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Appunti Lezioni Diritto Canonico, Appunti di Diritto Canonico

Appunti delle Lezioni di Diritto Canonico per studenti frequentanti cattedra A - L

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 05/12/2019

andreaberga12345
andreaberga12345 🇮🇹

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Scarica Appunti Lezioni Diritto Canonico e più Appunti in PDF di Diritto Canonico solo su Docsity! DIRITTO CANONICO 9 CFU Lezione 25/9 - Lezione numero 0 Studio del Diritto Canonico – Cosa è? Di cosa si occupa? Struttura giuridica della chiesa e interazione con i vari ordinamenti giuridici. Le caratteristiche di questo diritto lo collocano con i diritti secolari. 1. Modello Giuridico Storico: il diritto canonico vanta un ruolo fondamentale nel percorso che ha portato alla nascita dei diritti secolari come oggi lo conosciamo. Esso evolve il Diritto romano e si apre ai diritti che oggi conosciamo. Es matrimonio: istituto che rientra nella competenza esclusiva della chiesa e solo successivamente rientrerà nella disciplina dei vari ordinamenti statali. Scuola di Parigi e scuola di Bologna hanno avuto un ruolo fondamentale nella nascita del Diritto Canonico. La scuola di Bologna utilizzava il diritto romano e quindi la teoria del diritto romano sul teoria dei contratti reali in merito alla teoria della cosa. La scuola di Parigi sosteneva che la nascita del diritto canonico nasca come la reinterpretazione del Diritto Romano. 2. Centralismo politico: si avvicina al versante del diritto ecclesiastico, tema degli accordi che spesso la chiesa sigla con gli stati nazionali. Esempio può essere ancora il matrimonio che interessa molto alla chiesa cattolica, ma che oggi non ha diritto esclusivo su quest’istituto. 3. Tiene Conto della società in cui viviamo in senso multi-culturale e pluri-religiosa: Oggi la chiesa deve coabitare con altre fedi religiose, e di conseguenza in linea teoria si può prendere in relazione che corre tra questo diritto religioso. Conflitto di lealtà È un tema che ritornerà frequentemente, appartenere ad una determina comunità religiosa significa rispettare le regole di quella comunità. Art 200 c.c. esonera i ministri di culto di deporre su quanto appreso nel esercizio del ministero (confessione). ES: Se per caso un sacerdote apprende di un abuso e decide di denunciarlo, in questo caso il sacerdote si trova nella situazione di adempiere al dovere di confessare violando però la norma confessionale, perché la violazione della confessione è punita con la pena più grave: la scomunica. ES: divieto che i testimoni di Geova hanno di riceve trasfusioni di sangue. Troviamo il caso in cui se uno appartiene a questo tipo di culto e ha bisogno di una trasfusione. La giurisprudenza in questo caso distingue tra maggiorenne e minorenne (in questo caso il giudice è autorizzato) ES: tema del Burqua, questa scelta può non essere compatibile con le regole giuridiche nella comunità in cui vivo. L’osservazione di queste norme può entrare in conflitto e spesso la giurisprudenza è chiamata a pronunciarsi. ES: alimentazione, ci sono regole alimentari che devi essere rispettate, esempio ebraismo. Possono crearsi problemi quando il soggetto che viene in un determinato ambiente non può provvedere da se a procurarsi il cibo con cui si alimenta. Oggi ci si trova a vivere in comunità in cui le identità delle persone rappresentano più di un simbolo. Come gestire le identità religiose culturali è un un problema con la quale devono occuparsi i vari operatori giuridici, potrà capitare all’avvocato di affrontare una causa di lavoro di questo tipo. Se un tempo il conflitto di lealtà era uno, oggi sono tanti. Altro esempio classico è quello che riguarda il tema dell’Aborto: la legge prove la possibilità per il medico che non vuole fare questo tipo di trattamento fare obiezione di conoscenza. Ma perché è un conflitto di lealtà? Per la chiesa praticare l’aborto è punito con la scomunica, non serve un giudice che la pronuncia, la sanzione non si applica alla donna ma al medico che pratica l’intervento o alla persona che hanno favorito il ricordo a questa pratica. Quando appunto il legislatore decide di introdurre anche nell’ordinamento giuridico italiano l’interruzione della gravidanza, prevede la possibilità do fare da obiezione di coscienza applicando il conflitto di lealtà. Primo esempio: volti comperati, divieto. Indicazione della fonte – delibera di regione Lombardia. Si vietano determinati copricapi, un casco un passamontagna e un velo. Sotto si trova l’indicazione della foto che previsto l’affissione del cartello, è una delibera di regione Lombardia del 2015 e si decide che in ogni edificio della regione sia affisso questo cartello con motivazioni di ragioni di sicurezza. Accanto al passamontagna e al capo si trova uno dei veli che prende la traduzione islamica che non consente l’identificazione del volto della donna e che presenta quindi un problema di sicurezza. La stessa questione è arrivata alla corte di Strasburgo, che con una sentenza ha affrontato il tema del bureau vietato nella legge francese del 2010, e nella sentenza la corte riprende il tema della sicurezza assumendo una connotazione particolare in quanto si afferma che la legge di divieto intenda garantire quel rapporto di fiducia che un copricapo del genere non potrebbe concedere. La legittimità di questo provvedimento è stato preso in considerazione del tribunale di Milano (ordinanza 20 aprile 2017), con la seguente conclusione: che la delibera della giunta è legittima, gli argomenti che emergono sono il tema della pubblica sicurezza bilanciato con lo svantaggio che si può arrecare alla donna che per tradizione fa la scelta di indossare il copricapo, il tribunale di fronte a queste due cose fa un bilanciamento ossia valutare di volta in volta quale soluzione sia più corretta, questa valutazione è spesso condizionata dai contesti. La giurisprudenza segue spesso dei percorsi legati alla conduzione sociale e culturale del momento. Ci vuole molta sensibilità. Lezione 26/9 Ripropone la questione del velo da un altro punto di vista, la sentenza che ci interessa è una sentenza della corte di Strasburgo. Caso di due genitori turchi che vivono in svizzera, nel cantone nel quale vivono la scuola eroga delle lezioni di nuoto che vengono predisposte a tutti gli alunni delle classi e vengono erogate obbligatoriamente. Succede che i genitori di due sorelle che avevano all epoca 7 e 9 anni decidono che le loro figlie non possono frequentare i corsi, la ragione è quella che questi corsi sono aperti sia maschi e  Pettine che serve per poter ordinati questi capelli  Braccialetto di ferro che rappresenta il controllo morale delle azioni e il ricordo di Dio  Indumenti intimi simbolo si autocontrollo e castità  Spada cerimoniale simbolo religioso di fortezza e lotta contro l’ingiustizia, non un arma. Corte di Cassazione, Sezione I penale - Sentenza 31 marzo 2017, n. 24084 2.3. In una società multietnica, la convivenza tra soggetti di etnia diversa richiede necessariamente l'identificazione di un nucleo comune in cui immigrati e società di accoglienza si debbono riconoscere. Se l'integrazione non impone l'abbandono della cultura di origine, in consonanza con la previsione dell'art. 2 Costituzione che valorizza il pluralismo sociale, il limite invalicabile è costituito dal rispetto dei diritti umani e della civiltà giuridica della società ospitante. È quindi essenziale l'obbligo per l'immigrato di conformare i propri valori a quelli del mondo occidentale, in cui ha liberamente scelto di inserirsi, e di verificare preventivamente la compatibilità dei propri comportamenti con i principi che la regolano e quindi della liceità di essi in relazione all'ordinamento giuridico che la disciplina. La decisione di stabilirsi in una società in cui è noto, e si ha consapevolezza, che i valori di riferimento sono diversi da quella di provenienza ne impone il rispetto e non è tollerabile che l'attaccamento ai propri valori, seppure leciti secondo le leggi vigenti nel paese di provenienza, porti alla violazione cosciente di quelli della società ospitante. La società multietnica è una necessità, ma non può portare alla formazione di arcipelaghi culturali configgenti, a seconda delle etnie che la compongono, ostandovi l'unicità del tessuto culturale e giuridico del nostro paese che individua la sicurezza pubblica come un bene da tutelare e, a tal fine, pone il divieto del porto di armi e di oggetti atti ad offendere. Nessun ostacolo viene in tal modo posto alla libertà di religione, al libero esercizio del culto e all'osservanza dei riti che non si rivelino contrari al buon costume. Proprio la libertà religiosa, garantita dall'art. 19 invocato, incontra dei limiti, stabiliti dalla legislazione in vista della tutela di altre esigenze, tra cui quelle della pacifica convivenza e della sicurezza, compendiate nella formula dell'«ordine pubblico»; e la stessa Corte costituzionale ha affermato la necessità di contemperare i diritti di libertà con le citate esigenze. Come osserva il Giudice delle leggi nella sentenza n. 63 del 2016 «Tra gli interessi costituzionali da tenere in adeguata considerazione nel modulare la tutela della libertà di culto - nel rigoroso rispetto dei canoni di stretta proporzionalità, per le ragioni spiegate sopra - sono senz'altro da annoverare quelli relativi alla sicurezza, all'ordine pubblico e alla pacifica convivenza». Quindi la corte di cassazione, della sezione penale 31 Marzo 2017 conclude: messaggi che possiamo ricavare da questa sentenza  integrazione, libertà di religione, convivenze, culture, pluralismo sociale, sicurezza pubblica, liceità, i valori differenti di chi viene da un'altra traduzione e che fa scelte differenza rispetto alla realtà ospitante, buon costume (Art 19 costa riconosce la facoltà di libertà di religione purché non si tratta di riti contrari al buon costume), ordine pubblico (i valori e i principi della costituzione son l’anima dell’ordine pubblico). Cosa dice la corte di cassazione? A quale risultato si arriva? Nella fattispecie specifica questo pugnale non può essere considerato un esimente rispetto alla norma che vita di portare tali armi. Perché non è un esimente motivata su base religioso e culturale? La corte fa una valutazione di merito. Art 8 comma 2 della costituzione: Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. C’è un autonomia che viene riconosciuta alle confessione religiose e questa autonomia è un autonomia che ha per oggetto il patrimonio dottrinale di quella confessione. Abbiamo un giudice che entra nel merito del coltello e fa la sua valutazione. Successivamente confronta i valori, conforma i valori di chi viene da culture tradizione e società diverse a quelle della società che accoglie l’immigrato, anche questo elemento ha avuto un peso nella valutazione svolta dalla corte di cassazione che fa di questa sentenza, una sentenza che ha rilievo anche di tipo politico. La corte evidentemente afferma che: A. Quello non è un simbolo religioso; B. Si è affermato che più in generale di fronte ad un a diversità culturale e religiosa chi è portatore di questa diversità si deve unificare ai valori. Lezione 27/9 – Lezione numero 1 Margine di apprezzamento: serve a valutare quel determinato problema nel contesto giuridico e sociale nel quale il problema sorge. Spiega anche il perché rispetto al tema del simbolo e crocifisso che ha interessato nello specifico. il nostro ordinamento, si sia giunti ad una conclusione in cui un altro contesto a quella conclusione si fosse giunta Introduzione allo studio del Diritto Canonico Lo studio di questa disciplina si presta su molteplicità versanti. Cercare di capire perché questo diritto può avere senso anche per un giurista che sarà prestato ad operare presto un tribunale ecclesiastico. Il diritto canonico è un diritto religioso diverso dai diritti statali che conosciamo, e ha per il nostro paese un significato particolare. Il diritto canonico assume all interno del nostro ordinamento una particolare valenza storico culturale, ha contribuito allo sviluppo dei diritti secolari, ma continua a rappresentare un interlocutore importante della società. Ha testimonianza di quello sostenuto si fa riferimento all’articolo 9 della l. n. 121/1985 – comma 2 La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, (...) l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitari di ogni ordine e grado. Si è dato esecuzione in merito alla accordo di revisione del concordato lateranense del 1929. Si fa riferimento ai Patti Lateranensi, hanno particolare significato nella storia del nostro paese, risolvono una questione particolare che si apre con la breccia di porta pia che riguarda l’annessione dello stato pontificio allo stato italiano, riguardando territori che vengono sottratti dallo stato del Papa per entrare nello stato italiano. All’interno dei patti c’è un parte che è il concordato lateranense che ha l’obiettivo di disciplinare materie di interesse tra chiesa e stato. Questo concordato viene modificato nel 1984, all’esito di una stagione complessa in cui ci si rende conto che il testo del concordato del 1929 ha bisogno di essere adeguato al cambiamento costituzionale avvenuto nel 1948, si rivede il concordato. Si raggiunge l’accordo dell’84 che entra in vigore nel nostro ordinamento proprio con la legge numero 121 del 1985. Dentro questa legge c’è una norma che l’articolo 9 che si occupa dell’insegnamento della religione cattolica. Norma in forza della quale si instaura un insegnamento di tipo facoltativo nelle scuole che diventa un obbligo dello studente nel momento in cui è stata fatta la scelta formativa. Quale è la ragione per la quale lo stato si impegna nel garantire questo insegnamento? Non si vuole concedere un privilegio, ma si dice che prendendo atto del fatto che il cattolicesimo è patrimonio dello stato storico e culture del popolo italiano, lo stato si impegna a garantire a livello facoltativo sugli studenti con l’obiettivo di impostare la verità del sapere. CASO In una scuola la madre di due bambine rileva un crocifisso e ritiene che essendo atea, che questa crocifisso per i suoi figli possano risultare ricadente secondo un convincimento verso una direzione per i propri figli. Fa ricorso al consiglio di stato ma risponde negativamente. Secondo lei viola i principi di imparzialità e laicità dello stato, il principio di uguaglianza articolo 3 costituzione (uguaglianza e diritti dei cittadini), articolo 19 libertà di professare la propria fede includendo anche ateismo e agnosticismo e infine rileva come l’articolo 9 della convenzione europea dei diritti dell’uomo del 1950 riconoscendo la liberta di manifestare liberamente la propria religione e il proprio credo sia stata a sua volta violato dalla presenza di questo simbolo.  sono i motivi sollevati davanti al TAR del veneto. Risposta: Tar Veneto – Sez. 1, ord. n. 56/2004 L’Esposizione di un simbolo venerato dal cristianesimo nelle scuole scolastiche, (così come dei simboli di altre fedi) non pare conciliabile con la posizione di equidistanza e imparzialità tra le diverse confessione che lo stato deve mantenere, a maggior ragione negli spazi destinati all’istruzione pubblica.  il Tar solleva questione di illegittimità costituzionale per contrasto con il principio di laicità Nel 2004 giunge alla conclusione accogliendo la questione sollevata dalla signoria che la presenza dei simboli religiosi violino a maggior ragione gli spazi destinati all’istruzione. Il TAR solleva questione di illegittimità costituzionale dichiarando che va in contrasto con il principio di laicità. Risposta: Corte Costituzionale, ord. n. 389/2004 i regolamenti del ’24 e del ’28 sono norme prive di forza di legge, sulle quali non può essere invocato un sindacato di legittimità costituzionale, né, conseguentemente, un intervento interpretativo della Corte. La corte costituzionale risponde all’obiezione sollevata dal Tar del Veneto con ordinanza, che in sostanza si traduce in una mancata pronuncia della corte, perché la corte rileva un difetto di competenza e lo rileva in considerazione della natura dei provvedimenti che impongono la presenza dei crocifissi nelle aule scolastiche. La corte non ha sindacato su questo tipo di provvedimento e quanto pare non può pronunciarsi. Il TAR del veneto a quel punto cambia orientamento nel 2005 con una pronuncia con un senso molto diverso. Risposta: Tar Veneto – Sez. III, sentenza n. 1110/2005 Il crocifisso è: simbolo di una particolare storia, cultura e identità nazionale (elemento questo immediatamente percepibile). Ma anche espressione si alcuni principi laici della comunità (il che richiede invece un ragionevole sforzo interpretativo).  