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Appunti lezioni diritto privato, Appunti di Diritto Privato

Diritto Privato: Codice civile - dal primo al quarto libro. Appunti presi a lezione.

Tipologia: Appunti

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Caricato il 09/05/2022

martina-pellegrinelli
martina-pellegrinelli 🇮🇹

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Scarica Appunti lezioni diritto privato e più Appunti in PDF di Diritto Privato solo su Docsity! CODICE CIVILE (1942) Il Codice civile è composto da 6 libri (definito così dai giuristi e si intende “parti”) e comprende di 3000 articoli. Il Codice civile è la legge più importante dove troviamo disciplinati e descritti la maggior parte degli istituti. Non è l’unica legge, perché molti istituti sono disciplinati da leggi speciali che riguardano materie specifiche. Il Codice civile ha sostituito nel 1865 il primo codice che fu ispirato al Codice civile francese. Prima del 1 libro troviamo le disposizioni sulle norme giuridiche e le preleggi. In particolare, andremo ad occuparci del: - Articolo 1 che riguarda le Fonti del Diritto - Articolo 11 che riguarda l’efficacia delle leggi - Articolo 12 e l’articolo 14 che spiegano come si interpreta la legge (un tema molto importante, perché in questo corso si imparerà ad interpretare una norma. In particolare, studieremo l’interpretazione analogica (modus operandi) che fa parte dell’istituto di analogia. il giudice non può delegare o decidere giustizia se vi sono alcune lacune del diritto. Questi due articoli stabiliscono cosa deve fare il giudice quando non trova una legge che possa risolvere determinate controversie. Chi è il primo interprete del diritto? Il primo interprete del diritto è il giudice, colui che deve risolvere le controversie. Il giudice può essere: - Primo grado: tribunale - Secondo grado: corte d’appello - Terzo grado: corte di cassazione La Corte costituzionale verifica che le norme sono costituzionali mediante le pronunce: sentenze, ordinanze e decreti. “Secondo la giurisprudenza” si riferisce in generale alle pronunce dei giudici “Secondo la dottrina” si riferisce al pensiero degli studiosi di diritto. PRIMO LIBRO Il primo libro disciplina le leggi della persona e delle famiglie. All’interno del libro, nella prima parte ci occuperemo dei soggetti del diritto e delle persone fisiche. Le persone fisiche hanno la capacità giuridica e la capacità di agire che si ricollegano ai DIRITTI DELLA PERSONALITÀ detti anche “diritti indisponibili”. I diritti della personalità sono anche detti imprescrittibili perché non si possono vendere e non si possono estinguere. Un esempio di diritto imprescrivibile è il diritto di proprietà, un diritto REALE e ASSOLUTO. Io non perdo il diritto di proprietà se ad esempio non uso il bene. A questa eccezione vi è l’istituto di usucapione: è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario basato sul perdurare per un determinato periodo di tempo, il possesso su un bene. ALTRI DIRITTI DEL PRIMO LIBRO: - Diritto al nome - Residenza, domicilio e dimora - Scomparsa, assenza e presunta morte - Tutela di persone incapaci di intendere e di volere (interdetto, inabilitato, minore, minore emancipato, beneficiario di sostegno) - Incapace naturale: maggiorenne che ha la capacità di agire ma che in una determinata circostanza non è in grado di intendere e di volere (per esempio quando un soggetto è ubriaco). Per ogni situazione di incapacità è prevista una diversa conseguenza. SECONDO LIBRO Il secondo libro riguarda le successioni: quando un soggetto muore perde la capacità giuridica e l’ordinamento si occupa di cosa succede dopo la sua morte. Oltre alle norme della successione, troviamo anche la disciplina del contratto di donazione: quando il donante (ha piacere) per spirito di liberalità senza pretendere nulla in cambio sceglie di trasferire/dare qualcosa al donatario. Perché la donazione è contenuta nel secondo libro? La legislatura lo ha inserito, perché le donazioni che un soggetto fa durante la sua vita possono in determinati casi rilevare (ovvero tenere conto) quando un soggetto muore, ossia il nostro ordinamento prevede che di per sé ciascuno di noi è libero, quando muore, di lasciare i propri beni a chi vuole. Questa libertà però non è assoluta. Il Codice civile stabilisce che una parte del nostro patrimonio deve avere una successione necessaria essere lasciata a: - Coniuge - Discendenti (figli) - Ascendenti (genitori) Un soggetto potrebbe donare qualcosa a qualcun altro per eludere dalla successione necessaria i coniugi o i figli; tuttavia, dopo la morte queste donazioni possono essere messe in discussione. Quando il donante ha dei debiti e lascia la sua eredità ai figli, questi hanno il beneficio di inventario: una modalità di accettazione che consente di tenere distinti il patrimonio del defunto e quello dell’erede; oppure può decidere di rifiutare. Il contratto di donazione è una formalità assoluta e si deve eseguire con la presenza di un notaio e due testimoni. TERZO LIBRO Il terzo libro contiene: - Classificazione dei beni - Diritto di proprietà: un diritto reale, assoluto ed imprescrittibile. Esso si può acquistare in due modi: o A titolo derivativo (contratto e successione) o A titolo originario (occupazione e nessuno lo può mettere in discussione) - Possesso e detenzione Per ogni situazione vi sono azioni a tutela della proprietà e azioni a tutela del possesso perché i consociati non possono farsi giustizia da soli. o Fattispecie concreta è ogni evento che accade, ad esempio, quando qualcuno viene investito da un’auto fa parte della fattispecie concreta. Quindi: il giurista si troverà a risolvere una causa di fattispecie concreta andando a cercare nell’ordinamento la norma (e quindi sinonimo di fattispecie astratta) che regolamenta la situazione. NORME CONGIUNTURALI Esistono delle norme che mancano dei caratteri della generalità e astrattezza e sono chiamate norme congiunturali. Queste norme sono destinate ad un determinato numero limitato di soggetti. Questa differenza è importante per quando analizzeremo le norme eccezionali per l’interpretazione analogica. Le norme eccezionali stabiliscono una regola per una determinata fattispecie diversa da quella contenuta in una norma generale. ESEMPIO: Norma eccezionale: i genovesi non pagarono le tasse a seguito dell’introduzione della norma perché ci fu l’alluvione. Norma generale: tutti i cittadini devono pagare le tasse. Tutte le norme eccezionali sono norme congiunturali? FONTI DEL DIRITTO Il principio più importante è la costituzione poi troviamo le fonti del diritto. La piramide serve per fa capire il principio di gerarchia: una fonte che sta sotto non può entrare in contrasto con una norma di grado superiore. ESEMPIO: una consuetudine non può introdurre una disposizione che va in contrasto con gli articoli della costituzione. La consuetudine oltre ad essere la fonte meno importante ha la caratteristica di essere l’unica fonte non scritta. Quando si parla di fonti del diritto bisogna distinguere: - Fonti di produzione: producono diritto e sono gli atti o i fatti capaci di produrre diritto. Ad esempio le norme della costituzione - Fonti di cognizione: sono i documenti e le pubblicazioni ufficiali dai quali i cittadini possono prendere a conoscenza del testo dell’atto normativo nella gazzetta ufficiale. ARTICOLO 1: una disposizione che contiene l’indicazione delle fonti: 1) CARTA COSTITUZIONALE/LEGGI COSTITUZIONALI E LEGGI DI MODIFICA La costituzione è stata fatta il 27 dicembre del 1947 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1948. La costituzione è di tipo rigido, perché non può essere modificata con un iter legislativo ordinario e quindi non è facilmente modificabile. 2) LE NORME COMUNITARIE - Direttive: sono norme indirizzate esclusivamente nei confronti degli stati, il quale hanno il compito di recepirle entro un dato periodo di tempo. ES: direttive europee sul codice del consumo - Regolamenti: sono norme indirizzate direttamente ai soggetti giuridici senza recepimento. ES: il regolamento che ha modificato il diritto della riservatezza. 3) LE LEGGI ORDINARIE, GLI ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE E LE LEGGI REGIONALI La riforma dell’articolo 5 della Costituzione del 2001 ha modificato la Costituzione, in particolar modo, il rapporto che intercorreva tra leggi ordinarie e le leggi regionali. Prima di questa riforma le leggi regionali si trovavano nella scala gerarchica al di sotto delle leggi ordinarie. Leggi ordinarie il Codice civile è una legge ordinaria. Come nascono le leggi ordinarie? Il nostro legislatore è la Camera dei deputati e il senato della repubblica. L’iter classico di una legge è questo: la proposta di legge, che può essere disegnata da uno dei due organi, viene trasmessa a dele commissioni che si trovano all’interno della Camera dei deputati (e sono commissioni divise per materia); quando la commissione approva il disegno di legge, questa finisce in aula alla Camera dei deputati e immaginando che approvi la proposta, successivamente è necessario che il disegno vada al senato e che venga anche qui approvato. Nel caso in cui non venga approvato da una delle due camere, ad esempio dal senato che vi effettuerà modifiche, è necessario poi che il disegno ritorni all’altra camera. Questo procedimento continuerà finche entrambe le camere non avranno approvato il disegno. Una volta approvato il disegno da entrambe le camere, avviene la promulgazione del Presidente della Repubblica (la firma), che eventualmente potrà accettare o rifiutare (con eventuali modifiche) il disegno. Successivamente la norma verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e produrrà i suoi effetti dopo 15 giorni. Questo periodo di tempo si chiama vacatio legis e serve ai consociati per venire a conoscenza delle nuove norme. Leggi regionali Dal 2001 il rapporto tra il legislatore nazionale e regionale è il seguente: 1) Ci sono delle materie riservate esclusivamente al legislatore nazionale: nel diritto privato e penale le regioni non possono legiferare. 2) Ci sono delle materie con legislazione concorrente, dove possono legiferare sia le regioni che lo Stato: ad esempio in materia di salute o ambiente. 3) Tutte le materie che non rientrano nelle precedenti sono riservate esclusivamente alle regioni. Atti aventi forza di legge Gli atti aventi forza di legge sono: i decreti-legge e i decreti legislativi, entrambi atti del governo e il compito del legislatore è di controllare o prima o dopo nel caso vengano proposte. 1. DECRETO LEGGE Il decreto-legge è un atto emanato dal Governo, in casi di necessità e urgenza (ad esempio nel periodo della pandemia). Prima del Covid, il governo utilizzava il decreto-legge anche quando non c’era necessità o urgenza. In questi casi le norme non entrano immediatamente in vigore, ma è necessario che il legislatore converta il decreto-legge entro 60 giorni (sede di conversione-controllo e approvazione). 2. DECRETO LEGISLATIVO È un atto del governo che viene adottato sulla base e nel rispetto, seguendo la legge delega emanata dal legislatore nel caso di disciplina di materie tecniche e specifiche: ad esempio la legge fallimentare. A differenza del decreto-legge, nel decreto legislativo il controllo viene eseguito prima. 4) I REGOLAMENTI 5) GLI USI E LE CONSUETUDINI Questa è una fonte non scritta che si ha quando la maggioranza dei consociati tiene costantemente nel tempo un dato comportamento nella convinzione che quel comportamento sia legge (OPINIUM ACT NECESSITATUS). Questa fonte ha due elementi: - Elemento oggettivo: è costituto dal fatto che la maggior parte dei consociati tiene costantemente nel tempo un dato comportamento. - Elemento soggettivo: è dato dal fatto che la maggior parte dei consociati tiene ripetutamente un dato comportamento perché è convinto che quel comportamento sia imposto da una norma giuridica. Sono residuali consuetudini le volte che succede, ma in alcuni casi, ad esempio nel diritto commerciale o nell’organizzazione dei cimiteri. Le consuetudini pur essendo fonti non scritte vengono raccolte dalle regioni in raccolte scritte (dove vengono descritte) e ciò non toglie alla consuetudine di rimanere non scritta (cioè è irrilevante il fatto che si trovino in raccolte scritte. La consuetudine possiamo distinguerla in: - CONSUETUDINE CONTRA LEGEM (contro la legge) Disciplina una determinata materia, in modo difforme dalla disciplina dettata dalla legge. Comunque sia rimane non ammessa in base al principio di gerarchia. - CONSUETUDINE SECUNDU LEGEM C’è una consuetudine che disciplina una certa materia in conformità della legge. È legittimo nel nostro ordinamento? Si, ma è necessario che la legge richiami espressamente la consuetudine (quindi può integrare una legge). - CONSUETUDINE PRAETE LEGEM (oltre la legge)  ANALOGIA IURIS (2 parte del II comma) Il giudice, quando analizzando una fattispecie concreta, è così sfortunato che non trova neanche una norma che disciplini un caso simile, dovendo decidere lo stesso perché non può delegare giustizia, deve risolvere il caso applicando i principi generali che si possono desumere dal nostro ordinamento. Principi desumibili, in particolare dal dettato costituzionale, ma anche dalle norme del Codice civile. ESEMPIO: principio di buona fede o principio di affidamento. ART. 14 APLLICAZIONE DELLE LEGGI PENALI ED ECCEZIONALI L’articolo 14 stabilisce quali sono le norme che il giudice non può interpretare per via analogia. Queste norme sono le leggi penali e le leggi straordinarie. LEGGI PENALI Il legislatore decide di regolamentare alcune situazioni soltanto con le leggi penali, dal momento che le conseguenze di queste per via di sanzione, sono molto rilevanti per il soggetto e che quindi la norma venga applicata solo a quel determinato soggetto che commette quello specifico comportamento e non applicato a un caso simile. Nel caso vi sia una lacuna del diritto per una situazione che rientra nel Codice penale, il soggetto verrà assolto. LEGGI STRAORDINARIE (potrebbe essere rubricato come divieto di analogia) Le leggi straordinarie sono quelle che regolano una determinata fattispecie in maniera diversa da quella che ha una norma generale. L’articolo 14 stabilisce che le norme eccezionali non possono essere applicate oltre i casi e i tempi in esse considerati (quindi che mancano di generalità e astrattezza). La norma eccezionale è anche una norma congiunturale e quindi che manca dei caratteri di generalità e astrattezza. Non tutte le norme eccezionali sono anche congiunturali. Ad esempio, la proposta contrattuale (non è congiunturale). Nel nostro ordinamento esiste una norma generale che in caso di morte del proponente, la proposta decade/perde efficacia. C’è una norma eccezionale che stabilisce che, chi mi ha fatto la proposta e si tratta di una proposta irrevocabile, per un certo periodo di tempo se il proponente muore, la proposta non perde efficacia. L’ARTICOLO 14 DELLE PRELEGGI SI RIFERISCE A TUTTE LE NORME ECCEZIONALI O A TUTTE LE NORME CONGIUNTURALI? A tutte le norme. L’orientamento prevalente, seguito tanto dagli studiosi del diritto quanto dai giudici nei loro provvedimenti, è quello per cui l’articolo 14 si riferisce a tutte le norme eccezionali in generale, per cui è indifferente se si tratta di norme eccezionali congiunturali piuttosto che no. C’è un orientamento minoritario che ritiene più corretto limitare il divieto di analogia delle norme eccezionali esclusivamente a quelle che oltre ad essere eccezionali sono anche congiunturali, anche perché solo nei confronti delle norme congiunturali risulta per l’interprete difficile rintracciare la RATIO LEGIS della norma. SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE PREMESSA Si parla in generale dei SOGGETTI DEL DIRITTO: i primi soggetti sono le persone fisiche (individui), altre entità (enti o organizzazioni) Ci sono determinate distinzioni tra organizzazioni: Persone giuridiche (Autonomia Patrimoniale perfetta) Le Persone giuridiche e le persone fisiche non esauriscono la categoria dei soggetti del diritto. La funzione del diritto è regolare gli interessi umani (conflitti). Gli interessi vengono regolati dal diritto attribuendo/riconoscendo ai soggetti di diritto determinate situazioni giuridiche soggettive. Esistono due situazioni giuridiche:  Le situazioni giuridiche attive sono quelle che esprimono la prevalenza dell’interesse del titolare sull’interesse di altri soggetti (diritto di proprietà, diritto personale di godimento).  