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Appunti lezioni Diritto Privato, Appunti di Diritto Privato

Appunti tratti dalle lezioni di diritto privato della professoressa Sciarrone, corso di laurea in scienze bancarie, finanziarie e assicurative

Tipologia: Appunti

2020/2021

In vendita dal 13/05/2022

martina.lastella02
martina.lastella02 🇮🇹

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Scarica Appunti lezioni Diritto Privato e più Appunti in PDF di Diritto Privato solo su Docsity! I MODULO ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO soni i pilastri/concetti base della materia. L’utilizzo del termine diritto può essere soggettivo (es. di proprietà, al nome- situazioni soggettive giuridiche di cui le persone sono titolari che gli attribuiscono determinate prerogative) o oggettivo (es. privato- insieme di regole e norme/prescrizioni). Diritto privato regola il rapporto tra i soggetti privati (persone fisiche) o pubblici (struttura istituzionale che regge lo Stato-es. enti locali) e privati messi sullo stesso piano (es. ente pubblico vende un bene a un privato in situazione di parità). In linea generale quando avvengono relazioni tra enti pubblici e privati vengono regolate dal diritto pubblico, se non hanno relazione paritaria, ma autoritaria e vengono giudicati dai tribunali amministrativi (TAR, Consiglio di Stato). Gli enti pubblici anni fa erano molti come le banche, poi ci sono state privatizzazioni negli anni 90 con la legge Amato, ex Presidente del Consiglio. Oggi banche e poste sono regolate del diritto privato. Oggi anche la Borsa Italiana è stata privatizzata. Le associazioni sono titolari di diritti soggettivi, sono enti collettivi o persone giuridiche dopo essere state registrate. Gli enti collettivi possono essere di natura privata oppure pubblica. In caso di società per azioni, i quali titolari di azioni sono a maggioranza enti pubblici, le società vengono comunque regolate dal diritto privato, salvo che non si parla di società particolari che tengono conto della partecipazione pubblica rilevante. Le banche centrali (Banca d’Italia e BCE) rientrano nel diritto pubblico. Il diritto commerciale è una branca del diritto privato, così come diritto bancario. Tutte le regole giuridiche hanno qualcosa che le accomuna, e non tutte le regole sono però giuridiche, se si parla di norma sono per forza giuridiche. Il termine regola non è legato in modo univoco al mondo del diritto. Quando si parla di regole giuridiche si parla di un fenomeno che non ha a che fare con leggi naturali, ma hanno a che fare con la realtà sociale (società- relazione tra più individui). Non tutte le regole della società sono però giuridiche, ci sono regole sociologiche (studio delle relazioni sociali). Il fenomeno giuridico ha valenza ordinatoria (ordinamento) ed è collegato con la sociologia. Nell’ordinamento si possono leggere due dimensioni: L’ordine di fare qualcosa (obbligo) • Mettere in ordine (creare ordine nel contesto delle relazioni sociali, col fine del miglior • soddisfacimento dell’interesse della collettività, mettendo in ordine gli interessi dei singoli). Le norme giuridiche servono per prevenire conflitti di interessi tra persone fisiche o persone giuridiche, tutelando gli interessi della collettività. Nel rispetto delle norme si contribuisce a creare un contesto sociale ordinato. CHI CREA LE NORME GIURIDICHE? FONTI DEL DIRITTO La fonte è un fatto generativo, sono i fatti o gli atti (meccanismi) che vengono considerati idonei a creare norme. Si ragiona in sfondo temporale e sfondo spaziale (nel 2021 in Italia). Le fonti del diritto di oggi sono diverse da quelle del passato (che spesso erano riferite al mondo religioso, difatti i sacerdoti erano spesso i giudici). Il nostro ordinamento giuridico affonda le sue basi all’esperienza giuridica che si è sviluppata nel corso dell’impero Romano (es. contratto di compravendita- art.1870 cc). Il diritto romano ha creato la base per il nostro ordinamento giuridico. Le norme giuridiche sono attribuite allo Stato, che è correlato al potere sovrano. La maggioranza delle fonti del diritto del nostro regolamento sono collegate allo Stato (es. Parlamento, Governo etc). È lo Stato che ha il potere di creare e sanzionare le norme. È espressione della sovranità. Lo Stato non è l’unico produttore di norme giuridiche, in quanto esistono organismi sovra-statali (es. UE-accordo tra Stati) (regole ETERONOME). Le norme decise in Europa devono essere rispettate in tutti gli Stati membri dell’UE, in quanto entrando a far parte nell’Unione, accetti una limitazione del potere sovrano. Ci sono norme giuridiche che vengono prodotte da altri tipi di fonti, ovvero delle regole che gruppi di privati si creano tra di loro (regole di autodisciplina) (regole AUTONOME). Le società quotate in borsa hanno delle norme di autonome (iscritte nel codice di autodisciplina delle società quotate). Le norme imperative (inderogabili) sono norme che vanno rispettate se non si vuole avere una sanzione. Le norme dispositive (derogabili) sono norme che il potere sovrano produce e che costituiscono delle indicazioni per i destinatari delle norme, che possono decidere di discostarsi e regolare i loro interessi in maniera autonoma. Le norme dispositive possono essere in contrasto tra di loro ma le norme imperative sono imprescindibili. Per fonti del diritto si parla di pluralismo delle fonti, in quanto esistono più modi di produrre norme giuridiche. Le fonti del diritto sono pluralistiche, possono derivare dalla giurisprudenza (che è sempre una fonte del diritto) (insieme delle sentenze, insieme dei giudici dei vari gradi). Se si pensa alla globalizzazione economica, la sovranità nazionale è compromessa in quanto sfuggono soggetti a cui non ci si riesce a rivolgere con le normative nazionali. FONTI DEL DIRITTO PT.2 Norme che descrivono come nascono le regole nel nostro ordinamento in tutti i settori del diritto. Le regole si applicano in base a SPAZIO (lo Stato ha un ruolo importante per il diritto, è un elemento territoriale, le regole si applicano nel nostro paese e non in altri paesi, ad eccezione per le regole europee) e TEMPO, perchè le regole si applicano in un determinato luogo in un determinato tempo (le regole del passato non sono uguali a quelle di oggi) (il codice civile si modifica ma ha la stessa base di quando è nato nel 1942). L’ordinamento cambia di continuo. Il diritto non è un fenomeno statico (vantaggio che si adegua al tempo, svantaggio è che se fosse troppo dinamico non ci sarebbe più stabilità e certezza- questo rende un paese poco accogliente per gli investitori). Ogni ordinamento ha le sue fonti. Il diritto internazionale privato serve a stabilire quali criteri si devono utilizzare in caso di controversie tra privati di diversi paesi (si decide quale giurisdizione seguire- scegliere a quale giudice rivolgersi e quali norme sono applicabili). Può capitare, in alcuni casi che i privati decidano di applicare al contratto che stanno stipulando norme non italiane, con la conseguenza di assoggettare il contratto ad un’altra giurisdizione. Ma i giudici stranieri devono comunque confrontarsi con esperti del diritto italiani per evitare di essere in contrasto con lo “zoccolo duro” ovvero le basi fondamentali del diritto italiano. Questo non vale per tutti i tipi di contratti,. Ma solo quelli assoggettati a diritto disponibile (dove la nostra autonomia privata è massima). Un contratto tra privati può non essere su un piano di parità (es. contratto con banche e assicurazioni si accettano le clausole da loro imposte). USI E CONSUETUDINI (non scritte, fanno risaltare il pluralismo delle fonti tra paesi U.E.). Sono 5. menzionati nel numero 4 dell’art 1 delle preleggi e nell’art 8/9 delle preleggi. Si richiama un comportamento ripetuto nel tempo. Quando la pluralità di persone tiene conto di un comportamento nella convinzione che ci sia una norma, il comportamento genera una norma. L’elemento oggettivo è il comportamento attuato nel tempo da più persone, l’elemento soggettivo è che sono convinte che ci sia una norma. Per essere una consuetudine deve avere entrambi gli elementi. Le norme quindi possono nascere per effetto della consuetudine. Gli usi sono solo nel campo dove non ci sono norme o in materie non regolate, spesso internazionali (es. diritto agrario, trasporti marittimi). Nelle fonti del diritto troviamo usi normativi. Il diritto però conosce altri due tipi di usi (usi negoziali-contrattuali e usi interpretativi). ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE La legge entra in vigore dopo 14 giorni (il 15esimo-vacatio legis) dalla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale (fonte di cognizione), questo per rendere conoscibile la legge (gazzetta ufficiale comunità europea per le leggi europee). 15 giorni sono le disposizioni generali, ma ci possono essere leggi che entrano in vigore dopo o prima (se specificato nella legge stessa). (Art 10 preleggi) EFFICACIA LEGGE NEL TEMPO La legge dispone per il futuro e non ha effetto retroattivo. Gli effetti non tornano in dietro, ma regolano le situazioni successive all’entrata in vigore della legge. Questo richiama all’art 25 della costituzione (principio di irretroattività per il diritto penale). L’art 11 delle preleggi dice che anche le altre norme non hanno effetto retroattivo ma se il legislatore decide di creare una legge con effetto retroattivo per norme di diritto privato, che non ha rango costituzionale, può farlo. ABROGAZIONE DELLE LEGGI Abrogare significa eliminare, ovvero far uscire una legge dall’ordinamento. Con l’entrata in vigore di una norma dello stesso rango o di rango superiore si può abrogare un’altra legge (abrogazione espressa- perchè specificato nella nuova norma). Quando una nuova legge regola un’intera materia già regolata da più leggi anteriori porta con se l’abrogazione delle norme che avevano a che fare su quella materia (spesso avviene con i testi unici o codici). Una legge può anche essere abrogata per incompatibilità tra le disposizioni della nuova legge e della legge precedente, quindi anche se non specificato nella legge la norma viene automaticamente abrogata (questo fa sorgere problemi di interpretazione) (abrogazione tacita), si può considerare abrogata la legge precedente solo se è completamente incompatibile. (Art 15 preleggi). INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE Significa attribuire alle norme un significato. L’interpretazione si effettua sempre non solo nelle norme poco chiare. Nessuna norma può prescindere dall’essere interpretata. I giudici applicano un interpretazione giurisprudenziale quando devono emettere la sentenza. Esiste anche l’interpretazione dottrinale ovvero fatta dagli esperti di diritto (es. avvocati, professori). Tanti soggetti interpretano, ma non tutte le interpretazioni hanno lo stesso peso. A volte lo stesso legislatore interpreta la sua legge con una legge successiva (interpretazione autentica) dove il legislatore è l’unico che può interpretare quella stessa legge. L’interpretazione letterale è attribuire un significato guardando il significato delle parole scritte, non si applica l’interpretazione letterale quando non riesce a capire la norma o quando porta ad un risultato non convincente sull’intenzione del legislatore (razio di una norma). Interpretazione teleologica è quando si cerca di capire l’intenzione del legislatore, è importante perchè si può andare oltre la lettera della norma ampliando la portata della norma se si ritiene che l’intenzione del legislatore rende quella norma adatta a situazioni che normalmente ne rimarrebbero fuori, quindi si può creare un interpretazione estensiva per quella norma, o restrittiva, si può quindi andare contro l’interpretazione letterale. L’interpretazione sistematica è interpretare una norma in coordinazione con l’interpretazione delle altre norme che è più importante di quella letterale perchè valorizza la centralità di certe norme e dell’ordinamento giuridico (es. non posso interpretare una legge speciale diversamente dal principio generale della legge). Esiste anche l’interpretazione storica (meno importante) che consiste nel capire e ricostruire il dibattito dell’approvazione di una legge, non è un fattore autonomo. (Art 12 co 1 preleggi). I giudici possono solo interpretare le norme già esistenti ma non possono crearne di nuove. Se il giudice dovesse ritenere che un determinato fatto non sia regolato dalle leggi deve usare l’analogia. Ci sono due tipi di analogie: analogia legis (di legge- il giudice controlla se l’ordinamento abbia norme che regolano casi simili) e analogia iuris (di diritto-nel caso in cui non ci sia una disposizione simile da applicare cerca di trovare una sentenza utilizzando i principi generali del diritto- come i principi costituzionali art1-12 C). (Art 12 co 2 preleggi). È importante distinguere in quali norme si può fare uso dell’interpretazione analogia o dell’interpretazione estensiva (es. diritto tributario e penale non si può usare analogia). REGOLA GIURIDICA Una norma è fatta di base nella stessa maniera, c’è da parte del legislatore la descrizione di una situazione tipo (fattispecie), la sussunzione è un’operazione logica che riconduce un elemento ad una situazione tipo. La norma è caratterizzata da un fondamentale elemento che è la prescrizione di comportamento (precetto). Al precetto solitamente si accompagna una norma che contiene le sanzioni in caso di mancata osservazione del precetto. Ci sono spesso collegamenti tra più articoli del cc, l’articolo difatti può essere un frammento di una norma (es in un articolo c’è la fattispecie, e nell’altro c’è il precetto). Il combinato disposto di più articoli è la norma giuridica che mi interessa. Non tutte le norme hanno le stesse caratteristiche, in quanto quando si descrive la fattispecie e quando si individua il precetto si può fare in modo dettagliato, individuando precisamente la situazione tipo di a cosa si fa riferimento, oppure in maniera generale (es art 1337 cc), le trattative sono le parti antecedenti alla stipulazione del contratto, dove si cerca di trovare un’accordo (situazione tipo art 1337), il precetto generale è il dovere di comportarsi secondo buona fede, ovvero perseguire il proprio interesse ma salvaguardando anche l’interesse della controparte (clausola generale). Con le clausole generali, l’ordinamento è più flessibile. I giudici hanno più autonomia nella decisione, ma non deve esuberare per evitare che il giudice si inventi norme. CODICE CIVILE Il codice civile è composto da 6 libri. È un codice lungo, fatto da molti articoli. I 6 libri sono: LIBRO PRIMO: “delle persone e della famiglia” (art 1-155), si regolano le persone fisiche, e i • soggetti di diritto (enti, associazioni). Si regolano inoltre le relazioni di carattere familiare (matrimonio, rapporti genitori-figli). LIBRO SECONDO: “delle successioni” (art 156-809), si parla delle successioni a causa di morte. Il • legislatore si sofferma su quello che accade dopo la morte di persone fisiche (attività e passività che possedeva il decurius-defunto dove devono andare come eredità). Il defunto, in vita può aver fatto un testamento su chi devono andare i suoi beni dopo la morte, quindi in questo libro viene regolata anche la successione testamentaria. Si può impugnare il testamento nel caso in cui il defunto non lasci nulla ai propri figli, non si possono quindi diseredare figli e coniugi. La successione necessaria (i figli e coniugi devono per forza avere l’eredità, gli ascendenti se il deceduto non ha eredi-art 536 cc) è l’opposto della successioni testamentarie (fatte per testamento). Gli eredi possono accettare o rifiutare l’eredità. C’è una via di mezzo tra rinuncia e accettazione chiamata accettazione con beneficio di inventario (si eredita e si risponde ai debiti del defunto solo per la quota di beni che si ha ricevuto). Nel caso in cui tutti gli eredi rinunciano all’eredità i creditori del defunto rimangono insolventi in quanto lo Stato non paga i debiti. Il