come tale, può essere legittimamente collocato nelle aule della scuola pubblica privata in quanto non solo non contrastante ma addirittura affermativo e confermativo del principio della laicità dello Stato repubblicano. Si è quindi passati alla progettazione di un significato che rende il crocefisso un simbolo neutro. Quale è il senso di laicità che allude il TAR del veneto? Nasce da una sentenza della ex Corte costituzionale dell’89 n. 203 dando un colpo all’idea di laicità al nostro ordinamento giuridico, la laicità alla quale fa riferimento il TAR nasce dal l’interpretazione che fa la corte costituzionale dell’insieme dell norme della costituzione dedicate al fenomeno religioso. Sulla base di questa espressione la laicità italiana non diventa indifferenza rispetto alla religione ma una forma di libertà di religione. La signora fa ricorso poi al consiglio di stato: ribadisce quanto aveva già detto il TAR, dice è un simbolo che può avere significati diverso a seconda del contesto utilizzato. Si ripropone l’argomentazione espressa dal TAR del veneto. Consiglio di Stato, sentenza N. 556/2006 “Come ad ogni simbolo, anche al crocifisso possono essere imposti o attribuiti significati diversi e contrastanti, oppure ne può venire negato il valore simbolico per trasformarlo in suppellettile, che può al massimo presentare un valore artistico. Non si può però pensare al crocifisso esposto nelle aule scolastiche come ad un suppellettile, oggetto di arredo, e neppure come ad un oggetto di culto; si deve pensare piuttosto come ad un simbolo idoneo ad esprimere l’elevato fondamento dei valori civili (...), che sono poi i valori che delineano la LAICITÀ nell’attuale ordinamento dello stato.” Definizione di Laicità ex Corte Costituzionale sentenza n. 203/1989 “il principio di laicità, quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, implica non indifferenza dello stato dinanzi alle religione ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale” La signora fa poi ricorso alla corte di Strasburgo e lo fa ritenendo che l’’affissione del crocifisso violando: accomuna tutti i diritti religiosi è il fatto di essere etero-fondati e trovare il loro fondamento in una realtà diversa dall’uomo. I 3 diritti religiosi (ebraismo, cattolicesimo, islamismo) principali sono tutti profondati e trovano tutti il loro fondamento in dio, si pone il problema quindi della validità delle norme, norme che sono formalmente volute da dio stesso, venendo da lui, i diritti non si possono modificare ma costituiscono oggetto di interpretazione si parla infatti di:  immutabilità di questi diritti non in termini assoluti ma relativi, la immutabilità è relativa, ossia che immutabili sono i principi che sono cristallizzati nelle norme ma mutabile può essere la loro applicazione. Questo mutamento avviene attraverso l’interpretazione dei precetti, ci si trova di fronte all’attività dell’interpretazione particolarmente delicata e complessa, bisogna capire chi ha l’autorità di interpretare questi precetti e come questa interpretazione che salvaguarda il principio ma modifica la capacità applicativa. Esempio: il diritto ebraico contempla la pena di morte, esiste una norma che viene da dio che ammette il ricorso alla pena di morte in determinate situazioni e però nella sua interpretazione è giunta oggi ad una soluzione interpretativa che rende impossibile l’applicazione del precetto, non si rimuove quest’ultimo ma le condizioni al quale è applicabile sono talmente complicate da renderlo inapplicabile, la prima condizione è che: 1. Deve essere avvisato da almeno due persone che è sbagliato, 2. La persona che si sta accingendo a compiere quell’atto deve rispondere di essere consapevole di quello che sta facendo e lo deve fare immediatamente dopo, 3. Dei giudici che fanno parte del collegio sindacante almeno uno deve essere favorevole al reo. Se si mettono insieme queste condizioni ci si rende conto come da un tipo di vista pratico il precetto è inapplicabile. La disposizione non viene cancellata ma nell’interpretazione si modula in modo tale da rendere inoperante il precetto. Quindi tutti i diritti religiosi sono etero-fondati e il fondamento non è l’uomo ma qualcosa di esterno, questo porta considerazioni dal punto di vista delle applicazione dei precetti che si trovano nei libri sacri, sostanzialmente quindi nella bibbia, nel nuovo testamento e nel corano. Sono i testi rivelati, che diventano il luogo nel quale si cristallizzano tutti i precetti. Se il tema dell’interpretazione è delicato, è altrettanto vero che si sviluppano secondo modalità differenti a seconda che si consideri uno dei 3 diritti. Il diritto ebraico e islamico sono molto più simili di quanto può sembrare, il diritto che fa eccezione è il diritto canonico, solo in quest’ultimo noi sappiamo con certezza che ha il potere di interpretare e come fa ad interpretare, si sa che dentro la chiesa ci sono alcune figure come il papa e i vescovi che nell’esercizio delle loro funzioni possono interpretare il diritto divino rivelato, la loro interpretazione ha un efficacia chiara e definita. Quando lo interpreta il papa o il vescovo quell’interpretazione è efficace per tutte quelle persone che sono soggette a quelle autorità. Ai fedeli della chiesa universali quando l’interpretazione è del papa, ai fedeli della chiesa locale quando ad interpretare è il vescovo. Nel caso invece degli altri due diritti la questione è più delicata, ci sono autorità che possono interpretare i precetti divini, ma l’interpretazione che queste fanno non si impone automaticamente seguendo le regole del diritto canonico, presuppone invece che nel corso del tempo si sviluppi una sorta di convergenza della comunità su quell’interpretazione (come se diventasse una consuetudine quel tipo di interpretazione), le conseguenze di questa situazione sono una maggior lentezza e una frammentazione, sia che il rischio è quello che diverse siano le interazioni rispetto ad una situazione e che sia difficile trovare una linea condivisa. Esempio: 1. esistono delle disposizioni nel corano che prevedono che la donna si deve coprire, su come si deve coprire sono diverse le interpretazioni. 2. il tema della bioetica ad inizio vita oggi sono possibili tecniche che un tempo non esistevano e che vanno analizzate alla luce dei principi svolgendo delle interpretazioni, è lecito ricorrere alla fecondazioni in vitro per generare nuove vite? Si ha bisogno di qualcuno che provi ad interpretare i principi e li adatta alla situazione in cui viviamo.  Destinatari qual è il criterio di applicazione di una norma? Tendenzialmente è un criterio territoriale, in linea di massima il criterio che decide dell’applicabilità di una norma, è un criterio territoriale. Questo criterio non vale nei confronti dei diritti religiosi che sono diritti personali e non territoriali, questo significa che applico quel diritto al soggetto che appartiene a quella determinata comunità religiosa ovunque si trovi quel soggetto. Questo spiega perché il tema del conflitto tra le norme personali del diritto religioso e le norme territoriali nello stato nel quale vivo possono entrare in conflitto, quando il contesto territoriale non è allineato al diritto religioso. C’è una doppia appartenenza quindi. Se il diritto religioso è un diritto personale è importante cerare di capire qual è la condizione che genera questa appartenenza. Esempio: 1. è ebreo chi è figlio di madre ebrea, l’appartenenza religiosa di trasmette per via materna, se si è figli do padre ebreo e di madre non ebreo, nell’interpretazione ortodossa è ebreo solo il figlio di mare ebrea, ci si può solo convertire nel caso, diversamente l’interpretazione più moderata ammette che anche il figlio di padre ebreo può considerarsi ebreo se viene educato con i principi del diritto ebreo. 2. Si è membri nella comunità islamica se nasco da padre mussulmano, è un criterio agevolato dal fatto che le donne islamiche non possono sposare che uomini mussulmani. Gli uomini invece possono sposare anche ebree e cristiane, in quanto il figlio comunque rimane islamico. 3. I fedeli della chiesa cattolica sono cattolici grazie al battesimo, l’appartenenza è certificata dal battesimo è l’atto formale che definisce l’appartenenza di quel soggetto a quella comunità. Inoltre le norme di questi diritti religiosi agiscono su foro interno, ossia sono diritti personali che agiscono sul foro interno, ossia sul foro della coscienza che non significa che poi queste norme non abbiano che conseguenze esterne, il punto è che sono norme che sono poste a salvaguardia della coscienza delle persone, il fatto di mangiare in un certo modo non rileva tanto nell’osservanza della singola norma religiosa, quanto nel fatto che osservare quella norma è una garanzia del fatto che il mio comportamento è un comportamento spiritualmente corretto e che non ostacola il mio cammino di salvezza.  Contenuti queste norme si qualificano in termini di eticità, non si impongono all’osservanza dei loro destinatari per l’autorità dalla quale provengono ma perché queste norme sono la determinazione di ciò che è giusto, non sono nature dal punto di vista etico ma sono la traduzione giuridica di regole etiche che si impongono non perché quella autorità le ha deliberate ma perché sono determinazione di ciò che è già giusto di per se. Questo è un approccio di tipo giusnuaturalista, non si impongono perché un’autorità le ha deliberate ma perché sono una determinazione di ciò che è giusto, significa quindi che nei diritti religiosi illeciti morale e illecito giuridica vanno di pari passo, non è possibile distinguere. Esempio: non è possibile che nell’ordinamento canonico a certe condizioni ci sia una norma etica che vieti l’aborto e una norma giuridica che lo consenti, la norma etica e giuridica devono dire esattamente la stessa cosa. Tendenzialmente non esiste una distinzione tra diritto politica e religione.  Fine: è normalmente un fine soprannaturale, tutto il fine dell’ordinamento canonico che è la salvezza delle anime. La salvezza dell’anima è il fine dell’ordinamento, questo significa che se queste norme non sono poste per questo fine vengono introdotti dei correttivi. Canone 1752 codice di diritto canonico. Lezione 3/10 Tema dei rapporti tra diritti religiosi e diritti secolari: Pone la questione del conflitto delle cittadinanze. Il fedele che appartiene ad una determinata comunità religiosa è al tempo stesso cittadino dello stato del quale vive. Questa particolare condizione generale quello che in dottrina si definisce la doppia appartenenza di soggetti che sono al tempo stesso cittadini dello stato in cui vivono e fedeli della comunità religiosa alla quale appartengono. Fin qui nessun tipo di problema quando l’ordinamento dello stato in cui si risiede contiene disposizioni che non entrano in conflitto con le regole religiose della comunità di appartenenza. Se un ordinamento giuridico secolare da sempre convive con una certa tradizione religiosa, il rischio di un conflitto di cittadinanza e doppia appartenenza è fisiologicamente minore, questo conflitto può accentuarsi quando all’interno del medesimo contesto spazio-temporale convivono soggetti che appartengono a diverse comunità religiosa. Nell’immagine si trovano foto che riportano alcune questioni legate all’appartenenza religiosa e possibile conflitto tra regole religiose e norme secolari  Testimoni di Geova  esempio delle trasfusioni di sangue. Quello più classico è quello che riguarda i conflitti di lealtà dei testimoni di Geova che si evidenza in modo drammatico rispetto al tema della trasfusione perché è il medico che si trova ad effettuare questo trattamento in situazioni di emergenza, di fronte all’opposizione del paziente crea una serie di conseguenze, un conflitto di coscienza interna al medico stesso che si trova combattuto tra l’impegno di curare l’ammalato e l’eccezione che solleva il paziente di fronte alla trasfusione la quale i testimoni di Geova rifiutano perché contrario ad un precetto della bibbia dove si pensa che nel sangue si trova l’anima. Il 25 settembre 2019 il caso riguarda nella prima ipotesi una bimba di 2 anni, nella seconda una signora che aveva già superata la soglia della maggiore età, nel caso della bambina, la bambina cade, ha un trauma cranico e i genitori oppongono un rifiuto su base religiosa, quando c’è questo genere di conflitto succede che, se il paziente è un minore si ricorre all’autorità giudiziaria, il giudice interviene e ordina che si possa praticare la trasfusione sospendendo temporaneamente la patria potestà dei genitori. Nel caso di signora maggiorenne invece, caso di Caserta, il medico di fronte alla necessità di praticare la trasfusione su una signora anziana, i figli hanno detto di no, sostenendo che la religione alla quale aderiscono non consente questa pratica. La signora è morta, il medico ha denunciato quanto accaduto dicendo che se avesse praticato la trasfusione la signora sarebbe ancora in vita.  Ripudio che l’uomo manifesta nei confronti delle donna  Ripudio che può configurarsi nella formula contemporanea o definitiva, a seconda della formula che si utilizza che quindi può essere reversibile o non reversibile, ma che soprattutto è posta in essere unilateralmente dall’uomo; Contratto matrimonio nel quale è ammessa questa forma di divorzio poi vengo in Italia. Se vengo in Italia e voglio contrarre nuovo matrimonio, quello precedente diventa un impedimento per quello nuovo? Ce una pronuncia della corte di appello di Cagliari del 2008 che di fronte ad un caso analogo cerca di capire se quel divorzio unilaterale può produrre effetti nel nostro ordinamento. Il matrimonio era stato contratto in Egitto e il ripudio altrettanto. Cosa dice la corte: VEDI PRONUNCIA. Corte d’Appello di Cagliari, decisione n. 198 del 16 maggio 2008. Gli ultimi elementi che ha preso in considerazione la corte sono esattamente le ragioni per la quale la corte d’appello di Cagliari ha escluso che nel caso di specie che riguardava appunto un divorzio unilaterale pronunciato in Egitto sulla base delle regole del ripudio, la Corte ha escluso che ci fosse contrarietà all’ordina pubblico. La corte ha ricostruito la disciplina vigente in Egitto la analizzata contestualizzandola e ha desunto dall’analisi condotta che ci fossero degli elementi ad escludere la contrarietà all’ordine pubblico. Quali sono questi elementi? Il fatto che in definitiva la moglie fosse stata avvisata del fatto che il marito aveva avviato questa procedura e ancora la disciplina e la regolamentazione patrimoniale dei rapporti tra i rapporti.  Poligamia  in Italia non è ammessa. Possiamo ammettere che un matrimonio poligamico sia riconosciuto nell’ordinamento Italiano? No è reato. La questione si è posta in una pronuncia che ha coinvolto la corte d’appello di Brescia. VEDI PRONUNCIA. Questione basata sulla materia del lavoro. Un uomo aveva contratto matrimonio con donna che viveva in Italia e prima di morire durante incidente sul lavoro contrae un matrimonio nel suo paese d’Origine con una seconda donna, quindi era poligamo nel paese d’origine. Quando muore anche la seconda moglie avanza una pretesa di risarcimento. Come la corte di Brescia ha provato a valutare la richiesta di risarcimento in funzione del secondo matrimonio contratto nel paese d’origine. La conclusione a cui giunge la corte è che la seconda moglie deve essere risarcita, perché è evidente che quel matrimonio non può essere riconosciuto, ma non esclude che in qualche modo quel rapporto potesse rilevare ai fini del risarcimento. Cosa ha impedito il risarcimento nonostante questa aperte fatta dalla corte? Dal fatto che quel secondo matrimonio fosse stato contratto così poco tempo da non aver dato vita ad una relazione stabile tra i due. Tuttavia l’esistenza di un rapporto che sorge nel paese d’origine risulta dalla corte non del tutto rilevante.  Descrizione di Alessandra tacchi di questo modello, comparando il modello inglese con quello francese: “Il modello inglese si dichiara diretto ad un’armonia razziale, si tratta di una politica che riconosce e protegge le varie identità culturali. L’appartenenza ad un gruppo etnico può costituire il presupposto di un trattamento giuridico differenziato non solo nelle aule dei tribunali ma anche dal punto di vista legislativo”. esempio: si introducono una serie di normative sulla macellazioni per tipo religioso. ITALIA: come si posiziona l’Italia in questo panorama, tra il modello inglese o quello francese? il modello italiano è un modello assimilazionista o multi-culturalista? È un modello che si colloca a metà fra i due. Se si guarda lo strumento del concordato o dell’intesa si avvicina di più al modello multi-culturalista inglese, anche se poi le intese hanno tradotto le aspettative del riconoscimento della diversità. Ma, se guariamo attentamente all’ordinamento giuridico italiano oltre all’intesa e al concordato si tiene conto anche per esempio nelle scuole o nei carceri ci sono menù diversi in base alle differenti religioni. Quindi in Italia c’è sicuramente il metodo del concordato e dell’intesa ma ci sono anche soluzioni a livello normativo. Una delle frontiere su cui si apre il dibattito delle festività. Consiglio di stato in grado d’appello, n.1388. la richiesta di accesso ai locali della scuola per impartire la benedizione, per svolgere un rito religioso, la richiesta d’accesso viene fatta con riferimento all’orario extra- scolastico e prevedendo che su questo rito partecipano solo su base volontaria gli studenti che vogliono accompagnati dai loro genitori. Il consiglio di stato quindi fa ricordo al principio di non discriminazione, vietare questa pratica sarebbe quindi come discriminare questo. Consiglio di Stato, sentenza n. 1388/2017 2. Com’è noto, la benedizione pasquale è un rito religioso (...). Il fine di tale rito (...) è anche quello di ricordare la presenza di Dio nei luoghi dove si vive o si lavora (...). Non avrebbe senso (...) la benedizione dei soli locali, senza la presenza degli appartenenti alle relative comunità di credenti, non potendo tale vicenda risolversi in una pratica di superstizione. Tale rito dunque, per chi intende praticarlo, ha senso in quanto celebrato in un luogo determinato, mentre non avrebbe senso (o, comunque, il medesimo senso) se celebrato altrove (...), senza che ciò possa minimamente ledere, neppure indirettamente, il pensiero o il sentimento, religioso o no, di chiunque altro che, pur appartenente alla medesima comunità, non condivida quel medesimo pensiero e che dunque, non partecipando all’evento, non possa in alcun senso sentirsi leso da esso. Deve quindi concludersi che la “benedizione pasquale” nelle scuole non possa in alcun modo incidere sullo svolgimento della didattica e della vita scolastica in generale. E ciò non diversamente dalle diverse attività “parascolastiche” che, oltretutto, possono essere programmate o autorizzate dagli organi di autonomia delle singole scuole anche senza una formale delibera. 3. È appena il caso di rilevare che non può logicamente attribuirsi al rito delle benedizioni pasquali, con le limitazioni stabilite nelle prescrizioni annesse ai provvedimenti impugnati, un trattamento deteriore rispetto ad altre diverse attività “parascolastiche” non aventi alcun nesso con la religione, soprattutto ove si tenga conto della volontarietà e della facoltatività della partecipazione nella prima ipotesi, ma anche che nell’ordinamento non è rinvenibile alcun divieto di autorizzare lo svolgimento nell’edificio scolastico, ovviamente fuori dell’orario di lezione e con la più completa libertà di parteciparvi o meno, di attività (ivi inclusi gli atti di culto) di tipo religioso. Ed ancora, c’è da chiedersi come sia possibile che un (minimo) impiego di tempo sottratto alle ordinarie e le attività scolastiche, sia del tutto legittimo o tollerabile se rivolto a consentire la partecipazione degli studenti ad attività “parascolastiche” diverse da quella di cui trattasi, ad esempio di natura culturale o sportiva, o anche semplicemente ricreativa, mentre si trasformi, invece, in un non consentito dispendio di tempo se relativo ad un evento di natura religiosa, oltretutto rigorosamente al di fuori dell’orario scolastico. Va aggiunto che, per un elementare principio di non discriminazione, non può attribuirsi alla natura religiosa di un’attività, una valenza negativa tale da renderla vietata o intollerabile unicamente perché espressione di una fede religiosa, mentre, se non avesse tale carattere, sarebbe ritenuta ammissibile e legittima. Conclusioni: ingresso del sacerdote legittimo o illegittimo? Legittimo perché non comprende gli orari di scuole. Fa ricorso al principio di non discriminazione, vietare questa pratica sarebbe come discriminarla. Perché studiare i diritti religiosi? Se guardiamo i diritti religiosi per come sono stati tratteggiati, quello che emerge è che conoscere le loro dinamiche operative può essere utile per chi deve gestire questi conflitti di lealtà o trattare questi conflitti quando si tratta di difendere un diritto dallo studio dei diritti religiosi possiamo avere dei vantaggi: 1. Evitare gli stereotipi  il primo errore che si può commettere quando non si conosce una realtà è affidarsi agli stereotipo che vengono costruiti su questa realtà. Il fatto di conoscere il modo di operare di questi diritti può essere un modo per evitare lo stereotipo e per operare su base oggettiva 2. Gestire i conflitti di lealtà/ identità conflitti non facilmente risolvibili e più si indaga e più si ampliano, quindi i diritti religiosi possono darci gli strumenti necessari questi conflitti. Es: durante il periodo di ramadam un detenuto, viene trasferito durante quel periodo da un istituto penitenziario ad un altro, aveva fatto lui richiesta di trasferimento. Il detenuto aveva una malattia che lo obbligava ad assumere una certa medicina, ma decide di non assumere la terapia che per lui era vitale, lo rimandarono successivamente all’istituto di partenza con tutte le conseguenze che questo comporta. 