Le situazioni giuridiche passive esprimono al contrario la subordinazione dell’interesse del titolare rispetto all’interesse di altri soggetti, cui si dà la prevalenza. DIRITTO SOGGETTIVO Il diritto soggettivo è la più importante situazione giuridica attiva ed è il potere di agire per il soddisfacimento di un proprio interesse, protetto dall’ordinamento (se non fosse così non sarebbe riconosciuta la situazione giuridica), oppure il diritto di pretendere che qualcun altro tenga un determinato comportamento. ESEMPI: - Diritto di proprietà, dà al proprietario il potere esclusivo di utilizzare in diversi modi la sua cosa; - Diritto di credito, dà al creditore il potere di pretendere che il debitore paghi la somma dovuta; - Diritto all’onere, dà a ciascuno il potere di opporsi e reagire a offese che gli vengano rivolte. È possibile che l’acquisto di un diritto soggettivo si verifichi/derivi da concorso di più elementi; è possibile che nell’ipotesi in cui per acquisire un diritto soggettivo è necessario che si verifichino più elementi è possibile che uno di questi elementi non si sia ancora verificato. In questo caso si parla di ASPETTATIVA (attesa). ES: vostro padre vi dice che vi donerà una macchina nuova a condizione che prendiate 30 all’esame di diritto privato. Questa attesa si chiama aspettativa. - Aspettative di fatto sono irrilevanti con il diritto e questo non ti tutela. ES: quando si agisce nei confronti di un lontano parente ricco sperando che in futuro lui nomini noi come erede universale. - Aspettative di diritto (rilevano) il diritto riconosce (es. se si stipula un contratto di donazione condizionato) il potere, nel periodo di aspettativa di agire, nei confronti dell’altra parte con POTERI CAUTELARI (cioè se il padre che vuole donare la macchina nuova, utilizza quel bene e lo rovina noi abbiamo diritto di agire in giudizio e chiedere al soggetto di mantenere integro l’oggetto. COME SI FA A CAPIRE SE SI TRATTA DI UN’ASPETTATIVA DI FATTO O DI DIRITTO? Bisogna vedere se quella condizione di attesa è tutelata dal diritto e in questo caso si parla di aspettativa di diritto. La realizzazione dell’interesse del diritto soggettivo può essere: - Spontanea - Coattiva: se il debitore non paga, ci si può rivolgere all’APPARATO e chiedere quindi in modo coattivo l’espropriazione dei beni così da ricavare il soddisfacimento dell’interesse. Alla fine, il risultato in entrambi casi viene soddisfatto. CATEGORIE DI DIRITTI SOGGETTIVI: La prima distinzione importante che si fa nell’ambito del diritto soggettivo è:  DIRITTO ASSOLUTO I diritti assoluti sono i diritti che garantiscono al titolare, un potere che egli può far valere nei confronti di tutti i consociati (ERGA OMENS = VERSO TUTTI). DIRITTO di proprietà si può far valere nei confronti di tutti i consociati. Nell’ambito dei diritti assoluti si distinguono: o Diritti reali: sono quei diritti che garantiscono al loro titolare una signoria/potere (potere pieno o limitato) su una RES (in latino “cosa”). IL DIRITTO DI PROPRIETÀ è un diritto pieno ma ci sono anche diritti reali minori (diritti minori rispetto a quelli pieni) un esempio è il DIRITTO DI USUFRUTTO. o Diritti della personalità: sono diritti che ineriscono/riguardano la persona (diritto al nome, alla vita…) e sono anch’essi DIRITTI ASSOLUTI come per i diritti reali; Infatti, i diritti della personalità si caratterizzano dal fatto che possono essere fatti valere nei confronti di tutti.  DIRITTO REALATIVI I diritti relativi sono i diritti che assicurano al titolare un potere che può essere fatto valere solo nei confronti di uno o più soggetti determinati. DIRITTO DI CREDITO: tipico diritto relativo che può valere solo nei confronti del debitore/i. Distinzione riguardo la sfera in cui operano i diritti soggettivi:  Diritti soggettivi pubblici attribuiscono al titolare poteri che gli consentono di incidere sull’organizzazione politica. ES.: il diritto di voto  Diritti soggettivi privati riguardano poteri e interessi del titolare che non toccano l’organizzazione politica della società. ES.: diritto di proprietà Riguardo il tipo di interesse servito dal diritto soggettivo:  Diritti patrimoniali sono quelli che procurano al titolare utilità di natura economica (il diritto di credito)  Diritti non patrimoniali procurano un’utilità non economica, ma morale o comunque attinente alla sfera personale (diritto all’onere). Un’altra distinzione ha che fare con le modalità dei poteri che formano il contenuto del diritto:  Diritti disponibili sono quelli che il titolare può liberamente trasferire o autolimitare o addirittura cancellare  Diritti indisponibili sono quelli che il titolare non può liberamente trasferire, autolimitare o cancellare. LA FACOLTÀ Una CARATTERISTICA ESSENZIALE del diritto soggettivo è la libertà di decidere se esercitarlo/usufruire delle facoltà di essere titolare del diritto soggettivo (es di proprietà) o meno. L’onere si differenzia dall’obbligo, in quanto, se il soggetto non osserva l’onere non commette un illecito e non incorre in responsabilità. POTESTÀ Un’altra situazione giuridica attiva è la potestà, ovvero il potere di un soggetto di agire ma non nel suo interesse bensì nell’interesse di un terzo (ES. La responsabilità genitoriale che prima si chiamava potestà genitoriale). DISTINZIONE DI FATTO, ATTO E NEGOZIO GIURIDICO Gli effetti giuridici sono i mutamenti che si producono nelle situazioni giuridiche dei soggetti (le situazioni giuridiche non restano immobili nel tempo ma sono destinati a cambiamenti). La causa che determina gli effetti giuridici si chiama fattispecie giuridica. La fattispecie può consistere in un fatto, un atto giuridico o un negozio giuridico.  Fatti giuridici sono gli eventi naturali che accadono e producono il loro effetti giuridici indipendentemente da qualsiasi attività consapevole e volontaria dell’uomo (es. parto naturale di un vitellino, l’allevatore diventa automaticamente proprietario; se il vitellino muore l’effetto giuridico che si determina è l’estinzione del diritto di proprietà dell’allevatore). Nell’ambito dei fatti giuridici rientrano nella nozione di fatto anche quegli eventi riconducibili all’attività umana, quando questa attività umana è però irrilevante (non produce nessun effetto) per il riprodursi/verificarsi dell’effetto giuridico.  Atti giuridici sono comportamenti umani e gli eventi riconducibili all’attività umana, la cui rilevanza dipende proprio dalla presenza del fattore umano. La presenza del fattore umano accomuna tanto gli atti giuridici in senso stretto, quanto i negozi giuridici e che li differisce dal fatto giuridico. La distinzione tra le due categorie risiede nel ruolo della volontà umana rispetto alla produzione degli effetti giuridici; detto diversamente si caratterizzano per il fatto che è fondamentale la presenza dell’uomo. Rientrano negli atti giuridici in senso stretto o atti non negoziali quei comportamenti umani tenuti dal soggetto senza la volontà di produrre gli effetti giuridici che le norme fanno discendere da quell’atto. ES: la confessione è un istituto di diritto civile, in particolare si verifica, ad esempio nel caso di confessione giudiziale quando un soggetto riconosce un fatto a sé sfavorevole e favorevole all’altra parte del processo. Tante volte succede che durante i processi gli imputati confessano senza volerlo e questo comportamento genera degli effetti giuridici sfavorevoli senza la sua volontà. Nell’atto giuridico in senso stretto il comportamento umano non è altro che nero presupposto di effetti giuridici già stabiliti dalla legge al verificarsi di quel comportamento.  Negozio giuridico si avrà quando si è in presenza di atti volontari dell’uomo nei quali la volontà del soggetto è non solo compiere quell’atto ma la volontà è proprio quella di determinare gli effetti giuridici che le norme fanno discendere da quell’atto. (es. la compravendita dell’allevatore con la mucca e l’effetto è quello di diventarne proprietario; un altro negozio giuridico è il testamento e in questo caso l’effetto prodotto è colui che sarà erede delle situazioni giuridiche in capo all’allevatore). TIPI DI ATTI: Una prima classificazione degli atti si basa sulla natura delle situazioni giuridiche:  Gli atti patrimoniali incidono su situazioni di tipo economico (proprietà, debiti, crediti, ecc.)  Gli atti non patrimoniali riguardano situazioni giuridiche di tipo prevalentemente non economico (tipicamente il matrimonio). Una seconda classificazione si fonda sul senso economico dell’atto:  Gli atti onerosi sono quelli in cui tutte le parti coinvolte nell’atto sostengono un sacrificio economico e correlativamente ricevono un vantaggio economico (compravendita)  Gli atti gratuiti sono quelli in cui solo una delle parti coinvolte sostiene un sacrificio economico, mentre l’altra ottiene un vantaggio senza affrontare un corrispondente sacrificio (donazione). Poi abbiamo due classi di atti che si distinguono in base al criterio del fattore in vista del quale si vuole la produzione degli effetti:  Gli atti a causa di morte producono i loro effetti solo in seguito alla morte dell’autore dell’atto (atto di testamento)  Gli atti fra i vivi sono quelli che per produrre effetti non presuppongono la morte del loro autore (contratti, matrimoni). SOGGETTI DI DIRITTO PERSONE FISICHE (seminario 4 aprile dalle 15 alle 18; 5 aprile 11 alle 14) PREMESSA L’essere titolare di situazioni giuridiche viene definita capacità giuridica. La capacità giuridica si contrappone alla capacità di agire. Sono soggetti di diritto anche gli enti/organizzazioni. Gli enti si distinguono in enti dotati di personalità giuridica (definite persone giuridiche) e in enti che personalità giuridica non ce l’hanno. Tutto ruota intorno all’autonomia patrimoniale. Le persone giuridiche e le persone fisiche non esauriscono la categoria dei soggetti di diritto, perché all’interno rientrano anche gli enti che non sono persone giuridiche ma soggetti di diritto. Nel nostro ordinamento una certa soggettività compete anche a determinati centri autonomi di interesse rilevanti nel nostro ordinamento. ES: il condominio, è un autonomo centro di imputazione al quale viene riconosciuta una certa soggettività anche se non rientra nei soggetti di diritto. CAPACITÀ GIURIDICA e CAPACITÀ DI AGIRE La capacità giuridica è la capacità di essere titolare di diritti e di doveri che si acquista con la nascita e si perde con la morte. Titolare di diritti come i diritti della personalità, diritto di proprietà. Cosa si intende per nascita e cosa si intende per morte Per il codice nel 1865, perché un bambino si potesse dire nato era necessario la cosiddetta vitalità (deve fare un cenno di movimento). Il concetto di nascita adesso non richiede la vitalità del bambino ma basta la dimostrazione di una respirazione autonoma rispetto a quella della madre. Una visita medica che consente di dimostrare la respirazione autonoma è La docimasia polmonare: vengono immersi i polmoni del bambino nell’acqua; se galleggiano vuol dire che c’è stata una respirazione autonoma rispetto alla madre e quindi si può dire che il bambino è nato. Altrettanto importante per il diritto è determinare quando un soggetto è morto; si può parlare di morte quando è si è constatata la cessazione irreversibile delle funzioni celebrali. La capacità giuridica è anche definita generale e si utilizza questo termine perché esistono nel nostro ordinamento anche delle incapacità giuridiche speciali, ossia dei casi in cui un soggetto non ha la capacità giuridica con riferimento ad una specifica fattispecie. ES: nel nostro Codice civile (nel secondo libro, relativo alle successioni) si trovano delle norme che prevedono delle incapacità giuridiche speciale, e in particolare una norma che prevede che il notaio e i testimoni che hanno partecipato ad un testamento sono incapaci di ricevere/assumere la qualità di erede in relazione a quel determinato testamento. È molto importante da non confondere con le altre ipotesi di incapacità di agire. Quando si discute di incapacità giuridica speciale la sanzione è la nullità, perché quello che viene a mancare è la possibilità di essere titolare di quella situazione giuridica. La capacità di agire è la capacità di compiere atti giuridici nel proprio interesse e si acquista alla maggiore età (18 anni). Se invece un incapace da agire compie un atto che non poteva compiere, perché la legge lo vietava, la conseguenza/ la sanzione è l’annullabilità di quell’atto. DOMANDA DEL COMPITINO: capacità giuridica vs capacità di agire. Il concepito è quel bambino che si trova nel grembo materno, in qualsiasi stato, che non è ancora nato. Il concepito è una figura di cui si parla molto, perché rientra in una categoria eticamente sensibile (proprio perché il nostro legislatore, anche se il nostro ordinamento è laico, deve fare conto delle correnti di pensiero). Al di là delle correnti di pensiero etiche e sensibili, il concepito non ha la capacità giuridica perché non è ancora nato, ma al concepito il nostro ordinamento giuridico riconosce e tutela dei diritti. IL NOME DELLA PERSONA Lo stato attribuisce alla persona fisica il NOME. Il nome non solo spetta alla persona, Il diritto al nome il soggetto lo acquista al momento della nascita ed è un diritto assoluto, imprescrittibile, non patrimoniale, indisponibile e appartiene ai diritti della personalità. Il nome è composto dal prenome e dal cognome. Il prenome non viene scelto liberamente dall’interessato ma la determinazione del prenome spetta alla persona che fa la dichiarazione di nascita all’ufficio dello stato civile. Il cognome è attribuito non liberamente dall’interessato ma in base all’appartenenza famigliare. 1. Il figlio nato all’interno del matrimonio acquista il cognome del padre. Dal 2016, a seguito di una pronuncia della Corte costituzionale è possibile aggiungere al cognome paterno anche quello materno ma è necessario il consenso di entrambi genitori. 