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Principi fondamentali della legislazione penale e costituzionale in Italia - Prof. Gerotto, Dispense di Diritto Pubblico

I principi fondamentali della legislazione penale e costituzionale in italia, inclusi i codici penale, le leggi costituzionali, le direttive europee, l'amnistia e l'indulto, e il ruolo della corte costituzionale. Viene inoltre discusso il procedimento legislativo speciale e i regolamenti amministrativi.

Tipologia: Dispense

2022/2023

Caricato il 27/12/2023

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Scarica Principi fondamentali della legislazione penale e costituzionale in Italia - Prof. Gerotto e più Dispense in PDF di Diritto Pubblico solo su Docsity! Istituzioni di diritto pubblico La Corte costituzionale Quello che la Corte costituzionale dice essere una determinata legge – quindi come agire di fronte a questa- vincola il parlamento ad approvare le leggi in senso conforme a quello che dice la Corte costituzionale. L’interpretazione delle leggi viene fatta da chi le applica, nel caso di diritto pubblico si utilizza la costituzione. L’articolo 138 della Costituzione spiega il processo di revisione costituzionale. Il giurista Il giurista è colui che fa del diritto la sua professione – l’avvocato (usa in maniera proficua e positiva il caso), il docente universitario (diritto come oggetto di ricerca e di insegnamento), il notaio e il giudice (cerca la soluzione più appropriata in maniera oggettiva). Tutti questi usano il diritto in maniera diversa.  Giurista come giudice costituzionale: quando afferma le argomentazioni per cui il come e il perché deve essere in altro modo; la costituzione vincola il parlamento a seguire le regole e il pensiero -ciò che dice è prescrittivo-.  Giurista come ricercatore e docente: prende la costituzione e prova ad interpretarla cercando di dare la propria interpretazione dell’articolo -come dovrebbe essere applicato e quali conseguenze dovrebbe avere-. Tutto ciò che scrive è frutto dello studio e afferma oggettivamente come dovrebbe essere applicato senza modificare però la costituzione, ovvero non ha valore e non vincola nessuno -non è prescrittiva-. La connessione tra le due figure sta nel fatto che il giurista come giudice va a leggere i manuali scritti dai ricercatori e dai docenti. Il giudice in Italia non può citare però un’interpretazione di uno studioso -in altri pesi si può fare-, questo perché si vuole preservare il carattere di indipendenza dell’organo (es. in Canada si interpretano giuristi che hanno peso). I giudici si formano nella facoltà di legge e vengono formati da docenti universitari ritenuti ricercatori che studiano tramite moduli appropriati.  Diritto: complesso di regole  Diritto delle istituzioni: elementi fondamentali di una disciplina -qualcosa che ci da il contesto generale-  Diritto pubblico: attinente ad una collettività, organizzata attraverso la formula dello stato italiano -avanzato, giustizia costituzionale e privato- Nel diritto bisogna avere un approccio oggettivo e non soggettivo. Il diritto va interpretato Linguaggio: strumento di comunicazione usato dai membri di una stessa comunità, modo di esprimersi in una disciplina. Nel diritto non vale la regola “spiegalo con parole tue”. La regola giuridica È la regola del diritto. È un enunciato di carattere prescritto caratterizzato dalla generalità e dall’astrattezza.  Prescrittività: non può descrivere, una regola che descrive non è giuridica; regola che prevede qualcosa perché chi la adotta intende far seguo unire delle conseguenze alla situazione che si Art. 138 Costituzione Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione [cfr. art. 72 c.4]. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare [cfr. art. 87 c.6] quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata [cfr. artt. 73 c.1, 87 c.5 ], se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. verifica in quella che è l’enunciato. Si modifica la realtà nel senso voluto dal legislatore. Mira a modificare la realtà, la realtà non è più libera ma vincolata. Le regole descrittive non sono giuridiche -es fisica, emerge dall’analisi della realtà-. Non sempre la prescrittivitá rende la regola giuridica  Generalità: la regola vale per chiunque si trovi in quella situazione specifica. È rivolta al soggetto che entra in relazione con la regola  Astrattezza: la regola trova applicazione indefinitamente, cioè tutte le volte che si verifica quella determinata situazione. Il legislatore fa un’opera di prescrizione, ipotizza una situazione al verificarsi della quale si verificano determinate conseguenze  Sanzioni: non è detto che ci sia sempre, la sanzione non è elemento che implica il fatto che siamo difronte ad una regola giuridica -la costituzione è piena di regole giuridiche non sanzionate- La regola giuridica siamo obbligati a dare rispetto perché proviene dell’autorità, rispetto alla regola noi siamo in una posizione subordinata. La costituzione sta al disopra stesso dell’autorità - anche l’autorità è sottoposta alla regola giuridica-. “Dove c’è l’uomo c’è la società, dove c’è la società c’è il diritto, dove c’è l’uomo c’è il diritto”: il diritto è stato creato per favorire l’esistenza della società. Laddove c’è una comunità ci sono delle regole, la formazione sociale si regge perché ci sono delle regole. Il fenomeno del diritto è in fenomeno umano e sociale. Tutto ciò implica che una società per dirsi tale deve avere una pluralità di regole. È un fenomeno complesso, poiché è un complesso di regole. Nel concreto operare assumono due vesti:  Disposizione -quello che viene formulato è scritto nel testo formale, nn vive di vita propria-: sono merce formulazioni linguistiche, suscettibili di diverse interpretazioni  Norma: risultato dell’interpretazione, operata sulla base di diversi criteri Per capire la norma serve capire la disposizione. Per passare dalla disposizione alla norma serve l’interpretazione. Il processo di interpretazione è inevitabile, da una stessa disposizione si possono trarre più norme giuridiche diverse. Ordinamento giuridico È un complesso di regole. Ordinamento viene da ordine – disposizione di più cose collocate, le une rispetto alle altre, secondo un criterio organico e ragionato, rispondente ai fini di praticità, di opportunità e di armonia-. Le regole non stanno insieme in modo disordinato, ma sono ordinate da una serie di criteri. È l’insieme di più elementi -imperativi, consuetudini, fatti normativi- accumunati dal fatto di essere tutti espressione di una determinata organizzazione sociale e coordinati fra loro secondo criteri sistematici -es gerarchia delle fonti-. L’ordine deriva dal fatto che il complesso di regole ha una finalità. Lo stato sociale ha un progetto che è diverso rispetto ad altro tipo di ordinamento. Il progetto dietro la costituzione rende possibile creare un ordinamento. Vi sono più tipi di ordinamento: ordinamento regionale, comunale e costituzionale. Quando parliamo di interpretazione non si intende la prospettiva soggettiva, il processo di interpretazione è guidato da una serie di criteri. Ordinamento costituzionale È l’insieme delle regole che hanno rango e rilievo costituzionale, non solo la costituzione formale.  Disciplina i rapporti tra gli organi costituzionali ed organizzazione del potere -tutta la parte seconda della Costituzione italiana-  Principi di base dell’organizzazione sociale rappresentante quel dato ordinamento  Procedure per la produzione di nuovo diritto -es modo in cui si fanno le leggi- Articolo 2043 codice civile Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.  Fatto: avvenimento o situazione prestito dalla fattispecie di una norma  Doloso: chi lo commette sapeva di determinare un danno  Colposo: chi lo commette da fa un atto di negligenza  Danno ingiusto: lesione di interessi tutelati dall’ordinamento giuridico  Risarcimento: genera un'obbligazione  Nesso causale: devo dimostrale che quel danno deriva da quel fatto, se non lo dimostro non posso avere il risarcimento  È modificabile solo attraverso un procedimento più gravoso di quello di legislazione ordinaria, si dice che è una costituzione rigida. Si sostanzia nella difficoltà nel modificare la costituzione stessa, e modificabile ma con un procedimento aggravato La costituzione può essere definita fonte sulle fonti, contiene e disciplina i processi di produzione di nuovo diritto; in particolare:  Procedimento di revisione costituzionale -articolo 138-  Procedimento di legislazione ordinaria Leggi di revisione costituzionale e leggi costituzionali non si differenziano quanto a procedimento, che è per entrambe quello previsto dall’articolo 138, ma si differenziano per gli effetti che producono: ▪ le leggi di revisione costituzionale incidono formalmente sul testo costituzionale modificandolo, sostituendolo o abrogandolo; ▪ le leggi costituzionali sono quelle che o derogano una norma costituzionale senza modificarla in via definitiva o attuano il testo costituzionale senza modificarlo. Ex. Legge di revisione costituzionale Art. 60 approvato nel 1947 dal Costituente «La Camera dei deputati è eletta per cinque anni, il Senato della Repubblica per sei. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra». Art. 60 modificato dal Parlamento con l’art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2. «La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra». Ex. Di leggi costituzionali che non modificano formalmente la costituzione Art. 137 «Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte. Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte. Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna Impugnazione».  L. cost. 9 febbraio 1948, n. 1, Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d’indipendenza della Corte costituzionale  L. cost. 11 marzo 1953, n. 1, Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale Limiti alla revisione costituzionale Articolo 138 costituzione Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Che la Costituzione possa essere modificata non significa che possa essere stravolta nelle sue concezioni di fondo. Per non snaturare l’ordinamento sono previsti dei limiti, che possono essere espressi o impliciti. ◼ Limiti espressi: (art. 139, la forma repubblicana) ◼ Limiti impliciti: principio di unità nazionale, eguaglianza, sovranità popolare (la Corte costituzionale ha riconosciuto l’esistenza di tali limiti nella sentenza 1146/1988, per cui in qualche misura essa vigila anche sulla legittimità delle leggi cost La costituzione può essere modificata, perché vi è un sistema di flessibilità per evitare che vi siano rotture della costituzione; deve servire la società e non il contrario -non vuol dire che si può modificare di continuo, ma si può adattare alle esigenze della società-. Il cambiamento deve essere il più condiviso possibile -non deve andare a maggioranza-, per questo si è stabilito che per modificarla serve una adeguata riflessione - tempo =due approvazioni a distanza di tre mesi- e maggioranze piuttosto ampie -maggioranza dei componenti e non dei presenti-. In determinate circostanze il referendum non può essere chiesto siccome 2/3 dei componenti è una maggioranza così alta che non è necessario un ulteriore test da parte del corpo elettorale; se è minore di 2/3 si richiede un test ulteriore, quello del corpo elettorale. Modificare la costituzione si può entro determinati limiti di procedura -la forma è sostanza, laddove sono stabilite delle procedure queste non sono suggerimenti ma passaggi per ottenere il risultato; la forma è uno strumento di garanzia, se non ci fossero limiti di forma il potere potrebbe agire in maniera del tutto arbitraria-. La costituzione può essere modificata, non si possono però modificare:  La forma repubblicana -art 139-: capo dello Stato deve essere elettivo -elezione indiretta- e non successivo; è l’unico limite espresso del procedimento costituzionale -limite di sostanza-. Non è possibile utilizzare l’articolo 138 per abrogare l’articolo 138 -per poter modificare la costituzione con il procedimento legislativo ordinario-,il procedimento si può modificare, ma non si può fare in modo che diventi simile al procedimento di legislazione ordinaria  I principi fondamentali -articolo 1/12-  Principi supremi sui quali si fonda la costituzione  Diritti inalienabili dell’uomo  Democraticità dello Stato  Ordine pubblico La costituzione può essere modificata, ma non in ogni sua parte. Non sono modificabili neanche con il procedimento della revisione costituzionale, altrimenti vi sarebbe invalidità della legge stessa pronunciata dalla corte costituzionale. IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO Cosa si intende con la parola legge? Indica testi in cui sono presenti delle regole. La legge è il prodotto collettivo del lavoro delle camere, perché esistono altri tipi di legge rispetto a quelle statali. Legge dello Stato e legge regionale. Procedimento legislativo ordinario 110- 2023 la corte ha ricordato al legislatore che quando si scrive la legge esse debbano essere comprensibili, le leggi oscure sono incostituzionali, perché? Perché il cittadino comune deve essere in grado di comprenderle, e oltre al principio della separazione dei poteri bisogna affiancare il principio della certezza del diritto La costituzione prevede iter-legislativi rinforzati, è necessario passare un referendum e non basta la maggioranza semplice ma assoluta. Differenza: • Maggioranza semplice espressione del voto di maggioranza dei presenti • Assoluta presuppone che votino positivamente il 50+1 degli aventi diritto • Qualificata o 2/3 o 2/5 calcolo sul collegio, su quanti hanno diritto L’iter legislativa • Iniziativa • Deliberativa: discussione del disegno legge • Promulgativa Il capo dello stato può rinviare lo stesso testo e chiedere alle camere di riesaminarlo / votarlo quando vi sono vizi, il capo dello stato è garante della costituzione • Pubblicazione in gazzetta ufficiale (vacatio legis) ART 71 COSTITUZIONE: L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. • CNEL: CONSIGLIO NAZIONALE ECONOMIA E LAVORO • CONSIGLI REGIONALI: possono presentare proposte di legge al parlamento (disegno legge) Il parlamento in seguito alla presentazione del disegno di legge Il parlamento è composto da commissioni parlamentari, gruppi di parlamentari che lavorano per materia, la costruzione dice che non sono ammessi Inter velocizzati per alcune materie, il parlamento può lavorare in plenaria sol su alcune materie. Il vincolo: il parlamento deve lavorare con gruppi che rispecchino le condizioni d’aula. Rappresentative della commissione d’aula. Il disegno di legge viene presentato al presidente della camera, osserva i temi trattati e affida il testo alla commissione competente, viene poi transitato in altre commissioni competente che effettueranno una verifica, esprimendo un parere sul disegno di legge. La commissione elabora la relazione di maggioranza e di minoranza (vengono evidenziati i motivi della discussione). Una stessa commissione può lavorare in diverse modalità, sede redigente, referente, deliberante Referente: utilizza il procedimento legislativo ordinario, le aule seguono il normale iter di approvazione delle leggi, la commissione vota se il testo va o no esaminata, può procedere ad audizioni di esperti per richiedere pareri o di altre commissioni elabora una relazione presentandola all’aula, che vota il testo presentando gli emendamenti. Perché si votano gli emendamenti e poi il testo finale? Per visualizzare il testo nel suo essere completo, perché gli emendamenti possono colpire in tante parti le leggi tanto da modificare la ragion d’essere del disegno di legge. Redigente: la commissione redige relazione e discute gli emendamenti, votandoli, la camera vota solo gli emendamenti votati dalla commissione. Deliberante il testo in aula non ci va mai, la commissione acquisisce il testo, chiede pareri agli esperti, vota gli emendamenti e vota il testo finale. Le camere possono utilizzare procedure diverse per l’approvazione della legge, la costituzione prevede dei limiti rispetto all’utilizzo di questa metodologia, cioè la materia. • Se la materia è costituzionale si utilizza la sede referente • Legge elettorale • Ratifica trattati internazionali che deve essere sempre discussa dall’aula • Bilanci consultivi, quando si decide la spesa pubblica Nelle altre materie è previsto di usare o la sede referente o deliberante, art 72 comm.3 se il governo lo richiede il testo può essere portato dalla commissione all’aula. Se la materia non è coperta da riserva da assemblea (materie in cui il parlamento ha l’onere di lavorare sempre in aula) allora la commissione competente può decidere di agire in sede redigente o deliberante. Siccome siamo un sistema bilaterale, il testo deve essere approvato da entrambi i rami del parlamento. Altri iter legislativi rinforzati Fusione di Regioni o creazione di una nuova regione art. 132, c. 1, Cost. Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove regioni con un minimo di un milione d’abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse. Trasferimento di ulteriori funzioni alle Regioni a statuto ordinario Art. 116, c. 3, Cost. Ulteriori forme e condizioni particolari da autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa Procedimenti legislativi «speciali» ❑ disegni di legge relativi alla conversione dei decreti (tempi contingentati) ❑ disegni di legge costituzionale (non è ammesso emendarli in seconda lettura) ❑ approvazione di amnistia o indulto ❑ disegni di legge di bilancio ❑ disegno di legge di delegazione europea ❑ disegno di legge europea L’amnistia e l’indulto – art. 79 Cost. Amnistia Estingue il reato — Indulto estingue la pena L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge. E la grazie concessa dal PdR? Art. 87, c. 11, Cost. : Provvedimento individuale La legge di bilancio La Costituzione impone l’equilibrio di bilancio – art. 81 Cost. (riforma cost. del 2012) L’approvazione della legge di bilancio deve avvenire entro il 31/12 di ogni anno La legge 31 dicembre 2009, n. 196 (e successive modifiche) prevede che: ❑il Governo entro il 10 aprile di ogni anno presenti alle Camere il Documento di economia e finanza (Def) ❑Il 30 aprile il Governo presenta alla Commissione UE il suo piano di stabilità e riforma ❑Il 30 giugno il Governo presenta alle Camere il rendiconto generale dello Stato, e presenta il d.d.l. di assestamento (previsioni di ulteriore spesa, o contenimento della stessa) ❑Il 27 settembre il Governo presenta la nota di aggiornamento del documento di economia e finanza (Nadef) ❑Da fine ottobre a fine dicembre si inizia a discutere della legge di bilancio Se non viene approvata la legge di bilancio in tempo? Interviene l’esercizio provvisorio, ed è necessaria una legge che: ❑Vincola il governo a spendere non più di 1/12 delle risorse previste dal bilancio non approvato, o di quello dell’anno precedente. Questo, mese per mese, fino al massimo del 30 aprile (l’ultima volta è accaduto nel 1987). Art. 81, c. 2 Cost. Il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. Art. 81 c. 3 Cost. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte Legge ordinaria, decreto-legge (d.l.) e decreto legislativo (d.lgs.) sono fonti che hanno tutte la medesima forza attiva e passiva, cioè: forza attiva possono abrogarsi vicendevolmente (un d.l. può abrogare un d.lgs. o una legge, un d.lgs. può abrogare un d.l. o una legge, una legge può abrogare un d.l. o un d.lgs); forza passiva resistono all’abrogazione da parte di fonti subordinate (es. regolamenti). Definiamo allora atti con forza di legge d.l. e d.lgs. per sottolineare come, pur avendo la stessa forza della legge, essi si formano con un procedimento diverso e sono adottati da un soggetto diverso dal Parlamento. La sezione II del titolo I parte II della Costituzione porta il titolo “La formazione delle leggi”. Essa si compone degli articoli che vanno dal 70 all’82 e tratta in particolare: ▪ della titolarità della funzione legislativa (art. 70); ▪ della titolarità dell’iniziativa legislativa (art. 71); ▪ del procedimento di formazione della legge ordinaria (art.72, 73 e 74); ▪ del referendum abrogativo, che consideriamo fonte del diritto in quanto innova l’ordinamento giuridico (art. 75); ▪ dell’esercizio della funzione legislativa da parte del Governo nei due eccezionali casi della delega legislativa e della decretazione legislativa e (art. 76 e 77). Analizzando più in dettaglio il potere di iniziativa possiamo notare: ◼ L’iniziativa governativa non subisce alcun limite, il Governo è cioè libero di presentare disegni di legge su qualsiasi materia. Anzi, in alcuni casi l’iniziativa è ad esso riservata (es. legge di bilancio). ◼ L’iniziativa parlamentare non subisce limiti, tranne che per le iniziative riservate al Governo. ◼ L‘iniziativa dei Consigli regionali è in alcuni statuti speciali limitata alle materie di interesse regionale. ◼ L’iniziativa del CNEL è limitata dallo stesso art. 99 Cost., secondo il quale essa deve svolgersi “secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge”. In sostanza essa può riguardare materie di interesse economico. NB si definiscono disegni di legge le iniziative governative e proposte di legge tutte le altre. La deliberazione può avvenire in Parlamento secondo tre modalità differenti, a seconda del ruolo assunto dalla commissione incaricata dell’esame del progetto di legge. Si parla allora di: ▪ procedura normale o procedura per commissione referente quando la commissione ha solo il potere di proporre e riferire all’Assemblea plenaria; ▪ procedura per commissione deliberante o in sede legislativa, quando la commissione approva in via definitiva il progetto di legge “sostituendosi” all’Assemblea; ▪ procedura per commissione redigente, quando alla commissione spetta la votazione sui singoli articoli del progetto di legge ma all’Assemblea plenaria è riservata la votazione finale sull’intero testo. Le procedure in sede deliberante e redigente sono più veloci della normale. La scelta se utilizzare l’una o l’altra non è però del tutto libera. L’art. 72 pone dei limiti richiedendo la procedura normale sempre e comunque per alcune ipotesi. Si parla di riserva di legge di Assemblea per i casi di: ▪ disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale; ▪ disegni di legge di delegazione legislativa; ▪ disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali; ▪ disegni di legge di approvazione di bilanci e consuntivi. Inoltre: se 1/10 dei componenti di ciascuna Camera o 1/5 di una Commissione lo chiedono l’esame di un progetto di legge può in ogni momento essere rimesso all’Assemblea. E ancora, se una Commissione in sede legislativa non aderisce ai pareri di una Commissione “filtro” (es Comm. bilancio) il progetto passa automaticamente all’Assemblea). L’art. 73 ai commi 1 e 2 dispone che: “Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito”. L’art. 74 dispone inoltre che: “Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata”. La promulgazione è un atto attraverso il quale il Presidente della Repubblica documenta e proclama l’avvenuta formazione della volontà legislativa Il PdR non è solo un passacarte, infatti: con la promulgazione il Presidente della Repubblica esercita un primo esame della legittimità costituzionale della legge. Non a caso, soprattutto in tempi recenti (caso della legge Gasparri sull’assetto radiotelevisivo), nell’esercitare il suo potere di rinvio ha indicato espressamente che l’atto rinviato presentava vizi di legittimità costituzionale. Resta il fatto che se il Parlamento riapprova la legge senza tener conto dei rilievi mossi dal PdR questi è obbligato a promulgarla, a patto che nel promulgare una legge incostituzionale non incorra nelle ipotesi di alto tradimento e attentato alla costituzione (NB su questo punto la dottrina non è concorde). Le leggi promulgate devono essere portate a conoscenza di tutti i cittadini, i quali sono tenuti a rispettarle, per questa ragione è prevista la pubblicazione, che consiste:  nell’inserimento nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  nella pubblicazione dell’intero testo nella Gazzetta ufficiale della Repubblica. Tutto ciò deve avvenire entro 30 giorni dalla promulgazione (l. 839/1984). Dopo 15 giorni dalla pubblicazione, se il legislatore non ha stabilito un termine diverso per motivi di urgenza, la legge entra in vigore. Dopo questo periodo di vacatio legis vale il principio Ignorantia legis neminem excusat, si ritiene cioè che la legge sia da tutti conosciuta. Gli atti con forza di legge Hanno caratteristiche simili per forza alle leggi ordinante, pur non avendo la stessa forma -origine da un determinato procedimento-. Sono il: o Decreto-legge: vengono emanati in casi di necessità e di urgenza; non vi è tempo per riflettere, vi è esigenza di rispondere immediatamente con una risposta normativa a un'esigenza di emergenza. La rapidità di risposta determina l'efficacia di un provvedimento. Ha un tempo di conversione di 60 giorni, dopo questi se non viene convertito in legge perde la sua valenza, se viene convertito non esiste più perché diventa legge ordinaria. La necessità e l'urgenza vengono stabilite dal governo stesso, Articolo 76 costituzione L'esercito della funzione legislativa non può essere delegato al governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per un tempo limitato e per oggetti definiti. Articolo 77 costituzione Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. Articolo 76 costituzione Strumento di democrazia diretta: decreto-legge/legislativo, legge ordinaria- possono subire referendum abrogativo. Significa togliere dall’ordinamento un determinato atto normativo, ha successione nel tempo, se interviene un nuovo atto quello nuovo sostituisce quello vecchio. Se si abroga quelle nuove torna quella prima. Abrogazione parziale: si interviene su alcune parole, disposizioni, parti che cambiano il senso alle disposizioni. Il referendum ha valore negativo, cancellazioni di parti ma ha un valore creativo, dando nuove interpretazioni alle norme. Nel 93 