3. Costruire una società inclusiva Lezione 9/10 – Lezione numero 2 Alimentazione e religione Tema importante perché questa lezione ci consente si capire meglio quali differenze passano tra differenze culturali e norme religiose, così come affrontare il tema di conflitto di lealtà conducendolo ad un caso concreto. Il peso che il cibo come precetto giuridico religioso nella chiesa cattolica non ha lo stesso pese che assume nella religione islamica e diritto ebraico. Diverso percorso che il cristianesimo ha fatto a differenze dall’ebraismo e islamismo. Appartenenza e identità etnica e religiosa sono soprattutto nell’ebraismo compenetrate tra loro, anche nell’islam e un pò meno nel cristianesimo  anche il tema del cibo è importante per capire chi sta dentro ad una certa comunità e chi no. «“Fare festa” significa riconoscere che l’uomo vive in uno spazio, il cosmo, e in un tempo, l’arco della sua vita, dove Dio è presente e accessibile. Le feste, in tutte le religioni universali, sono un’occasione per ricordare gli impegni dell’uomo nei confronti di Dio, che lo invita a non dimenticare la sua opera realizzata nel tempo e nello spazio. […] Nelle Religioni è presente una vera e propria diversità alimentare, che contraddistingue il menù festivo dal consumo di cibo quotidiano. Un menù, quello festivo, che volutamente nei suoi piatti e nelle sue bevande, rimanda al significato religioso della festa, contribuendo così, mangiando e bevendo, a costruire un clima propizio all’incontro con il sacro». («Cibo e religioni. Celebrare la festività a tavola», in Cultura & Libri, 7, 135, luglio-agosto 2011, p. 7)  citazione che introduce al percorso che verrà fatto. Obiettivo è raggiungere i seguenti tre punti:  Comprendere la differenza fra significato simbolico e valore giuridico delle regole alimentari religiose (RAR);  Introdurre alla conoscenze delle principali RAR delle religioni del Libro; (cercare di capire quali sono le regole alimentari religiose che devono essere osservate dai membri delle tre comunità religiose: ebraismo, cristianesimo e islamismo)  Riflettere su come garantire il rispetto della diversità religiosa nelle strutture chiuse o semichiuse come carceri, ospedali, scuole; Primo obiettivo comprendere la differenza fra significato simbolico e valore giuridico delle regole alimentali religiose (RAR): è evidente che il cibo più di altre azioni che compiamo assume su di se diversi significati: ci sono significato più tradizionali e altri meno tradizionali. Per alcuni rileva della proprietà nutritive che presenta, ma può assumere un significato che va al di là di un fine nutritivo. Alcune volte non si soddisfa un bisogno di nutrirsi ma si muovono in un orizzonte di seno. Da questo punto di visto il cibo, lavorando sul piano del senso, ha un forte valore identificante. A seconda della comunità che si prende in considerazione identifica un certo tipo di persona piuttosto che un’altra. Il cibo preso in termini generali può identificare l’identità etnica e cultura delle persone, le identità religiose culturale delle persone o più semplicemente le loro identità religiose. In tutti i casi l’identità è l’elemento che definisce l’appartenenza d una certa comunità.  il cibo concorre a definire l’identità delle persone  Identità etnica e culturale;  Identità religiosa e culturale;  Identità religiosa. "Il cibo è la soglia più sensibile e più bassa del rapporto tra culture. (…). Gli estranei possono assaggiare una cultura senza esserne minimamente affetti (...). Essendo una soglia, la cucina di una cultura può essere assaggiata da un'altra, può essere espulsa o divorata (...). La cucina è il luogo degli scontri e degli incontri e soprattutto dei malintesi. Una cucina può servire a delimitare una identità che all'interno non è poi così sicura (le proibizioni servono a questo) e altresì può consentire giochi di stereotipi, imitazioni, vendite della propria immagine all'altro. La cucina (…) è la soglia più accessibile di una cultura. È la soglia più bassa di un confine". Franco la Cecla Sperimentate il cibo di una cultura diversa può dare un effetti più o meno positivo, può capitare che mangiare una cavalletta sia considerato interessante o che questa esperienza provochi disgusto. Questo capita quando usciamo nel confine delle nostre tradizioni per consumare cibo legato ad altre storie o ad altre culture. Questa è un esperienza culturale il cui esito può risultare un esito di gusto o disgusto. Questo ragionamento introduce invece la differenza con le norme religiose in senso proprio, una persona curiosa può liberalmente se fare l’esperienza di un cibo diverso e la peggiora cose è capitare che il cibo non piaccia, ma se appartengo ad un certa comunità religiosa che impone certe regole alimentari, il fatto di consumare un cibo sbagliato stabilisce una distinzione tra condotta lecita o condotta illecita.  esempio ebreo o musulmano che va in Germania alla festa della birra. Se mangio un wustel la violazione viola un precetto. Le conseguenze di questo illecito sono sanzione di ordine spirituale che in certi versi possono essere irrilevanti oppure possono avere importanza e quindi valutare in che termini tenerne conto, soprattutto in quelle struttura chiuse o semichiuse in cui le persone devono commutare il cibo che l’amministrazione fornisce. Differenza tra costumi culturali e norma religiosa: Costumi culturali: per cristiano mangiare l’agnello a Pasqua: nessuno ci costringe e mangiarlo è solo un abitudine culturale Norme religiose: per ebrei e musulmani il divieto di cibarsi del sangue e l’obbligo di mangiare carne macellata ritualmente.  soprattutto sentita nella comunità ebraica. Secondo obiettivo introdurre alla conoscenza delle principali regole alimentali religiose delle tradizioni dell’ebraismo, cristianesimo e islam: quando si parla di cibo ci sono diversi significati, all’interno di questi significati esistono regole che si impongono come leggi da osservare agli appartenenti di queste comunità, l’osservanza identifica le persone ma soprattutto concorre a definire quanto quel soggetto appartiene nella pratica quotidiana a quella comunità. Es: gli arabi in carcere, ne troviamo alcuni che osservano il digiuno e agli invece che non lo osservano, in questa particolare fase della loro vita può generare dei conflitti. Lecito/Illecito secondo il cristianesimo: mentre ebraismo e islam hanno un complesso di norme religiose e alimentari definito nei contenuti e precettivo negli effetti, lo stesso non è nel cristianesimo. Sicuramente la entra in contatto con un elemento illecito, io quello lecito non lo posso mangiare perché diventa impuro. L’ebraismo prevede anche una rigida separazione tra la carne e il latte. Significa che devo evitare qualsiasi contatto tra carne e latte e questo divieto riguarda tutti gli utensili che a cada utilizzo per cucinare la carne o il latte. Diversamente dai musulmani gli ebrei possono consumare alcool, ma fatto secondo regole e produzione (verificate) secondo l’ebraismo. Norme di preparazione e conservazione: 1. La separazione tra carne e latte; 2. La macellazione rituale degli animali. Condizioni per realizzare un sacrificio kosher La macellazione rituale deve essere eseguita con un taglio rapido e profondo alla gola dell’animale eseguito con un coltello molto affilato privo di imperfezioni alla lama. Dopo la macellazione l’animale deve essere sottoposto ad un accurato controllo per verificare l’assenza di difetti. Prima di essere consumata la carne deve essere privata di ogni traccia di sangue attraverso un processo di salatura.  il problema principale non è il dissanguamento dell’animale, il vero problema è l’assenza del preventivo stordimento che invece è un requisito che la legge prevede. Lezione 10/10 Lecito/illecito secondo l’islam: due termini che possiamo utilizzare con specifico riferimento all’islam  Halal  permesso, lecito; Haram  proibito, illecito; Quando un cibo o una bevanda sono considerati HALAL quando sono idonei al consumo perché osservano tutte le norme. Non riguarda solo il cibo ma coinvolge altre questioni. Anche nell’islam c’è una lista di alimenti permessi e di converso una lista di alimenti vietati, c’è tutta una serie di norme per le preparazioni e le conservazioni. Gli alimenti proibiti sono: • Sangue • Carcasse di animali morti o infermi • Animali macellati invocando un nome diverso da dio • Maiali • Animali con zampe o denti canini (cani, scimmie, conigli, elefanti) • Pesci che non siano dotati di squame e frutti di mare • Rettili • Insetti • Uccelli con artigli • Sostanze inebrianti • Qualsiasi ingredienti proveniente da animali proibiti Così come nel caso dell’ebraismo anche nell’islam, insieme all’elenco di alimenti che non possono essere consumati, esistono tutta una serie di disposizioni legati alla preparazione e alla conservazione che rilevano alla fine della laicità degli alimenti. Se è vietato un alimento sono vietati anche i suoi derivati. La macellazione rituale, deve seguire un determinato rito che ancora passa per l’uso di un coltello affilato che incide la cigolare, la carotide e la trachea provocando un dissanguamento rapido ed è accompagnato da una sorta di benedizione. Come all’interno dell’ebraismo anche la macellazione rituale dell’islam non prevede lo stordimento. Esiste una differenza che la macellazione dell’animale assume un significato rituale con la forma di benedizione, la macellazione è l’animale che viene sacrificato perché necessario alla sopravvivenza dell’uomo e solo in quanto tale può essere sacrificato. La macellazione degli animali è disciplinata all’interno dei nostri ordinamenti attraverso un regolamento europeo approvato nel 2009, in questo regolamento si prescrive l’obbligo di preventivo stordimento dell’animale, ma si permette ad alcuni stati di derogare a questo per motivi di ordine religioso. Se in linea di principio tutta la macellazione deve avere la preventiva storidizione degli animali, alcuni singoli stati possono derogare la normativa europea per motivi religiosi purché questo avvenga comunque dentro i macelli. Questa deroga da la possibilità di trovare un bilanciamento tra quelle che sono le esigenze alla normativa comune e le istanze che invece trovano fondamento nelle norme religiose di determinate comunità. In Italia sono state introdotte deroghe alla normativa comunitaria, è consentita la macellazione rituale per motivi religiosi, quindi è uno di quesi paesi nei quali si è deciso di applicare la facoltà di deroga. La Polonia e il Belgio invece inizialmente avevano introdotto questa deroga e poi hanno deciso di rimuoverla, l’Italia è uno dei paesi che esporta carne macellata secondo il rito. Terzo obiettivo Riflettere su come garantire il rispetto della diversità religiosa nelle strutture chiude o semichiuse come carcere, ospedali, scuole, ci son anche le caserme che si possono prendere in considerazione anche se è un settore in cui il problema non è ancora emerso: Ci si domanda come il servizio pubblico può garantire queste regole alimentari religiose nelle scuole, ospedali ecc ecc. portare cibo da fuori nelle scuole, centri detentivi ospedali ecc ecc non è così semplice e corretto. Nei carceri c’è anche tutto un problema di sicurezza che non piò essere sottovalutato. Negli ospedali il tema dell’alimentazione religiosa è stato toccato, alcuni hanno consentito a rispetto di queste regole sulla base che, l’idea che un malato che si nutre bene è un malato che guarisce bene e quindi costa meno all’amministrazione per questo si cerca di rispettare l’alimentazione religiosa. Nelle scuole invece c’è tutto l’aspetto pedagogico che viene in rilevo, ma si tenta comunque di fornire dei menù religiosi. Tra le modalità messe a disposizione nel nostro ordinamento per risolvere i conflitti di lealtà, c’è la modalità dell’accordo specifico, art. 7 cost, servono a superare quelle situazioni in cui il conflitto di lealtà c’è. Il tema dell’alimentazione viene gestita in questi termini con un’intesa con la comunità ebraica: legge 1989 n. 101 ci dice che lo stato si impegna a far si che il fatto di trovarsi nelle strutture chiuse o semichiuse non penalizzi l’esercizio della propria libertà religiosa e l’adempimento ad esse connesse, il secondo comma di questa legge afferma che è rincresciuto agli ebrei che si trovano presso istituti di pena e che non possono accedere liberamente a servizi esterni è consentito a loro richiesta di seguire le prescrizioni ebraiche senza oneri per l’istituzione nelle quali si trovano, quindi se in carcere si trova un detenuto ebreo, questo potrà fra presente la propria condizione non sarà costretto a nutrirsi con il vitto erogato dall’amministrazione, ma la comunità può portargli in carcere il pasto, a spesa delle comunità e non dell’istituto. Lo stesso è previsto in Lombardia su una base della concessione tra comunità ebraica e ospedali della Lombardia. Se un malato appartiene a questa comunità, è la comunità che fa entrare in ospedale il pasto. C’è un’altra intesa che prevede una norma analoga a quella che abbiamo appena considerato sul versante degli ebrei, è una norma che è stata inserita all’interno dell’intesa con i testimoni di Geova: 4 aprile 2007, l’art. 4 prevedeva che “è consentito ai testimoni di Geova detenuti nei suddetti carceri di osservare a loro richiesta, le prescrizioni della propria fede religiosa in materia alimentare, senza oneri per le istituzioni nelle quali si trovano ”. Ma non sappiamo come si sarebbe applicata questa norma perché non essendo mai entrata in vigore nell’ordinamento giuridico italiano non si sa come sarebbe stata attuata questa disposizione. Le intese pretendo un accordo da parti, confessione da una parte e stato dall’altra, ma una volta sottoscritta l’intesa, perché la legge entri nell’ordinamento occorre una legge di approvazione che nel caso specifico non è mai intervenuta. L’insieme delle regole alimentari religiose può essere considerato una forma di esercizio della libertà di religione? Se si ammette che il rispetto di queste regole sia una forma di esercizio della libertà di religione dobbiamo assicurane il rispetto, se invece non lo consideriamo come e libertà di religione non dobbiamo assicurane il rispetto. Davanti alla corte di Strasburgo si sono trovati due casi in cui la situazione è stata affrontata, entrambi i casi trattavano di detenuti di fede buddista che rivendicavano il loro diritto ad avere una alimentazione di tipo vegetariana, perché questa alimentazione era conforme ai propri precetti religiosi, qui si introduce un ulteriore questione, nella sentenza: -JAKOBSKI VS POLONIA, ruotano intorno al fatto di considerare l’obbligo del vegetarianismo un obbligo proprio del buddismo, cioè nonostante la corte di Strasburgo ha ritenuto che la richiesta del detenuto dovesse essere salvaguardata perché il mancato rispetto delle sue regole alimentari religiose era considerata una violazione dell’art. 9 della convenzione europea del 1950. Osservare le proprie regole religiose alimentari viene considerata una pratica di culto e come tale deve essere garantita ai sensi dell’art.9. La questione è arrivata anche davanti alla corte di cassazione penale italiana  sentenza n. 41474/2013, anche qui, in un caso che ha visto come protagonista un detenuto che era in regime di 41 bis (detenuti con reati di mafia soggetti ad un regime particolare e questo rende più complesso osservare proprie regole alimentari in quanto non possono cucinare da se i prodotti che comprano) in questo caso si è ancora ritenuto che il soggetto in questione dovesse avere accesso ad una dieta vegetariana in quanto convertito al buddismo. La sentenza non affronta solo il tema dell’alimentazione, se la corte di Strasburgo aveva detto che l’alimentazione conforme al proprio credo è una forma di esercizio della propria religione, lo stesso fa la corte di cassazione penale con questa sentenza applicando l’art. 19 costituzione L’alimentazione religiosa negli istituti di pena, perché in carcere esistono delle disposizioni che in linea teorica sono volti a garantire il rispetto delle regole religiose alimentari dei detenuti, a partire da una raccomandazione del comitato dei ministri del consiglio d’Europa (10 ottobre 2012) invita l’amministrazione a tener conto, nei limiti del possibile delle esigenze religiose dei detenuti in questa materia. Per capire se un diritto religioso viene rispettato bisogna capire come viene somministrato il cibo egli istituti di pena, ci sono due modi: • Il vitto , cibo che l’amministrazione deroga a tutti i detenuti, ci sono menù che vedono predisposti a livello nazionale nel rispetto di una serie di indicazioni che soddisfano i requisiti alimentari degli alimenti. All’interno di queste tabelle, che vengono periodicamente aggiornate, la normativa vigente dice che bisogna, nei limiti del possibile, tener conto delle prescrizioni religiose delle diverse fedi, gli istituti si sono organizzati prevedendo la c.d sostituzione a valore, il detenuto che osserva una determinata fede religiose, con quella che è la domandina sottopone all’amministrazione l’esigenza di astenersi dal consumo di carne di maiale nei limiti possibili l’amministrazione introduce la sostituzione a valore, ossia sostituisce alla carne un altro elemento di pari valore economico. Ai detenuti vengono somministrati giornalmente 3 pasti, il regolamento interno del carcere stabilisce l’orario dei pasti in modo tale che il primo possa essere consumato non lontano dalla sveglia, il secondo dopo circa 5 ore dal primo e il terzo dopo circa 5 ore dal secondo. Ai minorenni invece vengono somministrati 4 pasti regolarmente intervallati. • Sopravvitto , è costituito da quell’insieme di prodotti alimentari che i detenuti possono acquistare con il proprio denaro in questo magazzino del carcere nel quale confluiscono prodotti che possono essere acquistati dai detenuti. • Pacco soccorso , i detenuti possono ricevere 4. pacchi al mese complessivamente di peso non superiore a 20 kg, contenete esclusivamente generi di abbigliamento ovvero nei casi e con le modalità stabilite dal regolamento interno, anche generi alimentari di consumo comunque che non richiedono manomissioni in sede di controllo. L’elemento che emerge in modo significativo è che la sostituzione a valore è la garanzia base che consente al detenuto di potersi nutrire con un alimento che per lui sarebbe illecito. Si può migliorare questa grazia con il sopravvitto e il pacco soccorso ma qui si trova un limite economico soprattutto nel sopravvitto. Si apre il tema delle riflessioni che la pubblica amministrazione deve fare quando si trova di fonte al tema della libertà e il diritto dei fedeli, ma anche dei non fedeli, bisogna capire se garantire un servizio che rispetti la libertà religiosa costi di più o di meno, per il momento la sostituzione a valore è la soluzione migliore che si è trovata. Le conclusioni alle quali giunge il comitato etico mette una clausola di salvaguardia “in quanto possibile”, si trova sicuramente un problema economico. Non si limita a garantire l’osservanza della libertà religiosa semplicemente con gli alimenti ma ha fa un salto affermando di adottare politiche che mirino all’integrazione, si pratica una scelta di tipo politico. Il livello massimo si raggiunge quando si ritiene politicamente corretto farlo e nel rispetto dei diritti di tutti. In carcere questa evoluzione è molto evidente. Esiste la convinzione che le carceri insieme al web sono il luogo in cui la radicalizzazione ha più chance di ottenere boni risultati. Il regolamento di esecuzione della legge del ’75, con il regolamento del 2000 ci introducono una serie di dissezioni che aprono alla diversità religione e culturale, introduce delle disposizioni che vanno a salvaguardare la diversità religiosa. La prima di queste disposizioni è una precisazione circa la forma di esercizio della libertà religiosa