2. Il figlio nato fuori dal matrimonio, il Codice civile stabilisce che il figlio assume il cognome del genitore che lo riconosce per primo. Nel caso in cui lo riconosca il padre per secondo, la legge dispone che il figlio potrà poi decidere se il cognome paterno aggiungerlo, sostituirlo anteporlo. I figli adottivi acquistano il cognome degli adottanti; i bimbi invece non riconosciuti da nessuno assumono il nome provvisorio che gli viene attribuito dall’ufficiale di stato civile per poi assumere una volta adottato quello degli adottanti. Quando si parla di adozione di maggiorenni, colui che viene adottato aggiunge il cognome dell’adottando anteponendolo al cognome. La donna coniugata aggiunge al proprio cognome quello del marito, lo conserva anche in caso di separazione e lo perde solo in caso di divorzio salvo se determinate circostanze lo richiedono. consegnati) degli eredi. Gli eredi non possono disporre dei beni (non li possono vendere, donare), ne hanno però l’amministrazione e possono propri i frutti e gli interessi. La legge prevede a tutela dell’assente, che una parte dei frutti e degli interessi, l’erede li conservi e che li tenga da parte in vista che l’assente ritorni; ovviamente più un erede è un parente lontano, i frutti saranno minori. La dichiarazione di assenza non scioglie l’eventuale matrimonio, il coniuge potrà godere dei beni e dei frutti ed interessi ma non può contrarre un nuovo matrimonio.  La morte presunta è dichiarata sempre dal tribunale e anche in questo caso il provvedimento adottato dal giudice è sempre la sentenza. Anche in questo caso, affinché il tribunale possa produrre la sentenza devono sussistere due presupposti: 1. È necessario l’allontanamento del soggetto; 2. È necessario che manchino notizie da almeno dieci anni. C’è un’eccezione, che nel caso in cui la mancanza di notizie si sia verificata in occasione di infortuni o operazioni belliche, (se cade un aereo) bastano due anni per dichiarare la morte presunta. Gli effetti della sentenza di morte presunta sono quelli che normalmente si producono quando vi è la morte vera del soggetto. Questo vuol dire che, gli eredi conseguono la piena titolarità dei beni (possono sia goderne che disporne). In questo caso viene redatto un elenco (inventario) di tutti i beni che i soggetti diventino proprietari (nel caso l’individuo torni). Sotto il profilo personale, il coniuge può risposarsi; se però il morto presunto ritorna il secondo matrimonio è considerato nullo e quindi il primo matrimonio prevale. L’unica tutela prevista è in funzione dei figli: nonostante il matrimonio sia considerato nullo, questo viene considerato con riferimento ai figli. INCAPACITÀ DI AGIRE La capacità d’agire è la capacità del soggetto di compiere atti giuridici e si acquista alla maggiore età (ad oggi nel nostro ordinamento si raggiunge al diciottesimo anno) e deve essere capace di intendere e di volere. La scelta di identificare un momento in cui il soggetto acquista la capacità giuridica è più utile, duttile e garantisce la certezza del diritto più possibile. Ci sono dei casi in cui un soggetto, anche se maggiorenne, in realtà nella sostanza, in quel dato momento non era capace di intendere e di volere per i motivi più disparati (es. un ubriaco) definita come incapacità naturale (che è in questo caso transitoria); rientra in questa nozione anche un soggetto gravemente malato di mente (incapacità naturale) nonostante sia maggiorenne, per il quale non è stata promossa nessuna azione è un ma che ha un’incapacità di agire abituale. Quindi la sanzione per chiunque abbia l’incapacità naturale è l’annullabilità. 1) MINORE DI ETÀ Il minore di età è incapace di agire ma ha la capacità giuridica. Chi si occupa di compiere gli atti giuridici al posto del minore sono: - I genitori, i quali hanno la responsabilità genitoriale (potestà), sono i rappresentanti legali del minore e compiono per lui tutti gli atti necessari per la regolamentazione degli interessi del minore. Due precisazioni: quando si parla di qualcuno che deve compiere gli atti per qualcun altro (che sia il genitore o tutore) è necessario distinguere:  gli atti di ordinaria di amministrazione non hanno una forte incidenza sul patrimonio del soggetto; o gli atti di straordinaria amministrazione sono tutti quegli atti che incidono in maniera significativa sul patrimonio del soggetto; Es.: se la madre o il padre del minore decidono di comprargli la cartella nuova per andare a scuola, è un atto che non incide sul patrimonio (ordinaria amministrazione) quando si tratta di una compravendita di un immobile, le scelte avranno un riflesso economico forte sul patrimonio. Il Codice civile distingue i poteri che hanno i genitori a seconda che si trattino di atti ordinaria o straordinaria amministrazione. Gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti dai genitori anche disgiuntamente; invece, gli atti di straordinaria amministrazione possono essere compiuti dai genitori solo congiuntamente e in alcuni casi è necessaria l’autorizzazione dal giudice. Se così non succede l’atto straordinario compiuto in assenza di un genitore è invalido e in particolare annullabile e può essere prescritta entro cinque anni. L’annullamento di un atto può essere chiesto dal rappresentante del minore e anche dal minore una volta divenuto maggiorenne. In caso di separazione o di divorzio c’è l’affido condiviso del minore e quindi gli atti di straordinaria amministrazione devono essere compiuti congiuntamente. Ci sono alcuni casi in cui l’affido sia esclusivo, ma anche in questi casi, finché la responsabilità genitoriale esiste, è necessaria la sua presenza per compiere gli atti di straordinaria amministrazione. Di fatto, i minori compiono una serie di tutti quegli atti che sono necessari per soddisfare le esigenze della vita quotidiana e sono tutti atti dei quali nessuno può dubitare della validità. 2) INTERDIZIONE GIUDIZIALE NOTA BENE: L’interdizione giudiziaria è diversa dall’Interdizione legale è una pena accessoria (art 32 del Codice penale) che ha previso che si applichi alle persone che si sono macchiate di reati particolarmente gravi (reati non colposi, puniti con la pena di anni non inferiore a cinque). Una pronuncia di interdizione di una persona può essere pronunciata quando ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti: 1. La persona abbia un’infermità di mente; 2. L’infermità di mente deve essere abituale e non transitoria; 3. È necessario, proprio a causa di questa infermità di mente abituale, il soggetto sia incapace di curare i propri interessi; 4. La misura dell’interdizione, molto invasiva (perché l’interdetto è un incapace assoluto), deve essere considerata dal giudice l’unico strumento utile per tutelare la persona di cui si tratta; 5. Deve trattarsi di un soggetto maggiorenne (perché il minorenne è già un incapace tutelato dai genitori). È possibile iniziare la procedura di interdizione anche nell’ultimo anno della minore età della persona (soluzione di continuità) per evitare che la persona sia sprovvista di tutela (quindi iniziare prima anche se gli effetti dell’interdizione inizieranno al compimento dei 18 anni). Il primo soggetto che può richiedere il processo di interdizione giudiziale è il soggetto interdicendo. Gli altri soggetti sono: il coniuge, l’unito civilmente, il convivente stabile (convivenze registrate: unioni di fatto; registrano la loro convivenza per avere dei diritti), parenti della persona entro il quarto grado (cugini), gli affini entro il secondo grado (i parenti del coniuge – coniati) e infine dal pubblico ministero. Una parte estremamente fondamentale del procedimento è l’ascolto, da parte del giudice, dell’interdicendo, (così sarà anche nell’inabilitazione). Laddove il giudice abbia verificato che sussistano congiuntamente tutti i presupposti della procedura di interdizione giudiziaria, pronuncia una sentenza di interdizione, quindi l’interdicendo diventerà l’interdetto. La sentenza produrrà i suoi effetti giuridici dalla pubblicazione della sentenza anche se si tratta di una sentenza ancora non passata in giudicato (dove è possibile ricorre al ricorso). La sentenza che produce l’interdizione deve essere annotata nell’atto della data di nascita del soggetto ai fini che sia conoscibile per i terzi, inoltre è necessario che vi sia un’annotazione nel registro delle tutele. Con la sentenza che produce l’interdizione viene nominato, nell’interesse dell’interdetto, un tutore. Il tutore agisce in nome e per conto dell’interdetto (lo sostituisce totalmente nel compimento di tutti gli atti di suo interesse: tanto gli atti di ordinaria amministrazione quanto gli atti di straordinaria amministrazione). L’interdizione come per il minore rientra nell’incapacità assoluta. L’interdetto oltre a non poter compiere gli atti, non può neanche contrarre matrimonio, testamento… (atti personalissimi). Ci sono alcuni casi in cui una persona con infermità mentale guarisca e quindi c’è La possibilità di chiedere la revoca della sentenza che ha pronunciato l’interdizione. La revoca della sentenza d’interdizione può chiederla l’interessato, tutti i soggetti che possono chiedere la procedura in più il tutore. La pronuncia, con la quale si revoca l’interdizione, produce i suoi effetti solo quando è passata in giudicato. 3) INABILITAZIONE (incapacità relati va) Perché possa essere una sentenza di inabilitazione è necessario che ricorra alternativamente una delle seguenti situazioni: 1. Quando ci troviamo di fronte ad una persona inferma di mente, ma non abbastanza grave da dar luogo ad interdizione; 2. In caso prodigalità (di fronte ad un prodigo: il soggetto che sperpera il proprio denaro esponendo sé stesso e la propria famiglia a gravi pregiudizi economici, perché non è in grado di capire e di vantare il valore del denaro); (ludopatia amministrazione di sostegno) 3. Colui che fa uso abituale di sostanze stupefacenti o alcoliche; 4. Il sordo o il cieco che non ha ricevuto un adeguata educazione; questa è una norma del 1942, ad oggi viviamo in una realtà in cui è possibile che i bambini sordi o ciechi riescano a riceve un adeguata educazione; quindi, questa è un’ipotesi meno ricorrente. Il procedimento della pronuncia di inabilitazione, ricalca quello dell’interdizione, quindi i soggetti sono gli stessi, il provvedimento è sempre una sentenza che andrà sempre annotata nel registro delle tutele e i due effetti si produrranno nei momenti detti già prima. Laddove il giudice ritenga di pronunciare una sentenza di inabilitazione all’inabilitato viene nominato un curatore. Come sono disciplinati gli atti di interesse dell’inabilitato, quando sono validi? Chi li compie? Gli atti di ordinaria amministrazione l’inabilitato li può compiere da solo; invece, gli atti di straordinaria amministrazione possono essere compiuti solo con l’assistenza del curatore (è necessario un doppio consenso). Quindi l’atto di straordinaria di amministrazione se viene compiuto dal solo inabilitato può essere annullato. A differenza dell’interdetto l’inabilitato può fare testamento. 4) MINORE EMANCIPATO (incapacità relati va) IL minore emancipato è un minore ultra-sedicenne il quale può eccezionalmente essere autorizzato dal tribunale per gravi motivi a contrarre matrimonio. L’ipotesi più ricorrente che permette al minore di contrarre matrimonio è la gravidanza. Una volta che il minore diventa minore emancipato, il giudice nomina un curatore (ci sono delle affinità tra minore emancipato e inabilitato). Normalmente quando uno dei due sposi è maggiorenne, viene nominato lui curatore; quando invece i coniugi sono entrambi minori viene nominato come curatore un genitore. Gli atti di ordinaria amministrazione li compie il minore emancipato da solo. Gli atti di straordinaria amministrazione possono essere compiuti dal minore emancipato con l’assistenza del curatore. TIPI DI ORGANIZZAZIONI È possibile distinguere le organizzazioni in diverse categorie: 1. Organizzazioni: o Pubbliche (enti pubblici territoriali ed enti pubblici istituzionali o Private 2. Organizzazioni: o Di tipo assicurativo (dette “corporazioni”) e le principali sono le associazioni e le società) o Di tipo non assicurativo (dette “istituzioni”) e le principali sono le fondazioni). 3. Organizzazioni: o A scopo di lucro (le società) o A scopo di non lucro (le associazioni e le fondazioni) 4. Organizzazioni: o Con personalità giuridica o Senza personalità giuridica ORGANIZZAZIONI CON O SENZA PERSONALITÀ GIURIDICA Le organizzazioni con personalità giuridica sono: le associazioni riconosciute (Italia nostra), le fondazioni (Fondazione Umberto Veronesi) e le società di capitali (società per azioni o le società a responsabilità limitata). Le organizzazioni senza personalità giuridica sono le associazioni non riconosciute (i partiti e i sindacati) e le società di persone (società semplice, società in accomandita semplice, società in nome collettivo). L’autonomia patrimoniale ce l’hanno tutte le organizzazioni, sia con personalità giuridica che senza. È importante però distinguere che l’autonomia patrimoniale può essere perfetta e imperfetta. Le organizzazioni con personalità giuridica hanno l’autonomia patrimoniale perfetta, invece le organizzazioni senza personalità giuridica hanno l’autonomia patrimoniale imperfetta. Per autonomia patrimoniale perfetta significa che le vicende dell’organizzazione incidono esclusivamente sul patrimonio dell’organizzazione senza toccare il patrimonio delle persone fisiche sottostanti. Per autonomia patrimoniale imperfetta significa che le vicende dell’organizzazione toccano, oltre al patrimonio dell’organizzazione, anche quello delle persone fisiche sottostanti. Si può dire che avere la personalità giuridica è un privilegio, perché chi la utilizza ha il vantaggio di avere una limitazione della responsabilità, in deroga al principio di diritto comune della responsabilità per i debiti fatti nell’esercizio delle proprie attività. A questo punto sappiamo distinguere la soggettività giuridica, cioè la qualità di soggetti del diritto che hanno tutte le organizzazioni, dalla personalità giuridica che ce l’hanno solo alcune organizzazioni. MODI DI ACQUISTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA I modi di acquisto della personalità giuridica sono diversi e in relazione al tipo di organizzazione: - Per costituire una persona giuridica pubblica occorre una legge che ne preveda la creazione e ne disciplini la struttura e il funzionamento - Per costituire una persona giuridica privata si deve fare un ulteriore distinzione in base allo scopo ovvero se le organizzazioni sono a scopo o non a scopo di lucro: o Le organizzazioni di profitto ottengono la persona giuridica in modo semplice e automatico perché basta iscriversi nel registro delle imprese o Per le organizzazioni non di profitto il procedimento è più complicato ASSOCIAZIONI Le associazioni sono organizzazioni formate da una pluralità di persone che perseguono uno scopo comune, diverso dal profitto. ASSOCIAZIONI ILLECITE Le associazioni illecite sono: - Associazioni criminali - Associazioni politico-militari - Associazioni segrete ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE Quando un’associazione non ha chiesto il riconoscimento dell’autorità amministrativa, perché non lo ha chiesto o perché le è stato negato. È un soggetto del diritto ma non è una persona giuridica. LE FONDAZIONI Le fondazioni sono organizzazioni create da uno o più soggetti che destinano un patrimonio, e