si è riusciti a trasformare la legge elettorale del senato da proporzionale a maggioritario, poi è intervento il legislatore passando al sistema misto. Il referendum abrogativo è una istituzione che ha capacità di creare diritti in tutto e per tutto nuovo, capacità creativa. Interviene sulle leggi, leggi ordinari e atti con forza di legge. Il referendum costituzionale: non è abrogativo. Interviene con un atto approvato dal parlamento e ne sospende l’entrata in vigore finché non ci sarà la votazione. Non può essere chiesto per le leggi tributarie e di bilancio, autorizzazioni a modificare trattati internazionali… Il referendum abrogativo ha il quorum di partecipazione: maggioranza degli aventi diritto (almeno) Compiti dell’UCR sono: ◼ Verificare la regolarità delle firme raccolte; ◼ Verificare a natura dell’atto sottoposto a referendum (deve essere una legge); ◼ Valutare l’uniformità e l’eventuale analogia delle richieste provvedendo se necessario ad accorparle in un unico quesito ◼ Interrompere il procedimento nel caso in cui l’atto oggetto del referendum sia già stato abrogato e/o modificato dal Parlamento. La Corte costituzionale giudica sull’ammissibilità del referendum, valuta cioè che non siano violati i limiti fissati dalla Costituzione all’istituto referendario. Il referendum ◼ non deve avere ad oggetto gli atti menzionati dall’art. 75 (leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali). ◼ il quesito non deve contenere una pluralità di domande eterogenee. ◼ il referendum non deve avere ad oggetto, ovviamente, disposizioni di rango costituzionale. Il referendum può essere: Consultivo Abrogativo: consultazione popolare con segno negativo Costituzionale La Corte costituzionale controlla l'ammissibilità del referendum. L’art. 75 dispone che: “È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum”. L'iniziativa referendaria spetta a 500 mila elettori e 5 consigli regionali. L'iniziativa parte da un comitato promotore -redige il testo, raccoglie le firme e propone il referendum-, l'iniziativa è sopposta a delle verifiche perché vi sono requisiti formali -se ne occupa la corte di cassazione, controlla la regolarità delle firme-. L'ufficio centrale per il referendum -formale- può fare al meno due verifiche: • Accorpare quesiti referendari che giudicano essere omogenei • Dichiarare che l'oggetto del referendum si è estinto perché il legislatore nel mentre è intervenuto ad abrogare la norma di cui si chiede l'abrogazione Si ha la seconda verifica della Corte costituzionale che verifica l'ammissibilità del referendum abrogativo, un referendum è ammissibile o non ammissibile in base al rispetto dei limiti -sentenza 16/98-: • Di materia o Quesito formulato in materia sufficientemente chiara per l'elettore o Quesito unico e unitario o Non deve avere come oggetto disposizioni di rango costituzionale o Il risultato del referendum non deve essere tale da creare una lacuna nell'ordinamento -normativa di risulta- Perché il referendum sia valido deve votare almeno il 50+1 degli aventi diritto. Perché la legge sia abrogata si devono essere la maggioranza dei voti validamente espressi. Fonti esterne all'ordinamento statale Si parla di fonti che hanno efficacia all'interno dell'ordinamento statale. Fonti dell'Unione europea L'ordinamento dell'unione europea è sovranazionale. Gli Stati spostano una fetta della loro sovranita verso le istituzioni internazionali. Diritto internazionale: sistema di regole che disciplina i rapporti tra gli Stati -come entità paritarie- Nel diritto internazionale la produzione di diritto internazionale segue due filoni:  Trattati: contratti tra Stati, nascono perché gli Stati decidono di imporsi delle regole, vincola solo gli Stati che lo sottoscrivono. Non basta che sia sottoscritti, è necessario che lo Stato operi 1l procedimento di ratifica del trattato -ad opera del presidente della repubblica, fa in modo che le regole diventino efficaci nell'ordinamento- e che vi sia l'ordine di esecuzione -provvedimento che ordina alle autorità di applicare le regole contenute nel trattato-. La legge di autorizzazione alla ratifica se approvata dal parlamento contiene anche l'ordine di esecuzione. L'unione Europea si vige su dei trattati con i quali gli Stati limitano la propria sovranità a favore di un ordinamento sovraordinato -gli è dato il potere di adottare delle regole che hanno efficacia all'interno degli ordinamenti degli Stati membri-  Consuetudini: è una fronte importantissima, ha la particolarità che vincola anche gli Stati che con il loro comportando non hanno determinato la formazione della regola; è una fonte più forte del trattato L'unione europea non è una confederazione di Stati -perché adotta delle regole-, ma non è neppure uno stato federale -non si sostituisce ai singoli Stati membri-. Si basa sulle fonti originarie-insistitutive- e sulle fonti di diritto ordinario -regolamenti e direttive:  Regolamenti: ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile  Direttive: vincola lo Stato membro in cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere. Ha portata generale -diventa applicabile solo se recepita- e pone obbligo di risultato agli Stati membri- esiste la sanzione, è l'effetto diretto della direttiva; è ammesso che una direttiva abbia un livello di dettaglio molto elevato se si rende necessaria una uniformità delle discipline statali, per garantire il raggiungimento degli obbiettivi è necessaria una elevata accuratezza di recepimento. Articolo 288 TFUE (ex articolo 249 del TCE) «Per esercitare le competenze dell'Unione, le istituzioni adottano regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri. Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari è obbligatoria soltanto nei confronti di questi. Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti». La Direttiva: ➢Ha portata generale ➢Pone un obbligo di risultato agli Stati membri Va precisato comunque che: È ammesso che una Direttiva abbia un livello di dettaglio molto elevato se si rende necessaria una uniformità delle discipline statali (CGCE 38/77 del 23/XI/1977). Per garantire il raggiungimento degli obiettivi è necessaria una elevata accuratezza di recepimento (CGCE C/6/04 del 20/X/2005). • Sono veramente liberi gli Stati di recepire le Direttive nelle forme che ritengono più opportune? NO Per la CGCE è necessario lo stesso atto formale che avrebbe utilizzato lo Stato per disciplinare la materia oggetto della disciplina comunitaria, e in ogni caso il mezzo più idoneo per garantire l’efficacia reale della direttiva. Va esclusa, ad esempio, la circolare ministeriale. • Cosa succede se gli Stati membri non adempiono agli obblighi imposti da una direttiva o se non adempiono adeguatamente? NB La direttiva può avere effetto diretto quando, scaduto il termine imposto agli Stati per il recepimento, questi non abbiano adempiuto a tale obbligo o non vi abbiano adempiuto adeguatamente. Va tenuto presente che l’effetto diretto ha una funzione sanzionatoria, non deve cioè essere la regola. Vi sono perciò dei limiti I limiti dell’effetto diretto ➢ L’effetto diretto è solo verticale e non orizzontale, cioè la direttiva con effetto diretto attribuisce diritti invocabili solo nei confronti degli Stati e non di altri cittadini (CGCE, Faccini Dori, 1995). In altre parole, obblighi a carico dei cittadini possono essere posti dalle istituzioni comunitarie solo laddove la UE ha potere di adottare regolamenti. ➢ L’effetto diretto riguarda non la direttiva nel suo complesso, ma solo singole disposizioni che siano sufficientemente chiare e precise per poter essere direttamente applicate. Se l’effetto diretto fosse generalizzato sarebbe vanificato il suo valore sanzionatorio Riassumendo, quando e perché può essere impugnata una direttiva per far valere il suo effetto diretto nei confronti di uno Stato inadempiente? A termine scaduto per: ➢ Mancata trasposizione; ➢Trasposizione incompleta e/o non atta a garantire gli effetti “voluti” ➢ Mancata applicazione delle norme di trasposizione adottate dallo Stato. Il regolamento comunitario ➢Ha portata generale ➢È obbligatorio in tutti i suoi elementi ➢Ha diretta applicabilità in tutti gli Stati membri Diretta applicabilità Il reg. non si rivolge a uno o più destinatari individuati, ma ad una o più categorie di soggetti. DOMANDA: Può un reg. avere efficacia territoriale limitata ad una porzione del territorio UE (es uno o più Stati membri, ma non tutti?) SI, è il caso, per fare un solo esempio, dei reg. concernenti i soli Länder tedeschi dopo la riunificazione. Uno Stato membro non può dare applicazione solo parziale a un regolamento comunitario, ma deve conformarsi ai suoi contenuti in modo pieno. Si deve cioè confermare