'è sfavore sociale per l'illecito che rende inammissibile presumere che il danneggiato tolleri il ritardo della prestazione da parte del danneggiante 2) Il debitore non vuole eseguire l'obbligazione e lo afferma con un rifiuto scritto: É superflua la richiesta di adempimento scritta infatti si esclude la presunzione di tolleranza del creditore 3) É scaduto il termine e la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore: Nel caso delle obbligazioni pecuniarie infatti al domicilio del creditore non si richiede la cooperazione di questo. art. 1219 Codice Civile Il debitore [1208, 1220] è costituito in mora [2943] mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto [1308; disp. att. 160] (1). Non è necessaria la costituzione in mora (2): 1) quando il debito deriva da fatto illecito; 2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire l'obbligazione [1460] (3); 3) quando è scaduto il termine [1183], se la prestazione deve essere eseguita al domicilio [43] del creditore (4). Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall'intimazione o dalla richiesta (5). Note (1) È’ la mora ex persona, che sorge solo in caso di specifica intimazione o richiesta scritta. (2) È’ la mora ex re, che sorge automaticamente, senza necessità di una richiesta. (3) Sarebbe inutile chiedere di adempiere a chi ha già dichiarato per iscritto di non volerlo fare. (4) Sono le obbligazioni portables [v. 1182] (innanzitutto le obbligazioni pecuniarie): in questo caso (a differenza delle obbligazioni quérables [v. 1182] per il cui adempimento deve adoperarsi il creditore, chiedendolo al debitore), una volta scaduto il termine, è il debitore a doversi recare ad adempiere presso il domicilio [v. 43] del creditore. (5) Gli effetti della mora possono essere influenzati da comportamenti sia del debitore che del creditore; si avranno così le seguenti situazioni: purgazione: il debitore in mora, adempiendo, ne elimina gli effetti; interruzione: il creditore rifiuta, senza giusto motivo, l'offerta della prestazione; cancellazione: il creditore rinnova al debitore il termine dell'adempimento; sospensione: il creditore, una volta costituito in mora il debitore, tollera il fatto che questi continui a non adempiere. Ha per oggetto la prestazione di beni mobili in un posto diverso dal domicilio del creditore o ha per oggetto la prestazione di beni immobili e tutte le prestazioni di fare. Consiste nell'invito che un pubblico ufficiale rivolge al creditore di ricevere il bene in un certo luogo e tempo REQUISITI di validità dell'offerta formale: a) Fatta a un creditore capace (se incapace é fatta a chi ne é legittimato) b) Fatta da persona legittimata ad adempiere c) Deve comprendere la totalità della prestazione dovuta e l'importo delle spese liquide d) Fatta dopo la scadenza del termine per adempiere alla prestazione solo se il termine è previsto a favore del creditore e) Fatta dopo l'avverarsi della condizione sospensiva f) Fatta personalmente al creditore o nel suo domicilio g) Convalidata dal giudice con sentenza passata in giudicato Offerta formale nelle forme d'uso : Con l'osservanza delle modalità della prassi costante e generalizzata in un determinato settore di affari (non vale per i beni immobili) b) Offerta non formale : Se l'offerta non ha i requisiti dell'offerta formale ed è disciplinata dalle regole sulla mora del creditore. Art 1220: L'offerta deve essere seria ed esatta. art. 1220 Codice Civile Il debitore non può essere considerato in mora, se tempestivamente (1) ha fatto offerta della prestazione (2) dovuta anche senza osservare le forme indicate nella sezione III del precedente capo, a meno che il creditore l'abbia rifiutata per un motivo legittimo [1181] (3). Note (1) Prima del definitivo inadempimento. (2) L'offerta dev'essere seria e completa, tale da porre a disposizione del creditore la prestazione dovuta, in modo che dipenda da lui soltanto il conseguimento o meno della stessa. Se si tratta di obbligazioni pecuniarie l'offerta è seria se offre un titolo che documenti in maniera certa un credito liquido e immediatamente esigibile verso lo Stato o una banca ( denaro, libretti postali, assegni circolari, assegni di conto corrente postale,..) • Costituzione in mora del creditore: Ritardo dell'inadempimento imputabile al creditore quando questo, senza motivo legittimo, non accetta la prestazione offerta dal debitore o non rende possibile l'adempimento della prestazione offerta nella forma legale o d'uso. Si ha quando il creditore ostacola il debitore nell'adempimento EFFETTI: a) Il