le sue rendite, a un determinato scopo che generalmente riguarda interessi socialmente rilevanti: ad esempio lo sviluppo della ricerca sul cancro. I COMITATI I comitati sono organizzazioni create per raccogliere presso il pubblico fondi da destinare a finalità di interesse generale: promuovere opere pubbliche, mostre, festeggiamenti e simili. LE SOCIETÀ Le società sono organizzazioni a struttura associativa e di regola hanno scopo di profitto. DIRITTI DELLA PERSONALITÀ L’art. 2 della Costituzione riconosce i diritti della personalità come diritti inviolabili dell’Uomo. Riconoscere perché riecheggia l’idea che i diritti sono innati e spettano all’individuo in quanto tale. L’orientamento considera i diritti della personalità un insieme di diritti aperti, in quanto potranno aumentare nel corso del tempo; un esempio è il nuovo diritto della riservatezza. I diritti della personalità si caratterizzano per: - l’assolutezza e tutti i consociati si - Necessari: in quanto si acquistano alla nascita e competono a tutti gli individui in quanto persone - Imprescrittibili: a differenza del diritto di credito non si prescrivono con il non uso. - Indisponibili: sono diritti di cui non si può disporre (vendere) - Non patrimoniali: in quanto tutelano gli interessi non patrimoniali. DIRITTO ALLA VITA Il diritto alla vita non è espressamente previsto in una norma doc nella nostra costituzione ma è previsto in molte norme e fonti extra statuali come, ad esempio, all’art due della cosiddetta CEDU; pur non essendoci una norma doc, nessuno pubblica della sua non valenza costituzionale. Una problematica è quando si acquista il diritto alla vita: Con riferimento al diritto alla vita è l’INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA. Esiste una legge 194 del 1978 che disciplina e stabilisce che la donna può decidere di interrompere volontariamente la gravidanza. la legge distingue due ipotesi, che dipendono dal mese in cui si ritrova il concepimento: i primi 90 giorni dal secondo periodo. Nei primi 90 giorni la legge stabilisce che la donna possa decidere di interrompere volontariamente la gravidanza quando vi sia serio pericolo per le condizioni psicofisiche della madre in relazioni alle sue condizioni economiche sociali. Quindi la donna può liberamente scegliere di interrompere la gravidanza. La situazione è più complicata dopo i 90 giorni, perché in questo caso la legge stabilisce che la donna possa interrompere la gravidanza solo laddove la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la salute della donna, oppure quando siano stati accertati processi patologici che potrebbero comportare un grave pregiudizio per la salute psico-fisico della donna. Il diritto alla vita è un diritto talmente importante che è sanzionato dal diritto penale. Nel nostro ordinamento è considerato reato l’omicidio consistente e l’aiuto all’omicidio. Dal 2019 dopo la storia di dj Fabo, si è riaperto il problema dell’eutanasia. La Corte costituzionale è intervenuta e ha espresso che l’aiuto al suicidio non è reato quando la persona che vuole porre fine alla sua vita si trovi in uno stato di malattia grave permanente e irreversibile che provoca gravi insofferenze a condizione che la persona sia capace di intendere e volere e che esprimi il suo consenso all’interruzione della vita. Recentemente un disegno di legge è stato approvato da una camera (tra febbraio e marzo) e ha che introduce nel nostro ordinamento dell’eutanasia. DIRITTO ALLA SALUTE A differenza del diritto alla vita, il diritto alla salute trova un riconoscimento espresso nella carta costituzionale nell’art 32. Il diritto alla salute impone ai consociati di astenersi dall’attentare alla salute degli altri. Anche il diritto alla salute è un diritto tutelato non solo da norme civilistiche ma anche da norme di diritto penale. Inoltre, Il diritto alla salute impone che ciascun soggetto è libero di autodeterminarsi e di prendere le proprie decisioni in ordine alla salute. Nel 2017 è entrata in vigore la legge 219, che ha disciplinato in modo espresso il consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento (testamento biologico). Nella parte del consenso informato la legge afferma che nessuno può essere obbligato a subire trattamenti sanitari, anche se trattamenti cosiddetti salvavita (nutrizione ed idratazione artificiale) senza il proprio consenso. Solo eccezionalmente il soggetto può essere sottoposto a trattamenti sanitari obbligatori solo quando c’è una legge che tutela gli interessi collettivi (vaccini obbligatori). DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO ART 5. DEL PRIMO LIBRO DEL C.C Parlando di diritto alla salute è importante parlare dell’art 5 dedicato agli atti di disposizione del proprio corpo. La legge prevede che gli atti di disposizione del proprio corpo, sono consentiti se non sono contrari alla legge (vendere il proprio sangue), se non sono contrari all’ordine pubblico e al buon costume e sono consentiti se non cagionano una diminuzione permanente dell’integrità fisica. Ci sono delle eccezioni a questa norma: la legge in deroga all’articolo cinque, consente: - l’espianto da vivente di un rene, parte del fegato, polmone, pancreas, perché questi espianti determinano una diminuzione dell’integrità fisica ma la legge lo permette perché si dona a qualcuno e che sia un atto a titolo gratuito. Consenso dell’attività giudiziaria. - La legge consente agli interventi di rettificazione del sesso. - Beni immobili in natura: il suolo, sorgenti e corsi d’acqua e le cose ad esso incorporate, sia le cose incorporate al suolo naturalmente (albero) sia quelle incorporate artificialmente (edificio). - Beni immobili per destinazione, i mulini, bagni e gli edifici galleggianti solo quando sono saldamente ancorati alla riva per destinazione permanente. La norma si chiude prescrivendo che tutti quelli che non sono considerati beni immobili sono considerati beni mobili in via residuale (considerate anche le energie naturali con valore economico). Questa distinzione è molto importante (tant’è che fu definito così anche dai romani), perché per il trasferimento dei beni vige il principio della libertà delle forme; quindi, la regola è che le parti possano scegliere per trasferire il bene la forma che preferiscono. La legge stabilisce che per i determinati contratti, le parti non sono libere di scegliere la forma che vogliono. Se si tratta di un bene immobile è importante che il contratto sia scritto, invece per i beni mobili l’ordinamento lascia libertà alle parti. BENI DIVISIBILI E BENI INDIVISIBILI I beni divisibili sono quelli che possono essere suddivisi fisicamente in più porzioni mantenendo la loro funzione economica del bene originario: torta, appezzamento di terreno. I beni indivisibili sono quelli per cui tale suddivisione è materialmente o economicamente impossibile: animale vivo, quadro o macchina. BENI CONSUMABILI E BENI INCONSUMABILI (beni ad utilità semplice e beni ad utilità permanente) I beni consumabili sono quelli la cui utilizzazione, ne comporta la consumazione; sono quei beni non possono arrecare all’uomo utilità senza perdere la loro individualità ovvero senza che il soggetto se ne privi. ES: la benzina o una bevanda che si beve; sono beni consumabili; il denaro è un bene consumabile perché per la sua normale utilizzazione se ne deve privare. I beni inconsumabili sono quelli che con la loro normale utilizzazione non si distruggono, non si consumano, non si esauriscono e non si perdono (auto, vestito, diamante, appartamento…), perché è possibile utilizzarli più volte. È fondamentale distinguere la nozione di bene inconsumabile da bene deteriorabile. La maggior parte dei beni inconsumabili sono beni deteriorabili. Ci sono istituti come l’usufrutto che possono avere oggetto beni inconsumabili e non beni consumabili. BENI FUNGIBILI E BENI INFUMNGIBILI I BENI FUNGIBILI SONO QUELLI individuati con esclusivo riferimento alla loro appartenenza ad un determinato genere; questi si caratterizzano per la loro surrogabilità e sostituibilità con cose della stessa qualità o quantità. Il denaro è un bene fungibile per eccellenza. I beni infungibili sono quelli che si caratterizzano per la loro specifica individualità (non possono essere sostituiti con un altro bene, es. un quadro di un pittore). BENI PRESENTI E BENI FUTURI I beni presenti sono i beni già esistenti in natura (mela, quadro già realizzato, una casa già costruita) che possono formare oggetto di proprietà dei diritti reali. I beni futuri sono quelli non ancora presenti in natura (il grano che deve ancora maturare), la loro caratteristica è che possono formare soltanto oggetto di rapporti obbligatori e soprattutto ci sono determinati contratti vietati dalla legge in relazione ai beni futuri. Nel nostro ordinamento è vietata e nulla la donazione ad avere oggetto i beni futuri (non è possibile donare qualcosa che ancora non esiste). UNIVERSALITÀ DI MOBILI (ART. 816 del C.C) Le universalità di mobili sono una pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria ed è importante che ricorrano tre requisiti: 1. che vi sia una Pluralità di cose 2. queste pluralità di cose devono appartenere alla stessa persona 3. la caratteristica di queste cose è che hanno una destinazione unitaria (il complesso di cose viene considerata come un’entità assestante diversa alle singole cose e ciò che le lega è la destinazione unitaria). Es. una collezione di francobolli, il gregge di pecore (hanno un valore non solo economico). Il legislatore ha deciso proprio per queste caratteristiche di dettare una specifica tutela ed una specifica disciplina proprio per le universalità (delle regole che normalmente non possono essere applicate ai beni mobili). Queste regole sono: - che le singole componenti seguano la sorte dell’universalità - il proprietario può disporre singolarmente dei singoli beni Le universalità non devono essere confuse con le pertinenze, disciplinate dall’articolo successivo. LE PERTINENZE Le pertinenze sono beni destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa che diventa il bene principale. La legge prescrive delle norme a doc (particolari) che si applicano alle pertinenze. Perché si possa parlare di pertinenza sono necessari un requisito soggettivo e un requisito oggettivo.  Il requisito soggettivo è costituito dall’atto di destinazione con cui il proprietario decide di destinare una cosa a servizio od ornamento di un’altra. ES: decido di destinare il garage “x” a servizio dell’appartamento “y”.  Il requisito oggettivo è che è necessario perché si possa parlare di pertinenza che la destinazione sia durevole (non transitoria, non monetaria). ES: se io sono proprietaria di due magazzini di due negozi e in un negozio faccio una mostra che dura quattro giorni e decido di utilizzare il negozio a fianco come magazzino per quei quattro giorni io ho destinato il secondo negozio a servizio del primo, in questo caso non posso parlare di pertinenza perché manca uno dei requisiti quello oggettivo (non è durevole). Nel caso delle pertinenze siamo di fronte ad un atto giuridico in senso stretto (perché che io lo voglia o no alla pertinenza si applicano le norme che il nostro ordinamento ha stabilito per le pertinenze). Il rapporto pertinenziale può intercorrere tanto tra beni immobili (garage e appartamento), tanto tra un bene immobile e un bene mobile (i termosifoni della casa) e tanto tra beni mobili (l’autoradio è pertinenza dell’autovettura). Ci sono due regole: 1. Che se il proprietario dispone della cosa principale senza dire nulla la pertinenza segue la sorte della cosa principale 2. Il proprietario può anche scegliere di disporre con atti separati della cosa principale e della cosa secondaria. I FRUTTI I frutti sono beni prodotti da altri beni. Si distinguono in due tipi: - I frutti naturali sono quelli che provengono direttamente dalla cosa con o senza l’intervento dell’uomo (prodotti agricoli, legna, parti degli animali; - I frutti civili sono quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia (canoni di locazione di un appartamento). BENI PRIVATI E BENI PUBBLICI I beni pubblici presentano due requisiti: - requisito soggettivo: appartengono allo Stato o a un altro ente pubblico - requisito oggettivo: sono destinati a soddisfare interessi generali della collettività. I beni privati sono tutti quegli atti appartenenti ai privati. I beni pubblici possono essere classificati in diverse categorie: o beni demaniali (spiagge, porti, aeroporti, fiumi, laghi…): sono inalienabili e quindi non possono essere trasferiti a persona diversa dall’ente pubblico. o Beni patrimoniali indisponibili (caserme, aerei militari, navi da guerra…): hanno un vincolo di destinazione ovvero non possono essere sottratti alla loro destinazione. o Beni patrimoniali disponibili: pur appartengono alla pubblica amministrazione ma non presentano il requisito oggettivo, seguono le stesse regole che valgono per i beni privati. LA PROPRIETÀ DEFINIZIONE DI PROPRIETÀ Il diritto di proprietà (art 832 del III del C.c.) è assoluto, imprescrittibile, disponibile, patrimoniale, di natura privata e reale. Il diritto di proprietà è il diritto di godere e di disporre in modo pieno ed esclusivo della propria cosa entro i limiti e con osservanza degli obblighi stabiliti dalla legge. Dalla definizione emergono tre aspetti importanti: 1. Il proprietario ha tanto la facoltà di godimento tanto quella di disposizione (due modi in cui il proprietario può scegliere di esercitare il diritto di proprietà). o La facoltà di godimento comprende tutte le forme di utilizzazione del bene che vanno da non uso alla distruzione. o La facoltà di disposizione comprende il potere del proprietario di cedere ad altri diritti sulla cosa. (es. donare il bene). 2. Questi poteri hanno dei limiti che l’ordinamento pone (nei confronti del diritto di proprietà): o limiti posti nell’interesse della collettività (lo Stato si può spingere, sempre nell’interesse della collettività, fino ad espropriare il nostro bene se questo è necessario per la collettività) o i limiti posti negli interessi privati chiamati rapporti di vicinato, ci si riferisce ad e possiamo trovarvi sei istituti: gli atti emulativi, le immissioni, le distanze legali, la disciplina dei muri, la disciplina delle luci e delle vedute e la disciplina delle acque. smarrito, ma ha l’obbligo di consegnare il bene smarrito all’autorità pubblica o se noto direttamente al proprietario del bene. Nell’ipotesi in cui non sia conosciuto il proprietario è possibile iniziare l’iter che potrebbe portare il soggetto che ha trovato il bene a diventare proprietario. Se non si conosce il proprietario si consegna la cosa ritrovata all’autorità pubblica e in questo caso le ipotesi sono due: - Si ripresenta di nuovo il proprietario e in questo caso il ritrovatore non acquista nessun diritto di proprietà ma ha diritto al premio (1/20 del valore del bene è superiore a 10000 lire) - Il proprietario non reclama il bene ed è necessario che passi almeno un anno dal ritrovamento; trascorso l’anno il ritrovatore si può recare dall’autorità pubblica e può pretendere di acquistare il diritto di proprietà. È solo in questo momento che si verifica il modo di acquisto a titolo originario. Una disciplina particolare ha il ritrovamento del tesoro, cioè “una cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare d’essere proprietario”. In linea di massima il tesoro spetta al proprietario del fondo, se però viene ritrovato da un estraneo, il ritrovamento spetta per metà al ritrovatore e per metà al proprietario del fondo. Nel caso di ritrovamenti d’interesse storico o artistico questi spettano allo Stato e il ritrovatore ha solo diritto ad un premio. ACCESSIONE L’accessione è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario che si verifica quando una cosa accessoria si incorpora o si unisce a una cosa principale. Nel nostro ordinamento esistono due tipi di accessione: - L’accessione per fatto dell’uomo (c’è l’intervento dell’attività umana) Si può avere accessione quando su un terreno vengono eseguite e realizzate piantagioni, costruzioni o altre opere con materiali che appartengono ad un soggetto diverso dal proprietario del fondo.  