in modo rigoroso (non c’è la discrezionalità che troviamo nel caso della direttiva). DOMANDA: È possibile che un regolamento comunitario necessiti di uno o più atti statali per essere «concretamente operativo» nell’ordinamento di uno Stato membro? SI ➢ Ad esempio con una delega alla Commissione UE di competenze di esecuzione ➢ Con la richiesta agli Stati membri di integrare la disciplina (ad esempio prevedendo misure sanzionatorie ➢ E comunque, art. 4 par. 3 TUE obbliga gli Stati a adottare «ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l’esecuzione degli obblighi … conseguenti agli atti delle Istituzioni dell’Unione» L’adeguamento dell’ordinamento italiano agli obblighi derivanti dall’appartenenza alla UE • Governativi • Ministeriali • Autorità indipendenti • Interministeriali I regolamenti governativi= regolamenti amministrativi imputabili al governo, emanati dal Pr con decreto Pr, deliberazione del consiglio dei ministri previo parare del consiglio di Stato, sottoposti a visto e registrazione da parte della corte dei conti, pubblicati in GU Consiglio di stato: consigli al governo, giudice di ultima istanza I regolamenti ministeriali: emanati dal singolo ministro nelle materie di competenza, il ministro deve avere un espresso conferimento dalla legge, Espressa previsione del potere regolamentare Adottati previo parere del CdS, sottoposti a visto e registrazione da parte della corte dei conti, pubblicati in GU I regolamenti dell’esecutivo sono individuati dalla legge 400/1988: • Esecutivi • Attuazione e integrazione • Indipendenti • Organizzazione • Delegificazione Dipende dal rapporto in cui stanno con la fonte primaria. Il regolamento serve a rendere esecutivi i contenuti della legge Esecuzioni: Danno esecuzione a leggi e/o atti aventi forza di legge, per cui: • Non possono innovare o aggiungere alcunché all’atto nel quale trovano fondamento; • Possono solo specificare quanto già potenzialmente compreso nell’atto cui danno esecuzione. Non si tratta dunque di regolamenti autonomi Attuazione: Il loro scopo è dare attuazione ed integrazione ad atti, legislativi o con forza di legge, recanti norme di principio. Non sono ammissibili in materie coperte da riserva assoluta ed in quelle attribuite alla competenza delle Regioni.Non per materie coperte da riserva assoluta:con i regolamenti di esecuzione si può intervenire anche sulle riserve assolute Indipendenti: Intervengono dove esiste un vuoto legislativo disciplinando materie che la legge non ha disciplinato. Non possono però intervenire nelle materie oggetto di riserva di legge. Dove esiste un vuoto legislativo Organizzazione: Disciplinano organizzazione e funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge in attuazione della riserva contenuta nell’art 97 Cost. Possono essere di esecuzione, di attuazione e integrazione, ma mai indipendenti. Delegificazione: utilizzati quando c’è esigenza di semplificazione normativa. Per disciplinare una materia sono possibili vari strumenti (legge ordinaria, decreti, decreti ministeriali, regolamenti) a volte l’utilizzo dello strumento è vincolato (riserva di legge e riserva assoluta). Non è detto sempre che la legge sia lo strumento migliore (materie specifiche= regolamento amministrativo, x via del rilievo della materia). Se su una determinata materia ci sono leggi che non hanno aggiornamenti rapidi, è opportuno utilizzare una disciplina regolamentare, abbassando di un livello la normativa su quella materia. Quindi o il parlamento apre un vuoto che viene colmato dall’amministrazione (serve l’approvazione del parlamento) o approva una legge che autorizza il governo a approvare regolamenti di Delegificazione (si sostituiscono a una legge specifica). È la legge che autorizza il governo, e con questa legge all’emanazione della disciplina regolamentare le discipline precedenti sono considerate abrogate. Si capisce guardando la fonte da cui origina il potere e il regolamento. I regolamenti non abrogano ma la sostituiscono. Per delegificazione s’intende il potere del legislatore di affidare una determinata materia, già disciplinata dalla legge, alla competenza normativa del potere esecutivo. • I regolamenti di delegificazione si sostituiscono ad una o più leggi; • I regolamenti di delegificazione non abrogano la legge che sostituiscono perché un regolamento non può mai abrogare una legge. Che fine fanno le leggi sostituite? La corte costituzionale I giudici durano in carica 9 anni e sono scelti, senza limiti di età, fra: - Magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni superiori; - Avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno 20 anni; - Professori ordinari di Università in materie giuridiche. Composizione per i giudizi di accusa Per giudicare dei reati presidenziali per alto tradimento e attentato alla Costituzione, ai 15 giudici si affiancano 16 membri aggregati (cd giudici non togati) tratti a sorte da una lista di 45 persone stilata dal Parlamento in seduta comune ogni 9 anni GARANZIE:  Immunità penale: come per i parlamentari i giudici costituzionali non possono essere sottoposti a procedimenti penali senza la previa autorizzazione della Corte costituzionale.  Insindacabilità: i giudici costituzionali non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e per i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.  Inamovibilità: i giudici costituzionali possono essere rimossi solo dalla stessa Corte costituzionale ed esclusivamente per incapacità (fisica o giuridica), per gravi mancanze nell’esercizio delle loro funzioni o per inattività da oltre un semestre. Prerogative di carattere economico: Composizione ordinaria 15 giudici di cui:  5 nominati dalle supreme magistrature (3 dalla Corte di Cassazione, 1 dal Consiglio di Stato, 1 dalla Corte dei Conti);  5 eletti dal Parlamento in seduta comune;  5 nominati dal Presidente della Repubblica  Retribuzione: per garantire l’indipendenza economica dei giudici, ad ognuno di essi è riservato un trattamento economico non inferiore a quello del primo Presidente della Corte Sono prerogative della Corte costituzionale in quanto organo:  Autonomia regolamentare: tramite propri regolamenti la CC si dà una organizzazione interna e disciplina lo svolgimento dei procedimenti dinanzi ad essa.  Autonomia finanziaria: la CC provvede autonomamente alla gestione delle proprie spese nell’ambito di un fondo stanziato con legge del Parlamento.  Autonomia amministrativa: la CC gestisce autonomamente i propri uffici stabilendo numero, qualità, attribuzioni, diritti e doveri e compensi dei funzionari.  Autonomia organizzativa: la CC provvede in piena autonomia a stabilire organi e struttura interna (Ufficio di presidenza, Commissione per gli studi ed i regolamenti, ecc.).  Autodichìa: la giurisdizione sui ricorsi dei dipendenti della CC spetta alla stessa Corte. Il controllo di costituzionalità La Costituzione italiana è una Costituzione rigida in quanto non può essere modificata dalla legge ordinaria, ma solo da una legge adottata da un apposito procedimento aggravato. Premesso ciò ne consegue inevitabilmente che:  Una legge ordinaria non può porsi in contrasto con la Costituzione poiché ciò equivarrebbe ad ammettere che la legge ordinaria possa modificare la Costituzione  È necessario che un organo di tipo giurisdizionale vigili sul rispetto della Costituzione da parte delle leggi. Tale organo è in Italia la Corte costituzionale. Per parametro del giudizio di costituzionalità si intende ogni atto utilizzato dalla Corte costituzionale per stabilire se gli atti sottoposti a giudizio sono contrari a Costituzione. Sono dunque parametro:  La Costituzione, sia per le norme da essa espressamente previste sia per i principi da essa desumibili. Secondo l’art. 134 la Corte costituzionale giudica:  sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni e delle province autonome di TN e BZ;  sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;  sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione. Gli articoli 123 e 127 prevedono inoltre il giudizio:  Sui conflitti di competenza tra Stato e Regioni e tra Regioni (127)  Sugli statuti delle regioni ordinarie (123) La l. cost . 1/1953 ha inoltre previsto che la Corte giudichi:  Sull’ammissibilità del referendum abrogativo. Secondo l’art. 134 Cost.:  Leggi ordinarie dello Stato  Atti aventi forza di legge (decreti-legge e decreti legislativi)  Leggi regionali Secondo altre disposizioni e/o secondo la giurisprudenza della stessa CC:  Leggi costituzionali e/o di revisione costituzionale per i vizi formali relativi al procedimento di cui all’art. 138 Cost. ed il rispetto dei principi supremi dell’ordinamento sent. 1146/1988; 366/1991).  