creditore è tenuto a risarcire i danni al debitore per il ritardo b) Sul creditore, dal giorno della mora, grava il rischio dell'impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore. Il creditore dovrà comunque pagare il corrispettivo della prestazione ormai divenuta impossibile. →L'istituto della mora del creditore prescinde dal giudizio di liceità o meno del comportamento del creditore il quale è costituito in mora a seguito del rifiuto di un'offerta formale sicura e completa senza motivo legittimo. La costituzione in mora non libera il debitore il quale può liberarsi con  Il deposito per i beni mobili  Il sequestro per i beni immobili Entrambe convalidate dal giudice. Se si tratta di un'obbligazione di fare art 1256 l'obbligazione si estingue art. 1256 Codice Civile L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore (1), la prestazione diventa (2) impossibile (3) [1218, 1463]. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento (4) [1219]. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione [1325 n. 2] o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione (5) ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla (6). Note (1) L'impossibilità non è imputabile al debitore quando dipende da caso fortuito o forza maggiore, ossia da eventi che non si possono prevenire o prevedere. L'impossibilità della prestazione imputabile al debitore configura un vero e proprio inadempimento: quindi, non libera quest'ultimo, il quale, pur non potendo eseguire una prestazione ormai impossibile, è tenuto al risarcimento del danno [v. 1218]. (2) L'impossibilità deve intervenire dopo che l'obbligazione è sorta; una prestazione impossibile sin dall'origine impedirebbe addirittura il sorgere del rapporto obbligatorio. (3) L'impossibilità dev'essere oggettiva ed assoluta, nel senso che la prestazione deve essere impossibile non solo per quel particolare debitore, ma per ogni soggetto, e deve non essere superabile in nessun modo, neppure con uno sforzo estremo [v. 1218]. Tuttavia, la giurisprudenza ha interpretato meno rigorosamente tali requisiti, ribadendo, piuttosto, che il debitore non può pretendere di essere liberato in presenza di una semplice difficoltà della prestazione. Così si ritiene impossibile il restituire un anello caduto in mare, in quanto la prestazione richiederebbe un costo del tutto sproporzionato rispetto al risultato dovuto. (4) L'impossibilità temporanea non estingue l'obbligazione ma ne sospende l'obbligo dell'adempimento, escludendo comunque la responsabilità del debitore per il ritardo. (5) Per cui il debitore è liberato quando il trascorrere del tempo ne ha reso più difficile la prestazione, al punto da essere notevolmente sproporzionata rispetto a quanto originariamente stabilito. L'obbligazione si estingue anche quando la prestazione è divenuta, nel contempo, definitivamente impossibile o anche perché andava eseguita entro un certo termine, ormai trascorso. (6) Perché, per esempio, nel frattempo il creditore ha raggiunto, mediante altre vie, il risultato voluto. • Contratto preliminare : Le parti si obbligano a stipulare un contratto definitivo (es di compravendita ). Un motivo potrebbe essere dovuto al fatto che il venditore debba prima verificare che l'immobile da vendere abbia i requisiti richiesti per legge. Può essere bilaterale o unilaterale in cui una parte si obbliga a stipulare un contratto definitivo. É prevista la forma per relationem : il contratto preliminare è nullo se non è fatto con la stessa forma del contratto definitivo Ha sempre effetti obbligatori e non reali. Questi ultimi li avrà invece il contratto definitivo. Art 1351 Prima esso non era trascrivibile; ora è possibile trascrivere i contratti preliminari che hanno ad oggetto il trasferimento di un diritto reale immobiliare art 2645 bis. Si crea un impegno provvisorio che riserva la previsione di un futuro contratto che conterrà la definitiva e completa regolamentazione dell'affare. A stipula con B un contratto preliminare che prevede la stipulazione di un contratto definitivo il 20febb. A è inadempiente e B può chiedere il risarcimento oltre all'azione di adempimento e di risoluzione. B può avvalersi anche dell'esecuzione in forma specifica art 2932. B può rivolgersi al giudice che emana una sentenza che produce gli stessi effetti del contratto definitivo. Ciò non è possibile quando la situazione di fatto o di diritto impedisce che la sentenza possa realizzare il risultato del contratto definitivo. Il bene deve essere esistente e di proprietà di A, altrimenti B esperisce i normali rimedi di inadempimento.  