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Appunti lezioni Diritto Privato 1, Appunti di Diritto Privato

Appunti esaustivi delle lezioni del Prof. Vincenzo Putortì, di diritto privato 1 (a/a 2018-2019)

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 21/02/2020

Giuibi
Giuibi 🇮🇹

4.3

(48)

12 documenti

Anteprima parziale del testo

Scarica Appunti lezioni Diritto Privato 1 e più Appunti in PDF di Diritto Privato solo su Docsity! DIRITTO PRIVATO I (12 CFU) Prof. Vincenzo Putortì INFORMAZIONI GENERALI: -primi di maggio prova intermedia su argomenti trattati a lezione fino alla data della prova -lezione del lunedì alle 8.30 inizia l’8 Aprile (esercitazioni congiunte con Passagnoli) -programma: fonti, interpretazione, persone fisiche, enti collettivi, atto fatto negozio, obbligazioni -libro: Torrente ultima edizione -codice: con leggi complementari -metodo: leggere appunti, manuale e poi norma su codice -Mercoledì 6 Marzo ore 16: lezione a corsi congiunti su tecnologie e diritto (aula D6 1.18) -ARGOMENTI DA NON FARE: beni, proprietà, diritti reali minori, possesso e condominio, famiglia e successioni e donazioni, impresa e società. 04/03/2019 - Che cos’è il diritto? Diritto = regole di condotta che hanno lo scopo di regolamentare i rapporti tra un gruppo di consociati all’interno di una comunità. Queste regole di condotta hanno delle caratteristiche specifiche e mirano a soddisfare determinati scopi, cioè la certezza e l’effettività. Certezza del diritto -> funzione che viene assicurata dallo Stato attraverso la predisposizione di determinati organi (tribunali, corte costituzionale). Effettività del diritto -> una volta che vengono dettate determinate regole di condotta lo stato predispone una serie di sanzioni laddove queste regole di condotta vengono violate. Abbiamo quindi una regola di condotta e la previsione di alcune conseguenze che dalla violazione della regola dipendono. Le regole di condotta vengono individuate nel concetto di norma giuridica. Il sostantivo norma si accompagna a giuridico perché esistono anche norme di carattere religioso, norme sociali, morali, ecc.… Norme giuridiche = regole di condotta la cui violazione determina conseguenze giuridiche. La norma giuridica contiene in sé una valutazione del comportamento, stabilisce ciò che dal punto di vista giuridico è lecito, illecito, legittimo, illegittimo, valido, invalido, giusto, ingiusto. La norma esprime una valutazione sulla base di questi comportamenti. Le norme giuridiche non sono neutre, risolvono sempre un conflitto di interessi attribuendo prevalenza ad un interesse e soccombenza ad un altro interesse. Non è un interesse astratto, ma concreto! Diritto privato -> si occupa dei conflitti e degli interessi di cui sono portatori i privati -> conflitti intersoggettivi. (Vi sono rapporti anche tra pubblici e privati a cui si applicano norme di diritto privato ma si studiano nell’ambito del diritto amministrativo). 1 FONTI DEL DIRITTO Sistema fonti 1942 -> individuato dal codice civile, ordinato gerarchicamente: 1)leggi e atti aventi forza di legge; 2) regolamenti; 3)norme corporative; 4) uso o consuetudine. 1° mutamento -> 1948 = Carta Costituzionale (è un duplice arricchimento perché vi sono previsti poteri attribuiti agli enti territoriali + previsione che il nostro ordinamento possa stipulare trattati con altri paesi). Atti dell’UE vengono a far parte del sistema delle fonti (regolamenti, direttive, raccomandazioni) sono sovranazionali ma compongono il nostro ordinamento. Sistema fonti = molto più articolato e complesso rispetto al 1942 -> attività dell’interprete = molto più complessa ma allo stesso tempo più stimolante. Un tempo il conflitto di interessi si risolveva così: 1) conflitto di interessi che si determina in concreto; 3) individuazione della norma giuridica sulla proprietà che disciplinava quel conflitto. La norma giuridica non opera in relazione al singolo caso, ma utilizza termini come “creditore”, “debitore”, “se” -> è una formulazione di carattere astratto. La norma ha un carattere di astrattezza, propone situazioni ipotetiche. 1° carattere della norma = ASTRATTEZZA 2° carattere della norma = GENERALITA’; la norma è riferita alla generalità dei consociati. = Previsione generale e astratta in base a situazioni predeterminate dal legislatore. Il sistema delle fonti è divenuto più complesso perché quando si verifica una situazione concreta, che l’interprete la deve risolvere, non si ricorre più alla previsione astratta, adesso questo caso concreto può essere preso in considerazione da più norme, potenzialmente applicabili al caso concreto. Diventa fondamentale l’attività dell’interprete. Il compito dell’interprete è quello di adeguare la realtà giuridica alla realtà concreta. L’operazione attraverso la quale si tende a adeguare la realtà normativa alla realtà sociale è l’interpretazione. |ESEMPIO|: caso pubblicità sigarette che associa il pacchetto all’immagine del prof. Veronesi - > diritto leso è il diritto alla identità personale (ogni persona si caratterizza per l’identità). -> quando è nato il caso il diritto alla identità personale non era contemplato da alcuna norma privatistica -> dunque? Si è operato da un lato attraverso l’estensione di alcune norme privatistiche quali diritto al nome e all’immagine, si è cercato di applicare queste norme anche all’identità, ma era un’enorme forzatura concettuale. Ma il diritto all’identità personale è un diritto fondamentale (art.2 cost)! Dato che la repubblica riconosce e garantisce questo diritto fondamentale non può non essere disciplinato. -> Si è dunque iniziato ad affermare che le norme costituzionali si consideravano rivolte al legislatore, stava al legislatore prendere in considerazione i vari diritti, la norma costituzionale non è rivolta ai casi concreti ma al legislatore. Dagli anni 80 c’è stato uno snodo fondamentale e si è detto che le norme costituzionali operano anche nei rapporti intersoggettivi, tra privati, la norma costituzionale può disciplinare direttamente un conflitto tra privati. Quindi nell’esempio il conflitto viene risolto attraverso l’applicazione diretta della norma costituzionale. È dunque una norma rivolta non solo al legislatore ma anche invocabile dai singoli cittadini. Le norme costituzionali sono norme direttamente applicabili nei diritti intersoggettivi. Le norme costituzionali hanno un valore fondamentale anche nell’adeguare la realtà normativa alla realtà sociale. I principi costituzionali sono il faro per risolvere ogni tipo di conflitto. È necessario interpretare le norme alla luce dei principi costituzionali. 2 disciplinano una specifica materia (assicurazioni, consumo), sono norme che disciplinano specifici rapporti fuori dal codice. 06/03/2019 FONTI SECONDARIE: - Regolamenti: sono norme di rango secondario e non possono essere mai in contrasto con una disposizione di legge. Esiste un procedimento di disapplicazione del regolamento, ed è opportuno tener presente che si parla di regolamenti, fonti del diritto che hanno i caratteri della generalità ed astrattezza, rivolti quindi non a singoli rapporti. Dai regolamenti vanno distinte le circolari, le quali non sono fonti del diritto, hanno efficacia nell’ambito di quello specifico ente o istituzione per la quale sono state emanate. - Uso o consuetudine: se l’uso o consuetudine è fonte del diritto, allora le norme consuetudinarie hanno carattere di generalità e astrattezza. La consuetudine ormai nel nostro sistema ha un ruolo residuale, perché può operare solo nelle materie per le quali non vi è una disciplina legale o regolamentare. Abbiamo la consuetudine praeter legem che opera nei campi in cui non vi è già disciplina e la consuetudine secundum legem, che opera dove venga espressamente richiamata da una legge o regolamento. Efficacia circoscritta della consuetudine nel nostro sistema. Ha un ruolo importante soprattutto nel commercio internazionale. Gli scambi commerciali a livello internazionale hanno una regolamentazione valida a livello internazionale dettata da usi o consuetudini. Sono particolari perché il procedimento di formazione è diverso da quello delle altre norme. La norma consuetudinaria si forma attraverso il ripetersi di un determinato comportamento all’interno di una determinata comunità con la convenzione che si tratti di un comportamento giuridicamente dovuto. In sostanza è composta da due elementi, uno di tipo oggettivo che è dato dal costante e uniforme ripetersi nel tempo del comportamento e da un elemento di natura soggettiva, cioè il convincimento da parte di una comunità che quel comportamento si debba tenere, la opinio iuris necessitatis. L’uso negoziale non è fonte del diritto. |ESEMPIO|: art. 1340 – clausola d’uso -> l’uso negoziale vale solo per una fattispecie concreta. È vincolante solo per i contraenti. È circoscritta al rapporto contrattuale. La raccolta delle camere di commercio non è vincolante alla efficacia della consuetudine. EQUITA’: non è fonte del diritto. È la giustizia del caso concreto. Non è fonte perché noi abbiamo riferimento principale nei principi costituzionali. È per questo che nel nostro sistema l’equità opera soltanto se le parti espressamente vi hanno fatto riferimento oppure laddove sia lo stesso legislatore che attraverso un esplicito richiamo faccia riferimento al criterio equitativo (art. 1374). GIURISPRUDENZA: non è fonte del diritto. Il giudice deve quindi risolvere la controversia attraverso l’applicazione delle norme, ha un ruolo meramente applicativo. La sua decisione ha valore vincolante per le parti in causa e non per gli altri. Questo schema tipico del nostro ordinamento e in generale degli ordinamenti di civil law si differenzia dai sistemi di common law in cui è previsto che anche la giurisprudenza sia fonte del diritto. la decisione del giudice crea una norma giuridica che è vincolante per tutti gli altri giudici (= principio dello stare decisis, valore vincolante del precedente giurisprudenziale). -> più giudici possono dare davanti allo stesso caso soluzioni differenti -> la giurisprudenza non è fonte del diritto -> la decisione del giudice non è vincolante per la generalità Quando si presenta un conflitto tra decisioni giurisprudenziali, questo deve essere risolto dalla corte di cassazione a sezioni riunite che tende a risolvere i conflitti giurisprudenziali che si sono creati da applicazioni differenti di una stessa norma. 