purché compatibili con l’ordine e la sicurezza dell’istituto e non contrari alla legge. Inoltre è consentito durante il tempo libero, ai singoli detenuti internati di particolare il culto della propria confessione religiosa, purché non si esprima in comportamenti molesti per la comunità. C’è un altra parte dell’art. 58 che afferma che è consentito ai detenuti e agli internati che lo desiderano di esporre nella propria camera individuale o nel proprio spazio di appartenenza nella camera a più posti, immagini e simboli della propria regione. Questa disposizione crea una serie di problemi, esempio quando nella stessa cella convivono religioni differenti e non compatibili, inoltre se si mette un’immagine che è un estratto di un testo sacro in una lingua che gli agenti penitenziari non conoscono c’è un problema di controllo che diventa sempre già compilato anche in funzione della diversità linguistica o culturale. Inoltre c’è il rispetto del ramadan, bisogna rispettare la preghiera del venerdì, e non è facile, pulizia personale e la lettura giornaliera del corano, oltre che al digiuno da aurora a tramonto. La versione del corano che entra in carcere deve essere compatibile con l’ordine e la sicurezza. Durante questo periodo il ministero della giustizia diffonde una circolare su indicazione della grande moschea di Roma che dice quando inizia il ramadan e quando finisce e ricorda le istruzioni da seguire in materia. Da questo punto di vista l’amministrazione penitenziale fa una sforzo specifico che è quello di tener conto di questo periodo e quindi mette a disposizione di questi fedeli le disposizioni più opportune per osservare questo periodo. Minaccia della radicalizzazione Le strategie che l’amministrazione penitenziaria mette in capo per provare a gestire questa situazione, si fondano sull’osservazione, ce tutta una procedura che si traduce nell’osservazione di certi detenuti, per cercare di prevenire il problema. I detenuti che sono radicalizzasti o si pensa che siano in fase di radicalizzazione si distinguono in 3 tipologie di detenuti: • quelli già in carcere per reati di terrorismo, già nel circuiti di alta sicurezza 2. • Detenuti per altri reati che condividono un’ideologia estremista e risultano carismatici per il resto della popolazione detenuta. C.d leader • c.d follower, detenuti per reati analoghi a quelli connessi dai leader, non sono ancora radicalizzasti ma possono subire il fascino e l’influenza dei leader. Questi detenuti sono soggetti a procedure di monitoraggio e osservazione. Sono previsti 3 livelli di osservazione : • Alto, concerne i detenuti per fatti connessi al terrorismo internazionale e coloro che hanno già suscitato interesse per atteggiamenti rilevatori di forme di proselitismo o radicalizzazione. • Medio, raggruppa i ristretti che in carcere anno posto in essere condotte tali da far presupporre la loro vicinanza all’ideologia. • Basso, sono ricompresi i detenuti che meritano solo un’osservazione approfondita alla luce delle notizie, ancora generiche, giunte dall’istituto. Ma quello che davvero interessa non è molto questa distinzione, bisogna capire gli indicatori sulla base del quale si realizza l’osservazione, questi indicatori sono stati identificati nel 2009 ad opera di Austria francia e Germania, si sono sforzati di capire quali erano gli indizi per una radicalizzazione. L’elenco dei criteri: • Pratica della religione • Routine quotidiana • Organizzazione delle celle, vita privata • Appartenenza esterna • Comunicazione con le persone dentro e fuori l’istituto e il comportamento sociale • Commenti sugli eventi politici • Comportamento verso e autorità • Altre forme sospette di comportamento Il criterio va valutato e applicato al soggetto. Possono cosi assumere rilevanza: • L’intensificarsi della preghiera • Un atteggiamento selettivo nei confronti dell’imam ritenuti moderati • La disapprovazione verso chi, ugualmente musulmano, viene giudicato non osservante • Il cambiamento nell’aspetto esteriore, come la crescita della barba o la scelta di indossare abiti tradizionali • Le decisioni di decorare la stanza con tappeti di preghiera, immagini del corano ecc • Il rifiuto di comunicare col personale femminile o di affidarsi ad un difensore di fede musulmana • L’intensificarsi dello studio di tematiche connesse all’islamismo • La critica rivolta alle altre regioni • L’insofferenza dimostrata verso i valori occidentali o i rifiuto espresso nei confronti dei sistemi democratici. Questi sono indicatori che incidono sull’esercizio delle pratica religiosa, non che su pratiche quotidiane delle persona. Questi indicatori sono realmente efficaci? Non interferiscono conta libertà religiosa dei detenuti, questo controllo però può indispettire persone, può innescare profili di reazione che in profili normali non ci sarebbero. Il limite di una strategia che si fonda solo sull’osservazione o sul monitoraggio. Strategia introdotte a partire dal 2009, sono strategie che distinguono i detenuti in 3 categorie come abbiamo detto, terroristi in senso proprio, leader e follower. Il progetto Simurgh: fare “contronarrazione” con la cultura: Vede coinvolti i detenuti e fari oggetti sviluppando diversi obbiettivi in applicazione pratica del modello teorico: - contrastare l’analfabetismo religioso; - prevenire gli “stereotipi dell’altro” e i processi di radicalizzazione fondati su una percezione della religione; - favorire i dialoghi tra cultura e religioni; - ricomporre le basi del “vivere insieme”; Progetto promosso anche dalla polizia penitenziaria. Lezione 17/10  Facoltativa Diritto Islamico Per materiale vedi ariel Lezione 16/10 - 18/10 - Lezione numero 4 La Chiesa come ordinamento Il diritto canonico è il diritto della chiesa cattolica, ossia un complesso di regole e precetti (ordinamento) finalizzati a regolare la vita della chiesa come istituzione/comunità religiosa. La chiesa ha un proprio diritto, il diritto canonico, ed è un complesso di regole e precetti che sono finalizzati a regolare la vita della chiesa come istituzione e comunità religiosa, sono due concetti diversi. • L’istituzione ci fa pensare alla chiesa come ad un ente; • mentre se si utilizza il termine comunità religiosa è intuitivo riferirsi ad una serie di soggetti. Una precisazione, canonico deriva dal greco, canone = norma è il temine che si utilizza per nominare le singole disposizioni del codice canonico, non si parla di articoli ma di canoni. Si cercherà di analizzare l’ordinamento giuridico della chiesa cattolica, si cercherà di capire quali sono i presupposti di questo ordinamento e di analizzare i caratteri, le specificità che presenta rispetto agli ordinamenti secolari che diventano i termini di comparazione.  Prendere in considerazione i presupposti significa fare una serie di considerazioni sul “se” di questo ordinamento. Fino ad oggi si è data presupposta l’insieme dei diritti religiosi, ragionando sui presupposti dell’ordinamento canonico, stiamo provando a mettere in discussione questo dato approvato fino ad oggi, ci si chiede se effettivamente l’esistenza di un insieme di regole sia ragionevole con riferimento alle comunità religiose. Esiste un diritto canonico, ma sulla sua esistenza non tutti concordano, è una questione che interessa la storia della chiesa dalla sua fondazione. Nel corso degli anni la questione si è riproposta con diversi movimenti, agnosticismo, spiritualismo (alto medioevo), o alla posizione incarnata da luterano come reazione ad una certa chiesa. Questa dialettica arriva fino al secolo scorso e trova un autorevole referente nella corrente anti giudica e interessa anche i nostri giorni: ricchezza della chiesa, accesso per gli omosessuali, rapporto fra chiesa universale e chiesa particolare, quando papa Francesco di è affacciato a piazza s. Pietro si è rivolto alla chiesa particolare, quello è stato un momento importante per capire in che direzione sarebbe andato il suo pontificato. Il dibattito ecclesiale ci aiuta capire in quale senso devono essere presi in considerazione gli ordinamenti religiosi e più in particolare quello della chiesa cattolica. I diritti religiosi servono a regolare l’esistenza delle singole comunità religiose risolvendo anche problemi di tipo concreto. Si sa chi può interpretare i testi sacri, chi può esercitare funzioni di governo. Come ogni altro diritto anche quelli religiosi sono un insieme di norma che disciplinano la vita di queste società. Esistono disposizioni canoniche costituzionali che affrontano queste tematiche. Ma quello che caratterizza i diritti religiosi è il fatto che l’insieme delle regole che confluiscono in questo regolamento ha come obbiettivo quello di preservare le regole e le credenze fissate dai fondatori. Quando definiamo le regole che vivono in questo ordinamento non si pensa solo al fine temporale che queste regole possono avere, ma si mette in collegamento questo fine con l’insieme delle credenze e dei valori che il fondatore ha disegnato per questo tipo di comunità religiosa. Torna quindi il problema dell’interpretazione dei test sacri. La fonte primarie sono i testi rilevati e rispetto a questi si pone un problema di interpretazione, il ruolo svolto dalle autorità ecclesiastiche serve da una parte a definire le regole di convivenza della comunità, ma ha anche come obbiettivo quello di preservare le regole e le credenze del fondatore, e questo è una specificità di queste religioni. Infatti nei diritti secolari non si trova questo obbiettivo. Si cerca di spires e l’essenza di un ordinamento religioso è giustificabile di fronte alla posizione di chi, viceversa, ritiene che si debba far riferimento solo sulle istanze religiose perseguite da questa comunità premesso che di ordinamento religiosi come quello canonico servano a definire le regole della convivenza ma anche a salvaguardare le istanze del fondatore, la composizione tra dimensione giudica e quella pastorale può essere raggiunta secondo quella che è stata la traiettoria del concilio vaticano II (riunione dei vescovi di tutto il mondo, Giovanni XXII convoca questo concilio affrontano una serie di temi, la questione era come la chiesa dovesse porsi di fronte alla modernità, come affrontare tutte le sfide che questa poneva, all’interno di questo dibattito, che introduce anche la messa non più in latino, o che porta il sacerdote a recitare la messa di fonte alla persone non con le spalle a loro, si affronta anche la questione umana e divina, si parla di una realtà che non è temporale e che tuttavia nella sua natura divina vive in relazione con la natura umana),ossia la LUMEN GENTIUM, n.8, dimensione naturale e spirituale convivono fra di loro, le diverse prospettive: religiose e di diritto, convivio: DIRITTO: I. chiesa = struttura di governo II. chiesa = comunità visibile III.Chiesa come comunità terrena DIVINA: • Chiesa = corpo mistico di cristo • Chiesa = assemblea spirituale • Chiesa = chiesa arricchita di beni celesti È rilevante questa riflessione perché salvaguarda l’idea che l’esistenza di regole non sia un’imposizione ma uno strumento posto al servizio della dimensione spirituale della chiesa. grave dell’omicidio. Si sottolinea la speciale gravità di quella condotta. Spesso l’ordinamento canonico lascia alla competenza degli ordinamenti secolari la sanzione di condotte che gli ordinamenti secolari già puniscono. • A quali condizioni può essere punito un soggetto? • L’età minima per essere immutabili è il compimento dei 16 anni d’età • La condotta non deve essere commessa con ignoranza, non è imputabile chi segna sua colpa ignorava di violare una legge o un precetto • Il soggetto non deve essere stato costretto a porre in essere quella condotta per violenza fisica o per caso fortuito • Il soggetto non deve essere stato condizionato da un timore grave, la volontà deve essere autentica, • Non è imputabile chi agisce per legittima difesa • Chi era privo dell’uso della ragione • E chi si ritrova senza sua colpa nelle circostanze dei numeri 4 e 5. Anche nel diritto canonico valgono cause di giustificazione analoghe a quelle dei diritti penali secolari. Tra queste due pene si pone il caso specifico che di per … ma se l’autorità ne viene a conoscenza può dichiarare quella pena, la dichiarazione non è costitutiva della pena, la dichiarazione rimarca l’antigiuridicità della condotta, la dichiarazione dell’autorità ecclesiastica ha questo scopo perché (audio. esempio: diocesi, una bambina che a seguito dell’abuso commesso dal patrizio, rimasta in cinta di due bambini abortisce, la bambina aveva 2 anni, i medici in collaborazione con la famiglia decidono di praticare l’aborto. La chiesa cattolica prevede la scomunica per questa pratica, sanziona non solo la donna ma tutte le persone che cooperano all’interruzione della gravidanza, trattandosi di pena latea sentenzia, quella condotta è sanzionata con questa pena, con la scomunica che è la pena più grave. Nel caso specifico, l’arcivescovo di quella diocesi decide, venuto a conoscenza della vicenda, di dichiarare la scomunica a carico, non della bambina, ma dei medici che hanno praticato l’interruzione volontaria della gravidanza, non a carico della bambina in quanto non è imputabile, la sezione scatta solo nei confronti dei due medici per aver cooperato all’evento. È una sezione che per espressa dichiarazione del vescovo è stata dichiarata nell’intenzione di sottolineare la negatività di quella condotta. Fatta salva l’elencazione delle cause di giustificazione, il modo in cui si genera la vita è irrilevante per l’ordinante canconco perché l’unico elemento che viene in rilievo è la vita da tutelare. Cause attenuanti  esistono tutta una serie di circostanze che possono coniugare una riduzione della sanzione, per esempio il minore che ha già compiuto i 16 anni d’età è un soggetto rispetto al quel posso valutare delle ricordanze attenuanti. Canone 1324. Quindi la pena deve essere mitigata o sostituita con una penitenza se il delitto è commesso: • Da una persona che aveva l’uso di ragione in maniera soltanto imperfetta • Da una persona che mancava dall’uso della ragione a causa di ubriachezza o di altre simili perturbazioni della mente, di cui fosse colpevole • Da un grave impeto passionale • Da un minore che avesse compito 16 anni d’età • Da una persona costretta da timore grave • Contro qualcuno che abbia gravemente e ingiustamente provocato  Remissione della pena: cessazione contumacia virtuale. can. 1357. “il confessore può rimettere in foro interno sacramentale la censura latea sententiae di scomunica o d’interdetto, non dichiarata, se al pentimento sia gravoso rimanere in stato di peccato grave per il tempo necessario a che il superiore competente provveda. Il confessore nel concedere la remissione imponga al penitente l’onere di ricorrere entro un mese sotto pena di ricadere nella censura al superiore competente o a un sacerdote provvisto della dacàotà, e di attenersi alle sue decisioni, intanto imponga una congrua penitenza e la riparazione, nella misura in cui ci sia urgenza, dello scandalo e del danno, il ricorso poi può essere fatto anche tramite il confessore, senza fare menzione del nominavo del penitente” In questi casi la cessione della contumacia passa attraverso un sacramento: la confessione. Il soggetto può rivolgersi ad un sacerdote, confessare un suo peccato e dare prova del venir meno della contumacia. Ma non basta a cancellare del tutto il peccato. La dimensione del peccato e le conseguenze temporali si collocano su due piani diversi. Si andrà a confessarsi e a quel punto il confessore se decide di assolverlo deve anche dire che, se si vuole eliminare le conseguenze temporali di quella condotta, bisognerà rivolgersi ad un’autorità competente che farà lo stesso tipo di valutazione che fa l’autorità competente (il confessore) nel caso delle pene medicinali ferende sententie. Si valuta che il soggetto sia davvero guarito e di cancellare il peccato. Si possono applicare anche le penitenze. La contumacia è sempre rilevante ma a seconda di come si applica la sanzione la contumacia viene gestita in modi diversi. Il peccato agisce sul foro interno della coscienza e il delitto agisce sul foro esterno. Pene medicinali: 1. Scomunica 2. Interdetto 3. Sospensione Scomunica can. 1331—> pena più grave, comporta la privazione dell’accesso ai sacramenti. Questa pena vale solo se i credenti sono davvero credenti. Esempi di delitti che sono sanzionati con la scomunica latae sententiae: - aborto si può constatare; - l’eresia, è eretico chi nega una verità di fede; - apostasia, quando si rinnega la fede; - scisma, quando qualcuno si allontana dalla chiesa e ne fonda un’altra; La sezione è la scomunica late sententia, gli effetti della scomunica possono essere il divieto di celebrare (per i chierici) e ricevere (per tutti) i sacramenti, salvo casi particolari (es: confessione in punto di morte), divieto di esercitare uffici ecclesiastici o di realizzare atti di governo (per i chierici). Queste sono 3 delitti che sono punti con la scomunica latea sententia. Un altro esempio di scomunica: can. 1367 se per qualche ragione qualcuno profana le specie consacrate all’esito di questa profanazione scatta la scomunica latea santentia, scomunica riservata alla santa sede. Non è competente il singolo sacerdote ma direttamente la santa sede, la congregazione per la dottrina della chiesa che ha conseguenze anche di tipo giudiziario agisce come un tribunale, è competente anche in materia di abusi del clero sui minori. In epoca fascista appartenere ad un partito comunista era un’eresia!, in quel contesto era un‘ideologia che rinnegava la fede. La pena agisce sul soggetto, ma configura un pubblico scandalo, ma non perché sia scandalo in senso proprio, ma perché in quel modo contraddice l‘insegnamento dell’istituzione. Interdetto can. 1332  viene definito una “scomunica minore”, si possono contra anche a ricoprire incarichi e operare al servizio della chiesa nello svolgimento di questi incarichi. Si negano ai fedeli taluni beni sacri: la persona ritenuta interdetta potrà esercitare l’ufficio o l’incarico ecclesiastico di cui è stato rivestito, MA, non potrà: -prendere parte, in qualsiasi modo, come ministro alla celebrazione del sacrificio eucaristico o di qualsiasi altra cerimonia di culto liturgico -celebrare sacramenti e sacramentali come ricevere i sacramenti. Sospensione can. 1333  presuppone il conferimento di un ufficio, siccome sospende gli atti della potestà d’ordine, di governo e l’esercito di diritti o funzioni inerenti all’ufficio, l’obbiettivo di questa sanzione è limitare i compiti di governo, di ufficio che sono destinati a determinati soggetti siano essi chierici o laici. Anche i laici possono esser membri del tribunale ecclesiastico. Si può evitare di percepire i frutti, lo stipendio, le pensioni o altro. In questo caso comporta anche l’obbligo di restituire quanto sia stati percepito illegittimamente seppure in buna fede. La potestà d’ordine è la potestà di amministrare i sacramenti. PENE ESPIATORIE Sono pene che hanno come obbiettivo quello di reintegrare l’ordine di orato, ha una funzione sociale per certi versi, con riferimento all’ordinamento canonico, possono essere: • ferendae sententiae • latae sententiae Le caratteristiche di queste pene sono pene per le quali in linea di principio la contumacia non è necessaria. Viene in considerazione solo se la pena che si applica è una pena per la quale non è prevista una durata determinata di tempo. Le pene medicinali non hanno un tempo definito, finiscono solo quando il reo guarisce. Nelle pene