Non è possibile un contratto preliminare di un altro contratto preliminare perché l’art 2932 instaura un diretto collegamento tra preliminare e definitivo, come afferma la giurisprudenza. Valgono i requisiti essenziali del contratto art 1325 Le parti possono tralasciare statuizioni secondarie che vengono colmate dal giudice, come il luogo e il tempo dell'inadempimento. • Contratto preliminare unilaterale con cui A si impegna a stipulare un contratto con B. ≠ opzione in cui una parte mantiene ferma la sua proposta e l'altra parte è libera di accettare o meno. In questo caso non serve più una nuova manifestazione di volontà. B diventa proprietario quando accetta nel caso dell'opzione; B diventa proprietario con una nuova manifestazione di volontà di A che deve riproporre perché c'è un nuovo contratto . • Patto di prelazione : Patto con cui una parte promette all'altra di preferirla a chiunque altro a parità di condizioni nella conclusione di un determinato contratto. Ciò significa che se devo vendere a un certo prezzo e la parte con cui ho stipulato un contratto di prelazione non accetta le condizioni di vendita, io posso vendere il bene a un altro. Si tratta di un contratto preliminare unilaterale in cui è obbligato solo il promittente. L'impegno di A è sottoposto a una condizione sospensiva potestativa (venderà se vorrà ). Avendo effetti obbligatori, l'acquisto di un terzo è salvo e l'unico rimedio rimane il risarcimento. ≠ prelazione legale: Disposta dalla legge che dice che alcuni soggetti hanno la prelazione, come il coerede o il conduttore. Avendo efficacia reale, non si pone il problema della tutela dell'affidamento. La prelazione legale è opponibile a terzi. Art 732 • Vendita art 1470: a) Contratto a titolo oneroso b) Trasferisce la proprietà (anche la donazione trasferisce la proprietà, ma è a titolo gratuito; anche la permuta) c) É a prestazioni corrispettive d) C'è una causa tipica, cioè lo scambio di un bene con un prezzo. Ci possono essere anche cause diverse come vendita nummo uno in cui il trasferimento avviene a un prezzo irrisorio con evidente volontà di donazione. e) Si può trasferire la proprietà di una cosa mobile o immobile f) Si può trasferire un diritto su una cosa materiale come nel contratto di vendita di usufrutto su un bene g) Può avere ad oggetto anche il trasferimento di un diritto che non riguarda cose materiali come la vendita di un diritto di credito. h) É un contratto ad effetti reali perché trasferisce un diritto reale come appunto la proprietà i) Normalmente è un contratto consensuale che si conclude con il consenso delle parti. Di regola ha effetto traslativo immediato cioè la proprietà si trasferisce con la conclusione del contratto di vendita, sempre che non ci sia una condizione sospensiva o un termine. Ci sono casi in cui l'effetto traslativo non è immediato, come nella vendita obbligatoria : Contratto che ha effetti obbligatori immediati tra le parti, ma non si trasferisce subito la proprietà. 1) Vendita alternativa : L'oggetto del trasferimento verrà scelto in un secondo momento, dopo la conclusione del contratto tra due o più beni. Il trasferimento avviene al momento della scelta mentre prima si producono solo gli effetti obbligatori infatti fino alla scelta il venditore deve mantenere integra la possibilità di scelta del compratore. 2) Vendita di cose generiche: Vendita di cose determinate solo nel genere. Il trasferimento della proprietà avviene con l'individuazione 3) Vendita di cosa futura : Es acquisto di un quadro non ancora terminato o di un raccolto prima della stagione. Obbligazioni che sorgono : Il venditore deve fare tutto ciò che occorre affinché la cosa venga ad esistenza. Il trasferimento della proprietà avviene quando la cosa viene ad esistenza art 1472 L'esistenza del raccolto dipende da condizioni climatiche e può non venire ad esistenza. Il compratore deve pagare ?  Se al contratto è trasferita natura aleatoria il compratore si assume il rischio e deve pagare comunque.  Se il contratto è commutativo e manca l'oggetto del contratto questo è nullo! 4) Vendita di cosa altrui: Quando stipula il contratto, il venditore non è proprietario.  