5 Ci si può discostare dalla decisione della cassazione attraverso l’argomentazione, cioè tramite le varie tecniche interpretative delle norme. È quindi importante capire i principi interpretativi per essere il più persuasivi possibile. 11/03/2019 Attraverso l’attività interpretativa si tende a cogliere il significato di una determinata norma. Per poter individuare esattamente il significato di una norma giuridica, il legislatore del 1942 ha individuato dei criteri a cui ciascuno deve attenersi per interpretare le norme. Da questo punto di vista, possiamo qualificare l’interpretazione in virtù dei soggetti che forniscono l’interpretazione abbiamo: -> interpretazione giurisprudenziale -> interpretazione dottrinale -> interpretazione amministrativa Queste espressioni valgono solo ad individuare i soggetti che operano e che attribuiscono a quella norma un determinato significato. INTERPRETAZIONE AUTENTICA: è l’interpretazione che proviene dallo stesso legislatore. Il legislatore emana una determinata legge e una o più norme contenute in questa legge hanno un significato non chiaro. Quindi pongono dei dubbi di natura interpretativa. A questo può intervenire il legislatore stesso che con una legge chiarisce il significato della precedente legge. È vincolante? Sì, perché emanata con legge, ha una sua vincolatività. Però la legge interpretativa in quanto legge, può essere a sua volta oggetto di interpretazione? Sì. Quindi, vincolatività ma anche oggetto di interpretazione. CRITERI INTERPRETATIVI: art. 12 disposizioni preliminari al codice civile -> interpretazione delle leggi. 1) letterale; 2) sistematico; 3) funzionale; 4) evolutivo. Innanzitutto il legislatore ha posto un criterio di ordine letterale, subito dopo aggiunge che è necessario cogliere il significato delle parole in connessione con il resto del testo normativo. Altro criterio è quello dell’intenzione del legislatore, cosiddetta ratio legis. Il criterio letterale NON è mai da solo sufficiente a cogliere il significato di una norma giuridica (!), deve essere sempre affiancato dall’interpretazione sistematica che inquadra il significato della norma guardando a quello che è il contesto in cui è inserita. - Criterio dell’intenzione del legislatore (ratio legis): la ragione della norma. L’intenzione del legislatore si ottiene dai lavori preparatori di una legge. Non ci si può fermare ai lavori preparatori, più che capire quella che è l’intenzione dobbiamo capire quale funzione viene attribuita alla norma, quale è il suo scopo e la ragione per cui è stata emanata. È necessaria quindi un’interpretazione di tipo funzionale, per capire quale era lo scopo della norma nell’ambito in cui era stata emanata. È necessario andare ancora oltre. - Criterio evolutivo: le norme si evolvono, e la loro evoluzione è frutto dell’attività interpretativa. È necessario che la norma si adegui alla realtà sociale attuale. - Analogia legis: se non esiste una norma espressa adatta a disciplinare il caso, allora si utilizzano norme dettate in casi simili o materie analoghe. 6 INTERPRETAZIO NE DELLE NORME - Analogia iuris: se anche la analogia legis non è sufficiente, si ricorre ai principi generali dell’ordinamento, che hanno evidentemente un ruolo residuale. Vi si ricorre in assenza di una disciplina specifica. Ma nel 1942 i principi costituzionali non c’erano. Adesso questa norma va interpretata diversamente, perché i principi della costituzione non hanno un ruolo residuale, ma primario. 12/03/2019 Il diritto non è un’entità neutra, interviene per risolvere determinati conflitti di interesse. La norma giuridica mira a risolvere il conflitto. Da questo punto di cista è centrale l’interesse. L’interesse è la tensione, l’aspirazione che un soggetto nutre verso una determinata entità, esterna rispetto a lui. L’ordinamento giuridico si pone nei confronti degli interessi privati in vari modi, alcuni li ritiene irrilevanti, altri rilevanti, li tutela e li protegge, altri invece vengono qualificati negativamente. In virtù del giudizio di disvalore, non li protegge. Gli interessi giuridicamente rilevanti sono le situazioni giuridiche soggettive. Alla base di tutte le situazioni giuridiche soggettive vi è un interesse, che è preso in considerazione dall’ordinamento, è riconosciuto e ritenuto meritevole di protezione in varie forme, in base alla forma di tutela, abbiamo diverse categorie di situazioni giuridiche soggettive. Come si può atteggiare un interesse di fronte ad un bene? Il diverso modo di atteggiarsi dell’interesse genera diverse situazioni giuridiche soggettive. Tra la diversità si distinguono le situazioni giuridiche attive, che determinano un vantaggio in campo al titolare della situazione giuridica soggettiva; e situazione giuridiche soggettive passive, che determinano in campo a chi ne è titolare una situazione di svantaggio, perché connessa ad altra situazione giuridica soggettiva di vantaggio di cui è titolare un altro soggetto. TITOLARITÀ: esprime il rapporto che esiste tra un soggetto e quella determinata situazione giuridica soggettiva, che può essere sia attiva che passiva. È un concetto che segna un legame tra soggetto e situazione soggettiva. Tutte le situazioni giuridiche soggettive vivono in un rapporto giuridico. - Diritto soggettivo: indica una determinata e specifica situazione giuridica soggettiva. È la situazione giuridica soggettiva per eccellenza. È il potere della volontà di agire per la soddisfazione di un proprio interesse tutelato dalla legge. Il titolare dell’interesse è proprietario degli strumenti per poterlo realizzare. Intrinsecamente collegato al diritto soggettivo è il concetto di pretesa. PRETESA: il titolare del diritto soggettivo è posto nella posizione di poter pretendere dai terzi la soddisfazione del proprio interesse. Il titolare ha una facoltà di pretesa. Ha la facoltà di pretesa solo il titolare del diritto soggettivo. Questa facoltà ha un carattere di esclusività. La pretesa si può rivolgere verso tutti i consociati o verso uno o più soggetti determinati. La pretesa può avere ad oggetto o un bene o un comportamento altrui. - Interesse alla conservazione di un bene: una forma di realizzazione del proprio interesse si realizza tramite il potere di godere del bene. Un’altra forma è il potere di disporre del bene. Quindi i poteri sono il godimento e la disposizione del bene. Questi due poteri si realizzano perché il bene è già presso di me. Questi due poteri non possono essere illimitati, l’ordinamento giuridico li attribuisce ma pone dei limiti all’esercizio di questi. Una volta che il diritto soggettivo mi viene riconosciuto, l’ordinamento deve proteggere l’interesse del soggetto dai terzi, imponendo a tutti i terzi un dovere, che consiste nell’astenersi di tutti i terzi dal compiere qualsiasi attività che possa nuocere al rapporto tra il soggetto e il bene, 7 SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE 18/03/2019 |Art. 2 Cost. | a livello costituzionale abbiamo una tutela dei dritti fondamentali della persona. Quali sono i diritti della persona tutelati? In un primo momento si riteneva che i diritti della persona tutelati fossero solo ed esclusivamente quelli individuati dal legislatore. Ragionando in questo schema è accaduto che i diritti fondamentali della persona erano solo quelli previsti e tutelati dal codice civile, che è del 1942. Quindi si riteneva più in generale che i diritti fondamentali della persona per avere tutela dovessero avere riconoscimento in una legge ordinaria. Quindi l’art. 2 era una norma essenzialmente rivolta al legislatore ordinario, che doveva individuare i diritti fondamentali e assicurarne la tutela. I diritti della persona non espressamente tutelati in ambito di legislazione ordinaria, rimanevano privi di una sostanziale tutela. Da qui un primo problema: I diritti della persona sono tipici, cioè solo quelli oggetto di espressa previsione normativa, oppure, il legislatore costituente tutela la persona in quanto tale? 1° mutamento -> il legislatore costituente ha voluto tutelare la persona. La persona è unica e si atteggia con una molteplicità di diritti, alcuni dei quali sono menzionati dal legislatore ordinario, altri no. Quindi ATIPICITA’ dei dritti della persona (= sono tutelati anche i diritti che non sono espressamente menzionati e tutelati dal legislatore ordinario). Due concezioni che si contrappongono: tipicità vs atipicità. La differenza tra queste due concessioni non è priva di riscontri, perché ci sono dei diritti fondamentali presi in considerazione dal legislatore penale e non dal civile, allora questi in che sede sono tutelato? Solo in una? In entrambe? È nato questo problema perché il legislatore tutela determinati diritti in un determinato ambito ma richiede per sanzionarli che questi illeciti siano dolosi. Il soggetto è sanzionato solo se VUOLE quel determinato evento. In sede civile invece l’illecito può essere sia doloso che colposo. Questo ha creato una serie di grossi problemi per la persona. 