defunto, in vita, può decidere di attribuire più eredità ad un figlio rispetto che ad un altro, attribuendo al secondo solo la quota minima. Un potenziale erede può non ricevere l’eredità nel caso in cui ha commesso fatti gravissimi che lo porta ad avere un indegnità a succedere. Gli ultimi articoli di questo libro si occupano delle donazioni (che è un contratto che si fa in vita per spirito di liberalità)- vengono inserite in questo libro perchè si anticipano in vita trasferimenti che avverranno dopo la morte. LIBRO TERZO: “della proprietà” (art 810-1172), si occupa della disciplina di cose mobili e immobili • che possano formare oggetto di diritto. Disciplina inoltre di tutti i diritti di cui si può essere titolari che abbiano come oggetto un bene. L’insieme di questi diritti si chiamano diritti reali. Non regola le ipoteche nonostante sono diritti reali, sono regolate dal libro sesto LIBRO QUARTO: “delle obbligazioni” (art 1173-2059), ci deve essere il coinvolgimento di almeno • due soggetti, uno creditore e uno debitore. Il debitore è tenuto a una prestazione nei confronti del creditore. Se il creditore non riceve la sua prestazione può iniziare un processo. Il legislatore ha messo in questo libro la disciplina delle fonti (fatti o atti a generare questi tipi di rapporti giuridici). Si regolano principalmente i contratti e il fatto illecito (incidente stradale che fa nascere obbligazioni di tipo unico- risarcimento del danno). LIBRO QUINTO: “del lavoro” (art 2060-2642), si trova la disciplina delle attività di diversi privati per • l’esercizio dell’attività di impresa. Regola le società, il lavoro subordinato e autonomo. LIBRO SESTO: “della tutela dei diritti” (art 2643-2969), è un libro eterogeneo nel suo contenuto. • Regola la prescrizione, le prove per il processo per dimostrare di essere titolare di un diritto, tratta inoltre della pubblicità (che serve per rendere noti ed opponibili a terzi determinati fatti o atti- es. beni immobili devono tutti essere registrati e come vengono acquisiti, se non viene trascritto non posso ritenermi proprietario). A differenza dei libri differenti dove si disciplinano i diritti, nel libro sesto non si disciplinano diritti, ma ci sono una serie di strumenti che servono ai titolari di diritti per tutelare i propri diritti. I libri del codice civile sono divisi in titoli e capi. Nel 1865 esisteva un altro codice civile formato da tre libri e il cuore del cc erano i diritti reali. LIBRO PRIMO Il codice civile si apre descrivendo i soggetti di diritto, ovvero i soggetti che possono essere titolari di situazioni giuridiche attive o passive. I soggetti di diritto sono i destinatari delle norme. I soggetti di diritto sono: Le persone fisiche, titolari di capacità giuridica (si diventa un soggetto di diritto, ovvero essere • titolari di diritti- si acquisisce e alla nascita, non prima, e si perde alla morte, non è necessaria nessuna altra caratteristica per averla)(la legge tutela però il concepito nel caso in cui alla sua nascita riporti problemi a causa di errori fatti durante la gestazione). Le persone fisiche possono avere inoltre la capacità di agire (capacità di esercitare i propri diritti- si acquisisce alla maggiore età, ovvero ai 18 anni, quando un soggetto è capace di intendere, ovvero rendersi conto di chi si è, del contesto in cui ci si trova e di come ci si comporta, e di volere, ovvero essere in grado di orientare le azioni volute e orientate al raggiungimento di determinati obiettivi)(una persona può essere privata della sua capacità di agire ed essere interdetta o essere affiancata da un amministratore di sostegno). Solo i soggetti capaci di agire possono svolgere atti giuridicamente rilevanti. La capacità di agire è presupposto di validità degli atti. Un contratto firmato da un minorenne è invalido. I genitori hanno la rappresentanza per gli atti fatti dal minore non capace di agire, i genitori svolgono gli atti in interesse e rappresentanza dell’incapace, inoltre i genitori rispondono in caso di comportamenti dannosi fatti dal figlio minore. Nel caso in cui ci sia un interdetto (tolta capacità per via giudiziale) si deve nominare un tutore che abbia capacità di agire che agisce in nome e per conto dell’interdetto. I soggetti di rappresentanza sono tenuti ad agire in NOME (dichiarare che si sta agendo come rappresentante e non per proprio conto- spendida di nome altrui) E PER CONTO (nell’interesse di un altro) della persona che sta rappresentando. I rappresentanti sono rappresentanti legali. Esiste la rappresentanza volontaria fatta per persone con capacità di agire ma impossibilitati a fare alcuni contratti per altri impegni, i contratti verranno sempre fatti in nome e per conto del rappresentato. Nel caso di decadenza di potestà genitoriale verrà nominato un tutore per i figli senza capacità di Legale, si acquista con la legge (es. per gli incapaci di agire) • Volontaria, per i rappresentanti di soggetti capaci di agire, quindi c’è una manifestazione di volontà • da parte del rappresentato. Molto spesso si racchiude all’interno di un atto unilaterale (procura-atto scritto in pratica, per sicurezza nelle verifiche, ma la forma è scelta dal legislatore anche in base alla forma del contratto). La procura può essere: generale (in qualsiasi ambito), speciale (solo in determinati ambiti e per tempi limitati). Con la rappresentanza volontaria ci deve essere un grande atto di fiducia. Organica • Con la rappresentanza si agisce in nome e per conto di un’altra persona (rappresentato). Ci sono due tipi di soggetti nella rappresentanza: La legge (si acquista in automatico-es. rappresentanza dei genitori nei confronti dei figli). • Il rappresentato • La rappresentanza viene regolata nel capo sesto del libro quarto del cc. Si regola nel libro quarto in quanto li si regola il contratto, e il tipo di atto che più riguarda la rappresentanza è il contratto. L’organo di controllo/sorveglianza può essere diverso nei diversi tipi di enti collettivi (es. sindaci, 1. collegio sindacale, consiglio di sorveglianza). Per le associazioni NON riconosciute non ci sono norme da parte del legislatore ma le regole e gli accordi saranno scelte dagli associati (art 36cc). Il fenomeno degli enti collettivi no profit, è cresciuto enormemente negli ultimi 25 anni, in tantissimi settori. Nel tempo si sono stratificate tante normative (fuori dal cc), che andarono a disciplinare diversi enti no profit, che crearono confusione nell’ordinamento. Il legislatore allora decise di abrogare alcune norme, ed iniziò ad utilizzare i Testi unici e i codici (es. codice del terzo settore- che è fuori dal cc). È un codice che bisogna confrontare se si vuole fare parte degli enti del terzo settore. LA RAPPRESENTANZA (capo sesto) (LIBRO QUARTO) Rappresentanza naturale è il potere conferito da un potere ad un altro soggetto per il compimento in nome e per conto di un altro: La rappresentanza serve a consentire una divisione dei poteri, soprattutto quella volontaria (es. incapaci di agire) o per evitare di compiere un negozio giuridico che ha efficacia automatica nel proprio patrimonio delegando un altro soggetto. Esistono due tipi di rappresentanza, come peraltro previsto dal Codice civile: • Diretta; In caso di rappresentanza diretta il rappresentante agisce in nome e per conto terzi. • Indiretta; In caso di rappresentanza indiretta il rappresentante agisce in nome proprio, ma per conto del rappresentato (no contemplatio domini) Il mandato è un contratto con il quale un soggetto (detto mandatario) assume l’obbligo nei confronti di un altro soggetto (detto mandante) di compiere uno o più atti giuridici nel suo interesse. È un contratto che si definisce consensuale (nel senso che viene stipulato da due soggetti consenzienti), ad effetti obbligatori (nel senso che la legge stabilisce quali siano le conseguenze del rilascio del mandato) e a forma libera (nel senso che il contratto può essere scritto in qualsiasi modo purché vi sia la manifestazione di volontà di un soggetto di