espiatorie può essere che le pene abbia una durata predeterminata pure che non essendo fissato un tempo rilevi la contumacia si tratta di una valutazione fatta caso per caso. Quindi la pena cesserà per fine naturale oppure per remissione dell’autorità competente, non essendoci un tempo si agisce facendo ricorso al concetto di contumacia. Le pene espiatorie sono previste all’interno del codice ma in una elencazione che non è tassativa è esemplificativa: • possono così prevede la proibizione per i chierici e i religiosi di dimorare in un determinato luogo o territorio, • la dimissione dallo stato clericale è applicata solo ai chierici ed è per esempio la pena massima prevista nel caso di abusi su minori, è prevista la dismissione dallo stato clericale, non la scomunica. Dimissione dello stato clericale prevista anche per quei chierici decidono di convivere o sposarsi. Costituisce a pena massima istituita per i chierici colpevoli i gravissimi delitti questa pena non può essere stabilita per legge particolare, è riservata, ad un collegio di tre giudici. La dimissione dello stato clericale è prevista dal codice per determinati casi: quando si compie delitto di apostasia, eresia o scisma, nei casi di prolungata contumacia o di prolungato scandalo, quando si compie violenza fisica contro la persona del romano pontefice, ecc ecc • Il trasferimento ad altro ufficio • La privazione della potestà, dell’ufficio, dell’incarico, di diritto, di un privilegio, di una facoltà, di una grazia, di un titolo, di un’insegna, anche se semplicemente onorifica. Il sistema che oggi consociamo di confessione è un sistema che la chiesa ha maturato nel orso del tempo, in una prima fase la confessione era un processo pubblico che si svolgeva davanti al vescovo, il peccatore andava pubblicamente a confessarsi dal vescovo, quindi enunciava davanti a tutti le proprie colpe e poteva venir sanzionato in vari modi, veniva costretto ad esempio a non occupare i posto davanti in chiesa, a digiunare, a genuflettersi continuamente. Per molto tempo il digiuno ha avuto un peso significativo nella chiesa, era digiuno sanzionatorio, il digiuno era sinonimo di fare penitenza. Succede che, siccome all’esito di questo processo pubblico il fedele veniva emarginato dalla comunità e perdeva la possibilità si svolgere funzioni ed incarico pubblici si era introdotta la pratica di non confessarsi se non in caso di morte. Per provare a gestire questa situazione si decide di trasformare la confessione in rito privato. A partire dall’alto medioevo si comincia a diffondersi i c.d. penitenziari che erano dei cataloghi in cui si indicava il tipo di peccato e la sanzione che doveva venir applicate, ma si ottenne di accumulare talmente tante condanne da non aver tempo di espiare nella vita di una persiana. All’esito di questa confessione si aggiunge il tema delle indulgenze si converte la sanzione spirituale in termini economici. Nel sistema di tariffari elaborati si trovano diverse tipologie di peccati, quelli che attengono alla sfera spiritale o quelle al tema del rapporto con il cibo. esempio: PECCATO: omicidio PENITENZA: astenersi dall’attività sociale o ritirarsi in convento, astensione alla carne eccetto nelle feste principali, scomunica per un tempo variabile da un anno o fino al punto di morte, rinunciare: al matrimonio (se non sposato),bagni, equitazione, bevande alcoliche (per 3 giorni su 7), miele e digiuno quotidiano fino alle 15. La durata delle penitenze era a discrezione del vescovo (e del denaro del peccatore). Matrimonio contratto tra due persone che non hanno l’età minima non è valido e quindi deve essere nullo, il consenso deve essere effettivo, la simulazione di una o di entrambe le parti sul consenso matrimoniale genera l’annullabilità del matrimonio. Il passaggio da l’unione fra due persone viene mediato dal diritto umano che lo trasforma in un istituto giuridico, forse quello meglio disciplinato fra quelli presenti nell’ordinamento canonico. È un dato di natura creaturale in quanto l’unione è un unione unicamente eterosessuale. Per valutare la validità del matrimonio contratto fra i due fedeli è come una fotografia dell’atto del momento in cui avviene, quello che accade dopo quel momento non ha alcuna validità sul fatto dell’annullamento del matrimonio, l’unica scappatoia che mette a disposizione l’ordinamento canonico è la possibilità di ottenere lo scioglimento del matrimonio, che è diverso dalla nullità, che travolge tutta la durata del matrimonio, lo scioglimento produce i suoi effetti dal momento in cui viene dichiarato, salvaguardia gli effetti che si producono dal momento della celebrazione al momento dello scioglimento. Le implicazioni del diritto divino naturale sono molto profonde non si limitano a guardare solo aspetti come quello del matrimonio ma incidono anche ad altri livelli: livello dei diritti umani, più di un pontefice è arrivato ad affermare che i diritti umani sono diritti che vanno riconosciuti ad ogni persona in funzione della sua peculiare dignità, questa dignità viene definita ancora dal diritto divino naturale. Giovanni Paolo II in un discoro all’ONU dice che ci sono dei diritti umani universali radicati nella natura della persona “..”Sostiene che il diritto divino naturale è il fondamento dei diritti umani perché è la dignità dell’uomo che risiede nel diritto divino naturale poi afferma che i diritti naturali possono essere interpretati dagli ordinamenti secolari in modo diverso ma questa opera di interpretazione non deve rinnegare i principi intrinseche nel cuore di ogni uomo. Dice che il diritto divino naturale prevale sul diritto secolare e che il diritto secolare trova il suo fondamento nel diritto divino naturale, afferma che tutti i diritti scritti nella carte hanno il fondamento ultimo nel diritto divino naturale. Le conseguenze di un’affermazione di questo genere: se si guarda al processo di secolarizzazione, l’uso della ragione diventa da parte dell’uomo un’esigenza e viene identificato cOL tre perché solamente tramite l’uso della ragione il diritto divino può entrare a far parte della naturalE dell’uomo, ad un certo punto la chiesa decide che può serenamente non occuparsi di una serie di aspetti della vita umana dando per scontato che gli ordinamenti secolari non tradiranno quel complesso di norme che valgono per tutti gli uomini perché guidati dalla ragione e dal diritto divino naturale. L’introduzione di questa particolare fonte di produzione del diritto divino permette alla chiesa di riunificare ad una quota di controllo sulla società di riferimento. Nel diritto ebraico si trovano norme di diritto agricolo, dice all’uomo ebreo come coltivare la terra, ritrova all’interno del diritto religioso una disciplina che dal nostro punto di vista dovrebbe esulare da quel contesto. In alcune religioni quindi non c’è la separazione tra etica e diritto. Il problema si pone quando la visone del diritto naturale della chiesa entra in conflitto con quello dell’ordinamento secolare. Se per molto tempo la chiesa ha pensato che la sua visone fosse condivisa anche dal diritto secolare, degli stati e quindi si è disinteressata di certe materie perché aveva la certezza che lo stato avrebbe salvaguardato il diritto divino naturale, oggi questo è venuto mento, può capitare che gli stati adottino delle leggi che legittimino le contrattazioni, l’aborto, la maternità surrogata, sono tutti principi che vano in contrasto con la chiesa, sono illegittime perché ledono i diritti fondamentali della persona sanciti dal diritto naturale. La scelta di affidare al diritto divino naturale il compito di salvaguardare gli aspetti dell’uomo e della sua dignità, che per la chiesa era sufficiente perché credeva che gli stati avrebbero rispettato quella volontà oggi si scontra con ordinamenti giuridici secolari che spesso adottano disposizioni in contrasto con il diritto divino naturale. es: nella prospettiva della chiesa cattolica le leggi che violino i principi fondamentali ossia: • la complementarità uomo/donna • l’impossibilità di separare l’atto sessuale dalla procreazioni • l’illegittimità della sessualità al di fuori del matrimonio le leggi che accettano questo vanno in conflitto con la legge divina, la chiesa non può opporsi al fatto che, per esempio, si introduce la legge sul divorzio o sull’unione di fatto quello che può fare è ricordare quello che è dal suo punto di vista l’insegnamento del diritto divino naturale. È evidente che questo genere di principi oggi si scontra con la realtà di legge che vanno al di la del principio affermato dalla chiesa. La chiesa riconosce solo il matrimonio cattolico, non quello civile, nel nostro ordinato sono riconosciute le unioni civili. Il matrimonio è un istituto importantissimo per la chiesa cattolica perché con questo l’uomo coopera con disegno di dio. La legislazione sulle unioni di fatto legittima le unioni tra lo stesso sesso ma non le chiama mai matrimoni e famiglia perché la famiglia è nella posizione di chi adotta una particolare visione, un istituto di diritto divino naturale che adotta certe caratteristiche. La chiesa cattolica ammette la paternità/maternità responsabile ossia che ci può essere un momento nella vita matrimoniale delle persone in cui si decide che è meglio non procreare, non si può però fare uso di anticoncezionali di tipo chimico o meccanico e quindi tutto si riduce nelle contraccezioni naturali. Dal punto di vista dei fedeli il tema della maternità/paternità responsabile viene letto in natura completamente diversa, salvo il limite dell’aborto, tutto il resto oggi è visto come un metro da superare, quindi vede “legittimato” anche l’uso di anticoncezionali chimici o meccanici. La famiglia è un istituto completamente centrale e che nel mondo di oggi sta subendo un cambiamento con il quale la chiesa deve confrontarsi. Le presunte novità che vengono da pontificato di Francesco: Si è già introdotto il tema sulle due sinosi sulla famiglia, ma una delle novità fondamentali è l’affermazione del primato della coscienza, mentre in una visione assolutamente tradizionale le leggi della chiesa sono le basi sulla quale i fedeli devo muore i gesti, sulla base di Francesco si pensa che ogni fedele può decidere se scegliere una certa condotta oppure no. Francy afferma che le regole che appartengono al mondo dell’etica sono regole che devono essere recessive, sono importanti, continuano ad essere valide, ma possono essere portate all’attenzione dei fedeli solo dopo che i fedeli hanno compreso il significato. È dal vangelo che si arriva all’etica e non dall’etica al vangelo. Restituisco alla persone il primato della coscienza faccio un’azione di evangelizzazione, ricordo le regole della chiesa ma non le impongo, faccio in modo che i fedeli facciano esperienza del messaggio di salvezza e solo alla comprensione del messaggio il fedele seguirà le regole. Francesco da punto di vista della chiesa cattolica in senso proprio afferma il primato della coscienza ma anche nel rapporto fra chiesa e stato c’è un cambiamento, basta fare una comparazione fra l’atteggiamento che i movimenti politici cattolici e la conferenza della chiesa hanno tenuto, la prima legge n. 40/2004 è la fecondazione assistita. E la n.219/20017. Nel 2004 quando il parlamento si mette a legiferare sulla fecondazione assistita, è stata una legge fortemente voluta, si ricordava che era necessario far fronte a certe cliniche che operavano al di fuori delle legislazioni dello stato, ormai esisteva il fenomeno della fecondazione assistita si cerca quindi di capire come gestire il fenomeno regolandolo, la strategie utilizzata dai movimenti politici cattolici è stata quella di lavorare sul testo della legge cercando di arrivare al testo che era nei limiti più vicino secondo la visione cattolica, quindi divieto assoluto di diagnosi pre-impianto che significa che anche chi aveva malattie genetiche non poteva accedere a diagnosi pre-impianto sull’embrione per evitare che sull’embrione venisse poi immesso nel corpo della donna. È quindi una legge curiosa è stata piano a piano demolita dagli interventi della corte costituzionale che ha annullato tutti i presidi introdotti per salvaguardare una certa visione della fecondazione. Si combatte una guerra di cui sono protagonisti i movimenti politici cattolici, arrivare all’approvazione di questa legge di fatto è stata possibile. Nel 2017 quando si discutono le anticipazioni anticipate di trattamento, che dicono che ognuno di noi può costruire una sorta di testamento biologico in cui dice quali tipi di trattamento possono essere applicati sulla sua persona. es: non voglio essere sottoposta a trattamenti di idratazione e alimentazione artificiale. La posizione della chiesa in proposito è cambiata soprattutto per l’atteggiamento. Lezione 24/10 Differenza tra la concezione del diritto canonico da un lato e concezione del dritto islamico e ebraico dall’altro Diritto islamico ed ebraico  complesso di regole volte a disciplinare ogni aspetto della vita dei fedeli ( etica = religione). Si occupano di ogni aspetto dell’esistenza. Diritto canonico distingue fra:  regole  destinate ad ordinare la vita religiosa dei fedeli per condurli alla via  principi (di diritto naturale)  da porre a fondamento dell’organizzazione (secolare) della società  ciò che lo caratterizza è il fatto che solo il diritto canonico possiede un diritto divino naturale, decide di occuparsi solo delle regole necessari per l’uomo di compiere il cammino della salvezza. I precetti noachidi (da Noè  colui che permette all’uomo di salvarsi dal diluvio universale): sono 7 principi universali che il diritto ebraico ritiene debbano essere rispettati da tutti gli uomini. norme che costituiscono oggetto di rivelazione, sono precetti che riguardano tutti gli uomini, ma sono oggetti di rivelazione scritta. Sono precetti che ricordano i comandamenti, di carattere generale che se guardiano dal punto di vista del diritto divino naturale alcuni possono essere condivisi, sono regole base di qualsiasi società. 1. Divieto di idolatria 2. Divieto di bestemmia o blasfemia (diffamazione) 3. Divieto di omicidio 4. Divieto di incesto e di adulterio 5. Divieto di furto e rapina 6. L’obbligo di istituire tribunali per assicurare l’ordine, la giustizia e il rispetto di questi precetti  idea che ogni società debba dotarsi di tribunali di cui compito è quello di assicurare l’osservanza di quei precetti- 7. Il divieto di mangiare un arto tratto da un animale vivo  precetto particolar e nella misura in cui viene intrepretato come principio di compassione. Inteso in senso lato e invita gli essere umani di avere pietà degli animali, in particolare quegli animali che vengono uccisi per l’alimentazione dell’uomo. Sono di carattere assolutamente generale che se si guarda dal punto di vista del diritto naturale alcuni possono essere condivisi, sono regole base di qualsiasi società. Il numero 6, ossi l’obbligo di istituire tribunali, la convinzione che sta alla base di questo precetto è l’idea che ogni società debba dotarsi di tribunali il cui compito è quello di garantire l’applicazione di questi precetti, l’idea che l’osservanza debba essere anche assistita da tribunali il cui obbiettivo è quello di assicurarne l’osservanza, visione giudica molto forte. Il numero 7, ossia il divieto di mangiare carne di animali ancora vivi, è un precetto particolare nella misura in cui viene interpretato come un principio di compassione che va inteso in senso lato ed invita gli esseri umani ad avere pietà degli animali, infatti inizialmente il popolo ebraico era vegetariano, il consumo di carne subentra dopo. Anche il diritto ebraico ha leggi costituzionali che valgono per tutti gli uomini, la differenza dal diritto canonico è che il diritto divino naturale non è scritta, mentre i precetti noachidi è fonte rivelazione, quindi scritta. B. Diritto divino positivo o rilevato che vi avevano preso parte. Qui risalgono i NO EXPEDIT, non è opportuno che gli italiani partecipino alla vita politica del nuovo stato, o si è cittadini italiani o si è cattolici, il no expedit impediva ai cittadini italiani che volesse essere fedeli di partecipare alla vita politica. Evidentemente il regno d’Italia è consapevole dello strappo è importante e prova con le leggi del 1871 a concedere tutta una serie di garanzie (guarantige) al pontefice, sono leggi unilaterali del regno d’Italia, concessioni che il regno d’Italia fa al pontefice che per esempio consentono al pontefice di continuare a vivere nei palazzi del vaticano, che non sono di proprietà del pontefice ma sono concessi in godimento del pontefice stesso. Formalmente il papa non le accetta, ma in realtà usufruisce dei benefici che queste leggi comportano. La situazione si sblocca nel 1929 con i patti Lateranensi, costituiscono la fine della questione fra stati italiano e chiesa (Mussolini- cardinale Gasparri),che sono costituiti dal trattato del LATERANO e dal concordato laternanse, il trattato assorbe i contenuti delle leggi delle guarentigie, mentre il concordato del ’29 regola i rapporti fra stato e chiesa sulle materie di comune interesse. all’esito di questa storia, nasce all’interno della stessa chiesa di Roma la condizione che il potere temporale non sia più strettamente necessario all’esercizio delle proprie funzione, si ferma la condizione che se uno stato esiste lo deve solamente perché è strumentale all’esercizio della funzione spirituale. Quello che è in gioco è la salvaguardia della sfera spirituale rispetto alla quale il riconoscimento dello stato vaticano è meramente strumentale. Quindi il primato di giurisdizione del pontefice ne si parla solo con riferimento alla sfera spirituale che è quello della chiesa stessa. Oggi il codice del diritto canonico interpreta il primato del pontefice, canone 331, il pontefice ha posterà ordinaria, è suprema perché non ha autorità sopra di lui ed è piena perché si esercita in tutte le direzioni ed è universale perché ricopre tutte le chiese. L’atto del pontefice è giuridicamente vincolante. Lezione 25/10 Collegialità episcopale guardando alla fonte rilevata di questa potestà, è un parallelo con il primato pontificio e si fonda su un’altra vicenda storicamente raccontata nel testo scarso che è l’investitura che Gesù fa del collegio episcopale, ha affidato al collegio degli apostoli il compito di diffondere nel mondo il suo messaggio, si trova la rivelazione che fonda il potere del collegio episcopale. L’altro principio di governo, insieme al primato pontificio, è quello della collegialità episcopale e affianca il pontificio, è un organo collegiale. In definitiva è lo stesso Gesù che investe i collegio degli apostoli, per questa via i vescovi sono considerati i successori degli apostoli. E questo collegio che fonda il principio generale di una forma di governo che non è affidata ad un individuo singolarmente, ma all’insieme dei vescovi, detta sinodalità. Si sviluppa all’esito di una interpretazione. Ci sono stati nella storia 21 concili, alcuni definiti fondanti e sono i primi 7, sono condivisi con la chiesa ortodossa, poi ci sono quelli alto-medievali, quelli medioevali e quelli moderni. L’ultimo è il concilio vaticano II, celebrato dal 1962 al 1965. Con concili si intende, la riunione di tutti i vescovi e si affrontando diversi tempi, a fonte di ogni tema si arriva a delle decisioni che assumono valore giuridico esattamente come le leggi del pontefice. Non è un caso che i primi concili della storia del paese si sono discusse questione di importanza anche sul piano teologico e dottrinale. Come nel caso