2° mutamento -> un ulteriore passaggio argomentativo che ha segnato l’evoluzione nell’ambito della tutela si è avuto quando si è iniziato a considerare l’idea del legislatore costituente come intenzione di tutelare la persona nel suo essere persona, persona in quanto tale, tutto ciò che incide sul nostro essere va tutelato, in sede civile, indipendentemente dal fatto che il legislatore civile abbia singolarmente preso in considerazione quel diritto della persona. Questo perché ciò che il nostro sistema tutela è l’essere persona, la persona in quanto essere. In quanto persona si è titolari di alcuni diritti. Questo ha significato un grosso mutamento, da qui in poi è mutata radicalmente l’idea della tutela della persona. Previsioni normative esistenti nel codice: tutela della persona molto circoscritta. rimangono fuori dalla tutela aspetti fondamentali.  CARATTERI FONDAMENTALI DEI DIRITTI DELLA PERSONA: 1) |ESEMPIO|: diritto al nome -> nei confronti di chi si può far valere questo diritto? -> verso tutti, erga omnes -> ASSOLUTEZZA. Qualunque terzo leda il mio diritto al nome, è sanzionabile. 10 DIRITTI DELLA PERSONA 2) |ESEMPIO|: posso vendere il mio nome? -> no -> INDISPONIBILI 3) |ESEMPIO|: posso rinunciare al nome? -> no -> IRRINUNZIABILI 4) |ESEMPIO|: non smetto di chiamarmi in un modo -> IMPRESCRITTIBILI -> ASSOLUTI, INDISPONIBILI, IRRINUNZIABILI, IMPRESCRITTIBILI <- |ESEMPIO|: |art. 5 c.c.| legislatore del 1942 ha stabilito che tutti gli atti della persona che comportino una diminuzione permanente della propria integrità fisica, sono vietati. Ci sono casi espressamente previsti da legislatore in cui è possibile la donazione, atti a TITOLO GRATUITO, degli organi. |ESEMPIO|: |art. 6 c.c.| diritto al nome. Il terzo comma riguarda casi tipo il transessualismo, perché con determinati e specifici limiti, è consentito il mutamento di sesso, ed è dunque consentita una modificazione. Il nome è un elemento identificativo della persona. Il nome si limita ad identificare un soggetto nell’ambito di una comunità. |ESEMPIO|: |art. 7 c.c.| tutela delle lesioni del diritto al nome. È una tutela di tipo essenzialmente inibitorio, cessazione del fatto lesivo. |ESEMPIO|: |art. 10 c.c.| il legislatore del 1942 ha attribuito al soggetto un potere, la circolazione del proprio nome è vietata, però il titolare dell’immagine e del nome può consentire che altri usino il tuo nome o che la tua immagine venga pubblicata. Però se non si da il consenso, e questa viene pubblicata, si ha un illecito, salvo che questa pubblicazione non sia di interesse pubblico (lo pseudonimo è tutelato come il nome allorquando questo identifichi la persona). Identità e riservatezza non erano considerate dal legislatore del 1942, quindi per essere tutelate erano necessari sforzi, voli pindarici, tutte forzature. Questo problema si è risolto quando anche la giurisprudenza ha iniziato a ragionare in questi termini, quando si è iniziato a considerare la persona nella sua generalità bisognosa di tutela, anche se il singolo diritto non è sostanzialmente tutelato dal legislatore ordinario, perché sono tutti diritti riconosciuti dall’art. 2 della costituzione. Con la legge sulla privacy del 1996, poi codice della privacy del 2003. RISERVATEZZA: potere di controllo sulle informazioni = nuovo concetto di privacy. 19/03/2019 I diritti della persona trovano fondamento nell’art. 2 della costituzione, è la norma base, fondativa dei diritti della persona. - DIRITTO ALLA RISERVATEZZA: non trovava riscontro in alcuna norma espressa, prima della legge sulla privacy del 1996 e del regolamento comunitario. Prima di questi non aveva disciplina espressa, tuttavia era tutelata in quanto diritto riconducibile all’art 2. La concezione della riservatezza è mutata, si è passati da un diritto inteso come diritto a proibire che altri immettano in circuiti informativi informazioni riservate ad una concezione diversa, causata da tutti gli strumenti informatici. È intervenuto il legislatore per disciplinare le modalità attraverso le quali viene tutelato il diritto alla riservatezza attribuendo particolare rilievo al consenso dell’interessato. Il diritto alla riservatezza è oggi inteso come potere di controllo sulle proprie informazioni. È molto importante il passaggio dalla concezione di questo diritto del secolo scorso a questa nuova concezione, diritto come potere di controllo che ha il titolare del diritto sulle informazioni. - DIRITTO ALL’IDENTITÀ PERSONALE: 11 |ESEMPIO|: ipotizziamo che venga immessa in un circuito informativo una notizia non riservata, una notizia che non è riservata, può circolare, ma è falsa, non veritiera. Qui il problema è diverso, perché nel caso precedente la notizia non poteva circolare, qui può circolare se viene fatta circolare in maniera veritiera. Allora in questo secondo caso, il problema riguarda il merito della notizia, cioè bisogna valutare il contenuto della notizia, se è vero può circolare, se è falso non può circolare. Quella notizia non può circolare se falsa perché il contenuto di una notizia non vero va ad incidere su un altro aspetto fondamentale della persona, l’identità, la reputazione che la persona ha assunto. E quindi immettere una notizia falsa, lede la identità della persona cui questa si riferisce. L’effetto che la notizia falsa produce è che altera l’identità di quel soggetto. Stiamo tutelando un interesse diverso dalla riservatezza, stiamo tutelando l’identità. Il primo rimedio è l’interruzione della circolazione della notizia falsa; poi tra il soggetto e il terzo si ha una trattazione, quindi la notizia modificata può continuare a circolare, alle condizioni che il soggetto interessato detta. Tutela inibitoria, che si articola in un momento inibitivo, e in un momento autorizzativo (= DIRITTO DI RETTIFICA). In seguito si accerterà se risarcire o no, a seconda dei casi. La rettifica non è uno strumento che tutela al 100 x 100 la persona, perché comunque la notizia falsa è circolata. Questo fenomeno si è accresciuto in maniera enorme con l’avvento delle nuove tecnologie informatiche. Ancora più gravi sono le lesioni che si procurano alla identità di una persona. **proposta di legge**: omogenizzare queste situazioni. Riconoscendo al privato una serie di diritti da far valere tramite gli strumenti informatici. La corte giustizia sul Caso Google Spain ha adottato la soluzione di deindicizzazione della notizia. Ma se quella notizia è socialmente rilevante? E se è socialmente rilevante, chi lo stabilisce? Una possibile e diversa soluzione è quella di attualizzare le notizie. L’identità personale è un elemento dinamico, muta col passare del tempo e se muta, c’è bisogno di dare atto ai mutamenti, per tutelare l’identità personale stessa. In questi ambiti gli strumenti di tutela sono essenzialmente due: 1) strumento preventivo: controllare le notizie e filtrarle; 2) attualizzazione: per salvaguardare l’identità del soggetto. -> RIASSUMENDO: possiamo dire che in relazione alla persona, si individuano 2 tipi di tutele dirette, immediate, se si lede la riservatezza, la tutela prossima immediata, è di tipo inibitorio, se la notizia è falsa e ha un contenuto non veritiero, è una notizia lesiva della identità della persona, e il soggetto leso può reagire in due momenti, momento inibitorio, cessazione della notizia che circola; secondo momento invece diritto di rettifica (a cui può seguire una tutela risarcitoria). Se queste lesioni avvengono tramite internet, è più complicato, perché internet non ha un luogo territoriale (a-territorialità), e perché a differenza degli archivi cartacei, le notizie circolano in maniera a-sistematica (a-sistematicità). L’identità non ha un valore di mercato, quindi il danno va risarcito in maniera equitativa. |ESEMPIO|: (Vieri) Anche queste sono soggetti di diritto, così come le persone fisiche. Non parliamo di nascita: la soggettività la acquisiscono in virtù di un atto giuridico e non naturale. Non c’è una titolarità dello stesso tipo di situazioni giuridiche soggettive delle quali è titolare una persona fisica. Ci sono anche dei parallelismi: il diritto al nome delle persone fisiche è la denominazione di un determinato ente per le persone giuridiche; il legame tra persona fisica e un determinato luogo è la cittadinanza, mentre il legame tra persona giuridica e il territorio è la nazionalità. I criteri di attribuzione della cittadinanza sono diversi rispetto ai criteri di attribuzione della 12 PERSONE GIURIDICHE Chi crea il comitato è responsabile della gestione dei fondi. Il sottoscrittore è responsabile per ciò che dà, non per le obbligazioni contratte dopo dal comitato. |art. 1173 c.c.|: Fonti delle obbligazioni sono il contratto, il fatto illecito e ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento. Concetto di obbligazione: l’obbligazione è il vincolo giuridico che si instaura tra due o più parti in virtù del quale una di queste parti è obbligata ad una prestazione per la soddisfazione dell’altro. Obligatio est iuris vinculum quo necessitate adstringimur alicuius rei solvendae secundum iura nostrae civitatis. I latini incentrano tutto il punto della obbligazione nel vincolo che si instaura tra i soggetti. |ESEMPIO|: debito di gioco, non esiste uno strumento giuridico che obbliga a pagare il debito di gioco, giuridicamente sono dunque non obbligato ad adempiere, ripago il debito perché mi sento moralmente obbligato a pagare.  