La proprietà non passa se il bene è immobile;  la proprietà passa per il possesso vale titolo art 1153 se il bene è mobile. Il venditore deve procurare l'acquisto al compratore. Il compratore acquista la proprietà quando il venditore diventa a sua volta proprietario. Può accadere che alla conclusione del contratto il compratore ignori che la cosa sia del venditore e può chiedere la risoluzione del contratto a meno che il venditore non acquisti lui stesso la proprietà. Con la risoluzione si ha la restituzione del prezzo e il rimborso delle spese sostenute. Se si tratta di vendita di cosa parzialmente altrui (comproprietà )il compratore può risolvere il contratto se dimostra che per lui era essenziale comprare la cosa piena ed esclusiva. Se non è in grado di dimostrarlo, può avere la riduzione del prezzo e il risarcimento del danno. 5) Vendita a rate con riserva di proprietà : Il prezzo è frazionato a scadenze periodiche. L'acquisto della proprietà si ha quando si paga l'ultima rata. Si tutela così il venditore, è una garanzia al credito del venditore. Se il compratore non paga, questo non acquista la proprietà. Il bene viene subito consegnato e può essere utilizzato dal momento della conclusione del contratto. Dal momento della consegna del bene i rischi si trasferiscono sul compratore. Art 1523 se la cosa viene distrutta, il compratore deve finire di pagarla. La cosa non può essere trasferita a terzi. Se il compratore la trasferisce, il venditore può opporre al terzo la riserva di proprietà. La cosa non può essere aggredita dai creditori del compratore, cioè non ci può essere esecuzione forzata. Se il compratore è inadempiente ci possono essere tre ipotesi A. Il compratore non paga una rata art 1525: Se la rata non pagata non supera 1/8 del prezzo della cosa, l'inadempimento non basta a giustificare la risoluzione; non fa perdere al compratore il beneficio del termine per pagare le rate successive. L'articolo è una norma imperativa la cui ratio è tutelare il compratore. B. Se non riguarda una sola rata: Si può avere la risoluzione del contratto con cui il compratore restituisce il bene e il venditore restituisce il prezzo pagato, cioè le rate riscosse, e ha diritto a un equo compenso per l'uso della cosa da parte del compratore inadempiente (che viene detratta da ciò che deve restituire). Ha diritto anche al risarcimento del danno. C. Il contratto può prevedere che le rate debbano rimanere al venditore come indennità. Il giudice può intervenire su richiesta del compratore per ridurre l'ammontare delle rate. • Obbligazioni che sorgono per il compratore 1) Deve pagare il prezzo accordato dalle parti. Se il prezzo non è determinato o determinabile, l'art 1474 dispone dei criteri per evitare la nullità del contratto di vendita per mancanza di oggetto. Opera una presunzione per salvaguardare la vendita: Se il prezzo non è determinato, si presume il riferimento al prezzo normalmente praticato dal venditore se è giusto prezzo e se si tratta di un bene che il venditore vende abitualmente. Se il compratore non paga cose mobili il venditore può o chiedere l'esecuzione coattiva (può far vendere la cosa per conto e a spese del compratore incassando il ricavato. Se questo è inferiore a quello pattuito può chiedere la differenza al compratore) o chiedere anche la risoluzione di diritto art 1517: Se il venditore ha offerto la consegna della cosa ma il debitore non la accetta o non si presenta. 2) Deve pagare le spese della vendita (es il trasporto è a carico dell'acquirente ) • Obbligazioni a carico del venditore art 1476 1) Consegnare la cosa al compratore: Fino al momento della consegna la cosa è custodita dal venditore 2) Fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto 3) Garantire il compratore dell'evizione o dai vizi della cosa • Garanzia per vizi della cosa : Opera a prescindere dalla colpa del venditore ed è un rimedio a tutela del compratore se la cosa venduta ha difetti funzionali o materiali. Per ottenere la garanzia i vizi devono essere: 1) Rilevanti : Difetti abbastanza gravi da rendere inidonea la cosa alluso a cui é destinata o difetti tali da diminuirne in modo apprezzabile il valore. 2) Occulti: Non devono essere stati conosciuti o conoscibili secondo ordinaria diligenza dal compratore al momento dell'acquisto Il compratore deve denunciare il vizio al venditore entro 8 giorni dalla scoperta, altrimenti egli decade dal diritto (termine di decadenza). Ci sono anche casi in cui la denuncia non è necessaria art 1495 A seguito della denuncia, il compratore può esercitare due rimedi: 1) Azione redibitoria per ottenere la risoluzione 2) Azione estimatoria per ottenere la riduzione del prezzo da pagare La scelta fra le due è irrevocabile. Sono azioni che si prescrivono in un anno dalla consegna del bene. Il compratore può chiedere anche il risarcimento dei danni per  mancata disponibilità della cosa o  per i suoi