Statuti delle regioni ordinarie (art. 123 Cost.)  Leggi delle province autonome di TN e BZ  DpR contenenti le norme di attuazione degli statuti delle Regioni ad autonomia speciale  DpR contenente l’esito del referendum abrogativo (sent. 26/1987) La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge. LEGGE REGIONALE ecceda la competenza della Regione: non vuol necessariamente dire Ledere la competenza altrui. La regione quando vuole dimostrare l’eccedenza della sua competenza deve dimostrare l’interesse a ricorrere LEGGE DELLO STATO o REGIONE leda la sua sfera di competenza: Lo stato non deve dimostrare che c’è una lesione da parte della Regione, basta ricorrere a quanto scritto in costituzione  Entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’atto (sulla Gazzetta ufficiale o sul Bollettino regionale) Regioni o Governo possono impugnarlo di fronte alla Corte costituzionale.  Il Governo può impugnare la legge regionale che «ecceda la competenza della Regione».  Le Regioni possono impugnare la legge statale o regionale o l’atto con forza di legge che «invada la sua sfera di competenza».  La Corte costituzionale può prevedere la sospensione d’ufficio dell’atto nel caso in cui l’esecuzione dell’atto possa comportare «irreparabile pregiudizio all’interesse pubblico o all’ordinamento giuridico della Repubblica, ovvero il rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei cittadini» (l. 131/2003) I conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato e tra Stato e Regioni ART 117 La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE: in senso stretto una controversia con la quale si rivendica come proprio un compito, cioè una attribuzione, che anche altri rivendicano come proprio. per la Corte costituzionale anche una controversia con la quale si lamenta il cattivo esercizio di un potere altrui qualora in questo modo venga lesa la posizione garantita dalla Costituzione al ricorrente (es. il Governo rifiuta di fornire documenti alla Magistratura invocando ingiustificatamente in segreto di Stato). Ex. Uno dei due esercita il proprio potere in modo tale da ostacolare l’altro PRESIDENTE REPUBBLICA e MINISTRO GIUSTIZIA sul provvedimento della grazia, che può essere ostacolato dal ministro non firmando l’atto. (2 organi che non hanno potere legislativo in questo caso) Secondo l’art. 37 della l. 87/1953 il conflitto di attribuzione. • Riguarda organi appartenenti a poteri diversi • Riguarda organi che sono competenti a dichiarare in via definitiva la volontà del potere cui appartengono. • Riguarda la sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri dalle norme costituzionali è considerato potere dello Stato qualsiasi organo statale che si posto al vertice nell’ambito della funzione ad esso attribuita dalla Costituzione. In concreto sono considerati poteri dello Stato che possono ricorrere alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzioni: • Il Governo (PdCM e in alcuni casi singoli ministri, v. caso Mancuso); • Il Parlamento (ciascuna delle due Camere); • Il Presidente della Repubblica; • Il Consiglio superiore della magistratura; • Ciascun singolo giudice, in quanto esercita la propria funzione subordinato solo alla legge; • Il comitato promotore dei referendum, in quanto ritenuto organo esterno allo Stato persona “titolare dell'esercizio di una pubblica funzione costituzionalmente rilevante e garantita” (ord. CC 17/1978). Oggetto Qualunque atto di natura commissiva o omissiva: - atti definitivi (es. decisione dell’Ufficio centrale per il referendum ) - atti anche modificabili (es. provvedimenti giudiziari) - leggi o atti equiparati (cd conflitto per atti legislativi) - meri comportamenti Parametro Ogni norma costituzionale (art. 37 l. 87/1953) in quanto il giudizio si fonda sul parametro dell’attribuzione fatta a livello costituzionale - fonti atto di rango costituzionale - regole consuetudinarie - convenzioni costituzionali - Prassi interpretative una controversia con la quale si rivendica come proprio un compito, che anche altri rivendicano come proprio o con la quale si lamenta il cattivo esercizio di un potere altrui qualora venga lesa la posizione garantita dalla Costituzione al ricorrente, MA (Nota bene) i conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni non riguardano l’uso delle potestà legislative, le quali possono essere oggetto del giudizio di legittimità costituzionale ex art. 127 Cost. Ci sono dei casi 9particolari, ad esempio, POTERE DELLO STATO che può ricorrere alla corte costituzionale: ART 117 La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; Governo (PDCM e singoli ministri, CASO MANCUSO contro Senato, PR; ministri, CASO DI PROVVEDIMENTO INDIVIDUALE) Parlamento (ciascuna delle 2 camere) Consiglio Superiore della magistratura Presidente Singoli giudici Comitati promotori Giustizia costituzionale All’interno dell’ordinamento italiano— Corte Costituzionale  Controllo costituzionalità leggi/atti aventi forza di legge — incidentale, principale —  Risolve i conflitti di attribuzione tra i poteri dello stato  Giudizio di ammissibilità referendum abrogativo (sulla base della materia —amnistia, indulto, bilancio, trattati internazionali —, sulla base del modo in cui è formulato il quesito e l’esito del referendum). Si esplica per tutte le richieste referendarie.  Giudizio sui reati presidenziali : alto tradimento, attentato alla costituzione. Il parlamento in seduta comune decide di mettere in stato di accusa il presidente è la corte integrata (non più a 15 giudici, ma se ne aggiungono 16 giudici laici/non togati, estratti a sorte da un elenco di 45 nominativo predisposto dal parlamento in seduta comune ogni 9 anni). ALTO TRADIMENTO ATTENTATO ALLA COSTITUZIONE — non si è mai verificata una situazione di questo tipo, sono fattispecie di reato, situazioni talmente gravi che di fatto dal 48 ad oggi non è mai successo che un presidente fosse processato con queste accuse. Il Presidente può andare contro alla costituzione ex. Conflitto di attribuzione tra poteri dello stato, Presidente vs. Ministro Giustizia sul provvedimento della Grazia, provvedimento che spetta al PR. Presidente vs. Ministro nomina ad interim, la corte ha dato ragione al PR. Se in un conflitto di attribuzioni il presidente ha torto, ma può essere definito attentato allo stato/alto tradimento? No, si può risolvere con un conflitto di attribuzione tra poteri dello stato, non serve l’impeachment del presidente. Cos’è alto tradimento, attentato alla costituzione? Omissioni, azioni al di fuori dall’essere super partes. In maniera tale da ledere lo stato, agendo in maniera nascosta con l’appoggio di potenze straniere. Sentenza Usata quando la Corte per decidere entra nel merito della questione ad essa sottoposta. Può essere: di accoglimento, se la questione di legittimità costituzionale viene accolta. —INCOSTITUZIONALITÀ DELLA LEGGE IMPUGNATA di rigetto, se la questione di legittimità costituzionale non viene accolta — LEGITTIMITÀ DELLA LEGGE IMPUGNATA Ordinanza Usata quando la Corte per decidere non entra nel merito della questione ad essa sottoposta (es. ordinanze di remissione degli atti al giudice per manifesta infondatezza o non rilevanza). La CC accoglie la questione di legittimità e dichiara (in vario modo) l’incostituzionalità delle norme impugnate. Le norme dichiarate incostituzionali non sono più applicabili da nessun giudice. La sentenza di accoglimento ha effetti: ▪ erga omnes, cioè su chiunque (come la legge); ▪ retroattivi, vale cioè nei confronti di tutti i rapporti non esauriti (non ancora decisi con sentenza passata in giudicato). Nel caso delle leggi penali vale anche per i rapporti esauriti poiché non è possibile mantenere una condanna penale basata su una legge incostituzionale. LO STATO Lo stato è l’oggetto di studio del diritto pubblico e di altre branche del diritto (diritto internazionale). Lo stato interviene in tutti gli aspetti della vita dei cittadini. Ma cos’è lo stato? Un popolo, un territorio su cui vige la sovranità, vige il mutuo riconoscimento. Lo stato non è sempre esistito, ma da un certo momento nella storia l’uomo ha deciso di organizzarsi in comunità con determinate caratteristiche (civiltà semplici: tribali, stato). È una forma di organizzazione, che assume determinate sembianze ma ha caratteristiche comuni. La nascita dello Stato viene fatta risalire alla PACE DI VESTFALIA 1648. Che pose fine alla guerra dei 30 anni (guerra di religione con motivazioni economiche). Che scoppio in un momento in cui il sacro romano impero tento di imporre una religione comune ai principi. Nei trattati si afferma un principio, che è l’embrione dello stato moderno, cioè la SOVRANITÀ. I trattati sostenevano che al principe spettava la