CARATTERI GENERALI DELL’OBBLIGAZIONE |art. 1174 c.c.|: il primo elemento è quello della patrimonialità della prestazione, la norma dice infatti che “deve essere suscettibile di valutazione economica”. Come si determina la patrimonialità di una prestazione? Valore di mercato. Diritti di immagine venduti a fini commerciali: in quel momento diventano un bene giuridico e non parte dell’identità (perché come tali sarebbero indisponibili, no natura patrimoniale). E le obbligazioni che non hanno natura patrimoniale? Sono vincolanti o no? Sono mere raccomandazioni. 25/03/2019 L’obbligazione deve avere per oggetto una prestazione valutabile economicamente, il requisito della patrimonialità può poggiare su più criteri, uno soggettivo, uno oggettivo ed uno misto. La prima distinzione da fare è quella tra obbligazioni civili, che hanno valore giuridico, e le obbligazioni naturali, cioè quelle che hanno fonte non nel contratto ma in altri elementi, altri fattori, che danno luogo ad una obbligazione naturale. |art. 2034 c.c.|: obbligazioni naturali. Siamo di fronte a obbligazioni che hanno fonte in doveri morali o sociali. Questi generano obbligazioni non giuridiche, ma il legislatore se ne occupa perché non sono totalmente irrilevanti dal punto di vista giuridico. Infatti se avviene un’obbligazione morale, è giuridicamente esclusa la ripetizione della prestazione, cioè una volta eseguita la prestazione, non si può richiedere indietro la prestazione ormai data, o il regalo ormai dato. Non ci si può avvalere di strumenti dei quali può avvalersi il debitore civile. Nella norma è importante il termine “SPONTANEAMENTE” (!). In ambito di obbligazioni civili, il legislatore ha previsto una specifica normativa per alcuni tipi di obbligazioni, la cui regolamentazione è diversa dalla disciplina generale dettata. - OBBLIGAZIONI SOLIDALI:|art. 1292 e seguenti c.c.| l’obbligazione si definisce solidale allorquando vi siano determinati requisiti. Occorre che ci sia una pluralità di soggetti dal lato passivo o dal lato attivo oppure dal lato passivo e dal lato attivo. 15 OBBLIGAZIONI |ESEMPIO|: un creditore ha 3 debitori la cui prestazione è 120, ognuno è tenuto a pagare 40, se l’obbligazione è solidale, il creditore può rivolgersi anche ad un solo debitore e farsi dare 120, il quale può poi a sua volta rivolgersi agli altri due e richiedere i rispettivi 40+40. In questo modo si confondono i presupposti perché ci sia un’obbligazione solidale con gli effetti che questa provoca. Se l’obbligazione non è solidale questo effetto non si determina. Rapporto tra A e B, e rapporto tra il fideiussore e il creditore (fideiussore = colui che garantisce il pagamento con il suo patrimonio). Quindi non hanno stesso titolo i due debitori, uno quello principale, l’altro quello di garanzia. Non è un’obbligazione solidale in quanto il creditore non può rivolgersi indistintamente ad entrambi, si può rivolgere al secondo soggetto solo se primo non adempie (patto del beneficium excussionis : il creditore deve rivolgersi prima al primo soggetto, e solo se non paga, al secondo). Se manca il patto, l’obbligazione è solidale, ma è imperfetta, e l’azione di regresso non è pro-quota ma è per l’intero. Requisiti: 1) PLURALITÀ 2) STESSO TITOLO 3) STESSA PRESTAZIONE - OBBLIGAZIONE AD ATTUAZIONE CONGIUNTA |ESEMPIO|: c’è uno di voi che vuole festeggiare un evento, io apprezzo molto un gruppo musicale di cui conosco il cantante, il batterista, eccetera. Io gli chiedo “voi gruppo musicale potete venire il giorno x a suonare al prezzo di 1000 euro?” Il gruppo dice “certamente”. Qui abbiamo un creditore che paga 1000 euro e abbiamo il numero di membri del gruppo che sono tutti debitori. Questo tipo di obbligazione non è solidale, ma è una obbligazione ad attuazione congiunta. Se uno del gruppo non c’è, l’interesse non è soddisfatto, perché il mio interesse è soddisfatto solo se tutti i membri sono presenti, si ha un adempimento contrattuale. DIVISIBILITA’: il concetto di divisibilità non è solo materiale. Il concetto di divisibilità giuridica fa sì che beni che materialmente sono divisibili, possano essere considerati indivisibili dalle parti. Questo concetto nasce dall’accordo delle parti. Questa distinzione è importante perché le obbligazioni indivisibili seguono la disciplina delle obbligazioni solidali, le obbligazioni divisibili seguono la disciplina delle obbligazioni parziarie. - OBBLIGAZIONI PARZIARIE - OBBLIGAZIONI DIVISIBILI = stessa disciplina - OBBLIGAZIONI INDIVISIBILI – OBBLIGAZIONI SOLIDALI = stessa disciplina I fatti positivi si comunicano agli altri condebitori in solido, i fatti negativi in genere non si comunicano agli altri debitori in solido. Se il debito si è prescritto, dato che la prescrizione è un fatto positivo, questo si comunica ai debitori, se c’è una costituzione di mora nei confronti di un debitore, questa non si comunica anche agli altri debitori. - OBBLIGAZIONE PECUNIARIE (o di valuta) : queste si distinguono dalle obbligazioni di valore. È una distinzione fondamentale. Le obbligazioni pecuniarie sono quelle che hanno per oggetto ORIGINARIO una somma di denaro. Perché se il denaro subentra il seguito questa è una obbligazione di valore. |ESEMPIO|: supponiamo che oggi tizio si sia obbligato a pagare una somma di denaro nel 2040, una somma che mi verrà restituita fra 20 anni. In questo caso tizio nel 2040 mi deve restituire 1000 euro, nel 2040 questi 1000 euro possono valere meno o di più ma non importa, perché le obbligazioni pecuniarie si estinguono pagando con il loro valore nominale. Questo vuol dire che queste obbligazioni sono soggette al principio nominalistico. Proprio per questo in presenza di queste obbligazioni, le parti tendono a premunirsi dagli effetti della svalutazione, inserendo clausole, (clausola oro -> si paga in base al valore dell’oro, serve a tutelare il soggetto debitore). - OBBLIGAZIONI DI VALORE: si calcola il valore del bene al momento in cui questo deve essere consegnato. 16 - OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE: sono quelle obbligazioni nelle quali vengono dedotte due prestazioni e il debitore si libera eseguendo una delle due prestazioni. |ESEMPIO|: io debitore posso essere tenuto o a consegnare questo orologio o posso essere tenuto a pagare 1000, le prestazioni a cui sono tenuto è una sola (!) anche se ne sono dedotte due, io me ne libero eseguendone una. Se il debitore si libera eseguendo una delle due, la scelta tra le due spetta al debitore, salvo che la facoltà di scelta non sia rimessa al creditore, e dopo che si è effettuata la scelta, l’obbligazione da alternativa diventa semplice, perché il debitore è tenuto a eseguire solo quella prestazione scelta. Se una delle due alternative diventa impossibile, la scelta non è più da compiere e l’obbligazione diventa semplice. Se dopo la scelta, la prestazione che si è scelto di eseguire diventa impossibile, l’obbligazione è estinta. - OBBLIGAZIONI FACOLTATIVE: |art. 1278 c.c.| io sono obbligato a pagare una somma di denaro, non in euro ma in dollari. Ma io ho la facoltà di adempiere a quella obbligazione pagando con una valuta diversa. 26/03/2019  SUCCESSIONE NEL DEBITO I soggetti del rapporto obbligatorio sono creditore (lato attivo) e debitore (lato passivo). A questi si possono sostituire altri soggetti durante la vita del rapporto, a seguito del fenomeno successorio, generalmente a seguito della successione mortis causa. Ma non solo, con successione si indicano tutti quei fenomeni di successione di un soggetto ad un altro. La successione può essere: a titolo universale, quando la modificazione del soggetto riguarda contemporaneamente tutti i rapporti del dante causa, questo si verifica in particolare nei casi di eredità; a titolo particolare, quando cioè la modificazione del soggetto riguarda un singolo determinato rapporto, può avvenire inter vivos o mortis causa. Nel nostro ordinamento vi è un principio generale, sancito all’|art. 2740 c.c.|: tutto il patrimonio del debitore viene posto a garanzia delle sue obbligazioni. Quindi il creditore può rifarsi in caso di inadempimento su tutto il patrimonio del debitore. Quindi per il creditore avere a debitore tizio o caio non è indifferente, perché cambia oltre al soggetto anche il relativo patrimonio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ Laddove non vi sia questo carattere infungibile della prestazione, il debito si trasmette agli eredi, senza il necessario consenso del creditore, il quale potrà rifarsi sul patrimonio dell’erede. Affinché possa verificarsi questa successione nel debito è necessario il consenso del creditore, qualora questo consenso manchi, il nuovo debitore si aggiunge a quello originario, quindi il creditore può rifarsi su entrambi i debitori. Si distinguono tre istituti: delegazione passiva, estromissione e accollo. 1. DELEGAZIONE PASSIVA: |art. 1278 e seguenti c.c.| si tratta di una operazione giuridica mediante la quale un soggetto detto delegante (debitore originario) fa promettere o fa eseguire una determinata prestazione con effetto sul suo patrimonio dal cosiddetto delegato a favore del delegatario (è il creditore). Normalmente avviene che il delegante, il debitore originario, è debitore del creditore, ma il delegante è a sua volta creditore del delegato. Delegatio promittendi: tizio ordina al terzo di obbligarsi a promettere. Delegatio solvendi: durante questa l’ordina ha ad oggetto non l’obbligo di assumersi un’obbligazione bensì l’esecuzione della prestazione a favore del delegatario. 