incaricarne un altro di compiere degli atti nel suo interesse). La procura, a differenza del mandato, non è un contratto ma un negozio giuridico con il quale un soggetto (che viene chiamato rappresentato) conferisce ad un altro soggetto che appunto lo rappresenta (il rappresentante) il potere di compiere, con il suo nome e nel suo interesse, una serie di atti giuridici, i cui effetti però si trasferiranno solo e sempre sul soggetto rappresentato. Essa, inoltre, giustifica i poteri del rappresentante nei confronti del rappresentato ai soggetti terzi. Negozi giuridici- manifestazioni di volontà con le quali un soggetto chiede all’ordinamento che siano prodotti certi effetti giuridici Differenza tra rappresentante e nuncius: Il rappresentante esprime una volontà negoziale, mentre il nuncius è un soggetto che riporta per conto di un altro soggetto una dichiarazione (es. celebrazione per procura – art. 111 c.c.) LA CAPACITÀ DEL RAPPRESENTANTE E DEL RAPPRESENTATO Nell’ambito della rappresentanza volontaria, la legge richiede che sia verificata la capacità legale del rappresentato perché è nei suoi confronti che si producano gli effetti. Nella rappresentanza legale la discrezionalità del rappresentante è totale, mentre nella rappresentanza volontaria tale margine di discrezionalità può essere limitato Art. 1389 cc. capacità del rappresentante e del rappresentato. Quando la rappresentanza (volontaria) è conferita dall'interessato, per la validità del contratto concluso dal rappresentante basta che questi abbia la capacità di intendere e di volere, avuto riguardo alla natura e al contenuto del contratto stesso, sempre che sia legalmente capace il rappresentato. In ogni caso, per la validità del contratto concluso dal rappresentante è necessario che il contratto non sia vietato al rappresentato. STATI SOGGETTIVI E VIZI DEL VOLERE Il contratto non è valido se è stato stipulato per errore, dolo o violenza. In questi casi il contratto è annullabile. In questo caso è necessario verificare se il contratto è stato stipulato in presenza di un vizio di volontà. Vizi del volere (art. 1390 c.c.) Il contratto è annullabile se è viziata la volontà del rappresentante. Quando però il vizio riguarda elementi predeterminati dal rappresentato, il contratto è annullabile solo se era viziata la volontà di questo. L’esistenza di un vizio del volere si valuta nei confronti del rappresentante perché è lui il soggetto che deve verificare e su cui agiscono tali situazioni. Tuttavia, può anche essere che l’errore sia compiuto a monte del rappresentato o che sia stato il rappresentato ad essere raggirato. Se i vizi riguardano il rappresentato allora i vizi del volere vengono valutati su di esso. Stati soggettivi (art. 1391). Nei casi in cui è rilevante lo stato di buona o di mala fede, di scienza o d'ignoranza di determinate circostanze, si ha riguardo alla persona del rappresentante, salvo che si tratti di elementi predeterminati dal rappresentato. In nessun caso il rappresentato che è in mala fede può giovarsi dello stato d'ignoranza o di buona fede del rappresentante. ABUSO DI RAPPRESENTANZA Si intende il fatto che la rappresentanza travalica in qualche misura i propri limiti: 1. Conflitto di interessi- il perseguimento di un certo interesse esclude necessariamente il perseguimento dell’altro, interessi incompatibili, il rappresentante, agisce in nome e per conto del rappresentato nel concludere il negozio giuridico in base ai propri interessi e non considerando gli interessi del rappresentato. Art. 1394 cc. Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi col rappresentato può essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo o conoscenza o ordinaria diligenza Da un lato permette al rappresentato di annullare il contratto, dall’altro tutela anche il soggetto terzo con cui è stato stipulato tale contratto. Un’ipotesi particolare di conflitto di interessi è il contratto con sé stessi, in cui il rappresentante svolge un duplice ruolo: rappresentante di un soggetto e soggetto terzo con cui si vuole stipulare il contratto Art. 1395 c.c. È annullabile il contratto che il rappresentante conclude con sé stesso, in proprio o come rappresentante di un'altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto d'interessi. L'impugnazione può essere proposta soltanto dal rappresentato. 2. Modifica o revoca della procura (art. 1396). Le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei (=pubblicità). In mancanza, esse non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto. Le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza conferito dall'interessato non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate. il rappresentato ha l’onere di chiarire nel suo interesse della modifica o cessione della rappresentanza. Se non ho assolto tale onere, prevale l’interesse del terzo e di conseguenza il rappresentato non può opporsi alla stipulazione del contratto con i terzi da parte del rappresentante. 3. Ratifica (art. 1399 c.c.). Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, il contratto può essere ratificato dall'interessato, con l'osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso. La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi. Il terzo e colui che ha contrattato come rappresentante possono d'accordo sciogliere il contratto prima della ratifica. Il terzo contraente può invitare l'interessato a pronunciarsi sulla ratifica assegnandogli un termine, scaduto il quale, nel silenzio, la ratifica s'intende negata. I DIRITTI REALI (LIBRO TERZO) Si chiamano diritti reali, in quanto deriva da res (cosa) sono situazioni giuridiche soggettive che fanno nascere relazioni tra beni e soggetti. I diritti reali sono diritti soggettivi (sono diritti che ha un soggetto per il perseguimento di un proprio interesse) e si classificano in: Diritti assoluti, non si estrinseca ad un altro soggetto, ma sono diritti che una persona ha nei • confronti di tutti. Il titolare del diritto può soddisfare questo diritto da solo. Le persone non possono ledere i diritti di persone altrui, nel caso si può agire in giudizio. Diritti relativi, il titolare del diritto deve essere tutelato nei confronti di un altro soggetto (es. • creditore e debitore), sono i diritti di credito. TITOLO PRIMO (BENI) CAPO PRIMO SEZIONE PRIMA Sono le cose che possono formare oggetti di diritto. È composto da beni materiali e immateriali (opere dell’ingegno). I beni possono essere: (SEZIONE SECONDA) Mobili, denaro e valori mobiliari. • Immobili, maggiori norme in quanto in passato si ritenevano più rilevanti. Sono tutto ciò che • naturalmente o artificialmente è ancorato al suolo. Il suolo è il primo bene immobile. Mobili registrati, ovvero beni mobili iscritti in pubblici registri. (Es auto, aerei etc). Sono beni • importanti e la circolazione di questi beni deve essere registrata ed avere pubblicità, ed essere trasparente a terzi. SEZIONE TERZA (art 820cc) Regola i frutti, che possono essere: Naturali, da un bene primario si genera un altro bene. • Civili, affitti e interessi, ovvero corrispettivi del godimento di beni. • CAPO SECONDO Disciplina i beni pubblici. (Es demanio- Beni di proprietà dello Stato ma che vengono dati in concessione a privati per svolgere la propria attività economica, sono inalienabili ovvero che non si possono cedere. Per instaurare dei diritti sui beni demaniali ci vogliono delle leggi. Negli ultimi anni le leggi hanno ridotto i beni appartenenti al demanio pubblico a causa di esigenze di cassa che hanno portato a privatizzazioni.) Non tutti i beni appartenenza pubblica sono beni demaniali, in quanto esistono beni patrimoniali indisponibili (ovvero che non possono essere sottratti alla loro destinazione se non con legge, sono alienabili e usucapibili da parte di terzi) e disponibili (non sono beni pubblici ma beni appartenenti ad enti pubblici). di fatto, che produce situazioni giuridiche. È il potere di fatto sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente a una cosa, il soggetto si comporta