del primato pontifico anche la collegialità si parametra in funzione della relazione con il primato pontificio, nel senso che, se è vero che dentro i testi sacri c’è l’affidamento di un potere, è altrettanto vero che l’estensione di questo potere nella storia si è misurato con l’estensione del potere, ossia il collegio episcopale oggi ha potere uguale a quello del primato pontifico. Così come il pontefice aveva determinati poteri nel rapporti con l’imperatore, il dictatus papae indica anche il rapporto tra la collegialità e il pontefice: • Che egli solo (papa) può deporre o ristabilire i vescovi; • Che gli è lecito, secondo necessità, spostare i vescovi di sede in sede; • Che solo lui è il lecito promulgatore di nuove leggi in rapporto alla necessità del tempo, raduna nuove congregazioni. Il primato pontifico una volta era superiore alla collegialità. Oggi hanno la stessa valenza. Scisma d’occidente (1378-1417) Fase in cui subentra sostanzialmente una contrapposizione forte tra il mondo francese e quello cattolico italiano, si procede con elezioni del papa parallele fino a quando con il: concilio di costanza il collegio episcopale, l’insieme dei vescovi di tutto il mondo, decide di eleggere un unico pontefice che è destinato a dirimere la controversia che si era aperta tra questi pontefici sostituendoli attraverso l’elezione dell’unica persona investita del collegio episcopale stesso. Fase in cui il collegio acquisisce un ruolo importante perché è solo questo che pone fine ad una vicenda eroso e controversa restituisce certezza alla chiesa indicando in modo chiaro chi deve essere considerato papa e diventa protagonista della vita della chiesa stessa. Durante il concilio di costanza con l’elezione di Martino V si risolve la questione apertasi con lo scisma d’occidente. Anche la collegialità episcopale si definisce nella storia in relazione al rapporto con il primato pontificio per arrivare alla determinazione oggi vigente. Il codice canonico, canone 336, “il collegio dei vescovi, il cui capo è il sommo pontefice e i cui membri sono i vescovi, in forza della consacrazione sacramentale e delle comunione gerarchica con il capo e con i membri del collegio, e nel quale permane perennemente il corpo apostolico, insieme con il suo capo e mai senza il suo capo, è pure soggetto di suprema e piena potestà sulla chiesa universale” Oggi è giuridicamente definito. Questa norma in rapporto a quella del primato pontificio. Lo strumento che permette la convivenza fra primato pontifico e collegialità è la comunione gerarchica. È vero che il pontefice è a capo del collegio, ma il pontefice è a sua volta membro del collegio, essendo il vescovo di Roma, da un lato è a capo della chiesa universale e dall’altro è a capo di una chiesa particolare (quella di Roma). Questo spiega perché il collegio non può operare senza il pontefice. Il sistema di governo della chiesa si forma su due principi sanciti nei testi sacri, primato pontificio e collegialità. Oggi è un rapporto partitario che si gestisce sulla base della comunione gerarchica. Diritti umano Si è parlato delle fonti di produzione di diritto divino, dicendo che nel diritto canonico sono a doppio livello, diritto divino naturale e diritto divino positivo, ma esistono anche fonti di produzione di diritto umano, così come esistono all’intero dell’ordinamento secolare e sono due: VI. la consuetudine la legge La consuetudine  è così come le consuetudine che già si conoscono, il diritto che deriva da fatti o comportamenti che l’ordinamento di riferimento riconosce idonei a produrre una norma. La legge  è invece il diritto legittimamente emanato dall’autorità che è dotata di potere legislativo. Ritornando all’esempio la legge universale è emanata dal pontefice o dal collegio episcopale. La consuetudine assume importanza all’interno delle fonti di produzione di diritto umano. Il diritto canonico delle origini è un diritto consuetudinario solo successivamente diventa legge scritta, inoltre la consuetudine è nelle fonti del diritto canonico la fonte più importante per salvaguardare la specificità delle comunità locali. La chiesa ha una duplice dimensione: universale e locale. La dimensione universale è rappresentata dalla chiesa che vive ovunque nel mondo, e ha nel pontefice l’istituzione di governo dalla quale dipende la sua organizzazione, accanto alla chiesa universale esistono le chiese particolari costituite dalle diocesi che sono altrettanto rilevanti per il sistema di governo della chiesa, salvaguardano la specificità delle chiese locali e dalle comunità locali rappresentate da queste chiese. Se è vero che siete l’esigenza di una chiesa universale è altrettanto vero che bisogna garantire le specificità delle chiese locali. La consuetudine è uno degli strumenti messi a disposizione a questo specifico bisogno dalla chiesa cattolica. Se si può dire che in Europa il numero dei cattolici tiene, è su altri dati che si misura la crescita di altre realtà locali, sono realtà rappresentate all’intero dell’africa. Anche l’America latina è in forte crescita. Mentre la chiesa in Europa c’è una crescita bassissima, che dipende da molti fattori, come i vari scandali e le ricchezze della chiesa che si ritengono eccessive, inoltre emerge da queste indagini la tendenza a prendere della religione la parte che più e funzionale per capirne l’esistenza. Inoltre un alto dato importante è quello che riguarda le vocazioni, si parla soprattutto di sacerdoti. Il rapporto fra la chiesa cattolica e le altre appartenenze religiose, il futuro scenario delle religioni in Europa è sempre in evoluzione, i cristiani risultano ancora percentualmente superiori rispetto ai mussulmani, ma si trovano anche buddisti e induisti compreso altre apparenze religiose come quelle degli ebrei, ma che ha un valore numerico molto ridotto rispetto alle altre. Se le stime che si fanno oggi sono stime corrette, già nel 2050 potremmo avere tassi di crescita con un’inversione sostanziale nella percentuale di apparenza religiose che oggi conosciamo, ossia i mussulmani saranno nettamente superiori rispetto ai cristiani, le conseguenza che può avere tale situazione è che i problemi che oggi si affrontano, domani non sarà una scelta. Costruendo delle società che nei limiti del possibile tengano contro di questo. Le consuetudine è lo strumento che permette al diritto canonico di rispettare le specialità delle chiese locali. Quindi la consuetudine è nella gerarchia delle fonti lo strumento più idoneo a offrire una risposta equa nel senso proprio dell’equitas canonica alle esigenze poste dalle molteplicità di usi, costumi e culture presenti nella dovesse chiese particolari. La disciplina della consuetudini è disciplinata dal codice canonico e ne regola: • i presupposti  la consuetudine dal punto di vista dei presupposti e disciplinata dal can. 25. Negli ordinamenti stati la consuetudine è una condotta reiterata che è condivisa da un certo numero di persone, quindi una condotta che però deve essere assistita da quello che è definito un elemento psicologico, ossia che si osserva quella consuetudine deve osservarla come se fosse una legge. Nel diritto canonico: “nessuna consuetudine ottiene forza di legge, se non sarà stata osservata da una comunità capace almeno di ricevere una legge, con l’intenzione di introdurre un diritto” . l’ordinamento canonico ammette anche le consuetudine anche quelle contro la legge stessa purché a determinate condizioni. • Limiti  canone 24, “nessuna consuetudine, che sia contraria al dirotto divino, può ottenere forza di legge. Né più ottenere forza di legge la consuetudine contro o fuori dl diritto canonico, che non sia razionale, ora la consuetudine che è espressamente riprovata nel diritto, non è razionale“ nessuna consuetudine può essere contraria al diritto divino perché il diritto divino si colloca al vertice di tutto in quanto è anche un principio ispiratore, inoltre non può ottenere forza di legge neppure la consuetudine contro o fuori legge che non sia razionale, ossia la consuetudine che è espressamente riprovata nel diritto, non è razionale. • Approvazione  canone 26, “a meno che non sia approvata in modo speciale dal legislatore competente, una consuetudine contraria al diritto canonico vigente o che è fuori dalla legge canonica ottiene forza di legge soltanto se sarà stata osservata legittimamente per 30 anni continui e completi, ma contro una legge canonica che contenga la clausola che proibisce le consuetudine future, può prevalere la sola consuetudine centenaria o immemorabile”. Due forme di approvazione: la più semplice una volta che si sono realizzati tutti i presupposti e il legislatore competente ad approvarla, ma se al legislatore quella consuetudine non piace la consuetudine può comunque entrare a far parte dell’ordinamento tramite lo scorrere del tempo, 30 anni per una consuetudine che non va contro la legge, si passa invece da 30 a 100 anni ad un tempo immemorabile, per quelle consuetudini che hanno la clausola di proibire le consuetudini future. La consuetudine è rilevante perché da alla chiesa locale, ma anche alle persone, un ruolo di fondamentale importanza. In linea di principio è il legislatore a legiferare, ma la disciplina della comunità può contribuire alla costruzione del diritto. Si pone la questione dell’interpretazione dei testi, essendo fonte primaria, gli esiti dell’interpretazione possono essere diversi. Portata del divieto Dal punto di vista della gerarchia delle fonti, il divieto è sancito all’interno di una norma di diritto umano, il motivo per cui il divieto è stato posto dall’uomo > fondamento culturale e giuridico di riferimento del tempo in cui ha vissuto Gesù. Si deve dunque per forza considerare la tradizione, ovvero quello che è stato l’atteggiamento della chiesa dalle origini. Una norma quale quella del divieto dal sacerdozio era perfettamente plausibile, in quel determinato contesto era normale che la donna non avesse una vita pubblica, relazioni pubbliche e sociali. Gesù era un ebreo, conosce le tradizioni. La condizione della donna era quella di sottomissione al padre e poi al marito, e totale esclusione dalla vita pubblica religiosa, non era legittimata a conoscere la legge e a diffonderla, ciò esiliava la donna all’interno della famiglia (in cui era protagonista), ma La donna viveva questa condizione per via del peccato originale e per la sua impurità periodica (sangue mestruale e parto), che le rendeva impure e dunque impossibilitate ad avere accesso al mondo del sacro e avere contatti con l’uomo (anche solo stringere la mano contamina l’uomo e lo rende impuro). Ciò è stabilito dentro al Levitico, il qual stabilisce anche che l’impurità è diversa se la donna partorisce un bambino (impurità dura 7 giorni, lasciata poi a depurarsi per 33 giorni) o una bambina (tempistica raddoppiata). Gesù è stato in certi ambiti anticonformista: Es. guarigione della donna affetta da emorragie, Gesù la guarisce e permette che la donna tocchi il suo mantello • Mantiene nel corso della predicazione rapporti con le donne ce lo seguono, si parla di diaconia e non apostolato • Resurrezione: presenza solo di donne, Gesù affida alle donne il compito di testimoniare la sua resurrezione, importante perché le donne del tempo non potevano testimoniare • Funzione di Maria: molti leggono come la nuova eva, donna che ha riscattato il peccato originale Divieto dunque disciplinato dal diritto umano e non divino, alla base del divieto c’è inoltre il contesto particolare del tempo. Le prime comunità cristiane hanno avuto nei confronti delle donne un atteggiamento molto diverso, alle donne si riconoscevano delle prerogative che sono venute meno. Si affermano nuovamente teorie quali l’impurità e la superiorità dell’uomo rispetto alla donna, queste teorie poi si soni stabilizzate. Questi dibattiti si fanno importanti al momento in cui la donna comincia ad entrare nella società e inizia ad avere dei ruoli pubblici importanti. Con i primi movimenti femministi, si pone una questione interna alla chiesa in termini di dibattito circola la possibilità o meno di permanere del divieto. Altre chiese cristiane (Svezia e anglicana) affrontano il problema ammettendo le donne al sacerdozio. La chiesa cattolica per mano dei pontefici comincia a interrogarsi sulla questione e a prendere posizione: in una prima fase cominciano ad ammettere che la donna debba uscire dalla famiglia ma che il suo ruolo pubblico sia solo una proiezione del ruolo che la donna ha avuto dentro alla famiglia (es. funzioni di cura) > Leone XIII (1891). Poi X conferma (1900), poi Pio XII (metà 1900) mantiene ferma l’idea che donna e uomo hanno ruoli e compiti diversi all’interno della società, ma esiste parità in senso assoluto e le funzioni possono essere identiche > complementarietà. Giovanni XXIII (1963) afferma la questione e legittima l’ingresso della donna nella vita pubblica ma non arriva a porre la questione in termini precisi, e quindi non si arriva a porre la questione in termini giuridici. Consiglio Vaticano II non affronta la questione, che invece verrà affrontata maggiormente dai pontefici successivi. Paolo VI (colui che chiude il consiglio) affida alla congregazione per la dottrina della fede (organo per garantire….) il compito di interrogarsi sulla legittimità del divieto per il sacerdozio, la congregazione si interroga sulla tradizione e conclude nel 1976 che il divieto sia legittimo, perché la scelta di Gesù di conferire a soli uomini l’apostolato e la tradizione non permettono di dare una interpretazione differente. Giovanni Paolo II mantiene ferma la posizione. Benedetto XVI conferma quanto detto dal predecessore + rimette il delitto di attentati ordinazione sacra di una donna (vescovo conferisce il titolo di sacerdote a una donna), uno dei delitto più gravi punito con la scomunica da parte del CDF. Codice diritto canonico 1983 conserva il divieto di sacerdozio femminile (can. 1024), ripreso dal codice del 1917 can. 986; quindi Benedetto XVI aggiunge il delitto a un principio già enunciato nel codice. Comparando i due codici, si vede comunque che la posizione della donna è molto migliorata, rimanendo tuttavia il divieto. Papa Francesco (2016) istituisce una commissione per riflettere sulla possibilità o meno sul diacono femminile, diaconato è il primo grado, anche gli uomini sposati possono accedervi dal consiglio Vaticano II. Francesco chiede di verificare se non sia venuto il momento di riconoscere per il diaconato l’accesso per le donne, la commissione non arriva a una conclusione perché le posizioni al suo interno non sono univoche. Le religiose (suore) avevano sollecitato Francesco ad affrontare la questione creando un convegno. Sinodo per l’Amazzonia (ottobre 2019): affronta la questione dei sacerdoti sposati in alcune aree dove non ci sono abbastanza sacerdoti, il sinodo afferma che è possibile e si sta attendendo che il Papa accoglie la questione. Si è interrogato sull’apertura del diaconato alle donne e da molti membri è giunta una sollecitazione per l’apertura. Chiesa Anglicana Si sceglie di mettere a confronto la chiesa cattolica alla chiesa anglicana perché in questa le donne possono diventare anche vescovi. La chiesa anglicana ha un impianto teologico maggiormente conservato dell’impianto originale cattolico, l’anglicanesimo è figlio di uno scisma e non di un eresia. Oggi raduna 38 chiese indipendenti, originario dall’Inghilterra è stato diffuso in tutto il mondo da parte degli inglesi (America, Asia, Africa), ogni chiesa è indipendente dalle altre. In Italia è stata siglata un’intesa con la chiesa Anglicana d’Inghilterra. Per essere anglicani devono essere rispettate delle caratteristiche comuni, si riconosce come rivelazione quella cattolica: • i sacramenti; • il credo di Nicea; • il sacerdozio nei tre gradi. Book of Common prayer: in coda ci sono 39 articoli di religione che sono la base della dottrina anglicana, redatti dal vescovo di Canterbury sotto Elisabetta I. L’arcivescovo di Canterbury ha autorità sulla sua diocesi in Inghilterra ma nessuna sulle altre chiese, costituisce il fulcro morale, le sue pronunce sono da tenere in considerazione dagli altri vescovi, ma non sono vincolanti. Negli organi della chiesa anglicana, formate da laici, le donne sono ampiamente presenti; le donne sono valorizzate quali coniugi dei vescovi, tutti i chierici si possono sposare, in un organismo (conferenza di tutti i coniugi dei vescovi) che si riunisce ogni 10 anni in concomitanza con l’assemblea di tutti i vescovi. I coniugi condividono una missione pastorale insieme alla persona che sposano. Essendo i vescovi oggi anche donne (dal 2014) in questo organismo iniziano ad esserci anche uomini, ma anche persone dello stesso sesso perché in alcune chiese nordamericane sono ammessi vescovi omosessuali. Anglicanesimo Inglese: nasce nella prima metà del Xvi secolo per volere del re Enrico VIII. 1533-1534 il re fonda la chiesa d’Inghilterra (act of supremacy) escludendo il Papa dalla chiesa inglese e lo sostituisce. Nella fase fondante la teologia della nuova chiesa è identica alla chiesa cattolica, solo verso la fine del regno il re si apre a tendenze protestanti. Elisabetta I abolisce il celibato ecclesiastico, abolito il culto dei santi (tranne della vergine), viene mantenuta la gerarchia ecclesiastica nei 3 ordini ma si nega la transustanziazione (il sacerdote non agisce in persona christi, e il sesso del sacerdote è opinabile che debba per forza essere un maschio). Il sovrano, capo della chiesa, sta fuori dalla gerarchia ecclesiastica, può essere uomo o donna perché segue le leggi di successioni del sovrano. La chiesa, essendo sottomessa alla corona, quando la corona diventa in una monarchia costituzionale, è governata dal parlamento. Elemento antropologico: la chiesa Anglicana dice che cristo poteva cambiare la posizione delle donne ma non lo ha fatto perché se si fosse spinto troppo avanti avrebbe perso credibilità, ma comunque non ha mai espressamente vietato il sacerdozio alle donne, e quindi il divieto può essere superato. Nella chiesa cattolica: dio non ha espressamente concesso ergo non è possibile. Le prime comunità di diaconesse anglicana (primo del 1861) si basano sui compiti che le donne svolgevano con Gesù e durante il suo tempo, ovvero cura e diffusione del messaggio. 