vizi (che hanno causato danni ad altre cose ) garanzia per vizi ≠ responsabilità per danno perché quest'ultima è presente solo per colpa del venditore e l'onere probatorio è a carico del venditore stesso. La garanzia può essere esclusa per accordo delle parti a meno che il venditore abbia taciuto in mala fede i vizi della cosa. Ci può essere anche una garanzia di buon funzionamento per le cose mobili se è prevista (garanzia per i primi 40 000 km di un’auto). Il compratore deve denunciare entro 30 giorni dalla scoperta e può esercitare l’azione entro 6 mesi prima che essa si prescriva. Non si parla di vizi quando mancano le qualità promesse o essenziali : il rimedio è la risoluzione del contratto per inadempimento se questo eccede il limite di tollerabilità • Aliud pro alio: viene venduta una cosa per un’altra. La cosa è talmente difettosa tanto da essere diversa da quella richiesta. In questo caso si seguono le regole valide per l’inadempimento. C’è una garanzia di conformità nella vendita di beni di consumo (la disciplina si è arricchita di nuove norme dal 2002 in attuazione della direttiva UE 44/1999). Le nuove norme riguardano la vendita di beni mobili dal professionista al consumatore. La ratio è la tutela del contraente debole. Disciplina  L'opera o il servizio devono essere eseguiti direttamente dall'appaltatore perché si tratta di un contratto basato sulla fiducia nei confronti dell'appaltatore (vale quindi l'errore sulla sua identità )  L'opera deve essere realizzata secondo le modalità pattuite nel progetto.  Il progetto può essere modificato, cioè si hanno delle varianti in corso d'opera, modifiche del regolamento contrattuale. Ci possono essere 1) Variazioni concordate : apportate per iniziativa dell'appaltatore previa autorizzazione del committente art 1659. Non conferiscono all'appaltatore il diritto di avere un compenso supplementare 2) Variazioni necessarie : Tecnicamente indispensabili per realizzare l'opera a regola d'arte e secondo le condizioni stabilite. Le parti possono accordarsi sulle variazioni, ma se non si accordano interviene il giudice che stabilisce le variazioni di prezzo. Se le variazioni superano una certa entità entrambe le parti possono recedere dal contratto e l'appaltatore ha diritto a un'equa indennità per il lavoro già svolto. 3) Variazioni ordinate art 1661: Ordinate dal committente che non devono superare 1/6 dell'importo convenuto (prezzo). A fronte di tali variazioni l'appaltatore ha diritto a un maggiore compenso.  Durante l'esecuzione il committente ha il diritto di verificare come procedono i lavori art 1662: Può sorvegliare e controllare l'avanzamento dei lavori. Il committente può nominare un tecnico dei lavori per questo compito.  Se l'esecuzione non procede come dovrebbe, il committente può chiedere la risoluzione del contratto se, entro un termine stabilito dal committente, l'appaltatore non riprende i lavori a regola d'arte.  Ad opera terminata, il committente verifica che l'opera sia stata eseguita secondo le condizioni pattuite e a regola d'arte (collaudo). É necessario collaudare perché quando l'opera viene consegnata, si presume che sia stata accettata. Senza l'accettazione il committente può far valere tutti i rimedi necessari.  Durante l'esecuzione si possono verificare eventi: a) Imputabili a una parte : La parte imputata subisce tutte le conseguenze e deve risarcire il danno b) Non imputabili alle parti o Se l'opera diventa impossibile il committente deve pagare la parte di opera già eseguita nel limite in cui essa può essere utile o Se l'opera si deteriora o viene distrutta prima dell'accettazione il rischio è a carico dell'appaltatore. Se il committente ha fornito la materia prima il rischio è a carico di quest'ultimo per quanto riguarda la materia da lui fornita. Art 1673 Se, per causa non imputabile ad alcuna delle parti, l'opera perisce o è deteriorata prima che sia accettata dal committente o prima che il committente sia in mora[1207] a verificarla[1655], il perimento o il deterioramento è a carico dell'appaltatore, qualora questi abbia fornito la materia [1658]. Se la materia è stata fornita in tutto o in parte dal committente, il perimento o il deterioramento dell'opera è a suo carico per quanto riguarda la materia da lui fornita, e per il resto è a carico dell'appaltatore.  