decisione di decidere il credo del popolo. (Fede) Non ci devono essere quindi ingerenze dall’esterno. Lo stato che nacque in quel momento non è paragonabile all’entità di stato odierna, poiché non vi era la separazione dei poteri. Il popolo, il territorio e la sovranità caratterizzano lo stato come entità che ha la finalità di organizzare una società. TERRITORIO: sui cui lo stato esercita la propria sovranità. È definito da accordi internazionali, mutuo riconoscimento da parte dei vari stati, senza il riconoscimento (Palestina e Israele, Ucraina e Russia). Il territorio è una parte fisica sui cui lo stato esercita la propria sovranità. • Vi sono regole internazionali per stabilire lo spazio aereo (quota satellite geostazionario). • Considerato sede dello stato: L’ambasciata dove vige il diritto di quello stato. • Navi e aerei battenti bandiera • Alcune chiese hanno L’extraterritorialità SPAZIO ENTRO IL QUALE SI ESERCITA LA SOVRANITÀ DELLO STATO. POPOLO: il vincolo che lega il popolo allo stato è la CITTADINANZA, status giuridico, insieme di diritti e doveri. IUS SANGINUIS, IUS SOLIS. — ACQUISIZIONE ALLA NASCITA NATURALIZZAZIONE: • Matrimonio • Residenza • Cittadinanza unica IUS CULTURE: figlio di immigrati nato in Italia che non ha ottenuto la cittadinanza dai genitori, può vivere la sua vita in Italia frequentando le scuole qui. Quando parliamo di stato è necessario che si parli di Governo. MONOPOLIO DELLA FORZA LEGITTIMA. Lo stato esiste perché e nel momento in cui gli individui hanno rinunciato a farsi giustizia da sé, e hanno delegato a uno stato il monopolio della forza legittima (limiti costituzionali). Il diritto internazionale disciplina una comunità di pari grado, dimensione internazionale della sovranità, non c’è un ente sovraordinato. Gli stati hanno dato potere a organizzazioni che impongono regole nei loro ordinamenti, non vi è piò il sommo potere di imperio. SOVRANITÀ: appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti stabiliti nella costituzione. Art – dice a chi spetta, Come esercita la sovranità il popolo? Democrazia — è una forma di delega della sovranità da parte del cittadino ad un ente che la esercita in modo tale da tutelare i cittadini. La democrazia tutela la maggioranza, è una forma di garanzia, è difficile nelle società complesse decidere a unanimità. La decisione della maggioranza potrebbe essere lesiva, quindi ci devono essere delle garanzie (tutela minoranze, diritto delle opposizioni. — Tirannia della maggioranza La democrazia assume varie forme  Rappresentativa: delega ai rappresentanti di prendere le decisioni in nostra vece. Esiste il vincolo di mandato operativo, non si rieleggono  Diretta: forma di partecipazione diretta del cittadino alla formazione delle decisioni statali e regionali (referendum e iniziative popolari statali e a livello regionale) • Referendum abrogativo a livello statale • Referendum costituzionale • Referendum consultivi regionali (acquisire l’orientamento dell’elettorato) Le due forme possono stare insieme, ci sono sistemi che fanno più spazio agli strumenti di democrazia diretta come la Svizzera (8.000.000), in Italia è più difficile con (47/48.000.000 di elettori). L’utilizzo degli strumenti di democrazia diretta può essere lesivo, è sbagliato deresponsabilizzare una scelta politica. Il principale limite che la costituzione pone all’esercizio della sovranità è — la separazione dei poteri (legislativo, esecutivo e giudiziario devono essere tra loro separati). Ha determinato il passaggio dallo Stato assolutistico di Vestfalia, alle democrazie ordine/contemporanee (tolti dei poteri al sovrano per affidarlo a diversi organi). Il principio cardine del costituzionalismo è la separazione dei poteri e la tutela dei diritti nei confronti del cittadino (l’una è funzionale all’altra). È la base dell’assetto democratico. Non c’è una gerarchia di valori nei principi stabiliti dalla costituzione. Valori/principi o diritti tutelati dalla costituzione possono entrare in conflitto in determinati contesti (si privilegia uno a sfavore dell’altro). (Ex. Diritto alla salute e diritto a circolare liberamente, durante la pandemia). Eccezioni al principio della separazione dei poteri: 1. Il governo può emanare, il parlamento tramite la fiducia si lega al governo. A fronte della separazione dei poteri non si possono fare eccezioni? Falso Il principio di separazione dei poteri ammette eccezioni che non possono essere tali da far diventare regola ciò che regola non é. (Questione di fiducia: forzatura, modo legittimo per arginare le garanzie di separazione dei poteri sui decreti-legge). La sovranità nasce da quell’embrione e nasce il sistema di diritto internazionale, con la pace di Vestfalia 1648. Elementi di base per qualificare un sistema come sistema statale. Sistema assoluto il sovrano concentra su di sé tutti i 3 poteri. Forme di Stato e forma di governo sono delle classificazioni (qualcosa di artificiale, viene fatta osservando la realtà è una semplificazione della realtà per comprenderla). Stati federali: Stati Uniti, Svizzera, Germania ma hanno caratteristiche diverse ciò che gli accomuna sono le caratteristiche che individuiamo per poter dire che quella è una categoria. Le classificazioni sono il risultato dell’indagine che fa lo studioso del diritto. Non sono esaustive, non sono fisse in assoluto perché il diritto evolve per rispondere le esigenze dell’uomo e del vivere comune (modificano i criteri che individuano quella forma di …). Sistemi con determinate caratteristiche hanno fatto sì che accanto alla forma di governo parlamentare si sono introdotte ulteriori specificazioni. (Parlamentarismo costituzionalizzato ecc…). Il concetto di forma di Stato e forma di governo Forma di Stato: raggruppa gli Stati con determinate caratteristiche Bisogna stabilire dei criteri: tipo di rapporto che si istaura tra i governanti e governati (tra istituzioni statali/rappresentative e i cittadini). Guardiamo alla finalità che con quell’ordinamento/organizzazione si intende perseguire. FINALITÀ E RAPPORTO GOVERNANTI- GOVERNATI Ex. STATO ASSOLUTO —PACE DI VESTFALIA si organizza in forma di Stato con finalità che non si basano sulla tutela dei diritti. — Il sovrano aveva potere di vita e di morte sui suoi sudditi. STATO DEMOCRATICO SOCIALE MODERNO — risolve problemi legate alle diseguaglianze con un intervento diretto dello Stato nella sfera dei cittadini. — I governati hanno il diritto di prendere qualcosa. (Ex. Art 32 diritto alla salute). Lo Stato non è al di sopra del diritto ma è soggetto al diritto, deve rispettare in primis la costituzione. Ci sono state delle involuzioni lo Stato democratico liberale è involuto ai totalitarismi. Cioè al partito unico, simile all’assolutismo, il rapporto governanti governati è dittatoriale. Quando guardiamo al fenomeno stato da una prospettiva ampia. Mentre per le forme di governo parliamo di un aspetto specifico dello Stato. Gli elementi dello Stato popolo, territorio, governo e sovranità (somma di poteri dello Stato con valenza internazionale e interna). La forma di governo: elemento dello Stato — APPARATO DI GOVERNO L’APPARATO DI GOVERNO: organo che fa funzionare il sistema statele. Funzione di indirizzo politico: Politica: l’arte di utilizzare risorse limitate per scontentare il numero minor possibile di persone, quando parliamo di politica e indirizzo parliamo di idee da realizzare/progetti. L’indirizzo politico è la definizione delle scelte e priorità contingenti a un determinato politico, che possono cambiare rispetto a chi sta governando. Quando si parla di indirizzo si parla di scelte, ma anche del modo in cui si vuole concretizzare quella scelta. Lo strumento è la legge. A chi spetta la funzione di indirizzo politico all’interno dall’apparato? La funzione di indirizzo può cambiare da paese a paese e in base alle forme di governo. Nella forma di governo parlamentare l’indirizzo politico spetta al governo che deve però avere la fiducia del parlamento, i programmi devono essere presentati alle camere. La funzione di indirizzo non sta interamente nel governo ma ne anche nel parlamento, sta tra un coordinamento far i 2 organi. La Corte considera come: La norma prevedeva una presunzione assoluta di maggiore pericolosità dell’immigrato irregolare rispetto al cittadino italiano e dell’UE; Tale presunzione sorgeva dalla semplice violazione delle norme in materia di immigrazione che costituivano all’epoca semplice illecito amministrativo. La differenza di trattamento non è stata ritenuta ragionevole poiché:  Nel caso delle aggravanti prese a paragone vi era una maggior pericolosità data dalla presenza di un provvedimento giurisdizionale di limitazione della libertà (latitanza) e