Se le cose sono eseguite dal proprietario del fondo con materiali altrui, egli ne acquista la proprietà delle opere dovendo pagare il valore dei materiali al proprietario di questi ultimi; un’eccezione a questa regola è che se il proprietario dei materiali chiede la separazione ma solo se questa è possibile senza che danneggi l’opera o la piantagione.  Se le opere sono eseguite dal proprietario dei materiali sul fondo altrui , il proprietario del fondo principale può: o chiedere che siano tolte a spese del proprietario dei materiali o può decidere di farle proprie, ma deve pagare al proprietario dei materiali una somma di denaro e la legge stabilisce che quello che deve essere pagato è la somma minore fra il valore dei materiali e l’aumento di valore arrecato al fondo. Queste regole che valgono in materia di accessione valgono solo se non vi è un accordo tra le parti cosa che normalmente si verifica. - L’accessione per fatto naturale è la natura che fa verificare l’accessione a prescindere dell’attività umana. Ricomprende due ipotesi:  Alluvione è un modo di acquisto di tipo originario che per effetto della quale il proprietario di un fondo lungo un corso d’acqua acquista per alluvione gli incrementi di terreno che lentamente e impercettibilmente vengono apportati con il tempo.  Avulsione è un modo di acquisto di tipo originario; si parla di un proprietario di un terreno vicino ad un corso d’acqua, ma in questa ipotesi vi è una porzione notevole di qualcuno, che sempre per colpa dell’acqua che scorre, si stacca e poi si attacca ad un altro terreno. Quello che riceve il pezzo di terreno diventa il nuovo proprietario; quindi, in questa situazione c’è qualcuno che si arricchisce e qualcun altro che si è impoverito e in questo caso il c.c. riconosce al proprietario che ha perso il terreno, un’indennità non superiore all’incremento del valore del fondo che si è arricchito. L’UNIONE E COMMISTIONE Quando si parla di unione e commistione è lo stesso schema dell’accessione ma in questo caso non si parla di terrenti ma di beni mobili appartenenti a proprietari diversi, sono state unite o mescolate così da formare una cosa unica. Es. il proprietario di una barca la dipinge impiegando vernice altrui (unione); un produttore di vino usa per tagliare il proprio prodotto, del mosto appartenenti ad altri (commissione). La caratteristica è che vi è questa unione e commistione tra due beni ma non viene ad esistenza un bene nuovo. Nel caso della barca dipinta con vernice altrui in questo caso abbiamo due cose mobili che vengono unite ma non creano nulla di nuovo. La regola è che: - Se il valore dei due beni equivale, la proprietà diventa comune (comproprietari); - se invece (come nella maggior parte dei casi) una cosa è principale rispetto all’altra o è superiore rispetto all’altra, il proprietario della cosa principale acquista la proprietà del tutto ma dovrà pagare un corrispettivo al proprietario della cosa unita. - Se le cose sono separabili senza problemi, ciascuno rimane proprietario della sua e può chiederne la separazione. SPECIFICAZIONE La specificazione è sempre un modo di acquisto della proprietà a titolo originario e si realizza quando un soggetto con la propria attività crea una cosa nuova utilizzando materiali altrui. ES: porto dei diamanti ad un orafo che mi fa un anello - Se il valore della materia supera quello della manodopera la proprietà spetta al proprietario della materia, che dovrà pagare il prezzo della manodopera; - in tutti gli altri casi, la nuova cosa spetta a chi l’ha creata che dovrà ovviamente pagare il prezzo della materia. AZIONI A TUTELA DELLA PROPRIETÀ: AZIONI PETITORIE La proprietà è tutelata nel nostro ordinamento con delle azioni da non confondere con le azioni possessorie che invece sono azioni a tutela del possesso. (sicuramente nel compitino ci sarà questa domanda) Le azioni a tutela della proprietà sono quattro direttamente disciplinate nel Codice civile ed un’altra che è di origine giurisprudenziale. 1. AZIONE DI RIVENDICAZIONE: Con l’azione di rivendicazione, il proprietario di una cosa si rivolge contro chiunque possiede o detiene la cosa senza titolo, per ottenere la riconsegna. L’azione di rivendicazione è concessa (la può esercitare) a chi si afferma proprietario di un bene ma non è ha il possesso (materiale disponibilità – esempio quando qualcuno ruba) al fine di ottenere l’accertamento della proprietà e la condanna di chi possiede o detiene il bene alla sua restituzione. Chi si può rivolgere al giudice? (si chiama il legittimato attivo o attore) Chi sostiene di essere il proprietario del bene ma non ne ha il possesso. Chi è il legittimato passivo? (convenuto - colui che viene citato in giudizio) Colui che ha il possesso o la detenzione della cosa. La cosa più difficile in questa situazione è la prova (PROBAZIO DIABOLICA), perché è ovvio che se si tratta di un acquisto a titolo originario la prova è già inclusa; se si acquista a titolo derivativo è necessario andare indietro all’infinito fino ad arrivare all’acquisto a titolo originario; quindi, la legge sopperisce a questo problema in due modi a seconda che si tratti di beni mobili e beni immobili: o Sarà sufficiente quando si tratta di beni mobili, che l’attore provi che anche laddove avesse acquistato da un non proprietario, avrebbe comunque fatto salvo il suo acquisto, in base alla regola possesso vale titolo, perché avendo ricevuto in buona fede e in base a un titolo idoneo al trasferimento il possesso del bene. o Per i beni immobili, l’istituto che aiuta il proprietario nell’azione di rivendicazione e quello dell’usucapione; in particolare il proprietario dovrà provare che anche laddove avesse acquistato da un non proprietario avrebbe comunque acquistato la proprietà del bene immobile avendone avuto il possesso continuato (senza interruzioni) per il tempo necessario al maturarsi dell’usucapione. L’azione di rivendicazione è imprescrittibile (art 948) 2. AZIONE NEGATORIA L’azione negatoria è un’azione che il proprietario utilizza quando vuole difendersi da molestie di fatto o di diritto di terzi che gli impediscono l’esercizio del suo diritto di proprietà. - Le molestie di diritto sono le pretese che un terzo può vantare sul mio bene; - le molestie di fatto avvengono quando un soggetto agisce sul mio bene. Con l’azione negatoria è possibile richiedere la cessazione delle molestie e in alcuni casi il risarcimento dei danni; per la prova vale il titolo di acquisto. 3. AZIONE DI REGOLAMENTO DEI CONFINI In questo caso il presupposto è l’incertezza del confine dei due fondi e quindi l’azione è volta all’individuazione giudiziale dei confini e la prova può essere data con ogni mezzo e in mancanza di altre prove si va a vedere le mappe catastali. (il problema è che non si sa bene dove inizia il confine di tizio e dove finisce il confine di caio). Si chiede al giudice che venga accertato con una sentenza le rispettive proprietà. 4. AZIONE PER APPOSIZIONE DI TERMINI In questo caso nessuno ha dubbi su dove finiscono i confini, il problema è che sono diventati invisibili o non ci sono mai stati dei simboli per delimitare i confini; quindi, si chiede al giudice di mettere dei confini anche se l’altra parte non vuole 5. AZIONE DI MERO ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETÀ Non si trova nel Codice civile ma è riconosciuta dai giudici. I giuristi sostengono che qualsiasi proprietario abbia o non abbia il possesso di un bene può rivolgersi al giudice per ottenere una sentenza dove viene affermato e riconosciuto il suo diritto di proprietà su un bene. o servitù affermative discontinue, è un tipo di servitù per cui il titolare del fondo dominante esercita per intervalli (servitù di pascolo). Vi è un’altra classificazione delle servitù e questa in base alle modalità del loro esercizio: - le servitù apparenti sono quelle che presuppongono opere visibili e permanenti (es: la servitù di elettrodotto implica l’esistenza di tralicci; - le servitù non apparenti sono quelle per le quali non esistono opere siffatte (simili – es: servitù di pascolo). LA COSTITUZIONE DELLE SERVITÙ La costituzione delle servitù può avvenire in vari modi e possiamo distinguere due categorie di servitù: - le servitù legali (o coattive) nascono sulla base di una previsione della legge, ad esempio quando un fondo si trova in determinate condizioni che limitano l’adeguata utilizzazione (es: non ha prese d’acqua, non ha accesso su una strada pubblica). In determinate condizioni il proprietario può chiedere che sul fondo del vicino si costituisca una servitù, anche senza il suo consenso (avendo diritto ad una indennità). Le servitù legali sono: acquedotto a scarico coattivo, appoggio e infissione di chiusa, somministrazione coattiva di acqua, passaggio coattivo, elettrodotto coattivo e passaggio coattivo di teleferiche. in questi casi le servitù non nascono direttamente ma bisogna seguire una delle due procedure: o o per accordo, quindi le parti stipulano un contratto o oppure in caso non si raggiunga l’accordo, il proprietario del fondo può rivolgersi al giudice che emette una sentenza costitutiva che ha il potere di costruire la servitù. - Le servitù volontarie sono quelle che nascono sulla base di una libera scelta dei soggetti interessati. Esse possono realizzarsi in uno dei seguenti modi: o Per contratto o Per testamento o Per usucapione o Per destinazione del padre di famiglia. ESERCIZIO, DIFESA ED ESTINZIONE DELLE SERVITÙ I modi di esercizio della servitù sono quelli determinati dal titolo. Le spese per le opere necessarie all'esercizio della servitù sono in generale a carico del proprietario del fondo dominante, in ogni caso se le opere giovano a entrambi la spesa si divide. A difesa del diritto il titolare della servitù può esercitare l'azione confessoria: - per contrastare le molestie di diritto, cioè chi contesta il diritto del titolare, punta al riconoscimento giudiziale di esistenza della servitù; - per contrastare le molestie di fatto, cioè qualcuno impedisce operativamente o disturba l'esercizio della servitù, punta alla cessazione delle molestie L'estinzione avviene per: - rinuncia del titolare; - consolidazione; - prescrizione estintiva. La servitù non si estingue per il solo fatto che sia impossibile usarla o abbia perso la sua utilità IL DIRITTO DI SUPERFICIE Come sappiamo per il principio dell’accessione chiunque abbia costruito un’opera sul fondo altrui, questa potrebbe essere conservata ma verrà assorbita dal proprietario del suolo. Questo effetto può essere evitato, se il proprietario del fondo costituisce un diritto di superficie a favore di chi esegue la costruzione. Il diritto di superficie vale anche per le costruzioni eseguite nel sottosuolo (come garage). Il diritto di proprietà può distinguersi in due varianti: a. Il proprietario di un terreno non edificato cede ad un soggetto un diritto di superficie che gli consente di costruire e acquisire la proprietà della nuova costruzione. b. Il proprietario di una costruzione fatta sul suo terreno cede ad un soggetto la proprietà della costruzione ma non quella del terreno. Il titolare del diritto di superficie si chiama superficiario, invece la proprietà della costruzione si chiama proprietà superficiaria. Il diritto di superficie può essere perpetuo o a tempo determinato. Per quanto riguarda l’estinzione del diritto di superficie essa può avvenire: - per rinuncia del superficiario - per consolidazione (diventano la stessa persona) - per scadenza del termine - per prescrizione estintiva L’ENFITEUSI L’enfiteusi (dal greco “piantagione”) attribuisce al suo titolare poteri di godimento del fondo altrui molto ampi (quasi equivalenti a quelli del proprietario). Il titolare del diritto si chiama enfiteuta (che ha poteri di trasferire il diritto sia fra i vivi che per testamento), colui che invece concede il diritto di enfiteusi si chiama concedente. L’enfiteuta ha l’obbligo di migliorare il fondo e pagare al concedente un canone periodico. La durata dell’enfiteusi può essere perpetua o temporanea (deve durare almeno 20 anni). L’estinzione può avvenire per le seguenti cause: - per scadenza del termine - per distruzione del fondo - per prescrizione estintiva - per consolidazione Si hanno poi altre cause: - la devoluzione ovvero la cancellazione del diritto dell’enfiteuta che può avvenire per gravi inadempienze (deterioramento del fondo, mancato pagamento del canone) - l’affrancazione è un meccanismo che permette all’enfiteuta di diventare proprietario del fondo, pagando la somma di denaro pari a 15 volte il canone annuo. IL POSSESSO E LA DETENZIONE Il possesso si distingue in: - Situazione di fatto che riguarda l’esercizio effettivo dei poteri sopra la cosa, poteri che corrispondono al contenuto della proprietà; un soggetto si comporta come se fosse il proprietario, quindi, usa la cosa, la presta la distrugge ecc. - Situazione di diritto che riguarda l’esistenza di poteri legali sulla cosa: riflette la circostanza che egli sia o non sia titolare del diritto soggettivo. Normalmente le situazioni di fatto e di diritto coincidono ma può anche accadere che non coincidano, ovvero che un soggetto può comportarsi di fatto come proprietario ma di diritto il proprietario è un altro individuo. Quindi è possibile che i poteri esercitati dal possessore sono quelli corrispondenti alla proprietà (possesso pieno) oppure anche a un diritto reale minore (possesso minore). Es. chi passa effettivamente sul terreno altrui, per raggiungere più comodamente la strada dal proprio fondo, possiede la servitù di passaggio. È possibile poi il compossesso cioè la situazione in cui più persone esercitano congiuntamente poteri sulla cosa: due soggetti occupano insieme un appartamento, comportandosi da comproprietari. Il possesso è una situazione di fatto riconosciuta dal diritto ed è in particolare il potere sulla cosa che si manifesta in una attività corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale minore. Perché si possa parlare di possesso devono ricorrere due requisiti: - Requisito oggettivo consiste nella materiale disponibilità del bene e quindi nell’effettivo controllo sulla cosa (RES) - Requisito soggettivo; è costituito dall’intenzione del soggetto di esercitare sulla cosa poteri corrispondenti al diritto di proprietà (ANIMUS POSSIDENDI) o altri diritti reali minori. Da questi due elementi è facile capire che il possesso di una res deve essere distinto dall’eventuale diritto di proprietà sulla res stessa. La situazione di fatto potrebbe coincidere con la situazione di diritto (possessore legittimo). Un soggetto potrebbe essere possessore di una RES e allo stesso tempo essere proprietario. È invece possibile che le due situazioni non coincidere (si possiede una RES ma non si è i legittimi proprietari). Il ladro è un possessore (in mala fede) ma manca la coincidenza tra la situazione di fatto e la situazione di diritto. Invece esiste anche il possessore in buona fede. DETENZIONE Dal possesso bisogna distinguere il concetto di detenzione; si parla di detenzione quando vi è l’elemento oggettivo e manca l’elemento soggettivo. Il Detentore è colui che ha il controllo materiale della RES ma non manifesta l’intenzione di comportarsi come proprietario. ES: il meccanico a cui ho lasciato la mia macchina perché la ripari. Esistono due tipi di detenzione: - La detenzione qualificata, quando il detentore detiene (ha il controllo sulla cosa) nell’interesse proprio. Es: l’inquilino nel contratto di locazione - La detenzione non qualificata, quando il detentore che ha acquistato la materiale disponibilità non nel proprio interesse ma per ragioni di ospitalità o di servizio/lavoro. ES: prestare la casa in montagna per una settimana ad un proprio amico POSSESSO LEGITTIMO E ILLEGITTIMO; DI BUONA FEDE E DI MALA FEDE. È possibile fare distinzioni riguardo il rapporto che esiste in concreto fra situazione di fatto e di diritto: - Possessore legittimo, quando le due situazioni coincidono, per cui chi ha il possesso è il titolare del diritto (chi effettivamente usa e controlla la cosa); 2. AZIONE DI MANUTENZIONE L’azione di manutenzione è la seconda azione a tutela del possesso che è prevista nel nostro ordinamento e che può essere utilizzata da pochi soggetti legittimati ed è utilizzabile in due ipotesi: 1) La prima ipotesi è quando un soggetto vuole essere reintegrato nel possesso laddove sia stato vittima di uno spoglio non violento né clandestino. 