17 Il criterio per stabilire se l’adempimento del pagamento altrui liberi o meno dall’obbligazione il debitore originario è la soddisfazione dell’interesse del creditore. L’obbligazione è infungibile quando il debitore non può essere sostituito da un terzo perché il terzo non riesce a soddisfare l’interesse del creditore. In caso contrario è fungibile perché soddisfa l’interesse del creditore. 01/04/2019 Esercitazioni: lunedì ore 8.30 – D6 1.18 e venerdì ore 8.30 – D4 1.15 Prime esercitazioni su art. 2043 e seguenti c.c. Mercoledì 3 prima lezione generale su illecito, si continua lunedì e venerdì anche, così come la settimana successiva Mercoledì 3 prof Santoro dalle 12 a 14 e dalle 14 alle 16 lezione di privato. Mercoledì 10 aprile lezione con Santoro dalle 12 alle 14 e lezione di privato dalle 14 alle 16. Data parziale: orientativamente 6, 7, 8 maggio Date appelli: (sempre ore 9) giovedì 6 giugno, giovedì 20 giugno, lunedì 8 luglio, lunedì 22 luglio, lunedì 9 settembre.  ADEMPIMENTO È la modalità fisiologica di estinzione della obbligazione. Possiamo distinguere dei modi di adempimento dell’obbligazione SATISFATTORI e altri che NON SODDISFANO L’INTERESSE DEL CREDITORE.  COMPENSAZIONE Si ha compensazione quando ci sono due soggetti che sono contestualmente debitori e creditori l’uno dell’altro. Questo debito e credito reciproco deve essere fondato su titoli diversi. Quindi debbono essere titoli distinti. Io devo essere creditore di tizio a titolo di risarcimento del danno e tizio deve essere mio creditore per un altro titolo, ad esempio a canone di locazione. È necessario distinguere tre tipi di compensazione: - compensazione legale - compensazione giudiziale - compensazione volontaria Perché si determini la compensazione sono necessari determinati presupposti: 1. Laddove si sia in presenza di due debiti reciproci e i due debiti non solo sono reciproci ma hanno anche per oggetto una somma di denaro, o di cose fungibili, quindi due debiti omogenei, aventi ad oggetto una somma di denaro o quantità di cose fungibili; 2. Le due posizioni di credito e di debito devono essere liquide, cioè determinati nel loro ammontare; 3. Deve trattarsi di crediti esigibili, cioè non sottoposti a termine o condizione. Laddove ricorrano questi 3 presupposti opera la compensazione legale, cioè i debiti e i crediti si estinguono automaticamente. Ma i crediti possono essere sì omogenei, sì esigibili ma possono non essere liquidi, quindi non determinati nel loro ammontare, ma facilmente determinabili in base ad una operazione matematica, quindi determinabili nel loro ammontare, si ha compensazione giudiziale. La parte che vuole far operare la compensazione deve rivolgersi al giudice che determinerà l’ammontare del credito e determinandolo, si estingue il credito. Se non ci sono questi requisiti si ha compensazione volontaria, si ha un accordo tra le parti in cui si esprime la volontà di compensare. 20 MODI DI ESTINZIONE SATISFATTORI Poi vi sono dei crediti previsti dalla legge o indisponibili, per cui la compensazione non può operare.  CONFUSIONE Si ha quando le posizioni di debitore e creditore vengono a coincidere in capo alla stessa persona. |ESEMPIO|: io sono debitore di mio padre di 1000 euro. Io sono debitore e mio padre creditore, se mio padre muore e io sono erede universale io eredito la posizione di creditore ma mantengo anche la posizione di debitore. Queste due posizioni inizialmente facenti capo a due persone diverse, in seguito a determinate situazioni, eredito una delle due posizioni e l’obbligazione si estingue per confusione. |art. 1256 c.c.|: causa non imputabile al debitore. La prestazione deve diventare impossibile. |art. 1218 c.c.|: responsabilità del debitore = se il debitore è responsabile deve risarcire il danno. Se l’inadempimento è imputabile = 1218. Se l’adempimento non è imputabile = estinzione dell’obbligazione senza risarcimento del danno. |ESEMPIO|: supponiamo che io e Tizio stipuliamo un contratto che abbia per oggetto un bene incommerciabile. Una sostanza che l’ordinamento vieta che possa essere oggetto di scambio, qui la incommerciabilità del bene preesiste o no alla stipulazione del contratto? Si, allora il contratto è nullo e siamo in altra fattispecie, una fattispecie di invalidità del contratto. Ma può capitare anche che io e tizio stipuliamo un contratto avente ad oggetto una sostanza che al momento della stipula è commerciabile. Il contratto è valido, in virtù di questo contratto valido, sono tenuto a consegnare la merce al mio creditore. La devo consegnare il 30 di aprile, il 10 di aprile l’autorità amministrativa ne vieta la commerciabilità. Io quindi sono inadempiente, ma l’obbligazione si estingue, perché l’inadempimento non è a me imputabile. La illiceità dell’obbligazione non deve preesistere. Occorre che il contratto sia valido e che in virtù di un evento sopravvenuto, cioè verificatosi dopo la stipula del contratto, quel bene sia diventato fuori commercio, dunque che l’inadempimento del debitore sia dovuto ad un fattore oggettivo. |ESEMPIO|: c’è tizio che sta trasportando delle merci, da Roma a Firenze, perché è obbligato a consegnare queste merci a Roma il giorno 1° aprile 2019, mentre è sulla strada il camion, crolla un ponte e le merci si distruggono, il soggetto è inadempiente, in questo caso l’obbligazione si estingue, perché l’evento è incontrollabile. Supponiamo che la merce debba essere trasferita in Sicilia/Sardegna. Quindi trasporto via mare, c’è mare forza 4, il soggetto si imbarca, il mare forza 4, onda sulla nave, merce si distrugge, la merce arriva al luogo di destinazione distrutta, il debitore è inadempiente, l’obbligazione non si estingue perché c’è una responsabilità del debitore, l’inadempimento è imputabile al debitore, non ricorre una causa di impossibilità oggettiva per essere NON imputabile al debitore, l’evento deve essere oggettivo, imprevedibile e successivo alla stipulazione del contratto.  NOVAZIONE OGGETTIVA  REMISSIONE DEL CREDITO |ESEMPIO|: ci sono 3 creditori A B e C, nei confronti di un debitore, e tra questi 3 c’è un vincolo di solidarietà, dal lato attivo. E se uno solo dei 3 rimette al debitore il suo credito. 21 MODI DI ESTINZIONE NON SATISFATTORI L’obbligazione si estingue parzialmente, solo nei confronti di chi lo ha rimesso e non nei confronti degli altri due. 02/04/2019  FASE PATOLOGICA DELLE OBBLIGAZIONI -> INADEMPIMENTO E RESPONSABILITÀ DA ESSO DERIVANTE, CRITERI DI QUANTIFICAZIONE DEL DANNO Ai fini dell’adempimento il debitore è tenuto ad eseguire precisamente la prestazione dovuta, se non lo fa, incorre in inadempimento. Il caso più frequente è quello per cui si ha inadempimento quando il debitore non ha eseguito la prestazione pattuita in tempo, entro il termine. Vi sono dei casi in cui si può avere inadempimento anche prima della scadenza, per esempio il debitore è tenuto ad eseguire una serie di attività preparatorie all’adempimento, che se non vengono svolte causano inadempimento prima della scadenza dei termini. - debitore in stato di insolvenza: si valutano i vari rapporti del debitore rispetto al suo patrimonio, e si prende atto del fatto che non è in grado di adempiere. La valutazione avviene dopo il sorgere dell’obbligazione e prima dello scadere del termine - inadempimento inesatto: si ha un adempimento inesatto se la prestazione è eseguita in maniera incorretta. Il debitore esegue la prestazione entro i termini prestabiliti ma non lo fa secondo le condizioni stabilite. Può riguardare il quantum, ma anche il modo, il luogo in cui deve essere adempiuta. Può riguardare in maniera cumulativa o alternativa la perizia richiesta dal creditore o la prudenza indispensabile. Oppure se il debitore adempie in un luogo diverso da quello prestabilito. - inadempimento totale - inadempimento assoluto: prestazione non eseguita e si può escludere che la prestazione possa essere eseguita in futuro (mancato ricorso entro certi termini per una sentenza). - inadempimento relativo: prestazione eseguita non entro i termini ma può essere eseguita in futuro. Situazione transitoria che può sfociare in un adempimento tardivo oppure in un inadempimento definitivo (assoluto). |Art. 1218 c.c.|: responsabilità del debitore. Generalmente, l’inadempimento determina responsabilità e dunque risarcimento. Responsabilità contrattuale (obbligazioni già sorte) si riferisce a qualsiasi tipo di obbligazione; anche quella derivante da fatto illecito anche se il fatto illecito non è un contratto. Risarcimento volto ad eliminare le conseguenze dannose subite dal creditore a seguito dell’inadempimento. In caso di inadempimento assoluto il risarcimento sostituisce del tutto la prestazione originaria. In caso inadempimento relativo. Il risarcimento si aggiunge alla prestazione. In questo caso il debitore si libererà dall’obbligazione risarcendo ed eseguendo la prestazione. Casi di esonero dalla responsabilità del debitore: stabilire quando il debitore debba rispondere del danno causato dall’inadempimento e quando le conseguenze negative derivate dell’inadempimento devono essere sopportate dal creditore. Criteri di valutazione dettati da varie norme o eventualmente dal determinato contratto. Debitore generalmente liberato dall’obbligazione se impiega diligenza, prudenza, perizia. Se non lo fa, risponde per colpa. Indipendentemente dalla sua volontà di non adempiere. La colpa vale per le obbligazioni di mezzi. Soggetto dotato di specifiche competenze: maggiore diligenza richiesta rispetto ad un’altra persona. Prestazione a titolo gratuito: grado di diligenza richiesto è inferiore rispetto ad una prestazione a titolo oneroso. C’è un’eccezione: se la prestazione invece incide sui valori 22 pretendere l’automatica rivalutazione della somma dovutagli per il periodo corrispondente alla mora del debitore. Questo può accadere solo in fattispecie tipiche espressamente disciplinate dal legislatore. 