dalla commissione di un delitto a seguito della commissione di altro delitto doloso (recidiva) e vi è in ogni caso un accertamento in concreto del giudice;  La ratio perseguita dall’art. 61 non è meritevole di tutela poiché partiva da un presupposto erroneo: l’automatismo tra violazione di norme in materia di immigrazione e maggiore pericolosità sociale del reo; Uguaglianza e discriminazioni Come si possono superare le diseguaglianze? Secondo la Corte costituzionale Le azioni positive hanno lo scopo di «innalzare la soglia di partenza per le singole categorie di persone socialmente svantaggiate», e sono quindi norme conformi a Costituzione, anche se in deroga al principio di eguaglianza formale. (sentenza n. 109/1993, sull’imprenditoria femminile e l’accesso agevolato al credito) Con la sentenza n. 109/1993 (sull’imprenditoria femminile e l’accesso agevolato al credito) la Corte ha chiarito come i vantaggi introdotti tendevano ad assicurare pari opportunità e a favorire il pieno inserimento sociale, economico e politico delle donne, e non si veniva creare un indebito vantaggio. E nell’ambito della rappresentanza politica? Con la sentenza n.422/1995 la Corte ha affermato che non si può derogare all’eguaglianza formale quando si ha a che fare con le cariche pubbliche elettive, fino ad attribuire una garanzia di risultato. La Corte ha dichiarato l’incostituzionalità della disposizione censurata, in quanto incompatibile tanto con il principio di eguaglianza formale e il divieto di discriminazione dell’art. 3.1 Cost., quanto con l’art. 51.1 Cost, che sancisce la parità di accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive per ‘tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso’. Oggi potremmo aspettarci il medesimo orientamento dalla Corte? FORSE È intervenuta la novella costituzionale del 2003, l’art. 51 Cost., che ha aggiunto questo comma ‘[…]A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini’. Con la sentenza 49/2003 Discriminazione diretta La norma discrimina direttamente, ossia la disposizione identifica un gruppo che viene dalla stessa avvantaggiato o svantaggiato Discriminazione indiretta La norma appare neutra, ossia la disposizione non identifica alcun gruppo, ma crea delle condizioni che sono di vantaggio/svantaggio solo per alcuni Azioni positive deboli Agevolano il risultato sperato dal legislatore con misure idonee ad ottenere un ribilanciamento tra situazioni soggettive differenziate Azioni positive forti Assicurano il risultato poiché la norma stabilisce in anticipo il risultato che verrà ottenuto, il cui scopo è ribilanciare situazioni soggettive differenziate ECCEZIONALI TEMPORANEE PROPORZIONATE Obbligo di alternare un uomo e una donna nelle liste elettorali. Legittimo? La Corte riconosce che le azioni positive di genere in materia elettorale sono conformi a Costituzione laddove si rivolgano in modo neutro ad entrambi i sessi, al fine di promuovere il riequilibrio della rappresentanza, se ‘il vincolo resta limitato al momento della formazione delle liste e non incide in alcun modo sui diritti dei cittadini, sulla libertà di voto degli elettori e sulla parità di chances delle liste e dei candidati e delle candidate nella competizione elettorale, né sul carattere unitario della rappresentanza elettiva’. La sentenza n. 4/2010 La vicenda riguardava una legge regionale (Campania) che introduceva la c.d. preferenza di genere COS’E? Secondo il governo tale disposizione risultava in contrasto sia con l’art. 3 Cost., perché configurava una «limitazione diseguagliante» al momento dell’espressione della seconda preferenza, in quanto i candidati dello stesso sesso scelti in quella sede sarebbero stati discriminati e resi diseguali; sia con l’art. 48, sotto il profilo dell’elettorato attivo, perché la legge regionale avrebbe reso il voto non libero; sia, infine, con l’art. 51.1, perché si sarebbe creata, con la limitazione introdotta per la seconda preferenza, «un’impropria ragione di ineleggibilità» COSA DECIDE LA CORTE? Il giudice costituzionale, senza difficoltà, riconduce questo complesso normativo all’art. 3.2 Cost. (e non più al solo principio di eguaglianza formale), individuando nella garanzia della parità tra i sessi nell’accesso alle cariche elettive una chiara e naturale modalità di concretizzazione del principio di eguaglianza sostanziale, considerazione che è corroborata dalla presa d’atto ‘della storica sottorappresentanza delle donne nelle assemblee elettive’, la cui causa non si lega a ‘preclusioni formali incidenti sui requisiti di eleggibilità’, ma va ascritta ‘a fattori culturali, economici e sociali”, cui si aggiunge la carenza di interventi adeguati “nella prassi politica ed elettorale’. La Corte è netta nell’affermare che  la doppia preferenza ha carattere solo facoltativo per l’elettore: egli può scegliere di non esprimerla e solo se decide di formularla sarà vincolato ad indicare un candidato di sesso diverso rispetto a quello su cui è caduta la prima preferenza.  Se contravviene a questa prescrizione la seconda preferenza sarà invalida, ma resterà ferma la prima  A queste condizioni per il giudice costituzionale non si ha la ‘prefigurazione del risultato elettorale’ né la possibile ‘alterazione artificiosa della rappresentanza consiliare’  Quindi per la Corte la disposizione ‘rende maggiormente possibile il riequilibrio, ma non lo impone’, assumendo natura ‘promozionale ma non coattiva Uguaglianza e riconoscimento giuridico delle coppie LGBT Come si è arrivati al riconoscimento? La (fallita) «via giudiziaria» La sentenza n. 138/2010 della Corte costituzionale – SENTENZA MONITO DI INAMMISSIBILITA’ La sentenza n. 4184/2012 della Cassazione – RIGETTO DELLA QUESTIONE MA APERTURA La sentenza n. 170/2014 della Corte costituzionale – SENTENZA DI ACCOGLIMENTO La sentenza n. 138/2010 La Consulta ha rigettato, in parte dichiarandola inammissibile ed in parte infondata, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Venezia e dalla Corte d’Appello di Trento, di diversi articoli del codice civile nella parte in cui non consentivano alle persone omosessuali di contrarre matrimonio (la questione riguardava due persone di sesso maschile che avevano fatto opposizione al provvedimento dell’ufficiale di stato civile che aveva rifiutato di procedere alla pubblicazione del matrimonio dagli stessi richiesta) Punti chiave del dispositivo  Il concetto di formazione sociale costituzionalmente protetta (art. 2 Cost.)  Il richiamo delle «esperienze straniere»  Il mancato riferimento all’art. 3 Cost.  La sentenza monito La sentenza n. 4184/2012 La Cassazione decide che non si può procedere alla trascrizione di un matrimonio same-sex celebrato all’estero Punti chiave del dispositivo  Il superamento del limite posto dal concetto di «ordine pubblico»  La definizione di tutela minima, a richiesta, ad opera dei giudici  L’impossibilità di superare la questione del riconoscimento La sentenza n. 170/2014 della Corte costituzionale il tentativo di giungere al riconoscimento di un matrimonio same-sex «derivato» Punti salienti del dispositivo  la nozione di matrimonio presupposta dal Costituente (cui conferisce tutela il citato art. 29 Cost.) è quella stessa definita dal codice civile del 1942, che «stabiliva (e tuttora stabilisce) che i coniugi dovessero essere persone di sesso diverso»  non è possibile la reductio ad legitimitatem [della normativa impugnata] mediante una pronuncia manipolativa, che sostituisca il divorzio automatico con un divorzio a domanda, poiché ciò equivarrebbe a rendere possibile il perdurare del vincolo matrimoniale tra soggetti del medesimo sesso, in contrasto con l’art. 29 Cost  Per risolvere la questione è dunque necessario elaborare ex novo una nuova disciplina che permetta ‘di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima La Corte europea dei diritti umani In Oliari and Others c. Italy (2015) la Corte EDU condanna l’Italia per violazione dell’art. 8 della CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiar) ART.8 CEDU In Orlandi and Others c. Italy (2017) la Corte EDU ha nuovamente condannato l’Italia per violazione dell’art. 8 della CEDU ‘the Italian Government had overstepped their margin of appreciation and failed to fulfil their positive obligation to ensure that the applicants have available a specific legal framework providing for the recognition and protection of their same-sex unions’ Evoluzione legislativa Dopo una serie di tentativi andati a vuoto, il Parlamento ha approvato 00L, Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. I diritti previsti sono quasi totalmente sovrapponibili a quelli previsti per le coppie matrimoniali
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