con un bene come se fosse il proprietario (situazione di fatto) anche se non lo è. Ci deve essere un animus e la volontà di non riconoscere il diritto di proprietà dell’altro soggetto effettivamente proprietario. Il possesso e la proprietà possono coincidere (buona fede). Anche se si acquista un bene con contratto, che però è nullo (es. oggetto rubato) senza saperlo, sono possessore in buona fede (art 1147 cc) e non proprietario. La buona fede può essere oggettiva (regolata nel quarto libro per i diritti di credito, il soggetto deve comportarsi a perseguire il proprio interesse, ma anche l’interesse altrui, vale per entrambi i contraenti, sono comportamenti corretti) o soggettiva (norma di capacità espansiva, con la soggettiva c’è l’ignoranza del ledere un diritto di proprietà altrui). Non posso essere possessore in buona fede se l’ignoranza deriva da mia colpa grave (ovvero per mia disinformazione o per mio comportamento non diligente, quindi mi comporto con negligenza grave), in questo caso non è buona fede soggettiva. La buona fede è presunta (significa che non deve essere provato, non è certo, è regolata nel libro sesto) Se invece sai di ledere il diritto del proprietario agisci in mala fede. GLI EFFETTI DEL POSSESSO (capo secondo) Sono: Usucapione (sezione terza, art 1158-1167 cc), è un modo di acquisto della proprietà con effetto del • possesso, a titolo originario. L’usucapione riguarda sia beni immobili che mobili. L’art 1161 cc parla dell’usucapione per beni mobili, che si acquistano dopo essere stati possessori per 10 anni, in quanto non si ha il titolo di proprietà, quando c’è buona fede; in caso di mala fede devono trascorrere almeno 20 anni. Per i beni mobili registrati (art 1162 cc) devono passare almeno 3 anni di possessività. L’art 1158-1159 cc parla di usucapione per beni immobili, che sono di due tipi: ordinaria (20 anni- non ci sono altri requisiti se non il possesso continuato per 20 anni, non c’è bisogno della buona fede) abbreviata (10 anni- è simile alla regola del possesso vale titolo, si ha quando si acquista un bene immobile per contratto nullo, es. chi te lo vende non è il vero proprietario ma se tu sei in possesso del bene immobile da almeno 10 anni diventi proprietario). Anche in caso di possesso violento posso diventare proprietario dopo 20 anni che è cessata la violenza. L’usucapione serve per privilegiare il fruttare del bene. Per diventare effettivamente proprietari è buona cosa andare dal giudice che emetta una sentenza di accertamento della proprietà del bene. Possesso vale titolo (possesso di buona fede di beni mobili) (sezione seconda, art 1153-1157 cc), • si applica solo ai beni nobili, il problema di fondo che il legislatore vuole risolvere è che se si vuole trasferire ad altri la proprietà di beni mobili non c’è bisogno di contratto scritto, anche se di grande valore. Non c’è nemmeno bisogno della pubblicità di proprietà del bene. Sulla base di questa regola si può acquistare la proprietà con base del possesso di buona fede al momento della consegna. Si acquista la proprietà a titolo originario. Ci vuole un contratto idoneo al trasferimento della proprietà, ci vuole un acquirente che entra in possesso in buona fede. L’art 1155 cc regola i problemi tra più acquirenti di un bene, diventa proprietario colui che ha acquistato in buona fede il possesso anche se in data posteriore al primo acquirente. È istantanea la proprietà dopo il possesso. Questo accade anche con i beni immobili (che sono però regolate nel libro sesto, art 2646 cc), che però devono essere soggetti a forma scritta e pubblicità e trasparenza, sarà proprietario effettivo colui che trascriverà per primo in pubblici registri la proprietà del bene immobile e non chi fa il contratto di compravendita per primo. Quindi qui il possesso ha lo stesso valore della trascrizione. C’è lo stesso problema con la cessione del diritto di credito (art 1265 cc), il criterio per decidere è chi notifica per primo il trasferimento di credito al debitore, in quanto il debitore deve sapere chi è il creditore. Restituzione cosa che si possedeva (sezione prima) • DETENZIONE Il possesso non è l’unica situazione di fatto riconosciuta dall’ordinamento giuridico, l’altra è la detenzione. Anche nella detenzione ti comporti come se fossi il proprietario, ma riconosci l’altrui diritto di proprietà, cambia l’animus. AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ E DEL POSSESSO Ci sono sempre due soggetti ovvero: il legittimato attivo (attore) e il legittimato passivo (convenuto) e il petitum (oggetto dell’azione, cosa viene chiesto). Una regola importante del processo civile (art 112 codice di procedura civile) stabilisce il principio di corrispondenza tra il chiesto (petitum) e il pronunciato. Tutto quello che non è chiesto non è oggetto di sentenza. Le sentenze possono essere: La sentenza di accertamento, accerta e attesta una situazione che si è già verificata (es. 1. usucapione, contratto nullo) La sentenza costitutiva, producono un mutamento o un cambio della realtà giuridica (es. 2. annullabilità del contratto) Per esercitare l’azione si ha un tempo limitato sennò il diritto va in prescrizione (fine sesto libro- art 2934 cc- titolo quinto), la prescrizione ordinaria è di 10 anni (art 2946 cc). La decorrenza della prescrizione comincia da quando il diritto può iniziare ad essere fatto valere. Non sono oggetti a prescrizione i diritti indisponibili (connaturati con la persone, es. diritto al nome). Proprietà (art 948-951 cc), il diritto non si prescrive salvo per acquisto della proprietà da parte di 1. altri per usucapione. Ci sono 4 azioni: Rivendica, il proprietario ha perso il possesso del bene oggetto del diritto di proprietà a causa di un • soggetto che non riconosce il suo diritto di proprietà. Può esercitare l’azione nei confronti di chi gli ha sottratto il bene. Al proprietario interessa: recuperare il possesso del bene e ottenere una sentenza del giudice che riconosca il suo diritto di proprietà (doppio petitum). Non si prescrive. La sentenza sarà dichiarativa nel caso di conferma del diritto di proprietà per il legittimato attivo. Sarà invece di condanna di restituzione per il legittimato passivo. Negatoria, il legittimato passivo può agire per dichiarare l’inesistenza di diritti affermati sulla cosa. • (Ritiene di esserne titolare pienamente). Si chiede una sentenza di accertamento per dichiarazione di esserne il pieno proprietario, e far cessare l’azione (azione inibitoria) e in caso di molestie si può richiedere il risarcimento del danno con la sentenza di condanna. Non si prescrive. Regolamento dei confini • Apposizioni di termini • Possesso (art 1168-1170 cc), ci sono due azioni: 1. Reintegrazione, è un azione che spetta al possessore (non al proprietario), a prescindere dal fatto • che sia o no proprietario. Serve se non c’è l’interesse di farsi riconoscere proprietario attraverso sentenza. (Si collega all’azione di rivendica). È un’azione messa in atto quando avviene uno spoglio del possesso. Questa azione a differenza della rivendica va in prescrizione entro 1 anno. Se lo spoglio è clandestino il termine della prescrizione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio. Manutenzione, il possessore non ha subito uno spoglio del possesso, ma ha ricevuto molestie nel • possesso. Entro un anno si può chiedere la cessazione delle molestie da parte di terzi. ALTRI DIRITTI REALI (limitati) Nel nostro codice non c’è una sezione apposta che regola i diritti reali limitati. È possibile che su un bene gravino più diritti reali. Accanto al diritto di proprietà può esserci un diritto di natura reale limitato. Quando uno di questi diritti si estingue, il diritto di proprietà di espande (in quanto sono diritti che limitano la proprietà). Tutti i diritti reali sono accomunati dalle stesse caratteristiche (es. assoluti serviti da una tutela erga omnes). Ci sono due grandi categorie di diritti reali limitati: Di godimento (unici diritti reali limitati regolati nel libro terzo), il