8/04/2019 Distinzione atto giuridico, fatto giuridico, negozio giuridico. Atto giuridico = quel comportamento umano volontario, dal quale derivano determinati effetti giuridici. Nel concetto di atto giuridico, abbiamo una volontarietà del comportamento, ma una volta che si compie l’atto si producono degli effetti giuridici, i quali possono essere o non essere voluti, per l’ordinamento è indifferente. L’ordinamento tra tutti gli atti, li classifica, e considera alcuni rilevanti, altri no. Quelli giuridicamente rilevanti sono atti illeciti ma anche atti leciti. Fatto giuridico = è un accadimento, naturale o posto in essere dall’uomo, non voluto. Manca la volontarietà di porre in essere quel determinato comportamento. Da questo evento non voluto, derivano alcune conseguenze giuridiche, che sono non volute. Negozio giuridico = vi è sia la volontarietà del comportamento, sia la volontarietà degli effetti. Dichiarazione di volontà volta a produrre effetti giuridici. Nel nostro ordinamento non troviamo una definizione di negozio giuridico, perché il nostro legislatore ha disciplinato tutta la disciplina del negozio giuridico, in relazione al contratto. |Art. 1321 c.c.|: definizione di contratto. Il contratto è un negozio giuridico ma non è l’unico. Il contrato è l’accordo tra due o più parti, volto a produrre determinati effetti giuridici. Ma c’è una differenza, il contratto è un negozio bi/plurilaterale, mentre il negozio giuridico è unilaterale. Il legislatore ha quindi definito il contratto e poi ha detto che quella disciplina è applicabile anche ai negozi unilaterali tra vivi se è compatibile. |art. 1321 c.c.|: tra due o più PARTI (= concetto che si riferisce a portatori di interessi contrattuali). - Finalità del contratto = costituire/modificare/estinguere un rapporto giuridico di carattere patrimoniale. Le parti mirano a costituire, modificare, estinguere, un rapporto giuridico a carattere PATRIMONIALE (= la patrimonialità implica la giuridicità del vincolo e quindi la nascita del contratto). Perché si stipula un contratto? È un mezzo attraverso cui vengono regolamentati e soddisfatti interessi. Il contratto è l’accordo attraverso il quale i soggetti regolamentano i loro interessi di natura patrimoniale. L’ordinamento giuridico individua i limiti entro i quali le parti possono regolare i propri interessi. DUALITA’: il contratto da un lato delimita l’autonomia negoziale, l’autonomia di soddisfare i propri interessi, ma è anche un potere vigilato dall’ordinamento. Il contratto è il centro del bipolarismo, autonomia da una parte, controllo statale dall’altro. Fonti eteronome: il contratto è integrato da fonti diverse, rispetto all’autonomia delle parti. Nel regolamento contrattuale ci sono delle carenze che vengono regolate appunto dalle fonti eteronome, fonti diverse, che sono la legge, gli usi e l’equità. Il potere di autonomia non è arbitrario, torva dei limiti nell’ordinamento giuridico. Il potere di autonomia delle parti si esplica in: - LIBERTA’ DI STIPULARE: (non è incondizionata) le parti sono ibere di stabilire se concludere un contratto o meno. - CONTENUTO: una volta che si decide di stipulare il contratto 25 CONTRATT O - SCELTA DELLA CONTROPARTE CONTRATTUALE: con chi posso realizzare i miei interessi = (non è incondizionato, ci sono alcuni casi in cui ci sono obblighi)  CONTENUTO DEL CONTRATTO |art. 1322 c.c.|: bipartizione contratti tipi – contratti atipici. Contratti tipici sono tutti quei contratti espressamente previsti e disciplinati dal legislatore attraverso un contenuto predeterminato. 9/04/2019 Le parti per regolamentare i loro interessi, possono far ricorso ad uno schema negoziale, già previsto dalla legge, quindi tipico, che ha un contenuto già predeterminato dal legislatore. In questo ambito le parti possono inserire delle clausole con i limiti stabiliti dalla legge. Il limite che il legislatore introduce nell’ambito dei negozi tipici è un limite di liceità, il contratto deve realizzare interessi che non contrastino con norme inderogabili di legge, e che dunque l’ordinamento ritiene leciti. Le parti possono anche regolamentare i loro interessi facendo riferimento a contratti non previsti dal nostro sistema, quelli atipici, contratti non disciplinati dal legislatore, che possono essere stipulati benché non previsti. Concetto di liceità si sovrappone al concetto di interesse meritevole? Nei contratti atipici c’è un doppio limite, quello di liceità e quello di interesse meritevole -> si sostiene queste perché l’interesse meritevole di tutela vale a realizzare interessi non futili, che l’ordinamento ritiene comunque rilevanti. Il concetto di interesse meritevole di tutela è diverso da quello di liceità. Esempi di contratti atipici sono: |ESEMPIO|: contratto di vendita + contratto di permuta -> compravendita è scambio di cosa contro prezzo e permuta che è scambio di cosa contro cosa. Non esiste un unico contratto che soddisfa quel determinato interesse. La disciplina applicabile all’operazione qual è?  ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO Elementi essenziali sono quelli che se mancano rendono il contratto invalidi. Sono elementi necessari. Sono l’accordo, la causa, oggetto e in taluni casi, la forma ad substantiam . 1) ACCORDO Due aspetti fondamentali sono: come si può raggiungere l’accordo? E quando si considera raggiunto l’accordo? Schema che si fonda su una proposta e una accettazione (schema + semplice) -> vi è un soggetto che intende concludere un contratto, propone la conclusione ad un determinato soggetto, il quale è libero di accettare o meno la proposta. Problema: affinché l’accordo si raggiunga occorre però che sia la proposta che l’accettazione abbiano determinati requisiti. La proposta deve avere il carattere della idoneità, oggettivamente idonea a generare un vincolo obbligatorio. Ci deve essere la intenzione della parte di effettuare una proposta affinché da quella proposta sorga un accordo giuridicamente rilevante. La proposta deve contenere tutti quelli che sono gli elementi essenziali de contratto. Non solo, ma la proposta, oltre che idonea e completa, deve essere anche formale, deve essere fatta nella stessa forma, che l’ordinamento prevede per la stipulazione di quel contratto. la proposta è normalmente revocabile, cioè il soggetto proponente può privare di effetti quella proposta purché la revoca giunga al destinatario, prima che questo abbia accettato. Caratteri dell’accettazione (= è la dichiarazione attraverso la quale il destinatario della proposta dichiara di volere perfezionare l’accordo). Innanzitutto deve essere tempestiva, se la proposta contiene un termine, l’accettazione deve avvenire entro quel termine, se non avviene tempestivamente, porta al raggiungimento dell’accordo solo se il proponente la 26 ratifica. L’accettazione deve anche essere conforme alla proposta, una accettazione non conforme alla proposta, non porta alla conclusione dell’accordo, ma equivale ad una nuova proposta. |ESEMPIO|: io faccio una proposta a tizio e gli propongo di acquistare a euro 1000 un bene, perché l’accordi si formi è necessario che Tizio accetti di pagare 1000 euro per quel bene. È necessario l’incontro di due volontà. Se Tizio accetta di acquistare quel bene ma al prezzo di euro 900, non si raggiunge accordo, ma si ha una nuova proposta, che si può concludere se l’iniziale di proponente accetta di vendere ad euro 900. Anche l’accettazione deve essere formale, deve intervenire della stessa forma della proposta e nella stessa forma prevista per la validità del contratto che si deve concludere. Anche questa è revocabile, purché giunga al proponente, prima della conclusione dell’accordo, della formazione del contratto. Quando si raggiunge l’accordo? Si raggiunge quando il proponente riceve l’accettazione, quando cioè ha conoscenza effettiva dell’accettazione. |art. 1334 c.c.|: efficacia degli atti unilaterali. Accettazione e proposta producono effetti quando pervengono a conoscenza della persona |art. 1335 c.c.|: presunzione di conoscenza. Non è necessaria la conoscenza effettiva, ma è sufficiente la conoscibilità, cioè è sufficiente che l’atto sia giunto all’indirizzo del destinatario. Conoscibilità è un requisito necessario all’efficacia dell’atto. Gli atti sono recettizi quando ai fini della loro efficacia sono conosciuti o conoscibili dal destinatario. Gli atti non recettizi sono quegli atti che ai fini della loro efficacia non necessitano di essere conosciuto o conoscibile dal destinatario (= testamento). -> impossibilità di averne notizia = per cause non imputabili al destinatario l’accettazione non è mai giunta la suo indirizzo. Differenza tra conoscibilità e notizia. Non tutti i contratti seguono questo schema. Vi sono dei contratti nei quali la conclusione prescinde da questa dialettica, perché hanno un contenuto predeterminato, in via unilaterale da u solo soggetto, è il proponente che fissa da solo il contenuto del contratto, e i destinatari sono nella situazione o di accettare quel contenuto, e dunque concludere il contrario, o di non accettare, e dunque di non concludere il contratto. -> contratti di massa, contratti conclusi mediante moduli o formulari. Questo modo di conclusione del contratto incide sulla disciplina del contratto medesimo. |art. 1333 c.c.