1986 sinodo (general synod) della chiesa d’Inghilterra ammette le donne al diaconato. Poi si istituiscono i pastori donne (presbitero) per le chiese che se la sentivano, c’è stato infatti un lasso temporale per l’accettazione. Nel 2014 si ammettono anche all’episcopato, sempre con la possibilità per alcune chiese di non ammetterle. Ciò è stato disto come definitiva rottura tra la chiesa Anglicana e la chiesa cattolica. Lezione 15/11 Fonti di Cognizione Mente le fonti di produzione sono gli atti e i fatti idonei a produrre norme giuridiche, le fonti di cognizione sono: Sono fonti all’interno delle quali si trovano le norme da applicare, sono i testi in cui le norme vengono raccolte. Quando si deve andare a consultare una fonte per capire come disciplinare un determinato caso specifico, bisogna cercare all’interno delle fonti di cognizione. Si cercherà di capire quali sono le fonti di cognizione delle due fonti di produzione del diritto canonico per eccellenza (diritto divino positivo o rivelato, diritto umano). Si può trovare all’interno delle fonti create dall’uomo delle interpretazioni del diritto divino naturale, es: matrimonio, ma la fonte non è altro se non l’uomo in senso proprio. Le fonti di cognizione del diritto divino positivo o rilevato: Ce lo dice un concilio, riunione di vescovi, concilio di Trento del 1546, è l’elenco del decreto de canonicis scripturis fissa la tipologia e quindi le fonti di cognizione del diritto divino rivelato per quanto concerne la chiesa cattolica e troviamo: • Nuovo testamento, fonte scritta, rappresentata dai vangeli di: Matteo marco luca e Giovanni, insieme ai vangeli ci sono gli atti degli apostoli, le lettere di Sanpaolo e l’apocalisse di Giovanni. • Bibbia, ossia antico testamento, fonte che continua a valere anche per i cattolici ma solo quando questi principi affermati nell’antico testamento vengono affermati anche nel nuovo testamento. • Tradizione, è una fonte di cognizione che ha la caratteristica, quindi si differenzia dalle altre, di essere orale, non scritta. Anche nel diritto islamico accanto al corano si trova la sunna che è la raccolta dei detti e dei fatti del profeta, frutto di una narrazione. Il problema è che ci si rende conto che non tutto quello che ha detto o fatto chi è all’origine è scritto quindi. L’importanza della tradizione viene confermata nel 1965 da uno dei documenti che sono stati elettorati all’interno del concilio vaticano II, in uno dei commenti elaborati dai padri si sottolinea il ruolo della tradizione come trasmissione integrale della parola di dio in forma orale, per contrapposizione con la sacra scrittura che invece è la parola di dio consegnata per iscritto. La chiesa attinge la certezza su tutte le cose rivelate non solo dalla scrittura ma anche alla tradizione, fonte a partire dalla quale Francesco aveva chiesto alla commissione che ha istituito nel 2016 si capire se esiste la possibilità o meno di ammettere al diaconato quanto la chiesa deve essere chiamata a riflettere su come interagire con un mondo che è cambiato così tanto da diventare per la chiesa incomprensibile e di trovare le strategie per permettere ai propri fedeli di agire in un mondo così modificato. Si svolge dal 1962 al 1965, succede Paolo VI in quanto Giovanni muore, quello che fa questo concilio è provare a cambiare l’immagine di chiesa, nel suo confronto con la modernità affronta una serie di temi, che sono centrali per la vita della chiesa e che affronta facendo la scelta di valorizzare e di anteporre per certi versi la pastorlaità sulla giuridicità, nei concili precedenti ogni qualvolta si affrontava una discussione su un tema specifico alla trattazione pastorale si aggiungeva un canone che traducevano in norma giuridica la determinazione pastorale. Nel concilio vaticano II si sceglie invece di anteporre la pastorlaità sulla giuridicità rimandando ad una codificazione futura la traduzione giudica dei documenti pastorali prodotti dal concilio. Durante le discussioni che hanno animato il dibattito si istituiscono delle commissioni che sono incaricate di tradurre giuridicamente le discussioni pastorali. E gli si affida il compito di codificare le scelte pastorali fatte dal consiglio. si aggiungono aspetto al codice del ’17, il libro II quello dedicato al popolo di dio, la funzione di insegnare, quella di santificare. Nel codice del 1983 inoltre si prova a dare al diritto canonico un senso diverso. È un codice si fatto di norme ma sono norme che per molti aspetti sono segnati da una vocazione pastorale che provano a valorizzare meglio quello che è il fine dell’ordinamento canonico, ossia la salvezza delle anime, così come sancito nel canone 1752. I due codici nello stesso secolo perché in mezzo ci sta il concilio vaticano II, si vuole valorizzare la pastoralità. Il codice del 1983, è una legislazione completamente nuova e quindi annulla quello del 1917, per essere completo deve essere integrato con i documenti del consiglio vaticano II di cui è la tradizione giuridica. Paolo VI ha sollevato la questione “perchè non facciamo una legge costituzionale della chiesa acattolica che valga sia per quella di rito latino che per quella di diritto orientale?” Vuole una legge costituzionale che vincoli tutti nello stesso modo. Per arrivare a decidere di non adottarla. C’erano questioni di ordine formali non rilevanti, per come si stava configurando queste legge “legge fondamentale della chiesa”, avrebbe rappresentato all’interno delle fonti del diritto canonico una fonte sovraordinata, immodificabile anche da parte del pontefice quindi paradossalmente si sarebbe posta al di sopra della funzione legislativa di qualsiasi pontefice. Di fronte a questo dato i lavori della commissione si fermano, si decide che non si farà questa legge, e si fa incorporare la gran parte delle dispersioni contenute in queste bozza all’interno del primo libro di diritto canonico del 1983 e formula quello che in dottrina si configura come una sorta di triangolo, che è il triangolo che nella prospettiva di Paolo Giovanni II diventa il canone interpretativo del codice del 1983, quindi il codice che è un complesso di soluzioni di dirti umano non può essere letto se non congiuntamente: • con gli atti del consiglio II, in quanto il codice è la traduzione giudica di un percorso pastorale, • inoltre il codice dell’83 e gli atti del concilio devono essere interpretati secondo vangelo. Il vangelo è l’unica legge costituzionale alla quale fare riferimento. Quindi quando interpreto il codice attualmente vigente devo farlo considerando gli atti del concilio vaticano II e del vangelo, che è una fonte di cognizione del diritto divino rivelato e che rientra perfettamente nel sistema delle fonti. Quindi il codice del 1983 non è una rivisitazione di quello del 1917 ma è a tutti gli effetti una legislazione nuova, e inoltre, questo nuova legislazione non è un testo autonomo in quanto per completarsi deve essere integrato con gli atti del concilio vaticano II e entrambi vanno letti secondo vangelo. Ricordando che il diritto divino naturale e positivo costituisce sempre e comunque per il legislatore umano un limite e un principio ispiratore. Quindi il vangelo è al di spora di tutto. Se una norma di diritto umano contravviene al diritto divino è una norma che non può stare all’interno dell’ordinamento inoltre quando il legislatore umano promulga una norma che dal punto di vista generale è perfetta perchè consegue il fine di salvezza dell’anima, se quella norma generale astratta perfetta applicata al caso concreto non persegue il fine per la quale è posta può essere disapplicata. Lezione 20/11. Lezione 21/11 IL POPOLO DI DIO: Insieme di soggetti che possono assumere: compiti, funzioni, diritti e doveri differenti a seconda della condizione giuridica occupata. Componenti nella quelli si articola il popolo di dio. Quando si parla di popolo di dio si considerano 4 differenti status giudici: • Fedeli • Laici • Chierici • Religiosi Si caratterizzano per il possesso di un peculiare status giuridico. FEDELI: Canone 96, “mediante il battesimo l’uomo è incorporati alla chiesa (=fedele) è in essa è costituito persona, con i doveri e i diritti ai cristiani, tenuta presente la loro condizione, sono propri in quanto sono nella comunione ecclesiastica e purché non si frapponga una sezione legittimamente inflitta”. Quindi il dato dell’appartenenza è generato dal battesimo. È la condizione che genera l’appartenenza alla chiesa cattolica che è un’appartenenza non legata ad un dato biologico ma ad un elemento formale che è rappresentato dal battesimo. Questa apparenza è disciplinata dal codice di diritto canonico che ci dice quale è l’effetto del battesimo quali diritti e doveri spettano ai battezzati e quali sono le funzioni di cui i battezzati sono titolari dentro questa peculiare società. Il canone 96 afferma che mediante il battesimo l’uomo è incorporato alla chiesa e diventa quindi fedele, ma non basta il battesimo per essere considerato a tutti gli effetti un fedele perché questa particolare condizione sussiste solo nella misura in cui permane la comune ecclesiastica, la condizione cessa quando si frappone alla comunione ecclesiastica una sanzione legittimamente inflitta, la sanzione impedisce semplicemente al battezzato che ha rotto la comunione con la chiesa di poter accedere ai benefici che questa tipo di comunità comporta che sono benefici di ordine spirituale. Dall’incorporazione del fedele alla chiesa attraverso il battesimo discendono una serie di conseguenze, queste sono di 3 tipi: • Religiose —> il battesimo trasforma l’uomo in cristiano, ossia fedele di cristo, anche il battesimo produce tutta una serie di effetti che sono sia religiosi ma anche sociali e giudici. Questa è una condizione che vale per tutte le forme di battesimo, il battesimo in una chiesa cristiana genera una condizione di fedele di cristo, è il fatto di essere battezzato nella chiesa cattolica a produrre poi gli ulteriori effetti che sono legati all’applicazione dell’ordinamento canonico. • Giuridiche —> il battesimo attribuisce al fedele determinati diritti e doveri e determina la soggezione del fedele alle leggi della chiesa. Se il battesimo viene fatto nella chiesa cattolica questa condizione genera la soggezione del fedele a tutte le leggi della chiesa, si parla di leggi ecclesiastiche e quindi di norme di diritto umano. Diritti e doveri che si trovano sanciti nel libro II del codice di diritto canonico ed è il libro dedicato al popolo di dio, è un libro nuovo rispetto al codice del 1917, perché il legislatore dell’83 decide di dedicare un intero libro alla disciplina del popolo di dio, un libro che individua diritti, doveri e funzioni dei vari soggetti che animano il popolo di dio: VII. -La buona fama e l’intimità personale can 220, diritto che di fatto presenta diversi aspetti di affinità con il diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali che è disciplinato dagli ordinamenti giuridici secolari, per certi versi l’ordinamento canonico si è occupato della disciplina di questa diritto prima che lo facesse l’ordinamento italiano. Quindi la chiesa si preoccupa di proteggere la riservatezza delle perone VIII. -Il diritto di agire e di resistere in giudizio can 212, è un diritto che c’è anche all’interno dei diritti secolari, anche la chiesa lo garantisce ai suoi fedeli. IX. -Dialogo con i pastori, X. -Scelta dello stato di vita, scegliere se diventare preti o meno senza subire la decisione di altri. XI. -Spiritualità personale Quindi all’interno dell’elenco ci sono diritti riconducibili agli ordinamenti secolari, gli altri diritti e doveri sono frutto della modernità, sono frutto della modernità. Il fatto di ricevere il battesimo comporta la soggezione delle leggi della chiesa che sono ecclesiastiche. Alle leggi che emana il pontefice o il vescovo diocesano sono sottoposti tutti i battezzati della chiesa cattolica a condizione che godano di un uso sufficiente della ragione e che se non è disposto altrimenti abbiano compiuto almeno il 7 anno di età, l’individuazione dei destinatari viene fatto per effetto del battesimo e ricade sui soggetti che hanno un uso sufficiente della ragione i quali devono avere almeno compiuto il settimo anno di età. • Sociali  con il battesimo il fedele cattolico entra a tutti gli effetti affare parte del popolo di dio, perché la salvezza non è mai individuale ma collettiva. Siamo soggetti a questo particolare sistema giuridico a condizione che siamo in comunione con la chiesa ossia che non ci sia una sanzione legittimamente inflitta che ci porta in contrasto con la chiesa e siamo soggetti al popolo di dio a condizione di uguale dignità, non è un’affermazione scontata perché quando si parla di popolo di dio si articola in più componenti. Fino al 1983, fino al concilio vaticano II, il popolo dio aver una struttura gerarchica che era focalizzata all’interno del sistema, alla base si trovavano i fedeli, tutti i battezzati i quali erano la maggior parte del popolo di dio, fino al 1983 la condizione di fedele e laico conciono quindi laico=fedele, nel 1983 fa invece una distinzione che il codice del 1917 non conosceva, nella visione piramidale pre conciliare i fedeli erano la base della piramide, sopra i fedeli si collocavano i religiosi( suore e frati) ed in cima alla piramide al vertice del potere si trovavano i chierici (coloro che hanno ricevuto il sacramento dell’ordine in uno dei sui gradi, diaconi, presbiteri, sacerdoti e vescovi). La struttura piramidale si modifica all’esito del concilio vaticano II e da vita ad una sfera, quindi rappresentazione del popolo di dio non più piramidale ma circolare, all’interno del quale le tre categorie vivono in condizione di pari dignità funzionale e perseguono lo stesso scopo ossia edificare la chiesa. Con pari dignità funzionale, ossia che hanno mezzi diversi ma concorrono con quella che è la visone del codice ossia che concorrono a perseguire il medesimo fine. Si sottolinea l’idea che se è vero che esistono le differenze queste differenze non ingessano una distinzione di funzioni in quanto la funzione è identica e quindi tutti collaborano nell’esercizio delle proprie funzioni a perseguire il fine ultimo che è quello dell’edificazione della chiesa. È una rivoluzione di tipo culturale e giuridico, anche se non viene molto percepita perché quello che emerge è la maggior importanza che viene assicurato a determinate funzione piuttosto che ad altre. Il canone 208 il quale afferma che “fra tuti i fedeli sussiste una vera uguaglianza nella dignità dell’agire e per tale uguaglianza tutti cooperano all’edificazione (chiesa= comunità di fedeli) secondo la condizione e i compiti propri di ciascuno ”. Quindi la condizione di battezzato è a tutti gli effetti un minimo comune denominato dell’apparenza dei fedeli al popolo di dio, poi sulla condizione di fedele si innestino altri diritti e doveri che cambino a seconda del fatto che non siamo più solo religiosi ma chierici o religiosi, ma quelli che accomuna tutti è il fatto di essere all’origine fedeli ossia battezzati. La presenza di compiti diritti e doveri ulteriori rispetto a quelli di semplici fedeli non rendono le condizioni diversi inferiore perché tutti hanno pari dignità di funzione. • COMPITI E FUNZIONI DEL FEDELE: Se si guarda l’ordinamento canonico la mission del fedele è duplice: • I fedeli contraggano matrimonio al loro interno, il matrimonio è un modo attraverso i quale il fedele coopera all’edificazione della chiesa, quindi ha una proiezione sociale, ed è il modo più importante attraverso il quale l’uomo coopera al disegno naturale di dio, per questo il matrimonio è disciplinato in modo analitico e viene fortemente analizzato e per questo la chiesa fatica a cedere allo stato qualsiasi competenza al riguardo, perché per tradizione la chiesa ritiene di essere competente a regolare quesa forma di vita. • L’esercizio del diritto di associazione ossia la costituzione di associazioni che contribuiscono a realizzare lo scopo di edificare la chiesa. Esempio: comunione e liberazione CL, sono associazioni che possono avere un diverso regime all’interno dell’ordinamento esche possono essere: Associazioni di diritto pubblico sono costituite da fedeli ma vengono approvate con una particolare procedura dalla chiesa cattolica ed essendo di diritto pubblico perseguono in modo stabile il diritto della chiesa. La comunità di sant’Egidio è di diritto pubblico, se è di diritto pubblico le si riconosce il fatto di avere 6. si domanda all’autorità di prendere atto formalmente della manifestazione di volontà espressa dal soggetto Si configura così un atto di apostasia che si traduce in un atto di scomunica. LAICI: Nel codice del 1917 non esiste la nozione di laici, nella piramide che traduce il sistema gerarchico che rappresentava il popolo di dio la condizione di fedele e laico erano uguali, la situazione cambia in modo poco chiaro con il concilio vaticano II e il codice del 1983, entra per la prima volta nel sistema l’idea che i fedeli e i laici non necessariamente siano la stessa cosa, senza però che si specifichi bene in che termini. Il laico è preso in considerazione in modo distinto dal fedele perché se è vero che nella parte relativa ai laici si ripetono delle norme che riguardano il fedele più in generale, ma ci sono anche altre disposizioni che riguardano esclusivamente i laici. Dal punto di vista teorico, ne il codice, ne il concilio vaticano II definiscono cosa sia il laico e quindi in che cosa giuridicamente il laico si differenzia dal fedele, ma esistono all’intero del codice disposizioni che riguardano solo il regime giuridico dei laici. Sono disposizioni che valorizzano l’elemento, al laico la chiesa attribuisce una serie di incarichi e funzioni che non attribuisce al fedele. Gli attribuisce questi incarichi e queste funzioni, quello che da un punto di vista formale segna il passaggio da laico e fedele e la scelta che si fa dopo il battesimo di rinforzare il suo collegamento con la chiesa: • esempio : soggetto battezzato che decide di accedere anche al sacramento della confermazione, la convinzione che segue la dottrina al riguardo è che questi soggetti instaurano con la chiesa un vincolo particolarmente forte, adesione significativa alla chiesa per cui poi diviene possibile attribuire ulteriori incarichi che invece una semplice fedele non può compiere. Un laico potrà quindi: • Avere la funzione di insegnare, diffusione della buona novella, la funzione di insegnare va dalla predicazione nelle chiese (esclusa l’omelia), all’insegnamento delle scienze sacre nelle università pontefice e negli istituti di scienze religiose. • Funzioni di santificare, partecipazioni ad attività liturgiche e sacramentali, non potrà celebrare la messa ma l’accesso a qualche funzione di questo tipo gli è garantita. Lettorato ossia la lettura delle scritture durante la celebrazione liturgica, e accoliato ossia assistere i sacerdoti nel servizio all’altare, distribuire la comunione e amministrare i battesimo, sono funzioni aperte ai laici, sono funzioni che si vedono svolte anche dalle donne ma in realtà possono essere conferite in modo stabile solo agli uomini, quando vengono esercitate da donne che non siano suore sono conferite sulla base di un incarico che non può essere stabile ma è temporaneo. • inoltre, può partecipare all’esercizio della funzione di governo, che all’interno della chiesa non conosce una distinzione fra potere esecutivo legislativo e giudiziario, sono riuniti tutti in capo al medesimo soggetto, una quota di queste funzioni possono essere delegate anche ai laici. Questa posizione si traduce nella presenza dei laici all’interno di alcuni organismi collegiali della chiesa e all’intero dei tribunali ecclesiastici, per fare il giudice all’interno di gusti tribunali non bisogna essere necessariamente dei chierici, si può essere anche laici e anche donne. I laici fanno parte di alcuni organismi collegiali come: i consigli pastorali, che sono organismi collegiali all’interno dei quali dei laici svolgono determinate funzioni che si traducono nella formulazione di pareri a vantaggio del parroco, l’organismo esiste ed è chiamato a svolgere certe funzioni. Anche il consiglio per gli affari economici esiste sia all’interno delle parrocchie che all’interno delle curie diocesane, è un organismo all’interno del quale ci sono solo laici che devono essere esperti in materia di diritto o di economia, aiutano a seconda dell’ufficio al quale sono collegati, il parroco e il vescovo nell’amministrazione della parrocchia o della diocesi. • LAICI: Il dato giuridico rilevante è dato dall’insieme del battesimo con un significativo coinvolgimento nella vita della chiesa, i diritti e i doveri sono per certi versi comuni a tutti i battezzati per altri versi specifici. E per le funzioni