proprietario concede ad altri il 1. godimento del suo bene (disponibilità materiale del bene ad altri attribuendo loro un diritto reale limitato) Usufrutto, può godere del bene rispettando la destinazione economica che ha dato il proprietario. • Il diritto di superficie (art 952 cc), il proprietario può attribuire ad un altro soggetto, il godimento • della sua superficie che serve per separare il godimento del fondo con la proprietà del fondo con lo scopo di costruire sul suolo. La proprietà costruita sopra il suolo di colui che gode del suolo dura 99 anni. Servitù prediale (art 1027 -1099 cc), sono le uniche servitù che il nostro ordinamento riconosce, in • quanto riguardano fondi e non persone. L’oggetto della servitù è il bene. Il proprietario deve sopportare un gravame/peso a favore di un altro fondo che ne trae giovamento. (Es. servitù di elettrodotto-passaggio cavi elettrici). Non ci si può opporre alla servitù prediale per funzione sociale della proprietà a favore della collettività (servitù coattive). Le servitù possono costituirsi in 2 modi: volontarie (nascono tra fondo servente e dominante tramite accordo tra i due proprietari di fondi- nascono su base di contratto con effetti reali) e coattive (obbligatorie- costituite a favore di un fondo intercluso, risponde all’interesse della collettività o di un gruppo di persone. Viene utilizzata anche quando non si trova un accordo tra le due parti attraverso un atto giuridico- sentenza natura costitutiva per contratto non concluso, in grado di far produrre gli effetti che avrebbe prodotto il contratto. C’è comunque un corrispettivo che il proprietario del fondo servente dovrà ricevere). La locazione non è un diritto reale di godimento, in quanto non ha effetti reali e nascono obbligazioni e rapporti di credito (regolato nel libro quarto). La tutela del bene è lasciata al proprietario e non all’inquilino Di garanzia, il titolare del diritto di garanzia è il creditore, sono regolati nel sesto libro: 1. pegno • Ipoteca • In entrambi i casi il proprietario pone il suo bene a scopo di garanzia riguardo all’adempimento del debito. La nascita del diritto reale di garanzia non priva il diritto di godimento del bene. LE OBBLIGAZIONI (LIBRO QUARTO) L’obbligazione è una relazione giuridica che intercorre tra almeno due soggetti (debitore e creditore) (possono essere anche plurisoggettive con più di due soggetti), difatti sono diritti relativi (un diritto che si ha verso un determinato soggetto e non verso tutti). Il creditore ha interesse che il debitore tenga un determinato comportamento. TITOLO PRIMO (obbligazioni in generale) CAPO PRIMO (disposizioni preliminari) (Art 1174 cc) Le obbligazioni hanno delle prestazioni (oggetto della prestazione, comportamento a cui il debitore è tenuto), che devono essere suscettibili a valutazione economica (sennò non sono obbligazioni), che corrisponde a interessi anche non patrimoniali del creditore. Se il debitore non adempie il creditore potrà avviare un processo e avere il risarcimento del danno. Se non c’è interesse del creditore nella prestazione, non esiste un obbligazione. Non in tutti i rapporti giuridici il comportamento tra i due soggetti è patrimoniale. (Es. matrimonio- stessi diritti e stessi doveri, parità tra i coniugi, obbligo della fedeltà- queste non sono obbligazioni del libro 4 del cc). Le obbligazioni nascono da: (art 1173 cc) Contratto, più comune, tutti i contratti producono un obbligazione • Fatto illecito, regolato nell’ art 2043 (ultimo titolo 9 libro quarto), produce obbligazioni risarcitorie • per comportamenti dolosi o colposi che producono danni ingiusti ad altri soggetti. L’obbligazione che nasce è di risarcimento del danno (es. incidente stradale). RISARCIMENTO DEL DANNO (art 2056 cc) Può essere istituito per: Inadempimento dell’obbligazione • Fatto illecito (soggetto che ha subito un danno da un altro soggetto anche se non c’era nessun • obbligazione tra di loro) per risarcimento del danno ci deve essere: Onere della prova, in caso di inadempimento dell’obbligazione bisogna allegare il titolo del • rapporto obbligatorio verso il debitore. Prescrizione • il risarcimento del danno si compone di due voci (art 1223 cc): la perdita subita (danno emergente) dal creditore e il mancato guadagno (lucro cessante) e il danno deve essere conseguenza immediata e diretta. Il danno può essere: Patrimoniale, attacca il patrimonio di un soggetto negativamente • Non patrimoniale, (art 2059 cc) viene risarcito solo nei casi previsti dalla legge (riserva di legge). Si • guarda difatti un’interpretazione giurisprudenziale costituzionalmente orientata e prevede ora il risarcimento per tutti i danni che ledono i diritti altrui. (Art 1225 cc) se l’inadempimento o il ritardo non sono fatti con dolo del debitore, il risarcimento è previsto solo se poteva prevedersi nel momento in cui è sorta l’obbligazione. Il risarcimento del danno si basa sul principio di indifferenza ovvero deve corrispondere al valore dell’obbligazione. Il creditore col risarcimento del danno è come se tornasse alla situazione antecedente alla stipulazione dell’obbligazione. La liquidazione va fatta per consegnare il denaro al creditore e per riparare al danno. Al fine di risarcimento il creditore deve accertare tutte le voci di danno. Per rendere più facile questo lavoro c’è la clausola penale (mette d’accordo il creditore e debitore di quanto deve essere il risarcimento prima che sorga l’obbligazione in caso di inadempimento- è una cifra forfettaria). Il giudice può intervenire nella clausola penale in due sensi: Equità contrattuale, in caso di clausola con cifra sproporzionata • Parziale adempimento, riduzione della clausola in quanto il debitore ha adempiuto parzialmente. • (Art 1226 cc) se è difficile quantificare il valore del risarcimento del danno il giudice interviene con una valutazione equitativa, ovvero secondo il suo pensiero e le sue conoscenze e competenze, in quanto non ci sono norme precise che lo regolano. (Art 1228 cc) parla di responsabilità per fatti degli ausiliari, sarà il debitore a rispondere. (Art 1227 cc) La mora può essere anche massa in atto sul creditore, che se il fatto colposo del creditore ha fatto cagionare il danno il risarcimento è diminuito secondo la gravità di colpa del creditore e le conseguenze che ha creato. La mora del creditore è un istituto che viene attivato quando il creditore si rende parte attiva dell’inadempimento del debitore. La mora del creditore porta a due effetti principali: Il rischio grava sul creditore in caso di impossibilità di prestazione da parte del debitore (già effetto • tipico della mora del debitore) Caso in cui tra debitore e creditore ci sono adempimenti di contratti a prestazioni corrispettive. • la mora del creditore non attenua la possibile responsabilità del debitore se questi, in seguito alla cessazione di mora credendi, rende impossibile la prestazione. Infatti la messa in mora del creditore può essere temporanea e non estingue l’obbligo di obbligazione. RITARDO Il ritardo può essere: Semplice • (Art 1219) il debitore è costituito in mora mediante intimazione (scritta) di adempiere al creditore. Non è richiesta la mora: quando l’obbligazione deriva da fatto illecito, quando il debitore dichiara per iscritto di non volere adempiere, quando scade il termine. La mora può essere ex persona- ovvero intimazione del debitore da parte del creditore, ci deve essere: ritardo dell’adempimento, imputabilità, intimazione scritta. Queste caratteristiche devono essere presenti a meno che non ci si ritrovi in uno dei casi dell’art 1219 cc. La messa in mora funziona solo per obbligazioni positive (di dare e fare) e non negative (non fare). (Art 1221 cc) parla degli effetti della mora sul rischio, il debitore che è in mora non è liberato della prestazione in caso di impossibilità per causa a lui non imputabile se non prova che l’oggetto sarebbe comunque perito presso il creditore. Quando il creditore mette in mora il debitore c’è una presunzione sia divenuta