2) L’azione di manutenzione può essere utilizzata anche quando il soggetto/possessore vuole far cessare le molestie o turbative di cui è vittima. È da ricordare che anche in questo caso le molestie possono essere tanto di fatto quanto molestie di diritto; nei confronti di una molestia che lede l’esercizio del possesso ci si può rivolgere al giudice con una azione di manutenzione. Questa azione è molto circoscritta e limitata; non possono tutti agire con questa azione e perciò valgono i seguenti requisiti: - non può agire con l’azione di manutenzione il detentore (non è legittimato attivo) - spetta al possessore soltanto se possessore di un bene immobile, di un’universalità di mobili oppure di un diritto reale minore su beni immobili. - Non basti che si tratti di un possessore con queste caratteristiche ma è inoltre necessario che sia possessore da almeno un anno in modo continuato e non interrotto. - L’azione deve essere esercitata entro un anno dalla molestia o dallo spoglio e ovviamente il legittimato passivo sarà l’autore dello spoglio. 3. AZIONE DI NUOVA OPERA E AZIONE DI DANNO TEMUTO Le ultime due azioni insieme sono anche dette AZIONI DI NUNCIAZIONE e sono accumunate perché sono due azioni cautelari (quando si teme un pericolo o pregiudizio che ancora non c’è). L’azione di nuova opera e l’azione di danno temuto possono essere esercitate a tutela della proprietà o di altro diritto reale di godimento o a tutela del possesso. La funzione che accomuna queste due funzioni è di tipo cautelare. Legittimato attivo è non solo il titolare del diritto reale da cui si presume si possa derivare un danno (il proprietario dell’edificio che sta crollando) ma anche il possessore o comunque chiunque abbia la disponibilità del bene. L’azione di nuova opera spetta tanto al proprietario quanto al titolare di un diritto reale minore o possessore che abbia ragione di temere che da una nuova opera che deve essere iniziata da meno di un anno e non ancora terminata possa derivare danno alla cosa che forma oggetto di diritto del suo possesso. ES: il vicino sta costruendo una nuova dependance e questo edificio è un po’ traballante ed è ragionevole pensare che questa nuova costruzione possa cadere sulla mia casa. L’azione di danno temuto spetta agli stessi soggetti e può essere utilizzata tutte le volte in cui vi sia un pericolo di un grave ed imminente danno, danno che può derivare da qualsiasi costruzione o albero o opera. In entrambi casi la caratteristica che i danni non ci sono ancora e ci si rivolge al giudice per prendere dei provvedimenti provvisori che prevengono i danni. Il giudice costringe il convenuto a versare idonea garanzia in modo che se il danno si verificherà chi ha agito in giudizio potrà poi utilizzare quei soldi per il ristoro del danno. REGOLA POSSESSO VALE TITOLO (art 1153 – 3 libro) Negli acquisti a titoli derivativo la regola generale che nessuno può trasferire ad altri un diritto che non ha. Un ‘eccezione a questa regola è l’articolo 1153 ossia la regola possesso vale titolo, regola che vale solo per i beni mobili. In base alla regola possesso vale titolo l’acquirente diventa proprietario: 1. Chi acquista, acquisti il possesso della cosa attraverso la consegna (fisica); 2. È necessario che chi acquista e che ha ricevuto la consegna del bene mobile, nel momento della consegna era in buona fede (ignorare chi ha consegnato non era il vero proprietario del bene) 3. È necessario che il mio acquisto si basi su un titolo astrattamente (perché il venditore non era il proprietario) idoneo al trasferimento della proprietà. ES: contratto di compravendita. È prevista questa regola perché la circolazione dei beni mobili avviene senza registri (dove trascrivere gli acquisti) e per questo motivo è stata pensata dal nostro ordinamento per avere un po’ di certezza e per tutelare chi fa affidamento sulla bontà di un acquisto. È una regola che opera in continuazione e ci salva quando si acquista qualcosa. USUCAPIONE L’usucapione è un modo di acquisto della proprietà che si realizza quando un soggetto non proprietario possiede in modo continuato per un certo periodo di tempo un bene. Ad esempio, in campagna coltivo un fondo e lo faccio tutti i giorni per tanti anni, di cui però non sono proprietario. Se durante questo periodo di tempo, in cui possiedo il bene, il proprietario si disinteressa totalmente del suo bene, io lo posso acquistare grazie all’istituto di usucapione. N.B Il diritto di proprietà è e rimane un diritto imprescrittibile, se però l’inutilizzo da parte del proprietario coincide per un periodo di tempo molto lungo con un possesso continuato da parte di un altro soggetto, quest’altro soggetto diventerà proprietario del bene. Questo non vuol dire che il diritto di proprietà si prescrive, in realtà il diritto di proprietà su quel bene è stato acquistato da qualcun altro con l’istituto di usucapione. Perché l’ordinamento ha previsto questo istituto? Perché non guarda con favore all’improduttività dei beni; quindi, sceglie di fare operare questo istituto. Perché un soggetto possa usufruire dell’istituto di usucapione devono sussistere due requisiti - Il possesso non vizioso (cioè non acquistato con violenza o clandestinità) - Il possesso continuo (cioè senza interruzioni) Il tempo è previsto dal legislatore e a seconda del tipo di bene di cui stiamo parlando cambia il tempo per usucapire. Ad es. per usucapire un bene immobile ci vogliono 20 anni mentre per usucapire i beni mobili registrati il tempo è di 10 anni. Questi termini valgono per la cosiddetta usucapione ordinaria. Esiste anche la cosiddetta usucapione abbreviata dove al ricorrere di determinate specifiche circostanze che variano a seconda del tipo di bene di cui stiamo parlando il tempo per usucapire è ridotto (es: per i beni immobili passa da 20 anni a 10). Il diritto di proprietà è e rimane imprescrittibile anche se funziona l’istituto di usucapione. L’OBBLIGAZIONE ART. 1173 del C.C (V libro) FONTI DELLE OBBLIGAZIONI L’articolo 1173 è una norma importante e si trova all’inizio del quarto libro del Codice civile. Le fonti delle obbligazioni possono derivare in primis dal contratto poi dal fatto illecito (pressoché equivalente alla responsabilità extracontrattuale) e infine ci avvisa che le obbligazioni possono sorgere anche da ogni altro fatto o atto idoneo a produrlo in conformità con l’ordinamento giuridico. ES: il pagamento dell’indebito; quando si paga un debito convinto di averlo, ma in realtà quel debito non c’è; nei confronti di chi ha ricevuto il pagamento sorge un’obbligazione restitutoria (in quanto dovrà restituire il debito non dovuto). I soggetti quando parliamo di obbligazioni o rapporto obbligatorio sono due: - Il soggetto attivo, si chiama creditore - Il soggetto passivo, si chiama debitore; perché è colui a tenere un determinato comportamento nell’interesse del creditore. Parlare di obbligazione o di rapporto obbligatorio è la stessa cosa: il secondo è il rapporto che lega il creditore al debitore. L’obbligazione è quella a cui è tenuto il debitore nell’interesse del creditore. LA PRESTAZIONE E I SUOI REQUISITI L’oggetto dell’obbligazione è la PRESTAZIONE dovuta dal debitore nell’interesse del creditore. La prestazione è quindi il comportamento dovuto dal debitore nell’interesse del creditore. Ci sono diverse tipologie di obbligazione che divergono tra di loro per il contenuto della prestazione e distinguiamo nel nostro ordinamento in: - obbligazioni di dare, è quella in cui la prestazione dovuta dal debitore nell’interesse del creditore, consiste nel consegnare una RES (quaderno, libro, borsa, appartamento). Nell’ambito delle obbligazioni di dare vanno ricomprese e distinte le obbligazioni di dare aventi ad oggetto in particolare il denaro; quando la cosa da dare è una somma di denaro, si parla infatti di obbligazioni pecuniarie (ricevono nell’ambito del Codice civile una disciplina particolare perché il denaro è un bene fruttifero per eccellenza). - obbligazioni di fare, come dice la parola stessa, la prestazione dovuta dal debitore consiste in un comportamento attivo diverso dalla consegna di una cosa, ad esempio l’obbligazione di costruire una casa oppure l’obbligazione del medico nel curare un paziente; l’obbligazione che sorge in capo al lavoratore nel contratto di lavoro. - obbligazioni di non fare, come intuibile è quella in cui la prestazione dovuta dal debitore nell’interesse del creditore consiste in un comportamento di astensione del debitore, dallo svolgere qualche attività; ovviamente una qualche attività purché dove non ci fosse una obbligazione il debitore avrebbe potuto svolgere. L’obbligazione di non fare concorrenza (non è possibile aprire un negozio di parrucchiere, perché prima lavoravo dal parrucchiere e nel contratto di lavoro vi era Requisito essenziale di qualsiasi obbligazione, oltre alla prestazione, è l’interesse del creditore. L’articolo 1174 lo descrive espressamente e sancisce che l’interesse del creditore è un requisito essenziale della prestazione. L’interesse del creditore può essere sia patrimoniale che non patrimoniale. Ad esempio, se si prende un taxi per andare a trovare un amico che si trova all’ospedale, nel momento in cui sul taxista sorge l’obbligazione, l’interesse che ci spinge a prendere il taxi non è patrimoniale (non ci guadagno nulla). Anche quando non è patrimoniale vi è lo stesso l’interesse del creditore. La prestazione deve avere quattro caratteristiche fondamentali: 1) la prestazione deve essere possibile e vuol dire che non avrebbe senso un’obbligazione che imponga al debitore di compiere, di realizzare, di tenere un comportamento impossibile. 2) La prestazione deve essere lecita e vuol dire che non deve essere contraria alle norme, all’ordine pubblico e al buon costume. Questo requisito risponde alla logica che non avrebbe senso ES: ad esempio se io ho un debito di 100 verso Tizio e Tizio ha un debito di 100 verso di me, si evitano due operazioni inutili. Esistono tre tipi di compensazione: - La compensazione legale è quella che opera automaticamente: i due debiti si considerano estinti dal giorno stesso in cui sono venuti a coesistere. Tuttavia, il giudice non può rilevare d’ufficio che la compensazione è avvenuta. Ad esempio, il giudice non può di sua iniziativa decidere che il debito di Tizio verso di me si è estinto perché io ho un debito verso di lui, ma è necessario che io prima lo eccepisca. Inoltre, la compensazione legale deve avere oggetto:  Prestazioni fungibili e omogenee fra loro: due debiti di denaro, due debiti di merci;  Prestazioni entrambe liquidi ed esigibili - La compensazione giudiziale può operare quando uno dei due debiti non è liquido, ma è di facile e pronta liquidazione - La compensazione volontaria opera quando i due debitori-creditori si accordano per considerare estinti debiti reciproci, che non presentano tutte le caratteristiche appena esaminate. LA CONFUSIONE L’obbligazione si estingue per confusione quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona. ES: quando il debitore diventa erede del creditore, o viceversa, o quando una società incorpora un’altra società. Siccome a questo punto il debitore dovrebbe pagare sé stesso non vi è più un’obbligazione. LA NOVAZIONE La novazione è l’accordo fra creditore e debitore per sostituire un’obbligazione diversa da quella originaria, che si estingue. Il requisito oggettivo che deve avere la nuova obbligazione è l’oggetto o il titolo. ES: Tizio, che doveva a Caio una somma di denaro, concorda con lui che estinguerà il debito consegnando un certo quantitativo di merci. ES: Tizio, che doveva a Caio 10.000, concorda con lui di restituire la somma di denaro mediante un mutuo con interessi al 6%. In questo caso la vecchia obbligazione si estingue e vi è una nuova al suo posto regolata da norme diverse. Tutto ciò fa sì che la novazione possa essere rischiosa per il creditore, perciò, qui interviene il diritto soggettivo (detto animus novandi) che tutela il creditore. Infatti, è importante che si ha la volontà di estinguere l’obbligazione precedente deve essere fatto in modo chiaro e non equivoco (quindi non basta un semplice atto che rilascia un documento). … LA REMISSIONE La remissione è l’atto con cui il creditore rinuncia al proprio credito. In questo modo, l’obbligazione si estingue, nel momento in cui il creditore comunica al debitore di voler rinunciare al credito. Ovviamente, il debitore è libero di poter accettare o rifiutare la remissione. Questo deriva da un principio molto importante, basato sul valore dell’autonomia privata, per cui nessuno può imporre a qualcun altro, la modificazione di una situazione giuridica anche se questa è vantaggiosa per lui. IMPOSSIBILITÀ SOPPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE L’obbligazione può estinguersi nel momento in cui una prestazione diventa impossibile. ESEMPIO: tizio ha una casa in montagna e la mette a disposizione, per un contratto di locazione, nel periodo estivo ai turisti. Nel mese di aprile una disastrosa alluvione spazza via la casa in montagna portando l’obbligazione del contratto di locazione ad estinguersi. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore continua a essere obbligato e adempirà quando la prestazione tornerà possibile. Se l’impossibilità dura a lungo l’obbligazione finisce per estinguersi. Quando invece l’impossibilità è solo parziale, il debitore eseguirà la prestazione per la parte rimasta possibile. È da precisare che quando si parla di impossibilità della prestazione stiamo facendo riferimento a casi che non possono essere imputati al debitore. Se invece, ad esempio, il proprietario della casa in montagna, decide di abbattere la propria casa per costruirne una nuova, così da impedire a coloro che hanno stipulato il contratto di locazione, di poter passare le vacanze estive nella sua casa, egli dovrà risarcire loro i danni del mancato adempimento. CONTRATTO Il contratto si trova nel 4 libro del Codice civile, in particolare troviamo la definizione di contratto all’articolo 1321. Il contratto è la fonte più importante dell’obbligazione e uno degli istituti più importanti del Codice civile. Il contratto è l’accordo tra due o più parti per costituire, per regolare o per estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. (da sapere a memoria e ci sarà nel compitino). Da questa definizione possiamo trarre alcune considerazioni importanti: 1. il contratto è un atto negoziale (è un negozio giuridico); quando la volontà dell’autore è diretta proprio a produrre gli effetti giuridici. Ad esempio, non sono negozi giuridici: i fatti illeciti, l’accessione, la specificazione o l’usucapione. L’elemento della volontà è un valore fondamentale e centrale. 2. il contratto è un atto bilaterale o plurilaterale e vuol dire che nel contratto devono esserci almeno due parti e che produce effetti giuridici per entrambe le parti. Da non confondere con l’atto unilaterale che produce effetti soltanto nella situazione giuridica dell’autore. Ad esempio, l’abbandono di una cosa mobile da parte del proprietario; il testamento è un atto unilaterale che tocca il testatore. 3. Il contratto è un atto patrimoniale; quando viene a mancare l’elemento patrimoniale non si di fronte ad un contratto, ad esempio, nel caso del matrimonio che si fonda su un accordo; invece, le convenzioni matrimoniali sono un contratto perché va a toccare sul patrimonio degli sposi. Abbiamo detto quindi che i contratti possono essere bilaterali, quando sono fatti fra due parti oppure plurilaterali, quando sono fatti fra più di due parti. Ecco, quest’ultima distinzione a sua volta si distingue in: - Contratti plurilaterali con comunione di scopo, sono caratterizzati che le prestazioni di ciascuna delle parti sono dirette ad uno scopo comune, ad esempio per i contratti associativi (le società) - Contratti plurilaterali senza comunione di scopo, le parti non sono dirette ad uno scopo comune bensì distinto. COME SI FORMA IL CONTRATTO Come dice la definizione stessa perché si formi un contratto è necessario in primis un accordo tra le parti. i requisiti essenziali (sussistere per forza) del contratto è proprio: - l’accordo - l’oggetto - la causa - la forma solo se per iscritta sotto pena di nullità FORMAZIONE DELL’ACCORDO Normalmente quando due soggetti di diritto vogliono stipulare un contratto (di compravendita) se si trovano nello stesso luogo, non è difficile capire in quale momento raggiungono l’accordo, perché l’accordo è raggiunto nel momento in cui chi ha ricevuto la proposta manifesta la sua volontà di concludere il contratto. Il problema sorge quando le parti del contratto si trovano in luoghi diversi; in queste occasioni il Codice civile propone uno schema base di per sé valido per qualsiasi tipo di contratto. Chi fa la proposta si chiama proponente e chi riceve la proposta si chiama oblato. In base alla regola, il contratto è concluso quando il proponente è a conoscenza dell’accettazione dell’oblato, nella formazione contrattuale è fondamentale la dichiarazione contrattuale (intesa come manifestazione di voler fare un contratto) e si chiama proposta. La caratteristica delle dichiarazioni contrattuali è che sono atti unilaterali destinati ad una persona determinata. Gli atti unilaterali indirizzati ad una persona determinata si chiamano atti ricettizi. La particolarità di questi atti ricettizi, come la proposta e l’accettazione, che producono i loro effetti dal momento in cui giungono a conoscenza del loro destinatario. PRESUNZIONE DI CONOSCENZA è una regola (presente nell’articolo 1335 del c.c.) che stabilisce che un atto si presume conosciuto quando giunge all’indirizzo del suo destinatario, salvo che il destinatario provi di non aver potuto conoscere l’atto senza sua colpa. ES: faccio una proposta a Tizio di acquistare il mio telefonino a 500 euro; non siamo nello stesso posto e le invio una raccomandata con la proposta specificando che la proposta vale per 15 giorni. La mia proposta produrrà effetti quando giungerà all’indirizzo di Tizio. SCHEMA BASE DI FORMAZIONE DEL CONTRATTO (come si raggiunge un accordo quando il proponente e l’oblato non si trovano nello stesso luogo) La regola è che il contratto può dirsi concluso quando chi ha fatto la proposta è a conoscenza dell’accettazione ma il contratto può dirsi anche concluso quando l’accettazione dell’oblato giunge all’indirizzo del proponente, salvo che il proponente provi di non aver potuto conoscere senza colpa l’accettazione dell’oblato (esempio: l’oblato si trovava in ospedale). Oltre il caso in cui il proponente dia la prova liberatoria ci sono altre due ipotesi in cui il contratto non si forma nonostante l’accettazione sia giunta a conoscenza del proponente: 1) L’accettazione è tardiva, ossia è giunta all’indirizzo del proponente, ma è arrivato in ritardo rispetto al termine previsto nella proposta. (in questo caso il contratto non è concluso); 2) Si ha quando l’accettazione dell’oblato è difforme rispetto alla proposta del proponente. ES: io propongo a Karina un cellulare a 500 euro e Karina accetta a 400. Il Codice civile prescrive che l’accettazione difforme equivale nuova proposta. Karina diventa il proponente di una nuova proposta e il proponente diventa l’oblato. Finché la proposta e l’accettazione non saranno conformi il contratto non potrà dirsi formato. Proposta + accettazione conosciuta dal proponente CONTRATTO FORMATO MEDIANTE ESECUZIONE C’è un altro SCHEMA in cui il contratto si conclude mediante esecuzione, ossia ipotesi in cui non è necessaria, ai fini della conclusione del contratto, l’accettazione dell’oblato. Questo schema di conclusione del contratto, si può realizzare al posto dello schema base, o su richiesta del proponente oppure questo schema può funzionare quando è richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi. 2. Il Codice civile stabilisce che anche l’oblato abbia la possibilità di revocare la propria accettazione; il Codice civile stabilisce che l’accettazione può essere revocata purché la revoca dell’accettazione giunga all’indirizzo del proponente prima dell’accettazione stessa. LA PROPOSTA IRREVOCABILE La proposta irrevocabile è una proposta con la quale il proponente si impegna a tener ferma per un certo periodo di tempo, la propria proposta. Durante questo periodo di tempo il proponente non potrà revocare la proposta e quindi l’oblato durante questo periodo di tempo potrà serenamente valutare se accettare o meno la proposta. I motivi che spingono il proponente a scegliere questa proposta possono essere i più disparati. È importante da ricordare che scaduto il termine di irrevocabilità la proposta non perde efficacia ma semplicemente diviene una proposta semplice e quindi una proposta revocabile in base alle regole precedenti. La proposta irrevocabile rimane un atto unilaterale e questo è importante perché ci serve per distinguere la proposta irrevocabile dal patto di opzione. IL PATTO DI OPZIONE Il patto di opzione è un contratto con cui una parte si impegna a tenere ferma per un certo periodo di tempo una proposta contrattuale. La differenza è che nella proposta irrevocabile c’è un atto unilaterale che rimane del proponente, nell’opzione l’operazione economica che si realizza è la stessa ma quello che cambia è che l’iniziativa non è del proponente, ma siamo di fronte ad un accordo/contratto preso da due parti. Una parte si impegna a tener ferma una proposta contrattuale, l’altro, nella maggior parte dei casi, per avere questa opzione paga un prezzo. L’opzione spesso è onerosa, il proponente si impegna a mantenere ferma la proposta contrattuale fino a un determinato periodo di tempo e l’altra parte pagherà un prezzo per questa opzione. L’opzione è possibile cederla anche a un terzo. Se manca un termine (di tempo) la parte che ha l’interesse di una fissazione di un termine si può rivolgere al giudice per inserire un termine. LA PRELAZIONE La prelazione è il diritto di essere preferito a chiunque altro, a parità di condizioni, nella conclusione di un determinato contratto. ESEMPIO: se Tizio vuole vendere la sua auto a Caio, non è libero di venderla finché non propone a Sempronio di comprarla e lui decide di non esercitare la prelazione; solo dopo che Sempronio rifiuta, Tizio può venderla a Caio. È possibile distinguere due tipi di prelazione: - Prelazione convenzionale che nasce dalla volontà degli interessati; ha efficacia obbligatoria e non opponibile ai terzi. Ad esempio, se Tizio non rispetta la prelazione di Sempronio, perché ha venduto la macchina a Caio, Sempronio non può contestare l’acquisto ma può pretendere il risarcimento. - Prelazione legale è disposta dalla legge; ha efficacia reale, dunque è opponibile ai terzi. Ad esempio se il locatore viola la prelazione, vendendo a un terzo senza interpellare il conduttore, il conduttore può attaccare l’acquisto del terzo e riscattare l’immobile facendolo proprio. GLI ALTRI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO (1325) OGGETTO L’oggetto del contratto è costituito dalle prestazioni contrattuali (ad esempio nel contratto di compravendita l’oggetto sarà l’obbligazione del venditore di consegnare il bene all’acquirente e la prestazione dell’acquirente sarà quella di pagare il prezzo pattuito). Il Codice civile prescrive che l’oggetto debba essere: - Possibile, non avrebbe senso un contratto avente ad oggetto delle prestazioni irrealizzabili - Lecito, perché si possa parlare di liceità è necessario che le prestazioni oggetto piuttosto che l’oggetto del contratto non siano prestazioni disapprovate dall’ordinamento giuridico. Perché si possa parlare di liceità è necessario che non sia contrario a: o A norme imperative, sono quelle norme previste nel nostro Codice civile che limitano la libertà contrattuale delle parti perché vietano qualcosa. Le norme imperative sono norme inderogabili (le parti non possono stipulare dei contratti che vadano contro le norme imperative). La norma che prescrive la nullità della donazione di bene futuri è una norma imperativa. o all’ordine pubblico, si intendono quei principi, valori che formano l’organizzazione politica ed economica di una determinata società/collettività. Un contratto è nullo/illecito quando è contrario all’ordine pubblico. o al buon costume, ci si riferisce a quelle regole di comportamento non scritte ma che sono però riconosciute vincolanti dalla collettività secondo la coscienza etica diffusa in quella collettività. ES: il contratto illecito perché contrario a buon costume è il contratto di prostituzione. Non è il comportamento in tanto tale ma è il fatto che la prestazione sessuale è dovuta in cambio di denaro. - Determinato o almeno determinabile LA CAUSA Nel nostro ordinamento vige quella per cui ogni spostamento patrimoniale/ogni spostamento di ricchezza deve essere una causa/giustificato. La causa è la ragione giustificativa degli spostamenti patrimoniali che si realizzano con il contratto. ES: nel contratto di compravendita la causa è lo scambio di un bene per un prezzo, la ragione giustificativa con la compravendita è che il venditore vuole vendere il suo bene e riceve il prezzo e l’acquirente La causa è elemento essenziale del contratto e non deve essere confusa con i motivi che spingono una parte a stipulare il contratto, perché nel nostro ordinamento la regola è quella della irrilevanza dei motivi. Nel nostro ordinamento c’è soltanto un caso in cui il motivo ha rilevanza ed è quando il motivo è illecito e comune ad entrambe le parti. LA FORMA L’ultimo elemento essenziale del contratto è la forma soltanto se prescritta a pena di nullità, ossia soltanto quando la legge stabilisce che un determinato contratto debba essere stipulato seguendo una determinata forma (per iscritto, piuttosto che per atto pubblico). I contratti in cui la forma è stabilita dalla legge si chiamano contratti a forma vincolata e le parti devono seguire quello che la legge ha prescritto. L’articolo 1350 prevede che per alcuni casi è obbligatoria la forma scritta del contratto: - Per i trasferimenti dei diritti reali su beni immobili ed in questi casi la forma è requisito essenziale del contratto e se la forma non è rispettata il contratto è nullo (invalido e inefficace = non produce nessun effetto) - Per i contratti di locazione di durata ultra-novennale (durano più di nove anni) - Per costituire una società per azioni la legge richiede l’atto pubblico, ossia che la scrittura sia redatta da un notaio o da un pubblico ufficiale. Anche il contratto di donazione è un contratto a forma vincolata, perché prevede la presenza di due testimoni e di un notaio. In tutti questi casi la forma è richiesta per la validità stessa del contratto. Ci sono dei contratti per i quali la forma è prevista soltanto ai fini della prova, ma in questi casi il contratto è valido anche se fatto oralmente, il rischio è poi di non poterlo provare in giudizio (contratto di transazione). CONTRATTI ONEROSI E CONTRATTI GRATUITI Questa classificazione riguarda il modo in cui il contratto organizza vantaggi e sacrifici economico-giuridici per le parti: - i contratti onerosi sono quelli in cui entrambe le parti sostengono un sacrificio per avere in cambio un vantaggio (causa =dare per avere) – spostamento di ricchezza; - i contratti gratuiti sono quelli in cui solo una parte sostiene un sacrificio, mentre l'altra consegue il vantaggio corrispondente senza affrontare alcun sacrificio. La causa di questa tipologia di contratti è la ragione per cui la parte sacrificata accetta di affrontare il sacrificio. Tale ragione può consistere nel semplice desiderio di favorire il beneficiario (donazione), oppure in un’aspettativa di vantaggi indiretti o eventuali. Altri tipi di contratto sono: o Essenzialmente gratuiti, ovvero non posso non esserlo (donazione, comodato); o Essenzialmente onerosi (vendita, locazione) o Sia onerosi sia gratuiti, a seconda che chi riceve la prestazione tipica del contratto sostenga o meno un sacrificio in cambio (trasporto, mandato, mutuo deposito). CONTRATTI CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE E CONTRATTI ASSOCIATIVI Il criterio di questa classificazione riguarda il modo in cui il contratto oneroso realizza l’interesse delle parti: - i contratti con prestazioni corrispettive sono quei contratti onerosi in cui vantaggi e sacrifici delle parti sono interdipendenti quindi la prestazione sta a fronte di una controprestazione. ESEMPI: la vendita, la locazione, l'appalto, l'assicurazione, il contratto di lavoro. In essi ciascuna delle parti persegue un proprio scopo disomogeneo rispetto allo scopo dell'altra: il venditore punta al prezzo, il compratore alla proprietà della