|: il contratto si perfeziona quando allo scadere del termine per il rifiuto, non è pervenuto al proponente nessun rifiuto. Il silenzio nel nostro ordinamento È DI PER SÉ NEUTRO, non è nulla. Il silenzio assume il significato che la legge di volta in volta gli attribuisce. Il momento in cui la proposta viene ricevuta comporta l’IRREVOCABILITA’, mentre il mancato rifiuto è ciò che perfeziona il contratto. 10/04/2019 LECTURER: Prof. Vincenzo Putortì Un altro modo di conclusione del contratto riguarda i contratti reali, da tenere distinti dai contratti ad effetti reali. Classico contratto ad effetti reali è la compravendita, ma non solo, questi sono indicati dall’art. 1376 c.c. e sono contratti che si perfezionano sulla base del consenso delle parti legittimamente manifestato. Il consenso deve essere legittimamente manifestato perché si 27 Inizialmente si riteneva e si parlava non tanto di causa del contratto quanto di causa delle obbligazioni. La differenza sta da un concetto di pluralità di causa ad un concetto di unicità di cause, unica causa del contratto. la causa non può che essere riferita al negozio. La causa del contratto va intesa in senso oggettivo e coincide con la funzione economico- sociale del negozio. La causa è lo strumento tecnico attraverso il quale l’ordinamento controlla l’esercizio del potere di autonomia dei privati. L’ordinamento attraverso la causa esercita il suo controllo. È il fondamento dell’atto di autonomia attraverso il quale l’ordinamento gli attribuisce determinati effetti giuridici. 16/04/2019 2) CAUSA DEL CONTRATTO La causa va valutata non in astratto ma in concreto, secondo quello che è lo scopo che il contratto in concreto realizza. È un elemento che va valutato sotto il profilo della concretezza che la causa realizza. Profilo relativo ai cosiddetti negozi astratti: nel nostro sistema ogni negozio deve avere una causa, non sono ammissibili e dunque meritevoli di tutela tutti quei negozi non aventi causa. I negozi astratti sono negozi la cui causa viene in considerazione non in prima battuta ma in un momento successivo. Da non confondere con il negozio privo di causa. TUTTI I CONTRATTI DEBBONO AVERE UNA LORO CAUSA. Bisogna distinguere nell’ambito dei negozi astratti: - l’astrazione sostanziale (quello cui abbiamo fatto cenno) - astrazione processuale Queste du forme hanno finalità diverse. La prima mira a favorire la circolazione del titolo, la seconda invece comporta l’inversione dell’onere della prova, di un onere che si fa valere in giudizio. Un altro profilo importante che pone la causa è il profilo relativo la LICEITA’ della causa. |art. 1343 c.c.|: causa illecita. La causa illecita e il negozio è nullo se gli scopi che le parti vogliono perseguire con quel contratto, sono contrari ad una norma imperativa. La nullità può derivare anche dalla contrarietà del contratto con i principi di ordine pubblico, quei principi fondamentali che identificano un determinato ordinamento, su cui questo si fonda, i principi fondamentali sono quelli costituzionali. 17/04/19 LECTURER: Prof. Vincenzo Putortì  ISTITUTO DELLA PRESUPPOSIZIONE (o presupposto implicito = es. Palio di Siena) Occorre esplicitare il motivo, inserire nell’atto una clausola che in questo caso sarà una condizione sospensiva, se nel contratto questa viene inserita. L’evento non si tiene, allora l’obbligo di pagare il prezzo non sarà valido. 3) OGGETTO DEL CONTRATTO |art. 1346 c.c.|: viene indicato come un elemento che deve avere determinati requisiti: deve essere possibile, lecito, determinato o determinale. |art. 1347 c.c.|: possibilità sopravvenuta del contratto: oggetto del contratto è la prestazione. 30 |art. 1472 c.c.|: qui l’oggetto del contratto è il bene che forma oggetto di prestazione. Il nostro legislatore in tema di oggetto del contratto non ha preso in riferimento sempre la medesima entità, non c’è una nozione unitaria di oggetto del contratto, questo varia a seconda del contratto. - possibilità: riguarda la prestazione, che deve essere materialmente e giuridicamente possibile. Se il contratto ha per oggetto una prestazione impossibile, il contratto ha un oggetto materialmente impossibile; se invece l’oggetto è giuridicamente impossibile, perché l’ordinamento vieta che questo venga realizzato. - liceità: va visto in relazione a quello che è il contenuto contrattuale. - determinabilità  ARBITRAGGIO arbitraggio ≠ arbitrato. L’arbitrato consiste nel nominare uno o più giudici per risolvere una controversia. L’arbitraggio attiene alla valutazione dell’oggetto del contratto. 4) FORMA DEL CONTRATTO La forma è elemento essenziale solo se richiesta ai fini della validità del contratto, è essenziale solo in questi casi prescritti dalla legge. È la modalità attraverso la quale l’atto si esteriorizza. Può essere o la parola o lo scritto. In un caso avremo una forma orale, nell’altro una forma scritta. Nel nostro sistema vige il principio della libertà delle forme, l’ordinamento consente alle parti di scegliere la forma che si vuole, salvo determinati atti per i quali sono imposte determinate forme. Al principio generale della libertà della forma, si affiancano casi specifici in cui è imposta una forma determinata. Questa imposizione è giustificata per vari motivi (opponibilità, abilità, prova). Non tutte le forme hanno il medesimo valore probatorio. FORMA SCRITTA: 3 forme, scrittura privata, atto pubblico, documento informatico. Ai fini della validità del contratto la legge prescrive la forma scritta, quindi sarebbe sufficiente ai fini della validità la scrittura privata. Dopo avere però stipulato un contratto di compravendita in forma di scrittura privata, io sono interessato a far sapere che io ho acquisito il diritto di proprietà, poiché voglio far valere questo erga omnes. Allora devo far trascrivere questo. Ai fini della opponibilità dell’atto, ho bisogno che quest’atto assuma la forma dell’atto pubblico, non basta la scrittura privata. In questo caso è un elemento sufficiente ai fini della validità del contratto, ma non è sufficiente ai fini dell’opponibilità dell’atto, che richiede la trascrivibilità dell’atto pubblico. Nella donazione, l’atto pubblico è elemento essenziale ai fini della validità del contratto. 29/04/2019 LECTURER: Prof. Vincenzo Putortì  ELEMENTI ACCIDENTALI DEL CONTRATTO In relazioni agli elementi essenziali abbiamo detto che se uno manca, il contratto è nullo, quindi questi devono necessariamente essere presenti ai fini della validità. Gli elementi accidentali invece possono sia essere presenti che no. Le parti possono inserire degli elementi accidentali perché attraverso questi possono meglio regolamentare i loro interessi. Le parti danno ingresso nel regolamento contrattuale a determinati loro specifici interessi. 31 Gli elementi accidentali sono: - condizione - termine - modus (o onere) -> è una limitazione all’attribuzione che l’alienante compie nei confronti della sua controparte. 1. CONDIZIONE Si identifica in un evento futuro e incerto, che costituisce l’oggetto della clausola condizionale, può incidere o sul verificarsi degli effetti contrattuali o sul venir meno di questi. La condizione sospensiva è quella che incide sul verificarsi degli eventi. La condizione risolutiva è quella il cui effetto si verifica immediatamente ma viene meno al verificarsi dell’evento. Può anche essere casuale o potestativa: - casuale: quando l’evento non dipende dalla mia volontà - potestativa: quando l’evento dipende dalla mia volontà Ci sono anche eventi che sono misti, in parte riconducibili alla mia volontà in parte al caso. La condizione meramente potestativa è quella in cui l’evento condizionante è legato ad un comportamento del soggetto che per il soggetto stesso è irrilevante compiere. La condizione meramente potestativa è nulla. - condizione illecita: a) |art. 1359 c.c.|: 30/04/2019 Pacta sunt servanda -> il contratto va osservato. Il principio della vincolatività e gli effetti del contratto inter partes, tra le parti, va visto in relazione ad un altro principio, che è quello di RELATIVITA’ DEGLI EFFETTI CONTRATTUALI. Il contratto ha effetto tra le parti, ha forza di legge tra le parti, se il contratto ha forza di legge tra le parti e crea un effetto vincolante tra queste, il contratto non produce effetti nei confronti dei terzi. Ciò vuol dire che quelli che sono gli effetti del contratto non possono esser fatti valere nei confronti di quelle che parti non sono. |ESEMPIO|: se A vuole acquistare un bene di B, e B non lo vende ad A ma lo vende a C, questo produce un effetto vincolante nei confronti di C ma non nei confronti di B (solo effetto di svantaggio ma è un effetto DI FATTO). Il contratto non può creare obblighi a carico di terzi. Le parti non possono addossare ad un terzo la nascita di un obbligo e non possono impedire l’acquisto di un diritto da parte di un terzo. Da questo punto di vista, le parti non possono neppure disporre di un diritto a favore di un terzo.  PROMESSA DEL FATTO DEL TERZO È un istituto che è espressione del principio di relatività degli effetti del contratto. |ESEMPIO|: se A stipula contratto con B e gli promette che C eseguirà una prestazione nei suoi confronti. C può considerarsi obbligato ad eseguire la prestazione nei confronti di B in base al contratto da tra A e B? no. Tanto è vero che se C decide di eseguire la prestazione, responsabile nei confronti di B sarà A.  PATTO DI NON ALIENAZIONE Principio di relatività che vale sotto il profilo relativo al fatto di non alienare. 