impossibile per ritardo e quel ritardo trasforma la situazione da possibile ad impossibile. La mora ex re- non è richiesta forma scritta, sussegue a un fatto illecito e c’è inadempimento del debitore. (Art 1227 cc) La mora può essere anche massa in atto sul creditore, che se il fatto colposo del creditore ha fatto cagionare il danno il risarcimento è diminuito secondo la gravità di colpa del creditore e le conseguenze che ha creato. CAPO QUARTO (modi estinzione obbligazione) (Art. 1230 cc), parla della novazione oggettiva, che è un modo di estinzione dell’obbligazione. È quando il debitore e creditore si accordano in modo equivoco di estinguere la vecchia prestazione e farne nascere una nuova con oggetto la nuova prestazione. (Art 1256 cc) obbligazione si estingue quando la prestazione diventa impossibile definitivamente e oggettivamente (per cause naturali, materiali o giuridica) per cause non imputabili al debitore. Il debitore è quindi liberato dall’esecuzione della prestazione e si considera comunque adempiuta. In caso di impossibilità personale forte nell’eseguire la prestazione si parla di inesigibilità, non c’è bisogno di risarcimento del danno. Il debitore dovrà adempiere in un altro momento. MUTAMENTI LATO ATTIVO DELLE OBBLIGAZIONI Ci sono due istituti: Cessione del credito; (art 1260-1267 cc capo quinto), questi articoli rappresentano una figura • generale (principi generali) che disciplinano la circolazione di un credito da un soggetto ad un altro. Non hanno a che fare con uno specifico contratto. Queste norma sono state create nel 1942 per la cessione di un solo credito, nonostante il mondo della cessione dei crediti non si riferisce ad un unico credito ma ad una molteplicità. La cartolarizzazione di crediti è cedere dei titoli di massa, soprattutto per le società chiamate società veicolo. Anche il factoring ne è un esempio. (Art 2260 cc) Il creditore può trasferire a titolo oneroso (in cambio di un corrispettivo-vendita) o gratuito (in cambio di niente-donazione) il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale (es. credito agli alimenti) o il trasferimento non sia vietato dalla legge. Le parti possono escludere la cedibilità del credito (con clausole nel contratto), ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione. Il cedente è l’originario creditore, il ceduto ossia il debitore, ed il cessionario è il terzo nuovo creditore. I crediti possono cedersi per molteplici cause (es. garanzia) (es. art 1198 cc) La causa solvendi è quando si cede un credito per adempiere ad un altra obbligazione che si ha. Il principio della relatività degli effetti del contratto- il contratto deve essere opponibile e le clausole devono essere a conoscenza di entrambe le parti per valere. (Art 1264 cc), parla degli effetti della cessione e che il debitore non ne sia stato informato con notifica, paga quindi il vecchio creditore, si pone il problema se l’atto possa essere efficace e produrre effetti. Se il debitore non è a conoscenza della cessione il debitore paga bene e non deve adempiere di nuovo all’obbligazione, mentre se ne fosse a conoscenza, anche senza notificazione, il contratto non avrebbe prodotto effetti e avrebbe dovuto adempierlo nuovamente. Nel campo della cessione dei crediti conta quale cessione è stata notificata per prima. (Art 1263 cc) regola gli accessori del credito, i crediti sono collegati da un vincolo di accessorietà garantiti da vincoli (garanzie e privilegi- istituti che esistono solo quando esiste un credito). (Art 1266 cc) parla dell’obbligo di garanzia del cedente verso il cessionario, si intende obbligo di cedere un credito che non sia inesistente o nullo, quindi questo articolo garantisce l’esistenza del credito. (Art 1267 cc) parla della garanzia della solvenza, in caso di insolvenza il rischio è assunto dal cessionario, in quanto il cedente non si assume di questa responsabilità salvo che non ci siano clausole di garanzia. Si possono fare anche cessioni di massa, soprattutto per crediti futuri, che non esistono al momento della cessione, ma che esiste già il contratto, ci sono maggiori regole per regolamentare questa casistica. Pagamento con surrogazione; (art 1201-1205 cc- capo secondo), non è causa di estinzione • dell’obbligazione, ma il creditore ottiene la prestazione dell’obbligazione. La prestazione viene fatta da terzi che diventerà nuovo creditore. La surrogazione esiste di 3 tipi: per volontà del creditore (art 1201 cc- quando il creditore riceve il pagamento ad opera di un terzo, la surrogazione non si verifica automaticamente, il creditore in modo espresso deve dire che intende surrogare il terzo che entra nel rapporto obbligatorio come nuovo creditore. Se non avviene questa surrogazione, l’obbligazione si estingue ma il terzo avrà altri modi per essere ripagato dal debitore), per volontà del debitore e surrogazione legale (art 1203 cc vedere da codice i vari casi). MUTAMENTO LATO PASSIVO DELLE OBBLIGAZIONI (libro quarto, titolo uno, capo sesto) Si ha questa situazione quando un terzo entra nel rapporto obbligatorio come nuovo debitore ed il vecchio debitore è liberato dall’adempimento dell’obbligazione (rapporto liberatorio- vale per tutti e tre gli istituti) Sono : Espromissione • Delegazione • Accollo • TITOLO SECONDO (contratto) CAPO I (Art. 1321)Contratto è accordo tra più soggetti. Anche se un contratto è con sé stesso, giuridicamente vi sono due soggetti di diritto (rappresentato e rappresentante). Il legislatore si esprime in termine di parti (termine diverso da soggetto). Contratti plurilaterali: contratti pluriassociativi. Ad esempio, alla costituzione di un ente. Sono contratti particolari e spesso il legislatore promulga norme improntate su questo tipo. Per poter parlare correttamente di contratto dobbiamo immaginare un accordo tra due soggetti che stipulano un rapporto giuridico obbligatorio (Art.1322) (autonomia contrattuale) strumento di eccellenza con cui i privati possono organizzarsi in modo tale da perseguire nella maniera più efficace gli interessi che ci sono in gioco. Autonomia contrattuale: nel campo contrattuale i privati hanno un ampio margine di autonomia, ovviamente con dei limiti. Declinazione specifica del concetto generale di “autonomia dei privati”. Determinare i contenuti del contratto: entro certi limiti i privati possono introdurre/eliminare delle clausole, introdurre delle condizioni (Art 1323) Le regole generali si applicano anche ai contratti atipici. Se quest’ultimo si avvicina particolarmente ad uno tipico, allora si possono applicare anche le norme relative al dato contratto tipico. Si applica a qualunque tipo di contratto. I contratti sono per natura fonti di obbligazioni, Determinare i contenuti del contratto: entro certi limiti i privati possono introdurre/eliminare delle dell’accettazione dell’altro contraente. (Art 1327 cc) Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione. L'accettante deve dare prontamente avviso all'altra parte della iniziata esecuzione e, in mancanza, è tenuto al risarcimento del danno. (Art 1333 cc) La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata. Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso. (Art 1334 cc) qualunque atto unilaterale produce effetto quando la persona a cui è destinato ne viene a conoscenza (Art 1335 cc) parla della presunzione di conoscenza, ovvero che si reputa conosciuta quando la dichiarazione arriva all’indirizzo del domicilio del destinatario almeno che non si provi che non ne è venuto a conoscenza per fatti a lui non imputabili. CONTRATTI NON TRATTATI (Art 1341 cc) i contratti non prendono in considerazione le caratteristiche dell’aderente. (Non deve essere per forza un consumatore o una persona fisica). Per l’efficacia del contratto basta che le condizioni siano conoscibili e non conosciute dal contraente. Ci possono anche essere clausole vessatorie (o abusive), sono il trattamento dei dati e della privacy (sono favorevoli al contraente più forte e sfavorevoli a quello più debole). (Direttiva 13/93) che è stata recepita nel nostro ordinamento nel codice del consumo nel 2005 (art 33 e ss), che regola le condizioni di contratto che prima erano diverse nei diversi stati, quindi serve per armonizzare in Unione Europea le regole comuni del contratto. In questa direttiva viene riconosciuta la figura del consumatore, un consumatore può essere solo una persona fisica e non un ente collettivo. Per potersi giovare della tutela riservata al consumatore bisogna agire stipulando contratti per uno scopo estraneo ad un attività professionale lavorativa eventualmente svolta. (Es. comprare immobile per studio legale non si è consumatori). La controparte del consumatore deve essere un professionista. Se vengono introdotte clausole vessatorie troppo vantaggiose per il predisponente sono clausole inefficaci. Se invece si stipula un contratto con un aderente che non è un consumatore non si applicano le norme del codice del consumo ma quelle del cc ma non ci sono norme di tutela contro le clausole vessatorie. CAPO IV (Art 1370 cc) in caso di dubbio sull’interpretazione di una clausola di un contratto si deve interpretare a favore dell’aderente. (Interpretatio contra proferentem). CAPO V (Art 1372 cc) Il contratto ha forza di legge (è vincolante tra le parti) tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso (quando entra e le parti sono d’accordo) o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge. (Principio relatività del contratto). Al principio della relatività del contratto c’è un eccezione, ovvero, se da un contratto ai terzi scaturiscono solo effetti positivi e non obblighi, il legislatore permette che gli effetti di tale contratto siano validi. (Art 1411 cc) Principio di intangibilità della propria sfera giuridica patrimoniale, ovvero che colui che stipula il contratto deve essere d’accordo affinché si verifichi una attività giuridica lecita e positiva non nei miei confronti. Non deve subire quindi. (Art 1373 cc) Un altro modo per sciogliere il contratto è il recesso che può essere fatto solo quando ancora la prestazione non è stata eseguita. PATOLOGIE DI CONTRATTO CAPO XI Sono 4 azioni: Della nullità (1418-1424), nel nostro ordinamento abbiamo discipline: 1. generali, il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative o di buon costume. Inoltre • producono nullità del contratto se non sono presenti tutti gli elementi essenziali. Inoltre è nullo quando è espressamente stabilito dalla legge. Speciali • Dell’annullabilità (1425-1446), può essere per: 1. incapacità, si tratta dell’incapacità di agire, ovvero quella di compiere validamente degli atti • giuridici. Vizi del consenso: c’è un consenso ma si è formato non correttamente ovvero per: errore (è una • falsa rappresentazione della realtà autoprodotta da uno dei due contraenti, senza colpa di nessuno stipula un contratto su una rappresentazione della realtà erronea. L’errore deve essere essenziale e l’altro contraente deve essere tutelato. Bisogna valutare se l’errore poteva essere riconoscibile all’altro contraente.), violenza (ovvero fatto per minaccia anche se esercitata da un terzo) e dolo (ovvero per raggiro o inganno che spinge il soggetto a stipulare il contratto). Della rescissione (1447-1452) 1. Della risoluzione (1453-1469) 2. TITOLO TERZO CAPO XXII fideiussione (1936-1957 cc-libro quarto) (il fideiussore garantirà al creditore con tutto il suo patrimonio l’adempimento del debito da parte del debitore principale). È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza. È un rapporto tra fideiussore e creditore, in quanto è un contratto tra queste due parti. Art 1950- il fideiussore che ha pagato ha regresso contro il debitore principale se questi non fosse consapevole della prestata fideiussione. LIBRO SESTO TITOLO PRIMO CAPO PRIMO (Art 2645 bis cc) sesto libro, trascrizione contratti preliminari, deve rendersi pubblico ogni atto che ha effetto reale. Prima non si poteva trascrivere, poi con la revisione della norma si è creato l’articolo 2645 bis e oggi si può trascrivere. TITOLO TERZO CAPO PRIMO RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DEL DEBITORE Il creditore deve essere soddisfatto rispetto alla prestazione del debitore inadempiente. Esistono due casi: 1. Esecuzione forzata in forma specifica 2. Pagamento di una somma: creditore non può ottenere quel bene, giudice obbliga il debitore a pagare una somma di denaro. L’art. 2740 dice che Tutti i beni del debitore possono essere venduti per garantire il creditore. Tuttavia, alcuni patrimoni escono dal patrimonio del debitore perché destinati ad un fine specifico (ex sostentamento della famiglia). Non tutti i creditori possono soddisfarsi su questi particolari patrimoni. Se ci sono più creditori, si soddisfa tutti i creditori seguendo la regola del par condicio creditorum. I creditori si differenziano in due tipologie: • Chirografari: creditori che concorrono in quanto hanno un diritto di credito verso il debitore, ma non hanno cause legittime di prelazione. • i primi ad essere soddisfatti, sono definiti privilegiati in quanto vantano una legittima prelazione (privilegi, pegni, ipoteca). Nell’art. 2745 si evidenzia come il tipo di privilegio venga deciso dalla legge. Esso è dunque di due tipi: 1. speciale: riguarda beni specifici e costituisce una causa legittima di prelazione, per questi vale il diritto di sequela. Ha carattere reale. 2. generale: accordato sui beni mobili del creditore, su essi può accodarsi il privilegio. Non ha carattere reale. Altre due cause legittime di prelazione sono pegno e ipoteca. Entrambi sono diritti reali di garanzia, quindi permettono il diritto di sequela. La volontà delle parti definisce entrambi, dunque questi possono essere concessi anche da un terzo, il quale risponde sono del valore del bene posto in ipoteca e non di tutti il patrimonio. Al creditore vengono attribuiti tre diritti 1. ius distrahendi: facoltà di espropriare il bene se il debitore non paga. 2. ius prelationis: facoltà di soddisfarsi con priorità da parte dei creditori privilegiati rispetto ai creditori chirografari. 3. diritto di sequela: diritto di sottoporre un bene a esecuzione forzata anche se il bene viene venduto ad un soggetto terzo. Le differenze tra pegno e ipoteca sono che: • il pegno si costituisce solo su beni mobili non registrati, universalità di mobili e crediti. Il possesso della cosa passa dal debitore al creditore. • l’ipoteca si costituisce su beni immobili, diritti reali immobiliari (ex. terreni), beni mobili registrati (ex. automobile). Il possesso rimane al debitore. Fondamentale è dare pubblicità a pegno e ipoteca per permettere a terzi di esserne a conoscenza. Mentre per l’ipoteca esistono dei registri immobiliari in cui è registrato che su un determinato bene grava un’ipoteca, per il pegno v’è l’impossibilità di creare un registro apposito per dichiarare che tali beni sono soggetti a pegno, tale azione avviene tramite lo spossessamento. Artt. 2744, 1963. Il legislatore interviene poiché il debitore potrebbe svendere i propri beni per adempiere. La ratio è di tutelare il debitore e di sottoporre il debitore ad un processo esecutivo pubblico. Il patto commissorio (se il debitore non paga il creditore non può diventare proprietario di quel bene, ci deve essere la procedura di espropriazione del debitore del bene) è sempre nullo (il legislatore ritiene opportuno che questa procedura sia affidata al giudice). Viene tuttavia riconosciuto il patto marciano, di derivazione romana. Questo prevede che in caso di inadempimento, il creditore possa diventare proprietario del bene, versando al debitore la differenza tra valore del bene e valore della prestazione oggetto della obbligazione. Nelle ipotesi non previste dal legislatore, dato che si tratta di un accordo tra parti sovrane, è possibile comunque stipulare il patto marciano se la prima ratio è rispettata, cioè se il debitore è tutelato. Ciò nonostante, la giurisprudenza non si è ancora pronunciata su questo dilemma.
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