cosa. È questo il dato fondamentale che le distingue dai contratti associativi; - i contratti associativi sono infatti caratterizzati da uno scopo comune alle parti, che viene perseguito mediante un'organizzazione, generata dal contratto ma che poi si rende in qualche misura autonoma rispetto al contratto stesso, diventando un soggetto del diritto a sé stante: è il caso dei contratti di società e di associazione. INVALIDITÀ E INEFFICACIA In realtà, tanto di invalidità quanto di inefficacia ne abbiamo già parlato in più occasioni e in particolare abbiamo parlato di invalidità (ad esempio questo contratto è annullabile). L’efficacia di un contratto è la sua concreta idoneità a produrre gli effetti ai quali è preordinato. Quando si parla di efficacia ci si riferisce ad un contratto capace di produrre quegli effetti giuridici che le parti lo hanno voluto e concluso. (il contratto è un negozio giuridico) Per violenza si intende la violenza psichica, nel senso della minaccia rivolta da un contraente all’altro per costringerlo a concludere un contratto. Anche in questo caso la legge richiede che la violenza psichica alla minaccia, sia: - una minaccia inerente al contratto; - deve essere una minaccia ragionevolmente grave (nel senso di verosimile: tenendo conto dell’età, del sesso, della persona e delle circostanze del caso concreto); - la violenza del prospettare un male ingiusto (e non deve per forza riguardare una persona ma anche di un determinato bene, ad esempio posso minacciare di distruggere la casa). Dalla violenza psichica si deve distinguere il timore reverenziale che invece non è causa di annullamento del contratto. Il timore reverenziale è quello stato psicologico di soggezione che una persona si ritrova nei confronti di qualcun altro, senza che quest’altro abbia fatto nulla (che però per il diritto rimane irrilevante). Ad esempio, quando non si vuole contrariare il datore di lavoro. La violenza del terzo è causa di annullamento del contratto? Il contratto è sempre annullabile anche se l’altra parte non ne sapeva nulla. L’azione di annullamento si prescrive in cinque anni, e lo possono chiedere soltanto dalla persona in favore della quale è prevista l’invalidità (l’annullamento). - La persona che è caduta in errore - La persona che ha subito il dolo - La persona che ha subito la violenza Soltanto loro, perché la legge vuole tutelare esclusivamente loro e non qualcun altro. LA CONVERSIONE DEL CONTRATTO NULLO e LA CONVALIDA DEL CONTRATTO ANNULLABILE Il contratto annullabile è convalidabile invece il contratto nullo non può essere convalidato, l’unico meccanismo che può operare nei confronti di un contratto nullo è la conversione. La convalida è un atto unilaterale, ricettizio che può essere posto in essere dalla parte in favore della quale il legislatore ha previsto l’annullabilità. La convalida serve per rendere valido un contratto che invece presentava uno dei vizi che possono causare l’annullamento del contratto. Perché la convalida possa funzionare è necessario: - che provenga dalla parte in favore del quale l’annullabilità è prevista (far valere l’annullabilità); - che la parte che compie la convalida dichiari/manifesti la propria volontà di convalidare il contratto pur essendo a conoscenza del vizio dello stesso che potrebbe determinare l’annullamento del contratto. ESEMPIO: in un contratto di compravendita di un quadro, ho comprato un quadro a 100 euro convinta per errore che fosse di un famoso pittore. Dato che sono caduta in errore e questo è essenziale e riconoscibile, siamo di fronte ad un contratto annullabile e posso richiederlo soltanto io. La convalida è un atto unilaterale ricettizio con la quale, io dichiaro che pur consapevole che si tratta di un contratto viziato da errore e di un errore che è essenziale e riconoscibile e quindi che è causa di annullamento del contratto, io voglio convalidare quel contratto e renderlo definitivamente valido. In questo caso la convalida è espressa. È possibile che la convalida non sia espressa ma tacita, ma vale sempre come convalida; è necessario che emerga la volontà di convalidare un contratto pur essendo a conoscenza del vizio stesso. LA CONVERSIONE DEL CONTRATTO NULLO La legge stabilisce che un contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso laddove sussistano i requisiti di sostanza e di forma necessari per questo contratto diverso, se è possibile dire che laddove le parti avessero conosciuto la causa di nullità avrebbero voluto il contratto diverso. ES: Tizio e Caio stipulano un contratto di locazione oralmente per una durata di dodici anni. Questo contratto è nullo perché non è stato stipulato per iscritto. Il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, ad esempio un contratto di locazione della durata di nove anni, purché ne sussistono i requisiti di forma e sostanza e bisogna dimostrare che Tizio e Caio avrebbero voluto stipulare questo contratto diverso, piuttosto che tenersi il contratto nulla. Questo meccanismo è automatico che si verifica per legge se sussistono i requisiti precedentemente detto, mentre nella convalida c’è un’iniziativa di parte (la parte che aveva diritto a richiederlo) volto a convalidarlo e se manca questa iniziativa il contratto è invalido (annullabile) e rimane tale. ECCEZZIONI C’è un caso in cui l’annullabilità del contratto può essere chiesta da chiunque abbia interessa, tanto che la dottrina suole parlare di annullabilità assoluta. Il caso in cui l’annullamento del contratto da chiunque abbia interesse è il caso in cui il contratto è stato concluso dall’interdetto legale. L’interdizione legale è quella sanzione accessoria per quelle persone che si sono macchiate di determinati reati e quindi sono incapaci legali e i contratti fatti da loro sono annullabili. In questo caso l’annullabilità la può chiedere chiunque ne abbia interesse. La regola generale è che chiunque può chiedere la nullità di un contratto, purché abbia interesse, vi sono invece delle ipotesi precise previste dalla legge dove legittimato a chiedere la nullità del contratto non è chiunque vi abbia interesse ma soltanto una delle due parti contrattuali; sono ipotesi specificamente disciplinate dalla legge. ESEMPIO: il contratto nullo previsto in determinate ipotesi nel codice del consumo. Quando un contratto è nullo ed è stipulato da un consumatore ed un professionista, anche se siamo di fronte ad un atto nullo, la nullità del contratto può essere chiesta solo dal consumatore. RESCISSIONE La rescissione è la terza invalidità contrattuale che può ricorrere in due ipotesi, che sono: 1. Lo stato di pericolo; si ha quando la parte conclude/stipula il contratto per salvare sé o altri, da un pericolo attuale di un grave danno alla persona. Perché la parte possa chiedere la rescissione, non è necessario solo lo stato di pericolo ma vi deve essere lo squilibrio economico e, in particolare, che l’altro contraente fosse a conoscenza dello stato di pericolo e per questo ne abbia approfittato. ESEMPIO: Una coppia decide di andare a sciare in montagna. Durante una giornata i due vogliono andare a sciare fuori pista. Sfortunatamente il tempo che prima era bello, d’un tratto diventa brutto e arriva una bufera di neve. La moglie, per colpa del tempo, cade e si fa male e il marito sempre a causa della bufera perde l’orientamento. Fortunatamente, per caso, passa una guida alpina; la coppia chiede aiuto e la guida alpina accetta e decide di portarli al primo rifugio più vicino. Tuttavia, la guida alpina che normalmente per accompagnare le persone ai rifugi, chiede una cifra più che ragionevole (500 euro), coglie l’occasione, viste le circostanze di pericolo, di chiedere come prezzo una cifra esorbitante (5000 euro). Ecco in questo caso è ovvio che il contratto stipulato è fortemente squilibrato e che la coppia ha deciso di stipularlo a condizioni così svantaggiose, solo ed esclusivamente perché si trovavano in circostanze particolari. Chi potrà chiedere la rescissione del contratto? Non chiunque, ma soltanto la parte/persona in favore della quale il legislatore ha previsto la rescissione (la parte che ha stipulato il contratto in stato di pericolo). 2. Lo stato di bisogno; si parla di stato di bisogno quando una parte conclude un contratto a condizioni inique perché si trova in una situazione di bisogno economico: o Non è necessario una situazione di indigenza totale (cioè una persona che non ha niente) ma anche una persona che in quel determinato si trova in uno stato di bisogno economico. o è necessario anche l’approfittarsi dell’altra parte. o la legge prevede che bisogna trovarsi davanti ad uno squilibrio economico molto importante e stabilisce il limite; in particolare richiede che il valore economico della prestazione sia almeno inferiore della metà. ESEMPIO: un signore pur essendo benestante, si trova, perché è un imprenditore, si trova privo di liquidità economica (situazione anomala, visto che normalmente sta bene) decide di vendere a Caio uno dei suoi tre immobili, che vale 200 mila euro, a 98 mila euro, perché sa che così lo vende subito. Questo contratto è estremamente squilibrato economicamente per il signore e molto favorevole per Caio, e i due soggetti lo riescono a concludere solo ed esclusivamente perché il signore si è trovato in queste circostanze anomale di bisogno economico. Sia nello stato di pericolo che di bisogno, ci due caratteristiche essenziali che le accomuna e nella situazione di rescissione le troviamo sempre: 1) Il contratto che viene concluso da qualcuno a condizioni svantaggiose, in quanto squilibrato a livello economico. 2) la seconda caratteristica è che questo contratto squilibrato economicamente viene concluso in circostanze anomale (non normale): lo stato di pericolo e lo stato di bisogno. Il contratto rescindibile non è convalidabile, però anche in questo caso c’è una possibilità per evitare la rescissione. Possibilità che è lasciata in mano alla parte che ha approfittato dello stato di pericolo o di bisogno. Lo strumento che viene in gioco è la riconduzione ad equità del contratto, la parte convenuta in giudizio può evitare la rescissione offrendo di ricondurre ad equità il contratto. ESEMPIO: nel contratto tra la coppia e la guida alpina, i due sposati decidono di chiedere la rescissione del contratto perché ci sono tutti i requisiti. La coppia si rivolge al giudice e inizia la causa contro la guida alpina (la coppia è l’attore). In questo scenario la guida alpina (la parte convenuta in giudizio) può evitare la rescissione costituendosi in giudizio e offrendo di ricondurre equità nel contratto, accontentandosi di essere pagato 500 euro. Il giudice accetta e così si evita la rescissione e la coppia non può fare ricorso. L’azione di rescissione si prescrive al pari dell’azione di annullabilità del contratto, ma l’azione di rescissione si prescrive in un termine di un anno, dopo il quale la rescissione non può più essere chiesta. RISOLUZIONE Risoluzione significa scioglimento. La risoluzione del contratto a differenza delle invalidità contrattuali reagisce a difetti sopravvenuti del contratto (difetti che si verificano dopo la conclusione del contratto). Le invalidità contrattuali erano invece anomalie o vizi che sono intervenuti durante la formazione del contratto. Nel nostro ordinamento esistono tre tipi di risoluzione: - Se l’impossibilità si verifica durante la mora del creditore: ovvero che anche se non riceve la prestazione, rimane obbligato a fare la controprestazione; - Nel caso di contratto con effetti reali avente per oggetto una cosa determinata: l’acquirente non riceve la cosa acquistata, perché andata distrutta, ma rimane obbligato ad eseguire la prestazione. L’acquirente diventa proprietario della cosa alla conclusione del contratto, anche se la cosa non gli è stata ancora consegnata; quando va distrutta, la cosa è già sua, e la relativa perdita rimane sua. - Nel caso di contratto che trasferisce una quantità di cose generiche, il contratto non si risolve se le cose vanno distrutte: o dopo l’individuazione o Nel caso di un contratto con effetto traslativo differito a un termine successivo: se la cosa va distrutta prima della scadenza del termine o Durante la pendenza di una condizione sospensiva nel caso di impossibilità parziale della prestazione, occorre distinguere:  Se l’avente diritto non ha un apprezzabile interesse a riceve una prestazione ridotta, può recedere dal contratto, che si scioglie;  Se invece accetta la prestazione ridotta, ha diritto a una riduzione della controprestazione. Nel caso di impossibilità temporanea:  Il debitore finché l’impossibilità parziale perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento  L’obbligazione muore se l’impossibilità perdura fino a quando il creditore non ha più interesse LA RISOLUZIONE PER ECCESSIVA ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA Il rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità si applica solo per i contratti di durata e si applica quando, nel corso dell’esecuzione del contratto (ovvero prima della sua completa attuazione) si verificano fatti che alterano notevolmente, a svantaggio di una parte, l’originario equilibrio economico del contratto stesso: sopravvenienze (il verificarsi di un evento inatteso). Affinché la parte svantaggiata dai fatti sopravvenuti possa richiede la risoluzione, la legge esige una serie di requisiti. Le sopravvenienze devono essere: - Successive alla conclusione del contratto, perché se i fatti fossero stati già esistenti a quel tempo la parte, conoscendoli, ne avrebbe tenuto conto punto nel definire l'equilibrio economico del contratto; - Anteriori all’esecuzione del contratto: il rimedio non è applicabile se lo squilibrio interviene quando entrambe le prestazioni sono già state eseguite; - Oggettive ed esterne, nel senso che devono dipendere da cause non riconducibili alla sfera del contraente colpito - Straordinarie e imprevedibili, perché il rimedio protegge solo contro le sopravvenienze anomale. Lo squilibrio economico può dipendere:  Onerosità diretta, quindi aumenti di costo della prestazione dovuta dalla parte penalizzata  Onerosità indiretta, quindi diminuzioni di valore della prestazione attesa da lei. Inoltre, lo squilibrio economico deve superare l’alea (rischio) normale del contratto. La risoluzione non può essere chiesta, se il contraente onerato risulta già inadempiente quando si verifica la sopravvenienza. La risoluzione per eccessiva onerosità è una risoluzione giudiziale: il rapporto contrattuale si scioglie solo con la sentenza di risoluzione, che è una sentenza costitutiva. Quando la parte onerata chiede la risoluzione, l'altra parte può evitarla se offre di modificare equamente le condizioni del contratto, in modo da riportare o riavvicinare il contratto all’equilibrio economico originario: di fronte alla chiusura del canale di Suez, per esempio, il mittente dovrebbe offrire al vettore un supplemento di nolo, che tenga conto della rotta più lunga e costosa che il vettore è costretto a percorrere. È l'offerta di riduzioni a equità, analoga a quella che può evitare la recessione. Il rimedio della riduzione a equità è l'unico applicabile ai contratti gratuiti, quando l'eccessiva onerosità colpisce l'unica parte obbligata alla prestazione.
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