Casi di scioglimento anticipato del contratto (recesso): a) Per variazioni notevoli del progetto b) La facoltà di recesso è conferita in via generale a condizione che il committente indennizzi l'appaltatore. c) Morte dell'appaltatore. Di regola la morte non scioglie il contratto, questo continua con gli eredi. Si scioglie quando la considerazione della persona dell'appaltatore è stata determinante (per fiducia) o quando si dimostra che gli eredi non danno il necessario affidamento per una buona esecuzione dell'opera.  Le parti stabiliscono il corrispettivo di comune accordo: a) Corrispettivo a corpo : Stabilito in una somma globale a fronte dell'intera opera b) A misura : É previsto un prezzo unitario da moltiplicare a seconda dell'entità finale dell'opera o In mancanza della previsione del prezzo, esso è determinato in base alle tariffe e agli usi o dal giudice, in assenza di questi. La ratio è mantenere il contratto. o É possibile una revisione in aumento del prezzo in relazione a circostanze che possono manifestarsi nel corso dell'appalto: ▪ In presenza di variazioni imprevedibili nel costo dei materiali o della manodopera se la variazione incide per più del 10% rispetto al prezzo dell'appalto (il 10% rientra nell'alea normale del contratto) ▪ Aumento del prezzo se l'appaltatore incontra difficoltà geologiche o idriche impreviste che aggravano la sua prestazione. o La disciplina è dispositiva, infatti le parti possono escludere la revisione fissando il prezzo anche in caso di variazioni a tutela del committente o prevedendo la possibilità di disporre la revisione del prezzo anche fuori dalle ipotesi stabilite dalla legge a tutela dell'appaltatore.  GARANZIA PER DIFFORMITA’ E VIZI L'appaltatore deve sempre garantire per o Difformità : L'opera si discosta dal progetto o Vizi : Sono presenti difetti nell'opera La garanzia viene applicata in presenza di alcune condizioni art 1667: 1) Il committente non deve aver accettato l'opera con il collaudo 2) Se il committente ha accettato l'opera ma le difformità e i vizi non erano da lui riconosciuti o riconoscibili 3) Se il committente ne fa denuncia, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla scoperta. La denuncia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto i vizi o le difformità o se li ha appositamente occultati. Rimedi della garanzia (graduati a seconda della gravità dei difetti) : a. In caso di difetti gravissimi (l'opera non è idonea all'uso ) si può chiedere la risoluzione del contratto. Art 1668 b. In caso di difetti meno gravi i rimedi sono: ▪ Eliminazione dei vizi a spese dell'appaltatore, ▪ riduzione del prezzo, ▪ risarcimento del danno se il committente dimostra la colpa dell'appaltatore. L'azione contro l'appaltatore si prescrive in 2 anni della consegna dell'opera. Per i beni immobili è prevista una garanzia più ampia (art 1669). La giurisprudenza fa rientrare anche il difetto delle infiltrazioni. Il vizio deve essersi manifestato entro dieci anni e comporta il risarcimento, la denuncia entro un anno dalla scoperta. L'azione deve essere esercitata entro un anno dalla denuncia del committente. Art 1669 Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata (1), se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo (2) o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina (3) o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile (4) nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta (5). Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia. • Contratto d'opera (art 2222 -prevede un lavoro autonomo): Si distingue dai contratti di lavoro subordinato perché non c'è subordinazione, prevale il lavoro proprio ed è assente una complessa organizzazione produttiva. Le regole sull'esecuzione, la garanzia e i rimedi sono gli stessi dell'appalto. Art 2222 Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV. • Contratto di mandato (art 1703): Contratto con cui una parte si obbliga a compiere atti giuridici per conto dell'altra. Il mandatario può stipulare per conto della parte o per conto e per nome se si tratta di un mandato con rappresentanza. Art 1703 Il mandato è il contratto col quale una parte (1) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici (2) per conto dell'altra (3). La rappresentanza non è un contratto e può avere come base il contratto di mandato. Il mandato può essere con o senza rappresentanza art 1704 I terzi non hanno rapporti con il mandante ma questo può esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato. La diligenza del mandatario è quella del buon padre di famiglia La responsabilità nei contratti gratuiti non è disciplinata da una regola precisa ma è dedotta dai contratti speciali. La colpa in questi casi e valutata con minor rigore.
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