32 3) indicare i requisiti della esattezza dell’adempimento. Adempimento è il modo fisiologico dell’estinzione – 4) presupposti e conseguenze della responsabilità del debitore ed indicare i criteri di quantificazione del danno 13/05/2019 - ANNULLABILITA’ DEL NEGOZIO (libro IV, capo XII -> artt. 1425 ss. c.c.) Mentre la nullità può derivare da violazione di una norma imperativa, l’annullabilità deve essere espressamente prevista. Il negozio è annullabile solo nei casi previsti dalla legge. Il negozio annullabile è un negozio che fino alla sentenza di annullamento è valido e produce i suoi effetti, i quali vengono meno al momento della sentenza. Alcune ipotesi di annullabilità sono l’incapacità, la quale però non sempre porta all’annullabilità. Sotto il profilo dell’incapacità l’ordinamento articola la disciplina a seconda della forma di incapacità in cui si trova il soggetto. Altre forme di invalidità che danno luogo all’annullabilità sono le ipotesi che vengono raggruppate nei vizi del consenso, errore, dolo e violenza, disciplinati in maniera diversa. Altre ipotesi sono il contratto con sé stesso, il quale è annullabile. 1. Annullabilità relative a vizi del consenso ERRORE = si divide in errore vizio ed errore ostativo. Quello vizio riguarda il procedimento formativo della volontà del soggetto (si forma in maniera errata); quello ostativo riguarda la dichiarazione della volontà (la volontà è ben formata ma c’è un errore tra ciò che si vuole e ciò che si dichiara). L’errore vizio non sempre porta all’annullabilità del negozio, porta all’annullabilità quando sia essenziale e riconoscibile. Deve essere riconoscibile, requisito che si fonda su più criteri. |art. 1431 c.c.|: errore riconoscibile. |art. 1429 c.c.|: essenzialità dell’errore. L’errore di diritto, a differenza dell’errore di fatto, per poter portare all’annullamento è necessario che abbia costituito la ragione unico o principale del negozio, altrimenti non è rilevante. Mentre nell’errore di fatto, il soggetto ha una falsa conoscenza della realtà fattuale, in quello di diritto, l’errore è una falsa conoscenza della realtà giuridica. DOLO = si traduce nel porre in essere artifizi o raggiri per indurre l’altro contraente a stipulare un contratto che altrimenti l’altro contraente non avrebbe concluso. Non gioca il requisito della riconoscibilità. Nel dolo rileva anche l’errore sul motivo, che non rileva nell’errore. Dalle ipotesi di dolo determinabile, va distinta l’ipotesi del dolo incidente, perché il dolo incidente si ha allorquando un soggetto pone in essere artifizi o raggiri, non per indurre la controparte a concludere il contratto, ma per far sì che la controparte stipuli un contratto a condizioni diverse. Il dolo non è determinante, poiché riguarda le condizioni, le modalità attraverso le quali il contratto viene stipulato. Questo non determina l’annullamento. 35 INVALIDITA’ NEGOZIALI VIOLENZA = è necessario distinguere tra violenza fisica e violenza morale. La distinzione è data dalla mancanza di consenso/consenso viziato. Il legislatore ha sanzionato in maniera diversa la violenza dal dolo. Ai fini della individuazione del male ingiusto, occorre anche guardare alle condizioni soggettive della persona che reca il danno. TIMORE REVERENZIALE: non porta all’annullamento del contratto, in ambito contrattuale non rileva. 14/05/2019 DISTINZIONI DI DISCIPLINA DEI NEGOZI NULLI E DEI NEGOZI ANNULLABILI 1° differenza -> mentre il negozio nullo è un negozio che normalmente non produce effetti, quello annullabile, fin tanto che non viene a essere annullato da una sentenza del giudice, produce i suoi effetti, ha quindi una efficacia provvisoria. 2° differenza -> soggetti legittimati a far valere la invalidità: la nullità normalmente, può essere fatta valere da chiunque abbia interesse, la annullabilità di regola può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la causa di annullabilità è stata previste. Questa distinzione che vale in termini generali e per le nullità codicistiche, trova poi una sua peculiarità in determinati ambiti. |art. 1419 c.c.|: nullità parziale -> la nullità di una singola clausola può comportare la nullità dell’intero contratto se risulta che i contraenti senza di questa, non avrebbero concluso il contratto. Il principio della nullità subisce dunque una deroga, in cui la nullità della singola clausola non comporta la nullità dell’intero contratto (contratti tra professionisti e consumatori). La nullità del contratto può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, applicando questo principio, la nullità della singola clausola può essere fatta valere da chiunque -> ma vi si deroga, lasciando SOLO al consumatore la possibilità di far valere la nullità della clausola per rimettere al consumatore e al solo consumatore se corrisponda al suo interesse. La nullità in questo caso assume una connotazione diversa, come se fosse un rimedio rimesso alla parte. La nullità non viene concepita come sanziona ma come strumento messo a disposizione di uno dei contraenti che può essere attivato o meno a seconda degli interessi del contraente. Questa clausola nulla verrà ipse iure sostituita dalla clausola normativa. 3° differenza -> l’azione di nullità è imprescrittibile, mentre l’azione di annullabilità si prescrive in 5 anni. 4° differenza -> istituto della convalida (negozio annullabile): è una forma di sanatoria del negozio annullabile, cioè quel negozio annullabile che produce i suoi effetti in via provvisoria, attraverso l’istituto della convalida, può far sì che gli effetti provvisori, diventino definitivi. Solo il soggetto che ha il potere di far valere l’azione di annullamento può avvalersi dello strumento della convalida. |art. 1444 c.c.|: convalida. 1° comma: non è sufficiente dichiarare di voler convalidare il negozio, è necessario quale sia il negozio invalido, dimostrare di conoscere il vizio del negozio, e infine dichiarare l’intenzione di convalidare. 2° comma: convalida tacita, che opera tramite la volontaria esecuzione del contratto, laddove il soggetto conosca il vizio di annullabilità, e vi dia volontaria esecuzione, convalida il negozio. 36 3° comma: l’altro requisito necessario affinché la convalida possa attuarsi è che lo stato che dava luogo all’annullabilità del negozio sia venuto meno. Istituto della conversione (negozio nullo). |art. 1424 c.c.|: conversone del contratto nullo. La conversione opera automaticamente e non su istanza di parte, siamo in presenza di un contratto nullo, che automaticamente si converte in un contratto valido, ma affinché operi questa conversione in maniera automatica è necessario che rispetti i requisiti di forma e di sostanza del primo. Non è una forma di sanatoria, quel contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso se ha i requisiti richiesti e se le parti ne vogliono gli effetti. Un aspetto fondamentale è che NON SI STIPULANO DUE NEGOZI, MA UNO CHE ANCHE SE NULLO PRODUCE EFFETTI DIVERSI IN PRESENZA DI DETERMINATI REQUISITI. 20/05/2019 LECTURER: Dani Leonardo PhD RESCISSIONE DEL CONTRATTO Siamo nella fase patologica del contratto, l’ordinamento tutela il contratto “giusto”, espressione di questo concetto sono l’annullabilità e la nullità. Questo istituto riguarda la giustizia non tanto degli elementi essenziali del contratto quanto le obbligazioni da questo derivanti, l’oggetto del contratto. È un elemento che è stato reintrodotto nel Code Napoleon, e di conseguenza in quello del 1865. Inizilammete l’attenzione era focalizzata sul piano soggettivo, ora ci si concentra sul piano oggettivo. In linea generale può essere definita come un RIMEDIO CONCESSO AI CONTRAENTI QUANDO CIRCOSTANZE ESTERNE CHE INCIDONO NEGATIVAMENTE SUL CONTRATTO FIN DALL’ORIGINE DEL CONTRATTTO, SUL SINALLAGMA In sstanza, nella rescissione si assiste a un difetto genetico del contratto, il contratto risulta viziato nella sua causa, il quale non comporta nullità. Nel nostro ordinamento sono previsti 2/3 tipi di rescissione (1447, 1448 c.c.) Rescissione per stato di bisogno Rescissione per lesione L’istituto va inquadrato non tanto nella invalidità del contratto, nella nullità o annullabilità, ma nella categoria generale del’inefficacia del contratto. anche il contrtot nullo è inefficacie e quello annullabile lo p dal momento dell’annullamento. Qui invece abbiano una ineficacia che però no derva da un vizio della volontà o dalla mancanza di un elemento essenziale, ma deriva da una circostanza che incide sin dall’origine sul contratto. il contratto rescindibile è perfettamnete valido ma viene parziamnete minato da circostanze esterne, esterne agli elmenti essenziali richiesti per la validità del contratto. c’è un elemento esterno che va ad inflire sul contratto, questo nasce bene, vivo, valido, ma che tuttavia è malato, inefficace. Art. 1447 c.c. Comma 1 -> stato di pericolo = soggetto ha concluso il contratto per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé stesso da un pericolo attuale di un danno grave. Il danno devve coinvolgere la sfera personale della persona. L’esempio classico è quello di colui che sta per affogare e non sapendo negare, promette tutto il suo patrimonio al primo che passa affinché lo salvi. Differenza con stato di necessità -> violenza morale, il pericolo nel 1447 deve riguardare solo la sfera personale, può riguarda solo i diritti fondamentali. Non si richiede che la pprestazione oggetto del contratto sia l’unica necessaria per evitare il pericoolo, per salvare la persona, e lo stato di pericolo può essere cagonato da fato umano o fatto naturale, a differenza della violenza morale che può essere causata solo da fatto umano. Nello stato di pericolo ci troviamo in una situazione che deve far temere 37
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