è la possibilità di svolgere compiti che sono normalmente riservate ai chierici secondo le modalità definite dal codice. CHIERICI: I chierici o i ministri sacri sono quei soggetti che oltre al sacramento del battesimo (fedeli) hanno ricevuto il sacramento dell’ordine in uno dei suoi gradi. Sono uno status giuridico costruito su 3 livelli: • Diaconi  può essere temporanea o permanete, è temporanea se la condizione è vista in prospettiva di una progressione, prima di diventare sacerdoti si è diaconi, quello permanente è quando riceve il sacramento in uno dei suoi ordini quando si è già sposati, questo solo dal concilio vaticano II. • Presbiteri • Vescovi I requisiti per accedere al sacramento dell’ordine sono: • Essere di sesso maschile • Età minima, cambia a seconda del livello di sacramento preso in considerazione, 25/35 anni diacono, 25 anni presbiteri e episcopati • Adeguata preparazione culturale e dottrinale • Coerenza nello stile di vita personale • Professione integrale della fede cattolica Il chierico che riceve il sacramento viene incardinato all’interno di una diocesi, si individua l’autorità alla quale il sacerdote è soggetto, questa autorità che è il vescovo deciderà quale tipo di attività il sacerdote svolgerà, non tuti i sacerdoti sono a capo di una parrocchia ed è il vescovo che decide chi fa cosa, e che attraverso l’istituto diocesano procede a mantenere e a corrispondere al sacerdote una determinata cifra economica che serve per il suo mantenimento. I diritti e i doveri dei chierici, c’è una prevalenza di doveri sui diritti, sono doveri che impegnano il chierico a mantenere fede alla propria vocazione ad obbedire l’autorità ecclesiastica, il chierico deve rendere conto al proprio superiore che è il vescovo e in ultima istanza il papa e deve lavorare per garantire la comunione ecclesiale. I diritti e i doveri che dovranno rispettare secondo il codice sono: 1. Vocazione universale alla sanità, nella loro condotta sono tenuti in modo peculiare a tendere alla sanità, in quanto consacrati da dio per un nuovo titolo mediante l’ordinazione 2. Obbedienza alle autorità ecclesiastiche, sono tenuti all’obbligo speciale di prestare rispetto e obbedienza al sommo pontefice e al proprio ordinario 3. Comunione ecclesiale, tutti operano per un unico fine, devono essere untiti tra di loro ed impegnarsi a collaborare secondo le disposizioni del diritto particolare. È un testimone privilegiato della chiesa cattolica e da questo privilegio discendono una serie di conseguenze che si traducono anche in vincoli all’esercizio di libertà che sono invece comunemente riconosce alle persone, il codice ci dice che: - i chierici non possono fondare o partecipare a fondazione le cui attività siano incompatibili con l’obbligo, oppure che diventino un ostacolo allo svolgimento dei compiti a cui sono chiamati. Canone 287, i chierici non possono svolgere funzioni attivi all’interno di partiti politici e non possono fare attività di tipi sindacale a meno che questa attività sia legittimata dalla necessità di difendere i diritti della chiesa o dall’esigenza di promuovere il bene comune. Quindi non potranno fare attività sindacale, a meno che non lo richiedano per la difesa dei diritti della chiesa o la promozione del bene comune. I chierici hanno la funzione di insegnare, ossia di trasmettere il messaggio evangelico ma anche la funzione di interpretare quel messaggio e quindi l’esercizio del magistero. Magistero infallibile o magistero infallibile, sono autorità che hanno il potere di interpretare l’insegnamento evangelico e che lo può appunto fare con atti del magistero infallibile o fallibile. Non è solo il papa depositario di questa funzione ma anche il collegio episcopale, il collegio dei vescovi quindi. Rispetto a determinare funzioni questi esercitano questa funzione di interpretazione che si traduce nell’esercizio del magistero, quindi nell’insegnamento della chiesa. • Magistero infallibile  solo se è infallibile è sindacabile • Magistero fallibile  quando è fallibile, nonostante l’autorità che si è pronunciata su quell’argomento è possibile mettere in discussione quel tipo di interpretazione. La discussione invece non sarà più possibile dal momento in cui si capisce che il magistero è infallibile e che quindi non può più essere contestato. Il magistero in tema di fede e morale, magistero che diventa infallibile quando lo si dice espressamente, il papa o il collegio dei vescovi espressamente dice che quell’interpretazione si configura in termini di infallibilità. Il ricorso al magistero infallibile avviene raramente in quanto questo tipo di potere non ammette forme di revisione. • I chierici hanno la funzione di santificare e governare, vengono svolte all’interno del grado di ordini con funzioni differenti, con incrementi di funzioni che si realizzano dal primo livello (diaconi) all’ultimo (papa e vescovi): Diaconi, hanno il potere di amministrare i battesimo, conservare e distribuire l’eucarestia, portarla ai moribondi, assistere al matrimonio, impartire determinate benedizioni, presidiare al rito funebre e alla sepoltura. Ha quindi una serie di funzioni, può distribuire l’eucarestia ma non celebrare il sacrificio dell’eucarestia. C’è una specifica rispetto al matrimoni, può assistere al matrimonio perché l’unico caso in cui i ministri del matrimonio non sono chierici ma gli sposi stessi, il chierico partecipa alla cerimonia solo perché ha il compito di ricevere gli scambi dei consensi, ma i ministri del matrimonio sono gli sposi stessi. Presbiteri= sacerdoti, celebrare l’eucarestia, amministrare tutti i sacramenti ad eccezione per la confermazione e il sacramento dell’ordine che competono solo al vescovo. Questi due sacramenti sono di competenza esclusiva dei vescovi e del papa quindi Vescovi e papa, tutti gli atti di carattere liturgico e culturale e l’amministrazione di tutti i sacramenti. Sempre all’intero della potestà di governo, che riunisce la funzione legislativa, giudiziaria ed esecutiva, sono solamente i chierici a poterla svolgere, i conferimento del sacramento dell’ordine attribuisce una funzione di potestà di governo ai chierici che è diversa a seconda del grado del sacramento dell’ordine che si è raggiunto. È nulla per i diaconi, diventa più significativa per i parroci che sono chiamati ad amministrare le parrocchie che sono unità giudico amministrative ben definite nella chiesa e diviene piena per i vescovi e per il papa, il papa sulla chiesa universale i vescovi su quella particolare che è la diocesi. Queste funzioni, legislative esecutive e giudiziaria alcune funzioni possono essere delegate: - Il papa può delegare la funzione esecutiva e giudiziaria, esistono dei tribunali presso la santa sede e sono questi tribunali ad occuparsi di questa funzione, esempio: tribunale della rota romana che si occupa sia di matrimoni che delle questioni penali, può essere competente anche in primo grado perché ogni fedele ha il diritto di farsi giudicare già in prima istanza dal tribunale del papa. Il papa delega la funzione giudiziaria sai sui tribunali, quella esecutiva ai dicasteri, agli uffici che aiutano il pontefice nell’amministrazione della chiesa universale e può delegare la funzione legislativa, saranno delle per questioni specifiche non deleghe generali, e in ogni caso la legge prodotta dall’autorità delegata dovrà essere approvata dal pontefice. - vescovo, anche lui può delegare la funzione esecutiva e giudiziaria, quello che NON può fare e delegare la funzione legislativa. Anche le diocesi hanno dei tribunali, e il vescovo gli attribuisce il compito di amministrare la giustizia, problema che è emerso nella riforma di papa Francesco del 2015 per la riforma del diritto processuale matrimoniale era quello di restituire al vescovo la funzione di giudice, quindi in applicazione dell’ordinamento canonico quasi tutti i vescovi hanno istituiti tribunali ai quali hanno conferito il compito di giudicare, e il vescovo ha smesso di amministrare la giustizia in proprio, quello che vuole fare la riforma del 2015 è restituire al vescovo il compito di giudicare. Ha voluto richiamare questa funzione nelle mani del vescovo perché vuole ricordare che la funzione di amministrazione della giustizia è esercizio di una funzione pastorale, all’interno della chiesa l’amministrazione della giustizia non può essere considerata come negli ordinamenti secolari, a è un’emanazione della pastoralità che anima questo particolare esercizio dell’autorità. Non distinguiamo fra le 3 funzioni, perché tenerle insieme è il modo migliore per assicurare che la chiesa possa conseguire il suo obbiettivo che è un fine di salvezza, l’amministrazione della giustizia non può essere solo tecnica, Francesco ci ricorda che la dimensione giudica deve andare di pari passo a quella pastorale richiamare il vescovo all’esercizio di questa funzione è un modo per provare a coniugare la La costituzione disciplina la particolare condizione di quell’istituto alla socpo di valorizzare il carisma del fondatore, non solo norme di tipo operativo ma anche nome che proteggono l’orientamento religiosa di quell’istituto. Il codice privilegia la disciplina degli istituti religiosi e decisa meno attenzione alle altre forme. Ci sono istituti nei quai la condizione di chierico e religioso sono parallelamente, i amebei di questi istituti sono al tempo stesso chierici e religiosi, esempio: gesuiti, papa Francesco. Gli impedimenti per cadere all’istruito sono: • Non si può intraprendere questo percorso prima del compimento dei 17 anni d’età. • Obbligo del celibato, chi è sposato quindi Gli effetti giuridici della professione dei voti, attraverso la professione dei consigli evangelici si assume l’obbligo di osservare i consigli si consacra a dio e viene incorporato nell’istituto insieme a diritti e doveri che le regole dell’istituto insieme al codice di diritto canonico prevedono. I diritti e i doveri dei religiosi, sono condizionati dal fatto che devono adattarsi a due modello di vita particolare, la regola già importante che devono consegue questi fedeli è quella di seguire il modello proposto dal vangelo. - RELIGIOSI: il dato giuridico formale che configura il religioso come particolare status giuridico detto lo stato di dio è quello di professare i consigli evangelici i diritti e i doveri sono legati alla scelta di vita che fa il fedele, devono riprodurre un certo modello di vita esistenziale. E anche le funzioni si traducono in una particolare scelta di vita. Lezione 22/11 GLI ABUSI DEL CELERO Esempio: sex crimine and the vatican, attribuisce la colpa degli abusi a benedetto XVI, insieme a Giovanni Paolo II è all’origine della prima importante riforma dell’ordinamento canonico in materia, non era ancora papa ma i quanto prefetto della congregazione della dottrina per la fede si occupava della questione e sviluppa le line fondamentali del processo di riforma degli abusi. Nel caso degli abusi è tutta di competenza della congregazione della dottrina della sacra fede. Quando un chierico che commette un delitto di questo genere che è anche sanzionato dal codice penale è passibile di procedura all’interno dia del paese e quindi può essere condannato dalle autorità competenti. Abusi dl clero sono stati denunciati un po ovunque. La reazione della chiesa a questo tipo di fenomeno prime una filosofia del fenomeno e questa lettura è evidente nella comparazione che si può fare tra la visione di benedetto XVI e quella di Francesco dall’altro. Le fasi della riforma che da un punto d vista giuridico prova a gestire questo tipo di fenomeno: La prima riforma è quella voluta da Giovanni Paolo II, riforma che interviene sul “destro”, il primo provvedimento risale nella sua prima formulazione al 1922, è stato modificato nel 1962 e sanzionava chi in occasione della confessione commetteva abusi sui minori, la ragione per la quale si è introddata questa dispclina era proteggere il sacramento, il bene giudicante rilevante era salvaguardare il carattere sacramentale della confessione, per lungo tempo c’è stato da un punto di vista concettuale una sorta di pudore, i delitti non dovessero essere sanzioni ma che nei limiti del possibile bisognava privilegiare la dimensione della pastoralità, il combinarsi di questi aspetti ah favorito la diffusione di un fenomeno che non è stato adeguatamente contrastato. La svolta aviene solo nel 200, prima con Giovanni Paolo II, 30 aprile del 2001, le istruzioni su come applicare la riforma di Giovanni vengono fatte da Ratzinger il 18.5.2001. si diceva che il vescovo interessato ad applicare questa normativa doveva fare richiesta alla santa sede degli articoli da applicare, le cose si modificano con le istruzioni che vengono date Razinger. Lezione 27/11 1 fase della riforma: l’ordinamento canonico comincia a cambiare la prospettiva giuridica rispetto alla questione, fino al 1962 esisteva un documento che sanzionava e proteggeva in modo specifico il sacramento della confessione. All’inizio del 200 Giovanni Paolo II emana un provvedimento curioso perché si diceva che si modificava la disciplina ma non si mettevano a disposizione dei vescovi le norme da applicare, perché la competenza in materia è dei vescovi. Successivamente la congregazione della dottrina della fede per mano di Joseph Ratizger illustra le norme da applicare effettivamente. Quali delitti? Contro la sanità del sacramento della Penitenza - 1. L’assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo; - 2. La sollecitazione, nell’atto o in occasione o con il pretesto della confessione, al peccato contro il sesto comandamento del Decalogo, se è finalizzata a peccare con il confessore stesso Contro la morale: il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore al di sotto dei 18 anni di età. Questa riforma entra in vigore e inizia ad essere applicata, ma presenta un serie di inadeguatezze. Vengono fatte delle proposte di modifica accettate da Benedetto XVI: 2 fase della riforma.  novità di ordine sostanziale, ma anche novità di ordine procedurale. - Sostanziali (art. 6) si integra la disciplina solo sul versante della morale. I delitti più gravi contro i costumi sono: 1. Il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di anni 18; al minore viene equiparata la persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione; 2. L’acquisizione o la detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di immagini pornografiche di minori sotto i 14 anni da parte di un chierico, in qualunque modo con qualunque strumento. - Procedurali (art. 16) ogni volta che l’ordinario ha la notizia, almeno verisimile, di un delitto più grava, svolta l’indagine previa, la renda nota alla CDF, la quale, se non avoca a sé la causa per circostanze particolari, ordina all’Ordinario di procedure ulteriormente. Obbiettivo era quello di centralizzare ai fini di insabbiamento la denuncia. Novità: procedurali (art.21) la riforma da la possibilità di giudicare quella determinata denuncia anche in via amministrativa: 1. I delitti più gravi riservati alla CDF vanno perseguiti in processo giudiziale. 2. Tuttavia, alla CDF è lecito: - Nei singoli casi, d’ufficio o su istanza dell’ordinario, decidere di procedere per decreto extragiudiziale; - Deferire direttamente alla decisione del Sommo Pontefice quando costa manifestamente il compimento del delitto, dopo che sia stata data la reo la facoltà di difendersi. Sanzione che l’ordinamento prevede (art. 6):  riduzione alla stato laicale del chierico (peggiore delle ipotesi): perdita del chierico della possibilità di svolgere le funzioni collegate a questa funzione e che variano a seconda del livelli che è stato ricevuto. 3 fase della riforma fase di Papa Francesco. Il fenomeno degli abusi è un fenomeno che non conosce interruzioni. Si è dovuto occupare dello scandalo in Cile nel 2018 area geografica nella quale provenire il Papa. AVAEVA ISTITUITO - Commissione per la tutela dei minori; - Collegio speciale presso la CDF; - Altro provvedimento: come una madre amorevole  si occupa della responsabilità dei vescovi (il vescovo è responsabile dei suoi sottoposti); primo provvedimento con cui si sanzione la responsabilità dei Vescovi. Art. 1 vedi slide § 1. Il Vescovo diocesano può essere rimosso dal suo incarico, se abbia, per negligenza, posto od omesso atti che abbiano provocato un danno grave ad altri. Il danno può essere fisico, morale, spirituale o patrimoniale. § 2. Il Vescovo può essere rimosso solamente se egli abbia oggettivamente mancato in maniera molto grave alla diligenza richiesta §3. Nel caso di abusi su minori o su adulti vulnerabili è sufficiente che la mancanza di diligenza sia grave. Sancisce un principio in forza del quale il vescovo è responsabile delle omissioni che pone in essere nell’esercizio delle sue funzioni. Nella materia specifica dei abusi basta un omissione grave.  maggiore attenzione da parte del vescovo stesso. All’esito dell’ultima vicenda, Francesco introduce due riforme: - Relativa allo stato città del Vaticano  si applica nei confronti dei cittadini dello stato del Vaticano - All’ordinamento canonico in senso proprio  riguarda tutti i fedeli. Novità più importante: 1. OBBLIGO DI DENUCIA PER CHIERICI E RELIGIOSI  chi dentro la chiesa ha un ruolo significato come chierico o religioso se percepisce un abuso all’interno della chiesa è obbligato a denunciarlo. 2. FACOLTÀ DI DENUCIA PER TUTTI. Si interviene per l’ennesima volta sulla fattispecie sostanziale: nuove condotte (art. 1) A) DELITTI CONTRO IL SESTO COMANDAMENTO DEL DECALOGO CONSISTENTI: i. nel costringere qualcuno, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, a compiere o subire atti sessuali; (abuso si autorità vale per chiunque) ii. nel compiere atti sessuali con un minore o con una persona vulnerabile; iii. nella produzione, nell’esibizione, nella detenzione o nella distribuzione, anche per via telematica, di materiale pedopornografico, nonché nel reclutamento o nell’induzione di un minore o di una persona vulnerabile a partecipare ad esibizioni pornografiche; B) CONDOTTE POSTE IN ESSERE DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ARTICOLO 6 (Vescovo), consistenti in azioni od omissioni dirette a interferire o ad eludere le indagini civili o le indagini canoniche, amministrative o penali, nei confronti di un chierico o di un religioso in merito ai delitti di cui alla lettera a) del presente paragrafo. Come si procede? - Per gli abusi commessi da chierici e religiosi che non hanno, o non hanno avuto responsabilità governativa si procede “a norma del diritto secondo quanto previsto da caso specifico; - Per gli abusi commessi da soggetti che hanno, o hanno avuto responsabilità di governo all’epoca dei fatti, si attiva la procedura appositamente introdotta dall’art 6 ss. Le questioni ancora aperte: L'estrema meticolosità con cui si disciplina la procedura nei confronti dei soggetti che hanno, o hanno avuto responsabilità di governo all'epoca dei fatti, sembra stridere però, ancora una volta, con - la poca attenzione prestata alle vittime ; - lo scarso coinvolgimento del laicato; - l’annosa questione della collaborazione tra l'ordinamento della Chiesa e quello degli Stati  obbligo specifico di collaborazione; Dopo la crisi cilena Francesco convoca tutti i presidenti delle conferenze episcopale a Roma per discutere sulla piaga degli abusi, voleva cercare di capire quali strategia le singole conferenze episcopali avevano messo in campo su come superare i limiti posti sulla questione. .. da chiedere (slide vignetta).
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